Gli obblighi del lavoratore
23 settembre 2015
Albini
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Jus 2006
Il Codice Civile: gli obblighi “disciplinari” del
prestatore di lavoro subordinato
Art. 2094 cc
“E’ prestatore di lavoro subordinato che si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore”.
DUE OBBLIGHI FONDAMENTALI:
Art. 2104 cc
“diligenza”
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Art. 2106 cc
“sanzioni disciplinari”
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Art. 2105 cc
“fedeltà”
Jus 2006
Il Codice Civile: gli obblighi di
diligenza e fedeltà
Art. 2104 cc
“Diligenza del
prestatore di
lavoro”
Art. 2105 cc
“Obbligo di
fedeltà”
5 OBBLIGHI PARTICOLARI:
Art. 2104:
Art. 2105:
1. diligenza (comma 1)
2. obbedienza (comma 2)
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3. non concorrenza;
4. segretezza;
5. divieto di utilizzare
notizie in modo
pregiudizievole per
l’impresa.
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Jus 2006
La “diligenza”: criteri di valutazione
1. Natura prestazione dovuta.
(artt. 1176, 1175 e 1375 cc)
DILIGENZA
Il lavoratore pone in essere una
prestazione
diligente,
se
osserva le regole di tecnica e di
esperienza connaturate al tipo
di prestazione dovuta
2. Interesse
dell’impresa
3. Interesse della produzione nazionale
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Jus 2006
La “fedeltà”come aggregazione di obblighi
Non
Concorrenza
Segretezza
Non si tratta di concorrenza sleale. E’ il
divieto
della
concorrenza
c.d.
differenziale, quella cioè che deriva dalla
posizione di vantaggio goduta dal
lavoratore, in quanto soggetto inserito
nell’organizzazione del concorrente.
Il divieto concerne notizie:
• riservate;
• non coincidenti con le cognizioni
tecniche proprie della profess. del
lavoratore;
• che rechino pregiudizio, anche solo
potenziale.
E’ il pregiudizio, anche
potenziale, l’elemento
qualificante
Divieto di utilizzo
pregiudizievole
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Jus 2006
La “diligenza” nella giurisprudenza
Non basta
eseguire gli “ordini”!
L’obbligo di diligenza non coincide con il dovere di
osservare le disposizioni date dal datore di lavoro, di
modo che esso non possa ritenersi violato laddove tali
disposizioni non siano state impartite o comunque non
risultino violate. L’obbligo di diligenza, invece, impone al
lavoratore di eseguire la prestazione –indipendentemente
dalle direttive impartite dal datore di lavoro – secondo la
particolare qualità dell’attività dovuta, risultante dalle
mansioni e dai profili professionali che la definiscono
(Cass. 27 settembre 2000 n. 12769).
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Jus 2006
La “diligenza” nella giurisprudenza/2
Anche i compiti accessori
devono essere adempiuti!
L’obbligo di diligenza si sostanzia non solo
nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo
la particolare natura di essa (diligenza in senso
tecnico), ma anche nell’esecuzione dei
comportamenti accessori, strumentali ad un’utile
prestazione, purché questi non formino oggetto delle
specifiche mansioni di altri lavoratori (Cass.
28/3/92 n. 3845).
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Jus 2006
La “diligenza” nella giurisprudenza/3
Fare e non fare
“Il dovere imposto al prestatore di lavoro dall’art.
2104 cc, dovendo essere valutato in relazione alla
particolare natura della prestazione ed all’interesse
dell’imprenditore, comporta, nel dipendente addetto
agli acquisti, il divieto di accettare dai fornitori
elargizioni e donativi tali, per la loro entità, da indurre
a favorire nelle trattative l’interesse del fornitore
invece che quello del datore di lavoro” (Cass. 11 maggio
1985 n. 2951).
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Jus 2006
La “diligenza” nella giurisprudenza/4
Fare e non fare
Ha diritto al risarcimento del danno subito il datore
di lavoro, con riferimento al comportamento del
dipendente assunto in qualità di autista, che abbia
subito una rapina del carico trasportato ad opera di
uno sconosciuto autostoppista, al quale aveva
concesso un passaggio a bordo dell’automezzo della
società (Cass. 3/2/99 n. 950).
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Jus 2006
La “diligenza” nella giurisprudenza/5
Quanto diligente?
Il grado di diligenza richiesta dall’art. 2104 cc varia
in relazione alla posizione del dipendente, alla
qualifica professionale, alle mansioni ed alla loro
natura, nonché al contesto ambientale in cui
tipicamente queste mansioni vengono adempiute
(Cass. 22/5/2000 n. 6664).
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Jus 2006
L’ “obbedienza” nella giurisprudenza
Che cosa mi stai chiedendo?
Non si ha violazione dell’obbligo di obbedienza in
presenza di richiesta datoriale di svolgimento di
prestazioni chiaramente escluse dal contratto di
lavoro (Cass. 8/6/99 n. 5643).
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Jus 2006
L’ “obbedienza” nella giurisprudenza/2
Non ti riconosco!
L’insubordinazione, nell’attuale accezione tecnico giuridica, non implica un semplice inadempimento
contrattuale, ma un atteggiamento di negazione e di
disprezzo del potere direttivo del datore, connotato
da una specifica volontà di disconoscere i poteri
aziendali o di sottrarsi ai propri obblighi (Pret. Nola
24/3/98).
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Jus 2006
L’ “obbedienza” nella giurisprudenza/3
Anche se l’onore è salvo…
Si ha violazione del dovere di obbedienza in presenza
di ripetute manifestazioni di insubordinazione e di
inosservanza delle regole di correttezza dei rapporti
all’interno dell’azienda e con i superiori, anche se non
accompagnate da comportamento oltraggioso,
essendo sufficiente che mostrino la pervicace
insofferenza e rifiuto verso l’uso legittimo dei poteri
di controllo e disciplina del datore di lavoro (Cass.
2/4/87 n. 3199).
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Jus 2006
La ”fedeltà” nella giurisprudenza
TRATTI SALIENTI:
 L’OBBLIGO DI FEDELTA’:
• persiste anche durante i periodi di sospensione
del rapporto (malattia, cigs, etc.).
• opera solo in costanza di rapporto.
 IL DIVIETO DI CONCORRENZA:
• preclude qualsiasi comportamento che possa
scuotere la fiducia datoriale, anche se il danno è
solo potenziale.
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Jus 2006
La ”fedeltà” nella giurisprudenza/2
TRATTI SALIENTI:
 L’OBBLIGO DI SEGRETEZZA:
• riguarda non solo tutto ciò che attiene
all’attività scientifica e artistica (segreto
professionale), ma anche ai rapporti
commerciali.
 IL DIVIETO DI DIVULGAZIONE DI NOTIZIE:
• deve coordinarsi con il diritto di critica.
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Jus 2006
Il divieto di concorrenza nella giurisprudenza
 L’attività imprenditoriale concorrenziale della moglie del
lavoratore nei confronti dell’impresa in cui lavora il
marito, non rappresenta violazione dell’obbligo di fedeltà
(Cass. 28/9/98 n. 9691).
 Il divieto posto dall’art. 2105 cc riguarda non già la
concorrenza che il dipendente, dopo la cessazione del
rapporto, può svolgere nei confronti del precedente
datore di lavoro, bensì quella illecitamente svolta nel
corso del rapporto di lavoro attraverso lo sfruttamento
di conoscenze tecniche e commerciali acquisite grazie al
rapporto stesso (Cass. 23/4/97 n. 3528).
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Jus 2006
Il divieto di concorrenza nella giurisprudenza/2
 “L’espressione “trattare affari” evoca l’esercizio di
un’attività che sia connotata da un minimo di continuità
oltre che da stabilità, sicché non viola l’obbligo di
fedeltà il dipendente che, fuori dall’orario di lavoro,
occasionalmente compia in favore di terzi atti inerenti
alla stessa attività dedotta nel contratto di lavoro
subordinato” (Trib. Milano 16 maggio 2000).
 E’ illegittima, in quanto non giustificata dall’obbligo di
fedeltà, la clausola contenuta nel contratto di
assunzione con cui il lavoratore si impegna a non
prestare, né in proprio, né a favore di terzi, attività di
qualsiasi natura, durante il rapporto di lavoro (Pret.
Viareggio 1/9/86).
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Jus 2006
Il divieto di concorrenza nella giurisprudenza/3
 “Lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di
un’impresa in concorrenza con il datore di lavoro può
configurare la violazione del divieto di cui all’art. 2105 cc, sotto
il profilo della “trattazione di affari per conto terzi in
concorrenza con l’imprenditore”, solo ove tale concorrenza
consista in atti rientranti in prestazioni di carattere
intellettuale di notevole autonomia e discrezionalità” (Cass. 26
ottobre 2001 n. 13329).
 L’obbligo di non concorrenza continua a vincolare anche il
lavoratore licenziato, nel periodo intermedio tra il
licenziamento e l’ordine di reintegrazione, con la conseguenza
che, in caso di inosservanza, è giustificato un nuovo
licenziamento, sempre che sia rispettato il principio di
proporzionalità tra la sanzione espulsiva e la mancanza
commessa (Cass. 4/4/97 n. 2949).
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Jus 2006
Il divieto di concorrenza nella giurisprudenza/4
 Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte
del dipendente assente per malattia, viola gli
obblighi di diligenza e fedeltà ove l’attività
esterna (prestata o meno a titolo oneroso) sia di
per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza
della malattia, dimostrando, quindi, una sua
fraudolenta simulazione, ovvero quando, valutata in
relazione alla natura della patologia e delle
mansioni svolte, l’attività medesima possa
pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro
in servizio del lavoratore” (Cass. 22/7/93).
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Jus 2006
L’obbligo di segretezza nella
giurisprudenza
Viola l’obbligo di segretezza il dipendente che
trasmetta notizie riguardanti la
partecipazione ad una gara d’appalto
dell’azienda presso cui lavora ad altra società
poi rimasta aggiudicataria dei lavori (Cass.
pen. 12/4/1985).
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Jus 2006
Il divieto di utilizzo pregiudizievole di notizie
nella giurisprudenza
 La sottrazione di documenti aziendali ai fini processuali
non rileva per escludere la violazione dei doveri di
lealtà e correttezza ex art. 2105 cc (Trib. Milano
31/10/97).
 “L’obbligo di fedeltà, e quelli ad esso collegati di
correttezza e buona fede, cui è tenuto il dipendente
nell’esecuzione del contratto, devono essere riferiti
esclusivamente ad attività “lecite” dell’imprenditore,
non potendosi certo richiedere al lavoratore
l’osservanza di detti obblighi, nell’ambito del dovere di
collaborazione con l’imprenditore, anche quando
quest’ultimo intenda perseguire interessi che non siano
leciti” (Cass. 16 gennaio 2001 n. 519).
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Jus 2006
Gli obblighi di diligenza e fedeltà nei ccnl
Art. 68 – Disciplina del lavoro – ccnl Tintoria 19
maggio 2000
“I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di
responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno
improntati a reciproca correttezza. Nell’esecuzione
del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi
superiori, come previsto dall’organizzazione
aziendale.
L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le
persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto,
ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a
rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli
con la dovuta diligenza”.
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Jus 2006
Gli obblighi di diligenza e fedeltà nei ccnl/2
Ccnl autostrade e trafori. Art. 31 Doveri del lavoratore
Al lavoratore incombe l'obbligo di:
• eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato,
assumendosene la personale responsabilità ed attenendosi alle
direttive della Società fissate con ordini di servizio o con
particolari disposizioni;
• osservare l'orario di lavoro ottemperando alle norme di
controllo stabilite per ciascun Servizio od Ufficio (registro,
fogli di presenza, orologi registratori, ecc.);
• non abbandonare, al termine del turno, il posto di lavoro senza
prima aver avuto la sostituzione prevista;
• comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei
superiori, colleghi, dipendenti e pubblico;
• serbare il segreto su tutto ciò che concerne gli affari e le
operazioni della Società;
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Jus 2006
Gli obblighi di diligenza e fedeltà nei ccnl/3
Ccnl autostrade e trafori. Art. 31 Doveri del lavoratore
• avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali,
dotazioni personali di proprietà della Società, rispondendo
pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni
arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sullo
stipendio, previa comunicazione del relativo addebito;
• uniformarsi all'ordinamento gerarchico della Società nei
rapporti attinenti al servizio;
• osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla
prevenzione infortuni che la Società porta a sua
conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a
riguardo emanate dalla Società stessa;
• osservare scrupolosamente le norme che vietano il
contrabbando e il favoreggiamento di clandestini;
• comunicare tempestivamente qualsiasi variazione
intervenuta rispetto a quanto reso noto - a norma dell'art. 4
- al momento dell'assunzione o successivamente.
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Obbligo di fedeltà