Anteprima Estratta dall' Appunto di Diritto pubblico Università : Università degli studi Catania Facoltà : Economia Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di knowledge sharing per facilitare lo scambio di materiali ed informazioni per lo studio e la formazione.Centinaia di migliaia di studenti usano ABCtribe quotidianamente per scambiare materiali, consigli e opportunità Più gli utenti ne diffondono l'utilizzo maggiore e' il vantaggio che ne si può trarre : 1. Migliora i tuoi voti ed il tempo di studio gestendo tutti i materiali e le risorse condivise 2. Costruisci un network che ti aiuti nei tuoi studi e nella tua professione 3. Ottimizza con il tuo libretto elettronico il percorso di studi facendo in anticipo le scelte migliori per ogni esame 4. Possibilità di guadagno vendendo appunti, tesine, lezioni private, tesi, svolgendo lavori stagionali o part time. www.ABCtribe.com ABCtribe.com - [Pagina 1] L' Appunto A partire dalla pagina successiva potete trovare l' Anteprima Estratta dall' Appunto. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. Il numero di pagina tra le parentesi tonde si riferisce a tutto il documento contenente l'appunto. Sull'appunto stesso in alcuni casi potrete trovare una altra numerazione delle pagine che si riferisce al solo appunto. Grafico dei voti medi per questo esame: Grafico dei giorni medi per la preparazione di questo esame: Grafico Copyright © ABCtribe.com. Vietata la riproduzione. Grafico Copyright © ABCtribe.com. Vietata la riproduzione. Clicca qui per i grafici aggionati su Diritto pubblico >> ABCtribe.com - [Pagina 2] AB Ct rib e.c om Appunti di Diritto Commerciale Autori: ProfMan, Maywafer ABCtribe.com - [Pagina 3] Appunti di Diritto Commerciale www.profland.135.it www.maywafer.3000.it Si ricorda che: • l'uso degli appunti qui presenti è consentito per solo uso personale e di studio; • la consultazione è gratuita ed ogni forma atta a ricavarne lucro è vietata! • gli appunti sono fatti da studenti che non possono assumersi nessuna responsabilità in merito; om • il materiale qui presente non è sostitutivo ma complementare ai libri di testo: - devi (e ti consiglio) di consultare e comprare i libri di testo; Ct rib e.c • il materiale qui presente è distribuito con licenza Creative Commons AB Ti ricordo che se vuoi contribuire mandando degli appunti o quant'altro possa essere utile ad altri puoi farlo inviando il materiale a [email protected] Spero che ciò che hai scaricato ti possa essere utile. Profman Il file è stato scaricato in forma gratuita da:http://profland.altervista.orgoppure da qualche mirror, come: www.profland.cjb.net www.profland.3000.it www.profland.135.it 2 ABCtribe.com - [Pagina 4] Appunti di Diritto Commerciale www.profland.135.it www.maywafer.3000.it ORIGINE E SVILUPPO DEL DIRITTO COMMERCIALE È originario dello ius mercatorum (diritto dei mercanti), indica il complesso delle regole che disciplinano l’attività dei mercatores • È un diritto universale che presiede dai confini politici e geografici delle singole nazioni. Dobbiamo distinguere tra : Diritto commerciale Diritto civile nella sua preparazione vi parteciparono anche prevale lo spirito di una logica di deduzione, uomini d’affari e di banca, prende spunto da disciplina sistemica fenomeni tecnici, spirito di induzione e d’osservazione. nel contenuto: ripartito da Pardessus in 5 parti comprende tutte le norme che riguardano a) Imprenditore ed impresa l’esistenza dei soggetti, viene insomma trattata la b) Società disciplina delle relazioni inter soggetti c) Contratti commerciali d) Titoli di credito e) Procedure concorsuali In Italia è escluso il diritto della Navigazione Tappe evolutive Scoperta dell’America a) cambio della dimensione del sistema b) connessioni all’attività economica c) nascita dei primi istituti atti allo scambio Rivoluzione industriale a. cambio da produzione industriale a quella di massa b. meccanizzazione della produzione c. aumento delle produzioni grazie alle nuove tecnologie d. sviluppo dei mezzi di trasporto Rivoluzione Francese - formazione del codice del Commercio del 1882 basato sul contratto come mezzo per acquisire profitti e non per l’acquisizione della proprietà. Le fonti • fonte legale: tutte le fonti scritte: la Costituzione, il codice civile, la legislazione speciale e la legislazione comunitaria • fonte consuetudinaria: tutte le fonti non scritte; comportamenti umani caratterizzati dall’essere costanti in una determinata collettività senza riferimento ad un soggetto specifico; uso di un dato comportamento in modo costante; • fonte collettiva ed individuale: a. codice collettivo: sono espressioni di categorie di operatori interessati (es. Regolamenti di Borsa), b. codice individuale: contratti tipo o standard, caratterizzati dalla predisposizione di tutto o parte del contenuto del contratto ad opera di uno solo dei contraenti. AB Ct rib e.c om • L’IMPRENDITORE L’attribuzione della qualifica di imprenditore prescinde dal carattere dell’attività. A tutte le entità che rispondono all’art 2082 si applica lo statuto dell’imprenditore in generale: chi esercita un’attività agricola dipende dallo statuto generale dell’imprenditore, chi un’attività commerciale dallo statuto speciale dell’imprenditore commerciale. Non si possono applicare le norme per il piccolo imprenditore alle società commerciali (artt 2093-2201). Possono sussistere delle imprese senza imprenditore se rientrano in una di queste tre categorie: 1. gli enti pubblici che esercitano attività d’impresa non come oggetto esclusivo; 2. l’impresa esercitata dall’incapace o dal rappresentante legale senza avere l’autorizzazione; 3. le entità prive di soggettività giuridica piena. Il codice innanzitutto detta una serie di norme applicabili a tutti con lo statuto generale dell’imprenditore e poi identifica uno specifico statuto dell’imprenditore commerciale, integrativo di quello generale. Inoltre obbliga alla registrazione nel registro delle imprese le sole imprese commerciali (regola modificata nel 29/12/93, con la nuova disciplina tutte le imprese devono registrarsi, anche se con valenza diversa: legale per le commerciali, notizia per le agricole e le piccole imprese). Caratteri essenziali L’imprenditore, definito nell’art 2082, “è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”. È un concetto economico e giuridico che individua il soggetto che svolge funzione intermediaria tra chi dispone dei fattori e chi domanda i prodotti e che concorre all’organizzazione della produzione e alla distribuzione della ricchezza dirigendo e coordinando il processo produttivo (funzione produttiva) assumendo su di se il rischio d’impresa. L’art 2082 definisce l’imprenditore in funzione dell’impresa, per cui la definizione di imprenditore è anche definizione di impresa generatrice di atti economici e giuridici. 3 ABCtribe.com - [Pagina 5] Appunti di Diritto Commerciale www.profland.135.it www.maywafer.3000.it e.c om La realtà globale, definita dagli aspetti soggettivi (imprenditore), funzionali (impresa come attività economica) e oggettivi (azienda come il complesso di beni) è supportata dalla disciplina normativa che segue il ciclo di vita dell’impresa, dalla nascita fino alla morte. L’impresa è caratterizzata da quattro elementi fondamentali: A. Attività produttiva: l’attività indica una serie di atti finalizzati ad uno scopo: produzione e scambio di beni e servizi; si parla di imprenditore anche se l’attività è illecita (cioè contraria a norme imperative, ordine pubblico) e questi sarà soggetto a sanzioni penali, in modo da tutelare il terzo; non è impresa l’attività di mero godimento. B. Organizzazione: l’attività svolta deve essere organizzata, l’imprenditore coordina i fattori della produzione (capitale e lavoro); l’organizzazione serve ad individuare il confine tra le attività produttive rientranti nella sfera dell’impresa e quelle che non assumono carattere d’impresa come il lavoro autonomo, è quindi necessario, secondo Campobasso, un coefficiente minimo di eteroorganizzazione (o di organizzazione di capitale o entrambe). C. Economicità: l’impresa è attività economica e deve essere condotta con metodo economico, ovvero con modalità che consentano nel lungo periodo la copertura dei costi e dei ricavi, altrimenti si avrebbe consumo e non produzione di ricchezza (non è quindi essenziale lo scopo di lucro). D. Professionalità: l’attività deve essere svolta con continuità, deve cioè essere esercizio abituale e non occasionale! (differenza tra attività stagionale e attività occasionale: la prima è impresa la seconda no). Va detto che non rientra nelle caratteristiche dell’impresa lo scopo di lucro, che è solo un carattere di distinzione. L’impresa è anche una comunità di lavoro. L’art 2086 stabilisce che l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Questi però sono tutelati dalla legge con l’art 2087 che obbliga l’imprenditore ad adottare le misure necessarie per la tutela dei prestatori di lavoro. L’art 2112 tutela la continuità di lavoro in caso di trasferimento d’azienda, o cambio di proprietà. Possiamo classificare le imprese in base: • all’oggetto (attività esercitata): impresa agricola, commerciale e, secondo alcuni, civile; • alla dimensione: piccolo e medio-grande imprenditore; • alla natura (soggetto esercente): impresa individuale, società (collettivo) ed impresa pubblica. AB Ct rib Impresa agricola L’imprenditore agricolo, disciplinato dall’art 2135, “è chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicolutrua, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli”. L’art 2136 disponeva l’esonero per le imprese di iscrizione nel registro non più attuale con la legge del ‘93. L’art 2137 fissa il principio per il quale non è necessario avere la proprietà dei mezzi di produzione per avere la qualità di imprenditore agricolo. Distinguiamo tra: 1) attività principale: i. coltivazione del fondo: è il complesso unico del ciclo del lavoro svolto dall’agricoltore per conseguire prodotti immediati e diretti dalla terra, fondamentale diventa quindi il legame con il fattore terra per dirimere eventuali dubbi; ii. silvicoltura: sono i procedimenti di estrazione dei prodotti del bosco (non genera impresa agricola la semplice estrazione del legno se non unita ad una cura del bosco); iii. allevamento: è l’attività di allevamento sul fondo di animali produttivi di beni tipicamente agricoli (carne, lana...). La pastorizia anche se svolta in transumanza è da considerarsi agricola per lo sfruttamento della terra. Sono esclusi gli animali da pelliccia, mero allevamento (cavalli di razza) e l’apicoltura e l’allevamento in batteria (ambiente chiuso); 2) attività connesse: sono quelle attività legate all’attività principale o dipendenti da questi, necessarie la connessione soggettiva (il soggetto che esercita l’attività commerciale è già imprenditore agricolo, ad es. non acquista la qualità di imprenditore agricolo chi produce olio con olive prodotte da altri) e connessione oggettiva, importante diventa al riguardo la distinzione tra attività connesse: i. tipiche: dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti del suolo (criterio della normalità), ii. atipiche: ulteriori attività accessorie alle tipiche (ad es. la vendita). All’impresa agricola non si applica in linea generale lo statuto dell’impresa commerciale, infatti: 1) nessuna impresa agricola è soggetta alle procedure concorsuali; 2) le imprese agricole non costituite in forma societaria non hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili; 3) dopo la l. del ‘93 le imprese agricole hanno l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro d’impresa, con valenza di pubblicità notizia; 4) le imprese con forma societaria sono soggette: i. all’iscriversi nel registro imprese (distinzione solo prima del 1993), ii. alle norme sulla pubblicità, sul divieto di concorrenza e sulla differenziazione tra ditte, iii. alla tenuta delle scritture contabili. L’art 2135 ha principalmente valenza negativa: serve cioè a individuare per esclusione l’imprenditore commerciale. 4 ABCtribe.com - [Pagina 6] Appunti di Diritto Commerciale www.profland.135.it www.maywafer.3000.it e.c om Impresa commerciale L’imprenditore commerciale (art 2195), a differenza dell’imprenditore agricolo, non ha articoli fatti ad hoc. Possiamo definire l’imprenditore commerciale partendo dall’art 2082 (imprenditore), escludendo l’art 2135 (imprenditore agricolo) e aggiungendo l’art 2195, che definisce le categorie di imprenditori soggette a registrazione: 1) attività industriale: diretta alla produzione di beni o servizi attraverso l’organizzazione di capitale e lavoro; 2) attività intermediarie: incentrate sulla circolazione di beni; 3) attività di trasporto: realizzazione del trasferimento di persone o cose da una parte ad un’altra; 4) attività bancaria o assicurativa: ad es. raccolta del risparmio tra il pubblico o esercizio del credito 5) attività ausiliarie alle precedenti: agevolano lo svolgimento delle attività indicate (ad es. di agenzia, di spedizione, di marketing e di deposito). Da notare che gli elementi principali sono racchiusi nel carattere industriale e in quello intermediario (prime due categorie). Impresa civile Categoria sottratta all’imprenditore commerciale e vi appartengono, secondo i sostenitori: 1. le attività di produzione non industriale, in cui cioè manca il processo industriale di trasformazione fisica degli input produttivi, manca cioè l’industrialità intesa in senso stretto (impiego di materie prime e trasformazione di beni), ad es. le imprese minerarie o di caccia e pesca; 2. le attività di scambio non intermediatrici, società che non implicano l’acquisto dei beni da rivendere, o quelle ausiliarie di attività non commerciale, ovvero quelle che producono servizi e che non sono espressamente già previste dall’art 2195, ad es. le imprese di pubblici spettacoli e le agenzie matrimoniali; 3. è imprenditore civile chi aliena dietro corrispettivo beni propri (per mancanza di attività di intermediazione). Secondo Campobasso appare inammissibile l’esistenza di una terza categoria d’impresa poiché: 1) la dicotomia agricola-commerciale esaurisce ogni tipo di impresa esistente nella realtà, considerando attività industriale ogni attività non agricola; 2) il concetto di intermediazione deve essere inteso in senso elastico, quale equivalente di scambio; 3) alcune delle presunte imprese civili erano sicuramente commerciali nell’abrogato codice civile; 4) ammettendo l’esistenza di questa categoria si amplierebbe l’area delle attività sottratte alla rigorosa disciplina delle imprese commerciali. AB Ct rib Piccolo imprenditore L’art 2083 definisce i piccoli imprenditori: 1. i coltivatori diretti del fondo (art 1647): chi coltiva un fondo di dimensioni ridotte con lavoro proprio o familiare; 2. gli artigiani; 3. i piccoli commercianti (secondo i criteri dell’art 2083): coloro che svolgono attività di intermediazione nella circolazione dei beni, non sono tenuti alle scritture contabili, non sono soggetti alle procedure concorsuali e sono obbligati all’iscrizione dopo il ’93; 4. coloro che svolgono un’attività professionalmente organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. La legge fallimentare individua il piccolo imprenditore attraverso un criterio quantitativo della ricchezza, che risulta inadeguato con le modifiche della riforma fiscale e perciò abrogato. Non sono mai piccoli imprenditori le società. Per analizzare l’impresa si adotta un criterio qualitativo funzionale piuttosto che un criterio quantitativo. Risulta così che secondo un piano organizzativo la piccola impresa si incentra sul lavoro del titolare e dei componenti della famiglia, componenti che devono prevalere, per aversi piccola impresa, sia sul lavoro altrui che sul capitale. Impresa artigiana (legge 860/1985) Tutelata e disciplinata da leggi speciali che ne hanno reso difficoltosa l’interpretazione tanto che la stessa legge quadro non opera su tutto il territorio nazionale in quanto fissa dei principi che dovranno essere emanati dalle varie regioni. La nuova legge basa tutto su: 1) oggetto: qualunque un’attività di produzione di beni o di servizi (escluse attività agricole e di servizi commerciali); 2) ruolo: artigiano è colui che esercita prevalentemente l’attività con il proprio lavoro anche manuale (criterio della prevalenza), limiti sono poi imposti al numero di dipendenti utilizzabili. Nel caso di una società artigiana, questa fallirà come ogni altra società. Impresa familiare Quell’impresa nella quale collabora la famiglia nucleare e che non va confusa con la piccola impresa, anche se spesso coincidono. Il lavoro familiare nell’impresa viene tutelato se questo è svolto in modo continuato con particolari diritti patrimoniali (ad es. diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili) e amministrativi (alcune decisioni di particolare importanza o la gestione straordinaria sono adottate a maggioranza dai familiari). Gli atti di ordinaria gestione, come del resto le responsabilità verso terzi e quindi anche il fallimento, riguardano solo l’imprenditore. Imprenditore commerciale non piccolo obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese, agli atti pubblici che si esercitano per le attività commerciali; tenuto a redigere e tenere le scritture contabili; 5 ABCtribe.com - [Pagina 7] Appunti di Diritto Commerciale www.profland.135.it www.maywafer.3000.it soggetto al fallimento e alle procedure concorsuali salvo quanto stabilito negli atti pubblici, può servirsi di ausiliari. Imprese pubbliche Impresa pubblica è quella esercitata dallo Stato senza poter fallire e nelle seguenti modalità: • imprese-organo (direttamente): l’attività d’impresa ha funzione secondaria ed accessoria; • enti pubblici economici: l’attività d’impresa è compito esclusivo o principale (ENI ENEL); • società a partecipazione statale: l’attività viene svolta servendosi di strutture di diritto privato (s.p.a.). e.c om Imprenditore collettivo È l’impresa esercitata da più soggetti o nell’interesse di più soggetti. Il problema sta nel fatto di capire se, accanto alle società, altri soggetti, distinti dalle persone fisiche, possano o no esercitare un’impresa. 1) esiste o no la comunione d’impresa; 2) è possibile che altri soggetti di diritto, diversi da persone fisiche possano esercitare un’attività; 3) esistenza di altre figure oltre le precedenti che possano ottenere la qualità di imprenditore collettivo. Comunione d’impresa: è una figura non prevista dal codice ma realizzata dai soggetti che vogliono esercitare in comune una attività. Si verificano due casi: 1. quello di più persone che si aggregano in un’azienda commerciale per lo svolgimento di attività economica; 2. quello di figli che ereditano un’azienda del padre, si instaura così una comunione incidentale. La dottrina in questi due casi dice che può essere visto come società il solo esercizio in comune dell’attività economica. Associazioni: unione di soggetti che vogliono raggiungere un medesimo scopo, non percepiscono gli utili che sono utilizzati dall’impresa per generare lo scopo prefissato. Associazioni in partecipazioni: con tale contratto, l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa verso il corrispettivo di un determinato apporto (artt 2550-2553); l’associante non può dare partecipazione senza l’autorizzazione degli associati, verso lui i terzi assumono diritti ed obblighi, ha la gestione, la partecipazione dell’associato è in uguale misura sia negli utili che nelle perdite nel limite della partecipazione. Fondazioni: è una manifestazione collettiva d’impresa diversa dalla società. AB Ct rib LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE Nozione: è la persona fisica. Differisce dall’imprenditore collettivo L’imputazione dell’attività d’impresa L’individuazione del soggetto cui imputare la qualità giuridica è regolata dal principio generale della spendita del nome. È imprenditore colui che assume il rischio dell’attività esercitandola personalmente e compiendo in proprio nome i relativi atti. Il fenomeno dell’esercizio dell’impresa tramite interposta persona, che spesso si verifica, porta alla distinzione tra imprenditore palese o prestanome, colui che compie in proprio nome gli atti, e reale dominus o imprenditore occulto, colui che ha il reale potere d’impresa. Tra i due sussiste un accordo di mandato senza rappresentanza (art 1705). La dottrina per l’imputazione del rischio d’impresa si divide in tre correnti di pensiero: • teoria del potere d’impresa: parte dall’inscindibilità del rapporto potere-responsabilità, ovvero chi esercita il potere di direzione di un’impresa se ne assume anche il rischio e risponde delle obbligazioni, responsabili sono quindi sia il prestanome sia il dominus; • teoria dell’imprenditore occulto: il dominus non solo risponderà insieme al prestanome delle obbligazioni sociali ma in più fallirà sempre e comunque insieme al prestanome; il ragionamento parte dall’art 147 della l. fall. affermando che il fallimento della società si estende anche ai soci scoperti solo in un secondo momento (fallimento del socio occulto di società palese). Per analogia la norma sarebbe poi applicabile anche all’ipotesi in cui i soci abbiano occultato l’esistenza stessa della società (fallimento del socio occulto di società occulta) e quindi fallisce chiunque domini un’impresa (fallimento imprenditore occulto); • teoria della validità del solo criterio formale: dall’art. 147 si può desumere la responsabilità illimitata di chi ha occultato il suo essere socio, ma mai di chi socio non è. Infatti tra dominus e prestanome nessuna società esiste, quest’ultimo è solo mandatario senza rappresentanza del primo e non socio; l’imputazione quindi è sempre retta da indici esclusivamente formali ed oggettivi, perciò il dominio di fatto non è sufficiente per l’acquisto della qualità di imprenditore e quindi per esporre a fallimento; possibile soluzione è il ritenere esistente tra i soggetti un’autonoma attività d’impresa (impresa fiancheggiatrice). Inizio dell’impresa La condizione necessaria è l’esercizio di un attività imprenditoriale e la relativa iscrizione nel registro. La nascita effettiva dell’impresa è espressa secondo due tesi una oggettiva - nasce quando sono realizzate organizzazione (atti preparatori) ed attività produttiva (l’attività vera e propria) mentre il fallimento è effettivo solo se è esercitata l’attività ed una soggettiva (realizzazione concreta degli elementi oggettivi, il fallimento è legittimato). In conclusione si diventa imprenditori con l’effettivo esercizio (tesi espressa anche per le società). Fine dell’impresa Secondo la regola dell’effettività. Avviene con la chiusura della liquidazione dell’attivo, con la cessazione (anche per la morte del de cuius). L’impresa potrà continuare in successione se accettata dagli eredi. Per le società l’art 10 l. fall. è 6 ABCtribe.com - [Pagina 8] Questo documento e' un frammento dell'intero appunto utile come anteprima. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. ABCtribe.com - [Pagina 9] Preparati con le domande di ABCtribe su Diritto pubblico. 1. Differenza tra nor Risposta: La disposizione è la base testual [Clicca qui >> per continuare a leggere]. 2. governo parlamentare,art 1 Risposta: caratteristiche del [Clicca qui >> per continuare a leggere]. * Carica Appunti,Domande,Suggerimenti su : Diritto pubblico e guadagna punti >> * Lezioni Private per Diritto pubblico >> Avvertenze: La maggior parte del materiale di ABCtribe.com è offerto/prodotto direttamente dagli studenti (appunti, riassunti, dispense, esercitazioni, domande ecc.) ed è quindi da intendersi ad integrazione dei tradizionali metodi di studio e non vuole sostituire o prevaricare le indicazioni istituzionali fornite dai docenti. Il presente file può essere utilizzato in base alle tue necessità ma non deve essere modificato in alcuna sua parte, conservando in particolare tutti i riferimenti all’autore ed a ABCtribe.com; non potrà essere in alcun modo pubblicato tramite alcun mezzo, senza diverso accordo scritto con l’autore ed i responsabili del progetto ABCtribe.com. Per eventuali informazioni, dubbi o controversie contattate la redazione all’indirizzo [email protected]. ABCtribe.com - [Pagina 10]