Ordine degli Avvocati di Verona Commissione Formazione, Cultura e Convegni Area Diritto Commerciale e Fallimentare I “dolori” del giovane curatore fallimentare Sala Convegni della Banca Popolare di Verona Via San Cosimo 10, Verona 11 Gennaio 2016 GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI Relatore: Avv. Silvia Fiorio Avv. Silvia Fiorio 11 Gennaio 2016 NOMINA CURATORE (ART. 28 L.F.) L’art. 28 LF stabilisce i requisiti per la nomina - avvocati, commercialisti, ragionieri - Studi professionali e STP - Amministratori, direttori di SPA con capacità imprenditoriali Non possono essere nominati il coniuge e parenti affini entro 4°, grado, creditori, concorrenti nel dissesto o conflitto interessi. Registro nazionale presso Ministero giustizia ACCETTAZIONE DELLA NOMINA (ART. 29 L.F.) • Entro 2 giorni dalla comunicazione mediante telefax o PEC il mancato rispetto dei termini comporta la sostituzione. • Indicare di NON trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, di NON aver contribuito a causare il dissesto, di NON essere in rapporti di coniugio o parentela con il fallito (art. 28 co. 3 L.F.). • Accettazione tacita per facta concludentia. • Accettazione tardiva (oltre il secondo giorno senza contare il giorno della comunicazione) purché prima della sostituzione da parte del Tribunale. • In caso di nomina di studi professionali associati o di STP è necessaria la designazione della persona fisica responsabile. PRESA VISIONE DEL FASCICOLO PRE-FALLIMENTARE • Accedere in Cancelleria e ritirare il fascicolo pre – fallimentare. • Verificare la data di pubblicazione della sentenza → dalla data del deposito in Cancelleria decorre il termine perentorio di 120/180 gg per l’adunanza. • Verificare la data di iscrizione della sentenza nel Registro Imprese → da tale data si producono gli effetti verso i terzi. • Analizzare tutta la documentazione contenuta nel fascicolo pre – fallimentare: • bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie ed elenco dei creditori → qualora non depositate sollecitarne la consegna; • istanza di fallimento → aiuta a comprendere le ragioni della crisi; • visura → per avere un’idea dell’assetto societario; • verbali del procedimento pre – fallimentare; • esistenza di professionisti che assistevano la società → contattarli per acquisire informazioni • eventuali documenti ex art. 161 e ss. L.F. nel caso in cui il fallimento segua ad una procedura di concordato; VISURE • Camerale storica → per comprendere la storia della società fino alla data del fallimento. Completa dei bilanci depositati e dello statuto; • Protesti → aiuta a comprendere il grado di conoscenza dello stato di crisi della società da parte degli istituti di credito; • Catastale → per verificare eventuali beni immobili di proprietà della società fallita. Attenzione eseguire la visura a livello nazionale. (Il catasto non fa fede: le sue risultanze non valgono a riferire con certezza la titolarità degli immobili ai soggetti che sono indicati quali possessori, né a provare la legittimità giuridica dei titoli che fondano il possesso); • Ipocatastale → per verificare l’elenco delle formalità; • ACI → per verificare eventuali veicoli intestati alla società fallita. PEC DEL FALLIMENTO e COMUNICA • Il Curatore deve richiedere l’attivazione di una PEC per il fallimento → non è necessaria l’autorizzazione del G.D. né per la richiesta né per mettere il costo a carico del fallimento. • entro 10 giorni dalla nomina, comunicare al Registro Imprese l’indirizzo PEC di cui sopra (D.L. 179/2012 art. 17 comma 2 bis). • entro i 15 giorni successivi all’accettazione, presentare dichiarazione ComUNICA → comunicare agli enti interessati i dati necessari ai fini dell’insinuazione al passivo (Art. 29 co. 6 D.L. n.7/10). • Attivare il cassetto fiscale del fallito → attingere le informazioni in esso contenute. CONVOCAZIONE DEL FALLITO EX ART. 49 L.F. • convocare, nel più breve tempo possibile, il fallito (ditta individuale), tutti i soci falliti (società di persone) o il legale rappresentante (società di capitali), avvisando che, la mancata comparizione avanti agli organi della procedura, integra gli estremi del reato di cui agli articoli 220 e 226 L.F., punito con la reclusione da sei a diciotto mesi. • se il legale rappresentante non si presenta, può essere consigliato di richiedere al G.D. di disporre che la convocazione sia notificata da parte della P.G.; • se comunque il legale rappresentante non si presenta, evidenziare la circostanza nella relazione ex art. 33 L.F. CONTENUTO DELLA CONVOCAZIONE • COMUNICARE L’INTERVENUTO FALLIMENTO E LA NOMINA A CURATORE, ALLEGANDO COPIA DELLA SENTENZA • DATA E ORA DELLA CONVOCAZIONE • RICHIEDERE LA CONSEGNA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: - I libri giornale, i partitari, i registri iva di acquisto e di vendita con relative liquidazioni, il libro inventari, i bilanci a sezioni contrapposte degli ultimi 3/5 esercizi, ed il dettaglio delle eventuali rimanenze finali; - Il libro giornale, i partitari, i registri iva di acquisto e di vendita con relative liquidazioni, il bilancio relativi all’esercizio in corso, il tutto aggiornato alla data del fallimento (i mastri di conto anche in file pdf); - Tutti i libri sociali (tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il libro soci, il libro delle determinazioni dei soci, il libro delle determinazioni degli amministratori… - Tutti i documenti contabili (fatture di acquisto, fatture di vendita, note di accredito, estratti conto banca, prima nota cassa, registro cespiti …) dell’esercizio in corso nonché dei 3/5 esercizi precedenti; - Le dichiarazioni IVA, UNICO, 770, le comunicazioni IVA, le eventuali dichiarazioni e versamenti ICI degli ultimi 3/5 esercizi; DOCUMENTI ULTERIORI - l’elenco completo dei dipendenti, nonché eventuale libro matricola e libro infortuni; - l’elenco nominativo e completo dei creditori e dei debitori con relativo importo a debito o a credito ed indirizzi (anche su file excel); - eventuale denaro contante e/o chiavi di cassette di sicurezza; - i titoli (cambiali, assegni… anche scaduti); - la documentazione completa relativa ad eventuali cause pendenti; - l’elenco scritto di tutti i professionisti cui si è affidata la società negli ultimi 5 anni, completo di indirizzi, periodi di competenza, e specificazione della tipologia di incarichi conferiti; - i contratti stipulati con i dipendenti, o con soggetti terzi, contratti di locazione o affitto, nonché eventuali transazioni, ecc.; - chiavi dei locali dove era esercitata l’attività; - chiavi e libretti relativi agli automezzi intestati alla società; - nonché quant’altro possa essere di interesse per la curatela. VERBALE DI AUDIZIONE EX ART. 49 L.F. • redigere dettagliato verbale, in presenza di testimoni, delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione consegnata. Farlo sottoscrivere al fallito e a tutti i presenti su ogni foglio. • Domande tipiche: • notizie storiche sulla ditta/società fallita; • luoghi in cui l’impresa operava, sulla tipologia di attività svolta e sul volume di affari medio; • eventuali lavoratori dipendenti della ditta fallita; • cessazione dell’attività ed ai motivi della cessazione stessa e del successivo fallimento; • quali criteri della gestione dell’azienda fallita e come si sia giunti al dissesto della stessa; • eventuale interessamento o ingerenza di terzi nella gestione dell’impresa; • quantità e qualità dei debiti che hanno condotto l’impresa al fallimento, ed al periodo in cui gli stessi sono stati contratti. • eventuali crediti che l’impresa debba riscuotere; • elenco dettagliato dei creditori e debitori dell’impresa con gli importi ed i recapiti di ciascuno di essi, situazione patrimoniale aggiornata alla data del fallimento; • luogo di conservazione delle scritture contabili e di tutta la documentazione extracontabile e fiscale; E ANCORA • il nominativo del proprio consulente fiscale, se esistente, e del suo eventuale ruolo nelle vicende aziendali; • se vi sia del denaro nelle casse dell’azienda ed il suo eventuale importo, nonché quali siano i beni e le altre attività dell’impresa da assoggettare al fallimento, con indicazione del loro luogo di conservazione; • eventuali beni ed attrezzature dell’impresa fallita; • eventuali rapporti con istituti di credito e relativa documentazione; • (se il fallito è persona fisica) Il curatore dà lettura al fallito del disposto dell’art. 46 L.F. e chiede al fallito di rappresentare la propria situazione reddituale nonché la situazione reddituale della propria famiglia; • eventuali contratti in corso di qualsivoglia natura, con indicazione specifica delle relative controparti; • eventuali giudizi pendenti sia attivi che passivi o sentenze di primo e secondo grado che possano interessare l’impresa fallita; • chiedere al fallito se questi abbia compiuto eventuali atti in violazione delle norme che regolano il concorso dei creditori, come ad esempio, donazioni, transazioni, pagamenti nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, pagamenti inefficaci ex art. 65 L.F., alienazioni, concessioni di ipoteche, ecc. (si veda il disposto degli artt. 66, 67, 67 bis, 69 L.F.); • chiedere al fallito se questi abbia compiuto atti di disposizione il giorno della dichiarazione di fallimento o nei giorni successivi o immediatamente precedenti; SIGILLI EX ART. 84 L.F. • Una volta accettato l’incarico, il Curatore deve fare un accesso presso la sede della società fallita o presso i luoghi ove questa esercitava la propria attività, apponendo, al più presto, i sigilli sui beni dell’impresa e sugli altri beni del debitore e stendendo verbale. • È possibile richiedere l’assistenza della forza pubblica (co.2). • Adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, rischio di furto, rischio d’incendio e d’eventuali altri pericoli. INVENTARIO EX ART. 87 L.F. • chiedere la nomina di un Cancelliere per la redazione dell’inventario; • rimuovere i sigilli e redigere l’inventario, in doppio originale, unitamente al Cancelliere ed, eventualmente, allo stimatore designato dal Curatore → tutti gli intervenuti devono sottoscrivere il verbale; • verificare l’eventuale sussistenza di beni di cui art.87 bis L.F. (beni gravati da diritti di terzi e/o in godimento a terzi) → preferibile procedere comunque all’inventario; • chiedere al legale rappresentante se esistono altri beni, avvertendolo delle pene ex art. 220 L.F. (falsa dichiarazione); • una copia originale del verbale deve essere immediatamente depositata in Cancelleria. PRESA IN CONSEGNA DEI BENI DEL FALLITO EX ART. 88 L.F. • Il Curatore deve farsi consegnare dal fallito tutti i beni e le scritture contabili e tutta la documentazione inerente la società → ne diventa automaticamente CUSTODE, salvo diverso verbale. • Se vi sono beni immobili, il Curatore deve provvedere a trascrivere la sentenza di fallimento alla competente Conservatoria, allegandone copia autentica; • Se vi sono beni mobili registrati, il Curatore si fa consegnare chiavi e libretto e trascrive la sentenza di fallimento negli appositi registri (PRA). A CHI COMUNICARE L’INTERVENUTO FALLIMENTO • ai vari Uffici potenzialmente interessati quali INPS, INAIL, Equitalia, Agenzia delle Entrate; • ai vari Uffici potenzialmente interessati che fornivano le utenze alla società odierna fallita (Enel, Telecom, Società di gestione dell’acqua e del gas); • al Comune ove aveva sede la società fallita o ai Comuni ove svolgeva attività o aveva beni di proprietà. Tale comunicazione è necessaria anche ai fini IMU e TASI. ICI, IMU e TASI • ICI: il co. 6 dell'art. 10 del D. L.vo 504/1992, disciplina il trattamento degli immobili compresi nel fallimento: "Per gli immobili compresi nel fallimento … l'imposta … è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.« • IMU: l'art. 9, co.7 D. L.vo 14/3/2011 n. 23 stabilisce che "Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, .... del citato decreto legislativo n. 504 del 1992". • È opportuno comunicare al Comune ove si trovi un bene immobile di proprietà del fallimento, che verrà presentata la dichiarazione ed eseguito il pagamento nei termini di cui al co. 6 art. 10 D.lgs 504/92 (3 mesi dall’incasso del prezzo). • TASI: non c’è una norma di rinvio → come comportarsi? TASI 2 interpretazioni: A) l'assoggettamento a TASI degli immobili di proprietà di soggetti falliti nei termini ordinari, perché: - non c’è un rinvio alla disciplina dell’ICI come per l’IMU; - non è possibile un'applicazione estensiva o analogica delle norme relative a ICI/IMU. B) anche per la TASI valgono le citate regole ICI/IMU, in base al disposto del comma 687 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale recita «Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU». TASI: SOLUZIONI PRATICHE 1. PAGAMENTO TASI ALLE SCADENZE ORDINARIE qualora la procedura avesse disponibilità finanziarie sufficienti per il pagamento di tutte le prededuzioni di grado pari o superiore alla TASI. 2. PAGAMENTO TASI IN SEDE DI RIPARTO FINALE qualora non si avesse la certezza che le disponibilità finanziarie, presenti e future, saranno sufficienti per il pagamento di tutte le prededuzioni di grado pari o superiore alla TASI. Tari Verificare esistenza ed effettuare tutti gli adempimenti previsti dal regolamento comunale Alcuni comuni esonerano dal pagamento se i locali sono liberi ed inutilizzati con indicazione nella denuncia di variazione e con documentazione COMUNICAZIONE ALLE BANCHE • Comunicare l’intervenuto fallimento agli istituti di credito indicati dal fallito o che risultano dalla documentazione in possesso del Curatore, richiedendo la chiusura di eventuali conti correnti e la consegna di qualsiasi somma depositata, nelle mani del Curatore. • Valutare l’opportunità di aprire un conto corrente intestato alla procedura fallimentare. ACQUISIZIONE E PRIME VERIFICHE DELLA CONTABILITA’ • Qualora la documentazione non sia stata depositata in Tribunale, il Curatore deve invitare il fallito a consegnare, entro 3 giorni dalla dichiarazione di fallimento, tutti i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori (ammontare dei crediti e indirizzi), così come previsto ex art.16 L.F., ammonendolo che, nell’ipotesi in cui non ottemperasse alla richiesta commetterebbe reato ex art. 220 L.F. (punito con reclusione da 6 a 18 mesi). • Qualora il fallito non dovesse ottemperare alla richiesta di cui sopra, il Curatore deve segnalarlo nella relazione ex art. 33 L.F.; • Quando il fallito consegna la documentazione, il Curatore deve redigere un’apposita distinta di quanto acquisito, facendola sottoscrivere da colui che trasmette i documenti. In possesso della contabilità il Curatore deve: • verificare l’esistenza di: decreti ingiuntivi, atti di precetto, fidejussioni a favore di terzi, pegni, ipoteche, avalli; • contattare i professionisti che seguivano la società (legali, commercialisti, ecc.), chiedendo se vi siano azioni legali o stragiudiziali in corso e chi siano le eventuali controparti; • verificare, anche sulla base delle dichiarazioni del fallito, se vi siano stati tentativi di concordati stragiudiziali o accordi similari con fornitori e banche.; • verificare l’opportunità di proporre la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa anche limitatamente a specifici rami (art. 104, 2° comma, L.F.) o l’affitto dell’azienda o rami della stessa (art. 104-bis, L.F.), previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Creditori VERIFICHE ULTERIORI ➢ verificare le cause che hanno indotto la società al fallimento attraverso l’analisi comparata dei bilanci dei periodi antecedenti il fallimento. L’analisi sulle vicende storiche del dissesto andrà contestualmente integrata con una indagine giuridica sulla violazione dei principi di correttezza e verità nella redazione dei bilanci da parte dell’impresa fallita, nonché la manifestazione di irregolarità preordinate a fatti illeciti costituenti reati. Art. 2423-bis: Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. ➢ verificare l’eventuale esistenza di contratti pendenti alla data del fallimento ai fini delle conseguenti determinazioni ex art. 72 e ss. L.F. e valutare attentamente l’opportunità di subentro da parte del fallimento RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI DISCIPLINA GENERALE: la dichiarazione di fallimento sospende i contratti in corso di esecuzione SCOPO della norma è consentire al Curatore un periodo di tempo per valutare se subentrare nel contratto o sciogliersi dal contratto - Necessario parere del Comitato dei Creditori - Art. 72 co. 2 L.F. : «Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto». LEASING (art. 72 quater L.F.) FALLIMENTO DELL’UTILIZZATORE: Il contratto è sospeso in attesa della decisione del Curatore: EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO Il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla Curatela tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene rispetto al credito residuo in linea capitale (art. 72 quater co.2), oppure insinuarsi al passivo per la minor somma ricavata dalla vendita o locazione del bene (art 72 quater co.3). EFFETTI DEL SUBENTRO Il Curatore paga in prededuzione i canoni residui dal momento del fallimento. Tale scelta viene operata quando il pagamento dei canoni residui sommato al prezzo di opzione è inferiore al valore di mercato del bene oggetto del contratto. FALLIMENTO DEL CONCEDENTE: Il contratto prosegue e l’utilizzatore conserva il diritto di acquistare, alla scadenza del termine, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito (art. 72 quater co. 4 L.F.). CONTRATTO PRELIMINARE - Vale la regola generale di cui all’art. 72 L.F. Non si applica la regola che consente al contraente di mettere in mora il Curatore (art. 72 co.3 L.F.). FALLIMENTO DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE: EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO Il Curatore deve restituire il bene eventualmente posseduto I crediti del fallito e del promissario venditore sono compensabili EFFETTI DEL SUBENTRO Il Curatore acconsente a stipulare il definitivo e pagare il corrispettivo. FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE: EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO La promessa di vendita viene meno fin dall’origine. La controparte che ha Anticipato la sua prestazione può Insinuare al passivo il credito corrispondente alla parte di prezzo corrisposta maggiorata di interessi. EFFETTI DEL SUBENTRO Il Curatore deve prestare il suo consenso per la stipula del definitivo deve trasferire la proprietà e offrire la garanzia da vizi ed evizione. CONTRATTO PRELIMINARE TRASCRITTO DI VENDITA DI IMMOBILI FALLIMENTO DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE: EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO: Se il promissario acquirente fallito possedeva il bene oggetto del contratto, spetta al venditore un giusto compenso per il periodo compreso tra il giorno della consegna dell’immobile e la data della comunicazione del curatore di scioglimento dal contratto. FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE: EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO: Il promissario acquirente ha diritto di recuperare le eventuali somme già versate insinuandosi nel passivo quale creditore privilegiato (ex art. 2775-bis c.c.). A condizione che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data di dichiarazione del fallimento (art. 72 co. 7 L.F.). Se il preliminare ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o un immobile ad uso non abitativo, destinato a costituire la sede principale dell’attività d’impresa, il contratto prosegue automaticamente. CONTRATTO D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA (art. 79 L.F.) Entrambe le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 gg dalla data del fallimento, previo pagamento di un equo indennizzo. se le parti non si accordano sull’ammontare, viene determinato dal Giudice Delegato. COMUNICAZIONI EX ART. 92 L.F. • Con raccomandata A/R o PEC, il Curatore deve comunicare a tutti i creditori l’intervenuto fallimento, la data di udienza di verifica dello stato passivo e il termine e le modalità per presentare le domande di ammissione al passivo. • Per individuare i creditori, il Curatore può: • servirsi dell’elenco fornito dal fallito; • controllare dalle schede della contabilità fornitori dell’ultimo anno se gli stessi siano stati o meno pagati; • dai registri IVA acquisti, verificare i nominativi dei fornitori delle registrazioni effettuate negli ultimi due anni; • rilevare dal libro matricola e/o dalla contabilità i nominativi dei dipendenti in forza alla data del fallimento e di quelli dimessi negli ultimi due anni, i quali potrebbero non aver percepito il t.f.r.; • rilevare dal conto "consulenti, legali, ecc." i nominativi dei professionisti dell’impresa fallita; • inserire tra i destinatari i nominativi degli uffici ed enti potenzialmente interessati al fallimento, già elencati in precedenza. • se alcune comunicazioni dovessero tornare al mittente per errato indirizzo, trasferimento ecc., effettuare le ricerche del caso e conservare comunque la lettera inviata, con relativa busta e avviso A/R; • N.B.: l’omissione o l’irrituale comunicazione ai creditori dell’avviso di cui sopra ai "creditori" e agli altri interessati "potrebbe configurare una ipotesi di responsabilità del curatore → massima cura nella individuazione dei creditori. DELEGATO • Benché il Curatore eserciti PERSONALMENTE le funzioni del proprio ufficio, egli può delegare le proprie attribuzioni ad altri soggetti, solo per singole operazioni, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori. • Ci sono alcune materie per le quali la delega è vietata ex lege: • • • • • • • art. 89 co.1 → compilazione elenco creditori; art. 89 co.2 → redazione del bilancio; art. 92 → avviso ai creditori dell’intervenuto fallimento; art. 95 co.1 →esame delle domande di ammissione al passivo, domande di rivendica e restituzione; art. 95 co.2 → deposito del progetto di stato passivo; art. 97 → comunicazione ai creditori dell’esecutività dello stato passivo; art. 104-ter → redazione programma di liquidazione e decisione di non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni se non conveniente. • Il compenso del delegato è DETRATTO dal compenso del Curatore. COADIUTORE • Benché il Curatore eserciti PERSONALMENTE le funzioni del proprio ufficio, egli può farsi autorizzare dal Comitato dei Creditori a farsi aiutare da COADIUTORI o TECNICI, sotto la propria responsabilità. ESPERTI • Il compenso del coadiutore deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale della categoria di riferimento. • Del compenso riconosciuto a tecnici e coadiutori SI TIENE CONTO ai fini della liquidazione del compenso finale del Curatore. NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI EX ART. 40 L.F. • il Curatore, entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento, sulla base della documentazione acquisita o sulla base della disponibilità comunicata dai creditori, deve riferire al G.D. i nominativi dei creditori contattati e disponibili a far parte del comitato dei creditori. • Il G.D., sulla base dei nominativi proposti, nomina il Comitato dei Creditori ( 3 o 5 membri). CAUSE PENDENTI Fare un accesso in Cancelleria e verificare l’esistenza di procedimenti pendenti qualora ne venga riscontrata la sussistenza: 1. Contattare i legali della società fallita e delle controparti per acquisire atti e documenti di causa o richiedere copia del fascicolo in Cancelleria; 2. Verificare che il procedimento sia stato dichiarato interrotto per intervenuto fallimento ex art. 43 co. 3 L.F.; 3. Valutare l’opportunità di una eventuale riassunzione ( in particolare quando il fallimento agisce per ottenere pagamenti) o rinuncia a riassumere (lasciando che eventuali creditori si insinuino nel passivo del fallimento). !!! Il TERMINE per la riassunzione, per il Curatore, decorre dalla dichiarazione di fallimento. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI A) esecuzione già avviata da un creditore prima della dichiarazione di fallimento, il Curatore può, ex art. 107 co. 6 L.F.: SUBENTRARE FARE ISTANZA AL G.E. CHE DICHIARA -IMPROCEDIBILITA’ salvi i casi di deroga ex art. 51 L.F. «Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento» - crediti nascenti da contratti di mutuo fondiario (art. 41 dlgs 385/93); - crediti che possono essere realizzati anche durante il fallimento dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione (art. 53 L.F.) → si tratta di crediti assistiti da pegno o da privilegio ex art. 2756 – 2761 c.c. (crediti per prestazioni e spese relative alla conservazione e al miglioramento di beni mobili nonché crediti del vettore, mandatario e sequestratario); - Beni non acquisiti all’attivo o per i quali il Curatore ha rinunciato alla liquidazione (art. 104- ter co. 7 L.F); QUANDO CONVIENE SUBENTRARE 1. Stato processuale della procedura esecutiva avanzato; 2. Sono già state sostenute le spese delle perizie o comunque sono state acquisite; 3. Sono state acquisite documentazione notarile, catastale ed urbanistica; 4. È già stata eseguita la pubblicità nelle forme di cui al c.p.c.; 5. È già stato nominato un custode. È inutile una DUPLICAZIONE di spesa COME SUBENTRARE 1. Il curatore dovrà prevedere nel programma di liquidazione l’intervento nella procedura esecutiva; 2. Ottenere l’autorizzazione dal G.D. ad esercitare l’intervento; 3. Nominare un difensore. • B) esecuzione immobiliare di creditore fondiario prima o anche dopo la dichiarazione di fallimento CREDITO FONDIARIO (art. 38 co.1 T.U.B.) «Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili». • Non si applica l’art. 107 co. 6 L.F. perché il credito fondiario è proprio una delle eccezioni di cui all’art. 51 L.F.; • Il privilegio fondiario ha natura unicamente processuale: art. 52 ultimo comma L.F. → anche i crediti fondiari devono essere accertati secondo le norme del capo V (nel passivo fallimentare); • Articolo 41 co. 2 T.U.B « L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento»; INTERVENTO DEL CURATORE: «Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione» 3 RAGIONI 1. Far valere le prededuzioni e prelazioni fallimentari antecedenti all’ipoteca fondiaria (IMU/ICI maturate in corso di fallimento e relative all’immobile oggetto di esecuzione, quota parte delle spese generali del fallimento tra le quali il compenso del Curatore); 2. Ottenere il pagamento dell’eventuale residuo dopo la provvisoria soddisfazione del creditore fondiario. Qualora la somma ricavata dall'esecuzione, risultasse eccedente la quota che in sede di riparto spettasse alla banca, questa verrà attribuita al fallimento. Viceversa, qualora la somma ricavata fosse inferiore al credito fondiario, la banca risulterà creditore chirografario per la differenza; 3. Eventualmente contestare la fondiarietà del credito EVENTUALI CONTESTAZIONI DELLA FONDIARIETA’ DEL CREDITO a) superamento del limite di finanziabilità dell’80% del mutuo rispetto al valore del bene (in realtà tale eccezione non produce nullità del contratto di mutuo fondiario); b) Durata del finanziamento: medio (da 18 mesi a 5 anni) lungo termine (oltre 5 anni); c) contratto di ricopertura di debiti pregressi; d) garanzia non contestuale alla concessione del finanziamento; e) mancanza di identità tra mutuatario e datore di ipoteca; CONCORSO TRA PROCEDURA ESECUTIVA FONDIARIA E VENDITA FALLIMENTARE Il potere degli istituti di credito fondiario, di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario, non esclude che il giudice delegato possa disporre la vendita coattiva degli stessi beni, perché le due procedure espropriative non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in base all'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita. Cass. civ. n. 18436/2011 «il potere degli istituti di credito fondiario di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati, pur in pendenza di una procedura fallimentare a carico del mutuatario inadempiente, non preclude al giudice delegato al fallimento di disporre la vendita degli stessi beni, dovendo il concorso dei due procedimenti espropriativi risolversi in base all'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita». «… prevalenti le ragioni a sostegno della permanenza in favore del curatore del potere di disporre e portare a compimento la vendita in sede concorsuale degli immobili soggetti al potere dei creditori fondiari di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale in pendenza di fallimento e ciò senza dover attendere l'esito della procedura esecutiva. Il carattere accessorio ed eventuale di quest'ultima e la de-specializzazione del credito fondiario, operata dal testo unico bancario, fanno infatti ritenere che il privilegio di riscossione, conservato ai creditori fondiari, agisca, nell'ambito della procedura fallimentare, come una variante del potere di liquidazione dell'attivo senza escludere i poteri attribuiti direttamente al curatore. Il criterio della priorità temporale sancito dalla giurisprudenza consolidatasi prima dell'approvazione del testo unico bancario conserva quindi la sua validità anche nel nuovo regime». ADEMPIMENTI FISCALI • predisporre i registri IVA; • entro 30 gg dalla notifica, comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di fallimento con modello di variazione dati (art. 35 D.P.R. 633/72); • entro 90 giorni dalla nomina e se vi sono beni immobili, presentare al Comune di ubicazione degli immobili stessi una dichiarazione ai fini IMU attestante l’avvio della procedura; • se vi sono beni immobili, verificare l’esclusione dalla TARI ed effettuare tutti gli adempimenti eventualmente necessari sulla base del regolamento comunale; • entro 4 mesi dalla nomina, provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni antecedenti al fallimento, se i termini non sono scaduti (art. 74-bis D.P.R. 633/72) ULTERIORI ADEMPIMENTI • Entro 4 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione IVA (mod. 74-bis) per il periodo 01.01 → data del fallimento; • Presentare la dichiarazione IVA dell’anno solare precedente (art. 8 co. 6 D.P.R. 322/98) : • se la nomina è compresa tra il 01.01 e il 31.05 → la scadenza è quella ordinaria; • se la nomina è compresa tra il 01.06 e il 30.09 → la scadenza è 4 mesi dalla nomina; • se la nomina è dopo il 30.09 →per il curatore non vi è obbligo di presentare la dichiarazione in quanto il relativo termine è scaduto. • In caso di fallimento di un’impresa individuale o società di persone, spedire all’imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo 01.01 → data del fallimento; • Accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione MOD. 770 relativa all’esercizio precedente; • In caso di lite fiscale pendente, rendere edotta la commissione tributaria dell’intervenuto fallimento, causa di interruzione. Grazie per l’attenzione Avv. Silvia Fiorio Via Rosa n. 8 Verona [email protected]