“Bonus ecologico” per auto poco inquinanti
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
- 6 ottobre 2011 -in causa n. 443/10-
composta dal sig. J.-J. Kasel, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore) e M. Ilešič, giudici, avvocato
generale: sig. N. Jääskinen; cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore.
OGGETTO
Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE
riguardante l’interpretazione degli artt. 34 TFUE e 36 TFUE, nonché
dell’art. 1 della direttiva n.1999/37/CE, relativa ai documenti di
immatricolazione dei veicoli, (modificata dalla direttiva n. 2003/127/CE).
LA FATTISPECIE
Un cittadino europeo (francese) acquistava in Belgio presso un
concessionario automobilistico un autoveicolo appartenente alla PSABelgio, immatricolato per la prima volta in detto Stato membro, prima
di essere importato in Francia, dove veniva nuovamente immatricolato.
Alla richiesta del bonus ecologico, «Bonus écologique – Grenelle
de l’environnement» per l’acquisto di un’auto poco inquinante, con un
chilometraggio di circa 6 000 chilometri, come veicolo dimostrativo, si
vedeva respingere la domanda perchè non aveva prodotto il libretto di
circolazione recante la menzione «veicolo dimostrativo».
ILDECISUM
Il diritto UE (artt. 34 TFUE e 36 TFUE) vieta che la normativa di
uno Stato membro imponga, ai fini della concessione del bonus
ecologico all’atto dell’immatricolazione in tale Stato membro di
autoveicoli importati, che sul primo certificato di immatricolazione di tali
autoveicoli sia apposta la menzione “veicolo dimostrativo”.
Sentenza
omissis
La normativa dell’Unione
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L’art. 1 della direttiva 1999/37 così prevede:
«La presente direttiva si applica ai documenti rilasciati dagli Stati membri all’atto
dell’immatricolazione dei veicoli.
Essa non pregiudica il diritto degli Stati membri di utilizzare per l’immatricolazione
temporanea dei veicoli documenti eventualmente non interamente conformi ai
requisiti della presente direttiva».
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L’art. 3, n. 1, primo comma, di tale direttiva così dispone:
«Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per i veicoli che sono soggetti ad
immatricolazione secondo la normativa nazionale. Tale carta di circolazione
comporta una sola parte conformemente all’allegato I o due parti conformemente agli
allegati I e II».
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Il punto II.7 che figura all’allegato I della direttiva 1999/37 precisa che gli Stati
membri possono includere altre informazioni nella parte I della carta di circolazione.
La normativa nazionale
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L’art. 63, n. 5, della legge 25 dicembre 2007, n. 1824, finanziaria di rettifica per il
2007 (JORF del 28 dicembre 2007, pag. 21482), così dispone:
«È istituito un fondo per l’aiuto all’acquisto di autoveicoli puliti avente lo scopo (…) di
assegnare aiuti finalizzati all’acquisto di veicoli puliti, che possono eventualmente
essere completati con aiuti al ritiro dalla circolazione dei veicoli inquinanti.
L’organismo gestore del fondo nonché le condizioni nelle quali esso assicura la sua
gestione sono precisati con decreto».
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L’art. 1 del decreto 26 dicembre 2007, n. 2007-1873, che istituisce un aiuto
all’acquisto dei veicoli puliti (JORF del 30 dicembre 2007, pag. 21846; in prosieguo: il
«decreto n. 2007-1873 nella versione iniziale»), come modificato dal decreto 19
gennaio 2009, n. 2009-66 (JORF del 20 gennaio 2009, pag. 1098; in prosieguo: il
«decreto n. 2007-1873 modificato») così enuncia:
«L’aiuto è concesso attraverso il fondo di aiuto all’acquisto di veicoli puliti istituito
dall’art. 63 della legge 25 dicembre 2007, n. 1824, finanziaria di rettifica per il 2007, a
ogni persona domiciliata o avente una sede di attività in Francia, fatta eccezione per le
amministrazioni dello Stato, che acquisti o prenda in locazione nell’ambito di un
contratto di locazione con opzione di acquisto oppure di un contratto sottoscritto per
la durata di almeno due anni un autoveicolo terrestre che, alla data dell’acquisto,
risponda (…) alle seguenti condizioni:
1° Rientri nella categoria degli autoveicoli particolari o dei furgoni ai sensi dell’art. R.
311-1 del codice della strada nonché in ogni categoria di veicoli soggetta alla misura
delle emissioni di diossido di carbonio in conformità alle disposizioni della direttiva
16 dicembre 1980, 80/1268/CEE o del regolamento (CE) 20 giugno 2007, n. 715.
2° Non sia già stato oggetto di una prima immatricolazione in Francia o all’estero;
3° Sia immatricolato in Francia in serie definitiva;
4° Non sia destinato ad essere ceduto dall’acquirente in quanto veicolo nuovo;(…)».
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L’art. 2, secondo comma, del decreto n. 2007-1873, nella sua versione iniziale,
così prevedeva:
«I concessionari e i rappresentanti di marche di veicoli non possono beneficiare
dell’aiuto previsto all’art. 1 per particolari vetture nuove che essi destinano alla
dimostrazione. Tuttavia, ai fini dell’applicazione del regime di aiuti previsto all’art. 1,
tali vetture particolari destinate alla dimostrazione sono considerate nuove qualora la
loro cessione o la loro locazione interviene nel termine di dodici mesi a partire dal
giorno della loro prima immatricolazione».
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L’art. 2, secondo comma, del decreto n. 2007-1873, come modificato, così
prevede:
«I concessionari e i rappresentanti di marche di veicoli non possono fruire dell’aiuto
di cui all’art. 1 per le autovetture nuove appartenenti ad una delle categorie definite al
punto 1, destinate a scopi dimostrativi. Tuttavia, ai fini dell’applicazione del regime di
aiuto previsto dall’art. 1, tali veicoli dimostrativi si considerano nuovi se la loro
cessione o il loro noleggio avvengono entro dodici mesi a decorrere dalla data della
prima immatricolazione».
10 L’art. 29 del decreto 5 novembre 1984, relativo alle modalità
d’immatricolazione dei veicoli, recita come segue:
«Per veicolo dimostrativo si intende un veicolo nuovo di almeno 3,5 tonnellate di
peso totale autorizzato in carico destinato per un minimo di tre mesi e per un
massimo di un anno a scopi dimostrativi, vale a dire utilizzato dai concessionari e dai
rappresentanti di marche (compresi i costruttori e gli importatori) nell’ambito di
operazioni di presentazione, dimostrazione e vendita al pubblico.
Può essere destinato a scopi dimostrativi qualsiasi veicolo soggetto ad
immatricolazione che risponda alle suddette condizioni, a prescindere dal genere e
dalla carrozzeria (autovettura, motociclo, furgone, rimorchio, ecc.).
I termini sopra indicati decorrono dalla data della prima immatricolazione indicata
sul libretto di circolazione.
Ai sensi dell’art. 1635 bis, sub H, del Codice tributario generale (code général des
impôts), per ciascuno di tali veicoli viene rilasciato gratuitamente un libretto di
circolazione. Su tali documenti è apposta la dicitura “veicolo dimostrativo”».
Causa principale e questioni pregiudiziali
11 Nel corso del mese di gennaio del 2009, il sig. Bonnarde ha acquistato presso un
concessionario automobilistico avente sede in Belgio un autoveicolo appartenente
alla PSA-Belgio. Tale autoveicolo è stato immatricolato per la prima volta in detto
Stato membro, prima di essere importato dal sig. Bonnarde in Francia, dove veniva
immatricolato il 4 febbraio 2009.
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Il sig. Bonnarde ha chiesto la concessione del bonus ecologico per l’acquisto di
tale veicolo poco inquinante, come veicolo dimostrativo, la cui data di prima
immatricolazione era anteriore di soli otto mesi a quella dell’acquisto e che
evidenziava un chilometraggio di circa 6 000 chilometri.
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Con decisione 23 febbraio 2009, il direttore generale dello Cnasea ha respinto
tale domanda in quanto detto veicolo era già stato immatricolato una prima volta, il
20 maggio 2008, all’estero e cioè in Belgio, e in quanto, malgrado la domanda ad esso
indirizzata, il sig. Bonnarde non aveva prodotto il libretto di circolazione recante la
menzione «veicolo dimostrativo».
14 Il 28 febbraio 2009, il ricorrente della causa principale ha proposto, dinanzi al
Tribunal administratif de Limoges, un ricorso diretto all’annullamento di tale
decisione.
15 Dinanzi a tale giudice il sig. Bonnarde ha asserito che la normativa belga non
prevede il rilascio di un documento recante la menzione «veicolo dimostrativo».
Infatti, anche se le autorità belghe rilasciano il libretto di circolazione per ogni
autoveicolo a scopo dimostrativo, non è previsto che vi figuri la menzione specifica
«veicolo dimostrativo». Il sig. Bonnarde ritiene che, considerato che il suo autoveicolo
non inquina più di un veicolo dimostrativo francese, il requisito di produrre un
certificato di immatricolazione che comprenda tale menzione ha carattere
discriminatorio.
16 È pacifico tra le parti che il ricorrente della causa principale, per il tasso di
emissione di CO2 del veicolo che gli appartiene, può beneficiare del bonus ecologico.
Non sono oggetto di maggiore contestazione le affermazioni del ricorrente in merito
sia alla data di costruzione e allo stato in cui il veicolo si trova, sia all’impossibilità di
produrre un libretto di circolazione recante la menzione «veicolo dimostrativo»,
emesso dalle competenti autorità del Regno del Belgio.
17 Considerando che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente
dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione applicabile, il tribunal
administratif de Limoges ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni del diritto dell’Unione (...), in particolare quelle del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea destinate a garantire la libera circolazione,
nonché quelle delle citate direttive concernenti i documenti di immatricolazione dei
veicoli, debbano essere interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato
membro che prevede per l’immatricolazione dei veicoli un documento specifico, quale
un certificato di immatricolazione sul quale deve essere apposta la dicitura “veicolo
dimostrativo”, che si può considerare come non avente ad oggetto
un’immatricolazione temporanea ai sensi dell’art. 1 della direttiva [1999/37] e,
pertanto, nel senso che ostano a che la concessione di un vantaggio possa essere
subordinata alla presentazione di tale documento.
2) In caso di risposta negativa alla questione precedente, se tali disposizioni
debbano essere interpretate nel senso che implicano che, qualora il veicolo sia stato
acquistato in un altro Stato membro, debba essere esclusa l’applicazione di una
normativa nazionale che subordina la concessione di un aiuto all’acquisto di veicoli
puliti già immatricolati alla condizione che il certificato di tale immatricolazione rechi,
conformemente alla normativa dello Stato membro in questione, la dicitura “veicolo
dimostrativo”, se il venditore stesso non ha potuto beneficiare di tale aiuto e se:
–
l’acquirente produce un certificato di immatricolazione redatto nell’altro Stato
membro e specifico per i veicoli destinati a scopi dimostrativi, o
–
il veicolo presenta le caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sua
prima immissione in circolazione, cui la normativa nazionale subordina la
qualificazione come veicolo dimostrativo».
Sulle questioni pregiudiziali
18 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 1999/37 o, eventualmente, gli artt. 34
TFUE e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa
nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale prevede che il
beneficio di un vantaggio possa essere concesso soltanto se è apposta sul certificato di
immatricolazione degli autoveicoli a scopo dimostrativo la menzione «veicolo
dimostrativo».
Osservazioni preliminari.
19 Va osservato preliminarmente che, come hanno rilevato il governo francese e la
Commissione europea, l’art. 2, secondo comma, del decreto n. 2007-1873 nella sua
versione iniziale prevedeva che «tali vetture particolari destinate alla dimostrazione
sono considerate nuove qualora la loro cessione o la loro locazione intervenga nel
termine di dodici mesi a partire dal giorno della loro prima immatricolazione»,
mentre la medesima disposizione del decreto n. 2007-1873, come modificato,
prevede che «tali veicoli destinati alla dimostrazione in Francia si considerano nuovi
se la loro cessione o il loro noleggio avvengono entro dodici mesi a decorrere dalla
data della prima immatricolazione».
20 Occorre precisare che il giudice del rinvio interroga la Corte alla luce della
redazione dell’art. 2, secondo comma, del decreto n. 2007-1873 nella sua versione
iniziale. Tuttavia, la risposta alla questione se la direttiva 1999/37 o gli artt. 34 TFUE
e 36 TFUE ostino a che uno Stato membro esiga che sia apposta la menzione «veicolo
dimostrativo» sui certificati di immatricolazione di tali veicoli ai fini dell’ottenimento
del bonus ecologico va esaminata allo stesso modo sia che si tratti del decreto
n. 2007-1873 nella sua versione iniziale sia che si tratti del decreto n. 2007-1873
come modificato. Spetterà conseguentemente al giudice del rinvio stabilire quale sia il
diritto nazionale applicabile ratione temporis.
Sull’interpretazione della direttiva 1999/37
21 La conformità al diritto dell’Unione di una disposizione nazionale, secondo la
quale la menzione «veicolo dimostrativo» deve figurare sul certificato di
immatricolazione di detti veicoli e la cui applicazione combinata con altre
disposizioni nazionali implica che soltanto ai veicoli muniti di un certificato di
immatricolazione, che ne attesti la natura di veicoli dimostrativi, può essere attribuito
il bonus ecologico, deve essere esaminata anzitutto alla luce degli obblighi degli Stati
membri derivanti dalla direttiva 1999/37.
22 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi misura nazionale in un
settore che costituisce oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione
deve essere valutata in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione e
non a quelle del diritto primario (v. sentenze 11 dicembre 2003, causa C-322/01,
Deutscher Apothekerverband, Racc. pag. I-14887, punto 64, nonché 16 dicembre
2008, causa C-205/07, Gysbrechts e Santurel Inter, Racc. pag. I-9947, punto 33).
23 Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che la direttiva 1999/37 non ha operato
un’armonizzazione esaustiva. Al riguardo, come il punto II.7 che figura all’allegato I
della stessa espressamente prevede, tale direttiva autorizza gli Stati membri ad
includere nella parte I del certificato di immatricolazione altre informazioni rispetto a
quelle che devono obbligatoriamente comparirvi in forza dell’allegato I.
24 Così, in conformità al detto punto II.7, la direttiva 1999/37 non osta a
disposizioni nazionali che includono, nella parte I del certificato di immatricolazione,
informazioni complementari a quelle che devono obbligatoriamente comparirvi, a
condizione che tali regole non violino le disposizioni del TFUE.
25 Occorre conseguentemente valutare se gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE siano in
contrasto con disposizioni nazionali come quelle contemplate dalla causa principale.
Sull’interpretazione degli artt. 34 TFUE e 36 TFUE
26 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il divieto delle
misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione sancito
dall’art. 34 TFUE riguarda qualsiasi normativa degli Stati membri che possa
ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio
intracomunitario (v., segnatamente, sentenze 16 novembre 2000, causa C-217/99,
Commissione/Belgio, Racc. pag. I-10251, punto 16; 26 ottobre 2006, causa C-65/05,
Commissione/Grecia, Racc. pag. I-10341, punto 27; 15 marzo 2007, causa C-54/05,
Commissione/Finlandia, Racc. pag. I-2473, punto 30, nonché 24 aprile 2008, causa
C-286/07, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-63, punto 27). Il solo fatto quindi
di essere dissuaso dall’introdurre o dal commercializzare i prodotti di cui trattasi
nello Stato membro interessato costituisce per l’importatore un ostacolo alla libera
circolazione delle merci (sentenza Commissione/Lussemburgo, cit., punto 27).
27 Devono inoltre essere considerate «misure di effetto equivalente a restrizioni
quantitative all’importazione» ai sensi dell’art. 34 TFUE le misure di uno Stato
membro che abbiano per oggetto o per effetto di penalizzare i prodotti provenienti da
altri Stati membri, nonché gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in
mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, dall’assoggettamento di
merci, provenienti da altri Stati membri in cui siano legalmente fabbricate e messe in
commercio, a norme che dettino requisiti cui le merci stesse devono rispondere,
anche qualora dette norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti (v., in
tal senso, sentenza Deutscher Apothekerverband, cit., punto 67).
28 Nella causa principale è pacifico che gli Stati membri non prevedono, nel loro
insieme, che i certificati di immatricolazione degli autoveicoli di dimostrazione
includano la menzione specifica di «veicolo dimostrativo». Poiché gli autoveicoli
destinati a scopi dimostrativi importati dagli Stati membri non possono comunque
beneficiare di tale bonus, anche se soddisfano le condizioni fissate dalla normativa
nazionale francese per beneficiarne, e cioè le condizioni collegate alla data di
costruzione del veicolo ed al suo stato di manutenzione, nonché al tasso di emissioni
di CO2, per l’assenza di detta menzione specifica nel loro certificato di
immatricolazione, si deve rilevare che tale menzione costituisce una condizione di
concessione del bonus ecologico idonea a dissuadere taluni interessati residenti in
Francia dall’importare in tale Stato membro veicoli dimostrativi che sono stati
anteriormente immatricolati in altri Stati membri (v., analogamente, sentenze 20
settembre 2007, causa C-297/05, Commissione/Paesi-Bassi, Racc. pag. I-7467, punto
73, e 5 giugno 2008, causa C-170/07, Commissione/Polonia, Racc. pag. I-87, punto
44).
29 Va al riguardo osservato che, anche se la normativa nazionale di cui trattasi
nella causa principale impone nei confronti della totalità degli autoveicoli destinati a
scopi dimostrativi, indipendentemente dalla loro origine, la produzione di un
certificato di immatricolazione che includa la menzione «veicolo dimostrativo» al fine
di poter beneficiare del bonus ecologico, tale requisito si ripercuote in modo diverso
sui veicoli che rientrano nell’ipotesi suddetta a seconda che essi provengano da uno
Stato membro che stabilisce o meno la presenza di siffatta menzione nei certificati di
immatricolazione (v., in tal senso, Commissione/Lussemburgo, cit., punto 28).
30 Infatti, anche se la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale non
ha lo scopo di trattare con minor favore prodotti provenienti da altri Stati membri,
cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, la circostanza che la menzione «veicolo
dimostrativo» debba figurare sul certificato di immatricolazione dei veicoli
dimostrativi perché ciò conferisca il diritto al bonus ecologico può influire sul
comportamento degli acquirenti e, di conseguenza, pregiudicare l’accesso di tali
veicoli al mercato di detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza 10 febbraio 2009,
causa C-110/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I-519, punto 56).
31 Il requisito di tale menzione sui certificati di immatricolazione dei veicoli
dimostrativi, importati ai fini della concessione del bonus ecologico in parola,
costituisce pertanto una restrizione alla libera circolazione delle merci vietata
dall’art. 34 TFUE.
32 Da costante giurisprudenza, tuttavia, risulta che una normativa nazionale che
costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative può essere
giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati nell’art. 36 TFUE o da
esigenze imperative. In entrambi i casi, la disposizione nazionale deve essere idonea a
garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto
necessario
per il suo raggiungimento (v., segnatamente, sentenze
Commissione/Paesi-Bassi, cit., punto 75; Commissione/Polonia, cit., punto 46, nonché
9 dicembre 2010, causa C-421/09, Humanplasma, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 34).
33 Il governo francese sostiene che la disposizione nazionale di cui trattasi nella
causa principale è giustificata dall’obiettivo di tutela dell’ambiente nonché da quello
di lotta contro la frode. Con tale disposizione la Repubblica francese intende in
particolare incoraggiare l’acquisto di autoveicoli poco inquinanti e, nei limiti in cui si
ritiene che gli autoveicoli destinati a scopi dimostrativi non siano affatto o siano assai
poco utilizzati, il bonus ecologico può essere versato anche per il loro acquisto. I
veicoli dimostrativi, tuttavia, contrariamente agli autoveicoli nuovi, sono già stati
oggetto di una prima immatricolazione. Ne deriva che l’acquirente di un veicolo del
genere deve produrre un certificato di immatricolazione recante la menzione «veicolo
dimostrativo» al fine di fornire la prova che si tratta non di un veicolo d’occasione, ma
di un veicolo destinato alla dimostrazione.
34 Secondo una giurisprudenza costante, gli obiettivi di tutela dell’ambiente e di
lotta contro la frode possono giustificare misure nazionali atte ad ostacolare il
commercio intracomunitario, purché tali misure siano proporzionate all’obiettivo
perseguito (v., segnatamente, sentenze 10 aprile 2008, causa C-265/06,
Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-2245, punto 38; Commissione/Lussemburgo,
cit., punto 38, nonché 4 giugno 2009, causa C-142/05, Mickelsson e Roos,
Racc. pag. I-4273, punto 32).
35 Anche se il requisito della menzione «veicolo dimostrativo» sui certificati di
immatricolazione di tali veicoli, oggetto di importazione, risulta, certo, idoneo ad
agevolare l’identificazione dei veicoli dimostrativi, che in tal modo possono
beneficiare del bonus ecologico, e risulta, di conseguenza, atto al conseguimento degli
obiettivi di tutela dell’ambiente e di lotta contro la frode, occorre, tuttavia, verificare
che esso è necessario per raggiungere tali obiettivi e che non esistono mezzi meno
restrittivi per conseguirli.
36 Nella causa principale, il carattere che si asserisce necessario della misura di cui
trattasi non è stato dimostrato, dato che nelle sue osservazioni scritte e in udienza il
governo francese ha ammesso che il bonus ecologico potrebbe essere concesso ad un
autoveicolo destinato a scopi dimostrativi acquistato in un altro Stato membro su
presentazione di un certificato specifico a tale categoria di veicolo o con qualsiasi
altro mezzo di prova atto a dimostrare che detto veicolo soddisfa le stesse condizioni
previste per i veicoli dimostrativi nazionali.
37 Pretendere quindi che la menzione «veicolo dimostrativo» figuri sul certificato
d’immatricolazione di tale veicolo è soltanto un mezzo tra gli altri a disposizione delle
autorità competenti per lottare contro la frode e proteggere l’ambiente.
38 Tale misura va quindi considerata eccessiva e, pertanto, sproporzionata rispetto
agli obiettivi perseguiti.
39 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni
presentate dichiarando che gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE ostano alla normativa di uno
Stato membro che esige, ai fini della concessione del bonus ecologico all’atto
dell’immatricolazione in tale Stato membro di autoveicoli di dimostrazione importati,
che sul primo certificato di immatricolazione di tali autoveicoli sia apposta la
menzione «veicolo dimostrativo».
Sulle spese
40 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
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