DeJure Autorità: Cassazione civile sez. lav. Data: 12/10/2012 Numero: 17438 Classificazioni: PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali - - malattie professionali LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LA TERZA Maura - Presidente Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere Dott. TRICOMI Irene - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 11864/2010 proposto da: I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi, RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti; - ricorrente contro M.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato BUCETI Amilcare, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - controricorrente avverso la sentenza n. 614/2009 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/12/2009 R.G.N. 361/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2012 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI; udito l'Avvocato LA PECCERELLA LUIGI; udito l'Avvocato BUCETI AMILCARE; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 - 22.12.2009 la Corte d'appello di Brescia, in riforma della pronuncia di prime cure, condannò l'Inail a corrispondere a M.I. la rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità all'80%. Il M. aveva agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell'uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all'orecchio sinistro aveva contratto una grave patologia tumorale; le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all'uso nei termini indicati dei telefoni nel corso dell'attività lavorativa, sia all'effettiva insorgenza di un "neurinoma del Ganglio di Gasser"' (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino), con esiti assolutamente severi nonostante le terapie, anche di natura chirurgica, praticate; sulla ricorrenza di tali elementi fattuali, come evidenziato nella sentenza impugnata, non erano state svolte contestazioni in sede di appello, incentrandosi la questione devoluta al Giudice del gravame sul nesso causale tra l'uso dei telefoni e l'insorgenza della patologia. La Corte territoriale, rinnovata la consulenza medico legale, ritenne di dover seguire le conclusioni a cui era pervenuto il CTU nominato in grado d'appello, osservando in particolare quanto segue: - i telefoni mobili (cordiess) e i telefoni cellulari funzionano attraverso onde elettromagnetiche e, secondo il CTU, "In letteratura gli studi sui tumori cerebrali per quanto riguarda il neurinoma considerano il tumore con localizzazione al nervo acustico che è il più frequente. Trattandosi del medesimo istotipo è del tutto logico assimilare i dati al neurinoma del trigemino"; in particolare era stato osservato che i due neurinomi appartengono al medesimo distretto corporeo, in quanto entrambi i nervi interessati si trovano nell'angolo ponto-cerebellare, che è una porzione ben definita e ristretta dello spazio endocranico, certamente compresa nel campo magnetico che si genera dall'utilizzo dei telefoni cellulari e cordiess; nella CTU erano stati riassunti con una tabella alcuni studi effettuati dal 2005 al 2009 ed in tre, effettuati dall'Hardell group, era stato evidenziato un aumento significativo de rischio relativo di neurinoma (intendendosi per rischio relativo la misura di associazione fra l'esposizione ad un particolare fattore di rischio e l'insorgenza di una definita malattia, calcolata come il rapporto fra i tassi di incidenza negli esposti numeratore e nei non esposti denominatore); - un lavoro del 2009 del medesimo gruppo aveva considerato anche altri elementi quali età dell'esposizione, l'ipsilateralità e il tempo di esposizione, indicando, per quanto riguarda il neurinoma dell'acustico, un Odd ratio per l'uso dei cordiess di 1,5 e per il telefono cellulare di 1,7; considerando l'uso maggiore di 10 anni, gli Odd ratio erano rispettivamente di 1,3 e di 1,9, intendendosi per Odd ratio il rapporto tra la frequenza con la quale un evento si verifica in un gruppo di pazienti e la frequenza con la quale lo stesso evento si verifica in un gruppo di pazienti di controllo, onde se il valore dell'Odd ratio è superiore a 1 significa che la probabilità che si verifichi l'evento considerato (per esempio una malattia) in un gruppo (per esempio tra gli esposti) è superiore rispetto a quella di un altro gruppo (per esempio tra i non esposti), mentre significato opposto ha un valore inferiore a 1; - una recente review della The International Commission on Nonlonizing Radiation Protection aveva evidenziato i limiti degli studi epidemiologici fino ad allora attuati, concludendo che, allo stato attuale, non vi era una convincente evidenza del ruolo delle radiofrequenze nella genesi dei tumori, ma aggiungendo che gli studi non ne avevano escluso l'associazione; - un'ulteriore autorevole review (Kundi nel 2009) aveva confermato i dubbi che gli studi epidemiologici inducono per quanto riguarda il tempo di esposizione e concluso per un rischio individuale basso, ma presente; l'esposizione poteva incidere sulla storia naturale della neoplasia in vari modi: interagendo nella fase iniziale di induzione, intervenendo sul tempo di sviluppo dei tumori a lenta crescita, come i neurinomi, accelerandola ed evitando la possibile naturale involuzione; - l'analisi della letteratura non portava quindi ad un giudizio esaustivo, ma, con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi, un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma, era documentato dopo un'esposizione per più di 10 anni a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari; - tale tempo di esposizione era un elemento valutativo motto rilevante, poichè, nello studio del 2006, l'esposizione per più di 10 anni comportava un rischio relativo calcolato di 2,9 sicuramente significativo; - si trattava quindi di una situazione "individuale" che gli esperti riconducevano al "modello probabilistico-induttivo" ed alla "causalità debole", avente comunque valenza in sede previdenziale; - doveva dunque riconoscersi, secondo il CTU, un ruolo almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia subita dall'assicurato, configurante probabilità qualificata; - la censura dell'Inail relativa agli studi utilizzati dal CTU non coglieva nel segno, poichè lo studio del 2000 dell'OMS, che aveva escluso effetti negativi per la salute, si era basato su dati ancor più risalenti, non tenendo quindi conto dell'uso più recente, ben più massiccio e diffuso, di tali apparecchi e del fatto che si tratta di tumori a lenta insorgenza, risultando quindi più attendibili gli studi svolti nel 2009; - inoltre, come osservato dal CT di parte M., gli studi del 2009 non erano stati condotti su un basso numero di casi, ma, al contrario, sul numero totale dei casi (679) che si erano verificati in un anno in Italia; inoltre, a differenza dello studio della IARC, cofinanziato dalla ditte produttrici di telefoni cellulari, gli studi citati dal CTU erano indipendenti; - ancora, secondo quanto osservato dal CT di parte M., confrontando il dato di rischio individuale calcolato dal CTU (2,9) con quello rilevato per il fattore di rischio, universalmente riconosciuto, dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti, doveva considerarsi come per i sopravvissuti alle esplosioni atomiche giapponesi di Hiroshima e Nagasaki fosse stato accertato un rischio relativo di tipo oncologico di 1,39 per "tutti i tumori" con un minimo di 1,22 per i tumori di "utero e cervice" ed un massimo di 4,92 per la "leucemia", il che stava a significare che il rischio oncogeno medio delle radiazioni ionizzanti era inferiore a quello che si aveva per l'esposizione alle radio frequenze in riferimento ai neurinomi endocranici, ciò che rendeva ancora più evidente la reale portata di quanto affermato dal CTU; - secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; e, a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia; - doveva quindi ritenersi la sussistenza del requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale l'Inail ha proposto ricorso fondato su due motivi e illustrato con memoria. L'intimato M.I. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, rilevando che, secondo i principi di diritto elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la corretta applicazione della norma suddetta richiede, in particolare, l'accertamento sulla base di dati epidemiologici e di letteratura ritenuti affidabili dalla comunità scientifica, che l'agente dedotto in giudizio sia dotato di efficienza patogenetica, quanto meno probabile, per la specifica malattia allegata e diagnosticata; la suddetta relazione causale non poteva dunque essere suffragata "dalla personale valutazione dell'ausiliario del giudice, fondata sulla preferenza per taluni dati epidemiologici rispetto ad altri, ma deve essere supportata da un giudizio di affidabilità dei dati stessi espresso dalla comunità scientifica"; nel caso di specie il CTU si era soffermato esclusivamente sui risultati del gruppo Hardell, in contrasto con quelli della comunità scientifica; inoltre il CTU aveva del tutto arbitrariamente utilizzato fa contabilità tra esposizioni a radiofrequenze e neurinoma del nervo acustico, ipotizzata dal gruppo Hardell, per affermare la relazione causale, addirittura con giudizio di probabilità qualificata, tra tali radiofrequenze e il neurinoma del trigemino; doveva a riguardo rilevarsi che la Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica delle malattie di cui è obbligatoria la segnalazione ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139, in occasione dell'aggiornamento dell'elenco approvato con D.M. 11 dicembre 2009, non aveva ritenuto di dover includere i tumori dei nervi cranici, indotti da esposizione alle radiofrequenze, tra le malattie di possibile origine professionale. 1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 6434/1994; 5352/2002; 11128/2004; 15080/2009). La sentenza impugnata ha fatto applicazione di tali principi, ravvisando, in base alle considerazioni diffusamente esposte nello storico di lite, la sussistenza del requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale. Non è quindi ravvisabile il denunciato vizio di violazione di legge, che si fonda infatti su una pretesa erronea valutazione (da parte del CTU e della Corte territoriale) della affidabilità dei dati presi in considerazione al fine di suffragare tale requisito e, pertanto, sostanzialmente su un vizio di motivazione (in effetti dedotto con il secondo motivo di ricorso). Il motivo all'esame va pertanto disatteso. 2. Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente denuncia appunto vizio di motivazione, assumendo che: - il CTU di secondo grado, dopo avere evidenziato che la review della The International Commission on Non-lonizing Radiation Protection aveva concluso che, allo stato attuale, non vi era una convincente evidenza del ruolo delle radiofrequenze nella genesi dei tumori, pur non escludendosene l'associazione, senza consequenzialità logica e senza motivazione aveva tratto la conclusione della probabilità qualificata di un ruoto almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia per cui è causa; - doveva ritenersi priva di qualsivoglia fondamento scientifico la ritenuta assimilabilità, sul piano eziopatogenetico, del neurinoma del nervo acustico e di quello del trigemino, essendo "nozione comune" della scienza medica che tumori dello stesso istotipo, ma con localizzazione diversa, anche se nell'ambito dello stesso distretto anatomico, riconoscono cause diverse e che qualsiasi potenziale agente cancerogeno che venga in contatto con il corpo umano modifica la sua azione a seconda dei tessuti che attraversa o con cui viene in contatto; e, in effetti, il nervo acustico e il nervo trigemino, in particolare il ganglio di Gasser, hanno una diversa collocazione nella teca cranica e diverse sono le strutture anatomiche che li separano dall'esterno e fra loro; la Corte territoriale non aveva risposto alle osservazioni svolte dall'Istituto, anche con riferimento alla circostanza che era "in corso" uno studio epidemiologico internazionale "interphone", coordinato dalla IARC e che l'OMS, in base al principio di precauzione, aveva suggerito "una politica di gestione del rischio che viene applicata in una situazione di "incertezza scientifica"; - doveva ritenersi inconferente sul piano scientifico l'affermazione della Corte territoriale circa l'attendibilità, perchè indipendente, dello studio del gruppo Hardell, a fronte del cofinanziamento della ricerca "interphone" da parte dei produttori di telefoni cellulari, trascurando che tale ricerca è finanziata dalla Unione Europea e diretta e coordinata dalla IARC (Agenzia internazionale ricerca sul cancro dell'OMS); - neppure la Corte territoriale aveva ritenuto di chiamare il CTU a chiarimenti a fronte delle ricordate osservazioni critiche. 2.1 La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che nei giudizi in cui sia stata esperita CTU di tipo medico-legale, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell'ausiliario giudiziario, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa limitare a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla controparte, che si traducono in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato, per l'appunto, sulla consulenza tecnica (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 16392/2004; 17324/2005; 7049/2007; 18906/2007). Nel caso all'esame l'Istituto ricorrente, nel contestare la ritenuta assimilabilità, sul piano eziopatogenetico, del neurinoma del nervo acustico e di quello del trigemino, non specifica rifugiandosi nel concetto di "nozione comune" - le fonti scientifiche, ritualmente dedotte ed acquisite al giudizio, in base alle quali avrebbero dovuto ritenersi scientificamente errate te affermazioni rese al riguardo dal CTU e seguite dalla sentenza impugnata, finendo per richiedere a riguardo a questa Corte una valutazione di merito inammissibile in sede di legittimità. Neppure è dato rilevare il preteso e denunciato vizio di mancanza di consequenzialità logica e di motivazione in ordine alle conclusioni della probabilità qualificata di un ruolo almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia per cui è causa, posto che tale giudizio, come diffusamente esposto nello storico di lite, non discende dalla mera indicazione delle conclusioni (evidentemente difformi) a cui era pervenuta la ricordata review della The International Commission on Non-lonizing Radiation Protection, ma, piuttosto, dai riscontri di altri studi a carattere epidemiologico svolti al riguardo. Inoltre, e significativamente, la sentenza impugnata, seguendo le osservazioni del CTU, ha ritenuto di dover ritenere di particolare rilievo quegli studi che avevano preso in considerazione anche altri elementi, quali l'età dell'esposizione, l'ipsilateralità e il tempo di esposizione, atteso che, nella specie, doveva valutarsi la sussistenza del nesso causale in relazione ad una situazione fattuale del tutto particolare, caratterizzata da un'esposizione alle radiofrequenze per un lasso temporale continuativo molto lungo (circa 12 anni), per una media giornaliera di 5 - 6 ore e concentrata principalmente sull'orecchio sinistro dell'assicurato (che, com'è di piana evidenza, concretizza una situazione affatto diversa da un normale uso non professionale del telefono cellulare). L'ulteriore rilievo circa la maggiore attendibilità proprio di tali studi, stante la loro posizione di indipendenza, ossia per non essere stati cofinanziati, a differenza di altri, anche dalle stesse ditte produttrici di cellulari, costituisce ulteriore e non illogico fondamento delle conclusioni accolte. Nè è stato dedotto - e tanto meno, dimostrato - che le indagini epidemiologiche le cui conclusioni sono state prese in particolare considerazione provengano da gruppi di lavoro privi di serietà ed autorevolezza e, come tali, sostanzialmente estranei alla comunità scientifica. L'asserita prevalenza che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere attribuita alle conclusioni di altri gruppi di ricerca (le cui indagini, peraltro, secondo quanto dedotto, almeno all'epoca del giudizio di merito erano ancora "in corso"), si risolvono anch'essi nella richiesta di un riesame dei merito, non consentito in sede di legittimità. Avendo inoltre la Corte territoriale riscontrato nelle considerazioni già svolte dal CTU e dal CT di parte M. elementi ritenuti sufficienti a confutare le osservazioni critiche dell'Istituto, non sussisteva la necessità di investire ulteriormente il CTU di una richiesta a chiarimenti. Anche il secondo motivo di ricorso va quindi disatteso. 3. In definitiva il ricorso va rigettato. L'esito fra loro difforme dei giudizi di merito e la novità, sotto il profilo della peculiarità fattuale, della vicenda dedotta in causa, consigliano la compensazione delle spese. PQM P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2012 DANNI DA USO DEL CELLULARE E (IR)RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE? Responsabilita' Barbara Civile e Previdenza, Banorri fasc.4, 2013, pag. 1174 - Sommario1.(*) Il fatto: riconoscimento della malattia professionale per uso eccessivo del telefono cellulare. — 2. L'integrale conferma della Cassazione. — 3. Precauzione o eccessivo allarmismo? — 4. Produzione di telefoni cellulari e art. 2050 c.c. — 5. La responsabilità del produttore di telefoni cellulari ex artt. 114 cod. cons. ss.: tra possibilità e limiti. — 5.1. (Segue). I limiti alla applicabilità della responsabilità del produttore. L'esimente dei « rischi di sviluppo». — 5.2. (Segue). La conformità del prodotto alle « norme armonizzate comunitarie ». — 6. Doveri informativi del produttore e responsabilità. 1. IL FATTO: RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE PER USO ECCESSIVO DEL TELEFONO CELLULARE Esattamente vent'anni orsono — correva l'anno 1993 — una storica campagna pubblicitaria, di un altrettanto storico gestore telefonico, divertiva e faceva sorridere con lo slogan « Una telefonata ti allunga la vita » (1). Non così oggi: quella campagna, magistrale esempio di tecnica pubblicitaria (2) — successivamente ripresa, copiata (3) ed adattata anche ai telefoni cellulari (4) — lungi dal suscitare ilarità, rischierebbe di rivelarsi ora una trovata di dubbio gusto. Ora, che una sentenza della Cassazione — destinata a far parlare a lungo di sé — superando i confini dei diversi interessi schierati in campo, ha riconosciuto l'esistenza di un nesso causale tra uso eccessivo del telefono, cordless e cellulare, e patologie tumorali al cervello. Con la pronuncia in commento, la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha posto fine al calvario — almeno giudiziario — di un manager d'azienda che, a causa di un uso intensivo del telefono cellulare e cordless, per esigenze di lavoro legate alla propria mansione (5), ha contratto una grave patologia tumorale ai nervi cranici, con esiti devastanti per la propria vita. Trattasi, segnatamente, del « neurinoma del Ganglio di Gasser » che colpisce il nervo acustico e, talora, sebbene più raramente — ma ciò è accaduto nel caso di specie — il nervo cranico trigemino. Respinta in primo grado la richiesta di riconoscimento di malattia professionale, per carenza del nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia denunciata, la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 514/2009 (6), ha riformato la sentenza del Tribunale, condannando l'INAIL a corrispondere all'ex-dirigente la rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità all'80%. Determinante, ai fini della decisione, si è rivelata la CTU — disposta nel nuovo grado di giudizio — che, sulla base di una serie di studi effettuati tra il 2005 e il 2009 (7), ha affermato, con giudizio di « probabilità qualificata », la relazione, quantomeno concausale, tra l'uso dei telefoni e la patologia, consentendo, così, alla Corte di ritenere integrato il nesso causale (8). Già in quella sede, il Collegio bresciano ha respinto con fermezza la censura del l'INAIL volta a negare attendibilità agli studi utilizzati dal CTU, laddove lo studio del 2000 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) avrebbe escluso effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di telefoni cellulari. Tale studio — ha osservato la Corte — « risalente appunto al 2000 e basato su dati, ovviamente, ancora più risalenti, non tiene conto dell'uso più recente, ben più massiccio e diffuso, di tali apparecchi e del fatto che si tratta di tumori a lenta insorgenza; pertanto, gli studi del 2009, basati su dati più recenti, sono di per sé più attendibili». A favore della maggiore attendibilità di tali studi ha deposto, altresì, la circostanza che « a differenza dello studio della IARC, co-finanziato dalle ditte produttrici di telefoni cellulari, gli studi citati » nella CTU erano « indipendenti ». Illuminante si è rivelato, da ultimo, l'esempio riportato dal consulente tecnico di parte nelle proprie controdeduzioni — cui la Corte sembra attribuire decisivo rilievo nella motivazione della sentenza — al fine di rendere più evidente quanto affermato dal CTU circa « la probabilità qualificata del ruolo, quantomeno, concausale, dell'uso dei telefoni nella causazione dell'infortunio »: confrontando il dato di rischio individuale calcolato dal CTU con quello rilevato per il fattore di rischio, universalmente riconosciuto, derivante dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, emergeva come il rischio oncogeno medio connesso all'esposizione alle radiofrequenze emesse dai cellulari potesse considerarsi addirittura superiore a quello provocato dalle esplosioni atomiche di Hiroschima e Nagasaki. Lapidario il verdetto della Corte territoriale: « Appare, quindi, evidentemente integrato il requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa. Ne consegue che l'INAIL deve essere condannato a corrispondere al M. la rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità all'80%, con arretrati ed interessi di legge » oltre alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. 2. L'INTEGRALE CONFERMA DELLA CASSAZIONE L'INAIL non si arrende, ma fondando il proprio ricorso su motivi, di fatto, vertenti sulla inattendibilità ed inaffidabilità degli studi posti a base della CTU, offre alla Suprema Corte la possibilità non solo di confermare integralmente la sentenza della Corte di Appello, ribadendone la correttezza e logicità, ma di spingersi oltre, laddove il Collegio bresciano non aveva (forse) osato — o potuto — fare, quantomeno così espressamente. La Corte di cassazione, del resto, poteva disporre di un ulteriore — e significativo — elemento: tra la sentenza di secondo grado e quella della Cassazione, la stessa IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, parte della World Health Organization) — i cui studi erano stati citati dall'INAIL a supporto dell'inesistenza di una relazione causale tra uso dei cellulari e patologia tumorale — muta, cautamente, eppur significativamente, la propria posizione. Nel maggio 2011, un Gruppo di Lavoro della IARC (9), dopo avere esaminato e valutato la letteratura scientifica disponibile (studi epidemiologici sull'uomo, di carattere occupazionale, ambientale o personale, come appunto quelli concernenti l'uso del cellulare; studi sperimentali su animali o cellule in vitro, studi sui meccanismi di interazione), classifica i campi elettromagnetici a radiofrequenza come « possibilmente cancerogeni per l'uomo » (10), inserendoli nel Gruppo 2B del sistema di classificazione della IARC (11). Vero è che tale classificazione corrisponde ad un giudizio di « evidenza limitata » di cancerogenità per l'uomo (e di « evidenza meno che sufficiente » nell'animale da esperimento) e, come tale, corrisponde al gradino più basso della scala di valutazione della IARC: il giudizio di « evidenza limitata » viene, infatti, attribuito in quei casi in cui, sebbene sia stata osservata una associazione positiva tra l'esposizione ad un agente e l'insorgenza del tumore, il livello di correlazione non è « certo » e nemmeno « probabile » (12), non potendo escludersi che detta associazione sia frutto del caso, di distorsioni metodologiche negli studi o di altri fattori di confondimento. Vero è, ancora, che nel caso delle radiofrequenze, la valutazione della IARC è stata di « evidenza limitata » tra gli utilizzatori del telefono cellulare in relazione esclusivamente al glioma e al neurinoma del nervo acustico (tumore benigno dell'orecchio), laddove l'evidenza è stata giudicata « inadeguata » — e, dunque, insufficiente — per altre tipologie di tumori o esposizioni, in particolare quelle occupazionali e ambientali. Ed è altrettanto vero che tale giudizio di « evidenza » non è stato dato all'unanimità, in quanto taluni esponenti del Gruppo di Lavoro, sebbene in minoranza, hanno ritenuto che l'evidenza epidemiologica fosse « inadeguata » (13). Eppure, tale « riconoscimento », basato essenzialmente sui risultati di alcuni studi epidemiologici che mostrano talune associazioni tra l'uso del cellulare ed il rischio di neurinomi al nervo acustico (così come accaduto nella fattispecie all'esame della Corte), consente alla Cassazione di confermare, senza esitazioni né richieste di chiarimenti al CTU, la validità e correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte d'Appello, opponendo all'INAIL l'incapacità di specificare « rifugiandosi nel concetto di “nozione comune” le fonti scientifiche, ritualmente dedotte ed acquisite nel giudizio, in base alle quali avrebbero dovuto ritenersi scientificamente errate le affermazioni rese al riguardo dal CTU e seguite dalla sentenza impugnata (...) » (14). Ma la Corte va oltre laddove, pronunciandosi espressamente a favore del maggior rilievo accordato agli studi epidemiologici esaminati dal CTU, osserva che: « la maggiore attendibilità proprio di tali studi, stante la loro posizione di indipendenza, ossia per non essere stati cofinanziati, a differenza di altri, anche dalle stesse ditte produttrici di cellulari, costituisce ulteriore e non illogico fondamento delle conclusioni accolte » (15), quasi a voler fornire un criterio di orientamento per districarsi in quel vasto panorama di studi scientifici o pseudoscientifici, seri e meno seri, liberi o dettati da interessi superiori, che da oltre vent'anni si succedono nell'evidenziare o nell'escludere possibili rischi nell'uso di telefoni cellulari. La Cassazione sembra, così, in poche righe, spalancare « le porte ai giuristi italiani al concetto di inquinamento scientifico, mettendoli in allerta. (...) nel mondo dei cellulari non ci sono solo studi apertamente co-finanziati dalle ditte produttrici, ma anche studi frutto di conflitti di interessi (finanziamenti a favore degli scrittori) non dichiarati, ghost, e perciò immensamente più perniciosi » (16). Senza voler in questa sede sindacare la « scelta » della Cassazione — da taluni osteggiata, da altri ammirata — resta il fatto che l'attuale quadro di evidenza scientifica, seppur così incerto (rectius: di « evidenza limitata ») e diviso e, comunque, ancora in fieri, sembra aver consentito alla Suprema Corte — quantomeno in applicazione del principio di precauzione (17) — di concedere la tutela richiesta dall'attore. Così disponendo, tale sentenza si « impone » come precedente destinato a diventare un leading case in materia (18), paragonabile, per importanza, a quelle pronunce che investirono, qualche anno fa, l'industria del tabacco (19). 3. PRECAUZIONE O ECCESSIVO ALLARMISMO? Così come per le sigarette allora, stiamo vivendo oggi quella fase di iniziale consapevolezza circa la nocività di un prodotto — il telefono cellulare — utilizzato quotidianamente da ciascuno di noi, in modo, talora, superfluo ed eccessivo, ma, soprattutto, inconsapevole, ossia ignorando i rischi derivanti da un uso prolungato o, comunque, da un suo abuso. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità — che ha stimato, già alla fine del 2011, in oltre sei miliardi le schede cellulari attive sul mercato in costante crescita (20) — allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, non può considerarsi ancora accertato il rapporto causale tra esposizione alle radiofrequenze e patologia tumorale: tuttavia, la stessa classificazione utilizzata dalla IARC per i campi elettromagnetici in radiofrequenza — quali quelli prodotti dai telefoni cellulari — non permette di escludere l'esistenza di effetti negativi derivanti da un uso molto intenso del telefono cellulare, al punto da rendere necessari studi, tuttora in corso, finalizzati alla valutazione degli effetti a lungo termine dell'uso dei telefoni cellulari e, più in generale, delle radio-frequenze. Analoga posizione è stata assunta dal Consiglio Superiore della Sanità che, in un parere del novembre 2011, in linea con gli studi della IARC e in accordo con l'Istituto Superiore della Sanità, alla luce della attuale situazione di incertezza scientifica, adot tando un approccio ispirato al principio di precauzione (21), ha espresso una serie di raccomandazioni volte a promuovere un uso appropriato ed accorto — e non indiscriminato — del telefono cellulare, attraverso l'uso di semplici accorgimenti e comportamenti cautelativi (22). È vero che suggerire comportamenti prudenti non equivale esattamente ad informare circa i possibili pericoli legati all'uso intensivo del cellulare; non può, tuttavia, trascurarsi il rischio — rappresentato dallo stesso Istituto Superiore della Sanità — che una non corretta informazione possa amplificare un diffuso allarmismo, che potrebbe rivelarsi controproducente e minare il benessere psicologico delle persone: allarmismo che potrebbe estendersi anche nei confronti di altre sorgenti di campi elettromagnetici a radiofrequenza, anche laddove tali sorgenti diano luogo ad esposizioni molto inferiori a quelle generate dai telefoni cellulari, sia per motivi intrinseci (come nel caso della rete Wi-Fi o delle antenne fisse per telefono cellulare), sia perché regolate da normative nazionali già ispirate al principio di precauzione (23). Come, del resto, osservato dai principali oppositori alla sentenza in commento, « considerata l'attuale diffusione dei telefoni cellulari... questa sentenza potrebbe costituire un precedente seguito da un numero ingestibile di ricorsi per il riconoscimento di nessi causali tra insorgenza di tumori (non solo neurinomi) in relazione all'uso (non solo professionale) di telefoni mobili e di altre sorgenti a radiofrequenza » (24). Al di là delle ipotetiche previsioni, una cosa, tuttavia, è certa: tale decisione giunge come una « autentica esplosione in un mondo allegro e tranquillo fatto di telefonini, smartphone, tablet, oggetti che miliardi di persone considerano ormai » indispensabili, ed utilizzano in qualsivoglia contesto ed occasione « invogliati a farlo da pubblicità bellissime che invitano a parlare sempre di più senza limiti, per sempre, con tutti » (25). Ed è, allora, in tale contesto che la sentenza in esame offre spunti di indagine di notevole interesse — sebbene non affrontati dalla stessa — sotto il profilo del ruolo che l'informazione al consumatore può assolvere ai fini della sicurezza del prodotto nell'ipotesi di prodotti non propriamente « pericolosi », né « difettosi », perché conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa di settore. Altra problematica, che la sentenza in esame non affronta, concerne l'interrogativo se, una volta accertato il nesso causale tra uso eccessivo del telefono cellulare e danno alla salute, possa in qualche modo configurarsi una responsabilità del produttore di telefoni cellulari, per omissione di adeguate informazioni circa i possibili rischi derivanti dall'utilizzo del suo prodotto. 4. PRODUZIONE DI TELEFONI CELLULARI E ART. 2050 C.C. Il primo interrogativo che si pone è se la produzione e la vendita di telefoni cellulari possa essere qualificata « attività pericolosa », ai sensi dell'art. 2050 c.c., onde dedurre la responsabilità del produttore che non abbia correttamente informato i consumatori circa i rischi derivanti dall'uso del prodotto (26). La questione si pose seriamente per i prodotti da fumo, dando luogo ad un ampio e controverso dibattito giurisprudenziale e dottrinale (27), nell'ambito del quale tale orientamento rimase marginale se non isolato (28) : solo nel 2009, la Cassazione, con una decisione del tutto inattesa, giunge ad inquadrare la produzione e la vendita di prodotti da fumo nel novero delle attività pericolose ex art. 2050 c.c. (29). Per giungere a tale conclusione, tuttavia, la Suprema Corte ha dovuto superare talune obiezioni consolidatesi nel lungo dibattito formatosi in materia (30) : prima fra tutte, l'argomentazione secondo la quale nel caso di prodotti da fumo si verterebbe in tema di « cosa pericolosa », prodotta mediante attività non pericolosa e, come tale, estranea — sulla base di una interpretazione restrittiva dell'art. 2050 c.c. — alla sfera applicativa della norma. Al fine di superare tale obiezione, la Corte, muovendo da un assunto empirico supportato da numerosi e concordi indici normativi, tutti riportati nella parte motiva della sentenza (31), giunge a sostenere che i derivati del tabacco, lungi dal costituire prodotti difettosi o suscettibili di recare danno al consumatore soltanto a fronte di anomale forme di utilizzazione, sono prodotti di per sé pericolosi, ossia suscettibili di recare danno alla salute del fruitore secondo lo specifico utilizzo che degli stessi è plausibile attendersi (32). Non esistendo, dunque, nel nostro ordinamento una base normativa o un orientamento interpretativo che limiti la valutazione di pericolosità ex art. 2050 c.c. al solo momento produttivo (33), nulla impedisce di estendere tale valutazione anche all'oggetto di tale attività, tutte le volte in cui il prodotto finale conservi in sé una intrinseca potenzialità lesiva che renda probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi di un evento dannoso. Osserva la Corte come non possa « che definirsi pericolosa anche quella attività che si traduce nella diffusione tra i consumatori di un prodotto obiettivamente pericoloso, tanto più se il pericolo invocato altro non è che quello conseguente all'uso tipico e normale di quel prodotto e non ad un uso anomalo dello stesso » (34). Tale tesi, ineccepibile sotto un profilo logico-interpretativo, appare, tuttavia, difficilmente applicabile ai telefoni cellulari, la cui « pericolosità » sembra essere collegata non tanto al bene in sé, quanto all'uso eccessivo e continuato nel tempo e, dunque, al comportamento proprio del consumatore che deve protrarsi per un periodo oggettivamente apprezzabile. In altri termini, a differenza di quei prodotti « obiettivamente pericolosi » — quali le bombole a gas o le stesse sigarette (quantomeno secondo l'ultimo orientamento della Cassazione), per i quali la « pericolosità » è direttamente connessa alla natura manifestamente pericolosa della sostanza utilizzata nel ciclo produttivo (gas, tabacco, ecc.), nel caso del telefono cellulare sembra mancare quella intrinseca potenzialità lesiva del bene, la quale deriva esclusivamente dalla successiva condotta del consumatore. Tanto premesso, il semplice fatto che sia teoricamente ipotizzabile la sua dannosità non sembra sufficiente, di per sé, a consentire l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. alla attività di produzione e commercializzazione di telefoni cellulari: argomentare diversamente significherebbe estendere l'applicabilità della norma ad una serie di attività, quali quelle connesse alla produzione e commercializzazione di alcolici o di tutti quei prodotti contenenti elevate quantità di zuccheri e grassi, il cui consumo smodato può compromettere seriamente l'integrità fisica del consumatore. 5. LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE DI TELEFONI CELLULARI EX ARTT. 114 COD. CONS. SS.: TRA POSSIBILITÀ E LIMITI Occorre, allora, valutare se, a prescindere dalla applicabilità di tale norma — una volta accertato il nesso causale tra utilizzo intensivo del telefono cellulare e danni alla salute — sia altrimenti ricavabile l'esistenza di un obbligo di informazione a carico del produttore di telefoni cellulari, circa i rischi derivanti dal suo prodotto e, conseguentemente, se sia configurabile una sua responsabilità per non avere adeguatamente informato il consumatore. Tali interrogativi estendono, inevitabilmente, l'indagine alla normativa sulla responsabilità del produttore — introdotta nel nostro ordinamento dal d.P.R. n. 224/1988 ed oggi contenuta negli artt. 114-127 cod. cons. — ben potendo tale obbligo di informazione derivare proprio dalla particolarità del rapporto intercorrente tra il produttore ed il consumatore di un prodotto, il cui uso reiterato sia suscettibile di arrecare danni alla sua salute. L'applicabilità di tale normativa al caso in esame non sembra, del resto, inficiata dalla circostanza che la potenzialità lesiva del telefono cellulare sia collegata non tanto ad un « difetto » intrinseco del prodotto, quanto ad un « uso » dello stesso prolungato nel tempo. La nozione di « difetto » introdotta dalla suddetta normativa, all'art. 117 cod. cons. (35) è concettualmente diversa da quella di « vizio » del bene venduto prevista dal codice civile (artt. 1490 ss.): a rendere difettoso il prodotto non è, infatti, la presenza di una anomalia o imperfezione concernente il processo di produzione, di fabbricazione e di conservazione della cosa « che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono il valore » (36), bensì la « mancanza di sicurezza » che ci si può legittimamente attendere, a prescindere dall'esistenza di un qualsivoglia vizio di fabbricazione nel senso sopra detto (37). Tale mancanza di sicurezza deve essere valutata in base a diversi criteri tra i quali « a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione » (38). Se, dunque, nell'accezione di « difetto » di cui all'art. 117 cod. cons. può certamente rientrare quel vizio di costruzione o fabbricazione in senso stretto che, rendendo insicuro il prodotto sotto il profilo dell'anomalia di funzionamento, lo rende suscettibile di provocare un danno; in tale accezione di « prodotto difettoso » rientrerà in modo altrettanto certo quel prodotto che — a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia vizio di fabbricazione — in occasione del suo uso provoca un danno. L'insicurezza del prodotto può, del resto, derivare da un « difetto di informazione » (39), ossia di adeguate istruzioni ed avvertenze circa il suo impiego e le sue caratteristiche che non mettono in condizione il consumatore di utilizzare quel prodotto in tutta sicurezza. È, del resto, intuitivo che quanto più e quanto meglio l'utente venga informato sul corretto uso e sulle caratteristiche intrinseche del prodotto, tanto più sicuro potrà ritenersi il prodotto medesimo, riferendosi la « legittima aspettativa » di sicurezza anche all'offerta di tutta l'informazione utile disponibile. Laddove, una completa e corretta informazione è in grado di neutralizzare, ai fini dell'uso concreto del prodotto, la pericolosità intrinseca di talune sue caratteristiche e/o utilizzazioni. Incombe, pertanto, sul produttore uno specifico duty of care volto a trasmettere al consumatore tutte le istruzioni, le avvertenze e le cautele necessarie per evitargli possibili danni e, comunque, metterlo nelle condizioni di poter effettuare una corretta valutazione comparativa rischi/benefici (40). L'adeguatezza, poi, della informazione che l'impresa è tenuta a fornire tramite avvertenze e istruzioni allegate al prodotto (41), deve essere anch'essa valutata con riguardo alle circostanze di cui alle lettere b) e c) dell'art. 117 cod. cons., relative all'uso cui il prodotto può esser ragionevolmente destinato ed ai comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere, nonché al tempo della messa in circolazione (42). Ne consegue che, nel caso dei telefoni cellulari, alla luce degli studi epidemiologici già allo stato disponibili, potrebbe ritenersi esigibile, da parte del produttore, una informazione adeguata sui rischi derivanti da tale prodotto, riferiti all'uso cui lo stesso « è destinato » ed al « comportamento ragionevolmente prevedibile », come può essere un uso costante e prolungato nel tempo. Del resto, un uso intensivo del cellulare — anche legato a ragioni professionali — difficilmente potrebbe essere considerato un uso « anomalo » o « imprevedibile » del prodotto. 5.1. ( Segue ). I limiti alla applicabilità della responsabilità del produttore. L'esimente dei « rischi di sviluppo » Occorre, tuttavia, considerare come l'applicabilità della normativa sulla responsabilità del produttore allo specifico contesto dei danni derivanti dall'esposizione alle radiofrequenze emesse dai telefoni cellulari, sia condizionata alla possibilità di superare taluni limiti propri di tale disciplina, così come concepita dal legislatore e costantemente interpretata dalla giurisprudenza (43). Un primo limite è rappresentato dalla cesura temporale del concetto di « difettosità » al momento della immissione del prodotto sul mercato, nel senso che è riferita a tale momento la definizione dei rischi rilevanti e delle misure precauzionali adottabili. Con la previsione, poi, pressoché generalizzata in tutti gli Stati membri, dell'esimente dei « rischi di sviluppo » (44) — che esclude la responsabilità del produttore « se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto difettoso » (art. 118, lett. e, cod. cons.) — tale limitazione temporale viene definitivamente cristallizzata, consegnando così alla indifferenza ed all'irrilevanza l'eventuale acquisizione di nuove informazioni, anche laddove suscettibili di condurre ad una diversa valutazione (45). Eppure, anche volendo mantenere l'esimente dei rischi di sviluppo, sembra, comunque, « possibile, adottando una definizione dinamica di difetto, modificare la valutazione di difettosità di un prodotto nel corso del tempo senza rendere responsabile il produttore per rischi inconoscibili al momento della immissione del prodotto sul mercato » (46), ma valorizzando l'incremento di informazioni derivanti dalla utilizzazione e dallo svolgimento di ricerche successive alla immissione del prodotto sul mercato, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti diversi dal produttore, quali il distributore o il venditore al dettaglio. Taluni autori, sollecitando una interpretazione sistematica della disciplina sulla responsabilità del produttore — anche alla luce della logica sottesa alla disciplina, anch'essa di matrice comunitaria, sulla sicurezza generale dei prodotti (47)— evidenziano come sia « possibile immaginare una definizione relazionale di difetto basata sulla configurazione di un rapporto dinamico tra produttore e consumatore in cui elemento centrale diventi l'incremento di informazioni circa la sicurezza o pericolosità del prodotto. Tale incremento viene generato da una pluralità di fonti tra cui il produttore ed i consumatori, oltre a soggetti esterni » (48). La disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti, originariamente introdotta con la Direttiva 92/95/CE — successivamente perfezionata e sostituita dalla Direttiva 01/95/CE e oggi rifluita nel Codice del consumo (artt. 102-103) — sembra, invero, poter « completare » la tutela lasciata, per così dire, « in sospeso » dalla disciplina sulla responsabilità del produttore, quantomeno nelle ipotesi di « difettosità sopravvenuta » (49). La necessità di coordinare tali due discipline (50) non deve, tuttavia, essere intesa nel senso di utilizzare la prima per colmare i vuoti normativi della disciplina sulla responsabilità del produttore nella fase successiva alla immissione sul mercato del prodotto: tale coordinamento, auspicato e necessario (51), dovrebbe condurre all'adozione di una diversa prospettiva nella considerazione — anche a livello comunitario e non solo interpretativo — della « difettosità »/« insicurezza » del prodotto, che si muova lungo tutto l'arco temporale della permanenza del prodotto sul mercato, superando, da un lato, la cesura temporale determinata dalla sua immissione in commercio, dall'altro rigidi automatismi innescati dal rispetto di « standard di sicurezza » predefiniti. 5.2. ( Segue ). La conformità del prodotto alle « norme armonizzate comunitarie » Un secondo limite sembrerebbe, infatti, derivare dalla circostanza che, essendo la responsabilità del produttore esclusa laddove il prodotto non possa essere considerato difettoso, difficilmente potrebbero residuare margini di responsabilità nel caso in cui il prodotto risulti conforme alle normative che ne disciplinano la sicurezza e le caratteristiche costruttive, e, come tale, sia considerato « sicuro » (52). Laddove, parametro decisivo ai fini della valutazione della sicurezza del prodotto, è rappresentato dalla sua costruzione in conformità alle « norme tecniche armonizzate » (53), richiamate sia dalle norme generali sulla sicurezza (artt. 102-113 cod. cons.), sia dalle normative di settore dettate con riferimento a determinate categorie di prodotti (54). Trattasi segnatamente, di quelle regole di carattere tecnico-scientifico elaborate da organismi privati di « normalizzazione » — detti anche « enti di normazione » (55) — europei (CEN, CENELEC, ETSI) (56), in virtù di apposito mandato della Commissione CE e successivamente, pubblicate nella Gazzetta delle Comunità Europee e, quindi, riprodotte a livello nazionale, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dei relativi Paesi, a cura dei vari enti nazionali di normalizzazione (UNI e CEI in Italia (57), DIN in Germania, BSI in Gran Bretagna, ecc.). Questo complesso di regole tecnico-scientifiche, nel determinare le modalità della produzione e le caratteristiche del prodotto con riferimento alla sua qualità, dimensione, sicurezza e messa in commercio, rappresentano, nei diversi sistemi produttivi, una definizione dello « stato dell'arte in progress » (58), in quanto in continuo aggiornamento secondo l'evolversi delle conoscenze tecnico-scientifiche. Autorevole dottrina, sulla base di solide argomentazioni, muovendo dalla piena equiparazione tra « prodotto sicuro » e « prodotto non difettoso », tende ad escludere, in linea di principio, la responsabilità del produttore di un « bene conforme », nonostante il verificarsi di un danno (59). Le ragioni che inducono quella dottrina a superare quella « regola di prudenza che nei giudizi in tema di responsabilità civile, evita automatismi che possano precludere in radice al giudice la cognizione piena dei fatti e la loro valutazione giuridica, anche alla luce della particolarità del caso concreto » (60), muovono dalla considerazione che « gli standard stabiliti dalle direttive di sicurezza rappresentano un equilibrato punto d'incontro tra le esigenze dell'industria (a programmare la costruzione dei prodotti in modo da avere ragionevoli certezze in ordine all'esito di un eventuale giudizio di responsabilità promosso dal danneggiato) e le legittime aspettative degli utenti e consumatori sulla sicurezza d'uso di un prodotto, che non può essere assoluta »: sarebbe, dunque, « illogico e contraddittorio che nell'ambito della stessa normativa comunitaria (quella sulla sicurezza dei prodotti e quella sulla responsabilità per danni da prodotto) vi fosse incomunicabilità e che il prodotto valutato da un lato come “sicuro” potesse essere tranquillamente valutato dall'altro come “difettoso” nel giudizio di responsabilità promosso dal danneggiato » (61). Sebbene, in linea teorica, non possa escludersi che, in taluni casi, sia possibile perfezionare il livello di sicurezza del prodotto, andando tecnicamente oltre le norme armonizzate, utilizzando, per esempio, materiali speciali, adottando una progettazione più sofisticata o incrementando le misure di sicurezza, da un punto di vista pratico non sempre sembra auspicabile estendere agli estremi confini la nozione di sicurezza. Tanto più ove si considerino i maggiori costi che ciò comporterebbe, i quali si ripercuoterebbero sul prezzo finale dei prodotti: secondo un approccio giuseconomico, un incremento della sicurezza del prodotto appare, del resto, auspicabile fin quando il beneficio conseguibile dall'incremento delle misure di prevenzione dei rischi, sia inferiore ai costi che il medesimo incremento richiede; ossia, in altri termini, fin quando il rischio prevedibile possa « essere eliminato senza costi eccessivi o perdite in tema di produttività » (62). Ne consegue che, solo in casi eccezionali — quali, per esempio la sopravvenuta conoscenza di nuovi rischi non previsti dalle direttive comunitarie o il mancato aggiornamento tecnico delle norme armonizzate comunitarie — potrà essere appropriata la valutazione in termini di « difettosità » di un prodotto « sicuro » in quanto costruito e progettato in conformità alle norme tecniche armonizzate. Ma al di fuori di tali ipotesi, la conformità del prodotto agli « standard individuati alla stregua di scelte di compromesso tra costi e benefici sanciti dalle norme giuridiche e circostanziati da quelle tecniche », sembra tale da consentire il conseguimento di un livello di « sicurezza accettabile » del prodotto con conseguente irrilevanza, in linea di principio, dei danni conseguenti all'uso del prodotto medesimo (63). Dunque, anche con riferimento ai telefoni cellulari, una volta rispettati gli standard di sicurezza fissati dalla normativa di settore (64), nonché le prescrizioni contenute nelle norme armonizzate a cui essa fa rinvio (65), non vi sarebbero margini di responsabilità per il produttore che ometta di comunicare al consumatore potenziali pericoli derivanti da un uso intensivo del cellulare, ossia quei dati scientifici che, per quanto allarmanti, non siano resi oggetto di specifica attenzione da parte della legislazione di settore (66). Eppure, come quella stessa dottrina non manca di evidenziare, « le norme tecniche armonizzate », riferendosi a standard di progettazione e di costruzione, non attengono al profilo dell'informazione (67), il quale è rimesso integralmente al produttore che dovrà, pertanto, trasferire al consumatore tutte quelle avvertenze ed istruzioni che risultano necessarie per evitare rischi di danni prevedibili o, quantomeno, tutta l'informazione necessaria a soppesare adeguatamente, nella valutazione rischi/benefici, ciò che non lascia altra scelta se accettare o rinunciare alle utilità di quel prodotto che, comunque, presenta margini di rischio (68). 6. DOVERI INFORMATIVI DEL PRODUTTORE E RESPONSABILITÀ Occorre, allora, chiedersi se, ed entro quali limiti, il produttore di telefoni cellulari possa essere considerato responsabile per avere omesso di fornire — soprattutto in una situazione di incertezza scientifica — adeguate informazioni in ordine ai possibili rischi per la salute derivanti da un utilizzo intensivo del prodotto (69). Dall'esame dei più recenti casi giurisprudenziali (70), emerge come anche nell'ipotesi di prodotto « conforme » agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore, possano residuare dei margini di pericolosità per l'utilizzatore che potrebbero essere, tuttavia, neutralizzati e ridotti con l'adozione di particolari cautele da parte di questi, laddove correttamente informato dal produttore non solo in ordine all'esistenza degli eventuali rischi derivanti dall'utilizzo del prodotto, ma altresì delle modalità per scongiurarli o, comunque, minimizzarli. Ove confermato, tale orientamento consentirebbe di superare quell'indirizzo giurisprudenziale e dottrinale, volto a circoscrivere la difettosità del prodotto, e la conse guente responsabilità del produttore per carente informazione, alle sole ipotesi in cui non siano rispettati obblighi legali di informazione (71). Il profilo dell'informazione circa i rischi connessi all'utilizzo del prodotto — nel caso di specie, ad un utilizzo eccessivo del telefono cellulare — merita, per contro, seria considerazione, tanto più in un regime di responsabilità oggettiva, mitigato dal concorso di colpa del danneggiato — quale quello scelto dal legislatore con l'art. 122 cod. cons. e seguito dai Giudici (72), nel quale il produttore è responsabile a meno che la vittima abbia colposamente contribuito alla verificazione del sinistro tenendo un comportamento meno diligente di quanto richiesto. In tale regime, entrambi i soggetti risultano incentivati ad esercitare, ciascuno, nell'ambito delle rispettive possibilità, un livello di prevenzione efficiente: i produttori, ad investire in informazioni ed a rivelare, in modo chiaro ed inequivoco, i rischi connessi all'utilizzo del loro prodotto; gli utenti, ad assumere un adeguato livello di precauzioni laddove dotati di corretta informazione (73). Diventa, peraltro, fondamentale, ai fini della valutazione della diligenza del consumatore, distinguere la informazione « corretta » dalla informazione « eccessiva » o « superflua ». In un sistema di responsabilità oggettiva, quale quello divisato dal legislatore comunitario ed italiano, l'eccesso di informazione, ossia la presenza di istruzioni ed avvertenze, anche superflue, rischia di essere utilizzata dai produttori come escamotoge al fine di esonerarsi dalla responsabilità, ogniqualvolta il consumatore sia stato avvisato dei possibili rischi connessi all'uso del prodotto (74). L'onere informativo gravante sul produttore non può, invero, essere soddisfatto dall'apposizione di una avvertenza generica circa l'insicurezza del prodotto, la quale, lungi dal permettere al consumatore di adottare le cautele necessarie a scongiurare i rischi di danno, varrebbe solamente a precostituire un « consenso informato » da parte dell'utilizzatore del bene, del tutto inidoneo ad esentare il produttore da responsabilità. Non può, invero, trascurarsi l'asimmetria informativa tra il produttore ed il consumatore: quest'ultimo, per sua natura, conosce solo superficialmente il contesto — non solo economico — nel quale opera e contestualmente « si trova ad interagire con un repeat player, il professionista — alias imprenditore — che di quel mondo, delle sue pieghe, dei rischi connessi e delle corrispondenti opportunità, è di necessità esperto conoscitore » (75). Avvisare l'ignaro consumatore che il prodotto potrebbe rivelarsi dannoso senza, tuttavia, fornirgli le coordinate necessarie per gestire il rischio, conduce, nella migliore delle ipotesi, ad una scelta nel senso della irrazionalità: ovvero « l'adesione a un principio di precauzione che implica la rinuncia pregiudiziale all'uso del prodotto o, in altri termini, la completa obliterazione del monito, nella fiducia che le sue minacce statistiche non abbiano mai a materializzarsi. Nell'uno e nell'altro caso si sceglie sulla scorta di elementi che non propiziano decisioni avvedute » (76). Del resto, secondo un approccio giuseconomico, nel caso di danni derivanti da un prodotto difettoso, il produttore dovrebbe essere responsabile se è il soggetto che meglio può gestire il rischio di un incidente (the cheapest cost avoider) (77) : situazione corrispondente all'id quod plerumque accidit, salvo il caso in cui il consumatore disponga di un vantaggio informativo specializzato (sappia, per esempio, di poter sviluppare reazioni negative ad una sostanza generalmente innocua). Se, dunque, la mancanza di un'adeguata informazione configura un'ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di sicurezza — così come richiesto dall'art. 117 cod. cons. — cui consegue la responsabilità del produttore, questi difficilmente potrà andarne esente ove le avvertenze « trasferite » al consumatore non consentano a questi di adottare le necessarie cautele idonee a scongiurare il verificarsi del danno. Tanto premesso, muovendo da tale assunto, le lacunose informazioni oggi presenti sui libretti illustrativi dei telefoni cellulari fornite dai produttori (78) potrebbero integrare « difetti di informazione » laddove omettano di evidenziare con chiarezza non solo i possibili rischi connessi ad un utilizzo intensivo del telefono cellulare, ma, altresì, le cautele da adottare per neutralizzare o, comunque, minimizzare tali rischi, attraverso l'adozione, per esempio, di particolari comportamenti o l'utilizzo di determinati dispositivi eventualmente da allegare in dotazione. Fondamentale ed imprescindibile appare, infatti, il ruolo svolto dall'informazione, ove corretta e leale, ai fini della sicurezza del prodotto: alla « presentazione del prodotto » — comprensiva non solo del corredo informazionale veicolato tramite il contratto o la confezione del prodotto, ma, altresì, della stessa comunicazione commerciale, suscettibile di incidere in modo significativo sulle legittime aspettative di sicurezza (79) — può assegnarsi, in concreto, un significato rilevante per innalzare la sicurezza complessiva del prodotto oltre i limiti che gli standard produttivi di sicurezza, condizionati necessariamente dal mercato, possono offrire (80). Note: (*) Contributo approvato dai Referee. (1) Trattasi della celebre campagna della Telecom, ancora Sip, ambientata in un assolato fortino della Legione Straniera, dove un accaldato Massimo Lopez, nelle vesti del « condannato a morte » rinviava l'esecuzione, davanti al plotone già schierato, mediante lo stratagemma di una interminabile telefonata, integrante il suo ultimo desiderio: di qui lo slogan, diventato un vero e proprio « tormentone » di quegli anni, « Una telefonata ti allunga la vita ». (2) Lo spot, nel 1993, vinse molti premi tra cui la Targa d'argento della comunicazione, l'Agorà d'oro e il Grand Prix Pubblicità Italiana, nonché il Leone d'Oro al Festival di Cannes nel 1994. (3) L'idea pubblicitaria della Telecom fu, altresì, sfruttata — e per questo motivo inibita dal Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria per violazione dell'art. 13 Codice dell'Autodisciplina della Comunicazione Commerciale — dalla società Smh Italia per la promozione del telefono doppio recante il marchio « Swatch Twinphone », con l'utilizzazione dello slogan « Se una telefonata ti allunga la vita, figuriamoci due » (Dec. 113/1995, in Giurisprudenza Pubblicitaria, a cura di Ubertazzi, Milano, 1994-1995). (4) Quattordici anni dopo quel primo spot della Telecom, nel 2007, il medesimo fortino, ricostruito nella location delle Cave della Magliana a Roma, funge da ambientazione per lo spot della TIM, nel quale Christian De Sica, nei panni del vigile Persichetti condannato a morte, ricorre alla « telefonata che allunga la vita » per salvarsi dalla fucilazione, salvo svegliarsi nel proprio letto ed accorgersi, come di consueto, che si è trattato di un sogno. (5) Dall'istruttoria svolta già nel primo grado di giudizio, risultava che l'attore, per motivi di lavoro, aveva utilizzato, per una media di cinque-sei ore al giorno e per un periodo di dodici anni, telefoni cellulari e cordless, tenendo l'apparecchio sull'orecchio sinistro in quanto, essendo destrimane, con la mano destra rispondeva al telefono fisso collocato sulla scrivania o prendeva note e appunti; sulla ricorrenza di tali elementi fattuali non sono state svolte contestazioni in sede di appello, incentrandosi la questione devoluta al Giudice del gravame, sul solo nesso causale tra l'uso dei telefoni e l'insorgenza della patologia. (6) App. Brescia, 22 dicembre 2009, in questa Rivista, 2010, 1368, con nota di Al Mureden,Danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della responsabilità del produttore, ivi, 1392; in Guida dir., 2010, 11, 61, con nota di Tatarelli, Riconosciuta la malattia professionale per uso eccessivo del telefono cellulare; in www.applelettrosmog.com, con nota di Levis. (7) Sebbene, come rilevato dalla Corte, l'analisi della letteratura scientifica non porti ad un giudizio esaustivo, tuttavia gli studi epidemiologici documentavano l'esistenza di « un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma » dopo una esposizione superiore ai dieci anni « a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari ». (8) Per un approfondimento circa la prova del nesso causale tra causa di lavoro e patologia: Tatarelli, La prova di patologie non previste dalla tabella si deve fondare sull'elevato grado di probabilità », commento a App. Brescia, 22 dicembre 2009, n. 514, cit.; che al riguardo osserva come « la prova della derivazione della malattia professionale non tabellata da causa di lavoro, deve emergere in termini di ragionevole certezza, nel senso che esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata solo in presenza di un elevato grado di probabilità di detta origine (Cassazione n. 14308 del 2006 e n. 15080 del 2009). Altrimenti detto, il nesso di causalità non può essere oggetto di presunzioni semplici, tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione. Questa può essere data anche in termini di probabilità », purché si tratti di « probabilità qualificata, cioè verificabile attraverso una serie di elementi che consentano di tradurre le conclusioni probabilistiche in certezza giuridica ». La sentenza in commento, così come quella della Corte d'Appello di Brescia, individua tali elementi nella tipologia delle lavorazioni svolte, nella natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, nella durata della prestazione lavorativa, nell'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia. A tali elementi, osserva l'Autore « possono aggiungersi gli studi scientifici e i dati epidemiologici (Cassazione n. 19047 del 1996)». (9) Il Gruppo di Lavoro, formato da trentun esperti provenienti da quattordici Paesi, si è riunito a Lione presso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), con il compito di valutare il potenziale rischio cancerogeno associato all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, sulla base dell'esame e della valutazione di tutta la letteratura disponibile. Per un approfondimento: Polichetti, Campi elettromagnetici e radiofrequenza: implicazioni della classificazione IARC nella gestione dei rischi per la salute umana, in www.salute.gov.it. (10) R. Baan (WHO International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group), Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields, in Lancet Oncol., 2011, 12, 624-626. (11) Il sistema di classificazione IARC prevede il gruppo 1 dei « cancerogeni per l'uomo », il gruppo 2A dei « probabilmente cancerogeni per l'uomo » ed il gruppo 2B dei « possibilmente cancerogeni per l'uomo ». A tale gruppo ne seguono altri due: il gruppo 3 che include « gli agenti non classificabili in relazione alla loro cancerogenicità per l'uomo » (il che, specifica la IARC, non corrisponde ad un verdetto di innocuità) ed il gruppo 4 che si riferisce agli agenti « probabilmente non cancerogeni per l'uomo ». Nel sistema di classificazione IARC non esiste la categoria « non cancerogeno »: ove le evidenze scientifiche depongano chiaramente verso l'assenza di cancerogenicità, viene assegnata la categoria « probabilmente non cancerogeno » a sottolineare l'incertezza insita in qualsiasi processo di valutazione scientifica. Dei circa 950 agenti esaminati sino ad oggi, il 10% è classificato nel gruppo 1, il 5% nel gruppo 2A, il 30% circa nel gruppo 2B, il 50% nel gruppo 3, e solo un composto (il caprolattame) è stato classificato nel gruppo 4 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Calssification/index.php); sul punto, Polichetti, op. cit. (12) L'uso dei termini « probabile » e « possibile », nella classificazione IARC, non presenta analogie con il linguaggio comune ove ciò che è « probabile » è anche « possibile », trattandosi di una terminologia codificata dalla stessa IARC cui corrispondono due diversi livelli di evidenza scientifica. (13) R. Baanet al., op. cit.; se fosse prevalsa, all'interno del Gruppo, tale opinione i campi elettromagnetici a radiofrequenza sarebbero stati presumibilmente assegnati al Gruppo 3 dei « non classificabili in relazione alla loro cancerogenicità per l'uomo »; opinione analoga a quella espressa dalla minoranza del Gruppo di Lavoro IARC è stata, altresì, formulata dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), commissione indipendente di esperti riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che, in una pubblicazione del luglio 2011 relativa agli studi epidemiologici su telefoni cellulari e rischio di tumori cerebrali, pur non escludendo la possibilità di effetti connessi a durate di esposizione più ampie di quelle che, sino ad ora, è stato possibile indagare (connessi a durate d'uso sino a 15 anni), ha concluso che « la tendenza nelle evidenze che continuano ad accumularsi è sempre più contraria all'ipotesi che l'utilizzo dei telefoni cellulari causi tumori del cervello »: A.J. Swerdlowet al. (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection Standing Committee on Epidemiology), Mobile phones, brain tumors, and the Interphone study: where are we now?, in Environ. Health Perspect, 2011, 119, 1534-1538; il dato è riportato da Polichetti, op. cit., che rileva come « Tale opinione si basa anche sul fatto che la ricerca scientifica non ha identificato alcun meccanismo biologico attraverso il quale i campi a radiofrequenza potrebbero causare il cancro, né esistono evidenze sperimentali replicabili sullo sviluppo del cancro negli animali ». (14) Si legge, altresì, nella motivazione che: « significativamente, la sentenza impugnata, seguendo le osservazioni del CTU, ha ritenuto di dover ritenere di particolare rilievo quegli studi che avevano preso in considerazione anche altri elementi, quali l'età dell'esposizione, l'ipsilateralità e il tempo di esposizione, atteso che, nella specie, doveva valutarsi la sussistenza del nesso causale in relazione ad una situazione fattuale del tutto particolare, caratterizzata da un'esposizione alle radiofrequenze per un lasso temporale continuativo molto lungo (circa 12 anni), per una media giornaliera di 5-6 ore e concentrata principalmente sull'orecchio sinistro dell'assicurato (che, com'è di piana evidenza, concretizza una situazione affatto diversa da un normale uso non professionale del telefono cellulare) ». (15) L'INAIL rilevava, tra l'altro, come dovesse ritenersi inconferente, sul piano scientifico, l'affermazione della Corte territoriale circa l'attendibilità, perché indipendenti, degli studi posti a base della CTU, a fronte del cofinanziamento da parte dei produttori di telefoni cellulari, degli studi epidemiologici « negativi »: anche se non esplicitamente citate, il riferimento è, almeno in larga parte, a talune pubblicazioni di diverse componenti nazionali dello studio « interphone »: trattasi di una ricerca epidemiologica internazionale, coordinata dalla IARC e iniziata nel 2000, consistente in una serie di studi caso-controllo condotti in 13 Paesi, secondo il medesimo protocollo, con l'obiettivo di valutare se l'assorbimento di energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF) durante l'uso di telefoni cellulari, comporti un incremento dell'incidenza di tumori negli organi e tessuti più vicini alla sorgente di esposizione. Tra il 2004 ed il 2009, sono stati pubblicati dai diversi centri « interphone » i risultati degli « studi locali » (incluse tre analisi combinate degli studi su neurinoma del nervo acustico, glioma e meningioma condotti in cinque Paesi nord-europei), che, all'unanimità, concordavano nel ritenere che non vi fosse, al momento, adeguato supporto all'ipotesi che le radiofrequenze abbiano effetti cancerogeni. Come riportato nel comunicato stampa della IARC, del 17 maggio 2010, n. 200, Pubblicazione dello studio Interphone sull'uso del telefoni cellulare e il rischio di tumori cerebrali: « il finanziamento complessivo assegnato allo studio Interphone ammonta a circa 19,2 milioni di euro. Di questa somma, 5.5 milioni di Euro sono stati versati da fonti industriali. A 3,5 di questi 5,5 milioni di Euro, hanno contribuito, per metà della somma ciascuno, il Mobile Manufacturers' Forum (MMF) e la GSM Association con un meccanismo di garanzia fornito dalla UICC (Unione Internazionale contro il Cancro) per assicurare l'indipendenza dei ricercatori. La maggior parte della restante somma fino a 5,5 milioni è stata indirettamente fornita ai singoli centri da operatori e produttori di telefonia mobile, ad esempio attraverso tasse e tariffe raccolte da agenzie governative. Solo 0,5 milioni di Euro (il 2,5%) sui costi totali dello studio sono stati forniti direttamente dall'industria, in Canada e in Francia, sotto contratti che salvaguardavano l'indipendenza dello studio. Un ulteriore finanziamento per l'estensione dello studio a gruppi di soggetti più giovani e più anziani è stato ricevuto direttamente dagli operatori di telefonia mobile nel Regno Unito » (in www.iarc.fr/en/mediacentre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf). (16) Così Bertone,Una telefonata (col cellulare) ti accorcia la vita, in Cendon (a cura di), Persona e Danno, ottobre 2012, in www.personaedanno.it. (17) Sul principio di precauzione come logico corollario dei meccanismi di tutela del diritto alla salute ed alla salubrità ambientale: Gragnani, Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future, in Riv. dir. civ., 2003, II, 9: « Si tratta in estrema sintesi del principio che orienta la scelta di cautele adeguate in relazione al livello di rischio ritenuto giuridicamente accettabile, quando le conoscenze scientifiche non consentono di escludere, ma nemmeno provano, il carattere dannoso per l'ambiente o per la salute di un'attività per altri versi vantaggiosa, e in considerazione della circostanza che i pregiudizi ipotizzati non possono essere adeguatamente rimossi attraverso interventi successivi ». (18) Per un approfondimento sulla giurisprudenza formatasi in tema di tutela inibitoria e risarcitoria nei confronti delle immissioni di origine elettromagnetica: Gelli, Le immissioni elettromagnetiche tra mera possibilità e ragionevole probabilità di danno alla salute » (commento alla sentenza Trib. Venezia, 19 febbraio 2008), in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 1169 ss., che ricorda, tra le rare pronunce di legittimità, Cass. civ., 27 luglio 2000, n. 9893, che nel riconoscere l'opportunità di una tutela anticipatoria del diritto alla salute, ravvisandone una possibile compromissione per effetto della installazione di linee elettriche ad alta tensione in prossimità delle abitazioni degli attori, precisa come le norme pubblicistiche antinquinamento « hanno il valore di impedire che possa essere tenuta una condotta che vi contrasti. Non hanno quello di rendere per sé lecita una condotta che vi si uniformi », in Corr. giur., 2001, 201, con nota di Matarese,Il danno da onde elettromagnetiche: la svolta della Cassazione; in Danno resp., 2001, 37, con nota di De Marzo,Inquinamento elettromagnetico e tutela inibitoria; in Foro it., 2001, I, 141, con nota di Falco; in Urb. app., 2001, 161, con nota di Manfredi, L'“irresistibile” diritto alla salute e la tutela dell'inquinamento elettromagnetico; tra le pronunce di merito, la giurisprudenza che esclude la tutela inibitoria contro le immissioni elettromagnetiche è antecedente al 2001, anno a cui risale l'inclusione da parte della International Agency for Research on Cancer di Lione delle onde elettromagnetiche tra gli agenti « possibilmente cancerogeni per l'uomo » (gruppo 2B) e, successivamente, Trib. Milano, 14 luglio 2003, in questa Rivista, 2004, 1089, con nota di Mazzola, Tutela preventiva da attività rischiose (immissioni elettromagnetiche da elettrodotti tra principio di precauzione e tutela della salute, parametri normativi e giurisprudenziali, nesso di causalità certo o probabile); l'opportunità di una tutela anticipatoria del diritto alla salute è sottolineata da Trib. Bologna, 21 luglio 2006 (ord.), in Danno resp., 2007, 1249, con nota di Plebani,Inquinamento elettromagnetico vs diritto alla salute: « A fronte di un quadro di evidenza scientifico così diviso e ancora in fieri la risposta non può essere quella della negazione o di un deficit di tutela di un diritto così preminente nel catalogo costituzionale come quello della salute, ma deve essere invece quella del riconoscimento della centralità del principio di cautela e precauzione anche nell'ambito della tutela giudiziale. L'assunzione di tale principio consente, specie nella cognizione sommaria propria della tutela cautelare, di adottare tutte le misure necessarie a evitare il protrarsi di una situazione di pericolo per la salute lasciando alla cognizione piena l'accertamento della coesistenza di un danno attuale direttamente ed univocamente riconducibile all'esposizione ». (19) Il contenzioso italiano in materia di responsabilità civile del produttore di sigarette ebbe il suo momento apicale nella decisione « Stalteri », quando la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 7 marzo 2005, in Foro it., 2005, I, 1218, riconobbe l'esistenza di « un rapporto causale tra cancro polmonare e fumo di sigaretta, nel senso che l'evento malattia può inquadrarsi tra le conseguenze normali ed ordinarie del fumo, ponendosi, quindi, nell'ambito delle normali linee di sviluppo della serie causale, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, pur in difetto di certezza assoluta, al di là di ogni ragionevole dubbio »: con tale pronuncia, la Corte d'Appello ricondusse l'illiceità della condotta del produttore/venditore di sigarette alla violazione di precisi obblighi informativi allo stesso imposti dalla intrinseca pericolosità del prodotto e riconducibili immediatamente allo stesso art. 2050 c.c.; per un approfondimento del tema, in questa Rivista, 2005, 476, con nota di Lucchini Guastalla, La responsabilità del produttore per i danni da fumo attivo; in Resp. civ., 2005, 499, con nota di Facci,Il danno da fumo di sigarette: l'attività pericolosa del produttore e la libera scelta del consumatore; in Danno resp., 2005, 674 ss., con note di D'Antonio, La risarcibilità del danno da fumo tra “consuetudine” giurisprudenziale e nuova prospettiva: il caso Stalteri ridisegna la materia; e di Giacchero, Asimmetrie informative e danni da fumo attivo; in Corr. giur., 2005, 668, con nota di Monateri, I danni da fumo: classico e gotico nella responsabilità civile; in Nuova giur. civ. comm., 2005, I, 326, con nota di Alpa; in Corr. merito, 2005, 672, con nota di Giovannardi, Danni da fumo attivo: luci ed ombre di una sentenza innovativa; in Giust. civ., 2006, I, 1304 con commento di Paldini, Responsabilità civile e danni da fumo “attivo”; e in Dir. giur., 2005, 418, con commento di Vittoria, Il fumo nuoce alla salute: il consumatore non è informato?; per una approfondita e completa ricostruzione sulla casistica giurisprudenziale e sulle problematiche poste dal fumo: Baldini, Il danno da fumo. Il problema della responsabilità nel danno da sostanze tossiche, Napoli, 2008. (20) Il dato è riportato da Arnone, Cellulari e tumori al cervello: quali precauzioni adottare, in Cendon (a cura di), Persona e danno, ottobre 2012, in www.personaedanno.it. (21) Come osservato da Querci,Sicurezza e danno da prodotti medicali, Torino, 2011, 14 ss., il termine « precauzione » esprime un duplice significato: da un lato l'espressione può riferirsi ad una generica cautela ed accortezza rispetto ad un rischio o ad un pericolo di danno, che servono a delineare un comportamento da seguire e, quindi una decisione da assumere prima di agire; dall'altro, tale terminologia può alludere ad una specifica attività precauzionale volta ad evitare il rischio ed il pericolo di danno, che rappresenta l'esito di una decisione dopo che questa sia stata formulata. Entrambi i significati della parola confluiscono nell'idea che « la precauzione rappresenti qualcosa che si oppone al rischio ed al pericolo ». Tale principio, che trova la sua origine in Germania, ad opera del filosofo del diritto Hans Jonas, si afferma dapprima in campo ambientale per poi estendersi alla politica di tutela dei consumatori e della salute pubblica. A livello comunitario, è stato recepito dapprima nell'art. 103 del trattato di Maastricht e poi nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam (oggi art. 191 del TFUE): la sua finalità è stata ben specificata nella Comunicazione della Commissione Europea del 2 febbraio 2000, secondo la quale il principio di precauzione mira alla « eliminazione di determinati rischi, da intendersi come fonti di pericolo non conosciute e sulle quali manca una base di certezza scientifica » (COM, 2000, n. 1 del 2 febbraio 2002, in www.europea.eu/scdplus/leg/it/lvb/132042.htm). (22) Tali raccomandazioni sono rinvenibili sul sito www.salute.gov.it, Ministero della Salute: una Guida per il corretto utilizzo dei cellulari: in sintesi i comportamenti cautelativi da adottare consistono nell'educare i bambini ad un uso non illimitato del cellulare; nell'utilizzare sistemi come l'auricolare e il viva-voce che consentono di allontanare la testa ed il corpo dal cellulare; nel limitare sia nel numero che nella durata, le telefonate con il cellulare; nell'utilizzare i messaggi di testo. (23) Così Polichetti, Campi elettromagnetici e radiofrequenza: implicazioni della classificazione IARC nella gestione dei rischi per la salute umana, in www.salute.gov.it. (24) Lagorio-Vecchia,Alcune considerazioni sullo studio Interphone e sulla sua indipendenza scientifica, in Epidemiol. Prev. 2011, 35 (1), gennaio-febbraio, 3 e 5. (25) Bertone, Una telefonata (col cellulare) ti accorcia la vita, cit. (26) Dall'applicazione dell'art. 2050 c.c. deriva che l'esercente l'attività pericolosa è obbligato ad utilizzare ogni cautela per evitare danni ai consumatori e, conseguentemente, sussiste, in capo allo stesso, un obbligo di informazione circa i possibili rischi derivanti dal suo prodotto pur in mancanza di obblighi legali di informazione, ossia di una specifica disciplina di legge che prescriva determinati adempimenti. (27) Per una attenta ricostruzione delle diverse posizioni a favore e contro la risarcibilità del danno da fumo attivo: Ponzanelli, La produzione di sigarette è attività pericolosa, in Corr. giur., 2010, 488 ss. (28) App. Roma, 7 marzo 2005, in Foro it., 2005, I, 1218 (c.d. « caso Stalteri - v. nota 19): tale decisione rimase, tuttavia, troppo isolata per determinare il temuto seguito di azioni giudiziarie nel senso della risarcibilità del danno da fumo attivo, tanto più in assenza dell'atteso « vaglio di legittimità »: valga, infatti, ricordare come la Cassazione, con la sentenza n. 22884/2007 che chiude la vicenda giudiziaria del « caso Stalteri », non abbia, potuto, di fatto pronunciarsi — per motivi processuali dovuti alla rinuncia della ricorrente B.A.T. (British American Tobacco) a gran parte dei motivi del ricorso per « sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere la decisione » rispetto agli stessi — sulla correttezza del percorso argomentativo della Corte d'Appello di Roma, sotto lo specifico profilo dell'inquadramento come attività pericolosa ex art. 2050 c.c. dell'attività di commercializzazione delle sigarette e dei conseguenti obblighi informativi; in Danno resp., 2008, 517 con nota di D'Antonio, La Cassazione ed il danno da fumo attivo: alla ricerca di un orientamento che non c'è. (29) La Cassazione, con sentenza Cass. civ., 17 dicembre 2009, n. 26516, e, dunque, dopo due anni dalla mancata decisione del « caso Stalteri », torna « a sorpresa » sul tema della risarcibilità del danno da fumo, qualificando come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. la produzione e la vendita di prodotti da fumo: in Corr. giur., 2010, 482, con nota di Ponzanelli,La produzione di sigarette è attività pericolosa, che osserva come trattasi di « una sentenza assai importante (...) fortemente voluta dai giudici della Cassazione, i quali oggi consegnano negli spazi di un obiter dictum (la sentenza del giudice di pace è nulla) quella che da domani sarà la vera e propria ratio decidendi del contenzioso italiano in tema di responsabilità del produttore »; in Danno resp., 2010, 569, con nota di D'Antonio,Il danno da fumo e l'art. 2050 c.c.: “scusate il ritardo”, il quale, tuttavia, esclude, all'indomani di tale sentenza « un radicale mutamento di prospettiva nel panorama giurisprudenziale della risarcibilità del danno da fumo attivo » ritenendo « inalterate le problematiche connesse, soprattutto, alla dimostrazione del nesso causale tra consumo di tabacco e patologia sviluppata dal fumatore ». (30) Si legge, al riguardo, nella motivazione: « Va dato atto, preliminarmente, dell'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito (cui corrisponde un acceso dibattito in dottrina) sul punto se l'attività di commercializzazione di prodotti da fumo integri attività pericolosa a norma dell'art. 2050 c.c., il che rende la questione importante, in mancanza di giurisprudenza di legittimità. L'art. 2050 c.c. statuisce che: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Quanto al concetto di attività pericolosa per sua natura, è giurisprudenza costante di questa Corte che debba intendersi non solo quell'attività che espressamente è ritenuta tale dalla legge (segnatamente quella di PS), ma anche ogni altra attività, che pur non essendo legislativamente qualificata come tale, tuttavia abbia una pericolosità intrinseca o relativa ai mezzi impiegati (Cass., 27 maggio 2005, n. 11275; Cass., 20 luglio 1993, n. 8069) (...) Va, a tal fine, osservato che, dopo l'iniziale interpretazione restrittiva dell'art. 2050 c.c., tale norma è stata dalla giurisprudenza oggetto di interpretazione estensiva, per cui può dirsi rientrare nel diritto vivente un'interpretazione giurisprudenziale che ha esteso il giudizio di pericolosità ex art. 2050 c.c., anche al bene finale dell'attività produttiva sempre che tale bene ne abbia conservato la potenzialità lesiva nei confronti dei consumatori-utenti (Cass., 30 agosto 2004, n. 17639; Cass., 4 giugno 1998, n. 5484; Cass., 19 gennaio 1995, n. 567; ed in relazione al carattere pericoloso degli emoderivati, Cass., 27 gennaio 1997, n. 814; Cass., 1° febbraio 1995, n. 1138; Cass., 15 luglio 1987, n. 6241) ». (31) D.m. 25 ottobre 1924, che inserisce la manifattura dei tabacchi tra le industrie insalubri, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 216 (T.U. Leggi sanitarie); d.m. 12 febbraio 1971; art. 64 del T.U. P.S. (r.d. n. 773/1931); l. 10 aprile 1962, n. 165 (sul divieto di pubblicità dei prodotti da fumo); l. 28 dicembre 1990, n. 428, e d.lgs. n. 184/2003, art. 216, sui caveat da apporre sui pacchetti di sigarette; l. 11 novembre 1975, n. 584, sul divieto di fumo in determinati luoghi; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 28, sul divieto di fumo nei compartimenti ferroviari e altri luoghi; l. 10 agosto 1988, n. 357, art. 1, in tema di finanziamenti, anche per ridurre i rischi da fumo. (32) La Corte, nel cassare la sentenza impugnata, con rinvio ad altro Giudice, enuncia il principio di diritto secondo il quale: « la produzione e la vendita di tabacchi integrano attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., poiché i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sé, per la loro composizione biochimica e per la valutazione data dall'ordinamento, una potenziale carica di nocività per la salute »; trovano così corpo e sostanza quelle riflessioni che non avevano potuto compiutamente essere svolte nel « caso Stalteri » (App. Roma, 7 marzo 2005, cit., secondo la quale: « i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante fumo, contenevano in sé, per la loro stessa natura e per la loro composizione bio-chimica, una potenziale carica di nocività, potendo dal fumo derivare danno alla salute e, in molti casi, il peggiore dei mali, il cancro ai polmoni » — v. nota 19); particolarmente critici rispetto a questo specifico profilo Facci, Il danno da fumo di sigarette: l'attività pericolosa del produttore e la libera scelta del consumatore, in Resp. civ., 2006, 499; Monateri, Nuove conferme sull'insussistenza di nesso causale tra produzione di sigarette e danni al fumatore, in questa Rivista, 2008, 1868, nota a Trib. Roma, 5 dicembre 2007, n. 23877). (33) Si legge nella motivazione: « Non vi è base normativa per limitare tale forma di responsabilità solo al momento produttivo. Se, infatti, la attività ha ad oggetto la realizzazione di un prodotto destinato alla commercializzazione e poi al consumo, la caratteristica di “pericolosità” può riguardare anche tale prodotto, indipendentemente dal punto che esso sia altamente idoneo a produrre i danni non nella fase della produzione o della commercializzazione, ma nella fase del consumo ». (34) Così, D'Antonio,Il danno da fumo e l'art. 2050 c.c.: “scusate il ritardo”, cit., 576, che sottolinea la coerenza dell'iter decisionale seguito dalla Corte con analoghi orientamenti di legittimità espressi rispetto a fattispecie similari quali quella delle bombole del gas, delle materie infiammabili, dei proiettili di arma da fuoco, ecc.; si veda al riguardo Cass. civ., 19 gennaio 1995, n. 567, in questa Rivista, 1996, 687, con nota di Balzaretti,Cumulo di responsabilità ex art. 2050 e 2051 c.c. ed intervento del soccorritore, secondo il quale « La presunzione, prevista dall'art. 2050 c.c. di responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento di un'attività pericolosa, opera, a carico di chi esercita l'attività di raccolta e distribuzione di gas in bombole, anche allorché la bombola, essendo stata consegnata all'utente, è passata nella disponibilità di costui »; Trib. Brescia, sentenza n. 3900/2005, in Danno resp., 2005, 1210 ss., secondo cui « l'esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. ben può prescindere dall'attività in sé e per sé considerate allorquando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell'attività pericolosa medesima », tuttavia, in questi casi « i prodotti, anche per un'imperfetta costruzione a livello progettuale o di confezione devono conservare un'intrinseca potenzialità lesiva collegata allo svolgimento dell'attività di cui costituiscono il risultato, anche quando il danno si produca in una fase successiva, purché, però, ne dipenda in modo sufficientemente mediato ». (35) L'art. 117 riporta la nozione generale di difettosità di un prodotto, così come definita dall'art. 5 del d.P.R. n. 224/1988, sulla scorta dell'art. 6 della Direttiva CEE 85/374 che, al sesto considerando, precisa come la difettosità corrisponde alla « mancanza di sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi »: in base a tale norma: « 1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutta una serie di circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in circolazione. 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie ». (36) Definizione di « vizio redibitorio » secondo consolidata giurisprudenza: ex multis Cass. civ., 25 settembre 2002, n. 13925, in Mass. Foro it., 2002; Cass. civ., 13 gennaio 1997, n. 244, ivi, 1997; Cass. civ., 19 ottobre 1994, n. 8537, ivi, 1994. (37) Basti solo considerare come un giocattolo per bambini progettato e fabbricato con singole componenti asportabili sia insicuro, laddove ne derivi un danno, ai sensi dell'art. 117 cod. cons. anche se fabbricato a regola d'arte e perfettamente funzionante; dall'altro un'automobile che non si mette in moto è quanto più sicuro si possa immaginare nell'ottica dell'art. 117 cod. cons., sebbene gravemente viziata ai sensi dell'art. 1490 c.c.: così Stella,La responsabilità per danno da prodotto difettoso nel Codice del consumo, in questa Rivista, 2006, 1607; la nozione di « difetto » ai sensi dell'art. 117 è, altresì, diversa dalla nozione di « difetto » prevista dall'art. 129 cod. cons. concernente il « difetto di conformità al contratto » di cui alla disciplina della vendita dei beni di consumo: trattasi, anche in questo caso, di una accezione di difetto in cui l'accento è posto sulla inidoneità all'uso della cosa e sulla mancanza di qualità promesse da parte del venditore. (38) Come evidenziato dai primi commentatori del d.P.R. n. 224/88, Alpa-Carnevali-Di Giovanni-Ghidini-Ruffolo-Verardi,La responsabilità per danno da prodotti difettosi, Milano, 1990, 42; Galgano,Responsabilità del produttore, in Contratto impr., 1986, 995, la nozione di difettosità di cui alle norme sulla responsabilità del produttore « esprime, dunque, l'esigenza di un riferimento, per così dire esterno, alla valutazione sociale, anziché alla verifica dell'intrinseca “idoneità all'uso” cui il prodotto è destinato. (...) Peraltro, il criterio della valutazione sociale non esprime una mera prospettiva di ricezione “sociologica”, bensì una di ricezione valutativa: nella quale non tutte le aspettative rilevabili vanno prese in considerazione, ma solo quelle a) riferibili alla collettività (grande pubblico) e non a settori particolari di esso; b) definibili legittime, ossia ragionevoli (posto che nessuno può pretendere la sicurezza assoluta): e tali definibili alla luce di varie circostanze obiettive che, in via esemplificativa, l'art. 5 (ora art. 117) ha cura di enunciare immediatamente dopo aver affermato il criterio generale ». (39) Secondo la tradizionale tripartizione dei « difetti » elaborata dalla dottrina, nel lungo dibattito sulla responsabilità del produttore, i difetti sono suddivisibili, relativamente alla loro causa, in tre categorie: a) il « difetto di fabbricazione », consistente in un vizio di fabbricazione che colpisce un esemplare della serie di prodotti; b) il « difetto di progettazione », concernente un vizio di ideazione, a monte del processo di fabbricazione, che colpisce tutti gli esemplari della serie; c) il « difetto di informazione », derivante da una omissione o carenza di adeguate informazioni e/o avvertenze; Carnevali,La responsabilità del produttore, Milano, 1974, 30 ss.; Alpa,La responsabilità del produttore nei progetti comunitari, in Danno da prodotti e responsabilità dell'impresa, Milano, 1980, 356; Ponzanelli,Commento al d.P.R.24maggio 1988, n. 224, in Corr. giur., 1988, 796 ss. (40) Così Ghidini, sub art. 5 d.P.R. 224/88, in Alpa-Carnevali-Di Giovanni-Ghidini-RuffoloVerardi, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, cit., 49. (41) Avvertenze ed istruzioni devono essere tenute distinte, essendo volte, le prime, a mettere in guardia dai pericoli connessi all'utilizzo del prodotto, le altre ad indicare il corretto uso del prodotto al fine di neutralizzarne o ridurne i rischi. (42) In altri termini, il difetto rilevante, sia per la Direttiva che per il d.P.R. prima ed il Codice del consumo ora, è solo quello originario, che si poteva rilevare al momento della messa in circolazione. (43) Al Mureden,I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della responsabilità del produttore, in questa Rivista, 2010, 1398; dello stesso autore, Uso del cellulare e danni alla salute: la responsabilità del produttore tra dannosità “tollerabile”, principio di precauzione e nuovi obblighi informativi, in Corr. giur., 2013, 336 (nota alla sentenza in esame) che rileva come « lo stesso rapporto di causalità accertato nella prospettiva scientifica può condurre ad un esito favorevole per il danneggiato sul piano previdenziale e, al tempo stesso non assumere alcuna rilevanza nel contesto della responsabilità del produttore. Il sistema di regole volte a proteggere la salute del lavoratore, in linea di massima, consente di attribuire rilievo ai danni alla salute causati da esposizioni a fattori di rischio anche a prescindere dal fatto che siano stati rispettati gli obblighi legali di volta in volta previsti ed anche qualora la nocività dell'esposizione non fosse nota al momento in cui è stata contratta la patologia. Diversamente la disciplina della responsabilità del produttore, così come concepita dal legislatore e costantemente interpretata dalla giurisprudenza, pone limiti assai significativi all'“utilizzabilità” dei nessi causali svelati dalla scienza ». (44) L'art. 6, lett. e), d.P.R. n. 224/1988 (ora art. 118, lett. e, cod. cons.) esclude la responsabilità del produttore « se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso ». Questo non significa che in ipotesi di « difettosità sopravvenuta » i danni causati dal prodotto restino in capo agli utenti, significa solamente che per tali danni il produttore non risponde in forza del criterio oggettivo di imputazione della responsabilità. Ai fini del risarcimento di tale danni soccorre il richiamo dell'art. 15, d.P.R. n. 224/1988 (ora art. 127 cod. cons.) in ordine alla applicabilità delle norme ordinarie del codice civile sulla responsabilità civile (artt. 2043 o 2050 a seconda dei casi). (45) Potrebbe, infatti, accadere che la scoperta di nuovi effetti legati all'utilizzo del prodotto, lo renda, di fatto, altamente pericoloso e, comunque, insicuro per determinati o tutti i soggetti destinatari (si pensi alla scoperta della nocività di un determinato allergene da sempre presente nella formula di un prodotto cosmetico). Tale circostanza — ossia la « sopravvenuta difettosità » del prodotto — viene resa del tutto insignificante dalla cesura temporale della immissione del prodotto sul mercato. In realtà, nel progetto della Commissione legislativa, era stato opportunamente aggiunto, dopo la ricezione del principio enunciato dalla Direttiva sul rischio di sviluppo, un secondo comma del seguente tenore: « Tuttavia se il produttore, dopo la messa in circolazione del prodotto, abbia conosciuto o avrebbe dovuto conoscere la sua pericolosità, è responsabile secondo le norme del codice civile se omette di adottare le misure idonee ad evitare il danno, quali l'informazione del pubblico, l'offerta del richiamo per revisione o l'offerta del ritiro del prodotto ». Ma tale comma è stato, tuttavia, eliminato dal testo definitivo del d.P.R. n. 224/1988. (46) Cafaggi,La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma, in Riv. crit. dir. priv., 1995, 469. (47) Per l'approfondimento della tematica: Bellisario, in Alpa-Rossi Carleo (a cura di), Codice del Consumatore - Commentario, Napoli, 2005, 676; Ruscello, La Direttiva 2001/95 sulla sicurezza generale dei prodotti. Dalla tutela del consumatore alla tutela della persona, in Vita not., 2004, 139 ss. (48) Trattasi delle conclusioni di Cafaggi, La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma, cit., 479. (49) Sebbene, nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti, non sia chiaramente definito l'elemento temporale concernente la definizione di pericolosità, il richiamo alla disciplina del ritiro del prodotto dal mercato, lascia intendere che la definizione di sicurezza riguardi sia la fase precedente all'immissione in commercio del prodotto, sia quella successiva, giustificandosi il ritiro — per definizione — solo in questa fase. (50) Sulla necessità di coordinamento tra queste due discipline: Cafaggi, La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma, cit., 447; Arbour, Sicurezza alimentare e prodotti difettosi dopo Liddle e Bilka: un binomio sfasato?, in Danno resp., 2007, 989; Izzo,Sangue infetto e responsabilità civile: responsabilità, rischio e prevenzione, in Danno resp., 2000, 229; Izzo, La precauzione nella responsabilità civile, Padova, 2004, 83 ss., secondo il quale: « le regole della responsabilità civile possono utilmente svolgere un ruolo di supplenza o, quantomeno, di incisivo supporto alla regulation esplicata dalle autorità amministrative... ciò consiglia di ricercare nella applicazione delle regole di responsabilità il significato più idoneo a servire il fine che la società persegue, valutando attentamente se la regola così selezionata sia in grado di (contribuire a) correggere i difetti eventualmente riscontrati nei meccanismi di operatività degli strumenti istituzionali concorrenti ». (51) L'esigenza di una correlazione esplicita sul piano normativo tra gli approcci adottati dalle due direttive comunitarie, è stata diffusamente invocata in dottrina: Cafaggi, La responsabilità dell'impresa per i prodotti difettosi, in Lipari (a cura di), Tratt. di Dir Privato ed europeo, 2003, 528, che osserva come « il sistema della responsabilità del produttore non può più essere studiato isolando del tutto il quadro civilistico dalla regolamentazione di sicurezza poiché, solo adottando una prospettiva sistematica, si possono comprendere realmente le funzioni svolte dalla responsabilità civile nel controllo dei rischi derivanti dai prodotti pericolosi e nella compensazione assicurata ai soggetti che da questi ultimi risultino danneggiati ». (52) Per un approfondimento sul rapporto tra « prodotto sicuro » e « prodotto difettoso »: Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, in questa Rivista, 2005, 15, che osserva come: « conformità alle norme armonizzate comunitarie significa “prodotto sicuro” e “prodotto sicuro” significa sostanzialmente “prodotto non difettoso” ». (53) Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, cit., 15; sempre Carnevali,La norma tecnica da regola di esperienza a norma giuridicamente rilevante. Ricognizione storica e sistemazione teorica. Ruolo dell'UNI e del CEI, in questa Rivista, 1997, 257, precisa che per « norma tecnica » si deve intendere, secondo la definizione data dall'art. 1, lett. b), l. n. 371/1986: « la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria ». Per « specifica tecnica », invece, si deve intendere « la specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto e concernenti in particolare i livelli di qualità o utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al prodotto stesso per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura, l'etichettatura (art. 1, lett. a, l. n. 317/1986) ». (54) Al Mureden,I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della responsabilità del produttore, cit., 1419. (55) Tali enti di normazione sono nati a livello statale, ma anche comunitario ed internazionale, ad opera delle imprese e sono composti da rappresentanti di imprenditori, di organi pubblici e, talvolta, anche di esponenti di associazione dei consumatori. Solitamente, tali enti sono finanziati proprio dalla vendita delle norme che producono, ad eccezione dell'ETSI (Istituto europeo per gli standard nelle telecomunicazioni) i cui prodotti si possono trovare gratuitamente su Internet. Il sistema di emanazione della normativa tecnica, a livello comunitario, è stato previsto con la Direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, in GUCE, L. 109 del 26 aprile 1983; sul punto Querci, Protesi mediche tra regolamentazione di sicurezza e responsabilità da prodotto: l'onere della prova tutela il consumatore, in Danno resp., 2008, 303 ss. (56) Il CEN, Comitato Europeo di normazione (www.cen.eu/cen/About Us/Pages/defaults.aspx) è l'organismo che, in virtù dei poteri conferiti dalla Direttiva 98/34/CE, emana gli standard tecnici a livello europeo con riferimento a tutte le attività produttive eccetto quella della electrotechnology la cui competenza è riservata al CENELEC Comitato Europeo di Normazione Elettronica (www.cenelec.eu) e quella delle telecomunicazioni, di competenza dell'ETSI Istituto Europeo per gli standard nelle telecomunicazioni (www.etsi.org). (57) L'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (www.uni.com/it), è un'associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano. Come si legge sul sito dell'UNI « Il ruolo dell'UNI quale Organismo Italiano di Normazione è stato riconosciuto dalla Direttiva europea 83/189/CEE del marzo 1983, recepita dal Governo Italiano con la legge n. 317 del 21 giugno 1986 ». L'UNI partecipa in rappresentanza dell'Italia all'attività normativa degli organismi sovranazionali di normazione: ISO International Organization for Standardization) e CEN (Comité Europeen de Normalisation). (58) L'espressione è di Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, cit., 14, il quale osserva come: « le norme tecniche vengono aggiornate periodicamente per tenere conto del progresso della scienza e della tecnica. Esse rappresentano, dunque, lo “stato dell'arte” in progress »; in senso conforme Al Mureden, I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della responsabilità del produttore, cit., 1399. (59) Al Mureden,I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della responsabilità del produttore, cit., 1398, secondo il quale: « la normativa sul danno da prodotto pone precisi limiti alla responsabilità del fabbricante, il quale, in linea di principio, non risponde se il prodotto è sicuro, ossia costruito “a regola d'arte” »; analogamente Carnevali, Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, cit., 15-19, cfr. supra nota 52 . (60) Così Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, cit., 15. (61) Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, cit., 16 ss., che, al riguardo, osserva come: « occorre tenere conto di due circostanze (...). La prima circostanza è che la normativa comunitaria ricollega espressamente la qualifica di “prodotto sicuro” al prodotto conforme alle norme tecniche armonizzate. La seconda è che le aspettative di sicurezza degli utenti, da valutarsi ai fini del giudizio di “difettosità” sono quelle “legittime” o “ragionevoli”. A meno di ritenere — contrariamente al buon senso — che nel linguaggio e nelle intenzioni delle direttive comunitarie l'aggettivo “sicuro” riferito al prodotto non possieda una particolare valenza, pare logico concludere che il prodotto conforme alle norme tecniche cui le direttive rinviano (e quindi “sicuro”) è in grado di superare il test dell'art. 5, d.P.R. n. 224/1988, circa le legittime attese di sicurezza dell'utente o consumatore, salvo lacune di estrema rilevanza nelle norme tecniche ». (62) Bitetto-Pardolesi, Risultato anomalo e avvertenza generica: il difetto nelle pieghe del prodotto, in Danno resp., 2008, 294; Trimarchi, La responsabilità del fabbricante nella direttiva comunitaria, in Società, 1986, 595. (63) Al Mureden,I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della responsabilità del produttore, cit., 1400; dello stesso Autore, Uso del cellulare e danni alla salute: la responsabilità del produttore tra dannosità “tollerabile”, principio di precauzione e nuovi obblighi informativi, cit., ove osserva come « laddove le norme che disciplinano la sicurezza di questa particolare tipologia di prodotti (telefoni cellulari) si rivelino inadeguate a consentire un'effettiva tutela della salute delle persone ed un equilibrato contemperamento delle diverse esigenze antagonistiche da comporre, sarebbe auspicabile provocarne una revisione » che potrebbe essere sollecitata dallo stesso giudice chiamato a decidere riguardo al risarcimento del danno che, pur non essendo « legittimato a sancire la responsabilità del produttore che abbia immesso sul mercato un bene rispettoso degli standard tecnici, potrebbe assecondare l'istanza di revisione critica degli standard stessi inducendone una modificazione ed un aggiornamento ». (64) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione, recepita con d.lgs. 9 maggio 2001, n. 269, in G.U., 7 luglio 2001, n. 156; Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa alla compatibilità elettromagnetica, recepita con d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194, in G.U., 9 novembre 2007 2007, n. 261. (65) Anche per tale categoria di prodotti, la fondamentale importanza delle norme armonizzate al fine della valutazione sulla sicurezza, è ribadita dall'art. 5 della Direttiva 1999/5/CE ai sensi del quale: « Gli Stati membri presumono che gli apparecchi conformi alle norme tecniche armonizzate, o a parte di esse, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'articolo 3, nella misura in cui siano contemplati nelle dette norme armonizzate o in parte di esse », e riprodotto all'art. 5 del d.lgs. n. 269/2001. (66) Al Mureden,Uso del cellulare e danni alla salute: la responsabilità del produttore tra dannosità “tollerabile”, principio di precauzione e nuovi obblighi informativi, cit., 338, che osserva: « In un contesto come quello descritto appare verosimile ritenere che — in assenza di specifiche previsioni legislative — non possa configurarsi una responsabilità per difetto di informazione in capo al produttore che ometta di apporre avvertimenti circa i potenziali pericoli connessi ad un uso intensivo del cellulare »; l'Autore solleva, tuttavia, la questione se, con riferimento a prodotti comunque indispensabili ai fini dello svolgimento di attività attinenti alla sfera personale e professionale dei consociati — quali i telefoni cellulari — tali limiti, propri della responsabilità civile, comunque funzionali all'esigenza di contenere entro ambiti « ragionevoli » i costi necessari alla loro diffusione, siano suscettibili di essere percepiti come la manifestazione di lacune di tutela della salute della persona, tanto più alla luce delle indicazioni sempre più frequenti ed allarmanti che emergono dagli studi epidemiologici più recenti. Ed in tale ottica permette di individuare nel principio di precauzione una possibile base normativa sulla quale fondare un diritto delle persone ad essere correttamente informate circa i possibili rischi connessi all'utilizzo del telefono cellulare ed i comportamenti da adottare per neutralizzarne o minimizzarne la portata; non esclude, pertanto, la possibilità che le lacunose indicazioni attualmente contenute nei libretti informativi forniti dai produttori possano essere considerate difetti di informazione ove omettano di esplicitare con chiarezza i rischi — anche potenziali — connessi all'uso del cellulare ed alle precauzioni da adottare per limitarli. (67) Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, cit., 15, che acutamente osserva come le avvertenze ed istruzioni per l'uso fornite dal produttore non ricevono « particolari lumi dalle norme tecniche, poiché queste contengono standard di progettazione e costruzione », con la conseguenza che la conformità a tali norme non può esonerare automaticamente il produttore dall'obbligo di trasferire al consumatore tutte quelle avvertenze che sarebbero state necessarie per evitare rischi prevedibili. (68) Così Carnevali,Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, cit., 15. (69) Laddove, come già osservato, un uso intensivo del cellulare — anche legato a ragioni professionali — difficilmente potrebbe essere considerato un uso « anomalo » o « imprevedibile » del prodotto. (70) Trib. Rimini, 31 dicembre 2008, in Danno resp., 2009, 432, nel riconoscere la responsabilità del produttore per « difetto di informazione », in un caso di danni cagionati da una pistola-giocattolo al suo piccolo utilizzatore, feritosi nell'aprire la confezione di plastica rigida che la conteneva — sembra escludere l'equivalenza tra « sicurezza » del prodotto e « non difettosità » laddove osserva che la confezione del giocattolo per cui è causa, pur riportando le avvertenze previste dalla normativa di sicurezza, ossia che trattasi di « prodotto non adatto a minore di 36 mesi », era privo di quelle ulteriori avvertenze che sarebbero state necessarie per evitare rischi di danni prevedibili. Nel caso deciso dal Tribunale di Rimini, la responsabilità del produttore per il danno cagionato da un bene « conforme » agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore, è stata, dunque, ricondotta alla omissione di una adeguata informazione in ordine alle modalità di utilizzazione del prodotto, anche ulteriore rispetto a quanto imposto al produttore da obblighi di legge; tale assunto sembra, altresì, poter trovare conferma nella più recente sentenza di Trib. Pisa, 16 marzo 2011 (in questa Rivista, 2011, 2108, con nota di Carnevali, Il difetto di progettazione negli autoveicoli), relativamente al caso dello scooter che si incendia a seguito di collisione ad una velocità di gran lunga inferiore rispetto a quella che il veicolo può raggiungere: sebbene, in quel caso, la responsabilità del produttore fu ascritta ad un « difetto di progettazione », da un passaggio della motivazione sembra, tuttavia, potersi desumere che il produttore avrebbe, tuttavia, dovuto segnalare nel libretto di istruzioni che il motoveicolo non garantiva l'incolumità del conducente in caso di sinistri a velocità superiori ai 50 Km/h, ossia nettamente inferiori rispetto a quella cui il veicolo consentiva di viaggiare (100 Km/h); tale orientamento sembra trovare conferma in un'importante pronuncia di oltre Atlantico: la Corte Suprema degli Stati Uniti, con sentenza del 4 marzo 2009, relativamente al caso Wyet v. Levine, ha riconosciuto la responsabilità del produttore per i danni prevedibili derivanti da difetti informativi, anche nell'ipotesi in cui le avvertenze allegate al medicinale siano state approvate dalla FDA (Federal Drugs Administration). Nel caso all'esame della Corte statunitense si trattava di un farmaco, Fenergan, che, a seguito di somministrazione per via endovenosa e non diluita, aveva danneggiato le arterie della paziente causando cancrena all'arto e la conseguente necessità di amputazione. La Corte, muovendo dalla considerazione che le avvertenze devono tendere a porre l'utilizzatore nella concreta possibilità di evitare almeno quei rischi prevedibili di danno potenzialmente derivanti dall'uso del prodotto, stabilisce che l'approvazione della FDA, agenzia deputata al controllo dei prodotti farmaceutici, non esclude la possibilità e — in presenza di determinati rischi — il dovere da parte del produttore, di rafforzare le avvertenze (oggetto di approvazione) ogniqualvolta ravvisi rischi di danni prevedibili nell'uso del farmaco medesimo. La decisione è riportata da Mastrolilli,Danno da prodotto e difetti di informazione, in Danno resp., 2009, 436; per un approfondimento Querci,Sicurezza e danno da prodotti medicali, Torino, 2011, 193. (71) Cantù,La responsabilità del produttore per difetto di informazione e la normativa in tema di etichette e schede informative nei prodotti alimentari, cosmetici e contenenti sostanze particolari, in questa Rivista, 1998, 1576, che osserva come « quando il pericolo che deriva dal prodotto sia stato efficacemente rappresentato nell'etichetta ed, eventualmente, siano stati elencati anche gli ingredienti che compongono il prodotto non appare ragionevole obbligare il produttore ad includere ulteriori informazioni, anche tenuto conto dell'ulteriore sinteticità dell'etichetta »; Al Mureden,I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della responsabilità del produttore, cit., 2010, 1358, che osserva come « in linea di principio, il produttore è tenuto a comunicare i rischi connessi ad un uso non improprio del prodotto conforme solo in presenza di specifici obblighi di legge. Al di fuori di questi casi, in linea di massima, egli non è responsabile per aver omesso di informare il consumatore riguardo ad una pericolosità che persisteva nonostante il prodotto non fosse difettoso. Così, ad esempio, il produttore di bevande alcooliche non viene considerato responsabile per non avere avvertito i consumatori circa i pericoli connessi ad un consumo eccessivo di questi prodotti (...) »; v. nota 67. (72) L'ipotesi del concorso di colpa è espressamente richiamata dall'art. 122 cod. cons. ai sensi del quale: « 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227 del codice civile; 2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto (...) »; La scelta di un regime di responsabilità oggettiva mitigato dal concorso di colpa del danneggiato esprime la logica di compromesso adottata dal legislatore nel contemperare esigenze di sviluppo tecnologico e di sicurezza dei prodotti. (73) Chinè-Zoppini (con il coordinamento di Fratini),Manuale di diritto civile, II ed., Roma, 2011, 2160, citati da Astore-Locuratolo, Difetto d'informazione e natura della responsabilità da prodotto, in Danno resp., 2011, 986. (74) Come è accaduto, per esempio, nel caso deciso dalla Cass. civ. n. 6007/2007, in Foro it., 2007, I, 2415, concernente una tintura per capelli che applicata sulla cute della consumatrice le aveva provocato una inusitata reazione allergica: la Corte, con motivazione non condivisibile, ha considerato adeguata una generica avvertenza in ordine alla possibilità di reazioni allergiche al prodotto, senza una precisa indicazione degli elementi chimici idonei a provocare il danno alla salute. Come si legge nella motivazione « Nel caso in esame, il Giudice di merito, accertato che la tintura era astrattamente idonea a provocare reazioni allergiche, dato che tale effetto si era in concreto prodotto sulla persona dell'attrice, e che il prodotto quindi non presentava una sicurezza assoluta, ha appunto negato la prova che quella insicurezza dipendesse dal superamento degli standard esigibili, anche alla luce della specifica disciplina della l. n. 713, evidenziando come le possibilità di reazioni allergiche, notoriamente dipendenti solo o prevalentemente dalle condizioni individuali del soggetto che entra in contatto con la sostanza, di per sé normalmente innocua, fossero specificamente indicate nelle istruzioni per l'uso del prodotto, come nelle predette istruzioni fosse anche espressamente prescritta la necessità che l'applicazione del prodotto fosse preceduta da un controllo di tollerabilità mediante applicazione di modesto quantitativo sulla cute del cliente, come queste istruzioni dovessero considerarsi sufficienti dato che il prodotto era destinato “ad uso professionale” e, perciò, “distribuito solo attraverso una rete di professionisti notoriamente qualificati” (i gestori, in altri termini, delle parruccherie), come non vi fosse prova alcuna della violazione di specifiche norme di sicurezza e delle norme, in particolare, della l. 11 ottobre 1986, n. 713 sulla produzione e vendita dei cosmetici ». In altri termini, è mancato l'accertamento specifico delle percentuali delle sostanze presenti nella tintura, in funzione della possibilità che alcuna di queste percentuali eccedesse i limiti consentiti; laddove non sembrano sufficienti ad esonerare da responsabilità il produttore, né la generica avvertenza in merito alla possibilità di reazioni allergiche del cosmetico, tanto più in considerazione della circostanza che l'esatta composizione del prodotto era coperta da segreto industriale; né l'indicazione, nelle istruzioni — destinate, peraltro, all'operatore professionale — di far precedere l'utilizzazione del prodotto da un controllo di tollerabilità, mediante applicazione di un modesto quantitativo sulla cute del cliente: anche a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla idoneità di una tale misura a prevenire il rischio che la stessa avrebbe dovuto scongiurare, una simile indicazione non sembra sufficiente a ribaltare la responsabilità sull'ignaro utilizzatore vittima di reazioni allergiche; critici nei confronti di tale sentenza: Palmieri, Difetto e condizioni di impiego del prodotto: ritorno alla responsabilità per colpa?, in Foro it., 2007, I, 2415; Bitetto,La responsabilità del produttore: da mera comparsa a protagonista, in Riv. crit. dir. priv., 2008, 146-147; sempre Bitetto, Responsabilità da prodotto difettoso a passo di gambero!, in Danno resp., 2007, 1225. (75) Pardolesi, Una postilla sul terzo contratto, in Gitti-Villa (a cura di), Il terzo contratto, Bologna, 2008, 323-341. (76) Astore-Locuratolo, Difetto d'informazione e natura della responsabilità da prodotto, cit. (77) Calabresi,The Cost of Accidents, a Legal and Economic Analysis, Yale University Press, 1970: tale teoria induce l'interprete a compiere un'analisi fondata esclusivamente sul confronto degli interessi delle due parti in causa, senza tener conto degli interessi generali; sull'applicazione della teoria in questione alla disciplina della responsabilità del produttore: Trimarchi, La responsabilità del fabbricante nella direttiva comunitaria, cit. (78) Le avvertenze contenute nei libretti allegati ai telefoni cellulari risultano carenti non consentendo, di fatto, all'utilizzatore non solo di conseguire un'effettiva consapevolezza circa i rischi connessi ad un uso inappropriato del telefono cellulare, ma altresì di adottare le cautele necessarie a minimizzarli (per una panoramica completa si vedano le osservazioni del prof. Levis reperibili in www.applelettrosmog.it/admin/uploaded/allegati/92.pdf. (79) I testi, normativo ed autodisciplinare (d.lgs. n. 145/2007, artt. 18-27-quater, cod. cons., e Codice dell'Autodisciplina della Comunicazione Commerciale), che regolano l'advertising si aprono con una enunciazione pressoché identica: « La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta » (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 145/2007, e art. 1 Codice della Comunicazione Commerciale). Sebbene tali disposizioni non abbiano un vero e proprio valore precettivo, costituendo dichiarazioni di principio sui valori cui la pubblicità dovrebbe uniformarsi, esse assumono notevole rilevanza nell'ambito del « diritto della pubblicità ». Come osservato da autorevole dottrina, (Fusi-Testa,Diritto e Pubblicità, Milano, 2006, 47), nell'indicare, quali precisi obblighi giuridici, i doveri di onestà, trasparenza, verità e correttezza, tali norme sembrano riscattare la pubblicità dal luogo comune che per lungo tempo l'ha qualificata quale mero strumento di astuzia commerciale, riconoscendole quel ruolo di « servizio per il pubblico » espressamente sottolineato dalle norme preliminari del Codice di Autodisciplina. Tale riconoscimento « non è né artificioso né velleitario ove si consideri che, anche per l'ordinamento dello Stato, al diritto delle imprese ad informare fa riscontro quello dei cittadini ad essere informati, e che, in campo economico e segnatamente per ciò che attiene ai beni o servizi che il mercato è in grado di offrire, è principalmente (se non addirittura esclusivamente) attraverso la pubblicità che il pubblico riceve queste informazioni. In tale ottica, l'imporre alla comunicazione d'impresa i citati doveri giuridici non solamente implica il riconoscimento di un diritto dei consociati ad essere informati in modo onesto e corretto, ma correlativamente assegna alla pubblicità valore di dichiarazione suscettibile di godere di un particolare credito nei rapporti della vita sociale in quanto svolgente una funzione informativa: funzione cui verrebbe meno ove non si uniformasse a tali doveri ». (80) Così anche Ghidini, sub art. 5 dPR 224/88, cit., 60. Utente: Univ. di Bari Facolta Giurisprudenza Univ. di Bari Facolta Giurisprudenza www.iusexplorer.it © Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156