La formazione dei lavoratori
La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno degli obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in
diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda
alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Il D. Lgs. n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede, per la valutazione dei rischi, tre obblighi:
formativo, informativo e di addestramento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei responsabili del servizio di
prevenzione e protezione. Necessaria la frequentazione di corsi di formazione di una durata minima che va dalle 8
alle 48 ore
L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 considera “lavoratori” tutti coloro che prestano il loro lavoro all’interno della sede ove esso è
esercitato a prescindere dal tipo di rapporto, dipendente e non dipendente.
Come noto, gli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 in tema di formazione dei lavoratori (art. 37 D.Lgs n.
81/2008) e dei datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo di Responsabile del servizio prevenzione e protezione
(art. 34 D.Lgs n. 81/2008), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, disciplinano durata, contenuti
minimi, modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative, con i relativi termini di vigenza e di validità
della formazione pregressa.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 prevede all’art. 2 le varie definizioni. Le lettere aa), bb) e cc) dell’art. 2
definiscono:
la formazione dei lavoratori: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”;
L’informazione dei lavoratori: “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”;
L’addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell’ introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione dei lavoratori può essere svolto anche in modalità e-learning purché siano rispettate le condizioni
previste nell’allegato I per quanto riguarda la sede, la strumentazione, il programma e i materiali didattici, la
presenza di un tutor, il sistema di valutazione e di tracciamento.
Cosa importante da chiarire è quando precisato nelle linee guida di Luglio 2012:
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Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere
intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa,
invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite
della videoconferenza.
Bisogna chiarire un ulteriore punto essenziale, che la suddetta formazione può essere organizzata dal datore di
lavoro direttamente con docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza
almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’ unica cosa da fare è la comunicazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici presenti sul territorio .
Quindi , la norma non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto,
piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa .Il datore di lavoro
puo’ avvalersi per formare i lavoratori di una società di formazione o di un professionista.
Linee guida accordo stato regioni Luglio 2012 :
Quanto alle modalità di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, la nota alla “Premessa” dell’accordo ex
articolo 37, puntualizza che: “Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico,
delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove
tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente
periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il
datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”
Riepilogo :
SOGGETTI FORMATORI
DOCENTI
VERIFICA FINALE
Previa
richiesta
di
collaborazione
agli
enti
bilaterali e agli organismi
paritetici
Docenti
interni
o
esterni
all’azienda
che
possono
dimostrare
di
possedere
esperienza almeno triennale di
insegnamento o professionale in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
In
presenza
o
mediante
videoconferenza
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La comunicazione agli enti
bilaterali e agli organismi
paritetici
non
comporta
nessun obbligo formativo
Fare riferimento al Decreto
interministeriale 6 Marzo 2013
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SCHEMA RIASSUNTIVO ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE D lgs 81 dicembre 2013 Appendice
LAVORATORI
SOGGETTI
FORMATORI
DOCENTI
DIRIGENTI
previa richiesta di collaborazione agli
enti bilaterali e agli organismi
paritetici
da docenti interni o esterni all’azienda
che possono dimostrare di possedere
esperienza almeno triennale di
insegnamento o professionale in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
ORGANIZZAZIONE
CORSI
- soggetto organizzatore (può
essere il datore di lavoro)
- un responsabile del progetto
formativo (può essere il docente);
- docenti;
- max. 35 partecipanti;
- registro di presenze;
- max. 10% assenze;
- contenuti tenendo presenti: le
differenze di genere, di età, di
provenienza e lingua, nonché la
specifica tipologia contrattuale
DURATA
- Formazione generale (min. 4 ore)
- Formazione specifica
o 4 ore settori rischio basso;
o 8 ore settori rischio medio;
o 12 ore settori rischio alto.
- Per i preposti formazione
aggiuntiva specifica di min. 8 ore
- Per i dirigenti min. 16 ore
VALUTAZIONE
prova di verifica
prova di verifica
solo per i preposti
Datore di Lavoro RSPP
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano
- Università e scuole di dottorato
- INAIL
- Corpo nazionale/Provinciale dei
vigili del fuoco
- Scuola superiore della pubblica
amministrazione
- associazioni sindacali dei datori
di lavoro o dei lavoratori
- enti bilaterali e organismi
paritetici
- fondi interprofessionali di settore
- ordini e collegi professionali di
settore
- Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- INAIL
- associazioni sindacali dei datori di lavoro o
dei lavoratori
- ordini e i collegi professionali di settore
- aziende
produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatr
ici di attrezzature
- soggetti formatori con esperienza
- enti bilaterali e organismi paritetici
- scuole edili
docenti che possono dimostrare di
possedere, una esperienza almeno
triennale di docenza o
insegnamento o professionale in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro
- un responsabile del progetto
formativo
- max. 35 partecipanti
- registro presenze
- max. 10% assenze
- RISCHIO BASSO 16 ore
- RISCHIO MEDIO 32 ore
- RISCHIO ALTO 48 ore (non
comprensive della formazione
di primo soccorso, antincendio
e gestione delle emergenze)
- un responsabile del progetto formativo
(può essere il docente);
- registro presenze;
- max. 24 partecipanti
- per le attività pratiche il rapporto
istruttore/allievi non deve essere superiore
al rapporto di 1 a 6 effettuate in area
idonea;
- max. 10% assenze
Dipende dalla specifica attrezzatura
prove finalizzate a verificare le conoscenze
verifica di apprendimento (colloquio
relative alla normativa vigente e le
o test obbligatori)
competenze tecnico-professionali.
- min. 6 ore quinquennali
- se la formazione pregressa è stata
- RISCHIO BASSO 6 ore
effettuata da più di 5 anni,
AGGIORNAMENTO
- RISCHIO MEDIO 10 ore
l’aggiornamento dovrà avvenire
- RISCHIO ALTO 14 ore
entro 12 mesi dall’entrata in vigore
dell’accordo
anteriormente
all’assunzione (se
NUOVA ATTIVITTÁ non è possibile
NUOVA
contestualmente
ASSUZIONE
all’assunzione, da
completare entro
60 gg)
- personale con esperienza documentata,
almeno triennale, sia nel settore della
formazione sia nel settore della
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro
- personale con esperienza professionale
pratica, documentata, almeno triennale,
nelle tecniche dell’utilizzazione delle
attrezzature di che trattasi
entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato
di abilitazione, previa verifica della
partecipazione a corso di aggiornamento di
durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore
sono relative agli argomenti dei moduli pratici
anche per i
preposti, avviare i
corsi in modo che
vengano conclusi entro e non oltre novanta giorni dalla
entro e non oltre data di inizio della propria attività
18 mesi dalla
pubblicazione
dell’accordo
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LAVORATORI
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
FORMAZIONE
PREGRESSA
RICONOSCIUTA
DIRIGENTI
Datore di Lavoro RSPP
ATTREZZATURE DI LAVORO
non sono tenuti a frequentare i corsi
di formazione i datori di lavoro che
No formazione se i soggetti hanno
frequentato, entro e non oltre 12 mesi abbiano frequentato - entro e non
dall’entrata in vigore dell’accordo,
oltre sei mesi dalla entrata in vigore
dell’accordo - corsi di formazione
corsi di formazione formalmente e
formalmente e documentalmente già
documentalmente già approvati
approvati
I lavoratori che alla data di entrata in vigore
dell’accordo sono incaricati dell’uso delle
attrezzature di cui all’accordo, devono
effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in
vigore dell’accordo.
- formazione con
contenuti
Formazione svolta
conformi all’art.
nel rispetto delle
3 del D.M.
- formazione con contenuti
previsioni
16/01/1997
normative e delle
conformi all’articolo 3 del D.M.
effettuata dopo
indicazioni dei
16/01/1997
il 14 agosto
contratti collettivi
- esonerati dalla frequenza dei
2003
di lavoro per
corsi (art. 95 D.Lgs. 626/94)
- Modulo A per
quanto riguarda
- possesso dei requisiti di RSPP
ASPP e RSPP
durata, contenuti
(artt. 32, commi 2, 3 e 5 D.Lgs.
previsto
e modalità di
81/08)
nell’accordo
svolgimento dei
Stato Regioni
corsi.
del 26 gennaio
2006
sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per
ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i
seguenti requisiti:
- corsi di formazione della durata
complessiva non inferiore a quella prevista
dagli allegati, composti di modulo teorico,
modulo pratico e verifica finale
dell’apprendimento;
- corsi, composti di modulo teorico, modulo
pratico e verifica finale dell’apprendimento,
di durata complessiva inferiore a quella
prevista dagli allegati a condizione che gli
stessi siano integrati tramite il modulo di
aggiornamento di cui al punto 6, entro 24
mesi dalla data di entrata in vigore del
presente accordo;
- corsi di qualsiasi durata non completati da
verifica finale di apprendimento a
condizione che entro 24 mesi della data di
entrata in vigore del presente accordo
siano integrati tramite il modulo di
aggiornamento di cui al punto 6 e verifica
finale dell’apprendimento.
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