FIRENZE 21 MAGGIO 2012 LE NOVITA’ DEL MODELLO UNICO 2012 DOTT. ERNESTO GATTO RIPORTO DELLE PERDITE AI FINI IRES CIRCOLARE 53 DEL 06/12/2011 LE PERDITE IRES SONO SEMPRE ILLIMITATAMENTE RIPORTABILI (ANCHE SE NON DA START-UP) A PARTIRE DA UNICO 2012 SI POTRA’ COMPENSARE AL MASSIMO L’80% DEL REDDITO MATURATO NELL’ESERCIZIO LE PERDITE DA START-UP NON SUBISCONO LA LIMITAZIONE ALL’80% DEL REDDITO DICHIARATO TUTTE LE PERDITE INDICATE IN UNICO SC 2011 SONO SOGGETTE ALLA NUOVA NORMATIVA 2 INCENTIVI CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE PER LE SOCIETA’ DI CAPITALE E’ DEDUCIBILE DAL 2011 UN IMPORTO PARI AL RENDIMENTO DEL NUOVO CAPITALE PROPRIO PER GLI ANNI 2011, 2012 E 2013 TALE RENDIMENTO E’ DETERMINATO NELLA MISURA DEL 3% L’ACE SI APPLICA SULL’INCREMENTO DEL CAPITALE PROPRIO RISPETTO A QUELLO ESISTENTE AL 31/12/2010 L’UTILE DI ESERCIZIO 2010 GENERA INCREMENTO A DECORRERE DAL 2011 SE NON DISTRIBUITO AI SOCI 3 INCENTIVI CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DECORRENZA INCREMENTI E DECREMENTI COSTITUISCONO INCREMENTI: GLI UTILI DI ESERCIZIO NON DISTRIBUITI, I CONFERIMENTI DEI SOCI E LE RINUNCE AI FINANZIAMENTI COSTITUISCONO DECREMENTI LE ATTRIBUZIONI ANCHE IN NATURA FATTE IN FAVORE DEI SOCI (NON LE PERDITE) I CONFERIMENTI DEI SOCI GENERANO ACE DAL GIORNO IN CUI SONO STATI EFFETTUATI (CRITERIO DI CASSA) GLI UTILI GENERANO ACE DALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO IN CUI VI E’ STATA LA DELIBERA DI ACCANTONAMENTO LE ATTRIBUZIONI (IN DENARO O IN NATURA) FATTE AI SOCI GENERANO DECREMENTO DALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO NEL QUALE SONO STATE EFFETTUATE 4 INCENTIVI CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE MODALITA’ SEMPLIFICATE PER LE SOCIETA’ DI PERSONE E LE DITTE IN CONTABILITA’ ORDINARIA IL RENDIMENTO NOZIONALE DEL 3% SI APPLICA AL PATRIMONIO NETTO ESISTENTE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO IN TAL MODO SI COMPRENDONO ANCHE GLI UTILI FORMATISI IN ESERCIZI PRECEDENTI AL 2010 A DIFFERENZA DELLE SOCIETA’ DI CAPITALE, IN QUESTI CASI GENERA ACE ANCHE LA RISERVA NON DERIVANTE DA UTILI O DA CONFERIMENTI (AD ESEMPIO LA RISERVA DA RIVALUTAZIONE BENI) 5 NUOVA NORMATIVA SOCIETA’ DI COMODO DALL’ESERCIZIO 2012 SI APPLICA UNA MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA IRES DEL 10,50% SI CONSIDERANO DI COMODO LE SOCIETA’ CHE REGISTRANO PERDITE PER TRE ESERCIZI CONSECUTIVI (ANCHE SE SUPERANO I RICAVI MINIMI) ALLE SOLE SOCIETA’ DI COMODO COSTITUITE SOTTOFORMA DI SOCIETA’ DI CAPITALI STESSA SORTE ALLE SOCIETA’ IN PERDITA PER DUE ESERCIZI SU TRE E UN ANNO CON REDDITO INFERIORE A QUELLO VIRTUALE EX ART.30, COMMA 3 LEGGE 724/94 ULTIMA ANCORA DI SALVATAGGIO: L’ISTANZA DI INTERPELLO DISAPPLICATIVO 6 INTERESSI PASSIVI E ROL LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER LE SOCIETA’ DI CAPITALE INT. PASSIVI (AL NETTO INT. ATTIVI) SONO DEDUCIBILI RISULTATO LORDO = VALORE PRODUZIONE - COSTI DELLA NEL LIMITE DEL 30% DEL RISULTATO OPERATIVO LORDO PRODUZIONE (ESCLUSI AMMORTAMENTI E LEASING) E’ PREVISTO IL RICONOSCIMENTO DAL 2010 LA QUOTA NON DEDOTTA POTRA’ ESSERE FIGURATIVO DEGLI INTERESSI ATTIVI SUI CREDITI STATALI RIPORTATA AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI 7 COMPENSAZIONE CREDITI IVA DAL 1^ APRILE 2012 L’AMMONTARE MASSIMO DEI CREDITI IVA LIBERAMENTE COMPENSABILI SCENDE A EURO 5.000 L’ECCEDENZA E’ COMPENSABILE DAL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALL’INVIO DELLA DICHIARAZIONE IVA PER COMPENSARE IMPORTI > EURO 15.000 E’ NECESSARIA L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ DEL PROFESSIONISTA GLI UTILIZZI IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA DEVONO ESSERE PERFEZIONATI MEDIANTE ENTRATEL O FISCONLINE 8 NOVITA’ RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE INCREMENTO DELLE SANZIONI PER L’OMESSO INVIO DEGLI STUDI DI SETTORE (ANCHE A SEGUITO DI INVITO DELL’UFFICIO) SARA’ APPLICATA LA SANZIONE MASSIMA PARI A EURO 2.065 SEMPRE NEL CASO DI OMESSO INVIO SI APPLICA LA SANZIONE DAL 150% AL 300% DELLA MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA O DEL MINOR CREDITO LA SUDDETTA SANZIONE SI APPLICA ANCHE AI FINI IRAP ED IVA 9 NOVITA’ RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE FACOLTA’ UTILIZZO ACCERTAMENTO INDUTTIVO IN CASO DI OMESSO INVIO DEGLI STUDI DI SETTORE IN CASO DI INFEDELE INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI STUDI DI SETTORE IN CASO DI INDICAZIONE DI CAUSE DI ESCLUSIONE O INAPPLICABILITA’ NON VERITIERE SOLO SE L’INFEDELTA’ COMPORTA RICAVI > 15% O COMUNQUE > EURO 50.000 RISPETTO A QUELLI DICHIARATI 10 NOVITA’ RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE REGIME PREMIALE PER I CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI ESCLUSIONE DAGLI ACCERTAMENTI DI TIPO ANALITICO - PRESUNTIVO RIDUZIONE DI UN ANNO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL’IVA ACCERTAMENTO SINTETICO CON FRANCHIGIA DI 1/3 (INVECE DI 1/5) RISPETTO AL REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO 11 NOVITA’ RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DEL REGIME PREMIALE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE CONGRUITA’ E COERENZA ANCHE RISPETTO AGLI INDICATORI DI NORMALITA’ ECONOMICA NON DEVONO ESSERE INDICATE CAUSE DI ESCLUSIONE O INAPPLICABILITA’ DEGLI STUDI 12 NOVITA’ RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE MAGGIORI CONTROLLI PARTE DELLA CAPACITA’ OPERATIVA SARA’ DESTINATA AD ACCESSI BREVI PER LA VERIFICA DEI DATI INDICATI PER I SOGGETTI NON CONGRUI O NON COERENTI SARANNO PRIORITARIAMENTE UTILIZZATE LE INDAGINI FINANZIARIE SALVO CHE IL CONTRIBUENTE SI ADEGUI AI RICAVI PUNTUALI NEL MODELLO UNICO 13 REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA DAL 2013 PER IMPRESE INDIVIDUALI, PROFESSIONISTI E SOCIETA’ DI PERSONE E’ APPLICABILE SU BASE OPZIONALE UN REGIME AGEVOLATO CHE PREVEDE : SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI TUTORAGGIO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE ACCELERAZIONE DEI RIMBORSI E COMPENSAZIONI IVA ESONERO DALL’EMISSIONE DELLO SCONTRINO/RICEVUTA FISCALE 14 REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGIME OPZIONALE DEI SOGGETTI “TRASPARENTI” RIDUZIONE DI UN ANNO DEI TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO ESCLUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI BASATI SU PRESUNZIONI SEMPLICI FRANCHIGIA DA REDDITOMETRO PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI 15 REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL REGIME PREMIALE INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI E FATTURE VENDITE/ACQUISTI ISTITUZIONE C/C DEDICATO PER L’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE OPZIONE DA EFFETTUARE NEL MODELLO UNICO 2012 16 REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA PARTICOLARI MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL REGIME PER I SOGGETTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA CRITERIO DI CASSA MODELLI IRPEF, IVA, IRAP, 770, CUD E (ANCHE PER LE IMPRESE) MOD. F24 COMPILATI DALL’AGENZIA 17 REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA PARTICOLARI MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL REGIME PER I SOGGETTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA ESONERO DALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI ESONERO DA LIQUIDAZIONI VERSAMENTI E ACCONTO IVA VERSAMENTO DELL’IVA ANNUALE NEL MODELLO UNICO 18 REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA ALTRI ASPETTI CHE COMPLETANO IL QUADRO D’INSIEME DEL NUOVO REGIME OPZIONALE PERMANENZA DELL’OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE SANZIONE DA EURO 1.500 A EURO 4.000 PER CHI SI AVVALE DEL REGIME IN ASSENZA DEI REQUISITI 19 NOVITA’ DETRAZIONE 36% E 55% PER I LAVORI INIZIATI DEL 13/05/2011 NON E’ PIU’ RICHIESTA LA RACCOMANDATA AL CENTRO OPERATIVO DELLE II.DD. DI PESCARA I DATI RELATIVI AI FABBRICATI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEVONO ESSERE INDICATI NELLA NUOVA SEZ. III B DEL MODELLO UNICO PF PER GLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI I DATI DEVONO ESSERE COMUNICATI DALL’AMMINISTRATORE NEL QUADRO AC 20 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI DAL 2011 SUI CANONI DI AFFITTO IL CONTRIBUENTE POTRA’ OPTARE PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI (ART.3 D.LGS. 23/2011) ALIQUOTA 21% PER I CONTRATTI A CANONE LIBERO (4 + 4 ANNI) ALIQUOTA 19% PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO (3 + 2 ANNI) 21 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI LE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO 2011 DELL’IRPEF AIUTANO AD APPREZZARE I MARGINI DI CONVENIENZA NELLA SCELTA FINO A € 15.000 = 23% OLTRE € 15.000 E FINO A € 28.000= 27% OLTRE € 28.000 E FINO A € 55.000= 38% OLTRE € 55.000 E FINO A € 75.000= 41% OLTRE € 75.000 = 43% 22 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DELLA CEDOLARE SECCA SI APPLICA SOLO SE LE PARTI SONO PERSONE FISICHE SI APPLICA SOLO AD ABITAZIONI E LORO PERTINENZE 23 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI I CONTRATTI SOGGETTI ALLA CEDOLARE SECCA SONO ESENTI DA IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SIA ALL’ATTO DELLA REGISTRAZIONE CHE PER LE ANNUALITA’ SUCCESSIVE PERMANE L’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SI APPLICA SULL’INTERO CANONE ANNUO (NON SU 85%) 24 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IL NUOVO REGIME E’ OPZIONALE L’OPZIONE E’ ESERCITABILE DAL SOLO LOCATORE ANCHE PER I CONTRATTI IN CORSO L’OPZIONE DEVE PRELIMINARMENTE ESSERE COMUNICATA AL CONDUTTORE A MEZZO RACCOMANDATA POSTALE NELLA RACCOMANDATA IL LOCATORE DEVE RINUNCIARE ALL’ADEGUAMENTO ISTAT 25 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI L’OPZIONE PUO’ESSERE EFFETTUATA TELEMATICAMENTE (SOFTWARE SIRIA) O IN FORMA CARTACEA (MOD. 69) L’OPZIONE PER I NUOVI CONTRATTI SI PERFEZIONA CON LA LORO REGISTRAZIONE L’OPZIONE PER I CONTRATTI SCADUTI O IN CORSO AL 07/04/2011 SI EFFETTUA NEL MOD. 730 O UNICO 2012 26 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI QUALORA L’OPZIONE VENGA EFFETTUATA NEL MOD. UNICO 2012 RESTAVA L’OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELL’ACCONTO 2011 A GIUGNO E NOVEMBRE ( UNICO ACCONTO SE < € 258) RESTAVA L’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DAL LOCATORE AL CONDUTTORE RESTAVA L’OBBLIGO DELLA CONFERMA DELL’OPZIONE CON MOD. 69 > 30 GG. DA SUCCESSIVA ANNUALITA’ 27 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI L’OPZIONE NON PUO’ESSERE EFFETTUATA TELEMATICAMENTE QUANDO I LOCATORI O I CONDUTTORI SONO OLTRE 3 QUANDO NON TUTTI I COMPROPRIETARI OPTANO PER LA CEDOLARE SECCA 28 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI L’OPZIONE VALE PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO SALVO REVOCA IN TAL MODO IL LOCATORE POTRA’ SFRUTTARE DETRAZIONI E DEDUZIONI IN ALCUNI SINGOLI ANNI RESTAVA L’OBBLIGO DI SDOPPIARE I REDDITI DEL 2010 PER CALCOLARE I DUE ACCONTI DOVUTI NEL 2011 (IRPEF E SOSTITUTIVA) 29 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI CON L’OPZIONE IL LOCATORE RINUNCIA ALL’ADEGUAMENTO ISTAT PER OGNI ANNO DI APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA I CANONI SOGGETTI A CEDOLARE VANNO INDICATI NEL MODELLO UNICO TALI REDDITI INCIDONO SULLA SPETTANZA DI DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI IL VERSAMENTO DELLA CEDOLARE SARA’ EFFETTUATO CON LE STESSE MODALITA’ E TERMINI DELL’IRPEF 30 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IN CASO DI PIU’ COMPROPRIETARI CIASCUNO DI ESSI POTRA’ ESERCITARE O MENO L’OPZIONE L’IMPOSTA DI REGISTRO SI APPLICHERA’ SOLTANTO SULLA PARTE DI CANONE SOGGETTA A TASSAZIONE ORDINARIA IN QUESTO CASO TUTTI I COMPROPRIETARI DOVRANNO RINUNCIARE ALL’ADEGUAMENTO ISTAT 31 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI L’ACCONTO DEVE ESSERE VERSATO A GIUGNO (40%) E NOVEMBRE (60%) DI OGNI ANNO E VA COMMISURATO AL 68% PER L’ANNO 2011 95% PER L’ANNO 2012 99% DALL’ANNO 2013 IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO SI EFFETTUA IN UNICA SOLUZIONE AL 30/11 SE < € 258 32 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI LA RISOLUZIONE N. 59/E DEL 25 MAGGIO 2011 HA FISSATO I CODICI DA INSERIRE NEL MOD. F 24 COD. 1840 = PRIMA RATA COD. 1841 = SECONDA DI ACCONTO RATA DI ACCONTO COD. 1842 = SALDO DELLA CEDOLARE SECCA 33 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA CEDOLARE SECCA E’ SOGGETTO A TASSAZIONE L’INTERO CANONE ANNUO (NON 85% O 59,5%) IN ASSENZA DI ALTRI REDDITI SI POSSONO PERDERE ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI IN DEFINITIVA LA CEDOLARE SECCA APPARE CONVENIENTE IN PRESENZA DI REDDITI DI ALTRA NATURA OVVERO DI SOLI REDDITI DI LOCAZIONE DI ELEVATO AMMONTARE 34 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI RADDOPPIO DELLE SANZIONI PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI NATURA ABITATIVA SINO AL 06/04/2011 SINO AL 06/04/2011 REDDITO OMESSO O DICHIARATO IN MISURA INFERIORE: DAL 100% AL 200% DELL’IRPEF/IRES DOVUTA OMESSA REGISTRAZIONE: DAL 120% AL 240% DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA DAL 07/04/2011 DAL 07/04/2011 REDDITO OMESSO O DICHIARATO IN MISURA INFERIORE: DAL 200% OMESSA REGISTRAZIONE: DAL 240% AL 480% DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AL 400% DELL’IRPEF/IRES DOVUTA 35 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI SONO PREVISTE ULTERIORI NUOVE SANZIONI IN CAPO AL LOCATORE IN CASO DI OMESSA REGISTRAZIONE, DI CANONE DICHIARATO IN MISURA INFERIORE O DI CONTRATTO DI COMODATO FITTIZIO IL CANONE ANNUO PATTUITO VIENE RIDOTTO AL TRIPLO DELLA RENDITA CATASTALE CON DECORRENZA DALLA REGISTRAZIONE 36 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. DAL 2012 DEBUTTA L’IMU CHE SI APPLICA AGLI IMMOBILI POSSEDUTI COMPRESA L’ABITAZIONE PRINCIPALE I COMUNI POTRANNO MODIFICARE LE ALIQUOTE DI 0,3% (ORDINARIA) E DI 0,2% (ABITAZIONE PRINCIPALE) • ALIQUOTA ORDINARIA = 0,76% • ABITAZIONE PRICIPALE = 0,40% • FABBRICATI RURALI = 0,20% AI SOLI FINI DELL’IMU SI APPLICANO ALLE RENDITE CATASTALI RIVALUTATE DEL 5% I SEGUENTI COEFFICIENTI : • CAT. A, C/2, C/6 E C/7 = 160 • CAT. B , C/3, C/4 E C/5 = 140 • CAT. A/10 & D5 = 80 • CAT. D = 60 • CAT. C/1 = 55 37 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. LO STATO HA DIRITTO AL 50% DEL GETTITO DERIVANTE DAGLI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE SULLA BASE DELLE ALIQUOTE ORDINARIE IL GETTITO DERIVANTE DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI RESTA TUTTO AI COMUNI IL GETTITO DERIVANTE DALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO RESTA TUTTO AI COMUNI QUESTO E’ IL MOTIVO PER CUI NEL MOD. F 24 BISOGNA INDICARE CON CODICI DIVERSI LA QUOTA STATALE E QUELLA COMUNALE 38 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. PER I TERRENI AGRICOLI IL VALORE E’ DATO DAL REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO DEL 25% X COEFFICIENTE 135 (RIDOTTO A 110 PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE E I COLTIVATORI DIRETTI) L’ALIQUOTA APPLICABILE AI TERRENI AGRICOLI E’ QUELLA ORDINARIA (0,76%) LA PRIMA RATA DI ’ACCONTO E’ DOVUTA NELLA MISURA DEL 30% (INVECE DEL 50%) SONO ESENTI I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE UBICATI NEI COMUNI MONTANI PER I FABBRICATI RURALI DA TRASFERIRE AL CATASTO URBANO ENTRO IL 30/11/2012 L’IMU SARA’ VERSATA ENTRO IL 16/12/2012 GLI IMMOBILI SFITTI NON SONO SOGGETTI A IRPEF E ADDIZIONALI GLI IMMOBILI ESENTI IMU (ANCHE SE SFITTI) SONO SOGGETTI A IRPEF E ADDIZIONALI 39 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE € 200 MAGGIORATA DI € 50 PER CIASCUN FIGLIO < 26 ANNI CONVIVENTE L’ABITAZIONE DEVE ESSERE SIA LA RESIDENZA ANAGRAFICA CHE LA DIMORA ABITUALE NON GODONO DEI BENEFICI LE UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO AI PROPRI FAMILIARI 40 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. LE REGOLE PER I VERSAMENTI VERSAM. 1^ RATA ACCONTO 50% ENTRO IL 18/06 CON LE ALIQUOTE ORDINARIE CONGUAGLIO ENTRO IL 16/12 CON ALIQUOTE DEFINITIVE DEI COMUNI NEL MOD. F24 SEPARARE LA QUOTA DI IMU STATALE DA QUELLA COMUNALE I COMUNI POTRANNO DELIBERARE LE ALIQUOTE IMU ENTRO IL 30/09/2012 L’IMPOSTA SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE PUO’ ESSERE VERSATA IN TRE RATE (18/06 – 16/09/ - 16/12) 41 BENI DATI IN GODIMENTO AI SOCI DAL 2012 NUOVA IPOTESI DI REDDITO DIVERSO (ART.67, COMMA 1- LETT.H-TER DEL TUIR) IL REDDITO PRESCINDE DAL CRITERIO DI CASSA E’ PARI ALLA DIFFERENZA TRA VALORE DI MERCATO DEL BENE E CORRISPETTIVO DOVUTO DAL SOCIO RIGUARDA I SOCI DELLA SOCIETA’ E I FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE NESSUN REDDITO DA DICHIARARE SE IL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL SOCIO E’ CONGRUO 42 BENI DATI IN GODIMENTO AI SOCI CONSEGUENZE PER LA SOCIETA’/IMPRESA E PER I SOCI/FAMILIARI SE IL CORRISPETTIVO NON E’ CONGRUO PER LA SOCIETA’/IMPRESA INDEDUCIBILITA’ TOTALE DEI COSTI RELATIVI AL BENE PER I SOCI DI SOCIETA’ DI PERSONE UNA DOPPIA PENALIZZAZIONE (QUADRO RL + QUADRO RH) PER IL MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE SANZIONE PARI AL 30% DELLA DIFFERENZA PER LE VIOLAZIONI NON SOSTANZIALI SANZIONE DA € 258 A € 2.065 43 BENI DATI IN GODIMENTO AI SOCI LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEVE ESSERE TRASMESSA ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO (LA PRIMA ENTRO IL 31/03/2012) VA TRASMESSA ANCHE SE L’IMPORTO PAGATO E’ CONGRUO PER IL 2011 SERVE SOLO A FINI DI MONITORAGGIO L’OBBLIGO RICADE IN SOLIDO TRA SOCIETA’ E SOCI VANNO INCLUSI ANCHE I FINANZIAM. DEI SOCI ALLA SOCIETA’ OBBLIGO ANCHE PER GODIMENTO NON CONTINUATIVO DEI BENI OBBLIGO ANCHE PER I BENI AD USO PROMISCUO (AUTOVETTURE) 44 GRAZIE E ARRIVEDERCI 45