Semplice
Numero 12
Dicembre 1999
Editrice: Società Tipografica BARBIERI, NOCCIOLI & C. - Empoli
Editoriale
Pratica
Good bye
900
Stranieri
è arrivato il
Regolamento
Cosa cambia in
Anagrafe
La rivista festeggia il
1° compleanno e
saluta la fine del
millennio
E
sattamente un anno fa’ questa rivista iniziò la sua avventura.
Non è stato semplice tener
fede alle promesse fatte.
Puntavamo sulla necessità di sviluppare la professionalità degli operatori
cercando di mettere a disposizione
uno strumento di informazione, molto
pratico, per aiutare a comprendere
meglio le mille facce della nostra
professione.
Abbiamo cercato di mettere in campo
una rivista davvero snella, costruita
sui casi pratici che quotidianamente
dobbiamo affrontare.
Abbiamo cercato di dare ampio spazio agli interventi degli operatori, soprattutto dei Comuni medio piccoli
che, troppo spesso, oltre a fare gli
Ufficiali di Anagrafe e di Stato Civile, si devono occupare del Protocollo, o del Centralino.... e, in molti
casi, non hanno neppure il tempo di
leggere la Circolare, la Legge ecc.
La rubrica dei quesiti, ha costituito
un punto fermo ed irrinunciabile della
nostra rivista.
D’altra parte il 1999 può essere considerato un anno di transizione verso
il cambiamento della Pubblica Amministrazione.
Nel cambiamento i Servizi Demo-
di Spartacus
Buone Feste
a tutti i lettori
grafici potranno assumere un
ruolo decisivo: da veri protagonisti.
Le normative sulla Semplificazione amministrativa sono ormai
decollate e speriamo non vi siano
ripensamenti o incertezze che possano far arretrare rispetto ai tanti
risultati ottenuti.
Alcuni segnali ci devono far stare
in guardia. Alla netta diminuzione
del rilascio di certificazioni corri-
C
on il Decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 è stato approvato il Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni per la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione
dello straniero.
A pagina 4 riportiamo il testo dell’articolo 15 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999
- Serie generale) che interessa particolarmente gli Ufficiali d’Anagrafe.
Infatti detta norma, oltre a precisare
alcuni aspetti applicativi della legislazione sulle iscrizioni, cancella(Continua a pagina 2)
(Continua a pagina 2)
La Rivista
dell’operatore
dei
Servizi Demografici
Prenota l’abbonamento per il 2000........
2
Good bye 900......
(Continua da pagina 1)
sponde, quasi sempre, una marcata
tendenza, da parte di tante amministrazioni comunali, alla riduzione
del personale dei Servizi Demografici: quasi ad avvalorare il concetto
che nelle Anagrafi l’unica attività
svolta sia il rilascio dei certificati.
Anche
sul
fronte delle autentiche e delle
dichiarazioni
sostitutive
siamo in presenza di fenomeni preoccupanti come la
presa di posizione delle Poste o delle Ferrovie
che non accettano, per taluni servizi, le autocertificazioni pretendendo l’autentica di firma sui vari
atti da parte degli uffici comunali.
Per non parlare dell’arroganza dei
vari istituti bancari che, imperterriti, continuano a mandare i cittadini
in Comune per autenticare le firme.
E così mentre il Ministero dell’Interno ha dato, in particolare con la
Circolare MI.A.C.E.L. 2/99, indicazioni chiare e precise, le diverse
prese di posizione ed interpretazioni
del Ministero per la Funzione Pubblica risultano essere ondivaghe e
non sempre coerenti rispetto alle
normative sulla semplificazione.
Non siamo ancora riusciti a vedere
approvato il nuovo Ordinamento
dello Stato Civile. Fortunatamente il
Consiglio di Stato ed il Garante per
la privacy hanno espresso il parere
negativo sull’archivio unico nazionale dello Stato Civile. Ci auguriamo che il Governo, nell’accogliere i suggerimenti avanzati dai
Semplice
due alti consessi, possa riprendere
in esame anche altre parti dell’ordinamento che, modificate rispetto
alla proposta originaria della Commissione interministeriale, produrrebbero sicuri e gravi danni nella
gestione di una così delicata materia: ci riferiamo in particolare all’articolo 10, commi 9 e 10, che
prevedono le trascrizioni di tutti gli
atti (come adesso)
aggiungendo la necessità di trascrivere tutti gli atti del
cittadino ogni volta
che cambi la residenza da parte dell’Ufficiale di stato
civile.
La piena affermazione della firma digitale, dei protocolli informatici, la sperimentazione
della nuova carta di identità elettronica, costituiranno banchi di prova
significativi dell’amministrazione
pubblica a partire dal prossimo millennio.
All’alba del terzo millennio noi operatori dei Servizi Demografici dovremo misurarci con queste nuove
realtà cercando di essere pronti al
cambiamento.
Un cambiamento che non dovrà esser subito, quasi fosse una sciagura,
bensì aiutato a svilupparsi nel migliore dei modi.
Se queste sono le sfide che ci aspettano questa rivista si impegnerà,
ancor più che nel passato anno, nel
cercare di dare un aiuto concreto,
un contributo originale, perché si
affermi effettivamente una pubblica
amministrazione semplice e rinnovata.
Auguri di buon lavoro a tutti
e….Buon 2000.
La Redazione
ANNO I - Numero 12 DICEMBRE 1999
Proprietaria Editrice: Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli
Direttore Responsabile: Riccardo Tuti
Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 4885 del Reg. Periodici
(Spedizione in abb. postale 45% art. 2 c. 20/b, L. 662 - Filiale di Firenze
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:
Patrizia Lupino, Marcello Lazzeri, Maurizio Buzzani.
Canone di abbonamento per l'anno 2000 L. 140.000
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo c.c.p. n. 333500
intestato a Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli
Stranieri
di Spartacus
(Continua da pagina 1)
zioni e variazioni anagrafiche relativamente agli stranieri extracomunitari, già previste all’articolo 6, comma
7 del Testo Unico 286/98, apporta
alcune modifiche legislative al D.P.R.
223/89 (Nuovo Regolamento Anagrafico).
Vediamo nel dettaglio quali sono le
novità maggiormente significative.
Iscrizioni Anagrafiche
Innanzi tutto l’art. 15 del Regolamento conferma che le iscrizioni e le
variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate nel pieno rispetto e con i criteri
previsti dalla legge 24 dicembre 1954,
n. 1228 (Legge Anagrafica), e dal
D.P.R. 223/89 (Regolamento anagrafico).
L'art. 6 della L.40/98 (ora art. 6
comma 7 del T.U. 286/98) afferma
che gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno hanno diritto
all'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza secondo le norme in
vigore per i cittadini italiani.
Da una attenta lettura di queste norme
possiamo trarre immediatamente le seguenti conclusioni:
• Lo straniero può acquisire il diritto
alla residenza purché abbia fissato
la dimora abituale nel comune.
• Essendo lo straniero, ai fini della
residenza anagrafica, equiparato
pienamente al cittadino, ne consegue
che, in materia anagrafica, lo stesso
straniero avrà tutti i diritti ed obblighi del cittadino italiano.
Il legislatore ha stabilito con assoluta
chiarezza, che lo straniero per essere
iscritto in Anagrafe dovrà essere sempre in possesso di un permesso di
soggiorno valido.
Appare evidente che questa è una
norma di principio dalla quale non si
può assolutamente derogare.
Dalla interpretazione letterale dell'art.6 non sembra vi siano problemi
per iscrivere uno straniero in Anagrafe: l'unica condizione, al fine di
poter essere assoggettato alle stesse
norme del cittadino italiano, è che lo
(Continua a pagina 3)
Semplice
3
Stranieri
di Spartacus
(Continua da pagina 2)
stesso sia in possesso del permesso di
soggiorno.
La norma non prescrive, né precisa
eventuali termini minimi di validità, né
cause ostative che possano essere legate al motivo per il quale la pubblica
amministrazione ha rilasciato il permesso stesso.
Giova ricordare che la condizione giuridica dello straniero, ai sensi dell'art.10 della Costituzione, può essere
regolata solo con la legge: pertanto
solo essa può, ritenendolo opportuno,
stabilire delle limitazioni rispetto alla
validità ed al motivo del rilascio del
permesso di soggiorno tali da circoscrivere la possibilità di iscrizione in
Anagrafe.
L'Ufficiale di Anagrafe, acquisiti gli
elementi necessari previsti dalla
L.40/98 (permesso di soggiorno) e
dall'art.14
del
DPR
223/89
(passaporto o documento equipollente
e, ove ricorra il caso, atti autentici
attestanti la composizione della famiglia), disporrà i necessari accertamenti
e compirà gli atti al fine di verificare
se sussiste il requisito della dimora
abituale da parte del soggetto richiedente l'iscrizione anagrafica.
Infatti l'art. 6, più volte ricordato, parificando lo straniero al cittadino, con
evidente riferimento alla iscrizione in
anagrafe, oltre a sancire dei diritti
impone anche dei doveri.
Quindi, ai sensi dell'art. 13 DPR
223/89 anche lo straniero che abbia la
dimora abituale in un determinato
luogo deve rendere la prescritta dichiarazione all'Ufficiale di Anagrafe.
Quando lo stesso straniero trasferisce
la residenza, dimora abituale, in altro
Comune incorre nell'obbligo, entro 20
giorni dall'avvenuto trasferimento, di
rendere la prescritta dichiarazione all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di
nuova residenza per la variazione
della posizione anagrafica.
Al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe lo straniero dovrà
esibire i seguenti documenti:
A. permesso di soggiorno;
B. passaporto o documento equipollente;
C. atti originali comprovanti lo
stato civile e la composizione familiare;
D. codice fiscale.
In alcuni casi può darsi l'ipotesi che lo
straniero si presenti, all'Ufficiale di
Anagrafe, senza poter esibire il passaporto.
Si tratterà, quasi sicuramente, di stranieri entrati in Italia per cause di
forza maggiore (T.U. 286/98, art 4
comma 1).
Detti soggetti saranno comunque muniti del permesso di soggiorno: da
questo stesso documento risulterà,
con evidenza, la mancanza del passaporto o del titolo equipollente ai fini
della identificazione della persona.
Quindi l'Ufficiale di Anagrafe, sempreché sussista il requisito della dimora abituale, potrà e dovrà procedere comunque all'iscrizione in anagrafe anche in difetto dell'esibizione
del passaporto.
Per quanto attiene lo status dello straniero e la composizione della famiglia
dovranno essere esibiti documenti autentici rilasciati dall'autorità dello
stato di provenienza: in difetto di questi l'Ufficiale di Anagrafe procederà
comunque all'iscrizione - non potendo
opporre rifiuto - omettendo i dati non
conoscibili relativi allo status del soggetto ed omettendo, nel caso di iscrizione di una famiglia i rapporti di
parentela ma indicando l'eventuale
coabitazione attraverso il termine
"convivente".
Né d'altra parte può essere usata la
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 2 L. 15/68,
in quanto espressamente vietato dall’art. 5 del D.P.R. 403/98.
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
L’art. 15 del Regolamento fa rivivere,
con alcune modifiche, il comma 3 dell’articolo 7 del D.P.R. 223/89 già dichiarato implicitamente abrogato dopo
l’entrata in vigore della Legge 39/90
(così detta legge Martelli):
La nuova formulazione del comma 3
dell’art. 7 prevede che gli stranieri
iscritti in anagrafe dovranno rinnovare
la dichiarazione di dimora abituale nel
comune, entro 60 giorni dal rinnovo
del permesso di soggiorno, all’Ufficiale d’Anagrafe. Ciò significa che al
rinnovo del permesso di soggiorno lo
straniero dovrà, nel termine dei 60
giorni, presentare la rinnovata autorizzazione all’Ufficiale d’Anagrafe.
Quest’ultimo provvederà ad annotare
la nuova scadenza del permesso di
soggiorno sulla scheda anagrafica
(Mod. AP5 ISTAT) e comunicherà al
Questore il fatto.
Non si ritiene che, in questa ipotesi, lo
straniero debba necessariamente rendere una nuova dichiarazione di dimora abituale (in forma scritta) essendo sufficiente l’adempimento dell’obbligo imposto dalla norma: presentazione del permesso rinnovato entro il
termine dei 60 giorni.
Cancellazioni
L’art. 15 del D.P.R. 394/99 prevede
espressamente la sanzione della cancellazione dall’Anagrafe per gli stranieri che non adempiano l’obbligo di
rinnovare la dichiarazione di dimora
abituale entro i 60 giorni da quando
sia stato rinnovato il permesso o la
carta di soggiorno.
Così la lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 del D.P.R. 223/89 è stata
modificata prevedendo la cancellazione dello straniero per effetto del
mancato rinnovo della dichiarazione di
cui all’articolo 7, comma 3, trascorso
un anno dalla scadenza del permesso
di soggiorno o della carta di soggiorno,
previo avviso da parte dell’ufficio, con
invito a provvedere nei successivi 30
giorni.
(Continua a pagina 4)
4
Semplice
Stranieri: come cambia il D.P.R. 223/89
Stranieri
di Spartacus
(Continua da pagina 3)
Scadenzario
Così l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà approntare un vero e proprio scadenzario per tenere costantemente aggiornata e monitorare la situazione degli
stranieri extracomunitari iscritti in
anagrafe.
Infatti l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà
invitare lo straniero, cui sia scaduto il
permesso di soggiorno da oltre 60
giorni e non abbia ancora rinnovato la
dichiarazione di dimora abituale con
presentazione del permesso aggiornato, ad adempiere alla prescrizione
normativa. Nell’ipotesi che lo straniero non si presenti entro il termine
massimo di un anno dalla originaria
scadenza del permesso di soggiorno
l’Ufficiale d’Anagrafe procederà nel
cancellare lo stesso. Il motivo di cancellazione dovrà essere espressamente indicato nella Sez. II del modello APR4 barrando l’apposita casella “Provvedo alla cancellazione
per altri motivi: per effetto del
mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3,
del D.P.R. 223/89”
Sarà un apposito Decreto del Ministro
dell’interno a determinare le modalità
tecniche e il calendario secondo cui i
Comuni dovranno procedere all’aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del regolamento.
Auspichiamo che il Decreto permetta
l’aggiornamento attraverso un semplice scambio di dati ed informazioni
tra i Comuni e le Questure evitando
agli stranieri l’onere di doversi presentare in massa presso gli Uffici
Anagrafe.
Art.7
municazione al questore.
4. Il registro di cui all'art. 2, comma
Iscrizioni anagrafiche
1. L'iscrizione nell'anagrafe della po- quarto, della legge 24 dicembre 1954,
polazione residente viene effettuata:
n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'ina) per nascita, nell'anagrafe del Co- terno presso la Prefettura di Roma. Il
mune ove sono iscritti i genitori o nel funzionario incaricato della tenuta di
Comune ove è iscritta la madre qualora tale registro ha i poteri e i doveri deli genitori siano iscritti in anagrafi di- l'ufficiale di anagrafe.
verse, ovvero, quando siano ignoti i
genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la
Art. 11
persona o la convivenza cui il nato è
Cancellazioni anagrafiche
stato affidato;
1. La cancellazione dall'anagrafe della
b) per esistenza giudizialmente dichia- popolazione residente viene effettuata:
rata;
a) per morte, compresa la morte prec) per trasferimento di residenza da sunta giudizialmente dichiarata;
altro Comune o dall'estero dichiarato b) per trasferimento della residenza in
dall'interessato oppure accertato se- altro Comune o all'estero, nonché per
condo quanto è disposto dall'art. 15, trasferimento del domicilio in altro Cocomma 1, del presente regolamento, mune per le persone senza fissa ditenuto conto delle particolari disposi- mora;
zioni relative alle persone senza fissa c) per irreperibilità accertata a sedimora di cui all'art. 2, comma terzo, guito delle risultanze delle operadella legge 24 dicembre 1954, n. 1228, zioni del censimento generale della
nonché per mancata iscrizione nell'a- popolazione, ovvero, quando, a senagrafe di alcun Comune.
guito di ripetuti accertamenti, op2. Per le persone già cancellate per portunamente intervallati, la perirreperibilità e successivamente ricom- sona sia risultata irreperibile, nonparse devesi procedere a nuova
(Continua a pagina 5)
iscrizione anagraCosa prevede il T.U. sugli stranieri
fica.
3. Gli stranieri
iscritti in anaD. LVO 25.7.1998, n. 286
grafe hanno l'obTesto unico delle disposizioni concernenti la dibligo di rinnovare
sciplina dell'immigrazione e norme sulla condiall'ufficiale di anazione dello straniero
grafe la dichiarazione di dimora
Articolo 6
abituale nel coFacoltà'
e
obblighi
inerenti al soggiorno
mune, entro 60
Legge
6
marzo
1998,
n. 40, articolo 6;
giorni dal rinnovo
Rd
18
giugno
1931,
n.
773,
articoli
144, comma 2 e 148
del permesso di
Omissis…
soggiorno, corredata dal permesso 7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
medesimo. Per gli regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime
stranieri muniti da condizioni dei cittadini italiani con le modalità' previste
carta di soggiorno, dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora
il rinnovo della di- dello straniero si considera abituale anche in caso di
chiarazione di di- documentata ospitalità' da più' di tre mesi presso un centro
mora abituale è ef- di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'uffettuato entro 60 ficio dà comunicazione alla questura territorialmente
giorni dal rinnovo competente.
della carta di sog- 8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
giorno. L'ufficiale soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare
di anagrafe aggior- al questore competente per territorio, entro i quindici
nerà la scheda ana- giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domigrafica dello stra- cilio abituale.
niero, dandone co- Omissis…
Semplice
(Continua da pagina 4)
chè, per i cittadini stranieri, per
irreperibilità accertata, ovvero per
effetto del mancato rinnovo della
dichiarazione di cui all’articolo 7,
comma 3, trascorso un anno dalla
scadenza del permesso di soggiorno
o della carta di soggiorno, previo
avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30
giorni.
2. I nominativi delle persone risultate
irreperibili devono essere comunicati,
a cura dell'ufficiale di anagrafe, al
prefetto entro 30 giorni dall'avvenuta
cancellazione per irreperibilità; entro
pari termine devono essere segnalate
anche le eventuali reiscrizioni. Per le
cancellazioni dei cittadini stranieri
la comunicazione è effettuata al questore
Art. 20
Schede individuali
1. A ciascuna persona residente nel
Comune deve essere intestata una
scheda individuale conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto
centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e
il Comune di nascita, lo stato civile, la
professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non
professionale, il titolo di studio, nonché l'indirizzo dell'abitazione.
2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già
previste nella scheda stessa, può essere
effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'in-
5
terno, d'intesa con l'Istituto centrale di
statistica, a norma dell'art. 12 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Nella scheda riguardante i cittadini
stranieri sono comunque indicate la
cittadinanza e la data di scadenza
del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le
schede devono essere intestate al co-
D.P.R. 31.8.99
n. 394
gnome da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e
devono essere archiviate quando le
persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione
residente del Comune.
Cosa prevede il nuovo Regolamento
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero a norma dell’articolo 1,
comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 - Serie generale.
omissis...
Art. 15
Iscrizioni anagrafiche
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche
dello straniero regolarmente soggiornante
sono effettuate nei casi e secondo i criteri
previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e dal regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, come modificato dal
presente regolamento.
2. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è sostituito dal seguente:
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno
l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale
nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del
permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da
carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro
60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la
scheda anagrafica dello straniero, dandone
comunicazione al questore."
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla
seguente:
"c) per irreperibilità accertata a seguito
delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero,
quando, a seguito di ripetuti accertamenti,
opportunamente intervallati, la persona sia
risultata irreperibile, nonchè, per i cittadini
stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero
per effetto del mancato rinnovo della di-
chiarazione di cui all’articolo 7, comma 3,
trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio,
con invito a provvedere nei successivi 30
giorni.".
4. Al comma 2 dell’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo:
" Per le cancellazioni dei cittadini stranieri
la comunicazione è effettuata al questore.".
5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo
sono comunicate d’ufficio alla questura
competente per territorio entro il termine di
quindici giorni.
6. Al comma 2 dell’articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo:
"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di
soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta
di soggiorno.".
7. Con decreto del Ministro dell’interno,
sentita l’Associazione nazionale dei comuni
d’Italia, l’Istituto nazionale di statistica e
l’Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei
dati personali, sono determinate le modalità
di comunicazione, anche in via telematica,
dei dati concernenti i cittadini stranieri fra
gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi
dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi
dei competenti organi centrali e periferici
del Ministero dell’interno, nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3,
e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modificazioni e integrazioni.
Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i
Comuni dovranno procedere all’aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei
registri della popolazione residente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
6
Semplice
RUBRICA
“Le Circolari degli altri”
a cura di
Maurizio Buzzani
L
a rubrica, che ci
auguriamo incontri
il favore dei lettori,
si
propone
di
pubblicare e brevemente
illustrare, alcune circolari di
altre P.A. che, seppur
indirettamente, hanno a che
vedere con l'attività dei
Servizi Demografici. Le
Direttive che verranno
esaminate riguarderanno in
modo mirato:
- l'applicazione delle varie
norme sulla Semplificazione
Amministrativa;
- le disposizioni in materia di
controllo
sulle
autocertificazioni di cui alla
circolare n. 20 della
Funzione Pubblica.
Lo scopo che ci prefiggiamo è
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 201 del 19-11-1999
Disposizioni per l'immediata attuazione della cir. n. 8/99
del 22 ottobre1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO DI GESTIONE
Roma, 19 novembre 1999
Oggetto: Disposizioni per l’attuazione dei controlli di cui agli artt. 1, 2 e 11 del D.P.R
20 ottobre 1998, n. 403 in conformità alle istruzioni impartite dal Dipartimento della
Funzione Pubblica con Circolare n. 8/99 del 22 ottobre 1999.
SOMMARIO:
Disposizioni per l'immediata attuazione della cir. n. 8/99 del 22 ottobre1999 del Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Con Circolare n. 8/99 del 22 ottobre 1999, che sarà reperita direttamente da parte delle
strutture INPS al sito Internet www.funpub.it, (disposizioni normative, circolari), il
Dipartimento della Funzione pubblica ha impartito istruzioni in materia di modalità di
svolgimento delle procedure di controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
previste dall’art. 11 del D.P.R. 20 ottobre1998, n.403.
Dette disposizioni, che si aggiungono, con ulteriori specifiche, a quelle impartite da questa
Direzione Generale con Circolare n.182/1999, devono trovare immediata e puntuale
applicazione.
Le Sedi Regionali vigileranno sulla pronta attuazione delle disposizioni in parola e
riferiranno con relazioni trimestrali, che dovranno pervenire a questa Direzione Centrale
Organizzazione, Pianificazione e Controllo di gestione, sull’andamento, sulle problematiche insorte in sede applicativa e sugli esiti dei controlli effettuati presso le strutture
comprese nelle loro rispettive aree di competenza.
Una prima relazione dovrà pervenire a questa Direzione Centrale entro il prossimo 31
dicembre; le successive perverranno, con cadenza trimestrale, entro i mesi di marzo,
giugno, settembre e dicembre.
Presso questa Direzione Centrale Organizzazione, Pianificazione e Controllo di Gestione
sarà costituito un Osservatorio con la partecipazione di Direttori Regionali, Direttori di
Area e Direttori di Agenzia per la disamina delle problematiche e per la verifica dello stato
di applicazione delle disposizioni in materia.
Alla stessa Direzione Centrale potranno essere indirizzati quesiti e fac simile di provvedimenti ed ordini di servizio adottati per l’attuazione delle disposizioni in parola.
Le esperienze più significative potranno essere diffuse su Internet.
Il Dipartimento della Funzione pubblica effettuerà ispezioni dirette a verificare l’attuazione
delle disposizioni contenute nella predetta Circolare 8/99.
Considerato il particolare rilievo che l’attuazione dei controlli in parola assume ai fini della
corretta gestione dell’attività istituzionale e l’esigenza che nell’opinione pubblica si radichi
la convinzione che i controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive vengono effettivamente esercitati e le responsabilità perseguite, si raccomanda alle strutture in indirizzo la
più sollecita e puntuale applicazione delle disposizioni impartite.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
quello di verificare come
altri soggetti
pubblici,
attraverso i loro atti ufficiali,
si stiano organizzando per
affrontare
le
varie
problematiche connesse alla
semplificazione
amministrativa.
Questo perché siamo convinti
che conoscendo le "circolari
degli altri", su un tema a noi
tanto caro, ci arricchiamo
professionalmente e meglio
ci attrezziamo a far fronte
alle situazioni contingenti.
Quante volte, infatti, ci
sentiamo
dire
dallo
sfiduciato cittadino :" Sono
venuto in Anagrafe a
chiedere un certificato
perchè quel tal Ufficio
Pubblico non mi ha
a c c e t t a t o
l'autocertificazione"
e
quante volte noi operatori
replichiamo,
altrettando
delusi::
"Forse
in
quell'ufficio ancora non
sono ancora state impartite
le direttive, ma le assicuro
che la legge c'è e va
applicata; comunque se,
proprio insiste, non si
preoccupi, il certificato
glielo faccio io!"
E così facendo compiamo sì,
una buona azione, ma
rendiamo vano, per inerzia,
in un certo senso il processo
di semplificazione in atto.
Se non ci fermiamo a queste
semplici reazioni, ma
svolgiamo una piccola
indagine (cosa che si
propone di svolgere la
nostra
rubrica
)
ci
accorgiamo, forse con
sorpresa, che, invece, le
circolari ci sono, le direttive
sono state impartite, e,
magari, molti uffici pubblici
applicano correttamente le
norme di semplificazione.
Dobbiamo iniziare ad aver
fiducia anche negli altri
senza
autoproclamarci,
sempre e comunque, i soli
portatori del “verbo”.
(Continua a pagina 12)
Semplice
7
AIRE: la cancellazione
per irreperibilità
di Patrizia Lupino
L
a legge 27 ottobre 1988,
n.470 ed il successivo regolamento di esecuzione
(D.P.R 6 settembre
1989,n.323) istituiscono una seconda anagrafe comunale che costituisce parte integrante della anagrafe della popolazione residente.
La sigla che la contraddistingue è:
A.I.R.E.
La gestione dell’Aire consta di tre
momenti fondamentali:
l’iscrizione, la cancellazione, l’aggiornamento.
L’articolo 4 della legge 470/88 disciplina la cancellazione dall’Aire
individuando gli eventi che possono
dare luogo al provvedimento di cancellazione anagrafica:
A) il decesso
B) il trasferimento della residenza
dall’estero in Italia (il cosiddetto
rimpatrio)
C) la perdita della cittadinanza italiana
D) l’irreperibilità presunta.
Per quanto riguarda la cancellazione per irreperibilità nella legge
troviamo illustrate due sole possibilità :
1. che siano trascorsi cento anni
dalla nascita del cittadino italiano
2. che il soggetto non venga più
rintracciato dopo la effettuazione
di due rilevazioni censuarie, cioè
dopo undici anni.
La Legge 470 non fa menzione
circa la possibilità di cancellare il
cittadino per irreperibilità accertata, dopo ripetuti controlli, come è
previsto dall’art. 11 del D.P.R.
223/89, per gli iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente.
Il legislatore, considerando le due
anagrafi esistenti come una sorta di
vasi comunicanti, per risolvere alcune questioni non espressamente
previste dalla normativa A.I.R.E., è
intervenuto più volte facendo riferi-
mento, in via analogica, alla legislazione inerente la gestione dell’anagrafe della popolazione residente.
Con la circolare n. 7 del 19 maggio
1995, il Ministero dell’Interno, accortosi della situazione di ristagno e
di difficile gestione da parte dei
Comuni e degli stessi Uffici Consolari italiani delle posizioni effettive
dei cittadini iscritti, interviene ammettendo la possibilità che anche
per l’A.I.R.E. si possa procedere
alla cancellazione per irreperibilità
a seguito di ripetuti accertamenti.
Naturalmente il controllo della abitualità della dimora in territorio
estero è a carico delle Autorità consolari che spesso incontrano diffi-
coltà nell’accertamento dovute, ad
esempio, alla difficoltà di reperire i
soggetti data la vastità del territorio
e, anche, a normative locali che
impediscono l’acquisizione di informazioni sul cittadino. Gli Uffici comunali si trovano spesso a dover
gestire posizioni anagrafiche di soggetti emigrati all’estero da moltissimi anni di cui si sono perse le
tracce e mancando il riscontro da
parte dei Consolati dei dati in possesso si rimanda il perfezionamento
delle posizioni A.I.R.E. creando
così una sacca di nominativi che
impegna le anagrafi, gli uffici elettorali, gli uffici statistici, gli uffici
leva , gli uffici Aire delle Prefetture,
dell’Aire centrale e dei Consolati
esteri comportando non poca spesa
alla collettività. La normativa sull’Aire si fonda sul corretto flusso di
informazioni intercorrenti tra Comuni e Consolati. La Circolare
MI.A.C.E.L. n. 7/95 puntualizza
che un problema che ostacola la
corretta gestione dell’Aire è costituita dalla presenza di posizioni cristallizzate che non hanno dato un
sia pur minimo cenno di riscontro
alle richieste di notizie, che non
hanno ritirato le cartoline loro inviate in occasione di ripetute consultazioni elettorali né, tantomeno si
sono presentati ad esercitare il diritto di voto. Queste posizioni riguardano soggetti che possono essere considerati irreperibili e quindi da
cancellare dall’Aire
riscontrandosi oggettivamente una posizione
anagrafica
ferma da tempo che
si coniuga con la
necessità di tenere
puntualmente aggiornata l’Aire.
Questa procedura è
altresì confermata
dalla legge 16 gennaio 1992, n.15 sull’elettorato attivo che
estende il principio di
iscrizione d’ufficio nelle liste elettorali ai cittadini iscritti nell’Aire.
Questa normativa ha previsto la
cancellazione dalle liste elettorali di
coloro che siano risultati irreperibili
all’anagrafe della popolazione residente anche a seguito di ripetuti
accertamenti e sarebbe illogico che
per la regolare tenuta delle liste
elettorali, proprio per la stretta connessione delle due anagrafi, non si
potesse estendere il principio agli
iscritti nell’Aire.
Quindi l’Ufficiale di Anagrafe potrà procedere alla cancellazione dall’Aire per irreperibilità accertata
quando:
a) dopo aver svolto opportuni ed
(Continua a pagina 8)
8
Semplice
(Continua da pagina 7)
approfonditi accertamenti quali ad
esempio: informazioni presso conoscenti o parenti rimasti nel Comune, appurata la mancata richiesta di certificazioni o di altri documenti
b) il mancato ritiro delle cartoline
elettorali per ripetute consultazioni
c) le informazioni assunte presso i
Consolati competenti opportuna-
mente attivati per il controllo della
presenza in territorio estero del
cittadino italiano
hanno dato esito negativo.
La decorrenza per la cancellazione
per irreperibilità presunta decorre o
dalla data del centesimo anno di età
del cittadino oppure dal momento in
cui lo stesso è risultato irreperibile
alla rilevazione censuaria.
La cancellazione a seguito di ripe-
AIRE: la cancellazione
per irreperibilità
di Patrizia Lupino
tuti accertamenti, decorrerà dalla
data di adozione del provvedimento
da parte dell’ufficiale di anagrafe.
Il Modello
Comune di Prova (Zz)
L'Ufficiale di Anagrafe
Vista la Circolare MIACEL n.7/95 relative alle problematiche inerenti la gestione A.I.R.E;
Vista la comunicazione dell’Ufficio Elettorale comunale dalla quale risulta che Il Sig. TIZIO CAIO
nato a Roma il 10.10.1960 ed iscritto nell’A.I.R.E. di questo Comune per emigrazione all’estero
(Stato: Francia) avvenuta in data 15.12.1985 non ha ritirato le cartoline-avviso inviategli all’indirizzo
estero in occasioni delle sei consultazioni elettorali degli ultimi quattro anni e rispettivamente :
Anno 1994 - Elezioni politiche, Elezioni al Parlamento Europeo ed Elezioni Amministrative Comunali;
Anno 1995 - Elezioni Consiglio Provinciale e Regionale, Referendum;
Anno 1996 - Elezioni politiche;
Anno 1997 - Referendum;
Anno 1998 - Elezioni Amministrative Comunali;
Anno 1999 – Referendum, Elezioni Europee e Amministrative Provinciali;
Atteso che la persona sopra nominata non si è neppure presentata a ritirare i certificati elettorali per le
consultazioni di cui sopra;
Visto che il Consolato d’Italia in Parigi ha riferito, con nota del 20.10.1999, di non avere notizie del
connazionale in oggetto;
VISTO l'art.11 del D.P.R. 223/89;
Visto l’art. 4 comma d della Legge 27/10/1988 n. 470;
PROCEDE
alla cancellazione definitiva dall'Anagrafe Italiani Residenti Estero per irreperibilità accertata di:
TIZIO CAIO nato a Roma il 10.10.1960 ed iscritto nell’A.I.R.E. di questo Comune per emigrazione
all’estero (Stato: Francia) avvenuta in data 15.12.1985
Prova, 1 dicembre 1999
L'Ufficiale di Anagrafe
Gialli Antonio
ATTO DI NOTIFICA PER AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO
Io sottoscritto Messo Notificatore attesto di aver notificato in data odierna copia del presente atto ai Sigg. sopra indicati
mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per irreperibilità dei suddetti a norma dell'art. 143 del C.P.C.
per la durata di venti giorni consecutivi e cioè dal _______________ al _______________
data, ________________
Il Messo Notificatore
________________
Semplice
9
Legge 12 novembre 1999, n. 424
di conversione del Decreto Legge 16 settembre 1999, n. 324
(pubblicata in G.U. 16.11.1999, n. 269)
Articolo 9
omissis....
2-bis. Ferme restando le cause di
dispensa dal servizio militare di leva
e dal servizio civile sostitutivo di
quest'ultimo, di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare
al servizio rispetto alle disponibilità
finanziarie del Fondo nazionale per il
servizio civile e fino alla eliminazione
di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza
illimitata senza assegni, in attesa di
congedo, gli obiettori che si trovino,
in ordine di importanza decrescente,
in almeno una delle seguenti condi-
regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine
previsto dall'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 504 del
1997.
2-ter. In ogni caso, è fatto obbligo
all'Ufficio nazionale per il servizio
civile di ridurre le eccedenze di cui al
comma 2-bis anche qualora nessun
obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza
delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle
lettere c) e d) del comma 2-bis, lo
stesso Ufficio adotta i provvedimenti
di competenza esclusivamente d'ufficio.
2-quater. Con decreto del Presidente
ANCHE AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA
POSSONO CHIEDERE LA DISPENSA.
CONVERTITO IL DECRETO CHE MODIFICA
LA LEGGE N. 230/98
zioni:
a) difficoltà economiche o familiari
ovvero responsabilità lavorative o di
conduzione d'impresa o assistenziali;
b) svolgimento di attività scientifica,
artistica, culturale, con acquisizione
di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;
c) minore indice di idoneità somaticofunzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche
tenuto conto dell'area vocazionale e
del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento
del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;
d) indisponibilità all'impiego degli
obiettori di coscienza da parte degli
enti convenzionati nell'ambito della
del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei
limiti delle disponibilità finanziarie
del Fondo nazionale per il servizio
civile, gli aspetti applicativi delle
condizioni di cui al comma 2-bis,
nonchè le forme di collocamento in
licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.
2-quinquies. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza
illimitata senza assegni in attesa di
congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2bis, 2-ter e 2-quater. Le domande di
dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il
giorno che precede l'assunzione del
servizio e nel corso dell'espletamento
del servizio medesimo. Le medesime
domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente
comma, si intendono accolte in caso
di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale
per il servizio civile nel termine di
novanta giorni dalla data di ricezione
della domanda da parte dell'Ufficio
stesso. In ogni caso, le determinazioni
di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti
10
I PARADOSSI...
Il 12 di agosto scorso, come tutti
sappiamo, abbiamo potuto assistere
al fenomeno dell’eclissi parziale di
sole ed io, quale “vecchio” appassionato di astronomia, mi ero preparato all’evento rispolverando alcuni
miei libri della materia per rinfrescare alcuni concetti. I libri, poi,
erano rimasti collocati in malo
modo sul mio comodino della camera da letto. Da qui le continue
rimostranze di mia moglie, non sempre “soft”. L’altro giorno mi sono
deciso a fare un
po’ d’ordine e
nello spostare quei
libri uno mi è caduto per
terra
aprendosi, casualmente, al capitolo
dedicato
al
“PARADOSSO DI
OLBERS”. Heinrich
Olbers - astronomo
tedesco vissuto tra il 1758 e il 1840
- è rimasto famoso, più che per le
sue brillanti e geniali intuizioni
astronomiche, per il suo PARADOSSO, passato alla storia, appunto, come “IL PARADOSSO DI
OLBERS”. Olbers partì dal tentativo di calcolare la quantità di luce
che giunge a noi da tutte le stelle
dell’universo. Ad Olbers dovette
sembrare, allora, un calcolo di pura
routine, mentre gli riservava, invece, una grossa sorpresa. Dunque,
stante il fatto che l’universo è infinito, che il numero delle stelle è
infinito e distribuito nello spazio in
maniera abbastanza uniforme......, i
suoi calcoli portarono al fatto che
la quantità di luce vicino alla Terra,
di notte - con esclusione quindi della
luce del Sole - dovrebbe essere esattamente la stessa che sulla superficie di una stella di media grandezza!!!! ( ..... e con un “calorino”
di circa 6.000 gradi centigradi.....).
Peccato per lui e fortuna per noi,
Semplice
come tutti possiamo ben vedere, la
notte il cielo è scuro e non migliaia
di volte più luminoso che di giorno
e la temperatura è piuttosto fresca......e non ...... pari a 6.000
gradi, grado più, grado meno.......
E questo è il paradosso. E ora vi
svelo anche l’arcano. (E poi dicono
che noi operatori dei servizi demografici siamo degli ignoranti.....)
Attualmente sappiamo che la notte è
“buio”.... perché, tra le altre cose,
l’universo è in continua espansione
e si espande proprio alla velocità
che occorre per spiegare la scarsa
intensità di luce osservata nel cielo
notturno.
Dunque, Olbers,
se lo avesse intuito,
vi sarebbe arrivato
ben 100 anni prima che ci
si arrivasse con l’osservazione. Non
averlo fatto costituisce una delle più
grandi occasioni mancate della storia. E qui mi ci è scappato un sorriso sarcastico e un commento apparentemente assurdo - o, se vogliamo, paradossale, tra il fenomeno astronomico e il fenomeno
“politico-giuridico” italiano. Pensate un momento solo: quanti paradossi con conseguenti intuizioni
sballate e quante occasioni mancate
si possono contare nelle vicende
politico-giuridiche italiane? Siamo
comandati da centinaia di “Olbers”:
un vero esercito che, a differenza
dell’Olbers autentico, quelli che ci
comandano non sono così intelligenti e geniali....... pur sfornando
paradossi quasi quotidianamente!!
Come direbbe l’ormai famoso
Cecco lo Smilzo, simpatico
“clochard” del Colmo dè Bicchi, tra
un “cicchettino” e l’altro: “questi
enno duri come il calcagno d’un
frate!!”
Diciamo pure che chi ci comanda ha
persino fatto di più di Olbers: ha
letteralmente scambiato il giorno
con la notte, ha calcolato il volo dei
coccodrilli (che, come sappiamo
anche noi poveri operatori dei servizi demografici, non dovrebbero
Bastiancontrario
saper volare....) ha addirittura preteso di far cantare “La Traviata”
ad un’anatra muta. Non ci credete
vero? Lo avevo sospettato.....
E allora prendiamo l’ultimissima,
ma issima... issima: anzi, l’anteprima!
Si legge su un giornale: “Decreto
invista - Unica tessera per 18 turni
elettorali”.
E giù, con tutta una serie di calcoli,
somme, moltiplicazioni, sottrazioni, equazioni, disequazioni, radici quadrate, radici tonde, logaritmi, algoritmi, chiavi biometriche,
..... il tutto per dimostrare.... che la
nascitura tessera elettorale consentirebbe un “risparmio” di almeno
77.4 miliardi per ogni tornata elettorale -escluso, ovviamente, la
prima (tanto per essere “precisini”)
e, quindi, in totale 77.4 X 17 =
1.315
miliardi
di
lire.
(Caspiterina!!! se non è una intuizione geniale questa...... ). Continua
l’articolo del giornale “.....il Viminale ha fornito alcuni dati......”
(Ahi, noi tapini: se lo dice il Viminale......).
Riassumendo: la tessera elettorale
ha un costo unitario di 160 lire, di
poco superiore alle 148 dell’attuale
certificato. Però la tessera serve per
ben 18 consultazioni elettorali, con
un costo unitario per elezione di
8,88 lire!!!!!!!!!!!!!!!
A parità di costi di distribuzione
agli elettori (70 miliardi), per la
tessera, tra fabbricazione (8 Mld) e
distribuzione ai Comuni (250 milioni), lo Stato spenderà qualcosa in
più rispetto al certificato: in totale
78.2 mld, contro i 77.4, con il
“vantaggio” di coprire con un solo
cartoncino ben 18 tornate elettorali.
Ammesso e non concesso che i calcoli siano esatti.
Ammesso e non concesso che la
tessera elettorale venga attuata sia
per “risparmiare” che per “snellire
(Continua a pagina 11)
Semplice
Bastiancontrario
(Continua da pagina 10)
il lavoro” degli uffici elettorali dei
Comuni, dei Seggi Elettorali ......
Non è vero nulla!! ...... Niente di
tutto questo!!!
Ho dato un’occhiata alla “bozza”
di regolamento presentata dal Ministero e ..... l’ho trovata semplicemente “OSCENA”.
Quando, per caso, mi è pervenuta
tra le mani questa “bozza” ho subito pensato che fosse uno scherzo
dei colleghi dell’URP o della Polizia ..... che non avevano digerito
bene .... alcuni miei articoletti ......
E INVECE NO !!
ERA LA
BOZZA VERA ! “LA PENSATA”
DEL MINISTERO !
Vorrei avere la penna del Boccaccio
per esprimere un concetto assolutamente negativo, senza scendere nel
turpiloquio.
Qualcuno mi dirà: “Si tratta semplicemente di una “bozza”, quindi
possibile di variazioni” ......
Già, ma ora si capisce in pieno
come -nelle Alte Sfere- conoscano e
valutino il nostro lavoro, come conoscano le nostre problematiche: si
capisce il rispetto che hanno di noi.
Per motivi di spazio mi limiterò solo
ad alcune considerazioni che investono questioni economiche, anche
per essere “alla moda”.
Si marcia, o no, verso il privato? Si
deve, o no, guardare con assoluta
priorità ai “costi”, alle questioni
finanziarie, alle “economie di gestione”?
Dunque: sapete quale è la cosa che
salta subito all’occhio, vedendo i
calcoli del MINISTERO?
Vi voglio far soffrire un pò, prima
di dirvelo.....................
Lo sapete cosa emerge?
Lo sapete cosa si nota?
Lo sapete cosa si arguisce?
Lo sapete cosa non vi sareste mai
immaginati?
Lo sapete quale è una verità tragicocomica?.........
Ebbene: Noi addetti ai lavori non
11
costiamo
nulla
!!.......
Chi l’avrebbe mai
detto?!?!?!
Il nostro lavoro è a totale costo “0”.
Nessun accenno al “costo” del nostro lavoro: neppure una cifretta.....neppure una percentuale
infinitesima......da
“quantistica”.....neppure un “acca
tagliato”..... neppure h tagliato x 10
alla 27....che rappresenta, pur nel
numero spropositato e che riempie
l’occhio,.....il momento angolare di
un “bottone”!!!
NULLA!!! Not found!
O notte fonda, come diceva, convinto, un nostro collega completamente ignorante in fatto di lingua
inglese.
Ed è pure a costo “0” (sempre per i
Santoni del Ministero), il costo sociale della tessera, l’incomodo e le
I PARADOSSI......
perdite di tempo che causerà ai cittadini.
Spostamenti in automobile (o a
piedi), code, timbri, firme, denunce
di smarrimento, coinvolgimento dei
carabinieri, “stress” vari........
Ma ..... proviamo a fare due conti al
solo titolo esemplificativo.
Intanto la tessera è stata definita “a
carattere permanente”...... ma è valida “solo” per 18 elezioni.
All’art.2 della “discutenda bozza” è
previsto che la tessera debba contenere il “numero di iscrizione nella
lista elettorale di sezione”. Ebbene,
siccome le liste elettorali di sezione
vengono ricompilate nel mese di
ottobre di ogni anno (in futuro.....
non ci giurerei più......) e, consideriamo, tanto per semplificare, che in
Italia vi siano circa 40.000.000 di
elettori........ ( intanto, all’art. 4 è
previsto che le variazioni debbono
essere
apportate
tempestivamente...... e qui mi viene da sganasciarmi dalle risa...) Dunque: nel
mese di ottobre, tutti i Comuni,
dopo la ricompilazione delle liste
sezionali, dovranno “invitare”
(tramite...... lettera? telegramma?
cablogramma?) tutti i 40 milioni di
elettori a recarsi negli uffici elettorali dei rispettivi Comuni muniti
della “famosa” tessera per farvi variare il numero di iscrizione nella
lista di sezione. Mettiamo pure che,
tra scrivere la lettera, protocollarla,
spedirla, breve colloquio tra cittadino e ufficio, variazione, timbri,
firme, buongiorni e arrivedeci a presto, occorrano..... la miseria di
10minuti, che moltiplicato per 40
milioni, fa 400 milioni che diviso
per 60..... 6.666.666 ore!!!
Mettiamo pure che la paga oraria di
un dipendente di “medio livello” o
“gradone” o “B” sia di £ 25.000
più £ 15.000 di oneri riflessi, totale
£ 40.000.
Totale 6.500.000 x 40.000 = £
260.000.000.000 (diconsi 260 miliardi all’anno!!). Non male come
risparmio! Dimenticavo.......e la
spesa di 32 miliardi per francobolli?
Ve lo immaginate? Code agli sportelli, spostamenti dei cittadini, incomodi per tutti, ( bestemmie.... spero
di no..... altrimenti si va tutti all’inferno.....)
Ma non è finita neppure qui. Mettiamo ancora che l’8% dei cittadini
subisca in capo ad un anno, variazioni anagrafiche “fisiologiche”
(immigrazioni, emigrazioni, spostamenti all’interno del comune, ecc;
ecc.) Allora..... altri 3.200.000 variazioni da diluire fra le varie revisioni dinamiche. Altri avvisi, altre
lettere, altre annotazioni, altri timbri,
altri
spostamenti,
altre....parolacce.....improperi.....
(Continua a pagina 12)
12
I PARADOSSI...
(Continua da pagina 11)
Mettiamo che, in questo caso, dovendo ritirare la vecchia tessera e
notificarne una nuova...... i minuti
occorrenti siano 15.
Allora,
3.200.000 x 15 : 60 x 40.000........
fate vobis....... Infine: i nominativi
dei cittadini che si sono presentati
agli sportelli andrebbero “spuntati”
e, quindi, dovremmo pensare a richiamare chi non si è presentato....
e poi chi non si è presentato ancora..... e poi chi non si è presentato
ancora ancora,........ (Sorge spontanea una domandina: chi non si
presenterà mai, .....verrà “fucilato”,
oppure???). E che nessuno si azzardi a perderla questa tessera elettorale!!! Art. 4 comma 6: “......
domanda corredata da denuncia alla
autorità di pubblica sicurezza.......”
Niente po’ di meno ché.... (e i delinquenti, ci vado io a scansatempo a
rincorrerli????...). Allora: .... prendi
l’automobile, vai in Comune, all’ufficio elettorale, chiedi il numero
della tessera, riparti, vai alla più
vicina stazione dei carabinieri, fai
Semplice
la denuncia ( improperi del Maresciallo.... che avrebbe altre cose più
importanti da fare....) ritorna in Comune, fai apporre il numero di
protocollo al tutto, ritorna all’ufficio elettorale, attendi il tuo turno.
(Finalmente mi fermo!). Compilazione nuova tessera, notifica, ritorno a casa e..... se la riperdo?
Costi “0” LIRE??? Ho capito: qui
spendono tutti meno che il Ministero. E comunque vadano le cose,
qualunque modifica subirà questa
“bozza”, vi sarà pur sempre un
costo di gestione che sarà a totale
carico dei Comuni (e dei cittadini,
sempre che alla fine conservino l’intenzione di andare a votare.....)
E..... i Sindaci? Per ora tacciono.
Poi quando si accorgeranno del tranello “zileranno” tutti d’un colpo.....
Infine vi è un particolare di poco
conto, robbetta da pignoli: fra annotazioni e quant’altro, che dimensioni
dovrebbe avere la novella tessera
elettorale? Un metro quadrato, basterà?
Per concludere. Olbers misurando
la quantità di luce che proviene
sulla Terra dall’Universo, arrivò
alla conclusione che il cielo not-
Di circolari parleremo e
di come sia mutato,
“Le Circolari degli altri”
rispetto a qualche tempo
a cura di Maurizio Buzzani
fa, l'approccio degli
operatori pubblici con i
documenti ufficiali deputati a regolare i rapporti del
proprio ufficio.
Una volta la "circolare" era quasi un simbolo di potere: il
funzionario la custodiva come una reliquia e la riponeva
nel proprio cassetto assicurandosi che nessun altro avesse
il privilegio di consultarla, di conoscerne le segrete cose.
Quando mai una disposizione ministeriale diveniva
patrimonio di tutti?
“Questo è scritto, questo ha detto il capo, e così va
fatto!” per la buona pace di tutti.
Oggi la "circolare" (non tutte ad onor del vero) è
effetivamente uno strumento di comunicazione a cui tutti
possono accedere per conoscere, imparare e a volte
avanzare rilievi critici, ma costruttivi. E questo grazie a
una mutata visione della Pubblica Amministrazione:
meno ispirata a rigidi schematismi gerarchici e più aperta
al confronto delle idee per migliorare il servizio. Un
potente impulso a questo cambiamento di prospettiva lo
dobbiamo alle moderne tecnologie, soprattutto ad
Internet - la rete delle reti - a cui nulla sfugge, a cui nulla
RUBRICA
Bastiancontrario
turno doveva essere ben più luminoso di quello diurno......
Il Ministero ha inventato la tessera
elettorale per ottenere un risparmio
consistente in una maggiore spesa
di centinaia di miliardi (senza contare le difficoltà operative, in barba
alla semplificazione....). Dunque:
“A ciascuno il suo” come ha scritto
Sciascia.
Nell’astronomia abbiamo IL PARADOSSO DI OLBERS.
Nell’ordinamento giuridico italiano
avremo... Il GUADAGNO DI POTTINO (quello che dava fuoco alle
lenzuola per vendere la cenere tanto per intenderci).
Garcia Lorca, cerca di concludere
tu con nobili parole...... io non ci
riesco perché l’ironia mi ha sopraffatto.......
“..... cercava l’alba,
e l’alba non era;
Cerca il suo dritto profilo
e il sogno lo disorienta.
Cercava il suo bel corpo
e trovò il suo sangue
aperto....”
si può nascondere.
Un sociologo americano ha
affermato (cito testualmente e no
so se a ragione o a torto): "Internet
è odiata dai funzionari, perché
mettendo a disposizione dei
"subordinati" gli strumenti della conoscenza limita il
loro potere".
La nostra rubrica inizia con la pubblicazione della
circolare n. 201 diramata, con tempestività devo dire,
dalla Direzione dell'I.N.P.S. in materia di "Disposizioni
per l'immediata attuazione della cir. n. 8/99 del 22
ottobre1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica."
Dalla lettura del pur breve testo si capisce che il problema
degli accertamenti è preso in seria considerazione e che
varie e degne di nota sono le iniziative adottate per far
fronte alle necerraie verifiche. ex art. 11 DPR 403/98
(vigilanza, supporto informativo con risposta a quesiti ,e
pubblicazione delle esperienze più significative su
Internet).
La circolare la si può facilmente reperire al seguente
indirizzo www.inps.it. da un sito ottimamente realizzato
e dal quale gli operatori I.N.P.S possono trarre indubbio
vantaggio in termini di rapidità di informazione.
Ora vi lascio alla lettura di una buona "circolare degli
Semplice
Lavori in corso
13
Il nuovo ORDINAMENTO di STATO CIVILE
1. Le
disposizioni di cui agli
articoli 95 e 96,
si applicano altresì per gli atti di
competenza dell'autorità diplomatica o consolare. E’ competente in tal caso il
tribunale nel cui
circondario è registrato o avrebbe
dovuto essere registrato l'atto da
rettificarsi.
Art. 98
1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne
abbia interesse, corregge gli errori
materiali di scrittura in cui egli sia
incorso nella redazione degli atti
mediante annotazione dandone contestualmente avviso al Prefetto, al
Terminiamo la pubblicazione dello schema di Decreto,
approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri,
sul nuovo Ordinamento di Stato Civile. Questo schema
dovrà subire l’esame di vari organismi quali il Consiglio
di Stato, le Commissioni Parlamentari, ecc. Pertanto
nella sua veste definitiva potrebbe subire alcune variazioni. Riteniamo comunque utile presentarlo ai lettori
affinché possano iniziare uno studio ed una riflessione
sulle principali novità presenti nella proposta.
La Redazione
Titolo Xl
Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello
stato civile e delle correzioni
Art. 95
1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile
o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di
un atto omesso o la cancellazione di
un atto indebitamente registrato, od
intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere
in tutto o in parte una dichiarazione
o di eseguire una trascrizione, una
annotazione od altro adempimento,
deve proporre ricorso al tribunale
nel cui circondario si trova l'ufficio
dello stato civile presso il quale è
registrato l'atto di cui si tratta o
presso il quale si chiede che sia
eseguito l'adempimento.
2. Il procuratore della Repubblica
può in ogni tempo promuovere il
procedimento di cui al comma 1.
Art. 96
1. Il tribunale può, senza particolari
formalità, assumere informazioni,
acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile.
2. II tribunale, prima di provvedere,
deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.
3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con
decreto motivato che ha efficacia
immediata .
Art. 97
procuratore della Repubblica del
luogo dove è stato registrato l’atto
nonché agli interessati.
2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al
comma 1 nel caso in cui riceva, per
la registrazione, un atto di nascita
relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente
uniti in matrimonio ovvero relativo
a cittadino italiano riconosciuto
come figlio naturale ai sensi dell’articolo 262, primo comma, del codice
civile, al quale sia stato imposto un
cognome diverso da quello ad esso
spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione.
3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque
ne abbia interesse può proporre,
entro trenta giorni dal ricevimento
dell'avviso, opposizione mediante
ricorso al tribunale che decide in
camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata .
Art. 99
1. Alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui sia incorsa
l'autorità diplomatica o consolare,
provvede l'autorità medesima secondo le modalità di cui all'articolo
98.
2. Il ricorso in opposizione avverso
la correzione operata dall'autorità
diplomatica o consolare si propone
al tribunale nel cui circondario si
trova l'ufficio di stato civile in cui è
stato registrato o avrebbe dovuto
essere registrato l’atto.
Art. 100
1. I tribunali della Repubblica sono
competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello
stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli
indebitamente trascritti nonchè per
la formazione di quelli omessi o
indisponibili che si sarebbero dovuti
registrare in Italia, nei casi in cui
non sia utilizzabile la procedura di
cui all’articolo 20. La competenza
spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare
l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha pronunciato sull'adozione di minore straniero.
Art. 101
1. Il cancelliere trasmette di ufficio,
per l'esecuzione, all'ufficiale dello
stato civile copia dei decreti emessi
a norma degli articoli 96, comma 3,
e 98, comma 3. Altrimenti gli atti
suddetti sono acquisiti dall'ufficiale
(Continua a pagina 14)
14
Lavori in corso
(Continua da pagina 13)
dello stato civile su richiesta anche
verbale di chiunque vi ha interesse.
Titolo XII
Delle Annotazioni
Art. 102
1. Le annotazioni disposte per legge
od ordinate dall'autorità giudiziaria
si eseguono per l'atto al quale si
riferiscono, registrato negli archivi
di cui all’articolo 10, direttamente e
senza altra formalità dall'ufficiale
dello stato civile di ufficio o su
istanza di parte.
2. Le annotazioni che sono eseguite
in base ad atti o provvedimenti dei
quali è anche prescritta la registrazione negli archivi di cui all’articolo
10 devono essere precedute dalla
detta registrazione.
3. In ogni caso nelle annotazioni
occorre indicare, per la registrazione negli archivi di cui all’articolo
10, l’atto o il provvedimento in base
al quale esse sono eseguite.
4. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile.
5. Le annotazioni apposte sugli atti
iscritti vanno riportate su quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello
stato civile che le ha eseguite. In
caso di più trascrizioni, l’annotazione si effettua soltanto sull’ultimo
atto trascritto.
Art. 103
1. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi di cui all’articolo
Semplice
Il nuovo ORDINAMENTO di STATO CIVILE
10, devono risultare di seguito all’atto cui si riferiscono e di cui
costituiscono parte integrante.
Titolo XIII
Delle Verificazioni
Art. 104
1. Il Prefetto, o chi da lui delegato,
si deve recare almeno una volta ogni
anno negli uffici dello stato civile
compresi nella propria provincia
per verificare se gli archivi sono
tenuti con regolarità e con precisione.
2. Il Ministro dell’interno o chi da
lui delegato verifica almeno una
volta l’anno l’archivio nazionale di
cui all’articolo 10, comma 2.
3. Può procedersi in ogni tempo a
verificazione straordinaria disposta
di ufficio.
Art. 105
1. Chi ha effettuato la verificazione
redige processo verbale nel quale
sono indicati il giorno in cui ha
avuto luogo la verificazione, il numero degli atti esistenti e verificati e
le osservazioni fatte.
Titolo XIV
Degli estratti degli atti
dello stato civile
e dei relativi certificati
Art. 106
1. Gli estratti degli atti dello stato
civile sono rilasciati per riassunto,
riportando le indicazioni contenute
nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte
annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o
integrano il testo dell'atto, l'estratto
è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell’atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni
medesime.
Art. 107
1. Gli estratti degli atti dello stato
civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia
integrale soltanto quando ne è fatta
espressa richiesta da chi vi ha inte-
resse e il rilascio non è vietato dalla
legge.
2. L'estratto per copia integrale
deve contenere:
a) la trascrizione esatta dell'atto
come trovasi negli archivi di cui
all’articolo 10, compresi il numero
e le firme appostevi;
b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
c) l’attestazione, da parte di chi rilascia l’estratto, che la copia è conforme all'originale.
Art. 108
1. Ogni estratto degli atti dello stato
civile deve contenere:
a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
b) la sottoscrizione dell'ufficiale
dello stato civile o del funzionario
delegato;
c) il bollo dell'ufficio.
2. I certificati di stato civile devono
contenere le generalità come per
legge delle persone a cui i singoli
eventi si riferiscono e gli estremi dei
relativi atti. I dati suddetti possono
essere desunti anche dagli atti anagrafici.
3. Restano salve le disposizioni di
cui alla legge 31 ottobre 1955, n.
1064 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
1957, n. 432.
Titolo XV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 109
1. II presente regolamento entra in
vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Tutte le disposizioni del presente
regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all’articolo
10 hanno efficacia dalla data che
sarà stabilita dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri di
cui all’articolo 10, comma 2. Fino a
tale data continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al Regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, agli articoli
(Continua a pagina 15)
Semplice
Lavori in corso
(Continua da pagina 14)
14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37,
38, 39, 59, 60, 124, 125, 134,
136,137, nonché le disposizioni del
decreto del Ministro di grazia e
giustizia del 18 novembre 1968
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 22 novembre 1967, n. 291. Nei
citati articoli 33 e 37 , ogni riferimento ad autorità giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al
podestà si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell’interno ed al
sindaco.
3. Le disposizioni di cui agli articoli
17, 18, 19, 20 e 21 come modificati
dall’articolo 235, comma 1, lett. b),
del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, e agli articoli 22, 23,
24 come modificato dal decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998,
64, 65, 66, 172, 173, 174, 175, 176,
177 e 178 del Regio decreto 9 luglio
1939 n. 1238, continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore del
decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, sono stabilite le
disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri nella
fase transitoria antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all’articolo 10.
5. Fino alla data di cui al comma 2
l’ufficiale dello stato civile conserva
15
Il nuovo ORDINAMENTO di STATO CIVILE
presso il proprio ufficio, con richiamo all’atto cui si riferiscono, i
documenti da lui acquisiti o che gli
sono presentati.
6. Fino all’entrata in funzione dell’archivio nazionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d), gli
ufficiali dello stato civile dei comuni
nei quali gradualmente entrano in
funzione gli archivi loro propri devono redigere, contestualmente alla
formazione degli atti che in essi
vengono registrati, copia cartacea
degli atti medesimi, che funge da
secondo originale. Ciascuna copia
deve essere trasmessa al Prefetto,
alla fine di ogni anno solare, per la
sua temporanea conservazione e per
il suo aggiornamento. Il successivo
trasferimento all’archivio nazionale
degli atti contenuti nell’archivio comunale è di competenza dell’ufficiale dello stato civile.
Art. 110
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 109 del presente regolamento,
è abrogato il Regio Decreto 9 luglio
1939, n. 1238.
2. Quando in leggi, regolamenti o
altri atti normativi sono richiamate
disposizioni dell’ordinamento dello
stato civile di cui al Regio Decreto
9 luglio 1939, n. 1238, il richiamo
si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento.
3. Sono abrogati: il secondo comma
dell’articolo 93, il secondo e il terzo
comma dell’articolo 94, l’articolo
95, l’articolo 97, l’ultimo comma
dell’articolo 100, il secondo comma
dell'articolo 103, iI primo comma
dell'articolo 104, il secondo comma
dell’articolo 115, il secondo comma
dell'articolo 454, del codice civile.
4. Sono abrogati: Il secondo periodo
del dell’articolo 8, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 e
l’articolo 24 della legge 5 febbraio
1992, n. 91.
5. All’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) Nel comma 5, le parole
“all’ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell’articolo 63 del
Regio Decreto 9 luglio 1939, n.
1238”, sono sostituite dalle seguenti: “all’ufficiale dello stato civile competente;
b) il comma 6 è abrogato.
c) al comma 8 è aggiunto il seguente
periodo: “Le attestazioni per i minori residenti all’estero, di cui all’articolo 14 della legge 5 febbraio
1992, n.91, vengono emesse dall’autorità diplomatica o consolare
sulla base delle risultanze dello
stato civile ed anagrafiche anche
straniere, e di quanto disposto dall’articolo 12 del presente regolamento; l’autorità diplomatica e
consolare le trasmette all’ufficiale
dello stato civile competente per
l’annotazione sull’atto di nascita.”
6. E’ abrogato il secondo comma
dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200. I numeri da 1 a 5
dell’articolo 69, primo comma, del
medesimo decreto sono abrogati a
far data dalla entrata in funzione
degli archivi informatici di cui all’articolo 10 .
Nel terzo comma dell’articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n.
200, è soppressa la parola
“professione”.
16
Interpretazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dip. Funzione Pubblica - Ispettorato
Prot. n. 606/sempl/Il
Roma, 07 giugno 1999
All’Amministrazione Provinciale
Settore Agricoltura, Caccia e Pesca
Via Aurelio Saffi n.49
VITERBO
(Rif.nota del 25.05.99 prot. n.130/99)
Semplice
Risoluzione della Funzione Pubblica
AUTENTICA DI FOTO SENZA BOLLO
manente per l’applicazione della legge
dell’attività di caccia e pesca dalle
127/97, ha chiarito che la legalizzacompetenti autorità locali non abzione di fotografia è un istituto che
biano natura autorizzatoria delle relavale ad attestare la corrispondenza tra
tiva attività ma meramente identifical’immagine nella fotografia e la persona cui si
La legalizzazione di foto non costituisce
riferiscono le generalità
provvedimento
autorizzatorio e non può apriportate nel modulo utiplicarsi l’art. 4 della tariffa sul bollo........
OGGETTO: Risposta a quesito in lizzato nella procedura
ordine alla autentica di fotografia nel di legalizzazione e che
procedimento di rilascio della licenza esso è del tutto distinto
di pesca. - Applicabilità dell’art.2 del dall’attività di autenticazione di firma.
tiva del loro titolare;
D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403.
Ne consegue la non applicabilità del- 2) è pertanto applicabile, per analogia,
l’imposta di bollo, peraltro neanche
anche in questo caso l’art.2, comma
Con il foglio meglio indicato a mar- espressamente prevista nella tariffa al7, della Legge 127/97, che, per finagine, codesta Amministrazione Pro- legata al D.M. Finanze 20 agosto
lità di semplificazione, consente alvinciale si è qui rivolta per conoscere 1992. In ragione di ciò si è ritenuto
l’ufficio ricevente di procedere diretse il proprio procedimento ammini- opportuno riconfermare l’orientatamente alla legalizzazione della foto
strativo per il rilascio delle licenze in mento interpretativo espresso nelle
da apporre sui tesserini stessi, se preoggetto fosse o meno corretto in ordine circolari Miacel nn. 3/95 e 11/97, e
sentate direttamente dall’interessato e
alla nuova normativa di semplifica- cioè che l’attività di legalizzazione di
su richiesta di quest’ultimo.
zione dei procedimenti amministra- foto non deve ritenersi assoggettata al 3) Come è già chiarito dal predetto
tivi, di cui alla legge 15 maggio 1997, pagamento dell’imposta di bollo.
Ufficio Legislativo, con riferimento
numero 127, ed in particolare l’art.2.
Pertanto, con riferimento all’applicaall’attività di legalizzazione di foto
bilità dell’art.2, comma 7, della
per il rilascio di documenti personali
Legge 127/97 anche alle licenze di
e come confermato dal Ministero
Non implica, inoltre, un’attività di caccia e di pesca e all’estensione an- delle Finanze con specifico riferiautentica di firma, e dunque non vi che con riferimento alle stesse del mento all’attività di autentica delle
sopraindicato orientamento interprefoto prescritte per il rilascio dei tesseè spazio neanche per l’applicazione dell’art. 1 della tariffa stessa tativo, volto ad escludere l’applica- rini di caccia e pesca, la suddetta
zione dell’imposta di bollo, si precisa
attività di legalizzazione e/o autentiche al riguardo il Ministero delle
cazione di foto non implica alcuna
Al riguardo, si segnala che, il procedi- Finanze, con nota 3-10482 del
attività rilevante ai fini dell’applicamento adottato da codesta Ammini- 07.05.1999, ha precisato che i tesserini
zione della tariffa. Infatti non essendo
strazione per il rilascio delle licenze in rilasciati dalla Regione per l’esercizio
ravvisabile un provvedimento autoparola risulta in linea con quanto sta- dell’attività venatorie (ma deve riterizzatorio non può applicarsi l’art.4
bilito sia dall’art.2, comma 7 legge nersi che ciò valga anche con riferidella tariffa; l’attività di legalizzan.127/1997,
sia
dal
D.P.R. mento alle licenze di pesca) non hanno
zione di foto non implica, inoltre,
n.403/1998.
natura di atto o provvedimento ammiun’attività di autentica di firma, e
Come è noto, infatti, l’art.2, comma 7 nistrativo imputabile all’Ente locale
dunque non vi è spazio neanche per
della legge n.127 su richiamata pre- rilasciante e dunque non sono assogvede che le fotografie per il rilascio di gettati ad imposta di bollo ai sensi
La legalizzazione di foto non
documenti personali possono essere dell’art. 4 della tariffa.
deve ritenersi assoggettata al
autenticate dall’Ufficio ricevente, a ri- Si riconosce, infatti, agli stessi una
chiesta dell’interessato, se prodotte natura meramente identificativa del pagamento dell’imposta di bollo.
personalmente.
soggetto che ne è titolare, ritenendosi
In considerazione di quanto sopra, piuttosto che il provvedimento abilitacirca l’applicabilità o meno della fatti- tivo vero e proprio sia la licenza di
l’applicazione dell’art. 1 della tariffa
specie dell’imposta di bollo occorre porto di fucile per uso caccia ( o la
stessa.
precisare che con nota 1053/99/UK/ licenza di pesca).
Tanto si comunica per competenza e
PCL70 del 3.5.1999- indirizzata al Ciò posto, questo Ufficio nel condivi- norma.
Ministero dei Trasporti e (per cono- dere l’orientamento espresso dal MiniIL DIRIGENTE GENERALE
scenza) al Ministero delle Finanze- stero delle Finanze, e tenuto conto di
Coordinatore dell’Ispettorato
l’Ufficio Legislativo dipartimentale, quanto sopra precisato, ritiene che:
F.to: Ugo Braico.
sentito il parere dell’Osservatorio per- 1) i tesserini rilasciati per l’esercizio
Semplice
Circolari
Oggetto: Disciplina dei passaporti –
Semplificazione della documentazione
amministrativa.
N.300/C/21156/21.75.5/99
Roma, 6 luglio 1999
Il Ministero degli Affari Esteri, con
circolare n. 4 del 12 aprile 1999 ha
dato disposizioni circa l’applicazione
della normativa sulla semplificazione
delle certificazioni amministrative
nell’ambito delle proprie attribuzioni
e, tra queste, in materia di rilascio o di
rinnovo dei passaporti.
Rilevando, in proposito, la funzione
profondamente innovativa del richiamato sistema normativo ed, in special
modo del D.P.R. 403/1998, tendente a
dare il massimo impulso all’autocertificazione, il predetto Ministero ha inteso confermare il carattere prioritario
dello snellimento amministrativo, che,
oltre ad offrire vantaggi per i cittadini,
facilita il lavoro degli Uffici.
La disamina delle diverse questioni,
che, peraltro, hanno formato oggetto
di numerosi quesiti anche da parte
delle Questure, e l’approfondimento
svolto sui temi di maggiore difficoltà,
porta ad una parziale riforma del quadro procedurale per il rilascio del titolo di espatrio, di cui si riportano di
seguito gli aspetti di maggiore interesse.
Istanze e dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
L’art.1 del D.P.R. 403/1998 ha ampliato notevolmente l’ambito di utilizzo dell’autocertificazione, già prevista dall’art.2 della legge n. 15/1968,
estendendola in pratica a tutte quelle
situazioni relative a stati, fatti, qualità
personali che sinora sono state oggetto
delle normali certificazioni.
In particolare, per quanto attiene la
materia dei passaporti, tali dichiarazioni possono essere sottoscritte contestualmente all’istanza e non necessitano di autenticazione, ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorchè non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore. In
quest’ultimo caso, in base all’art. 2
comma 10 della legge 191/98, la copia
fotostatica del documento va, necessariamente, acquisita agli atti del fascicolo.
17
DIPARTIMENTO DELLA PUBBBLICA SICUREZZA
Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera
Passaporti: istruzioni per l’uso
Nell’ipotesi di impedimento alla sottoscrizione, l’istanza e le dichiarazioni
di chi non sa o non può firmare sono
raccolte dal pubblico ufficiale, che,
accertata l’identità personale del dichiarante, dovrà attestare che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato, facendo menzione della causa
dell’impedimento a sottoscrivere.
In merito, si deve, tuttavia, precisare,
che l’impedimento a sottoscrivere disciplinato dall’art. 4 del citato D.P.R.,
riguarda i casi di analfabetismo o di
inabilità fisica. Nell’ipotesi di incapacità di agire o di interdizione, le
dichiarazioni verranno validamente
rese da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela. Anche le sottoscrizioni di costoro non sono soggette ad
autentica, qualora siano apposte nelle
forme sopra indicate.
Atti di assenso
Per quanto attiene gli atti di assenso,
previsti dalla Legge 1185/67 (assenso
di chi esercita la potestà di genitore o
di tutore, assenso dell’altro genitore) il
Ministero degli Affari Esteri, recependo
l’interpretazione
logicosistematica, formulata nelle circolari
MIACEL n. 14 del 2.9.98 e n. 2 del
2.2.99 circa la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.
4 della Legge 15/68, ha escluso la
necessità dell’autentica della firma sugli atti in questione.
Si ritiene, infatti, che tutti gli atti
richiamati in una istanza o, comunque, alla stessa collegati funzionalmente, siano soggetti alle medesime
regole che governano l’istanza stessa.
In particolare gli atti di assenso previ-
sti dalla legge sui passaporti, anche se
prestati al di fuori dal contesto della
richiesta del passaporto, vengono considerati come parte di un atto unitario,
sebbene strutturalmente complesso, e
come tali governati dai medesimi principi. Pertanto, la sottoscrizione del
consenso dell’altro genitore, prevista
dall’art. 3 lettera b), va soggetta allo
stesso regime della firma dell’istanza
contenente dichiarazioni sostitutive di
cui al paragrafo precedente .
In definitiva, anche in questo caso, la
sottoscrizione apposta in presenza del
dipendente addetto, non richiede l’autenticazione.
Con le medesime modalità può essere
espresso l’assenso dagli esercenti la
potestà di genitore o di tutore per
l’iscrizione del minore in un passaporto collettivo.
Riguardo il consenso per il rilascio del
passaporto individuale a favore dei
minori si richiama la circolare n.
300/C/31090.21.75.5198 dell’1.12.98.
Nel caso di sottoscrizione non apposta
in presenza del personale addetto alla
ricezione della domanda, ma correlata
di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, parimenti non
occorre uno specifico atto di autenticazione, essendo la sottoscrizione positivamente comparabile con quella risultante (se risultante) sulla fotocopia del
documento di identità.
Nella domanda dovrà, comunque, essere richiamata l’avvenuta prestazione
dell’assenso, ove questo sia presentato
in allegato.
FOTOGRAFIE
Il Ministero degli Affari Esteri, rilevato che il disposto dell’art. 16 della
legge 1185/1967, non è in contrasto
con il comma 7 dell’art. 12 della legge
127/97, richiede l’autenticazione delle
fotografie degli interessati.
Tuttavia, qualora l’interessato si presenti personalmente presso l’ufficio
competente (Questura, Ufficio di P.S.
distaccato, locale Comando dei Carabinieri, Comune), le fotografie possono essere “legalizzate”, a norma del
predetto art. 2, comma 7, della legge
n. 127/97, dall’addetto a ricevere l’i-
18
Semplice
Circolari
(Continua da pagina 17)
stanza. In tal caso si osservano, relativamente al bollo, le indicazioni di cui
alla circolare MIACEL n. 11 del 15
luglio 1997, secondo cui “per detta
specifica attività non sembra più dovuta l’imposta di bollo”.
Tale indirizzo interpretativo viene, peraltro, condiviso dal Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
ha escluso l’assoggettamento all’imposta di bollo dell’attività di legalizzazione della foto.
VERIFICHE
L’art. 11 del D.P.R. 403/98 prevede la
necessità di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Le dichiarazioni sostitutive, contenute
nelle istanze pertinenti i passaporti,
nonché gli atti ad esse connesse, andranno, pertanto, verificati a cura dell’Ufficio che procede all’istruttoria.
La verifica deve aver luogo in tutti i
casi in cui vi è un ragionevole dubbio
circa il contenuto o la sottoscrizione
degli atti e può essere svolta, a campione, sulla generalità delle istanze o
dei documenti acquisiti.
Ministero dell’Interno
CIRCOLARE
5 novembre 1999, n.20
G.U. n. 270 del 17-11-1999
Oggetto: Carta d'identità' –
Immodificabilità del modello
ministeriale. (Decreto ministeriale 31 ottobre 1968 ).
Con circolare Miacel n. 17
del 21 settembre 1992 , questo Ministero richiamò l'attenzione dei signori Sindaci sulle
necessità di evitare l'altera-
I criteri per le verifiche a Passaporti: istruzioni per l’uso
campione saranno determinati dalle SS.LL. in base alla
loro prudente valutazione (es. scelta (SAIA), ed altre Amministrazioni al
casuale in un arco temporale determi- fine di concordare modalità di comunato; tutte le dichiarazioni pervenute nicazione privilegiate.
in un dato giorno o provenienti da una Considerazioni particolari richiede
località scelta a rotazione, ecc.).
l’art.11, comma 3. Del D.P.R. 204/99,
Quando i controlli riguardano dichia- che, nel richiamare l’art. 26 della
razioni sostitutive di certificazioni, po- legge 15/68, ribadisce le sanzioni petrà essere richiesta conferma diretta- nali cui va incontro il dichiarante nelle
mente all’Amministrazione compe- ipotesi di falsità o di mendacità.
tente, anche attraverso l’uso di stru- Occorre quindi che l’assunzione di
menti informatici o telematici idonei a responsabilità, accollatasi con la difar individuare con certezza l’ente ori- chiarazione sostitutiva, emerga dal
ginatore.
contesto della dichiarazione. La forNon è escluso l’accertamento telefo- mula dell’ammonimento, relativo alle
nico, tuttavia, esso dovrà essere con- sanzioni di cui al citato art. 26, dovrà
fermato da successiva acquisizione do- essere inoltre, inserita nella modulicumentale.
stica all’uopo predisposta.
Sono auspicabili, inoltre, intese con le Si soggiunge, infine, che con la norma
anagrafi, eventualmente avvalendosi in parola viene introdotta l’ulteriore
del collegamento con il sistema di sanzione della decadenza del benefiaccesso ed interscambio anagrafico cio, acquisito sulla base delle dichiarazioni rilevatesi non veritiere.
Negli atti d’ufficio saranno debitamente annotati i criteri adottati per le
verifiche, i controlli effettuati ed i relativi risultati, con i conseguenti provvedimenti.
Il Capo della polizia
zione, ad opera di alcuni Comuni, del modello della carta
d'identità, effettuata con l'inserimento all'interno di essa di
fogli intermedi contenenti variazioni anagrafiche.
Di recente, presso alcune amministrazioni comunali, è riemerso tale modo irregolare di
Nel richiamare integralmente il
contenuto della predetta circolare, si ribadisce, in particolare,
che nessun motivo si può procedere ad alterare il documento nel suo modello tipo formalmente previsto, e che le
generalità dell'interessato devono essere indicate sul frontespizio.
Si pregano le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei
sigg.ri sindaci sul contenuto della presente
circolare, fornendo un
cortese cenno di riscontro.
La carta d’identità non
può essere modificata
procedere, consistente nella
rettifica, apportata direttamente sul documento, del dato
anagrafico variato ovvero nell'apposizione sul frontespizio
del timbro "generalità' all'interno".
Il direttore centrale
delle autonomie
servizio enti locali
Meoli
Semplice
Legislazione
19
D.P.C.M. 22.10.1999, n. 437 - Regolamento per il rilascio della carta di
identità elettronica - Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25-11-1999
IL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
omissis..
febbraio 1993, n. 29, e successive moAdotta
dificazioni.
il seguente regolamento:
Art. 2
Art. 1
Rilascio della carta di identità e del
Definizioni
documento di identità elettronico
1. Ai fini del presente decreto si in- 1. La carta di identità elettronica e il
tende:
documento d'identità elettronico sono
a. per carta di identità elettronica, il rilasciati dal comune di residenza o
documento di riconoscimento perso- d'iscrizione all'Anagrafe italiani resinale rilasciato dal comune su supporto denti all'estero (AIRE) secondo le moinformatico;
dalità e le caratteristiche definite dal
b. per documento d'identità elettronico presente decreto e dal decreto di cui
ai sensi dell'articolo 2, comma 10, all'articolo 8.
della legge 15 maggio 1997, n. 127, 2. Il documento d'identità elettronico è
come sostituito dall'articolo 2, comma rilasciato a seguito della prima iscri4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, zione anagrafica. Il suo rinnovo è fail documento analogo alla carta d'iden- coltativo. Se non rinnovato, il docutità elettronica e rilasciato dal comune mento conserva validità unicamente
prima del compimento del quindice- quale documento di attribuzione del
simo anno di età;
codice fiscale.
c. per documento informatico, la rap- 3. Il Ministero delle finanze genera ed
presentazione informatica di atti, fatti assegna alle persone fisiche il codice
o dati giuridicamente rilevanti;
d. per dati identificativi della perIl primo regolamento per la
sona, il nome, il cognome, il
Carta di Identità Elettronica
sesso, la statura, la data e il luogo
di nascita, gli estremi del relativo
atto;
fiscale sulla base dei dati trasmessi dai
e. per "altri dati" le informazioni di comuni con le procedure di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno
1994. La procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale è
disciplinata con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro
delle finanze, sentita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
Art. 3
Forma, contenuto e funzione della
carattere individuale generate, gestite carta d'identità elettronica e del doe distribuite dalle pubbliche amminicumento di identità elettronico
strazioni per attività amministrative e 1. La carta di identità elettronica e il
per l'erogazione di servizi al cittadino; documento d'identità elettronico def. per regole tecniche, le specifiche di vono contenere, con immediata visibicarattere tecnico, organizzativo, fun- lità e memorizzati con modalità inforzionale e di sicurezza informatica, ivi matiche di sicurezza sul documento ai
compresa ogni disposizione che ad sensi dell'articolo 8:
esse si applichi, relative alle tecnologie a. dati identificativi della persona;
e ai materiali da utilizzare per la pro- b. codice fiscale;
duzione e l'uso della carta di identità;
c. dati di residenza;
g. per pubbliche amministrazioni, le d. cittadinanza;
amministrazioni di cui all'articolo 1, e. fotografia;
comma 2, del decreto legislativo 3 f. eventuale indicazione di non validità
ai fini dell'espatrio;
g. codice numerico identificativo del
documento, codice del comune di rilascio, data del rilascio e data di scadenza;
h. sottoscrizione del titolare o di uno
degli esercenti la potestà genitoriale o
la tutela.
2. Il documento d'identità elettronico
può essere rilasciato anche senza la
fotografia del titolare; in tal caso esso
non è valido per l'espatrio.
3. Il documento d'identità elettronico
(munito della fotografia del titolare)
consente l'espatrio del minore di età
inferiore ai dieci anni alle stesse condizioni previste dall'articolo 14, secondo comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
4. La carta d'identità elettronica ed il
documento d'identità elettronico possono contenere i dati desunti dalle liste
elettorali e comunque tutti quelli necessari per la certificazione elettorale e
altri dati al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa.
Fra questi ultimi possono essere ricompresi anche dati amministrativi
del Servizio sanitario nazionale nei
limiti previsti da apposite linee guida
emanate dal Ministero della sanità di
concerto con le altre amministrazioni
interessate. Nel caso in cui i dati abbiano natura sensibile ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, questi possono essere
inseriti nei documenti solo su richiesta
dell'interessato, con le modalità ivi
previste.
5. I dati di cui al comma 1 sono
trasmessi dal comune alla competente
questura con le modalità previste dal
decreto di cui all'articolo 8.
Art. 4
Firma digitale e chiave biometrica
1. La carta di identità elettronica può
contenere le informazioni e le applicazioni occorrenti per la firma digitale
secondo quanto stabilito dalle regole
tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, nonchè gli elementi necessari per generare la chiave biometrica.
Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repub-
20
Semplice
Legislazione
blica 10 novembre 1997, n. 513, reca:
"Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione
e la trasmissione di documenti con
strumenti informatici e telematici, a
norma dell'art. 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
Art. 5
Validità temporale della carta d'identità e del documento d'identità
elettronico
1. La carta di identità elettronica ha
validità di cinque anni. La medesima
validità ha il documento d'identità
elettronico privo della fotografia del
titolare.
2. Il documento d'identità elettronico
munito della fotografia del titolare ha
validità di due anni.
Art. 6
Procedure di interdizione dell'operatività elettronica in caso di smarrimento o furto della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico.
1. In caso di smarrimento o di furto
sono previste procedure di interdizione
dell'operatività della carta d'identità
elettronica e del documento d'identità
elettronico, definite con il decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo
8.
Art. 7
Pagamenti informatici
1. La carta d'identità elettronica può
essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni, previa definizione, d'intesa
tra il comune interessato e l'intermediario incaricato di effettuare il pagamento, dellemodalità di inserimento e
validazione dei dati necessari.
Art. 8
Regole tecniche e di sicurezza
1. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modifiche, sono dettate le
regole tecniche e di sicurezza relative
alle tecnologie e ai materiali utilizzati
per la produzione delle carte di identità e dei documenti d'identità elettronici di cui al presente decreto, specificate le caratteristiche fisiche e grafiche
del supporto materiale, nonchè stabilite le modalità di verifica da parte
delle autorità provinciali di pubblica
D.P.C.M. 22.10.1999, n. 437 Regolamento per il rilascio della carta di identità elettronica
sicurezza.
2. In particolare, le regole tecniche e
di sicurezza devono riguardare le modalità di compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo dei documenti.
3. Le regole tecniche e di sicurezza
sono adeguate in relazione alle esigenze dettate dalla evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando l'utilizzabilità dei documenti in
corso di validità.
4. Con il decreto di cui al comma 1
sono dettate le misure tecniche e di
sicurezza finalizzate a garantire l'integrità, l'accessibilità e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento.
Art. 9
Progetti di sperimentazione concernenti le modalità di utilizzazione
della carta di identità elettronica e
del documento elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
1. Le pubbliche amministrazioni pos-
sono sperimentare modalità di utilizzazione della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità attenendosi a quanto stabilito dal presente decreto e dal decreto
di cui all'articolo 8.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni trasmettono al Ministero
dell'interno il progetto di sperimentazione, contenente le specifiche tecniche, con l'indicazione della durata e
del responsabile del progetto stesso.
3. Le amministrazioni proponenti possono avviare la sperimentazione decorsi trenta giorni dalla ricezione del
progetto e in mancanza di determinazioni negative, da parte del Ministero
dell'interno, in merito alla conformità
di progetto stesso al presente decreto e
alle norme tecniche e di sicurezza di
cui al decreto previsto dall'articolo 8.
In caso di richiesta di chiarimenti il
termine di trenta giorni è sospeso e
riprende a decorrere dalla ricezione
degli elementi richiesti.
4. Fermo restando quanto previsto al
comma 3, nel caso in cui la sperimentazione non risulti conforme alle finalità del presente decreto e alle norme
tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8, il Ministro dell'interno ne dispone la cessazione con provvedimento motivato. In
tal caso, ai fini della ripresa della
sperimentazione, l'amministrazione
può presentare, secondo le modalità di
Entrata in vigore del decreto:
10-12-1999
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, un nuovo progetto adeguandosi
alle osservazioni formulate.
Art. 10
Comitato di monitoraggio
1. Ferma restando la competenza del
Ministro dell'interno per l'autorizzazione delle sperimentazioni, è costituito un comitato di monitoraggio
composto da diciotto membri, di cui
tre della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, due del Dipartimento della
funzione pubblica, quattro del Ministero dell'interno, due del Ministero
delle finanze, due del Ministero della
sanità, tre dei comuni, designati dalla
conferenza Statocittà e autonomie locali, due dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
2. Il comitato di cui al comma 1 svolge
funzioni di collegamento tra la fase di
sperimentazione e la fase di avvio a
regime della carta d'identità elettronica. In particolare il comitato svolge
i seguenti compiti:
a. esprime pareri sulla validità dei
progetti avviati e dei servizi previsti
nelle sperimentazioni;
b. effettua il monitoraggio dell'andamento delle sperimentazioni al fine di
valutare e favorire le interrelazioni tra
le stesse;
c. formula proposte per la migliore
utilizzazione dei documenti elettro-
Semplice
21
Intervento
Libretti di lavoro: un problema irrisolto
di Roberto Gimigliano
In tema di rilascio di libretti di
lavoro ai cittadini comunitari la
legislazione non è abbastanza
chiara ed anche le disposizioni
ministeriali non sempre hanno
aiutato a risolvere il problema.
Il Ministero dell’Interno ha dovuto emanare, recentemente,
una circolare esplicativa di una
circolare esplicativa del D.P.R. il
1225/69.
Il D.P.R. in oggetto affronta infatti la problematica relativa al
rilascio del libretto di lavoro a
cittadini che svolgono opera di
frontalierato inverso, e cioè ai
cittadini comunitari francesi che
operano quotidianamente nel nostro Paese ma che, di norma,
rientrano alle proprie abitazioni
site in territorio francese. Il Regolamento specifica che a detti
soggetti verrà rilasciata una
“carta speciale valida cinque anni
e rinnovabile automaticamente,
conforme al modello stabilito
con decreto del Ministero dell’Interno”.
Partendo dal presupposto che
tale documento non è la carta di
soggiorno, e che nessuno, dalle
Questure al Ministero stesso, è a
conoscenza della materiale esistenza di questo particolare documento, viene da domandarsi in
cosa consista questo misterioso
“pezzo di carta”.
La circolare del Ministero dell’Interno del 24/02/1998, n°
09801330/15100/1, recita testualmente: “Da quanto detto,
deriva che il libretto di lavoro ai
cittadini comunitari sarà rilasciato dal Comune che avrà
provveduto ad iscrivere gli
stessi nello schedario della popolazione residente, previa esi(Continua a pagina 22)
Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Ventimiglia
CIR Interno 24/2/98 prot.09801330/15100/1
Comune competente al rilascio del libretto di lavoro ai cittadini comunitari
L'individuazione del comune competente al rilascio del libretto di lavoro ai cittadini della
Comunità europea forma oggetto di numerosi quesiti rivolti a questo Ministero.
Ciò premesso, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si ritiene
opportuno fornire le seguenti precisazioni. La legge 10 gennaio 1935, n. 112, che ha
istituito tale documento, all'art. 2, dispone che il libretto è rilasciato ai lavoratori
dimoranti nel comune, prevedendo, al successivo art. 3, che lo stesso riporta anche la
residenza. In base a tale disposizione, competente al rilascio è il comune nel quale il
soggetto è iscritto
nello schedario della popolazione residente ai
sensi della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e del
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio
1989, n. 223. Con circolare
n. 42/111/III, del 4 giugno 1973 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha
fornito istruzioni in merito alla attuazione del regolamento n. 1612/68 della Comunità
economica europea in materia di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della
Comunità. In particolare, è stato disposto che ai cittadini comunitari ed ai loro familiari
che intendano svolgere attività di lavoro subordinato, in possesso della "carta di
soggiorno", sia rilasciato il libretto di lavoro a cura dell'amministrazione comunale del
luogo ove abbiano eletto la propria dimora abituale. Quanto sopra, anche ai fini della
iscrizione nelle liste di collocamento ed avviamento al lavoro. La dimora abituale di cui è
cenno nella direttiva comunitaria, ai sensi della vigente normativa e del disposto dell'art.
43 del codice civile, corrisponde al concetto di residenza anagrafica mentre la presenza
degli stessi sul territorio nazionale è disciplinata dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1963, n. 1656, che prevede il rilascio ai cittadini comunitari
della carta di soggiorno. Tale documento costituisce anche la condizione per poter
ottenere l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1990, n. 39. Da
quanto detto, deriva che il libretto di lavoro ai cittadini comunitari sarà rilasciato dal
comune che avrà provveduto ad iscrivere gli stessi nello schedario della popolazione
residente, previa esibizione della carta di soggiorno.
Si pregano le SS.LL. di voler informare i signori sindaci del contenuto del presente
documento.
La 1° Circolare
Legislazione
(Continua da pagina 20)
nici, una volta conclusa la sperimentazione;
d. garantisce il raccordo delle sperimentazioni, nel caso in cui la carta
d'identità elettronica o il documento
elettronico contengano dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale, con la sperimentazione della tessera sanitaria nazionale.
Art. 11
Norme transitorie
1. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilita la data a decorrere
dalla quale i comuni possono rilasciare
la carta d'identità elettronica in sostituzione dello stesso documento su supporto cartaceo, nonchè il documento
d'identità elettronico di cui al presente
decreto.
2. Trascorsi cinque anni dalla data
D.P.C.M. 22.10.1999, n. 437 Regolamento per il rilascio della carta di
identità elettronica
stabilita con il decreto di cui al comma
1, la carta d'identità è rilasciata soltanto su supporto informatico.
3. I comuni adottano un piano di sviluppo e revisione dei sistemi informativi automatizzati in attuazione di
quanto stabilito dal presente decreto,
attenendosi altresì alle disposizioni di
cui agli articoli 20 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 1999
22
Semplice
Intervento
Libretti di lavoro: un problema irrisolto
di Roberto Gimigliano
Circolare Ministero dell’Interno - Prot. 3171 del 15.6.1998
bizione della carta di sog- Comune competente al rialascio del libretto di lavoro ai cittadini comunitari
giorno”.
La circolare della Direzione A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da vari Comuni e, a completamento
di quanto disposto con Circolare del Ministero dell’Interno n. 3 (98) del 24.2.1998, il
Generale dell’Amministra- cui contenuto è stato portato a conoscenza delle SS.LL. si precisa quanto segue.
zione Civile riporta in toto la Lo scopo principale della menzionata circolare era l’individuazione del Comune
circolare precedente insi- competente al rilascio del libretto di lavoro a cittadini comunitari già residenti sul
nuando però un ulteriore territorio nazionale, per i quali è stata individuata la competenza nel Comune di
residenza. Per quanto invece
ai cittadini che
dubbio.
La 2° Circolare attiene
abbiano
richiesto
l’iscrizione
anagrafica
e siano in
“Infine per quanto attiene i
attesa del perfezionamento
della relativa procelavoratori frontalieri, ap- dura, il Comune presso il quale è stata presentata la domanda di iscrizione all’anapartenenti a paesi dell’u- grafe, provvederà al rilascio del libretto all’atto della domanda. Nel caso in cui il
nione europea, in possesso cittadino comunitario non abbia effettuato alcuna richiesta di iscrizione anagrafica, se
della carta speciale di cui lo stesso è in possesso di carta di soggiorno, il Comune competente al rilascio è quello
all’ultimo comma dell’arti- riportato nel suddetto documento; se invece non è in possesso di tale carta, nei casi
colo 1 del predetto D.P.R. esplicitamente previsti dal D.P.R. 1225/1969, il Comune competente è quello in cui
l’interessato richiederà il rilascio del libretto di lavoro e, come avviene per i cittadini
1225/1969, il Comune com- extracomunitari, verrà indicato il domicilio dichiarato dal richiedente.
petente al rilascio del li- Infine, per quanto attiene ai lavoratori frontalieri appartenenti a Paesi dell’Unione
bretto di lavoro è quello nel Europea, in possesso della carta speciale di cui all’art. 1 del predetto D.P.R.. il
quale i lavoratori stessi pre- Comune competente al rilascio del libretto di lavoro è quello nel quale i lavoratori
stessi prestano la loro attività.
stano la loro attività.”
Stante così le cose e premurandomi di ascoltare il parere di altri colleghi che soggiorno per rilasciare il libretto di lavoro ai
vivono questa problematica al par mio, ho potuto lavoratori comunitari frontalieri..
constatare due cose: la prima è che nessuno si è mai E’ di questi ultimi giorni il mio vano tentativo di
preoccupato di tale problema (e sinceramente non contattare qualcuno che potesse aiutarmi a risolso pensare se sia un bene od un male), la seconda è vere il caso, ma….. niente di nuovo sul fronte
che spesso ci si limita a richiedere il permesso di occidentale, e posso assicurare che questa situazione non è sicuramente l’unica che mi trovo a
dover affrontare.
R. Gimigliano
Pratica
(Continua da pagina 21)
Al Sindaco del Comune di
____________________
_ l _ sottoscritt _
______________________________________________
nat ___ a __________________________________ il
___________
residente a ___________________ in Via _____________________
n. __
in qualità di genitore di ________ nat_ a __________ il _________
chiede il rilascio del libretto di lavoro del figlio sopra indicato ed a tal
fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false attestazioni,
ai sensi dell’art. 2 della Legge 4.1.1968, n. 15, dichiara che lo stesso
figlio ha assolto agli obblighi scolastici così come previsto dall’art. 1 della
Legge 20.1.1999, n. 9.
In effetti il problema posto dal collega
Gimigliano sembra non avere soluzione. Dopo aver verificato direttamente presso i Ministeri del Lavoro e
degli Interni abbiamo constatato che
della carta speciale di cui all’art. 1 del
D.P.R. 1225/1969, per i lavoratori comunitari frontalieri, non esiste traccia.
Consigliamo comunque ai colleghi di
rilasciare comunque il libretto di lavoro, per detti lavoratori, su semplice
dichiarazione di domicilio.
La Redazione
Semplice
23
I Quesiti
Ai Lettori
Tutti gli abbonati avranno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni
anno. Il quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX.
0571920859
oppure,
in
posta
elettronica
alla
email:
[email protected]. La redazione risolverà il quesito entro i tre
giorni lavorativi successivi e la risposta verrà inviata direttamente al
mittente. I quesiti di maggior interesse verranno pubblicati sulla rivista.
SEMPLIFICAZIONE - Autentica di fotografia.
D. Si possono autenticare le fotografie ai minori di anni 15 ad uso
rilascio dell’abbonamento ferroviario? Si precisa che gli Uffici
delle Ferrovie inviano tutti i giovani presso gli Uffici Comunali
sostenendo che detti uffici ferroviari non possono autenticare le
fotografie.
R.
SI
Innanzi tutto si deve precisare che
le Ferrovie devono essere considerate alla stregua di esercente un
servizio di pubblica utilità. Pertanto sono destinatarie di tutte le
normative sulla semplificazione
amministrativa. In ragione di
quanto sopra affermato gli Uffici
ferroviari hanno il dovere, tra l’altro, di procedere direttamente alla
legalizzazione di fotografie di soggetti che chiedono di fruire dei loro
servizi (abbonamento ferroviari).
L’utente può scegliere liberamente
di farsi legalizzare la fotografia,
per l’uso sopra descritto, anche
presso l’Ufficio comunale.
Qualora l’impiegato comunale accerti che gli uffici ferroviari rifiutano di legalizzare le foto ai loro
utenti obbligandoli a recarsi in Comune, dovrà effettuare apposita
segnalazione al Comitato Provinciale per la Pubblica Amministrazione presso il Prefetto della Provincia.
STATO CIVILE - Atto di morte.
D. E’ pervenuta, a questo ufficio,
autorizzazione, da parte del Procuratore della Repubblica per la
formazione di atto di morte relativo a cadavere rinvenuto. Nell’autorizzazione si indica, al posto della data di morte, una data
compresa tra il 5 e il 10 del mese
corrente.
Quale data dovrò indicare nell’atto di morte dal momento che il
sistema informatico richieda una
data certa in un solo giorno?
R.
L’ufficiale di Stato Civile nell’atto
di morte dovrà indicare con assoluta esattezza la data (rectius: il
periodo) indicato nella comunicazione della Procura. L’indicazione
del periodo, al posto di una data
certa, deriva, con molta probabilità
dal fatto che si tratti di cadavere
rinvenuto ad una certa distanza di
tempo dal momento in cui si è
verificato il decsso: pertanto, anche a seguito di autopsia, non sarà
stato possibile individuare con
esattezza la data del decesso.
Per quanto attiene il problema segnalato circa la necessità di inserire, nel programma informatico,
una sola data i rimedi che possiamo suggerire sono i seguenti:
1. richiedere alla software-house
una appropriata modifica al programma.
2. redigere l’atto a mano.
3. redigere l’atto usando il programma informatico e, se possibile, al momento della stampa,
usare degli accorgimenti affinché
la data del decesso non sia stam-
pata e possa essere aggiunta,
prima della chiusura dell’atto con
mezzi meccanici o manuali. In tale
ultimo caso si dovranno usare gli
opportuni accorgimenti affinchè,
in sede di rilascio di certificati ed
estratti relativi al decesso della
persona essi riportino il periodo
indicato nell’atto di morte.
STATO CIVILE - Riconoscimento di figlio maggiorenne.
D. Al momento della nascita un
bambino è stato dichiarato figlio
di ignoti in quanto la madre non
ha effettuato il riconoscimento ed
il padre è sempre risultato ignoto.
Al momento della formazione dell’atto di nascita l’Ufficiale di
Stato Civile impose il cognome al
bambino. Adesso che il figlio ha
raggiunto la maggiore età la madre ha dichiarato l’intenzione di
effettuare il riconoscimento. Il figlio si è dichiarato d’accordo al
riconoscimento ma vorrebbe
mantenere il suo cognome. E’
possibile?
R.
Sul problema si è espressa la Corte
Costituzionale con sentenza n. 297
24
Abbonarsi a
Semplice è.... semplice
Semplice
I Quesiti
(Continua da pagina 23)
del 23/7/96.
La Corte ha sanzionato l’art. 262
del Codice Civile poichè, il sistema di attribuzione del cognome
del figlio naturale non rispetta
sempre i diritti della persona, specie quando il riconoscimento avvenga a rilevante distanza dalla
nascita.
Il fatto esaminato dalla Corte Costituzionale riguardava un ricorso
diretto ad ottenere l'accertamento
del diritto di un figlio naturale di
non aggiungere o anteporre il cognome materno (derivatogli dal riconoscimento intervenuto oltre
quaranta anni dopo il parto), al
precedente cognome attribuito dall'ufficiale di Stato civile.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 262 del codice civile,
nella parte in cui non prevede che
il figlio naturale, nell'assumere il
cognome del genitore che lo ha
riconosciuto, possa ottenere dal
giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo
o, a sua scelta, aggiungendolo a
questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità
personale.
D’altra parte la Corte Costituzionale, con la precedente sentenza n.
13 del 1994, aveva già dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per
violazione dell'art. 2 della Costituzione, l'art. 165 del r.d. 9 luglio
1939, n. 1238 (Ordinamento dello
stato civile), nella parte in cui non
prevede che, quando la rettifica
degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal
soggetto cui si riferisce, comporti
il cambiamento del cognome, il
soggetto stesso possa ottenere dal
giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome origi-
nariamente attribuitogli ove questo
sia ormai da ritenersi segno distintivo della sua identità personale.
Si deve tener presente che il figlio
naturale, ormai maggiorenne, ha
visto radicarsi la sua identità nel
nome a suo tempo attribuitogli dall’Ufficiale di Stato Civile, la cui
conservazione però non verrebbe
salaguardata con il riconoscimento
della facoltà di aggiungere il cognome del genitore che ha operato
il riconoscimento al cognome originariamente attribuitogli. Né rileva il fatto che, ove il figlio abbia
compiuto sedici anni, il riconoscimento non possa avvenire senza il
suo consenso, negando il quale
l'interessato eviterebbe la conseguenza di vedere sostituire, allo
stato attuale della normativa, il
Arrivederci al 2000
nuovo cognome a quello che ormai
lo individua nella comunità in cui
vive, così preservando il diritto alla
sua identità personale: ciò invero
potrebbe avvenire soltanto con la
rinuncia al riconoscimento stesso,
e quindi il figlio ultrasedicenne si
troverebbe costretto a scegliere se
privilegiare la sua identità personale o il suo stato di filiazione.
Alternativa questa del tutto incongrua ed irragionevole, ove si consideri che nessuna situazione di conflitto insorge fra tali diritti, entrambi di rilievo costituzionale,
ben potendo la tutela dell'uno conciliarsi con la tutela dell'altro,
senza necessità di sacrificare alcuno dei due, con l'attribuzione al
figlio naturale, che assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, del diritto di conservare aggiungendolo o anteponendolo, a
sua scelta, a questo - il cognome
precedentemente conferitogli con
atto
formalmente
legittimo,
quando tale cognome sia da ritenersi divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.
ANAGRAFE - Convivenza.
D. Una persona è detenuta in attesa di giudizio (la prima udienza
si svolgerà tra alcuni mesi) in un
carcere di altro Comune. Deve essere iscritto nella convivenza anagrafica del carcere?
Può essere istituita, su esplicita
richiesta dei familiari, scheda di
famiglia a parte allo stesso indirizzo ove adesso risulta ancora
residente ?
In alternativa si può trasferire la
persona nella Via riservata ai
senza fissa dimora?.
R.
NO
L’art. 8 del D.P.R. 223/89 stabilisce, con estrema chiarezza che
non deve essere effettuata, né
d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza dei detenuti in attesa di giudizio. Pertanto finché permarrà la
condizione di detenuto in attesa di
giudizio non potrà essere effettuata l’iscrizione anagrafica nel
Comune ove ha sede il carcere, Nè
potrabnno essere adottati i rimedi
alternativi proposti anche se esplicitamente richiesti dai familiari.
L’iscrizione nella convivenza anagrafica del carcere potrà avvenire
solo quando e se il soggetto sia
condannato, anche con solo giudizio di primo grado, ad un periodo
di detenzione superiore ad 1 anno.
Prezzo del fascicolo L. 12.000
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