CAPITOLO
1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
VARIAZIONI DELLE OPERE
Art 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e delle provviste occorrenti per la realizzazione
delle opere di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI SOCIETA’ SPORTIVE
SEMINTERRATO MEDIA “DANTE”
Ubicazione : Via Verdi , nel comune di Casale Monferrato.
Art. 1.2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO
L’esecuzione delle opere di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto sarà compensata a
misura.
L’importo complessivo dei lavori e delle forniture comprese nell'appalto (a base d’asta)
ammontano presuntivamente alla somma di Euro 132.295,73 IVA esclusa, di cui Euro
129.844,15 per lavori soggetti a ribasso d’ asta e Euro 2.451,58 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta come meglio risulta nel seguente prospetto indicante le lavorazioni
complessive ritenute omogenee :
INDICAZIONI DELLE
OPERE
DISAGGREGAZIONI
VARIE: SPECIE DI
LAVORO
Specie
corrispettivo
Incid. Incid.
%
%
disagr Specie
egazi lavoraz.
one
IMPORTO
Euro
Opere murarie ed affini
a misura
80%
106.390,24
Impianto idrico/sanitario
a misura
14%
17.905,49
Impianto elettrico
a misura
6%
8.000,00
Importo complessivo
lavori a misura
Di cui oneri per la
sicurezza compresi nei
prezzi di elenco
IMPORTO TOTALE
LAVORI A BASE D’ASTA
132.295,73
( 2.451,58 )
100 %
132.295,73
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Capitolato speciale d’appalto
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INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI
L’articolazione dei gruppi delle lavorazioni ai sensi del comma 7 dell’articolo 45 del
Regolamento, risulta dalla Tabella precedente.
L’offerta dovrà essere formulata esponendo l’importo per lavori (ed il relativo ribasso
percentuale) riferito all’importo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza.
L’importo contrattuale complessivo risulterà dalla somma dei due addendi :
importo netto offerto, corrispondente all’applicazione del ribasso percentuale all’importo a
base d’offerta soggetto al ribasso pari ad euro 132.401,85 ;
• importo per oneri ordinari relativi alla sicurezza ex lege, pari a € 2.451,58 ;
•
La categoria prevalente individuata è la OG1: Edifici Civili ed Industriali […] e relative opere
complementari.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, dell’articolo
23 del decreto legislativo n. 406 del 1991, dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
dell’articolo 30 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, le parti di lavoro
appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella
tabella di seguito indicata quale parte integrante e sostanziale.
CATEGORIA PREVALENTE
(cat. Generali)
CLASSIFICA
Percentuale
I
80%
CLASSIFICA
Percentuale
OS 3 : Impianto idrico/sanitario
I
14%
17.905,49
OS 30 : Impianto elettrico
I
6%
8.000,00
OG 1 : Edifici civili e industriali
ALTRE CATEGORIE
IMPORTO
( Euro )
106.390,24
IMPORTO
( Euro )
Art. 1.3
DESCRIZIONE DEI LAVORI
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni
allegati al contratto e dalle seguenti indicazioni, salvo quanto sarà precisato all'atto esecutivo dal
Direttore dei lavori.
I lavori da eseguire consistono, di massima, nella realizzazione delle seguenti opere :
Obbiettivi prefissati
Si sono individuati i seguenti obbiettivi da raggiungere :
Realizzare servizi, docce e spogliatoi separati maschili e femminili, oltre ad uno ad uso
esclusivo di eventuali portatori di handicap, che sara’ anche a disposizione degli istruttori delle
societa’ presenti nel plesso. Il tutto coordinato al recupero e risanamento dei locali dimessi che
necessitano di interventi per poterli riportare a normali condizioni di utilizzo .
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Lavori da realizzarsi (descrizione di massima)
Al fine di ottenere gli obbiettivi sopra descritti e’ ovviamente indispensabile ristrutturare
completamente la zona oggetto dell’interveno : rimarra’ parzialmente esclusa in questa fase la
prima area gia’ utilizzata alla data odierna dalla societa’ sportiva di Arti Marziali, la quale, gia’
attrezzata ed in buone condizioni di manutenzione, beneficera’ comunque di un ampliamento di
superficie netta a disposizione.
E piu’ quindi :
demolizione e rimozione di murature, pavimenti e rivestimenti dei locali interessati dai lavori ;
riorganizzazione degli spazi cosi’ da ottenere due batterie servizi e spogliatoi indipendenti ;
realizzazione di servizio e spogliatoio adatto a portatore di handicap con accesso indipendente ;
rifacimento di pavimenti, rivestimenti e tinteggiatura interna ;
Art. 1.4
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia
dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed
indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori
Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per
risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori
di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie
dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la
realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono
quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate
al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento
della stipula del contratto.
L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e
deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di
una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori
non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
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CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000
Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 493/96 ed al D.Lgs. 626/94 e
s.m.i., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al
D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs. 277/91 e s.m.i. ed alla legge 447/95 e s.m.i (Legge
quadro sull’inquinamento acustico ed i relativi decreti attuativi).
Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il
Capitolato Generale (D.M. 145/2000) anche i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
Capitolato speciale di appalto
Elenco prezzi unitari
Tavole grafiche
Piano di sicurezza e coordinamento
Si richiamano
a)
b)
c)
Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;
Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto
dell’appalto;
Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEIUNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore in
quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante
per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso
dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle
norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
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Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine,
quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi (ovvero
modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L’ Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 2.3
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 554/99, per quanto riguarda i lavori indicati dal
presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per le seguenti categorie e
classifiche così come richiesto dalle modalità previste dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163:
OG 1 - Edifici civili ed industriali
Art. 2.4
CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto
dall’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo
dei lavori posti a base dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata
anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180
giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di
aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 2.5
CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria
pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163.
Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore
al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 2.6
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato
dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs.
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12 aprile 2006 n. 163, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non
può essere superiore al 30%. E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche, laddove il
valore di una o più di tali opere, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37
comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali
ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti,
possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui
si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle
relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria
prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune
lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:
il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni
mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas,
antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale
mobili, di sollevamento e di trasporto;
l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antiintrusione;
l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi e simili;
i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
l'armamento ferroviario;
gli impianti per la trazione elettrica;
gli impianti di trattamento rifiuti;
gli impianti di potabilizzazione.
Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della
costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
In particolare, ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Appaltatore è
tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità
della Direzione dei Lavori:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso
d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi
e
le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative
lavorazioni prestazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in
cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con
ribasso
non superiore al venti per cento;
2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle
ritenute
di garanzia effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato
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direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al cottimista, gli affidatari
comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento;
3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del
contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.
2359
c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo,
società o consorzio;
4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre
dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà far
pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da
parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e
infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 3,
comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 dal quale risulti la regolarità contributiva del
subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale;
5) l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione
comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la
produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L’Appaltatore resta in ogni
caso
l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle
opere
oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle
imprese
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi
in
conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 118 comma 8 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al
subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere
prorogato una
sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia
provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi
di importo
inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione
Appaltante sono ridotti
della metà;
L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del
6)
corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato
sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 2.7
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad
osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi,
nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.
L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
Appaltante.
L’Appaltatore è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art.
118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
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L’Appaltatore è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili,
agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei
contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Appaltatore è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili
ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al
momento della firma del presente capitolato.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla
Stazione Appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e
comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
Art. 2.8
COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una o
più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Di conseguenza è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto,
l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:
- polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o distruzione di opere ai sensi del DPR 554/99 art.103 comma 1, massimale
1'000'000,00 €
- polizza R.C. per danni causati a terzi per un massimale di 500'000,00 €
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e
devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire
l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì
risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono
essere esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della
liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della
documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.
Art. 2.9
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA’ DI
COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE
La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di
registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e
secondo le modalità previste dal D.P.R. 554/99.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti,
l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto
indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in
contraddittorio.
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All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori
e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva
della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si
prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà
avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 120
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo
paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei
Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà
essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato
dal presente Capitolato.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno
specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si impegna ad
utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione
Appaltante comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora
esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova
proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla
Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di
avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in
corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od
ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli
addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento
e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità
dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative
dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal
Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per
il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 150
(centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo
sarà applicata una penale giornaliera di Euro 200,00 (diconsi Euro duecento). Se il ritardo
dovesse essere superiore a giorni 30 a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà
procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione
dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità
dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi.
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La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del
primo verbale di consegna parziale.
In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei
lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad
indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di
conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone
debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direzione dei lavori, non si
da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale
viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori
ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto,
indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente
aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo
risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia
provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili,
l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti
nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di
avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad
alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello
negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine
di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto
esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del
cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55 e s.m.i., 164/56 e s.m.i. e 303/56 e
s.m.i., al D. Lgs. 626/94 e s.m.i., al D. Lgs. 494/96 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla
omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle
attrezzature di cantiere.
L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in
precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a
quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei
lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di
richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare
svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori
eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in
conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori,
indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione
temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei
Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso
di sospensione parziale, le opere sospese.
Si prevede fin da ora che nei mesi di febbraio e marzo 2007 il cantiere dovrà essere sospeso
per permettere il regolare svolgimento della fiera.
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Art. 2.10
SICUREZZA DEI LAVORI
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg.
dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o
integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs.
494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del
D.Lgs. 494/96 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano
di Sicurezza e coordinamento.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio
dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al
fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’
compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di
sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera
ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.,
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento
di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della
comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli
addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro,
ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè:
- che il committente è il Comune di Casale Monferrato e per esso in forza delle competenze
attribuitegli il responsabile del procedimento geom. Antonio Sechi;
- che il Direttore dei Lavori è l’ing. Vincenzo Rosa;
- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e
s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Vincenzo Rosa;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Vincenzo Rosa;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a
ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano
all’importo di Euro 30’591,52.
Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto :
•
verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte
delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento;
•
verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza;
•
adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche;
•
organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
•
sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie
imprese;
•
controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in
caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
•
Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a:
•
segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
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•
a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del
contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione
dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza
sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:
1. i dati relativi all'impresa esecutrice
Anagrafica dell'impresa esecutrice
Rappresentante legale (datore di lavoro)
Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle
misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di
lavoro
Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso
a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di
rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si
sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è
sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
2. i dati relativi al singolo cantiere
Ubicazione del cantiere
Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del
personale dell'impresa nel cantiere
Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali
lavori (da aggiornare in corso d'opera)
Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le
denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente
(MC)
Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle
lavorazioni
Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle
specifiche lavorazioni del cantiere
Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a
conoscenza del medico competente
Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di
lavoratori impegnati in cantiere
Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e
relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
Organizzazione e viabilità del cantiere
Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento
dell'impresa
Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione
delle procedure per il loro corretto utilizzo
Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico
cantiere dai propri lavoratori dipendenti
Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo
soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo
l'1/1/97
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Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo
3. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei
lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto,
nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari
ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di
Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti
in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di
esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli
eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le
direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
Art. 2.11
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla
legge 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione.
Solo per opere finanziate o cofinanziate con fondi dell'Unione Europea, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 2, comma 91, della legge 662/96, e dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 79/97e s.m.i.,
convertito con modificazioni dalla legge 140/97, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo del contratto.
L'erogazione dell'anticipazione sarà possibile solo previa presentazione da parte dell'Appaltatore
di un'apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fidejussoria, di importo, almeno pari
all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A..
La garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.
L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni
pagamento.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50'000,00
(cinquantamila/00).
Per esercitare il suddetto diritto l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso dei
lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse
le Casse Edili), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva di cui all’art. 3 comma 8 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494.
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori,
verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non
superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000
Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei
termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell’art. 133 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art.
1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla
data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto.
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Art. 2.12
CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei
lavori.
Art. 2.13
COLLAUDO
Le Stazioni Appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a
soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
disposizioni di cui al D.P.R. 554/99, nonché le disposizioni dell’art. 141 comma 1 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163.
Art. 2.14
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato
Generale d’Appalto e al presente Capitolato Sapeciale, anche i seguenti:
1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla
Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione
dell'incarico.
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere
stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della
Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti.
3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante
e delle
piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri
installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone
provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che
saranno designati dalla
Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza,
arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa
manutenzione.
5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
6) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui
tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
7) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali bstessi. Dei
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di
suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne
l'autenticità.
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21)
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23)
24)
La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza
statica.
La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo
di
sicurezza.
Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle
vie o
sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.
La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso
di appalto.
L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al
lavoro
dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso,
di
tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo
rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una
multa pari al 10% della
penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma
Operativo dei Lavori– Piano di
Qualità di Costruzione e di Installazione - Inizio e Termine
per l'Esecuzione - Consegne Parziali Sospensioni" del presente Capitolato, restando
salvi i più gravi provvedimenti che potranno
essere adottati in conformità a quanto
sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di
gestione e per le gravi
inadempienze contrattuali.
L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
D.P.R. 128/59 e s.m.i..
Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;
l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da
impiegarsi,
ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i
diritti per
l'allacciamento alla fognatura comunale.
La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, e
degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla
esecuzione dei lavori che la
Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non
potrà pretendere compensi di sorta.
Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a
piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od
eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni
che per cause dipendenti o
per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere riparati a
carico esclusivo dell'Appaltatore.
La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei
lavoratori di cui al comma 7 dell’art. 118 e all’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163.
L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
________________________________________________________________________________
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nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel
D.P.R. 164/56 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e
sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale
preposto alla direzione e sorveglianza.
25) Consentire l'uso anticipato delle strade che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori,
senza
che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni
che
potessero derivare ad esse.
Entro 5 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente
sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
26) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle
apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 5
del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
27) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto
che degli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell’art.
118
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai
contratti similari.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori
e nell'eventuale compenso a misura di cui all'art. "Forma e Ammontare dell'Appalto" del
presente Capitolato.
Art. 2.15
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di
dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la
Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione
dei Lavori e dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti
dalle vigenti normat
ive nazionali e locali.
Art. 2.16
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
Nel caso in cui i materiali derivanti da escavazioni o demolizione restino in proprietà alla
Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli intendendosi di ciò
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma
dell'art. 36 del Capitolato generale.
Art. 2.17
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire
secondo le procedure indicate dagli artt. artt. 240, 241 e 243 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
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CAPITOLO 3
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 3.1
GENERALITA'
Art. 3.1.1 Riferimenti normativi
Per i materiali da costruzione saranno osservate le norme degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato
Generale. Essi devono corrispondere alle prescrizioni indicate negli articoli seguenti e
possedere i requisiti di accettazione stabiliti dalle Norme vigenti.
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile
1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da
costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non
preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le
modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato
Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono
intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una
adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.
La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali
che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano
approvvigionati in cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in
forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le
caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo
o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie
per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere
in opera per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,
l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali
rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa
Impresa.
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso,
purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza
deve essere dichiarata alla Direzione lavori.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva
espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati
progettuali.
NOTAZIONI TECNICHE GENERALI IMPIANTI IDROSANITARI
•
•
I componenti da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia ed a
quanto prescritto nel seguito; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle
migliori qualità esistenti in commercio.
Dovranno essere montati termometri su ogni collettore a monte o a valle delle
apparecchiature modificanti la temperatura dei fluidi, su ogni ritorno di utenza in centrale.
Dovranno essere montati manometri su ogni collettore a monte e a valle di ogni pompa.
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•
•
•
•
•
•
•
Tutte le apparecchiature soggette a vibrazioni (pompe, gruppi frigoriferi, compressori, ecc.)
dovranno essere isolate dalle reti tramite opportuni giunti antivibranti.
Tutte le reti di tubazioni soggette a dilatazione dovranno essere complete di compensatori di
dilatazione, rulli di scorrimento, tutto dove necessario e punti fissi di adeguata robustezza.
Tutti gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco dovranno essere dotati di sistemi di
sigillatura aventi resistenza REI pari a quella della struttura attraversata.
Tutte le valvole di regolazione dovranno essere complete sulle tubazioni di ingresso alle
medesime, di filtri raccolta impurità. Inoltre ogni valvola di regolazione dovrà essere dotata
di adatto by-pass e di valvole di intercettazione in grado di permettere lo smontaggio della
valvola ed il funzionamento in manuale.
Tutti i manufatti con componenti elettrici oltre a rispondere alle norme CEI dovranno essere
dotati di marchio IMQ o di equivalente marchio europeo o di Keymark nei casi in cui sia
provata la mancanza di materiali di pari caratteristiche con marchio italiano. Dovranno
inoltre essere marcati CE se previsto dalle relative direttive.
Tutti i componenti impiantistici dovranno essere costruiti da fornitori dotati di marchio di
qualità secondo UNI EN ISO 9002/94. I costruttori dovranno rilasciare dichiarazione di
conformità ai sensi della norma EN 45014. I componenti impiantistici dovranno essere
certificati come previsto dal D.M. 2 aprile 1998.
La posizione indicata sui disegni dei terminali (diffusori, radiatori, ventilconvettori, ecc.) e
delle altre apparecchiature è puramente indicativa. Le precise localizzazioni saranno
definite nel corso dei lavori e non potranno dare adito a richieste di maggiori oneri.
OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI
La progettazione esecutiva e le installazioni dovranno essere eseguite in osservanza alle
norme vigenti alla data dell'offerta, comprese eventuali varianti, completamenti o integrazioni alle
norme stesse emesse durante l’esecuzione dei lavori fino alla data dell’esecuzione dei collaudi
invernale/estivo.
In particolare si rammenta:
• Legge 09/01/1991 nr. 10 e D.P.R. 412 del 26/08/1993
• Legge 05/03/1990 nr. 46 e D.P.R. 447 del 01/12/1991
• Legge 09/01/1989 nr. 13 e Circolari 22/06/1989 nr. 1669/U.L.
• Legge n. 447 del 26/10/96
• D.P.C.M. del 14/11/1997 e D.P.C.M. del 05/12/1997
• D.M. 1/12/1975
• norme ENPI del D.P.R. 27/04/1955, nr. 547 art. 271,314 e 328
• D.P.R. 384 del 27/4/78
• UNI EN 12050 – Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri –
Principi per costruzione e prove.
• UNI 5634 / 97 - Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti
fluidi
• UNI 10779 / 98 – Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione,
installazione ed esercizio
• UNI EN 671-2 / 96 – Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con
tubazioni – Idranti a muro con tubazioni flessibili.
• UNI 9795 – Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme
• UNI 8199 – Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione
• norme UNI per quanto riguarda i materiali unificati, le modalità di costruzione e di
esecuzione, le modalità di collaudo, le modalità di calcolo, ecc.
• norme SMACNA
• raccomandazioni ASHRAE
• prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco.
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L'Appaltatore dovrà ottemperare alle prescrizioni di tutte le disposizioni che sono o che venissero
poste in vigore prima e dopo la data in cui sarà indetta la gara fino alla data dell’esecuzione dei
collaudi invernale/estivo di cui al presente Capitolato Tecnico.
L'Appaltatore dovrà comunicare immediatamente alla Committente e alla Direzione Lavori
l'eventuale aggiornamento o modifica del progetto o delle installazioni a seguito di emissione di
nuove norme o modifica di esistenti.
Dopo il benestare della Committente e della Direzione Lavori, l'Appaltatore è tenuta ad adeguarsi.
In questo caso eventuali costi aggiuntivi saranno riconosciuti solo se la data di pubblicazione della
norma è successiva alla data di presentazione dell'offerta.
La Committente e la Direzione Lavori restano esonerati, per patto espresso, da qualsiasi
responsabilità sia civile che penale.
PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA, MANUTENZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI
Per il particolare tipo di lavoro, per le esigenze di cantiere e della Committente potrà risultare
necessario, nel corso dell'esecuzione dei lavori, effettuare opere di conservazione e manutenzione di
parti delle installazioni e parti di impianti installati.
Per tale motivo negli oneri dell'Appaltatore e compresi nel prezzo di contratto, devono intendersi
le seguenti opere che, secondo necessità, saranno concordate con la Committente e la Direzione
Lavori:
• chiusura di tubazioni, collettori, ecc. controflange cieche per le parti di distribuzione non
collegabili alle apparecchiature;
• chiusura di tratti di canalizzazioni con fondelli in lamiera zincata;
• immagazzinaggio presso la sede dell'Appaltatore di tutte le apparecchiature che non
possono essere installate secondo il programma lavori;
• protezione, fino alla consegna degli impianti, di tutte le apparecchiature e di tutti i
componenti installati contro i rischi di danneggiamento in generale e di aggressione da parte
di agenti atmosferici;
• cicli di manutenzione per quelle apparecchiature le quali, installate, richiedono una
manutenzione per poter essere perfettamente funzionanti al momento dei collaudi;
• collegamenti ed allacciamenti provvisori per assicurare la continuità di servizio alle altre
utenze presenti all'interno dell'edificio.
Art. 3.1.2 Fornitura diretta di materiale - scorpori
La Stazione Appaltante ha la facoltà di eseguire forniture dirette di materiali o di scorporarli
dall'appalto, nei limiti stabiliti dagli articoli 10 e 12 del Capitolato Generale, senza che per
questo l'Impresa possa chiedere alcun compenso, a qualsiasi titolo o ragione.
Art. 3.1.3 Verifiche e prove in corso d'opera
Durante il corso dei lavori, la Stazione Appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove
preliminari sulle opere in progetto, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non
fossero rispettate le condizioni del capitolato speciale d'appalto.
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con
quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni,
percorsi, ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che
può essere utile allo scopo sopra accennato.
Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare
verbale.
Art. 3.2
ACQUA
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI EN ISO 7027), priva
di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali
dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
L’acqua per tubi in c.a. dovrà essere limpida, preferibilmente potabile e non contenere acidi o
basi, deve essere priva di sostanze nocive sia in soluzione che in sospensione e rispondere ai
requisiti fissati dalla UNI 8981/7 punto 4.3.
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Art. 3.3
CALCI
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto
16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni
contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti
idraulici”) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui
requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche”) nonchè alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.
Art. 3.4
CEMENTI E AGGLOMERATI CEMENTIZI
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 595/65 e nel D.M.
03-06-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e
s.m.i.. In base al regolamento emanato con D.M. 126/88 i cementi sono soggetti a controllo e
certificazione di qualità (norma UNI EN 197-2)
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge
595/65 e nel D.M. 31 agosto 1972.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria n. 126/88 (Regolamento
del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi della legge 595/65 (e
cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001
e s.m.i.. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere
svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
Art. 3.5
SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - INERTI PER CALCESTRUZZO
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi D.M. 9
gennaio 1996 – Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi
di sostanze organiche, limose ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del
conglomerato od alla conservazione delle armature.
Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle
armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di qualità
silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma
angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.
L’Impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni getto
sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della
Direzione lavori.
Art. 3.6
PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - GRANIGLIA - SABBIA - ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni
stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R.,
fascicolo n. 4/1953.
Si definisce:
– pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal
crivello 25 U.N.I. 2334;
– pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I.
2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;
– graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e
trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;
– sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame
o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;
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– additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.
Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima riportati
all’art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il
prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame
occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/82.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi
sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie
eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 139/92.
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l’additivo (filler) che
deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione,
all’occorrenza si può usare anche cemento portland e calce idrata con l’esclusione di qualsiasi
altro tipo di polvere minerale.
Art. 3.7
MATERIALI FERROSI E METALLI VARI
a) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati n.
1, 3 e 4, alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti
requisiti:
1°) Ferro. - ll ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna,
privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.
2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo),
semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni
di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità
a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì
saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura
lucente e finemente graduale.
3º) - Gli acciai per le armature metalliche delle opere in cemento armato saranno in barre tonde
ad aderenza migliorata.
Tali acciai avranno le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti ed in particolare le seguenti:
TENSIONE
caratteristica di snervamento kg/mm2
caratteristica di rottura kg/mm2
ammissibile kg/cm2
Fe B 44 K
ad aderenza
migliorata
> 44
> 55
2600
3°) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro
lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.
4°) Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia
finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature,
asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente
modellata.
È assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa o
ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe
adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:
Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
Per strade a circolazione normale D 400 t 40
Per banchine e parcheggi con presenza di
veicoli pesanti
C 250 t 25
b) Metalli vari. - ll piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da
impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda
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della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la
forma, o ne alteri la resistenza o la durata.
Sarà costituita da tondino d’acciaio del tipo Fe B 44 K, stirato a freddo o laminato a caldo
(acciaio ad alta duttilità) e comunque conforme alle norme vigenti per l’esecuzione delle opere
in cemento armato, avvolto in semplice o doppia spirale, saldando elettricamente (senza
apporto di materiale) la spirale continua ai longitudinali, in numero e diametro sufficienti a
costruire una gabbia robusta, non soggetta a deformarsi durante la fabbricazione del tubo. Il
numero, il diametro e la disposizione delle spire e delle generatrici sono lasciate alla scelta del
costruttore e saranno tali da garantire le caratteristiche prestazionali. In ogni caso il passo della
spirale non sarà superiore a 120 mm, la distanza tra le generatrici non dovrà superare 2 volte
lo spessore del tubo.
La percentuale minima della sezione dell’armatura, relativa all’area della sezione longitudinale
del corpo del tubo, deve essere 0.4 % per tondo liscio e 0.25 % per tondo ad aderenza
migliorata.
La protezione delle armature sarà garantita oltre che dallo spessore del copriferro (min. 25 mm)
anche dalla resistenza alla permeabilità del calcestruzzo ai fluidi aggressivi. Occorre quindi che
il cls sia compatto, poco permeabile e privo di fessure e microfessure.
L’assorbimento d’acqua del calcestruzzo non dovrà superare il 6 % in massa.
Art. 3.8
SEGNALETICA
Tutti i segnali – ove previsto in progetto o richiesto dalla D.L. - devono essere rigorosamente
conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada
approvato con d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 e a quanto richiesto dalle relative circolari del
Ministero lavori pubblici.
Art. 3.9
TUBAZIONI IN GENERE
Art. 2.15.1 Generalità
Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'art. "Generalità" del
capitolo "Materiali d’Opera" esse devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche.
Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano
anche ad ogni tipo delle tubazioni del capitolo "Tubazioni" tranne per quanto sia incompatibile
con le specifiche norme per esse indicate.
Art. 3.10
TUBAZIONI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO (ALLACCI CADITOIE)
Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle
caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti ed alle
Raccomandazioni I.I.P.
I tubi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non
colorato artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purchè il manufatto ottenuto
risponda ai requisiti stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle
quantità necessarie.
Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e
da striature cromatiche notevoli, da porosità e bolle; presentare una sezione circolare costante;
ed avere le estremità rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del
giunto previsto per le tubazioni stesse.
I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP che ne
assicura la rispondenza alle norme UNI.
I raccordi e i pezzi speciali in PVC per acquedotti e per fognature dovranno rispondere alle
caratteristiche stabilite rispettivamente dalle norme UNI EN 1452-3 o UNI 1401-1.
Per la fognatura (scarichi di acque di rifiuto civili e industriali: acque bianche, nere e miste)
saranno impiegati tubi del tipo SERIE UNI EN 1401-1 TIPO SN4.
Art. 3.11
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO (FOGNATURA)
Le tubazioni ed i materiali in gres ceramico per collettori di fogna devono corrispondere alle
caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme UNI EN 295-1 e 295-2.
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Essi sono fabbricati con miscela di argilla plastica, caolino, quarzo e feldispati ed avranno una
copertura vetrificata cioè saranno coperti totalmente o parzialmente da una vetrina,
esclusivamente o prevalentemente a base di silicati, ottenuta ad alta temperatura mediante
reazioni chimico-fisiche fra sostanze di apporto e le argille costituenti il gres.
Dovranno presentarsi di impasto omogeneo, compatto anche in frattura, ben vetrificato, senza
incrinature, difetti o asperità, e dare, percossi al martello, un suono metallico.
I tubi saranno forniti di doppio giunto prefabbricato in poliuretano.
L'Appaltatore richiederà alla fabbrica fornitrice il rilascio di un certificato di collaudo, per ciascun
lotto in cui sarà suddivisa l'intera fornitura dei tubi. Ogni lotto comprenderà di regola almeno
300 unità dello stesso diametro. Ogni certificato dovrà attestare la conformità dei tubi di ogni
lotto alle Norme vigenti, secondo le quali in particolare:
- alla prova di tenuta idraulica, la giunzione dovrà risultare stagna ad una pressione interna di
prova di 0,5 kgf/cm² per la durata di 5';
- i tubi interi (in posizione verticale) sottoposti ad una pressione idraulica interna, variabile a
seconda del diametro interno, non dovranno presentare in alcun punto rotture, perdite o
trasudamenti.
Art. 3.12
POZZETTI D’ISPEZIONE PREFABBRICATI
- I pozzetti di ispezione prefabbricati per le acque nere dovranno essere monolitici a perfetta
tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza
ai solfati.
La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile completa di foro d’innesto, muniti
di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo completo di cono di
riduzione e di eventuale elemento raggiungiquota, predisposto alla posa del chiusino.
Tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma
premontata a garanzia della perfetta tenuta idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di
fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in
conformità alla norma DIN 4034-DIN 4060-UNI 9534-UNI 8981-UNI 4920.
Lo scavo dovrà essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo
ricavabile in grado di garantire l’assenza di cedimenti.
La base sarà rivestita in resine polimeriche.
L’estremità libera della predisposizione al pozzetto è costruita in modo da avere un incastro a ½
spessore per centraggio e sigillatura delle prolunghe verticali che costituisce l’ossatura del
pozzetto di ispezione.
Le prolunghe, in cls, hanno DN 1000 mm e spessore 150 mm mentre le lunghezze sono
preferibilmente 250, 1500 oppure 2000 mm. Il cono terminale, in cls, ha il passo d’uomo con
DN 600 mm ed una lunghezza modulare di 250 mm partendo da un minimo di 750 mm fino ad
un massimo di 2000 mm.
Il raggiungimento della quota esatta del piano stradale potrà essere ottenuto con degli anelli in
cls DN 600 mm con altezza di 50, 100 e 200 mm.
La giunzione tra i vari elementi componenti il pozzetto avverrà tramite l’interposizione di una
guarnizione del tipo incorporato in elastomero che garantirà la tenuta idraulica anche in
presenza di falda. L’elastomero sarà conforme alle DIN 4060 o equivalenti.
Il cono terminale e le eventuali prolunghe devono essere predisposte per l’inserimento dei
gradini.
Il tratto terminale basso dovrà preferibilmente essere dotato di una scaletta incernierata o
retrattile costruita in acciaio zincato a caldo per immersione o in acciaio inox.
- I pozzetti di ispezione prefabbricati per le caditoie dovranno essere in calcestruzzo cementizio (
con resistenza caratteristica 150kg/cmq); sono comprese le opere di scavo, il trasporto dei
materiali di scavo parte in cantiere e parte in discarica, la posa del chiusino carreggiabile e a
chiusura ermetica (caditoie classe C250, carico di rottura >40t) e del telaio in ghisa. E’
compreso l’onere per la formazione di fori nel getto per il passaggio delle tubazioni, l’innesto
dei tubi nei fori e la loro sigillatura.
Art. 3.13
TUBAZIONI PER CAVIDOTTI
I cavidotti dovranno essere realizzati mediante utilizzo di tubi serie pesante in PVC tipo
flessibile corrugato, colore esterno rosso (linee elettriche) o blu (linee telecomunicazioni), dei
diametri previsti in progetto.
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Art. 3.14
REQUISITI DL RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ALLE NORME VIGENTI
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, giusta prescrizione della legge 1° marzo
1968, n. 186 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare essere conformi:
- alle prescrizioni delle autorità locali comprese quelle dei VV.FF.;
- alle prescrizioni ed indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM;
- alle norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano).
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CAPITOLO 4
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 4.1
MOVIMENTI DI MATERIALI
Art. 4.1.1 Generalita'
L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligata ad
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio
indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da
eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto
in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con
qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel
luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte
le opere conseguenti.
L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga
ordinato dal Direttore dei lavori, anche se forniti da altre ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o
manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo
l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose
poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al
loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
Art. 4.1.2
Collocamento in opera di materiali forniti dall'amministrazione
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione, sarà consegnato alle
stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Impresa riceverà tempestivamente.
Pertanto essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e
successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le
opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera
in questo Capitolato, restando sempre l'Impresa responsabile della buona conservazione del
materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.
Art. 4.2
TRACCIAMENTI - SCAVI E RILEVATI
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'impresa è obbligata ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in
base alla larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette.
A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che fosse per indicare la direzione dei lavori, le modine o
garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei
rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei
lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'impresa dovrà procedere al
tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle
modine, come per i lavori in terra.
Art. 4.3
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SCAVI DI SBANCAMENTO
Per scavi di sbancamento o tali a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle
1
trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato ( ).
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non
venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti
scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi
opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.)
eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano
naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.
Art. 4.4
SCAVI DI FONDAZIONE
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di
cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle
opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno
essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro
esecuzione.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che
la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra a falde inclinate, potranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed
anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'impresa dovrà,
occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni
danno alle cose e alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi
potranno però, ove speciali leggi non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo
caso non sarà compensato il maggior scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la
fondazione dell'opera, e l'impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento
del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera con materiale adatto, ed al
necessario costipamento di quest'ultimo.
Analogamente dovrà procedere l'impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che
restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in
conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Per aumentare la superficie di appoggio la direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto terminale
di fondazione per una altezza sino ad un metro che lo scavo sia allargato mediante scampanatura,
restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'impresa, ove occorra di armare
convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.
L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni,
armature, puntellature, e sbadacchiature, nelle qualità e robustezza che per la qualità delle materie
da escavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriomente
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al
riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla
direzione dei lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti
parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno
di proprietà dell'impresa, che potrà perciò recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta
all'impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche
totalmente negativo.
Art. 4.5
CALCESTRUZZI E CEMENTO ARMATO
(1) Rientrano nella categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti non soltanto, come è ovvio,
quelli necessari per la formazione del corpo stradale e quelli cosiddetti di splateamento, ma altresì quelli per allargamenti
di trincee, tagli di scarpate di rilevati per sostituirvi opere di sostegno, scavi per incassature di opere d'arte (spalle di ponti,
spalette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano determinato come sopra, considerandosi come piano naturale
anche l'alveo dei torrenti o fiumi ed inoltre gli scavi per la formazione del cassonetto o lo scavo delle cunette e dei fossi di
guardia.
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Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto
previsto nell'All. 1 del D.M. 9 gennaio 1996.
Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e
disposto a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si
esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che
deve contenerlo e nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso dovrà
essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.
Solo nel caso di scavi molto larghi, il Direttore dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo
venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni
strato di 30 cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la
miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramoggie, casse apribili
o quegli altri mezzi d'immersione che il Direttore dei lavori prescriverà, ed userà la diligenza
necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio
della sua consistenza.
Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà
essere lasciato assodare per tutto il tempo che il Direttore dei lavori stimerà necessario.
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'lmpresa dovrà
attenersi strettamente a tutte le norme contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nel D.M. 9 gennaio
1996, concernenti le opere stesse e quelle a struttura metallica.
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai
calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere
redatti e firmati da un tecnico libero professionista iscritto all'albo, e che l'Appaltatore dovrà
presentare al Direttore dei lavori entro il termine che le verrà prescritto, attenendosi agli schemi e
disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno impartite, a
sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte del Direttore dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e
per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli
di ogni genere eseguiti dal Direttore dei lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione,
l'Appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto
con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di
conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque
natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare.
La cennata responsabilità verrà invece lasciata piena e completa all'Appaltatore, anche per ciò
che concerne forma, dimensioni e risultanze di calcoli, quando si tratti di appalti nei quali venga
ammessa la presentazione da parte dell'Appaltatore del progetto esecutivo delle opere in cemento
armato.
Tale responsabilità non cessa per effetto di revisioni o eventuali modifiche suggerite
dall'Amministrazione o dai suoi organi tecnici ed accettate dall'Appaltatore.
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia:
l'applicazione si farà previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovrà essere
ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.
Art. 4.6
CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI
L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove
possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.
Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni ecc.),
all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico
veicolante, ed alla sua sorveglianza.
In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli
ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta
manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai
lavori.
Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare
le prescrizioni precedenti.
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L'impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni
e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale
di materiale idoneo allo scopo.
Ultimate le opere, I'impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le
aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione
derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.
Dovrà inoltre - qualora necessario - provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei,
all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano
stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità.
Art. 4.7
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO
Generalità
L’impianto idrosanitario dovrà essere progettato in base alla norma UNI 9182 (Impianti di
alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda – Criteri di progettazione, collaudo e gestione)
ed in base alla norma UNI EN 12056-1-2-3-4-5 (Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno
degli edifici).
I materiali scelti per le condotte di scarico sono:
- Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all’interno dei
fabbricati in Polipropilene (PP) secondo norma UNI UNI EN 1451-1
Le tubazioni di distribuzione saranno:
- in acciaio AISI 304 (ASTMP304) elettrounite e calibrate, secondo norme ASTM 269 slubilizzati
in bianco e decapati, per le distribuzioni principali.
- polipropilene Random da saldare secondo norma DIN 8077-8088 - pr EN 12201-02 - PN 20 per
le distribuzioni all'interno dei gruppi servizi a partire dalla valvola di intercettazione del singolo
bagno o gruppi di servizi.
Si evidenzia che tutte le tubazioni per la distribuzione di acqua calda dovranno essere certificate
per uso sanitario e per il trasporto di acqua potabile calda a temperature elevate (80÷90 °C),
qualora si definisse la scelat di effettuare la disinfezione termica continua antilegionella.
Ogni gruppo servizio, comunque realizzato, dovrà essere dotato di rubinetto di intercettazione.
Il valvolame impiegato per gli impianti idrici sarà in grado di assicurare la perfetta tenuta nel
tempo e sarà conforme alle norme UNI 6884. Per l'intercettazione delle tubazioni saranno impiegate
valvole a sfera fino a 1 1/2"; per diametri superiori saranno impiegate saracinesche a tenuta
morbida.
Il diametro minimo ammesso per le derivazioni è di 1/2".
Le tubazioni di distribuzione dovranno essere rivestite con guaina isolante per fluidi caldi e per
fluidi freddi, per evitare fenomeni di condensa, di spessore secondo le normative.
Gli staffaggi della rete saranno realizzati in modo da non trasmettere rumori e vibrazioni e
consentiranno l'esecuzione dell'isolamento senza interruzione.
Tutte le principali diramazioni saranno intercettate con valvole complete di rubinetto di scarico
ubicati in punti di facile accesso.
All'ingresso di ogni gruppo di servizi igienici saranno installati rubinetti di intercettazione ad
incasso.
Produzione e Distribuzione Acqua Calda
Il fabbisogno di acqua calda sanitaria sarà stabilito secondo la tipologia d'uso dell'edificio, che ne
caratterizzerà la durata del periodo di punta dei consumi.
La distribuzione dell'acqua calda avrà le stesse caratteristiche di quella dell'acqua fredda.
Per gli impianti con produzione di acqua calda centralizzata, dovrà essere realizzata una rete di
ricircolo in grado di garantire la portata e la temperatura di progetto entro 15 s dall'apertura dei
rubinetti.
La temperatura di distribuzione dell'acqua calda, negli impianti con produzione centralizzata, non
deve essere superiore a 48 °C + 5 °C di tolleranza, nel punto di immissione nella rete di
distribuzione, come indicato nel D.P.R. 412/93.
Le tubazioni delle reti di distribuzione e di ricircolo dell'acqua calda devono essere coibentate
con materiale isolante di spessore minimo come indicato nella tabella I dell'allegato B del D.P.R.
412 sopra citato.
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Come per la distribuzione dell'acqua fredda, le colonne montanti della rete di distribuzione
dell'acqua calda saranno munite di un organo di intercettazione, con rubinetto di scarico alla base e
ammortizzatore di colpo d'ariete in sommità.
Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da essa serviti in
uno stesso ambiente, sarà installato un organo di intercettazione.
Le colonne di ricircolo dell'acqua calda saranno collegate nella parte più alta del circuito.
Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M.L.P. 12 dicembre 1985.
Portate minime e pressioni dei rubinetti di erogazione per apparecchi sanitari
Gli impianti idrico-sanitari devono essere progettati conformemente a quanto indicato nelle
rispettive norme UNI, in base alla specifica destinazione d'uso dell'edificio e al suo sviluppo
planimetrico e altimetrico, al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento.
Per il dimensionamento delle condutture di adduzione dell'acqua saranno assunte le portate e le
pressioni nominali dei rubinetti di erogazione per apparecchi sanitari di seguito riportate:
Apparecchio
Lavabi
Bidet
Vasi a cassetta
Vasi con passo rapido o
flussometro f 3/4"
Vasca da bagno
Doccia
Lavello di cucina
Lavabiancheria
Orinatoio comandato
Vuotatoio con cassetta
Beverino
Idrantino f 1/2"
Idrantino f 3/4"
Idrantino f 1"
Portata
l/s
Pressione minima
kPa
0,10
0,10
0,10
50
50
50
1,50
0,20
0,15
0,20
0,10
0,10
0,15
0,05
0,40
0,60
0,80
150
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
La pressione disponibile all'impianto, a valle del contatore dell'Ente fornitore d'acqua, si deve
ritenere pari a 600 kPa.
Qualora la pressione disponibile non sia sufficiente a garantire le portate degli erogatori sopra
indicate, dovrà essere previsto un sistema di sopraelevazione della pressione.
Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque usate saranno assunti i seguenti valori di
unità di scarico per apparecchio:
Apparecchio
Unità di
scarico
2
Vasca (con o senza doccia)
2
Doccia (per un solo soffione)
3
Doccia (per ogni soffione di installazione multipla)
1
Lavabo
Bidet
2
Vaso con cassetta
4
Vaso con flussometro
8
Lavello di cucina
2
Lavello con tritarifiuti
3
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Lavapiatti
Lavabiancheria
Lavabo con piletta di scarico f > 1 1/2"
Lavabo clinico
Lavabo da dentista
Lavabo da barbiere
Lavabo circolare (per ogni erogatore)
Beverino
Orinatoio (senza cassetta o flussometro)
Piletta da pavimento
Combinazione lavabo-bidet-vasca-vaso con cassetta
Combinazione lavabo-bidet-vasca-vaso con
flussometro
Combinazione lavabo-vaso con cassetta
Combinazione lavabo-vaso con flussometro
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
7
10
4
8
CARATTERISTICHE PER I DIMENSIONAMENTI:
pressione di esercizio
600 kPa
pressione di prova a freddo
1000 kPa
velocità massima dell'acqua nelle tubazioni di adduzione
diametro 1/2"
0,6 m/sec
diametro 3/4"
0,8 m/sec
diametro 1"
1,1 m/sec
diametro 1 1/4"
1,4 m/sec
diametro 1 1/2"
1,5 m/sec
diametro 2" e superiori
2,0 m/sec
Scarichi
L’impianto di scarico dell'edificio complesso è già esistente e non sarà oggetto di modifica con
l'intervento in oggetto. Naturalmente, qualora l'intervento comporti la realizzazione di nuovi scarichi
e di interventi su scarichi esistenti, gli stessi dovranno essere ripristinati, utilizzando allo scopo
materilai plasrici (polietilene e/o polipropilene) con le stesse tripologie delle esistenti.
Per quanto riguarda il rifacimento dei servizi, si dovrà invece realizzare tutte le nuove tubazioni di
scarico fino alla colonna principale più vicina, di almeno diam. 110,
Tutte le tubazioni di scarico saranno realizzate in polietilene rigido (PEHD) o in polipropilene,
uniformandole alle esistenti.
Le tubazioni saranno collegate tra loro con il più idoneo dei seguenti metodi:
saldatura di testa;
manicotto elettrico;
raccordo a vite;
raccordi a pressione;
eventuali altri sistemi approvati dalla casa produttrice.
Tutte le operazioni di montaggio e di verifica funzionale degli scarichi saranno eseguite a regola
d'arte.
L'inserimento dello scarico di un apparecchio sanitario sul collettore principale, sarà sempre
realizzato con l'utilizzo di braga a 45°.
Il dimensionamento delle linee di scarico dovrà tenere in considerazione la somma delle US di
tutte le diramazioni connesse alla colonna stessa. Per il calcolo della rete di scarico acque nere e
acque grigie si dovrà utilizzare la norma UNI EN 12056-2.
Le linee di scarico dovranno innestarsi nel collettore suborizzontale senza effettuare percorsi
tortuosi e comunque con curve aventi angolo maggiore a 120°. I tratti che saranno realizzati in
orizzontale dovranno avere una pendenza tale da garantire una velocità minima di deflusso di 0.6
m/s, indicativamente la percentuale di pendenza non dovrà essere inferiore al 1%.
Ogni colonna di scarico dovrà essere collegata ad un tubo esalatore che si prolunghi oltre la
copertura dell'edificio. Qualora non esistente, nei reparti ove si interverrà, si dovranno realizzare. In
alternativa si dovrà prevedere:
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- una ventilazione parallela diretta, le colonne di ventilazione saranno posate accanto alle
colonne di scarico e collegate a queste ad ogni piano a monte del sifone.
- un sistema di scarico con l’utilizzo di una braga miscelatrice e l’installazione della sola
ventilazione primaria (sistema tipo Geberit-Sovent).
Le tubazioni di ventilazione non dovranno essere utilizzate come tubazioni di scarico per acqua
di qualsiasi natura ne essere utilizzate per altro genere di aspirazione.
Tutte le tubazioni di ventilazione saranno montate senza contropendenze; i terminali delle
colonne devono avere il bordo inferiore a non meno di 0.15 m oppure di 2.00 m sopra il piano della
copertura a seconda che la stessa sia o meno frequentata da persone.
Il diametro della colonna di ventilazione secondaria sarà costante per tutto il suo sviluppo e sarà
determinato in funzione del diametro della colonna di scarico alla quale è abbinata, alla quantità di
acqua di scarico ed alla lunghezza della colonna di ventilazione stessa.
Dovrà comunque essere almeno pari ai due terzi del diametro della corrispondente colonna di
scarico con il limite minimo di 50 mm.
Dovranno essere previste ispezioni di diametro uguale a quello del tubo sino al diametro di 110
mm; per tubi di diametro superiore nelle seguenti posizioni:
ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°
ogni 30 m per tubi di diametro superiore ai 110 mm
ad ogni confluenza di due o più provenienze
alla base di ogni colonna
al termine della rete interna di scarico insieme ad una braga e un sifone
Dovranno essere previsti inoltre dei punti fissi in corrispondenza di ogni derivazione e ogni 8-10
metri per i collettori suborizzontali. A valle di ogni punto fisso dovrà essere installato un dilatatore
installato secondo le indicazioni della casa produttrice, sia sui montanti verticali che sulle dorsali
orizzontali.
Nell'attraversamento dei solai le tubazioni di scarico dovranno essere rivestite con materiale
isolante.
Qualora le tubazioni attraversino compartimenti antincendio a valore definito di resistenza al
fuoco, (REI) si dovrà prevedere un collare di sigillatura completo di materiale intumescente che
garantisca la resistenza al fuoco dell’attraversamento. Il materiale deve essere di tipo omologato e
in possesso dei relativi certificati compresa la dichiarazione di posa in opera.
Art. 4.7.1
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO
APPARECCHI SANITARI
Generale
In generale, gli apparecchi sanitari dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- robustezza meccanica;
- durabilità;
- assenza di difetti;
- resistenza all'abrasione;
- pulibilità di tutte le parti;
- a resistenza alla corrosione (per usi specifici);
- adeguatezza alle prestazioni da fornire.
Tutti gli apparecchi dovranno essere di prima scelta con superficie perfettamente liscia senza
alcuna deformazione o forma di cavillatura.
Il valvolame impiegato per gli impianti idrici sarà in grado di assicurare la perfetta tenuta nel
tempo.
Ogni apparecchio sarà provvisto di:
tubo di collegamento con le condutture di adduzione
tubo di collegamento con le condutture di scarico munito di rosone a muro o pavimento;
sifone di facile ispezione;
erogatore a monocomando miscelatore (se non espressamente previsto differente per ragioni
normative).
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I prodotti ceramici in vetrochina devono avere una copertura a smalto durissimo con cottura a
1300 °C che assicuri l'assenza di cavità. Tutti gli apparecchi si intendono non colorati.
I prodotti in fire-clay devono essere ricoperti da uno strato di elevato spessore di porcellana
vetrificata protetta con smalto cotto a 1300 °C.
Per il fissaggio degli apparecchi devono essere utilizzate esclusivamente viti in ottone. Per il
fissaggio a muro e a pavimento è fatto assoluto divieto di utilizzare tasselli in legno o in piombo o
altri di scarsa resistenza.
La connessione tra la rubinetteria e la tubazione deve essere eseguita con appositi raccordi in
ottone cromato con premistoppa.
Di seguito si riportano le caratteristiche degli apparecchi.
Vasi
Dovranno essere conformi alla norma UNI EN 997 se di porcellana sanitaria ed alla UNI 8196 se
di resina metacrilica.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- tenuta d'acqua del sifone incorporato, visibili e di altezza non minore a 50 mm;
- superficie interne visibili completamente pulite dall'azione del flusso d'acqua comunque prodotto;
- nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante l'uso;
- sedili costruiti con materiale non assorbente, di conduttività termica relativamente bassa, con
apertura frontale quando montati in servizi pubblici.
Orinatoi
Se di materiale ceramico, dovranno essere conformi alle norme UNI 4543-1. Per le altre
caratteristiche vale quanto indicato per i vasi.
Gli orinatoi dei servizi pubblici devono essere in grado di consentire anche l'evacuazione di
materiali estranei di piccole dimensioni, quali mozziconi di sigarette, carte di caramelle e simili,
senza provocare ostruzioni nei raccordi di scarico.
Lavabi
Dovranno essere conformi alle norme UNI 8951-1 se di porcellana sanitaria, ed alle UNI 8194 se
di resina metacrilica.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- ogni punto deve essere agevolmente raggiungibile per la pulizia;
- il bacino di raccolta deve essere di conformazione tale da evitare la proiezione di spruzzi ed il
ristagno di acqua al suo interno a scarico aperto.
Lavelli e pilozzi
Dovranno avere le stesse caratteristiche dei lavabi e cioè: dimensioni delle vasche e collocazione
della rubinetteria tali da consentire la maneggiabilità del più grosso oggetto da sottoporre a
lavaggio.
Vasche da bagno
Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 198 se di resina metacrilica.
Per tutti gli altri tipi i criteri di scelta sono:
- alimentazione di acqua tale da non contaminare, in ogni circostanza, la distribuzione dalla quale è
derivata;
- conformazione del bacino di raccolta tale da impedire il ristagno di acqua al suo interno a
scarico aperto;
- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia.
Piatti doccia
Dovranno essere conformi alle norme UNI 8192 se di resina metacrilica.
Per tutti gli altri tipi i criteri di scelta sono:
- piatto doccia o, più genericamente, superficie di ricevimento ed evacuazione dell'acqua non
scivolosa;
- conformazione della superficie di ricevimento tale da impedire il ristagno di acqua a scarico
aperto;
- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia.
Bidet
Dovranno essere conformi alle norme UNI 8950-1, se di resina metacrilica.
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Per tutti gli altri tipi i criteri di scelta sono:
- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia;
- nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante l'uso;
- alimentazione d'acqua realizzata in modo tale da non contaminare la distribuzione dalla quale è
derivata.
Rubinetti di erogazione e miscelazione
I rubinetti singoli ed i miscelatori dovranno essere conformi alla UNI EN 200.
Tutti i tipi non normati devono avere le seguenti caratteristiche:
- inalterabilità nelle condizioni d'uso previste;
- tenuta all'acqua nel tempo;
- conformazione dei getti tale da non provocare spruzzi all'esterno dell'apparecchio, per effetto
dell'impatto sulla superficie di raccolta;
- proporzionalità fra apertura e portata erogata;
- minima perdita di carico alla massima erogazione;
- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le posizioni di funzionamento;
- facile smontabilità e sostituzione di pezzi, possibilmente con attrezzi elementari;
- continuità nella variazione di temperatura fra la posizione di freddo e quella di caldo e viceversa
(per i rubinetti miscelatori).
Scarichi
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- inalterabilità;
- tenuta fra otturatore e piletta;
- facile e sicura regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (scarichi a comando meccanico).
Sifoni
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- autopulibilità;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
- altezza minima del battente che realizza la tenuta ai gas di 50 mm;
- facile accessibilità e smontabilità.
Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra tubi di adduzione e rubinetteria)
I tubi metallici flessibili dovranno essere conformi alle norme UNI 9035.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- inalterabilità nelle condizioni d'uso previste;
- indeformabilità in senso radiale alle sollecitazioni interne ed esterne dovute all'uso;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano i depositi;
- pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati.
Rubinetti a passo rapido, flussometri (per vasi, orinatoi e vuotatoi)
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- erogazione con acqua di portata, energia e quantità sufficienti ad assicurare la pulizia;
- dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua
a monte per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
Cassette per l'acqua di pulizia (per vasi, orinatoi e vuotatoi)
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- troppopieno di sezione tale da impedire, in ogni circostanza, la fuoriuscita di acqua dalla
cassetta;
- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di
pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio, sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente
d'acqua che realizza la tenuta ai gas;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua
a monte per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento;
- spazi minimi di rispetto per gli apparecchi sanitari.
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Per il posizionamento degli apparecchi, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle
norme UNI 9182.
Servizi igienici per persone disabili
I locali igienici per persone disabili dovranno essere attrezzati in accordo al D.P.R. 24/7/1996
n.503 e Legge 9 gennaio 1989 n. 13.
Saranno compresi nella fornitura i corrimani prescritti dalla norma di legge:
• corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l’intero perimetro del locale (ad eccezione
dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0,80 m dal pavimento e a
una distanza di 5 cm dalla parete.
• corrimano all’altezza di 0,80 m fissato nella faccia interna della porta in moda da consentire
l’apertura a spinta verso l’esterno.
• corrimano verticale fissato al pavimento e al soffitto posto a sinistra della tazza WC ad una
distanza dall’asse del vaso di 40 cm e dalla parete posteriore di 15 cm.
• corrimano verticale fissato al pavimento e al soffitto posto a destra della tazza WC ad una
distanza di 30 cm dal bordo anteriore del vaso e di 15 cm dalla parete laterale destra.
I corrimani devono essere realizzati in tubo di acciaio da diametro 1", rivestito e verniciato con
materiale plastico antiusura.
Vasi per servizi disabili
I vasi con scarico a pavimento e/o parete saranno forniti con sedile in plastica pesante. Il lavaggio
sarà effettuato a mezzo di cassetta di risciacquamento della capacità minima di lt. 10, con idoneo
comando manuale, per montaggio incassato a parete. Il tubo di collegamento della cassetta con
l'apparecchio sarà invisibile. La cassetta sarà munita di rubinetto di arresto, valvola a galleggiante
da 3/8" e tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle di polistirolo espanso. I vasi saranno
completi come indicato nel punto precedente.
Lavabi per servizi disabili
I lavabi saranno di tipo sospeso a mensola, bacinella a forma semiovale, dimensioni esterne di
circa 60x50 cm.
Il piano superiore del lavabo dovrà essere posto ad un’altezza di 80 cm dal pavimento.
L'erogazione dell'acqua avverrà tramite comando a leva. L’erogatore sarà provvisto di ghiera
portareticella rompigetto. Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sottotraccia in modo
di evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo.
Il lavabo sarà completo di piletta di scarico con asta snodata e griglia, sifone a bottiglia con
regolazione telescopica, prese a squadra sottolavabo con nipples e rosone.
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CAPITOLO 5
MISURE E CONTABILITA'
ART. 5.1
GENERALITA' - LAVORI IN ECONOMIA - MATERIALI A PIÉ D'OPERA
Per l'accertamento, misurazione e contabilità dei lavori si applicano le disposizioni del Titolo XI
del Regolamento.
In particolare l'Impresa interverrà, a richiesta del Direttore dei lavori, alle operazioni di
misurazione, ed anche di controllo, che questi ritenesse opportune; ed assumerà l'iniziativa per
avvertire il Direttore dei lavori della necessità di procedere alle misurazioni di lavori che
diversamente, con il loro procedere, non potrebbero più essere rilevate.
1. Le misure saranno prese in contraddittorio via via che i lavori vengono eseguiti e riportate in
appositi libretti per misure del cantiere. Verranno quindi registrate dal Direttore dei lavori nel Libretto
delle misure, integrate dagli eventuali relativi disegni che potranno essere tracciati nella colonna
"Annotazioni" dello stesso libretto oppure, per dimensioni maggiori, a parte, anch'essi firmati
dall'Impresa così come il Libretto delle misure, del quale saranno considerati come allegati e nel
quale saranno richiamati; nei disegni sarà riportata la data e il numero della pagina del Libretto delle
misure del quale si intenderanno fare parte.
2. Per eventuali lavori in economia, si applicheranno le disposizioni del Capo II del Titolo XI del
Regolamento.
3. Alla contabilizzazione dei materiali a pié d'opera si procederà soltanto per:
a) le provviste dei materiali che l'Impresa é tenuta a fare a richiesta del Direttore dei lavori;
b) i materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio o di rescissione coattiva o di
scioglimento di contratto;
c) i materiali da accreditare nei pagamenti in acconto;
d) le provviste a pié d'opera che l'Amministrazione rilevasse, quando per variazioni da essa
introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
4. Per tutte le opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si farà
riferimento alle prescrizioni di cui al relativo prezzo unitario di tariffa.
ART. 5.2
MOVIMENTI DI MATERIE
a) Norme generali
I movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i
getti delle fondazioni saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili
rilevati.
Per quanto riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo punto
b).
Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi
di elenco secondo le distinzioni di essi indicate e di seguito specificate. Gli scavi di fondazione
saranno valutati a pareti verticali, con la base pari a quella delle relative murature sul piano di
imposta, anche nel caso in cui sia ammesso lo scavo con pareti a scarpa.
Ove negli scavi e nei rilevati l'impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i volumi
eccedenti non saranno comunque conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di accettare lo
stato di fatto, ovvero di obbligare l'impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori in terra o
murati che si rendessero necessari per assicurare la funzionalità dell'opera a proprio giudizio
insindacabile.
Nel prezzo degli scavi è compreso ogni onere: per presenza di acqua nei cavi o per la relativa
educazione (acqua di fognatura compresa) e per le opere provvisionali di difesa delle acque stesse;
per l'esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profondità di materie ed anche melmose; per il carico,
il trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito
provvisorio, e la ripresa e sistemazione a rinterro, del materiale di risulta che non fosse possibile
disporre lungo il cavo, per disfacimento delle massicciate e l'accatastamento del materiale
reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed il disarmo di tutte le sbadacchiature e i
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puntellamenti che si rendessero necessari per la demolizione di tutti i manufatti inutili indicati dalla
direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il corretto
funzionamento in corso di lavori di tutte le condotte, le canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili
rinvenuti negli scavi, per le soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e
veicolare con le conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.
b) Norme di valutazione
La larghezza delle fosse per i manufatti in c.c.a. semplice od armato, gettati in opera o
prefabbricati (pozzi di ispezione di incrocio, salti di fondo, fondazioni ecc.) sarà considerata pari alla
larghezza di progetto del manufatto (massimo ingombro).
Per la posa in opera di condotte prefabbricate (tubi), la larghezza delle fosse (naturalmente
qualora lo scavo non sia incluso nel prezzo) sarà computata a pareti verticali con la larghezza della
sezione di scavo pari alla larghezza della sagoma esterna di progetto della condotta di cm 20 per
parte.
ART. 5.3
SCAVI
a) Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari stabiliti nel presente articolo, con i prezzi di Elenco per gli
scavi in genere l'Impresa devesi ritenere compensata per tutti gli oneri che essa dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza,
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione
di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od
altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni
ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di
scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.
- per ogni altra prestazione ed onere necessari per l'esecuzione completa degli scavi.
b) Scavi di sbancamento
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Impresa all'atto della consegna e all'atto della
misurazione.
c) Scavi di fondazione
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del
terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'Elenco per tali scavi; vale a dire
che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e
compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture,
sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di Elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente
ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello
stesso Elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente
nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo d'Elenco.
d) Scavi in trincea per la posa della tubazione
Le misure degli scavi in trincea per la posa della tubazione - come caso particolare degli scavi di
fondazione - saranno rilevati per tratti in ciascuno dei quali l'andamento del terreno abbia una certa
uniformità.
Per ogni tratto la lunghezza verrà misurata in orizzontale fra le sezioni verticali dei due estremi.
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La profondità H sarà misurata, nelle due suddette sezioni, fra il punto medio del fondo dello
scavo ed il punto d'intersezione della verticale tirata da tale punto medio con la retta congiungente
gli estremi del ciglio del piano di campagna rimasto dopo lo scavo; potrà anche non essere
misurata e ricavarsi dai profili longitudinali esecutivi, se questi sono stati fedelmente rispettati
nell'esecuzione degli scavi.
La larghezza dello scavo L non sarà di norma misurata e sarà contabilizzata - sempre riferita ad
uno scavo a pareti verticali, anche se é stato eseguito con pareti a scarpa - secondo misure
predeterminate per ogni valore dei diametri nominali della tubazione di qualsiasi tipo che vi é stata
posata, come segue, tranne che sia stato eseguito con pareti a scarpa per ordine del Direttore dei
lavori o che sia esplicitamente previsto nelle tavole di progetto.
Quando gli scavi si devono eseguire con l'impiego di armature (casseri, ecc.) alle larghezze di cui
sopra saranno aggiunti 10 cm per i tratti armati.
I volumi di scavo saranno ottenuti, per ogni tratto, moltiplicando la lunghezza del tratto per la
media aritmetica delle aree, determinate in base alla profondità ed alla larghezza misurate come
sopra detto, delle sezioni estreme del tratto.
e) Scavi per i pozzetti
Lo scavo per la costruzione o posa in opera di pozzetti per apparecchiature idrauliche od altri
manufatti lungo la condotta, sarà misurato per il suo volume effettivo, senza deduzione del volume
convenzionale dello scavo per la condotta di cui alla precedente lettera d) e sarà contabilizzato con
la stessa voce d'Elenco prezzi dello scavo per la posa delle tubazioni.
ART. 5.4
DISFACIMENTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI
I disfacimenti e le demolizioni delle ossature e delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere,
anche in presenza di traffico, eseguiti con i sottostanti scavi per la condotta, saranno considerati
come parti di questi scavi e compensati con i prezzi di Elenco dello scavo per la posa delle
tubazioni.
Quando si eseguono tali lavori, la profondità H dello scavo sarà misurata a partire dal piano di
calpestio della superficie della sede stradale.
ART. 5.5
PARATIE E CASSERI IN LEGNAME
Saranno valutati per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di elenco s'intende
compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo, ogni
spesa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di longarine o filagne di
collegamento, infissione di pali, tavoloni o palancole, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni altro
lavoro, nessuno escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.
ART. 5.6
RINTERRI E RILEVATI
a) Rinterro del cavo della condotta
Il rinterro del cavo delle tubazioni, completo nelle sue varie fasi (rinfianco, rinterro parziale,
rinterro definitivo), sarà contabilizzato nelle stesse quantità dello scavo convenzionale
corrispondente, senza tenere conto del volume occupato dall'eventuale letto di posa, dalla condotta
e dai pozzetti, né di quello dell'eventuale pavimentazione stradale demolita, essendo per contro
compensati con la relativa voce di Elenco prezzi tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano di
campagna o del piano sottostante la pavimentazione stradale nonché per il trasporto a rifiuto del
materiale residuo.
Qualora il Direttore dei lavori escluda la possibilità di impiegare il materiale di scavo per il rinterro
(in tutto od in parte, a causa delle sue caratteristiche rocciose od argillose, ecc.), l'Impresa dovrà
eseguirlo con materiale granulare proveniente da cave di prestito accettate dal Direttore dei lavori.
In questo caso il volume del rinterro da contabilizzare con la relativa voce d'Elenco prezzi sarà
ottenuto deducendo dal corrispondente volume di scavo convenzionale per la condotta il volume
occupato dal letto di posa, dal tubo (il cui volume sarà calcolato senza tenere conto dei bicchieri,
moltiplicando cioé la lunghezza per la sezione esterna del tubo) e dall'eventuale ossatura,
sottofondo e pavimentazione stradale.
b) Rilevati e rinterri
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Per i rilevati e rinterri da addossare alle murature dei manufatti e di qualsiasi altra opera si
dovranno sempre impiegare terreni sciolti sabbiosi o ghiaiosi, di opportuna granulometria ed
approvati dal Direttore dei lavori, restando in modo assoluto vietato l'impiego di quelli argillosi ed in
generale di tutti quelli che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando
spinte. Nella formazione di detti rilevati dovrà essere posta ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le
terre con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature e
da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico mal distribuito.
I terrapieni saranno addossati alle murature solo dopo che queste abbiano raggiunto la completa
stagionatura, salvo diversa disposizione del Direttore dei lavori.
ART. 5.7
CONGLOMERATI
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il
suo volume effettivo, senza detrazioni del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo
dell'armatura metallica, tutti gli, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di
ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di
sostegno in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i parchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei
materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita,
nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pestonatura.
ART. 5.8
TUBAZIONI ED APPARECCHIATURE IDRAULICHE
La contabilizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle tubazioni verrà effettuata per la
lunghezza - misurata lungo l'asse - della successione continua degli elementi costituenti la
condotta, come risulta dopo la posa in opera e la giunzione delle tubazioni, senza tenere conto
delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Soltanto le condotte pensili in acciaio verranno
compensate a peso.
Dallo sviluppo dell'asse della condotta dovrà detrarsi la lunghezza delle apparecchiature
(saracinesche, venturimetri, contatori, ecc.) e di tutte quelle parti e pezzi speciali, la cui fornitura e/o
posa in opera é compensata con prezzi a parte, salvo che non sia diversamente stabilito nella
relativa voce del prezzo unitario di Elenco.
In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione
corrispondente alla faccia esterna delle flangie.
I prezzi di Elenco relativi alla fornitura e/o posa in opera delle tubazioni comprendono e
compensano:
- tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (elettrodi, manicotti, anelli di
gomma, guarnizioni, bulloni, ecc.) e dei pezzi speciali, ad eccezione delle esclusioni espressamente
indicate nelle voci di Elenco prezzi;
- il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a pié d'opera; gli eventuali depositi
provvisori, le relative spese di guardiania e di ripresa delle tubazioni; gli oneri per la buona
conservazione dei tubi e degli eventuali rivestimenti;
- le riparazioni e il rifacimento dei rivestimenti dei tubi che presentassero lesioni od abrasioni;
- la formazione del letto di posa, con materiale e negli spessori prescritti compresa la fornitura del
materiale stesso;
- il calo nella fossa, l'esecuzione delle giunzioni, quale che sia il loro numero, compresa la
fornitura del materiale di ristagno (anelli di gomma, ecc.), di apporto (elettrodi ecc.), dei bulloni,
delle guarnizioni, delle flange, del grasso, del minio, del bitume, dell'energia elettrica, sia derivata
da linee di distribuzione che prodotta in sito, dell'acetilene, dell'ossigeno, ecc.;
- ogni onere per la posa anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente, previo relativo
aggottamento;
- il ripristino della continuità del rivestimento protettivo e delle verniciature per le tratte pensili, in
corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofe;
- le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi da acqua, sia a giunti scoperti che a
condotta completamente interrata, con fornitura di acqua prelevata e trasportata da qualsiasi
distanza, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi stagione;
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- la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei giunti che si rendessero necessari a
causa dell'ordine di posa delle condotte e delle apparecchiature, ovvero per interventi di riparazione
o di modifica conseguenti ad errori di montaggio, a rotture in prova o nel periodo di garanzia;
- il cavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d'arte, per una lunghezza pari a
1/3 dell'elemento, portato al piano di campagna;
- l'esecuzione di posa e montaggio da parte di operai specializzati.
Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra,
specificate per ogni tipo di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi.
I prezzi di Elenco relativi alla fornitura e/o alla posa in opera di apparecchiature idrauliche in
genere comprendono tutti gli oneri per esse specificati e saranno applicati, a seconda del tipo di
apparecchiatura, ad unità o a centimetro di diametro nominale o a chilogrammo.
ART. 5.9
CAMERETTE
Le camerette d'ispezione verranno valutate a ml di altezza netta misurata dalla quota del piano di
scorrimento del liquame al piano di posa della boccaperta in ghisa.
ART. 5.10
MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI
I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, i trasporti ed i noli si applicheranno solo:
- in caso di varianti ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 25 della Legge;
- alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio o nel caso di
rescissione coattiva o scioglimento del contratto;
- alla valutazione dei materiali per l'accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli
stati di avanzamento, ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto;
- alla valutazione delle provviste a piè d'opera che dovessero venir rilevate dall'Amministrazione
quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero più trovare impiego nei lavori;
- alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d'opera dati "a caldo" per l'esecuzione
di lavori in economia diretta.
I detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andrà applicato
il rialzo od il ribasso contrattuale.
Nei prezzi di materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a piè d'opera pronti
per il loro impiego; in quelli dei trasporti e dei noli è compresa la retribuzione del conduttore e tutte
le spese di ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc.
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Capitolato speciale d’appalto
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CAPITOLO 6
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 6.1
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione
Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e
anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al
D.Lgs. 494/96 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 45 del D.P.R. 554/99, in
armonia col programma di cui all'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
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