VERBALE DI ACCORDO
tra le parti sociali su
ATTIVITA' DEL SISTEMA DEGLI ORGANISMI PARITETICI
DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI, COORDINATI DA CNCPT E FORMEDIL,
in tema di
COLLABORAZIONE NELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
E DEI LORO RAPPRESENTANTI
PREMESSO CHE:
Ø L’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, stabilisce che il datore di lavoro assicuri a
ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche con particolare riferimento a quanto esplicitato
nei punti a) e b) del suddetto comma.
Ø L’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le
modalità della formazione di cui al comma 1, sono definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
Ø Le parti intendono privilegiare la realizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti di norma presso gli Organismi paritetici di settore.
Ø L’articolo 37, comma 12, del D. Lgs. 81/2008, stabilisce che la formazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici di cui
all’articolo 51 del D. Lgs. 81/2008.
Ø La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano, in data 21/12/2011, ha sancito l’accordo relativo alla formazione dei
lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 37, comma 2, nella premessa del quale
vengono richiamate e rafforzate le previsioni di cui al punto precedente, indicando che “ […]
in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D. Lgs. 81/2008, i corsi di
formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti
bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 10 settembre 2003, n.
276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti
all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D. Lgs. 81/2008, ove esistenti sia nel territorio che
nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza il datore di lavoro procede alla
pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro
da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre
tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale
realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di
cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico
entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla
pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.”
Ø Le parti firmatarie del presente verbale d’accordo hanno sottoscritto un Accordo sulla
Formazione in data 13 dicembre 2010 con il quale:
o “si concorda sulla “necessità di portare a sistema e rendere qualitativamente
omogenee e standardizzate, al fine di favorirne la certificabilità e la registrazione sul
“Libretto personale di formazione professionale edile”, le attività di formazione
professionale attinenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro”;
o
“si approvano gli obiettivi, i criteri ispiratori e le scelte formative del progetto “16oreMICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza”.
Ø I vigenti CCNL di settore in tema di formazione alla sicurezza individuano competenze, ruoli
e compiti di CPT, Scuole Edili ed Enti unificati, quali Organismi paritetici che, ai sensi del
d.lgs. n. 81/2008, dovranno operare di concerto tra loro e in coerenza ai dettati contrattuali
e agli accordi sindacali sopra citati, nel dare applicazione su ogni territorio provinciale alla
procedura definita dal presente Verbale d’Accordo, anche con l’obiettivo di mettere in rete il
sistema nazionale e territoriale degli Organismi Paritetici.
CONSIDERATO CHE:
Ø La formazione relativa agli adempimenti previsti nel D.lgs 81/08 deve possedere requisiti di
effettiva e verificabile qualità, al fine di poter migliorare i livelli di professionalità dei
lavoratori.
Ø La collaborazione tra OO.PP. e impresa, realizzata secondo le modalità individuate dal
presente verbale di accordo, sarà utile per la registrazione di tutte le attività formative, sia
con riferimento al singolo lavoratore (Libretto Personale di Formazione Professionale), sia
con riferimento alla singola impresa (Registro dell’Impresa Formativa).
SI CONVIENE CHE:
Ø Nell’ipotesi in cui le azioni formative siano pianificate in collaborazione tra Organismi
Paritetici e Datore di Lavoro (DdL), anche laddove affidate per la realizzazione a soggetti
terzi, dovranno, al fine di dimostrare il requisito di collaborazione di cui all’articolo 37,
comma 12, del D.Lgs. 81/2008, rispettare la procedura contemplata dal presente Verbale
d’Accordo.
Ø Requisito per l’applicazione della procedura riportata nel presente verbale di accordo è che
l’Impresa abbia una posizione attiva in Cassa Edile. L’Organismo paritetico al quale è
richiesta la collaborazione dovrà verificare la sussistenza di tale requisito interpellando la
Cassa Edile competente.
Ø CNCPT e FORMEDIL sono impegnati a definire e attivare le necessarie modalità operative
della registrazione coordinata dei dati relativi alla formazione nella Banca Dati Formazione
Costruzioni da parte dei CPT, delle Scuole Edili e degli Enti Unificati.
Roma, …. 2012
ANCE
FENEAL-UIL
___________________________
___________________________
ANAEPA-CONFARTIGIANATO
FILCA-CISL
___________________________
___________________________
CNA COSTRUZIONI
FILLEA-CGIL
___________________________
___________________________
FIAE-CASARTIGIANI
FEDERLAVORO e SERVIZI – CONFCOOPERATIVE
___________________________
___________________________
CLAAI
AGCI
___________________________
___________________________
ANIEM
LEGA COOPERATIVE-ANCPL
___________________________
__________________________
Allegato n.1
LINEE GUIDA DI PROCEDURA
PER LA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E ORGANISMI PARITETICI
IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI
1. Criteri generali
1.A.
Il titolare dell’obbligo formativo nei confronti dei lavoratori è sempre il Datore di Lavoro.
La collaborazione con gli Organismi Paritetici avverrà in occasione di:
1. Pianificazione dell’attività formativa
2. Realizzazione dell’attività formativa
1.B.
In sede di pianificazione dell’attività formativa il Datore di lavoro e l’O.P. assumeranno quale
riferimento gli standard di requisiti minimi di cui al presente allegato. Il datore di lavoro e l’O.P.
individueranno, di concerto, le modalità operative con cui il progetto andrà realizzato in
coerenza con quanto previsto al punto 2.
L’anagrafica dei lavoratori formati e delle relative imprese di appartenenza sarà inserita nella
BDFC al fine di consentire il rilascio e/o l’aggiornamento del Libretto Personale di Formazione
Professionale Edile e del Registro dell’Impresa Formativa, e sarà, per i dati di interesse,
messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza.
2.
Modalità operative
2.1. Il Datore di Lavoro che intende procedere alla pianificazione dell’attività formativa dei
lavoratori come da precedente punto 1.A1. deve prendere contatto con l’O.P. e inoltrare
formale richiesta di collaborazione. Entro dieci giorni dall’avvenuta richiesta di
collaborazione l’O.P. provvede a convocare il datore di lavoro al fine di redigere, in
attuazione di quanto previsto al precedente punto 1B, un Piano Formativo Condiviso
(PFC).
2.2. Tale PFC, formalmente definito e sottoscritto da Datore di Lavoro e O.P. entro 15 giorni
dalla data della richiesta di collaborazione da parte del Datore di lavoro, dovrà riportare
per ogni azione formativa il relativo soggetto esecutore: O.P., Impresa con suo
personale in collaborazione o meno con O.P., soggetto terzo.
2.3
Ciascuna azione formativa individuata all’interno del PFC dovrà formalmente prevedere:
 dati del soggetto esecutore
 denominazione dell’azione
 durata (mai inferiore alle previsioni di legge)
 responsabile
 agenda formativa (contenuti e articolazione del tempo formativo)
 eventuale tutor messo a disposizione dall’O.P.
 formatore/i e relativo curriculum
 data e luogo di effettuazione
2.4 Le azioni formative previste nel PFC assumeranno quale riferimento progettuale il
progetto MICS, così come approvato dalle parti sociali il 13 dicembre 2010, con le
integrazioni di cui al documento “Elenco adempimenti formativi in materia di
sicurezza”, allegato al presente Verbale d’Accordo (allegato n. 2). Le azioni
formative previste nel PFC dovranno corrispondere a tutte le specifiche riportate
nell’allegato 2 (elenco e schede delle azioni formative), con particolare riguardo a
due parametri generali:
1. rapporto massimo docente/allievo.
2. ore minime di tempo formativo in situazione guidata di pratica simulata, con
ruolo attivo dell’allievo.
In ordine al parametro di cui al punto 1, ferme restando le disposizioni di legge nel
merito, le parti firmatarie, con l’obiettivo di favorire una maggiore qualità delle attività
formative, convengono sull’opportunità di osservare il rapporto docente/allievo
riportato nell’allegato 2.
3.
Gestione del Piano Formativo Condiviso
3.1. Ciascun PFC sottoscritto verrà archiviato a cura dell’O.P. e i dati relativi alle singole azioni
formative verranno utilizzati dalla Banca Dati Formazione Costruzioni, anche al fine del rilascio
del Registro dell’Impresa Formativa.
3.2. Il Datore di lavoro darà tempestiva comunicazione all’O.P. per ogni azione formativa
prevista dal PFC effettuata e terminata, inviando all’O.P. stesso un resoconto finale che
attesta la coerenza con quanto pianificato. Successivamente l’O.P. provvederà a registrare
l’azione formativa nell’apposita sezione della BDFC e, nel caso, nel Registro dell’Impresa
Formativa.
3.3. Gli OO.PP, in occasione dello svolgimento delle azioni formative, possono effettuare
controlli, anche a campione, al fine di verificarne l’effettiva corrispondenza al PFC. Eventuali
gravi discrepanze riscontrate (azione formativa non in svolgimento o non corrispondente ai
requisiti e alle modalità concordate) producono l’immediata decadenza del PFC.
Scarica

verbale di accordo