UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA
REGOLAMENTO DIDATTICO
ART. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Facoltà e dei suoi organi, a norma del
Regolamento didattico dell’Università degli studi di Messina, nonché l’attività didattica svolta nella Facoltà
di Giurisprudenza e pone le norme generali cui devono attenersi i regolamenti delle strutture didattiche
interne alla Facoltà.
PARTE PRIMA
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
ART. 2
Organizzazione della Facoltà
1. La Facoltà è la struttura fondamentale di appartenenza dei professori di prima e di seconda fascia e dei
ricercatori.
2. Sono organi della Facoltà:
- il Preside;
- il Consiglio di Facoltà;
- la Giunta di presidenza;
- i Consigli dei Corsi di Laurea;
- i Consigli delle scuole di specializzazione;
- la Commissione didattica;
- la Commissione per l'orientamento;
- la Commissione per il tutorato.
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ART. 3
Il Preside
1. Il Preside esercita le funzioni previste dallo Statuto di Ateneo e le altre attribuitegli dalle norme vigenti
secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. L’elezione, la durata in carica e le funzioni del Preside sono disciplinate dall’art. 16 dello Statuto.
3. Il Preside dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, anche consecutivamente, per una sola volta. Egli
designa un vicario tra i professori ordinari che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza, può nominare
uno o più delegati tra i professori di ruolo o fuori ruolo e tra i ricercatori confermati facenti parte del
Consiglio di Facoltà
4. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il consiglio di Facoltà, fissa l’ordine del giorno, e ne
attua le deliberazioni. In particolare spetta al preside:
a) organizzare l'attività didattica e vigilare sull’andamento della Facoltà;
b) provvedere alla gestione ordinaria dei fondi e dei beni assegnati alla Facoltà, nei limiti fissati dal
regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dal consiglio di Facoltà.
ART. 4
Il Consiglio di Facoltà
1. Il Consiglio di Facoltà esercita le funzioni previste dallo Statuto, che ne disciplina anche la composizione.
È convocato dal Preside di norma una volta al mese, anche su iniziativa di un quinto dei componenti del
Consiglio.
2. L’ordine del giorno viene predisposto dal Preside. Sono inseriti nell’ordine del giorno anche gli argomenti
indicati dalla Giunta di presidenza o da uno dei suoi componenti in ordine alle materie a lui eventualmente
delegate ai sensi del successivo articolo 5, ovvero da un decimo dei componenti del Consiglio di Facoltà o da
un Consiglio di Corso di Laurea o di scuola di specializzazione.
La convocazione, con indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza e degli argomenti all’ordine del
giorno, deve essere comunicata ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della data stabilita
per l’adunanza. In caso di straordinaria necessità ed urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante
avviso da comunicare per via telefonica o elettronica al recapito di ogni componente non meno di quattro ore
prima dello svolgimento dell’adunanza. La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno è
disponibile tre giorni prima presso gli uffici di presidenza o in caso di urgenza, se possibile, ventiquattrore
prima.
4. La convocazione ordinaria è comunicata presso le sedi di servizio del personale docente e del personale
tecnico-amministrativo, ed al domicilio dei rappresentanti degli studenti.
5. Il Consiglio di Facoltà risulta regolarmente riunito in presenza della metà più uno dei componenti.
6. Gli assenti, che abbiano giustificato tempestivamente l’assenza, e i professori fuori ruolo non concorrono
alla determinazione del numero legale. Trascorsi trenta minuti dall’orario di convocazione senza che si sia
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raggiunto il numero legale, la relativa seduta non avrà luogo e la mancata effettuazione della seduta sarà
appositamente verbalizzata con l’indicazione dei nominativi dei componenti presenti e degli assenti
giustificati.
7. Il Consiglio di Facoltà è presieduto dal Preside o, in caso d’assenza o d’impedimento, dal vicario o, in
caso di assenza o d’impedimento di quest’ultimo, dal Professore ordinario più anziano nel ruolo.
8. Il Presidente:
- accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta;
- dirige la discussione, coordinando la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, mettendo in
votazione le relative proposte di deliberazione e proclamandone il risultato; può togliere la parola ove
l’intervenuto ecceda dai previsti limiti temporali; aggiorna o dichiara sciolta la seduta.
9. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte, di norma, dal professore più giovane in base al ruolo.
Per le deliberazioni che la legge riserva ai professori di prima fascia, le funzioni di segretario sono svolte dal
professore di prima fascia più giovane in base al ruolo.
10. Al segretario spetta l’obbligo di verbalizzare i lavori delle sedute del Consiglio. Egli ha inoltre l’obbligo
di verificare, su esplicita richiesta di uno dei componenti il Consiglio, l’eventuale venir meno del numero
legale e di segnalarlo al Presidente che scioglie il Consiglio. Eventuali trascrizioni integrali a verbale o
dichiarazioni di voto dovranno essere effettuate per iscritto dai componenti interessati e consegnate dagli
stessi direttamente al segretario prima della verbalizzazione.
11. Al solo fine di coadiuvare il segretario nella funzione di verbalizzazione e/o per assolvere a compiti
strumentali all'efficace svolgimento delle sedute, potranno partecipare alle medesime funzionari della
presidenza, previa autorizzazione del Preside e senza la facoltà di intervenire nella trattazione degli
argomenti all’ordine del giorno, se non espressamente invitati dal Preside.
12. Per ciascuno degli argomenti dell’ordine del giorno posti in discussione ogni componente ha la facoltà di
intervenire. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a
deliberare. Avviate le operazioni di voto nessun componente potrà prendere la parola, se non per la relativa
dichiarazione.
13. Se un componente del Consiglio pronunzia parole sconvenienti ovvero turba con il suo contegno l’ordine
della seduta, il Presidente può disporne l’esclusione dall’aula per il resto della seduta.
14. La votazione avviene, di norma, a scrutinio palese. Le votazioni riguardanti l’assunzione di cariche
elettive istituzionali avvengono sempre a scrutinio segreto.
15. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia
espressamente prevista una diversa maggioranza.
16. Il Consiglio di Facoltà è competente su tutte le materie indicate dall’art. 15 dello Statuto; delibera,
inoltre:
a) il calendario didattico ed il manifesto didattico di Facoltà, come disciplinato al successivo art. 18;
b) la distribuzione temporale dell’impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori, in relazione agli
ordinamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti ed agli impegni didattici da ciascuno
complessivamente assunti in tale quadro;
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e) la nomina dei componenti la Commissione didattica di cui al successivo art. 8;
d) l’attivazione di moduli didattici di ogni tipologia, mediante supplenze, affidamenti o contratti e la loro
disattivazione;
e) i progetti di sperimentazione didattica proposti dai Consigli dei Corsi di studi:
f) su ogni altra materia non espressamente attribuita alla competenza di organi interni diversi.
ART. 5
La Giunta di Presidenza
1. La Giunta di Presidenza è organo di supporto dell’attività del Preside.
2. La Giunta di Presidenza è composta:
- dal Preside;
- da un rappresentante di ciascuno dei Dipartimenti o Sezioni di Dipartimenti cui afferiscano almeno tre
docenti della Facoltà;
- dai Coordinatori dei Consigli di Corso di laurea e dal Direttore della Scuola di specializzazione o da un
Professore da questi delegato;
- dal Direttore scientifico della Biblioteca centralizzata della Facoltà o da un Professore da questi delegato;
- da tre rappresentanti degli studenti (eletti dai rappresentanti in Consiglio di Facoltà) per la trattazione delle
materie di loro competenza;
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Preside. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da
un funzionario della presidenza designato dal Preside.
4. La Giunta di Presidenza:
- propone al Preside, su iniziativa anche di uno solo dei suoi componenti, l’inserimento di argomenti
all’ordine del giorno relativo alle sedute del Consiglio di Facoltà;
- formula proposte al Consiglio di Facoltà, relative al coordinamento delle attività didattiche dei Corsi di
laurea afferenti alla Facoltà stessa;
- propone al Consiglio di Facoltà la ripartizione dei fondi destinati alla Facoltà;
- sottopone all’esame del Consiglio i piani di sviluppo elaborati dalle strutture didattiche, da presentare
al Senato Accademico;
- istruisce le proposte di modifica delle norme dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo
riguardanti la Facoltà ed i Corsi di laurea ad essa afferenti, nonché le proposte di modifica al
Regolamento di Facoltà;
- se richiesto dal Preside elabora i documenti di programmazione didattici ed il manifesto degli studi da
proporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
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- formula proposte in materia di nulla osta allo svolgimento di attività che i docenti intendano effettuare
all’esterno della Facoltà e nomina i componenti di commissioni di concorso, su richiesta di Enti pubblici
o privati;
- rappresenta alla Facoltà le esigenze connesse a particolari istanze formulate da appartenenti al
personale docente e non docente e dagli studenti;
- formula proposte al Consiglio di Facoltà sui trasferimenti degli studenti;
- svolge ulteriori compiti di istruzione e di coordinamento con riferimento a qualsiasi altra attività di
competenza del Consiglio di Facoltà o del Preside;
- si pronuncia su ogni altra questione che le sia sottoposta dal Preside.
5. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie di docenti la partecipazione al voto è
limitata agli appartenenti alle stesse.
6. La Giunta può attribuire, mediante delega, particolari funzioni ad essa spettanti a singoli componenti.
7. In ordine al funzionamento della Giunta si applicano in quanto compatibili le norme in tema di
Consiglio di Facoltà.
ART. 6
Il Consiglio di Corso di Laurea
1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di laurea sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.
2. Il Consiglio del Corso di laurea ha la composizione e svolge le funzioni stabilite dallo Statuto e dal
Regolamento didattico di Ateneo.
3. Nella prima riunione, convocata dal Preside, procede all’elezione del Coordinatore. Tutti coloro che ne
hanno titolo devono essere convocati, anche su iniziativa di un quinto dei componenti del Consiglio, di
norma una volta al mese, almeno quattro giorni prima dell’adunanza, salvo il caso di urgenza, con avviso
scritto contenente l’indicazione degli oggetti da trattare. Il Consiglio di Corso di laurea è convocato dal
Coordinatore in via ordinaria ed ogni qualvolta risulti necessario in via straordinaria, anche su iniziativa di
un quinto dei componenti del Consiglio. All’inizio dell’anno accademico il Coordinatore predispone e
diffonde il calendario delle sedute ordinarie. L’adunanza è valida se interviene la maggioranza dei
componenti; nel computo non si tiene conto degli assenti giustificati.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia
diversamente disposto.
5. Il Consiglio di Corso di Laurea designa tra i docenti di ruolo o supplenti un segretario che coadiuva il
Presidente e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario
designato, sarà il Presidente ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.
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ART. 7
Sedute congiunte dei Consigli.
1. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su
convocazione contestuale del Preside e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del
Consiglio di Facoltà e dei Consigli di corso di laurea.
2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta
congiunta.
3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Preside, coadiuvato dai Coordinatori. Si applica il presente
regolamento e, in quanto compatibili, i regolamenti dei Consigli di corso di laurea.
4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli
organi di cui ha titolo per far parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate
dagli organi di cui fa parte.
ART. 8
La Commissione didattica
1. La Commissione si qualifica come osservatorio permanente delle attività didattiche, ed effettua le attività,
gli studi e le rilevazioni di cui all’art. 15 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. La Commissione Didattica (che dura in carica tre anni) è composta dal Preside, che la presiede; da tre
studenti eletti dai rappresentanti in Consiglio di Facoltà; da uno studente eletto fra i rappresentanti di ciascun
corso di laurea; da docenti designati dal Consiglio di Facoltà in numero tale da raggiungere la parità fra le
due componenti. Partecipa, con voto consultivo, il titolare della segreteria studenti della Facoltà.
3. In particolare, la Commissione ha il compito di:
a) vigilare sull’ordinato andamento dei Corsi, sull’effettivo coordinamento delle attività didattiche, sulla
qualità dell’offerta formativa, sulla coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, anche con
riferimento all’obiettivo di favorire l’ordinaria corrispondenza tra durata curriculare prevista e durata
effettiva dei Corsi di Laurea;
b) proporre al Consiglio di Facoltà ogni iniziativa atta a migliorare l’organizzazione della didattica; e)
esprimere pareri al Consiglio di Facoltà sui regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e vigilare sull’effettiva
coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
4. È convocata dal Preside, o da chi lo sostituisce, senza formalità. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Preside. La verbalizzazione delle sedute della
Commissione è affidata al docente più giovane in ruolo.
ART. 9
La Commissione per l’orientamento
1. Nell’ambito del progetto generale per l’orientamento promosso dall’Ateneo è istituita presso la Facoltà la
Commissione per l’orientamento.
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2. La Commissione è composta:
- dal delegato del Preside all’orientamento;
- dai Coordinatori dei Corsi di Laurea o dai docenti da loro delegati;
- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà.
3. La Commissione:
- assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente
alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di laurea con gli
sbocchi professionali;
- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire
agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di Laurea con gli sbocchi
professionali.
ART. 10
La Commissione per il tutorato
1. Nell’ambito del progetto generale per il tutorato promosso dall’Ateneo è istituita presso la Facoltà la
Commissione per il tutorato.
2. La Commissione è composta:
- dal delegato del Preside al tutorato;
- dai Coordinatori dei Corsi di Laurea o dai docenti da loro delegati;
- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà.
3. La Commissione propone alla Facoltà attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e
di recupero, finalizzate a consentire l’assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al
primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all’accertamento e al miglioramento della preparazione
dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di
specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell’offerta formativa
prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni,
corsi di formazione,
etc.),
anche
nell’ambito dell’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e ricercatori.
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PARTE SECONDA
ATTIVITÀ DIDATTICA
ART. 11.
Offerta formativa
1. Sono attivati presso la Facoltà di Giurisprudenza i corsi di
-
laurea magistrale in Giurisprudenza;
laurea triennale in Consulente del lavoro;
laurea triennale in Giurista delle pubbliche amministrazioni e di impresa;
diploma di specializzazione in professioni legali,
dottorato di ricerca
master di primo e secondo livello.
ART. 12
Ammissione ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale
1. Per essere ammessi a uno dei corsi di laurea è necessario il possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, ai sensi
dell’art. 6.3, del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, e dell’art. 5, del D.M. 25 novembre 2005, nonché
di diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove
non più attivo, del debito formativo assegnato.
2. È prevista per l’accesso ai Corsi di Laurea della Facoltà una modalità di verifica delle conoscenze di
cultura generale e delle conoscenze di base negli ambiti disciplinari storico-umanistici mediante test on-line
a risposta multipla. Gli studenti che non rispondono esattamente al 60% dei quesiti proposti sono tenuti a
frequentare un corso di recupero, che sarà programmato dalla Facoltà entro il primo anno accademico di
riferimento, allo scopo di offrire elementi utili a migliorare le conoscenze degli studenti medesimi per una
proficua prosecuzione del corso degli studi intrapreso. Alla fine del corso, previa verifica delle presenze,
verrà rilasciato un attestato comprovante il recupero del debito formativo.
ART. 13
Ammissione ai corsi di specializzazione, ai dottorati e ai master
1. Per essere ammessi ai corsi di specializzazione ed ai dottorati è richiesto il diploma di laurea quadriennale,
specialistica o magistrale.
2. Per essere ammessi ai master di primo livello è richiesto il diploma di laurea triennale.
3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve acquisire almeno 60 crediti/anno oltre a quelli
acquisiti per conseguire la laurea. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di un anno.
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ART. 14
Obiettivi formativi
1. L’attività formativa mira a far acquisire ai laureati un sicuro dominio delle principali conoscenze afferenti
all’area giuridica e la capacità di applicare la normativa pertinente, in particolare negli ambiti storicofilosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico e internazionalistico, nonché in ambito
istituzionale, economico, comparatistico e comunitario; inoltre i laureati saranno in grado di saper utilizzare
efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito
specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali, nonché possedere adeguate competenze
per la comunicazione e la gestione dell’informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici. I
laureati conseguiranno la capacità di produrre testi giuridici chiari, pertinenti ed efficaci in relazione ai
contesti in cui svolgeranno la loro attività professionale, anche con l’uso di strumenti informatici e telematici
e possiederanno capacità interpretative, di analisi casistica, di rappresentazione, di valutazione e di
consapevolezza per affrontare problemi di interpretazione e applicazione del diritto. I corsi di laurea curano,
inoltre, l’acquisizione delle capacità necessarie per la corrispondente specifica formazione professionale, con
particolare riferimento all’attivazione di tirocini formativi per l’acquisizione di esperienze professionali.
ART. 15
Crediti formativi
1. Le attività formative dei singoli corsi di laurea fanno acquisire agli studenti che ne usufruiscono crediti
formativi universitari (CFU). Ad un credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno
personale dello studente. Il carico didattico corrispondente a un credito è fissato nella misura massima di 60
pagine per gli insegnamenti obbligatori e di 40 pagine per gli insegnamenti a scelta dello studente.
ART. 16
Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche
1. Ciascuna attività formativa è suddivisa in ore di didattica frontale, di seminari, di esercitazioni pratiche e/o
di tirocinio, a scelta del docente.
2. Su delibera del Consiglio di Facoltà gli insegnamenti sono conferiti ai soggetti e secondo le procedure
previste dalla normativa vigente.
3. Gli insegnamenti si svolgono, di regola, entro un singolo semestre, siccome indicato negli ordinamenti
didattici. Il numero delle ore di lezioni di ogni corso di insegnamento è correlato al numero dei crediti
assegnati a ciascuna disciplina o a ciascun modulo. Il numero delle ore settimanali è fissato nella misura
massima di otto ore e la loro distribuzione è prevista nel numero massimo di due ore giornaliere per ciascun
insegnamento. Per le sedi distaccate è prevista la possibilità di compattare il numero di ore giornaliere; il
numero delle ore settimanali è fissato nella misura massima di dieci e la loro distribuzione è prevista nel
numero massimo di sei ore giornaliere per ciascun insegnamento.
4. Per gli insegnamenti i cui crediti formativi siano superiori a 10 CFU le lezioni sono annuali e si
svolgeranno nell’arco dei due semestri secondo il calendario didattico.
5. Prima dell’inizio di ciascun semestre ciascun docente provvederà a far inserire nel sito di Facoltà i
programmi degli insegnamenti, gli orari di ricevimento studenti e le date degli esami di profitto.
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6. Lezioni, seminari ed esercitazioni si svolgono nelle aule di cui dispone la Facoltà e nelle distribuzione
delle aule si terrà conto del numero degli studenti frequentanti. Al fine di consentire agli studenti la
frequenza delle materie obbligatorie di ciascun anno i docenti avranno cura di evitare sovrapposizioni di
lezioni.
7. I titolari degli insegnamenti possono prevedere, nell'ambito di criteri fissati dal Senato accademico,
l'affidamento ai dottorandi di ricerca - di concerto con il docente tutor - e agli assegnisti di ricerca - di
concerto con il responsabile dell'attività di ricerca - di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa
che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione e di ricerca. Tale collaborazione didattica
dei dottorandi e degli assegnisti resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari e non da luogo a
diritto alcuno in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. In ogni caso le esercitazioni e i seminari
potranno essere tenute solo da personale che ne abbia titolo e sotto la responsabilità del docente ufficiale
della materia, evitando che si sovrappongano alle lezioni del medesimo anno di corso relative alle materie
fondamentali.
8. L’attività didattica dei Corsi di laurea si articola in due cicli, che i rispettivi Consigli devono organizzare
sulla base del seguente calendario di massima:
primo ciclo: dall’ultima decade di settembre alla prima decade di dicembre;
secondo ciclo: dall’ultima decade di febbraio alla prima decade di maggio (con sospensione dal giovedì
prima di Pasqua al lunedì successivo).
9. I Consigli di Corso di laurea provvedono annualmente, sentito il titolare dell’insegnamento e in sede di
coordinamento delle attività didattiche e di studio, all’armonica distribuzione dei singoli moduli didattici fra i
due cicli nei quali si articola il calendario accademico, tenuto conto degli spazi didattici disponibili e delle
propedeuticità.
ART. 17
Esami di profitto
1. Tutti gli insegnamenti impartiti si concludono con un esame che può essere svolto in forma scritta, in
forma orale o in forma scritta e orale, secondo le prescrizioni del titolare dell’insegnamento,
in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico d’Ateneo.
2. Gli esami relativi agli insegnamenti con crediti formativi superiori a 10 hanno luogo, in unica soluzione, al
termine del secondo modulo di lezioni. È consentito allo studente lo svolgimento di una verifica intermedia
del profitto con riferimento al programma del primo modulo, esclusivamente a conclusione del corso di
lezione. La verifica suddetta, annotata su apposito registro, ha efficacia limitata all’anno accademico nel
corso del quale è svolta.
3. Le sessioni ordinarie di esami di profitto sono due, ciascuna a termine di ogni semestre.
La prima sessione consta di tre appelli, così dislocati:
1° appello a partire dal 9 dicembre;
2° appello a partire dall' 8 gennaio;
3° appello a partire dal 1° febbraio;
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La seconda sessione consta di tre appelli, così dislocati:
1° appello a partire dal 16 maggio;
2° appello a partire dal 10 giugno;
3° appello dal 1° al 15 luglio.
Una terza sessione straordinaria consta di un appello, a partire dal 15 settembre.
4. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività sono acquisiti dallo studente previo il superamento
dell’esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite secondo le
modalità stabilite dal singolo docente, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è
espressa in trentesimi e l’esame si intende superato se lo studente ha conseguito almeno diciotto/trentesimi.
La Commissione giudicatrice può aggiungere al massimo dei voti la "lode."
5. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame, con il consenso della Commissione, o venga
consigliato a ritirarsi dalla Commissione stessa, viene riportata esclusivamente sul verbale la notazione:
‘ritirato’. Lo studente ‘ritirato’ può ripresentarsi nell’appello successivo. Lo studente ’respinto’ potrà
ripresentarsi: a febbraio, se respinto a dicembre; a maggio se respinto a gennaio o febbraio; a luglio, se
respinto a maggio. L'appello di settembre è comunque aperto a tutti.
6. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione
del Corso, con la possibilità di aggiungere un giudizio relativo alla valutazione dei risultati: Sufficiente,
Discreto, Buono, o Ottimo.
7. L’acquisizione dei crediti assegnati ad attività formative diverse dagli insegnamenti consiste nel
superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, test etc.)
appositamente stabilite dal Consiglio di Corso di laurea competente allo scopo di valutare il conseguimento
degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento. Esse si risolvono in un riconoscimento di
“idoneità” riportato sul libretto personale dello studente. I crediti previsti come “altre attività” sono fissati dal
Consiglio di Facoltà.
8. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte,
il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal
Preside e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del Corso di
insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione o, in caso di impedimento, da un suo
sostituto nominato dal Preside; il secondo è un altro Docente del medesimo o di affine ambito disciplinare o
un cultore della materia, nominato a norma del regolamento didattico per gli esami di profitto. La
Commissione può essere divisa in sottocommissioni di almeno due membri; le sottocommissioni non
possono essere presiedute da cultori della materia.
10. Il Presidente della Commissione che ritenga (eventualmente sulla base di un appello degli esaminandi) di
non esaurire l’appello in un’unica giornata provvede a redigere un calendario dei giorni previsti per gli
esami.
11. Al termine dell'esame, il Presidente della Commissione o sottocommissione esaminatrice comunica il
voto allo studente, che è libero di non accettarlo, per ripresentarsi in altro appello. In tal caso, egli sarà
considerato ‘ritirato’.
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12. Il verbale di esame è firmato dal Presidente e dai membri della commissione o della sottocommissione
giudicatrice. Il Presidente della commissione ha l’obbligo di curare la consegna del verbale debitamente
compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti a conclusione di ciascuna seduta
d’esame. Il voto di esame sarà riportato sul verbale e sul libretto.
ART. 18
Propedeuticità
1. Le propedeuticità delle singole attività formative sono indicate nei piani didattici allegati.
ART. 19
Attività formative a scelta dallo studente
1. Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte insegnamenti attivati in Facoltà tra
quelli individuati dal Corso di studio e previsti nell’ordinamento didattico.
2. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto dall’ordinamento
didattico deve fare richiesta al Consiglio di corso prima dell’inizio delle lezioni dell’insegnamento scelto e il
Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.
ART. 20
Tirocini e stages
1. Possono essere previste ulteriori attività formative utili per l’inserimento nel mondo del lavoro e volte ad
agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio
può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e stages presso imprese, pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi
professionali.
ART. 21
Prova finale
1.Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito l’ammontare di crediti universitari previsto
dal relativo regolamento di Corso.
2. La prova finale per il conseguimento della laurea triennale consiste nella redazione di un breve elaborato
scritto (commento ad una sentenza; tesina su un argomento monografico, ricerca empirica e analisi di un
caso) e in un colloquio finale sull’argomento trattato.
3. Lo studente può chiedere il titolo della tesi in qualsiasi materia in cui abbia sostenuto la relativa prova
d’esame, previo parere favorevole del Docente titolare dell'insegnamento. Il titolo della tesi deve essere
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richiesto al docente titolare dell’insegnamento almeno 3 mesi prima della data presunta di discussione
dell’elaborato.
4. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione di un breve elaborato
scritto (commento ad una sentenza; tesina su un argomento monografico, ricerca empirica e analisi di caso) e
in un colloquio finale sull’argomento trattato; il titolo della tesi deve essere richiesto al docente titolare
dell’insegnamento almeno 3 mesi prima della data presunta di discussione dell’elaborato.
5. Nel caso in cui la media degli esami sostenuti sia superiore a 25/30 e sia stato riportato il voto di almeno
27/30 nell’insegnamento prescelto, la prova finale può consistere nella redazione di elaborato sperimentale
(indagine e rivisitazione critica del materiale raccolto) e in un colloquio finale sull’argomento trattato e il
titolo della tesi deve essere richiesto al docente titolare dell’insegnamento almeno 6 mesi prima della data
presunta di discussione dell’elaborato.
6. Lo studente può chiedere il titolo della tesi in qualsiasi materia in cui abbia sostenuto la relativa prova
d’esame, previo parere favorevole del Docente titolare dell'insegnamento. Nel caso di materie dell’ultimo
semestre dell’ultimo anno è possibile chiedere la tesi prima di avere sostenuto l’esame di profitto, previo
parere favorevole del Docente titolare dell'insegnamento.
7. Il calendario delle prove finali prevede almeno sei sessioni, coordinate alle sessioni d'esame, fissate con
delibera del Consiglio di Facoltà.
8. La Commissione di laurea, nominata dal Preside di Facoltà, è composta da almeno 7 membri.
ART. 22
Manifesto degli studi e calendario didattico accademico
1. Il Consiglio di Facoltà delibera di norma entro il 31 maggio di ciascun anno il calendario didattico
accademico sulla base di quanto disposto dal presente articolo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Consiglio di Facoltà approva annualmente, di norma entro il 31 maggio, il Manifesto degli studi,
risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti delle strutture didattiche (approvati entro il
precedente mese di aprile), comprensivi dell’articolazione didattica dei Corsi di laurea interni proposta dai
Consigli di Corso di laurea.
ART. 23*
Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di laurea in precedenza frequentati
1.
Agli studenti iscritti ad uno dei corsi in atto presenti nell’offerta formativa della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Messina verranno riconosciuti, secondo le disposizioni degli articoli
seguenti, i crediti corrispondenti acquisiti (con gli esami sostenuti) nei corsi di laurea in Scienze
giuridiche, Giurisprudenza (Magistrale biennale), Giurisprudenza (Magistrale a ciclo unico), Consulente
del lavoro, Operatore Giudiziario e delle amministrazioni pubbliche, Giurista di impresa e delle
amministrazioni pubbliche attivati nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina.
2. Agli studenti iscritti ad uno dei corsi in atto presenti nell’offerta formativa della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Messina nell’ambito delle classi 31, 22/S, LMG/01 sono riconosciuti
integralmente i crediti acquisiti e gli esami sostenuti in un corso di laurea attivato nelle Facoltà di
Giurisprudenza di altri Atenei nell’ambito delle classi di laurea 31, 22/S, LMG/01 nei limiti di crediti
corrispondenti anche a più moduli o più insegnamenti, salvo l’arrotondamento ad un massimo di 3 crediti: in
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caso di differenza maggiore sono attribuiti i crediti del primo modulo o del primo insegnamento. In
relazione agli insegnamenti di Diritto privato sono attribuiti i crediti di Diritto privato II.
3. Agli studenti iscritti ad uno dei corsi in atto presenti nell’offerta formativa della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Messina nell’ambito delle classi 2, L-14, sono riconosciuti i crediti
acquisiti e gli esami sostenuti in un corso di laurea attivato nelle Facoltà di Giurisprudenza di altri Atenei
nell’ambito delle classi di laurea 2, 31, 22/S, LMG/01, L-14, nei limiti di crediti corrispondenti anche a più
moduli o più insegnamenti, salvo l’arrotondamento ad un massimo di 3 crediti: in caso di differenza
maggiore sono attribuiti i crediti del primo modulo o del primo insegnamento.
4. Agli studenti iscritti ad uno dei corsi in atto presenti nell’offerta formativa della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Messina sono riconosciuti i crediti corrispondenti solo alle discipline
storiche, filosofiche, ecclesiasti cistiche ed economiche, i cui esami sono stati superati in un corso di laurea
quadriennale in Giurisprudenza attivato in altro Ateneo,.
5. Le stesse disposizioni trovano applicazione per gli studenti iscritti ad uno dei corsi in atto presenti
nell’offerta formativa della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina che hanno conseguito la
laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) ovvero in un corso attivato nell’ambito delle classi di laurea
2, 31, 22/S, LMG/01, L-14 in altri Atenei, con l’aggiunta del riconoscimento fino a 6 crediti (altre
conoscenze) per l’esame di laurea.
6. Il riconoscimento dei crediti viene disposto dal Consiglio di Corso di laurea e approvato dal
Consiglio di Facoltà. I Consigli di corso di laurea possono richiedere lo svolgimento di una preliminare
attività meramente istruttoria ad una commissione all’uopo nominata per un periodo determinato (composta
da almeno 5 docenti e coordinata da un Professore ordinario).
7. È invece escluso il riconoscimento di crediti acquisiti in
qualunque corso di laurea attivato nelle Facoltà di Giurisprudenza di altri Atenei nell’ambito
delle classi 2 e L-14 per gli insegnamenti dei corsi della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Messina delle classi 31, 22/S e LMG/01;
qualunque corso di laurea di Facoltà diverse da Giurisprudenza sia dell’Ateneo di Messina
sia di qualunque altro Ateneo;
qualunque corso di laurea diverso dalle classi 2, 31, 22 S, LMG01, L-14, di qualunque
Facoltà e di qualsiasi Ateneo;
qualsiasi Corso di laurea di qualsiasi Classe di Università telematiche;
qualsiasi Corso di laurea di qualsiasi Classe di studio internazionali.
8. La Facoltà si riserva di dettare una specifica direttiva per la valutazione delle carriere degli studenti fuori
corso con non più di tre esami di profitto da superare.
* Articolo così modificato con delibera del Consigio di Facoltà del 24 ottobre 2011.
ART. 24
Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti nel corso di laurea in Consulente del lavoro ai fini del
passaggio al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
1. Ai sensi dell’art.23 del presente regolamento agli studenti del corso di laurea in Consulente del lavoro che
passano al corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza verranno riconosciuti, se sostenuti, gli esami con i
rispettivi crediti, di cui alle tabelle allegate (Allegato A).
2. Gli studenti che hanno conseguito la laurea in Consulente del lavoro potranno iscriversi al quarto anno del
corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, fermo restando l’integrazione dei debiti formativi di cui alle
tabelle sopra indicate, con il riconoscimento di 6 crediti (altre conoscenze) per la laurea.
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3. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore
scientifico-disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di laurea, nel rispetto dei relativi ambiti
scientifico-disciplinari e della tipologia delle attività formative.
4. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non
utilizzati, il consiglio di corso di studio potrà riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità
didattiche e culturali.
ART. 25
Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti nei corsi di laurea in Giurista delle amministrazioni
pubbliche e di impresa e Operatore giudiziario e delle pubbliche amministrazioni ai fini del passaggio
al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
1. Ai sensi dell’art.23 del presente regolamento agli studenti del corsi di laurea in Giurista delle
amministrazioni pubbliche e di impresa e di Operatore giudiziario e delle amministrazioni pubbliche che
passano al corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza verranno riconosciuti, se sostenuti, gli esami con i
rispettivi crediti, di cui alle tabelle allegate (Allegato B).
2. Gli studenti che hanno conseguito la laurea di Giurista delle amministrazioni pubbliche e di impresa
nonché di Operatore giudiziario e delle amministrazioni pubbliche potranno iscriversi al quarto anno del
corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, fermo restando l’integrazione dei debiti formativi di cui alle
tabelle sopra indicate, con il riconoscimento di 6 crediti (altre conoscenze) per la laurea.
3. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore
scientifico-disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di laurea, nel rispetto dei relativi ambiti
scientifico-disciplinari e della tipologia delle attività formative.
4. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non
utilizzati, il Consiglio di corso di studio potrà riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità
didattiche e culturali.
ART. 26
Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti nel Corso di laurea in Giurisprudenza
ai fini del passaggio al corso di laurea in Consulente del lavoro
1. Ai sensi dell’art.23 del presente regolamento agli studenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
che passano al corso di laurea in Consulente del lavoro verranno riconosciuti, se sostenuti, gli esami con i
rispettivi crediti, di cui alle tabelle allegate (Allegato C).
2. Tale riconoscimento viene disposto dal Consiglio di corso di laurea e approvato dal Consiglio di Facoltà
sulla base dei seguenti principi:
- potranno essere accolte soltanto istanze di iscrizioni riguardanti gli anni di corso già attivati dalla Facoltà.
Gli studenti verranno iscritti ad uno degli anni di corso attivati, sulla base dei crediti che verranno loro
riconosciuti;
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- verranno riconosciuti, sempre che il titolare dell’insegnamento accerti l’omogeneità di contenuto dei
programmi, i crediti relativi ad insegnamenti attivati nel Corso di laurea in cui si chiede l’iscrizione se
corrispondenti al numero di crediti attribuito nell’ordinamento del Corso di laurea;
- se il numero di crediti attribuito al relativo insegnamento è superiore al credito assegnato al medesimo
dall’ordinamento del Corso di laurea, verrà riconosciuto quello previsto dall’ordinamento del Corso di laurea
in cui si chiede l’iscrizione. I crediti residui potranno valere come “altri crediti acquisibili”.
- se il numero di crediti assegnato all’insegnamento di cui si chiede il riconoscimento è inferiore, il
Consiglio di Corso di laurea riconoscerà i crediti acquisiti dallo studente per quell’insegnamento
prevedendo che i crediti mancanti potranno essere acquisiti previo superamento di una prova integrativa
concordata con il docente titolare della stessa materia;
- gli insegnamenti diversi da quelli impartiti nel corso in cui si chiede l’iscrizione saranno riconosciuti nei
limiti del numero di crediti attribuiti per gli insegnamenti opzionali.
3. Gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale in Scienze giuridiche potranno iscriversi al secondo
anno del corso di laurea in Consulente del lavoro, fermo restando l’integrazione dei debiti formativi di cui
alla tabella sopra indicata, con il riconoscimento di 6 crediti (altre conoscenze) per la laurea.
4. Gli studenti che hanno conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza potranno iscriversi al terzo anno
del corso di laurea in Consulente del lavoro, fermo restando l’integrazione dei debiti formativi di cui alla
tabella sopra indicata, con il riconoscimento di 6 crediti (altre conoscenze) per la laurea.
5. Gli studenti che hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento o specialistica)
potranno iscriversi al terzo anno del corso di laurea in Consulente del lavoro, fermo restando l’integrazione
dei debiti formativi di cui alle tabelle sopra indicate, con il riconoscimento di 6 crediti (altre conoscenze) per
la laurea.
6. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore
scientifico-disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di Laurea, nel rispetto dei relativi ambiti
scientifico-disciplinari e della tipologia delle attività formative.
7. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non
utilizzati, il consiglio di Corso di studio potrà riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità
didattiche e culturali.
ART. 27
Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti nel Corso di laurea in Giurisprudenza
ai fini del passaggio ai corsi di laurea in Giurista delle Amministrazioni pubbliche e di impresa e in
Operatore giudiziario e delle amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell’art.23 del presente regolamento agli studenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
che passano ai corsi di laurea in Giurista delle Amministrazioni pubbliche e di impresa e in Operatore
giudiziario e delle amministrazioni pubbliche verranno riconosciuti, se sostenuti, gli esami con i rispettivi
crediti, di cui alle tabelle allegate (Allegato D).
2. Tale riconoscimento viene disposto dal Consiglio di corso di laurea e approvato dal Consiglio di Facoltà
sulla base dei seguenti principi:
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- potranno essere accolte soltanto istanze di iscrizioni riguardanti gli anni di corso già attivati dalla Facoltà.
Gli studenti verranno iscritti ad uno degli anni di corso attivati, sulla base dei crediti che verranno loro
riconosciuti;
- verranno riconosciuti, sempre che il titolare dell’insegnamento accerti l’omogeneità di contenuto dei
programmi, i crediti relativi ad insegnamenti attivati nel Corso di laurea in cui si chiede l’iscrizione se
corrispondenti al numero di crediti attribuito nell’ordinamento del Corso di laurea;
- se il numero di crediti attribuito al relativo insegnamento è superiore al credito assegnato al medesimo
dall’ordinamento del Corso di laurea, verrà riconosciuto quello previsto dall’ordinamento del Corso di laurea
in cui si chiede l’iscrizione. I crediti residui potranno valere come “altri crediti acquisibili”.
- se il numero di crediti assegnato all’insegnamento di cui si chiede il riconoscimento è inferiore, il
Consiglio di Corso di laurea riconoscerà i crediti acquisiti dallo studente per quell’insegnamento
prevedendo che i crediti mancanti potranno essere acquisiti previo superamento di una prova integrativa
concordata con il docente titolare della stessa materia;
- gli insegnamenti diversi da quelli impartiti nel corso in cui si chiede l’iscrizione saranno riconosciuti nei
limiti del numero di crediti attribuiti per gli insegnamenti opzionali.
3. Gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale in Scienze giuridiche potranno iscriversi al secondo
anno del corso di laurea in Giurista delle Amministrazioni pubbliche e di impresa, fermo restando
l’integrazione dei debiti formativi di cui alla tabella sopra indicata, con il riconoscimento di 6 crediti (altre
conoscenze) per la laurea.
4. Gli studenti che hanno conseguito la laurea in magistrale in Giurisprudenza potranno iscriversi al terzo
anno del corso di laurea in Giurista delle Amministrazioni pubbliche e di impresa, fermo restando
l’integrazione dei debiti formativi di cui alla tabella sopra indicata, con il riconoscimento di 6 crediti (altre
conoscenze) per la laurea.
5. Gli studenti che hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento o specialistica)
potranno iscriversi al terzo anno del corso di laurea in Giurista delle Amministrazioni pubbliche e di impresa,
fermo restando l’integrazione dei debiti formativi di cui alle tabelle sopra indicate, con il riconoscimento di 6
crediti (altre conoscenze) per la laurea.
6. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore
scientifico-disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di Laurea, nel rispetto dei relativi ambiti
scientifico-disciplinari e della tipologia delle attività formative.
7. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non
utilizzati, il consiglio di Corso di studio potrà riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità
didattiche e culturali.
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ART. 28
Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti nel Corso di laurea in Consulente del lavoro
ai fini del passaggio ai corsi di laurea in Giurista delle Amministrazioni pubbliche e di impresa e in
Operatore giudiziario e delle amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell’art.23 del presente regolamento agli studenti del corso di laurea in Consulente del lavoro che
passano ai corsi di laurea in Giurista delle Amministrazioni pubbliche e di impresa e in Operatore giudiziario
e delle amministrazioni pubbliche verranno riconosciuti, se sostenuti, gli esami con i rispettivi crediti, di cui
alle tabelle allegate (Allegato E).
2. Tale riconoscimento viene disposto dal Consiglio di corso di laurea e approvato dal Consiglio di Facoltà
sulla base dei seguenti principi:
- potranno essere accolte soltanto istanze di iscrizioni riguardanti gli anni di corso già attivati dalla Facoltà.
Gli studenti verranno iscritti ad uno degli anni di corso attivati, sulla base dei crediti che verranno loro
riconosciuti;
- verranno riconosciuti, sempre che il titolare dell’insegnamento accerti l’omogeneità di contenuto dei
programmi, i crediti relativi ad insegnamenti attivati nel Corso di laurea in cui si chiede l’iscrizione se
corrispondenti al numero di crediti attribuito nell’ordinamento del Corso di laurea;
- se il numero di crediti attribuito al relativo insegnamento è superiore al credito assegnato al medesimo
dall’ordinamento del Corso di laurea, verrà riconosciuto quello previsto dall’ordinamento del Corso di laurea
in cui si chiede l’iscrizione. I crediti residui potranno valere come “altri crediti acquisibili”.
- se il numero di crediti assegnato all’insegnamento di cui si chiede il riconoscimento è inferiore, il
Consiglio di Corso di laurea riconoscerà i crediti acquisiti dallo studente per quell’insegnamento
prevedendo che i crediti mancanti potranno essere acquisiti previo superamento di una prova integrativa
concordata con il docente titolare della stessa materia;
- gli insegnamenti diversi da quelli impartiti nel corso in cui si chiede l’iscrizione saranno riconosciuti nei
limiti del numero di crediti attribuiti per gli insegnamenti opzionali.
3. Gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale in Consulente del lavoro potranno iscriversi al
secondo anno del corso di laurea in Giurista delle Amministrazioni pubbliche e di impresa, fermo restando
l’integrazione dei debiti formativi di cui alle tabelle sopra indicata, con il riconoscimento di 6 crediti (altre
conoscenze) per la laurea.
4. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore
scientifico-disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di Laurea, nel rispetto dei relativi ambiti
scientifico-disciplinari e della tipologia delle attività formative.
5. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non
utilizzati, il Consiglio di corso di studio potrà riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità
didattiche e culturali.
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ART. 29
Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti nei corsi di laurea in Giurista delle Amministrazioni
pubbliche e di impresa e in Operatore giudiziario e delle amministrazioni pubbliche ai fini del
passaggio alla laurea in Consulente del lavoro
1. Ai sensi dell’art.23 del presente regolamento agli studenti dei corsi di laurea in Giurista delle
Amministrazioni pubbliche e di impresa e in Operatore giudiziario e delle amministrazioni pubbliche che
passano al corso di laurea in Consulente del lavoro verranno riconosciuti, se sostenuti, gli esami con i
rispettivi crediti, di cui alle tabelle allegate (Allegato F).
2. Tale riconoscimento viene disposto dal Consiglio di corso di laurea e approvato dal Consiglio di Facoltà
sulla base dei seguenti principi:
- potranno essere accolte soltanto istanze di iscrizioni riguardanti gli anni di corso già attivati dalla Facoltà.
Gli studenti verranno iscritti ad uno degli anni di corso attivati, sulla base dei crediti che verranno loro
riconosciuti;
- verranno riconosciuti, sempre che il titolare dell’insegnamento accerti l’omogeneità di contenuto dei
programmi, i crediti relativi ad insegnamenti attivati nel Corso di laurea in cui si chiede l’iscrizione se
corrispondenti al numero di crediti attribuito nell’ordinamento del Corso di laurea;
- se il numero di crediti attribuito al relativo insegnamento è superiore al credito assegnato al medesimo
dall’ordinamento del Corso di laurea, verrà riconosciuto quello previsto dall’ordinamento del Corso di laurea
in cui si chiede l’iscrizione. I crediti residui potranno valere come “altri crediti acquisibili”.
- se il numero di crediti assegnato all’insegnamento di cui si chiede il riconoscimento è inferiore, il
Consiglio di Corso di laurea riconoscerà i crediti acquisiti dallo studente per quell’insegnamento
prevedendo che i crediti mancanti potranno essere acquisiti previo superamento di una prova integrativa
concordata con il docente titolare della stessa materia;
- gli insegnamenti diversi da quelli impartiti nel corso in cui si chiede l’iscrizione saranno riconosciuti nei
limiti del numero di crediti attribuiti per gli insegnamenti opzionali.
3. Gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale in Giurista delle Amministrazioni pubbliche e di
impresa potranno iscriversi al secondo anno del corso di laurea in Consulente del lavoro, fermo restando
l’integrazione dei debiti formativi di cui alla tabella sopra indicata, con il riconoscimento di 6 crediti (altre
conoscenze) per la laurea.
4. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore
scientifico-disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di Laurea, nel rispetto dei relativi ambiti
scientifico-disciplinari e della tipologia delle attività formative.
5. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non
utilizzati, il Consiglio di corso di studio potrà riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità
didattiche e culturali.
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ART. 30
Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti nel Corso di laurea in Scienze giuridiche
ai fini del passaggio al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza ed agli altri corsi di laurea
triennali attivati nella Facoltà di Giurisprudenza.
1. Ai sensi dell’art.23 gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale in Scienze giuridiche presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Messina potranno iscriversi al quarto anno del corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza fermo restando l’integrazione dei debiti formativi di cui alle tabelle M 1 e M2 approvate dal
Consiglio di facoltà nella seduta del 15.06.2009.
2. Agli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze Giuridiche della Facoltà e che passano al Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza sono riconosciuti i crediti acquisiti e gli esami sostenuti nel detto Corso di
laurea triennale.
3. Ai sensi dell’art.23 del presente regolamento agli studenti del corso di laurea in Scienze giuridiche della
Facoltà di Giurisprudenza di Messina, che passano ai corsi di laurea in Consulente del lavoro, Giurista delle
Amministrazioni pubbliche e di impresa e in Operatore giudiziario e delle amministrazioni pubbliche
verranno riconosciuti, se sostenuti, gli esami con i rispettivi crediti, di cui alle tabelle allegate (Allegato G).
ART. 31
Attività studentesche autogestite
1. I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà hanno diritto di riunirsi in appositi locali,
messi a loro disposizione dalla Facoltà e di promuovere con gli organi competenti della Facoltà iniziative di
natura didattica o culturale in genere.
2. Gli studenti possono organizzare servizi autogestiti per consentire l’integrazione degli studenti stessi nella
vita della Facoltà.
ART. 32
Attività di incentivazione
1. La Facoltà, sulla base del Regolamento per l’incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei
ricercatori universitari, finanzia iniziative volte al miglioramento qualitativo e all’adeguamento quantitativo
dell’offerta formativa anche attraverso le attività promosse dalla Commissione per l’Orientamento.
ART. 33
Diritto di accesso
1. È garantito il diritto di accesso a qualsiasi documento, comprese le deliberazioni del Consiglio di Facoltà
e di altri organi nei limiti e nelle forme di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e norme integrative. È istituito un
apposito albo ufficiale della Facoltà per l’affissione degli atti ufficiali e di eventuali altri documenti di
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interesse generale della Facoltà. A tali atti va data la massima pubblicità possibile anche attraverso
l’affissione in siti idonei.
ART. 34
Norme transitorie e finali
1. Le norme dei nuovi ordinamenti di cui al presente regolamento e ai regolamenti dei Consigli di Corso di
Laurea si applicano a partire dall’anno accademico 2009/2010. Tutti gli altri studenti hanno diritto di
osservare la disciplina dei precedenti ordinamenti ad esaurimento; essi possono chiedere di optare per la
disciplina degli studi prevista dai nuovi ordinamenti, presentando domanda, entro il 15 luglio, alla Segreteria
Studenti per gli anni di corso che sono stati attivati. Il Consiglio di Facoltà delibera, di norma entro il 30
settembre, indicando l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, le frequenze, i crediti e gli esami che
possono essere convalidati, in coerenza con il nuovo percorso formativo al quale si chiede l'iscrizione
rispetto agli studi già effettuati.
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Regolamento didattico - Università degli Studi di Messina