N°10/14
Società Servizi Energia S.r.l. NEWSLETTERS
CALDAIE, NUOVO
LIBRETTO DI IMPIANTO
In vigore dal 15 ottobre 2014 la normativa sui nuovi E per chi non rispetta la normativa, le multe previste libretti e sui nuovi modelli per il controllo di efficienza energetica per condizionatori e caldaie. sono salatissime: si va da 500 a 3mila euro. Cifra che lievita fino a 6mila euro per l’installatore sprovveduto o poco serio. Una spazzola e una prova di accensione della durata di ventina di minuti al costo medio di 80 euro. Cifra che superava i 100 euro se si sommavano anche il controllo dei fumi e il bollino. Questo l’esborso che fino al 1° Ottobre 2014 si dovevano sobbarcare tutti i proprietari di casa alle prese con il controllo obbligatorio della caldaia. Ma dal 15 ottobre 2014, padroni e inquilini dovranno dotarsi di un nuovo libretto (dedicato anche a sistemi di climatizzazione, impianti solari, pompe di calore o di teleriscaldamento) in cui verrà redatto il Rapporto di efficienza energetica, vale a dire la certificazione del buon funzionamento dell’impianto. Il libretto (composto da 37 pagine e disponibile sul sito del ministero dello Sviluppo Economico) non andrà, tuttavia, a sostituirsi al vecchio, ma lo affiancherà. In pratica, in ogni casa ce ne dovranno sempre essere due. Sul primo, infatti, si verbalizzerà il rapporto di efficienza energetica relativo alle prestazioni degli impianti, mentre sul secondo si riporteranno i controlli periodici su sicurezza, salubrità e igiene degli apparecchi, ora diventati obbligatori. Una mini‐rivoluzione che, tuttavia, si è già trasformata nell’ennesimo salasso. I numeri sono chiari: con l’aggiunta delle verifiche del rendimento di efficienza energetica e della sanificazione previste dalla nuova carta d’identità, una famiglia con una caldaia collegata a 4 o 5 termosifoni e un impianto di climatizzazione con 2 o 3 split deve spendere in media 200 euro. Le nuove regole, imposte dal ministero dello Sviluppo con il decreto del 10 febbraio 2014 (che prevedeva l’entrata in vigore già a giugno, scadenza poi slittata al 15 ottobre per consentire a tutti di aggiornarsi ) non sono però altrettanto chiare quando si tratta delle modalità di attuazione. Non è infatti ancora precisato, quando debbano essere fatti i controlli di efficienza delle caldaie, dal momento che saranno le Regioni a fissarne la periodicità (in genere due anni per gli impianti termici a combustibile liquido o solido superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza o quattro anni per gli impianti a gas metano o Gpl superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza). La periodicità dei test di sicurezza e salubrità, invece, la stabilisce il tecnico che fa la manutenzione, ma in linea di massima è annuale. In base alla nuova normativa, per i nuovi impianti la prima annotazione del libretto compete all’installatore. Per caldaie e condizionatori già montati, sarà invece il responsabile dell’impianto (il proprietario o l’inquilino nel caso di un impianto autonomo e l’amministratore per i centralizzati) accertarsi che venga predisposto il libretto; chi è in affitto dovrà farsi carico delle sole spese ordinarie, mentre quelle straordinarie sono a carico del proprietario. Al termine della diagnosi, il manutentore dovrà poi trasmettere agli enti preposti il cosiddetto rapporto di controllo. Le verifiche non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno svolto gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al Catasto. Servizio telefonico commerciale – 0444 ‐ 601360
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