SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)1
- 6 ottobre 2011 -in causa n. 443/10dichiara:
«Gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE ostano alla normativa di uno Stato membro che esige, ai
fini della concessione dell’aiuto denominato «bonus ecologico – Forum dell’ambiente»
all’atto dell’immatricolazione in tale Stato membro di autoveicoli destinati alla
dimostrazione importati, che sul primo certificato di immatricolazione di tali autoveicoli sia
apposta la menzione «veicolo dimostrativo».
OGGETTO
Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE riguardante l’interpretazione degli artt. 34 TFUE e
36 TFUE, nonché dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 29 aprile 1999, 1999/37/CE, relativa ai documenti di
immatricolazione dei veicoli (GU L 138, pag. 57), come modificata dalla direttiva della Commissione 23 dicembre
2003, 2003/127/CE (GU L 10, pag. 29; in prosieguo: la direttiva «1999/37»).
La fattispecie : rifiuto dell’ente nazionale per lo sfruttamento razionale delle strutture delle aziende agricole (Centre
national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles) (Cnasea), di concedere l’aiuto
denominato «bonus ecologico – Forum dell’ambiente» («Bonus écologique – Grenelle de l’environnement»; in
prosieguo: il «bonus ecologico») per l’acquisto di un autoveicolo dimostrativo proveniente da un altro Stato
membro.
omissis
Sentenza
La normativa dell’Unione
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L’art. 1 della direttiva 1999/37 così prevede:
«La presente direttiva si applica ai documenti rilasciati dagli Stati membri all’atto dell’immatricolazione dei
veicoli.
Essa non pregiudica il diritto degli Stati membri di utilizzare per l’immatricolazione temporanea dei veicoli
documenti eventualmente non interamente conformi ai requisiti della presente direttiva».
4
L’art. 3, n. 1, primo comma, di tale direttiva così dispone:
«Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo
la normativa nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte conformemente all’allegato I o due parti
conformemente agli allegati I e II».
5
Il punto II.7 che figura all’allegato I della direttiva 1999/37 precisa che gli Stati membri possono includere
altre informazioni nella parte I della carta di circolazione.
La normativa nazionale
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L’art. 63, n. 5, della legge 25 dicembre 2007, n. 1824, finanziaria di rettifica per il 2007 (JORF del 28 dicembre
2007, pag. 21482), così dispone:
«È istituito un fondo per l’aiuto all’acquisto di autoveicoli puliti avente lo scopo (…) di assegnare aiuti finalizzati
all’acquisto di veicoli puliti, che possono eventualmente essere completati con aiuti al ritiro dalla circolazione dei
veicoli inquinanti.
L’organismo gestore del fondo nonché le condizioni nelle quali esso assicura la sua gestione sono precisati con
decreto».
7
L’art. 1 del decreto 26 dicembre 2007, n. 2007-1873, che istituisce un aiuto all’acquisto dei veicoli puliti
(JORF del 30 dicembre 2007, pag. 21846; in prosieguo: il «decreto n. 2007-1873 nella versione iniziale»), come
modificato dal decreto 19 gennaio 2009, n. 2009-66 (JORF del 20 gennaio 2009, pag. 1098; in prosieguo: il
«decreto n. 2007-1873 modificato») così enuncia:
«L’aiuto è concesso attraverso il fondo di aiuto all’acquisto di veicoli puliti istituito dall’art. 63 della legge 25
dicembre 2007, n. 1824, finanziaria di rettifica per il 2007, a ogni persona domiciliata o avente una sede di attività
in Francia, fatta eccezione per le amministrazioni dello Stato, che acquisti o prenda in locazione nell’ambito di un
contratto di locazione con opzione di acquisto oppure di un contratto sottoscritto per la durata di almeno due anni
un autoveicolo terrestre che, alla data dell’acquisto, risponda (…) alle seguenti condizioni:
1° Rientri nella categoria degli autoveicoli particolari o dei furgoni ai sensi dell’art. R. 311-1 del codice della strada
nonché in ogni categoria di veicoli soggetta alla misura delle emissioni di diossido di carbonio in conformità alle
disposizioni della direttiva 16 dicembre 1980, 80/1268/CEE o del regolamento (CE) 20 giugno 2007, n. 715.
2° Non sia già stato oggetto di una prima immatricolazione in Francia o all’estero;
3° Sia immatricolato in Francia in serie definitiva;
4° Non sia destinato ad essere ceduto dall’acquirente in quanto veicolo nuovo;
(…)».
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L’art. 2, secondo comma, del decreto n. 2007-1873, nella sua versione iniziale, così prevedeva:
«I concessionari e i rappresentanti di marche di veicoli non possono beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 1 per
particolari vetture nuove che essi destinano alla dimostrazione. Tuttavia, ai fini dell’applicazione del regime di
aiuti previsto all’art. 1, tali vetture particolari destinate alla dimostrazione sono considerate nuove qualora la loro
cessione o la loro locazione interviene nel termine di dodici mesi a partire dal giorno della loro prima
immatricolazione».
1
LA CORTE (Quinta Sezione), nella causa in oggetto è composta dal sig. J.-J. Kasel, presidente di sezione, dai
sigg. A. Borg Barthet (relatore) e M. Ilešič, giudici, avvocato generale: sig. N. Jääskinen; cancelliere: sig.ra A.
Impellizzeri, amministratore.
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L’art. 2, secondo comma, del decreto n. 2007-1873, come modificato, così prevede:
«I concessionari e i rappresentanti di marche di veicoli non possono fruire dell’aiuto di cui all’art. 1 per le
autovetture nuove appartenenti ad una delle categorie definite al punto 1, destinate a scopi dimostrativi. Tuttavia,
ai fini dell’applicazione del regime di aiuto previsto dall’art. 1, tali veicoli dimostrativi si considerano nuovi se la
loro cessione o il loro noleggio avvengono entro dodici mesi a decorrere dalla data della prima immatricolazione».
10 L’art. 29 del decreto 5 novembre 1984, relativo alle modalità d’immatricolazione dei veicoli, recita come
segue:
«Per veicolo dimostrativo si intende un veicolo nuovo di almeno 3,5 tonnellate di peso totale autorizzato in carico
destinato per un minimo di tre mesi e per un massimo di un anno a scopi dimostrativi, vale a dire utilizzato dai
concessionari e dai rappresentanti di marche (compresi i costruttori e gli importatori) nell’ambito di operazioni di
presentazione, dimostrazione e vendita al pubblico.
Può essere destinato a scopi dimostrativi qualsiasi veicolo soggetto ad immatricolazione che risponda alle
suddette condizioni, a prescindere dal genere e dalla carrozzeria (autovettura, motociclo, furgone, rimorchio, ecc.).
I termini sopra indicati decorrono dalla data della prima immatricolazione indicata sul libretto di circolazione.
Ai sensi dell’art. 1635 bis, sub H, del Codice tributario generale (code général des impôts), per ciascuno di tali
veicoli viene rilasciato gratuitamente un libretto di circolazione. Su tali documenti è apposta la dicitura “veicolo
dimostrativo”».
Causa principale e questioni pregiudiziali
11 Nel corso del mese di gennaio del 2009, il sig. Bonnarde ha acquistato presso un concessionario
automobilistico avente sede in Belgio un autoveicolo appartenente alla PSA-Belgio. Tale autoveicolo è stato
immatricolato per la prima volta in detto Stato membro, prima di essere importato dal sig. Bonnarde in Francia,
dove veniva immatricolato il 4 febbraio 2009.
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Il sig. Bonnarde ha chiesto la concessione del bonus ecologico per l’acquisto di tale veicolo poco inquinante,
come veicolo dimostrativo, la cui data di prima immatricolazione era anteriore di soli otto mesi a quella
dell’acquisto e che evidenziava un chilometraggio di circa 6 000 chilometri.
13
Con decisione 23 febbraio 2009, il direttore generale dello Cnasea ha respinto tale domanda in quanto detto
veicolo era già stato immatricolato una prima volta, il 20 maggio 2008, all’estero e cioè in Belgio, e in quanto,
malgrado la domanda ad esso indirizzata, il sig. Bonnarde non aveva prodotto il libretto di circolazione recante la
menzione «veicolo dimostrativo».
14 Il 28 febbraio 2009, il ricorrente della causa principale ha proposto, dinanzi al Tribunal administratif de
Limoges, un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione.
15 Dinanzi a tale giudice il sig. Bonnarde ha asserito che la normativa belga non prevede il rilascio di un
documento recante la menzione «veicolo dimostrativo». Infatti, anche se le autorità belghe rilasciano il libretto di
circolazione per ogni autoveicolo a scopo dimostrativo, non è previsto che vi figuri la menzione specifica «veicolo
dimostrativo». Il sig. Bonnarde ritiene che, considerato che il suo autoveicolo non inquina più di un veicolo
dimostrativo francese, il requisito di produrre un certificato di immatricolazione che comprenda tale menzione ha
carattere discriminatorio.
16 È pacifico tra le parti che il ricorrente della causa principale, per il tasso di emissione di CO2 del veicolo che
gli appartiene, può beneficiare del bonus ecologico. Non sono oggetto di maggiore contestazione le affermazioni
del ricorrente in merito sia alla data di costruzione e allo stato in cui il veicolo si trova, sia all’impossibilità di
produrre un libretto di circolazione recante la menzione «veicolo dimostrativo», emesso dalle competenti autorità
del Regno del Belgio.
17 Considerando che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipende dall’interpretazione del
diritto dell’Unione applicabile, il tribunal administratif de Limoges ha deciso di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni del diritto dell’Unione (...), in particolare quelle del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea destinate a garantire la libera circolazione, nonché quelle delle citate direttive concernenti i
documenti di immatricolazione dei veicoli, debbano essere interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno
Stato membro che prevede per l’immatricolazione dei veicoli un documento specifico, quale un certificato di
immatricolazione sul quale deve essere apposta la dicitura “veicolo dimostrativo”, che si può considerare come
non avente ad oggetto un’immatricolazione temporanea ai sensi dell’art. 1 della direttiva [1999/37] e, pertanto,
nel senso che ostano a che la concessione di un vantaggio possa essere subordinata alla presentazione di tale
documento.
2) In caso di risposta negativa alla questione precedente, se tali disposizioni debbano essere interpretate nel
senso che implicano che, qualora il veicolo sia stato acquistato in un altro Stato membro, debba essere esclusa
l’applicazione di una normativa nazionale che subordina la concessione di un aiuto all’acquisto di veicoli puliti già
immatricolati alla condizione che il certificato di tale immatricolazione rechi, conformemente alla normativa dello
Stato membro in questione, la dicitura “veicolo dimostrativo”, se il venditore stesso non ha potuto beneficiare di
tale aiuto e se:
–
l’acquirente produce un certificato di immatricolazione redatto nell’altro Stato membro e specifico per i
veicoli destinati a scopi dimostrativi, o
–
il veicolo presenta le caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sua prima immissione in
circolazione, cui la normativa nazionale subordina la qualificazione come veicolo dimostrativo».
Sulle questioni pregiudiziali
18 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se
la direttiva 1999/37 o, eventualmente, gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che
ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale prevede che il
beneficio di un vantaggio possa essere concesso soltanto se è apposta sul certificato di immatricolazione degli
autoveicoli a scopo dimostrativo la menzione «veicolo dimostrativo».
Osservazioni preliminari.
19 Va osservato preliminarmente che, come hanno rilevato il governo francese e la Commissione europea,
l’art. 2, secondo comma, del decreto n. 2007-1873 nella sua versione iniziale prevedeva che «tali vetture
particolari destinate alla dimostrazione sono considerate nuove qualora la loro cessione o la loro locazione
intervenga nel termine di dodici mesi a partire dal giorno della loro prima immatricolazione», mentre la medesima
disposizione del decreto n. 2007-1873, come modificato, prevede che «tali veicoli destinati alla dimostrazione in
Francia si considerano nuovi se la loro cessione o il loro noleggio avvengono entro dodici mesi a decorrere dalla
data della prima immatricolazione».
20 Occorre precisare che il giudice del rinvio interroga la Corte alla luce della redazione dell’art. 2, secondo
comma, del decreto n. 2007-1873 nella sua versione iniziale. Tuttavia, la risposta alla questione se la direttiva
1999/37 o gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE ostino a che uno Stato membro esiga che sia apposta la menzione «veicolo
dimostrativo» sui certificati di immatricolazione di tali veicoli ai fini dell’ottenimento del bonus ecologico va
esaminata allo stesso modo sia che si tratti del decreto n. 2007-1873 nella sua versione iniziale sia che si tratti del
decreto n. 2007-1873 come modificato. Spetterà conseguentemente al giudice del rinvio stabilire quale sia il
diritto nazionale applicabile ratione temporis.
Sull’interpretazione della direttiva 1999/37
21 La conformità al diritto dell’Unione di una disposizione nazionale, secondo la quale la menzione «veicolo
dimostrativo» deve figurare sul certificato di immatricolazione di detti veicoli e la cui applicazione combinata con
altre disposizioni nazionali implica che soltanto ai veicoli muniti di un certificato di immatricolazione, che ne
attesti la natura di veicoli dimostrativi, può essere attribuito il bonus ecologico, deve essere esaminata anzitutto
alla luce degli obblighi degli Stati membri derivanti dalla direttiva 1999/37.
22 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi misura nazionale in un settore che costituisce oggetto
di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione deve essere valutata in rapporto alle disposizioni di tale
misura di armonizzazione e non a quelle del diritto primario (v. sentenze 11 dicembre 2003, causa C-322/01,
Deutscher Apothekerverband, Racc. pag. I-14887, punto 64, nonché 16 dicembre 2008, causa C-205/07,
Gysbrechts e Santurel Inter, Racc. pag. I-9947, punto 33).
23 Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che la direttiva 1999/37 non ha operato un’armonizzazione esaustiva.
Al riguardo, come il punto II.7 che figura all’allegato I della stessa espressamente prevede, tale direttiva autorizza
gli Stati membri ad includere nella parte I del certificato di immatricolazione altre informazioni rispetto a quelle
che devono obbligatoriamente comparirvi in forza dell’allegato I.
24 Così, in conformità al detto punto II.7, la direttiva 1999/37 non osta a disposizioni nazionali che includono,
nella parte I del certificato di immatricolazione, informazioni complementari a quelle che devono
obbligatoriamente comparirvi, a condizione che tali regole non violino le disposizioni del TFUE.
25 Occorre conseguentemente valutare se gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE siano in contrasto con disposizioni
nazionali come quelle contemplate dalla causa principale.
Sull’interpretazione degli artt. 34 TFUE e 36 TFUE
26 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il divieto delle misure di effetto equivalente a
restrizioni quantitative all’importazione sancito dall’art. 34 TFUE riguarda qualsiasi normativa degli Stati membri
che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario (v.,
segnatamente, sentenze 16 novembre 2000, causa C-217/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-10251, punto 16;
26 ottobre 2006, causa C-65/05, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-10341, punto 27; 15 marzo 2007, causa
C-54/05, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I-2473, punto 30, nonché 24 aprile 2008, causa C-286/07,
Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-63, punto 27). Il solo fatto quindi di essere dissuaso dall’introdurre o dal
commercializzare i prodotti di cui trattasi nello Stato membro interessato costituisce per l’importatore un ostacolo
alla libera circolazione delle merci (sentenza Commissione/Lussemburgo, cit., punto 27).
27 Devono inoltre essere considerate «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione»
ai sensi dell’art. 34 TFUE le misure di uno Stato membro che abbiano per oggetto o per effetto di penalizzare i
prodotti provenienti da altri Stati membri, nonché gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in
mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, dall’assoggettamento di merci, provenienti da altri Stati
membri in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, a norme che dettino requisiti cui le merci stesse
devono rispondere, anche qualora dette norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti (v., in tal senso,
sentenza Deutscher Apothekerverband, cit., punto 67).
28 Nella causa principale è pacifico che gli Stati membri non prevedono, nel loro insieme, che i certificati di
immatricolazione degli autoveicoli di dimostrazione includano la menzione specifica di «veicolo dimostrativo».
Poiché gli autoveicoli destinati a scopi dimostrativi importati dagli Stati membri non possono comunque
beneficiare di tale bonus, anche se soddisfano le condizioni fissate dalla normativa nazionale francese per
beneficiarne, e cioè le condizioni collegate alla data di costruzione del veicolo ed al suo stato di manutenzione,
nonché al tasso di emissioni di CO2, per l’assenza di detta menzione specifica nel loro certificato di
immatricolazione, si deve rilevare che tale menzione costituisce una condizione di concessione del bonus
ecologico idonea a dissuadere taluni interessati residenti in Francia dall’importare in tale Stato membro veicoli
dimostrativi che sono stati anteriormente immatricolati in altri Stati membri (v., analogamente, sentenze 20
settembre 2007, causa C-297/05, Commissione/Paesi-Bassi, Racc. pag. I-7467, punto 73, e 5 giugno 2008, causa
C-170/07, Commissione/Polonia, Racc. pag. I-87, punto 44).
29 Va al riguardo osservato che, anche se la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale impone
nei confronti della totalità degli autoveicoli destinati a scopi dimostrativi, indipendentemente dalla loro origine, la
produzione di un certificato di immatricolazione che includa la menzione «veicolo dimostrativo» al fine di poter
beneficiare del bonus ecologico, tale requisito si ripercuote in modo diverso sui veicoli che rientrano nell’ipotesi
suddetta a seconda che essi provengano da uno Stato membro che stabilisce o meno la presenza di siffatta
menzione nei certificati di immatricolazione (v., in tal senso, Commissione/Lussemburgo, cit., punto 28).
30 Infatti, anche se la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale non ha lo scopo di trattare con
minor favore prodotti provenienti da altri Stati membri, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, la
circostanza che la menzione «veicolo dimostrativo» debba figurare sul certificato di immatricolazione dei veicoli
dimostrativi perché ciò conferisca il diritto al bonus ecologico può influire sul comportamento degli acquirenti e,
di conseguenza, pregiudicare l’accesso di tali veicoli al mercato di detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza 10
febbraio 2009, causa C-110/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I-519, punto 56).
31 Il requisito di tale menzione sui certificati di immatricolazione dei veicoli dimostrativi, importati ai fini della
concessione del bonus ecologico in parola, costituisce pertanto una restrizione alla libera circolazione delle merci
vietata dall’art. 34 TFUE.
32 Da costante giurisprudenza, tuttavia, risulta che una normativa nazionale che costituisce una misura di
effetto equivalente a restrizioni quantitative può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati
nell’art. 36 TFUE o da esigenze imperative. In entrambi i casi, la disposizione nazionale deve essere idonea a
garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto necessario per il suo
raggiungimento (v., segnatamente, sentenze Commissione/Paesi-Bassi, cit., punto 75; Commissione/Polonia, cit.,
punto 46, nonché 9 dicembre 2010, causa C-421/09, Humanplasma, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto
34).
33 Il governo francese sostiene che la disposizione nazionale di cui trattasi nella causa principale è giustificata
dall’obiettivo di tutela dell’ambiente nonché da quello di lotta contro la frode. Con tale disposizione la Repubblica
francese intende in particolare incoraggiare l’acquisto di autoveicoli poco inquinanti e, nei limiti in cui si ritiene
che gli autoveicoli destinati a scopi dimostrativi non siano affatto o siano assai poco utilizzati, il bonus ecologico
può essere versato anche per il loro acquisto. I veicoli dimostrativi, tuttavia, contrariamente agli autoveicoli nuovi,
sono già stati oggetto di una prima immatricolazione. Ne deriva che l’acquirente di un veicolo del genere deve
produrre un certificato di immatricolazione recante la menzione «veicolo dimostrativo» al fine di fornire la prova
che si tratta non di un veicolo d’occasione, ma di un veicolo destinato alla dimostrazione.
34 Secondo una giurisprudenza costante, gli obiettivi di tutela dell’ambiente e di lotta contro la frode possono
giustificare misure nazionali atte ad ostacolare il commercio intracomunitario, purché tali misure siano
proporzionate all’obiettivo perseguito (v., segnatamente, sentenze 10 aprile 2008, causa C-265/06,
Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-2245, punto 38; Commissione/Lussemburgo, cit., punto 38, nonché 4 giugno
2009, causa C-142/05, Mickelsson e Roos, Racc. pag. I-4273, punto 32).
35 Anche se il requisito della menzione «veicolo dimostrativo» sui certificati di immatricolazione di tali veicoli,
oggetto di importazione, risulta, certo, idoneo ad agevolare l’identificazione dei veicoli dimostrativi, che in tal
modo possono beneficiare del bonus ecologico, e risulta, di conseguenza, atto al conseguimento degli obiettivi di
tutela dell’ambiente e di lotta contro la frode, occorre, tuttavia, verificare che esso è necessario per raggiungere
tali obiettivi e che non esistono mezzi meno restrittivi per conseguirli.
36 Nella causa principale, il carattere che si asserisce necessario della misura di cui trattasi non è stato
dimostrato, dato che nelle sue osservazioni scritte e in udienza il governo francese ha ammesso che il bonus
ecologico potrebbe essere concesso ad un autoveicolo destinato a scopi dimostrativi acquistato in un altro Stato
membro su presentazione di un certificato specifico a tale categoria di veicolo o con qualsiasi altro mezzo di prova
atto a dimostrare che detto veicolo soddisfa le stesse condizioni previste per i veicoli dimostrativi nazionali.
37 Pretendere quindi che la menzione «veicolo dimostrativo» figuri sul certificato d’immatricolazione di tale
veicolo è soltanto un mezzo tra gli altri a disposizione delle autorità competenti per lottare contro la frode e
proteggere l’ambiente.
38 Tale misura va quindi considerata eccessiva e, pertanto, sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.
39 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni presentate dichiarando che gli
artt. 34 TFUE e 36 TFUE ostano alla normativa di uno Stato membro che esige, ai fini della concessione del bonus
ecologico all’atto dell’immatricolazione in tale Stato membro di autoveicoli di dimostrazione importati, che sul
primo certificato di immatricolazione di tali autoveicoli sia apposta la menzione «veicolo dimostrativo».
Sulle spese
40 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
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