FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di assicurazione infortuni:
CUMULATIVO PROFESSIONALE PERSONALE
MARITTIMO (COMANDANTI E DIRETTORI)
Mod. FI-CUIMARPRCD1 - Ed. 12/2014
Il presente fascicolo informativo, riservato esclusivamente a
contratti cumulativi da stipulare direttamente con la Direzione di
Helvetia Italia Assicurazioni previo accordo con essa, contiene:
a) Nota informativa b) Condizioni di assicurazione
e deve essere consegnato alla Società Contraente prima della
sottoscrizione.
Leggere attentamente la nota informativa
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia
Nota Informativa per contratto di assicurazione
infortuni:
CUMULATIVO PROFESSIONALE PERSONALE
MARITTIMO (COMANDANTI E DIRETTORI)
Mod.35NICUIMARPRCD1 - aggiornato al 01.12.2014
Nota Informativa
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La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere
visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per
poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del contratto di assicurazione CUMULATIVO
INFORTUNI PROFESSIONALE PERSONALE MARITTIMO (COMANDANTI E DIRETTORI).
La nota informativa si articola in quattro sezioni: informazioni relative all’impresa di assicurazione, informazioni
relative al contratto, informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, glossario.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e al coordinamento di Helvetia Compagnia
Svizzera d’Assicurazioni SA, iscrizione albo gruppi assicurativi n. d’ordine 031;
b) sede legale sita in Italia, via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano;
c) telefono n. 02 5351.1, fax n. 02 5351.829, sito internet www.helvetiaitalia.it, posta elettronica
[email protected];
d) Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 20 Giugno 1986 (G.U. del 28.6.1986 n.148) e successive autorizzazioni,
iscrizione albo imprese di assicurazione n. 1.00062.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati relativi all’ultimo bilancio approvato (2013) indicano che Helvetia Italia Assicurazioni ha un patrimonio netto di
39,3 milioni di euro, di cui 15,6 milioni di euro rappresentano il capitale sociale e 23,7 milioni di euro rappresentano
il totale delle riserve patrimoniali e l’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 4,30; si precisa che tale
indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di
solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.
AVVERTENZA: così come indicato all’art.20 delle condizioni di assicurazione, in mancanza di disdetta
mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto si intende
prorogato per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente.
3. Coperture assicurative offerte
A fronte di un’unica garanzia infortuni, il contratto assicura sia il caso morte che il caso di danno biologico
permanente residuato oppure un indennizzo a seguito del ritiro definitivo del libretto di navigazione, a
seguito di infortunio subito dall’Assicurato nell’esercizio di attività professionali.
AVVERTENZA: l’assicurazione non è operante (esclusioni) nei casi indicati all’art.6 delle condizioni di
assicurazione, tra i quali si segnala in particolare il caso di infortunio occorso in stato di ebbrezza ovvero
sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Inoltre se alle scadenze convenute il Contraente non paga il
premio dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla
suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente paga il premio.
AVVERTENZA: ciascun Assicurato può conoscere il proprio massimale/somma assicurata, consultando gli
artt.5B-18 delle condizioni di assicurazione. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello
per danno biologico permanente; anche l'indennizzo per ritiro definitivo del libretto di navigazione non è
cumulabile con quello per danno biologico permanente. In caso di danno biologico permanente causato da
ROTTURE TENDINEE-COLPO DI FRUSTA sono previsti i massimali/limiti indicati all’art.14 delle condizioni
di assicurazione. Si precisa inoltre che il contratto non prevede l’applicazione di franchigia e/o scoperto
sull’indennizzo dovuto a termini di contratto.
AVVERTENZA: il contratto prevede il limite di età assicurabile di settantacinque anni, cosi come indicato
all’art.2 delle condizioni di assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: premesso che il Contraente, così come indicato all’art.4 delle condizioni di assicurazione è
esonerato dall’obbligo di denunciare eventuali menomazioni preesistenti degli Assicurati, si precisa che le
dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt.
1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura
ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti
determinato.
AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il
quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello
stesso.
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5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Il Contraente non deve comunicare alla Società, per ciascun Assicurato, eventuali aggravamenti e diminuzioni del
rischio e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui al punto “4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine
alle circostanze del rischio - Nullità”.
6. Premi
Il pagamento del premio è consentito con periodicità annuale (unica soluzione). I mezzi di pagamento consentiti
dalla Società sono assegno, bancomat, bollettino postale, bonifico, denaro contante, con i limiti e le modalità
previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente.
AVVERTENZA: L’ammontare del premio/tasso di premio è concordato in polizza tra la Società ed il
Contraente.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Relativamente al premio, si richiama quanto previsto dal punto “6. Premi”, mentre per quanto riguarda le somme
assicurate, cosi come indicato al punto “3. Coperture assicurative offerte” ciascun Assicurato può conoscere il
proprio massimale/somma assicurata, consultando gli artt.5b-18 delle condizioni di assicurazione.
8. Informativa in corso di contratto
La Società ha l’obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o
dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
La Società comunica per iscritto al Contraente eventuali modifiche normative del Fascicolo informativo, mentre
eventuali aggiornamenti non normativi del Fascicolo informativo sono pubblicati sul sito internet
www.helvetiaitalia.it
9. Diritto di recesso
Così come già precisato precedentemente, il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza.
AVVERTENZA: per ciascun Assicurato, così come indicato all’art.21 delle condizioni di assicurazione,
l’assicurazione cessa contemporaneamente alla cessazione del rapporto di lavoro con il Contraente.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 730giorni/731(se compreso un anno
bisestile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice
Civile modificato dalla Legge n.166 del 27 Ottobre 2008. Il diritto dell’Assicuratore alla riscossione del
pagamento delle rate di premio si prescrive in 365giorni/366(se anno bisestile).
11. Legge applicabile al contratto
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
12. Regime fiscale
Il trattamento fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l’imposizione, sul premio imponibile,
dell’aliquota d’imposta del 2,5%, così come disposto dalla normativa vigente. Tale normativa prevede altresì che
in caso di conguaglio di premio a favore del Contraente, le imposte non vengano rimborsate allo stesso.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: in caso di infortunio, così come indicato all’art.8 delle condizioni di assicurazione, la
denuncia dell’infortunio dovrà pervenire per iscritto alla Società entro 20 giorni dalla data di avvenimento.
AVVERTENZA: la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa
dell’evento e deve essere corredata da certificato medico attestante la diagnosi. Il decorso delle lesioni
deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari
designati o, in difetto di designazione, gli eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli
accertamenti necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale, i medici che hanno visitato e
curato l’Assicurato stesso. Inoltre, nel caso di morte dell’Assicurato, i beneficiari dovranno far pervenire
alla Società la documentazione indicata all’art.15 delle condizioni di assicurazione.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
AVVERTENZA: se l’infortunio ha come conseguenza un danno biologico permanente, la valutazione del
grado dello stesso, cosi come indicato all’art.15 delle condizioni di assicurazione, viene stabilita mediante
visita medica cui l’Assicurato deve sottoporsi presso un medico fiduciario incaricato dalla Società.
Premesso che la valutazione del grado percentuale di danno biologico permanente viene stabilito sulla base della
“Tabella INAIL delle Menomazioni” - DM Ministero del Lavoro del 12.7.2000, gli aspetti di dettaglio della
procedura di liquidazione del danno sono indicati agli artt.10-11-12-13-14-15 delle condizioni di
assicurazione.
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14. Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino
soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, devono essere inoltrati per iscritto a Helvetia Italia
Assicurazioni presso l’Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Fax 02 5351794 [email protected].
Possono essere presentati all’IVASS (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06
42133353) i reclami:
- per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione
IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta
non soddisfacente;
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (ovvero indirizzandoli direttamente al sistema estero competente,
individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo
l’attivazione della procedura FIN-NET).
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al
contratto dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso
l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente ed il Contraente.
15. Arbitrato
AVVERTENZA: il contratto prevede, cosi come indicato all’art.16 delle condizioni di assicurazione,
l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie inerenti la liquidazione dell’indennizzo; l’Assicurato
ha facoltà di rivolgersi comunque all’Autorità giudiziaria. In caso di arbitrato, il Collegio medico (collegio di
tre medici nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Società e uno di comune accordo), risiede nel Comune,
sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato o domicilio eletto dallo
stesso.
D. GLOSSARIO
16. Termini assicurativi utilizzati nel presente fascicolo informativo
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione, che prevede il fascicolo informativo, composto da nota informativa e
condizioni di assicurazione;
Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato, o altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la
somma assicurata per il caso di morte;
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
Danno biologico permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità
dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche obiettivamente
constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso (infortunio) per il quale l'assicurazione è prestata;
Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A..
Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle unità di misura definite dal DPR 802/1982 e
successive modifiche:
Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);
Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale
del conteggio;
Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno;
Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del
conteggio;
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Poliennale (durata): periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare
bisestile compreso nel periodo);
Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della
data iniziale del conteggio;
Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari
bisestili compresi nel periodo);
Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data
iniziale del conteggio;
Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni;
Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale
del conteggio.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL
CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenute nella presente nota informativa
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Il rappresentante legale
Dott. Sandro Scapellato
Nota Informativa
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di assicurazione infortuni:
CUMULATIVO PROFESSIONALE PERSONALE
MARITTIMO (COMANDANTI E DIRETTORI)
Mod.35CCUIMARPRCD1 - aggiornato al 01.12.2014
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE A - PERSONALE NON DIRIGENTE OPERANTE IN ITALIA
Art. 1 - DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata a favore del Personale Marittimo del Contraente (esclusivamente quello in
continuità di rapporto di lavoro - CRL), secondo le qualifiche sottoindicate:
Comandanti;
Direttori di macchina.
Art. 2 - LIMITE D’ETA’
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a settantacinque anni. Tuttavia le persone che
raggiungono tale età durante il periodo di assicurazione, restano comunque assicurate sino alla successiva
scadenza annuale del contratto.
Art. 3 - LIMITI TERRITORIALI
L’Assicurazione vale per il mondo intero con l’intesa che gli eventuali indennizzi liquidabili a termini di contratto
saranno corrisposti nella valuta corrente in Italia.
Art. 4 - MENOMAZIONI PREESISTENTI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le menomazioni preesistenti dalle quali i singoli Assicurati
fossero affetti, restando nei loro riguardi efficiente la garanzia.
Art. 5 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In caso di infortunio, l'Assicurazione vale nei limiti e con le modalità indicate nel presente Fascicolo informativo
ed in polizza, per le seguenti garanzie:
- INFORTUNI, per Morte e Danno Biologico permanente degli Assicurati, di cui all'art. 5A;
- GARANZIA EX ACCORDI CCNL, di cui all'art. 5B.
5A - INFORTUNI
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche
oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un danno biologico permanente.
L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività
professionali.
Sono altresì comprese in garanzia:
a) le malattie professionali, o comunque riconosciute in quanto tali dall’INAIL. Resta convenuto, agli effetti della
garanzia malattie professionali, che non si darà luogo all’indennizzo per danno biologico permanente quando
questo sia di grado non superiore al 10% del totale. Se il danno biologico permanente supererà il 10% del totale
l’indennizzo verrà corrisposto integralmente. La presente garanzia è operante per malattie manifestatesi nel
periodo di copertura che producano un danno biologico permanente. Ai fini della liquidazione di malattie
professionali manifestatesi nel periodo di copertura, ma contratte prima dello stesso, l’indennizzo dovuto sarà
proporzionalmente commisurato al periodo di permanenza in garanzia dell’Assicurato. L’indennizzo sarà
liquidato senza dare luogo a riduzioni proporzionali qualora risulti che l’Assicurato abbia goduto senza
interruzioni dal 1981 dell’estensione per malattie professionali;
b) le malattie tropicali;
c) gli infortuni derivanti da uso di esplosivi;
d) gli infortuni derivanti dall’attività di palombaro e/o sommozzatore anche con uso di campane, minisommergibili ed altri
mezzi idonei;
e) le asfissie meccaniche compresa l’asfissia da annegamento;
f) le lesioni determinate da sforzi di qualunque tipo, sempre che lo sforzo rappresenti la causa diretta ed esclusiva
della lesione;
g) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo salvo quanto escluso alla lettera g) dell'articolo
ESCLUSIONI DALLA GARANZIA a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; per terrorismo si
intende un atto o più atti commessi da qualsiasi persona o gruppo o gruppi di persone con propositi politici,
religiosi, ideologici o similari per influenzare i governi o intimorire la collettività o una parte di essa. Il termine
terrorismo è esteso, ma non si limita, all'uso effettivo della forza o della violenza e/o alla minaccia di tale uso.
Inoltre l'autore dell'atto terroristico può agire singolarmente o per tramite o in collegamento con qualsiasi
organizzazione o governo;
h) gli infortuni dovuti ad atti di aggressione e di violenza subiti dall’Assicurato che non siano stati da lui provocati
ed ai quali lo stesso non abbia preso parte attiva;
i) gli infortuni derivanti da guerra anche se non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un
periodo massimo di giorni 14 dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dagli
eventi citati mentre si trova in un paese straniero dove nessuno degli eventi stessi esisteva o era in atto
al momento del suo arrivo in tale paese. La copertura per gli infortuni derivanti da guerra, guerra civile,
ed insurrezioni di cui sopra non sarà in ogni caso valida:
- per eventi verificatisi sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello stato della Città del
Vaticano;
- allo scoppio di guerra (che sia o meno dichiarata) tra qualsiasi dei seguenti Stati: Regno Unito, Stati
Condizioni di assicurazione
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Uniti d’America, Francia, Russia ed ex Repubbliche Sovietiche, Repubblica Popolare Cinese, Italia e
Germania. Se l’aereo è in volo, allo scoppio del conflitto, la garanzia resterà valida per l’Assicurato
fino al completamento del primo atterraggio dopo tale avvenimento;
- alla detonazione a scopo ostile di un’arma da guerra impiegante la fissione e/o fusione nucleare o
atomica o altre forze o materiali radioattivi, chimici e batteriologici, dovunque e in qualsiasi momento
questo accada, e anche se l’Assicurato non vi è implicato.
Su richiesta del Contraente, nei termini specificati in polizza, la Società potrà garantire il personale
anche nelle aree in cui le ostilità siano già note al momento della partenza dell’Assicurato.
l) gli infortuni da corrente elettrica, atmosferica o industriale;
m) gli infortuni a seguito di contatto con sostanze tossiche, corrosive, irritanti e venefiche ed ingestione od
assunzione ed inalazione delle stesse;
n) i morsi di animali e le punture di insetti;
o) gli infortuni da lesività termica in eccesso o in difetto;
p) gli infortuni conseguenti a malore fondatamente non dovuto a condizioni patologiche preesistenti;
q) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, o negligenza anche grave;
r) gli infortuni da alpinismo con scalata di rocce e accesso a ghiacciai sino al 3° grado della scala di Monaco; oltre
il predetto grado l’alpinismo si intende garantito purché effettuato con accompagnamento di guida patentata;
s) gli infortuni derivanti da alluvioni, inondazioni, da movimenti tellurici e/o eruzioni vulcaniche; per quanto riguarda
il rischio di terremoto, per evento s’intende una o più scosse di terremoto che si verifichino entro un periodo di
tempo di 72 ore.
5B - GARANZIA EX ACCORDI CCNL
Ai sensi di quanto previsto dal CCNL Marittimi, la presente garanzia assicura i rischi MORTE e RITIRO
DEFINITIVO del Libretto di Navigazione, a seguito di infortunio verificatosi a bordo. La Società si impegna
a garantire le seguenti prestazioni a favore di ciascun Assicurato:
a) in caso di MORTE, un indennizzo pari ad Euro 61.975,00;
b) in caso di danno biologico permanente da infortunio verificatosi a bordo che comporti il RITIRO
DEFINITIVO del Libretto di Navigazione, un indennizzo pari a Euro 61.975,00. In questo caso, la Società
provvederà alla valutazione del danno biologico permanente con mero riferimento alla tabella Inail delle
menomazioni (Decreto del Ministero del Lavoro del 12/7/2000), indipendentemente dai criteri Inail di
applicazione della stessa e indipendentemente dalla professione dell’assicurato. A tale valutazione verrà
rapportato l’indennizzo che dovrà essere comunque pari alla somma totale assicurata quando la percentuale
di danno biologico permanente risulti superiore al 40%, mentre qualora il danno biologico permanente risulti
pari od inferiore al 40%, l'indennizzo sarà calcolato in base ai seguenti criteri:
- quando il grado di danno biologico permanente risulti pari od inferiore al 20%, l’indennizzo sarà
corrispondente ad una percentuale della somma assicurata equivalente alla percentuale del danno biologico
permanente accertato maggiorato del 50% (per Assicurati di età fino ai 35 anni) e del 25% (per Assicurati di
età compresa tra i 35 e 50 anni);
- quando il grado di danno biologico permanente risulti superiore al 20% ma non superi il 40%,
l’indennizzo sarà corrispondente ad una percentuale della somma assicurata equivalente alla percentuale
del danno biologico permanente accertato maggiorato del 100% (per Assicurati di età fino ai 35 anni), del
50% (per Assicurati di età compresa tra i 35 e 50 anni) e del 25% (per Assicurati di età superiore ai 50 anni).
Entrambe le prestazioni di cui sopra si intendono estese anche al periodo compreso tra l’ingaggio e l’imbarco,
nonché tra lo sbarco e l’arrivo al Comune di residenza.
Art. 6 - ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti:
a) dalla guida di veicoli e/o natanti a motore per i quali l’Assicurato non è abilitato a norma delle
disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato
abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) dalla pratica di sport aerei, volo a vela, deltaplano, parapendio, ultraleggeri, paracadutismo e dalla
partecipazione a corse e gare motoristiche ed alle relative prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare
di regolarità pura;
c) da competizioni sportive organizzate, fatta eccezione per quelle:
allestite da organismi ricreativi sportivi aziendali e paraziendali;
aventi carattere amatoriale o anche competitivo, purché l’Assicurato vi partecipi a titolo amatoriale;
d) da immersioni a titolo amatoriale non in apnea, pesca subacquea e speleologia;
e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato e da suicidio;
f) da ebbrezza, ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni, da sindromi
organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
g) da guerra salvo quanto previsto alla lettera i) dell'articolo OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE e da
terrorismo nel quale siano impiegati materiali e/o armi di distruzione di massa, nucleari, chimiche o
biologiche comunque possano essere disgiunte o combinate;
per utilizzo di armi nucleari di distruzione di massa si intende l'uso di qualsiasi arma o dispositivo ad
esplosione nucleare o emissione, scarico, dispersione, rilascio, perdita di materiale fissile che
emetta un livello di radioattività in grado di causare invalidità o morte tra la popolazione umana o
Condizioni di assicurazione
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animale;
per utilizzo di armi chimiche di distruzione di massa si intende l'emissione, lo scarico la dispersione,
il rilascio o la perdita di qualsiasi composto chimico, sia esso solido, liquido o gassoso, quando,
appropriatamente diffuso, possa causare invalidità o morte tra la popolazione umana o animale;
per utilizzo di armi biologiche di distruzione di massa si intende l'emissione, lo scarico la
dispersione, il rilascio o la perdita di qualsiasi microrganismo patogeno e/o tossine prodotte
biologicamente (inclusi organismi geneticamente modificati e tossine sintetizzate chimicamente) che
siano in grado di causare invalidità o morte tra la popolazione umana o animale;
h) da trasmutazione, disintegrazione del nucleo dell’atomo e simili, da radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortuni.
Sono inoltre escluse dalla garanzia:
l) le lesioni conseguenza di reati commessi dagli Assicurati e dalla loro partecipazione ad imprese
temerarie, salvo il caso di atti compiuti dagli Assicurati stessi per dovere di solidarietà umana e sociale,
nonché per legittima difesa in occasione di violenza diretta alla loro persona, a qualsiasi causa e
circostanza siano dovute;
m) gli infarti di qualunque tipo (miocardici, cerebrali, ecc.), le ernie di qualunque tipo (addominali, discali,
ecc.), le lesioni tendinee parziali;
n) le malattie professionali di natura psichica, la silicosi e l’asbestosi.
Art. 7 - RISCHIO VOLO
L’Assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati unicamente in
qualità di passeggero. Rimangono pertanto esclusi dalla copertura i piloti e i membri dell’equipaggio. La garanzia è
valida in qualsiasi parte del mondo, su aeromobili in servizio pubblico di linea, su aerotaxi, su velivoli privati e
militari, su elicotteri, purché regolarmente muniti di certificato di abilitazione al volo e pilotati da persone in
possesso di patente di abilitazione. Si conviene che il rischio ha inizio dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo
di un aeromobile e termina quando né è disceso.
Art. 8 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 1913 C.C., la denuncia dell’infortunio deve
pervenire per iscritto alla Società entro 20 giorni dalla data di avvenimento.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve
essere corredata da certificato medico attestante la diagnosi. Il decorso delle lesioni deve essere
documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari designati o, in
difetto di designazione, gli eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari,
sciogliendo a tal fine dal segreto professionale, i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Art. 9 - PROVA
E’ a carico di chi domanda l’indennità di provare che sussistano tutti gli elementi che valgano a costituire il
suo diritto a termini di contratto.
Art. 10 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al
momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le
conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona
fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di
danno biologico saranno diminuite tenendo conto del grado di menomazione preesistente.
Si precisa che la Società non liquiderà alcuna percentuale di danno biologico permanente che risulti
superiore al 100% sommando anche le percentuali già liquidate.
Art. 11 - MORTE
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati
o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con
quello per danno biologico permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per danno biologico,
l’Assicurato muore, in conseguenza del medesimo infortunio, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun
rimborso, mentre i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi, hanno diritto soltanto alla differenza
tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per danno biologico permanente.
Morte Presunta
Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi del contratto e, in applicazione
dell’Art. 60, comma 3) del Codice Civile o dell’Art. 211 del Codice della Navigazione, l’autorità giudiziaria ne abbia
dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società
corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Sono compresi gli infortuni sofferti in
conseguenza di esposizione agli elementi in seguito ad arenamento, affondamento o naufragio.
Condizioni di assicurazione
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Se dopo il pagamento dell’indennizzo, è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società ha diritto di agire nei
confronti sia dei beneficiari sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.
Art. 12 - DANNO BIOLOGICO
a) L’indennizzo per danno biologico permanente è calcolato sulla somma assicurata a tale titolo con mero
riferimento alla tabella INAIL “delle menomazioni” (Decreto del Ministero del Lavoro del 12.7.2000),
indipendentemente dai criteri INAIL di applicazione della stessa e indipendentemente dalla professione
dell’Assicurato.
b) In caso di perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti, il danno biologico corrisponde
alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna perdita, fino al massimo del 100%.
Nel caso di menomazioni multiple dovute ad unico infortunio, la valutazione non potrà essere il
risultato della somma aritmetica delle singole percentuali tabellate ma il risultato dell’applicazione della
formula a “scalare” (o di Balthazard). La stessa formula andrà applicata anche quando la o le
menomazioni “coesistano” con preesistenze menomanti lavorative o extralavorative. In caso di
“concorrenza” delle menomazioni vedasi il secondo comma dell’articolo 10 (criteri di indennizzabilità).
c) Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera danno biologico soltanto
l’asportazione totale o la perdita totale della funzionalità.
d) Il danno biologico viene stabilito nel momento in cui le condizioni fisiche dell’Assicurato si sono
stabilizzate.
e) Nel caso di perdita anatomica o funzionale dell’udito e/o della vista che si verifichi su soggetti portatori
di preesistenza extralavorativa o lavorativa incidente sullo stesso senso, il danno biologico permanente
sarà comunque pari al valore tabellato della perdita bilaterale.
Art. 13 - DANNO BIOLOGICO TOTALE
Il danno biologico permanente pari o superiore al 66% verrà liquidato al 100%.
Art. 14 - ROTTURE TENDINEE - COLPO DI FRUSTA
Si conviene che:
nel caso di rottura totale di uno o più tendini, verrà riconosciuto dalla Società un danno biologico di non
oltre il 3% prescindendo da ogni e qualsiasi indagine sulla dinamica dell’evento e sulla natura della
rottura; tale percentuale è elevata al 4% in caso di rottura totale del tendine d’Achille. Le lesioni
tendinee parziali non sono indennizzabili;
in caso di colpo di frusta cervicale, verrà riconosciuto dalla Società un indennizzo massimo del 2% di
danno biologico per esiti consistenti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale
apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico-sensitiva (vedasi menomazione
n. 199 - Tabella INAIL del 12.07.2000). Tale percentuale è ridotta all'1% nel caso di soggetto con rachide
cervicale artrosico.
Art. 15 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI SINISTRO
Nel caso di morte
Nel caso in cui le lesioni subite a seguito dell’infortunio causino la morte dell’Assicurato i beneficiari dovranno,
dopo aver proposto denuncia con le modalità previste nel relativo articolo, far pervenire alla Società:
certificazione medico-sanitaria che precisi le cause del decesso;
documentazione a supporto o a precisazione delle circostanze dell’infortunio (testimonianze, atti penali,
dichiarazione giurata di testimoni, verbale dei Vigili Urbani o di Pubblica Sicurezza);
atto notorio che indichi gli eredi legittimi dell’Assicurato e se lo stesso abbia lasciato o meno disposizioni
testamentarie (in caso affermativo occorre copia del testamento);
certificato di non gravidanza, se tra i beneficiari figuri la vedova o la madre con età al di sotto dei 55 anni;
decreto del giudice tutelare competente che autorizzi il ricorrente alla riscossione della quota di indennizzo di
spettanza dei minori o di eventuali nascituri, con esonero della Società da ogni responsabilità relativa al
reimpiego della somma.
Nel caso di danno biologico
Qualora sia stata denunciata l’esistenza di danno biologico permanente, la Società si riserva di procedere alle
visite di accertamento definitivo, dopo che sia trascorso il tempo necessario (normalmente 6/7 mesi) per la sua
stabilizzazione ed al ricevimento di un certificato che la attesti. Su espresso invito della Società l’Assicurato
dovrà sottoporsi alle visite di cui sopra presso l’incaricato della Società stessa. Successivamente la
Società provvederà a dare comunicazione in merito alla quantificazione dell’indennizzo.
Art. 16 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società (le Parti), è facoltà degli stessi di incaricare, per iscritto e di
comune accordo, un collegio composto di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in
difetto, dal Presidente o Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il
Collegio, che dovrà stabilire la causa e/o la natura delle lesioni, ovvero valutare le conseguenze attribuibili
all’infortunio, tenendo conto dei miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza
dell’Assicurato o domicilio eletto dallo stesso.
Condizioni di assicurazione
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Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce nella misura del 50%
per le spese del terzo medico e di eventuali ulteriori spese per accertamenti disposti, di comune accordo,
in sede arbitrale. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento
definitivo del danno biologico ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il Collegio potrà concedere una
provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono
vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o
violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le
Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel
verbale stesso.
Art. 17 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916
C.C. verso i responsabili dell’infortunio. Non sono considerati terzi il Contraente della polizza e le altre Società del
Gruppo eni.
Art. 18 - SOMMA ASSICURATA INFORTUNI
La garanzia si intende prestata per i seguenti capitali arrotondati al migliaio superiore:
1. in caso di morte, per l’importo ottenuto moltiplicando per 7 volte la retribuzione annua lorda convenzionale di
cui al punto 3;
2. in caso di danno biologico permanente, per l’importo ottenuto moltiplicando per 8 volte la retribuzione annua
convenzionale di cui al punto 3;
3. Retribuzioni annue convenzionali;
- Direttori di macchina
€ 80.000,00
- Comandanti
€ 87.000,00
Si precisa in ogni caso che l’Assicurato potrà essere indennizzato una sola volta, optando per la liquidazione
più vantaggiosa economicamente, senza possibilità di alcun cumulo tra le garanzie assicurate di cui sotto:
5A - INFORTUNI
5B - GARANZIA CONNESSA AGLI ACCORDI DI CUI AL CCNL
Aspettativa
La Società acconsente ad estendere la garanzia prestata con il presente contratto al personale non dirigente che si
trovi in periodo di aspettativa a causa di malattia, infortunio o maternità sia esso senza retribuzione o con
retribuzione ridotta.
Art. 20 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del
contratto, quest'ultimo è prorogato per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente.
Art. 21 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Nei confronti del personale cessato, l’assicurazione termina al momento dell’effettiva cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 26 - RICHIAMO DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione, che prevede il fascicolo informativo, composto da nota informativa e
condizioni di assicurazione;
Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato, o altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la
somma assicurata per il caso di morte;
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
Danno biologico permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità
dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche obiettivamente
constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso (infortunio) per il quale l'assicurazione è prestata;
Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A..
Condizioni di assicurazione
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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Una Società del Gruppo Helvetia.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351.1 – Fax 02 5351.829
[email protected]
www.helvetiaitalia.it
Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581 - R.E.A. n. 865966 e
Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all’eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986 (G.U. n.148 del 28/06/1986)
e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031
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Fascicolo Informativo