ATTUALITA’ del LAVORO Mensile – Anno XV - Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Sped. in a.p. - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 DCB Milano Ipsoa-Francis Lefebvre s.r.l. N. 3 Maggio 2008 Attualità Appalto di servizi 41 Appaltatore e subappaltatore: responsabilità solidale Collaboratori coordinati e continuativi 44 44 Obbligo di consegna del prospetto paga Stabilizzazione dei rapporti: ulteriori chiarimenti Contratto di lavoro 44 Cessazione del rapporto di lavoro: comunicazione Contratto di lavoro a termine 45 46 Contratto a tempo determinato: chiarimenti Confindustria: accordo sulla durata del successivo contratto a tempo determinato Contributi previdenziali 47 47 Classificazione INPS: settore Terziario Regolarizzazione del sommerso: precisazioni Dirigenti 48 Assunzione di dirigenti disoccupati: benefici contributivi Infortuni sul lavoro e malattie professionali 48 Pagamento rateale dei premi: nuove disposizioni Edizioni Ipsoa-Francis Lefebvre 38 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Ispezioni sul lavoro 50 Prescrizione obbligatoria: precisazioni Lavoratori autonomi 50 51 Datori di lavoro dei "phone center" e "internet point”: gestione speciale Lavoro accessorio: progetto di sperimentazione 2008 Libri e documenti 51 Inosservanza delle disposizioni relative ai libri matricola e paga: precisazioni Marittimi 53 Gente di mare: comunicazioni obbligatorie on-line Maternità e congedi parentali 56 Interdizione anticipata dal lavoro: decorrenza Orario di lavoro 57 CCNL Autotrasporto merci e logistica: orario di lavoro del personale viaggiante Pensioni 58 Contributi alla previdenza complementare: natura giuridica Permessi e assenze dal lavoro 59 60 Portatori di handicap e loro familiari: nuove modalità operative Congedo straordinario: importi per l'anno 2008 Spettacolo 61 Denuncia ENPALS telematica: proroga del termine Trattamento di fine rapporto 61 Coefficiente di rivalutazione del mese di aprile 2008 62 Commentario Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Trattamenti pensionistici del settore dello spettacolo: istruzioni 108 Tavola riepilogativa La Redazione consiglia Memento Pratico Previdenza 2008 E’ ora disponibile la nuova edizione di Memento Pratico Previdenza; tra le novità principali ricordiamo: Protocollo Welfare: - pensioni - previdenza in agricoltura - indennità di disoccupazione - sgravio sulla retribuzione variabile - soppressione del contributo per lavoro straordinario - totalizzazione - riscatto contributivo - aliquote contributive per i collaboratori coordinati e continuativi Legge Finanziaria 2008: - proroghe di ammortizzatori sociali e di sgravi contributivi Riforma della previdenza complementare Tutti i valori utili per il calcolo di contributi e prestazioni per l'anno 2008 Memento Previdenza è un volume unico, che offre un panorama completo del sistema previdenziale italiano. L’opera, infatti, esamina approfonditamente la previdenza obbligatoria e quella complementare con l’ausilio delle disposizioni di legge, delle interpretazioni amministrative e della giurisprudenza. Sono inoltre affrontati gli adempimenti e le modalità di calcolo di contributi e prestazioni sia per i lavoratori subordinati che per quelli autonomi, con tutte le specificità proprie delle diverse categorie. La prima parte del testo tratta la previdenza obbligatoria, analizzando nel dettaglio i contributi, le pensioni, le prestazioni non pensionistiche e l'assicurazione infortuni. Un’intera sezione è dedicata al contenzioso amministrativo e giudiziario con le peculiarità che contraddistinguono la materia previdenziale e assistenziale. La seconda parte si occupa della previdenza complementare nel suo nuovo assetto: dopo un’analisi della disciplina generale, compreso il regime fiscale dei contributi e delle prestazioni, sono passati in rassegna alcuni tra i principali fondi negoziali. Il volume è arricchito da tabelle di sintesi, modelli di denunce o dichiarazioni agli enti previdenziali e fac-simile relativi al contenzioso, per una più agevole e conveniente gestione degli obblighi previdenziali ed assistenziali da parte delle aziende e dei professionisti del settore. Chiude il volume un approfondito indice analitico. La Redazione Lavoro Ipsoa-Francis Lefebvre 40 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Gli aggiornamenti possono essere consultati anche sul nostro sito Internet: www.memento.it Editrice: IPSOA-FRANCIS LEFEBVRE s.r.l. Strada 1, Palazzo F10 - 20090 Milanofiori Assago (MI) DIRETTORE RESPONSABILE Anna De Stefano STAMPA Arti Grafiche Stefano Pinelli - Via Farneti, 8 - 20129 Milano REALIZZAZIONE GRAFICA Ipsoa - Francis Lefebvre Editore s.r.l. Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 236 del 7 maggio 1994 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Sped. in a.p. - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - DCB Milano Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 4647 in data 8 giugno 1994 DISTRIBUZIONE Vendita esclusiva per abbonamento ABBONAMENTI Abbonamento annuale 2008: incluso nel prezzo di abbonamento al Memento Lavoro, ai cui abbonati è riservata la pubblicazione. PER INFORMAZIONI su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo ecc.: Servizio clienti Ipsoa Editore - tel. 02/824761 - fax 02/82476799 © Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l. 2008 - I diritti di traduzione, di riproduzione o di adattamento totale o parziale e con qualsiasi altro mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi. 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I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Str. 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI). Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail. © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 41 Attualità Appalto di servizi Appaltatore e subappaltatore: responsabilità solidale Con decreto interministeriale sono state stabilite le condizioni attraverso le quali, a decorrere dal 16 giugno 2008, è possibile interrompere la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in merito al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. A tal fine sono previsti i seguenti oneri di procedura in capo al subappaltatore verso l’appaltatore e a quest’ultimo verso il committente nonchè le relative modalità di adempimento. Subappaltatore Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti. Inoltre, con riguardo agli adempimenti in materia lavoristica e previdenziale in relazione a detti soggetti, il subappaltatore attesta l'avvenuto versamento: A) delle ritenute fiscali mediante il rilascio all'appaltatore di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 2 e 47 DPR 445/2000), redatta in base al modello sotto riportato, nonché delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto. 509 42 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 2 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ____________________, il ___________, C.F. __________________________, legale rappresentante del/la _______________, con sede in ________ in qualità di subappaltatore del contratto di ____________________________________ stipulato con _____________, in data ________________ consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, DICHIARA di aver correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti di seguito elencati, impiegati nell’esecuzione del contratto di cui sopra: 1. Codice Fiscale Importo ritenute Irpef anno e mese di riferimento _____________________ ______________ _____________________ 2. Codice Fiscale Importo ritenute Irpef anno e mese di riferimento _____________________ ______________ _____________________ 3. Codice Fiscale Importo ritenute Irpef anno e mese di riferimento _____________________ _______________ _____________________ 4. Codice Fiscale Importo ritenute Irpef anno e mese di riferimento _____________________ _______________ _____________________ Totale anno e mese di riferimento _____________________ n° lavoratori _____________________ Importo ritenute Irpef anno e mese di riferimento ________________ _____________________ Elenco dei versamenti con modelli F24 relativi al singolo subappalto 1) 2) 3) 4) gg. mese anno Importo ____/ _____/ ____ €_____________ gg. mese anno Importo ____/ _____/ ____ €_____________ gg. mese anno Importo ____/ _____/ ____ €_____________ gg. mese anno Importo ____/ _____/ ____ €_____________ Ricevute di addebito n. del Ricevute di addebito n. del Ricevute di addebito n. del Ricevute di addebito n. ___________,lì ___________ ______________ ____________________ (firma del subappaltatore) (firma per accettazione dell’appaltatore) del © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 In alternativa alla dichiarazione sostitutiva e all'utilizzo del modello F24, l'attestazione dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali può essere rilasciata mediante un’asseverazione da parte dei centri di assistenza fiscale (art. 35, c. 1, D.Lgs. 241/97) o da parte di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché di consulenti del lavoro (art. 3, c. 3 lett. a), DPR 322/98) 1) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto che deve essere utilizzato da parte dell'impresa subappaltatrice, comprendenti comunque il codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute per le quali è attribuita la responsabilità solidale. 2) In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di più appalti, l'impresa subappaltatrice determina l'importo delle ritenute, da indicare nel modello F24, in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati da detta impresa. B) dei contributi previdenziali e assicurativi, mediante il rilascio all’appaltatore: — di un prospetto analitico redatto in forma libera, contenente il nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto, l’ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore, nonché l'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati; — del DURC (ML 2352 e s.), rilasciato dagli istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento, unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati. In alternativa, l'attestazione dell'avvenuto versamento delle ritenute previdenziali può essere rilasciata mediante un’asseverazione da parte dei centri di assistenza fiscale (art. 35, c. 1, D.Lgs. 241/97) o da parte di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché di consulenti del lavoro (art. 3, c. 3 lett. a), DPR 322/98). Il rilascio da parte del subappaltatore delle attestazioni del versamento di tutte le ritenute esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale (art. 35, c. 28, DL 223/2006 conv. in L. 248/2006) con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati. Appaltatore L'appaltatore comunica al committente i dati (sui soggetti impiegati nell’appalto) forniti dal subappaltatore al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito. Egli inoltre, al momento del pagamento del corrispettivo, esibendo al committente la documentazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni prescritte (ML 9090). DM 25 febbraio 2008 n. 74: GU 16 aprile 2008 n. 90 43 44 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Collaboratori coordinati e continuativi 1450 e s. Obbligo di consegna del prospetto paga Il ministero del Lavoro ha chiarito che il prospetto paga deve essere consegnato anche ai lavoratori parasubordinati. Ciò anche se la legge che istituisce l’obbligo di rilascio (L. 4/53: ML 743) richiama espressamente solo i lavoratori dipendenti. Secondo il Ministero, infatti, non vi sono motivi per escludere il committente dagli obblighi previsti dalla legge (art. 5, c. 2, D.Lgs. 38/2000), in quanto assimilato al datore di lavoro. Ne consegue che il committente è soggetto alle medesime sanzioni previste in caso di omessa, incompleta o differita consegna del prospetto paga (ML 9090). Lett. Circ. Min. Lav. 18 aprile 2008 n. prot. 25/I/0005407 1462 e s. Stabilizzazione dei rapporti: ulteriori chiarimenti Al fine di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i committenti datori di lavoro, possono - entro il 30 settembre 2008 - trasformare tali rapporti in contratti di lavoro subordinato (di durata non inferiore a 24 mesi) usufruendo dei benefìci previsti dalla legislazione vigente (art. 1, c. 1202 -1210, L. 296/2006; art. 7, c. 2-bis, DL 248/2007 conv. in L. 31/2008: v. AL 1/2008 p. 4 e AL 2/2008 p. 15). L’INPS chiarisce che per la procedura di stabilizzazione non vi sono termini prescrizionali. La stabilizzazione prevede, infatti, la possibilità per i committenti di stipulare accordi sindacali aventi ad oggetto la trasformazione di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato. L’oggetto della stabilizzazione, dunque, è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa già esistente e ancora in essere, di qualunque durata, che viene trasformato in contratto di lavoro subordinato. Possono essere stabilizzati, infatti, anche lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a partire dal 1° aprile 1996. Circ. INPS 10 aprile 2008 n. 49 Contratto di lavoro 2048 e Cessazione del rapporto di lavoro: comunicazione 9090 L’obbligo del datore di lavoro di comunicare la cessazione del rapporto entro 5 giorni dalla risoluzione dello stesso è possibile anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso di effettuare la comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro, specie quando si tratta della cessazione di un regolare rapporto di lavoro del quale siano formalmente a © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 45 conoscenza gli istituti previdenziale e assicuratore e siano state correttamente effettuate le scritturazioni sui registri obbligatori. Pertanto, l’omessa o ritardata comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro non è di ostacolo alla comunicazione di cessazione, che deve essere autonomamente sanzionata per la violazione del distinto ed autonomo precetto. Lett. Circ. Min. Lav. 18 aprile 2008 n. prot. 25/I/0005407 Contratto di lavoro a termine Contratto a tempo determinato: chiarimenti Il ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Protocollo Welfare (L. 247/2007) in relazione al contratto a tempo determinato. Diritto di precedenza Il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni trova applicazione con riferimento alle mansioni “già espletate” in esecuzione dei rapporti a termine e non anche per quelle equivalenti. In particolare si prevede che ha diritto di precedenza: 1) nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per oltre 6 mesi; 2) nelle assunzioni a termine per attività stagionali effettuate dal datore di lavoro, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento delle medesime attività. Limite di 36 mesi Campo di applicazione. Il limite di durata complessiva di 36 mesi in caso di reiterazione di contratti a termine si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità previste per la generalità dei contratti a termine (D.Lgs. 368/2001). Pertanto, a mero titolo esemplificativo, le nuove disposizioni non si applicano ai contratti di inserimento, alle assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nè ai rapporti di lavoro instaurati con gli operai agricoli. Condizioni. Condizioni per applicare detto limite sono: - identità delle parti del rapporto di lavoro; - equivalenza delle mansioni. Per verificare l’equivalenza delle mansioni, occorre fare riferimento ai contenuti concreti delle attività espletate. In particolare, il termine equivalenza indica pari valore professionale delle mansioni e attitudine delle stesse a consentire la piena utilizzazione o anche l’arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto. A tal fine è utile fare riferimento alle c.d. “clausole di fungibilità”, attraverso le quali i CCNL hanno la facoltà di individuare tale equivalenza. 2133 e 2146 46 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Computo. Ai fini del computo dei 36 mesi, devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti prescindendo, quindi, dai periodi di interruzione intercorsi tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e l’instaurazione di quello successivo. Il calcolo del periodo effettivo deve avvenire in giorni. Pertanto, considerato che la durata media dei mesi durante l’anno è pari a 30 giorni, tale periodo di 30 giorni è l’equivalente di un mese. Tolleranza. In caso di raggiungimento del limite dei 36 mesi per effetto di successione di diversi contratti, non si verifica l’immediata conversione in contratto a tempo indeterminato ma si applica il c.d. periodo di tolleranza di 20 giorni. Deroga assistita. Una volta raggiunto detto limite, un ulteriore contratto a termine è possibile, a condizione che venga stipulato presso la DPL e con l’assistenza sindacale. Il ruolo della DPL è limitato alla verifica formale del nuovo rapporto nonchè della genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso. Disciplina transitoria. I contratti a tempo determinato stipulati prima del 1° gennaio 2008 ed in corso alla data stessa continuano fino alla loro naturale scadenza, senza conseguenze legate ad un eventuale superamento dei 36 mesi. Diversamente, nel caso di periodi di lavoro svolti in forza di contratti cessati alla data del 31 dicembre 2007, il periodo di lavoro già effettuato si computa solo una volta decorsi 15 mesi dal 1° gennaio 2008. Pertanto, l’attività lavorativa svolta durante il periodo transitorio di 15 mesi, pur rientrando nel computo dei 36 mesi, potrà continuare sino alla data del 31 marzo 2009, senza conseguenze sul piano della conversione del rapporto a tempo indeterminato. In sostanza, i datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti a partire dal 1° gennaio 2008 rimangono indenni dall’effetto trasformativo qualora il rapporto cessi entro il 31 marzo 2009. Circ. Min. Lav. 2 maggio 2008 n. 13 2146 Confindustria: accordo sulla durata del successivo contratto a tempo determinato Il 10 aprile 2008 è stato sottoscritto tra la Confindustria e le organizzazioni sindacali (Cisl, Cgil e Uil) un accordo attuativo delle disposizioni di legge in materia di durata massima complessiva del rapporto a termine (art. 5, c. 4 bis, D.Lgs. 368/2001, così come modificato da L. 247/2007). Tale accordo ha previsto che la durata massima dell’ulteriore contratto a termine, stipulabile in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi previsto in via generale (v. AL 2/08 p. 17), sia pari ad un periodo non superiore a 8 mesi. Ciò, salve maggiori durate eventualmente disposte dai contratti collettivi nazionali o da avvisi comuni stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro. AI 10 aprile 2008 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 47 Contributi previdenziali Classificazione INPS: settore Terziario 2207 L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla classificazione, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei datori di lavoro del settore Terziario nonchè, in particolare, delle attività di “phone center” e “internet point”. In detto settore rientra l’attività di intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari (art. 49, c. 1 lett. b), L. 88/89). Con lo sviluppo della terziarizzazione dell’economia, il termine “servizi” ha assunto un concetto onnicomprensivo. Infatti, sono classificabili nel settore Terziario tutte le attività riguardanti servizi: vi rientrano sia i servizi personali, sia quelli reali e, indistintamente, sia il Terziario tradizionale dei servizi commerciali, in cui è compreso lo scambio degli stessi servizi prodotti da terzi, che il Terziario avanzato dei servizi che utilizzano i sistemi di informazione e telecomunicazione ed i sistemi telematici, salvo diversa classificazione. Inoltre, lo stesso Istituto ha specificato che nei servizi connessi alle telecomunicazioni rientrano anche le attività di “phone center” e “internet point”. Dette attività hanno la finalità di rendere più facilmente accessibile l’erogazione di servizi di accesso telefonico e ad internet in strutture aperte al pubblico. Pertanto, anche esse devono essere classificate, ai fini previdenziali ed assistenziali, nel settore Terziario. Circ. INPS 30 aprile 2008 n. 54 Regolarizzazione del sommerso: precisazioni A seguito della proroga al 30 settembre 2008 (art. 7, c. 2, DL 248/2007 conv. in L. 31/2008) del termine entro il quale i datori di lavoro possono presentare all’INPS le istanze di regolarizzazione per i rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito all’accesso alla procedura di emersione. Per effetto della proroga, i datori di lavoro che per la prima volta utilizzano la procedura di emersione possono regolarizzare, per ciascun dipendente interessato, l’intero periodo non assicurato e non soggetto alla prescrizione quinquennale fino al mese di settembre 2008 compreso. Invece, i datori di lavoro che hanno già utilizzato l’emersione per periodi fino a settembre 2007 (termine inizialmente previsto dalla legge: art. 1, c. 1192, L. 296/2006), possono avvalersi della proroga soltanto per lavoratori diversi da quelli inseriti nella precedente agevolazione in corso di pagamento. Infine, facendo riferimento ad una nota ministeriale (Nota Min. Lav. 27 dicembre 2007 n. prot. 25/I/0017299), l’istituto ribadisce che ad esso compete solo l’attività istruttoria, mentre la decisione sulla concessione del provvedimento spetta al Collegio composto, in ogni ambito provinciale, dal Direttore della DPL, dal Direttore della sede INPS e da quello della sede INAIL (art. 5 D.Lgs. 124/2004: ML 4107). Contro le decisioni di tale Collegio, qualificabili come provvedimenti amministrativi emessi da un organo colle- 2380 e s. 48 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre giale, può essere esperito soltanto un ricorso al TAR o al Capo dello Stato; in tal caso sono litisconsorzi necessari tutti gli Enti che hanno adottato la decisione (cioè DPL, INPS e INAIL). Circ. INPS 8 maggio 2008 n. 56 Dirigenti 2655 Assunzione di dirigenti disoccupati: benefici contributivi La legge (art. 20, c. 2, L. 266/97) riconosce benefici contributivi a favore delle imprese con meno di 250 dipendenti che assumano dirigenti privi di occupazione sulla base di convenzioni stipulate tra l’Agenzia per l’impiego e le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti. Il ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello in merito alla corretta interpretazione della norma, chiarisce che i benefici contributivi in esame possono essere applicati alle assunzioni di dirigenti disoccupati avvenute attraverso l’attività di intermediazione (anche di tipo convenzionale) svolta dall’Agenzia Fondo dirigenti o dalle altre Agenzie private per il lavoro autorizzate dal ministero del Lavoro allo svolgimento della predetta attività. Ciò dal momento che le Agenzie pubblicistiche per l’impiego non ci sono più, avendo lasciato il posto alle Agenzie per il lavoro, società private che, tra le altre attività, possono essere abilitate ad esercitare quella di intermediazione, prima svolta dall’Agenzia per l’impiego. Il ministero, infatti, ritiene che, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privata del soggetto che svolge attività di intermediazione, la finalità ricollocativa perseguita dalla norma continua ad essere meritevole delle agevolazioni contributive previste dalla stessa. E’ opportuno che le Agenzie comunichino i nominativi dei dirigenti ricollocati, con indicazione delle relative imprese, alle Regioni o Province autonome competenti per territorio ed alla Direzione generale del Mercato del Lavoro del ministero del Lavoro, al fine di consentire il necessario monitoraggio dell’attività e dei correlati aspetti finanziari. Risposta Interpello Min. Lav. 5 maggio 2008 n. prot. 25/I/0005902 Infortuni sul lavoro e malattie professionali 3875 Pagamento rateale dei premi: nuove disposizioni Il Decreto legge c.d. milleproroghe (art. 36 DL 248/2007 conv. in L. 31/ 2008) ha introdotto rilevanti novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi ed in particolare in materia di rateazione dei crediti iscritti a ruolo. L’INAIL ha illustrato le nuove disposizioni in merito alla pagamento rateale dei premi, precisando che per le richieste di frazionamento delle somme non iscritte a ruolo si continuano ad applicare le istruzioni già impartite in precedenza (Circ. INAIL 23 luglio 2004 n. 44). © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 Il debitore può presentare domanda di rateazione anche successivamente all'inizio della procedura esecutiva che inizia con il pignoramento. Rateazione di somme iscritte a ruolo La competenza a concedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per debiti contributivi, finora riservata agli enti creditori, spetta direttamente agli agenti della riscossione che, su richiesta del contribuente, possono ripartire il pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso (art. 19 DPR 602/73). In base alla normativa vigente, permane anche in capo agli enti previdenziali la facoltà di concedere il beneficio della rateazione (art. 3, c. 3-bis, DL 138/2002 conv. in L. 178/2002); tuttavia, l'INAIL ritiene opportuno utilizzare esclusivamente l'attività degli agenti della riscossione in materia di rateazione per i crediti iscritti a ruolo. Istruzioni operative Dal 1° marzo 2008 le istanze di rateazione relative a somme iscritte a ruolo dall'INAIL devono essere presentate agli agenti della riscossione, che le gestiranno applicando il tasso di dilazione previsto per la rateazione dei debiti previdenziali (ML 2360). Le istanze presentate successivamente al 3 aprile 2008 devono essere immediatamente trasmesse al competente agente della riscossione, avvertendo il debitore che le stesse si considerano presentate alla data di ricezione. Effetti della nuova normativa sul DURC In merito al rilascio del DURC (ML 2352 e s.) l'azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione, mentre la sola presentazione dell'istanza non consente di attestare la regolarità. E', quindi, di rilevante importanza per l’INAIL essere tempestivamente a conoscenza dei provvedimenti di rateazione concessi dagli agenti della riscossione nonché di eventuali inadempimenti nel pagamento delle rate stabilite. Infatti, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e, di conseguenza, deve essere attestata l'irregolarità contributiva, previo invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, regolarizzazione che per le somme iscritte a ruolo dovrà essere effettuata esclusivamente versando quanto dovuto all'agente della riscossione. Garanzia fideiussoria Una delle condizioni previste dalla legge per poter usufruire del pagamento rateale è la prestazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da intermediari iscritti nell’apposito elenco speciale: D.Lgs. 385/93) per frazionamenti eccedenti le 24 mensilità o per importi superiori ad una determinata somma. Tale somma è stata elevata da € 26.000 ad € 50.000 (art. 19 DPR 602/73); tale limite vale sia per i debiti iscritti a ruolo che per quelli non iscritti (Delib. INAIL 17 aprile 2008 n. 116). In ordine alla garanzia che deve essere prestata dal debitore a tutela del credito rateizzato, si precisa che in caso di ipoteca volontaria di primo grado, 49 50 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre l'ente creditore deve autorizzare tale modalità di garanzia. Sarà, pertanto, cura delle Unità territoriali INAIL rilasciare tale autorizzazione qualora venga richiesta dagli agenti della riscossione. Si ritiene utile, infine, precisare che la garanzia fideiussoria deve essere comunque prestata nel caso di frazionamenti eccedenti le 24 mensilità (anche se l'importo del credito non supera € 50.000). Circ. INAIL 3 aprile 2008 n. 22; Circ. INAIL 30 aprile 2008 n. 26 Ispezioni sul lavoro 4156 Prescrizione obbligatoria: precisazioni Con riferimento all’istituto della prescrizione obbligatoria, il ministero del Lavoro - rilevando che le fattispecie contravvenzionali più ricorrenti in materia di lavoro legate alla tutela di determinati soggetti passivi (ad esempio lavoratrici madri, minori o lavoratori notturni), sono da riferirsi a ciascun lavoratore - ha precisato che le relative condotte del datore di lavoro si devono intendere come distinte ed astrattamente indipendenti l’una dall’altra, anche se poste in essere in un medesimo contesto temporale. Da ciò consegue che in tali ipotesi il personale ispettivo deve adottare una pluralità di prescrizioni contenute in un unico atto relativo alle diverse violazioni accertate, specificando per ciascuna di esse la norma violata, la sanzione correlata, il nominativo del lavoratore a cui si riferisce e la condotta sanante da porre in essere. Pertanto, l’importo sanzionatorio va riferito a ciascun lavoratore interessato. L’adozione di un unico atto, tuttavia, non impedisce che il trasgressore possa procedere alla regolarizzazione di una parte dei lavoratori interessati individuati nel provvedimento di prescrizione. In tal caso il trasgressore sarà ammesso al pagamento nella misura prevista dalla legge per la parte oggetto di ottemperanza, mentre con riferimento alle residue violazioni si procederà a comunicare il mancato adempimento alla Procura della Repubblica competente. Lett. Circ. Min. Lav. 18 aprile 2008 n. prot. 25/I/0005407 Lavoratori autonomi 4214 Datori di lavoro dei “phone center” e “internet point”: gestione speciale L’INPS ha precisato che i datori di lavoro che svolgono le attività di “phone center” e “internet point” rientrano nel settore Terziario. Pertanto, i titolari/soci delle imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, dette attività, sono tenuti all’iscrizione alla gestione previdenziale per gli esercenti attività commerciali. Circ. INPS 30 aprile 2008 n. 54 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 Lavoro accessorio: progetto di sperimentazione 2008 51 4344 Per il solo anno 2008, la fase di sperimentazione per l’espletamento di attività lavorative occasionali di tipo accessorio sarà avviata nell’ambito dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario. I beneficiari delle prestazioni sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare all’INAIL, per via telematica o tramite call-center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il luogo dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell’attività lavorativa: costoro, qualora non ottemperino a tale onere e il prestatore subisca un infortunio indennizzabile sono tenuti a restituire all’INAIL l’ammontare delle prestazioni liquidate. Il concessionario incaricato ai fini della detta sperimentazione è individuato nell’INPS. DM 12 marzo 2008: GU 2 maggio 2008 n. 102 Libri e documenti Inosservanza delle disposizioni relative ai libri matricola e paga: precisazioni Il ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle violazioni degli adempimenti sulla tenuta e le registrazioni sui libri matricola e paga e sul relativo apparato sanzionatorio. Libro matricola La legge obbliga i datori di lavoro a tenere il libro matricola sul quale devono essere effettuate le opportune annotazioni relative a ciascun prestatore d’opera, e detta disposizioni in materia di tenuta, vidimazione e conservazione del libro stesso (artt. 20 e s. DPR 1124/65). Le registrazioni sul libro matricola riguardano tutti i prestatori d’opera, ricomprendendosi in tale categoria non solo i lavoratori subordinati ma anche i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i collaboratori occasionali, i soci che prestino lavoro manuale o sovrintendano il lavoro altrui, gli associati in partecipazione e i prestatori d’opera nell’impresa familiare. La normativa si riferisce a ciascun lavoratore e l’obbligo sussiste prima dell’ammissione al lavoro. Ne consegue che l’obbligo di legge è violato ogni volta che: - si ometta, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, la registrazione di un prestatore d’opera. Sussistono tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto dell’omissione; - relativamente allo stesso lavoratore si effettuino una o più inesattezze nella scritturazione. Sussistono tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto delle scritturazioni inesatte. In relazione alla possibilità di contestare o notificare gli illeciti puniti in via amministrativa (art. 195 DPR 1124/65): 5158 e s. e 9090 52 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre a) quando si tratta di omesse o inesatte registrazioni per le quali al momento dell’accertamento sia scaduto il termine per l’adempimento dell’obbligo contributivo (periodo di paga scaduto), viene in rilievo l’omissione del versamento dei contributi o dei premi e pertanto l’illecito amministrativo è da considerarsi connesso a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 35, c. 3, L. 689/81). In tal caso è impossibile adottare l’atto di contestazione o notificazione dell’illecito, in quanto la legge ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale (art. 116, c. 12, L. 388/2000); b) quando si tratta di omesse o inesatte registrazioni per le quali al momento dell’accertamento non sia scaduto il termine per l’adempimento dell’obbligo contributivo (periodo di paga non scaduto), dal momento che non si è in presenza di una violazione connessa ad un’omissione in materia di previdenza e assistenza obbligatorie il personale ispettivo è tenuto a contestare o notificare l’illecito in relazione a ciascun lavoratore interessato, previo esperimento obbligatorio della procedura di diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004: ML 4149); c) quando si tratta di omesse o inesatte scritturazioni sul libro, relativamente ad uno o più lavoratori per i quali siano stati effettuati tutti gli adempimenti in materia previdenziale-assicurativa, non viene in rilievo alcuna violazione degli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti. Pertanto, il personale ispettivo deve contestare o notificare la violazione con atto di disposizione (art. 14 D.Lgs. 124/2004: ML 4147) in relazione a ciascun lavoratore interessato, indipendentemente dal tempo della commissione dell’illecito e, in ogni caso, nel rispetto della procedura di diffida obbligatoria. Libro paga La legge (art. 20 DPR 1124/65) obbliga i datori di lavoro a tenere un libro paga sul quale devono essere effettuate le opportune annotazioni relative a ciascun dipendente. Non sussiste l’obbligo di registrare sulla sezione presenze del libro paga i prestatori d’opera autonomi o parasubordinati. L’obbligo di legge è violato in relazione a ciascun dipendente per il quale il datore di lavoro non iscriva l’orario di lavoro effettuato il giorno antecedente (o nel maggior arco temporale previsto dalla legge quando il lavoro si svolge lontano dalla sede dell' azienda, con spostamenti successivi in diverse località). Anche in tal caso sussistono tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto delle omesse o inesatte registrazioni. In relazione alla possibilità di contestare o notificare gli illeciti puniti in via amministrativa (art. 195 DPR 1124/65): a) quando si tratta di omesse o inesatte registrazioni per le quali al momento dell’accertamento sia scaduto il termine per l’adempimento dell’obbligo contributivo, una volta trascorso il termine per l’adempimento l’omissione contributiva è realizzata e la sanzione amministrativa non è © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 53 applicabile in quanto rientra in quelle connesse a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie; b) quando si tratta di omesse o inesatte registrazioni per le quali al momento dell’accertamento non sia scaduto il termine per l’adempimento dell’obbligo contributivo, dal momento che non si è in presenza di una violazione connessa ad un’omissione in materia di previdenza e assistenza obbligatorie si deve effettuare la contestazione o la notifica dell’illecito in relazione a ciascun lavoratore, previo esperimento obbligatorio della procedura di diffida; c) quando si tratta di omesse o inesatte registrazioni relative ad un lavoratore per il quale siano stati correttamente e concretamente adempiuti gli obblighi contributivi e previdenziali, a prescindere dalla scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi nei confronti degli istituti, non rilevando alcuna connessione ad una violazione di norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la contestazione o la notifica d’illecito deve essere effettuata per ciascun lavoratore, previo esperimento obbligatorio della procedura di diffida. Lett. Circ. Min. Lav. 18 aprile 2008 n. prot.25/I/0005407 Marittimi Gente di mare: comunicazioni obbligatorie on-line Il ministero del Lavoro ha fornito le disposizioni attuative del DM in merito all’obbligo della trasmissione telematica delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro per gli armatori e le società di armamento. Soggetti obbligati e abilitati I soggetti cui incombe l’obbligo giuridico dell’adempimento delle comunicazione telematiche sono gli armatori e le società di armamento. Altri soggetti che possono legittimamente essere abilitati ad operare tramite il Servizio Informatico sono: a) armatori e le società di armamento, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti dette comunicazioni; b) consulenti del lavoro abilitati a compiere, per conto di qualsiasi datore di lavoro, tutti gli adempimenti in merito all’amministrazione del personale dipendente; c) avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali abilitati a compiere, per conto di qualsiasi datore di lavoro, tutti gli adempimenti in merito all’amministrazione del personale dipendente; d) associazioni di categoria degli armatori qualora la tenuta dei documenti (libri paga e matricola) avvenga per il tramite dei consulenti del lavoro; e) agenzie per il lavoro, per tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’attività di intermediazione; f) enti bilaterali del lavoro marittimo; g) raccomandatari marittimi. 5637 54 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Comunicazioni I soggetti indicati nel paragrafo precedente devono adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione: 1) assunzione diretta della gente di mare (stipula della convenzione di arruolamento) e instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; 2) proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate; 3) cessazione del rapporto con la gente di mare (risoluzione della convenzione di arruolamento) e con il restante personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; 4) assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli istituti assistenziali, previdenziali e di altre forme sostitutive o esclusive, della Prefettura-UTG (comunicazione unica). 1) Si ha proroga di un rapporto di lavoro a tempo determinato, per un dato viaggio o per più viaggi, quando tra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo, alle dipendenze dello stesso armatore o società di armamento, intercorre un periodo non superiore a 60 giorni. Non vi è proroga, invece, se il termine del contratto di arruolamento a tempo determinato scade in corso di viaggio. Circa i contratti a viaggio, l’ipotesi di un’eventuale proroga si concretizza quando il termine finale della convenziona di arruolamento supera quello originariamente indicato all’atto della stipula della convenzione medesima. Si ha proroga di una convenzione di arruolamento a tempo determinato quando, su accordo delle parti, il termine di tale contratto di arruolamento sia prorogato, una o più volte, per un periodo di durata pari a quella originariamente determinata dalle parti e nel rispetto del periodo d’imbarco previsto dai CCNL, pari a quattro mesi. 2) Si ha trasformazione nei casi in cui il contratto a tempo determinato o il contratto per un dato viaggio o più viaggi, viene convertito in contratto a tempo indeterminato. Inoltre, costituisce trasformazione il c.d. “trasbordo sociale” che si verifica quando, in costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore viene imbarcato su altra nave del medesimo armatore o società di armamento. In tal caso la comunicazione va effettuata se trattasi di trasbordo a titolo definitivo o se trattasi di trasbordo temporaneo con modifica della categoria di rischio assicurato. 3) L’obbligo di comunicare la cessazione di un rapporto di lavoro si ha quando sussiste un contratto a tempo indeterminato che si risolve per qualsiasi causa. Inoltre, la comunicazione va effettuata quando sussiste un contratto a tempo determinato, per un dato viaggio o più viaggi, e la cessazione sopravvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Infine, la cessazione va comunicata in caso di risoluzione posticipata per prolungamento del viaggio salvo che la data di risoluzione della convenzione di arruolamento a viaggio coincida con quella indicata nella comunicazione di proroga della medesima convenzione. Modalità Per l’invio delle comunicazioni obbligatorie in via telematica i soggetti obbligati ed abilitati devono registrarsi presso il Servizio Informatico UNIMARE. Particolarità sono previste per: - i consulenti del lavoro, che devono certificare l’iscrizione al relativo albo; - gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Essi devono certificare l’iscrizione ai rispettivi albi nonché certificare la comuni- © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 cazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza: resta salva la facoltà per l’amministrazione di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Le specifiche disposizioni sulle modalità di accreditamento sono rese disponibili sul sito www.lavoro.gov.it. In un apposito quadro denominato “DATI INVIO”, presente nel modulo, il soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro) deve farsi identificare inserendo su una apposita Tabella “GM_soggettiabilitati” la categoria di appartenenza ed il proprio codice fiscale. Modulo Il modello, denominato “UNIMARE”, si compone di sette sezioni, denominate “Quadri”: 1) del datore di lavoro; 2) del lavoratore; 3) di inizio; 4) di proroga; 5) di trasformazione; 6) di cessazione; 7) di invio. Trasmissione I soggetti abilitati effettuano le comunicazioni avvalendosi del servizio informatico UNIMARE. L’invio può essere effettuato con due modalità alternative: a) compilando il modulo on line, previa abilitazione dell’utente; b) inviando un file XML. Pertanto, sono aboliti tutti i modelli preesistenti e vengono precluse modalità diverse da quella informatica. Dopo avere effettuato tale invio, il servizio informatico UNIMARE rilascia una ricevuta dell’avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge. Ogni singola comunicazione inviata è contrassegnata con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale identificazione. Le comunicazioni telematiche devono essere effettuate nei seguenti termini: - contestualmente o entro le 24 ore del giorno in cui si instaura il rapporto di lavoro, per quanto riguarda la comunicazione di assunzione / instaurazione del rapporto di lavoro; - entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento per quanto riguarda la comunicazione di proroga, trasformazione e cessazione. Annullamento e rettifica Il soggetto che ha effettuato la compilazione on line di una comunicazione o l’invio del file XML ha la possibilità di annullarla o rettificarla. L’annullamento può avvenire per: - qualsiasi motivazione prima della scadenza del termine stabilito dalla legge per effettuare la comunicazione; - mancato verificarsi dell’evento oggetto della comunicazione. Una comunicazione annullata non può essere oggetto di rettifica. La rettifica avviene per iniziativa di chi la ha effettuata o su richiesta dei soggetti che la ricevono. In caso di errata indicazione di dati non essenziali, la funzione di rettifica avviene mediante: 55 56 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre - il sistema informatico on line, utilizzando il codice di comunicazione al fine di ricercare la comunicazione da rettificare e provvedere ad effettuare le necessarie correzioni; - l’invio di un file XML, reinviando la comunicazione rettificata con il codice di comunicazione della comunicazione che si intende rettificare. Invece, in caso di errore di elementi essenziali della comunicazione si interviene con una comunicazione di rettifica provvedendo nel più breve tempo possibile e comunque entro i 5 giorni successivi. Successivamente all’invio di una comunicazione di rettifica il sistema informatico rilascia una nuova ricevuta con il relativo codice. Indisponibilità del servizio informatico In caso di mancato funzionamento del servizio informatico il soggetto abilitato può adempiere l’obbligo delle comunicazioni telematiche consegnando all’ufficio di collocamento della gente di mare, ove a luogo l’imbarco o lo sbarco, il contratto di arruolamento o il documento di sbarco. Resta fermo l’obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica entro il primo giorno utile al ripristino dell’anomalia. Efficacia Le presenti disposizioni sono efficaci dal 1° agosto 2008. La comunicazione telematica è valida anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e del Servizio di Assistenza Sanitaria al personale Navigante (c.d. pluriefficacia della comunicazione). Pertanto, da detta data non deve essere effettuata nessun’altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro nei confronti dei predetti organismi. Circ. Min. Lav. 8 maggio 2008 n. 14 Maternità e congedi parentali 5811 Interdizione anticipata dal lavoro: decorrenza Il ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro. Detti provvedimenti possono essere disposti quando vi siano: 1) complicanze nella gestazione o pregresse patologie che si teme possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. In tale ipotesi, la domanda inoltrata dalla lavoratrice si intende accolta decorsi 7 giorni dalla sua presentazione e il relativo provvedimento di interdizione decorre dalla data di inizio dell’astensione dal lavoro; 2) condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la salute della donna e del nascituro e il datore di lavoro non possa adibire la lavoratrice ad altre mansioni. In questo caso, il provvedimento di interdizione viene emanato solo dopo l’accertamento da parte della DPL della sussistenza di detta impossibilità o previa presentazione da parte del datore di lavoro di © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 57 una dichiarazione in tal senso. L’interdizione pertanto decorre dalla data del relativo provvedimento. Circ. Min. Lav. 17 aprile 2008 n. prot. 25/Segr/0005249 Orario di lavoro CCNL Autotrasporto merci e logistica: orario di lavoro del personale viaggiante Con accordo 3 aprile 2008 è stata riformulata la disciplina prevista dal CCNL (artt. 11 e 11-bis) in materia di orario di lavoro del personale viaggiante. Di seguito sono sintetizzate le principali novità. Durata e trattamento economico L’accordo, oltre a ribadire la durata dell'orario di lavoro settimanale (39 ore) e la durata media della settimana lavorativa (48 ore), dispone che la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro e retribuiti con la sola indennità di trasferta i seguenti periodi: - di interruzione della guida; - riposi intermedi; - riposo degli apprendisti; - di attesa per divieto della circolazione. Per i tempi di disponibilità nei quali il lavoratore mobile, pur non dovendo restare sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o riprendere la guida, oppure di eseguire altri lavori, è dovuto soltanto il trattamento di trasferta. I periodi trascorsi in viaggio (ad esempio: treno, nave, aereo, ecc.) per l'esecuzione del servizio affidato al lavoratore ed i tempi di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti (con ripartizione in egual misura del lavoro effettivo in trasferta) vengono retribuiti in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario. Il lavoratore per i tempi di riposo ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori della sede dell'impresa. L'eventuale maggiore durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità: - facendo riferimento all'attività effettivamente prestata, oppure - secondo quanto previsto da accordi aziendali o territoriali. Al personale viaggiante non si applicano i limiti annuali, settimanali e giornalieri al lavoro straordinario previsti per il personale non viaggiante. 1) Per orario di lavoro si intende ogni periodo compreso tra l'inizio e fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, vale a dire: - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto (guida, carico e scarico, pulizia e manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a 6135 e s. 58 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, inclusa la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana); - i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile (cioè lavoratore, anche apprendista, facente parte del personale che effettua spostamenti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi) non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio. 2) La disciplina sopra esaminata si applica anche al personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente per il tempo in viaggio e per l'eventuale tempo di presenza a disposizione. Personale viaggiante addetto a mansioni discontinue Il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° S il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione, in ragione di vincoli organizzativi derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere extraurbani, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l’indennità di trasferta, la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività (lavoratori discontinui). Le ore prestate oltre tale limite vengono retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario, oppure secondo quanto previsto dagli accordi aziendali o territoriali. Per i lavoratori discontinui la durata media dell'orario settimanale non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore non supera il limite di 58 ore settimanali. La sussistenza delle condizioni per l'applicazione di tali diversi limiti viene accertata con accordi collettivi aziendali conclusi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale. Gli accordi avranno una durata massima di 4 anni; in assenza di accordo o di rinnovo dello stesso e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la durata media oraria sarà quella prevista per la generalità del personale viaggiante. L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro per rientrare nel medesimo luogo. Accordo CCNL Autotrasporto merci e logistica 3 aprile 2008 Pensioni 6810 Contributi alla previdenza complementare: natura giuridica Il ministero del Lavoro, rispondendo ad un’istanza di interpello, ha fornito chiarimenti in ordine alla natura delle quote contributive destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, diverse dal conferimento del TFR maturando. Si fa riferimento in particolare alla contribuzione ai Fondi, prevista in misura percentuale dai CCNL, quale quota minima a carico del datore di lavoro, dovuta qualora il lavoratore versi a sua volta la propria quota minima a carico, diversa dal conferimento del TFR. © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 59 Convenendo con gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari, il ministero ritiene che tali quote contributive abbiano natura di retribuzione differita con funzione previdenziale, in considerazione del fatto che dette somme, la cui misura minima è determinata dai CCNL, sono erogate solo a favore dei lavoratori che si avvalgono volontariamente del sistema di previdenza complementare e che versano a loro volta il relativo contributo; costituiscono pertanto una forma di integrazione della retribuzione, continuativa e non occasionale, collegata alla sussistenza e allo svolgimento del rapporto di lavoro. In definitiva si può concludere che tali quote abbiano una struttura contributiva, ma una natura retributiva, benché non rientranti nell’ambito del “minimo retributivo costituzionalmente garantito” (art. 36 Cost.), realizzando invece una funzione strettamente a carattere previdenziale (art. 38, c. 2, Cost.). Con riguardo infine, all’ulteriore questione circa l’obbligatorietà del contributo nei confronti dei datori di lavoro non iscritti all’Organizzazione sindacale stipulante gli accordi istitutivi dei Fondi di previdenza complementare, è da rilevare che l’iscrizione del datore di lavoro all’Organizzazione sindacale che ha stipulato i relativi contratti o accordi collettivi, ovvero l’adesione esplicita a questi ultimi, deve essere equiparata all’adesione implicita, o comunque alla concreta applicazione di fatto, dei relativi accordi (art. 39 Cost.; D.Lgs. 252/2005). Pertanto, esclusa la sussistenza dell’obbligo contributivo nei confronti dei datori di lavoro non iscritti all’Organizzazione sindacale stipulante gli accordi istitutivi dei Fondi e che non applicano nemmeno in via di fatto gli stessi accordi, detto obbligo permane nei confronti dei datori di lavoro i quali, ancorché non iscritti all’Organizzazione stipulante, diano concreta applicazione al contratto collettivo istitutivo del Fondo a cui il lavoratore risulta iscritto. Risposta Interpello Min. Lav. 2 maggio 2008 n. 11 Permessi e assenze dal lavoro Portatori di handicap e loro familiari: nuove modalità operative L’INPS ha fornito nuove istruzioni operative per una più semplice fruizione dei permessi concessi ai disabili ed ai loro familiari. Di seguito esaminiamo le principali novità introdotte dalla circolare. Campo di applicazione Anzitutto, richiamando quanto enunciato dalla giurisprudenza (Cass. 5 gennaio 2005 n. 175), l’istituto chiarisce che il datore di lavoro è il destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità. Pertanto, è sul datore di lavoro che incombe il diritto-dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi in esame, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità. Validità temporale dei provvedimenti di concessione dei permessi Con la compilazione della domanda il richiedente si impegna, mediante dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambia- 6980 60 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre mento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta (come l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave, la revisione del giudizio di gravità, le modifiche ai periodi di permesso richiesti, oppure la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari). In considerazione di ciò l’INPS precisa che per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi (e per tutti i prossimi rinnovi di quelli già emessi) non viene più apposto il limite temporale di validità di 12 mesi, tranne per i provvedimenti di riconoscimento temporaneo della disabilità grave. Cumulo di permessi Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi in esame per se stesso, può anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave. Accertamento della gravità della disabilità Per quanto riguarda il procedimento di accertamento della condizione di grave disabilità da parte della Commissione medica ASL, qualora tale commissione non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata è efficace fino all’accertamento definitivo da parte della commissione. In tal caso, il lavoratore deve allegare alla richiesta la copia della domanda presentata alla Commissione ASL e la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che risultassero indebite a procedimento definitivamente concluso. Programma di assistenza Contravvenendo ad un proprio precedente orientamento (Circ. INPS 23 maggio 2007 n. 90), l’INPS dispone che, in caso di richiedente i permessi che lavori o risieda in luogo distante da quello di residenza del soggetto disabile in situazione di gravità, non è più necessario presentare il programma di assistenza a firma congiunta con la persona da assistere. Congedo straordinario: compatibilità con altri permessi La legge prevede che durante il periodo di congedo straordinario (ML 6986) i beneficiari non possono usufruire degli altri permessi che la legge riconosce ai familiari dei soggetti disabili. L’INPS ha interpretato la norma ritenendo che tale divieto riguarda l’ipotesi in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non il caso della fruizione nello stesso mese ma in giornate diverse. Circ. INPS 29 aprile 2008 n. 53 6989 Congedo straordinario: importi per l’anno 2008 L’INPS ha reso noti gli importi per il 2008 dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell’aliquota AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 61 contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso. Indennità economica Importo complessivo annuo Importo massimo annuo Importo massimo giornaliero 41.934,23 31.529,00 86,38 Retribuzione figurativa accreditabile Massima annua Massima settimanale Massima giornaliera 31.529,00 606,33 86,38 Circ. INPS 9 aprile 2008 n. 48 Spettacolo Denuncia ENPALS telematica: proroga del termine 8066 La scadenza per la trasmissione telematica della denunce contributive, relative al periodo gennaio-aprile 2008, è prorogata fino al 25 giugno 2008. Resta salvo l’obbligo di assolvere gli adempimenti relativi al versamento dei contributi previdenziali nei termine di legge. Circ. ENPALS 24 aprile 2008 n. 7 Trattamento di fine rapporto Coefficiente di rivalutazione del mese di aprile 2008 9085 L’ISTAT ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo del mese di aprile 2008, sulla base del quale si determina il coefficiente di rivalutazione del TFR. Pertanto, la quota di TFR accantonata al 31 dicembre 2007 deve essere rivalutata dal 15 aprile al 14 maggio 2008, in base al coefficiente 1,467375. Mese e periodo dal al (a) (b) (c) (d) (e) Gennaio 2008 15.01.08 14.02.08 0,125 132,2 0,303490 0,227618 0,352618 Febbraio 2008 15.02.08 14.03.08 0,250 132,5 0,531108 0,398331 0,648331 Marzo 2008 15.03.08 14.04.08 0,375 133,2 1,062215 0,796662 1,171662 Aprile 2008 15.04.08 14.05.08 0,500 133,5 1,289833 0,967375 1,467375 (a) Percentuale di rivalutazione in misura fissa pari all'1,5% annuo, rapportato a mese. (b) Aumento mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT. (c) Differenza percentuale del valore mensile dell'indice ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente. (d) 75% di (c). (e) Incremento totale di rivalutazione del TFR (a)+(d). 62 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Commentario Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro In attuazione della delega ad emanare nuove disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 1 L. 123/2007), è stato pubblicato il nuovo Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: GU 30 aprile 2008 n. 101; d’ora in poi, TU). Le nuove disposizioni, se non diversamente specificato, sono in vigore dal 15 maggio 2008. Di seguito, dopo l’analisi del campo di applicazione del nuovo TU e degli obblighi che gravano sui soggetti coinvolti nel sistema di organizzazione della sicurezza in azienda, segnaliamo – attraverso tabelle di sintesi - le novità introdotte rispetto a quanto già fissato dalla previgente normativa, esaminata nel Memento Lavoro. a. Campo di applicazione 3450 e s. Attività Il nuovo TU si applica a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio. Tuttavia nei casi indicati nella tabella seguente le disposizioni del TU dovranno essere applicate tenendo conto delle peculiarità di ciascun settore, individuate da decreti da emanarsi entro e non oltre il 15 maggio 2009. Settore Normativa applicabile nella fase transitoria - Forze armate e di polizia - Vigili del fuoco - Soccorso pubblico - Difesa civile - Servizi di protezione civile - Trasporto aereo e marittimo - Strutture giudiziarie, penitenziarie, quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica - Università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado - Organizzazioni di volontariato art. 1, c. 2, D.Lgs. 626/94 - Attività lavorative a bordo delle navi (D.Lgs. 271/99) • in ambito portuale (D.Lgs. 272/99) • per il settore delle navi da pesca (D.Lgs. 298/99) D.Lgs. 271/99; D.Lgs. 272/99; D.Lgs. 298/99 - Trasporto ferroviario (L. 191/74) Disposizioni tecniche contenute nel DPR 547/55 e nel DPR 164/56, richiamate dalla L. 191/74 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 Soggetti coinvolti Di seguito indichiamo la nozione e/o i requisiti dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della sicurezza in azienda, ai fini dell’applicazione del TU. Datore di lavoro E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (1). Dirigenti Sono le persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico loro conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Preposti Si considerano tali i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico loro conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Medico competente Si definisce medico competente quello in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di seguito elencati (art.39 TU), nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria, che collabora con quest’ultimo ai fini della valutazione dei rischi. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione dell’Assessorato regionale alla Sanità successiva allo svolgimento dell’attività di medico del lavoro per almeno 4 anni (art. 55 D.Lgs. 277/91); d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Per lo svolgimento delle funzioni, è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina (D.Lgs. 229/99), a partire da quello triennale successivo al 15 maggio 2008. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro». I medici in possesso dei suddetti titoli e dei requisiti sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il ministero della Salute (2). Lavoratori Il TU si applica a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Si considera lavoratore colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Al lavoratore, così definito, è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione (ML 4338 e s.); il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (ML 3216 e s.); l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 63 64 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario (L. 266/91); i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile. Per alcune categorie di lavoratori, l’applicabilità del TU è subordinata alla sussistenza di determinate condizioni. Infatti le nuove disposizioni si applicano: - ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a progetto (ML 1450 e s.), se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente; - ai prestatori occasionali di tipo accessorio (ML 4344 e s.), a condizione che il servizio reso non consista in piccoli lavori domestici a carattere straordinario, insegnamento privato supplementare, o assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e ai disabili. Il TU non si applica: - agli addetti ai servizi domestici e familiari; - ai lavoratori a domicilio (ML 4600 e s.), se non con riferimento all’informazione e alla formazione in materia di sicurezza (artt. 36 e 37 TU) e, qualora il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, all’uso delle attrezzature stesse e dei DPI (art. 69 e s. TU); - ai lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa a distanza mediante collegamento informatico e telematico, se non con riferimento all’uso dei videoterminali (art. 173 e s. TU) e, qualora il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, all’uso delle attrezzature stesse e dei DPI (art.69 e s. TU); - ai lavoratori autonomi (art.2222 c.c.: ML 4333 e s.), se non con riferimento a specifiche misure di sicurezza (artt. 21 e 26 TU); - ai componenti dell'impresa familiare (art.230 bis c.c.), ai piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) e ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, se non con riferimento a specifiche misure di sicurezza (art.21 TU). (1) Da ciò discende che, nel caso di una collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell’applicazione del TU, la figura del datore di lavoro coincide con quella del committente solo quando la prestazione lavorativa si svolga nel luogo di lavoro di quest’ultimo. (2) I medici in possesso del titolo di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con DM. Coloro che, alla data del 15 maggio 2008, svolgono le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni; a tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività. b. Tutela della sicurezza del lavoratore Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: - la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; - la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; - l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 - il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; - la riduzione dei rischi alla fonte; - la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; - la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; - l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; - la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; - il controllo sanitario dei lavoratori; - l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; - l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti e i preposti, nonché per i RLS; - l'istruzioni adeguate ai lavoratori; - la partecipazione e consultazione dei lavoratori; - la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; - le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; - l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; - la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Nei paragrafi seguenti esaminiamo gli obblighi posti in capo ai diversi soggetti coinvolti nell’organizzazione aziendale. N. B. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori Datore di lavoro Il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi di sicurezza. Egli, in particolare, ha l’obbligo non delegabile di: • valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR (art. 28 TU); • designare il responsabile del SPP; Il datore di lavoro ha, altresì, l’obbligo delegabile nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, di: • adottare le misure, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti, necessarie sia ai fini della prevenzione incendi sia ai fini dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (art. 43 TU); • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o 65 66 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; • nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 41 TU); • richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi a suo carico (art.25 TU); • affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; • fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente; • richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione; • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; • consegnare tempestivamente al RLS , su richiesta di quest’ultimo, copia del DVR (art. 28 TU); • consultare il RLS in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva (art. 50, c. 1 lett. b), TU); • consultare il RLS in ordine alla designazione del medico competente e del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro (art. 50, c. 1 lett. c) TU); • consultare il RLS in merito all’organizzazione della formazione in materia di sicurezza (artt. 37 e 50, c.1 lett. d), TU); • convocare, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, la riunione periodica con il RSPP, con il RLS e con il medico competente, principalmente al fine di esaminare il DVR (art.28 TU) e di valutare i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione nonché i programmi di informazione e formazione; • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luo- © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 ghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda; • adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza (artt. 36 e 37 TU); • informare il prima possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; • comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS; • fornire informazioni al SPP ed al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla programmazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e quelli relativi alle malattie professionali, ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Delega Il datore di lavoro, nei casi in cui non sia espressamente vietato dalla legge (art.17 TU), può delegare (art. 16 TU) le proprie funzioni ad altro soggetto con i seguenti limiti e condizioni. In particolare, perché la delega di funzioni possa considerarsi validamente attribuita è necessario che la stessa: • risulti da atto scritto recante data certa; • attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; • sia attribuita a soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • sia accettata dal delegato per iscritto; • sia stata pubblicata in modo adeguato e tempestivo. La delega, in ogni caso, non esclude, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. 67 68 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Casi particolari Nelle ipotesi di distacco (ML 1994 e s.) e di somministrazione di lavoro (ML 518 e s.), di seguito esaminati, gli obblighi previsti in capo al solo datore di lavoro sono invece ripartiti tra questi e un altro soggetto. Analizziamo inoltre le specificità previste per il contratto di appalto. a. Somministrazione di lavoro. Per i lavoratori temporanei inviati in missione tutti gli obblighi in materia di sicurezza gravano sul soggetto che effettivamente utilizza la prestazione. L’agenzia di lavoro (datore di lavoro formale), invece, ha l’obbligo di formare e informare il lavoratore sui rischi per la sicurezza connessi allo svolgimento delle mansioni che è chiamato a svolgere, nonché sulle modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro. Fa eccezione il caso in cui il contratto di somministrazione stabilisca una diversa ripartizione degli obblighi (ML 555). b. Distacco. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. c. Appalto. Oltre a rispettare gli obblighi previsti per la generalità dei datori di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva o ancora nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda, il committente deve: • elaborare un unico DVR al fine di eliminare o quanto meno ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva (art. 26, c. 3, TU); • consegnare tempestivamente ai RLS, su loro richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi di cui al punto che precede; • verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione secondo le modalità previste da un decreto di prossima emanazione (art. 6, c. 8 lett. g), TU), fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ciò avviene tramite l’acquisizione: - del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; - dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 47 DPR 445/2000); • fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi all’interno della propria azienda dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il datore di lavoro committente e il datore appaltatore ed eventualmente quello subappaltatore devono: • cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 • coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; • informarsi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese; • indicare nei singoli contratti di appalto, subappalto e somministrazione in modo specifico, a pena di nullità (art. 1418 c.c.), i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Inoltre nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, ciascun lavoratore deve essere in possesso di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro. L’onere di munire il lavoratore della tessera di riconoscimento grava, pertanto, su ciascun datore di lavoro. I lavoratori autonomi devono invece provvedere a munirsi della tessera per proprio conto. 1) I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all'obbligo delle tessera di riconoscimento mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla DPL territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del computo dei 10 dipendenti, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, compresi quelli autonomi (art. 36 bis, c. 4, DL 223/2006 conv. in L. 248/2006). 2) Il committente risponde in solido con l’appaltatore o con ciascuno degli eventuali subappaltatori di tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL o dell’IPSEMA, esclusi i danni derivati da rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Dirigenti I dirigenti hanno obblighi analoghi a quelli del datore di lavoro (secondo le loro attribuzioni e competenze), fatta eccezione per l’obbligo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi (artt. 17 e 28 TU) e per l’obbligo di designazione del RSPP (art.17 TU). Preposti I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, hanno l’obbligo di: • sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti; • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 69 70 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; • frequentare appositi corsi di formazione (art. 37 TU). Lavoratori Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori, in particolare, devono: - contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché dispositivi di sicurezza; - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; - segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; - partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; - sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. In regime di appalto o subappalto, i lavoratori devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Componenti dell'impresa familiare e lavoratori autonomi I componenti dell'impresa familiare (ML 4857 e s.), i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi (ML 8506), i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono: • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di in materia di uso delle attrezzature stesse e dei DPI (art.69 e s. TU); © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 • munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature stesse e dei DPI (art. 69 e s. TU); • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Progettisti I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Fabbricanti e fornitori I fabbricanti e i fornitori hanno l’obbligo di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, DPI ed impianti rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Installatori Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. Medico competente Il medico competente ha l’obbligo di: • collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; • collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; • collaborare con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale; • programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria (art.41 TU) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 71 72 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre • istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; • concordare con il datore di lavoro, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio di ogni lavoratore; • consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti per la tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) e con salvaguardia del segreto professionale; • consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione; • inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal TU, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti per la tutela della privacy (D.Lgs. 196/ 2003); • fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti; • fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi ultimi, informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessità dei lavoratori di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti; • informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria; • in occasione delle riunioni periodiche con il datore di lavoro, con il RSPP dei lavoratori e con il RLS (art. 35 TU) comunicare per iscritto, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; • visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa. La diversa periodicità viene fissata dal medico in base alla valutazione dei rischi e comunicata dallo stesso al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel DVR; • partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; • comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti necessari per essere nominato medico competente (art. 39 TU) al ministero della Salute entro il 15 novembre 2008. AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre c. Sintesi delle principali novità Oggetto Novità Valutazione dei rischi Oggetto. (ML 3476) La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato (Accordo Europeo 8 ottobre 2004), quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. Collaborazione con altri soggetti. Anche la valutazione del rischio deve essere effettuata con la collaborazione del RSPP e, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, del medico competente, previa consultazione del RLS (1). Casi particolari. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione sulla base delle procedure standardizzate da definirsi e recepirsi con DM. Fino alla scadenza del 18° mese successivo alla data di entrata in vigore di detto decreto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi (2). I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate da definirsi e recepirsi con DM. Nelle more dell'elaborazione di tali procedure si applicano le disposizioni indicate in tabella con riferimento alla valutazione dei rischi e al documento di valutazione (3). Documento di valutazione del rischio Requisiti. (DVR: ML 3477) Deve essere redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: relazione sulla valutazione di tutti i rischi nonché i criteri adottati per la valutazione stessa; misure di prevenzione e di protezione attuate e DPI adottati a seguito della valutazione; programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione; individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento; specifiche ulteriori indicazioni previste per i regimi particolari (1). Tenuta. Deve essere custodito presso l’unità produttiva presso la quale è stata effettuata la valutazione del rischio (4). Servizio di prevenzione e protezione Organizzazione. (SPP: ML 3480 e s.) Può essere organizzato dal datore di lavoro all'interno dell’azienda o dell’unità produttiva, o affidato a persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. Fanno eccezione i casi di svolgimento diretto del servizio da parte del datore di lavoro. E’ possibile ricorrere a persone o servizi esterni: obbligatoriamente, in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti prescritti; nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, per integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio. 73 74 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oggetto Novità Il ricorso a soggetti esterni non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità. L'istituzione del servizio (e la nomina del RSPP) all'interno dell'azienda, o dell'unità produttiva, è obbligatoria: nelle aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose (soggette all’obbligo di notifica:art.2 D.Lgs. 334/99); nelle centrali termoelettriche; negli impianti ed installazioni per il deposito e lo smaltimento di rifiuti radioattivi; nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; nelle strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. Salvo che nei casi in cui è obbligatoria l’istituzione del servizio interno, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del SPP con riferimento ai rischi, al primo soccorso, nonché alla prevenzione incendi ed evacuazione, in specifiche ipotesi (5) dandone preventiva informazione al RLS e alle condizioni di seguito indicate: - frequenza di corsi di formazione, di durata tra 16 e 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2009. Fino alla pubblicazione di detto accordo, conserva validità la formazione effettuata secondo la disciplina precedente (art. 3 DM 16 gennaio 1997), il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo stesso; - frequenza di corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo sopra indicato. Requisiti. Gli addetti e i responsabili devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi devono possedere le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all' attività lavorative: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (6) (7). Oltre a ciò. il RSPP deve possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (6); in alternativa, le funzioni di RSPP possono essere svolte da chi, pur non essendo in possesso di detto titolo di studio, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi prescritti (6). Responsabili e addetti sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento (6). Le competenze acquisite dai componenti del servizio interno a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino (art.2, c. 1 lett. i),D.Lgs. 276/2003). AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oggetto Novità Compiti. Il SPP dai rischi professionali provvede: all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive (art.28, c. 2, TU) e i sistemi di controllo di tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; a fornire ai lavoratori le informazioni in materia di sicurezza. Prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (ML 3484 e 9090) Rapporti con i servizi pubblici. Al fine di adempiere al suo obbligo di gestione delle possibili emergenze anche in materia di primo soccorso, salvataggio e lotta antincendio il datore di lavoro deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti. Rifiuto dell’incarico per la gestione delle emergenze. I lavoratori incaricati dal datore di lavoro per la gestione delle possibili emergenze (art. 43 TU) non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato. In caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, il lavoratore che: - si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa; - nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. Provvedimenti necessari in materia di primo soccorso. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Attrezzature di primo soccorso. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sono individuati dalla legge (DM 388/2003), acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Prevenzione incendi. Fermo restando quanto previsto dalla legge (D.Lgs. 139/2006), decreti ministeriali di prossima emanazione definiranno: - i criteri per individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; le misure precauzionali di esercizio e i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; - i criteri per la gestione delle emergenze; 75 76 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oggetto Novità - le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Fino all'adozione di detti decreti, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro fissati dal ministero dell’Interno (DM 10 marzo 1998). Informazione ai lavoratori Comunicazione di nominativi. (ML 3487) Il datore di lavoro deve provvedere a comunicare ai lavoratori, oltre al nominativo del medico competente e del RSPP, anche i nominativi degli addetti del servizio di prevenzione e protezione. Contenuto dell’informazione. L’informazione in materia di salute e sicurezza deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori, deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze e, se è rivolta a lavoratori stranieri, deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Segnaletica Obblighi del datore di lavoro. (ML 3488) Il datore di lavoro deve provvedere affinché sia l’RSPP che i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva. Definizione. Rientrano nella definizione di segnaletica anche: il cartello supplementare, utilizzato per fornire indicazioni complementari rispetto a quelle indicate da un altro cartello; il colore di sicurezza al quale è assegnato un determinato significato; il simbolo o pittogramma, vale a dire un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa. Formazione Contenuto. (ML 3489) La formazione in materia di salute e sicurezza deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori, deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze e, se è rivolta a lavoratori stranieri, deve avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. Durata, contenuti minimi e modalità. Da definirsi con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali, entro il 15 maggio 2009. Addestramento. L’addestramento specifico della generalità lavoratori deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Il preposto riceve una specifica formazione e un aggiornamento periodico, ai quali provvede il datore di lavoro. In particolare, la formazione riguarda: i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Riunione periodica Oggetto. (ML 3492) Vengono esaminati: il DVR; l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oggetto Novità Possono essere individuati: codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Numero, designazione, trattamento e strumenti. (RLS: ML 3493) Sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva il numero, le modalità di designazione o di elezione, il tempo di lavoro retribuito, gli strumenti per l'espletamento delle funzioni del RSL. In assenza di diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, l’elezione avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con DM sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, se non vengono svolte le elezioni del RLS, le funzioni di questo sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48 TU) e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (art. 49 TU). Attribuzioni. In assenza di diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva il RLS: - accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; - è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; - è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; - è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori (art.37 TU); - riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; - riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; - formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; - partecipa alla riunione periodica (ML 3492); - fa proposte in merito alla attività di prevenzione; - avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; - può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Svolgimento dell’incarico. Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, comunicati all’INAIL o all’IPSEMA, relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento. 77 78 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oggetto Novità Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Le modalità per l'esercizio delle funzioni attribuite al RLS sono stabilite in sede di contrattazione collettiva. Per l'espletamento della sua funzione, il RLS, su sua richiesta, riceve copia del DVR (ML 3477). Allo stesso modo, nell’ambito dei contratti di appalto, i RLS rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi (art.26, c. 3, TU). Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/ 2003) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR (artt.26 e28 TU), nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. Formazione. Le modalità, la durata (8) e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale anche nel rispetto dei principi giuridici comunitari. Incompatibilità. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al SPP. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) Funzione. Nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS, le funzioni di questi vengono svolte dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Designazione. Le modalità di elezione o designazione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con DM, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il nominativo del RLST viene comunicato alle aziende e ai lavoratori interessati dall'organismo paritetico o, in mancanza, al Fondo di sostegno alla piccola media impresa (art. 52 TU). Accesso ai luoghi di lavoro. Il RLST, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di collettivi nazionali, interconfederali o di categoria. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico. Il RLST deve informare l'organismo paritetico o, in sua mancanza, l'organo di vigilanza territorialmente competente anche nel caso in cui l’azienda gli impedisca l’accesso ai luoghi di lavoro. Formazione. Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della .formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oggetto Novità ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale Incompatibilità. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (RLSSP) Ambito di applicazione. I RLSSP sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: - porti marittimi nazionali di rilevanza economica regionale, interregionale, nazionale o internazionale (art. 4, c. 1 lett. b), c) e d), L. 84/94), sedi di autorità portuale o di autorità marittima, da individuarsi con DM di prossima adozione; - centri intermodali di trasporto (Dir. Min. Trasporti 3858/2006); - impianti siderurgici; - cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno (si tratta dell’entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere); - contesti produttivi con complesse problematiche legate all’interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. Individuazione. Il RLSSP è individuato tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo, su iniziativa di questi ultimi; le modalità di individuazione sono stabilite dalla contrattazione collettiva. Modalità di esercizio delle funzioni. Le modalità con cui il RLSSP esercita, in via sussidiaria, le attribuzioni del RLS o coordina i RLS del medesimo sito, sono stabilite dalla contrattazione collettiva. Dispositivi di protezione individuale Definizione. (DPI: ML 3498) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (9). Requisiti. I DPI devono essere conformi alle norme previste in materia, adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, ed alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Obblighi. a. Datore di lavoro: • fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dalla legge (art. 76 TU); • ai fini della scelta dei DPI: - effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; - individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 79 80 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oggetto Novità - valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate; - aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione; • individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato (anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante) in funzione di entità del rischio, frequenza dell'esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del DPI; • mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; • fa in modo che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; • fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; • destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; • informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; • rende disponibile nell'azienda (o unità produttiva) informazioni adeguate su ogni DPI; • stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; • assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI (10). b. Lavoratori. • si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari (art. 77, c. 4 lettera h) e 5, TU); • utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato, provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI; • segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. Luoghi di lavoro Definizione. (ML 3505 e s.) Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché di ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro, nonché campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale (11). Obblighi del datore di lavoro. a) in generale: assicurare la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti prescritti (all. IV TU); consentire l'utilizzo in ogni evenienza, lasciandole sgombre, delle vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e delle uscite di emergenza; effettuare la regolare manutenzione tecnica di luoghi di lavoro, impianti e dispositivi ed eliminare rapidamente i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; effettuare la regolare pulitura di luoghi di lavoro, impianti e dispositivi per assicurare condizioni igieniche adeguate; effettuare la regolare manutenzione e controllo del funzionamento di impianti e dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli. b) notifiche (12). AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oggetto Novità Per i luoghi di lavoro in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori, la costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio. Divieti a) destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Fanno eccezione le ipotesi in cui: - ricorrano particolari esigenze tecniche. In tal caso il datore di lavoro deve assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima; - si tratti di lavorazioni per le quali non ricorrono esigenze tecniche, ma l'organo di vigilanza ha autorizzato l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Ciò può avvenire a condizione che le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, che siano rispettate le norme contenute nel TU e si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima; b) consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata prima accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori, o senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. In caso di dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, se occorre, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. Attrezzature di lavoro Definizione. (ML 3520) Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere utilizzato per compiere qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un’attrezzatura di lavoro (messa in servizio o fuori servizio, impiego, trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione, pulizia, montaggio, smontaggio). Requisiti (13). Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (14). Qualora gli organi di vigilanza accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso le procedure previste (artt. 20 e 21 D.Lgs. 758/94) vengono espletate dall'organo di vigilanza: - che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza; - territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato. Obblighi. a. datore di lavoro: • mette a disposizione dei lavoratori attrezzature 81 82 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oggetto Novità conformi ai requisiti prescritti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. Al momento della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e quelli derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse e da interferenze con le altre attrezzature già in uso; • per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro ed impedire che le attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative (tra le quali quelle dell'All. VI TU). Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; oggetto di idonea manutenzione per garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni (art. 18, c. 1 lett. z), TU); • prende le misure necessarie affinché: - il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia; - qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica; in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere i compiti; - siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro; • provvede affinché: - le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; - le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte a controlli periodici e a controlli straordinari, effettuati da persona competente, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Se le attrezzature di lavoro sopra indicate sono usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Inoltre, il datore di lavoro sottopone a proprie spese le attrezzature di lavoro (All. VII TU) a verifiche periodiche (la prima effettuata dall'ISPESL, le successive dalle ASL); • provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni anormali prevedibili. AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oggetto Novità Il datore di lavoro informa i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature (15). b. noleggiatori e concedenti in uso. - chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza (All. V TU); - chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del TU. Visite mediche preventive e periodiche (ML 3530 e 9040) Casi. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente quando: - prevista dalla normativa vigente, dalle direttive europee o dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente (art.6 TU); - ne faccia richiesta il lavoratore e il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi. Divieto. Le visite mediche non possono essere effettuate: in fase preassuntiva; per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Visite periodiche. Il medico competente deve visitare i lavoratori almeno una volta all’anno, salvo che non sia stabilito diversamente dalla relativa normativa o dal medico stesso. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente. Finalità. La sorveglianza sanitaria (preventiva, periodica e in occasione del cambio di mansioni) è finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Esiti. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: idoneità; idoneità parziale, temporanea (16) o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea (16); inidoneità permanente. Il medico competente deve comunicare il proprio giudizio per iscritto sia al datore di lavoro che al lavoratore. Avverso tali giudizi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, all'organo di vigilanza territorialmente competente. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio del lavoratore (art. 25, c. 1 lett. c), TU). Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro, anche in considerazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), attua le misure indicate dal medico competente e qualora le 83 84 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oggetto Novità stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute (17). Medico competente Rapporto con la struttura convenzionata. (ML 3533) ll medico competente può anche essere collaboratore di una struttura esterna, convenzionata con l'imprenditore. Svolgimento delle funzioni. Il datore di lavoro deve garantire al medico competente l’autonomia necessaria per lo svolgimento di tutti i suoi compiti. Strutture “complesse”: coordinamento. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Informazione al SSN. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria. Sospensione dell’attività per lavoro nero/violazioni in materia di orario/mancato rispetto delle misure di sicurezza (ML 3652, 4476, 5200, 6015 e 9090) Condizioni per l’adozione del provvedimento di sospensione. In alternativa: - riscontro dell'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; - reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio; - gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con DM (18). Revoca del provvedimento. La somma aggiuntiva da versare per la revoca del provvedimento è stabilita in misura fissa, pari a € 2.500 (ML 5206). Inosservanza del provvedimento. E’ previsto l’arresto fino a sei mesi. Libretto formativo Rilevanza. (ML 5212) l contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. Modello di organizzazione e di gestione delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; alle attività di sorveglianza sanitaria; alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; (art. 7 D.Lgs. 231/2001) AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Oggetto Novità all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Esso inoltre deve prevedere: idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di dette attività; per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (19). (1) E’ prevista una rielaborazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. (2) Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle industrie in cui sono presenti sostanze pericolose (soggette all’obbligo di notifica: art. 2 D.Lgs. 334/99), alle centrali termoelettriche, agli impianti nucleari ed installazioni per il deposito e lo smaltimento di rifiuti radioattivi, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, nonché alle strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori. (3) Le disposizioni non si applicano alle attività svolte: da industrie in cui sono presenti sostanze pericolose (soggette all’obbligo di notifica: art. 2 D.Lgs. 334/99), da centrali termoelettriche, da impianti nucleari ed installazioni per il deposito e lo smaltimento di rifiuti radioattivi, da aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, da industrie estrattive, nonché da strutture di ricovero e cura; da aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; da aziende che rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei cantieri temporanei e mobili. (4) Ciò vale anche per il documento unico di valutazione, previsto nei casi di appalto. (5) Si fa riferimento alle aziende artigiane e industriali fino a 40 addetti (sono escluse le aziende industriali - art. 1 DPR 175/88, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica - le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura); alle aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; alle aziende della pesca fino a 20 addetti; alle altre aziende fino a 200 addetti. (6) I corsi devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (7) Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (DM 16 marzo 2007); o nelle classi 8, 9, 10, 4 (DM 4 agosto 2000); oppure nella classe 4 (DM 2 aprile 2001), ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (8) La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina altresì le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. (9) Non costituiscono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. (10) In ogni caso l'addestramento è indispensabile per ogni DPI che appartenga alla terza categoria (D.Lgs. 475/92) e per i dispositivi di protezione dell'udito. (11) Non rientrano nella nozione di luogo di lavoro i mezzi di trasporto, i cantieri temporanei o mobili, le industrie estrattive ed i pescherecci. (12) La notifica è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni (art. 53, c. 5, TU). (13) Le modifiche apportate alle macchine (art. 1, c. 2, DPR 459/96) per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 85 86 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre (14) Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza (All. V TU). Si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei DM già adottati (art. 395 DPR 547/55; art. 28 D.Lgs. 626/94). (15) In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. (16) Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. (17) Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'art. 2103 c.c. (ML 5532 e s.). (18) In attesa della adozione di detto decreto, presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è il mancato rispetto dei seguenti obblighi, ove prescritti: elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del Piano di Emergenza ed evacuazione; formazione ed addestramento; costituzione del SPP e nomina del RSPP; elaborazione PSC; elaborazione POS; nomina del coordinatore per la progettazione; nomina del coordinatore per l'esecuzione; utilizzo della cintura di sicurezza; protezioni verso il vuoto; applicazione delle armature di sostegno contro il rischio di seppellimento, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; prevenzione del rischio di elettrocuzione nei lavori in prossimità di linee elettriche, in presenza di conduttori nudi in tensione; protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. (19) In fase di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti prescritti dal TU per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente (art. 6 TU). c. Regimi particolari Il TU ha riformulato le prescrizioni specifiche in materia di: - impianti e apparecchiature elettriche (artt. 80-87 TU); - cantieri temporanei e mobili (artt. 88-163 TU); - segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt.164-166 TU); - movimentazione manuale dei carichi (artt. 167-171 TU); - attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179 TU); - agenti fisici (artt. 180-220 TU); - sostanze pericolose (artt. 221-266 TU); - agenti Biologici (artt. 267-286 TU); - atmosfere esplosive (artt. 287-297 TU). d. Sanzioni 9090 Violazione Obblighi • Effettuare la valutazione dei rischi (art. 17, c. 1 lett. a), TU) Destinatario Sanzione Divieti Datore di lavoro - nella generalità dei casi Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000 - nelle aziende in cui l’istituzione del SPP è obbligatoria (1) (art. 31, c. 6 lett. a) - d) e f), TU); Arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi • Adottare il DVR (art. 17, c. 1 lett. a), TU) AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Destinatario Sanzione Divieti - nelle aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici che costituiscono un serio rischio per i lavoratori e possono causare malattie gravi in soggetti umani e propagarsi nella comunità (art. 268, c.1 lett. c) e d) TU); - nelle aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica; - nei cantieri temporanei e mobili, caratterizzati dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. Adottare il DVR senza: • una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con l’indicazione dei criteri adottati per la valutazione (art. 28, c. 2 lett. a), TU) Datore di lavoro - nella generalità dei casi Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000 - nelle aziende in cui l’istituzione del SPP è obbligatoria (1) (art. 31, c. 6 lett. a) - d) e f), TU) Arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati (art. 28, c. 2 lett. b), TU) - nelle aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici che costituiscono un serio rischio per i lavoratori e possono causare malattie gravi in soggetti umani e propagarsi nella comunità (art. 268, c.1 lett. c) e d) TU) • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (art.28, c. 2 lett. d), TU) - nelle aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici (art. 28, c. 2 lett. f), TU) - nei cantieri temporanei e mobili (artt. 88-160 TU), caratterizzati dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 87 88 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Adottare i provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno (art. 18, c. 1 lett. q), TU) Destinatario Sanzione Divieti Datore di lavoro - nella generalità dei casi - nelle aziende in cui l’istituzione del SPP è obbligatoria (1) (art. 31, c. 6 lett. a) - d) e f),TU); Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000 Arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi - nelle aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici che costituiscono un serio rischio per i lavoratori e possono causare malattie gravi in soggetti umani e propagarsi nella comunità (art. 268, c.1 lett. c) e d) TU); - nelle aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica; - nei cantieri temporanei e mobili, caratterizzati dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro (art. 18, c. 1 lett. z), TU) Datore di lavoro - nella generalità dei casi Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000 - nelle aziende in cui l’istituzione del SPP è obbligatoria (1) (art. 31, c. 6 lett. a) - d) e f),TU); Arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi - nelle aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici che costituiscono un serio rischio per i lavoratori e possono causare malattie gravi in soggetti umani e propagarsi nella comunità (art. 268, c.1 lett. c) e d) TU); - nelle aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica; - nei cantieri temporanei e mobili, caratterizzati dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Destinatario Sanzione Divieti Designare il RSPP (art. 17, c.1 lett. b), TU) (2) Datore di lavoro Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000 Adottare il DVR redatto con modalità diverse da quelle previste dalla legge (art. 29, c. 1, 2, 3, TU) Datore di lavoro Ammenda da € 3.000 a € 9.000 Adottare il DVR senza: • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (art. 28, c. 2 lett. c), TU) • l’indicazione del nominativo del RSPP e/o del RLS e/o del RLSP e/o del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio (art. 28, c. 2 lett. e), TU) Datore di lavoro Ammenda da € 3.000 a € 9.000 Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (art. 18, c. 1 lett. b), TU) - Datore di lavoro Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 Adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (art. 18 c. 1 lett. e) TU) - Datore di lavoro Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi a suo carico previsti dalla legge (art. 18,,c. 1 lett. g), TU) - Datore di lavoro Informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e circa le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (art. 18, c. 1 lett. i), TU) - Datore di lavoro Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una - Datore di lavoro - Dirigente - Dirigente - Dirigente - Dirigente - Dirigente Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 89 90 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Destinatario Sanzione Divieti situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato (art. 18, c. 1 lett. m) TU) Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza (art. 18 c. 1 lett. n) TU) - Datore di lavoro - Consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi, copia del DVR (art. 18, c. 1 lett. o), p) TU) - Datore di lavoro - Dirigente - Dirigente Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 - Consentire al RLS di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (art. 18, c. 1 lett. o) TU) Elaborare, nell’ambito degli appalti (3), un unico DVR al fine di eliminare o quanto meno ridurre i rischi che possono derivare da interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva (art. 26 , c. 3, e art. 18, c. 1 lett. p) TU) Datore di lavoro committente Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 Frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto prevederà l’accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano entro il 15 maggio 2009 (art. 34 c. 3, TU) Datore di lavoro che svolga direttamente compiti di prevenzione e protezione dei rischi (art. 34 TU); Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 Informare i lavoratori, compresi quelli a domicilio: • sui rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività dell’impresa; • sulle procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione; • sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e della prevenzione incendi; • sui nominativi del responsabile e degli addetti del SPP e del medico competente; • sui rischi specifici cui è esposto ogni lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; - Datore di lavoro - Dirigente che svolga direttamente compiti di prevenzione e protezione dei rischi. - Dirigente Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Destinatario Sanzione Divieti • sui rischi specifici cui è esposto ogni lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; • sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate (art. 36, c. 1,2 e 3, TU) Organizzare i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, c. 1 lett. a), TU) - Datore di lavoro Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza (art. 43, c. 1 lett. b), TU) - Datore di lavoro Informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare (art. 43, c. 1 lett. c), TU) - Datore di lavoro Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI (art. 18, c. 1 lett. d), TU) - Datore di lavoro • Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza - Datore di lavoro - Dirigente - Dirigente - Dirigente - Dirigente Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000 - Dirigente Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000 - Datore di lavoro nelle unità produttive con più di 15 lavoratori Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000 • Istruire i lavoratori perché, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (art. 18, c. 1 lett. h), TU) Convocare la riunione periodica (ML 3492) - Dirigente nelle unità produttive con più di 15 lavoratori 91 92 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Destinatario Sanzione Divieti Informare il SPP ed il medico competente in merito a: • natura dei rischi; • organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive; • descrizione degli impianti e dei processi produttivi; • dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e quelli relativi alle malattie professionali; • provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (art.18, c. 2, TU) - Datore di lavoro Informare dettagliatamente i lavoratori dipendenti o autonomi in regime di appalto sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26, c. 1 lett. b), TU) - Datore di lavoro Programmare gli interventi, adottare i provvedimenti e istruire i lavoratori perché, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro (art. 43, c.1 lett. d), TU) - Datore di lavoro Adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili (art. 43, c.1 lett. e), TU) - Datore di lavoro Prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, sentito il medico compe- - Datore di lavoro - Dirigente - Dirigente - Dirigente - Dirigente - Dirigente Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Destinatario Sanzione Divieti tente, ove nominato, estabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45, c.1, TU) Adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori (art. 46, c. 2, TU) - Datore di lavoro Affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (art. 18, c. 1 lett. c),TU) Datore di lavoro - Dirigente Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000 - nella generalità dei casi Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000 - nelle aziende in cui l’istituzione del SPP è obbligatoria (1) (art. 31, c. 6 lett. a) - d) e f),TU); - nelle aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici che costituiscono un serio rischio per i lavoratori e possono causare malattie gravi in soggetti umani e propagarsi nella comunità (art. 268, c.1 lett. c) e d) TU); - nelle aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica; - nei cantieri temporanei e mobili, caratterizzati dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. Arresto da 4 a 8 mesi Verificare, nell’ambito degli appalti (3), con le modalità previste dalla legge, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare loro (art. 26 c. 1, TU) - Datore di lavoro Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 Cooperare, nell’ambito degli appalti (3), all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26, c. 2 lett. a), TU) - Datore di lavoro Coordinare, nell’ambito degli appalti (3), gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori delle - Datore di lavoro - Dirigente - Dirigente - Dirigente Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 93 94 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Destinatario Sanzione Divieti diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. (art. 26, c. 2 lett. b),TU) Svolgere direttamente, nei casi previsti dalla legge (all. 2 TU), i compiti propri del SPP, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Datore di lavoro che svolga direttamente compiti di prevenzione e protezione dei rischi (art. 34 TU); Frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 15 maggio 2009 (art. 34, c. 2, TU) - Datore di lavoro che svolga direttamente compiti di prevenzione e protezione dei rischi (art. 34 TU); Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, dei lavoratori in materia di sicurezza (artt. 36 e 37 TU) - Datore di lavoro Nella gestione delle emergenze, astenersi salvo eccezioni debitamente motivate - dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato (art. 43, c. 4, TU) - Datore di lavoro Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge (art. 18, c. 1 lett. a), TU) - Datore di lavoro Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18, c.1. lett. bb), TU) - Datore di lavoro Munire i lavoratori, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di apposita - Datore di lavoro Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 - Dirigente che svolga direttamente compiti di prevenzione e protezione dei rischi Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 - Dirigente che svolga direttamente compiti di prevenzione e protezione dei rischi - Dirigente - Dirigente - Dirigente - Dirigente - Dirigente Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 10.000 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 4.500 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 10.000 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Destinatario Sanzione Divieti tessera di riconoscimento, corredata difotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, c. 1 lett. u), TU) Custodire il DVR (art. 17, c. 1 lett. a) TU) e il DVR unico adottato nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto (art. 26, c. 3, TU) presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29, c. 4, TU) - Datore di lavoro Sottoporre, nel corso della riunione periodica (ML 3492), all'esame dei partecipanti: • il documento di valutazione dei rischi; • l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; • i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; • i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute (art. 35, c. 2, TU). - Datore di lavoro Comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, c. 1 lett. r) seconda parte, TU) - Datore di lavoro Comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (art. 18, c. 1 lett. r) prima parte, TU) - Datore di lavoro Controllare che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori siano muniti, di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, c. 8, TU) - Datore di lavoro - Dirigente - Dirigente - Dirigente - Dirigente - Dirigente Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 10.000 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 10.000 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 7.500 (4) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 95 96 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Destinatario Divieti Consultare il RLS nelle ipotesi previste dalla legge (artt. 50 e 18, c.1 lett. s.), TU) - Datore di lavoro Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS. (art. 18, c.1. lett. a), TU) - Datore di lavoro • Assicurare la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti prescritti (all. IV e art. 63 c. 1, TU) • Adeguare i luoghi di lavoro alle esigenze di eventuali lavoratori disabili (art. 63, c. 2-5, TU) • Lasciare sgombre e consentire l'utilizzo delle uscite di emergenza e delle vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite di emergenza (art. 64, c. 1 lett. b), TU) Sanzione - Dirigente - Dirigente Destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei fatta eccezione per le ipotesi in cui ricorrano particolari esigenze tecniche o in cui l'organo di vigilanza ne abbia autorizzato l'uso (art. 65, c. 1 e 2, TU) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000 Sanzione amministrativa pecuniaria di € 500 Datore di lavoro Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000 Datore di lavoro Sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000 a € 2.500 • Effettuare la regolare manutenzione tecnica di luoghi di lavoro, impianti e dispositivi, compresi quelli destinati alla prevenzione o all'eliminazione di pericoli, ed eliminare rapidamente i difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 64, c. 1 lett. c) ed e) TU) • Effettuare la regolare pulitura di luoghi di lavoro, impianti e dispositivi art. 64, c. 1 lett. d) TU) • Assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima nelle ipotesi in cui, per particolari esigenze tecniche o previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, siano destinati al lavoro locali chiusi, sotterranei o semissotterranei (art. 65, c. 2, TU) Per i luoghi di lavoro in cui è prevista la presenza di più di 3 lavoratori, costruire e realizzare edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché ampliare e ristrutturare quelli esistenti, nel rispetto della normativa di settore (art. 67 TU) AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Destinatario Sanzione Divieti Per i luoghi di lavoro in cui è prevista la presenza di più di 3 lavoratori, notificare all'organo di vigilanza competente per territorio la costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali nonchè gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti (art. 67 TU) Datore di lavoro Sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000 a € 2.500 Datore di lavoro Arresto da 6 a 12 mesi o ammenda da € 4.000 a € 16.000 Sovrintendere e vigilare sulla da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti (art. 19, c.1 lett. a) TU) Preposto Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da € 500 a € 2000 Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato (art. 19, c. 1 lett. e) TU) Preposto Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da € 500 a € 2000 Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta (art. 19, c. 1 lett. f) TU) Preposto Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da € 500 a € 2000 Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (art. 19, c. 1 lett. b), TU) Preposto Arresto sino a 1 mese o ammenda da € 300 a € 900 In caso di accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in genere in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, dove sia possibile il rilascio di gas deleteri, in caso di dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, fornire ai lavoratori apparecchi di protezione cinture di sicurezza e vigilare per tutta la durata del lavoro (art. 67 TU) Consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in genere in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, dove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi o senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei (art. 67 TU) 97 98 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Destinatario Sanzione Divieti Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (art. 19, c. 1 lett. c), TU) Preposto Arresto sino a 1 mese o ammenda da € 300 a € 900 Informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (art. 19, c. 1 lett. d) TU) Preposto Arresto sino a 1 mese o ammenda da € 300 a € 900 Frequentare appositi corsi di formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (artt. 37, c. 7, e art. 19, c.1 lett. g), TU) Preposto Ammenda da € 300 a € 900 Rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 22 TU) Progettisti Arresto fino ad 1 mese o ammenda da € 600 a € 2000 Fabbricanti e Fornitori Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 15.000 a € 45.000 In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, allegare la relativa documentazione alle attrezzature di lavoro, ai DPI e agli impianti (art. 23, c. 2, TU) Fabbricanti e Fornitori concedenti Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 15.000 a € 45.000 Attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti (art. 24 TU) Installatori Arresto fina a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 3.000 Fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, DPI ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (art. 23, c.1, TU) AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi • Consegnare: Destinatario Sanzione Divieti Medico competente Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 500 a € 2.500 Medico competente Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.500 Medico competente Arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 5.000 - al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/ 2003) e con salvaguardia del segreto professionale; - al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso con le necessarie informazioni riguardo la conservazione. • Inviare in via telematica all'ISPESL, alla cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) • Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati • Istituire (anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio), aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria • Informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività. In caso di richiesta, analoga informazione deve essere fornita ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Visitare gli ambienti di lavoro (con cadenza almeno annuale o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi) e comunicare al datore di lavoro l’eventuale diversa periodicità della visita 99 100 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Destinatario Sanzione Divieti • Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilasciare, a richiesta, copia della documentazione sanitaria Medico competente Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000 Medico competente Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.500 Lavoratore Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600 • Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP, e ai RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori • Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori • Allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio predisposta su formato cartaceo o informatizzato Trasmettere in via telematica, entro il 1° trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, ai servizi competenti per territorio delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria • Osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale • Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza • Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione • Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei suddetti mezzi e dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le Rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo Compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori AL 2008-3 101 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Violazione Obblighi Destinatario Sanzione Divieti situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS • Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro • Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal TU o comunque disposti dal medico competente In caso di appartenenza ad aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, esporre l’apposita tessera di riconoscimento (5) Lavoratore Sanzione amministrativa da € 50 a € 300 • Utilizzare: - le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del TU - i DPI conformemente alle disposizioni del TU Componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo Sanzione amministrativa da € 300 a € 2.000 Qualora effettuino la prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, utilizzare l’apposita tessera di riconoscimento Componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo Sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (1) Nelle aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose (soggette all’obbligo di notifica: art. 2 D.Lgs. 334/99); nelle centrali termoelettriche; negli impianti ed installazioni per il deposito e lo smaltimento di rifiuti radioattivi; nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; fanno eccezione i datori di lavoro di aziende industriali con più di 200 lavoratori e di strutture di ricovero e cura con più di 50 lavoratori (art. 31 c. 6 lett. e) e g), TU) ai quali si applica l’arresto da quattro a otto mesi o l’ ammenda da € 5.000 a € 15.000. (2) La sanzione non si applica se il datore di lavoro svolge direttamente i compiti del SPP (art. 34 TU). (3) Si tratta dei casi di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva o ancora nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda. (4) L’applicazione di questa sanzione amministrativa esclude l'applicazione di quella conseguente alla omessa o ritardata denuncia all’INAIL degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, all’omessa o errata indicazione dei dati richiesti e omesso o ritardato invio del certificato medico qualora richiesto dall’INAIL (art. 53 DPR 1124/65) (5) Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Trattamenti pensionistici del settore dello spettacolo: istruzioni L’ENPALS ha fornito istruzioni (Mess. ENPALS 15 febbraio 2008 n. 1; Mess. ENPALS 10 aprile 2008 n. 4) relative alla nuova disciplina in materia di pensioni introdotta, a decorrere dal 1° gennaio dal Protocollo sul Welfare (L. 247/2007). Totalizzazione A decorrere dalle domande presentate dal 1° gennaio 2008, nel sistema pensionistico di vecchiaia retributivo o misto è ridotto (da 6 a 3 anni) il limite minimo di anzianità contributiva previsto per totalizzare i contributi versati 8076 102 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre nelle varie gestioni. Inoltre è possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. 8082 e s. Pensione di vecchiaia I lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano già maturato un’anzianità contributiva rientrano nei sistemi pensionistici di vecchiaia c.d. retributivo o misto; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, invece, spetta un’unica prestazione pensionistica in sostituzione delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, denominata pensione di vecchiaia contributiva. Sistema retributivo o misto Dal 1° gennaio 2008 si applica l’accesso programmato (c.d. finestre) anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia. In particolare: - dal 1° luglio, se in possesso dei requisiti entro il primo trimestre dell’anno; - dal 1° ottobre, se in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre dell’anno; - dal 1° gennaio dell’anno successivo, se in possesso dei requisiti entro il terzo trimestre dell’anno; - dal 1° aprile dell’anno successivo, se in possesso dei requisiti entro il quarto trimestre dell’anno. Sistema contributivo Le condizioni per avere diritto alla pensione di vecchiaia contributiva sono le medesime previste nell’AGO (ML 6674). Per coloro che accedono al pensionamento con 60 anni se donne e 65 se uomini, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, l’accesso al pensionamento è così regolato: - dal 1° luglio, se in possesso dei requisiti entro il primo trimestre dell’anno; - dal 1° ottobre, se in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre dell’anno; - dal 1° gennaio, dell’anno successivo se in possesso dei requisiti entro il terzo trimestre dell’anno; - dal 1° aprile dell’anno successivo, se in possesso dei requisiti entro il quarto trimestre dell’anno. Nel caso in cui, tuttavia, il diritto al trattamento pensionistico sia stato conseguito in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, la decorrenza della pensione sarà parametrata su 4 finestre d’uscita. In particolare: - dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni al 30 Giugno ed il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 31 marzo; - dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni al 30 Settembre ed il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 30 giugno; - dal 1° gennaio dell’anno successivo se il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 30 settembre; - dal 1° aprile dell’anno successivo se il requisito dei 40 anni raggiunto entro il 31 dicembre. In merito all’accesso alla pensione di vecchiaia l’ENPALS inoltre precisa che: - il lavoratore che, avendo già conseguito i requisiti per il pensionamento di anzianità e per il quale si è già aperta la relativa finestra, presenti domanda AL 2008-3 103 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre di pensionamento di vecchiaia può essere collocato in pensione sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione dell’attività lavorativa; - la nuova disciplina sulle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia non si applica, oltre che a coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007, ai lavoratori che alla stessa data abbiano in corso il periodo di preavviso di cessazione del rapporto di lavoro, anche se maturano i requisiti anagrafici e contributivi successivamente a tale data. Infine, si sottolinea la possibilità, per il datore di lavoro, di esercitare il libero recesso (c.d. recesso “ad nutum”) solo alla data di apertura della finestra e non più alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il trattamento pensionistico di vecchiaia (art.6, c.2 bis, DL 248/2007 conv. in L. 31/2008). Pensione di anzianità 8087 e s. La pensione di anzianità spetta ai lavoratori dello spettacolo, con i medesimi requisiti stabiliti per gli iscritti all’AGO, a condizione che sia cessata l’attività lavorativa subordinata. Dal 1° gennaio 2008 i lavoratori all’ENPALS hanno diritto alla pensione di anzianità quando possano far valere, in alternativa: a) un’anzianità contributiva e assicurativa di almeno 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, oppure b) il requisito minimo di anzianità contributiva e assicurativa di 35 anni congiuntamente al compimento del 58o anno di età. Dal 1° luglio 2009, fermo restando il requisito di cui all’ipotesi a), sarà introdotto un sistema che rende flessibile l'accesso al pensionamento, consentendolo anche al raggiungimento di c.d. “quote”, date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, con un vincolo però sul primo requisito. In particolare, dal 1° luglio 2009 occorrerà una quota di 95, ma con età di almeno 59 anni; dal 1° gennaio 2011 si passerà a quota 96, con età minima di 60 anni; dal 1° gennaio 2013, la quota sarà di 97, con età minima di 61 anni. Nella tabella sono riportati i requisiti richiesti a partire dal 1° gennaio 2008. Età anagrafica + contribuzione Anzianità contributiva a prescindere dall’età Dal 1.1.2008 al 30.06.2009 58 + 35 40 Dal 1.7.2009 al 31.12.2010 Quota 95: 59 + 36 oppure 60 + 35 40 Dal 1.1.2011 al 31.12.2012 Quota 96: 60 + 36 oppure 61 + 35 40 Dal 1.1.2013 Quota 96: 60 + 36 oppure 61 + 35 40 Data maturazione requisiti 104 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Anche per i lavoratori dello spettacolo autorizzati dall’ENPALS alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data antecedente il 20 luglio 2007 resta fermo il precedente requisito anagrafico di 57 anni. Lavoratori dell’ex primo gruppo Limitatamente all’ipotesi b) di accesso al pensionamento, per i lavoratori appartenenti all’ex primo gruppo il requisito contributivo minimo, da possedere unitamente all'età anagrafica, deve essere verificato con riferimento all'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1992: - i soggetti che a tale data avevano raggiunto il vecchio requisito dei 30 anni di contribuzione (pari a 3.600 contributi giornalieri, riferiti esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo) hanno potuto accedere al pensionamento con il medesimo requisito ridotto; - per coloro che alla stessa data avevano un'anzianità contributiva superiore a 8 anni e inferiore a 30, rimane ferma la possibilità di accedere al pensionamento con un requisito contributivo ridotto, dato dalla somma dell'anzianità posseduta al 31 dicembre 1992 e di quella mancante (alla stessa data) al raggiungimento del vecchio requisito dei 30 anni, moltiplicata per 1,2273; - per i soggetti con anzianità fino a 8 anni al 31 dicembre 1992, vale il requisito di 35 anni di contribuzione. Nelle prime due ipotesi al pensionamento anticipato corrisponde una riduzione del trattamento proporzionale agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, nelle misure di seguito specificate. Anni mancanti al requisito dei 35 Percentuale di riduzione della pensione 1 1% 2 3% 3 5% 4 7% 5 9% L'annualità di contribuzione si intende soddisfatta con 60 contributi giornalieri fino al 31 dicembre 1992 e con 120 contributi giornalieri dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996. Lavoratori dell’ex secondo gruppo I lavoratori dell’ex secondo gruppo devono possedere almeno 35 anni di anzianità contributiva. Decorrenza Il numero di finestre di accesso alla pensione è passato da quattro a due. In particolare, se il lavoratore matura i requisiti nel primo semestre dell’anno avrà diritto a percepire la pensione il 1° gennaio successivo alla © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre AL 2008-3 105 maturazione dei requisiti mentre nel caso che maturi il diritto nel secondo semestre dell’anno avrà diritto a percepire la pensione il 1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti. Nel caso in cui, tuttavia, il diritto al trattamento pensionistico sia stato conseguito in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, la decorrenza della pensione conserva 4 finestre d’uscita. In particolare: - dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni al 30 giugno ed il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 31 marzo; - dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni al 30 settembre ed il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 30 giugno; - dal 1° gennaio dell’anno successivo, se il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 30 settembre; - dal 1° aprile dell’anno successivo, se il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 31 dicembre. 108 AL 2008-3 © Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Tavola riepilogativa Questa tabella ricapitola le informazioni del presente numero nell’ordine dei paragrafi del Memento Lavoro 2008. ML n° AL p. 509 Appaltatore e subappaltatore: responsabilità solidale .................... 1450 e s. Collaboratori: obbligo di consegna del prospetto paga ................... 1462 e s. Stabilizzazione delle collaborazioni: chiarimenti ............................. 2048 Cessazione del rapporto di lavoro: comunicazione......................... 2133 Contratto a tempo determinato: chiarimenti .................................... 2146 Confindustria: accordo sulla durata del successivo contratto a tempo determinato ................................................................................ 2146 Contratto a tempo determinato: chiarimenti .................................... 2207 Classificazione INPS: settore Terziario........................................... 2380 e s. Regolarizzazione del sommerso: precisazioni ................................ 2655 Assunzione di dirigenti disoccupati: benefici contributivi................. 3450 e s. TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro............................................ 3875 Pagamento rateale dei premi: nuove disposizioni................................ 4156 Prescrizione obbligatoria: precisazioni............................................ 4214 Datori di lavoro dei "phone center" e "internet point: gestione speciale 4344 Lavoro accessorio: progetto di sperimentazione 2008.................... 5158 e s. Inosservanza delle disposizioni relative ai libri matricola e paga: precisazioni ..................................................................................... 5637 Gente di mare: comunicazioni obbligatorie on-line ......................... 5811 Interdizione anticipata dal lavoro: decorrenza ................................ 6135 e s. CCNL Autotrasporto merci e logistica: orario di lavoro del personale viaggiante........................................................................................ 6810 Contributi alla previdenza complementare: natura giuridica ........... 6980 Portatori di handicap e loro familiari: permessi ............................... 6989 Congedo straordinario: importi per l'anno 2008 .............................. 8066 Denuncia ENPALS telematica: proroga del termine ....................... 8076 e s. Trattamenti pensionistici ENPALS: istruzioni .................................. 9085 TFR: coefficiente di rivalutazione del mese di aprile 2008.............. 9090 Cessazione del rapporto di lavoro: comunicazione......................... 9090 Inosservanza delle disposizioni relative ai libri matricola e paga: precisazioni ..................................................................................... 9090 Sicurezza sul lavoro: sanzioni......................................................... 00094281 41 44 44 44 45 46 45 47 47 48 62 48 50 50 51 51 53 56 57 58 59 60 61 101 61 44 51 86