FIRENZE 21 MAGGIO 2012
LE NOVITA’ DEL MODELLO
UNICO 2012
DOTT. ERNESTO GATTO
RIPORTO DELLE PERDITE AI FINI IRES
CIRCOLARE 53 DEL 06/12/2011
LE PERDITE IRES SONO SEMPRE
ILLIMITATAMENTE RIPORTABILI
(ANCHE SE NON DA START-UP)
A PARTIRE DA UNICO 2012 SI POTRA’
COMPENSARE AL MASSIMO L’80% DEL
REDDITO MATURATO NELL’ESERCIZIO
LE PERDITE DA START-UP NON
SUBISCONO LA LIMITAZIONE ALL’80%
DEL REDDITO DICHIARATO
TUTTE LE PERDITE INDICATE IN UNICO
SC 2011 SONO SOGGETTE ALLA NUOVA
NORMATIVA
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INCENTIVI CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
PER LE SOCIETA’ DI CAPITALE
E’ DEDUCIBILE DAL 2011 UN IMPORTO
PARI AL RENDIMENTO DEL NUOVO
CAPITALE PROPRIO
PER GLI ANNI 2011, 2012 E 2013
TALE RENDIMENTO E’ DETERMINATO
NELLA MISURA DEL 3%
L’ACE SI APPLICA SULL’INCREMENTO
DEL CAPITALE PROPRIO RISPETTO A
QUELLO ESISTENTE AL 31/12/2010
L’UTILE DI ESERCIZIO 2010 GENERA
INCREMENTO A DECORRERE DAL 2011
SE NON DISTRIBUITO AI SOCI
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INCENTIVI CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
DECORRENZA INCREMENTI E DECREMENTI
COSTITUISCONO INCREMENTI: GLI UTILI DI
ESERCIZIO NON DISTRIBUITI, I CONFERIMENTI
DEI SOCI E LE RINUNCE AI FINANZIAMENTI
COSTITUISCONO DECREMENTI LE
ATTRIBUZIONI ANCHE IN NATURA FATTE IN
FAVORE DEI SOCI (NON LE PERDITE)
I CONFERIMENTI DEI SOCI GENERANO ACE
DAL GIORNO IN CUI SONO STATI EFFETTUATI
(CRITERIO DI CASSA)
GLI UTILI GENERANO ACE DALL’INIZIO
DELL’ESERCIZIO IN CUI VI E’ STATA
LA DELIBERA DI ACCANTONAMENTO
LE ATTRIBUZIONI (IN DENARO O IN NATURA) FATTE AI SOCI GENERANO
DECREMENTO DALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO NEL QUALE SONO STATE EFFETTUATE
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INCENTIVI CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
MODALITA’ SEMPLIFICATE PER LE SOCIETA’ DI
PERSONE E LE DITTE IN CONTABILITA’ ORDINARIA
IL RENDIMENTO NOZIONALE DEL 3% SI
APPLICA AL PATRIMONIO NETTO
ESISTENTE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO
IN TAL MODO SI COMPRENDONO ANCHE
GLI UTILI FORMATISI IN ESERCIZI
PRECEDENTI AL 2010
A DIFFERENZA DELLE SOCIETA’ DI CAPITALE, IN QUESTI CASI GENERA
ACE ANCHE LA RISERVA NON DERIVANTE DA UTILI O DA CONFERIMENTI
(AD ESEMPIO LA RISERVA DA RIVALUTAZIONE BENI)
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NUOVA NORMATIVA SOCIETA’ DI COMODO
DALL’ESERCIZIO 2012 SI APPLICA
UNA MAGGIORAZIONE
DELL’ALIQUOTA IRES DEL 10,50%
SI CONSIDERANO DI COMODO LE
SOCIETA’ CHE REGISTRANO PERDITE PER
TRE ESERCIZI CONSECUTIVI (ANCHE SE
SUPERANO I RICAVI MINIMI)
ALLE SOLE SOCIETA’ DI COMODO
COSTITUITE SOTTOFORMA DI
SOCIETA’ DI CAPITALI
STESSA SORTE ALLE SOCIETA’ IN
PERDITA PER DUE ESERCIZI SU TRE
E UN ANNO CON REDDITO
INFERIORE A QUELLO VIRTUALE EX
ART.30, COMMA 3 LEGGE 724/94
ULTIMA ANCORA DI SALVATAGGIO: L’ISTANZA DI
INTERPELLO DISAPPLICATIVO
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INTERESSI PASSIVI E ROL
LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI
PASSIVI PER LE SOCIETA’ DI CAPITALE
INT. PASSIVI (AL NETTO INT.
ATTIVI) SONO DEDUCIBILI
RISULTATO LORDO = VALORE
PRODUZIONE - COSTI DELLA
NEL LIMITE DEL 30% DEL
RISULTATO OPERATIVO LORDO
PRODUZIONE (ESCLUSI
AMMORTAMENTI E LEASING)
E’ PREVISTO IL
RICONOSCIMENTO
DAL 2010 LA QUOTA NON
DEDOTTA POTRA’ ESSERE
FIGURATIVO DEGLI INTERESSI
ATTIVI SUI CREDITI STATALI
RIPORTATA AGLI ESERCIZI
SUCCESSIVI
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COMPENSAZIONE CREDITI IVA
DAL 1^ APRILE 2012 L’AMMONTARE MASSIMO DEI CREDITI IVA
LIBERAMENTE COMPENSABILI SCENDE A EURO 5.000
L’ECCEDENZA E’ COMPENSABILE
DAL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO
ALL’INVIO DELLA DICHIARAZIONE IVA
PER COMPENSARE IMPORTI > EURO 15.000
E’ NECESSARIA L’APPOSIZIONE DEL VISTO
DI CONFORMITA’ DEL PROFESSIONISTA
GLI UTILIZZI IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA DEVONO
ESSERE PERFEZIONATI MEDIANTE ENTRATEL O FISCONLINE
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NOVITA’ RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE
INCREMENTO DELLE SANZIONI
PER L’OMESSO INVIO DEGLI STUDI DI
SETTORE (ANCHE A SEGUITO DI INVITO
DELL’UFFICIO) SARA’ APPLICATA LA
SANZIONE MASSIMA PARI A EURO 2.065
SEMPRE NEL CASO DI OMESSO INVIO
SI APPLICA LA SANZIONE DAL 150%
AL 300% DELLA MAGGIORE IMPOSTA
DOVUTA O DEL MINOR CREDITO
LA SUDDETTA SANZIONE SI APPLICA
ANCHE AI FINI IRAP ED IVA
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NOVITA’ RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE
FACOLTA’ UTILIZZO ACCERTAMENTO INDUTTIVO
IN CASO DI OMESSO INVIO DEGLI
STUDI DI SETTORE
IN CASO DI INFEDELE INDICAZIONE
DEI DATI RELATIVI AGLI STUDI DI
SETTORE
IN CASO DI INDICAZIONE DI CAUSE
DI ESCLUSIONE O INAPPLICABILITA’
NON VERITIERE
SOLO SE L’INFEDELTA’ COMPORTA
RICAVI > 15% O COMUNQUE > EURO
50.000 RISPETTO A QUELLI DICHIARATI
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NOVITA’ RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE
REGIME PREMIALE PER I CONTRIBUENTI
CONGRUI E COERENTI
ESCLUSIONE DAGLI ACCERTAMENTI
DI TIPO ANALITICO - PRESUNTIVO
RIDUZIONE DI UN ANNO DEI TERMINI
PER L’ACCERTAMENTO AI FINI DELLE
IMPOSTE DIRETTE E DELL’IVA
ACCERTAMENTO SINTETICO CON FRANCHIGIA DI 1/3 (INVECE DI
1/5) RISPETTO AL REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO
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NOVITA’ RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE
PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DEL
REGIME PREMIALE
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
DEGLI STUDI DI SETTORE
CONGRUITA’ E COERENZA ANCHE
RISPETTO AGLI INDICATORI DI
NORMALITA’ ECONOMICA
NON DEVONO ESSERE INDICATE CAUSE DI
ESCLUSIONE O INAPPLICABILITA’ DEGLI STUDI
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NOVITA’ RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE
MAGGIORI CONTROLLI
PARTE DELLA CAPACITA’
OPERATIVA SARA’ DESTINATA AD
ACCESSI BREVI PER LA VERIFICA
DEI DATI INDICATI
PER I SOGGETTI NON CONGRUI O
NON COERENTI SARANNO
PRIORITARIAMENTE UTILIZZATE LE
INDAGINI FINANZIARIE
SALVO CHE IL CONTRIBUENTE SI
ADEGUI AI RICAVI PUNTUALI NEL
MODELLO UNICO
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REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA
DAL 2013 PER IMPRESE INDIVIDUALI, PROFESSIONISTI E
SOCIETA’ DI PERSONE E’ APPLICABILE SU BASE OPZIONALE UN
REGIME AGEVOLATO CHE PREVEDE :
SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
TUTORAGGIO DA PARTE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
ACCELERAZIONE DEI RIMBORSI
E COMPENSAZIONI IVA
ESONERO DALL’EMISSIONE DELLO
SCONTRINO/RICEVUTA FISCALE
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REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA
PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGIME
OPZIONALE DEI SOGGETTI “TRASPARENTI”
RIDUZIONE DI UN ANNO DEI TERMINI DI
DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO
ESCLUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI
BASATI SU PRESUNZIONI SEMPLICI
FRANCHIGIA DA REDDITOMETRO PER
I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI
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REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA
CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL REGIME PREMIALE
INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI E
FATTURE VENDITE/ACQUISTI
ISTITUZIONE C/C DEDICATO PER
L’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE
OPZIONE DA EFFETTUARE NEL MODELLO UNICO 2012
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REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA
PARTICOLARI MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL REGIME
PER I SOGGETTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
CRITERIO DI CASSA
MODELLI IRPEF, IVA, IRAP, 770, CUD E
(ANCHE PER LE IMPRESE)
MOD. F24 COMPILATI DALL’AGENZIA
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REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA
PARTICOLARI MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL REGIME
PER I SOGGETTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
ESONERO DALLA TENUTA
DELLE SCRITTURE CONTABILI
ESONERO DA LIQUIDAZIONI
VERSAMENTI E ACCONTO IVA
VERSAMENTO DELL’IVA ANNUALE
NEL MODELLO UNICO
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REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA
ALTRI ASPETTI CHE COMPLETANO IL QUADRO D’INSIEME
DEL NUOVO REGIME OPZIONALE
PERMANENZA DELL’OBBLIGO DI
COMPILAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE
SANZIONE DA EURO 1.500 A EURO 4.000 PER CHI SI
AVVALE DEL REGIME IN ASSENZA DEI REQUISITI
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NOVITA’ DETRAZIONE 36% E 55%
PER I LAVORI INIZIATI DEL 13/05/2011 NON E’
PIU’ RICHIESTA LA RACCOMANDATA AL CENTRO
OPERATIVO DELLE II.DD. DI PESCARA
I DATI RELATIVI AI FABBRICATI OGGETTO DI
RISTRUTTURAZIONE DEVONO ESSERE INDICATI
NELLA NUOVA SEZ. III B DEL MODELLO UNICO PF
PER GLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI
EDIFICI I DATI DEVONO ESSERE COMUNICATI
DALL’AMMINISTRATORE NEL QUADRO AC
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
DAL 2011 SUI CANONI DI AFFITTO IL CONTRIBUENTE POTRA’
OPTARE PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE
ADDIZIONALI (ART.3 D.LGS. 23/2011)
ALIQUOTA 21% PER I
CONTRATTI A CANONE
LIBERO (4 + 4 ANNI)
ALIQUOTA 19% PER I
CONTRATTI A CANONE
CONCORDATO (3 + 2 ANNI)
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
LE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO 2011
DELL’IRPEF AIUTANO AD APPREZZARE I
MARGINI DI CONVENIENZA NELLA SCELTA
FINO A € 15.000 = 23%
OLTRE € 15.000 E FINO A € 28.000= 27%
OLTRE € 28.000 E FINO A € 55.000= 38%
OLTRE € 55.000 E FINO A € 75.000= 41%
OLTRE € 75.000 = 43%
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
REQUISITI SOGGETTIVI ED
OGGETTIVI DELLA CEDOLARE SECCA
SI APPLICA SOLO SE LE
PARTI SONO PERSONE
FISICHE
SI APPLICA SOLO AD
ABITAZIONI E LORO
PERTINENZE
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
I CONTRATTI SOGGETTI ALLA
CEDOLARE SECCA SONO ESENTI DA
IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO
SIA ALL’ATTO DELLA
REGISTRAZIONE CHE PER LE
ANNUALITA’ SUCCESSIVE
PERMANE L’OBBLIGO DI
REGISTRAZIONE DEI
CONTRATTI
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SI APPLICA
SULL’INTERO CANONE ANNUO (NON SU 85%)
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
IL NUOVO REGIME E’ OPZIONALE
L’OPZIONE E’ ESERCITABILE DAL SOLO
LOCATORE ANCHE PER I CONTRATTI IN CORSO
L’OPZIONE DEVE PRELIMINARMENTE ESSERE COMUNICATA
AL CONDUTTORE A MEZZO RACCOMANDATA POSTALE
NELLA RACCOMANDATA IL LOCATORE DEVE
RINUNCIARE ALL’ADEGUAMENTO ISTAT
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
L’OPZIONE PUO’ESSERE EFFETTUATA
TELEMATICAMENTE (SOFTWARE SIRIA) O
IN FORMA CARTACEA (MOD. 69)
L’OPZIONE PER I NUOVI CONTRATTI SI PERFEZIONA CON LA
LORO REGISTRAZIONE
L’OPZIONE PER I CONTRATTI SCADUTI O IN CORSO AL
07/04/2011 SI EFFETTUA NEL MOD. 730 O UNICO 2012
26
CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
QUALORA L’OPZIONE VENGA EFFETTUATA
NEL MOD. UNICO 2012
RESTAVA L’OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELL’ACCONTO 2011 A
GIUGNO E NOVEMBRE ( UNICO ACCONTO SE < € 258)
RESTAVA L’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA DAL LOCATORE AL CONDUTTORE
RESTAVA L’OBBLIGO DELLA CONFERMA DELL’OPZIONE
CON MOD. 69 > 30 GG. DA SUCCESSIVA ANNUALITA’
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
L’OPZIONE NON PUO’ESSERE
EFFETTUATA TELEMATICAMENTE
QUANDO I LOCATORI O I CONDUTTORI
SONO OLTRE 3
QUANDO NON TUTTI I COMPROPRIETARI
OPTANO PER LA CEDOLARE SECCA
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
L’OPZIONE VALE PER TUTTA LA DURATA
DEL CONTRATTO SALVO REVOCA
IN TAL MODO IL LOCATORE POTRA’ SFRUTTARE
DETRAZIONI E DEDUZIONI IN ALCUNI SINGOLI ANNI
RESTAVA L’OBBLIGO DI SDOPPIARE I REDDITI
DEL 2010 PER CALCOLARE I DUE ACCONTI
DOVUTI NEL 2011 (IRPEF E SOSTITUTIVA)
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
CON L’OPZIONE IL LOCATORE RINUNCIA
ALL’ADEGUAMENTO ISTAT PER OGNI ANNO
DI APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA
I CANONI SOGGETTI A
CEDOLARE VANNO INDICATI
NEL MODELLO UNICO
TALI REDDITI INCIDONO SULLA
SPETTANZA DI DETRAZIONI E
AGEVOLAZIONI
IL VERSAMENTO DELLA CEDOLARE SARA’ EFFETTUATO
CON LE STESSE MODALITA’ E TERMINI DELL’IRPEF
30
CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
IN CASO DI PIU’ COMPROPRIETARI CIASCUNO DI
ESSI POTRA’ ESERCITARE O MENO L’OPZIONE
L’IMPOSTA DI REGISTRO SI APPLICHERA’
SOLTANTO SULLA PARTE DI CANONE
SOGGETTA A TASSAZIONE ORDINARIA
IN QUESTO CASO TUTTI I
COMPROPRIETARI DOVRANNO
RINUNCIARE ALL’ADEGUAMENTO ISTAT
31
CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
L’ACCONTO DEVE ESSERE VERSATO A GIUGNO (40%) E
NOVEMBRE (60%) DI OGNI ANNO E VA COMMISURATO AL
68% PER L’ANNO
2011
95% PER L’ANNO
2012
99% DALL’ANNO
2013
IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO SI EFFETTUA
IN UNICA SOLUZIONE AL 30/11 SE < € 258
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
LA RISOLUZIONE N. 59/E DEL 25
MAGGIO 2011 HA FISSATO I CODICI DA
INSERIRE NEL MOD. F 24
COD. 1840 = PRIMA RATA
COD. 1841 = SECONDA
DI ACCONTO
RATA DI ACCONTO
COD. 1842 = SALDO DELLA CEDOLARE SECCA
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA
CEDOLARE SECCA
E’ SOGGETTO A
TASSAZIONE L’INTERO
CANONE ANNUO
(NON 85% O 59,5%)
IN ASSENZA DI ALTRI REDDITI
SI POSSONO PERDERE
ONERI DETRAIBILI E
DEDUCIBILI
IN DEFINITIVA LA CEDOLARE SECCA APPARE CONVENIENTE IN
PRESENZA DI REDDITI DI ALTRA NATURA OVVERO DI SOLI REDDITI
DI LOCAZIONE DI ELEVATO AMMONTARE
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CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
RADDOPPIO DELLE SANZIONI PER I CONTRATTI DI
LOCAZIONE DI NATURA ABITATIVA
SINO AL 06/04/2011
SINO AL 06/04/2011
REDDITO OMESSO O DICHIARATO
IN MISURA INFERIORE: DAL 100%
AL 200% DELL’IRPEF/IRES DOVUTA
OMESSA REGISTRAZIONE: DAL
120% AL 240% DELL’IMPOSTA DI
REGISTRO DOVUTA
DAL 07/04/2011
DAL 07/04/2011
REDDITO OMESSO O DICHIARATO
IN MISURA INFERIORE: DAL 200%
OMESSA REGISTRAZIONE: DAL
240% AL 480% DELL’IMPOSTA DI
REGISTRO DOVUTA
AL 400% DELL’IRPEF/IRES DOVUTA
35
CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
SONO PREVISTE ULTERIORI NUOVE
SANZIONI IN CAPO AL LOCATORE
IN CASO DI OMESSA REGISTRAZIONE, DI
CANONE DICHIARATO IN MISURA INFERIORE
O DI CONTRATTO DI COMODATO FITTIZIO
IL CANONE ANNUO PATTUITO VIENE RIDOTTO
AL TRIPLO DELLA RENDITA CATASTALE CON
DECORRENZA DALLA REGISTRAZIONE
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.
DAL 2012 DEBUTTA L’IMU CHE SI APPLICA AGLI IMMOBILI
POSSEDUTI COMPRESA L’ABITAZIONE PRINCIPALE
I COMUNI POTRANNO MODIFICARE LE
ALIQUOTE DI 0,3% (ORDINARIA) E DI 0,2%
(ABITAZIONE PRINCIPALE)
• ALIQUOTA ORDINARIA = 0,76%
• ABITAZIONE PRICIPALE = 0,40%
• FABBRICATI RURALI = 0,20%
AI SOLI FINI DELL’IMU SI APPLICANO
ALLE RENDITE CATASTALI RIVALUTATE
DEL 5% I SEGUENTI COEFFICIENTI :
• CAT. A, C/2, C/6 E C/7 = 160
• CAT. B , C/3, C/4 E C/5 = 140
• CAT. A/10 & D5 = 80
• CAT. D = 60
• CAT. C/1 = 55
37
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.
LO STATO HA DIRITTO AL 50% DEL GETTITO DERIVANTE
DAGLI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
SULLA BASE DELLE ALIQUOTE ORDINARIE
IL GETTITO DERIVANTE DALLE ABITAZIONI
PRINCIPALI RESTA TUTTO AI COMUNI
IL GETTITO DERIVANTE DALL’ATTIVITA’ DI
ACCERTAMENTO RESTA TUTTO AI COMUNI
QUESTO E’ IL MOTIVO PER CUI NEL MOD. F 24 BISOGNA INDICARE CON
CODICI DIVERSI LA QUOTA STATALE E QUELLA COMUNALE
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.
PER I TERRENI AGRICOLI IL VALORE E’ DATO DAL REDDITO DOMINICALE
RIVALUTATO DEL 25% X COEFFICIENTE 135 (RIDOTTO A 110 PER GLI
IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE E I COLTIVATORI DIRETTI)
L’ALIQUOTA APPLICABILE AI TERRENI
AGRICOLI E’ QUELLA ORDINARIA (0,76%)
LA PRIMA RATA DI ’ACCONTO E’ DOVUTA
NELLA MISURA DEL 30% (INVECE DEL 50%)
SONO ESENTI I FABBRICATI RURALI AD
USO STRUMENTALE UBICATI NEI
COMUNI MONTANI
PER I FABBRICATI RURALI DA TRASFERIRE
AL CATASTO URBANO ENTRO IL 30/11/2012
L’IMU SARA’ VERSATA ENTRO IL 16/12/2012
GLI IMMOBILI SFITTI NON SONO SOGGETTI
A IRPEF E ADDIZIONALI
GLI IMMOBILI ESENTI IMU (ANCHE SE SFITTI)
SONO SOGGETTI A IRPEF E ADDIZIONALI
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
E SUE PERTINENZE
DETRAZIONE ABITAZIONE
PRINCIPALE € 200
MAGGIORATA DI € 50 PER CIASCUN
FIGLIO < 26 ANNI CONVIVENTE
L’ABITAZIONE DEVE ESSERE SIA LA
RESIDENZA ANAGRAFICA CHE LA
DIMORA ABITUALE
NON GODONO DEI BENEFICI LE
UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN
USO AI PROPRI FAMILIARI
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.
LE REGOLE PER I VERSAMENTI
VERSAM. 1^ RATA ACCONTO 50% ENTRO
IL 18/06 CON LE ALIQUOTE ORDINARIE
CONGUAGLIO ENTRO IL 16/12 CON
ALIQUOTE DEFINITIVE DEI COMUNI
NEL MOD. F24 SEPARARE LA QUOTA DI
IMU STATALE DA QUELLA COMUNALE
I COMUNI POTRANNO DELIBERARE LE
ALIQUOTE IMU ENTRO IL 30/09/2012
L’IMPOSTA SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE PUO’ ESSERE
VERSATA IN TRE RATE (18/06 – 16/09/ - 16/12)
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BENI DATI IN GODIMENTO AI SOCI
DAL 2012 NUOVA IPOTESI DI REDDITO DIVERSO
(ART.67, COMMA 1- LETT.H-TER DEL TUIR)
IL REDDITO PRESCINDE DAL
CRITERIO DI CASSA
E’ PARI ALLA DIFFERENZA TRA VALORE
DI MERCATO DEL BENE E
CORRISPETTIVO DOVUTO DAL SOCIO
RIGUARDA I SOCI DELLA SOCIETA’ E I
FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
NESSUN REDDITO DA DICHIARARE SE IL
CORRISPETTIVO DOVUTO DAL SOCIO E’
CONGRUO
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BENI DATI IN GODIMENTO AI SOCI
CONSEGUENZE PER LA SOCIETA’/IMPRESA E PER I
SOCI/FAMILIARI SE IL CORRISPETTIVO NON E’ CONGRUO
PER LA SOCIETA’/IMPRESA
INDEDUCIBILITA’ TOTALE DEI COSTI
RELATIVI AL BENE
PER I SOCI DI SOCIETA’ DI PERSONE
UNA DOPPIA PENALIZZAZIONE
(QUADRO RL + QUADRO RH)
PER IL MANCATO INVIO DELLA
COMUNICAZIONE SANZIONE PARI AL
30% DELLA DIFFERENZA
PER LE VIOLAZIONI NON SOSTANZIALI
SANZIONE DA € 258 A € 2.065
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BENI DATI IN GODIMENTO AI SOCI
LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEVE ESSERE TRASMESSA ENTRO
IL 31 MARZO DI OGNI ANNO (LA PRIMA ENTRO IL 31/03/2012)
VA TRASMESSA ANCHE SE L’IMPORTO
PAGATO E’ CONGRUO
PER IL 2011 SERVE SOLO A FINI DI
MONITORAGGIO
L’OBBLIGO RICADE IN SOLIDO TRA
SOCIETA’ E SOCI
VANNO INCLUSI ANCHE I FINANZIAM.
DEI SOCI ALLA SOCIETA’
OBBLIGO ANCHE PER GODIMENTO
NON CONTINUATIVO DEI BENI
OBBLIGO ANCHE PER I BENI AD USO
PROMISCUO (AUTOVETTURE)
44
GRAZIE E ARRIVEDERCI
45
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