CIRCOLAZIONE DI PROVA INDICE 1. Principi generali 2. Soggetti autorizzabili alla circolazione di prova 3. Soggetti abilitati al rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova 3.1 Abilitazione degli Studi di consulenza 3.2 Presa in carico e rendicontazione della modulistica 3.3 Procedura informatica e adempimenti connessi 3.4 Irregolarità 3.5 Errori sanabili 3.6 Mezzi di tutela 3.7 Poteri di vigilanza e poteri sanzionatori della Provincia 4. Rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova 5. Rinnovo dell’autorizzazione alla circolazione di prova 6. Aggiornamento dell’autorizzazione alla circolazione di prova 7. Cessazione dell’autorizzazione alla circolazione di prova 8. Uso dell’autorizzazione alla circolazione di prova 9. Targhe di prova 9.1 Caratteristiche 9.2 Produzione 9.2 Riconoscimento reciproco con altri Stati 10. Smarrimento, furto, distruzione e deterioramento dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della targa 11. Disciplina transitoria 12. Regime sanzionatorio 12.1 Sanzioni applicabili agli Studi di consulenza abilitati 12.2 Sanzioni applicabili agli utilizzatori delle targhe di prova ****** 1. Introduzione In base ai principi generali accolti dal codice della strada, quando si rende necessario far circolare su strada veicoli per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, è prescritto che gli stessi siano muniti di una “autorizzazione per la circolazione di prova”. Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di veicoli già immatricolati o non ancora immatricolati. Le ragioni dell’istituto rispondono ad una delle esigenze fondamentali verso cui tende tutto l’assetto del codice della strada, vale a dire la necessità di rendere sempre certa l’identità del responsabile della circolazione. Appare evidente, infatti, che i veicoli non ancora immatricolati, essendo per definizione ancora privi di una carta di circolazione e delle targhe, e non essendo pertanto ancora individuabile un soggetto intestatario responsabile della circolazione, ai sensi dell’art 93 c.d.s. non sono legittimati a circolare su strada; in tal caso, l’autorizzazione alla circolazione di prova sopperisce all’assenza dei documenti di circolazione allo scopo di consentire l’effettuazione delle prove tecniche o delle operazioni di trasferimento che si rendono necessarie per ragioni connesse alla costruzione, all’allestimento e alla vendita dei veicoli. Finalità analoghe si rinvengono anche nella circolazione di prova di veicoli già immatricolati, nel qual caso, però, sussiste in più una particolare esigenza di tutela nei confronti dei rispettivi intestatari, trattandosi di veicoli che, per ragioni tecniche o di vendita, si trovano temporaneamente in disponibilità di terzi; pertanto, l’autorizzazione alla circolazione di prova produce l’effetto di spostare su tali soggetti la responsabilità della circolazione che altrimenti ricadrebbe necessariamente sugli intestatari. Ciò premesso, occorre sottolineare che la circolazione di prova è riservata ad un numero chiuso di soggetti (cfr. par. 2) per le seguenti categorie di veicoli: • autoveicoli e loro rimorchi; • ciclomotori e motocicli; • macchine agricole e macchine operatrici. La procedura amministrativa originariamente prevista, prevedeva la possibilità del rilascio della autorizzazione alla circolazione di prova esclusivamente presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, nonché l’attribuzione di targhe di prova specifiche a seconda della tipologia di veicoli cui l’autorizzazione era riferita; inoltre, il numero delle autorizzazioni rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto erano contingentate in relazione al numero di dipendenti presenti nell’azienda, nella proporzione di una autorizzazione ogni gruppo di dieci dipendenti o frazioni di dieci. Ferme restando le illustrate finalità della circolazione di prova, nonché le prescrizioni relative all’uso dell’autorizzazione (cfr. par. 8), con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 30 gennaio 2002) sono state introdotte rilevanti semplificazioni rispetto alla previgente procedura amministrativa di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e, al contempo, sono anche state introdotte sostanziali innovazioni correttive in base alle quali: • è stato ampliata l’elencazione tassativa dei soggetti autorizzabili alla circolazione di prova; • il numero delle autorizzazioni rilasciabili non è più contingentato; • le autorizzazioni sono rilasciabili anche per il tramite degli Studi di consulenza, utilizzando una procedura telematica “ad hoc”, i quali sono abilitati anche alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova; • è stato istituito un unico modello di targa di prova valevole per ogni tipologia di veicoli; • è stata prevista una particolare disciplina in caso di smarrimento, furto, distruzione e deterioramento dell’autorizzazione o della targa di prova. Infatti, con il nuovo regolamento sono stati abrogati gli artt. 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del codice della strada, nonché il riferimento, contenuto nel comma 7 del medesimo art. 100, alle targhe di prova; sono stati inoltre abrogati, per quanto concerne il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, gli artt. 254 e 256, comma 3, i riferimenti alle targhe di prova contenuti negli artt. 258, comma 1, 260 comma 1, e nell’appendice XIII al titolo III, paragrafo O), punto 0.2, nonché le figure III 4/o, III 4/q e III 4/r degli allegati al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell’appendice XII al titolo III e le lettere b), d), i), ed l) del paragrafo 1, punto 1.3 dell’appendice XIII al titolo III. La disciplina di dettaglio, e le relative istruzioni applicative, sono contenute: • nei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 novembre 2003, n. 374 e 31 luglio 2003, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004; • nella circolare ministeriale prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004. 2. Soggetti autorizzabili alla circolazione di prova L’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d.P.R. n. 474/2001 contiene l’elencazione tassativa dei soggetti che possono essere autorizzati alla circolazione di prova che, come già detto, è stata ampliata rispetto alla disciplina previgente. L’elencazione comprende: 1. le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi; 2. i rappresentanti, i concessionari, i commissionari e gli agenti di vendita delle fabbriche costruttrici, i quali sono pertanto tenuti a comprovare la loro qualità e, conseguentemente, il rapporto che li lega al Casa costruttrice; 3. i commercianti autorizzati di veicoli, i quali non debbono necessariamente essere legati da uno specifico rapporto con la fabbrica costruttrice; può trattarsi, inoltre, anche di imprenditori che esercitano la propria attività di commercio utilizzando gli strumenti telematici (cd. vendite “on line”), purchè dispongano di una sede; 4. le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 Km; 5. gli Istituti universitari e gli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; 6. le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; 7. le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada; 8. i rappresentanti, i concessionari, i commissionari e gli agenti di vendita delle Case costruttrici di cui ai punti 6 e 7 (valgono le stesse considerazioni di cui al punto 2); 9. i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con i predetti sistemi o dispositivi di equipaggiamento (valgono le stesse considerazioni di cui al punto 3); 10. agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto. La tassatività dell’elencazione produce l’effetto di non ammettere deroghe né interpretazioni in via analogica (sono pertanto da escludersi, ad esempio, gli esercenti l’attività di mera intermediazione nella commercializzazione dei veicoli). Conseguentemente, l’attenta lettura delle certificazioni rilasciate dalle CCIAA (ovvero delle autocertificazioni rese dagli interessati) rappresenta lo strumento fondamentale per valutare se l’autorizzazione alla circolazione di prova è, in concreto, rilasciabile. Per l’esame dettagliato della documentazione occorrente al fine del rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova, si rinvia al successivo paragrafo 4. 3. Soggetti abilitati al rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova 3.1 Abilitazione degli Studi di consulenza Le modalità e le condizioni in base alle quali gli Studi di consulenza possono ottenere l’abilitazione a svolgere le attività relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova sono disciplinate dall’art. 2 del decreto ministeriale n. 374/2003. Al riguardo, è previsto anzitutto che gli Studi di consulenza interessati presentino apposita istanza (in bollo) all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione nel cui ambito territoriale hanno la propria sede, secondo lo schema allegato alla circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, che di seguito si riproduce. All’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di ………………………….. Il/la sottoscritto/a ……………………… nato/a a ……………… il ………… e residente a (1) ……….…………… in qualità di (2) ……………… dello Studio di consulenza denominato (3) ……………………con sede in (4) ………………,chiede, in nome e per conto del medesimo Studio di consulenza, l’abilitazione al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e alla stampa delle relative targhe, ai sensi del DPR 24.11.01, n. 474. A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalle false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), dichiara che la suindicata impresa o società di consulenza: - è autorizzata all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, dalla Provincia di ……..……… con provvedimento n. …… del ……… ed è munita del “codice agenzia” n. ………; - è abilitata all’uso della procedura “Prenotamotorizzazione” dal ………… con il codice identificativo …………….; - usufruisce di un collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della motorizzazione privo di concentratori intermedi; - è dotata di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova e di apparecchiatura per la produzione delle targhe di prova marca ………, modello …. , n. di matricola ……, omologata con certificato del …., ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR 24.11.01, n.474. Allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. (data) Firma del richiedente (5) …………………………… NOTE (1) Indicare per esteso l’indirizzo di residenza. (2) Indicare la qualità o la carica in base alla quale il richiedente agisce in nome e per conto dell’impresa o della società di consulenza. (3) Indicare per esteso la denominazione dello Studio di consulenza e la ragione sociale dell’impresa o della società titolare. (4) Indicare per esteso l’indirizzo della sede dello Studio di consulenza. (5) La firma non deve essere autenticata. In caso di operatori titolari di più Studi di consulenza, la richiesta di abilitazione deve essere proposta per ciascuna di esse. L’Ufficio Provinciale della Motorizzazione esamina l’istanza e verifica che il richiedente: a) risulti regolarmente autorizzato dalla Provincia all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nella sede cui è riferita l’istanza; b) sia abilitato alla procedura “prenotamotorizzazione”; c) usufruisca di un collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione privo di concentratori intermedi; d) sia dotato di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova e di apparecchiatura omologata per la produzione delle targhe di prova (sul punto cfr. par. 9.2) Conclusa positivamente l’istruttoria, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione attiva il collegamento con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per l’utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte. Ottenuta l’abilitazione, lo Studio di consulenza è autorizzato ad esporre, all’esterno dei locali dove ha la sede, l’insegna allegata al decreto ministeriale n. 374/2003, di seguito riprodotta. (scannerizzare insegna) 3.2 Presa in carico e rendicontazione della modulistica Attivato il collegamento con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione consegna all’interessato una copia delle istruzioni, ad uso degli Studi di consulenza, per l’utilizzazione delle procedure informatiche predisposte per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, nonchè un quantitativo di moduli DTT 565 I in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dello Studio di consulenza. All’atto della consegna dei predetti moduli, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione redige un apposito verbale, copia del quale è consegnato allo Studio di consulenza, il quale deve contenere: • la data dell’avvenuta consegna; • il numero dei moduli consegnati; • le generalità della persona che ha provveduto al ritiro dei moduli; • la firma del funzionario responsabile dell’Ufficio; • la firma della persona che ha provveduto al ritiro dei moduli; • il timbro dell’Ufficio. Ciascuno Studio di consulenza deve annotare la presa in carico e l’utilizzo dei moduli su un apposito registro cartaceo, rilegato e recante pagine numerate. Sull’ultimo foglio del registro, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione appone la seguente dicitura: “Il presente registro dello Studio di consulenza ……… consta di numero … pagine”, seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell’Ufficio. Nel predetto registro devono essere indicati: • la data di ritiro dei moduli; • il numero di moduli ritirati; • il numero di moduli utilizzati ogni giorno, distinguendo i moduli correttamente utilizzati da quelli scartati per errori di stampa o per qualunque altra causa. I moduli scartati devono essere distrutti dallo Studio di consulenza non prima di un anno decorrente dalla data di avvenuta consegna. In caso di furto o di smarrimento della modulistica, lo Studio di consulenza è ovviamente tenuto a sporgerne denuncia alle autorità di polizia e a darne notizia al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione. La contabilizzazione progressiva dei moduli utilizzati o scartati deve essere impostata in senso decrescente, in modo da riportare a zero i moduli presi in consegna, secondo l’esemplificazione allegata alla circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 e di seguito riprodotta: DATA DI PRESA IN CONSEGNA NUMERO MODULI PRESI IN CONSEGNA 05.01.04 40 01.03.04 40 NUMERO NUMERO TOTALE NUMERO DATA DI AUTORIZZAZIONI MODULI DA MODULI MODULI UTILIZZAZIONE DI PROVA UTILIZZARE UTILIZZATI SCARTATI RILASCIATE 40 07.01.04 4 3 1 36 15.01.04 5 5 0 31 28.01.04 3 3 0 28 09.02.04 10 8 2 ……. …… …… …… …… 0 03.03.04 *** *** *** *** *** *** *** *** 40 8.03.04 8 7 1 32 11.03.04 1 1 0 …… …… …… …… …… 3.3 Procedura informatica e adempimenti connessi Al fine del rilascio (o del rinnovo) dell’autorizzazione alla circolazione di prova (cfr. paragrafi 4 e 5), l’art. 2 del decreto ministeriale n. 374/2003 impone che lo Studio di consulenza abilitato verifichi: 1. l’identità del richiedente, acquisendo la fotocopia di un documento di identità nonchè, se si tratta di cittadino extracomunitario, la fotocopia del relativo permesso di soggiorno; 2. l’idoneità e la completezza della domanda e della documentazione prodotte dal richiedente; 3. l’avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti. Al riguardo, occorre anzitutto precisare che per “richiedente” deve intendersi il soggetto intestatario della pratica, vale a dire il soggetto a nome del quale deve essere emessa l’autorizzazione alla circolazione di prova, e non il soggetto per il tramite del quale la domanda e la relativa documentazione sono presentate. La figura del “committente”, infatti, rileva esclusivamente al fine della compilazione del registro giornale cui lo Studio di consulenza è tenuto ai sensi dell’art. 6 della legge n. 264/1991. Peraltro, giova rammentare che il “committente” potrebbe anche essere, almeno in via teorica, un altro Studio di consulenza che non sia abilitato al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova, nel qual caso dovrà essere allegato alla pratica anche la dichiarazione del “richiedente” di aver dato incarico a detto Studio di espletare le formalità necessarie per il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova; inoltre, appare opportuno che sul mod. TT 2119 sia apposto il timbro sia dello Studio di consulenza “committente” sia dello Studio di consulenza abilitato a rilasciare l’autorizzazione alla circolazione di prova. Con riguardo, poi, alle fotocopie del documento di identità e del permesso di soggiorno, occorre precisare che: • entrambe debbono essere perfettamente leggibili, per poter consentire i necessari controlli successivi; viceversa, non rileva la riproduzione poco chiara della fotografia; • il documento di identità o di riconoscimento, e quindi la relativa fotocopia, deve recare la firma del titolare; • il permesso di soggiorno riprodotto in fotocopia deve essere in corso di validità; in caso contrario, non può utilmente essere acquisita la ricevuta, né tantomeno la relativa fotocopia, rilasciata dalla Questura attestante la richiesta di rinnovo; • se il documento di identità o di riconoscimento è scaduto di validità, sulla relativa fotocopia il titolare può dichiarare, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, che quanto attestato nel documento non ha subito variazioni dalla data del rilascio; • con autocertificazione non può essere sostituita né la fotocopia del documento di identità né quella del permesso di soggiorno. Peraltro, si rammenta che a norma dell’art. 1 del d.P.R. n. 445/2000, per documento di identità, deve intendersi “la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’Amministrazione competente dello Stato Italiano o di altri Stati, con finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”. L’art. 35 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 chiarisce, inoltre, che il documento di identità può sempre essere sostituito da uno dei seguenti documenti di riconoscimento ritenuti equipollenti: - il passaporto; - la patente di guida; - la patente nautica; - il libretto di pensione; - il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; - il porto d’armi; - le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato. Al riguardo, va inoltre segnalato che il Ministero dell’Interno ha chiarito come il permesso di soggiorno non abbia valore di documento di identità o di riconoscimento, avendo la finalità esclusiva di autorizzare il regolare permanere del cittadino comunitario sul territorio italiano; pertanto, il permesso di soggiorno deve sempre essere accompagnato da un documento di identità o di riconoscimento. Resta in ogni caso ferma l’assenza di ogni responsabilità da parte dello Studio di consulenza nel caso di documenti di identità e di permessi di soggiorno falsi, così come nel caso in cui il richiedente rilasci dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà non veritiere. Verificata la documentazione, lo Studio di consulenza trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione il quale, effettuati i controlli e gli aggiornamenti d’archivio, consente allo Studio stesso di stampare immediatamente l’autorizzazione alla circolazione di prova richiesta. Stampata l’autorizzazione, lo Studio di consulenza produce la relativa targa di prova con l’apparecchiatura omologata di cui è dotata. La consegna dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della relativa targa al richiedente è immediata e contestuale. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo Studio di consulenza chiede al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare l’elenco delle autorizzazioni alla circolazione di prova emesse nella giornata. Il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione provvede anche ad inviare copia del suddetto elenco all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio. Entro la fine dell’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo Studio di consulenza deve consegnare al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione l’elenco delle autorizzazioni alla circolazione di prova emesse, corredato dalle istanze presentate dai richiedenti e dalla relativa documentazione, ivi comprese le fotocopie dei documenti di identità dei richiedenti stessi e degli eventuali permessi di soggiorno. L’Ufficio Provinciale della Motorizzazione dopo aver controllato che l’elenco prodotto dallo Studio di consulenza corrisponda alla propria copia, verifica la regolarità delle singole istanze e delle relative documentazioni e provvede a protocollarle e ad archiviarle. In caso di accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine previsto, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione cancella il documento irregolarmente emesso dall’archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Ciò impone che, entro l’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo Studio di consulenza restituisca l’autorizzazione alla circolazione di prova, irregolarmente rilasciata, all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione che provvede alla sua distruzione, mentre la distruzione della targa di prova deve avvenire a cura dello stesso proprietario. Al riguardo, si tenga presente che, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990, gli Uffici della Motorizzazione sono tenuti a formalizzare tempestivamente e per iscritto il rigetto, mediante provvedimento motivato con il quale deve essere intimata la restituzione, entro il termine prescritto, dell’autorizzazione alla circolazione di prova irregolarmente emessa, nonché le modalità di impugnativa del provvedimento stesso. Pertanto, il termine per la riconsegna dei documenti irregolarmente emessi deve essere computato dalla data di notifica del provvedimento con il quale è stata intimata la restituzione stessa. In ogni caso, l’Ufficio della Motorizzazione è legittimato a trattenere le attestazioni di versamento di tutte le tariffe corrisposte per l’operazione di cui sia stata accertata l’irregolarità. Se la restituzione non avviene nei tre giorni lavorativi successivi all’accertata irregolarità, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione sospende l’operatività del collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione fino alla restituzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova irregolarmente emessa e segnala l’accaduto alla competente Provincia, al fine della eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 9 della legge n. 264/1991, nonché agli organi di polizia affinché possano provvedere al ritiro dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Al riguardo, l’art. 2 del decreto ministeriale n. 374/2003 prevede che il collegamento telematico resti sospeso, per la prima volta, per un periodo non superiore a un mese; per la seconda volta, per un periodo non superiore a tre mesi e, per la terza volta, per un periodo non inferiore ad un anno. Sempre nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 241/1990, anche la sospensione del collegamento deve essere disposta con provvedimento motivato, nel quale debbono essere indicate le modalità di impugnativa. Tuttavia, va detto che lo Studio di consulenza, nell’ottemperare all’obbligo di restituzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova irregolarmente emessa, non può comunque ritenersi responsabile della mancata restituzione derivante da fatti imputabili al titolare dell’autorizzazione stessa (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.). Pertanto, come precisato dalla circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, la sospensione del collegamento non può essere legittimamente disposta nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.); cosicché, se detta prova documentale viene resa successivamente all’adozione del provvedimento di sospensione, il collegamento deve senz’altro essere riattivato. Si tenga presente, infatti, che l’art. 2, comma 7, del decreto ministeriale n. 374/2003 si limita a prevedere esclusivamente che l’interessato provveda alla restituzione della propria autorizzazione allo Studio di consulenza su “richiesta scritta” di quest’ultima. Allo stesso modo, il collegamento deve essere comunque riattivato allo scadere della durata massima prevista dalla norma, anche se non vi è stata restituzione del documento irregolare. Inoltre, proprio perché la sospensione del collegamento è funzionale alla restituzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova irregolarmente emessa, il collegamento stesso deve essere riattivato non appena avvenga la restituzione del documento, anche se non è ancora scaduto il termine massimo di sospensione. Infine, occorre sottolineare che il medesimo art. 2 del decreto ministeriale n. 374/2003 prescrive che, durante il periodo di sospensione del collegamento telematico, lo Studio di consulenza non possa esporre, all’esterno dei locali ove ha sede, l’insegna riprodotta al precedente paragrafo 3.1. 3.4 Irregolarità Né il decreto ministeriale n. 374/2003 né la circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 chiariscono espressamente quali siano i casi in cui l’autorizzazione alla circolazione di prova possa ritenersi irregolarmente emessa. L’unico dato certo è contenuto l’art. 2, comma 7, del citato decreto ministeriale, laddove prevede l’ipotesi della mancata presentazione della documentazione all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione entro la fine dell’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo a quello in cui l’autorizzazione alla circolazione di prova è stata emessa. Pertanto, in attesa che il Dipartimento dei Trasporti Terrestri faccia conoscere il proprio orientamento al riguardo, si impone la necessità di fornire alcune indicazioni di massima sulle categorie di casistiche che possono dar luogo ad irregolarità, tenuto conto della formulazione letterale delle norme e delle finalità perseguite dalle stesse. In tal senso, si ritiene coerente con il complessivo assetto della nuova disciplina ritenere che sussista irregolarità quando: 1. l’autorizzazione alla circolazione di prova non compaia nell’elenco delle operazioni effettuate dallo Studio di consulenza; 2. vi sia una carenza o l’incompletezza della documentazione prodotta (irregolarità di natura formale) tale impedire di verificare la sussistenza in concreto dei presupposti in base ai quali l’autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata (es.: la mancanza del mod. TT 2119, delle autocertificazioni o delle attestazioni camerali richieste, delle attestazioni di versamento in conto corrente postale delle tariffe dovute, della fotocopia del documento di identità o del permesso di soggiorno del richiedente; la totale discordanza tra i dati anagrafici riportati nella domanda e nella relativa documentazione e quelli risultanti dall’autorizzazione alla circolazione di prova emessa); 3. vi sia una carenza di presupposti giuridici (irregolarità di natura sostanziale) che trova fondamento nel mancato rispetto dei criteri in base ai quali l’autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata (es.: autorizzazione rilasciata ad un soggetto diverso da quelli elencati tassativamente dall’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d.P.R. n. 474/2001; autorizzazione rilasciata per una unità locale dell’impresa e non per la propria sede principale o secondaria, ecc.). 3.5 Errori sanabili Ogni altra ipotesi che non sia riconducibile alle categorie elencate al par. 3.4) si ritiene che debba essere trattata alla stregua di mero errore sanabile. Si tratta, ovviamente, di una casistica residuale nella quale, in concreto, possono farsi rientrare un numero indefinito di fattispecie. A titolo esemplificativo, si tenga conto delle seguenti considerazioni: • • • • si è detto (cfr. par. 3.3) che, se il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova viene richiesta ad uno Studio di consulenza abilitato da parte di altro Studio di consulenza non abilitato, sul mod. TT 2119 debbono essere apposti i timbri di entrambi gli Studi; in tal caso, la mancanza del timbro dello Studio di consulenza abilitato può costituire un errore sanabile; in caso di versamento insufficiente delle prescritte tariffe, è sempre possibile provvedere successivamente all’integrazione; l’illeggibilità dei dati contenuti nella fotocopia del documento di identità o del permesso di soggiorno del richiedente, poiché rende di fatto impossibile l’effettuazione dei necessari controlli da parte dell’Ufficio della Motorizzazione, è del tutto equiparabile all’ipotesi di mancata produzione della fotocopia stessa e, pertanto, va valutato alla stregua di una vera e propria irregolarità; tuttavia, poiché l’accertamento della identità del richiedente è una attività che decreto ministeriale n. 374/2003 affida allo Studio di consulenza, la riproduzione poco chiara della fotografia apposta sul documento di identità o sul permesso di soggiorno non può essere considerata una irregolarità; gli errori di digitazione dei dati anagrafici contenuti nell’autorizzazione alla circolazione di prova costituiscono senza dubbio errori sanabili; che appaiono rimediabili mediante emissione di un duplicato dell’autorizzazione stessa, su corresponsione delle relative tariffe, ferma restando la necessità che l’autorizzazione precedente venga restituita al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione. 3.6 Mezzi di tutela Tutti i provvedimenti adottati dagli Uffici della Motorizzazione, descritti nei precedenti paragrafi sono impugnabili in via gerarchica innanzi al Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il ricorso gerarchico deve essere proposto con atto scritto ed in bollo entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento che viene impugnato. In alternativa al ricorso gerarchico, è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo ove ha sede l’Ufficio della Motorizzazione che ha adottato il provvedimento, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso. Avverso le decisioni adottate in via gerarchica dal Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri è ammesso il ricorso innanzi al T.A.R. Lazio e, in alternativa a quest’ultimo, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi, con atto scritto e in bollo, entro 120 giorni dalla notifica della decisione del ricorso gerarchico. 3.7 Poteri di vigilanza e poteri sanzionatori della Provincia L’abilitazione al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova non altera in alcun modo la natura dell’attività svolta dagli Studi di consulenza, che resta in ogni caso una attività di consulenza e di intermediazione assoggettata alle prescrizioni contenute nella legge n. 264/1991. Infatti, appare evidente come la predetta abilitazione rappresenti solo uno dei momenti di qualificata espressione dell’esercizio dell’attività di consulenza, potendo ora il consulente non limitarsi ad intermediare nella sola fase “istruttoria” delle procedure di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, ma prestare la propria opera anche nella fase conclusiva dei dette procedure, ivi compresa la produzione e la distribuzione delle targhe di prova. Non v’è dubbio, pertanto, che gli Studi di consulenza siano assoggettati alla vigilanza della Provincia, ai sensi dell’art. 9 della citata legge n. 264/1991, anche per gli aspetti che concernono l’attività posta in essere nell’esercizio dell’attività di rilascio e di rinnovo di dette autorizzazioni. Tuttavia, poiché l’art. 2 , comma 9, del decreto ministeriale n. 374/2003 prevede che gli Uffici della Motorizzazione sono tenuti ad effettuare le verifiche necessarie per accertare la corretta applicazione delle procedure previste, anche mediante ispezioni presso gli Studi di consulenza abilitati, si pone piuttosto il problema di verificare i limiti delle competenze di ciascun ente nell’esercizio dei poteri di vigilanza sugli Studi di consulenza. Ciò posto, e rinviando l’esame di quest’ultimo aspetto al successivo paragrafo 12, resta da verificare quali siano le iniziative adottabili dalla Provincia allorché l’Ufficio della Motorizzazione segnali che, a seguito dell’emissione di documenti irregolari, lo Studio di consulenza che opera in S.T.A. non ha provveduto alla restituzione degli stessi entro il termine prescritto. Al riguardo, non sembrano sussistere dubbi interpretativi. Infatti, una volta ammesso che il potere di vigilanza della Provincia sugli Studi di consulenza si estende anche all’esercizio dell’attività di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova, deve necessariamente ammettersi anche l’applicabilità, a pieno titolo, delle sanzioni previste dall’art. 9 della legge n. 264/1991. Dipenderà, poi, dall’esame del caso concreto definire se il comportamento posto in essere dallo Studio di consulenza sia da qualificare, ai sensi della norma da ultimo citata, come mera irregolarità o come grave abuso. In ogni caso si ritiene che la Provincia, in sede di applicazione delle predette sanzioni e nella graduazione delle stesse, debba in particolare tener conto: • • • dei motivi per i quali il documento emesso è stato ritenuto irregolare (ad es., appare evidente che il rilascio di una autorizzazione alla circolazione di prova a nome di un soggetto che non ne ha titolo costituisce un fatto ben più grave rispetto alla irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe); del comportamento tenuto dallo Studio di consulenza nel recupero del documento irregolare, vale a dire se ha posto in essere tutte le iniziative consentite al fine di indurre l’interessato alla restituzione del documento stesso; se, oltre i termini prescritti, lo Studio di consulenza sia comunque riuscito ad ottemperare all’obbligo di restituzione del documento irregolare. 4. Rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova Il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova a nome di imprese (italiane o costituite all’estero) è subordinato: a) all’iscrizione nel RIA per l’esercizio di una delle attività elencate nel paragrafo 2; b) alla sussistenza di una sede principale, alla quale possono aggiungersi una o più eventuali sedi secondarie (per le imprese costituite all’estero, e sufficiente che sia stabilita in Italia almeno una sede secondaria). Conseguentemente, al fine del rilascio dell’autorizzazione non debbono essere prese in considerazione: a) le imprese iscritte nel REA; b) le imprese che dispongano esclusivamente di unità locali. Con riguardo agli Istituti universitari ed agli Enti pubblici o privati di ricerca, ovviamente non è richiesta l’iscrizione nel RIA ma si tiene conto delle relative sedi. Per ottenere l’autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati devono presentare un’istanza, utilizzando il modello TT2119 predisposto dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, che deve essere presentata: • ad uno degli Studi di consulenza che abbia ottenuto l’abilitazione di cui al paragrafo 3); ovvero • all’Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è ubicata la sede principale o la sede secondaria del richiedente. Alla domanda devono essere allegati: 1) la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 9001 di importo pari a 5,16 euro (per diritti dovuti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ai sensi della legge n. 870/1986); 2) la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 4028 di importo pari a 20,66 euro (per imposta di bollo); 3) la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 121012, a titolo di pagamento delle targhe, di importo pari a: - 14,94 euro, se la targa viene fornita dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione; - 5,50 euro, se la targa viene prodotta da uno Studio di consulenza. ****** Si tenga presente, infatti, che per l’approvvigionamento delle targhe di prova destinate al fabbisogno degli Uffici Provinciali continua a provvedere l’Istituto Poligrafico dello Stato; pertanto, in tal caso, il prezzo di vendita risulta comprensivo sia del costo di produzione che della “quota di maggiorazione” prevista dall’art. 101, comma 1, del codice della strada. Viceversa, il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dagli Studi di consulenza abilitati è libero ed il relativo pagamento, che attiene esclusivamente al rapporto privatistico intercorrente tra lo Studio ed il proprio cliente, non deve essere comprovato all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, al quale deve essere consegnata la documentazione relativa al rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Le nuove norme regolamentari impongono però che, nel caso di targhe di prova prodotte dagli Studi di consulenza, sia comunque dovuta all’erario la predetta “quota di maggiorazione” che il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ha fissato in 5,50 euro. ****** 4) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa da soggetto munito di poteri di rappresentanza, attestante: • l’iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività esercitata; • la sede principale o secondaria per la quale viene richiesta l’autorizzazione alla circolazione di prova; • la qualità di rappresentante, concessionario, commissionario ecc., quando dette qualità siano certificabili dalla C.C.I.A.A.; in caso contrario, l’interessato deve produrre una dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà (che va redatta come tutte le altre autocertificazioni, vale a dire in carta semplice e senza autenticazione della firma, ma deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante); • per gli Istituti universitari e gli Enti pubblici di ricerca è sufficiente che sia indicata la norma in forza della quale l’Istituto o l’Ente è stato istituito, nonché la relativa sede e l’attività di ricerca svolta ; • per gli Enti privati di ricerca è invece necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la data di costituzione e l’attività svolta. Non essendo più prevista una limitazione numerica delle autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto, gli interessati non sono più tenuti a documentare il numero di dipendenti occupati. Ovviamente, il compito di accertare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli interessati spetta esclusivamente agli Uffici Provinciali della Motorizzazione. In ogni caso, gli Studi di consulenza non assumono responsabilità per aver dato corso a richieste di autorizzazione alla circolazione di prova sulla base di autocertificazioni successivamente rivelatesi false. Le autorizzazioni alla circolazione di prova sono stampate sugli appositi modelli DTT 565 I, forniti dagli Uffici dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione, utilizzando le transazioni all’uopo previste. I predetti modelli sono a striscia continua a due carte, la prima destinata al titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova e la seconda agli atti del competente ufficio Provinciale della Motorizzazione. Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, al richiedente è consegnata anche la relativa targa di prova. 5. Rinnovo dell’autorizzazione alla circolazione di prova L’autorizzazione alla circolazione di prova ha validità di un anno decorrente dalla data di rilascio o dalla data di avvenuto rinnovo (es. un’autorizzazione rilasciata o rinnovata il 1° maggio 2004 scade il 1° maggio 2005). Per procedere al rinnovo dell’autorizzazione il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta e deve comprovare di continuare ad essere in possesso dei requisiti richiesti per il primo rilascio (cfr. par. 4). Pertanto occorrono: un’istanza compilata sul TT2119; la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 9001 di importo pari a 5,16 euro (per diritti dovuti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ai sensi della legge n. 870/1986); • la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 4028 di importo pari a 20,66 euro (per imposta di bollo). • • Non è invece richiesto il versamento sul conto corrente postale 121012, essendo il richiedente già in possesso della targa di prova. All’istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva, a seconda dei casi, di certificazione o di atto di notorietà, resa da soggetto munito di poteri di rappresentanza, attestante che nulla è variato in ordine a: • l’iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività esercitata; • la sede principale o secondaria per la quale viene richiesta l’autorizzazione alla circolazione di prova; • la qualità di rappresentante, concessionario, commissionario ecc.; • la sede e l’attività di ricerca svolta dall’Istituto universitario o dall’Ente pubblico o privato di ricerca e l’attività svolta. Il rinnovo avviene mediante la stampa di un nuovo modulo DTT 565 I, in sostituzione del precedente che deve essere riconsegnato all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione. In assenza di prescrizioni normative specifiche, il rinnovo può essere richiesto prima della scadenza dell’autorizzazione alla circolazione di prova (ciò nell’interesse dello stesso richiedente, per evitare interruzioni nell’utilizzazione dell’autorizzazione) o anche successivamente. Al riguardo, la circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 ha chiarito che: 1) se il rinnovo viene richiesto prima della data di scadenza, il nuovo termine di validità dell’autorizzazione comincia a decorrere dalla data di stampa della autorizzazione rinnovata; 2) se il rinnovo viene richiesto successivamente alla data di scadenza, debbono comunque essere rispettati i seguenti termini: a) per le autorizzazioni in scadenza entro il 30 novembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 dicembre dello stesso anno; b) per le autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 gennaio dell’anno successivo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, gli interessati debbono richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione alla circolazione di prova e, conseguentemente, munirsi di una nuova targa di prova. L’autorizzazione scaduta deve essere riconsegnata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione e l’interessato deve provvedere alla distruzione della relativa targa. 6. Aggiornamento dell’autorizzazione alla circolazione di prova Tutte le volte in cui si verifichi un mutamento riferito al soggetto intestatario dell’autorizzazione alla circolazione di prova, si rende necessario l’aggiornamento dell’autorizzazione stessa. Ciò a condizione che tali mutamenti non determinino l’estinzione del soggetto intestatario e la creazione di un nuovo soggetto giuridico, come nel caso di: • trasferimento della sede della società o dell’ente; • variazione della ragione sociale; • trasformazione societaria (in tal caso, infatti, la società abbandona semplicemente il tipo sociale cui apparteneva - es. società a responsabilità limitata - assumendo un nuovo tipo sociale - es. società per azioni – ma senza per ciò introdurre soluzioni di continuità) L’aggiornamento si effettua, a targa invariata, a mezzo di ristampa dell’autorizzazione alla circolazione di prova e restituzione all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione della autorizzazione che viene aggiornata. A tale scopo, l’interessato deve produrre: un’istanza compilata sul TT2119; la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 9001 di importo pari a 5,16 euro (per diritti dovuti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ai sensi della legge n. 870/1986); • la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 4028 di importo pari a 20,66 euro (per imposta di bollo); • una dichiarazione sostitutiva (di certificazione o di atto di notorietà, a seconda dei casi) comprovante il mutamento intervenuto. • • Viceversa, quando il mutamento determini la creazione di un nuovo soggetto giuridico, occorre il rilascio di una nuova autorizzazione alla circolazione di prova e l’assegnazione di una nuova targa in capo allo stesso, con contestuale revoca dell’autorizzazione già rilasciata a nome del soggetto estinto, come nel caso di: • trasferimento a titolo universale (eredità) o a titolo particolare (es.: vendita, donazione); • fusione societaria (poiché implica necessariamente l’estinzione della società che viene incorporata o che si unisce ad altre per la creazione di un nuovo soggetto giuridico). Anche in tale ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio della nuova autorizzazione (cfr. paragrafo 4), l’interessato deve comprovare (a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà) l’intervenuto mutamento, produrre l’autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto, che deve essere restituita all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, e provvedere alla distruzione della vecchia targa di prova. Nelle righe descrittive della nuova autorizzazione è annotato che la stessa sostituisce l’autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto, indicando il relativo numero di targa di prova e la data dell’ultimo rinnovo. 7. Cessazione dell’autorizzazione alla circolazione di prova di: La cessazione dell’autorizzazione alla circolazione di prova può avvenire a seguito • • revoca; dismissione volontaria. La revoca è disposta dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, con provvedimento motivato, nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali l’autorizzazione stessa è stata rilasciata. Conseguentemente, l’interessato è tenuto alla restituzione dell’autorizzazione presso il medesimo Ufficio ed alla contestuale distruzione della relativa targa. Tenuto conto che le vigenti norme non prevedono espressi divieti al riguardo, deve ritenersi che non sussistono limitazioni temporali in ordine alla possibilità di riottenere il rilascio di una nuova autorizzazione alla circolazione di prova. Pertanto l’interessato, in qualunque momento riacquisti i requisiti prescritti, può riproporre istanza di rilascio di una nuova autorizzazione. Allo stesso modo l’interessato può, in ogni momento, chiedere la cessazione volontaria della propria autorizzazione alla circolazione di prova, mediante istanza in bollo da presentare al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione unitamente all’autorizzazione, e provvedendo direttamente alla distruzione della targa. L’Ufficio della Motorizzazione, preso atto della richiesta, provvede ad annotare la cessazione della targa di prova nel sistema informatico. 8. Uso dell’autorizzazione alla circolazione di prova Ai sensi delle norme vigenti, i veicoli muniti dell’autorizzazione e della targa per la circolazione di prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana, a condizione che: • vengano impiegati per gli scopi consentiti dalle vigenti norme (prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento); • sul veicolo sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione stessa, purchè tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega; sul veicolo possono prendere posto anche il personale addetto alle operazioni di prova (se questa avviene per fini tecnici) o gli eventuali acquirenti (se il veicolo viene fatto circolare a scopo di dimostrazione per la vendita); • l’autorizzazione e la relativa targa siano è utilizzate per la circolazione di un solo veicolo per volta e sia tenuta a bordo dello stesso. Si evidenzia, pertanto, che l’autorizzazione alla circolazione di prova e la relativa targa non possono essere utilizzate da singoli privati per esportare all’estero veicoli acquistati in Italia (nel qual caso trova applicazione l’apposito istituto del “foglio di via“ disciplinato dall’art. c.d.s.). Con gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto di cose, nuovi di fabbrica, muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice di tali veicoli sia pure attraverso il suo legale rappresentante in Italia, ovvero ad un concessionario munito di regolare mandato della casa costruttrice del veicolo o del suo rappresentante in Italia, può essere trasportato, durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica, un carico utile di proprietà della fabbrica stessa in luogo di zavorra. A tali fini, nelle righe descrittive delle relative autorizzazioni viene riportata, a richiesta degli interessati, la seguente annotazione: “Qualora la targa di prova venga applicata ad un veicolo per il trasporto di cose, nuovo di fabbrica, prodotto dalla fabbrica …………….. e che circoli a scopo di prova tecnica, tale veicolo può trasportare, in luogo di zavorra, un carico utile di proprietà del titolare della presente autorizzazione”. L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata dai concessionari, dai commissionari, dagli agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti. 9. Targhe di prova 9.1 Caratteristiche Come già evidenziato (cfr. par. 1), l’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 474/2001 ha abolito le quattro tipologie di targhe di prova previste, in base alla normativa previgente, per autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motocicli, macchine agricole e macchine operatrici, istituendo un unico modello di targa valevole per ogni tipo di veicolo. Peraltro, poiché l’imposizione fiscale è variabile a seconda della tipologia di veicoli per la quale la targa di prova è utilizzata, la circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 ha chiarito che sull’autorizzazione alla circolazione di prova venga riportata l’indicazione della categoria di veicoli per la quale il titolare dell’autorizzazione stessa intende utilizzare la targa di prova, tenuto conto dell’attività svolta (es. fabbrica o commercio di soli motocicli o di soli autoveicoli, ecc.). La targa, inoltre, è trasferibile da veicolo a veicolo, unitamente alla autorizzazione per la circolazione di prova. Il nuovo prototipo di targa di prova, che di seguito si riproduce, è rappresentato graficamente in allegato al d.P.R. n. 474/2001. (scannerizzare modello targa prova con le relative dimensioni) La targa è composta, nell’ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera “P” e da cinque caratteri alfanumerici e corrisponde, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento, al numero dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera “P” è nero. La targa è realizzata mediante: 1) imbutitura (profonda 1,40 +/- 0.10 mm) con caratteri alfanumerici di un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; è ammesso altresì l’inserimento, tra il supporto metallico e la pellicola riflettente, di un foglio di alluminio sul quale applicare la pellicola stessa; 2) coloritura, quando ricorra il caso, dei rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernice nera; 3) eventuale ricopritura della superficie esterna con uno strato di vernice trasparente protettiva. La targa, inoltre, deve presentare quattro fori di fissaggio del diametro di 5,5 mm e gli spigoli raccordati. 9.2 Produzione L’ulteriore ed innovativa semplificazione introdotta dal n. 474/2001 consiste nell’affidamento della produzione e della distribuzione delle targhe di prova anche agli Studi di consulenza abilitati al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova. Per la produzione delle targhe di prova debbono essere utilizzate esclusivamente apparecchiature, appositamente omologate dalla Direzione generale della Motorizzazione (cfr. circolare prot. 2006/404 del 13 novembre 2001), che siano in grado di eseguire l’imbutitura delle targhe secondo le caratteristiche illustrate nel paragrafo 9.1, mediante azionamenti sia manuali sia elettromeccanici, anche con l’ausilio di componentistica elettronica Al momento risultano omologate, con certificato del 17 giugno 2002, l’apparecchiatura della ditta FABRICAUTO - modello FA78 - nonché, con certificato del 13 gennaio 2003, l’apparecchiatura della ditta Erich UTSCH AG - modello ECO 25 9.3 Riconoscimento reciproco con altri Stati La circolazione di prova di veicoli muniti di targa di prova italiana è pacificamente ed espressamente ammessa anche sul territorio dell’Austria, della Germania e della Repubblica di San Marino, sulla base di intese di reciprocità. Per quanto concerne l’Austria, ciò è stato previsto con legge federale del 30 dicembre 1982, a fronte della quale ai veicoli muniti di targa prova austriaca viene consentito il transito sul territorio italiano. Con riguardo alla Germania, sussiste un apposito un accordo bilaterale, entrato in vigore il 1° gennaio 1994 e pubblicato in S.O.G.U. n. 87 del 15.4.94, per l’ammissione alla circolazione, ciascuna nel proprio territorio, di veicoli in prova, muniti di documenti rilasciati dall’altro Paese. Al riguardo, appare opportuno evidenziare che la Germania rilascia, dal 1998, due tipi di taghe di prova: una targa rossa per utilizzo ripetuto, del tutto analoga alla targa di prova italiana; una targa di breve termine (caratterizzata da fondo bianco, caratteri neri e una banda gialla laterale), che può essere utilizzata una sola volta da chiunque e che ha una funzione prevalentemente di esportazione. Analogo accordo (pubblicato in S.O.G.U. n. 164 del 15.7.95) è stato stipulato, con decorrenza 1° maggio 1995, con la Repubblica di San Marino. Le predette intese di reciprocità rappresentano indubbiamente un rilevante strumento di disciplina della circolazione “internazionale” di prova, tenuto conto che la materia non è oggetto di espressa armonizzazione a livello comunitario. Queste riflessioni, tuttavia, non debbono indurre a ritenere (erroneamente) che le autorizzazioni alla circolazione di prova, rilasciate in Italia così come in altri Paesi, abbiano necessariamente una validità limitata all’ambito territoriale dello Stato che le ha emesse. Al contrario, laddove vengano rispettati taluni criteri minimi, la circolazione “internazionale” di prova deve ritenersi sempre ammessa in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell’8 novembre 1968 (pubblicata in S.O.G.U. n. 174 del 27 luglio 1995). Infatti, ai sensi degli artt. 35 e 36 della citata Convenzione, ciascuna Parte contraente è tenuta a consentire la circolazione sul proprio territorio dei veicoli immatricolati, anche temporaneamente, nel territorio di un’altra Parte contraente, a condizione che i veicoli stessi siano muniti di targhe e di un documento di circolazione e che siano rispettati alcuni requisiti minimi: il documento di circolazione deve contenere il numero e la data di immatricolazione, il nome e il domicilio del titolare del documento, il nome o il marchio del costruttore del veicolo e il numero di telaio, nonché il periodo di validità quando l’immatricolazione sia temporanea; la targa deve essere composta da caratteri numerici o alfanumerici. Non sembra, pertanto, potersi dubitare che l’autorizzazione alla circolazione di prova rilasciata dallo Stato italiano e la relativa targa di prova soddisfino i requisiti richiesti dalle norme internazionali. 10. Smarrimento, furto, distruzione e deterioramento dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della targa Le semplificate modalità di rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova e di produzione e distribuzione delle targhe di prova hanno consentito di semplificare anche le procedure conseguenti allo smarrimento, al furto, alla distruzione e al deterioramento di tali documenti. Ciò anche in considerazione del fatto che la targa di prova, la quale non reca lo stemma della Repubblica, non è tecnicamente qualificabile come “carta valore”. Pertanto, nelle ipotesi predette, l’art. 3 del d.P.R. n. 474/2001 prevede che il titolare dell’autorizzazione ottemperi agli adempimenti che di seguito si riassumono schematicamente: TARGA AUTORIZZAZIONE IPOTESI DENUNCIA RICHIESTA RESTITUZIONE ACQUISTO DISTRUZIONE AGLI ORGANI DI NUOVA AUTORIZZAZIONE NUOVA TARGA POLIZIA AUTORIZZAZIONE PRECEDENTE TARGA SI SI presentando la ricevuta di resa denuncia NO SI SI SI SI SI SI entro 48 ore NO SI presentando la ricevuta di resa denuncia SI SI NO SI se deteriorata NO NO SI SMARRIMENTO FURTO DISTRUZIONE SI entro 48 ore DETERIORAMENTO NO SMARRIMENTO FURTO DISTRUZIONE DETERIORAMENTO Nelle ipotesi in cui è prevista la restituzione dell’autorizzazione, questa deve essere consegnata all’atto della richiesta di rilascio della nuova autorizzazione; pertanto, a seconda dei casi: • se l’interessato si rivolge direttamente all’Ufficio provinciale della Motorizzazione, quest’ultimo provvede a prendere in consegna l’autorizzazione precedente, ne annota la cessazione nel sistema informatico e rilascia una nuova autorizzazione e una nuova targa di prova; • se l’interessato si rivolge ad uno Studio di consulenza abilitato, quest’ultimo rilascia una nuova autorizzazione e una nuova targa di prova, prende in consegna l’autorizzazione precedente e la allega alla documentazione relativa al rilascio della nuova autorizzazione, che deve essere consegnata all’Ufficio della Motorizzazione (cfr. par. 3.3). Al riguardo, la circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 ha precisato che, ai soli fini fiscali, nelle righe descrittive della nuova autorizzazione alla circolazione di prova sono annotati gli estremi dell’autorizzazione cessata. Lo stesso art. 3 del d.P.R. n. 474/2001 prevede, infine, che se successivamente alla richiesta di rilascio della nuova autorizzazione il titolare rientra in possesso dell’autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione. 11. Disciplina transitoria Per espressa disposizione della circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, l’inizio dell’operatività delle nuove procedure di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova è stata fissata a decorrere dal 15 marzo 2004. Pertanto, a decorrere dalla predetta data sono attivate le procedure informatiche di gestione e le procedure informatiche di abilitazione degli Studi di consulenza. Le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate o rinnovate prima del 15 marzo 2004 mantengono la loro validità fino alla loro scadenza annuale. Conseguentemente, le nuove autorizzazioni e le nuove targhe sono rilasciate: • • • dal 15 marzo 2004, per i primi rilasci; dalla data di scadenza dell’autorizzazione, per i rinnovi; dal momento del verificarsi dell’evento, nel caso di rilascio di nuova autorizzazione a seguito di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento dell’autorizzazione precedente, ovvero di smarrimento o furto della targa precedente (cfr. par. 10). Alle domande di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate prima del 15 marzo 2004, i richiedenti devono perciò allegare, oltre alla documentazione di rito, anche le targhe di prova vecchio tipo di cui sono in possesso, per la sostituzione con le targhe nuovo tipo. Inoltre, ai soli fini fiscali, nelle righe descrittive delle nuove autorizzazioni sono annotati gli estremi delle autorizzazioni sostituite. Le targhe vecchio tipo, ritirate all’atto del rinnovo sono distrutte a cura degli Uffici della Motorizzazione e nel sistema informatico ne è annotata la cessazione. Infine, si evidenzia che la circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 costituisce, al momento, una sorta di testo unico di tutte le disposizioni applicative in materia di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova; pertanto, la circolare stessa ha coerentemente disposto l’abrogazione delle previgenti circolari: • U. di G. MOT A 30 del 2 dicembre 1999; • prot. n. 478/M363 del 18 febbraio 2002. 12. Regime sanzionatorio 12.1 Sanzioni applicabili agli Studi di consulenza abilitati Si è già avuto modo di chiarire (cfr. par. 3.7) che gli Studi di consulenza, nell’esercizio dell’attività di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, nonché di quella di produzione e distribuzione delle targhe di prova, sono assoggettati: • a verifiche da parte degli Uffici provinciali della Motorizzazione, anche mediante ispezioni, finalizzate all’accertamento della corretta applicazione delle procedure previste dal decreto ministeriale n. 374/2003; • alla vigilanza della Provincia, ai sensi dell’art. 9 della citata legge n. 264/1991, anche per gli aspetti che concernono l’attività posta in essere nell’esercizio dell’attività di rilascio e di rinnovo di dette autorizzazioni. Con riferimento ai compiti di controllo attribuiti agli Uffici provinciali della Motorizzazione, resta da definire quale sia, in concreto, l’oggetto dell’attività di verifica, quali siano le modalità attraverso cui le verifiche stesse possono essere condotte e quali siano le eventuali sanzioni applicabili. A) Oggetto delle verifiche La genericità della locuzione utilizzata dall’art. 2, comma 9, del decreto n. 374/2003 (“corretta applicazione delle procedure”) induce a ritenere che formino oggetto di verifica da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione tutti i comportamenti organizzativi ed operativi posti in essere dallo Studio di consulenza nel rilascio delle autorizzazioni e delle targhe di prova. Pertanto, sono certamente assoggettati a verifica: il corretto utilizzo delle procedure informatiche; il rispetto delle norme e delle istruzioni operative diramate dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri in tema di emissione delle autorizzazioni e di rilascio delle targhe di prova; • l’utilizzo di apparecchiature omologate per la produzione delle targhe di prova; • la corretta tenuta della modulistica e della contabilità; • il corretto utilizzo del logo. • • B) Modalità di svolgimento delle verifiche Gli Uffici della Motorizzazione accertano la corretta applicazione delle procedure anzitutto attraverso i riscontri che promanano dal proprio sistema informativo e le verifiche compiute sia in occasione della consegna della modulistica, sia in occasione della consegna della documentazione relativa alle autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate da ciascuno Studio di consulenza. Non v’è dubbio, tuttavia, che l’accertamento di taluni aspetti contingenti (es. corretto utilizzo del logo, tenuta della modulistica e la relativa contabilizzazione) imponga la necessità di svolgere anche verifiche “in loco”. Al riguardo, deve comunque escludersi che i funzionari degli Uffici Provinciali della Motorizzazione siano titolati a compiere atti di perquisizione dei locali e procedere a sequestro cautelare di materiali e documenti. Conseguentemente, ogni qualvolta sussista il fondato dubbio sulla sussistenza di un comportamento illecito, sotto l’aspetto amministrativo o penale, detti funzionari debbono limitarsi a darne comunicazione, a seconda dei casi, alla Provincia o alle autorità di polizia o giudiziarie competenti ad adottare iniziative al riguardo. Deve escludersi, inoltre, la possibilità che le attività di controllo in parola possano avere ad oggetto fatti o documenti strettamente attinenti all’esercizio dell’attività di consulenza, trattandosi di materia di esclusiva competenza delle Province (così, ad es., mentre appare legittima la richiesta di esibizione, da parte dei funzionari della Motorizzazione, dei registri utilizzati per la contabilizzazione delle targhe, non altrettanto legittima appare la richiesta di esibizione del registro – giornale di cui all’art. 6 della legge n. 264/1991). C) Sanzioni applicabili La legge n. 689/1981 ha posto il principio fondamentale, mutuandolo dal diritto penale, in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di legge, escludendo in tal modo la possibilità che norme di rango inferiore possano imporre l’applicazione di dette sanzioni. In ciò consiste la ragione per cui la disciplina del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle relative targhe, da parte degli Studi di consulenza, S.T.A., proprio perché trae origine da una norma regolamentare (d.P.R. n. 474/2001), non è assistita da alcuna previsione sanzionatoria. Ne consegue, pertanto, che gli Uffici della Motorizzazione, pur in presenza di accertate irregolarità, non sono legittimati ad adottare alcun provvedimento sanzionatorio. Tuttavia, si tenga conto che il rapporto che intercorre tra la Motorizzazione e lo Studio di consulenza si fonda essenzialmente sulla affidabilità di quest’ultimo, attesa la rilevanza, sia sul piano dell’ordine pubblico sia sul piano della sicurezza della circolazione su strada, del servizio che viene prestato attraverso il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle relative targhe. Non v’è dubbio quindi che, in sede di autotutela, gli Uffici della Motorizzazione possano disporre la cessazione dei collegamenti, sulla base di un rinnovato giudizio in ordine alla affidabilità del soggetto al quale è affidata la gestione dello sportello. Inoltre, laddove lo richiedano particolari ragioni di natura cautelare, i predetti Uffici possono anche procedere alla immediata sospensione dei collegamenti, nelle more dell’adozione del provvedimento di cessazione dello sportello, ovvero in attesa che lo Studi di consulenza regolarizzi, ove possibile, la propria posizione. In ogni caso, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990, occorre che: all’interessato venga data comunicazione dell’avvio del procedimento e gli venga consentito di produrre documenti e scritti difensivi; • il provvedimento che dispone la cessazione o la sospensione cautelare dello sportello sia adottato in forma scritta, sia debitamente motivato e venga regolarmente notificato al destinatario. • Inoltre, tenuto conto di quanto evidenziato al precedente paragrafo 3.7, appare evidente come l’irregolare svolgimento delle attività di rilascio delle autorizzazioni e delle targhe di prova possa essere valutato non solo sotto l’aspetto della opportunità o meno di mantenere attivi i collegamenti, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto del corretto esercizio dell’attività di consulenza. In quest’ultimo caso, è però evidente come ogni potere di valutazione competa esclusivamente alla Provincia la quale, su segnalazione dell’Ufficio della Motorizzazione, dovrà accertare se le irregolarità riscontrate configurino, in concreto, ipotesi sanzionabili ai sensi dell’art. 9 della legge n. 264/1991. 12.2 Sanzioni applicabili agli utilizzatori delle targhe di prova L’ordinamento giuridico italiano ha accolto il principio generale in forza del quale l’individuazione degli illeciti amministrativi, così come di quelli penali, e delle relative sanzioni è riservata in modo assoluto alla legge. In ciò consiste la ragione per la quale il d.P.R. n. 474/2001 non contiene norme sanzionatorie. Infatti, il predetto decreto, in quanto adottato in applicazione della legge di semplificazione del 1999, ha potuto modificare la disciplina contenuta nel codice della strada in materia di autorizzazione alla circolazione di prova, ma la propria natura regolamentare ne ha impedito la possibilità di intervenire anche sugli aspetti sanzionatori. Pertanto, da un lato sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell’art. 98 c.d.s. e, dall’altro, restano immutati i successivi commi 3 e 4, con l’inevitabile conseguenza che l’intero sistema soffre di alcune disarmonie e di vuoti normativi che potranno essere colmati solo con le future modifiche al codice della strada. Si tenga presente, infatti, che in tema di applicazione delle sanzioni amministrative, così come di quelle penali, non può essere utilizzato il criterio della analogia. In altre parole, se la norma non sanziona espressamente un certo comportamento (es. mancato aggiornamento dell’autorizzazione alla circolazione di prova in caso di trasferimento della sede della società titolare dell’autorizzazione stessa), a quest’ultimo non può essere applicata la sanzione prevista da una norma diversa per un comportamento analogo (es. mancato aggiornamento della carta di circolazione in caso di trasferimento della sede della società intestataria del veicolo – art. 94 c.d.s.). Dall’esame dei citati commi 3 e 4 dell’art. 98 c.d.s. si ricava che, al momento, sono sanzionati esclusivamente, con sanzione pecuniaria, i seguenti comportamenti: • l’adibizione di un veicolo in circolazione di prova per un uso diverso; • l’assenza, sul veicolo in circolazione di prova, del titolare dell’autorizzazione o di un suo dipendente munito di apposita delega. In caso di commissione dei predetti illeciti per più di tre volte, la sanzione pecuniaria è aggravata e trova applicazione anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Al momento, quindi, non sono assistite da sanzione una serie di ipotesi, alcune delle quali sono anche di rilevante rilievo, come ad esempio: • l’utilizzo di una targa di prova in assenza della relativa autorizzazione; • l’utilizzo di più targhe di prova, di eguale sequenza numerica, a fronte di un’unica autorizzazione; • l’assenza a bordo del veicolo in circolazione di prova di un collaboratore munito di delega, in alternativa al titolare dell’autorizzazione o ad un suo dipendente munito di delega; • la mancata distruzione della targa di prova ogni qualvolta ciò sia prescritto; • l’utilizzo di autorizzazioni alla circolazione di prova scadute di validità. Ovviamente, l’esemplificazione rappresenta solo un’ipotesi di studio, poiché occorrerà verificare, in sede di modifica del codice della strada, quali fattispecie concrete saranno ritenute dal legislatore meritevoli di sanzione. Le riflessioni sin qui condotte valgono ad evidenziare che anche la revoca d’ufficio dell’autorizzazione alla circolazione di prova, prevista dall’art. 1, comma 4, del decreto n. 374/2003 (cfr. par. 7), non ha carattere sanzionatorio poiché non viene disposta in presenza della commissione di illeciti, ma soltanto quando l’Ufficio della Motorizzazione verifica che sono venuti meno i presupposti in base ai quali l’autorizzazione è stata rilasciata.