DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI
IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI PROVENTI
COMPENSATIVI PER LAVORATORI SENZA
PERMESSO DI DOMICILIO
(art. 105 LT e 84 LIFD)
DIRETTIVA N. 2
(Valida dal 1. gennaio 2014 – Versione 1.0)
INDICE
Pag.
1.
Persone assoggettate
2
2.
Riserva delle convenzioni di doppia imposizione
3
3.
Proventi compensativi imponibili
3
4.
Persone tenute al conteggio d’imposta
3
5.
Calcolo dell’imposta
4
6.
Conteggio e versamento delle imposte all’autorità fiscale
5
7.
Attestazione concernente l’imposta trattenuta
5
8.
Rimedi giuridici
5
Informazioni
Elenco delle prestazioni imponibili
Lista ufficiale dei Comuni di frontiera
6
7/8
9 / 10 / 11
1
I.
PERSONE ASSOGGETTATE
DIMORANTI
Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera
(art. 104 LT, art. 83 LIFD)
Tutti i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri (permesso
C), hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla
fonte sui proventi compensativi.
In particolare possono rientrare in questa casistica:
titolari di un permesso B che hanno residenza fiscale in Svizzera;
titolari di un permesso L (364 gg. / anno) che hanno residenza fiscale in Svizzera;
cittadini con libretto stranieri F, N e S.
RESIDENTI FISCALI ESTERI
Lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera
(art. 114 LT, art. 91 LIFD)
Tutti i lavoratori domiciliati all'estero che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera
(qualsiasi sia la loro nazionalità) sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte sui loro
proventi compensativi.
In particolare possono rientrare in questa casistica:
titolari di un permesso B che hanno la loro residenza fiscale all’estero;
titolari di un permesso L che hanno la loro residenza fiscale all’estero;
titolari di un permesso G con residenza all’estero in un Comune italiano sito fuori dalla fascia
di confine (vedi lista ufficiale dei Comuni di frontiera interessati a pag. 9 / 10 / 11);
titolare di un permesso G con residenza all’estero;
dipendenti senza permesso che svolgono attività lucrativa per un periodo massimo di 90
giorni all’anno tramite notifica;
cittadini svizzeri domiciliati all’estero.
FRONTALIERI FISCALI
Lavoratori dipendenti che rientrano nell’applicazione dell’Accordo sul frontalierato
del 1974 fra Svizzera e Italia
Tutti i lavoratori, titolari di un permesso G e domiciliati in un Comune italiano di frontiera,
qualsiasi sia la loro nazionalità, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte sui proventi
compensativi (vedi lista ufficiale dei Comuni di frontiera interessati a pag. 9 / 10 / 11).
ATTENZIONE: se coniugato o vivente in regime di concubinato, fa stato la residenza nel
Comune italiano dove risiede il nucleo familiare.
2
2.
RISERVA DELLE CONVENZIONI DI DOPPIA IMPOSIZIONE
Le convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera attribuiscono di regola allo Stato del
luogo di lavoro, il diritto di prelevare le imposte alla fonte sui redditi da attività lucrativa
dipendente e sui proventi compensativi ad essa relativi.
3.
PROVENTI COMPENSATIVI IMPONIBILI
Sono imponibili tutti i proventi compensativi in relazione con l’attività dipendente attuale,
temporaneamente ridotta o interrotta. Sono pertanto imponibili in particolare le indennità
giornaliere (AI, AINF, AD, assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le rendite di
invalidità (AI, AINF, previdenza professionale, ecc.), le prestazioni di terzi responsabili, gli assegni di
nascita, per figli, di formazione e familiari versati direttamente dalla cassa al contribuente (i
proventi compensativi imponibili sono descritti più in dettaglio nell’allegato elenco).
Le altre prestazioni, nella misura in cui sono imponibili, in particolare quelle che
sostituiscono in modo permanente il reddito d’attività lucrativa dipendente (per
esempio rendite AVS, rendite LPP, ecc.), sottostanno di principio alla procedura di
tassazione ordinaria. Per i beneficiari domiciliati all’estero, a quella alla fonte quando
si tratta di prestazioni di previdenza versate da istituzioni di diritto pubblico o di
diritto privato (vedi relative Direttive N. 6 / 7). Per determinare se una prestazione è
assoggettata alla fonte o meno, si rimanda alla tabella a pag. 7 / 8.
4.
PERSONE TENUTE AL CONTEGGIO D’IMPOSTA
1.
Competente per il conteggio d’imposta è il datore di lavoro, nella misura in cui i proventi
compensativi sono da lui calcolati e versati rispettivamente bonificati al contribuente, oppure
l’Istituto assicurativo o di previdenza. Se il conteggio avviene a cura del datore di lavoro, l’Istituto
assicurativo o di previdenza ha il diritto di versargli la prestazione senza alcuna trattenuta. Il datore
di lavoro è poi tenuto a prelevare l’imposta alla fonte su queste prestazioni e su eventuali altri
proventi da attività lucrativa.
2.
L’Istituto assicurativo o di previdenza è competente per il conteggio d’imposta nei casi in cui
la prestazione compensativa è versata (rispettivamente bonificata o calcolata in compensazione)
direttamente al contribuente e ciò indipendentemente dal fatto che il contribuente possa o meno
vantare una pretesa diretta nei riguardi dell’Istituto assicurativo o di previdenza. Se la prestazione
assicurativa o di previdenza è versata direttamente al contribuente, l’Istituto è tenuto a
preliminarmente chiarire, con il datore di lavoro rispettivamente con l’Ufficio delle imposte alla
fonte del Cantone di residenza del beneficiario, l’obbligo di assoggettamento all’imposta alla fonte.
3
5.
CALCOLO DELL’IMPOSTA
L’imposta alla fonte è calcolata sugli importi lordi applicando le seguenti aliquote:
1.
In caso di conteggio tramite il datore di lavoro:
-
2.
Tabella A / B / C / F / H
In caso di conteggio tramite l’Istituto assicurativo o di previdenza:
-
Tabella D - Aliquota 10% - per prestazioni che non sono calcolate in base al guadagno
assicurato o che sono versate a complemento del reddito di un’eventuale attività
lucrativa;
Per prestazioni calcolate in base al guadagno assicurato, ma che non sono versate in
aumento del reddito d’attività lucrativa tornano applicabili le Tabelle A / B / C / F / H.
L’imposta alla fonte è prelevata in applicazione delle tabelle seguenti, le quali con effetto
01.01.2014 sono state uniformate a livello svizzero (vedi Direttiva N. 1 / punto 16).
Tabella A:
contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che
non vivono in comunione domestica con figli o persone a carico;
Tabella B:
contribuenti coniugati/partner registrati con il coniuge che non svolge attività
lucrativa;
Tabella C:
contribuenti coniugati/partner registrati con il coniuge che svolge attività
lucrativa in Svizzera o all’estero;
Tabella D:
aliquota fissa 10%;
Tabella F:
frontalieri fiscali ai sensi dell’accordo CH-I del 1974 sposati con il coniuge che
svolge attività lucrativa al di fuori della Svizzera;
Tabella H:
contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che
vivono in comunione domestica con figli o persone a carico;
Tabelle M-P:
tabelle previste per i frontalieri germanici.
La scelta delle tabelle va effettuata in base alle indicazioni contenute nel questionario
ufficiale (“Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta
alla fonte”) che deve essere compilato dal lavoratore e conservato dal datore di
lavoro.
4
6.
CONTEGGIO E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ALL’AUTORITÀ FISCALE
1.
Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del bonifico o della
compensazione della prestazione compensativa e sono da versare all’Ufficio delle imposte alla
fonte del Cantone di domicilio o di dimora fiscale del contribuente rispettivamente del Cantone
dove quest’ultimo esercita la sua attività, entro 30 giorni dall’inizio del mese seguente a quello
della scadenza. Prima del pagamento deve essere inoltrato il conteggio allestito secondo le
disposizioni vigenti (vedi punto successivo). Il ritardo nel riversamento dell’imposta comporta
l’applicazione di un interesse di ritardo.
2.
L’Istituto assicurativo o di previdenza ha l’obbligo di trasmettere al competente Ufficio delle
imposte alla fonte il modulo di conteggio debitamente compilato indicando il No. AVS, il cognome
e nome del contribuente, il Cantone, il Comune di residenza o di lavoro (per lavoratori senza
domicilio o dimora fiscale in Svizzera), le date di mutazione, l’ammontare della prestazione lorda, il
periodo considerato, la tabella applicata (tabella del Cantone di residenza del contribuente; tabella
del Cantone dove è esercitata l’attività per i contribuenti senza domicilio o dimora fiscale in
Svizzera), l’aliquota d’imposta, il numero di figli (solo in caso di applicazione delle tabelle A, B, C, F,
H) e l’ammontare lordo dell’imposta trattenuta alla fonte.
L’Istituto assicurativo o di previdenza ha diritto ad una provvigione d’incasso calcolata sulle
imposte trattenute per singolo contribuente.
Tale provvigione è del 2% delle imposte trattenute.
La stessa può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile
contravviene ai suoi obblighi procedurali e decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale
deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio.
3.
Il debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro rispettivamente Istituto assicurativo
o di previdenza) è responsabile della corretta trattenuta delle imposte alla fonte.
4.
L’omissione intenzionale o per negligenza del prelevamento dell’imposta alla fonte è
considerata sottrazione d’imposta.
7.
ATTESTAZIONE CONCERNENTE L’IMPOSTA TRATTENUTA
Al contribuente deve essere rilasciata, senza che ne faccia richiesta, un’attestazione con
l’ammontare delle prestazioni assoggettate e dell’imposta trattenuta alla fonte (attestato-ricevuta
scaricabile dal sito www.ti.ch/fonte).
8.
RIMEDI GIURIDICI
Il contribuente che intende contestare la trattenuta d’imposta alla fonte può richiedere all’Ufficio
delle imposte alla fonte una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento.
La richiesta deve essere presentata entro la fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza
della prestazione imponibile.
5
INFORMAZIONI
Informazioni possono essere chieste alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio delle imposte alla
fonte, 6501 Bellinzona (telefono 091 / 814 75 71) oppure consultando il sito www.ti.ch/fonte.
DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI
Ufficio delle imposte alla fonte
6
ELENCO DELLE PRESTAZIONI IMPONIBILI DELLE PERSONE O
ISTITUZIONI OBBLIGATE A TRATTENERE L'IMPOSTA ALLA
FONTE E DELLE TABELLE APPLICABILI
BASE LEGALE
1. LAI
PRESTAZIONE
Indennità giornaliera
Legge assicurazione
invalidità
1/4 + 1/2 rendita
1/1 rendite(2)
2. LADI
Indennità
Legge sull'assicurazione di disoccupazione
OBBLIGATI ALLA
TRATTENUTA
D'IMPOSTA
Datore di lavoro(1)
Cassa di compensazione
TABELLA
A/B
C/F/H
TABELLA
D
X
X
Cassa di compensazione
Cassa di compensazione
X
X
Cassa di disoccupazione
X
Indennità per lavoro
ridotto
Datore di lavoro(1)
Cassa di disoccupazione
X
X
Indennità per intemperie
Datore di lavoro(1)
Cassa di disoccupazione
X
X
Indennità per insolvenza
Indennità giornaliera
Cassa di disoccupazione
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione
X
X
X
Indennità giornaliera di
transizione(3)
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione
X
X
Indennità per
cambiamento di
occupazione(4)
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione
X
Rendita parziale
d'invalidità(2)
Istituto di assicurazione
X
Riscatto di rendita
d'invalidità
Istituto di assicurazione
X
Indennità unica in
capitale(5)
Istituto di assicurazione
X
Prolungo
convenzionale
dell'assicurazione
Come al punto 3
Istituto di assicurazione
5. LAINF
Indennità giornaliera
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione(7)
disoccupazione
3. LAINF
(Regime obbligatorio)
Legge assicurazione
infortuni
X
4. LAINF
(Assicurazione
complementare)
LAINF
(Assicurazione per la
copertura della
differenza(6))
X
X
Rendita parziale
d'invalidità(2)
Istituto di assicurazione
X
Riscatto di rendita
d'invalidità
Istituto di assicurazione
X
7
BASE LEGALE
6. LAMAL
PRESTAZIONE
complementare(9))
9. LPP / CO
(regolamento di
previdenza del II
Pilastro(6))
Legge previdenza
professionale
TABELLA
A/B
C/F/H
Indennità giornaliera
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione
X
Indennità giornaliera
Indennità giornaliera
Istituto di assicurazione
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione
X
X
Legge assicurazione
malattia
7. Legge maternità
8. LCA (assicurazione
OBBLIGATI ALLA
TRATTENUTA
D'IMPOSTA
Prestazioni in rendite(2)
Indennità giornaliera
Istituto di assicurazione
Datore di lavoro(1)
Istituto di previdenza
TABELLA
D
X(8)
X
X
X
X
Rendite d'invalidità
parziale
Istituto di previdenza
X
Rendite d'invalidità
intere(2)
Istituto di previdenza
X
Prestazioni d'invalidità
sottoforma di
versamento in capitale(2)
Rendite d'invalidità(2)
Istituto di previdenza
Istituto di previdenza
X
X
11. OPP3
Prestazioni d'invalidità
sottoforma di
versamento in capitale(2)
Rendite d'invalidità(2)
Istituto di previdenza
Istituto di previdenza
X
X
Istituto di previdenza
Datore di lavoro(1)
Cassa di compensazione
X
12. LIPG
Prestazioni d'invalidità
sottoforma di
versamento in capitale(2)
Indennità giornaliera
X
X
10. Legge federale
sul libero
passaggio(10)
(III Pilastro A(11))
Ordinanza previdenza
professionale
Legge indennità perdita
di guadagno
13. CO e Leggi
speciali
Perdita di guadagno
transitoria
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione
X
X
(responsabilità civile)
14. LAF (Legge sugli
assegni di familia) e
LAFam (legge sugli
assegni familiari)
Assegni di prima infanzia,
integrativo, per figli, di
formazione.
Datore di lavoro(1)
Cassa di compensazione
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
X
Nella misura in cui il conteggio è effettuato dal datore di lavoro;
Quando il grado di invalidità è inferiore al 100%;
Secondo l'art. 83 ss OPI (Ordinanza sulla prevenzione infortuni e malattie professionali);
Secondo l'art. 86 ss OPI;
Secondo l'art. 23 LAINF;
L'enumerazione non è esaustiva; per quanto esistano prestazioni d'assicurazione contro i danni
(cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss);
Tabella D per tutte le prestazioni versate direttamente dall'Istituto di assicurazione;
Le indennità giornaliere di e fino a CHF 10.00 non sono assoggettate all'imposta alla fonte;
LF sul contratto d'assicurazione: l'enumerazione non è esaustiva (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss);
RU 831.425 per quanto esistano prestazioni d'assicurazione contro i danni (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss);
RU 831.461.3 per quanto esistano prestazioni d'assicurazione contro i danni (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss).
8
LISTA UFFICIALE DEI COMUNI DI FRONTIERA
COMO
Albavilla
Albese con Cassano
Albiolo
Alserio
Alzate Brianza
Anzano del Parco
Appiano Gentile
Argegno
Arosio
Asso
Barni
Bellagio
Bene Lario
Beregazzo con Figliaro
Binago
Bizzarone
Blessagno
Blevio
Bregnano
Brenna
Brienno
Brunate
Bulgarograsso
Cabiate
Cadorago
Caglio
Cagno
Campione d’Italia
Cantù
Canzo
Capiago Intimiano
Carate Urio
Carbonate
Carimate
Carlazzo
Carugo
Casasco d’Intelvi
Caslino d’Erba
Casnate con Bernate
Cassina Rizzardi
Castelmarte
Castelnuovo Bozzente
Castiglione d’Intelvi
Cavallasca
Cavargna
Cerano d’Intelvi
Cermenate
Cernobbio
Cirimido
Civenna
Claino con Osteno
Colonno
Como
Corrido
Cremia
Cucciago
Cusino
Dizzasco
Domaso
Dongo
Dosso del Liro
Drezzo
Erba
Eupilio
Faggeto Lario
Faloppio
Fenegrò
Figino Serenza
Fino Mornasco
Garzeno
Gera Lario
Gironico
Grandate
Grandola ed Uniti
Gravedona ed Uniti
Griante
Guanzate
Inverigo
Laglio
Laino
Lambrugo
Lanzo d’Intelvi
Lasnigo
Lenno
Lezzeno
Limido Comasco
Lipomo
Livo
Locate Varesino
Lomazzo
Longone al Segrino
Luisago
Lurago d’Erba
Lurago Marinone
Lurate Caccivio
Magreglio
Mariano Comense
Maslianico
Menaggio
Merone
Mezzegra
Moltrasio
Monguzzo
Montano Lucino
Montemezzo
Montorfano
Mozzate
Musso
Nesso
Novedrate
Olgiate Comasco
Oltrona di
San Mamette
Orsenigo
Ossuccio
Parè
Peglio
Pellio Intelvi
Pianello del Lario
Pigra
Plesio
Pognana Lario
Ponna
Ponte Lambro
Porlezza
Proserpio
Pusiano
Ramponio Verna
Rezzago
Rodero
Ronago
Rovellasca
Rovello Porro
San Bartolomeo
Val Cavargna
San Fedele Intelvi
San Fermo della
Battaglia
San Nazzaro
Val Cavargna
Sala Comacina
San Siro
Schignano
Senna Comasco
Solbiate
Sorico
Sormano
Stazzona
Tavernerio
Torno
Tremezzo
Trezzone
Turate
Uggiate-Trevano
Val Rezzo
Valbrona
Valmorea
Valsolda
Veleso
Veniano
Vercana
Vertemate
con Minoprio
Villa Guardia
Zelbio
9
VARESE
Agra
Albizzate
Arcisate
Arsago Seprio
Azzate
Azzio
Barasso
Bardello
Bedero Valcuvia
Besano
Besnate
Besozzo
Biandronno
Bisuschio
Bodio Lomnago
Bregano
Brenta
Brezzo di Bedero
Brinzio
Brissago-Valtravaglia
Brunello
Brusimpiano
Buguggiate
Cadegliano-Viconago
Cairate
Cantello
Caravate
Carnago
Caronno Varesino
Casale Litta
Casalzuigno
Casciago
Cassano Magnago
Cassano Valcuvia
Castello Cabiaglio
Castelseprio
Castelveccana
Castiglione Olona
Castronno
Cavaria con Premezzo
Cazzago Brabbia
Cislago
Cittiglio
Clivio
Cocquio-Trevisago
Comabbio
Comerio
Cremenaga
Crosio della Valle
Cuasso al Monte
LECCO
Cugliate-Fabiasco
Cunardo
Curiglia con Monteviasco
Cuveglio
Cuvio
Daverio
Dumenza
Duno
Fagnano Olona
Ferrera di Varese
Gallarate
Galliate Lombardo
Gavirate
Gazzada Schianno
Gemonio
Germignaga
Gorla Maggiore
Gorla Minore
Gornate-Olona
Grantola
Inarzo
Induno Olona
Jerago con Orago
Lavena Ponte Tresa
Laveno-Mombello
Leggiuno
Lonate Ceppino
Lozza
Luino
Luvinate
Maccagno
Malgesso
Malnate
Marchirolo
Marzio
Masciago Primo
Mercallo
Mesenzana
Montegrino Valtravaglia
Monvalle
Morazzone
Mornago
Oggiona con
Santo Stefano
Orino
Osmate
Pino sulla Sponda del Lago
Maggiore
Porto Ceresio
Porto Valtravaglia
Rancio Valcuvia
Saltrio
Sangiano
Solbiate Arno
Solbiate Olona
Sumirago
Ternate
Tradate
Travedona-Monate
Tronzano Lago Maggiore
Valganna
Varano Borghi
Varese
Vedano Olona Veddasca
Venegono Inferiore
Venegono Superiore
Viggiù
Abbadia Lariana
Bellano
Bosisio Parini
Casargo
Cesana Brianza
Civate
Colico
Costa Masnaga
Dervio
Dorio
Esino Lario
Introzzo
Lierna
Mandello del Lario
Nibionno
Oliveto Lario
Pagnona
Perledo
Rogeno
Sueglio
Suello
Tremenico
Valmadrera
Varenna
Vendrogno
Vestreno
10
VERBANO
CUSIO OSSOLA
Antrona Schieranco
Arizzano
Aurano
Baceno
Bannio Anzino
Bee
Beura-Cardezza
Bognanco
Calasca-Castiglione
Cambiasca
Cannero Riviera
Cannobio
Caprezzo
Cavaglio-Spoccia
Ceppo Morelli
Cossogno
Craveggia
Crevoladossola
Crodo
Cursolo-Orasso
Domodossola
Druogno
Falmenta
Formazza
Ghiffa
Gurro
Intragna
Macugnaga
Malesco
Masera
Mergozzo
Miazzina
Montecrestese
Montescheno
Oggebbio
Pallanzeno
Piedimulera
Pieve Vergonte
Premeno
Premia
Premosello-Chiovenda
Re
San Bernardino
Verbano
Santa Maria Maggiore
Seppiana
Toceno
Trarego Viggiona
Trasquera
Trontano
Valstrona
Vanzone con San Carlo
Varzo
Verbania
Viganella
Vignone
Villadossola
Villette
Vogogna
11
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Direttiva N.2 - Imposizione alla fonte dei proventi compensativi per