Foglio Informativo serie 30/0009 - C/C ordinario con canalizzazione dello stipendio tramite bonifico
Decorrenza 01.01.2009
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO (Castelfiorentino – Firenze) Società Cooperativa per Azioni
Sede legale e amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI)
Tel. 05716891 - Fax 0571689251 - Codice ABI 08425.1 - Iscritta all’albo delle banche della Banca d’Italia al n. 3556.8
Iscritta al Registro delle imprese di Firenze al n. 00657440483 – REA FI 196037 - Iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n. A161000
Indirizzo telematico: www.bancacambiano.it - e-mail: [email protected]
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia, all’Ombudsman Bancario
Capitale sociale e Riserve (Patrimonio) al 31/12/2007 - € 209.204.752,00
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 – DELIBERA CICR DEL 4/3/2003)
FOGLIO INFORMATIVO
Conto Corrente ordinario
per lavoratori dipendenti con canalizzazione dello stipendio tramite bonifico
Caratteristiche e rischi tipici
Struttura e funzione economica
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e
mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri,
nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile.
Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell’estratto conto.
Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui,
le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
•
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto;
•
utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi
apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi
moduli di richiesta;
•
accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi
accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
•
traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente
iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della
normativa vigente;
•
variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
•
rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura complessiva a fronte di tutti i rapporti di deposito
accesi dal soggetto, nei limiti di importo di 103.291,38 euro, per effetto dell’adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi
sopra indicato.
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Requisiti minimi di accesso
Saldo contabile
Saldo disponibile
Commissioni per l'invio estratto conto
(ogni invio)
Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l’inizio del rapporto (ad esempio,
versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.)
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture
dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità
pattuita.
Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze –
conteggio periodico degli interessi
Comprende le spese di liquidazione periodica, per invio estratto, per
Canone fisso/spese forfettarie
operazioni, ecc...
Secondo la periodicità di liquidazione pattuita.
Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait.
Numero operazioni comprese nel canone/forfait
Spesa singola operazione non compresa nel canone Spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone
fisso
Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c
Spese di estinzione c/c
Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie
Spese di documentazione
Spese di liquidazione periodica
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Tasso creditore
Tasso debitore
Valute sui versamenti
Valute sui prelevamenti
Disponibilità su versamenti di assegni e delle
somme accreditate
Decorrenza 01.01.2009
Tasso nominale annuo con la capitalizzazione pattuita, di remunerazione
delle giacenze.
Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Tasso nominale annuo con la capitalizzazione pattuita, sulle somme a debito
del cliente, più scoperti. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle
capitalizzazioni.
Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni
utili per il calcolo degli interessi (evidenziare se giorni fissi o lavorativi per
le banche)
Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di
addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi
Termini di disponibilità (non stornabilità) - salvo casi di forza maggioreespressi in giorni lavorativi per le banche successivi alla data di
negoziazione e/o di lavorazione del versamento
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
TASSI:
Tasso creditore nominale annuo
(al lordo della ritenuta fiscale pro-tempore vigente)
Tasso creditore effettivo annuo
(al lordo della ritenuta fiscale pro-tempore vigente)
Tasso annuo nominale debitore massimo per scoperti occasionali su c/c non
affidati:
Tasso annuo effettivo globale debitore massimo per scoperti occasionali su c/c
non affidati:
Commissioni sul massimo scoperto trimestrale:
Metodologia di calcolo degli interessi creditori/debitori
VALUTE SUI VERSAMENTI:
Contanti, valori assimilati, assegni bancari emessi sullo stesso sportello:
Assegni Istpopolbank e circolari di altre banche:
Assegni bancari ed altri titoli di credito esigibili su piazza:
Assegni bancari ed altri titoli di credito esigibili fuori piazza:
Assegni bancari emessi su altri sportelli della Banca:
TERMINI DI DISPONIBILITA’ DELLE SOMME ACCREDITATE E DEGLI
ASSEGNI VERSATI IN CONTO CORRENTE
Contanti, valori assimilati, assegni bancari emessi sullo stesso sportello:
Assegni Istpopolbank e circolari di altre banche:
Assegni bancari ed altri titoli di credito esigibili su piazza:
Assegni bancari ed altri titoli di credito esigibili fuori piazza:
Assegni bancari emessi su altri sportelli della Banca:
TERMINI DI NON STORNABILITA’ DEI VERSAMENTI DI ASSEGNI ED ALTRI
ACCREDITI SU CONTO CORRENTE
Assegni
Riba
VALUTE SUI PRELEVAMENTI
Con assegno bancario o assegno di sportello:
Con tessera bancomat:
SPESE:
Per singola operazione
Spesa tenuta conto trimestrali
Spesa per ogni modulo di assegno in bianco
Commissioni assegni impagati ricevuti
Imposta di bollo sul conto corrente
Spese trimestrali per comunicazioni trasparenza bancaria
Spese di chiusura
Costo per rilascio informativa precontrattuale:
BONIFICI ITALIA SU ALTRE BANCHE
Commissioni
Valuta di accredito al beneficiario:
Bonifici con valuta antergata per il beneficiario
per giacenze medie trimestrali superiori ad € 10.000,00:
1,35000% (sull’intera
per giacenze medie trimestrali superiori ad € 2.500,00:
1,20000% (sull’intera
per giacenze medie trimestrali fino ad € 2.500,00:
1,00000% (sull’intera
per giacenze medie trimestrali superiori ad € 10.000,00:
1,35685% (sull’intera
per giacenze medie trimestrali superiori ad € 2.500,00:
1,20541% (sull’intera
per giacenze medie trimestrali fino ad € 2.500,00:
1,00376% (sull’intera
13,50000%
giacenza)
giacenza)
giacenza)
giacenza)
giacenza)
giacenza)
14,19894% (con capitalizzazione trimestrale)
1,00%
riferita alla durata dell'anno civile
stesso giorno dell'operazione
3 giorni lavorativi successivi
7 giorni lavorativi successivi
7 giorni lavorativi successivi
2 giorni lavorativi successivi
stesso giorno dell'operazione
7 giorni lavorativi successivi
7 giorni lavorativi successivi
7 giorni lavorativi successivi
3 giorni lavorativi successivi
10 giorni lavorativi successivi
15 giorni lavorativi successivi
data emissione assegno
data del prelevamento
gratuito
gratuito
gratuito
€ 3,00
A carico della banca, nella misura tempo per tempo vigente
gratuito
esente
€ 10,00
€ 2,58
massimo 3 giorni lavorativi bancari successivi alla data di
esecuzione dell’ordine, ovvero quella fissa eventualmente indicata
dall’ordinante
Gli ordini di pagamento con valuta antergata superiore a 5 giorni
di calendario sono assoggettati ad una penale calcolata
sull’ammontare del bonifico per il numero dei giorni di calendario
intercorrenti tra la valuta fissata per il beneficiario ed il giorno
successivo a quello di esecuzione dell’ordine, al tasso del 5%,
minimo Euro 2,58
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BONIFICI ITALIA SU CONTI CORRENTI PRESSO LA NOSTRA BANCA
Commissioni
Valuta di accredito al beneficiario
Decorrenza 01.01.2009
€ 1,00
giorno stesso
L’applicazione delle suddette condizioni economiche è subordinata all’accredito mensile sul
conto corrente dello stipendio tramite bonifico. In mancanza di detti accredito, a decorrere
dall’inizio del trimestre successivo, verranno applicate le medesime condizioni economiche
salvo le seguenti variazioni:
SPESE:
Spesa tenuta conto trimestrali
Spese trimestrali per comunicazioni trasparenza bancaria
Imposta di bollo sul conto corrente
€ 20,00
L’importo indicato come “spesa tenuta conto” viene applicato
trimestralmente nella misura del 25%, pari ad € 5,00, nel caso in
cui il totale delle competenze trimestrali, escluso l’importo delle
“spese tenuta conto”, risulti debitore per entità inferiore a € 51,65
oppure nel caso in cui risultino maturate competenze a credito.
€ 1,50
A carico del cliente, nella misura tempo per tempo vigente
CLAUSOLE CONTRATTUALI
L’applicazione delle suddette condizioni economiche è subordinata all’accredito mensile sul conto
corrente dello stipendio.
Il rapporto di conto corrente è regolato, oltre che dalle Condizioni Generali relative al rapporto Banca Cliente anche dalle seguenti norme contrattuali:
Art. 1 - Convenzione di assegno
1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla banca. Il cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art.
124 della legge assegni.
2. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso
abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche
anteriormente a tale momento, la responsabilità della banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria
condizione professionale. La banca provvede ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure
che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).
3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione dei rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla banca.
4. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/Pago Bancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la banca - qualora per effetto di tali prelievi le
disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data
anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima
dell'addebito in conto.
5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di
fondi su altri conti di pertinenza dello stesso cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano
istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.
Art. 2 - Addebito in conto di assegni o cambiali
1. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non
conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e dell'art. 8 della legge cambiaria.
Art. 3 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto
1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca
d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la banca non
accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.
Art. 4 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID)
1. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati in contratto e/o nel
documento di sintesi. La banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la banca medesima e/o presso corrispondenti,
anche non bancari. Di tale proroga la banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come
stabilita al precedente comma 1.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma
1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti
termini, la banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed
azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ. nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.
4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la banca emittente - nel caso di assegni
circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.
5. Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l'incasso dal cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei
confronti dei cliente - nell'ipotesi prevista dal comma 4 - spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.
Art. 5 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari
1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'articolo 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva
di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la
dipendenza accreditante.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la
decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
4. La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia
consentito al cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art.
1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.
Art. 6 - Versamento in conto di assegni sull'estero
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora,
successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il
cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda
dal suo corrispondente o dal trattario.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se
sostitutivi del titolo di credito.
Art. 7 - Movimentazioni ed annotazioni sul conto
1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e cliente titolare del
conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.
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2. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di
conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato
dalla inesatta indicazione del codice da parte del cliente resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati
dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da
inesatta indicazione del codice da parte del cliente; a tal fine la banca è tenuta a fornire al cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.
Art. 8 - Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera
1. Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute
concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla banca alla data
di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in
valuta estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
2. Il cliente si obbliga a non apporre la clausola «effettivo» di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale
obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione
non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa conseguenza.
Art. 9 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese
1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta «data di regolamento»
dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce
interessi secondo le medesime modalità.
2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
3. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta pattuita.
4. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nella Sezione Il («Affidamenti in conto corrente»), ad ognuna delle
parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
Art. 10 - Conto non movimentato
1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00 la banca cessa di corrispondere gli interessi, di
addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni
che la banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 11 - Approvazione dell'estratto conto
1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla banca, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli
obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo
specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal cliente.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere, la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento
con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta
rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere
quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
4. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del cliente dovranno essere fatti da
questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma.
Trascorsi 30 giorni l'operato della banca si intenderà approvato.
Art. 12 - Compensazione e pagamento di assegni
1. Qualora la banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art. 11, comma 1, delle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente, essa non è tenuta a
pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
2. Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto, essa non è tenuta a
pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione
dell'intervenuta compensazione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, è onere del cliente costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore
all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è
verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
Art. 13 - Recesso
1. Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 1 giorno, dal contratto di conto corrente e/o
dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi
del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il pagamento di quanto da lui dovuto, sarà concesso un termine di 5 giorni. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.
2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il
recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta
a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi
dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a
pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la
revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.
4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di
disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla banca un termine di preavviso maggiore di
quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento
in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri
cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.
PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (1)
Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio Reclami della clientela e all’Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie “Conciliatore Bancario” ADR che ha fra i suoi scopi la soluzione in sede stragiudiziale di controversie in
materia bancaria, finanziaria e societaria alternativa rispetto al ricorso del giudice.
Il “Conciliatore Bancario” si avvarrà per il raggiungimento dei suoi scopi, oltre che di un organismo di conciliazione ai sensi dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 5/2003, anche di un organismo collegiale denominato Ombudsman-Giurì Bancario che comprende una sezione speciale sui bonifici
transfrontalieri. La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman-Giurì
Bancario.
Ufficio Reclami
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Reclami di questa banca (Piazza Giovanni XXIII n. 6 – 50051
Castelfiorentino (Fi)) o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di
presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.
Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente - qualora sia rimasto
insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la
decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario, organo collegiale composto di 5
membri, attivo presso il Conciliatore Bancario con sede in Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta
scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti
informatici, allegando ogni altra notizia o documento utili. L’Ombudsman-Giurì Bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la
decisione, sia alla banca sia al cliente. Le controversie per cui è competente l’Ombudsman-Giurì Bancario sono quelle di valore fino a 50.000 Euro. La
decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo
per la banca e non per il cliente.
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Foglio Informativo serie 30/0009 - C/C ordinario con canalizzazione dello stipendio tramite bonifico
Decorrenza 01.01.2009
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri (2); in questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la
richiesta del cliente.
Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell’Ombudsman-Giurì
Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a 50.000 Euro,
maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.Lgs. n. 253/2000. La Sezione deve
decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio Reclami o all’Ombudsman bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità
giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.
Il testo completo del Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’Ombudsman-Giurì Bancario è a disposizione della Clientela presso tutte le filiali.
Procedure di composizione stragiudiziale delle controversie (Conciliazione)
Con il termine “Conciliazione” si definisce il procedimento attraverso il quale le parti si accordano allo scopo di comporre o prevenire una lite. Nei casi di
“Conciliazione Stragiudiziale”, quali quelli qui d’interesse, un soggetto terzo collabora, talvolta anche in forma professionale, alla libera determinazione delle
parti per il raggiungimento di un accordo di reciproca soddisfazione.
Si illustra di seguito la Procedura di Conciliazione esperibile presso l’Organismo di Conciliazione Bancaria “Conciliatore Bancario”:
Il servizio offre uno strumento per tentare di risolvere le controversie insorte tra la banca e i clienti, i quali nell’ambito di questa procedura sono
assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo.
Per attivare la procedura l’interessato presenta un’istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario (il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del
Conciliatore Bancario) inoltrandola al seguente indirizzo: Organismo di Conciliazione Bancaria via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma.
L’istanza deve essere attivata versando un contributo di 30 Euro per le spese di avvio del procedimento, non dovute se l’istanza è presentata
congiuntamente con le altre parti.
È inoltre prevista un’indennità da corrispondere dalle parti direttamente al Conciliatore successivamente all’avvio della procedura, rapportata a specifici
scaglioni relativi al valore della lite.
Le procedure di conciliazione davanti al “Conciliatore Bancario” – che si concludono entro termini prestabiliti indicati nel regolamento (60 giorni) – possono
essere di due tipi:
1) “tecnica”, introdotta dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). La conciliazione tecnica - trova applicazione per le controversie
in materia bancaria, finanziaria e societaria di qualsiasi valore:
y produce particolari effetti giuridici (il relativo verbale, una volta omologato dal Tribunale, ha valore di titolo esecutivo; si sospendono i termini di
prescrizione e decadenza);
y beneficia di agevolazioni fiscali (esenzione da imposta di registro nel limite di valore di 25.000 Euro). Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario
ha costituito - ai sensi di legge - un “organismo di conciliazione” che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l’iscrizione nel Registro di detti “organismi”
tenuto dallo stesso Ministero.
2) informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.Lgs. n.
5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici - si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi,
l’efficacia di un contratto. Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia
l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l’Ombudsman - Giurì Bancario o un arbitro (o un collegio arbitrale).
Il regolamento della procedura è a disposizione della clientela presso tutte le filiali oltre che consultabile sul sito internet del Conciliatore Bancario
(www.conciliatorebancario.it).
(1) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
(2) Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di un cliente
mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il cliente
che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere.
Da compilare in caso di offerta fuori sede
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
Dipendente della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
Il sottoscritto _____________________________________________ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.
Data _____________________________
Firma _____________________________________________
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FOGLIO INFORMATIVO Conto Corrente ordinario per lavoratori