Palermo 3 novembre 2010 LA MANOVRA CORRETTIVA 2010 E LE ALTRE NOVITA’ DI PERIODO Dott. Ernesto Gatto LA MANOVRA CORRETTIVA 2010 D.L. 78 DEL 31 MAGGIO 2010 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010 NUOVE LISTE SELETTIVE DI CONTROLLO L’AGENZIA DELLE ENTRATE PUNTA LA PROPRIA ATTENZIONE SU DUE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI CHE POSSONO PRESENTARE UN LIVELLO DI PERICOLOSITA’ FISCALE PIU’ ELEVATO RISPETTO AD ALTRE IMPRESE CHE CESSANO L’ATTIVITA’ ENTRO UN ANNO DALL’INIZIO IMPRESE CHE REGISTRANO PERDITE SISTEMATICHE IN ESERCIZI CONSECUTIVI 3 NUOVE FORME DI CONTRASTO ALL’EVASIONE DALL’01/07/2010 VIENE ISTITUITA UNA RITENUTA DEL 10% SUI COMPENSI PERCEPITI A FRONTE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (DETRAZIONE IRPEF 36%) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (DETRAZIONE 55%) 4 IL NUOVO REDDITOMETRO PER LE ANNUALITA’ SUCCESSIVE AL 2008 VERRA’ APPLICATO IL REDDITOMETRO MODIFICATO DA APPOSITO DECRETO MINISTERIALE IL NUOVO STRUMENTO PRESCINDERA’ DAGLI ATTUALI INDICI E SARA’ ORIENTATO SUL NUCLEO FAMILIARE E SULLA COLLOCAZIONE TERRITORIALE DEL CONTRIBUENTE 5 IL NUOVO REDDITOMETRO IN OGNI CASO NON E’ PIU’ PREVISTO 1 CHE GLI INCREMENTI PATRIMONIALI VENGANO SUDDIVISI SU 5 ANNUALITA’ 2 CHE LO SCOSTAMENTO DEL REDDITO ACCERTATO DA QUELLO DICHIARATO DEBBA ESSERE PRESENTE PER ALMENO 2 ANNI CONSECUTIVI 6 IL NUOVO REDDITOMETRO DAL 2009 L’ACCERTAMENTO SINTETICO SARA’ CONSENTITO SOLO A FRONTE DI UNO SCOSTAMENTO MINIMO DEL 20% (PRIMA ERA DEL 25%) A TUTELA DEL CONTRIBUENTE VIENE ISTITUITA L’OBBLIGATORIETA’ DEL PREVENTIVO CONTRADDITTORIO CON L’UFFICIO 7 CONTRASTO ALLE FRODI COMUNITARIE IL CONTRIBUENTE AL MOMENTO DELL’INIZIO ATTIVITA’ DEVE COMUNICARE SE INTENDE EFFETTUARE OPERAZIONI INTRA-COMUNITARIE TALI OPERAZIONI POTRANNO ESSERE EFFETTIVAMENTE SVOLTE TRASCORSI 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE D’INIZIO ATTIVITA’ E SALVO PRECLUSIONI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 8 CONTRASTO ALLE FRODI COMUNITARIE PER I CONTRIBUENTI GIA’ IN POSSESSO DELLA PARTITA IVA UN APPOSITO PROVVEDIMENTO STABILIRA’ LE REGOLE IN BASE ALLE QUALI UN SOGGETTO SARA’ O MENO INSERITO NEL SISTEMA TELEMATICO VIES CHE ABILITA ALLA EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI INTRA-COMUNITARIE 9 NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO DAL 31/05/2010 LA SOGLIA PER LE OPERAZIONI CHE POSSONO ESSERE PERFEZIONATE IN CONTANTI SCENDE DA € 12.500 A € 5.000 TALE NUOVA SOGLIA MINIMA RIGUARDA ANCHE L’EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA LA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA’ 10 NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO E’ CONSIDERATO INDICE DI PARTICOLARE PERICOLOSITA’ FISCALE LA IMMOTIVATA EFFETTUAZIONE DI NUMEROSE MOVIMENTAZIONI IN CONTANTI SINGOLARMENTE SOTTO LA SOGLIA DI € 5.000 CASSAZIONE SENTENZA N. 15103 DEL 22/06/2010 SARANNO COMUNQUE CONSIDERATE COME UN’UNICA OPERAZIONE TUTTE QUELLE ARTIFICIOSAMENTE FRAZIONATE IN SINGOLE OPERAZIONI INFERIORI A € 5.000 11 NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO L’ART.41 DELLA MANOVRA ISTITUISCE UN NUOVO INDICATORE DI ANOMALIA CHE RIGUARDA I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA PER CONTANTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 15.000 SI RICORDA CHE I SOFTWARE BANCARI CONSIDERANO COME UNICA OPERAZIONE LA SOMMA DELLE SINGOLE MOVIMENTAZIONI TRA GLI STESSI SOGGETTI NELL’ARCO DI 7 GIORNI 12 NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO VIENE INTRODOTTA UNA SANZIONE DAL 3% AL 30% (CON UN MINIMO DI € 3.000) DELL’IMPORTO DELL’OPERAZIONE A CARICO DELL’INTERMEDIARIO/PROFESSIONISTA CHE OMETTE LA PREVISTA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 13 CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL’ACCERTAMENTO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI DAL 01/07/2011 IN RELAZIONE AD ANNUALITA’ SUCCESSIVE AL 2006 DIVERRANNO ESECUTIVI DOPO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA 14 INVIO TELEMATICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO > € 3.000 NON SI CONOSCE ANCORA LA DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO NON SI CONOSCE ANCORA IL CONTENUTO OBBLIGATORIO DELLA COMUNICAZIONE 15 NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI DAL 2011 NON SARA’ CONSENTITO UTILIZZARE LO STRUMENTO DELLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI A MEZZO F24 IN PRESENZA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO PER DEBITI ERARIALI DI IMPORTO > € 1.500 INTRODOTTA UNA SANZIONE DEL 50% DEL CREDITO INDEBITAMENTE COMPENSATO 16 NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI DAL 2011 CON APPOSITO PROVVEDIMENTO SARA’ CONSENTITA LA COMPENSAZIONE DI SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI VANTATI DAL CONTRIBUENTE VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PREVIO OTTENIMENTO DI UNA CERTIFICAZIONE DI ESISTENZA DEL CREDITO E DI ASSENZA DI CONTESTAZIONI SULLO STESSO 17 DOPPIA CONTRIBUZIONE AI FINI INPS CON NORMA INTERPRETATIVA VIENE DISPOSTO CHE I SOGGETTI ISCRITTI ALLA SEZIONE INPS ARTIGIANI/COMMERCIANTI CHE PERCEPISCONO COMPENSI IN QUALITA’ DI AMMINISTRATORE SONO OBBLIGATI ANCHE ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX LEGGE N. 335/1995 CON TALE NORMA VIENE STERILIZZATA LA RECENTE PRONUNCIA A SS.UU. DELLA CASSAZIONE E VIENE INTRODOTTO IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE IL CRITERIO DELLA PREVALENZA AI FINI DELL’ISCRIZIONE E DELLA CONTRIBUZIONE NON SI APPLICA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS 18 EMERSIONE DELLE CASE FANTASMA LA NORMA HA L’OBIETTIVO DI RENDERE LE RISULTANZE CATASTALI REALMENTE RAPPRESENTATIVE DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEGLI IMMOBILI DELLA TITOLARITA’ GIURIDICA DEI BENI STESSI 19 EMERSIONE DELLE CASE FANTASMA ENTRO IL 31/12/2010 I PROPRIETARI D’IMMOBILI SUI QUALI SONO STATI EFFETTUATI LAVORI (NON DENUNCIATI) DI RISTRUTTURAZIONE CHE HANNO INCISO SULL’AMMONTARE DELLA RENDITA CATASTALE DOVRANNO PROVVEDERE ALL’AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI CON IL MOD. DOCFA IN DIFETTO PROVVEDERA’ L’AGENZIA DEL TERRITORIO CON L’AUSILIO DEI COMUNI E DEGLI ORDINI PROFESSIONALI 20 EMERSIONE DELLE CASE FANTASMA CRITICITA’ DELLA NORMA CHE LA RENDONO POCO APPETIBILE MANCATO COLLEGAMENTO AD UNA SANATORIA CON EVIDENTI RISCHI DI ABBATTIMENTO DELL’IMMOBILE O DI RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PRECEDENTE PERMANENZA DELLE SANZIONI PER OMESSA DENUNCIA IN CATASTO E POSSIBILITA’ DI RECUPERO DELLE IMPOSTE E SANZIONI RELATIVE ALLE ANNUALITA’ PREGRESSE 21 EMERSIONE DELLE CASE FANTASMA DAL 1/7/2010 PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE SARA’ NECESSARIO INDICARE I DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE IN ASSENZA DI TALI DATI SCATTA UNA SANZIONE DAL 120% AL 240% DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA 22 EMERSIONE DELLE CASE FANTASMA DAL 1/7/2010 GLI ATTI DI VENDITA IMMOBILIARE DEVONO CONTENERE A PENA DI NULLITA’ IL RIFERIMENTO ALLE PLANIMETRIE DEPOSITATE IN CATASTO LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLO STATO DI FATTO DEI DATI CATASTALI E DELLE PLANIMETRIE 23 EMERSIONE DELLE CASE FANTASMA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PUO’ ESSERE SOSTITUITA DA UNA ATTESTAZIONE RILASCIATA DA UN TECNICO ABILITATO INOLTRE IL NOTAIO DEVE ACCERTARE PRIMA DELLA STIPULA LA CONFORMITA’ DEGLI INTESTATARI CATASTALI ALLE RISULTANZE DEI REGISTRI IMMOBILIARI 24 LE ALTRE NOVITA’ DI PERIODO IRAP - AUTONOMI RIDEFINITA LA MAPPA DEGLI ESONERI DA IRAP PER PROFESSIONISTI E IMPRESE CIRC.28/2010 CIRC.45/2008 AGENTI DI COMMERCIO E AVVOCATI E PROMOTORI FINANZIARI COMMERCIALISTI ESONERO DUBBIO ESONERO DUBBIO IDRAULICI, MURATORI ED ARTIGIANI IN GENERE CONTRIBUENTI POTENZIALMENTE “MINIMI” 26 STUDI DI SETTORE VERRA’ SPERIMENTATO SUI NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE IL FEDERALISMO FISCALE APPLICATO AGLI STUDI DI SETTORE LO STUDIO 2010 PREVEDE L’IMPATTO DELLA VICINANZA DI OUTLET IN TERMINI DI PERCENTUALI DI RICARICO E PERDITA DELLA CLIENTELA I NEGOZI VERRANNO SELEZIONATI SULLA BASE DI CLUSTERS REGIONALI 27 TRACCIABILITA’ NEGLI APPALTI PUBBLICI LE LEGGE 136/2010 HA STABILITO L’OBBLIGO IN PRESENZA DI APPALTI PUBBLICI DI UTILIZZARE UN C/C BANCARIO O POSTALE DEDICATO DI RENDERE TRACCIABILI TUTTI I PAGAMENTI/INCASSI PARTICOLARI MODALITA’ SEMPLIFICATE SONO PREVISTE PER I PAGAMENTI (NON PER GLI INCASSI) INFERIORI A € 500 E PER IL VERSAMENTO DEI TRIBUTI 28 TRACCIABILITA’ NEGLI APPALTI PUBBLICI SI RITIENE CHE LA NORMA SI APPLICHI ANCHE AI CONTRATTI IN CORSO (AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI) L’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ VA’ INDICATO A PENA DI NULLITA’ NEI CONTRATTI SONO PREVISTE SANZIONI PECUNIARIE TRA IL 2% ED IL 20% DELLA TRANSAZIONE SONO SOGGETTI ALLA NUOVA NORMA TUTTI I SOGGETTI CHE ESEGUONO OPERE, SERVIZI, FORNITURE O GESTISCONO FINANZIAMENTI PUBBLICI 29 TRACCIABILITA’ NEGLI APPALTI PUBBLICI PRINCIPALI RAPPORTI CONTRATTUALI SOGGETTI - NOLEGGI A FREDDO E A CALDO - FORNITURE DI FERRO, CEMENTO, INERTI E LEGNAME - TRASPORTI, GUARDIANIA E FACTOR - EMOLUMENTI A DIRIGENTI, IMPIEGATI ED OPERAI - SPESE DI CANTIERE COMPRESE MENSA E PULIZIE - AFFIDAMENTO LAVORI - SCAVO E MOVIMENTO TERRA, SMALTIMENTO RIFIUTI - SPESE GENERALI (CANCELLERIA, AFFITTI, PUBBLICITA’) - CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E TECNICHE 30 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI DAL 2011 SUI CANONI DI AFFITTO IL CONTRIBUENTE POTRA’ OPTARE PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI DEL 20% SUI CONTRATTI CONCORDATI LA CEDOLARE INCLUDE ANCHE L’IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI ALTRI CONTRATTI L’IMPOSTA REGISTRO SI PAGHERA’ SINO AL 31/12/2013 PERMANE COMUNQUE L’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI 31 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI I TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLA CEDOLARE SECCA SEGUONO QUELLI ORDINARI DELL’IRPEF (ACCONTO AL 30 NOVEMBRE E SALDO AL 16 GIUGNO) ANCHE I CANONI SOGGETTI A CEDOLARE SECCA ANDRANNO INDICATI NEL MODELLO UNICO LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ASSORBE ANCHE LA COMUNICAZIONE ALLA PS L’OPZIONE E’ CONSENTITA SOLO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVA E SOLO SE IL LOCATORE E’ UNA PERSONA FISICA 32 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA CEDOLARE SECCA CON LA CEDOLARE SECCA E’ SOGGETTO A TASSAZIONE L’INTERO CANONE (NON L’85%) CON LA TASSAZIONE ORDINARIA SI POSSONO LUCRARE DETRAZIONI FAMILIARI, ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI IN DEFINITIVA LA CEDOLARE SECCA APPARE CONVENIENTE IN PRESENZA DI REDDITI DI ALTRA NATURA OVVERO DI SOLI REDDITI DI LOCAZIONE DI ELEVATO AMMONTARE 33 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI LE SANZIONI GIA’ IN VIGORE REDDITO OMESSO O DICHIARATO IN MISURA INFERIORE: DAL 200% AL 400% DELL’IMPOSTA VERSAMENTI OMESSI O RITARDATI: 30% DELL’IMPORTO DOVUTO O VERSATO IN RITARDO OMESSA REGISTRAZIONE: DAL 120% AL 240% DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA 34 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI LA SANZIONE ULTERIORE PREVISTA DAL DECRETO IN CASO DI OMESSA REGISTRAZIONE, DI CANONE DICHIARATO IN MISURA INFERIORE O DI CONTRATTO DI COMODATO FITTIZIO IL CANONE PATTUITO VIENE RIDOTTO PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI AL TRIPLO DELLA RENDITA CATASTALE 35 RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE SOCIALI PERSONE FISICHE, SOCIETA’ SEMPLICI ED ENTI NON COMMERCIALI POSSONO RIVALUTARE TERRENI AGRICOLI E EDIFICABILI QUOTE DI SOCIETA’ NON QUOTATE POSSEDUTI AL 1^ GENNAIO 2010 36 RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE SOCIALI IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA E PER L’ASSEVERAZIONE DELLA PERIZIA E’ IL 31/10/2010 TERRENI AGRICOLI ED EDIFICABILI: IMPOSTA AL 4% PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: IMPOSTA AL 4% PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE: IMPOSTA AL 2% 37 RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE SOCIALI LA RIVALUTAZIONE S’INTENDE PERFEZIONATA CON IL VERSAMENTO DELLA 1^RATA LE ALIQUOTE SONO APPLICATE SUL’INTERO VALORE RISULTANTE DALLA PERIZIA IL VERSAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO IN 3 RATE ANNUALI (INTERESSI AL 3%) E’ APPLICABILE L’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO 38 RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE SOCIALI I VALORI CUI DEVE RIFERIRISI LA PERIZIA SONO QUELLI AL 01/01/2010 LE PARTECIPAZIONI POSSONO ESSERE CEDUTE ANCHE PRIMA DELL’ASSEVERAZIONE I TERRENI NON POSSONO ESSERE CEDUTI PRIMA DELL’ASSEVERAZIONE 39 GRAZIE E ARRIVEDERCI 40