ATTUALITA’
del LAVORO
Mensile – Anno XV - Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Sped. in a.p. - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 DCB Milano Ipsoa-Francis Lefebvre s.r.l.
N. 3
Maggio 2008
Attualità
Appalto di servizi
41
Appaltatore e subappaltatore: responsabilità solidale
Collaboratori coordinati e continuativi
44
44
Obbligo di consegna del prospetto paga
Stabilizzazione dei rapporti: ulteriori chiarimenti
Contratto di lavoro
44
Cessazione del rapporto di lavoro: comunicazione
Contratto di lavoro a termine
45
46
Contratto a tempo determinato: chiarimenti
Confindustria: accordo sulla durata del successivo contratto a tempo determinato
Contributi previdenziali
47
47
Classificazione INPS: settore Terziario
Regolarizzazione del sommerso: precisazioni
Dirigenti
48
Assunzione di dirigenti disoccupati: benefici contributivi
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
48
Pagamento rateale dei premi: nuove disposizioni
Edizioni
Ipsoa-Francis Lefebvre
38
AL 2008-3
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Ispezioni sul lavoro
50
Prescrizione obbligatoria: precisazioni
Lavoratori autonomi
50
51
Datori di lavoro dei "phone center" e "internet point”: gestione speciale
Lavoro accessorio: progetto di sperimentazione 2008
Libri e documenti
51
Inosservanza delle disposizioni relative ai libri matricola e paga: precisazioni
Marittimi
53
Gente di mare: comunicazioni obbligatorie on-line
Maternità e congedi parentali
56
Interdizione anticipata dal lavoro: decorrenza
Orario di lavoro
57
CCNL Autotrasporto merci e logistica: orario di lavoro del personale viaggiante
Pensioni
58
Contributi alla previdenza complementare: natura giuridica
Permessi e assenze dal lavoro
59
60
Portatori di handicap e loro familiari: nuove modalità operative
Congedo straordinario: importi per l'anno 2008
Spettacolo
61
Denuncia ENPALS telematica: proroga del termine
Trattamento di fine rapporto
61
Coefficiente di rivalutazione del mese di aprile 2008
62
Commentario
Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Trattamenti pensionistici del settore dello spettacolo: istruzioni
108
Tavola riepilogativa
La Redazione consiglia
Memento Pratico Previdenza 2008
E’ ora disponibile la nuova edizione di Memento Pratico Previdenza; tra le novità principali
ricordiamo:
Protocollo Welfare:
- pensioni
- previdenza in agricoltura
- indennità di disoccupazione
- sgravio sulla retribuzione variabile
- soppressione del contributo per lavoro straordinario
- totalizzazione
- riscatto contributivo
- aliquote contributive per i collaboratori coordinati e continuativi
Legge Finanziaria 2008:
- proroghe di ammortizzatori sociali e di sgravi contributivi
Riforma della previdenza complementare
Tutti i valori utili per il calcolo di contributi e prestazioni per l'anno 2008
Memento Previdenza è un volume unico, che offre un panorama completo del sistema previdenziale italiano. L’opera, infatti, esamina approfonditamente la previdenza obbligatoria
e quella complementare con l’ausilio delle disposizioni di legge, delle interpretazioni amministrative e della giurisprudenza. Sono inoltre affrontati gli adempimenti e le modalità di
calcolo di contributi e prestazioni sia per i lavoratori subordinati che per quelli autonomi, con tutte le specificità proprie delle diverse categorie.
La prima parte del testo tratta la previdenza obbligatoria, analizzando nel dettaglio i contributi, le pensioni, le prestazioni non pensionistiche e l'assicurazione infortuni.
Un’intera sezione è dedicata al contenzioso amministrativo e giudiziario con le peculiarità
che contraddistinguono la materia previdenziale e assistenziale.
La seconda parte si occupa della previdenza complementare nel suo nuovo assetto: dopo
un’analisi della disciplina generale, compreso il regime fiscale dei contributi e delle prestazioni, sono passati in rassegna alcuni tra i principali fondi negoziali.
Il volume è arricchito da tabelle di sintesi, modelli di denunce o dichiarazioni agli enti previdenziali e fac-simile relativi al contenzioso, per una più agevole e conveniente gestione
degli obblighi previdenziali ed assistenziali da parte delle aziende e dei professionisti del
settore.
Chiude il volume un approfondito indice analitico.
La Redazione Lavoro
Ipsoa-Francis Lefebvre
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Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Sped. in a.p. - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - DCB Milano
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proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail.
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AL 2008-3
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Attualità
Appalto di servizi
Appaltatore e subappaltatore: responsabilità solidale
Con decreto interministeriale sono state stabilite le condizioni attraverso
le quali, a decorrere dal 16 giugno 2008, è possibile interrompere la
responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in merito al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi
obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
A tal fine sono previsti i seguenti oneri di procedura in capo al subappaltatore verso l’appaltatore e a quest’ultimo verso il committente nonchè le relative modalità di adempimento.
Subappaltatore
Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti
impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del
servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi
soggetti.
Inoltre, con riguardo agli adempimenti in materia lavoristica e previdenziale
in relazione a detti soggetti, il subappaltatore attesta l'avvenuto versamento:
A) delle ritenute fiscali mediante il rilascio all'appaltatore di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 2 e 47 DPR 445/2000), redatta in
base al modello sotto riportato, nonché delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.
509
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AL 2008-3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 2 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ____________________, il ___________,
C.F. __________________________, legale rappresentante del/la _______________, con sede in ________
in qualità di subappaltatore del contratto di ____________________________________ stipulato con
_____________, in data ________________ consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
di aver correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti di seguito elencati, impiegati nell’esecuzione del contratto di cui sopra:
1. Codice Fiscale
Importo ritenute Irpef
anno e mese di riferimento
_____________________
______________
_____________________
2. Codice Fiscale
Importo ritenute Irpef
anno e mese di riferimento
_____________________
______________
_____________________
3. Codice Fiscale
Importo ritenute Irpef
anno e mese di riferimento
_____________________
_______________
_____________________
4. Codice Fiscale
Importo ritenute Irpef
anno e mese di riferimento
_____________________
_______________
_____________________
Totale
anno e mese di riferimento
_____________________
n° lavoratori _____________________
Importo ritenute Irpef
anno e mese di riferimento
________________
_____________________
Elenco dei versamenti con modelli F24 relativi al singolo subappalto
1)
2)
3)
4)
gg.
mese
anno
Importo
____/
_____/
____
€_____________
gg.
mese
anno
Importo
____/
_____/
____
€_____________
gg.
mese
anno
Importo
____/
_____/
____
€_____________
gg.
mese
anno
Importo
____/
_____/
____
€_____________
Ricevute di addebito
n.
del
Ricevute di addebito
n.
del
Ricevute di addebito
n.
del
Ricevute di addebito
n.
___________,lì ___________
______________
____________________
(firma del subappaltatore)
(firma per accettazione dell’appaltatore)
del
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AL 2008-3
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva e all'utilizzo del modello F24,
l'attestazione dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali può essere rilasciata mediante un’asseverazione da parte dei centri di assistenza fiscale
(art. 35, c. 1, D.Lgs. 241/97) o da parte di dottori commercialisti, ragionieri e
periti commerciali, nonché di consulenti del lavoro (art. 3, c. 3 lett. a), DPR
322/98)
1) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le
caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto che deve essere utilizzato da parte dell'impresa subappaltatrice, comprendenti comunque il codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute per le
quali è attribuita la responsabilità solidale.
2) In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di più appalti, l'impresa subappaltatrice determina l'importo delle ritenute, da indicare nel modello
F24, in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del
dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati da detta impresa.
B) dei contributi previdenziali e assicurativi, mediante il rilascio all’appaltatore:
— di un prospetto analitico redatto in forma libera, contenente il nominativo
dei lavoratori impegnati nel subappalto, l’ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore, nonché l'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;
— del DURC (ML 2352 e s.), rilasciato dagli istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce
il pagamento, unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti
attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione
dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati.
In alternativa, l'attestazione dell'avvenuto versamento delle ritenute previdenziali può essere rilasciata mediante un’asseverazione da parte dei centri
di assistenza fiscale (art. 35, c. 1, D.Lgs. 241/97) o da parte di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché di consulenti del lavoro
(art. 3, c. 3 lett. a), DPR 322/98).
Il rilascio da parte del subappaltatore delle attestazioni del versamento
di tutte le ritenute esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale
(art. 35, c. 28, DL 223/2006 conv. in L. 248/2006) con riferimento ai
soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della
fornitura o del servizio affidati.
Appaltatore
L'appaltatore comunica al committente i dati (sui soggetti impiegati
nell’appalto) forniti dal subappaltatore al fine di ottenere il pagamento del
corrispettivo pattuito.
Egli inoltre, al momento del pagamento del corrispettivo, esibendo al committente la documentazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute
fiscali, previdenziali ed assistenziali determina la non applicazione in capo
al committente stesso delle sanzioni prescritte (ML 9090).
DM 25 febbraio 2008 n. 74: GU 16 aprile 2008 n. 90
43
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Collaboratori coordinati e continuativi
1450 e s.
Obbligo di consegna del prospetto paga
Il ministero del Lavoro ha chiarito che il prospetto paga deve essere consegnato anche ai lavoratori parasubordinati. Ciò anche se la legge che istituisce l’obbligo di rilascio (L. 4/53: ML 743) richiama espressamente solo i
lavoratori dipendenti. Secondo il Ministero, infatti, non vi sono motivi per
escludere il committente dagli obblighi previsti dalla legge (art. 5, c. 2,
D.Lgs. 38/2000), in quanto assimilato al datore di lavoro.
Ne consegue che il committente è soggetto alle medesime sanzioni previste in caso di omessa, incompleta o differita consegna del prospetto paga
(ML 9090).
Lett. Circ. Min. Lav. 18 aprile 2008 n. prot. 25/I/0005407
1462 e s.
Stabilizzazione dei rapporti: ulteriori chiarimenti
Al fine di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i committenti datori di lavoro, possono - entro il 30 settembre 2008 - trasformare tali rapporti in contratti di lavoro subordinato (di
durata non inferiore a 24 mesi) usufruendo dei benefìci previsti dalla legislazione vigente (art. 1, c. 1202 -1210, L. 296/2006; art. 7, c. 2-bis, DL
248/2007 conv. in L. 31/2008: v. AL 1/2008 p. 4 e AL 2/2008 p. 15).
L’INPS chiarisce che per la procedura di stabilizzazione non vi sono termini prescrizionali.
La stabilizzazione prevede, infatti, la possibilità per i committenti di stipulare accordi sindacali aventi ad oggetto la trasformazione di precedenti
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in
rapporti di lavoro subordinato.
L’oggetto della stabilizzazione, dunque, è un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa già esistente e ancora in essere, di qualunque
durata, che viene trasformato in contratto di lavoro subordinato. Possono
essere stabilizzati, infatti, anche lavoratori con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati a partire dal 1° aprile 1996.
Circ. INPS 10 aprile 2008 n. 49
Contratto di lavoro
2048 e Cessazione del rapporto di lavoro: comunicazione
9090 L’obbligo del datore di lavoro di comunicare la cessazione del rapporto
entro 5 giorni dalla risoluzione dello stesso è possibile anche nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro abbia omesso di effettuare la comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro, specie quando si tratta della
cessazione di un regolare rapporto di lavoro del quale siano formalmente a
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AL 2008-3
45
conoscenza gli istituti previdenziale e assicuratore e siano state correttamente effettuate le scritturazioni sui registri obbligatori.
Pertanto, l’omessa o ritardata comunicazione preventiva dell’instaurazione
del rapporto di lavoro non è di ostacolo alla comunicazione di cessazione,
che deve essere autonomamente sanzionata per la violazione del distinto
ed autonomo precetto.
Lett. Circ. Min. Lav. 18 aprile 2008 n. prot. 25/I/0005407
Contratto di lavoro a termine
Contratto a tempo determinato: chiarimenti
Il ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Protocollo Welfare (L. 247/2007) in relazione al contratto a tempo
determinato.
Diritto di precedenza
Il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni trova applicazione con
riferimento alle mansioni “già espletate” in esecuzione dei rapporti a termine
e non anche per quelle equivalenti.
In particolare si prevede che ha diritto di precedenza:
1) nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro
entro i successivi 12 mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più
contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per oltre 6 mesi;
2) nelle assunzioni a termine per attività stagionali effettuate dal datore di
lavoro, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento delle medesime
attività.
Limite di 36 mesi
Campo di applicazione. Il limite di durata complessiva di 36 mesi in caso di
reiterazione di contratti a termine si riferisce esclusivamente ai rapporti di
lavoro instaurati secondo le modalità previste per la generalità dei contratti a
termine (D.Lgs. 368/2001).
Pertanto, a mero titolo esemplificativo, le nuove disposizioni non si applicano ai contratti di inserimento, alle assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità nè ai rapporti di lavoro instaurati con gli operai agricoli.
Condizioni. Condizioni per applicare detto limite sono:
- identità delle parti del rapporto di lavoro;
- equivalenza delle mansioni.
Per verificare l’equivalenza delle mansioni, occorre fare riferimento ai contenuti concreti delle attività espletate. In particolare, il termine equivalenza
indica pari valore professionale delle mansioni e attitudine delle stesse a
consentire la piena utilizzazione o anche l’arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto.
A tal fine è utile fare riferimento alle c.d. “clausole di fungibilità”, attraverso le
quali i CCNL hanno la facoltà di individuare tale equivalenza.
2133 e
2146
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AL 2008-3
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Computo. Ai fini del computo dei 36 mesi, devono essere conteggiati tutti i
periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti prescindendo, quindi, dai periodi
di interruzione intercorsi tra la cessazione del precedente rapporto di
lavoro e l’instaurazione di quello successivo.
Il calcolo del periodo effettivo deve avvenire in giorni. Pertanto, considerato
che la durata media dei mesi durante l’anno è pari a 30 giorni, tale periodo
di 30 giorni è l’equivalente di un mese.
Tolleranza. In caso di raggiungimento del limite dei 36 mesi per effetto di
successione di diversi contratti, non si verifica l’immediata conversione in
contratto a tempo indeterminato ma si applica il c.d. periodo di tolleranza di
20 giorni.
Deroga assistita. Una volta raggiunto detto limite, un ulteriore contratto a
termine è possibile, a condizione che venga stipulato presso la DPL e con
l’assistenza sindacale.
Il ruolo della DPL è limitato alla verifica formale del nuovo rapporto nonchè
della genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso.
Disciplina transitoria. I contratti a tempo determinato stipulati prima del
1° gennaio 2008 ed in corso alla data stessa continuano fino alla loro naturale scadenza, senza conseguenze legate ad un eventuale superamento
dei 36 mesi.
Diversamente, nel caso di periodi di lavoro svolti in forza di contratti cessati
alla data del 31 dicembre 2007, il periodo di lavoro già effettuato si computa solo una volta decorsi 15 mesi dal 1° gennaio 2008.
Pertanto, l’attività lavorativa svolta durante il periodo transitorio di 15 mesi,
pur rientrando nel computo dei 36 mesi, potrà continuare sino alla data del
31 marzo 2009, senza conseguenze sul piano della conversione del rapporto a tempo indeterminato.
In sostanza, i datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti a partire dal
1° gennaio 2008 rimangono indenni dall’effetto trasformativo qualora il rapporto cessi entro il 31 marzo 2009.
Circ. Min. Lav. 2 maggio 2008 n. 13
2146
Confindustria: accordo sulla durata del successivo
contratto a tempo determinato
Il 10 aprile 2008 è stato sottoscritto tra la Confindustria e le organizzazioni
sindacali (Cisl, Cgil e Uil) un accordo attuativo delle disposizioni di legge in
materia di durata massima complessiva del rapporto a termine (art. 5, c. 4
bis, D.Lgs. 368/2001, così come modificato da L. 247/2007).
Tale accordo ha previsto che la durata massima dell’ulteriore contratto a
termine, stipulabile in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi previsto in via generale (v. AL 2/08 p. 17), sia pari ad un periodo non superiore
a 8 mesi. Ciò, salve maggiori durate eventualmente disposte dai contratti
collettivi nazionali o da avvisi comuni stipulati dalle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.
AI 10 aprile 2008
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
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Contributi previdenziali
Classificazione INPS: settore Terziario
2207
L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla classificazione, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei datori di lavoro del settore Terziario nonchè, in particolare, delle attività di “phone center” e “internet point”.
In detto settore rientra l’attività di intermediazione e prestazione di servizi
anche finanziari (art. 49, c. 1 lett. b), L. 88/89).
Con lo sviluppo della terziarizzazione dell’economia, il termine “servizi” ha
assunto un concetto onnicomprensivo.
Infatti, sono classificabili nel settore Terziario tutte le attività riguardanti servizi: vi rientrano sia i servizi personali, sia quelli reali e, indistintamente, sia il
Terziario tradizionale dei servizi commerciali, in cui è compreso lo scambio
degli stessi servizi prodotti da terzi, che il Terziario avanzato dei servizi che
utilizzano i sistemi di informazione e telecomunicazione ed i sistemi telematici, salvo diversa classificazione.
Inoltre, lo stesso Istituto ha specificato che nei servizi connessi alle telecomunicazioni rientrano anche le attività di “phone center” e “internet point”.
Dette attività hanno la finalità di rendere più facilmente accessibile l’erogazione
di servizi di accesso telefonico e ad internet in strutture aperte al pubblico.
Pertanto, anche esse devono essere classificate, ai fini previdenziali ed
assistenziali, nel settore Terziario.
Circ. INPS 30 aprile 2008 n. 54
Regolarizzazione del sommerso: precisazioni
A seguito della proroga al 30 settembre 2008 (art. 7, c. 2, DL 248/2007 conv.
in L. 31/2008) del termine entro il quale i datori di lavoro possono presentare
all’INPS le istanze di regolarizzazione per i rapporti di lavoro non risultanti da
scritture o da altra documentazione obbligatoria, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito all’accesso alla procedura di emersione.
Per effetto della proroga, i datori di lavoro che per la prima volta utilizzano
la procedura di emersione possono regolarizzare, per ciascun dipendente
interessato, l’intero periodo non assicurato e non soggetto alla prescrizione
quinquennale fino al mese di settembre 2008 compreso.
Invece, i datori di lavoro che hanno già utilizzato l’emersione per periodi fino
a settembre 2007 (termine inizialmente previsto dalla legge: art. 1, c. 1192, L.
296/2006), possono avvalersi della proroga soltanto per lavoratori diversi
da quelli inseriti nella precedente agevolazione in corso di pagamento.
Infine, facendo riferimento ad una nota ministeriale (Nota Min. Lav. 27
dicembre 2007 n. prot. 25/I/0017299), l’istituto ribadisce che ad esso compete solo l’attività istruttoria, mentre la decisione sulla concessione del
provvedimento spetta al Collegio composto, in ogni ambito provinciale, dal
Direttore della DPL, dal Direttore della sede INPS e da quello della sede
INAIL (art. 5 D.Lgs. 124/2004: ML 4107). Contro le decisioni di tale Collegio,
qualificabili come provvedimenti amministrativi emessi da un organo colle-
2380 e s.
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AL 2008-3
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
giale, può essere esperito soltanto un ricorso al TAR o al Capo dello Stato;
in tal caso sono litisconsorzi necessari tutti gli Enti che hanno adottato la
decisione (cioè DPL, INPS e INAIL).
Circ. INPS 8 maggio 2008 n. 56
Dirigenti
2655
Assunzione di dirigenti disoccupati: benefici contributivi
La legge (art. 20, c. 2, L. 266/97) riconosce benefici contributivi a favore
delle imprese con meno di 250 dipendenti che assumano dirigenti privi di
occupazione sulla base di convenzioni stipulate tra l’Agenzia per l’impiego
e le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti.
Il ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello in merito alla corretta
interpretazione della norma, chiarisce che i benefici contributivi in esame
possono essere applicati alle assunzioni di dirigenti disoccupati avvenute
attraverso l’attività di intermediazione (anche di tipo convenzionale)
svolta dall’Agenzia Fondo dirigenti o dalle altre Agenzie private per il
lavoro autorizzate dal ministero del Lavoro allo svolgimento della predetta
attività. Ciò dal momento che le Agenzie pubblicistiche per l’impiego non ci
sono più, avendo lasciato il posto alle Agenzie per il lavoro, società private
che, tra le altre attività, possono essere abilitate ad esercitare quella di
intermediazione, prima svolta dall’Agenzia per l’impiego.
Il ministero, infatti, ritiene che, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privata del soggetto che svolge attività di intermediazione, la finalità
ricollocativa perseguita dalla norma continua ad essere meritevole delle
agevolazioni contributive previste dalla stessa.
E’ opportuno che le Agenzie comunichino i nominativi dei dirigenti ricollocati, con indicazione delle relative imprese, alle Regioni o Province autonome competenti per territorio ed alla Direzione generale del Mercato del
Lavoro del ministero del Lavoro, al fine di consentire il necessario monitoraggio dell’attività e dei correlati aspetti finanziari.
Risposta Interpello Min. Lav. 5 maggio 2008 n. prot. 25/I/0005902
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
3875
Pagamento rateale dei premi: nuove disposizioni
Il Decreto legge c.d. milleproroghe (art. 36 DL 248/2007 conv. in L. 31/
2008) ha introdotto rilevanti novità in materia di riscossione coattiva dei
crediti contributivi ed in particolare in materia di rateazione dei crediti
iscritti a ruolo. L’INAIL ha illustrato le nuove disposizioni in merito alla pagamento rateale dei premi, precisando che per le richieste di frazionamento
delle somme non iscritte a ruolo si continuano ad applicare le istruzioni già
impartite in precedenza (Circ. INAIL 23 luglio 2004 n. 44).
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AL 2008-3
Il debitore può presentare domanda di rateazione anche successivamente
all'inizio della procedura esecutiva che inizia con il pignoramento.
Rateazione di somme iscritte a ruolo
La competenza a concedere la rateazione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo per debiti contributivi, finora riservata agli enti creditori, spetta
direttamente agli agenti della riscossione che, su richiesta del contribuente, possono ripartire il pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso (art.
19 DPR 602/73).
In base alla normativa vigente, permane anche in capo agli enti previdenziali la facoltà di concedere il beneficio della rateazione (art. 3, c. 3-bis, DL
138/2002 conv. in L. 178/2002); tuttavia, l'INAIL ritiene opportuno utilizzare
esclusivamente l'attività degli agenti della riscossione in materia di rateazione per i crediti iscritti a ruolo.
Istruzioni operative
Dal 1° marzo 2008 le istanze di rateazione relative a somme iscritte a ruolo
dall'INAIL devono essere presentate agli agenti della riscossione, che le
gestiranno applicando il tasso di dilazione previsto per la rateazione dei
debiti previdenziali (ML 2360). Le istanze presentate successivamente al 3
aprile 2008 devono essere immediatamente trasmesse al competente
agente della riscossione, avvertendo il debitore che le stesse si considerano
presentate alla data di ricezione.
Effetti della nuova normativa sul DURC
In merito al rilascio del DURC (ML 2352 e s.) l'azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della
domanda di rateazione, mentre la sola presentazione dell'istanza non consente di attestare la regolarità. E', quindi, di rilevante importanza per l’INAIL
essere tempestivamente a conoscenza dei provvedimenti di rateazione concessi dagli agenti della riscossione nonché di eventuali inadempimenti nel
pagamento delle rate stabilite.
Infatti, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente,
di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione
e, di conseguenza, deve essere attestata l'irregolarità contributiva, previo
invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, regolarizzazione che per
le somme iscritte a ruolo dovrà essere effettuata esclusivamente versando
quanto dovuto all'agente della riscossione.
Garanzia fideiussoria
Una delle condizioni previste dalla legge per poter usufruire del pagamento
rateale è la prestazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria rilasciata da intermediari iscritti nell’apposito elenco speciale:
D.Lgs. 385/93) per frazionamenti eccedenti le 24 mensilità o per importi
superiori ad una determinata somma. Tale somma è stata elevata da €
26.000 ad € 50.000 (art. 19 DPR 602/73); tale limite vale sia per i debiti
iscritti a ruolo che per quelli non iscritti (Delib. INAIL 17 aprile 2008 n. 116).
In ordine alla garanzia che deve essere prestata dal debitore a tutela del
credito rateizzato, si precisa che in caso di ipoteca volontaria di primo grado,
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l'ente creditore deve autorizzare tale modalità di garanzia. Sarà, pertanto,
cura delle Unità territoriali INAIL rilasciare tale autorizzazione qualora
venga richiesta dagli agenti della riscossione. Si ritiene utile, infine, precisare che la garanzia fideiussoria deve essere comunque prestata nel caso
di frazionamenti eccedenti le 24 mensilità (anche se l'importo del credito
non supera € 50.000).
Circ. INAIL 3 aprile 2008 n. 22; Circ. INAIL 30 aprile 2008 n. 26
Ispezioni sul lavoro
4156
Prescrizione obbligatoria: precisazioni
Con riferimento all’istituto della prescrizione obbligatoria, il ministero del
Lavoro - rilevando che le fattispecie contravvenzionali più ricorrenti in
materia di lavoro legate alla tutela di determinati soggetti passivi (ad esempio lavoratrici madri, minori o lavoratori notturni), sono da riferirsi a ciascun
lavoratore - ha precisato che le relative condotte del datore di lavoro si
devono intendere come distinte ed astrattamente indipendenti l’una
dall’altra, anche se poste in essere in un medesimo contesto temporale.
Da ciò consegue che in tali ipotesi il personale ispettivo deve adottare una
pluralità di prescrizioni contenute in un unico atto relativo alle diverse
violazioni accertate, specificando per ciascuna di esse la norma violata, la
sanzione correlata, il nominativo del lavoratore a cui si riferisce e la condotta sanante da porre in essere. Pertanto, l’importo sanzionatorio va riferito a ciascun lavoratore interessato.
L’adozione di un unico atto, tuttavia, non impedisce che il trasgressore
possa procedere alla regolarizzazione di una parte dei lavoratori interessati individuati nel provvedimento di prescrizione. In tal caso il trasgressore sarà ammesso al pagamento nella misura prevista dalla legge per la
parte oggetto di ottemperanza, mentre con riferimento alle residue violazioni si procederà a comunicare il mancato adempimento alla Procura
della Repubblica competente.
Lett. Circ. Min. Lav. 18 aprile 2008 n. prot. 25/I/0005407
Lavoratori autonomi
4214
Datori di lavoro dei “phone center” e “internet point”:
gestione speciale
L’INPS ha precisato che i datori di lavoro che svolgono le attività di “phone
center” e “internet point” rientrano nel settore Terziario.
Pertanto, i titolari/soci delle imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, dette attività, sono tenuti all’iscrizione alla gestione previdenziale
per gli esercenti attività commerciali.
Circ. INPS 30 aprile 2008 n. 54
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Lavoro accessorio: progetto di sperimentazione 2008
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4344
Per il solo anno 2008, la fase di sperimentazione per l’espletamento di attività lavorative occasionali di tipo accessorio sarà avviata nell’ambito
dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario.
I beneficiari delle prestazioni sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione,
a comunicare all’INAIL, per via telematica o tramite call-center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il
luogo dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell’attività lavorativa:
costoro, qualora non ottemperino a tale onere e il prestatore subisca un
infortunio indennizzabile sono tenuti a restituire all’INAIL l’ammontare delle
prestazioni liquidate.
Il concessionario incaricato ai fini della detta sperimentazione è individuato
nell’INPS.
DM 12 marzo 2008: GU 2 maggio 2008 n. 102
Libri e documenti
Inosservanza delle disposizioni relative ai libri matricola e
paga: precisazioni
Il ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle violazioni
degli adempimenti sulla tenuta e le registrazioni sui libri matricola e paga e
sul relativo apparato sanzionatorio.
Libro matricola
La legge obbliga i datori di lavoro a tenere il libro matricola sul quale devono
essere effettuate le opportune annotazioni relative a ciascun prestatore
d’opera, e detta disposizioni in materia di tenuta, vidimazione e conservazione del libro stesso (artt. 20 e s. DPR 1124/65).
Le registrazioni sul libro matricola riguardano tutti i prestatori d’opera, ricomprendendosi in tale categoria non solo i lavoratori subordinati ma anche i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i collaboratori
occasionali, i soci che prestino lavoro manuale o sovrintendano il lavoro altrui,
gli associati in partecipazione e i prestatori d’opera nell’impresa familiare.
La normativa si riferisce a ciascun lavoratore e l’obbligo sussiste prima
dell’ammissione al lavoro. Ne consegue che l’obbligo di legge è violato ogni
volta che:
- si ometta, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, la registrazione di
un prestatore d’opera. Sussistono tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto
dell’omissione;
- relativamente allo stesso lavoratore si effettuino una o più inesattezze nella
scritturazione.
Sussistono tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto delle scritturazioni
inesatte.
In relazione alla possibilità di contestare o notificare gli illeciti puniti in
via amministrativa (art. 195 DPR 1124/65):
5158 e s.
e 9090
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AL 2008-3
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a) quando si tratta di omesse o inesatte registrazioni per le quali al
momento dell’accertamento sia scaduto il termine per l’adempimento
dell’obbligo contributivo (periodo di paga scaduto), viene in rilievo l’omissione del versamento dei contributi o dei premi e pertanto l’illecito amministrativo è da considerarsi connesso a violazioni in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie (art. 35, c. 3, L. 689/81). In tal caso è impossibile
adottare l’atto di contestazione o notificazione dell’illecito, in quanto la
legge ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione
totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi
nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale (art.
116, c. 12, L. 388/2000);
b) quando si tratta di omesse o inesatte registrazioni per le quali al
momento dell’accertamento non sia scaduto il termine per l’adempimento
dell’obbligo contributivo (periodo di paga non scaduto), dal momento che
non si è in presenza di una violazione connessa ad un’omissione in materia di previdenza e assistenza obbligatorie il personale ispettivo è tenuto a
contestare o notificare l’illecito in relazione a ciascun lavoratore interessato, previo esperimento obbligatorio della procedura di diffida (art. 13
D.Lgs. 124/2004: ML 4149);
c) quando si tratta di omesse o inesatte scritturazioni sul libro, relativamente
ad uno o più lavoratori per i quali siano stati effettuati tutti gli adempimenti in
materia previdenziale-assicurativa, non viene in rilievo alcuna violazione
degli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti. Pertanto, il personale
ispettivo deve contestare o notificare la violazione con atto di disposizione
(art. 14 D.Lgs. 124/2004: ML 4147) in relazione a ciascun lavoratore interessato, indipendentemente dal tempo della commissione dell’illecito e, in
ogni caso, nel rispetto della procedura di diffida obbligatoria.
Libro paga
La legge (art. 20 DPR 1124/65) obbliga i datori di lavoro a tenere un libro
paga sul quale devono essere effettuate le opportune annotazioni relative
a ciascun dipendente. Non sussiste l’obbligo di registrare sulla sezione
presenze del libro paga i prestatori d’opera autonomi o parasubordinati.
L’obbligo di legge è violato in relazione a ciascun dipendente per il quale il
datore di lavoro non iscriva l’orario di lavoro effettuato il giorno antecedente
(o nel maggior arco temporale previsto dalla legge quando il lavoro si
svolge lontano dalla sede dell' azienda, con spostamenti successivi in
diverse località). Anche in tal caso sussistono tanti illeciti quanti sono i
lavoratori oggetto delle omesse o inesatte registrazioni.
In relazione alla possibilità di contestare o notificare gli illeciti puniti in
via amministrativa (art. 195 DPR 1124/65):
a) quando si tratta di omesse o inesatte registrazioni per le quali al
momento dell’accertamento sia scaduto il termine per l’adempimento
dell’obbligo contributivo, una volta trascorso il termine per l’adempimento
l’omissione contributiva è realizzata e la sanzione amministrativa non è
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applicabile in quanto rientra in quelle connesse a violazioni in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie;
b) quando si tratta di omesse o inesatte registrazioni per le quali al momento
dell’accertamento non sia scaduto il termine per l’adempimento dell’obbligo
contributivo, dal momento che non si è in presenza di una violazione connessa ad un’omissione in materia di previdenza e assistenza obbligatorie si
deve effettuare la contestazione o la notifica dell’illecito in relazione a ciascun lavoratore, previo esperimento obbligatorio della procedura di diffida;
c) quando si tratta di omesse o inesatte registrazioni relative ad un lavoratore per il quale siano stati correttamente e concretamente adempiuti gli
obblighi contributivi e previdenziali, a prescindere dalla scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi nei confronti degli istituti, non rilevando alcuna connessione ad una violazione di norme in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie la contestazione o la notifica d’illecito
deve essere effettuata per ciascun lavoratore, previo esperimento obbligatorio della procedura di diffida.
Lett. Circ. Min. Lav. 18 aprile 2008 n. prot.25/I/0005407
Marittimi
Gente di mare: comunicazioni obbligatorie on-line
Il ministero del Lavoro ha fornito le disposizioni attuative del DM in merito
all’obbligo della trasmissione telematica delle comunicazioni di assunzione,
trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro per gli armatori
e le società di armamento.
Soggetti obbligati e abilitati
I soggetti cui incombe l’obbligo giuridico dell’adempimento delle comunicazione telematiche sono gli armatori e le società di armamento.
Altri soggetti che possono legittimamente essere abilitati ad operare tramite
il Servizio Informatico sono:
a) armatori e le società di armamento, quando effettuino direttamente o a
mezzo di propri dipendenti dette comunicazioni;
b) consulenti del lavoro abilitati a compiere, per conto di qualsiasi datore di
lavoro, tutti gli adempimenti in merito all’amministrazione del personale
dipendente;
c) avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali abilitati a compiere, per conto di qualsiasi datore di lavoro, tutti gli
adempimenti in merito all’amministrazione del personale dipendente;
d) associazioni di categoria degli armatori qualora la tenuta dei documenti
(libri paga e matricola) avvenga per il tramite dei consulenti del lavoro;
e) agenzie per il lavoro, per tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’attività di intermediazione;
f) enti bilaterali del lavoro marittimo;
g) raccomandatari marittimi.
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Comunicazioni
I soggetti indicati nel paragrafo precedente devono adempiere ai seguenti
obblighi di comunicazione:
1) assunzione diretta della gente di mare (stipula della convenzione di
arruolamento) e instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a
vario titolo presta servizio a bordo di una nave;
2) proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie
sopra indicate;
3) cessazione del rapporto con la gente di mare (risoluzione della convenzione di arruolamento) e con il restante personale che a vario titolo presta
servizio a bordo di una nave;
4) assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro
valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti
degli istituti assistenziali, previdenziali e di altre forme sostitutive o esclusive, della Prefettura-UTG (comunicazione unica).
1) Si ha proroga di un rapporto di lavoro a tempo determinato, per un dato
viaggio o per più viaggi, quando tra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo, alle dipendenze dello stesso armatore o società di armamento, intercorre un periodo non superiore a 60 giorni. Non vi è
proroga, invece, se il termine del contratto di arruolamento a tempo determinato scade in corso di viaggio. Circa i contratti a viaggio, l’ipotesi di
un’eventuale proroga si concretizza quando il termine finale della convenziona di arruolamento supera quello originariamente indicato all’atto della
stipula della convenzione medesima. Si ha proroga di una convenzione di
arruolamento a tempo determinato quando, su accordo delle parti, il termine
di tale contratto di arruolamento sia prorogato, una o più volte, per un periodo di durata pari a quella originariamente determinata dalle parti e nel rispetto del periodo d’imbarco previsto dai CCNL, pari a quattro mesi.
2) Si ha trasformazione nei casi in cui il contratto a tempo determinato o il
contratto per un dato viaggio o più viaggi, viene convertito in contratto a tempo indeterminato. Inoltre, costituisce trasformazione il c.d. “trasbordo sociale” che si verifica quando, in costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore
viene imbarcato su altra nave del medesimo armatore o società di armamento. In tal caso la comunicazione va effettuata se trattasi di trasbordo a
titolo definitivo o se trattasi di trasbordo temporaneo con modifica della categoria di rischio assicurato.
3) L’obbligo di comunicare la cessazione di un rapporto di lavoro si ha
quando sussiste un contratto a tempo indeterminato che si risolve per qualsiasi causa.
Inoltre, la comunicazione va effettuata quando sussiste un contratto a tempo
determinato, per un dato viaggio o più viaggi, e la cessazione sopravvenga
in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della
sua instaurazione, proroga o trasformazione.
Infine, la cessazione va comunicata in caso di risoluzione posticipata per
prolungamento del viaggio salvo che la data di risoluzione della convenzione di arruolamento a viaggio coincida con quella indicata nella comunicazione di proroga della medesima convenzione.
Modalità
Per l’invio delle comunicazioni obbligatorie in via telematica i soggetti obbligati ed abilitati devono registrarsi presso il Servizio Informatico UNIMARE.
Particolarità sono previste per:
- i consulenti del lavoro, che devono certificare l’iscrizione al relativo albo;
- gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Essi
devono certificare l’iscrizione ai rispettivi albi nonché certificare la comuni-
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cazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza: resta salva la facoltà per l’amministrazione di verificare la veridicità di
quanto dichiarato.
Le specifiche disposizioni sulle modalità di accreditamento sono rese disponibili sul sito www.lavoro.gov.it.
In un apposito quadro denominato “DATI INVIO”, presente nel modulo, il
soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro)
deve
farsi
identificare
inserendo
su
una
apposita
Tabella
“GM_soggettiabilitati” la categoria di appartenenza ed il proprio codice
fiscale.
Modulo
Il modello, denominato “UNIMARE”, si compone di sette sezioni, denominate “Quadri”: 1) del datore di lavoro; 2) del lavoratore; 3) di inizio; 4) di proroga; 5) di trasformazione; 6) di cessazione; 7) di invio.
Trasmissione
I soggetti abilitati effettuano le comunicazioni avvalendosi del servizio informatico UNIMARE.
L’invio può essere effettuato con due modalità alternative:
a) compilando il modulo on line, previa abilitazione dell’utente;
b) inviando un file XML.
Pertanto, sono aboliti tutti i modelli preesistenti e vengono precluse modalità
diverse da quella informatica.
Dopo avere effettuato tale invio, il servizio informatico UNIMARE rilascia
una ricevuta dell’avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione
che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.
Ogni singola comunicazione inviata è contrassegnata con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale identificazione.
Le comunicazioni telematiche devono essere effettuate nei seguenti termini:
- contestualmente o entro le 24 ore del giorno in cui si instaura il rapporto di
lavoro, per quanto riguarda la comunicazione di assunzione / instaurazione
del rapporto di lavoro;
- entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento per quanto riguarda la comunicazione di proroga, trasformazione e cessazione.
Annullamento e rettifica
Il soggetto che ha effettuato la compilazione on line di una comunicazione o
l’invio del file XML ha la possibilità di annullarla o rettificarla.
L’annullamento può avvenire per:
- qualsiasi motivazione prima della scadenza del termine stabilito dalla
legge per effettuare la comunicazione;
- mancato verificarsi dell’evento oggetto della comunicazione.
Una comunicazione annullata non può essere oggetto di rettifica.
La rettifica avviene per iniziativa di chi la ha effettuata o su richiesta dei soggetti che la ricevono.
In caso di errata indicazione di dati non essenziali, la funzione di rettifica
avviene mediante:
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- il sistema informatico on line, utilizzando il codice di comunicazione al
fine di ricercare la comunicazione da rettificare e provvedere ad effettuare
le necessarie correzioni;
- l’invio di un file XML, reinviando la comunicazione rettificata con il codice
di comunicazione della comunicazione che si intende rettificare. Invece, in
caso di errore di elementi essenziali della comunicazione si interviene con
una comunicazione di rettifica provvedendo nel più breve tempo possibile
e comunque entro i 5 giorni successivi.
Successivamente all’invio di una comunicazione di rettifica il sistema informatico rilascia una nuova ricevuta con il relativo codice.
Indisponibilità del servizio informatico
In caso di mancato funzionamento del servizio informatico il soggetto abilitato può adempiere l’obbligo delle comunicazioni telematiche consegnando
all’ufficio di collocamento della gente di mare, ove a luogo l’imbarco o lo
sbarco, il contratto di arruolamento o il documento di sbarco.
Resta fermo l’obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica entro il primo giorno utile al ripristino dell’anomalia.
Efficacia
Le presenti disposizioni sono efficaci dal 1° agosto 2008.
La comunicazione telematica è valida anche ai fini dell’assolvimento degli
obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e del Servizio di Assistenza Sanitaria al personale Navigante (c.d. pluriefficacia della comunicazione).
Pertanto, da detta data non deve essere effettuata nessun’altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro nei confronti dei predetti organismi.
Circ. Min. Lav. 8 maggio 2008 n. 14
Maternità e congedi parentali
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Interdizione anticipata dal lavoro: decorrenza
Il ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro.
Detti provvedimenti possono essere disposti quando vi siano:
1) complicanze nella gestazione o pregresse patologie che si teme possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. In tale ipotesi, la
domanda inoltrata dalla lavoratrice si intende accolta decorsi 7 giorni dalla
sua presentazione e il relativo provvedimento di interdizione decorre dalla
data di inizio dell’astensione dal lavoro;
2) condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la salute della
donna e del nascituro e il datore di lavoro non possa adibire la lavoratrice
ad altre mansioni. In questo caso, il provvedimento di interdizione viene
emanato solo dopo l’accertamento da parte della DPL della sussistenza di
detta impossibilità o previa presentazione da parte del datore di lavoro di
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AL 2008-3
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una dichiarazione in tal senso. L’interdizione pertanto decorre dalla data del
relativo provvedimento.
Circ. Min. Lav. 17 aprile 2008 n. prot. 25/Segr/0005249
Orario di lavoro
CCNL Autotrasporto merci e logistica: orario di lavoro del
personale viaggiante
Con accordo 3 aprile 2008 è stata riformulata la disciplina prevista dal CCNL
(artt. 11 e 11-bis) in materia di orario di lavoro del personale viaggiante.
Di seguito sono sintetizzate le principali novità.
Durata e trattamento economico
L’accordo, oltre a ribadire la durata dell'orario di lavoro settimanale (39 ore)
e la durata media della settimana lavorativa (48 ore), dispone che la durata
massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su
un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48
ore settimanali.
Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro e retribuiti con la sola
indennità di trasferta i seguenti periodi:
- di interruzione della guida;
- riposi intermedi;
- riposo degli apprendisti;
- di attesa per divieto della circolazione.
Per i tempi di disponibilità nei quali il lavoratore mobile, pur non dovendo
restare sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad
eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o riprendere la guida,
oppure di eseguire altri lavori, è dovuto soltanto il trattamento di trasferta.
I periodi trascorsi in viaggio (ad esempio: treno, nave, aereo, ecc.) per
l'esecuzione del servizio affidato al lavoratore ed i tempi di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti
(con ripartizione in egual misura del lavoro effettivo in trasferta) vengono retribuiti in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite
dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario.
Il lavoratore per i tempi di riposo ha diritto alla sola indennità di trasferta
nel caso in cui il riposo sia dato fuori della sede dell'impresa.
L'eventuale maggiore durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità:
- facendo riferimento all'attività effettivamente prestata, oppure
- secondo quanto previsto da accordi aziendali o territoriali.
Al personale viaggiante non si applicano i limiti annuali, settimanali e giornalieri al lavoro straordinario previsti per il personale non viaggiante.
1) Per orario di lavoro si intende ogni periodo compreso tra l'inizio e fine del
lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro a disposizione
del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, vale a dire:
- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto (guida, carico e scarico, pulizia e manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a
6135 e s.
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garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi
legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, inclusa la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana);
- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile (cioè lavoratore, anche apprendista, facente parte del personale che effettua spostamenti, che
è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi) non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il lavoro normale, occupato in
compiti connessi all'attività di servizio.
2) La disciplina sopra esaminata si applica anche al personale addetto ai
servizi di trasloco diverso dal conducente per il tempo in viaggio e per
l'eventuale tempo di presenza a disposizione.
Personale viaggiante addetto a mansioni discontinue
Il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° S il cui tempo di lavoro effettivo
non coincide con i tempi di presenza a disposizione, in ragione di vincoli
organizzativi derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere extraurbani,
che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l’indennità
di trasferta, la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività (lavoratori discontinui). Le ore prestate
oltre tale limite vengono retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario, oppure secondo quanto previsto dagli accordi aziendali o territoriali.
Per i lavoratori discontinui la durata media dell'orario settimanale non
può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può
essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore
non supera il limite di 58 ore settimanali. La sussistenza delle condizioni
per l'applicazione di tali diversi limiti viene accertata con accordi collettivi
aziendali conclusi con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul territorio nazionale. Gli accordi avranno una durata
massima di 4 anni; in assenza di accordo o di rinnovo dello stesso e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la durata media oraria sarà quella prevista
per la generalità del personale viaggiante.
L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza
dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro per rientrare nel
medesimo luogo.
Accordo CCNL Autotrasporto merci e logistica 3 aprile 2008
Pensioni
6810
Contributi alla previdenza complementare: natura
giuridica
Il ministero del Lavoro, rispondendo ad un’istanza di interpello, ha fornito
chiarimenti in ordine alla natura delle quote contributive destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, diverse dal conferimento del TFR maturando. Si fa riferimento in particolare alla contribuzione
ai Fondi, prevista in misura percentuale dai CCNL, quale quota minima a
carico del datore di lavoro, dovuta qualora il lavoratore versi a sua volta la
propria quota minima a carico, diversa dal conferimento del TFR.
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AL 2008-3
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Convenendo con gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari, il ministero
ritiene che tali quote contributive abbiano natura di retribuzione differita con
funzione previdenziale, in considerazione del fatto che dette somme, la cui
misura minima è determinata dai CCNL, sono erogate solo a favore dei lavoratori che si avvalgono volontariamente del sistema di previdenza complementare e che versano a loro volta il relativo contributo; costituiscono pertanto
una forma di integrazione della retribuzione, continuativa e non occasionale,
collegata alla sussistenza e allo svolgimento del rapporto di lavoro.
In definitiva si può concludere che tali quote abbiano una struttura contributiva, ma una natura retributiva, benché non rientranti nell’ambito del “minimo
retributivo costituzionalmente garantito” (art. 36 Cost.), realizzando invece
una funzione strettamente a carattere previdenziale (art. 38, c. 2, Cost.).
Con riguardo infine, all’ulteriore questione circa l’obbligatorietà del contributo nei confronti dei datori di lavoro non iscritti all’Organizzazione sindacale stipulante gli accordi istitutivi dei Fondi di previdenza complementare, è
da rilevare che l’iscrizione del datore di lavoro all’Organizzazione sindacale
che ha stipulato i relativi contratti o accordi collettivi, ovvero l’adesione esplicita a questi ultimi, deve essere equiparata all’adesione implicita, o comunque alla concreta applicazione di fatto, dei relativi accordi (art. 39 Cost.;
D.Lgs. 252/2005).
Pertanto, esclusa la sussistenza dell’obbligo contributivo nei confronti dei
datori di lavoro non iscritti all’Organizzazione sindacale stipulante gli accordi
istitutivi dei Fondi e che non applicano nemmeno in via di fatto gli stessi
accordi, detto obbligo permane nei confronti dei datori di lavoro i quali, ancorché non iscritti all’Organizzazione stipulante, diano concreta applicazione al
contratto collettivo istitutivo del Fondo a cui il lavoratore risulta iscritto.
Risposta Interpello Min. Lav. 2 maggio 2008 n. 11
Permessi e assenze dal lavoro
Portatori di handicap e loro familiari: nuove modalità operative
L’INPS ha fornito nuove istruzioni operative per una più semplice fruizione
dei permessi concessi ai disabili ed ai loro familiari.
Di seguito esaminiamo le principali novità introdotte dalla circolare.
Campo di applicazione
Anzitutto, richiamando quanto enunciato dalla giurisprudenza (Cass. 5 gennaio 2005 n. 175), l’istituto chiarisce che il datore di lavoro è il destinatario
dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del
lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità.
Pertanto, è sul datore di lavoro che incombe il diritto-dovere di verificare in
concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi in esame, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità.
Validità temporale dei provvedimenti di concessione dei permessi
Con la compilazione della domanda il richiedente si impegna, mediante dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambia-
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mento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate
nel modello di richiesta (come l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave, la revisione del giudizio di gravità, le
modifiche ai periodi di permesso richiesti, oppure la fruizione di permessi, per
lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari).
In considerazione di ciò l’INPS precisa che per tutti i nuovi provvedimenti di
riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi (e per tutti i prossimi
rinnovi di quelli già emessi) non viene più apposto il limite temporale di
validità di 12 mesi, tranne per i provvedimenti di riconoscimento temporaneo della disabilità grave.
Cumulo di permessi
Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi in esame
per se stesso, può anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso
mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza
che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del
lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in
condizioni di disabilità grave.
Accertamento della gravità della disabilità
Per quanto riguarda il procedimento di accertamento della condizione di
grave disabilità da parte della Commissione medica ASL, qualora tale commissione non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda, l’accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata è efficace fino all’accertamento definitivo da parte della commissione. In tal caso, il lavoratore deve allegare alla
richiesta la copia della domanda presentata alla Commissione ASL e la
dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che risultassero indebite a procedimento definitivamente concluso.
Programma di assistenza
Contravvenendo ad un proprio precedente orientamento (Circ. INPS 23
maggio 2007 n. 90), l’INPS dispone che, in caso di richiedente i permessi
che lavori o risieda in luogo distante da quello di residenza del soggetto
disabile in situazione di gravità, non è più necessario presentare il programma di assistenza a firma congiunta con la persona da assistere.
Congedo straordinario: compatibilità con altri permessi
La legge prevede che durante il periodo di congedo straordinario (ML
6986) i beneficiari non possono usufruire degli altri permessi che la legge
riconosce ai familiari dei soggetti disabili.
L’INPS ha interpretato la norma ritenendo che tale divieto riguarda l’ipotesi
in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate
e non il caso della fruizione nello stesso mese ma in giornate diverse.
Circ. INPS 29 aprile 2008 n. 53
6989
Congedo straordinario: importi per l’anno 2008
L’INPS ha reso noti gli importi per il 2008 dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell’aliquota
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contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.
Indennità economica
Importo complessivo annuo
Importo massimo annuo
Importo massimo giornaliero
41.934,23
31.529,00
86,38
Retribuzione figurativa accreditabile
Massima annua
Massima settimanale
Massima giornaliera
31.529,00
606,33
86,38
Circ. INPS 9 aprile 2008 n. 48
Spettacolo
Denuncia ENPALS telematica: proroga del termine
8066
La scadenza per la trasmissione telematica della denunce contributive, relative al periodo gennaio-aprile 2008, è prorogata fino al 25 giugno 2008.
Resta salvo l’obbligo di assolvere gli adempimenti relativi al versamento dei
contributi previdenziali nei termine di legge.
Circ. ENPALS 24 aprile 2008 n. 7
Trattamento di fine rapporto
Coefficiente di rivalutazione del mese di aprile 2008
9085
L’ISTAT ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo del mese di aprile 2008,
sulla base del quale si determina il coefficiente di rivalutazione del TFR.
Pertanto, la quota di TFR accantonata al 31 dicembre 2007 deve essere
rivalutata dal 15 aprile al 14 maggio 2008, in base al coefficiente 1,467375.
Mese e periodo
dal
al
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Gennaio 2008
15.01.08
14.02.08
0,125
132,2
0,303490
0,227618
0,352618
Febbraio 2008
15.02.08
14.03.08
0,250
132,5
0,531108
0,398331
0,648331
Marzo 2008
15.03.08
14.04.08
0,375
133,2
1,062215
0,796662
1,171662
Aprile 2008
15.04.08
14.05.08
0,500
133,5
1,289833
0,967375
1,467375
(a) Percentuale di rivalutazione in misura fissa pari all'1,5% annuo, rapportato a mese.
(b) Aumento mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
(c) Differenza percentuale del valore mensile dell'indice ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.
(d) 75% di (c).
(e) Incremento totale di rivalutazione del TFR (a)+(d).
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Commentario
Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
In attuazione della delega ad emanare nuove disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 1 L. 123/2007),
è stato pubblicato il nuovo Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81: GU 30 aprile 2008 n. 101; d’ora in poi, TU). Le nuove disposizioni, se non diversamente specificato, sono in vigore dal 15 maggio 2008.
Di seguito, dopo l’analisi del campo di applicazione del nuovo TU e degli
obblighi che gravano sui soggetti coinvolti nel sistema di organizzazione
della sicurezza in azienda, segnaliamo – attraverso tabelle di sintesi - le
novità introdotte rispetto a quanto già fissato dalla previgente normativa,
esaminata nel Memento Lavoro.
a. Campo di applicazione
3450 e s.
Attività
Il nuovo TU si applica a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio.
Tuttavia nei casi indicati nella tabella seguente le disposizioni del TU
dovranno essere applicate tenendo conto delle peculiarità di ciascun settore, individuate da decreti da emanarsi entro e non oltre il 15 maggio 2009.
Settore
Normativa applicabile
nella fase transitoria
- Forze armate e di polizia
- Vigili del fuoco
- Soccorso pubblico
- Difesa civile
- Servizi di protezione civile
- Trasporto aereo e marittimo
- Strutture giudiziarie, penitenziarie,
quelle destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica
- Università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione
ed educazione di ogni ordine e grado
- Organizzazioni di volontariato
art. 1, c. 2, D.Lgs. 626/94
- Attività lavorative a bordo delle navi
(D.Lgs. 271/99)
• in ambito portuale (D.Lgs. 272/99)
• per il settore delle navi da pesca
(D.Lgs. 298/99)
D.Lgs. 271/99; D.Lgs. 272/99; D.Lgs. 298/99
- Trasporto ferroviario (L. 191/74)
Disposizioni tecniche contenute nel DPR 547/55
e nel DPR 164/56, richiamate dalla L. 191/74
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AL 2008-3
Soggetti coinvolti
Di seguito indichiamo la nozione e/o i requisiti dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della sicurezza in azienda, ai fini dell’applicazione del TU.
Datore di
lavoro
E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (1).
Dirigenti
Sono le persone che, in ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico loro
conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Preposti
Si considerano tali i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico loro conferito, sovrintendono all'attività lavorativa
e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Medico
competente
Si definisce medico competente quello in possesso di uno dei titoli
e dei requisiti formativi e professionali di seguito elencati (art.39
TU), nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza
sanitaria, che collabora con quest’ultimo ai fini della valutazione dei
rischi.
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione dell’Assessorato regionale alla Sanità successiva
allo svolgimento dell’attività di medico del lavoro per almeno 4 anni
(art. 55 D.Lgs. 277/91);
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina
legale.
Per lo svolgimento delle funzioni, è altresì necessario partecipare al
programma di educazione continua in medicina (D.Lgs. 229/99), a
partire da quello triennale successivo al 15 maggio 2008. I crediti
previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella
misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina «medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
I medici in possesso dei suddetti titoli e dei requisiti sono iscritti
nell'elenco dei medici competenti istituito presso il ministero della
Salute (2).
Lavoratori
Il TU si applica a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai
soggetti ad essi equiparati.
Si considera lavoratore colui che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Al lavoratore, così definito, è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per
conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione
(ML 4338 e s.); il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (ML 3216 e s.); l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
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lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario (L. 266/91); i volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario
che effettua il servizio civile.
Per alcune categorie di lavoratori, l’applicabilità del TU è subordinata alla sussistenza di determinate condizioni. Infatti le nuove
disposizioni si applicano:
- ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a
progetto (ML 1450 e s.), se la prestazione lavorativa si svolge nei
luoghi di lavoro del committente;
- ai prestatori occasionali di tipo accessorio (ML 4344 e s.), a
condizione che il servizio reso non consista in piccoli lavori domestici a carattere straordinario, insegnamento privato supplementare, o assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e ai
disabili.
Il TU non si applica:
- agli addetti ai servizi domestici e familiari;
- ai lavoratori a domicilio (ML 4600 e s.), se non con riferimento
all’informazione e alla formazione in materia di sicurezza (artt. 36 e
37 TU) e, qualora il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie,
all’uso delle attrezzature stesse e dei DPI (art. 69 e s. TU);
- ai lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa a distanza mediante collegamento informatico e telematico, se
non con riferimento all’uso dei videoterminali (art. 173 e s. TU) e,
qualora il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, all’uso delle
attrezzature stesse e dei DPI (art.69 e s. TU);
- ai lavoratori autonomi (art.2222 c.c.: ML 4333 e s.), se non con
riferimento a specifiche misure di sicurezza (artt. 21 e 26 TU);
- ai componenti dell'impresa familiare (art.230 bis c.c.), ai piccoli
imprenditori (art. 2083 c.c.) e ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, se non con riferimento a specifiche
misure di sicurezza (art.21 TU).
(1) Da ciò discende che, nel caso di una collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell’applicazione del TU, la figura del datore di lavoro coincide con quella
del committente solo quando la prestazione lavorativa si svolga nel luogo di lavoro di
quest’ultimo.
(2) I medici in possesso del titolo di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi
universitari da definire con DM. Coloro che, alla data del 15 maggio 2008, svolgono
le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno
un anno nell'arco dei tre anni anteriori, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni; a tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro
comprovante l'espletamento di tale attività.
b. Tutela della sicurezza del lavoratore
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono:
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
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AL 2008-3
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione
dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti
sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti e i preposti, nonché per i RLS;
- l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di
codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Nei paragrafi seguenti esaminiamo gli obblighi posti in capo ai diversi soggetti coinvolti nell’organizzazione aziendale.
N. B. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori
Datore di lavoro
Il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi di sicurezza. Egli,
in particolare, ha l’obbligo non delegabile di:
• valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR (art. 28 TU);
• designare il responsabile del SPP;
Il datore di lavoro ha, altresì, l’obbligo delegabile nei limiti e alle condizioni
previste dalla legge, di:
• adottare le misure, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni
dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti, necessarie sia ai fini della prevenzione incendi sia ai fini dell'evacuazione dei luoghi
di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (art. 43 TU);
• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o
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AL 2008-3
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
• prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza
di rischio;
• nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza
sanitaria (art. 41 TU);
• richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi a suo carico
(art.25 TU);
• affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
• vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità;
• fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente;
• richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro
disposizione;
• consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute;
• consegnare tempestivamente al RLS , su richiesta di quest’ultimo, copia
del DVR (art. 28 TU);
• consultare il RLS in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o
unità produttiva (art. 50, c. 1 lett. b), TU);
• consultare il RLS in ordine alla designazione del medico competente e
del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro
(art. 50, c. 1 lett. c) TU);
• consultare il RLS in merito all’organizzazione della formazione in materia
di sicurezza (artt. 37 e 50, c.1 lett. d), TU);
• convocare, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, la riunione
periodica con il RSPP, con il RLS e con il medico competente, principalmente al fine di esaminare il DVR (art.28 TU) e di valutare i criteri di scelta,
le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione nonché i
programmi di informazione e formazione;
• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
• astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela
della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luo-
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AL 2008-3
ghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, tenendo conto delle
dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda;
• adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di
pericolo grave e immediato per la propria sicurezza o per quella di altre
persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di
tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici
disponibili;
• prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone
che li espongono ad un rischio grave e specifico;
• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in
materia di sicurezza (artt. 36 e 37 TU);
• informare il prima possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
• comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento;
• comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS;
• fornire informazioni al SPP ed al medico competente informazioni in merito
alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla programmazione e
all’attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli
impianti e dei processi produttivi, ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento e quelli relativi alle malattie professionali, ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Delega
Il datore di lavoro, nei casi in cui non sia espressamente vietato dalla legge
(art.17 TU), può delegare (art. 16 TU) le proprie funzioni ad altro soggetto
con i seguenti limiti e condizioni.
In particolare, perché la delega di funzioni possa considerarsi validamente
attribuita è necessario che la stessa:
• risulti da atto scritto recante data certa;
• attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; nonché l’autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
• sia attribuita a soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
• sia accettata dal delegato per iscritto;
• sia stata pubblicata in modo adeguato e tempestivo.
La delega, in ogni caso, non esclude, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di
vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
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AL 2008-3
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Casi particolari
Nelle ipotesi di distacco (ML 1994 e s.) e di somministrazione di lavoro (ML
518 e s.), di seguito esaminati, gli obblighi previsti in capo al solo datore di
lavoro sono invece ripartiti tra questi e un altro soggetto.
Analizziamo inoltre le specificità previste per il contratto di appalto.
a. Somministrazione di lavoro. Per i lavoratori temporanei inviati in missione tutti gli obblighi in materia di sicurezza gravano sul soggetto che
effettivamente utilizza la prestazione. L’agenzia di lavoro (datore di lavoro
formale), invece, ha l’obbligo di formare e informare il lavoratore sui rischi
per la sicurezza connessi allo svolgimento delle mansioni che è chiamato
a svolgere, nonché sulle modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro. Fa
eccezione il caso in cui il contratto di somministrazione stabilisca una
diversa ripartizione degli obblighi (ML 555).
b. Distacco. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo
a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
viene distaccato.
c. Appalto. Oltre a rispettare gli obblighi previsti per la generalità dei datori
di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità
produttiva o ancora nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda, il
committente deve:
• elaborare un unico DVR al fine di eliminare o quanto meno ridurre i rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva (art. 26, c. 3, TU);
• consegnare tempestivamente ai RLS, su loro richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi di cui al punto che precede;
• verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante
contratto d’opera o di somministrazione secondo le modalità previste da un
decreto di prossima emanazione (art. 6, c. 8 lett. g), TU), fino alla data di
entrata in vigore del suddetto decreto, ciò avviene tramite l’acquisizione:
- del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi
del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 47 DPR
445/2000);
• fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi all’interno della
propria azienda dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il datore di lavoro committente e il datore appaltatore ed eventualmente
quello subappaltatore devono:
• cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei
rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
AL 2008-3
• coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori;
• informarsi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese;
• indicare nei singoli contratti di appalto, subappalto e somministrazione in
modo specifico, a pena di nullità (art. 1418 c.c.), i costi relativi alla sicurezza
del lavoro.
Inoltre nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, ciascun lavoratore deve essere in possesso di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e
l'indicazione del datore di lavoro. L’onere di munire il lavoratore della tessera di
riconoscimento grava, pertanto, su ciascun datore di lavoro. I lavoratori autonomi devono invece provvedere a munirsi della tessera per proprio conto.
1) I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all'obbligo delle tessera di riconoscimento mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla DPL territorialmente competente da tenersi
sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori. Ai fini del computo dei 10 dipendenti, si tiene conto di tutti i lavoratori
impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, compresi quelli autonomi (art. 36 bis, c. 4, DL 223/2006 conv. in L. 248/2006).
2) Il committente risponde in solido con l’appaltatore o con ciascuno degli
eventuali subappaltatori di tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente
dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell’INAIL o dell’IPSEMA, esclusi i danni derivati da rischi specifici propri
dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Dirigenti
I dirigenti hanno obblighi analoghi a quelli del datore di lavoro (secondo le
loro attribuzioni e competenze), fatta eccezione per l’obbligo di elaborazione
del documento di valutazione dei rischi (artt. 17 e 28 TU) e per l’obbligo di
designazione del RSPP (art.17 TU).
Preposti
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, hanno l’obbligo di:
• sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI
messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
• verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
• richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato;
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• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
• frequentare appositi corsi di formazione (art. 37 TU).
Lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione,
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori, in particolare, devono:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo
grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria
o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati
dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o
comunque disposti dal medico competente.
In regime di appalto o subappalto, i lavoratori devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Componenti dell'impresa familiare e lavoratori autonomi
I componenti dell'impresa familiare (ML 4857 e s.), i lavoratori autonomi
che compiono opere o servizi (ML 8506), i piccoli imprenditori (art. 2083
c.c.) e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
• utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di in materia
di uso delle attrezzature stesse e dei DPI (art.69 e s. TU);
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AL 2008-3
• munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni in materia di
uso delle attrezzature stesse e dei DPI (art. 69 e s. TU);
• munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Progettisti
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al
momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia.
Fabbricanti e fornitori
I fabbricanti e i fornitori hanno l’obbligo di fabbricare, vendere, noleggiare e
concedere in uso attrezzature di lavoro, DPI ed impianti rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del
concedente, dalla relativa documentazione.
Installatori
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi
tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di
salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Medico competente
Il medico competente ha l’obbligo di:
• collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure
per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
• collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della
sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti
dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
• collaborare con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi,
anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza
sanitaria all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
• programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria (art.41 TU) attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
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• istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria;
• concordare con il datore di lavoro, nelle aziende o unità produttive con più
di 15 lavoratori, il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio di
ogni lavoratore;
• consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti per
la tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) e con salvaguardia del segreto
professionale;
• consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la
necessità di conservazione;
• inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie
e di rischio nei casi previsti dal TU, alla cessazione del rapporto di lavoro,
nel rispetto delle disposizioni vigenti per la tutela della privacy (D.Lgs. 196/
2003);
• fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a
lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali
agenti;
• fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di
questi ultimi, informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria e nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessità
dei lavoratori di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
• informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
• in occasione delle riunioni periodiche con il datore di lavoro, con il RSPP
dei lavoratori e con il RLS (art. 35 TU) comunicare per iscritto, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni
sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
• visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza
diversa. La diversa periodicità viene fissata dal medico in base alla valutazione dei rischi e comunicata dallo stesso al datore di lavoro ai fini della
sua annotazione nel DVR;
• partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione
del rischio e della sorveglianza sanitaria;
• comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti
necessari per essere nominato medico competente (art. 39 TU) al ministero della Salute entro il 15 novembre 2008.
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c. Sintesi delle principali novità
Oggetto
Novità
Valutazione dei rischi
Oggetto.
(ML 3476)
La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi
quelli collegati allo stress lavoro-correlato (Accordo
Europeo 8 ottobre 2004), quelli riguardanti le lavoratrici
in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
Collaborazione con altri soggetti.
Anche la valutazione del rischio deve essere effettuata
con la collaborazione del RSPP e, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, del medico competente,
previa consultazione del RLS (1).
Casi particolari.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione sulla base delle procedure
standardizzate da definirsi e recepirsi con DM. Fino alla
scadenza del 18° mese successivo alla data di entrata
in vigore di detto decreto e, comunque, non oltre il 30
giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi (2).
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base
delle procedure standardizzate da definirsi e recepirsi
con DM. Nelle more dell'elaborazione di tali procedure
si applicano le disposizioni indicate in tabella con riferimento alla valutazione dei rischi e al documento di valutazione (3).
Documento di valutazione del rischio
Requisiti.
(DVR: ML 3477)
Deve essere redatto a conclusione della valutazione,
deve avere data certa e contenere: relazione sulla valutazione di tutti i rischi nonché i criteri adottati per la
valutazione stessa; misure di prevenzione e di protezione attuate e DPI adottati a seguito della valutazione;
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,
nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; nominativo del RSPP, del RLS o di
quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione; individuazione delle mansioni
che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento; specifiche ulteriori indicazioni previste
per i regimi particolari (1).
Tenuta.
Deve essere custodito presso l’unità produttiva presso
la quale è stata effettuata la valutazione del rischio (4).
Servizio di prevenzione e protezione
Organizzazione.
(SPP: ML 3480 e s.)
Può essere organizzato dal datore di lavoro all'interno
dell’azienda o dell’unità produttiva, o affidato a persone
o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni
dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. Fanno
eccezione i casi di svolgimento diretto del servizio da
parte del datore di lavoro.
E’ possibile ricorrere a persone o servizi esterni: obbligatoriamente, in assenza di dipendenti che, all'interno
dell'azienda o dell'unità produttiva, siano in possesso
dei requisiti prescritti; nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, per integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
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Oggetto
Novità
Il ricorso a soggetti esterni non esonera il datore di
lavoro dalla propria responsabilità.
L'istituzione del servizio (e la nomina del RSPP)
all'interno dell'azienda, o dell'unità produttiva, è obbligatoria: nelle aziende industriali in cui sono presenti
sostanze pericolose (soggette all’obbligo di notifica:art.2 D.Lgs. 334/99); nelle centrali termoelettriche;
negli impianti ed installazioni per il deposito e lo smaltimento di rifiuti radioattivi; nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni; nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
nelle strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori.
Nei casi di aziende con più unità produttive nonché
nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un
unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di
lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione
del servizio e per la designazione degli addetti e del
responsabile.
Salvo che nei casi in cui è obbligatoria l’istituzione del
servizio interno, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del SPP con riferimento ai
rischi, al primo soccorso, nonché alla prevenzione
incendi ed evacuazione, in specifiche ipotesi (5) dandone preventiva informazione al RLS e alle condizioni
di seguito indicate:
- frequenza di corsi di formazione, di durata tra 16 e 48
ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei
contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 15 maggio 2009. Fino alla pubblicazione di detto accordo, conserva validità la formazione
effettuata secondo la disciplina precedente (art. 3 DM
16 gennaio 1997), il cui contenuto è riconosciuto dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di definizione dell'accordo stesso;
- frequenza di corsi di aggiornamento nel rispetto di
quanto previsto nell'accordo sopra indicato.
Requisiti.
Gli addetti e i responsabili devono essere in numero
sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e
disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi devono possedere le capacità e i requisiti professionali adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'
attività lavorative: titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria superiore; attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici
corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
(6) (7).
Oltre a ciò. il RSPP deve possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici
corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress
lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (6); in
alternativa, le funzioni di RSPP possono essere svolte
da chi, pur non essendo in possesso di detto titolo di
studio, dimostrino di aver svolto una delle funzioni
richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un
datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13
agosto 2003 previo svolgimento dei corsi prescritti (6).
Responsabili e addetti sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento (6).
Le competenze acquisite dai componenti del servizio
interno a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino (art.2, c. 1 lett. i),D.Lgs. 276/2003).
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Oggetto
Novità
Compiti.
Il SPP dai rischi professionali provvede: all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale; ad elaborare, per quanto
di competenza, le misure preventive e protettive (art.28,
c. 2, TU) e i sistemi di controllo di tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica; a fornire ai lavoratori le informazioni in materia di sicurezza.
Prevenzione incendi, evacuazione e pronto
soccorso
(ML 3484 e 9090)
Rapporti con i servizi pubblici.
Al fine di adempiere al suo obbligo di gestione delle
possibili emergenze anche in materia di primo soccorso, salvataggio e lotta antincendio il datore di lavoro
deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti.
Rifiuto dell’incarico per la gestione delle emergenze.
I lavoratori incaricati dal datore di lavoro per la gestione
delle possibili emergenze (art. 43 TU) non possono, se
non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato.
In caso di pericolo grave, immediato e che non può
essere evitato, il lavoratore che:
- si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa;
- nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze
di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale
azione, a meno che non abbia commesso una grave
negligenza.
Provvedimenti necessari in materia di primo soccorso.
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e
di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle
altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Attrezzature di primo soccorso.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sono individuati dalla legge (DM 388/2003),
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
Prevenzione incendi.
Fermo restando quanto previsto dalla legge (D.Lgs.
139/2006), decreti ministeriali di prossima emanazione
definiranno:
- i criteri per individuare le misure intese ad evitare
l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi; le misure precauzionali di
esercizio e i metodi di controllo e manutenzione degli
impianti e delle attrezzature antincendio;
- i criteri per la gestione delle emergenze;
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Oggetto
Novità
- le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del
personale addetto e la sua formazione.
Fino all'adozione di detti decreti, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro fissati dal
ministero dell’Interno (DM 10 marzo 1998).
Informazione ai lavoratori
Comunicazione di nominativi.
(ML 3487)
Il datore di lavoro deve provvedere a comunicare ai
lavoratori, oltre al nominativo del medico competente e
del RSPP, anche i nominativi degli addetti del servizio di
prevenzione e protezione.
Contenuto dell’informazione.
L’informazione in materia di salute e sicurezza deve
essere facilmente comprensibile per i lavoratori, deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze e, se
è rivolta a lavoratori stranieri, deve avvenire previa
verifica della comprensione della lingua utilizzata nel
percorso informativo.
Segnaletica
Obblighi del datore di lavoro.
(ML 3488)
Il datore di lavoro deve provvedere affinché sia l’RSPP
che i lavoratori siano informati di tutte le misure da
adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva.
Definizione.
Rientrano nella definizione di segnaletica anche: il cartello supplementare, utilizzato per fornire indicazioni
complementari rispetto a quelle indicate da un altro cartello; il colore di sicurezza al quale è assegnato un
determinato significato; il simbolo o pittogramma, vale a
dire un’immagine che rappresenta una situazione o che
prescrive un determinato comportamento, impiegata su
un cartello o su una superficie luminosa.
Formazione
Contenuto.
(ML 3489)
La formazione in materia di salute e sicurezza deve
essere facilmente comprensibile per i lavoratori, deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze e, se
è rivolta a lavoratori stranieri, deve avvenire previa
verifica della comprensione e conoscenza della lingua
veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Durata, contenuti minimi e modalità.
Da definirsi con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione
delle parti sociali, entro il 15 maggio 2009.
Addestramento.
L’addestramento specifico della generalità lavoratori deve
essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Il preposto riceve una specifica formazione e un
aggiornamento periodico, ai quali provvede il datore di
lavoro. In particolare, la formazione riguarda: i principali
soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione e
l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei
rischi e l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Riunione periodica
Oggetto.
(ML 3492)
Vengono esaminati: il DVR; l'andamento degli infortuni
e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI; i programmi di informazione e
formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai
fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
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Oggetto
Novità
Possono essere individuati: codici di comportamento e
buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Numero, designazione, trattamento e strumenti.
(RLS: ML 3493)
Sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva il
numero, le modalità di designazione o di elezione, il
tempo di lavoro retribuito, gli strumenti per l'espletamento delle funzioni del RSL.
In assenza di diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, l’elezione avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e
sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con
DM sentite le confederazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, se non vengono svolte le elezioni del RLS, le funzioni di questo
sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza territoriale (art. 48 TU) e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo
(art. 49 TU).
Attribuzioni.
In assenza di diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva il RLS:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e
degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori (art.37 TU);
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze
ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti,
alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica (ML 3492);
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i
mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Svolgimento dell’incarico.
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché
dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite
l'accesso ai dati, comunicati all’INAIL o all’IPSEMA,
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso
quello dell’evento.
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Oggetto
Novità
Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
Le modalità per l'esercizio delle funzioni attribuite al
RLS sono stabilite in sede di contrattazione collettiva.
Per l'espletamento della sua funzione, il RLS, su sua
richiesta, riceve copia del DVR (ML 3477). Allo stesso
modo, nell’ambito dei contratti di appalto, i RLS rispettivamente del datore di lavoro committente e delle
imprese appaltatrici, su loro richiesta, ricevono copia del
documento di valutazione dei rischi (art.26, c. 3, TU).
Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/
2003) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR (artt.26 e28 TU), nonché al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
Formazione.
Le modalità, la durata (8) e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale anche nel rispetto dei principi giuridici comunitari.
Incompatibilità.
L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la
nomina di responsabile o addetto al SPP.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale
(RLST)
Funzione.
Nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o
designato il RLS, le funzioni di questi vengono svolte
dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Designazione.
Le modalità di elezione o designazione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o
di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti
accordi, le modalità di elezione o designazione sono
individuate con DM, sentite le associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il nominativo del RLST viene comunicato alle aziende e
ai lavoratori interessati dall'organismo paritetico o, in
mancanza, al Fondo di sostegno alla piccola media
impresa (art. 52 TU).
Accesso ai luoghi di lavoro.
Il RLST, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, accede
ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di collettivi
nazionali, interconfederali o di categoria. Il termine di
preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale
ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione
all'organismo paritetico. Il RLST deve informare l'organismo paritetico o, in sua mancanza, l'organo di vigilanza territorialmente competente anche nel caso in cui
l’azienda gli impedisca l’accesso ai luoghi di lavoro.
Formazione.
Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia
di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della
.formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64
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Novità
ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale
Incompatibilità.
L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con
l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
del sito produttivo
(RLSSP)
Ambito di applicazione.
I RLSSP sono individuati nei seguenti specifici contesti
produttivi caratterizzati dalla compresenza di più
aziende o cantieri:
- porti marittimi nazionali di rilevanza economica regionale, interregionale, nazionale o internazionale (art. 4,
c. 1 lett. b), c) e d), L. 84/94), sedi di autorità portuale o
di autorità marittima, da individuarsi con DM di prossima adozione;
- centri intermodali di trasporto (Dir. Min. Trasporti
3858/2006);
- impianti siderurgici;
- cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno (si tratta
dell’entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le
opere);
- contesti produttivi con complesse problematiche
legate all’interferenza delle lavorazioni e da un numero
complessivo di addetti mediamente operanti nell'area
superiore a 500.
Individuazione.
Il RLSSP è individuato tra i RLS delle aziende operanti
nel sito produttivo, su iniziativa di questi ultimi; le modalità di individuazione sono stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Modalità di esercizio delle funzioni.
Le modalità con cui il RLSSP esercita, in via sussidiaria, le attribuzioni del RLS o coordina i RLS del
medesimo sito, sono stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Dispositivi di protezione individuale
Definizione.
(DPI: ML 3498)
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo (9).
Requisiti.
I DPI devono essere conformi alle norme previste in
materia, adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, ed alle condizioni
esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze
ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere
adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. In caso
di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più
DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da
mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Obblighi.
a. Datore di lavoro:
• fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti
dalla legge (art. 76 TU);
• ai fini della scelta dei DPI:
- effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non
possono essere evitati con altri mezzi;
- individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché
questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
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Novità
- valuta, sulla base delle informazioni e delle norme
d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta
con quelle individuate;
- aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;
• individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato
(anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante) in funzione di entità del rischio, frequenza
dell'esposizione al rischio, caratteristiche del posto di
lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del DPI;
• mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
• fa in modo che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
• fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
• destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di
più persone, prende misure adeguate affinché tale uso
non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
• informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai
quali il DPI lo protegge;
• rende disponibile nell'azienda (o unità produttiva)
informazioni adeguate su ogni DPI;
• stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine
dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
• assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI (10).
b. Lavoratori.
• si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari (art. 77, c. 4 lettera h) e 5, TU);
• utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato, provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI;
• segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente
da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Luoghi di lavoro
Definizione.
(ML 3505 e s.)
Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati
all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché di
ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità
produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro, nonché campi, boschi e altri terreni facenti
parte di un'azienda agricola o forestale (11).
Obblighi del datore di lavoro.
a) in generale: assicurare la conformità dei luoghi di
lavoro ai requisiti prescritti (all. IV TU); consentire l'utilizzo in ogni evenienza, lasciandole sgombre, delle vie
di circolazione interne o all'aperto che conducono a
uscite o ad uscite di emergenza e delle uscite di emergenza; effettuare la regolare manutenzione tecnica di
luoghi di lavoro, impianti e dispositivi ed eliminare rapidamente i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori; effettuare la regolare pulitura di luoghi di lavoro, impianti e dispositivi
per assicurare condizioni igieniche adeguate; effettuare la regolare manutenzione e controllo del funzionamento di impianti e dispositivi di sicurezza destinati
alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli.
b) notifiche (12).
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Novità
Per i luoghi di lavoro in cui è prevista la presenza di più
di tre lavoratori, la costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli
ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti,
devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di
settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.
Divieti
a) destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Fanno eccezione le ipotesi in cui:
- ricorrano particolari esigenze tecniche. In tal caso il
datore di lavoro deve assicurare idonee condizioni di
aerazione, illuminazione e microclima;
- si tratti di lavorazioni per le quali non ricorrono esigenze tecniche, ma l'organo di vigilanza ha autorizzato
l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Ciò
può avvenire a condizione che le lavorazioni non diano
luogo ad emissioni di agenti nocivi, che siano rispettate
le norme contenute nel TU e si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e
microclima;
b) consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri,
fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in
ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili,
ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia
stata prima accertata l'assenza di pericolo per la vita e
l'integrità fisica dei lavoratori, o senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri
mezzi idonei. In caso di dubbio sulla pericolosità
dell’atmosfera i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e,
se occorre, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali
da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore
privo di sensi.
Attrezzature di lavoro
Definizione.
(ML 3520)
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto
destinato ad essere utilizzato per compiere qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad un’attrezzatura di
lavoro (messa in servizio o fuori servizio, impiego, trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione,
pulizia, montaggio, smontaggio).
Requisiti (13).
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto (14). Qualora gli organi
di vigilanza accertino che un'attrezzatura di lavoro
messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata
immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della
direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non
rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, ne
informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.
In tal caso le procedure previste (artt. 20 e 21 D.Lgs.
758/94) vengono espletate dall'organo di vigilanza:
- che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo,
nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento,
mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza
ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
- territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla
conclusione dell'accertamento tecnico effettuato
dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.
Obblighi.
a. datore di lavoro:
• mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
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conformi ai requisiti prescritti, idonee ai fini della salute
e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate
a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle
direttive comunitarie. Al momento della scelta delle
attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche
del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell'ambiente di
lavoro e quelli derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse e da interferenze con le altre attrezzature già in
uso;
• per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro ed impedire che le attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative (tra le quali
quelle dell'All. VI TU). Il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro
siano: installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni
d'uso; oggetto di idonea manutenzione per garantire
nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni
d'uso e libretto di manutenzione; assoggettate alle
misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni (art. 18, c. 1
lett. z), TU);
• prende le misure necessarie affinché:
- il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante
l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza
e rispondano ai principi dell'ergonomia;
- qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai
loro rischi specifici, l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia
riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una formazione adeguata e specifica; in caso
di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i
lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere i compiti;
- siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro;
• provvede affinché:
- le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle
condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa
in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in
un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al
fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte a controlli periodici e a
controlli straordinari, effettuati da persona competente,
volti ad assicurare il buono stato di conservazione e
l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di
lavoro. I risultati dei controlli devono essere riportati per
iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono
essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza.
Se le attrezzature di lavoro sopra indicate sono usate al
di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
Inoltre, il datore di lavoro sottopone a proprie spese le
attrezzature di lavoro (All. VII TU) a verifiche periodiche
(la prima effettuata dall'ISPESL, le successive dalle ASL);
• provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro
messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso
dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto
alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego
delle attrezzature ed alle situazioni anormali prevedibili.
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Oggetto
Novità
Il datore di lavoro informa i lavoratori sui rischi cui sono
esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature (15).
b. noleggiatori e concedenti in uso.
- chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione
finanziaria attrezzature di lavoro deve attestare, sotto la
propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al
momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza
(All. V TU);
- chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di
lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al
momento della cessione, attestarne il buono stato di
conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di
sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti
per tutta la durata del noleggio o della concessione
dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro
che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori
incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati
conformemente alle disposizioni del TU.
Visite mediche preventive e periodiche
(ML 3530 e 9040)
Casi.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente quando:
- prevista dalla normativa vigente, dalle direttive europee o dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente (art.6 TU);
- ne faccia richiesta il lavoratore e il medico competente
la ritenga correlata ai rischi lavorativi.
Divieto.
Le visite mediche non possono essere effettuate: in
fase preassuntiva; per accertare stati di gravidanza e
negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Visite periodiche.
Il medico competente deve visitare i lavoratori almeno
una volta all’anno, salvo che non sia stabilito diversamente dalla relativa normativa o dal medico stesso.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria
differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.
Finalità.
La sorveglianza sanitaria (preventiva, periodica e in
occasione del cambio di mansioni) è finalizzata anche
alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Esiti.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle
visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: idoneità; idoneità parziale, temporanea (16) o permanente, con
prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea (16);
inidoneità permanente. Il medico competente deve
comunicare il proprio giudizio per iscritto sia al datore
di lavoro che al lavoratore. Avverso tali giudizi è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione, all'organo di vigilanza territorialmente
competente.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore (art. 25, c. 1
lett. c), TU).
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione
specifica.
Il datore di lavoro, anche in considerazione delle norme
per il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), attua le
misure indicate dal medico competente e qualora le
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Novità
stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica
adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione
compatibile con il suo stato di salute (17).
Medico competente
Rapporto con la struttura convenzionata.
(ML 3533)
ll medico competente può anche essere collaboratore di
una struttura esterna, convenzionata con l'imprenditore.
Svolgimento delle funzioni.
Il datore di lavoro deve garantire al medico competente
l’autonomia necessaria per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti.
Strutture “complesse”: coordinamento.
Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi
di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei
rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può
nominare più medici competenti individuando tra essi
un medico con funzioni di coordinamento.
Informazione al SSN.
Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di
riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze
di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio
dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Sospensione dell’attività per lavoro nero/violazioni in materia di orario/mancato rispetto delle
misure di sicurezza
(ML 3652, 4476, 5200, 6015 e 9090)
Condizioni per l’adozione del provvedimento di
sospensione.
In alternativa:
- riscontro dell'impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria in
misura pari o superiore al 20% per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, considerando le specifiche gravità di
esposizione al rischio di infortunio;
- gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro individuate con DM (18).
Revoca del provvedimento.
La somma aggiuntiva da versare per la revoca del provvedimento è stabilita in misura fissa, pari a € 2.500 (ML
5206).
Inosservanza del provvedimento.
E’ previsto l’arresto fino a sei mesi.
Libretto formativo
Rilevanza.
(ML 5212)
l contenuto del libretto formativo è considerato dal datore
di lavoro ai fini della programmazione della formazione e
di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Modello di organizzazione e di gestione delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad
avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, deve essere adottato ed efficacemente
attuato, assicurando un sistema aziendale per
l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge
relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti
chimici, fisici e biologici; alle attività di valutazione dei
rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; alle
attività di sorveglianza sanitaria; alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
(art. 7 D.Lgs. 231/2001)
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Novità
all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Esso
inoltre deve prevedere: idonei sistemi di registrazione
dell'avvenuta effettuazione di dette attività; per quanto
richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione
e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni
che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del
rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello; un idoneo sistema di controllo sull'attuazione
del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo
devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione
degli infortuni e all'igiene sul lavoro, o in occasione di
mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione
al progresso scientifico e tecnologico (19).
(1) E’ prevista una rielaborazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del
lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
essere aggiornate.
(2) Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle industrie in cui sono presenti sostanze pericolose (soggette all’obbligo di notifica: art. 2 D.Lgs. 334/99), alle centrali termoelettriche, agli impianti nucleari ed installazioni per il deposito e lo smaltimento di rifiuti radioattivi, alle aziende per la fabbricazione e il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, nonché alle strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori.
(3) Le disposizioni non si applicano alle attività svolte: da industrie in cui sono presenti sostanze pericolose
(soggette all’obbligo di notifica: art. 2 D.Lgs. 334/99), da centrali termoelettriche, da impianti nucleari ed installazioni per il deposito e lo smaltimento di rifiuti radioattivi, da aziende per la fabbricazione e il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni, da industrie estrattive, nonché da strutture di ricovero e cura; da aziende in cui
si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; da aziende che rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei cantieri temporanei e mobili.
(4) Ciò vale anche per il documento unico di valutazione, previsto nei casi di appalto.
(5) Si fa riferimento alle aziende artigiane e industriali fino a 40 addetti (sono escluse le aziende industriali
- art. 1 DPR 175/88, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica - le centrali termoelettriche, gli impianti
ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura); alle aziende agricole e
zootecniche fino a 10 addetti; alle aziende della pesca fino a 20 addetti; alle altre aziende fino a 200
addetti.
(6) I corsi devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(7) Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (DM 16 marzo
2007); o nelle classi 8, 9, 10, 4 (DM 4 agosto 2000); oppure nella classe 4 (DM 2 aprile 2001), ovvero di altre
lauree riconosciute corrispondenti, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione. Ulteriori titoli di studio
possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
(8) La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva
nazionale disciplina altresì le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere
inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che
occupano più di 50 lavoratori.
(9) Non costituiscono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico; le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali; i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori
nocivi.
(10) In ogni caso l'addestramento è indispensabile per ogni DPI che appartenga alla terza categoria (D.Lgs.
475/92) e per i dispositivi di protezione dell'udito.
(11) Non rientrano nella nozione di luogo di lavoro i mezzi di trasporto, i cantieri temporanei o mobili, le industrie
estrattive ed i pescherecci.
(12) La notifica è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni (art. 53, c. 5, TU).
(13) Le modifiche apportate alle macchine (art. 1, c. 2, DPR 459/96) per migliorarne le condizioni di sicurezza
non configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e
delle prestazioni previste dal costruttore.
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(14) Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza (All. V
TU). Si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei DM già adottati (art.
395 DPR 547/55; art. 28 D.Lgs. 626/94).
(15) In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità della formazione.
(16) Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
(17) Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'art. 2103 c.c. (ML 5532 e s.).
(18) In attesa della adozione di detto decreto, presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione
dell'attività imprenditoriale è il mancato rispetto dei seguenti obblighi, ove prescritti: elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del Piano di Emergenza ed evacuazione; formazione ed addestramento;
costituzione del SPP e nomina del RSPP; elaborazione PSC; elaborazione POS; nomina del coordinatore
per la progettazione; nomina del coordinatore per l'esecuzione; utilizzo della cintura di sicurezza; protezioni
verso il vuoto; applicazione delle armature di sostegno contro il rischio di seppellimento, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; prevenzione del rischio di elettrocuzione nei lavori in prossimità di linee elettriche, in presenza di conduttori nudi in tensione; protezione contro
i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); notifica
all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad
amianto.
(19) In fase di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida
UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti prescritti dal TU per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla
Commissione consultiva permanente (art. 6 TU).
c. Regimi particolari
Il TU ha riformulato le prescrizioni specifiche in materia di:
- impianti e apparecchiature elettriche (artt. 80-87 TU);
- cantieri temporanei e mobili (artt. 88-163 TU);
- segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt.164-166 TU);
- movimentazione manuale dei carichi (artt. 167-171 TU);
- attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179 TU);
- agenti fisici (artt. 180-220 TU);
- sostanze pericolose (artt. 221-266 TU);
- agenti Biologici (artt. 267-286 TU);
- atmosfere esplosive (artt. 287-297 TU).
d. Sanzioni
9090
Violazione
Obblighi
• Effettuare la valutazione dei rischi
(art. 17, c. 1 lett. a), TU)
Destinatario
Sanzione
Divieti
Datore di lavoro
- nella generalità dei casi
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 5.000 a
€ 15.000
- nelle aziende in cui
l’istituzione del SPP è
obbligatoria (1) (art. 31,
c. 6 lett. a) - d) e f), TU);
Arresto da 6 mesi a 1
anno e 6 mesi
• Adottare il DVR (art.
17, c. 1 lett. a), TU)
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Violazione
Obblighi
Destinatario
Sanzione
Divieti
- nelle aziende che
espongono i lavoratori a
rischi biologici che costituiscono un serio rischio
per i lavoratori e possono
causare malattie gravi in
soggetti umani e propagarsi nella comunità (art.
268, c.1 lett. c) e d) TU);
- nelle aziende che
espongono i lavoratori a
rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, attività di
manutenzione, rimozione, smaltimento e
bonifica;
- nei cantieri temporanei
e mobili, caratterizzati
dalla compresenza di più
imprese e la cui entità
presunta di lavoro non
sia inferiore a 200
uomini-giorno.
Adottare il DVR senza:
• una relazione sulla
valutazione dei rischi
per la sicurezza e la
salute durante l’attività
lavorativa, con l’indicazione dei criteri adottati per la valutazione
(art. 28, c. 2 lett. a),
TU)
Datore di lavoro
- nella generalità dei casi
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 5.000 a
€ 15.000
- nelle aziende in cui
l’istituzione del SPP è
obbligatoria (1) (art. 31,
c. 6 lett. a) - d) e f), TU)
Arresto da 6 mesi a 1
anno e 6 mesi
• l’indicazione delle
misure di prevenzione
e di protezione attuate
e dei dispositivi di protezione individuali
adottati (art. 28, c. 2
lett. b), TU)
- nelle aziende che
espongono i lavoratori a
rischi biologici che costituiscono un serio rischio
per i lavoratori e possono
causare malattie gravi in
soggetti umani e propagarsi nella comunità (art.
268, c.1 lett. c) e d) TU)
• l’individuazione delle
procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere
(art.28, c. 2 lett. d),
TU)
- nelle aziende che
espongono i lavoratori a
rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, attività di
manutenzione, rimozione, smaltimento e
bonifica
• l’individuazione delle
mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici (art. 28, c. 2 lett.
f), TU)
- nei cantieri temporanei
e mobili (artt. 88-160
TU), caratterizzati dalla
compresenza di più
imprese e la cui entità
presunta di lavoro non
sia inferiore a 200
uomini-giorno.
87
88
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Violazione
Obblighi
Adottare i provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l’ambiente esterno
(art. 18, c. 1 lett. q), TU)
Destinatario
Sanzione
Divieti
Datore di lavoro
- nella generalità dei casi
- nelle aziende in cui
l’istituzione del SPP è
obbligatoria (1) (art. 31,
c. 6 lett. a) - d) e f),TU);
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 5.000 a
€ 15.000
Arresto da 6 mesi a 1
anno e 6 mesi
- nelle aziende che
espongono i lavoratori a
rischi biologici che costituiscono un serio rischio
per i lavoratori e possono
causare malattie gravi in
soggetti umani e propagarsi nella comunità (art.
268, c.1 lett. c) e d) TU);
- nelle aziende che
espongono i lavoratori a
rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, attività di
manutenzione, rimozione, smaltimento e
bonifica;
- nei cantieri temporanei
e mobili, caratterizzati
dalla compresenza di più
imprese e la cui entità
presunta di lavoro non
sia inferiore a 200
uomini-giorno.
Aggiornare le misure
di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro (art. 18,
c. 1 lett. z), TU)
Datore di lavoro
- nella generalità dei casi
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 5.000 a
€ 15.000
- nelle aziende in cui
l’istituzione del SPP è
obbligatoria (1) (art. 31,
c. 6 lett. a) - d) e f),TU);
Arresto da 6 mesi a 1
anno e 6 mesi
- nelle aziende che
espongono i lavoratori a
rischi biologici che costituiscono un serio rischio
per i lavoratori e possono
causare malattie gravi in
soggetti umani e propagarsi nella comunità (art.
268, c.1 lett. c) e d) TU);
- nelle aziende che
espongono i lavoratori a
rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, attività di
manutenzione, rimozione, smaltimento e
bonifica;
- nei cantieri temporanei
e mobili, caratterizzati
dalla compresenza di più
imprese e la cui entità
presunta di lavoro non
sia inferiore a 200
uomini-giorno.
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Violazione
Obblighi
Destinatario
Sanzione
Divieti
Designare il RSPP (art.
17, c.1 lett. b), TU) (2)
Datore di lavoro
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 5.000 a
€ 15.000
Adottare il DVR
redatto con modalità
diverse da quelle previste dalla legge (art.
29, c. 1, 2, 3, TU)
Datore di lavoro
Ammenda da € 3.000 a
€ 9.000
Adottare il DVR
senza:
• il programma delle
misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza
(art. 28, c. 2 lett. c), TU)
• l’indicazione del
nominativo del RSPP
e/o del RLS e/o del
RLSP e/o del medico
competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio (art.
28, c. 2 lett. e), TU)
Datore di lavoro
Ammenda da € 3.000 a
€ 9.000
Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione
dell’emergenza (art. 18,
c. 1 lett. b), TU)
- Datore di lavoro
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a €
3.000
Adottare le misure
appropriate affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento
accedano alle zone che
li espongono ad un
rischio grave e specifico
(art. 18 c. 1 lett. e) TU)
- Datore di lavoro
Richiedere al medico
competente l'osservanza degli obblighi a
suo carico previsti dalla
legge (art. 18,,c. 1 lett.
g), TU)
- Datore di lavoro
Informare tempestivamente i lavoratori
esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e circa le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione (art. 18, c. 1
lett. i), TU)
- Datore di lavoro
Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di
tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere
la loro attività in una
- Datore di lavoro
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a €
3.000
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a €
3.000
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a €
3.000
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a €
3.000
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Violazione
Obblighi
Destinatario
Sanzione
Divieti
situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo
grave e immediato (art.
18, c. 1 lett. m) TU)
Consentire ai lavoratori di verificare,
mediante il RLS, l'applicazione delle misure
di sicurezza (art. 18 c.
1 lett. n) TU)
- Datore di lavoro
- Consegnare tempestivamente al RLS, su
richiesta di questi,
copia del DVR (art. 18,
c. 1 lett. o), p) TU)
- Datore di lavoro
- Dirigente
- Dirigente
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a €
3.000
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a €
3.000
- Consentire al RLS di
accedere ai dati relativi
agli infortuni sul lavoro
che comportino
un'assenza dal lavoro di
almeno un giorno,
escluso quello
dell'evento (art. 18, c. 1
lett. o) TU)
Elaborare, nell’ambito
degli appalti (3), un
unico DVR al fine di eliminare o quanto meno
ridurre i rischi che possono derivare da interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva
(art. 26 , c. 3, e art. 18,
c. 1 lett. p) TU)
Datore di lavoro committente
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a €
3.000
Frequentare corsi di
aggiornamento nel
rispetto di quanto prevederà l’accordo adottato
in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, regioni e
province autonome di
Trento e Bolzano entro il
15 maggio 2009 (art. 34
c. 3, TU)
Datore di lavoro che
svolga direttamente compiti di prevenzione e protezione dei rischi (art. 34
TU);
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a €
3.000
Informare i lavoratori,
compresi quelli a domicilio:
• sui rischi per la salute
e sicurezza connessi
all’attività dell’impresa;
• sulle procedure di
primo soccorso, antincendio ed evacuazione;
• sui nominativi dei lavoratori incaricati del
primo soccorso e della
prevenzione incendi;
• sui nominativi del
responsabile e degli
addetti del SPP e del
medico competente;
• sui rischi specifici cui è
esposto ogni lavoratore
in relazione all'attività
svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- Datore di lavoro
- Dirigente che svolga
direttamente compiti di
prevenzione e protezione
dei rischi.
- Dirigente
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a €
3.000
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Violazione
Obblighi
Destinatario
Sanzione
Divieti
• sui rischi specifici cui è
esposto ogni lavoratore
in relazione all'attività
svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
• sui pericoli connessi
all'uso delle sostanze e
dei preparati pericolosi
sulla base delle schede
dei dati di sicurezza
previste dalla normativa
vigente e dalle norme di
buona tecnica;
• sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate (art.
36, c. 1,2 e 3, TU)
Organizzare i rapporti
con i servizi pubblici
competenti in materia di
primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza (art. 43,
c. 1 lett. a), TU)
- Datore di lavoro
Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e
di gestione dell’emergenza (art. 43, c. 1 lett.
b), TU)
- Datore di lavoro
Informare tutti i lavoratori che possono essere
esposti a un pericolo
grave e immediato circa
le misure predisposte e
i comportamenti da
adottare (art. 43, c. 1
lett. c), TU)
- Datore di lavoro
Fornire ai lavoratori i
necessari e idonei DPI
(art. 18, c. 1 lett. d),
TU)
- Datore di lavoro
• Adottare le misure per
il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza
- Datore di lavoro
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a €
3.000
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a €
3.000
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da € 800 a €
3.000
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2.000 a
€ 5.000
- Dirigente
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2.000 a
€ 5.000
- Datore di lavoro nelle
unità produttive con più
di 15 lavoratori
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2.000 a
€ 5.000
• Istruire i lavoratori
perché, in caso di pericolo grave, immediato
ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa
(art. 18, c. 1 lett. h),
TU)
Convocare la riunione
periodica (ML 3492)
- Dirigente nelle unità
produttive con più di 15
lavoratori
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Violazione
Obblighi
Destinatario
Sanzione
Divieti
Informare il SPP ed il
medico competente in
merito a:
• natura dei rischi;
• organizzazione del
lavoro, programmazione
e attuazione delle
misure preventive e protettive;
• descrizione degli
impianti e dei processi
produttivi;
• dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un
giorno, escluso quello
dell'evento e quelli relativi alle malattie professionali;
• provvedimenti adottati
dagli organi di vigilanza
(art.18, c. 2, TU)
- Datore di lavoro
Informare dettagliatamente i lavoratori dipendenti o autonomi in
regime di appalto sui
rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività (art. 26, c. 1 lett.
b), TU)
- Datore di lavoro
Programmare gli interventi, adottare i provvedimenti e istruire i
lavoratori perché, in
caso di pericolo grave e
immediato che non può
essere evitato, possano
cessare la loro attività, o
mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro (art. 43, c.1 lett.
d), TU)
- Datore di lavoro
Adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore,
in caso di pericolo grave
ed immediato per la
propria sicurezza o per
quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico,
possa prendere le
misure adeguate per
evitare le conseguenze
di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili (art. 43,
c.1 lett. e), TU)
- Datore di lavoro
Prendere i provvedimenti necessari in
materia di primo soccorso e di assistenza
medica di emergenza,
sentito il medico compe-
- Datore di lavoro
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2.000 a
€ 5.000
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2.000 a
€ 5.000
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2.000 a
€ 5.000
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2.000 a
€ 5.000
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2.000 a
€ 5.000
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Violazione
Obblighi
Destinatario
Sanzione
Divieti
tente, ove nominato,
estabilendo i necessari
rapporti con i servizi
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45, c.1, TU)
Adottare idonee
misure per prevenire
gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori (art. 46, c. 2, TU)
- Datore di lavoro
Affidare i compiti ai
lavoratori, tenendo
conto delle capacità e
delle condizioni degli
stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza (art. 18, c. 1 lett.
c),TU)
Datore di lavoro
- Dirigente
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2.000 a
€ 5.000
- nella generalità dei casi
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2.000 a
€ 5.000
- nelle aziende in cui
l’istituzione del SPP è
obbligatoria (1) (art. 31,
c. 6 lett. a) - d) e f),TU);
- nelle aziende che
espongono i lavoratori a
rischi biologici che costituiscono un serio rischio
per i lavoratori e possono
causare malattie gravi in
soggetti umani e propagarsi nella comunità (art.
268, c.1 lett. c) e d) TU);
- nelle aziende che
espongono i lavoratori a
rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, attività di
manutenzione, rimozione,
smaltimento e bonifica;
- nei cantieri temporanei
e mobili, caratterizzati
dalla compresenza di più
imprese e la cui entità
presunta di lavoro non
sia inferiore a 200
uomini-giorno.
Arresto da 4 a 8 mesi
Verificare, nell’ambito
degli appalti (3), con le
modalità previste dalla
legge, l'idoneità tecnico-professionale delle
imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare loro (art. 26 c. 1,
TU)
- Datore di lavoro
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 1.500 a
€ 6.000
Cooperare, nell’ambito
degli appalti (3),
all'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
(art. 26, c. 2 lett. a), TU)
- Datore di lavoro
Coordinare, nell’ambito
degli appalti (3), gli
interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono
esposti i lavoratori delle
- Datore di lavoro
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 1.500 a
€ 6.000
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 1.500 a
€ 6.000
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Violazione
Obblighi
Destinatario
Sanzione
Divieti
diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva.
(art. 26, c. 2 lett. b),TU)
Svolgere direttamente, nei casi previsti
dalla legge (all. 2 TU), i
compiti propri del SPP,
di primo soccorso,
nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Datore di lavoro che
svolga direttamente compiti di prevenzione e protezione dei rischi (art. 34
TU);
Frequentare corsi di
formazione, di durata
minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati
alla natura dei rischi
presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative, nel
rispetto dei contenuti e
delle articolazioni definiti mediante accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di
Trento e di Bolzano, da
adottarsi entro il 15
maggio 2009 (art. 34, c.
2, TU)
- Datore di lavoro che
svolga direttamente compiti di prevenzione e protezione dei rischi (art. 34
TU);
Adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento, dei lavoratori in
materia di sicurezza
(artt. 36 e 37 TU)
- Datore di lavoro
Nella gestione delle
emergenze, astenersi salvo eccezioni debitamente motivate - dal
chiedere ai lavoratori
di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo
grave ed immediato
(art. 43, c. 4, TU)
- Datore di lavoro
Nominare il medico
competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei
casi previsti dalla legge
(art. 18, c. 1 lett. a), TU)
- Datore di lavoro
Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità (art.
18, c.1. lett. bb), TU)
- Datore di lavoro
Munire i lavoratori,
nell'ambito dello svolgimento di attività in
regime di appalto e di
subappalto, di apposita
- Datore di lavoro
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 1.500 a
€ 6.000
- Dirigente che svolga
direttamente compiti di
prevenzione e protezione
dei rischi
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 1.500 a
€ 6.000
- Dirigente che svolga
direttamente compiti di
prevenzione e protezione
dei rischi
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 2.000 a
€ 4.000
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 2.000 a
€ 4.000
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 3.000 a
€ 10.000
Sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.500 a
€ 4.500
Sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2.500 a
€ 10.000
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Violazione
Obblighi
Destinatario
Sanzione
Divieti
tessera di riconoscimento, corredata difotografia, contenente le
generalità del lavoratore
e l'indicazione del
datore di lavoro (art. 18,
c. 1 lett. u), TU)
Custodire il DVR (art.
17, c. 1 lett. a) TU) e il
DVR unico adottato
nell'ambito dello svolgimento di attività in
regime di appalto e di
subappalto (art. 26, c.
3, TU) presso l'unità
produttiva alla quale si
riferisce la valutazione
dei rischi (art. 29, c. 4,
TU)
- Datore di lavoro
Sottoporre, nel corso
della riunione periodica
(ML 3492), all'esame
dei partecipanti:
• il documento di valutazione dei rischi;
• l'andamento degli
infortuni e delle malattie professionali e della
sorveglianza sanitaria;
• i criteri di scelta, le
caratteristiche tecniche
e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
• i programmi di informazione e formazione
dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della
protezione della loro
salute (art. 35, c. 2, TU).
- Datore di lavoro
Comunicare all'INAIL,
o all'IPSEMA, a fini assicurativi, le informazioni
relative agli infortuni
sul lavoro che comportino un'assenza dal
lavoro superiore a tre
giorni (art. 18, c. 1 lett.
r) seconda parte, TU)
- Datore di lavoro
Comunicare all'INAIL,
o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati
relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro
di almeno un giorno,
escluso quello
dell'evento (art. 18, c. 1
lett. r) prima parte, TU)
- Datore di lavoro
Controllare che
nell'ambito dello svolgimento di attività in
regime di appalto e di
subappalto, i lavoratori
siano muniti, di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le
generalità del lavoratore
e l'indicazione del
datore di lavoro (art. 26,
c. 8, TU)
- Datore di lavoro
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
- Dirigente
Sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2.500 a
€ 10.000
Sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2.500 a
€ 10.000
Sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2.500 a
€ 7.500 (4)
Sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.000 a
€ 3.000
Sanzione amministrativa
pecuniaria da € 100 a €
500
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AL 2008-3
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Violazione
Obblighi
Destinatario
Divieti
Consultare il RLS nelle
ipotesi previste dalla
legge (artt. 50 e 18, c.1
lett. s.), TU)
- Datore di lavoro
Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS. (art. 18,
c.1. lett. a), TU)
- Datore di lavoro
• Assicurare la conformità dei luoghi di lavoro
ai requisiti prescritti (all.
IV e art. 63 c. 1, TU)
• Adeguare i luoghi di
lavoro alle esigenze di
eventuali lavoratori disabili (art. 63, c. 2-5, TU)
• Lasciare sgombre e
consentire l'utilizzo
delle uscite di emergenza e delle vie di circolazione interne o
all'aperto che conducono a uscite di emergenza (art. 64, c. 1 lett.
b), TU)
Sanzione
- Dirigente
- Dirigente
Destinare al lavoro
locali chiusi sotterranei o semisotterranei fatta eccezione
per le ipotesi in cui
ricorrano particolari
esigenze tecniche o in
cui l'organo di vigilanza ne abbia autorizzato l'uso (art. 65, c. 1
e 2, TU)
Sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.000 a
€ 3.000
Sanzione amministrativa
pecuniaria di € 500
Datore di lavoro
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2.000 a
€ 10.000
Datore di lavoro
Sanzione amministrativa
pecuniaria di € 1.000 a €
2.500
• Effettuare la regolare
manutenzione tecnica
di luoghi di lavoro,
impianti e dispositivi,
compresi quelli destinati
alla prevenzione o
all'eliminazione di pericoli, ed eliminare rapidamente i difetti che
possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei
lavoratori (art. 64, c. 1
lett. c) ed e) TU)
• Effettuare la regolare
pulitura di luoghi di
lavoro, impianti e dispositivi art. 64, c. 1 lett. d)
TU)
• Assicurare idonee
condizioni di aerazione, illuminazione e
microclima nelle ipotesi in cui, per particolari esigenze tecniche o
previa autorizzazione
dell'organo di vigilanza,
siano destinati al lavoro
locali chiusi, sotterranei
o semissotterranei (art.
65, c. 2, TU)
Per i luoghi di lavoro in
cui è prevista la presenza di più di 3 lavoratori, costruire e
realizzare edifici o
locali da adibire a
lavorazioni industriali, nonché
ampliare e ristrutturare quelli esistenti, nel
rispetto della normativa di settore (art. 67
TU)
AL 2008-3
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Violazione
Obblighi
Destinatario
Sanzione
Divieti
Per i luoghi di lavoro in
cui è prevista la presenza di più di 3 lavoratori, notificare
all'organo di vigilanza
competente per territorio la costruzione e la
realizzazione di edifici o
locali da adibire a lavorazioni industriali nonchè gli ampliamenti e le
ristrutturazioni di quelli
esistenti (art. 67 TU)
Datore di lavoro
Sanzione amministrativa
pecuniaria di € 1.000 a €
2.500
Datore di lavoro
Arresto da 6 a 12 mesi o
ammenda da € 4.000 a
€ 16.000
Sovrintendere e vigilare sulla da parte dei
singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, delle
disposizioni aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezione
collettivi e dei DPI e, in
caso di persistenza della
inosservanza, informare
i loro superiori diretti
(art. 19, c.1 lett. a) TU)
Preposto
Arresto da 1 a 3 mesi o
ammenda da € 500 a €
2000
Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere
la loro attività in una
situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo
grave ed immediato
(art. 19, c. 1 lett. e) TU)
Preposto
Arresto da 1 a 3 mesi o
ammenda da € 500 a €
2000
Segnalare tempestivamente al datore di
lavoro o al dirigente sia
le deficienze dei mezzi
e delle attrezzature di
lavoro e dei DPI, sia
ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta
(art. 19, c. 1 lett. f) TU)
Preposto
Arresto da 1 a 3 mesi o
ammenda da € 500 a €
2000
Verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un
rischio grave e specifico
(art. 19, c. 1 lett. b), TU)
Preposto
Arresto sino a 1 mese o
ammenda da € 300 a €
900
In caso di accesso dei
lavoratori in pozzi neri,
fogne, camini, fosse,
gallerie e in genere in
ambienti e recipienti,
condutture, caldaie e
simili, dove sia possibile
il rilascio di gas deleteri,
in caso di dubbio sulla
pericolosità dell'atmosfera, fornire ai lavoratori apparecchi di
protezione cinture di
sicurezza e vigilare
per tutta la durata del
lavoro (art. 67 TU)
Consentire l'accesso
dei lavoratori in pozzi
neri, fogne, camini,
fosse, gallerie e in
genere in ambienti e
recipienti, condutture,
caldaie e simili, dove sia
possibile il rilascio di gas
deleteri, senza che sia
stata previamente
accertata l'assenza di
pericolo per la vita e
l'integrità fisica dei lavoratori medesimi o senza
previo risanamento
dell’atmosfera mediante
ventilazione o altri mezzi
idonei (art. 67 TU)
97
98
AL 2008-3
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Violazione
Obblighi
Destinatario
Sanzione
Divieti
Richiedere l'osservanza delle misure
per il controllo delle
situazioni di rischio in
caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa (art. 19, c. 1 lett.
c), TU)
Preposto
Arresto sino a 1 mese o
ammenda da € 300 a €
900
Informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione (art. 19, c. 1
lett. d) TU)
Preposto
Arresto sino a 1 mese o
ammenda da € 300 a €
900
Frequentare appositi
corsi di formazione in
relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro
(artt. 37, c. 7, e art. 19,
c.1 lett. g), TU)
Preposto
Ammenda da € 300 a €
900
Rispettare i principi
generali di prevenzione in materia di
salute e sicurezza sul
lavoro al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scegliere attrezzature, componenti e
dispositivi di protezione
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia
(art. 22 TU)
Progettisti
Arresto fino ad 1 mese o
ammenda da € 600 a €
2000
Fabbricanti e Fornitori
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 15.000 a
€ 45.000
In caso di locazione
finanziaria di beni
assoggettati a procedure di attestazione alla
conformità, allegare la
relativa documentazione alle attrezzature
di lavoro, ai DPI e agli
impianti (art. 23, c. 2,
TU)
Fabbricanti e Fornitori
concedenti
Arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da € 15.000 a
€ 45.000
Attenersi alle norme di
salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti (art.
24 TU)
Installatori
Arresto fina a 3 mesi o
ammenda da € 1.000 a
€ 3.000
Fabbricare, vendere,
noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, DPI ed
impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti
in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
(art. 23, c.1, TU)
AL 2008-3
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Violazione
Obblighi
• Consegnare:
Destinatario
Sanzione
Divieti
Medico competente
Arresto fino a 1 mese o
ammenda da € 500 a €
2.500
Medico competente
Arresto fino a 2 mesi o
ammenda da € 1.000 a
€ 4.500
Medico competente
Arresto fino a 3 mesi o
ammenda da € 1.000 a
€ 5.000
- al datore di lavoro, alla
cessazione dell'incarico,
la documentazione
sanitaria in suo possesso, nel rispetto della
normativa in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/
2003) e con salvaguardia del segreto professionale;
- al lavoratore, alla cessazione del rapporto di
lavoro, la documentazione sanitaria in suo
possesso con le necessarie informazioni
riguardo la conservazione.
• Inviare in via telematica all'ISPESL, alla
cessazione del rapporto
di lavoro, le cartelle
sanitarie e di rischio nel
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003)
• Programmare ed
effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli definiti
in funzione dei rischi
specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
• Istituire (anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di
rischio), aggiornare e
custodire una cartella
sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria
• Informare i lavoratori
sul significato della sorveglianza sanitaria cui
sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad
agenti con effetti a
lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione della attività. In
caso di richiesta, analoga informazione deve
essere fornita ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza
Visitare gli ambienti di
lavoro (con cadenza
almeno annuale o a
cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi) e
comunicare al datore di
lavoro l’eventuale
diversa periodicità della
visita
99
100
AL 2008-3
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Violazione
Obblighi
Destinatario
Sanzione
Divieti
• Informare ogni lavoratore interessato dei
risultati della sorveglianza sanitaria e rilasciare, a richiesta, copia
della documentazione
sanitaria
Medico competente
Sanzione amministrativa
da € 1.000 a € 3.000
Medico competente
Sanzione amministrativa
da € 2.500 a € 10.500
Lavoratore
Arresto fino a 1 mese o
ammenda da € 200 a €
600
• Comunicare per
iscritto, in occasione
delle riunioni periodiche, al datore di lavoro,
al RSPP, e ai RLS i
risultati anonimi collettivi della sorveglianza
sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per
la tutela della salute e
della integrità psicofisica dei lavoratori
• Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori
• Allegare gli esiti
della visita medica alla
cartella sanitaria e di
rischio predisposta su
formato cartaceo o
informatizzato
Trasmettere in via telematica, entro il 1° trimestre dell'anno
successivo all'anno di
riferimento, ai servizi
competenti per territorio
delle informazioni relative ai dati aggregati
sanitari e di rischio dei
lavoratori, sottoposti a
sorveglianza sanitaria
• Osservare le disposizioni e istruzioni
impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della
protezione collettiva ed
individuale
• Utilizzare correttamente le attrezzature di
lavoro, le sostanze e i
preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza
• Utilizzare in modo
appropriato i dispositivi
di protezione
• Segnalare immediatamente al datore di
lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze
dei suddetti mezzi e
dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo,
adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza nell’ambito
delle proprie competenze e possibilità per
eliminare o ridurre le
Rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza, di segnalazione o di controllo
Compiere di propria
iniziativa operazioni o
manovre che non sono
di propria competenza
o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori
AL 2008-3 101
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Violazione
Obblighi
Destinatario
Sanzione
Divieti
situazioni di pericolo
grave e incombente,
dandone notizia al RLS
• Partecipare ai programmi di formazione e
di addestramento organizzati dal datore di
lavoro
• Sottoporsi ai controlli sanitari previsti
dal TU o comunque
disposti dal medico
competente
In caso di appartenenza
ad aziende che svolgono attività in regime
di appalto o subappalto, esporre l’apposita tessera di
riconoscimento (5)
Lavoratore
Sanzione amministrativa
da € 50 a € 300
• Utilizzare:
- le attrezzature di
lavoro in conformità alle
disposizioni del TU
- i DPI conformemente
alle disposizioni del TU
Componenti dell'impresa
familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo
Sanzione amministrativa
da € 300 a € 2.000
Qualora effettuino la
prestazione in un luogo
di lavoro nel quale si
svolgano attività in
regime di appalto o
subappalto, utilizzare
l’apposita tessera di
riconoscimento
Componenti dell'impresa
familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo
Sanzione amministrativa
da € 50 a € 300
(1) Nelle aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose (soggette all’obbligo di notifica: art. 2
D.Lgs. 334/99); nelle centrali termoelettriche; negli impianti ed installazioni per il deposito e lo smaltimento di
rifiuti radioattivi; nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle
industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; fanno eccezione i datori di lavoro di aziende industriali con più di 200
lavoratori e di strutture di ricovero e cura con più di 50 lavoratori (art. 31 c. 6 lett. e) e g), TU) ai quali si applica
l’arresto da quattro a otto mesi o l’ ammenda da € 5.000 a € 15.000.
(2) La sanzione non si applica se il datore di lavoro svolge direttamente i compiti del SPP (art. 34 TU).
(3) Si tratta dei casi di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva o ancora nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda.
(4) L’applicazione di questa sanzione amministrativa esclude l'applicazione di quella conseguente alla omessa
o ritardata denuncia all’INAIL degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni,
all’omessa o errata indicazione dei dati richiesti e omesso o ritardato invio del certificato medico qualora richiesto dall’INAIL (art. 53 DPR 1124/65)
(5) Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Trattamenti pensionistici del settore dello spettacolo: istruzioni
L’ENPALS ha fornito istruzioni (Mess. ENPALS 15 febbraio 2008 n. 1; Mess.
ENPALS 10 aprile 2008 n. 4) relative alla nuova disciplina in materia di pensioni
introdotta, a decorrere dal 1° gennaio dal Protocollo sul Welfare (L. 247/2007).
Totalizzazione
A decorrere dalle domande presentate dal 1° gennaio 2008, nel sistema
pensionistico di vecchiaia retributivo o misto è ridotto (da 6 a 3 anni) il limite
minimo di anzianità contributiva previsto per totalizzare i contributi versati
8076
102
AL 2008-3
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
nelle varie gestioni. Inoltre è possibile cumulare tutti i contributi versati
anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.
8082 e s.
Pensione di vecchiaia
I lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano già maturato un’anzianità
contributiva rientrano nei sistemi pensionistici di vecchiaia c.d. retributivo o misto; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995, invece, spetta un’unica prestazione pensionistica in sostituzione
delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, denominata pensione di vecchiaia contributiva.
Sistema retributivo o misto
Dal 1° gennaio 2008 si applica l’accesso programmato (c.d. finestre)
anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia. In particolare:
- dal 1° luglio, se in possesso dei requisiti entro il primo trimestre dell’anno;
- dal 1° ottobre, se in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre
dell’anno;
- dal 1° gennaio dell’anno successivo, se in possesso dei requisiti entro il
terzo trimestre dell’anno;
- dal 1° aprile dell’anno successivo, se in possesso dei requisiti entro il
quarto trimestre dell’anno.
Sistema contributivo
Le condizioni per avere diritto alla pensione di vecchiaia contributiva sono
le medesime previste nell’AGO (ML 6674).
Per coloro che accedono al pensionamento con 60 anni se donne e 65 se
uomini, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, l’accesso al pensionamento è così regolato:
- dal 1° luglio, se in possesso dei requisiti entro il primo trimestre dell’anno;
- dal 1° ottobre, se in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre
dell’anno;
- dal 1° gennaio, dell’anno successivo se in possesso dei requisiti entro il
terzo trimestre dell’anno;
- dal 1° aprile dell’anno successivo, se in possesso dei requisiti entro il
quarto trimestre dell’anno. Nel caso in cui, tuttavia, il diritto al trattamento
pensionistico sia stato conseguito in presenza di un requisito di anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni, la decorrenza della pensione sarà
parametrata su 4 finestre d’uscita. In particolare:
- dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni al 30
Giugno ed il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 31 marzo;
- dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni al 30
Settembre ed il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 30 giugno;
- dal 1° gennaio dell’anno successivo se il requisito dei 40 anni è raggiunto
entro il 30 settembre;
- dal 1° aprile dell’anno successivo se il requisito dei 40 anni raggiunto
entro il 31 dicembre.
In merito all’accesso alla pensione di vecchiaia l’ENPALS inoltre precisa che:
- il lavoratore che, avendo già conseguito i requisiti per il pensionamento di
anzianità e per il quale si è già aperta la relativa finestra, presenti domanda
AL 2008-3 103
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
di pensionamento di vecchiaia può essere collocato in pensione sin dal
primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa
cessazione dell’attività lavorativa;
- la nuova disciplina sulle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia
non si applica, oltre che a coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31
dicembre 2007, ai lavoratori che alla stessa data abbiano in corso il periodo
di preavviso di cessazione del rapporto di lavoro, anche se maturano i requisiti anagrafici e contributivi successivamente a tale data. Infine, si sottolinea
la possibilità, per il datore di lavoro, di esercitare il libero recesso (c.d.
recesso “ad nutum”) solo alla data di apertura della finestra e non più alla
maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il trattamento pensionistico di vecchiaia (art.6, c.2 bis, DL 248/2007 conv. in L. 31/2008).
Pensione di anzianità
8087 e s.
La pensione di anzianità spetta ai lavoratori dello spettacolo, con i medesimi
requisiti stabiliti per gli iscritti all’AGO, a condizione che sia cessata l’attività
lavorativa subordinata.
Dal 1° gennaio 2008 i lavoratori all’ENPALS hanno diritto alla pensione di
anzianità quando possano far valere, in alternativa:
a) un’anzianità contributiva e assicurativa di almeno 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, oppure
b) il requisito minimo di anzianità contributiva e assicurativa di 35 anni congiuntamente al compimento del 58o anno di età.
Dal 1° luglio 2009, fermo restando il requisito di cui all’ipotesi a), sarà introdotto un sistema che rende flessibile l'accesso al pensionamento, consentendolo anche al raggiungimento di c.d. “quote”, date dalla somma
dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, con un vincolo però sul
primo requisito. In particolare, dal 1° luglio 2009 occorrerà una quota di 95,
ma con età di almeno 59 anni; dal 1° gennaio 2011 si passerà a quota 96,
con età minima di 60 anni; dal 1° gennaio 2013, la quota sarà di 97, con età
minima di 61 anni.
Nella tabella sono riportati i requisiti richiesti a partire dal 1° gennaio 2008.
Età anagrafica + contribuzione
Anzianità contributiva a
prescindere dall’età
Dal 1.1.2008 al 30.06.2009
58 + 35
40
Dal 1.7.2009 al 31.12.2010
Quota 95:
59 + 36
oppure
60 + 35
40
Dal 1.1.2011 al 31.12.2012
Quota 96:
60 + 36
oppure
61 + 35
40
Dal 1.1.2013
Quota 96:
60 + 36
oppure
61 + 35
40
Data maturazione requisiti
104
AL 2008-3
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Anche per i lavoratori dello spettacolo autorizzati dall’ENPALS alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data antecedente il 20 luglio 2007 resta fermo il precedente requisito anagrafico di 57 anni.
Lavoratori dell’ex primo gruppo
Limitatamente all’ipotesi b) di accesso al pensionamento, per i lavoratori
appartenenti all’ex primo gruppo il requisito contributivo minimo, da possedere unitamente all'età anagrafica, deve essere verificato con riferimento
all'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1992:
- i soggetti che a tale data avevano raggiunto il vecchio requisito dei 30 anni
di contribuzione (pari a 3.600 contributi giornalieri, riferiti esclusivamente ad
effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo) hanno
potuto accedere al pensionamento con il medesimo requisito ridotto;
- per coloro che alla stessa data avevano un'anzianità contributiva superiore a 8 anni e inferiore a 30, rimane ferma la possibilità di accedere al
pensionamento con un requisito contributivo ridotto, dato dalla somma
dell'anzianità posseduta al 31 dicembre 1992 e di quella mancante (alla
stessa data) al raggiungimento del vecchio requisito dei 30 anni, moltiplicata per 1,2273;
- per i soggetti con anzianità fino a 8 anni al 31 dicembre 1992, vale il
requisito di 35 anni di contribuzione.
Nelle prime due ipotesi al pensionamento anticipato corrisponde una riduzione del trattamento proporzionale agli anni mancanti al raggiungimento
del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, nelle misure di seguito
specificate.
Anni mancanti al requisito dei 35
Percentuale di riduzione della
pensione
1
1%
2
3%
3
5%
4
7%
5
9%
L'annualità di contribuzione si intende soddisfatta con 60 contributi giornalieri fino al 31 dicembre 1992 e con 120 contributi giornalieri dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996.
Lavoratori dell’ex secondo gruppo
I lavoratori dell’ex secondo gruppo devono possedere almeno 35 anni di
anzianità contributiva.
Decorrenza
Il numero di finestre di accesso alla pensione è passato da quattro a due.
In particolare, se il lavoratore matura i requisiti nel primo semestre
dell’anno avrà diritto a percepire la pensione il 1° gennaio successivo alla
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
AL 2008-3 105
maturazione dei requisiti mentre nel caso che maturi il diritto nel secondo
semestre dell’anno avrà diritto a percepire la pensione il 1° luglio dell’anno
successivo alla maturazione dei requisiti.
Nel caso in cui, tuttavia, il diritto al trattamento pensionistico sia stato conseguito in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40
anni, la decorrenza della pensione conserva 4 finestre d’uscita. In particolare:
- dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni al 30
giugno ed il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 31 marzo;
- dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni al 30
settembre ed il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 30 giugno;
- dal 1° gennaio dell’anno successivo, se il requisito dei 40 anni è raggiunto
entro il 30 settembre;
- dal 1° aprile dell’anno successivo, se il requisito dei 40 anni è raggiunto
entro il 31 dicembre.
108
AL 2008-3
© Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Tavola riepilogativa
Questa tabella ricapitola le informazioni del presente numero nell’ordine dei paragrafi del Memento Lavoro 2008.
ML n°
AL p.
509
Appaltatore e subappaltatore: responsabilità solidale ....................
1450 e s. Collaboratori: obbligo di consegna del prospetto paga ...................
1462 e s. Stabilizzazione delle collaborazioni: chiarimenti .............................
2048
Cessazione del rapporto di lavoro: comunicazione.........................
2133
Contratto a tempo determinato: chiarimenti ....................................
2146
Confindustria: accordo sulla durata del successivo contratto a tempo determinato ................................................................................
2146
Contratto a tempo determinato: chiarimenti ....................................
2207
Classificazione INPS: settore Terziario...........................................
2380 e s. Regolarizzazione del sommerso: precisazioni ................................
2655
Assunzione di dirigenti disoccupati: benefici contributivi.................
3450 e s. TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro............................................
3875
Pagamento rateale dei premi: nuove disposizioni................................
4156
Prescrizione obbligatoria: precisazioni............................................
4214
Datori di lavoro dei "phone center" e "internet point: gestione speciale
4344
Lavoro accessorio: progetto di sperimentazione 2008....................
5158 e s. Inosservanza delle disposizioni relative ai libri matricola e paga:
precisazioni .....................................................................................
5637
Gente di mare: comunicazioni obbligatorie on-line .........................
5811
Interdizione anticipata dal lavoro: decorrenza ................................
6135 e s. CCNL Autotrasporto merci e logistica: orario di lavoro del personale
viaggiante........................................................................................
6810
Contributi alla previdenza complementare: natura giuridica ...........
6980
Portatori di handicap e loro familiari: permessi ...............................
6989
Congedo straordinario: importi per l'anno 2008 ..............................
8066
Denuncia ENPALS telematica: proroga del termine .......................
8076 e s. Trattamenti pensionistici ENPALS: istruzioni ..................................
9085
TFR: coefficiente di rivalutazione del mese di aprile 2008..............
9090
Cessazione del rapporto di lavoro: comunicazione.........................
9090
Inosservanza delle disposizioni relative ai libri matricola e paga:
precisazioni .....................................................................................
9090
Sicurezza sul lavoro: sanzioni.........................................................
00094281
41
44
44
44
45
46
45
47
47
48
62
48
50
50
51
51
53
56
57
58
59
60
61
101
61
44
51
86
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