DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI PROVENTI COMPENSATIVI PER LAVORATORI SENZA PERMESSO DI DOMICILIO (art. 105 LT e 84 LIFD) DIRETTIVA N. 2 (Valida dal 1. gennaio 2014 – Versione 1.0) INDICE Pag. 1. Persone assoggettate 2 2. Riserva delle convenzioni di doppia imposizione 3 3. Proventi compensativi imponibili 3 4. Persone tenute al conteggio d’imposta 3 5. Calcolo dell’imposta 4 6. Conteggio e versamento delle imposte all’autorità fiscale 5 7. Attestazione concernente l’imposta trattenuta 5 8. Rimedi giuridici 5 Informazioni Elenco delle prestazioni imponibili Lista ufficiale dei Comuni di frontiera 6 7/8 9 / 10 / 11 1 I. PERSONE ASSOGGETTATE DIMORANTI Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 104 LT, art. 83 LIFD) Tutti i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri (permesso C), hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte sui proventi compensativi. In particolare possono rientrare in questa casistica: titolari di un permesso B che hanno residenza fiscale in Svizzera; titolari di un permesso L (364 gg. / anno) che hanno residenza fiscale in Svizzera; cittadini con libretto stranieri F, N e S. RESIDENTI FISCALI ESTERI Lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 114 LT, art. 91 LIFD) Tutti i lavoratori domiciliati all'estero che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera (qualsiasi sia la loro nazionalità) sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte sui loro proventi compensativi. In particolare possono rientrare in questa casistica: titolari di un permesso B che hanno la loro residenza fiscale all’estero; titolari di un permesso L che hanno la loro residenza fiscale all’estero; titolari di un permesso G con residenza all’estero in un Comune italiano sito fuori dalla fascia di confine (vedi lista ufficiale dei Comuni di frontiera interessati a pag. 9 / 10 / 11); titolare di un permesso G con residenza all’estero; dipendenti senza permesso che svolgono attività lucrativa per un periodo massimo di 90 giorni all’anno tramite notifica; cittadini svizzeri domiciliati all’estero. FRONTALIERI FISCALI Lavoratori dipendenti che rientrano nell’applicazione dell’Accordo sul frontalierato del 1974 fra Svizzera e Italia Tutti i lavoratori, titolari di un permesso G e domiciliati in un Comune italiano di frontiera, qualsiasi sia la loro nazionalità, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte sui proventi compensativi (vedi lista ufficiale dei Comuni di frontiera interessati a pag. 9 / 10 / 11). ATTENZIONE: se coniugato o vivente in regime di concubinato, fa stato la residenza nel Comune italiano dove risiede il nucleo familiare. 2 2. RISERVA DELLE CONVENZIONI DI DOPPIA IMPOSIZIONE Le convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera attribuiscono di regola allo Stato del luogo di lavoro, il diritto di prelevare le imposte alla fonte sui redditi da attività lucrativa dipendente e sui proventi compensativi ad essa relativi. 3. PROVENTI COMPENSATIVI IMPONIBILI Sono imponibili tutti i proventi compensativi in relazione con l’attività dipendente attuale, temporaneamente ridotta o interrotta. Sono pertanto imponibili in particolare le indennità giornaliere (AI, AINF, AD, assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le rendite di invalidità (AI, AINF, previdenza professionale, ecc.), le prestazioni di terzi responsabili, gli assegni di nascita, per figli, di formazione e familiari versati direttamente dalla cassa al contribuente (i proventi compensativi imponibili sono descritti più in dettaglio nell’allegato elenco). Le altre prestazioni, nella misura in cui sono imponibili, in particolare quelle che sostituiscono in modo permanente il reddito d’attività lucrativa dipendente (per esempio rendite AVS, rendite LPP, ecc.), sottostanno di principio alla procedura di tassazione ordinaria. Per i beneficiari domiciliati all’estero, a quella alla fonte quando si tratta di prestazioni di previdenza versate da istituzioni di diritto pubblico o di diritto privato (vedi relative Direttive N. 6 / 7). Per determinare se una prestazione è assoggettata alla fonte o meno, si rimanda alla tabella a pag. 7 / 8. 4. PERSONE TENUTE AL CONTEGGIO D’IMPOSTA 1. Competente per il conteggio d’imposta è il datore di lavoro, nella misura in cui i proventi compensativi sono da lui calcolati e versati rispettivamente bonificati al contribuente, oppure l’Istituto assicurativo o di previdenza. Se il conteggio avviene a cura del datore di lavoro, l’Istituto assicurativo o di previdenza ha il diritto di versargli la prestazione senza alcuna trattenuta. Il datore di lavoro è poi tenuto a prelevare l’imposta alla fonte su queste prestazioni e su eventuali altri proventi da attività lucrativa. 2. L’Istituto assicurativo o di previdenza è competente per il conteggio d’imposta nei casi in cui la prestazione compensativa è versata (rispettivamente bonificata o calcolata in compensazione) direttamente al contribuente e ciò indipendentemente dal fatto che il contribuente possa o meno vantare una pretesa diretta nei riguardi dell’Istituto assicurativo o di previdenza. Se la prestazione assicurativa o di previdenza è versata direttamente al contribuente, l’Istituto è tenuto a preliminarmente chiarire, con il datore di lavoro rispettivamente con l’Ufficio delle imposte alla fonte del Cantone di residenza del beneficiario, l’obbligo di assoggettamento all’imposta alla fonte. 3 5. CALCOLO DELL’IMPOSTA L’imposta alla fonte è calcolata sugli importi lordi applicando le seguenti aliquote: 1. In caso di conteggio tramite il datore di lavoro: - 2. Tabella A / B / C / F / H In caso di conteggio tramite l’Istituto assicurativo o di previdenza: - Tabella D - Aliquota 10% - per prestazioni che non sono calcolate in base al guadagno assicurato o che sono versate a complemento del reddito di un’eventuale attività lucrativa; Per prestazioni calcolate in base al guadagno assicurato, ma che non sono versate in aumento del reddito d’attività lucrativa tornano applicabili le Tabelle A / B / C / F / H. L’imposta alla fonte è prelevata in applicazione delle tabelle seguenti, le quali con effetto 01.01.2014 sono state uniformate a livello svizzero (vedi Direttiva N. 1 / punto 16). Tabella A: contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione domestica con figli o persone a carico; Tabella B: contribuenti coniugati/partner registrati con il coniuge che non svolge attività lucrativa; Tabella C: contribuenti coniugati/partner registrati con il coniuge che svolge attività lucrativa in Svizzera o all’estero; Tabella D: aliquota fissa 10%; Tabella F: frontalieri fiscali ai sensi dell’accordo CH-I del 1974 sposati con il coniuge che svolge attività lucrativa al di fuori della Svizzera; Tabella H: contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che vivono in comunione domestica con figli o persone a carico; Tabelle M-P: tabelle previste per i frontalieri germanici. La scelta delle tabelle va effettuata in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale (“Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”) che deve essere compilato dal lavoratore e conservato dal datore di lavoro. 4 6. CONTEGGIO E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ALL’AUTORITÀ FISCALE 1. Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del bonifico o della compensazione della prestazione compensativa e sono da versare all’Ufficio delle imposte alla fonte del Cantone di domicilio o di dimora fiscale del contribuente rispettivamente del Cantone dove quest’ultimo esercita la sua attività, entro 30 giorni dall’inizio del mese seguente a quello della scadenza. Prima del pagamento deve essere inoltrato il conteggio allestito secondo le disposizioni vigenti (vedi punto successivo). Il ritardo nel riversamento dell’imposta comporta l’applicazione di un interesse di ritardo. 2. L’Istituto assicurativo o di previdenza ha l’obbligo di trasmettere al competente Ufficio delle imposte alla fonte il modulo di conteggio debitamente compilato indicando il No. AVS, il cognome e nome del contribuente, il Cantone, il Comune di residenza o di lavoro (per lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera), le date di mutazione, l’ammontare della prestazione lorda, il periodo considerato, la tabella applicata (tabella del Cantone di residenza del contribuente; tabella del Cantone dove è esercitata l’attività per i contribuenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera), l’aliquota d’imposta, il numero di figli (solo in caso di applicazione delle tabelle A, B, C, F, H) e l’ammontare lordo dell’imposta trattenuta alla fonte. L’Istituto assicurativo o di previdenza ha diritto ad una provvigione d’incasso calcolata sulle imposte trattenute per singolo contribuente. Tale provvigione è del 2% delle imposte trattenute. La stessa può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali e decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio. 3. Il debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro rispettivamente Istituto assicurativo o di previdenza) è responsabile della corretta trattenuta delle imposte alla fonte. 4. L’omissione intenzionale o per negligenza del prelevamento dell’imposta alla fonte è considerata sottrazione d’imposta. 7. ATTESTAZIONE CONCERNENTE L’IMPOSTA TRATTENUTA Al contribuente deve essere rilasciata, senza che ne faccia richiesta, un’attestazione con l’ammontare delle prestazioni assoggettate e dell’imposta trattenuta alla fonte (attestato-ricevuta scaricabile dal sito www.ti.ch/fonte). 8. RIMEDI GIURIDICI Il contribuente che intende contestare la trattenuta d’imposta alla fonte può richiedere all’Ufficio delle imposte alla fonte una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento. La richiesta deve essere presentata entro la fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione imponibile. 5 INFORMAZIONI Informazioni possono essere chieste alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio delle imposte alla fonte, 6501 Bellinzona (telefono 091 / 814 75 71) oppure consultando il sito www.ti.ch/fonte. DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI Ufficio delle imposte alla fonte 6 ELENCO DELLE PRESTAZIONI IMPONIBILI DELLE PERSONE O ISTITUZIONI OBBLIGATE A TRATTENERE L'IMPOSTA ALLA FONTE E DELLE TABELLE APPLICABILI BASE LEGALE 1. LAI PRESTAZIONE Indennità giornaliera Legge assicurazione invalidità 1/4 + 1/2 rendita 1/1 rendite(2) 2. LADI Indennità Legge sull'assicurazione di disoccupazione OBBLIGATI ALLA TRATTENUTA D'IMPOSTA Datore di lavoro(1) Cassa di compensazione TABELLA A/B C/F/H TABELLA D X X Cassa di compensazione Cassa di compensazione X X Cassa di disoccupazione X Indennità per lavoro ridotto Datore di lavoro(1) Cassa di disoccupazione X X Indennità per intemperie Datore di lavoro(1) Cassa di disoccupazione X X Indennità per insolvenza Indennità giornaliera Cassa di disoccupazione Datore di lavoro(1) Istituto di assicurazione X X X Indennità giornaliera di transizione(3) Datore di lavoro(1) Istituto di assicurazione X X Indennità per cambiamento di occupazione(4) Datore di lavoro(1) Istituto di assicurazione X Rendita parziale d'invalidità(2) Istituto di assicurazione X Riscatto di rendita d'invalidità Istituto di assicurazione X Indennità unica in capitale(5) Istituto di assicurazione X Prolungo convenzionale dell'assicurazione Come al punto 3 Istituto di assicurazione 5. LAINF Indennità giornaliera Datore di lavoro(1) Istituto di assicurazione(7) disoccupazione 3. LAINF (Regime obbligatorio) Legge assicurazione infortuni X 4. LAINF (Assicurazione complementare) LAINF (Assicurazione per la copertura della differenza(6)) X X Rendita parziale d'invalidità(2) Istituto di assicurazione X Riscatto di rendita d'invalidità Istituto di assicurazione X 7 BASE LEGALE 6. LAMAL PRESTAZIONE complementare(9)) 9. LPP / CO (regolamento di previdenza del II Pilastro(6)) Legge previdenza professionale TABELLA A/B C/F/H Indennità giornaliera Datore di lavoro(1) Istituto di assicurazione X Indennità giornaliera Indennità giornaliera Istituto di assicurazione Datore di lavoro(1) Istituto di assicurazione X X Legge assicurazione malattia 7. Legge maternità 8. LCA (assicurazione OBBLIGATI ALLA TRATTENUTA D'IMPOSTA Prestazioni in rendite(2) Indennità giornaliera Istituto di assicurazione Datore di lavoro(1) Istituto di previdenza TABELLA D X(8) X X X X Rendite d'invalidità parziale Istituto di previdenza X Rendite d'invalidità intere(2) Istituto di previdenza X Prestazioni d'invalidità sottoforma di versamento in capitale(2) Rendite d'invalidità(2) Istituto di previdenza Istituto di previdenza X X 11. OPP3 Prestazioni d'invalidità sottoforma di versamento in capitale(2) Rendite d'invalidità(2) Istituto di previdenza Istituto di previdenza X X Istituto di previdenza Datore di lavoro(1) Cassa di compensazione X 12. LIPG Prestazioni d'invalidità sottoforma di versamento in capitale(2) Indennità giornaliera X X 10. Legge federale sul libero passaggio(10) (III Pilastro A(11)) Ordinanza previdenza professionale Legge indennità perdita di guadagno 13. CO e Leggi speciali Perdita di guadagno transitoria Datore di lavoro(1) Istituto di assicurazione X X (responsabilità civile) 14. LAF (Legge sugli assegni di familia) e LAFam (legge sugli assegni familiari) Assegni di prima infanzia, integrativo, per figli, di formazione. Datore di lavoro(1) Cassa di compensazione X (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) X Nella misura in cui il conteggio è effettuato dal datore di lavoro; Quando il grado di invalidità è inferiore al 100%; Secondo l'art. 83 ss OPI (Ordinanza sulla prevenzione infortuni e malattie professionali); Secondo l'art. 86 ss OPI; Secondo l'art. 23 LAINF; L'enumerazione non è esaustiva; per quanto esistano prestazioni d'assicurazione contro i danni (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss); Tabella D per tutte le prestazioni versate direttamente dall'Istituto di assicurazione; Le indennità giornaliere di e fino a CHF 10.00 non sono assoggettate all'imposta alla fonte; LF sul contratto d'assicurazione: l'enumerazione non è esaustiva (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss); RU 831.425 per quanto esistano prestazioni d'assicurazione contro i danni (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss); RU 831.461.3 per quanto esistano prestazioni d'assicurazione contro i danni (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss). 8 LISTA UFFICIALE DEI COMUNI DI FRONTIERA COMO Albavilla Albese con Cassano Albiolo Alserio Alzate Brianza Anzano del Parco Appiano Gentile Argegno Arosio Asso Barni Bellagio Bene Lario Beregazzo con Figliaro Binago Bizzarone Blessagno Blevio Bregnano Brenna Brienno Brunate Bulgarograsso Cabiate Cadorago Caglio Cagno Campione d’Italia Cantù Canzo Capiago Intimiano Carate Urio Carbonate Carimate Carlazzo Carugo Casasco d’Intelvi Caslino d’Erba Casnate con Bernate Cassina Rizzardi Castelmarte Castelnuovo Bozzente Castiglione d’Intelvi Cavallasca Cavargna Cerano d’Intelvi Cermenate Cernobbio Cirimido Civenna Claino con Osteno Colonno Como Corrido Cremia Cucciago Cusino Dizzasco Domaso Dongo Dosso del Liro Drezzo Erba Eupilio Faggeto Lario Faloppio Fenegrò Figino Serenza Fino Mornasco Garzeno Gera Lario Gironico Grandate Grandola ed Uniti Gravedona ed Uniti Griante Guanzate Inverigo Laglio Laino Lambrugo Lanzo d’Intelvi Lasnigo Lenno Lezzeno Limido Comasco Lipomo Livo Locate Varesino Lomazzo Longone al Segrino Luisago Lurago d’Erba Lurago Marinone Lurate Caccivio Magreglio Mariano Comense Maslianico Menaggio Merone Mezzegra Moltrasio Monguzzo Montano Lucino Montemezzo Montorfano Mozzate Musso Nesso Novedrate Olgiate Comasco Oltrona di San Mamette Orsenigo Ossuccio Parè Peglio Pellio Intelvi Pianello del Lario Pigra Plesio Pognana Lario Ponna Ponte Lambro Porlezza Proserpio Pusiano Ramponio Verna Rezzago Rodero Ronago Rovellasca Rovello Porro San Bartolomeo Val Cavargna San Fedele Intelvi San Fermo della Battaglia San Nazzaro Val Cavargna Sala Comacina San Siro Schignano Senna Comasco Solbiate Sorico Sormano Stazzona Tavernerio Torno Tremezzo Trezzone Turate Uggiate-Trevano Val Rezzo Valbrona Valmorea Valsolda Veleso Veniano Vercana Vertemate con Minoprio Villa Guardia Zelbio 9 VARESE Agra Albizzate Arcisate Arsago Seprio Azzate Azzio Barasso Bardello Bedero Valcuvia Besano Besnate Besozzo Biandronno Bisuschio Bodio Lomnago Bregano Brenta Brezzo di Bedero Brinzio Brissago-Valtravaglia Brunello Brusimpiano Buguggiate Cadegliano-Viconago Cairate Cantello Caravate Carnago Caronno Varesino Casale Litta Casalzuigno Casciago Cassano Magnago Cassano Valcuvia Castello Cabiaglio Castelseprio Castelveccana Castiglione Olona Castronno Cavaria con Premezzo Cazzago Brabbia Cislago Cittiglio Clivio Cocquio-Trevisago Comabbio Comerio Cremenaga Crosio della Valle Cuasso al Monte LECCO Cugliate-Fabiasco Cunardo Curiglia con Monteviasco Cuveglio Cuvio Daverio Dumenza Duno Fagnano Olona Ferrera di Varese Gallarate Galliate Lombardo Gavirate Gazzada Schianno Gemonio Germignaga Gorla Maggiore Gorla Minore Gornate-Olona Grantola Inarzo Induno Olona Jerago con Orago Lavena Ponte Tresa Laveno-Mombello Leggiuno Lonate Ceppino Lozza Luino Luvinate Maccagno Malgesso Malnate Marchirolo Marzio Masciago Primo Mercallo Mesenzana Montegrino Valtravaglia Monvalle Morazzone Mornago Oggiona con Santo Stefano Orino Osmate Pino sulla Sponda del Lago Maggiore Porto Ceresio Porto Valtravaglia Rancio Valcuvia Saltrio Sangiano Solbiate Arno Solbiate Olona Sumirago Ternate Tradate Travedona-Monate Tronzano Lago Maggiore Valganna Varano Borghi Varese Vedano Olona Veddasca Venegono Inferiore Venegono Superiore Viggiù Abbadia Lariana Bellano Bosisio Parini Casargo Cesana Brianza Civate Colico Costa Masnaga Dervio Dorio Esino Lario Introzzo Lierna Mandello del Lario Nibionno Oliveto Lario Pagnona Perledo Rogeno Sueglio Suello Tremenico Valmadrera Varenna Vendrogno Vestreno 10 VERBANO CUSIO OSSOLA Antrona Schieranco Arizzano Aurano Baceno Bannio Anzino Bee Beura-Cardezza Bognanco Calasca-Castiglione Cambiasca Cannero Riviera Cannobio Caprezzo Cavaglio-Spoccia Ceppo Morelli Cossogno Craveggia Crevoladossola Crodo Cursolo-Orasso Domodossola Druogno Falmenta Formazza Ghiffa Gurro Intragna Macugnaga Malesco Masera Mergozzo Miazzina Montecrestese Montescheno Oggebbio Pallanzeno Piedimulera Pieve Vergonte Premeno Premia Premosello-Chiovenda Re San Bernardino Verbano Santa Maria Maggiore Seppiana Toceno Trarego Viggiona Trasquera Trontano Valstrona Vanzone con San Carlo Varzo Verbania Viganella Vignone Villadossola Villette Vogogna 11