DeJure
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 12/10/2012
Numero: 17438
Classificazioni: PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali - - malattie professionali
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LA TERZA Maura
- Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco
- rel. Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela
- Consigliere Dott. MAROTTA Caterina
- Consigliere Dott. TRICOMI Irene
- Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11864/2010 proposto da:
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO
GLI
INFORTUNI
SUL
LAVORO (OMISSIS), in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi,
RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in
atti;
- ricorrente contro
M.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato BUCETI
Amilcare, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 614/2009 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA,
depositata il 22/12/2009 R.G.N. 361/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/10/2012 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato LA PECCERELLA LUIGI;
udito l'Avvocato BUCETI AMILCARE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 - 22.12.2009 la Corte d'appello di Brescia, in riforma della pronuncia di prime
cure, condannò l'Inail a corrispondere a M.I. la rendita per malattia professionale prevista per
l'invalidità all'80%.
Il M. aveva agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell'uso lavorativo protratto, per dodici
anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all'orecchio sinistro aveva contratto una
grave patologia tumorale; le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di
accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all'uso
nei termini indicati dei telefoni nel corso dell'attività lavorativa, sia all'effettiva insorgenza di un
"neurinoma del Ganglio di Gasser"' (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo
acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino), con esiti
assolutamente severi nonostante le terapie, anche di natura chirurgica, praticate;
sulla ricorrenza di tali elementi fattuali, come evidenziato nella sentenza impugnata, non erano state
svolte contestazioni in sede di appello, incentrandosi la questione devoluta al Giudice del gravame
sul nesso causale tra l'uso dei telefoni e l'insorgenza della patologia.
La Corte territoriale, rinnovata la consulenza medico legale, ritenne di dover seguire le conclusioni
a cui era pervenuto il CTU nominato in grado d'appello, osservando in particolare quanto segue:
- i telefoni mobili (cordiess) e i telefoni cellulari funzionano attraverso onde elettromagnetiche e,
secondo il CTU, "In letteratura gli studi sui tumori cerebrali per quanto riguarda il neurinoma
considerano il tumore con localizzazione al nervo acustico che è il più frequente. Trattandosi del
medesimo istotipo è del tutto logico assimilare i dati al neurinoma del trigemino"; in particolare era
stato osservato che i due neurinomi appartengono al medesimo distretto corporeo, in quanto
entrambi i nervi interessati si trovano nell'angolo ponto-cerebellare, che è una porzione ben definita
e ristretta dello spazio endocranico, certamente compresa nel campo magnetico che si genera
dall'utilizzo dei telefoni cellulari e cordiess;
nella CTU erano stati riassunti con una tabella alcuni studi effettuati dal 2005 al 2009 ed in tre,
effettuati dall'Hardell group, era stato evidenziato un aumento significativo de rischio relativo di
neurinoma (intendendosi per rischio relativo la misura di associazione fra l'esposizione ad un
particolare fattore di rischio e l'insorgenza di una definita malattia, calcolata come il rapporto fra i
tassi di incidenza negli esposti numeratore e nei non esposti denominatore);
- un lavoro del 2009 del medesimo gruppo aveva considerato anche altri elementi quali età
dell'esposizione, l'ipsilateralità e il tempo di esposizione, indicando, per quanto riguarda il
neurinoma dell'acustico, un Odd ratio per l'uso dei cordiess di 1,5 e per il telefono cellulare di 1,7;
considerando l'uso maggiore di 10 anni, gli Odd ratio erano rispettivamente di 1,3 e di 1,9,
intendendosi per Odd ratio il rapporto tra la frequenza con la quale un evento si verifica in un
gruppo di pazienti e la frequenza con la quale lo stesso evento si verifica in un gruppo di pazienti di
controllo, onde se il valore dell'Odd ratio è superiore a 1 significa che la probabilità che si verifichi
l'evento considerato (per esempio una malattia) in un gruppo (per esempio tra gli esposti) è
superiore rispetto a quella di un altro gruppo (per esempio tra i non esposti), mentre significato
opposto ha un valore inferiore a 1;
- una recente review della The International Commission on Nonlonizing Radiation Protection
aveva evidenziato i limiti degli studi epidemiologici fino ad allora attuati, concludendo che, allo
stato attuale, non vi era una convincente evidenza del ruolo delle radiofrequenze nella genesi dei
tumori, ma aggiungendo che gli studi non ne avevano escluso l'associazione;
- un'ulteriore autorevole review (Kundi nel 2009) aveva confermato i dubbi che gli studi
epidemiologici inducono per quanto riguarda il tempo di esposizione e concluso per un rischio
individuale basso, ma presente; l'esposizione poteva incidere sulla storia naturale della neoplasia in
vari modi: interagendo nella fase iniziale di induzione, intervenendo sul tempo di sviluppo dei
tumori a lenta crescita, come i neurinomi, accelerandola ed evitando la possibile naturale
involuzione;
- l'analisi della letteratura non portava quindi ad un giudizio esaustivo, ma, con tutti i limiti insiti
nella tipologia degli studi, un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il
neurinoma, era documentato dopo un'esposizione per più di 10 anni a radiofrequenze emesse da
telefoni portatili e cellulari;
- tale tempo di esposizione era un elemento valutativo motto rilevante, poichè, nello studio del
2006, l'esposizione per più di 10 anni comportava un rischio relativo calcolato di 2,9 sicuramente
significativo;
- si trattava quindi di una situazione "individuale" che gli esperti riconducevano al "modello
probabilistico-induttivo" ed alla "causalità debole", avente comunque valenza in sede previdenziale;
- doveva dunque riconoscersi, secondo il CTU, un ruolo almeno concausale delle radiofrequenze
nella genesi della neoplasia subita dall'assicurato, configurante probabilità qualificata;
- la censura dell'Inail relativa agli studi utilizzati dal CTU non coglieva nel segno, poichè lo studio
del 2000 dell'OMS, che aveva escluso effetti negativi per la salute, si era basato su dati ancor più
risalenti, non tenendo quindi conto dell'uso più recente, ben più massiccio e diffuso, di tali
apparecchi e del fatto che si tratta di tumori a lenta insorgenza, risultando quindi più attendibili gli
studi svolti nel 2009;
- inoltre, come osservato dal CT di parte M., gli studi del 2009 non erano stati condotti su un basso
numero di casi, ma, al contrario, sul numero totale dei casi (679) che si erano verificati in un anno
in Italia; inoltre, a differenza dello studio della IARC, cofinanziato dalla ditte produttrici di telefoni
cellulari, gli studi citati dal CTU erano indipendenti;
- ancora, secondo quanto osservato dal CT di parte M., confrontando il dato di rischio individuale
calcolato dal CTU (2,9) con quello rilevato per il fattore di rischio, universalmente riconosciuto,
dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti, doveva considerarsi come per i sopravvissuti alle
esplosioni atomiche giapponesi di Hiroshima e Nagasaki fosse stato accertato un rischio relativo di
tipo oncologico di 1,39 per "tutti i tumori" con un minimo di 1,22 per i tumori di "utero e cervice"
ed un massimo di 4,92 per la "leucemia", il che stava a significare che il rischio oncogeno medio
delle radiazioni ionizzanti era inferiore a quello che si aveva per l'esposizione alle radio frequenze
in riferimento ai neurinomi endocranici, ciò che rendeva ancora più evidente la reale portata di
quanto affermato dal CTU;
- secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di malattia professionale non
tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di
lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso
che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece
ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; e, a tale riguardo, il giudice deve non solo
consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve
altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale,
considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di
probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti
nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori
extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia;
- doveva quindi ritenersi la sussistenza del requisito di elevata probabilità che integra il nesso
causale richiesto dalla normativa.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale l'Inail ha proposto ricorso fondato su due
motivi e illustrato con memoria.
L'intimato M.I. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3,
rilevando che, secondo i principi di diritto elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la
corretta applicazione della norma suddetta richiede, in particolare, l'accertamento sulla base di dati
epidemiologici e di letteratura ritenuti affidabili dalla comunità scientifica, che l'agente dedotto in
giudizio sia dotato di efficienza patogenetica, quanto meno probabile, per la specifica malattia
allegata e diagnosticata; la suddetta relazione causale non poteva dunque essere suffragata "dalla
personale valutazione dell'ausiliario del giudice, fondata sulla preferenza per taluni dati
epidemiologici rispetto ad altri, ma deve essere supportata da un giudizio di affidabilità dei dati
stessi espresso dalla comunità scientifica"; nel caso di specie il CTU si era soffermato
esclusivamente sui risultati del gruppo Hardell, in contrasto con quelli della comunità scientifica;
inoltre il CTU aveva del tutto arbitrariamente utilizzato fa contabilità tra esposizioni a
radiofrequenze e neurinoma del nervo acustico, ipotizzata dal gruppo Hardell, per affermare la
relazione causale, addirittura con giudizio di probabilità qualificata, tra tali radiofrequenze e il
neurinoma del trigemino; doveva a riguardo rilevarsi che la Commissione scientifica per
l'elaborazione e la revisione periodica delle malattie di cui è obbligatoria la segnalazione ai sensi del
D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139, in occasione dell'aggiornamento dell'elenco approvato con D.M.
11 dicembre 2009, non aveva ritenuto di dover includere i tumori dei nervi cranici, indotti da
esposizione alle radiofrequenze, tra le malattie di possibile origine professionale.
1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di malattia professionale non tabellata,
come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che
grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa
la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in
presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire
all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare
le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad
ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed
all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale
della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni
svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione
lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano
costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 6434/1994; 5352/2002; 11128/2004;
15080/2009).
La sentenza impugnata ha fatto applicazione di tali principi, ravvisando, in base alle considerazioni
diffusamente esposte nello storico di lite, la sussistenza del requisito di elevata probabilità che
integra il nesso causale.
Non è quindi ravvisabile il denunciato vizio di violazione di legge, che si fonda infatti su una
pretesa erronea valutazione (da parte del CTU e della Corte territoriale) della affidabilità dei dati
presi in considerazione al fine di suffragare tale requisito e, pertanto, sostanzialmente su un vizio di
motivazione (in effetti dedotto con il secondo motivo di ricorso).
Il motivo all'esame va pertanto disatteso.
2. Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente denuncia appunto vizio di motivazione, assumendo
che:
- il CTU di secondo grado, dopo avere evidenziato che la review della The International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection aveva concluso che, allo stato attuale, non vi era
una convincente evidenza del ruolo delle radiofrequenze nella genesi dei tumori, pur non
escludendosene l'associazione, senza consequenzialità logica e senza motivazione aveva tratto la
conclusione della probabilità qualificata di un ruoto almeno concausale delle radiofrequenze nella
genesi della neoplasia per cui è causa;
- doveva ritenersi priva di qualsivoglia fondamento scientifico la ritenuta assimilabilità, sul piano
eziopatogenetico, del neurinoma del nervo acustico e di quello del trigemino, essendo "nozione
comune" della scienza medica che tumori dello stesso istotipo, ma con localizzazione diversa, anche
se nell'ambito dello stesso distretto anatomico, riconoscono cause diverse e che qualsiasi potenziale
agente cancerogeno che venga in contatto con il corpo umano modifica la sua azione a seconda dei
tessuti che attraversa o con cui viene in contatto; e, in effetti, il nervo acustico e il nervo trigemino,
in particolare il ganglio di Gasser, hanno una diversa collocazione nella teca cranica e diverse sono
le strutture anatomiche che li separano dall'esterno e fra loro;
la Corte territoriale non aveva risposto alle osservazioni svolte dall'Istituto, anche con riferimento
alla circostanza che era "in corso" uno studio epidemiologico internazionale "interphone",
coordinato dalla IARC e che l'OMS, in base al principio di precauzione, aveva suggerito "una
politica di gestione del rischio che viene applicata in una situazione di "incertezza scientifica";
- doveva ritenersi inconferente sul piano scientifico l'affermazione della Corte territoriale circa
l'attendibilità, perchè indipendente, dello studio del gruppo Hardell, a fronte del cofinanziamento
della ricerca "interphone" da parte dei produttori di telefoni cellulari, trascurando che tale ricerca è
finanziata dalla Unione Europea e diretta e coordinata dalla IARC (Agenzia internazionale ricerca
sul cancro dell'OMS);
- neppure la Corte territoriale aveva ritenuto di chiamare il CTU a chiarimenti a fronte delle
ricordate osservazioni critiche.
2.1 La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che nei giudizi in cui sia stata
esperita CTU di tipo medico-legale, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni
dell'ausiliario giudiziario, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino
un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi
logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si
sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della
parte interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa limitare a mere considerazioni
sulle prospettazioni operate dalla controparte, che si traducono in una inammissibile critica del
convincimento del giudice di merito che si sia fondato, per l'appunto, sulla consulenza tecnica (cfr.,
ex plurimis, Cass., nn. 16392/2004; 17324/2005; 7049/2007; 18906/2007).
Nel caso all'esame l'Istituto ricorrente, nel contestare la ritenuta assimilabilità, sul piano
eziopatogenetico, del neurinoma del nervo acustico e di quello del trigemino, non specifica rifugiandosi nel concetto di "nozione comune" - le fonti scientifiche, ritualmente dedotte ed
acquisite al giudizio, in base alle quali avrebbero dovuto ritenersi scientificamente errate te
affermazioni rese al riguardo dal CTU e seguite dalla sentenza impugnata, finendo per richiedere a
riguardo a questa Corte una valutazione di merito inammissibile in sede di legittimità.
Neppure è dato rilevare il preteso e denunciato vizio di mancanza di consequenzialità logica e di
motivazione in ordine alle conclusioni della probabilità qualificata di un ruolo almeno concausale
delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia per cui è causa, posto che tale giudizio, come
diffusamente esposto nello storico di lite, non discende dalla mera indicazione delle conclusioni
(evidentemente difformi) a cui era pervenuta la ricordata review della The International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection, ma, piuttosto, dai riscontri di altri studi a
carattere epidemiologico svolti al riguardo.
Inoltre, e significativamente, la sentenza impugnata, seguendo le osservazioni del CTU, ha ritenuto
di dover ritenere di particolare rilievo quegli studi che avevano preso in considerazione anche altri
elementi, quali l'età dell'esposizione, l'ipsilateralità e il tempo di esposizione, atteso che, nella
specie, doveva valutarsi la sussistenza del nesso causale in relazione ad una situazione fattuale del
tutto particolare, caratterizzata da un'esposizione alle radiofrequenze per un lasso temporale
continuativo molto lungo (circa 12 anni), per una media giornaliera di 5 - 6 ore e concentrata
principalmente sull'orecchio sinistro dell'assicurato (che, com'è di piana evidenza, concretizza una
situazione affatto diversa da un normale uso non professionale del telefono cellulare).
L'ulteriore rilievo circa la maggiore attendibilità proprio di tali studi, stante la loro posizione di
indipendenza, ossia per non essere stati cofinanziati, a differenza di altri, anche dalle stesse ditte
produttrici di cellulari, costituisce ulteriore e non illogico fondamento delle conclusioni accolte.
Nè è stato dedotto - e tanto meno, dimostrato - che le indagini epidemiologiche le cui conclusioni
sono state prese in particolare considerazione provengano da gruppi di lavoro privi di serietà ed
autorevolezza e, come tali, sostanzialmente estranei alla comunità scientifica.
L'asserita prevalenza che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere attribuita alle conclusioni di altri
gruppi di ricerca (le cui indagini, peraltro, secondo quanto dedotto, almeno all'epoca del giudizio di
merito erano ancora "in corso"), si risolvono anch'essi nella richiesta di un riesame dei merito, non
consentito in sede di legittimità.
Avendo inoltre la Corte territoriale riscontrato nelle considerazioni già svolte dal CTU e dal CT di
parte M. elementi ritenuti sufficienti a confutare le osservazioni critiche dell'Istituto, non sussisteva
la necessità di investire ulteriormente il CTU di una richiesta a chiarimenti.
Anche il secondo motivo di ricorso va quindi disatteso.
3. In definitiva il ricorso va rigettato.
L'esito fra loro difforme dei giudizi di merito e la novità, sotto il profilo della peculiarità fattuale,
della vicenda dedotta in causa, consigliano la compensazione delle spese.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2012
DANNI DA USO DEL CELLULARE E (IR)RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE? Responsabilita'
Barbara
Civile
e
Previdenza,
Banorri
fasc.4,
2013,
pag.
1174
-
Sommario1.(*) Il fatto: riconoscimento della malattia professionale per uso eccessivo del
telefono cellulare. — 2. L'integrale conferma della Cassazione. — 3. Precauzione o eccessivo
allarmismo? — 4. Produzione di telefoni cellulari e art. 2050 c.c. — 5. La responsabilità del
produttore di telefoni cellulari ex artt. 114 cod. cons. ss.: tra possibilità e limiti. — 5.1. (Segue).
I limiti alla applicabilità della responsabilità del produttore. L'esimente dei « rischi di
sviluppo». — 5.2. (Segue). La conformità del prodotto alle « norme armonizzate comunitarie ».
— 6. Doveri informativi del produttore e responsabilità.
1. IL FATTO: RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE PER USO
ECCESSIVO DEL TELEFONO CELLULARE
Esattamente vent'anni orsono — correva l'anno 1993 — una storica campagna pubblicitaria, di
un altrettanto storico gestore telefonico, divertiva e faceva sorridere con lo slogan « Una
telefonata ti allunga la vita » (1). Non così oggi: quella campagna, magistrale esempio di
tecnica pubblicitaria (2) — successivamente ripresa, copiata (3) ed adattata anche ai telefoni
cellulari (4) — lungi dal suscitare ilarità, rischierebbe di rivelarsi ora una trovata di dubbio
gusto. Ora, che una sentenza della Cassazione — destinata a far parlare a lungo di sé —
superando i confini dei diversi interessi schierati in campo, ha riconosciuto l'esistenza di un
nesso causale tra uso eccessivo del telefono, cordless e cellulare, e patologie tumorali al
cervello.
Con la pronuncia in commento, la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha posto fine al
calvario — almeno giudiziario — di un manager d'azienda che, a causa di un uso intensivo del
telefono cellulare e cordless, per esigenze di lavoro legate alla propria mansione (5), ha
contratto una grave patologia tumorale ai nervi cranici, con esiti devastanti per la propria vita.
Trattasi, segnatamente, del « neurinoma del Ganglio di Gasser » che colpisce il nervo acustico
e, talora, sebbene più raramente — ma ciò è accaduto nel caso di specie — il nervo cranico
trigemino. Respinta in primo grado la richiesta di riconoscimento di malattia professionale, per
carenza del nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, la Corte d'Appello
di Brescia, con sentenza n. 514/2009 (6), ha riformato la sentenza del Tribunale, condannando
l'INAIL a corrispondere all'ex-dirigente la rendita per malattia professionale prevista per
l'invalidità all'80%.
Determinante, ai fini della decisione, si è rivelata la CTU — disposta nel nuovo grado di
giudizio — che, sulla base di una serie di studi effettuati tra il 2005 e il 2009 (7), ha affermato,
con giudizio di « probabilità qualificata », la relazione, quantomeno concausale, tra l'uso dei
telefoni e la patologia, consentendo, così, alla Corte di ritenere integrato il nesso causale (8).
Già in quella sede, il Collegio bresciano ha respinto con fermezza la censura del l'INAIL volta
a negare attendibilità agli studi utilizzati dal CTU, laddove lo studio del 2000
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) avrebbe escluso effetti negativi sulla salute
derivanti dall'uso di telefoni cellulari. Tale studio — ha osservato la Corte — « risalente
appunto al 2000 e basato su dati, ovviamente, ancora più risalenti, non tiene conto dell'uso più
recente, ben più massiccio e diffuso, di tali apparecchi e del fatto che si tratta di tumori a lenta
insorgenza; pertanto, gli studi del 2009, basati su dati più recenti, sono di per sé più
attendibili». A favore della maggiore attendibilità di tali studi ha deposto, altresì, la circostanza
che « a differenza dello studio della IARC, co-finanziato dalle ditte produttrici di telefoni
cellulari, gli studi citati » nella CTU erano « indipendenti ». Illuminante si è rivelato, da ultimo,
l'esempio riportato dal consulente tecnico di parte nelle proprie controdeduzioni — cui la Corte
sembra attribuire decisivo rilievo nella motivazione della sentenza — al fine di rendere più
evidente quanto affermato dal CTU circa « la probabilità qualificata del ruolo, quantomeno,
concausale, dell'uso dei telefoni nella causazione dell'infortunio »: confrontando il dato di
rischio individuale calcolato dal CTU con quello rilevato per il fattore di rischio,
universalmente riconosciuto, derivante dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, emergeva
come il rischio oncogeno medio connesso all'esposizione alle radiofrequenze emesse dai
cellulari potesse considerarsi addirittura superiore a quello provocato dalle esplosioni atomiche
di Hiroschima e Nagasaki.
Lapidario il verdetto della Corte territoriale: « Appare, quindi, evidentemente integrato il
requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa. Ne
consegue che l'INAIL deve essere condannato a corrispondere al M. la rendita per malattia
professionale prevista per l'invalidità all'80%, con arretrati ed interessi di legge » oltre alla
refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
2. L'INTEGRALE CONFERMA DELLA CASSAZIONE
L'INAIL non si arrende, ma fondando il proprio ricorso su motivi, di fatto, vertenti sulla
inattendibilità ed inaffidabilità degli studi posti a base della CTU, offre alla Suprema Corte la
possibilità non solo di confermare integralmente la sentenza della Corte di Appello,
ribadendone la correttezza e logicità, ma di spingersi oltre, laddove il Collegio bresciano non
aveva (forse) osato — o potuto — fare, quantomeno così espressamente. La Corte di
cassazione, del resto, poteva disporre di un ulteriore — e significativo — elemento: tra la
sentenza di secondo grado e quella della Cassazione, la stessa IARC (Agenzia Internazionale
per la Ricerca sul Cancro, parte della World Health Organization) — i cui studi erano stati
citati dall'INAIL a supporto dell'inesistenza di una relazione causale tra uso dei cellulari e
patologia tumorale — muta, cautamente, eppur significativamente, la propria posizione.
Nel maggio 2011, un Gruppo di Lavoro della IARC (9), dopo avere esaminato e valutato la
letteratura scientifica disponibile (studi epidemiologici sull'uomo, di carattere occupazionale,
ambientale o personale, come appunto quelli concernenti l'uso del cellulare; studi sperimentali
su animali o cellule in vitro, studi sui meccanismi di interazione), classifica i campi
elettromagnetici a radiofrequenza come « possibilmente cancerogeni per l'uomo » (10),
inserendoli nel Gruppo 2B del sistema di classificazione della IARC (11).
Vero è che tale classificazione corrisponde ad un giudizio di « evidenza limitata » di
cancerogenità per l'uomo (e di « evidenza meno che sufficiente » nell'animale da esperimento)
e, come tale, corrisponde al gradino più basso della scala di valutazione della IARC: il giudizio
di « evidenza limitata » viene, infatti, attribuito in quei casi in cui, sebbene sia stata osservata
una associazione positiva tra l'esposizione ad un agente e l'insorgenza del tumore, il livello di
correlazione non è « certo » e nemmeno « probabile » (12), non potendo escludersi che detta
associazione sia frutto del caso, di distorsioni metodologiche negli studi o di altri fattori di
confondimento. Vero è, ancora, che nel caso delle radiofrequenze, la valutazione della IARC è
stata di « evidenza limitata » tra gli utilizzatori del telefono cellulare in relazione
esclusivamente al glioma e al neurinoma del nervo acustico (tumore benigno dell'orecchio),
laddove l'evidenza è stata giudicata « inadeguata » — e, dunque, insufficiente — per altre
tipologie di tumori o esposizioni, in particolare quelle occupazionali e ambientali. Ed è
altrettanto vero che tale giudizio di « evidenza » non è stato dato all'unanimità, in quanto taluni
esponenti del Gruppo di Lavoro, sebbene in minoranza, hanno ritenuto che l'evidenza
epidemiologica fosse « inadeguata » (13).
Eppure, tale « riconoscimento », basato essenzialmente sui risultati di alcuni studi
epidemiologici che mostrano talune associazioni tra l'uso del cellulare ed il rischio di
neurinomi al nervo acustico (così come accaduto nella fattispecie all'esame della Corte),
consente alla Cassazione di confermare, senza esitazioni né richieste di chiarimenti al CTU, la
validità e correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte d'Appello, opponendo
all'INAIL l'incapacità di specificare « rifugiandosi nel concetto di “nozione comune” le fonti
scientifiche, ritualmente dedotte ed acquisite nel giudizio, in base alle quali avrebbero dovuto
ritenersi scientificamente errate le affermazioni rese al riguardo dal CTU e seguite dalla
sentenza impugnata (...) » (14).
Ma la Corte va oltre laddove, pronunciandosi espressamente a favore del maggior rilievo
accordato agli studi epidemiologici esaminati dal CTU, osserva che: « la maggiore attendibilità
proprio di tali studi, stante la loro posizione di indipendenza, ossia per non essere stati
cofinanziati, a differenza di altri, anche dalle stesse ditte produttrici di cellulari, costituisce
ulteriore e non illogico fondamento delle conclusioni accolte » (15), quasi a voler fornire un
criterio di orientamento per districarsi in quel vasto panorama di studi scientifici o pseudoscientifici, seri e meno seri, liberi o dettati da interessi superiori, che da oltre vent'anni si
succedono nell'evidenziare o nell'escludere possibili rischi nell'uso di telefoni cellulari. La
Cassazione sembra, così, in poche righe, spalancare « le porte ai giuristi italiani al concetto di
inquinamento scientifico, mettendoli in allerta. (...) nel mondo dei cellulari non ci sono solo
studi apertamente co-finanziati dalle ditte produttrici, ma anche studi frutto di conflitti di
interessi (finanziamenti a favore degli scrittori) non dichiarati, ghost, e perciò immensamente
più perniciosi » (16).
Senza voler in questa sede sindacare la « scelta » della Cassazione — da taluni osteggiata, da
altri ammirata — resta il fatto che l'attuale quadro di evidenza scientifica, seppur così incerto
(rectius: di « evidenza limitata ») e diviso e, comunque, ancora in fieri, sembra aver consentito
alla Suprema Corte — quantomeno in applicazione del principio di precauzione (17) — di
concedere la tutela richiesta dall'attore. Così disponendo, tale sentenza si « impone » come
precedente destinato a diventare un leading case in materia (18), paragonabile, per importanza,
a quelle pronunce che investirono, qualche anno fa, l'industria del tabacco (19).
3. PRECAUZIONE O ECCESSIVO ALLARMISMO?
Così come per le sigarette allora, stiamo vivendo oggi quella fase di iniziale consapevolezza
circa la nocività di un prodotto — il telefono cellulare — utilizzato quotidianamente da
ciascuno di noi, in modo, talora, superfluo ed eccessivo, ma, soprattutto, inconsapevole, ossia
ignorando i rischi derivanti da un uso prolungato o, comunque, da un suo abuso.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità — che ha stimato, già alla fine del 2011, in
oltre sei miliardi le schede cellulari attive sul mercato in costante crescita (20) — allo stato
delle attuali conoscenze scientifiche, non può considerarsi ancora accertato il rapporto causale
tra esposizione alle radiofrequenze e patologia tumorale: tuttavia, la stessa classificazione
utilizzata dalla IARC per i campi elettromagnetici in radiofrequenza — quali quelli prodotti dai
telefoni cellulari — non permette di escludere l'esistenza di effetti negativi derivanti da un uso
molto intenso del telefono cellulare, al punto da rendere necessari studi, tuttora in corso,
finalizzati alla valutazione degli effetti a lungo termine dell'uso dei telefoni cellulari e, più in
generale, delle radio-frequenze.
Analoga posizione è stata assunta dal Consiglio Superiore della Sanità che, in un parere del
novembre 2011, in linea con gli studi della IARC e in accordo con l'Istituto Superiore della
Sanità, alla luce della attuale situazione di incertezza scientifica, adot tando un approccio
ispirato al principio di precauzione (21), ha espresso una serie di raccomandazioni volte a
promuovere un uso appropriato ed accorto — e non indiscriminato — del telefono cellulare,
attraverso l'uso di semplici accorgimenti e comportamenti cautelativi (22).
È vero che suggerire comportamenti prudenti non equivale esattamente ad informare circa i
possibili pericoli legati all'uso intensivo del cellulare; non può, tuttavia, trascurarsi il rischio —
rappresentato dallo stesso Istituto Superiore della Sanità — che una non corretta informazione
possa amplificare un diffuso allarmismo, che potrebbe rivelarsi controproducente e minare il
benessere psicologico delle persone: allarmismo che potrebbe estendersi anche nei confronti di
altre sorgenti di campi elettromagnetici a radiofrequenza, anche laddove tali sorgenti diano
luogo ad esposizioni molto inferiori a quelle generate dai telefoni cellulari, sia per motivi
intrinseci (come nel caso della rete Wi-Fi o delle antenne fisse per telefono cellulare), sia
perché regolate da normative nazionali già ispirate al principio di precauzione (23). Come, del
resto, osservato dai principali oppositori alla sentenza in commento, « considerata l'attuale
diffusione dei telefoni cellulari... questa sentenza potrebbe costituire un precedente seguito da
un numero ingestibile di ricorsi per il riconoscimento di nessi causali tra insorgenza di tumori
(non solo neurinomi) in relazione all'uso (non solo professionale) di telefoni mobili e di altre
sorgenti a radiofrequenza » (24).
Al di là delle ipotetiche previsioni, una cosa, tuttavia, è certa: tale decisione giunge come una «
autentica esplosione in un mondo allegro e tranquillo fatto di telefonini, smartphone, tablet,
oggetti che miliardi di persone considerano ormai » indispensabili, ed utilizzano in qualsivoglia
contesto ed occasione « invogliati a farlo da pubblicità bellissime che invitano a parlare sempre
di più senza limiti, per sempre, con tutti » (25).
Ed è, allora, in tale contesto che la sentenza in esame offre spunti di indagine di notevole
interesse — sebbene non affrontati dalla stessa — sotto il profilo del ruolo che l'informazione
al consumatore può assolvere ai fini della sicurezza del prodotto nell'ipotesi di prodotti non
propriamente « pericolosi », né « difettosi », perché conformi agli standard di sicurezza imposti
dalla normativa di settore. Altra problematica, che la sentenza in esame non affronta, concerne
l'interrogativo se, una volta accertato il nesso causale tra uso eccessivo del telefono cellulare e
danno alla salute, possa in qualche modo configurarsi una responsabilità del produttore di
telefoni cellulari, per omissione di adeguate informazioni circa i possibili rischi derivanti
dall'utilizzo del suo prodotto.
4. PRODUZIONE DI TELEFONI CELLULARI E ART. 2050 C.C.
Il primo interrogativo che si pone è se la produzione e la vendita di telefoni cellulari possa
essere qualificata « attività pericolosa », ai sensi dell'art. 2050 c.c., onde dedurre la
responsabilità del produttore che non abbia correttamente informato i consumatori circa i rischi
derivanti dall'uso del prodotto (26).
La questione si pose seriamente per i prodotti da fumo, dando luogo ad un ampio e controverso
dibattito giurisprudenziale e dottrinale (27), nell'ambito del quale tale orientamento rimase
marginale se non isolato (28) : solo nel 2009, la Cassazione, con una decisione del tutto
inattesa, giunge ad inquadrare la produzione e la vendita di prodotti da fumo nel novero delle
attività pericolose ex art. 2050 c.c. (29). Per giungere a tale conclusione, tuttavia, la Suprema
Corte ha dovuto superare talune obiezioni consolidatesi nel lungo dibattito formatosi in materia
(30) : prima fra tutte, l'argomentazione secondo la quale nel caso di prodotti da fumo si
verterebbe in tema di « cosa pericolosa », prodotta mediante attività non pericolosa e, come
tale, estranea — sulla base di una interpretazione restrittiva dell'art. 2050 c.c. — alla sfera
applicativa della norma. Al fine di superare tale obiezione, la Corte, muovendo da un assunto
empirico supportato da numerosi e concordi indici normativi, tutti riportati nella parte motiva
della sentenza (31), giunge a sostenere che i derivati del tabacco, lungi dal costituire prodotti
difettosi o suscettibili di recare danno al consumatore soltanto a fronte di anomale forme di
utilizzazione, sono prodotti di per sé pericolosi, ossia suscettibili di recare danno alla salute del
fruitore secondo lo specifico utilizzo che degli stessi è plausibile attendersi (32). Non
esistendo, dunque, nel nostro ordinamento una base normativa o un orientamento interpretativo
che limiti la valutazione di pericolosità ex art. 2050 c.c. al solo momento produttivo (33), nulla
impedisce di estendere tale valutazione anche all'oggetto di tale attività, tutte le volte in cui il
prodotto finale conservi in sé una intrinseca potenzialità lesiva che renda probabile, e non
semplicemente possibile, il verificarsi di un evento dannoso. Osserva la Corte come non possa
« che definirsi pericolosa anche quella attività che si traduce nella diffusione tra i consumatori
di un prodotto obiettivamente pericoloso, tanto più se il pericolo invocato altro non è che
quello conseguente all'uso tipico e normale di quel prodotto e non ad un uso anomalo dello
stesso » (34).
Tale tesi, ineccepibile sotto un profilo logico-interpretativo, appare, tuttavia, difficilmente
applicabile ai telefoni cellulari, la cui « pericolosità » sembra essere collegata non tanto al bene
in sé, quanto all'uso eccessivo e continuato nel tempo e, dunque, al comportamento proprio del
consumatore che deve protrarsi per un periodo oggettivamente apprezzabile.
In altri termini, a differenza di quei prodotti « obiettivamente pericolosi » — quali le bombole a
gas o le stesse sigarette (quantomeno secondo l'ultimo orientamento della Cassazione), per i
quali la « pericolosità » è direttamente connessa alla natura manifestamente pericolosa della
sostanza utilizzata nel ciclo produttivo (gas, tabacco, ecc.), nel caso del telefono cellulare
sembra mancare quella intrinseca potenzialità lesiva del bene, la quale deriva esclusivamente
dalla successiva condotta del consumatore.
Tanto premesso, il semplice fatto che sia teoricamente ipotizzabile la sua dannosità non sembra
sufficiente, di per sé, a consentire l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. alla attività di produzione e
commercializzazione di telefoni cellulari: argomentare diversamente significherebbe estendere
l'applicabilità della norma ad una serie di attività, quali quelle connesse alla produzione e
commercializzazione di alcolici o di tutti quei prodotti contenenti elevate quantità di zuccheri e
grassi, il cui consumo smodato può compromettere seriamente l'integrità fisica del
consumatore.
5. LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE DI TELEFONI CELLULARI EX ARTT. 114
COD. CONS. SS.: TRA POSSIBILITÀ E LIMITI
Occorre, allora, valutare se, a prescindere dalla applicabilità di tale norma — una volta
accertato il nesso causale tra utilizzo intensivo del telefono cellulare e danni alla salute — sia
altrimenti ricavabile l'esistenza di un obbligo di informazione a carico del produttore di telefoni
cellulari, circa i rischi derivanti dal suo prodotto e, conseguentemente, se sia configurabile una
sua responsabilità per non avere adeguatamente informato il consumatore.
Tali interrogativi estendono, inevitabilmente, l'indagine alla normativa sulla responsabilità del
produttore — introdotta nel nostro ordinamento dal d.P.R. n. 224/1988 ed oggi contenuta negli
artt. 114-127 cod. cons. — ben potendo tale obbligo di informazione derivare proprio dalla
particolarità del rapporto intercorrente tra il produttore ed il consumatore di un prodotto, il cui
uso reiterato sia suscettibile di arrecare danni alla sua salute.
L'applicabilità di tale normativa al caso in esame non sembra, del resto, inficiata dalla
circostanza che la potenzialità lesiva del telefono cellulare sia collegata non tanto ad un «
difetto » intrinseco del prodotto, quanto ad un « uso » dello stesso prolungato nel tempo.
La nozione di « difetto » introdotta dalla suddetta normativa, all'art. 117 cod. cons. (35) è
concettualmente diversa da quella di « vizio » del bene venduto prevista dal codice civile (artt.
1490 ss.): a rendere difettoso il prodotto non è, infatti, la presenza di una anomalia o
imperfezione concernente il processo di produzione, di fabbricazione e di conservazione della
cosa « che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono il valore » (36), bensì la « mancanza
di sicurezza » che ci si può legittimamente attendere, a prescindere dall'esistenza di un
qualsivoglia vizio di fabbricazione nel senso sopra detto (37). Tale mancanza di sicurezza deve
essere valutata in base a diversi criteri tra i quali « a) il modo in cui il prodotto è stato messo in
circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze
fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti
che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è
stato messo in circolazione » (38).
Se, dunque, nell'accezione di « difetto » di cui all'art. 117 cod. cons. può certamente rientrare
quel vizio di costruzione o fabbricazione in senso stretto che, rendendo insicuro il prodotto
sotto il profilo dell'anomalia di funzionamento, lo rende suscettibile di provocare un danno; in
tale accezione di « prodotto difettoso » rientrerà in modo altrettanto certo quel prodotto che —
a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia vizio di fabbricazione — in occasione del suo
uso provoca un danno. L'insicurezza del prodotto può, del resto, derivare da un « difetto di
informazione » (39), ossia di adeguate istruzioni ed avvertenze circa il suo impiego e le sue
caratteristiche che non mettono in condizione il consumatore di utilizzare quel prodotto in tutta
sicurezza. È, del resto, intuitivo che quanto più e quanto meglio l'utente venga informato sul
corretto uso e sulle caratteristiche intrinseche del prodotto, tanto più sicuro potrà ritenersi il
prodotto medesimo, riferendosi la « legittima aspettativa » di sicurezza anche all'offerta di tutta
l'informazione utile disponibile. Laddove, una completa e corretta informazione è in grado di
neutralizzare, ai fini dell'uso concreto del prodotto, la pericolosità intrinseca di talune sue
caratteristiche e/o utilizzazioni. Incombe, pertanto, sul produttore uno specifico duty of care
volto a trasmettere al consumatore tutte le istruzioni, le avvertenze e le cautele necessarie per
evitargli possibili danni e, comunque, metterlo nelle condizioni di poter effettuare una corretta
valutazione comparativa rischi/benefici (40). L'adeguatezza, poi, della informazione che
l'impresa è tenuta a fornire tramite avvertenze e istruzioni allegate al prodotto (41), deve essere
anch'essa valutata con riguardo alle circostanze di cui alle lettere b) e c) dell'art. 117 cod. cons.,
relative all'uso cui il prodotto può esser ragionevolmente destinato ed ai comportamenti che, in
relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere, nonché al tempo della messa in
circolazione (42).
Ne consegue che, nel caso dei telefoni cellulari, alla luce degli studi epidemiologici già allo
stato disponibili, potrebbe ritenersi esigibile, da parte del produttore, una informazione
adeguata sui rischi derivanti da tale prodotto, riferiti all'uso cui lo stesso « è destinato » ed al «
comportamento ragionevolmente prevedibile », come può essere un uso costante e prolungato
nel tempo. Del resto, un uso intensivo del cellulare — anche legato a ragioni professionali —
difficilmente potrebbe essere considerato un uso « anomalo » o « imprevedibile » del prodotto.
5.1. ( Segue ). I limiti alla applicabilità della responsabilità del produttore. L'esimente dei «
rischi di sviluppo »
Occorre, tuttavia, considerare come l'applicabilità della normativa sulla responsabilità del
produttore allo specifico contesto dei danni derivanti dall'esposizione alle radiofrequenze
emesse dai telefoni cellulari, sia condizionata alla possibilità di superare taluni limiti propri di
tale disciplina, così come concepita dal legislatore e costantemente interpretata dalla
giurisprudenza (43).
Un primo limite è rappresentato dalla cesura temporale del concetto di « difettosità » al
momento della immissione del prodotto sul mercato, nel senso che è riferita a tale momento la
definizione dei rischi rilevanti e delle misure precauzionali adottabili. Con la previsione, poi,
pressoché generalizzata in tutti gli Stati membri, dell'esimente dei « rischi di sviluppo » (44) —
che esclude la responsabilità del produttore « se lo stato delle conoscenze scientifiche e
tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva
ancora di considerare il prodotto difettoso » (art. 118, lett. e, cod. cons.) — tale limitazione
temporale viene definitivamente cristallizzata, consegnando così alla indifferenza ed
all'irrilevanza l'eventuale acquisizione di nuove informazioni, anche laddove suscettibili di
condurre ad una diversa valutazione (45). Eppure, anche volendo mantenere l'esimente dei
rischi di sviluppo, sembra, comunque, « possibile, adottando una definizione dinamica di
difetto, modificare la valutazione di difettosità di un prodotto nel corso del tempo senza
rendere responsabile il produttore per rischi inconoscibili al momento della immissione del
prodotto sul mercato » (46), ma valorizzando l'incremento di informazioni derivanti dalla
utilizzazione e dallo svolgimento di ricerche successive alla immissione del prodotto sul
mercato, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti diversi dal produttore, quali il
distributore o il venditore al dettaglio. Taluni autori, sollecitando una interpretazione
sistematica della disciplina sulla responsabilità del produttore — anche alla luce della logica
sottesa alla disciplina, anch'essa di matrice comunitaria, sulla sicurezza generale dei prodotti
(47)— evidenziano come sia « possibile immaginare una definizione relazionale di difetto
basata sulla configurazione di un rapporto dinamico tra produttore e consumatore in cui
elemento centrale diventi l'incremento di informazioni circa la sicurezza o pericolosità del
prodotto. Tale incremento viene generato da una pluralità di fonti tra cui il produttore ed i
consumatori, oltre a soggetti esterni » (48).
La disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti, originariamente introdotta con la Direttiva
92/95/CE — successivamente perfezionata e sostituita dalla Direttiva 01/95/CE e oggi rifluita
nel Codice del consumo (artt. 102-103) — sembra, invero, poter « completare » la tutela
lasciata, per così dire, « in sospeso » dalla disciplina sulla responsabilità del produttore,
quantomeno nelle ipotesi di « difettosità sopravvenuta » (49). La necessità di coordinare tali
due discipline (50) non deve, tuttavia, essere intesa nel senso di utilizzare la prima per colmare
i vuoti normativi della disciplina sulla responsabilità del produttore nella fase successiva alla
immissione sul mercato del prodotto: tale coordinamento, auspicato e necessario (51),
dovrebbe condurre all'adozione di una diversa prospettiva nella considerazione — anche a
livello comunitario e non solo interpretativo — della « difettosità »/« insicurezza » del
prodotto, che si muova lungo tutto l'arco temporale della permanenza del prodotto sul mercato,
superando, da un lato, la cesura temporale determinata dalla sua immissione in commercio,
dall'altro rigidi automatismi innescati dal rispetto di « standard di sicurezza » predefiniti.
5.2. ( Segue ). La conformità del prodotto alle « norme armonizzate comunitarie »
Un secondo limite sembrerebbe, infatti, derivare dalla circostanza che, essendo la
responsabilità del produttore esclusa laddove il prodotto non possa essere considerato difettoso,
difficilmente potrebbero residuare margini di responsabilità nel caso in cui il prodotto risulti
conforme alle normative che ne disciplinano la sicurezza e le caratteristiche costruttive, e,
come tale, sia considerato « sicuro » (52). Laddove, parametro decisivo ai fini della valutazione
della sicurezza del prodotto, è rappresentato dalla sua costruzione in conformità alle « norme
tecniche armonizzate » (53), richiamate sia dalle norme generali sulla sicurezza (artt. 102-113
cod. cons.), sia dalle normative di settore dettate con riferimento a determinate categorie di
prodotti (54). Trattasi segnatamente, di quelle regole di carattere tecnico-scientifico elaborate
da organismi privati di « normalizzazione » — detti anche « enti di normazione » (55) —
europei (CEN, CENELEC, ETSI) (56), in virtù di apposito mandato della Commissione CE e
successivamente, pubblicate nella Gazzetta delle Comunità Europee e, quindi, riprodotte a
livello nazionale, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dei relativi Paesi, a cura dei vari enti
nazionali di normalizzazione (UNI e CEI in Italia (57), DIN in Germania, BSI in Gran
Bretagna, ecc.). Questo complesso di regole tecnico-scientifiche, nel determinare le modalità
della produzione e le caratteristiche del prodotto con riferimento alla sua qualità, dimensione,
sicurezza e messa in commercio, rappresentano, nei diversi sistemi produttivi, una definizione
dello « stato dell'arte in progress » (58), in quanto in continuo aggiornamento secondo
l'evolversi delle conoscenze tecnico-scientifiche.
Autorevole dottrina, sulla base di solide argomentazioni, muovendo dalla piena equiparazione
tra « prodotto sicuro » e « prodotto non difettoso », tende ad escludere, in linea di principio, la
responsabilità del produttore di un « bene conforme », nonostante il verificarsi di un danno
(59). Le ragioni che inducono quella dottrina a superare quella « regola di prudenza che nei
giudizi in tema di responsabilità civile, evita automatismi che possano precludere in radice al
giudice la cognizione piena dei fatti e la loro valutazione giuridica, anche alla luce della
particolarità del caso concreto » (60), muovono dalla considerazione che « gli standard stabiliti
dalle direttive di sicurezza rappresentano un equilibrato punto d'incontro tra le esigenze
dell'industria (a programmare la costruzione dei prodotti in modo da avere ragionevoli certezze
in ordine all'esito di un eventuale giudizio di responsabilità promosso dal danneggiato) e le
legittime aspettative degli utenti e consumatori sulla sicurezza d'uso di un prodotto, che non
può essere assoluta »: sarebbe, dunque, « illogico e contraddittorio che nell'ambito della stessa
normativa comunitaria (quella sulla sicurezza dei prodotti e quella sulla responsabilità per
danni da prodotto) vi fosse incomunicabilità e che il prodotto valutato da un lato come “sicuro”
potesse essere tranquillamente valutato dall'altro come “difettoso” nel giudizio di responsabilità
promosso dal danneggiato » (61). Sebbene, in linea teorica, non possa escludersi che, in taluni
casi, sia possibile perfezionare il livello di sicurezza del prodotto, andando tecnicamente oltre
le norme armonizzate, utilizzando, per esempio, materiali speciali, adottando una progettazione
più sofisticata o incrementando le misure di sicurezza, da un punto di vista pratico non sempre
sembra auspicabile estendere agli estremi confini la nozione di sicurezza. Tanto più ove si
considerino i maggiori costi che ciò comporterebbe, i quali si ripercuoterebbero sul prezzo
finale dei prodotti: secondo un approccio giuseconomico, un incremento della sicurezza del
prodotto appare, del resto, auspicabile fin quando il beneficio conseguibile dall'incremento
delle misure di prevenzione dei rischi, sia inferiore ai costi che il medesimo incremento
richiede; ossia, in altri termini, fin quando il rischio prevedibile possa « essere eliminato senza
costi eccessivi o perdite in tema di produttività » (62).
Ne consegue che, solo in casi eccezionali — quali, per esempio la sopravvenuta conoscenza di
nuovi rischi non previsti dalle direttive comunitarie o il mancato aggiornamento tecnico delle
norme armonizzate comunitarie — potrà essere appropriata la valutazione in termini di «
difettosità » di un prodotto « sicuro » in quanto costruito e progettato in conformità alle norme
tecniche armonizzate. Ma al di fuori di tali ipotesi, la conformità del prodotto agli « standard
individuati alla stregua di scelte di compromesso tra costi e benefici sanciti dalle norme
giuridiche e circostanziati da quelle tecniche », sembra tale da consentire il conseguimento di
un livello di « sicurezza accettabile » del prodotto con conseguente irrilevanza, in linea di
principio, dei danni conseguenti all'uso del prodotto medesimo (63).
Dunque, anche con riferimento ai telefoni cellulari, una volta rispettati gli standard di sicurezza
fissati dalla normativa di settore (64), nonché le prescrizioni contenute nelle norme
armonizzate a cui essa fa rinvio (65), non vi sarebbero margini di responsabilità per il
produttore che ometta di comunicare al consumatore potenziali pericoli derivanti da un uso
intensivo del cellulare, ossia quei dati scientifici che, per quanto allarmanti, non siano resi
oggetto di specifica attenzione da parte della legislazione di settore (66).
Eppure, come quella stessa dottrina non manca di evidenziare, « le norme tecniche armonizzate
», riferendosi a standard di progettazione e di costruzione, non attengono al profilo
dell'informazione (67), il quale è rimesso integralmente al produttore che dovrà, pertanto,
trasferire al consumatore tutte quelle avvertenze ed istruzioni che risultano necessarie per
evitare rischi di danni prevedibili o, quantomeno, tutta l'informazione necessaria a soppesare
adeguatamente, nella valutazione rischi/benefici, ciò che non lascia altra scelta se accettare o
rinunciare alle utilità di quel prodotto che, comunque, presenta margini di rischio (68).
6. DOVERI INFORMATIVI DEL PRODUTTORE E RESPONSABILITÀ
Occorre, allora, chiedersi se, ed entro quali limiti, il produttore di telefoni cellulari possa essere
considerato responsabile per avere omesso di fornire — soprattutto in una situazione di
incertezza scientifica — adeguate informazioni in ordine ai possibili rischi per la salute
derivanti da un utilizzo intensivo del prodotto (69).
Dall'esame dei più recenti casi giurisprudenziali (70), emerge come anche nell'ipotesi di
prodotto « conforme » agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore, possano
residuare dei margini di pericolosità per l'utilizzatore che potrebbero essere, tuttavia,
neutralizzati e ridotti con l'adozione di particolari cautele da parte di questi, laddove
correttamente informato dal produttore non solo in ordine all'esistenza degli eventuali rischi
derivanti dall'utilizzo del prodotto, ma altresì delle modalità per scongiurarli o, comunque,
minimizzarli.
Ove confermato, tale orientamento consentirebbe di superare quell'indirizzo giurisprudenziale e
dottrinale, volto a circoscrivere la difettosità del prodotto, e la conse guente responsabilità del
produttore per carente informazione, alle sole ipotesi in cui non siano rispettati obblighi legali
di informazione (71).
Il profilo dell'informazione circa i rischi connessi all'utilizzo del prodotto — nel caso di specie,
ad un utilizzo eccessivo del telefono cellulare — merita, per contro, seria considerazione, tanto
più in un regime di responsabilità oggettiva, mitigato dal concorso di colpa del danneggiato —
quale quello scelto dal legislatore con l'art. 122 cod. cons. e seguito dai Giudici (72), nel quale
il produttore è responsabile a meno che la vittima abbia colposamente contribuito alla
verificazione del sinistro tenendo un comportamento meno diligente di quanto richiesto. In tale
regime, entrambi i soggetti risultano incentivati ad esercitare, ciascuno, nell'ambito delle
rispettive possibilità, un livello di prevenzione efficiente: i produttori, ad investire in
informazioni ed a rivelare, in modo chiaro ed inequivoco, i rischi connessi all'utilizzo del loro
prodotto; gli utenti, ad assumere un adeguato livello di precauzioni laddove dotati di corretta
informazione (73).
Diventa, peraltro, fondamentale, ai fini della valutazione della diligenza del consumatore,
distinguere la informazione « corretta » dalla informazione « eccessiva » o « superflua ». In un
sistema di responsabilità oggettiva, quale quello divisato dal legislatore comunitario ed
italiano, l'eccesso di informazione, ossia la presenza di istruzioni ed avvertenze, anche
superflue, rischia di essere utilizzata dai produttori come escamotoge al fine di esonerarsi dalla
responsabilità, ogniqualvolta il consumatore sia stato avvisato dei possibili rischi connessi
all'uso del prodotto (74). L'onere informativo gravante sul produttore non può, invero, essere
soddisfatto dall'apposizione di una avvertenza generica circa l'insicurezza del prodotto, la
quale, lungi dal permettere al consumatore di adottare le cautele necessarie a scongiurare i
rischi di danno, varrebbe solamente a precostituire un « consenso informato » da parte
dell'utilizzatore del bene, del tutto inidoneo ad esentare il produttore da responsabilità. Non
può, invero, trascurarsi l'asimmetria informativa tra il produttore ed il consumatore:
quest'ultimo, per sua natura, conosce solo superficialmente il contesto — non solo economico
— nel quale opera e contestualmente « si trova ad interagire con un repeat player, il
professionista — alias imprenditore — che di quel mondo, delle sue pieghe, dei rischi connessi
e delle corrispondenti opportunità, è di necessità esperto conoscitore » (75). Avvisare l'ignaro
consumatore che il prodotto potrebbe rivelarsi dannoso senza, tuttavia, fornirgli le coordinate
necessarie per gestire il rischio, conduce, nella migliore delle ipotesi, ad una scelta nel senso
della irrazionalità: ovvero « l'adesione a un principio di precauzione che implica la rinuncia
pregiudiziale all'uso del prodotto o, in altri termini, la completa obliterazione del monito, nella
fiducia che le sue minacce statistiche non abbiano mai a materializzarsi. Nell'uno e nell'altro
caso si sceglie sulla scorta di elementi che non propiziano decisioni avvedute » (76). Del resto,
secondo un approccio giuseconomico, nel caso di danni derivanti da un prodotto difettoso, il
produttore dovrebbe essere responsabile se è il soggetto che meglio può gestire il rischio di un
incidente (the cheapest cost avoider) (77) : situazione corrispondente all'id quod plerumque
accidit, salvo il caso in cui il consumatore disponga di un vantaggio informativo specializzato
(sappia, per esempio, di poter sviluppare reazioni negative ad una sostanza generalmente
innocua).
Se, dunque, la mancanza di un'adeguata informazione configura un'ipotesi di mancato rispetto
delle condizioni di sicurezza — così come richiesto dall'art. 117 cod. cons. — cui consegue la
responsabilità del produttore, questi difficilmente potrà andarne esente ove le avvertenze «
trasferite » al consumatore non consentano a questi di adottare le necessarie cautele idonee a
scongiurare il verificarsi del danno.
Tanto premesso, muovendo da tale assunto, le lacunose informazioni oggi presenti sui libretti
illustrativi dei telefoni cellulari fornite dai produttori (78) potrebbero integrare « difetti di
informazione » laddove omettano di evidenziare con chiarezza non solo i possibili rischi
connessi ad un utilizzo intensivo del telefono cellulare, ma, altresì, le cautele da adottare per
neutralizzare o, comunque, minimizzare tali rischi, attraverso l'adozione, per esempio, di
particolari comportamenti o l'utilizzo di determinati dispositivi eventualmente da allegare in
dotazione.
Fondamentale ed imprescindibile appare, infatti, il ruolo svolto dall'informazione, ove corretta
e leale, ai fini della sicurezza del prodotto: alla « presentazione del prodotto » — comprensiva
non solo del corredo informazionale veicolato tramite il contratto o la confezione del prodotto,
ma, altresì, della stessa comunicazione commerciale, suscettibile di incidere in modo
significativo sulle legittime aspettative di sicurezza (79) — può assegnarsi, in concreto, un
significato rilevante per innalzare la sicurezza complessiva del prodotto oltre i limiti che gli
standard produttivi di sicurezza, condizionati necessariamente dal mercato, possono offrire
(80).
Note:
(*) Contributo approvato dai Referee.
(1) Trattasi della celebre campagna della Telecom, ancora Sip, ambientata in un assolato fortino
della Legione Straniera, dove un accaldato Massimo Lopez, nelle vesti del « condannato a
morte » rinviava l'esecuzione, davanti al plotone già schierato, mediante lo stratagemma di una
interminabile telefonata, integrante il suo ultimo desiderio: di qui lo slogan, diventato un vero e
proprio « tormentone » di quegli anni, « Una telefonata ti allunga la vita ».
(2) Lo spot, nel 1993, vinse molti premi tra cui la Targa d'argento della comunicazione, l'Agorà
d'oro e il Grand Prix Pubblicità Italiana, nonché il Leone d'Oro al Festival di Cannes nel 1994.
(3) L'idea pubblicitaria della Telecom fu, altresì, sfruttata — e per questo motivo inibita dal
Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria per violazione dell'art. 13 Codice dell'Autodisciplina
della Comunicazione Commerciale — dalla società Smh Italia per la promozione del telefono
doppio recante il marchio « Swatch Twinphone », con l'utilizzazione dello slogan « Se una
telefonata ti allunga la vita, figuriamoci due » (Dec. 113/1995, in Giurisprudenza Pubblicitaria,
a cura di Ubertazzi, Milano, 1994-1995).
(4) Quattordici anni dopo quel primo spot della Telecom, nel 2007, il medesimo fortino,
ricostruito nella location delle Cave della Magliana a Roma, funge da ambientazione per lo
spot della TIM, nel quale Christian De Sica, nei panni del vigile Persichetti condannato a
morte, ricorre alla « telefonata che allunga la vita » per salvarsi dalla fucilazione, salvo
svegliarsi nel proprio letto ed accorgersi, come di consueto, che si è trattato di un sogno.
(5) Dall'istruttoria svolta già nel primo grado di giudizio, risultava che l'attore, per motivi di
lavoro, aveva utilizzato, per una media di cinque-sei ore al giorno e per un periodo di dodici
anni, telefoni cellulari e cordless, tenendo l'apparecchio sull'orecchio sinistro in quanto,
essendo destrimane, con la mano destra rispondeva al telefono fisso collocato sulla scrivania o
prendeva note e appunti; sulla ricorrenza di tali elementi fattuali non sono state svolte
contestazioni in sede di appello, incentrandosi la questione devoluta al Giudice del gravame,
sul solo nesso causale tra l'uso dei telefoni e l'insorgenza della patologia.
(6) App. Brescia, 22 dicembre 2009, in questa Rivista, 2010, 1368, con nota di Al
Mureden,Danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della responsabilità del
produttore, ivi, 1392; in Guida dir., 2010, 11, 61, con nota di Tatarelli, Riconosciuta la malattia
professionale per uso eccessivo del telefono cellulare; in www.applelettrosmog.com, con nota
di Levis.
(7) Sebbene, come rilevato dalla Corte, l'analisi della letteratura scientifica non porti ad un
giudizio esaustivo, tuttavia gli studi epidemiologici documentavano l'esistenza di « un rischio
aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma » dopo una esposizione
superiore ai dieci anni « a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari ».
(8) Per un approfondimento circa la prova del nesso causale tra causa di lavoro e patologia:
Tatarelli, La prova di patologie non previste dalla tabella si deve fondare sull'elevato grado di
probabilità », commento a App. Brescia, 22 dicembre 2009, n. 514, cit.; che al riguardo osserva
come « la prova della derivazione della malattia professionale non tabellata da causa di lavoro,
deve emergere in termini di ragionevole certezza, nel senso che esclusa la rilevanza della mera
possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata solo in presenza di un
elevato grado di probabilità di detta origine (Cassazione n. 14308 del 2006 e n. 15080 del
2009). Altrimenti detto, il nesso di causalità non può essere oggetto di presunzioni semplici,
tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica
dimostrazione. Questa può essere data anche in termini di probabilità », purché si tratti di «
probabilità qualificata, cioè verificabile attraverso una serie di elementi che consentano di
tradurre le conclusioni probabilistiche in certezza giuridica ». La sentenza in commento, così
come quella della Corte d'Appello di Brescia, individua tali elementi nella tipologia delle
lavorazioni svolte, nella natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, nella durata
della prestazione lavorativa, nell'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti,
che possano costituire causa della malattia. A tali elementi, osserva l'Autore « possono
aggiungersi gli studi scientifici e i dati epidemiologici (Cassazione n. 19047 del 1996)».
(9) Il Gruppo di Lavoro, formato da trentun esperti provenienti da quattordici Paesi, si è riunito
a Lione presso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), con il compito di
valutare il potenziale rischio cancerogeno associato all'esposizione ai campi elettromagnetici a
radiofrequenza, sulla base dell'esame e della valutazione di tutta la letteratura disponibile. Per
un approfondimento: Polichetti, Campi elettromagnetici e radiofrequenza: implicazioni della
classificazione IARC nella gestione dei rischi per la salute umana, in www.salute.gov.it.
(10) R. Baan (WHO International Agency for Research on Cancer Monograph Working
Group), Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields, in Lancet Oncol., 2011, 12,
624-626.
(11) Il sistema di classificazione IARC prevede il gruppo 1 dei « cancerogeni per l'uomo », il
gruppo 2A dei « probabilmente cancerogeni per l'uomo » ed il gruppo 2B dei « possibilmente
cancerogeni per l'uomo ». A tale gruppo ne seguono altri due: il gruppo 3 che include « gli
agenti non classificabili in relazione alla loro cancerogenicità per l'uomo » (il che, specifica la
IARC, non corrisponde ad un verdetto di innocuità) ed il gruppo 4 che si riferisce agli agenti «
probabilmente non cancerogeni per l'uomo ». Nel sistema di classificazione IARC non esiste la
categoria « non cancerogeno »: ove le evidenze scientifiche depongano chiaramente verso
l'assenza di cancerogenicità, viene assegnata la categoria « probabilmente non cancerogeno » a
sottolineare l'incertezza insita in qualsiasi processo di valutazione scientifica. Dei circa 950
agenti esaminati sino ad oggi, il 10% è classificato nel gruppo 1, il 5% nel gruppo 2A, il 30%
circa nel gruppo 2B, il 50% nel gruppo 3, e solo un composto (il caprolattame) è stato
classificato nel gruppo 4 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Calssification/index.php); sul punto,
Polichetti, op. cit.
(12) L'uso dei termini « probabile » e « possibile », nella classificazione IARC, non presenta
analogie con il linguaggio comune ove ciò che è « probabile » è anche « possibile », trattandosi
di una terminologia codificata dalla stessa IARC cui corrispondono due diversi livelli di
evidenza scientifica.
(13) R. Baanet al., op. cit.; se fosse prevalsa, all'interno del Gruppo, tale opinione i campi
elettromagnetici a radiofrequenza sarebbero stati presumibilmente assegnati al Gruppo 3 dei «
non classificabili in relazione alla loro cancerogenicità per l'uomo »; opinione analoga a quella
espressa dalla minoranza del Gruppo di Lavoro IARC è stata, altresì, formulata dalla
Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP),
commissione indipendente di esperti riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
che, in una pubblicazione del luglio 2011 relativa agli studi epidemiologici su telefoni cellulari
e rischio di tumori cerebrali, pur non escludendo la possibilità di effetti connessi a durate di
esposizione più ampie di quelle che, sino ad ora, è stato possibile indagare (connessi a durate
d'uso sino a 15 anni), ha concluso che « la tendenza nelle evidenze che continuano ad
accumularsi è sempre più contraria all'ipotesi che l'utilizzo dei telefoni cellulari causi tumori
del cervello »: A.J. Swerdlowet al. (International Commission for Non-Ionizing Radiation
Protection Standing Committee on Epidemiology), Mobile phones, brain tumors, and the
Interphone study: where are we now?, in Environ. Health Perspect, 2011, 119, 1534-1538; il
dato è riportato da Polichetti, op. cit., che rileva come « Tale opinione si basa anche sul fatto
che la ricerca scientifica non ha identificato alcun meccanismo biologico attraverso il quale i
campi a radiofrequenza potrebbero causare il cancro, né esistono evidenze sperimentali
replicabili sullo sviluppo del cancro negli animali ».
(14) Si legge, altresì, nella motivazione che: « significativamente, la sentenza impugnata,
seguendo le osservazioni del CTU, ha ritenuto di dover ritenere di particolare rilievo quegli
studi che avevano preso in considerazione anche altri elementi, quali l'età dell'esposizione,
l'ipsilateralità e il tempo di esposizione, atteso che, nella specie, doveva valutarsi la sussistenza
del nesso causale in relazione ad una situazione fattuale del tutto particolare, caratterizzata da
un'esposizione alle radiofrequenze per un lasso temporale continuativo molto lungo (circa 12
anni), per una media giornaliera di 5-6 ore e concentrata principalmente sull'orecchio sinistro
dell'assicurato (che, com'è di piana evidenza, concretizza una situazione affatto diversa da un
normale uso non professionale del telefono cellulare) ».
(15) L'INAIL rilevava, tra l'altro, come dovesse ritenersi inconferente, sul piano scientifico,
l'affermazione della Corte territoriale circa l'attendibilità, perché indipendenti, degli studi posti
a base della CTU, a fronte del cofinanziamento da parte dei produttori di telefoni cellulari,
degli studi epidemiologici « negativi »: anche se non esplicitamente citate, il riferimento è,
almeno in larga parte, a talune pubblicazioni di diverse componenti nazionali dello studio «
interphone »: trattasi di una ricerca epidemiologica internazionale, coordinata dalla IARC e
iniziata nel 2000, consistente in una serie di studi caso-controllo condotti in 13 Paesi, secondo
il medesimo protocollo, con l'obiettivo di valutare se l'assorbimento di energia elettromagnetica
a radiofrequenze (RF) durante l'uso di telefoni cellulari, comporti un incremento dell'incidenza
di tumori negli organi e tessuti più vicini alla sorgente di esposizione. Tra il 2004 ed il 2009,
sono stati pubblicati dai diversi centri « interphone » i risultati degli « studi locali » (incluse tre
analisi combinate degli studi su neurinoma del nervo acustico, glioma e meningioma condotti
in cinque Paesi nord-europei), che, all'unanimità, concordavano nel ritenere che non vi fosse, al
momento, adeguato supporto all'ipotesi che le radiofrequenze abbiano effetti cancerogeni.
Come riportato nel comunicato stampa della IARC, del 17 maggio 2010, n. 200, Pubblicazione
dello studio Interphone sull'uso del telefoni cellulare e il rischio di tumori cerebrali: « il
finanziamento complessivo assegnato allo studio Interphone ammonta a circa 19,2 milioni di
euro. Di questa somma, 5.5 milioni di Euro sono stati versati da fonti industriali. A 3,5 di questi
5,5 milioni di Euro, hanno contribuito, per metà della somma ciascuno, il Mobile
Manufacturers' Forum (MMF) e la GSM Association con un meccanismo di garanzia fornito
dalla UICC (Unione Internazionale contro il Cancro) per assicurare l'indipendenza dei
ricercatori. La maggior parte della restante somma fino a 5,5 milioni è stata indirettamente
fornita ai singoli centri da operatori e produttori di telefonia mobile, ad esempio attraverso
tasse e tariffe raccolte da agenzie governative. Solo 0,5 milioni di Euro (il 2,5%) sui costi totali
dello studio sono stati forniti direttamente dall'industria, in Canada e in Francia, sotto contratti
che salvaguardavano l'indipendenza dello studio. Un ulteriore finanziamento per l'estensione
dello studio a gruppi di soggetti più giovani e più anziani è stato ricevuto direttamente dagli
operatori di telefonia mobile nel Regno Unito » (in
www.iarc.fr/en/mediacentre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf).
(16) Così Bertone,Una telefonata (col cellulare) ti accorcia la vita, in Cendon (a cura di),
Persona e Danno, ottobre 2012, in www.personaedanno.it.
(17) Sul principio di precauzione come logico corollario dei meccanismi di tutela del diritto
alla salute ed alla salubrità ambientale: Gragnani, Il principio di precauzione come modello di
tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future, in Riv. dir. civ., 2003, II, 9: « Si tratta
in estrema sintesi del principio che orienta la scelta di cautele adeguate in relazione al livello di
rischio ritenuto giuridicamente accettabile, quando le conoscenze scientifiche non consentono
di escludere, ma nemmeno provano, il carattere dannoso per l'ambiente o per la salute di
un'attività per altri versi vantaggiosa, e in considerazione della circostanza che i pregiudizi
ipotizzati non possono essere adeguatamente rimossi attraverso interventi successivi ».
(18) Per un approfondimento sulla giurisprudenza formatasi in tema di tutela inibitoria e
risarcitoria nei confronti delle immissioni di origine elettromagnetica: Gelli, Le immissioni
elettromagnetiche tra mera possibilità e ragionevole probabilità di danno alla salute »
(commento alla sentenza Trib. Venezia, 19 febbraio 2008), in Nuova giur. civ. comm., 2008, I,
1169 ss., che ricorda, tra le rare pronunce di legittimità, Cass. civ., 27 luglio 2000, n. 9893, che
nel riconoscere l'opportunità di una tutela anticipatoria del diritto alla salute, ravvisandone una
possibile compromissione per effetto della installazione di linee elettriche ad alta tensione in
prossimità delle abitazioni degli attori, precisa come le norme pubblicistiche antinquinamento «
hanno il valore di impedire che possa essere tenuta una condotta che vi contrasti. Non hanno
quello di rendere per sé lecita una condotta che vi si uniformi », in Corr. giur., 2001, 201, con
nota di Matarese,Il danno da onde elettromagnetiche: la svolta della Cassazione; in Danno
resp., 2001, 37, con nota di De Marzo,Inquinamento elettromagnetico e tutela inibitoria; in
Foro it., 2001, I, 141, con nota di Falco; in Urb. app., 2001, 161, con nota di Manfredi,
L'“irresistibile” diritto alla salute e la tutela dell'inquinamento elettromagnetico; tra le pronunce
di merito, la giurisprudenza che esclude la tutela inibitoria contro le immissioni
elettromagnetiche è antecedente al 2001, anno a cui risale l'inclusione da parte della
International Agency for Research on Cancer di Lione delle onde elettromagnetiche tra gli
agenti « possibilmente cancerogeni per l'uomo » (gruppo 2B) e, successivamente, Trib. Milano,
14 luglio 2003, in questa Rivista, 2004, 1089, con nota di Mazzola, Tutela preventiva da
attività rischiose (immissioni elettromagnetiche da elettrodotti tra principio di precauzione e
tutela della salute, parametri normativi e giurisprudenziali, nesso di causalità certo o
probabile); l'opportunità di una tutela anticipatoria del diritto alla salute è sottolineata da Trib.
Bologna, 21 luglio 2006 (ord.), in Danno resp., 2007, 1249, con nota di Plebani,Inquinamento
elettromagnetico vs diritto alla salute: « A fronte di un quadro di evidenza scientifico così
diviso e ancora in fieri la risposta non può essere quella della negazione o di un deficit di tutela
di un diritto così preminente nel catalogo costituzionale come quello della salute, ma deve
essere invece quella del riconoscimento della centralità del principio di cautela e precauzione
anche nell'ambito della tutela giudiziale. L'assunzione di tale principio consente, specie nella
cognizione sommaria propria della tutela cautelare, di adottare tutte le misure necessarie a
evitare il protrarsi di una situazione di pericolo per la salute lasciando alla cognizione piena
l'accertamento della coesistenza di un danno attuale direttamente ed univocamente
riconducibile all'esposizione ».
(19) Il contenzioso italiano in materia di responsabilità civile del produttore di sigarette ebbe il
suo momento apicale nella decisione « Stalteri », quando la Corte d'Appello di Roma, con
sentenza del 7 marzo 2005, in Foro it., 2005, I, 1218, riconobbe l'esistenza di « un rapporto
causale tra cancro polmonare e fumo di sigaretta, nel senso che l'evento malattia può
inquadrarsi tra le conseguenze normali ed ordinarie del fumo, ponendosi, quindi, nell'ambito
delle normali linee di sviluppo della serie causale, secondo un serio e ragionevole criterio di
probabilità scientifica, pur in difetto di certezza assoluta, al di là di ogni ragionevole dubbio »:
con tale pronuncia, la Corte d'Appello ricondusse l'illiceità della condotta del
produttore/venditore di sigarette alla violazione di precisi obblighi informativi allo stesso
imposti dalla intrinseca pericolosità del prodotto e riconducibili immediatamente allo stesso art.
2050 c.c.; per un approfondimento del tema, in questa Rivista, 2005, 476, con nota di Lucchini
Guastalla, La responsabilità del produttore per i danni da fumo attivo; in Resp. civ., 2005, 499,
con nota di Facci,Il danno da fumo di sigarette: l'attività pericolosa del produttore e la libera
scelta del consumatore; in Danno resp., 2005, 674 ss., con note di D'Antonio, La risarcibilità
del danno da fumo tra “consuetudine” giurisprudenziale e nuova prospettiva: il caso Stalteri
ridisegna la materia; e di Giacchero, Asimmetrie informative e danni da fumo attivo; in Corr.
giur., 2005, 668, con nota di Monateri, I danni da fumo: classico e gotico nella responsabilità
civile; in Nuova giur. civ. comm., 2005, I, 326, con nota di Alpa; in Corr. merito, 2005, 672,
con nota di Giovannardi, Danni da fumo attivo: luci ed ombre di una sentenza innovativa; in
Giust. civ., 2006, I, 1304 con commento di Paldini, Responsabilità civile e danni da fumo
“attivo”; e in Dir. giur., 2005, 418, con commento di Vittoria, Il fumo nuoce alla salute: il
consumatore non è informato?; per una approfondita e completa ricostruzione sulla casistica
giurisprudenziale e sulle problematiche poste dal fumo: Baldini, Il danno da fumo. Il problema
della responsabilità nel danno da sostanze tossiche, Napoli, 2008.
(20) Il dato è riportato da Arnone, Cellulari e tumori al cervello: quali precauzioni adottare, in
Cendon (a cura di), Persona e danno, ottobre 2012, in www.personaedanno.it.
(21) Come osservato da Querci,Sicurezza e danno da prodotti medicali, Torino, 2011, 14 ss., il
termine « precauzione » esprime un duplice significato: da un lato l'espressione può riferirsi ad
una generica cautela ed accortezza rispetto ad un rischio o ad un pericolo di danno, che servono
a delineare un comportamento da seguire e, quindi una decisione da assumere prima di agire;
dall'altro, tale terminologia può alludere ad una specifica attività precauzionale volta ad evitare
il rischio ed il pericolo di danno, che rappresenta l'esito di una decisione dopo che questa sia
stata formulata. Entrambi i significati della parola confluiscono nell'idea che « la precauzione
rappresenti qualcosa che si oppone al rischio ed al pericolo ». Tale principio, che trova la sua
origine in Germania, ad opera del filosofo del diritto Hans Jonas, si afferma dapprima in campo
ambientale per poi estendersi alla politica di tutela dei consumatori e della salute pubblica. A
livello comunitario, è stato recepito dapprima nell'art. 103 del trattato di Maastricht e poi
nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam (oggi art. 191 del TFUE): la sua finalità è stata ben
specificata nella Comunicazione della Commissione Europea del 2 febbraio 2000, secondo la
quale il principio di precauzione mira alla « eliminazione di determinati rischi, da intendersi
come fonti di pericolo non conosciute e sulle quali manca una base di certezza scientifica »
(COM, 2000, n. 1 del 2 febbraio 2002, in www.europea.eu/scdplus/leg/it/lvb/132042.htm).
(22) Tali raccomandazioni sono rinvenibili sul sito www.salute.gov.it, Ministero della Salute:
una Guida per il corretto utilizzo dei cellulari: in sintesi i comportamenti cautelativi da adottare
consistono nell'educare i bambini ad un uso non illimitato del cellulare; nell'utilizzare sistemi
come l'auricolare e il viva-voce che consentono di allontanare la testa ed il corpo dal cellulare;
nel limitare sia nel numero che nella durata, le telefonate con il cellulare; nell'utilizzare i
messaggi di testo.
(23) Così Polichetti, Campi elettromagnetici e radiofrequenza: implicazioni della
classificazione IARC nella gestione dei rischi per la salute umana, in www.salute.gov.it.
(24) Lagorio-Vecchia,Alcune considerazioni sullo studio Interphone e sulla sua indipendenza
scientifica, in Epidemiol. Prev. 2011, 35 (1), gennaio-febbraio, 3 e 5.
(25) Bertone, Una telefonata (col cellulare) ti accorcia la vita, cit.
(26) Dall'applicazione dell'art. 2050 c.c. deriva che l'esercente l'attività pericolosa è obbligato
ad utilizzare ogni cautela per evitare danni ai consumatori e, conseguentemente, sussiste, in
capo allo stesso, un obbligo di informazione circa i possibili rischi derivanti dal suo prodotto
pur in mancanza di obblighi legali di informazione, ossia di una specifica disciplina di legge
che prescriva determinati adempimenti.
(27) Per una attenta ricostruzione delle diverse posizioni a favore e contro la risarcibilità del
danno da fumo attivo: Ponzanelli, La produzione di sigarette è attività pericolosa, in Corr. giur.,
2010, 488 ss.
(28) App. Roma, 7 marzo 2005, in Foro it., 2005, I, 1218 (c.d. « caso Stalteri - v. nota 19): tale
decisione rimase, tuttavia, troppo isolata per determinare il temuto seguito di azioni giudiziarie
nel senso della risarcibilità del danno da fumo attivo, tanto più in assenza dell'atteso « vaglio di
legittimità »: valga, infatti, ricordare come la Cassazione, con la sentenza n. 22884/2007 che
chiude la vicenda giudiziaria del « caso Stalteri », non abbia, potuto, di fatto pronunciarsi —
per motivi processuali dovuti alla rinuncia della ricorrente B.A.T. (British American Tobacco) a
gran parte dei motivi del ricorso per « sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere la
decisione » rispetto agli stessi — sulla correttezza del percorso argomentativo della Corte
d'Appello di Roma, sotto lo specifico profilo dell'inquadramento come attività pericolosa ex
art. 2050 c.c. dell'attività di commercializzazione delle sigarette e dei conseguenti obblighi
informativi; in Danno resp., 2008, 517 con nota di D'Antonio, La Cassazione ed il danno da
fumo attivo: alla ricerca di un orientamento che non c'è.
(29) La Cassazione, con sentenza Cass. civ., 17 dicembre 2009, n. 26516, e, dunque, dopo due
anni dalla mancata decisione del « caso Stalteri », torna « a sorpresa » sul tema della
risarcibilità del danno da fumo, qualificando come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.
la produzione e la vendita di prodotti da fumo: in Corr. giur., 2010, 482, con nota di
Ponzanelli,La produzione di sigarette è attività pericolosa, che osserva come trattasi di « una
sentenza assai importante (...) fortemente voluta dai giudici della Cassazione, i quali oggi
consegnano negli spazi di un obiter dictum (la sentenza del giudice di pace è nulla) quella che
da domani sarà la vera e propria ratio decidendi del contenzioso italiano in tema di
responsabilità del produttore »; in Danno resp., 2010, 569, con nota di D'Antonio,Il danno da
fumo e l'art. 2050 c.c.: “scusate il ritardo”, il quale, tuttavia, esclude, all'indomani di tale
sentenza « un radicale mutamento di prospettiva nel panorama giurisprudenziale della
risarcibilità del danno da fumo attivo » ritenendo « inalterate le problematiche connesse,
soprattutto, alla dimostrazione del nesso causale tra consumo di tabacco e patologia sviluppata
dal fumatore ».
(30) Si legge, al riguardo, nella motivazione: « Va dato atto, preliminarmente, dell'esistenza di
un contrasto nella giurisprudenza di merito (cui corrisponde un acceso dibattito in dottrina) sul
punto se l'attività di commercializzazione di prodotti da fumo integri attività pericolosa a
norma dell'art. 2050 c.c., il che rende la questione importante, in mancanza di giurisprudenza di
legittimità. L'art. 2050 c.c. statuisce che: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento
di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al
risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Quanto
al concetto di attività pericolosa per sua natura, è giurisprudenza costante di questa Corte che
debba intendersi non solo quell'attività che espressamente è ritenuta tale dalla legge
(segnatamente quella di PS), ma anche ogni altra attività, che pur non essendo legislativamente
qualificata come tale, tuttavia abbia una pericolosità intrinseca o relativa ai mezzi impiegati
(Cass., 27 maggio 2005, n. 11275; Cass., 20 luglio 1993, n. 8069) (...) Va, a tal fine, osservato
che, dopo l'iniziale interpretazione restrittiva dell'art. 2050 c.c., tale norma è stata dalla
giurisprudenza oggetto di interpretazione estensiva, per cui può dirsi rientrare nel diritto
vivente un'interpretazione giurisprudenziale che ha esteso il giudizio di pericolosità ex art.
2050 c.c., anche al bene finale dell'attività produttiva sempre che tale bene ne abbia conservato
la potenzialità lesiva nei confronti dei consumatori-utenti (Cass., 30 agosto 2004, n. 17639;
Cass., 4 giugno 1998, n. 5484; Cass., 19 gennaio 1995, n. 567; ed in relazione al carattere
pericoloso degli emoderivati, Cass., 27 gennaio 1997, n. 814; Cass., 1° febbraio 1995, n. 1138;
Cass., 15 luglio 1987, n. 6241) ».
(31) D.m. 25 ottobre 1924, che inserisce la manifattura dei tabacchi tra le industrie insalubri,
r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 216 (T.U. Leggi sanitarie); d.m. 12 febbraio 1971; art. 64 del
T.U. P.S. (r.d. n. 773/1931); l. 10 aprile 1962, n. 165 (sul divieto di pubblicità dei prodotti da
fumo); l. 28 dicembre 1990, n. 428, e d.lgs. n. 184/2003, art. 216, sui caveat da apporre sui
pacchetti di sigarette; l. 11 novembre 1975, n. 584, sul divieto di fumo in determinati luoghi;
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 28, sul divieto di fumo nei compartimenti ferroviari e altri luoghi; l. 10
agosto 1988, n. 357, art. 1, in tema di finanziamenti, anche per ridurre i rischi da fumo.
(32) La Corte, nel cassare la sentenza impugnata, con rinvio ad altro Giudice, enuncia il
principio di diritto secondo il quale: « la produzione e la vendita di tabacchi integrano attività
pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., poiché i tabacchi, avendo quale unica destinazione il
consumo mediante il fumo, contengono in sé, per la loro composizione biochimica e per la
valutazione data dall'ordinamento, una potenziale carica di nocività per la salute »; trovano così
corpo e sostanza quelle riflessioni che non avevano potuto compiutamente essere svolte nel «
caso Stalteri » (App. Roma, 7 marzo 2005, cit., secondo la quale: « i tabacchi, avendo quale
unica destinazione il consumo mediante fumo, contenevano in sé, per la loro stessa natura e per
la loro composizione bio-chimica, una potenziale carica di nocività, potendo dal fumo derivare
danno alla salute e, in molti casi, il peggiore dei mali, il cancro ai polmoni » — v. nota 19);
particolarmente critici rispetto a questo specifico profilo Facci, Il danno da fumo di sigarette:
l'attività pericolosa del produttore e la libera scelta del consumatore, in Resp. civ., 2006, 499;
Monateri, Nuove conferme sull'insussistenza di nesso causale tra produzione di sigarette e
danni al fumatore, in questa Rivista, 2008, 1868, nota a Trib. Roma, 5 dicembre 2007, n.
23877).
(33) Si legge nella motivazione: « Non vi è base normativa per limitare tale forma di
responsabilità solo al momento produttivo. Se, infatti, la attività ha ad oggetto la realizzazione
di un prodotto destinato alla commercializzazione e poi al consumo, la caratteristica di
“pericolosità” può riguardare anche tale prodotto, indipendentemente dal punto che esso sia
altamente idoneo a produrre i danni non nella fase della produzione o della
commercializzazione, ma nella fase del consumo ».
(34) Così, D'Antonio,Il danno da fumo e l'art. 2050 c.c.: “scusate il ritardo”, cit., 576, che
sottolinea la coerenza dell'iter decisionale seguito dalla Corte con analoghi orientamenti di
legittimità espressi rispetto a fattispecie similari quali quella delle bombole del gas, delle
materie infiammabili, dei proiettili di arma da fuoco, ecc.; si veda al riguardo Cass. civ., 19
gennaio 1995, n. 567, in questa Rivista, 1996, 687, con nota di Balzaretti,Cumulo di
responsabilità ex art. 2050 e 2051 c.c. ed intervento del soccorritore, secondo il quale « La
presunzione, prevista dall'art. 2050 c.c. di responsabilità per i danni cagionati nello
svolgimento di un'attività pericolosa, opera, a carico di chi esercita l'attività di raccolta e
distribuzione di gas in bombole, anche allorché la bombola, essendo stata consegnata all'utente,
è passata nella disponibilità di costui »; Trib. Brescia, sentenza n. 3900/2005, in Danno resp.,
2005, 1210 ss., secondo cui « l'esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. ben può
prescindere dall'attività in sé e per sé considerate allorquando il pericolo si sia materializzato e
trasfuso negli oggetti dell'attività pericolosa medesima », tuttavia, in questi casi « i prodotti,
anche per un'imperfetta costruzione a livello progettuale o di confezione devono conservare
un'intrinseca potenzialità lesiva collegata allo svolgimento dell'attività di cui costituiscono il
risultato, anche quando il danno si produca in una fase successiva, purché, però, ne dipenda in
modo sufficientemente mediato ».
(35) L'art. 117 riporta la nozione generale di difettosità di un prodotto, così come definita
dall'art. 5 del d.P.R. n. 224/1988, sulla scorta dell'art. 6 della Direttiva CEE 85/374 che, al sesto
considerando, precisa come la difettosità corrisponde alla « mancanza di sicurezza che il
grande pubblico può legittimamente attendersi »: in base a tale norma: « 1. Un prodotto è
difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di
tutta una serie di circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione,
la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al
quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad
esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in
circolazione. 2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un
prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in circolazione. 3. Un prodotto è
difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima
serie ».
(36) Definizione di « vizio redibitorio » secondo consolidata giurisprudenza: ex multis Cass.
civ., 25 settembre 2002, n. 13925, in Mass. Foro it., 2002; Cass. civ., 13 gennaio 1997, n. 244,
ivi, 1997; Cass. civ., 19 ottobre 1994, n. 8537, ivi, 1994.
(37) Basti solo considerare come un giocattolo per bambini progettato e fabbricato con singole
componenti asportabili sia insicuro, laddove ne derivi un danno, ai sensi dell'art. 117 cod. cons.
anche se fabbricato a regola d'arte e perfettamente funzionante; dall'altro un'automobile che
non si mette in moto è quanto più sicuro si possa immaginare nell'ottica dell'art. 117 cod. cons.,
sebbene gravemente viziata ai sensi dell'art. 1490 c.c.: così Stella,La responsabilità per danno
da prodotto difettoso nel Codice del consumo, in questa Rivista, 2006, 1607; la nozione di «
difetto » ai sensi dell'art. 117 è, altresì, diversa dalla nozione di « difetto » prevista dall'art. 129
cod. cons. concernente il « difetto di conformità al contratto » di cui alla disciplina della
vendita dei beni di consumo: trattasi, anche in questo caso, di una accezione di difetto in cui
l'accento è posto sulla inidoneità all'uso della cosa e sulla mancanza di qualità promesse da
parte del venditore.
(38) Come evidenziato dai primi commentatori del d.P.R. n. 224/88, Alpa-Carnevali-Di
Giovanni-Ghidini-Ruffolo-Verardi,La responsabilità per danno da prodotti difettosi, Milano,
1990, 42; Galgano,Responsabilità del produttore, in Contratto impr., 1986, 995, la nozione di
difettosità di cui alle norme sulla responsabilità del produttore « esprime, dunque, l'esigenza di
un riferimento, per così dire esterno, alla valutazione sociale, anziché alla verifica
dell'intrinseca “idoneità all'uso” cui il prodotto è destinato. (...) Peraltro, il criterio della
valutazione sociale non esprime una mera prospettiva di ricezione “sociologica”, bensì una di
ricezione valutativa: nella quale non tutte le aspettative rilevabili vanno prese in
considerazione, ma solo quelle a) riferibili alla collettività (grande pubblico) e non a settori
particolari di esso; b) definibili legittime, ossia ragionevoli (posto che nessuno può pretendere
la sicurezza assoluta): e tali definibili alla luce di varie circostanze obiettive che, in via
esemplificativa, l'art. 5 (ora art. 117) ha cura di enunciare immediatamente dopo aver affermato
il criterio generale ».
(39) Secondo la tradizionale tripartizione dei « difetti » elaborata dalla dottrina, nel lungo
dibattito sulla responsabilità del produttore, i difetti sono suddivisibili, relativamente alla loro
causa, in tre categorie: a) il « difetto di fabbricazione », consistente in un vizio di fabbricazione
che colpisce un esemplare della serie di prodotti; b) il « difetto di progettazione », concernente
un vizio di ideazione, a monte del processo di fabbricazione, che colpisce tutti gli esemplari
della serie; c) il « difetto di informazione », derivante da una omissione o carenza di adeguate
informazioni e/o avvertenze; Carnevali,La responsabilità del produttore, Milano, 1974, 30 ss.;
Alpa,La responsabilità del produttore nei progetti comunitari, in Danno da prodotti e
responsabilità dell'impresa, Milano, 1980, 356; Ponzanelli,Commento al d.P.R.24maggio 1988,
n. 224, in Corr. giur., 1988, 796 ss.
(40) Così Ghidini, sub art. 5 d.P.R. 224/88, in Alpa-Carnevali-Di Giovanni-Ghidini-RuffoloVerardi, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, cit., 49.
(41) Avvertenze ed istruzioni devono essere tenute distinte, essendo volte, le prime, a mettere
in guardia dai pericoli connessi all'utilizzo del prodotto, le altre ad indicare il corretto uso del
prodotto al fine di neutralizzarne o ridurne i rischi.
(42) In altri termini, il difetto rilevante, sia per la Direttiva che per il d.P.R. prima ed il Codice
del consumo ora, è solo quello originario, che si poteva rilevare al momento della messa in
circolazione.
(43) Al Mureden,I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della
responsabilità del produttore, in questa Rivista, 2010, 1398; dello stesso autore, Uso del
cellulare e danni alla salute: la responsabilità del produttore tra dannosità “tollerabile”,
principio di precauzione e nuovi obblighi informativi, in Corr. giur., 2013, 336 (nota alla
sentenza in esame) che rileva come « lo stesso rapporto di causalità accertato nella prospettiva
scientifica può condurre ad un esito favorevole per il danneggiato sul piano previdenziale e, al
tempo stesso non assumere alcuna rilevanza nel contesto della responsabilità del produttore. Il
sistema di regole volte a proteggere la salute del lavoratore, in linea di massima, consente di
attribuire rilievo ai danni alla salute causati da esposizioni a fattori di rischio anche a
prescindere dal fatto che siano stati rispettati gli obblighi legali di volta in volta previsti ed
anche qualora la nocività dell'esposizione non fosse nota al momento in cui è stata contratta la
patologia. Diversamente la disciplina della responsabilità del produttore, così come concepita
dal legislatore e costantemente interpretata dalla giurisprudenza, pone limiti assai significativi
all'“utilizzabilità” dei nessi causali svelati dalla scienza ».
(44) L'art. 6, lett. e), d.P.R. n. 224/1988 (ora art. 118, lett. e, cod. cons.) esclude la
responsabilità del produttore « se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento
in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare
il prodotto come difettoso ». Questo non significa che in ipotesi di « difettosità sopravvenuta »
i danni causati dal prodotto restino in capo agli utenti, significa solamente che per tali danni il
produttore non risponde in forza del criterio oggettivo di imputazione della responsabilità. Ai
fini del risarcimento di tale danni soccorre il richiamo dell'art. 15, d.P.R. n. 224/1988 (ora art.
127 cod. cons.) in ordine alla applicabilità delle norme ordinarie del codice civile sulla
responsabilità civile (artt. 2043 o 2050 a seconda dei casi).
(45) Potrebbe, infatti, accadere che la scoperta di nuovi effetti legati all'utilizzo del prodotto, lo
renda, di fatto, altamente pericoloso e, comunque, insicuro per determinati o tutti i soggetti
destinatari (si pensi alla scoperta della nocività di un determinato allergene da sempre presente
nella formula di un prodotto cosmetico). Tale circostanza — ossia la « sopravvenuta difettosità
» del prodotto — viene resa del tutto insignificante dalla cesura temporale della immissione del
prodotto sul mercato. In realtà, nel progetto della Commissione legislativa, era stato
opportunamente aggiunto, dopo la ricezione del principio enunciato dalla Direttiva sul rischio
di sviluppo, un secondo comma del seguente tenore: « Tuttavia se il produttore, dopo la messa
in circolazione del prodotto, abbia conosciuto o avrebbe dovuto conoscere la sua pericolosità, è
responsabile secondo le norme del codice civile se omette di adottare le misure idonee ad
evitare il danno, quali l'informazione del pubblico, l'offerta del richiamo per revisione o
l'offerta del ritiro del prodotto ». Ma tale comma è stato, tuttavia, eliminato dal testo definitivo
del d.P.R. n. 224/1988.
(46) Cafaggi,La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello
dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma, in Riv. crit. dir. priv., 1995, 469.
(47) Per l'approfondimento della tematica: Bellisario, in Alpa-Rossi Carleo (a cura di), Codice
del Consumatore - Commentario, Napoli, 2005, 676; Ruscello, La Direttiva 2001/95 sulla
sicurezza generale dei prodotti. Dalla tutela del consumatore alla tutela della persona, in Vita
not., 2004, 139 ss.
(48) Trattasi delle conclusioni di Cafaggi, La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione.
Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma, cit.,
479.
(49) Sebbene, nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti, non sia chiaramente
definito l'elemento temporale concernente la definizione di pericolosità, il richiamo alla
disciplina del ritiro del prodotto dal mercato, lascia intendere che la definizione di sicurezza
riguardi sia la fase precedente all'immissione in commercio del prodotto, sia quella successiva,
giustificandosi il ritiro — per definizione — solo in questa fase.
(50) Sulla necessità di coordinamento tra queste due discipline: Cafaggi, La nozione di difetto
ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in
una prospettiva di riforma, cit., 447; Arbour, Sicurezza alimentare e prodotti difettosi dopo
Liddle e Bilka: un binomio sfasato?, in Danno resp., 2007, 989; Izzo,Sangue infetto e
responsabilità civile: responsabilità, rischio e prevenzione, in Danno resp., 2000, 229; Izzo, La
precauzione nella responsabilità civile, Padova, 2004, 83 ss., secondo il quale: « le regole della
responsabilità civile possono utilmente svolgere un ruolo di supplenza o, quantomeno, di
incisivo supporto alla regulation esplicata dalle autorità amministrative... ciò consiglia di
ricercare nella applicazione delle regole di responsabilità il significato più idoneo a servire il
fine che la società persegue, valutando attentamente se la regola così selezionata sia in grado di
(contribuire a) correggere i difetti eventualmente riscontrati nei meccanismi di operatività degli
strumenti istituzionali concorrenti ».
(51) L'esigenza di una correlazione esplicita sul piano normativo tra gli approcci adottati dalle
due direttive comunitarie, è stata diffusamente invocata in dottrina: Cafaggi, La responsabilità
dell'impresa per i prodotti difettosi, in Lipari (a cura di), Tratt. di Dir Privato ed europeo, 2003,
528, che osserva come « il sistema della responsabilità del produttore non può più essere
studiato isolando del tutto il quadro civilistico dalla regolamentazione di sicurezza poiché, solo
adottando una prospettiva sistematica, si possono comprendere realmente le funzioni svolte
dalla responsabilità civile nel controllo dei rischi derivanti dai prodotti pericolosi e nella
compensazione assicurata ai soggetti che da questi ultimi risultino danneggiati ».
(52) Per un approfondimento sul rapporto tra « prodotto sicuro » e « prodotto difettoso »:
Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, in
questa Rivista, 2005, 15, che osserva come: « conformità alle norme armonizzate comunitarie
significa “prodotto sicuro” e “prodotto sicuro” significa sostanzialmente “prodotto non
difettoso” ».
(53) Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei
prodotti, cit., 15; sempre Carnevali,La norma tecnica da regola di esperienza a norma
giuridicamente rilevante. Ricognizione storica e sistemazione teorica. Ruolo dell'UNI e del
CEI, in questa Rivista, 1997, 257, precisa che per « norma tecnica » si deve intendere, secondo
la definizione data dall'art. 1, lett. b), l. n. 371/1986: « la specifica tecnica approvata da un
organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non
sia obbligatoria ». Per « specifica tecnica », invece, si deve intendere « la specifica normativa
contenuta in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto e concernenti in
particolare i livelli di qualità o utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni
applicabili al prodotto stesso per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i
metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura, l'etichettatura (art. 1, lett. a, l. n. 317/1986) ».
(54) Al Mureden,I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della
responsabilità del produttore, cit., 1419.
(55) Tali enti di normazione sono nati a livello statale, ma anche comunitario ed internazionale,
ad opera delle imprese e sono composti da rappresentanti di imprenditori, di organi pubblici e,
talvolta, anche di esponenti di associazione dei consumatori. Solitamente, tali enti sono
finanziati proprio dalla vendita delle norme che producono, ad eccezione dell'ETSI (Istituto
europeo per gli standard nelle telecomunicazioni) i cui prodotti si possono trovare
gratuitamente su Internet. Il sistema di emanazione della normativa tecnica, a livello
comunitario, è stato previsto con la Direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, in
GUCE, L. 109 del 26 aprile 1983; sul punto Querci, Protesi mediche tra regolamentazione di
sicurezza e responsabilità da prodotto: l'onere della prova tutela il consumatore, in Danno resp.,
2008, 303 ss.
(56) Il CEN, Comitato Europeo di normazione (www.cen.eu/cen/About
Us/Pages/defaults.aspx) è l'organismo che, in virtù dei poteri conferiti dalla Direttiva 98/34/CE,
emana gli standard tecnici a livello europeo con riferimento a tutte le attività produttive eccetto
quella della electrotechnology la cui competenza è riservata al CENELEC Comitato Europeo di
Normazione Elettronica (www.cenelec.eu) e quella delle telecomunicazioni, di competenza
dell'ETSI Istituto Europeo per gli standard nelle telecomunicazioni (www.etsi.org).
(57) L'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (www.uni.com/it), è un'associazione
privata senza scopo di lucro che svolge attività normativa in tutti i settori industriali,
commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano. Come si legge sul sito dell'UNI « Il ruolo dell'UNI
quale Organismo Italiano di Normazione è stato riconosciuto dalla Direttiva europea
83/189/CEE del marzo 1983, recepita dal Governo Italiano con la legge n. 317 del 21 giugno
1986 ». L'UNI partecipa in rappresentanza dell'Italia all'attività normativa degli organismi
sovranazionali di normazione: ISO International Organization for Standardization) e CEN
(Comité Europeen de Normalisation).
(58) L'espressione è di Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla
sicurezza dei prodotti, cit., 14, il quale osserva come: « le norme tecniche vengono aggiornate
periodicamente per tenere conto del progresso della scienza e della tecnica. Esse rappresentano,
dunque, lo “stato dell'arte” in progress »; in senso conforme Al Mureden, I danni da uso del
cellulare tra tutela previdenziale e limiti della responsabilità del produttore, cit., 1399.
(59) Al Mureden,I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della
responsabilità del produttore, cit., 1398, secondo il quale: « la normativa sul danno da prodotto
pone precisi limiti alla responsabilità del fabbricante, il quale, in linea di principio, non
risponde se il prodotto è sicuro, ossia costruito “a regola d'arte” »; analogamente Carnevali,
Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, cit., 15-19,
cfr. supra nota 52 .
(60) Così Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei
prodotti, cit., 15.
(61) Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei
prodotti, cit., 16 ss., che, al riguardo, osserva come: « occorre tenere conto di due circostanze
(...). La prima circostanza è che la normativa comunitaria ricollega espressamente la qualifica
di “prodotto sicuro” al prodotto conforme alle norme tecniche armonizzate. La seconda è che le
aspettative di sicurezza degli utenti, da valutarsi ai fini del giudizio di “difettosità” sono quelle
“legittime” o “ragionevoli”. A meno di ritenere — contrariamente al buon senso — che nel
linguaggio e nelle intenzioni delle direttive comunitarie l'aggettivo “sicuro” riferito al prodotto
non possieda una particolare valenza, pare logico concludere che il prodotto conforme alle
norme tecniche cui le direttive rinviano (e quindi “sicuro”) è in grado di superare il test dell'art.
5, d.P.R. n. 224/1988, circa le legittime attese di sicurezza dell'utente o consumatore, salvo
lacune di estrema rilevanza nelle norme tecniche ».
(62) Bitetto-Pardolesi, Risultato anomalo e avvertenza generica: il difetto nelle pieghe del
prodotto, in Danno resp., 2008, 294; Trimarchi, La responsabilità del fabbricante nella direttiva
comunitaria, in Società, 1986, 595.
(63) Al Mureden,I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della
responsabilità del produttore, cit., 1400; dello stesso Autore, Uso del cellulare e danni alla
salute: la responsabilità del produttore tra dannosità “tollerabile”, principio di precauzione e
nuovi obblighi informativi, cit., ove osserva come « laddove le norme che disciplinano la
sicurezza di questa particolare tipologia di prodotti (telefoni cellulari) si rivelino inadeguate a
consentire un'effettiva tutela della salute delle persone ed un equilibrato contemperamento
delle diverse esigenze antagonistiche da comporre, sarebbe auspicabile provocarne una
revisione » che potrebbe essere sollecitata dallo stesso giudice chiamato a decidere riguardo al
risarcimento del danno che, pur non essendo « legittimato a sancire la responsabilità del
produttore che abbia immesso sul mercato un bene rispettoso degli standard tecnici, potrebbe
assecondare l'istanza di revisione critica degli standard stessi inducendone una modificazione
ed un aggiornamento ».
(64) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999,
riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione,
recepita con d.lgs. 9 maggio 2001, n. 269, in G.U., 7 luglio 2001, n. 156; Direttiva
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa alla
compatibilità elettromagnetica, recepita con d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194, in G.U., 9
novembre 2007 2007, n. 261.
(65) Anche per tale categoria di prodotti, la fondamentale importanza delle norme armonizzate
al fine della valutazione sulla sicurezza, è ribadita dall'art. 5 della Direttiva 1999/5/CE ai sensi
del quale: « Gli Stati membri presumono che gli apparecchi conformi alle norme tecniche
armonizzate, o a parte di esse, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, sono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'articolo 3,
nella misura in cui siano contemplati nelle dette norme armonizzate o in parte di esse », e
riprodotto all'art. 5 del d.lgs. n. 269/2001.
(66) Al Mureden,Uso del cellulare e danni alla salute: la responsabilità del produttore tra
dannosità “tollerabile”, principio di precauzione e nuovi obblighi informativi, cit., 338, che
osserva: « In un contesto come quello descritto appare verosimile ritenere che — in assenza di
specifiche previsioni legislative — non possa configurarsi una responsabilità per difetto di
informazione in capo al produttore che ometta di apporre avvertimenti circa i potenziali
pericoli connessi ad un uso intensivo del cellulare »; l'Autore solleva, tuttavia, la questione se,
con riferimento a prodotti comunque indispensabili ai fini dello svolgimento di attività attinenti
alla sfera personale e professionale dei consociati — quali i telefoni cellulari — tali limiti,
propri della responsabilità civile, comunque funzionali all'esigenza di contenere entro ambiti «
ragionevoli » i costi necessari alla loro diffusione, siano suscettibili di essere percepiti come la
manifestazione di lacune di tutela della salute della persona, tanto più alla luce delle
indicazioni sempre più frequenti ed allarmanti che emergono dagli studi epidemiologici più
recenti. Ed in tale ottica permette di individuare nel principio di precauzione una possibile base
normativa sulla quale fondare un diritto delle persone ad essere correttamente informate circa i
possibili rischi connessi all'utilizzo del telefono cellulare ed i comportamenti da adottare per
neutralizzarne o minimizzarne la portata; non esclude, pertanto, la possibilità che le lacunose
indicazioni attualmente contenute nei libretti informativi forniti dai produttori possano essere
considerate difetti di informazione ove omettano di esplicitare con chiarezza i rischi — anche
potenziali — connessi all'uso del cellulare ed alle precauzioni da adottare per limitarli.
(67) Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei
prodotti, cit., 15, che acutamente osserva come le avvertenze ed istruzioni per l'uso fornite dal
produttore non ricevono « particolari lumi dalle norme tecniche, poiché queste contengono
standard di progettazione e costruzione », con la conseguenza che la conformità a tali norme
non può esonerare automaticamente il produttore dall'obbligo di trasferire al consumatore tutte
quelle avvertenze che sarebbero state necessarie per evitare rischi prevedibili.
(68) Così Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei
prodotti, cit., 15.
(69) Laddove, come già osservato, un uso intensivo del cellulare — anche legato a ragioni
professionali — difficilmente potrebbe essere considerato un uso « anomalo » o «
imprevedibile » del prodotto.
(70) Trib. Rimini, 31 dicembre 2008, in Danno resp., 2009, 432, nel riconoscere la
responsabilità del produttore per « difetto di informazione », in un caso di danni cagionati da
una pistola-giocattolo al suo piccolo utilizzatore, feritosi nell'aprire la confezione di plastica
rigida che la conteneva — sembra escludere l'equivalenza tra « sicurezza » del prodotto e « non
difettosità » laddove osserva che la confezione del giocattolo per cui è causa, pur riportando le
avvertenze previste dalla normativa di sicurezza, ossia che trattasi di « prodotto non adatto a
minore di 36 mesi », era privo di quelle ulteriori avvertenze che sarebbero state necessarie per
evitare rischi di danni prevedibili. Nel caso deciso dal Tribunale di Rimini, la responsabilità del
produttore per il danno cagionato da un bene « conforme » agli standard di sicurezza previsti
dalla normativa di settore, è stata, dunque, ricondotta alla omissione di una adeguata
informazione in ordine alle modalità di utilizzazione del prodotto, anche ulteriore rispetto a
quanto imposto al produttore da obblighi di legge; tale assunto sembra, altresì, poter trovare
conferma nella più recente sentenza di Trib. Pisa, 16 marzo 2011 (in questa Rivista, 2011,
2108, con nota di Carnevali, Il difetto di progettazione negli autoveicoli), relativamente al caso
dello scooter che si incendia a seguito di collisione ad una velocità di gran lunga inferiore
rispetto a quella che il veicolo può raggiungere: sebbene, in quel caso, la responsabilità del
produttore fu ascritta ad un « difetto di progettazione », da un passaggio della motivazione
sembra, tuttavia, potersi desumere che il produttore avrebbe, tuttavia, dovuto segnalare nel
libretto di istruzioni che il motoveicolo non garantiva l'incolumità del conducente in caso di
sinistri a velocità superiori ai 50 Km/h, ossia nettamente inferiori rispetto a quella cui il veicolo
consentiva di viaggiare (100 Km/h); tale orientamento sembra trovare conferma in
un'importante pronuncia di oltre Atlantico: la Corte Suprema degli Stati Uniti, con sentenza del
4 marzo 2009, relativamente al caso Wyet v. Levine, ha riconosciuto la responsabilità del
produttore per i danni prevedibili derivanti da difetti informativi, anche nell'ipotesi in cui le
avvertenze allegate al medicinale siano state approvate dalla FDA (Federal Drugs
Administration). Nel caso all'esame della Corte statunitense si trattava di un farmaco,
Fenergan, che, a seguito di somministrazione per via endovenosa e non diluita, aveva
danneggiato le arterie della paziente causando cancrena all'arto e la conseguente necessità di
amputazione. La Corte, muovendo dalla considerazione che le avvertenze devono tendere a
porre l'utilizzatore nella concreta possibilità di evitare almeno quei rischi prevedibili di danno
potenzialmente derivanti dall'uso del prodotto, stabilisce che l'approvazione della FDA,
agenzia deputata al controllo dei prodotti farmaceutici, non esclude la possibilità e — in
presenza di determinati rischi — il dovere da parte del produttore, di rafforzare le avvertenze
(oggetto di approvazione) ogniqualvolta ravvisi rischi di danni prevedibili nell'uso del farmaco
medesimo. La decisione è riportata da Mastrolilli,Danno da prodotto e difetti di informazione,
in Danno resp., 2009, 436; per un approfondimento Querci,Sicurezza e danno da prodotti
medicali, Torino, 2011, 193.
(71) Cantù,La responsabilità del produttore per difetto di informazione e la normativa in tema
di etichette e schede informative nei prodotti alimentari, cosmetici e contenenti sostanze
particolari, in questa Rivista, 1998, 1576, che osserva come « quando il pericolo che deriva dal
prodotto sia stato efficacemente rappresentato nell'etichetta ed, eventualmente, siano stati
elencati anche gli ingredienti che compongono il prodotto non appare ragionevole obbligare il
produttore ad includere ulteriori informazioni, anche tenuto conto dell'ulteriore sinteticità
dell'etichetta »; Al Mureden,I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della
responsabilità del produttore, cit., 2010, 1358, che osserva come « in linea di principio, il
produttore è tenuto a comunicare i rischi connessi ad un uso non improprio del prodotto
conforme solo in presenza di specifici obblighi di legge. Al di fuori di questi casi, in linea di
massima, egli non è responsabile per aver omesso di informare il consumatore riguardo ad una
pericolosità che persisteva nonostante il prodotto non fosse difettoso. Così, ad esempio, il
produttore di bevande alcooliche non viene considerato responsabile per non avere avvertito i
consumatori circa i pericoli connessi ad un consumo eccessivo di questi prodotti (...) »; v. nota
67.
(72) L'ipotesi del concorso di colpa è espressamente richiamata dall'art. 122 cod. cons. ai sensi
del quale: « 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si
valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227 del codice civile; 2. Il risarcimento non è dovuto
quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne
derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto (...) »; La scelta di un regime di
responsabilità oggettiva mitigato dal concorso di colpa del danneggiato esprime la logica di
compromesso adottata dal legislatore nel contemperare esigenze di sviluppo tecnologico e di
sicurezza dei prodotti.
(73) Chinè-Zoppini (con il coordinamento di Fratini),Manuale di diritto civile, II ed., Roma,
2011, 2160, citati da Astore-Locuratolo, Difetto d'informazione e natura della responsabilità da
prodotto, in Danno resp., 2011, 986.
(74) Come è accaduto, per esempio, nel caso deciso dalla Cass. civ. n. 6007/2007, in Foro it.,
2007, I, 2415, concernente una tintura per capelli che applicata sulla cute della consumatrice le
aveva provocato una inusitata reazione allergica: la Corte, con motivazione non condivisibile,
ha considerato adeguata una generica avvertenza in ordine alla possibilità di reazioni allergiche
al prodotto, senza una precisa indicazione degli elementi chimici idonei a provocare il danno
alla salute. Come si legge nella motivazione « Nel caso in esame, il Giudice di merito,
accertato che la tintura era astrattamente idonea a provocare reazioni allergiche, dato che tale
effetto si era in concreto prodotto sulla persona dell'attrice, e che il prodotto quindi non
presentava una sicurezza assoluta, ha appunto negato la prova che quella insicurezza
dipendesse dal superamento degli standard esigibili, anche alla luce della specifica disciplina
della l. n. 713, evidenziando come le possibilità di reazioni allergiche, notoriamente dipendenti
solo o prevalentemente dalle condizioni individuali del soggetto che entra in contatto con la
sostanza, di per sé normalmente innocua, fossero specificamente indicate nelle istruzioni per
l'uso del prodotto, come nelle predette istruzioni fosse anche espressamente prescritta la
necessità che l'applicazione del prodotto fosse preceduta da un controllo di tollerabilità
mediante applicazione di modesto quantitativo sulla cute del cliente, come queste istruzioni
dovessero considerarsi sufficienti dato che il prodotto era destinato “ad uso professionale” e,
perciò, “distribuito solo attraverso una rete di professionisti notoriamente qualificati” (i gestori,
in altri termini, delle parruccherie), come non vi fosse prova alcuna della violazione di
specifiche norme di sicurezza e delle norme, in particolare, della l. 11 ottobre 1986, n. 713 sulla
produzione e vendita dei cosmetici ». In altri termini, è mancato l'accertamento specifico delle
percentuali delle sostanze presenti nella tintura, in funzione della possibilità che alcuna di
queste percentuali eccedesse i limiti consentiti; laddove non sembrano sufficienti ad esonerare
da responsabilità il produttore, né la generica avvertenza in merito alla possibilità di reazioni
allergiche del cosmetico, tanto più in considerazione della circostanza che l'esatta
composizione del prodotto era coperta da segreto industriale; né l'indicazione, nelle istruzioni
— destinate, peraltro, all'operatore professionale — di far precedere l'utilizzazione del prodotto
da un controllo di tollerabilità, mediante applicazione di un modesto quantitativo sulla cute del
cliente: anche a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla idoneità di una tale
misura a prevenire il rischio che la stessa avrebbe dovuto scongiurare, una simile indicazione
non sembra sufficiente a ribaltare la responsabilità sull'ignaro utilizzatore vittima di reazioni
allergiche; critici nei confronti di tale sentenza: Palmieri, Difetto e condizioni di impiego del
prodotto: ritorno alla responsabilità per colpa?, in Foro it., 2007, I, 2415; Bitetto,La
responsabilità del produttore: da mera comparsa a protagonista, in Riv. crit. dir. priv., 2008,
146-147; sempre Bitetto, Responsabilità da prodotto difettoso a passo di gambero!, in Danno
resp., 2007, 1225.
(75) Pardolesi, Una postilla sul terzo contratto, in Gitti-Villa (a cura di), Il terzo contratto,
Bologna, 2008, 323-341.
(76) Astore-Locuratolo, Difetto d'informazione e natura della responsabilità da prodotto, cit.
(77) Calabresi,The Cost of Accidents, a Legal and Economic Analysis, Yale University Press,
1970: tale teoria induce l'interprete a compiere un'analisi fondata esclusivamente sul confronto
degli interessi delle due parti in causa, senza tener conto degli interessi generali;
sull'applicazione della teoria in questione alla disciplina della responsabilità del produttore:
Trimarchi, La responsabilità del fabbricante nella direttiva comunitaria, cit.
(78) Le avvertenze contenute nei libretti allegati ai telefoni cellulari risultano carenti non
consentendo, di fatto, all'utilizzatore non solo di conseguire un'effettiva consapevolezza circa i
rischi connessi ad un uso inappropriato del telefono cellulare, ma altresì di adottare le cautele
necessarie a minimizzarli (per una panoramica completa si vedano le osservazioni del prof.
Levis reperibili in www.applelettrosmog.it/admin/uploaded/allegati/92.pdf.
(79) I testi, normativo ed autodisciplinare (d.lgs. n. 145/2007, artt. 18-27-quater, cod. cons., e
Codice dell'Autodisciplina della Comunicazione Commerciale), che regolano l'advertising si
aprono con una enunciazione pressoché identica: « La pubblicità deve essere palese, veritiera e
corretta » (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 145/2007, e art. 1 Codice della Comunicazione
Commerciale). Sebbene tali disposizioni non abbiano un vero e proprio valore precettivo,
costituendo dichiarazioni di principio sui valori cui la pubblicità dovrebbe uniformarsi, esse
assumono notevole rilevanza nell'ambito del « diritto della pubblicità ». Come osservato da
autorevole dottrina, (Fusi-Testa,Diritto e Pubblicità, Milano, 2006, 47), nell'indicare, quali
precisi obblighi giuridici, i doveri di onestà, trasparenza, verità e correttezza, tali norme
sembrano riscattare la pubblicità dal luogo comune che per lungo tempo l'ha qualificata quale
mero strumento di astuzia commerciale, riconoscendole quel ruolo di « servizio per il pubblico
» espressamente sottolineato dalle norme preliminari del Codice di Autodisciplina. Tale
riconoscimento « non è né artificioso né velleitario ove si consideri che, anche per
l'ordinamento dello Stato, al diritto delle imprese ad informare fa riscontro quello dei cittadini
ad essere informati, e che, in campo economico e segnatamente per ciò che attiene ai beni o
servizi che il mercato è in grado di offrire, è principalmente (se non addirittura esclusivamente)
attraverso la pubblicità che il pubblico riceve queste informazioni. In tale ottica, l'imporre alla
comunicazione d'impresa i citati doveri giuridici non solamente implica il riconoscimento di un
diritto dei consociati ad essere informati in modo onesto e corretto, ma correlativamente
assegna alla pubblicità valore di dichiarazione suscettibile di godere di un particolare credito
nei rapporti della vita sociale in quanto svolgente una funzione informativa: funzione cui
verrebbe meno ove non si uniformasse a tali doveri ».
(80) Così anche Ghidini, sub art. 5 dPR 224/88, cit., 60.
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Cass. 12 ottobre 2012, n