Vladimir Hudolin Società Cooperativa Socia Via Codroipo n. 110 33100 UDINE PROGETTO ALCOL E SICUREZZA Dipartimento di Prevenzione Resp. Dott. Giorgio Brianti Dipartimento delle Dipendenze Resp. Dott. Francesco Piani Cargnacco, 07-08 Novembre 2008 DISPOSIZIONI NUOVO C.D.S. 186 D.L. 285/92 • CHIUNQUE GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E’ PUNITO…… a) Alcolemia superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l ammenda da € 500 a € 2.000 sospensione della patente di guida da tre a sei mesi b) Alcolemia superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l ammenda da € 800 a € 3.200 e arresto fino a tre mesi sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno c) alcolemia superiore a 1,5 g/l ammenda da € 1.500 a € 6.000 e arresto fino a sei mesi sospensione della patente di guida da un anno a due anni • La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. • Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 gg. EFFETTI DELL’ALCOL • Alcolemia 0,5 g/l riduzione del campo visivo, riduzione del 30-40 % delle capacita’ di percezione degli stimoli sonori, luminosi ed uditivi, diminuzione della capacità di reazione. • Alcolemia 0,8 g/l tempi di reazione fortemente compromessi, mancanza di coordinamento dei normali movimenti attuati alla guida con gravi conseguenze. • Alcolemia 1 g/l euforia e disturbi motori, mancanza di equilibrio, incapacità di valutare distanze e gli ingombri/traiettorie dei veicoli. • Alcolemia 1,5 g/l stato di confusione mentale, totale perdita della lucidità, sonnolenza molto intensa, capacità visiva minima e capacità di reazione totalmente inadeguata. Provvedimento 16 marzo 2006 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità’ o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.(Repertorio atti n. 2540). (GU n. 75 del 30-3-2006) Art. 1 Attività lavorative a rischio Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità’ o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate nell’allegato 1 Punti di riflessione emersi durante i lavori di gruppo •Tolleranza zero •Stile di vita •Informazione •Rispetto •Controlli