DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI
IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI PROVENTI
COMPENSATIVI PER LAVORATORI SENZA
PERMESSO DI DOMICILIO
(art. 105 LT e 84 LIFD)
DIRETTIVA N. 2
(Valida dal 1. gennaio 2015 – Versione 1.0)
INDICE
Pag.
1.
Persone assoggettate
2
2.
Riserva delle convenzioni di doppia imposizione
3
3.
Proventi compensativi imponibili
3
4.
Persone tenute al conteggio d’imposta
3
5.
Calcolo dell’imposta
6.
Conteggio e versamento delle imposte all’autorità fiscale
6
7.
Attestazione concernente l’imposta trattenuta
6
8.
Rimedi giuridici
6
Informazioni
Elenco delle prestazioni imponibili
4/5
7
8/9
1
I.
PERSONE ASSOGGETTATE
DIMORANTI
Lavoratori dipendenti stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera
(art. 104 LT, art. 83 LIFD)
Tutti i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri (permesso
C), hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla
fonte per il loro reddito d’attività lucrativa dipendente.
In particolare possono rientrare in questa casistica:
titolari di un permesso B che hanno residenza fiscale in Svizzera;
titolari di un permesso L (364 gg. / anno) che hanno residenza fiscale in Svizzera;
cittadini con libretto stranieri F, N e S.
RESIDENTI FISCALI ESTERI
Lavoratori dipendenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera
(art. 114 LT, art. 91 LIFD)
Tutti i lavoratori domiciliati all'estero che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera
(qualsiasi sia la loro nazionalità) sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro
reddito d’attività lucrativa dipendente.
In particolare possono rientrare in questa casistica:
titolari di un permesso B che hanno la loro residenza fiscale all’estero;
titolari di un permesso L che hanno la loro residenza fiscale all’estero;
titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri con residenza all’estero in un Comune
italiano sito fuori dalla fascia di confine;
titolare di un permesso G con residenza all’estero;
dipendenti senza permesso che svolgono attività lucrativa per un periodo massimo di 90
giorni all’anno tramite notifica.
FRONTALIERI FISCALI
Lavoratori dipendenti che rientrano nell’applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia
relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974
Tutti i lavoratori, qualsiasi sia la loro nazionalità, titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri
domiciliati in un Comune italiano in virtù dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo
all’imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974, sono assoggettati alla
trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d’attività lucrativa dipendente.
ATTENZIONE: se coniugato, fa stato la residenza nel Comune italiano dove risiede il nucleo
familiare.
2
2.
RISERVA DELLE CONVENZIONI DI DOPPIA IMPOSIZIONE
Le convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera attribuiscono di regola allo Stato del
luogo di lavoro, il diritto di prelevare le imposte alla fonte sui redditi da attività lucrativa
dipendente e sui proventi compensativi ad essa relativi.
3.
PROVENTI COMPENSATIVI IMPONIBILI
Sono imponibili tutti i proventi compensativi in relazione con l’attività dipendente attuale,
temporaneamente ridotta o interrotta. Sono pertanto imponibili in particolare le indennità
giornaliere (AI, AINF, AD, assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le rendite di
invalidità (AI, AINF, previdenza professionale, ecc.), le prestazioni di terzi responsabili, gli assegni di
nascita, per figli, di formazione e familiari versati direttamente dalla cassa al contribuente (i
proventi compensativi imponibili sono descritti più in dettaglio nell’allegato elenco).
Le altre prestazioni, nella misura in cui sono imponibili, in particolare quelle che
sostituiscono in modo permanente il reddito d’attività lucrativa dipendente (per
esempio rendite AVS, rendite LPP, ecc.), sottostanno di principio alla procedura di
tassazione ordinaria. Per i beneficiari domiciliati all’estero, a quella alla fonte quando
si tratta di prestazioni di previdenza versate da istituzioni di diritto pubblico o di
diritto privato (vedi relative Direttive N. 6 / 7). Per determinare se una prestazione è
assoggettata alla fonte o meno, si rimanda alla tabella a pag. 7 / 8.
4.
PERSONE TENUTE AL CONTEGGIO D’IMPOSTA
4.1 Competente per il conteggio d’imposta è il datore di lavoro, nella misura in cui i proventi
compensativi sono da lui calcolati e versati rispettivamente bonificati al contribuente, oppure
l’Istituto assicurativo o di previdenza. Se il conteggio avviene a cura del datore di lavoro, l’Istituto
assicurativo o di previdenza ha il diritto di versargli la prestazione senza alcuna trattenuta. Il datore
di lavoro è poi tenuto a prelevare l’imposta alla fonte su queste prestazioni e su eventuali altri
proventi da attività lucrativa.
4.2 L’Istituto assicurativo o di previdenza è competente per il conteggio d’imposta nei casi in cui
la prestazione compensativa è versata (rispettivamente bonificata o calcolata in compensazione)
direttamente al contribuente e ciò indipendentemente dal fatto che il contribuente possa o meno
vantare una pretesa diretta nei riguardi dell’Istituto assicurativo o di previdenza. Se la prestazione
assicurativa o di previdenza è versata direttamente al contribuente, l’Istituto è tenuto a
preliminarmente chiarire, con il datore di lavoro rispettivamente con l’Ufficio delle imposte alla
fonte del Cantone di residenza del beneficiario, l’obbligo di assoggettamento all’imposta alla fonte.
3
5.
CALCOLO DELL’IMPOSTA
L’imposta alla fonte è calcolata sugli importi lordi applicando le seguenti aliquote:
5.1
In caso di conteggio tramite il datore di lavoro:
-
5.2
tabelle A / B / C / F / H
tabelle R / S / T / U
In caso di conteggio tramite l’Istituto assicurativo o di previdenza:
-
-
tabella D - Aliquota 10% - per prestazioni che non sono calcolate in base al guadagno
assicurato o che sono versate a complemento del reddito di un’eventuale attività
lucrativa;
per prestazioni calcolate in base al guadagno assicurato, ma che non sono versate in
aumento del reddito d’attività lucrativa tornano applicabili le tabelle A / B / C / F / H,
rispettivamente le tabelle R / S / T / U.
Con effetto 01.01.2015 l’imposta alla fonte è prelevata in applicazione delle seguenti tabelle (vedi
Direttiva N. 1 / punto 16):
Titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri residenti all’estero che rientrano
giornalmente al proprio domicilio
Tabella A:
contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che
non vivono in comunione domestica con figli o persone a carico;
Tabella B:
contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che non svolge attività lucrativa;
Tabella C:
contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che svolge attività lucrativa in
Svizzera o all’estero;
Tabella D:
redditi accessori (attività con grado di occupazione inferiore al 50% e
prestazione mensile lorda inferiore o uguale a CHF 2'000.00), aliquota fissa
10%;
Tabella F:
frontalieri fiscali ai sensi dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo
all’imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974 sposati
aventi il coniuge che svolge attività lucrativa al di fuori della Svizzera;
Tabella H:
contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che
vivono in comunione domestica con figli o persone a carico.
4
Titolari di un permesso B, L , G oppure cittadini svizzeri residenti all’estero con
rientro settimanale
Tabella R:
contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che
non vivono in comunione domestica con figli o persone a carico;
Tabella S:
contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che non svolge attività lucrativa;
Tabella T:
contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che svolge attività lucrativa in
Svizzera o all’estero;
Tabella U:
contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che
vivono in comunione domestica con figli o persone a carico;
Tabella D:
redditi accessori (attività con grado di occupazione inferiore al 50% e
prestazione mensile lorda inferiore o uguale a CHF 2'000.00), aliquota fissa
10%.
Altre tabelle
Tabelle M-P:
tabelle previste per i frontalieri germanici.
La scelta delle tabelle va effettuata in base alle indicazioni contenute nel questionario
ufficiale (“Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta
alla fonte”) che deve essere compilato dal lavoratore e conservato dal datore di
lavoro.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.ti.ch/fonte, all’interno del quale
sono presenti due distinti diagrammi ed un apposito calcolatore d’imposta volti ad
aiutare il datore di lavoro ad applicare la tabella corretta.
5
6.
CONTEGGIO E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ALL’AUTORITÀ FISCALE
6.1 Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del bonifico o della
compensazione della prestazione compensativa e sono da versare all’Ufficio delle imposte alla
fonte del Cantone di domicilio o di dimora fiscale del contribuente rispettivamente del Cantone
dove quest’ultimo esercita la sua attività, entro 30 giorni dall’inizio del mese seguente a quello
della scadenza. Prima del pagamento deve essere inoltrato il conteggio allestito secondo le
disposizioni vigenti (vedi punto successivo). Il ritardo nel riversamento dell’imposta comporta
l’applicazione di un interesse di ritardo.
6.2 L’Istituto assicurativo o di previdenza ha l’obbligo di trasmettere al competente Ufficio delle
imposte alla fonte il modulo di conteggio debitamente compilato e firmato indicando il No. AVS, il
cognome e nome del contribuente, il Cantone, il Comune di residenza o di lavoro (per lavoratori
senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera), le date di mutazione, l’ammontare della prestazione
lorda, il periodo considerato, la tabella applicata (tabella del Cantone di residenza del
contribuente; tabella del Cantone dove è esercitata l’attività per i contribuenti senza domicilio o
dimora fiscale in Svizzera), l’aliquota d’imposta, il numero di figli e l’ammontare lordo dell’imposta
trattenuta alla fonte.
L’Istituto assicurativo o di previdenza ha diritto ad una provvigione d’incasso calcolata sulle
imposte trattenute per singolo contribuente.
Tale provvigione è del 1% delle imposte trattenute.
La stessa può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile
contravviene ai suoi obblighi procedurali e decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale
deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio.
6.3 Il debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro rispettivamente Istituto assicurativo
o di previdenza) è responsabile della corretta trattenuta delle imposte alla fonte.
6.4 L’omissione intenzionale o per negligenza del prelevamento dell’imposta alla fonte è
considerata sottrazione d’imposta.
7.
ATTESTAZIONE CONCERNENTE L’IMPOSTA TRATTENUTA
Al contribuente deve essere rilasciata, senza che ne faccia richiesta, un’attestazione con
l’ammontare delle prestazioni assoggettate e dell’imposta trattenuta alla fonte (“Attestato-ricevuta”
scaricabile dal sito www.ti.ch/fonte).
8.
RIMEDI GIURIDICI
Il contribuente che intende contestare la trattenuta d’imposta alla fonte può richiedere all’Ufficio
delle imposte alla fonte una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento.
La richiesta deve essere presentata entro la fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza
della prestazione imponibile.
6
INFORMAZIONI
Informazioni possono essere chieste alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio delle imposte alla
fonte, 6501 Bellinzona (telefono 091 / 814 75 71) oppure consultando il sito www.ti.ch/fonte.
DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI
Ufficio delle imposte alla fonte
7
ELENCO DELLE PRESTAZIONI IMPONIBILI DELLE PERSONE O
ISTITUZIONI OBBLIGATE A TRATTENERE L'IMPOSTA ALLA
FONTE E DELLE TABELLE APPLICABILI
BASE LEGALE
1. LAI
PRESTAZIONE
Indennità giornaliera
Legge assicurazione
invalidità
1/4 + 1/2 rendita
1/1 rendite(2)
2. LADI
Indennità
Legge sull'assicurazione di disoccupazione
OBBLIGATI ALLA
TRATTENUTA
D'IMPOSTA
Datore di lavoro(1)
Cassa di compensazione
TABELLE
A/B
C/F/H/
R/S/T/U
TABELLA
D
X
X
X
X
Cassa di compensazione
Cassa di compensazione
Cassa di disoccupazione
X
Indennità per lavoro
ridotto
Datore di lavoro(1)
Cassa di disoccupazione
X
X
Indennità per intemperie
Datore di lavoro(1)
Cassa di disoccupazione
X
X
Indennità per insolvenza
Indennità giornaliera
Cassa di disoccupazione
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione
X
X
X
Indennità giornaliera di
transizione(3)
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione
X
X
Indennità per
cambiamento di
occupazione(4)
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione
X
Rendita parziale
d'invalidità(2)
Istituto di assicurazione
X
Riscatto di rendita
d'invalidità
Istituto di assicurazione
X
Indennità unica in
capitale(5)
Istituto di assicurazione
X
Prolungo
convenzionale
dell'assicurazione
Come al punto 3
Istituto di assicurazione
5. LAINF
Indennità giornaliera
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione(7)
disoccupazione
3. LAINF
(Regime obbligatorio)
Legge assicurazione
infortuni
X
4. LAINF
(Assicurazione
complementare)
LAINF
(Assicurazione per la
copertura della
differenza(6))
X
X
Rendita parziale
d'invalidità(2)
Istituto di assicurazione
X
Riscatto di rendita
d'invalidità
Istituto di assicurazione
X
8
BASE LEGALE
6. LAMAL
PRESTAZIONE
Indennità giornaliera
Legge assicurazione
malattia
7. Legge maternità
8. LCA (assicurazione
Indennità giornaliera
Indennità giornaliera
complementare(9))
9. LPP / CO
(regolamento di
previdenza del II
Pilastro(6))
Legge previdenza
professionale
10. Legge federale
sul libero
passaggio(10)
11. OPP3
(III Pilastro A(11))
Ordinanza previdenza
professionale
12. LIPG
Prestazioni in rendite(2)
Indennità giornaliera
OBBLIGATI ALLA
TRATTENUTA
D'IMPOSTA
TABELLE
A/B
C/F/H/
R/S/T/U
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione
X
Istituto di assicurazione
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione
X
X
Istituto di assicurazione
Datore di lavoro(1)
Istituto di previdenza
X(8)
X
X
X
X
Rendite d'invalidità
parziale
Istituto di previdenza
X
Rendite d'invalidità
intere(2)
Istituto di previdenza
X
Prestazioni d'invalidità
sottoforma di
versamento in capitale(2)
Rendite d'invalidità(2)
Istituto di previdenza
Istituto di previdenza
X
X
Prestazioni d'invalidità
sottoforma di
versamento in capitale(2)
Rendite d'invalidità(2)
Istituto di previdenza
Istituto di previdenza
X
X
Istituto di previdenza
Datore di lavoro(1)
Cassa di compensazione
X
X
X
Prestazioni d'invalidità
sottoforma di
versamento in capitale(2)
Indennità giornaliera
Legge indennità perdita
di guadagno
13. CO e Leggi
speciali
Perdita di guadagno
transitoria
Datore di lavoro(1)
Istituto di assicurazione
X
X
(responsabilità civile)
14. LAF (Legge sugli
assegni di familia) e
LAFam (legge sugli
assegni familiari)
Assegni di prima infanzia,
integrativo, per figli, di
formazione.
Datore di lavoro(1)
Cassa di compensazione
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
TABELLA
D
X
Nella misura in cui il conteggio è effettuato dal datore di lavoro;
Quando il grado di invalidità è inferiore al 100%;
Secondo l'art. 83 ss OPI (Ordinanza sulla prevenzione infortuni e malattie professionali);
Secondo l'art. 86 ss OPI;
Secondo l'art. 23 LAINF;
L'enumerazione non è esaustiva; per quanto esistano prestazioni d'assicurazione contro i danni
(cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss);
Tabella D per tutte le prestazioni versate direttamente dall'Istituto di assicurazione;
Le indennità giornaliere di e fino a CHF 10.00 non sono assoggettate all'imposta alla fonte;
LF sul contratto d'assicurazione: l'enumerazione non è esaustiva (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss);
RU 831.425 per quanto esistano prestazioni d'assicurazione contro i danni (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss);
RU 831.461.3 per quanto esistano prestazioni d'assicurazione contro i danni (cfr. DTF 104 II 44ss, 119 II 361ss).
9
Scarica

Direttiva N.2 - Imposizione alla fonte dei proventi compensativi per