Semplice Numero 12 Dicembre 1999 Editrice: Società Tipografica BARBIERI, NOCCIOLI & C. - Empoli Editoriale Pratica Good bye 900 Stranieri è arrivato il Regolamento Cosa cambia in Anagrafe La rivista festeggia il 1° compleanno e saluta la fine del millennio E sattamente un anno fa’ questa rivista iniziò la sua avventura. Non è stato semplice tener fede alle promesse fatte. Puntavamo sulla necessità di sviluppare la professionalità degli operatori cercando di mettere a disposizione uno strumento di informazione, molto pratico, per aiutare a comprendere meglio le mille facce della nostra professione. Abbiamo cercato di mettere in campo una rivista davvero snella, costruita sui casi pratici che quotidianamente dobbiamo affrontare. Abbiamo cercato di dare ampio spazio agli interventi degli operatori, soprattutto dei Comuni medio piccoli che, troppo spesso, oltre a fare gli Ufficiali di Anagrafe e di Stato Civile, si devono occupare del Protocollo, o del Centralino.... e, in molti casi, non hanno neppure il tempo di leggere la Circolare, la Legge ecc. La rubrica dei quesiti, ha costituito un punto fermo ed irrinunciabile della nostra rivista. D’altra parte il 1999 può essere considerato un anno di transizione verso il cambiamento della Pubblica Amministrazione. Nel cambiamento i Servizi Demo- di Spartacus Buone Feste a tutti i lettori grafici potranno assumere un ruolo decisivo: da veri protagonisti. Le normative sulla Semplificazione amministrativa sono ormai decollate e speriamo non vi siano ripensamenti o incertezze che possano far arretrare rispetto ai tanti risultati ottenuti. Alcuni segnali ci devono far stare in guardia. Alla netta diminuzione del rilascio di certificazioni corri- C on il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è stato approvato il Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni per la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero. A pagina 4 riportiamo il testo dell’articolo 15 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 - Serie generale) che interessa particolarmente gli Ufficiali d’Anagrafe. Infatti detta norma, oltre a precisare alcuni aspetti applicativi della legislazione sulle iscrizioni, cancella(Continua a pagina 2) (Continua a pagina 2) La Rivista dell’operatore dei Servizi Demografici Prenota l’abbonamento per il 2000........ 2 Good bye 900...... (Continua da pagina 1) sponde, quasi sempre, una marcata tendenza, da parte di tante amministrazioni comunali, alla riduzione del personale dei Servizi Demografici: quasi ad avvalorare il concetto che nelle Anagrafi l’unica attività svolta sia il rilascio dei certificati. Anche sul fronte delle autentiche e delle dichiarazioni sostitutive siamo in presenza di fenomeni preoccupanti come la presa di posizione delle Poste o delle Ferrovie che non accettano, per taluni servizi, le autocertificazioni pretendendo l’autentica di firma sui vari atti da parte degli uffici comunali. Per non parlare dell’arroganza dei vari istituti bancari che, imperterriti, continuano a mandare i cittadini in Comune per autenticare le firme. E così mentre il Ministero dell’Interno ha dato, in particolare con la Circolare MI.A.C.E.L. 2/99, indicazioni chiare e precise, le diverse prese di posizione ed interpretazioni del Ministero per la Funzione Pubblica risultano essere ondivaghe e non sempre coerenti rispetto alle normative sulla semplificazione. Non siamo ancora riusciti a vedere approvato il nuovo Ordinamento dello Stato Civile. Fortunatamente il Consiglio di Stato ed il Garante per la privacy hanno espresso il parere negativo sull’archivio unico nazionale dello Stato Civile. Ci auguriamo che il Governo, nell’accogliere i suggerimenti avanzati dai Semplice due alti consessi, possa riprendere in esame anche altre parti dell’ordinamento che, modificate rispetto alla proposta originaria della Commissione interministeriale, produrrebbero sicuri e gravi danni nella gestione di una così delicata materia: ci riferiamo in particolare all’articolo 10, commi 9 e 10, che prevedono le trascrizioni di tutti gli atti (come adesso) aggiungendo la necessità di trascrivere tutti gli atti del cittadino ogni volta che cambi la residenza da parte dell’Ufficiale di stato civile. La piena affermazione della firma digitale, dei protocolli informatici, la sperimentazione della nuova carta di identità elettronica, costituiranno banchi di prova significativi dell’amministrazione pubblica a partire dal prossimo millennio. All’alba del terzo millennio noi operatori dei Servizi Demografici dovremo misurarci con queste nuove realtà cercando di essere pronti al cambiamento. Un cambiamento che non dovrà esser subito, quasi fosse una sciagura, bensì aiutato a svilupparsi nel migliore dei modi. Se queste sono le sfide che ci aspettano questa rivista si impegnerà, ancor più che nel passato anno, nel cercare di dare un aiuto concreto, un contributo originale, perché si affermi effettivamente una pubblica amministrazione semplice e rinnovata. Auguri di buon lavoro a tutti e….Buon 2000. La Redazione ANNO I - Numero 12 DICEMBRE 1999 Proprietaria Editrice: Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli Direttore Responsabile: Riccardo Tuti Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 4885 del Reg. Periodici (Spedizione in abb. postale 45% art. 2 c. 20/b, L. 662 - Filiale di Firenze Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: Patrizia Lupino, Marcello Lazzeri, Maurizio Buzzani. Canone di abbonamento per l'anno 2000 L. 140.000 I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo c.c.p. n. 333500 intestato a Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli Stranieri di Spartacus (Continua da pagina 1) zioni e variazioni anagrafiche relativamente agli stranieri extracomunitari, già previste all’articolo 6, comma 7 del Testo Unico 286/98, apporta alcune modifiche legislative al D.P.R. 223/89 (Nuovo Regolamento Anagrafico). Vediamo nel dettaglio quali sono le novità maggiormente significative. Iscrizioni Anagrafiche Innanzi tutto l’art. 15 del Regolamento conferma che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nel pieno rispetto e con i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Legge Anagrafica), e dal D.P.R. 223/89 (Regolamento anagrafico). L'art. 6 della L.40/98 (ora art. 6 comma 7 del T.U. 286/98) afferma che gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani. Da una attenta lettura di queste norme possiamo trarre immediatamente le seguenti conclusioni: • Lo straniero può acquisire il diritto alla residenza purché abbia fissato la dimora abituale nel comune. • Essendo lo straniero, ai fini della residenza anagrafica, equiparato pienamente al cittadino, ne consegue che, in materia anagrafica, lo stesso straniero avrà tutti i diritti ed obblighi del cittadino italiano. Il legislatore ha stabilito con assoluta chiarezza, che lo straniero per essere iscritto in Anagrafe dovrà essere sempre in possesso di un permesso di soggiorno valido. Appare evidente che questa è una norma di principio dalla quale non si può assolutamente derogare. Dalla interpretazione letterale dell'art.6 non sembra vi siano problemi per iscrivere uno straniero in Anagrafe: l'unica condizione, al fine di poter essere assoggettato alle stesse norme del cittadino italiano, è che lo (Continua a pagina 3) Semplice 3 Stranieri di Spartacus (Continua da pagina 2) stesso sia in possesso del permesso di soggiorno. La norma non prescrive, né precisa eventuali termini minimi di validità, né cause ostative che possano essere legate al motivo per il quale la pubblica amministrazione ha rilasciato il permesso stesso. Giova ricordare che la condizione giuridica dello straniero, ai sensi dell'art.10 della Costituzione, può essere regolata solo con la legge: pertanto solo essa può, ritenendolo opportuno, stabilire delle limitazioni rispetto alla validità ed al motivo del rilascio del permesso di soggiorno tali da circoscrivere la possibilità di iscrizione in Anagrafe. L'Ufficiale di Anagrafe, acquisiti gli elementi necessari previsti dalla L.40/98 (permesso di soggiorno) e dall'art.14 del DPR 223/89 (passaporto o documento equipollente e, ove ricorra il caso, atti autentici attestanti la composizione della famiglia), disporrà i necessari accertamenti e compirà gli atti al fine di verificare se sussiste il requisito della dimora abituale da parte del soggetto richiedente l'iscrizione anagrafica. Infatti l'art. 6, più volte ricordato, parificando lo straniero al cittadino, con evidente riferimento alla iscrizione in anagrafe, oltre a sancire dei diritti impone anche dei doveri. Quindi, ai sensi dell'art. 13 DPR 223/89 anche lo straniero che abbia la dimora abituale in un determinato luogo deve rendere la prescritta dichiarazione all'Ufficiale di Anagrafe. Quando lo stesso straniero trasferisce la residenza, dimora abituale, in altro Comune incorre nell'obbligo, entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, di rendere la prescritta dichiarazione all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di nuova residenza per la variazione della posizione anagrafica. Al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe lo straniero dovrà esibire i seguenti documenti: A. permesso di soggiorno; B. passaporto o documento equipollente; C. atti originali comprovanti lo stato civile e la composizione familiare; D. codice fiscale. In alcuni casi può darsi l'ipotesi che lo straniero si presenti, all'Ufficiale di Anagrafe, senza poter esibire il passaporto. Si tratterà, quasi sicuramente, di stranieri entrati in Italia per cause di forza maggiore (T.U. 286/98, art 4 comma 1). Detti soggetti saranno comunque muniti del permesso di soggiorno: da questo stesso documento risulterà, con evidenza, la mancanza del passaporto o del titolo equipollente ai fini della identificazione della persona. Quindi l'Ufficiale di Anagrafe, sempreché sussista il requisito della dimora abituale, potrà e dovrà procedere comunque all'iscrizione in anagrafe anche in difetto dell'esibizione del passaporto. Per quanto attiene lo status dello straniero e la composizione della famiglia dovranno essere esibiti documenti autentici rilasciati dall'autorità dello stato di provenienza: in difetto di questi l'Ufficiale di Anagrafe procederà comunque all'iscrizione - non potendo opporre rifiuto - omettendo i dati non conoscibili relativi allo status del soggetto ed omettendo, nel caso di iscrizione di una famiglia i rapporti di parentela ma indicando l'eventuale coabitazione attraverso il termine "convivente". Né d'altra parte può essere usata la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 2 L. 15/68, in quanto espressamente vietato dall’art. 5 del D.P.R. 403/98. Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale L’art. 15 del Regolamento fa rivivere, con alcune modifiche, il comma 3 dell’articolo 7 del D.P.R. 223/89 già dichiarato implicitamente abrogato dopo l’entrata in vigore della Legge 39/90 (così detta legge Martelli): La nuova formulazione del comma 3 dell’art. 7 prevede che gli stranieri iscritti in anagrafe dovranno rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, all’Ufficiale d’Anagrafe. Ciò significa che al rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero dovrà, nel termine dei 60 giorni, presentare la rinnovata autorizzazione all’Ufficiale d’Anagrafe. Quest’ultimo provvederà ad annotare la nuova scadenza del permesso di soggiorno sulla scheda anagrafica (Mod. AP5 ISTAT) e comunicherà al Questore il fatto. Non si ritiene che, in questa ipotesi, lo straniero debba necessariamente rendere una nuova dichiarazione di dimora abituale (in forma scritta) essendo sufficiente l’adempimento dell’obbligo imposto dalla norma: presentazione del permesso rinnovato entro il termine dei 60 giorni. Cancellazioni L’art. 15 del D.P.R. 394/99 prevede espressamente la sanzione della cancellazione dall’Anagrafe per gli stranieri che non adempiano l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro i 60 giorni da quando sia stato rinnovato il permesso o la carta di soggiorno. Così la lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 del D.P.R. 223/89 è stata modificata prevedendo la cancellazione dello straniero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. (Continua a pagina 4) 4 Semplice Stranieri: come cambia il D.P.R. 223/89 Stranieri di Spartacus (Continua da pagina 3) Scadenzario Così l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà approntare un vero e proprio scadenzario per tenere costantemente aggiornata e monitorare la situazione degli stranieri extracomunitari iscritti in anagrafe. Infatti l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà invitare lo straniero, cui sia scaduto il permesso di soggiorno da oltre 60 giorni e non abbia ancora rinnovato la dichiarazione di dimora abituale con presentazione del permesso aggiornato, ad adempiere alla prescrizione normativa. Nell’ipotesi che lo straniero non si presenti entro il termine massimo di un anno dalla originaria scadenza del permesso di soggiorno l’Ufficiale d’Anagrafe procederà nel cancellare lo stesso. Il motivo di cancellazione dovrà essere espressamente indicato nella Sez. II del modello APR4 barrando l’apposita casella “Provvedo alla cancellazione per altri motivi: per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 223/89” Sarà un apposito Decreto del Ministro dell’interno a determinare le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all’aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del regolamento. Auspichiamo che il Decreto permetta l’aggiornamento attraverso un semplice scambio di dati ed informazioni tra i Comuni e le Questure evitando agli stranieri l’onere di doversi presentare in massa presso gli Uffici Anagrafe. Art.7 municazione al questore. 4. Il registro di cui all'art. 2, comma Iscrizioni anagrafiche 1. L'iscrizione nell'anagrafe della po- quarto, della legge 24 dicembre 1954, polazione residente viene effettuata: n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'ina) per nascita, nell'anagrafe del Co- terno presso la Prefettura di Roma. Il mune ove sono iscritti i genitori o nel funzionario incaricato della tenuta di Comune ove è iscritta la madre qualora tale registro ha i poteri e i doveri deli genitori siano iscritti in anagrafi di- l'ufficiale di anagrafe. verse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la Art. 11 persona o la convivenza cui il nato è Cancellazioni anagrafiche stato affidato; 1. La cancellazione dall'anagrafe della b) per esistenza giudizialmente dichia- popolazione residente viene effettuata: rata; a) per morte, compresa la morte prec) per trasferimento di residenza da sunta giudizialmente dichiarata; altro Comune o dall'estero dichiarato b) per trasferimento della residenza in dall'interessato oppure accertato se- altro Comune o all'estero, nonché per condo quanto è disposto dall'art. 15, trasferimento del domicilio in altro Cocomma 1, del presente regolamento, mune per le persone senza fissa ditenuto conto delle particolari disposi- mora; zioni relative alle persone senza fissa c) per irreperibilità accertata a sedimora di cui all'art. 2, comma terzo, guito delle risultanze delle operadella legge 24 dicembre 1954, n. 1228, zioni del censimento generale della nonché per mancata iscrizione nell'a- popolazione, ovvero, quando, a senagrafe di alcun Comune. guito di ripetuti accertamenti, op2. Per le persone già cancellate per portunamente intervallati, la perirreperibilità e successivamente ricom- sona sia risultata irreperibile, nonparse devesi procedere a nuova (Continua a pagina 5) iscrizione anagraCosa prevede il T.U. sugli stranieri fica. 3. Gli stranieri iscritti in anaD. LVO 25.7.1998, n. 286 grafe hanno l'obTesto unico delle disposizioni concernenti la dibligo di rinnovare sciplina dell'immigrazione e norme sulla condiall'ufficiale di anazione dello straniero grafe la dichiarazione di dimora Articolo 6 abituale nel coFacoltà' e obblighi inerenti al soggiorno mune, entro 60 Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 6; giorni dal rinnovo Rd 18 giugno 1931, n. 773, articoli 144, comma 2 e 148 del permesso di Omissis… soggiorno, corredata dal permesso 7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero medesimo. Per gli regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime stranieri muniti da condizioni dei cittadini italiani con le modalità' previste carta di soggiorno, dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora il rinnovo della di- dello straniero si considera abituale anche in caso di chiarazione di di- documentata ospitalità' da più' di tre mesi presso un centro mora abituale è ef- di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'uffettuato entro 60 ficio dà comunicazione alla questura territorialmente giorni dal rinnovo competente. della carta di sog- 8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che giorno. L'ufficiale soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare di anagrafe aggior- al questore competente per territorio, entro i quindici nerà la scheda ana- giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domigrafica dello stra- cilio abituale. niero, dandone co- Omissis… Semplice (Continua da pagina 4) chè, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. 2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore Art. 20 Schede individuali 1. A ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una scheda individuale conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il Comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l'indirizzo dell'abitazione. 2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'in- 5 terno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno. 3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al co- D.P.R. 31.8.99 n. 394 gnome da nubile. 4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del Comune. Cosa prevede il nuovo Regolamento Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 - Serie generale. omissis... Art. 15 Iscrizioni anagrafiche 1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento. 2. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente: "3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore." 3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente: "c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonchè, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della di- chiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.". 4. Al comma 2 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: " Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.". 5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d’ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni. 6. Al comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.". 7. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia, l’Istituto nazionale di statistica e l’Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all’aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6 Semplice RUBRICA “Le Circolari degli altri” a cura di Maurizio Buzzani L a rubrica, che ci auguriamo incontri il favore dei lettori, si propone di pubblicare e brevemente illustrare, alcune circolari di altre P.A. che, seppur indirettamente, hanno a che vedere con l'attività dei Servizi Demografici. Le Direttive che verranno esaminate riguarderanno in modo mirato: - l'applicazione delle varie norme sulla Semplificazione Amministrativa; - le disposizioni in materia di controllo sulle autocertificazioni di cui alla circolare n. 20 della Funzione Pubblica. Lo scopo che ci prefiggiamo è Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 201 del 19-11-1999 Disposizioni per l'immediata attuazione della cir. n. 8/99 del 22 ottobre1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica. DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE Roma, 19 novembre 1999 Oggetto: Disposizioni per l’attuazione dei controlli di cui agli artt. 1, 2 e 11 del D.P.R 20 ottobre 1998, n. 403 in conformità alle istruzioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 8/99 del 22 ottobre 1999. SOMMARIO: Disposizioni per l'immediata attuazione della cir. n. 8/99 del 22 ottobre1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Con Circolare n. 8/99 del 22 ottobre 1999, che sarà reperita direttamente da parte delle strutture INPS al sito Internet www.funpub.it, (disposizioni normative, circolari), il Dipartimento della Funzione pubblica ha impartito istruzioni in materia di modalità di svolgimento delle procedure di controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste dall’art. 11 del D.P.R. 20 ottobre1998, n.403. Dette disposizioni, che si aggiungono, con ulteriori specifiche, a quelle impartite da questa Direzione Generale con Circolare n.182/1999, devono trovare immediata e puntuale applicazione. Le Sedi Regionali vigileranno sulla pronta attuazione delle disposizioni in parola e riferiranno con relazioni trimestrali, che dovranno pervenire a questa Direzione Centrale Organizzazione, Pianificazione e Controllo di gestione, sull’andamento, sulle problematiche insorte in sede applicativa e sugli esiti dei controlli effettuati presso le strutture comprese nelle loro rispettive aree di competenza. Una prima relazione dovrà pervenire a questa Direzione Centrale entro il prossimo 31 dicembre; le successive perverranno, con cadenza trimestrale, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Presso questa Direzione Centrale Organizzazione, Pianificazione e Controllo di Gestione sarà costituito un Osservatorio con la partecipazione di Direttori Regionali, Direttori di Area e Direttori di Agenzia per la disamina delle problematiche e per la verifica dello stato di applicazione delle disposizioni in materia. Alla stessa Direzione Centrale potranno essere indirizzati quesiti e fac simile di provvedimenti ed ordini di servizio adottati per l’attuazione delle disposizioni in parola. Le esperienze più significative potranno essere diffuse su Internet. Il Dipartimento della Funzione pubblica effettuerà ispezioni dirette a verificare l’attuazione delle disposizioni contenute nella predetta Circolare 8/99. Considerato il particolare rilievo che l’attuazione dei controlli in parola assume ai fini della corretta gestione dell’attività istituzionale e l’esigenza che nell’opinione pubblica si radichi la convinzione che i controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive vengono effettivamente esercitati e le responsabilità perseguite, si raccomanda alle strutture in indirizzo la più sollecita e puntuale applicazione delle disposizioni impartite. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO quello di verificare come altri soggetti pubblici, attraverso i loro atti ufficiali, si stiano organizzando per affrontare le varie problematiche connesse alla semplificazione amministrativa. Questo perché siamo convinti che conoscendo le "circolari degli altri", su un tema a noi tanto caro, ci arricchiamo professionalmente e meglio ci attrezziamo a far fronte alle situazioni contingenti. Quante volte, infatti, ci sentiamo dire dallo sfiduciato cittadino :" Sono venuto in Anagrafe a chiedere un certificato perchè quel tal Ufficio Pubblico non mi ha a c c e t t a t o l'autocertificazione" e quante volte noi operatori replichiamo, altrettando delusi:: "Forse in quell'ufficio ancora non sono ancora state impartite le direttive, ma le assicuro che la legge c'è e va applicata; comunque se, proprio insiste, non si preoccupi, il certificato glielo faccio io!" E così facendo compiamo sì, una buona azione, ma rendiamo vano, per inerzia, in un certo senso il processo di semplificazione in atto. Se non ci fermiamo a queste semplici reazioni, ma svolgiamo una piccola indagine (cosa che si propone di svolgere la nostra rubrica ) ci accorgiamo, forse con sorpresa, che, invece, le circolari ci sono, le direttive sono state impartite, e, magari, molti uffici pubblici applicano correttamente le norme di semplificazione. Dobbiamo iniziare ad aver fiducia anche negli altri senza autoproclamarci, sempre e comunque, i soli portatori del “verbo”. (Continua a pagina 12) Semplice 7 AIRE: la cancellazione per irreperibilità di Patrizia Lupino L a legge 27 ottobre 1988, n.470 ed il successivo regolamento di esecuzione (D.P.R 6 settembre 1989,n.323) istituiscono una seconda anagrafe comunale che costituisce parte integrante della anagrafe della popolazione residente. La sigla che la contraddistingue è: A.I.R.E. La gestione dell’Aire consta di tre momenti fondamentali: l’iscrizione, la cancellazione, l’aggiornamento. L’articolo 4 della legge 470/88 disciplina la cancellazione dall’Aire individuando gli eventi che possono dare luogo al provvedimento di cancellazione anagrafica: A) il decesso B) il trasferimento della residenza dall’estero in Italia (il cosiddetto rimpatrio) C) la perdita della cittadinanza italiana D) l’irreperibilità presunta. Per quanto riguarda la cancellazione per irreperibilità nella legge troviamo illustrate due sole possibilità : 1. che siano trascorsi cento anni dalla nascita del cittadino italiano 2. che il soggetto non venga più rintracciato dopo la effettuazione di due rilevazioni censuarie, cioè dopo undici anni. La Legge 470 non fa menzione circa la possibilità di cancellare il cittadino per irreperibilità accertata, dopo ripetuti controlli, come è previsto dall’art. 11 del D.P.R. 223/89, per gli iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente. Il legislatore, considerando le due anagrafi esistenti come una sorta di vasi comunicanti, per risolvere alcune questioni non espressamente previste dalla normativa A.I.R.E., è intervenuto più volte facendo riferi- mento, in via analogica, alla legislazione inerente la gestione dell’anagrafe della popolazione residente. Con la circolare n. 7 del 19 maggio 1995, il Ministero dell’Interno, accortosi della situazione di ristagno e di difficile gestione da parte dei Comuni e degli stessi Uffici Consolari italiani delle posizioni effettive dei cittadini iscritti, interviene ammettendo la possibilità che anche per l’A.I.R.E. si possa procedere alla cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti. Naturalmente il controllo della abitualità della dimora in territorio estero è a carico delle Autorità consolari che spesso incontrano diffi- coltà nell’accertamento dovute, ad esempio, alla difficoltà di reperire i soggetti data la vastità del territorio e, anche, a normative locali che impediscono l’acquisizione di informazioni sul cittadino. Gli Uffici comunali si trovano spesso a dover gestire posizioni anagrafiche di soggetti emigrati all’estero da moltissimi anni di cui si sono perse le tracce e mancando il riscontro da parte dei Consolati dei dati in possesso si rimanda il perfezionamento delle posizioni A.I.R.E. creando così una sacca di nominativi che impegna le anagrafi, gli uffici elettorali, gli uffici statistici, gli uffici leva , gli uffici Aire delle Prefetture, dell’Aire centrale e dei Consolati esteri comportando non poca spesa alla collettività. La normativa sull’Aire si fonda sul corretto flusso di informazioni intercorrenti tra Comuni e Consolati. La Circolare MI.A.C.E.L. n. 7/95 puntualizza che un problema che ostacola la corretta gestione dell’Aire è costituita dalla presenza di posizioni cristallizzate che non hanno dato un sia pur minimo cenno di riscontro alle richieste di notizie, che non hanno ritirato le cartoline loro inviate in occasione di ripetute consultazioni elettorali né, tantomeno si sono presentati ad esercitare il diritto di voto. Queste posizioni riguardano soggetti che possono essere considerati irreperibili e quindi da cancellare dall’Aire riscontrandosi oggettivamente una posizione anagrafica ferma da tempo che si coniuga con la necessità di tenere puntualmente aggiornata l’Aire. Questa procedura è altresì confermata dalla legge 16 gennaio 1992, n.15 sull’elettorato attivo che estende il principio di iscrizione d’ufficio nelle liste elettorali ai cittadini iscritti nell’Aire. Questa normativa ha previsto la cancellazione dalle liste elettorali di coloro che siano risultati irreperibili all’anagrafe della popolazione residente anche a seguito di ripetuti accertamenti e sarebbe illogico che per la regolare tenuta delle liste elettorali, proprio per la stretta connessione delle due anagrafi, non si potesse estendere il principio agli iscritti nell’Aire. Quindi l’Ufficiale di Anagrafe potrà procedere alla cancellazione dall’Aire per irreperibilità accertata quando: a) dopo aver svolto opportuni ed (Continua a pagina 8) 8 Semplice (Continua da pagina 7) approfonditi accertamenti quali ad esempio: informazioni presso conoscenti o parenti rimasti nel Comune, appurata la mancata richiesta di certificazioni o di altri documenti b) il mancato ritiro delle cartoline elettorali per ripetute consultazioni c) le informazioni assunte presso i Consolati competenti opportuna- mente attivati per il controllo della presenza in territorio estero del cittadino italiano hanno dato esito negativo. La decorrenza per la cancellazione per irreperibilità presunta decorre o dalla data del centesimo anno di età del cittadino oppure dal momento in cui lo stesso è risultato irreperibile alla rilevazione censuaria. La cancellazione a seguito di ripe- AIRE: la cancellazione per irreperibilità di Patrizia Lupino tuti accertamenti, decorrerà dalla data di adozione del provvedimento da parte dell’ufficiale di anagrafe. Il Modello Comune di Prova (Zz) L'Ufficiale di Anagrafe Vista la Circolare MIACEL n.7/95 relative alle problematiche inerenti la gestione A.I.R.E; Vista la comunicazione dell’Ufficio Elettorale comunale dalla quale risulta che Il Sig. TIZIO CAIO nato a Roma il 10.10.1960 ed iscritto nell’A.I.R.E. di questo Comune per emigrazione all’estero (Stato: Francia) avvenuta in data 15.12.1985 non ha ritirato le cartoline-avviso inviategli all’indirizzo estero in occasioni delle sei consultazioni elettorali degli ultimi quattro anni e rispettivamente : Anno 1994 - Elezioni politiche, Elezioni al Parlamento Europeo ed Elezioni Amministrative Comunali; Anno 1995 - Elezioni Consiglio Provinciale e Regionale, Referendum; Anno 1996 - Elezioni politiche; Anno 1997 - Referendum; Anno 1998 - Elezioni Amministrative Comunali; Anno 1999 – Referendum, Elezioni Europee e Amministrative Provinciali; Atteso che la persona sopra nominata non si è neppure presentata a ritirare i certificati elettorali per le consultazioni di cui sopra; Visto che il Consolato d’Italia in Parigi ha riferito, con nota del 20.10.1999, di non avere notizie del connazionale in oggetto; VISTO l'art.11 del D.P.R. 223/89; Visto l’art. 4 comma d della Legge 27/10/1988 n. 470; PROCEDE alla cancellazione definitiva dall'Anagrafe Italiani Residenti Estero per irreperibilità accertata di: TIZIO CAIO nato a Roma il 10.10.1960 ed iscritto nell’A.I.R.E. di questo Comune per emigrazione all’estero (Stato: Francia) avvenuta in data 15.12.1985 Prova, 1 dicembre 1999 L'Ufficiale di Anagrafe Gialli Antonio ATTO DI NOTIFICA PER AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO Io sottoscritto Messo Notificatore attesto di aver notificato in data odierna copia del presente atto ai Sigg. sopra indicati mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per irreperibilità dei suddetti a norma dell'art. 143 del C.P.C. per la durata di venti giorni consecutivi e cioè dal _______________ al _______________ data, ________________ Il Messo Notificatore ________________ Semplice 9 Legge 12 novembre 1999, n. 424 di conversione del Decreto Legge 16 settembre 1999, n. 324 (pubblicata in G.U. 16.11.1999, n. 269) Articolo 9 omissis.... 2-bis. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condi- regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997. 2-ter. In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-bis anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 2-bis, lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio. 2-quater. Con decreto del Presidente ANCHE AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA POSSONO CHIEDERE LA DISPENSA. CONVERTITO IL DECRETO CHE MODIFICA LA LEGGE N. 230/98 zioni: a) difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali; b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale; c) minore indice di idoneità somaticofunzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità; d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-bis, nonchè le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. 2-quinquies. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2bis, 2-ter e 2-quater. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti 10 I PARADOSSI... Il 12 di agosto scorso, come tutti sappiamo, abbiamo potuto assistere al fenomeno dell’eclissi parziale di sole ed io, quale “vecchio” appassionato di astronomia, mi ero preparato all’evento rispolverando alcuni miei libri della materia per rinfrescare alcuni concetti. I libri, poi, erano rimasti collocati in malo modo sul mio comodino della camera da letto. Da qui le continue rimostranze di mia moglie, non sempre “soft”. L’altro giorno mi sono deciso a fare un po’ d’ordine e nello spostare quei libri uno mi è caduto per terra aprendosi, casualmente, al capitolo dedicato al “PARADOSSO DI OLBERS”. Heinrich Olbers - astronomo tedesco vissuto tra il 1758 e il 1840 - è rimasto famoso, più che per le sue brillanti e geniali intuizioni astronomiche, per il suo PARADOSSO, passato alla storia, appunto, come “IL PARADOSSO DI OLBERS”. Olbers partì dal tentativo di calcolare la quantità di luce che giunge a noi da tutte le stelle dell’universo. Ad Olbers dovette sembrare, allora, un calcolo di pura routine, mentre gli riservava, invece, una grossa sorpresa. Dunque, stante il fatto che l’universo è infinito, che il numero delle stelle è infinito e distribuito nello spazio in maniera abbastanza uniforme......, i suoi calcoli portarono al fatto che la quantità di luce vicino alla Terra, di notte - con esclusione quindi della luce del Sole - dovrebbe essere esattamente la stessa che sulla superficie di una stella di media grandezza!!!! ( ..... e con un “calorino” di circa 6.000 gradi centigradi.....). Peccato per lui e fortuna per noi, Semplice come tutti possiamo ben vedere, la notte il cielo è scuro e non migliaia di volte più luminoso che di giorno e la temperatura è piuttosto fresca......e non ...... pari a 6.000 gradi, grado più, grado meno....... E questo è il paradosso. E ora vi svelo anche l’arcano. (E poi dicono che noi operatori dei servizi demografici siamo degli ignoranti.....) Attualmente sappiamo che la notte è “buio”.... perché, tra le altre cose, l’universo è in continua espansione e si espande proprio alla velocità che occorre per spiegare la scarsa intensità di luce osservata nel cielo notturno. Dunque, Olbers, se lo avesse intuito, vi sarebbe arrivato ben 100 anni prima che ci si arrivasse con l’osservazione. Non averlo fatto costituisce una delle più grandi occasioni mancate della storia. E qui mi ci è scappato un sorriso sarcastico e un commento apparentemente assurdo - o, se vogliamo, paradossale, tra il fenomeno astronomico e il fenomeno “politico-giuridico” italiano. Pensate un momento solo: quanti paradossi con conseguenti intuizioni sballate e quante occasioni mancate si possono contare nelle vicende politico-giuridiche italiane? Siamo comandati da centinaia di “Olbers”: un vero esercito che, a differenza dell’Olbers autentico, quelli che ci comandano non sono così intelligenti e geniali....... pur sfornando paradossi quasi quotidianamente!! Come direbbe l’ormai famoso Cecco lo Smilzo, simpatico “clochard” del Colmo dè Bicchi, tra un “cicchettino” e l’altro: “questi enno duri come il calcagno d’un frate!!” Diciamo pure che chi ci comanda ha persino fatto di più di Olbers: ha letteralmente scambiato il giorno con la notte, ha calcolato il volo dei coccodrilli (che, come sappiamo anche noi poveri operatori dei servizi demografici, non dovrebbero Bastiancontrario saper volare....) ha addirittura preteso di far cantare “La Traviata” ad un’anatra muta. Non ci credete vero? Lo avevo sospettato..... E allora prendiamo l’ultimissima, ma issima... issima: anzi, l’anteprima! Si legge su un giornale: “Decreto invista - Unica tessera per 18 turni elettorali”. E giù, con tutta una serie di calcoli, somme, moltiplicazioni, sottrazioni, equazioni, disequazioni, radici quadrate, radici tonde, logaritmi, algoritmi, chiavi biometriche, ..... il tutto per dimostrare.... che la nascitura tessera elettorale consentirebbe un “risparmio” di almeno 77.4 miliardi per ogni tornata elettorale -escluso, ovviamente, la prima (tanto per essere “precisini”) e, quindi, in totale 77.4 X 17 = 1.315 miliardi di lire. (Caspiterina!!! se non è una intuizione geniale questa...... ). Continua l’articolo del giornale “.....il Viminale ha fornito alcuni dati......” (Ahi, noi tapini: se lo dice il Viminale......). Riassumendo: la tessera elettorale ha un costo unitario di 160 lire, di poco superiore alle 148 dell’attuale certificato. Però la tessera serve per ben 18 consultazioni elettorali, con un costo unitario per elezione di 8,88 lire!!!!!!!!!!!!!!! A parità di costi di distribuzione agli elettori (70 miliardi), per la tessera, tra fabbricazione (8 Mld) e distribuzione ai Comuni (250 milioni), lo Stato spenderà qualcosa in più rispetto al certificato: in totale 78.2 mld, contro i 77.4, con il “vantaggio” di coprire con un solo cartoncino ben 18 tornate elettorali. Ammesso e non concesso che i calcoli siano esatti. Ammesso e non concesso che la tessera elettorale venga attuata sia per “risparmiare” che per “snellire (Continua a pagina 11) Semplice Bastiancontrario (Continua da pagina 10) il lavoro” degli uffici elettorali dei Comuni, dei Seggi Elettorali ...... Non è vero nulla!! ...... Niente di tutto questo!!! Ho dato un’occhiata alla “bozza” di regolamento presentata dal Ministero e ..... l’ho trovata semplicemente “OSCENA”. Quando, per caso, mi è pervenuta tra le mani questa “bozza” ho subito pensato che fosse uno scherzo dei colleghi dell’URP o della Polizia ..... che non avevano digerito bene .... alcuni miei articoletti ...... E INVECE NO !! ERA LA BOZZA VERA ! “LA PENSATA” DEL MINISTERO ! Vorrei avere la penna del Boccaccio per esprimere un concetto assolutamente negativo, senza scendere nel turpiloquio. Qualcuno mi dirà: “Si tratta semplicemente di una “bozza”, quindi possibile di variazioni” ...... Già, ma ora si capisce in pieno come -nelle Alte Sfere- conoscano e valutino il nostro lavoro, come conoscano le nostre problematiche: si capisce il rispetto che hanno di noi. Per motivi di spazio mi limiterò solo ad alcune considerazioni che investono questioni economiche, anche per essere “alla moda”. Si marcia, o no, verso il privato? Si deve, o no, guardare con assoluta priorità ai “costi”, alle questioni finanziarie, alle “economie di gestione”? Dunque: sapete quale è la cosa che salta subito all’occhio, vedendo i calcoli del MINISTERO? Vi voglio far soffrire un pò, prima di dirvelo..................... Lo sapete cosa emerge? Lo sapete cosa si nota? Lo sapete cosa si arguisce? Lo sapete cosa non vi sareste mai immaginati? Lo sapete quale è una verità tragicocomica?......... Ebbene: Noi addetti ai lavori non 11 costiamo nulla !!....... Chi l’avrebbe mai detto?!?!?! Il nostro lavoro è a totale costo “0”. Nessun accenno al “costo” del nostro lavoro: neppure una cifretta.....neppure una percentuale infinitesima......da “quantistica”.....neppure un “acca tagliato”..... neppure h tagliato x 10 alla 27....che rappresenta, pur nel numero spropositato e che riempie l’occhio,.....il momento angolare di un “bottone”!!! NULLA!!! Not found! O notte fonda, come diceva, convinto, un nostro collega completamente ignorante in fatto di lingua inglese. Ed è pure a costo “0” (sempre per i Santoni del Ministero), il costo sociale della tessera, l’incomodo e le I PARADOSSI...... perdite di tempo che causerà ai cittadini. Spostamenti in automobile (o a piedi), code, timbri, firme, denunce di smarrimento, coinvolgimento dei carabinieri, “stress” vari........ Ma ..... proviamo a fare due conti al solo titolo esemplificativo. Intanto la tessera è stata definita “a carattere permanente”...... ma è valida “solo” per 18 elezioni. All’art.2 della “discutenda bozza” è previsto che la tessera debba contenere il “numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione”. Ebbene, siccome le liste elettorali di sezione vengono ricompilate nel mese di ottobre di ogni anno (in futuro..... non ci giurerei più......) e, consideriamo, tanto per semplificare, che in Italia vi siano circa 40.000.000 di elettori........ ( intanto, all’art. 4 è previsto che le variazioni debbono essere apportate tempestivamente...... e qui mi viene da sganasciarmi dalle risa...) Dunque: nel mese di ottobre, tutti i Comuni, dopo la ricompilazione delle liste sezionali, dovranno “invitare” (tramite...... lettera? telegramma? cablogramma?) tutti i 40 milioni di elettori a recarsi negli uffici elettorali dei rispettivi Comuni muniti della “famosa” tessera per farvi variare il numero di iscrizione nella lista di sezione. Mettiamo pure che, tra scrivere la lettera, protocollarla, spedirla, breve colloquio tra cittadino e ufficio, variazione, timbri, firme, buongiorni e arrivedeci a presto, occorrano..... la miseria di 10minuti, che moltiplicato per 40 milioni, fa 400 milioni che diviso per 60..... 6.666.666 ore!!! Mettiamo pure che la paga oraria di un dipendente di “medio livello” o “gradone” o “B” sia di £ 25.000 più £ 15.000 di oneri riflessi, totale £ 40.000. Totale 6.500.000 x 40.000 = £ 260.000.000.000 (diconsi 260 miliardi all’anno!!). Non male come risparmio! Dimenticavo.......e la spesa di 32 miliardi per francobolli? Ve lo immaginate? Code agli sportelli, spostamenti dei cittadini, incomodi per tutti, ( bestemmie.... spero di no..... altrimenti si va tutti all’inferno.....) Ma non è finita neppure qui. Mettiamo ancora che l’8% dei cittadini subisca in capo ad un anno, variazioni anagrafiche “fisiologiche” (immigrazioni, emigrazioni, spostamenti all’interno del comune, ecc; ecc.) Allora..... altri 3.200.000 variazioni da diluire fra le varie revisioni dinamiche. Altri avvisi, altre lettere, altre annotazioni, altri timbri, altri spostamenti, altre....parolacce.....improperi..... (Continua a pagina 12) 12 I PARADOSSI... (Continua da pagina 11) Mettiamo che, in questo caso, dovendo ritirare la vecchia tessera e notificarne una nuova...... i minuti occorrenti siano 15. Allora, 3.200.000 x 15 : 60 x 40.000........ fate vobis....... Infine: i nominativi dei cittadini che si sono presentati agli sportelli andrebbero “spuntati” e, quindi, dovremmo pensare a richiamare chi non si è presentato.... e poi chi non si è presentato ancora..... e poi chi non si è presentato ancora ancora,........ (Sorge spontanea una domandina: chi non si presenterà mai, .....verrà “fucilato”, oppure???). E che nessuno si azzardi a perderla questa tessera elettorale!!! Art. 4 comma 6: “...... domanda corredata da denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.......” Niente po’ di meno ché.... (e i delinquenti, ci vado io a scansatempo a rincorrerli????...). Allora: .... prendi l’automobile, vai in Comune, all’ufficio elettorale, chiedi il numero della tessera, riparti, vai alla più vicina stazione dei carabinieri, fai Semplice la denuncia ( improperi del Maresciallo.... che avrebbe altre cose più importanti da fare....) ritorna in Comune, fai apporre il numero di protocollo al tutto, ritorna all’ufficio elettorale, attendi il tuo turno. (Finalmente mi fermo!). Compilazione nuova tessera, notifica, ritorno a casa e..... se la riperdo? Costi “0” LIRE??? Ho capito: qui spendono tutti meno che il Ministero. E comunque vadano le cose, qualunque modifica subirà questa “bozza”, vi sarà pur sempre un costo di gestione che sarà a totale carico dei Comuni (e dei cittadini, sempre che alla fine conservino l’intenzione di andare a votare.....) E..... i Sindaci? Per ora tacciono. Poi quando si accorgeranno del tranello “zileranno” tutti d’un colpo..... Infine vi è un particolare di poco conto, robbetta da pignoli: fra annotazioni e quant’altro, che dimensioni dovrebbe avere la novella tessera elettorale? Un metro quadrato, basterà? Per concludere. Olbers misurando la quantità di luce che proviene sulla Terra dall’Universo, arrivò alla conclusione che il cielo not- Di circolari parleremo e di come sia mutato, “Le Circolari degli altri” rispetto a qualche tempo a cura di Maurizio Buzzani fa, l'approccio degli operatori pubblici con i documenti ufficiali deputati a regolare i rapporti del proprio ufficio. Una volta la "circolare" era quasi un simbolo di potere: il funzionario la custodiva come una reliquia e la riponeva nel proprio cassetto assicurandosi che nessun altro avesse il privilegio di consultarla, di conoscerne le segrete cose. Quando mai una disposizione ministeriale diveniva patrimonio di tutti? “Questo è scritto, questo ha detto il capo, e così va fatto!” per la buona pace di tutti. Oggi la "circolare" (non tutte ad onor del vero) è effetivamente uno strumento di comunicazione a cui tutti possono accedere per conoscere, imparare e a volte avanzare rilievi critici, ma costruttivi. E questo grazie a una mutata visione della Pubblica Amministrazione: meno ispirata a rigidi schematismi gerarchici e più aperta al confronto delle idee per migliorare il servizio. Un potente impulso a questo cambiamento di prospettiva lo dobbiamo alle moderne tecnologie, soprattutto ad Internet - la rete delle reti - a cui nulla sfugge, a cui nulla RUBRICA Bastiancontrario turno doveva essere ben più luminoso di quello diurno...... Il Ministero ha inventato la tessera elettorale per ottenere un risparmio consistente in una maggiore spesa di centinaia di miliardi (senza contare le difficoltà operative, in barba alla semplificazione....). Dunque: “A ciascuno il suo” come ha scritto Sciascia. Nell’astronomia abbiamo IL PARADOSSO DI OLBERS. Nell’ordinamento giuridico italiano avremo... Il GUADAGNO DI POTTINO (quello che dava fuoco alle lenzuola per vendere la cenere tanto per intenderci). Garcia Lorca, cerca di concludere tu con nobili parole...... io non ci riesco perché l’ironia mi ha sopraffatto....... “..... cercava l’alba, e l’alba non era; Cerca il suo dritto profilo e il sogno lo disorienta. Cercava il suo bel corpo e trovò il suo sangue aperto....” si può nascondere. Un sociologo americano ha affermato (cito testualmente e no so se a ragione o a torto): "Internet è odiata dai funzionari, perché mettendo a disposizione dei "subordinati" gli strumenti della conoscenza limita il loro potere". La nostra rubrica inizia con la pubblicazione della circolare n. 201 diramata, con tempestività devo dire, dalla Direzione dell'I.N.P.S. in materia di "Disposizioni per l'immediata attuazione della cir. n. 8/99 del 22 ottobre1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica." Dalla lettura del pur breve testo si capisce che il problema degli accertamenti è preso in seria considerazione e che varie e degne di nota sono le iniziative adottate per far fronte alle necerraie verifiche. ex art. 11 DPR 403/98 (vigilanza, supporto informativo con risposta a quesiti ,e pubblicazione delle esperienze più significative su Internet). La circolare la si può facilmente reperire al seguente indirizzo www.inps.it. da un sito ottimamente realizzato e dal quale gli operatori I.N.P.S possono trarre indubbio vantaggio in termini di rapidità di informazione. Ora vi lascio alla lettura di una buona "circolare degli Semplice Lavori in corso 13 Il nuovo ORDINAMENTO di STATO CIVILE 1. Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96, si applicano altresì per gli atti di competenza dell'autorità diplomatica o consolare. E’ competente in tal caso il tribunale nel cui circondario è registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto da rettificarsi. Art. 98 1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al Prefetto, al Terminiamo la pubblicazione dello schema di Decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sul nuovo Ordinamento di Stato Civile. Questo schema dovrà subire l’esame di vari organismi quali il Consiglio di Stato, le Commissioni Parlamentari, ecc. Pertanto nella sua veste definitiva potrebbe subire alcune variazioni. Riteniamo comunque utile presentarlo ai lettori affinché possano iniziare uno studio ed una riflessione sulle principali novità presenti nella proposta. La Redazione Titolo Xl Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni Art. 95 1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, od intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione od altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. 2. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. Art. 96 1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile. 2. II tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. 3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata . Art. 97 procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati. 2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione. 3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata . Art. 99 1. Alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui sia incorsa l'autorità diplomatica o consolare, provvede l'autorità medesima secondo le modalità di cui all'articolo 98. 2. Il ricorso in opposizione avverso la correzione operata dall'autorità diplomatica o consolare si propone al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio di stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l’atto. Art. 100 1. I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonchè per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi in cui non sia utilizzabile la procedura di cui all’articolo 20. La competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha pronunciato sull'adozione di minore straniero. Art. 101 1. Il cancelliere trasmette di ufficio, per l'esecuzione, all'ufficiale dello stato civile copia dei decreti emessi a norma degli articoli 96, comma 3, e 98, comma 3. Altrimenti gli atti suddetti sono acquisiti dall'ufficiale (Continua a pagina 14) 14 Lavori in corso (Continua da pagina 13) dello stato civile su richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse. Titolo XII Delle Annotazioni Art. 102 1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all’articolo 10, direttamente e senza altra formalità dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte. 2. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la registrazione negli archivi di cui all’articolo 10 devono essere precedute dalla detta registrazione. 3. In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la registrazione negli archivi di cui all’articolo 10, l’atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite. 4. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile. 5. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. In caso di più trascrizioni, l’annotazione si effettua soltanto sull’ultimo atto trascritto. Art. 103 1. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi di cui all’articolo Semplice Il nuovo ORDINAMENTO di STATO CIVILE 10, devono risultare di seguito all’atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante. Titolo XIII Delle Verificazioni Art. 104 1. Il Prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una volta ogni anno negli uffici dello stato civile compresi nella propria provincia per verificare se gli archivi sono tenuti con regolarità e con precisione. 2. Il Ministro dell’interno o chi da lui delegato verifica almeno una volta l’anno l’archivio nazionale di cui all’articolo 10, comma 2. 3. Può procedersi in ogni tempo a verificazione straordinaria disposta di ufficio. Art. 105 1. Chi ha effettuato la verificazione redige processo verbale nel quale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione, il numero degli atti esistenti e verificati e le osservazioni fatte. Titolo XIV Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati Art. 106 1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell’atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime. Art. 107 1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha inte- resse e il rilascio non è vietato dalla legge. 2. L'estratto per copia integrale deve contenere: a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all’articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi; b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale; c) l’attestazione, da parte di chi rilascia l’estratto, che la copia è conforme all'originale. Art. 108 1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere: a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale; b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato; c) il bollo dell'ufficio. 2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici. 3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432. Titolo XV Disposizioni transitorie e finali Art. 109 1. II presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all’articolo 10 hanno efficacia dalla data che sarà stabilita dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, agli articoli (Continua a pagina 15) Semplice Lavori in corso (Continua da pagina 14) 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136,137, nonché le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1968 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33 e 37 , ogni riferimento ad autorità giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podestà si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell’interno ed al sindaco. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 come modificati dall’articolo 235, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e agli articoli 22, 23, 24 come modificato dal decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, 64, 65, 66, 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178 del Regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. 4. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, sono stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all’articolo 10. 5. Fino alla data di cui al comma 2 l’ufficiale dello stato civile conserva 15 Il nuovo ORDINAMENTO di STATO CIVILE presso il proprio ufficio, con richiamo all’atto cui si riferiscono, i documenti da lui acquisiti o che gli sono presentati. 6. Fino all’entrata in funzione dell’archivio nazionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d), gli ufficiali dello stato civile dei comuni nei quali gradualmente entrano in funzione gli archivi loro propri devono redigere, contestualmente alla formazione degli atti che in essi vengono registrati, copia cartacea degli atti medesimi, che funge da secondo originale. Ciascuna copia deve essere trasmessa al Prefetto, alla fine di ogni anno solare, per la sua temporanea conservazione e per il suo aggiornamento. Il successivo trasferimento all’archivio nazionale degli atti contenuti nell’archivio comunale è di competenza dell’ufficiale dello stato civile. Art. 110 1. Salvo quanto disposto dall’articolo 109 del presente regolamento, è abrogato il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238. 2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni dell’ordinamento dello stato civile di cui al Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento. 3. Sono abrogati: il secondo comma dell’articolo 93, il secondo e il terzo comma dell’articolo 94, l’articolo 95, l’articolo 97, l’ultimo comma dell’articolo 100, il secondo comma dell'articolo 103, iI primo comma dell'articolo 104, il secondo comma dell’articolo 115, il secondo comma dell'articolo 454, del codice civile. 4. Sono abrogati: Il secondo periodo del dell’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 e l’articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. 5. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nel comma 5, le parole “all’ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell’articolo 63 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238”, sono sostituite dalle seguenti: “all’ufficiale dello stato civile competente; b) il comma 6 è abrogato. c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: “Le attestazioni per i minori residenti all’estero, di cui all’articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n.91, vengono emesse dall’autorità diplomatica o consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall’articolo 12 del presente regolamento; l’autorità diplomatica e consolare le trasmette all’ufficiale dello stato civile competente per l’annotazione sull’atto di nascita.” 6. E’ abrogato il secondo comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. I numeri da 1 a 5 dell’articolo 69, primo comma, del medesimo decreto sono abrogati a far data dalla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all’articolo 10 . Nel terzo comma dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200, è soppressa la parola “professione”. 16 Interpretazione Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funzione Pubblica - Ispettorato Prot. n. 606/sempl/Il Roma, 07 giugno 1999 All’Amministrazione Provinciale Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Via Aurelio Saffi n.49 VITERBO (Rif.nota del 25.05.99 prot. n.130/99) Semplice Risoluzione della Funzione Pubblica AUTENTICA DI FOTO SENZA BOLLO manente per l’applicazione della legge dell’attività di caccia e pesca dalle 127/97, ha chiarito che la legalizzacompetenti autorità locali non abzione di fotografia è un istituto che biano natura autorizzatoria delle relavale ad attestare la corrispondenza tra tiva attività ma meramente identifical’immagine nella fotografia e la persona cui si La legalizzazione di foto non costituisce riferiscono le generalità provvedimento autorizzatorio e non può apriportate nel modulo utiplicarsi l’art. 4 della tariffa sul bollo........ OGGETTO: Risposta a quesito in lizzato nella procedura ordine alla autentica di fotografia nel di legalizzazione e che procedimento di rilascio della licenza esso è del tutto distinto di pesca. - Applicabilità dell’art.2 del dall’attività di autenticazione di firma. tiva del loro titolare; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403. Ne consegue la non applicabilità del- 2) è pertanto applicabile, per analogia, l’imposta di bollo, peraltro neanche anche in questo caso l’art.2, comma Con il foglio meglio indicato a mar- espressamente prevista nella tariffa al7, della Legge 127/97, che, per finagine, codesta Amministrazione Pro- legata al D.M. Finanze 20 agosto lità di semplificazione, consente alvinciale si è qui rivolta per conoscere 1992. In ragione di ciò si è ritenuto l’ufficio ricevente di procedere diretse il proprio procedimento ammini- opportuno riconfermare l’orientatamente alla legalizzazione della foto strativo per il rilascio delle licenze in mento interpretativo espresso nelle da apporre sui tesserini stessi, se preoggetto fosse o meno corretto in ordine circolari Miacel nn. 3/95 e 11/97, e sentate direttamente dall’interessato e alla nuova normativa di semplifica- cioè che l’attività di legalizzazione di su richiesta di quest’ultimo. zione dei procedimenti amministra- foto non deve ritenersi assoggettata al 3) Come è già chiarito dal predetto tivi, di cui alla legge 15 maggio 1997, pagamento dell’imposta di bollo. Ufficio Legislativo, con riferimento numero 127, ed in particolare l’art.2. Pertanto, con riferimento all’applicaall’attività di legalizzazione di foto bilità dell’art.2, comma 7, della per il rilascio di documenti personali Legge 127/97 anche alle licenze di e come confermato dal Ministero Non implica, inoltre, un’attività di caccia e di pesca e all’estensione an- delle Finanze con specifico riferiautentica di firma, e dunque non vi che con riferimento alle stesse del mento all’attività di autentica delle sopraindicato orientamento interprefoto prescritte per il rilascio dei tesseè spazio neanche per l’applicazione dell’art. 1 della tariffa stessa tativo, volto ad escludere l’applica- rini di caccia e pesca, la suddetta zione dell’imposta di bollo, si precisa attività di legalizzazione e/o autentiche al riguardo il Ministero delle cazione di foto non implica alcuna Al riguardo, si segnala che, il procedi- Finanze, con nota 3-10482 del attività rilevante ai fini dell’applicamento adottato da codesta Ammini- 07.05.1999, ha precisato che i tesserini zione della tariffa. Infatti non essendo strazione per il rilascio delle licenze in rilasciati dalla Regione per l’esercizio ravvisabile un provvedimento autoparola risulta in linea con quanto sta- dell’attività venatorie (ma deve riterizzatorio non può applicarsi l’art.4 bilito sia dall’art.2, comma 7 legge nersi che ciò valga anche con riferidella tariffa; l’attività di legalizzan.127/1997, sia dal D.P.R. mento alle licenze di pesca) non hanno zione di foto non implica, inoltre, n.403/1998. natura di atto o provvedimento ammiun’attività di autentica di firma, e Come è noto, infatti, l’art.2, comma 7 nistrativo imputabile all’Ente locale dunque non vi è spazio neanche per della legge n.127 su richiamata pre- rilasciante e dunque non sono assogvede che le fotografie per il rilascio di gettati ad imposta di bollo ai sensi La legalizzazione di foto non documenti personali possono essere dell’art. 4 della tariffa. deve ritenersi assoggettata al autenticate dall’Ufficio ricevente, a ri- Si riconosce, infatti, agli stessi una chiesta dell’interessato, se prodotte natura meramente identificativa del pagamento dell’imposta di bollo. personalmente. soggetto che ne è titolare, ritenendosi In considerazione di quanto sopra, piuttosto che il provvedimento abilitacirca l’applicabilità o meno della fatti- tivo vero e proprio sia la licenza di l’applicazione dell’art. 1 della tariffa specie dell’imposta di bollo occorre porto di fucile per uso caccia ( o la stessa. precisare che con nota 1053/99/UK/ licenza di pesca). Tanto si comunica per competenza e PCL70 del 3.5.1999- indirizzata al Ciò posto, questo Ufficio nel condivi- norma. Ministero dei Trasporti e (per cono- dere l’orientamento espresso dal MiniIL DIRIGENTE GENERALE scenza) al Ministero delle Finanze- stero delle Finanze, e tenuto conto di Coordinatore dell’Ispettorato l’Ufficio Legislativo dipartimentale, quanto sopra precisato, ritiene che: F.to: Ugo Braico. sentito il parere dell’Osservatorio per- 1) i tesserini rilasciati per l’esercizio Semplice Circolari Oggetto: Disciplina dei passaporti – Semplificazione della documentazione amministrativa. N.300/C/21156/21.75.5/99 Roma, 6 luglio 1999 Il Ministero degli Affari Esteri, con circolare n. 4 del 12 aprile 1999 ha dato disposizioni circa l’applicazione della normativa sulla semplificazione delle certificazioni amministrative nell’ambito delle proprie attribuzioni e, tra queste, in materia di rilascio o di rinnovo dei passaporti. Rilevando, in proposito, la funzione profondamente innovativa del richiamato sistema normativo ed, in special modo del D.P.R. 403/1998, tendente a dare il massimo impulso all’autocertificazione, il predetto Ministero ha inteso confermare il carattere prioritario dello snellimento amministrativo, che, oltre ad offrire vantaggi per i cittadini, facilita il lavoro degli Uffici. La disamina delle diverse questioni, che, peraltro, hanno formato oggetto di numerosi quesiti anche da parte delle Questure, e l’approfondimento svolto sui temi di maggiore difficoltà, porta ad una parziale riforma del quadro procedurale per il rilascio del titolo di espatrio, di cui si riportano di seguito gli aspetti di maggiore interesse. Istanze e dichiarazioni sostitutive di certificazioni L’art.1 del D.P.R. 403/1998 ha ampliato notevolmente l’ambito di utilizzo dell’autocertificazione, già prevista dall’art.2 della legge n. 15/1968, estendendola in pratica a tutte quelle situazioni relative a stati, fatti, qualità personali che sinora sono state oggetto delle normali certificazioni. In particolare, per quanto attiene la materia dei passaporti, tali dichiarazioni possono essere sottoscritte contestualmente all’istanza e non necessitano di autenticazione, ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore. In quest’ultimo caso, in base all’art. 2 comma 10 della legge 191/98, la copia fotostatica del documento va, necessariamente, acquisita agli atti del fascicolo. 17 DIPARTIMENTO DELLA PUBBBLICA SICUREZZA Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera Passaporti: istruzioni per l’uso Nell’ipotesi di impedimento alla sottoscrizione, l’istanza e le dichiarazioni di chi non sa o non può firmare sono raccolte dal pubblico ufficiale, che, accertata l’identità personale del dichiarante, dovrà attestare che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato, facendo menzione della causa dell’impedimento a sottoscrivere. In merito, si deve, tuttavia, precisare, che l’impedimento a sottoscrivere disciplinato dall’art. 4 del citato D.P.R., riguarda i casi di analfabetismo o di inabilità fisica. Nell’ipotesi di incapacità di agire o di interdizione, le dichiarazioni verranno validamente rese da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela. Anche le sottoscrizioni di costoro non sono soggette ad autentica, qualora siano apposte nelle forme sopra indicate. Atti di assenso Per quanto attiene gli atti di assenso, previsti dalla Legge 1185/67 (assenso di chi esercita la potestà di genitore o di tutore, assenso dell’altro genitore) il Ministero degli Affari Esteri, recependo l’interpretazione logicosistematica, formulata nelle circolari MIACEL n. 14 del 2.9.98 e n. 2 del 2.2.99 circa la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 4 della Legge 15/68, ha escluso la necessità dell’autentica della firma sugli atti in questione. Si ritiene, infatti, che tutti gli atti richiamati in una istanza o, comunque, alla stessa collegati funzionalmente, siano soggetti alle medesime regole che governano l’istanza stessa. In particolare gli atti di assenso previ- sti dalla legge sui passaporti, anche se prestati al di fuori dal contesto della richiesta del passaporto, vengono considerati come parte di un atto unitario, sebbene strutturalmente complesso, e come tali governati dai medesimi principi. Pertanto, la sottoscrizione del consenso dell’altro genitore, prevista dall’art. 3 lettera b), va soggetta allo stesso regime della firma dell’istanza contenente dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo precedente . In definitiva, anche in questo caso, la sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto, non richiede l’autenticazione. Con le medesime modalità può essere espresso l’assenso dagli esercenti la potestà di genitore o di tutore per l’iscrizione del minore in un passaporto collettivo. Riguardo il consenso per il rilascio del passaporto individuale a favore dei minori si richiama la circolare n. 300/C/31090.21.75.5198 dell’1.12.98. Nel caso di sottoscrizione non apposta in presenza del personale addetto alla ricezione della domanda, ma correlata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, parimenti non occorre uno specifico atto di autenticazione, essendo la sottoscrizione positivamente comparabile con quella risultante (se risultante) sulla fotocopia del documento di identità. Nella domanda dovrà, comunque, essere richiamata l’avvenuta prestazione dell’assenso, ove questo sia presentato in allegato. FOTOGRAFIE Il Ministero degli Affari Esteri, rilevato che il disposto dell’art. 16 della legge 1185/1967, non è in contrasto con il comma 7 dell’art. 12 della legge 127/97, richiede l’autenticazione delle fotografie degli interessati. Tuttavia, qualora l’interessato si presenti personalmente presso l’ufficio competente (Questura, Ufficio di P.S. distaccato, locale Comando dei Carabinieri, Comune), le fotografie possono essere “legalizzate”, a norma del predetto art. 2, comma 7, della legge n. 127/97, dall’addetto a ricevere l’i- 18 Semplice Circolari (Continua da pagina 17) stanza. In tal caso si osservano, relativamente al bollo, le indicazioni di cui alla circolare MIACEL n. 11 del 15 luglio 1997, secondo cui “per detta specifica attività non sembra più dovuta l’imposta di bollo”. Tale indirizzo interpretativo viene, peraltro, condiviso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha escluso l’assoggettamento all’imposta di bollo dell’attività di legalizzazione della foto. VERIFICHE L’art. 11 del D.P.R. 403/98 prevede la necessità di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni sostitutive, contenute nelle istanze pertinenti i passaporti, nonché gli atti ad esse connesse, andranno, pertanto, verificati a cura dell’Ufficio che procede all’istruttoria. La verifica deve aver luogo in tutti i casi in cui vi è un ragionevole dubbio circa il contenuto o la sottoscrizione degli atti e può essere svolta, a campione, sulla generalità delle istanze o dei documenti acquisiti. Ministero dell’Interno CIRCOLARE 5 novembre 1999, n.20 G.U. n. 270 del 17-11-1999 Oggetto: Carta d'identità' – Immodificabilità del modello ministeriale. (Decreto ministeriale 31 ottobre 1968 ). Con circolare Miacel n. 17 del 21 settembre 1992 , questo Ministero richiamò l'attenzione dei signori Sindaci sulle necessità di evitare l'altera- I criteri per le verifiche a Passaporti: istruzioni per l’uso campione saranno determinati dalle SS.LL. in base alla loro prudente valutazione (es. scelta (SAIA), ed altre Amministrazioni al casuale in un arco temporale determi- fine di concordare modalità di comunato; tutte le dichiarazioni pervenute nicazione privilegiate. in un dato giorno o provenienti da una Considerazioni particolari richiede località scelta a rotazione, ecc.). l’art.11, comma 3. Del D.P.R. 204/99, Quando i controlli riguardano dichia- che, nel richiamare l’art. 26 della razioni sostitutive di certificazioni, po- legge 15/68, ribadisce le sanzioni petrà essere richiesta conferma diretta- nali cui va incontro il dichiarante nelle mente all’Amministrazione compe- ipotesi di falsità o di mendacità. tente, anche attraverso l’uso di stru- Occorre quindi che l’assunzione di menti informatici o telematici idonei a responsabilità, accollatasi con la difar individuare con certezza l’ente ori- chiarazione sostitutiva, emerga dal ginatore. contesto della dichiarazione. La forNon è escluso l’accertamento telefo- mula dell’ammonimento, relativo alle nico, tuttavia, esso dovrà essere con- sanzioni di cui al citato art. 26, dovrà fermato da successiva acquisizione do- essere inoltre, inserita nella modulicumentale. stica all’uopo predisposta. Sono auspicabili, inoltre, intese con le Si soggiunge, infine, che con la norma anagrafi, eventualmente avvalendosi in parola viene introdotta l’ulteriore del collegamento con il sistema di sanzione della decadenza del benefiaccesso ed interscambio anagrafico cio, acquisito sulla base delle dichiarazioni rilevatesi non veritiere. Negli atti d’ufficio saranno debitamente annotati i criteri adottati per le verifiche, i controlli effettuati ed i relativi risultati, con i conseguenti provvedimenti. Il Capo della polizia zione, ad opera di alcuni Comuni, del modello della carta d'identità, effettuata con l'inserimento all'interno di essa di fogli intermedi contenenti variazioni anagrafiche. Di recente, presso alcune amministrazioni comunali, è riemerso tale modo irregolare di Nel richiamare integralmente il contenuto della predetta circolare, si ribadisce, in particolare, che nessun motivo si può procedere ad alterare il documento nel suo modello tipo formalmente previsto, e che le generalità dell'interessato devono essere indicate sul frontespizio. Si pregano le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei sigg.ri sindaci sul contenuto della presente circolare, fornendo un cortese cenno di riscontro. La carta d’identità non può essere modificata procedere, consistente nella rettifica, apportata direttamente sul documento, del dato anagrafico variato ovvero nell'apposizione sul frontespizio del timbro "generalità' all'interno". Il direttore centrale delle autonomie servizio enti locali Meoli Semplice Legislazione 19 D.P.C.M. 22.10.1999, n. 437 - Regolamento per il rilascio della carta di identità elettronica - Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25-11-1999 IL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO DEI MINISTRI omissis.. febbraio 1993, n. 29, e successive moAdotta dificazioni. il seguente regolamento: Art. 2 Art. 1 Rilascio della carta di identità e del Definizioni documento di identità elettronico 1. Ai fini del presente decreto si in- 1. La carta di identità elettronica e il tende: documento d'identità elettronico sono a. per carta di identità elettronica, il rilasciati dal comune di residenza o documento di riconoscimento perso- d'iscrizione all'Anagrafe italiani resinale rilasciato dal comune su supporto denti all'estero (AIRE) secondo le moinformatico; dalità e le caratteristiche definite dal b. per documento d'identità elettronico presente decreto e dal decreto di cui ai sensi dell'articolo 2, comma 10, all'articolo 8. della legge 15 maggio 1997, n. 127, 2. Il documento d'identità elettronico è come sostituito dall'articolo 2, comma rilasciato a seguito della prima iscri4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, zione anagrafica. Il suo rinnovo è fail documento analogo alla carta d'iden- coltativo. Se non rinnovato, il docutità elettronica e rilasciato dal comune mento conserva validità unicamente prima del compimento del quindice- quale documento di attribuzione del simo anno di età; codice fiscale. c. per documento informatico, la rap- 3. Il Ministero delle finanze genera ed presentazione informatica di atti, fatti assegna alle persone fisiche il codice o dati giuridicamente rilevanti; d. per dati identificativi della perIl primo regolamento per la sona, il nome, il cognome, il Carta di Identità Elettronica sesso, la statura, la data e il luogo di nascita, gli estremi del relativo atto; fiscale sulla base dei dati trasmessi dai e. per "altri dati" le informazioni di comuni con le procedure di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994. La procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Art. 3 Forma, contenuto e funzione della carattere individuale generate, gestite carta d'identità elettronica e del doe distribuite dalle pubbliche amminicumento di identità elettronico strazioni per attività amministrative e 1. La carta di identità elettronica e il per l'erogazione di servizi al cittadino; documento d'identità elettronico def. per regole tecniche, le specifiche di vono contenere, con immediata visibicarattere tecnico, organizzativo, fun- lità e memorizzati con modalità inforzionale e di sicurezza informatica, ivi matiche di sicurezza sul documento ai compresa ogni disposizione che ad sensi dell'articolo 8: esse si applichi, relative alle tecnologie a. dati identificativi della persona; e ai materiali da utilizzare per la pro- b. codice fiscale; duzione e l'uso della carta di identità; c. dati di residenza; g. per pubbliche amministrazioni, le d. cittadinanza; amministrazioni di cui all'articolo 1, e. fotografia; comma 2, del decreto legislativo 3 f. eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio; g. codice numerico identificativo del documento, codice del comune di rilascio, data del rilascio e data di scadenza; h. sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà genitoriale o la tutela. 2. Il documento d'identità elettronico può essere rilasciato anche senza la fotografia del titolare; in tal caso esso non è valido per l'espatrio. 3. Il documento d'identità elettronico (munito della fotografia del titolare) consente l'espatrio del minore di età inferiore ai dieci anni alle stesse condizioni previste dall'articolo 14, secondo comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185. 4. La carta d'identità elettronica ed il documento d'identità elettronico possono contenere i dati desunti dalle liste elettorali e comunque tutti quelli necessari per la certificazione elettorale e altri dati al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa. Fra questi ultimi possono essere ricompresi anche dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti da apposite linee guida emanate dal Ministero della sanità di concerto con le altre amministrazioni interessate. Nel caso in cui i dati abbiano natura sensibile ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, questi possono essere inseriti nei documenti solo su richiesta dell'interessato, con le modalità ivi previste. 5. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi dal comune alla competente questura con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 8. Art. 4 Firma digitale e chiave biometrica 1. La carta di identità elettronica può contenere le informazioni e le applicazioni occorrenti per la firma digitale secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, nonchè gli elementi necessari per generare la chiave biometrica. Nota all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repub- 20 Semplice Legislazione blica 10 novembre 1997, n. 513, reca: "Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Art. 5 Validità temporale della carta d'identità e del documento d'identità elettronico 1. La carta di identità elettronica ha validità di cinque anni. La medesima validità ha il documento d'identità elettronico privo della fotografia del titolare. 2. Il documento d'identità elettronico munito della fotografia del titolare ha validità di due anni. Art. 6 Procedure di interdizione dell'operatività elettronica in caso di smarrimento o furto della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico. 1. In caso di smarrimento o di furto sono previste procedure di interdizione dell'operatività della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico, definite con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 8. Art. 7 Pagamenti informatici 1. La carta d'identità elettronica può essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, previa definizione, d'intesa tra il comune interessato e l'intermediario incaricato di effettuare il pagamento, dellemodalità di inserimento e validazione dei dati necessari. Art. 8 Regole tecniche e di sicurezza 1. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti d'identità elettronici di cui al presente decreto, specificate le caratteristiche fisiche e grafiche del supporto materiale, nonchè stabilite le modalità di verifica da parte delle autorità provinciali di pubblica D.P.C.M. 22.10.1999, n. 437 Regolamento per il rilascio della carta di identità elettronica sicurezza. 2. In particolare, le regole tecniche e di sicurezza devono riguardare le modalità di compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo dei documenti. 3. Le regole tecniche e di sicurezza sono adeguate in relazione alle esigenze dettate dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando l'utilizzabilità dei documenti in corso di validità. 4. Con il decreto di cui al comma 1 sono dettate le misure tecniche e di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità, l'accessibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento. Art. 9 Progetti di sperimentazione concernenti le modalità di utilizzazione della carta di identità elettronica e del documento elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità. 1. Le pubbliche amministrazioni pos- sono sperimentare modalità di utilizzazione della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità attenendosi a quanto stabilito dal presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8. 2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni trasmettono al Ministero dell'interno il progetto di sperimentazione, contenente le specifiche tecniche, con l'indicazione della durata e del responsabile del progetto stesso. 3. Le amministrazioni proponenti possono avviare la sperimentazione decorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto e in mancanza di determinazioni negative, da parte del Ministero dell'interno, in merito alla conformità di progetto stesso al presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8. In caso di richiesta di chiarimenti il termine di trenta giorni è sospeso e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso in cui la sperimentazione non risulti conforme alle finalità del presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8, il Ministro dell'interno ne dispone la cessazione con provvedimento motivato. In tal caso, ai fini della ripresa della sperimentazione, l'amministrazione può presentare, secondo le modalità di Entrata in vigore del decreto: 10-12-1999 cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, un nuovo progetto adeguandosi alle osservazioni formulate. Art. 10 Comitato di monitoraggio 1. Ferma restando la competenza del Ministro dell'interno per l'autorizzazione delle sperimentazioni, è costituito un comitato di monitoraggio composto da diciotto membri, di cui tre della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due del Dipartimento della funzione pubblica, quattro del Ministero dell'interno, due del Ministero delle finanze, due del Ministero della sanità, tre dei comuni, designati dalla conferenza Statocittà e autonomie locali, due dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. 2. Il comitato di cui al comma 1 svolge funzioni di collegamento tra la fase di sperimentazione e la fase di avvio a regime della carta d'identità elettronica. In particolare il comitato svolge i seguenti compiti: a. esprime pareri sulla validità dei progetti avviati e dei servizi previsti nelle sperimentazioni; b. effettua il monitoraggio dell'andamento delle sperimentazioni al fine di valutare e favorire le interrelazioni tra le stesse; c. formula proposte per la migliore utilizzazione dei documenti elettro- Semplice 21 Intervento Libretti di lavoro: un problema irrisolto di Roberto Gimigliano In tema di rilascio di libretti di lavoro ai cittadini comunitari la legislazione non è abbastanza chiara ed anche le disposizioni ministeriali non sempre hanno aiutato a risolvere il problema. Il Ministero dell’Interno ha dovuto emanare, recentemente, una circolare esplicativa di una circolare esplicativa del D.P.R. il 1225/69. Il D.P.R. in oggetto affronta infatti la problematica relativa al rilascio del libretto di lavoro a cittadini che svolgono opera di frontalierato inverso, e cioè ai cittadini comunitari francesi che operano quotidianamente nel nostro Paese ma che, di norma, rientrano alle proprie abitazioni site in territorio francese. Il Regolamento specifica che a detti soggetti verrà rilasciata una “carta speciale valida cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministero dell’Interno”. Partendo dal presupposto che tale documento non è la carta di soggiorno, e che nessuno, dalle Questure al Ministero stesso, è a conoscenza della materiale esistenza di questo particolare documento, viene da domandarsi in cosa consista questo misterioso “pezzo di carta”. La circolare del Ministero dell’Interno del 24/02/1998, n° 09801330/15100/1, recita testualmente: “Da quanto detto, deriva che il libretto di lavoro ai cittadini comunitari sarà rilasciato dal Comune che avrà provveduto ad iscrivere gli stessi nello schedario della popolazione residente, previa esi(Continua a pagina 22) Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Ventimiglia CIR Interno 24/2/98 prot.09801330/15100/1 Comune competente al rilascio del libretto di lavoro ai cittadini comunitari L'individuazione del comune competente al rilascio del libretto di lavoro ai cittadini della Comunità europea forma oggetto di numerosi quesiti rivolti a questo Ministero. Ciò premesso, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni. La legge 10 gennaio 1935, n. 112, che ha istituito tale documento, all'art. 2, dispone che il libretto è rilasciato ai lavoratori dimoranti nel comune, prevedendo, al successivo art. 3, che lo stesso riporta anche la residenza. In base a tale disposizione, competente al rilascio è il comune nel quale il soggetto è iscritto nello schedario della popolazione residente ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con circolare n. 42/111/III, del 4 giugno 1973 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito istruzioni in merito alla attuazione del regolamento n. 1612/68 della Comunità economica europea in materia di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità. In particolare, è stato disposto che ai cittadini comunitari ed ai loro familiari che intendano svolgere attività di lavoro subordinato, in possesso della "carta di soggiorno", sia rilasciato il libretto di lavoro a cura dell'amministrazione comunale del luogo ove abbiano eletto la propria dimora abituale. Quanto sopra, anche ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento ed avviamento al lavoro. La dimora abituale di cui è cenno nella direttiva comunitaria, ai sensi della vigente normativa e del disposto dell'art. 43 del codice civile, corrisponde al concetto di residenza anagrafica mentre la presenza degli stessi sul territorio nazionale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1963, n. 1656, che prevede il rilascio ai cittadini comunitari della carta di soggiorno. Tale documento costituisce anche la condizione per poter ottenere l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1990, n. 39. Da quanto detto, deriva che il libretto di lavoro ai cittadini comunitari sarà rilasciato dal comune che avrà provveduto ad iscrivere gli stessi nello schedario della popolazione residente, previa esibizione della carta di soggiorno. Si pregano le SS.LL. di voler informare i signori sindaci del contenuto del presente documento. La 1° Circolare Legislazione (Continua da pagina 20) nici, una volta conclusa la sperimentazione; d. garantisce il raccordo delle sperimentazioni, nel caso in cui la carta d'identità elettronica o il documento elettronico contengano dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale, con la sperimentazione della tessera sanitaria nazionale. Art. 11 Norme transitorie 1. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilita la data a decorrere dalla quale i comuni possono rilasciare la carta d'identità elettronica in sostituzione dello stesso documento su supporto cartaceo, nonchè il documento d'identità elettronico di cui al presente decreto. 2. Trascorsi cinque anni dalla data D.P.C.M. 22.10.1999, n. 437 Regolamento per il rilascio della carta di identità elettronica stabilita con il decreto di cui al comma 1, la carta d'identità è rilasciata soltanto su supporto informatico. 3. I comuni adottano un piano di sviluppo e revisione dei sistemi informativi automatizzati in attuazione di quanto stabilito dal presente decreto, attenendosi altresì alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 ottobre 1999 22 Semplice Intervento Libretti di lavoro: un problema irrisolto di Roberto Gimigliano Circolare Ministero dell’Interno - Prot. 3171 del 15.6.1998 bizione della carta di sog- Comune competente al rialascio del libretto di lavoro ai cittadini comunitari giorno”. La circolare della Direzione A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da vari Comuni e, a completamento di quanto disposto con Circolare del Ministero dell’Interno n. 3 (98) del 24.2.1998, il Generale dell’Amministra- cui contenuto è stato portato a conoscenza delle SS.LL. si precisa quanto segue. zione Civile riporta in toto la Lo scopo principale della menzionata circolare era l’individuazione del Comune circolare precedente insi- competente al rilascio del libretto di lavoro a cittadini comunitari già residenti sul nuando però un ulteriore territorio nazionale, per i quali è stata individuata la competenza nel Comune di residenza. Per quanto invece ai cittadini che dubbio. La 2° Circolare attiene abbiano richiesto l’iscrizione anagrafica e siano in “Infine per quanto attiene i attesa del perfezionamento della relativa procelavoratori frontalieri, ap- dura, il Comune presso il quale è stata presentata la domanda di iscrizione all’anapartenenti a paesi dell’u- grafe, provvederà al rilascio del libretto all’atto della domanda. Nel caso in cui il nione europea, in possesso cittadino comunitario non abbia effettuato alcuna richiesta di iscrizione anagrafica, se della carta speciale di cui lo stesso è in possesso di carta di soggiorno, il Comune competente al rilascio è quello all’ultimo comma dell’arti- riportato nel suddetto documento; se invece non è in possesso di tale carta, nei casi colo 1 del predetto D.P.R. esplicitamente previsti dal D.P.R. 1225/1969, il Comune competente è quello in cui l’interessato richiederà il rilascio del libretto di lavoro e, come avviene per i cittadini 1225/1969, il Comune com- extracomunitari, verrà indicato il domicilio dichiarato dal richiedente. petente al rilascio del li- Infine, per quanto attiene ai lavoratori frontalieri appartenenti a Paesi dell’Unione bretto di lavoro è quello nel Europea, in possesso della carta speciale di cui all’art. 1 del predetto D.P.R.. il quale i lavoratori stessi pre- Comune competente al rilascio del libretto di lavoro è quello nel quale i lavoratori stessi prestano la loro attività. stano la loro attività.” Stante così le cose e premurandomi di ascoltare il parere di altri colleghi che soggiorno per rilasciare il libretto di lavoro ai vivono questa problematica al par mio, ho potuto lavoratori comunitari frontalieri.. constatare due cose: la prima è che nessuno si è mai E’ di questi ultimi giorni il mio vano tentativo di preoccupato di tale problema (e sinceramente non contattare qualcuno che potesse aiutarmi a risolso pensare se sia un bene od un male), la seconda è vere il caso, ma….. niente di nuovo sul fronte che spesso ci si limita a richiedere il permesso di occidentale, e posso assicurare che questa situazione non è sicuramente l’unica che mi trovo a dover affrontare. R. Gimigliano Pratica (Continua da pagina 21) Al Sindaco del Comune di ____________________ _ l _ sottoscritt _ ______________________________________________ nat ___ a __________________________________ il ___________ residente a ___________________ in Via _____________________ n. __ in qualità di genitore di ________ nat_ a __________ il _________ chiede il rilascio del libretto di lavoro del figlio sopra indicato ed a tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false attestazioni, ai sensi dell’art. 2 della Legge 4.1.1968, n. 15, dichiara che lo stesso figlio ha assolto agli obblighi scolastici così come previsto dall’art. 1 della Legge 20.1.1999, n. 9. In effetti il problema posto dal collega Gimigliano sembra non avere soluzione. Dopo aver verificato direttamente presso i Ministeri del Lavoro e degli Interni abbiamo constatato che della carta speciale di cui all’art. 1 del D.P.R. 1225/1969, per i lavoratori comunitari frontalieri, non esiste traccia. Consigliamo comunque ai colleghi di rilasciare comunque il libretto di lavoro, per detti lavoratori, su semplice dichiarazione di domicilio. La Redazione Semplice 23 I Quesiti Ai Lettori Tutti gli abbonati avranno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni anno. Il quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX. 0571920859 oppure, in posta elettronica alla email: [email protected]. La redazione risolverà il quesito entro i tre giorni lavorativi successivi e la risposta verrà inviata direttamente al mittente. I quesiti di maggior interesse verranno pubblicati sulla rivista. SEMPLIFICAZIONE - Autentica di fotografia. D. Si possono autenticare le fotografie ai minori di anni 15 ad uso rilascio dell’abbonamento ferroviario? Si precisa che gli Uffici delle Ferrovie inviano tutti i giovani presso gli Uffici Comunali sostenendo che detti uffici ferroviari non possono autenticare le fotografie. R. SI Innanzi tutto si deve precisare che le Ferrovie devono essere considerate alla stregua di esercente un servizio di pubblica utilità. Pertanto sono destinatarie di tutte le normative sulla semplificazione amministrativa. In ragione di quanto sopra affermato gli Uffici ferroviari hanno il dovere, tra l’altro, di procedere direttamente alla legalizzazione di fotografie di soggetti che chiedono di fruire dei loro servizi (abbonamento ferroviari). L’utente può scegliere liberamente di farsi legalizzare la fotografia, per l’uso sopra descritto, anche presso l’Ufficio comunale. Qualora l’impiegato comunale accerti che gli uffici ferroviari rifiutano di legalizzare le foto ai loro utenti obbligandoli a recarsi in Comune, dovrà effettuare apposita segnalazione al Comitato Provinciale per la Pubblica Amministrazione presso il Prefetto della Provincia. STATO CIVILE - Atto di morte. D. E’ pervenuta, a questo ufficio, autorizzazione, da parte del Procuratore della Repubblica per la formazione di atto di morte relativo a cadavere rinvenuto. Nell’autorizzazione si indica, al posto della data di morte, una data compresa tra il 5 e il 10 del mese corrente. Quale data dovrò indicare nell’atto di morte dal momento che il sistema informatico richieda una data certa in un solo giorno? R. L’ufficiale di Stato Civile nell’atto di morte dovrà indicare con assoluta esattezza la data (rectius: il periodo) indicato nella comunicazione della Procura. L’indicazione del periodo, al posto di una data certa, deriva, con molta probabilità dal fatto che si tratti di cadavere rinvenuto ad una certa distanza di tempo dal momento in cui si è verificato il decsso: pertanto, anche a seguito di autopsia, non sarà stato possibile individuare con esattezza la data del decesso. Per quanto attiene il problema segnalato circa la necessità di inserire, nel programma informatico, una sola data i rimedi che possiamo suggerire sono i seguenti: 1. richiedere alla software-house una appropriata modifica al programma. 2. redigere l’atto a mano. 3. redigere l’atto usando il programma informatico e, se possibile, al momento della stampa, usare degli accorgimenti affinché la data del decesso non sia stam- pata e possa essere aggiunta, prima della chiusura dell’atto con mezzi meccanici o manuali. In tale ultimo caso si dovranno usare gli opportuni accorgimenti affinchè, in sede di rilascio di certificati ed estratti relativi al decesso della persona essi riportino il periodo indicato nell’atto di morte. STATO CIVILE - Riconoscimento di figlio maggiorenne. D. Al momento della nascita un bambino è stato dichiarato figlio di ignoti in quanto la madre non ha effettuato il riconoscimento ed il padre è sempre risultato ignoto. Al momento della formazione dell’atto di nascita l’Ufficiale di Stato Civile impose il cognome al bambino. Adesso che il figlio ha raggiunto la maggiore età la madre ha dichiarato l’intenzione di effettuare il riconoscimento. Il figlio si è dichiarato d’accordo al riconoscimento ma vorrebbe mantenere il suo cognome. E’ possibile? R. Sul problema si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 297 24 Abbonarsi a Semplice è.... semplice Semplice I Quesiti (Continua da pagina 23) del 23/7/96. La Corte ha sanzionato l’art. 262 del Codice Civile poichè, il sistema di attribuzione del cognome del figlio naturale non rispetta sempre i diritti della persona, specie quando il riconoscimento avvenga a rilevante distanza dalla nascita. Il fatto esaminato dalla Corte Costituzionale riguardava un ricorso diretto ad ottenere l'accertamento del diritto di un figlio naturale di non aggiungere o anteporre il cognome materno (derivatogli dal riconoscimento intervenuto oltre quaranta anni dopo il parto), al precedente cognome attribuito dall'ufficiale di Stato civile. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale. D’altra parte la Corte Costituzionale, con la precedente sentenza n. 13 del 1994, aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 della Costituzione, l'art. 165 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome origi- nariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi segno distintivo della sua identità personale. Si deve tener presente che il figlio naturale, ormai maggiorenne, ha visto radicarsi la sua identità nel nome a suo tempo attribuitogli dall’Ufficiale di Stato Civile, la cui conservazione però non verrebbe salaguardata con il riconoscimento della facoltà di aggiungere il cognome del genitore che ha operato il riconoscimento al cognome originariamente attribuitogli. Né rileva il fatto che, ove il figlio abbia compiuto sedici anni, il riconoscimento non possa avvenire senza il suo consenso, negando il quale l'interessato eviterebbe la conseguenza di vedere sostituire, allo stato attuale della normativa, il Arrivederci al 2000 nuovo cognome a quello che ormai lo individua nella comunità in cui vive, così preservando il diritto alla sua identità personale: ciò invero potrebbe avvenire soltanto con la rinuncia al riconoscimento stesso, e quindi il figlio ultrasedicenne si troverebbe costretto a scegliere se privilegiare la sua identità personale o il suo stato di filiazione. Alternativa questa del tutto incongrua ed irragionevole, ove si consideri che nessuna situazione di conflitto insorge fra tali diritti, entrambi di rilievo costituzionale, ben potendo la tutela dell'uno conciliarsi con la tutela dell'altro, senza necessità di sacrificare alcuno dei due, con l'attribuzione al figlio naturale, che assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, del diritto di conservare aggiungendolo o anteponendolo, a sua scelta, a questo - il cognome precedentemente conferitogli con atto formalmente legittimo, quando tale cognome sia da ritenersi divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale. ANAGRAFE - Convivenza. D. Una persona è detenuta in attesa di giudizio (la prima udienza si svolgerà tra alcuni mesi) in un carcere di altro Comune. Deve essere iscritto nella convivenza anagrafica del carcere? Può essere istituita, su esplicita richiesta dei familiari, scheda di famiglia a parte allo stesso indirizzo ove adesso risulta ancora residente ? In alternativa si può trasferire la persona nella Via riservata ai senza fissa dimora?. R. NO L’art. 8 del D.P.R. 223/89 stabilisce, con estrema chiarezza che non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza dei detenuti in attesa di giudizio. Pertanto finché permarrà la condizione di detenuto in attesa di giudizio non potrà essere effettuata l’iscrizione anagrafica nel Comune ove ha sede il carcere, Nè potrabnno essere adottati i rimedi alternativi proposti anche se esplicitamente richiesti dai familiari. L’iscrizione nella convivenza anagrafica del carcere potrà avvenire solo quando e se il soggetto sia condannato, anche con solo giudizio di primo grado, ad un periodo di detenzione superiore ad 1 anno. Prezzo del fascicolo L. 12.000