Vladimir Hudolin
Società Cooperativa Socia
Via Codroipo n. 110
33100 UDINE
PROGETTO
ALCOL E
SICUREZZA
Dipartimento di Prevenzione
Resp. Dott. Giorgio Brianti
Dipartimento delle Dipendenze
Resp. Dott. Francesco Piani
Cargnacco, 07-08 Novembre 2008
DISPOSIZIONI NUOVO
C.D.S. 186 D.L. 285/92
•
CHIUNQUE GUIDA IN STATO DI
EBBREZZA E’ PUNITO……
a) Alcolemia superiore a 0,5 g/l e
non superiore a 0,8 g/l
ammenda da € 500 a € 2.000
sospensione della patente di
guida da tre a sei mesi
b) Alcolemia superiore a 0,8 g/l e
non superiore a 1,5 g/l
ammenda da € 800 a € 3.200 e
arresto fino a tre mesi
sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno
c) alcolemia superiore a 1,5
g/l
ammenda da € 1.500 a € 6.000
e arresto fino a sei mesi
sospensione della patente di
guida da un anno a due anni
• La patente di guida è sempre
revocata quando il reato è
commesso dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa
superiore a 3,5 t o di complessi
di veicoli, ovvero in caso di
recidiva nel biennio.
• Se il conducente in stato di
ebbrezza provoca un incidente
stradale, le pene sono
raddoppiate ed è disposto il fermo
amministrativo del veicolo per 90
gg.
EFFETTI DELL’ALCOL
• Alcolemia 0,5 g/l
riduzione del campo visivo,
riduzione del 30-40 % delle
capacita’ di percezione degli stimoli
sonori, luminosi ed uditivi,
diminuzione della capacità di
reazione.
• Alcolemia 0,8 g/l
tempi di reazione fortemente
compromessi, mancanza di
coordinamento dei normali
movimenti attuati alla guida con
gravi conseguenze.
• Alcolemia 1 g/l
euforia e disturbi motori, mancanza
di equilibrio, incapacità di valutare
distanze e gli ingombri/traiettorie
dei veicoli.
• Alcolemia 1,5 g/l
stato di confusione mentale, totale
perdita della lucidità, sonnolenza
molto intensa, capacità visiva
minima e capacità di reazione
totalmente inadeguata.
Provvedimento 16 marzo 2006
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
stato le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano. Intesa in materia di
individuazione delle attività lavorative
che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l’incolumità’ o la salute dei
terzi, ai fini del divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15
della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131.(Repertorio
atti n. 2540).
(GU n. 75 del 30-3-2006)
Art. 1 Attività lavorative a rischio
Le attività lavorative che comportano un elevato
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l’incolumità’ o la salute dei terzi, per le
quali si fa divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche, ai sensi dell’art. 15 della legge 30
marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate
nell’allegato 1
Punti di riflessione
emersi durante i lavori
di gruppo
•Tolleranza zero
•Stile di vita
•Informazione
•Rispetto
•Controlli
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Alcolemia 1,5 g/l