La formazione dei lavoratori La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno degli obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il D. Lgs. n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede, per la valutazione dei rischi, tre obblighi: formativo, informativo e di addestramento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Necessaria la frequentazione di corsi di formazione di una durata minima che va dalle 8 alle 48 ore L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 considera “lavoratori” tutti coloro che prestano il loro lavoro all’interno della sede ove esso è esercitato a prescindere dal tipo di rapporto, dipendente e non dipendente. Come noto, gli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 in tema di formazione dei lavoratori (art. 37 D.Lgs n. 81/2008) e dei datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo di Responsabile del servizio prevenzione e protezione (art. 34 D.Lgs n. 81/2008), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, disciplinano durata, contenuti minimi, modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative, con i relativi termini di vigenza e di validità della formazione pregressa. Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 prevede all’art. 2 le varie definizioni. Le lettere aa), bb) e cc) dell’art. 2 definiscono: la formazione dei lavoratori: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”; L’informazione dei lavoratori: “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”; L’addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell’ introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. La formazione dei lavoratori può essere svolto anche in modalità e-learning purché siano rispettate le condizioni previste nell’allegato I per quanto riguarda la sede, la strumentazione, il programma e i materiali didattici, la presenza di un tutor, il sistema di valutazione e di tracciamento. Cosa importante da chiarire è quando precisato nelle linee guida di Luglio 2012: Scaricato da www.portaleconsulenti.it Pagina 1 Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza. Bisogna chiarire un ulteriore punto essenziale, che la suddetta formazione può essere organizzata dal datore di lavoro direttamente con docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’ unica cosa da fare è la comunicazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici presenti sul territorio . Quindi , la norma non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa .Il datore di lavoro puo’ avvalersi per formare i lavoratori di una società di formazione o di un professionista. Linee guida accordo stato regioni Luglio 2012 : Quanto alle modalità di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, la nota alla “Premessa” dell’accordo ex articolo 37, puntualizza che: “Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione” Riepilogo : SOGGETTI FORMATORI DOCENTI VERIFICA FINALE Previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici Docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In presenza o mediante videoconferenza Scaricato da www.portaleconsulenti.it La comunicazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici non comporta nessun obbligo formativo Fare riferimento al Decreto interministeriale 6 Marzo 2013 Pagina 2 SCHEMA RIASSUNTIVO ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE D lgs 81 dicembre 2013 Appendice LAVORATORI SOGGETTI FORMATORI DOCENTI DIRIGENTI previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici da docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. ORGANIZZAZIONE CORSI - soggetto organizzatore (può essere il datore di lavoro) - un responsabile del progetto formativo (può essere il docente); - docenti; - max. 35 partecipanti; - registro di presenze; - max. 10% assenze; - contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché la specifica tipologia contrattuale DURATA - Formazione generale (min. 4 ore) - Formazione specifica o 4 ore settori rischio basso; o 8 ore settori rischio medio; o 12 ore settori rischio alto. - Per i preposti formazione aggiuntiva specifica di min. 8 ore - Per i dirigenti min. 16 ore VALUTAZIONE prova di verifica prova di verifica solo per i preposti Datore di Lavoro RSPP ATTREZZATURE DI LAVORO - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Università e scuole di dottorato - INAIL - Corpo nazionale/Provinciale dei vigili del fuoco - Scuola superiore della pubblica amministrazione - associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori - enti bilaterali e organismi paritetici - fondi interprofessionali di settore - ordini e collegi professionali di settore - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - INAIL - associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori - ordini e i collegi professionali di settore - aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatr ici di attrezzature - soggetti formatori con esperienza - enti bilaterali e organismi paritetici - scuole edili docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro - un responsabile del progetto formativo - max. 35 partecipanti - registro presenze - max. 10% assenze - RISCHIO BASSO 16 ore - RISCHIO MEDIO 32 ore - RISCHIO ALTO 48 ore (non comprensive della formazione di primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze) - un responsabile del progetto formativo (può essere il docente); - registro presenze; - max. 24 partecipanti - per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 effettuate in area idonea; - max. 10% assenze Dipende dalla specifica attrezzatura prove finalizzate a verificare le conoscenze verifica di apprendimento (colloquio relative alla normativa vigente e le o test obbligatori) competenze tecnico-professionali. - min. 6 ore quinquennali - se la formazione pregressa è stata - RISCHIO BASSO 6 ore effettuata da più di 5 anni, AGGIORNAMENTO - RISCHIO MEDIO 10 ore l’aggiornamento dovrà avvenire - RISCHIO ALTO 14 ore entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo anteriormente all’assunzione (se NUOVA ATTIVITTÁ non è possibile NUOVA contestualmente ASSUZIONE all’assunzione, da completare entro 60 gg) - personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento di durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici anche per i preposti, avviare i corsi in modo che vengano conclusi entro e non oltre novanta giorni dalla entro e non oltre data di inizio della propria attività 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo Scaricato da www.portaleconsulenti.it Pagina 3 LAVORATORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE FORMAZIONE PREGRESSA RICONOSCIUTA DIRIGENTI Datore di Lavoro RSPP ATTREZZATURE DI LAVORO non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro che No formazione se i soggetti hanno frequentato, entro e non oltre 12 mesi abbiano frequentato - entro e non dall’entrata in vigore dell’accordo, oltre sei mesi dalla entrata in vigore dell’accordo - corsi di formazione corsi di formazione formalmente e formalmente e documentalmente già documentalmente già approvati approvati I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui all’accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo. - formazione con contenuti Formazione svolta conformi all’art. nel rispetto delle 3 del D.M. - formazione con contenuti previsioni 16/01/1997 normative e delle conformi all’articolo 3 del D.M. effettuata dopo indicazioni dei 16/01/1997 il 14 agosto contratti collettivi - esonerati dalla frequenza dei 2003 di lavoro per corsi (art. 95 D.Lgs. 626/94) - Modulo A per quanto riguarda - possesso dei requisiti di RSPP ASPP e RSPP durata, contenuti (artt. 32, commi 2, 3 e 5 D.Lgs. previsto e modalità di 81/08) nell’accordo svolgimento dei Stato Regioni corsi. del 26 gennaio 2006 sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti: - corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento; - corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo; - corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi della data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento. 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