Palermo 3 novembre 2010
LA MANOVRA CORRETTIVA 2010 E
LE ALTRE NOVITA’ DI PERIODO
Dott. Ernesto Gatto
LA MANOVRA CORRETTIVA 2010
D.L. 78 DEL 31 MAGGIO 2010 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010
NUOVE LISTE SELETTIVE DI CONTROLLO
L’AGENZIA DELLE ENTRATE PUNTA LA PROPRIA
ATTENZIONE SU DUE CATEGORIE DI
CONTRIBUENTI CHE POSSONO PRESENTARE UN
LIVELLO DI PERICOLOSITA’ FISCALE PIU’
ELEVATO RISPETTO AD ALTRE
IMPRESE CHE CESSANO
L’ATTIVITA’ ENTRO UN
ANNO DALL’INIZIO
IMPRESE CHE REGISTRANO
PERDITE SISTEMATICHE IN
ESERCIZI CONSECUTIVI
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NUOVE FORME DI CONTRASTO ALL’EVASIONE
DALL’01/07/2010 VIENE ISTITUITA UNA
RITENUTA DEL 10% SUI COMPENSI
PERCEPITI A FRONTE DI
INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA (DETRAZIONE
IRPEF 36%)
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
(DETRAZIONE 55%)
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IL NUOVO REDDITOMETRO
PER LE ANNUALITA’ SUCCESSIVE AL 2008 VERRA’
APPLICATO IL REDDITOMETRO MODIFICATO DA
APPOSITO DECRETO MINISTERIALE
IL NUOVO STRUMENTO PRESCINDERA’ DAGLI
ATTUALI INDICI E SARA’ ORIENTATO SUL
NUCLEO FAMILIARE E SULLA COLLOCAZIONE
TERRITORIALE DEL CONTRIBUENTE
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IL NUOVO REDDITOMETRO
IN OGNI CASO NON E’ PIU’ PREVISTO
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CHE GLI INCREMENTI
PATRIMONIALI VENGANO
SUDDIVISI SU 5 ANNUALITA’
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CHE LO SCOSTAMENTO DEL
REDDITO ACCERTATO DA
QUELLO DICHIARATO DEBBA
ESSERE PRESENTE PER
ALMENO 2 ANNI CONSECUTIVI
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IL NUOVO REDDITOMETRO
DAL 2009 L’ACCERTAMENTO SINTETICO
SARA’ CONSENTITO SOLO A FRONTE DI
UNO SCOSTAMENTO MINIMO DEL 20%
(PRIMA ERA DEL 25%)
A TUTELA DEL CONTRIBUENTE VIENE ISTITUITA
L’OBBLIGATORIETA’ DEL PREVENTIVO
CONTRADDITTORIO CON L’UFFICIO
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CONTRASTO ALLE FRODI COMUNITARIE
IL CONTRIBUENTE AL MOMENTO DELL’INIZIO
ATTIVITA’ DEVE COMUNICARE SE INTENDE
EFFETTUARE OPERAZIONI INTRA-COMUNITARIE
TALI OPERAZIONI POTRANNO ESSERE
EFFETTIVAMENTE SVOLTE TRASCORSI 30
GIORNI DALLA COMUNICAZIONE D’INIZIO
ATTIVITA’ E SALVO PRECLUSIONI DA
PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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CONTRASTO ALLE FRODI COMUNITARIE
PER I CONTRIBUENTI GIA’ IN
POSSESSO DELLA PARTITA IVA
UN APPOSITO PROVVEDIMENTO STABILIRA’ LE
REGOLE IN BASE ALLE QUALI UN SOGGETTO SARA’
O MENO INSERITO NEL SISTEMA TELEMATICO VIES
CHE ABILITA ALLA EFFETTUAZIONE DI
OPERAZIONI INTRA-COMUNITARIE
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NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO
DAL 31/05/2010 LA SOGLIA PER LE
OPERAZIONI CHE POSSONO ESSERE
PERFEZIONATE IN CONTANTI SCENDE
DA € 12.500 A € 5.000
TALE NUOVA SOGLIA MINIMA
RIGUARDA ANCHE L’EMISSIONE DI
ASSEGNI SENZA LA CLAUSOLA DI
NON TRASFERIBILITA’
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NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO
E’ CONSIDERATO INDICE DI PARTICOLARE
PERICOLOSITA’ FISCALE LA IMMOTIVATA EFFETTUAZIONE
DI NUMEROSE MOVIMENTAZIONI IN CONTANTI
SINGOLARMENTE SOTTO LA SOGLIA DI € 5.000
CASSAZIONE
SENTENZA N. 15103 DEL
22/06/2010
SARANNO COMUNQUE CONSIDERATE COME
UN’UNICA OPERAZIONE TUTTE QUELLE
ARTIFICIOSAMENTE FRAZIONATE IN
SINGOLE OPERAZIONI INFERIORI A € 5.000
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NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO
L’ART.41 DELLA MANOVRA ISTITUISCE UN NUOVO
INDICATORE DI ANOMALIA CHE RIGUARDA I
MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA PER CONTANTI
DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 15.000
SI RICORDA CHE I SOFTWARE BANCARI
CONSIDERANO COME UNICA OPERAZIONE LA
SOMMA DELLE SINGOLE MOVIMENTAZIONI TRA
GLI STESSI SOGGETTI NELL’ARCO DI 7 GIORNI
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NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO
VIENE INTRODOTTA UNA SANZIONE DAL 3%
AL 30% (CON UN MINIMO DI € 3.000)
DELL’IMPORTO DELL’OPERAZIONE A CARICO
DELL’INTERMEDIARIO/PROFESSIONISTA
CHE OMETTE LA PREVISTA
COMUNICAZIONE AL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
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CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE
NELL’ACCERTAMENTO
GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI DAL
01/07/2011 IN RELAZIONE AD ANNUALITA’
SUCCESSIVE AL 2006
DIVERRANNO ESECUTIVI DOPO 60
GIORNI DALLA NOTIFICA
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INVIO TELEMATICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA
DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA
DI IMPORTO > € 3.000
NON SI CONOSCE ANCORA LA
DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO
NON SI CONOSCE ANCORA IL
CONTENUTO OBBLIGATORIO DELLA
COMUNICAZIONE
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NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI
DAL 2011 NON SARA’ CONSENTITO
UTILIZZARE LO STRUMENTO DELLA
COMPENSAZIONE DEI CREDITI A MEZZO F24
IN PRESENZA DI SOMME
ISCRITTE A RUOLO PER
DEBITI ERARIALI DI
IMPORTO > € 1.500
INTRODOTTA UNA
SANZIONE DEL 50% DEL
CREDITO INDEBITAMENTE
COMPENSATO
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NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI
DAL 2011 CON APPOSITO PROVVEDIMENTO SARA’
CONSENTITA LA COMPENSAZIONE DI SOMME ISCRITTE A
RUOLO CON CREDITI VANTATI DAL CONTRIBUENTE VERSO
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
PREVIO OTTENIMENTO DI UNA
CERTIFICAZIONE DI ESISTENZA DEL
CREDITO E DI ASSENZA DI
CONTESTAZIONI SULLO STESSO
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DOPPIA CONTRIBUZIONE AI FINI INPS
CON NORMA INTERPRETATIVA VIENE DISPOSTO CHE I
SOGGETTI ISCRITTI ALLA SEZIONE INPS
ARTIGIANI/COMMERCIANTI CHE PERCEPISCONO
COMPENSI IN QUALITA’ DI AMMINISTRATORE SONO
OBBLIGATI ANCHE ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE
SEPARATA INPS EX LEGGE N. 335/1995
CON TALE NORMA VIENE STERILIZZATA LA RECENTE PRONUNCIA
A SS.UU. DELLA CASSAZIONE E VIENE INTRODOTTO IL
PRINCIPIO SECONDO IL QUALE IL CRITERIO DELLA PREVALENZA
AI FINI DELL’ISCRIZIONE E DELLA CONTRIBUZIONE NON SI
APPLICA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
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EMERSIONE DELLE CASE FANTASMA
LA NORMA HA L’OBIETTIVO DI RENDERE LE RISULTANZE
CATASTALI REALMENTE RAPPRESENTATIVE
DELLA SITUAZIONE DI FATTO
DEGLI IMMOBILI
DELLA TITOLARITA’ GIURIDICA
DEI BENI STESSI
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EMERSIONE DELLE CASE FANTASMA
ENTRO IL 31/12/2010 I PROPRIETARI D’IMMOBILI SUI
QUALI SONO STATI EFFETTUATI LAVORI (NON
DENUNCIATI) DI RISTRUTTURAZIONE CHE HANNO
INCISO SULL’AMMONTARE DELLA RENDITA CATASTALE
DOVRANNO PROVVEDERE
ALL’AGGIORNAMENTO DEI DATI
CATASTALI CON IL MOD. DOCFA
IN DIFETTO PROVVEDERA’ L’AGENZIA DEL
TERRITORIO CON L’AUSILIO DEI COMUNI E
DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
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EMERSIONE DELLE CASE FANTASMA
CRITICITA’ DELLA NORMA CHE LA
RENDONO POCO APPETIBILE
MANCATO COLLEGAMENTO AD UNA
SANATORIA CON EVIDENTI RISCHI DI
ABBATTIMENTO DELL’IMMOBILE O DI
RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PRECEDENTE
PERMANENZA DELLE SANZIONI PER OMESSA
DENUNCIA IN CATASTO E POSSIBILITA’ DI
RECUPERO DELLE IMPOSTE E SANZIONI
RELATIVE ALLE ANNUALITA’ PREGRESSE
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EMERSIONE DELLE CASE FANTASMA
DAL 1/7/2010 PER LA REGISTRAZIONE DEI
CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE
SARA’ NECESSARIO INDICARE I DATI
CATASTALI DELL’IMMOBILE
IN ASSENZA DI TALI DATI SCATTA UNA
SANZIONE DAL 120% AL 240%
DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA
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EMERSIONE DELLE CASE FANTASMA
DAL 1/7/2010 GLI ATTI DI VENDITA IMMOBILIARE
DEVONO CONTENERE A PENA DI NULLITA’
IL RIFERIMENTO ALLE PLANIMETRIE
DEPOSITATE IN CATASTO
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
ALLO STATO DI FATTO DEI DATI
CATASTALI E DELLE PLANIMETRIE
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EMERSIONE DELLE CASE FANTASMA
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PUO’
ESSERE SOSTITUITA DA UNA ATTESTAZIONE
RILASCIATA DA UN TECNICO ABILITATO
INOLTRE IL NOTAIO DEVE ACCERTARE PRIMA
DELLA STIPULA LA CONFORMITA’ DEGLI
INTESTATARI CATASTALI ALLE RISULTANZE
DEI REGISTRI IMMOBILIARI
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LE ALTRE NOVITA’ DI PERIODO
IRAP - AUTONOMI
RIDEFINITA LA MAPPA DEGLI ESONERI DA
IRAP PER PROFESSIONISTI E IMPRESE
CIRC.28/2010
CIRC.45/2008
AGENTI DI COMMERCIO E
AVVOCATI E
PROMOTORI FINANZIARI
COMMERCIALISTI
ESONERO DUBBIO
ESONERO DUBBIO
IDRAULICI, MURATORI ED
ARTIGIANI IN GENERE
CONTRIBUENTI
POTENZIALMENTE “MINIMI”
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STUDI DI SETTORE
VERRA’ SPERIMENTATO SUI NEGOZI DI
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE IL FEDERALISMO
FISCALE APPLICATO AGLI STUDI DI SETTORE
LO STUDIO 2010 PREVEDE L’IMPATTO DELLA
VICINANZA DI OUTLET IN TERMINI DI PERCENTUALI
DI RICARICO E PERDITA DELLA CLIENTELA
I NEGOZI VERRANNO SELEZIONATI SULLA
BASE DI CLUSTERS REGIONALI
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TRACCIABILITA’ NEGLI APPALTI PUBBLICI
LE LEGGE 136/2010 HA STABILITO L’OBBLIGO IN
PRESENZA DI APPALTI PUBBLICI
DI UTILIZZARE UN C/C
BANCARIO O POSTALE
DEDICATO
DI RENDERE
TRACCIABILI TUTTI I
PAGAMENTI/INCASSI
PARTICOLARI MODALITA’ SEMPLIFICATE SONO PREVISTE PER I PAGAMENTI (NON
PER GLI INCASSI) INFERIORI A € 500 E PER IL VERSAMENTO DEI TRIBUTI
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TRACCIABILITA’ NEGLI APPALTI PUBBLICI
SI RITIENE CHE LA NORMA SI APPLICHI ANCHE AI
CONTRATTI IN CORSO (AUTORITA’ DI VIGILANZA
SUI CONTRATTI PUBBLICI)
L’OBBLIGO DI
TRACCIABILITA’ VA’
INDICATO A PENA DI
NULLITA’ NEI CONTRATTI
SONO PREVISTE
SANZIONI PECUNIARIE
TRA IL 2% ED IL 20%
DELLA TRANSAZIONE
SONO SOGGETTI ALLA NUOVA NORMA TUTTI I SOGGETTI CHE ESEGUONO
OPERE, SERVIZI, FORNITURE O GESTISCONO FINANZIAMENTI PUBBLICI
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TRACCIABILITA’ NEGLI APPALTI PUBBLICI
PRINCIPALI RAPPORTI CONTRATTUALI SOGGETTI
- NOLEGGI A FREDDO E A CALDO
- FORNITURE DI FERRO, CEMENTO, INERTI E LEGNAME
- TRASPORTI, GUARDIANIA E FACTOR
- EMOLUMENTI A DIRIGENTI, IMPIEGATI ED OPERAI
- SPESE DI CANTIERE COMPRESE MENSA E PULIZIE
- AFFIDAMENTO LAVORI
- SCAVO E MOVIMENTO TERRA, SMALTIMENTO RIFIUTI
- SPESE GENERALI (CANCELLERIA, AFFITTI, PUBBLICITA’)
- CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E TECNICHE
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
DAL 2011 SUI CANONI DI AFFITTO IL CONTRIBUENTE
POTRA’ OPTARE PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI DEL 20%
SUI CONTRATTI CONCORDATI
LA CEDOLARE INCLUDE ANCHE
L’IMPOSTA DI REGISTRO
SUGLI ALTRI CONTRATTI
L’IMPOSTA REGISTRO SI
PAGHERA’ SINO AL 31/12/2013
PERMANE COMUNQUE L’OBBLIGO DI
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
I TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLA CEDOLARE
SECCA SEGUONO QUELLI ORDINARI DELL’IRPEF
(ACCONTO AL 30 NOVEMBRE E SALDO AL 16 GIUGNO)
ANCHE I CANONI SOGGETTI A
CEDOLARE SECCA ANDRANNO
INDICATI NEL MODELLO UNICO
LA REGISTRAZIONE DEL
CONTRATTO ASSORBE ANCHE
LA COMUNICAZIONE ALLA PS
L’OPZIONE E’ CONSENTITA SOLO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE
ABITATIVA E SOLO SE IL LOCATORE E’ UNA PERSONA FISICA
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA CEDOLARE SECCA
CON LA CEDOLARE SECCA E’
SOGGETTO A TASSAZIONE
L’INTERO CANONE (NON L’85%)
CON LA TASSAZIONE ORDINARIA
SI POSSONO LUCRARE
DETRAZIONI FAMILIARI, ONERI
DETRAIBILI E DEDUCIBILI
IN DEFINITIVA LA CEDOLARE SECCA APPARE CONVENIENTE IN
PRESENZA DI REDDITI DI ALTRA NATURA OVVERO DI SOLI REDDITI DI
LOCAZIONE DI ELEVATO AMMONTARE
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
LE SANZIONI GIA’ IN VIGORE
REDDITO OMESSO O DICHIARATO
IN MISURA INFERIORE: DAL 200%
AL 400% DELL’IMPOSTA
VERSAMENTI OMESSI O
RITARDATI: 30% DELL’IMPORTO
DOVUTO O VERSATO IN RITARDO
OMESSA REGISTRAZIONE: DAL 120% AL 240%
DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
LA SANZIONE ULTERIORE PREVISTA DAL DECRETO
IN CASO DI OMESSA REGISTRAZIONE, DI
CANONE DICHIARATO IN MISURA INFERIORE
O DI CONTRATTO DI COMODATO FITTIZIO
IL CANONE PATTUITO VIENE RIDOTTO PER
LA DURATA DI QUATTRO ANNI AL TRIPLO
DELLA RENDITA CATASTALE
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RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE SOCIALI
PERSONE FISICHE, SOCIETA’ SEMPLICI ED ENTI
NON COMMERCIALI POSSONO RIVALUTARE
TERRENI AGRICOLI E
EDIFICABILI
QUOTE DI SOCIETA’
NON QUOTATE
POSSEDUTI AL 1^ GENNAIO 2010
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RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE SOCIALI
IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA E PER
L’ASSEVERAZIONE DELLA PERIZIA E’ IL 31/10/2010
TERRENI AGRICOLI
ED EDIFICABILI:
IMPOSTA AL 4%
PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE:
IMPOSTA AL 4%
PARTECIPAZIONI
NON QUALIFICATE:
IMPOSTA AL 2%
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RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE SOCIALI
LA RIVALUTAZIONE S’INTENDE PERFEZIONATA
CON IL VERSAMENTO DELLA 1^RATA
LE ALIQUOTE SONO
APPLICATE SUL’INTERO
VALORE RISULTANTE
DALLA PERIZIA
IL VERSAMENTO PUO’
ESSERE EFFETTUATO IN
3 RATE ANNUALI
(INTERESSI AL 3%)
E’ APPLICABILE L’ISTITUTO
DEL RAVVEDIMENTO
OPEROSO
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RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE SOCIALI
I VALORI CUI DEVE RIFERIRISI LA PERIZIA
SONO QUELLI AL 01/01/2010
LE PARTECIPAZIONI
POSSONO ESSERE
CEDUTE ANCHE PRIMA
DELL’ASSEVERAZIONE
I TERRENI NON
POSSONO ESSERE
CEDUTI PRIMA
DELL’ASSEVERAZIONE
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GRAZIE E ARRIVEDERCI
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