La sospensione del
rapporto di lavoro
La cassa integrazione guadagni
30 ottobre 2015
Albini
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Jus 2011-12
Considerazioni introduttive
Di fronte a situazioni impeditive si profila – in
linea teorica - l’alternativa fra la risoluzione
del
rapporto
e
la
sua
transitoria
conservazione.
La seconda appare maggiormente idonea a
soddisfare le esigenze primarie del lavoratore
rispetto al trattamento retributivo e alla
salvaguardia del posto di lavoro.
Albini
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Jus 2011-12
Cause di sospensione
Alcune cause derivano dalle condizioni
personali del lavoratore (infortunio e
malattia) e trovano nella legge e nei contratti
collettivi una loro completa disciplina. il suo
obbligo di pagare la retribuzione o un’
indennità. Altre situazioni trovano tutela
legale e contrattuale (gravidanza e puerperio)
o propria disciplina (servizio militare).
Albini
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Jus 2011-12
Altre situazioni …
Il lavoratore può essere chiamato, in
pendenza di rapporto, ad adempiere a
funzioni pubbliche elettive o a cariche
sindacali in questa circostanza la legge regola
la fruizione delle aspettative e dei congedi.
La carcerazione preventiva o in esecuzione
della sentenza di condanna rientra fra gli
eventi di rilevanza pubblica che impediscono al
lavoratore di prestare la propria attività.
Albini
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Jus 2011-12
Cos’è
E’ una vicenda modificativa del rapporto di lavoro
Che cosa viene sospeso?
La sospensione non è riferibile al rapporto nel
suo complesso, ma soprattutto alla obbligazione
e prestazione di lavoro
Elemento comune: sospensione totale o parziale
dell’obbligazione di lavoro e degli obblighi
indispensabili per il suo adempimento
Albini
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Jus 2011-12
Che cosa non è sospeso?
Posizioni giuridiche accessorie (ad es. l’obbligo
di fedeltà, della retribuzione)
Il rapporto di lavoro prosegue a “contenuto
ridotto”; l’imprenditore non riceve più la
prestazione, pur continuando a sussistere,
almeno per un certo periodo di tempo, il suo
obbligo di pagare la retribuzione o un’
indennità.
Albini
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Jus 2011-12
Tipologie di sospensione
• Sospensioni dovute a impossibilità o
inesigibilità sopravvenute della prestazione
di lavoro
• Sospensioni conseguenti alla decisione di
una delle parti cui l’altra deve sottostare,
(aspettative, assemblee, permessi, scioperi)
• Sospensioni dovute a motivi inerenti alla
sfera del prestatore di lavoro
• Sospensioni dipendenti dall’impresa
Albini
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Jus 2011-12
Ipotesi
Le ipotesi di sospensione del rapporto
sono molto eterogenee:
Infortunio, malattia, gravidanza,
puerperio, servizio militare; sciopero; cig;
permessi, aspettative e diritti sindacali
implicanti una sospensione; pause, riposi,
sospensioni convenzionali
Albini
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Jus 2011-12
Principi comuni:
• Conservazione del posto per il periodo stabilito
dalla legge, dai contratti, secondo gli usi o
secondo equità: il potere di recesso del datore di
lavoro è sospeso, salvo il recesso per giusta causa
• Computato nell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti
• Conservazione del reddito: in mancanza di forme
previdenziali equivalenti, il lavoratore ha diritto
alla retribuzione per il periodo e nella misura
stabilite dalla legge, dal contratto collettivo,
secondo gli usi o l’equità.
Albini
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Jus 2011-12
La cassa integrazione
guadagni ordinaria
Albini
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Jus 2011-12
La cassa integrazione guadagni ordinaria
• Istituto finalizzato a sostenere la capacità
di “guadagno” dei lavoratori in caso di
riduzioni o sospensioni dell’attività di lavoro
caratterizzate dalla involontarietà, dalla
temporaneità, dalla certezza della ripresa.
Albini
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Jus 2011-12
Cenni storici sull’istituto
• Prima fase. Nasce dalla contrattazione
collettiva per le esigenze della guerra (1941).
Da subito integratore del reddito per
difficoltà transitorie senza esuberi. Le
gestioni speciali dell’edilizia (1963) e
dell’agricoltura (1972).
• Seconda fase. Le modifiche dell’autunno caldo:
la straordinaria (1968).
• Terza fase. L’intesa interconfederale del 1975
e la nuova disciplina legale della 164: maggiori
controlli, migliori garanzie e coperture
assistenziali e previdenziali
Albini
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Jus 2011-12
La cassa integrazione guadagni ordinaria
(a) Il campo di applicazione.
(b) La procedura di consultazione sindacale.
(c) La concessione amministrativa del
beneficio.
(d) Le cause di intervento.
(e) Disciplina e contratto di lavoro.
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Jus 2011-12
(a) Il campo di applicazione
• Imprese destinatarie della normativa e
imprese escluse. Non imprenditori.
• Lavoratori beneficiari e categorie
escluse.
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Jus 2011-12
Imprenditori
• Imprese industriali che svolgono attività
manifatturiera secondo la definizione della legge
n. 88/99.
• Cooperative agricole e consorzi (limitatamente).
• Compagnie e gruppi portuali.
• Imprese stagionali (limitatamente).
• Imprese di noleggio e di distribuzione films.
• Imprese di frangitura delle olive.
• Imprese produttrici di calcestruzzo
preconfezionato.
• Imprese addette agli impianti elettrici e
telefonici.
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Jus 2011-12
Imprese non destinatarie
• Imprese artigiane
• Imprese del credito, dei servizi tributari,
assicurative.
• Imprese agricole (regime speciale)
• Imprese commerciali e del terziario
• Imprese edili(regime speciale)
• Imprese di escavazione e lavorazione dei lapidei
• Imprese armatoriali ed ausiliarie
• Imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione
• Imprese dello spettacolo
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Jus 2011-12
Non imprenditori
• Sono esclusi dai benefici della cassa
integrazione guadagni ordinaria i datori
di lavoro non imprenditori (partiti e
sindacati).
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Jus 2011-12
Lavoratori beneficiari
• Operai, impiegati e quadri (dal 1991) di
imprese ammesse al beneficio.
• I soci e non soci di cooperative con attività
analoghe a quelle industriali.
• Giovani con attestato o diploma di qualifica,
assunti ex articolo 22 legge 56/87.
• Giovani in contratto di formazione e lavoro
• I lavoratori in contratto di solidarietà
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Jus 2011-12
Lavoratori esclusi dal beneficio
• Dirigenti ( casi eccezionali il terremoto del
Friuli e il salvataggio Leyland-Innocenti 1976).
• Apprendisti (inclusi dal dlgs 148/2015).
• Lavoratori a domicilio.
• Autisti personali dell’imprenditore.
• Religiose e religiosi.
• Giornalisti dipendenti da case editrici di
quotidiani e da agenzie di stampa.
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Jus 2011-12
(b) La procedura di consultazione
• Obbligo di informazione e di consultazione
delle rsa e delle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello
provinciale (articolo 5 legge 20 maggio 1975,
n. 164).
– Criterio presuntivo ex art. 39, 4 comma
Cost.
– Collegamento al dato elettorale nella
provincia.
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Jus 2011-12
Due causali, due procedure
–
–
–
–
–
–
–
» Eventi oggettivamente non evitabili
Eventi determinati da forza maggiore e caso
fortuito. Esterni all’impresa e non rientranti nel
c.d. rischio d’impresa.
Motivi, durata, numero dei lavoratori interessati.
Richiesta entro 3 gg., procedura da esaurirsi in 5.
Consultazione successiva.
» Eventi transitori e/o situazioni
temporanee di mercato.
Comunicazione preventiva.
Cause, entità, durata, persone interessate.
Termini fra i 10 ed i 25 gg. (+/- 50 dip)
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Jus 2011-12
Esame congiunto
• Eventualità dell’esame rispetto
all’informativa.
• Oggetto dell’esame congiunto, limiti?
• Originarietà ed unilateralità del potere
datoriale.
• Intese, accordi e contratti con efficacia
prettamente obbligatoria. Le clausole
normative.
• Libertà di forma
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Jus 2011-12
La conclusione della procedura
• Obbligo di attestarne l’avvenuto
esperimento.
• Rigetto della domanda per omessa
consultazione.
• L’improcedibilità della domanda quale
sanzione per omissioni ed irregolarità.
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Jus 2011-12
Applicazione, criteri di scelta,
conseguenze
• Vuoto normativo sui criteri.
• Legittimità costituzionale.
• Limiti interni: accordi, arbitrarietà e
discriminazione in coerenza con le finalità.
• Limiti esterni: divieti di atti discriminatori
e generale obbligo di correttezza e buona
fede.
• Motivazione e illegittimità dei motivi:
annullamento e azione di danno.
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Jus 2011-12
Criteri di scelta determinati
con accordo
• Accordi di procedimentalizzazione.
• Sindacato del giudice sui limiti esterni.
• L’individuazione dei lavoratori.
– Criteri leciti e discriminatori: il sesso,
l’affiliazione sindacale, l’assenteismo anomalo.
• Le triangolazioni.
• La rotazione ed il rientro dei sospesi.
• L’anticipazione dei trattamenti economici.
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Jus 2011-12
( C ) Concessione amministrativa
• La domanda di ammissione: contenuti e
termini.
• Il superamento della commissione
provinciale Inps ad opera del d.lgs
148/15.
• Autorizzazione, atto amministrativo
discrezionale e con efficacia costitutiva
rispetto alle posizioni individuali.
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Jus 2011-12
Irrevocabilità del provvedimento
• L’autorizzazione è atto ad efficacia
istantanea e come tale irrevocabile.
• Attribuisce ai singoli un diritto soggettivo
perfetto all’integrazione salariale.
• E’ annullabile d’ufficio, senza termine,
quando si fondi su atti invalidi ab origine,
non è revocabile per sopravvenuti vizi di
legittimità.
– Cass. 26.04.1983, n. 2829.
Albini
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Jus 2011-12
Il diniego e le sue conseguenze
• Il diniego successivo alla sospensione
espone il datore di lavoro al risarcimento
del danno subito.
• La tutela offerta dalle clausole “costo
zero”. La loro validità subordinata al
consenso del singolo, ancorché per fatti
concludenti.
– Cass. 10.05.1995, n. 5090.
Albini
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Jus 2011-12
(d) Cause di intervento della cig
• “situazioni aziendali dovute ad eventi
transitori e non imputabili all’imprenditore
e agli operai”.
• “situazioni temporanee di mercato”.
»Nozione di temporaneità e
transitorietà
»Involontarietà o non imputabilità.
Albini
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Jus 2011-12
Una definizione paradigmatica
• Temporaneità solo allorquando la sospensione o
la riduzione che legittima l’intervento della cig
possa essere considerata - secondo il senso
comune - di breve durata e cioè tale per cui
possa essere agevolmente prevista a breve
termine la ripresa dei lavori in relazione alle
cause di sospensione o riduzione. Cass.
6760/1982.
• Il giudizio sulla temporaneità deve essere dato
“ex ante” e non “ex post”
Albini
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Jus 2011-12
La certezza della ripresa
• Per l’Inps la certezza della ripresa deve
sussistere sotto il duplice profilo della
ripresa dell’attività dell’unità produttiva e
della ripresa al lavoro del singolo.
• Per la giurisprudenza il requisito della
transitorietà deve sussistere con
riferimento all’impresa e non ai singoli e
deve essere valutato a priori.
Albini
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Jus 2011-12
La nozione di involontarietà
• L’evento non deve risultare prevedibile, né
evitabile. Il principio della non imputabilità.
• Evento esterno o interno, purché non
imputabili:
– mancanza di scorte.
– interruzione dell’erogazione elettrica.
– occupazione della fabbrica da parte di
terzi.
Albini
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Jus 2011-12
(e) Disciplina e contratto di lavoro
• Il trattamento di cassa integrazione
guadagni ordinaria.
• Il rapporto con altri redditi.
• Le implicazioni della disciplina della cigo
con il contratto di lavoro.
Albini
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Jus 2011-12
Trattamenti e durate
• La misura del trattamento è unificata per
tutti i tipi di intervento e per tutte le
categorie.
• Il riferimento è alla retribuzione globale
che sarebbe spettata al singolo, nel limite
dei massimali.
• La cig è una risorsa limitata il cui utilizzo
deve essere oculato.
Albini
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Jus 2011-12
Incumulabilità
• Divieto di cumulo fra redditi di lavoro
autonomo e subordinato e trattamenti di cassa
integrazione guadagni, fino a concorrenza.
– Cass. 29.7.1992, n. 9076.
• Incumulabile anche per un conferimento di
attività quale socio accomandante o per la
partecipazione a un’impresa.
– Cass. sez. pen. 12.05.1994
• Incumulabile per legge anche con la sola
attività.
– Legge n. 160/1988
Albini
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Jus 2011-12
Effetti della violazione del divieto
• La decadenza dal diritto e la ripetizione
dell’indebito.
• L’ipotesi di artifici e raggiri come
fattispecie di truffa aggravata.
• Violerebbe i principi di fedeltà e potrebbe
importare il licenziamento.
• La truffa “imprenditoriale”.
Albini
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Jus 2011-12
La cig ed il contratto di lavoro
• Sospensione degli obblighi principali:
prestazione contro retribuzione.
• Cig ed obblighi accessori.
• Cig e retribuzione diretta, indiretta e
differita.
• Cig ed altri eventi (scioperi, malattie,
ferie, festività etc.)
Albini
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Jus 2011-12
La cassa integrazione
guadagni straordinaria
Albini
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Jus 2011-12
La plurifunzionalità dell’istituto
• Lo strumento si pone al servizio delle
imprese e dei lavoratori. Svolge, di
fatto, una pluralità di funzioni in ragione
delle diverse esigenze storiche del
mercato del lavoro, alla cui mutevolezza
si deve il costante mutamento della
disciplina dell’istituto.
Albini
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Jus 2011-12
Cenni storici
• Nasce nel 1941 da due contratti corporativi e si
pone quale strumento per la stabilizzazione della
manodopera.
• Negli anni 50 e 60 diviene strumento di politica
economica per le imprese.
• Negli anni 70 ritorna strumento di attuazione di
processi di mobilità e sistema sostitutivo della
disoccupazione.
• Dalla legge 223/91 ritorna ad essere spartiacque
fra la ripresa produttiva e la disoccupazione.
Albini
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Jus 2011-12
Ambito di applicazione
• Settori interessati: l’industria compresa
l’edilizia. Altre imprese indicate dalle
leggi speciali con almeno 15 dipendenti
nell’ultimo semestre.
Albini
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Jus 2011-12
Soggetti beneficiari ed esclusi
• Beneficiari: operai, impiegati e quadri che
abbiano un’anzianità di servizio di almeno
90 giorni alla data della richiesta. Soci
lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro.
• Dirigenti, lavoratori a domicilio, lavoratori
con contratto di formazione e lavoro.
Albini
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Jus 2011-12
Cause integrabili
• Almeno fino agli anni novanta l’istituto si
caratterizza per la genericità delle cause
di intervento e del loro contenuto.
• Nel 1991 le ipotesi vengono definite
precisamente:
– Ristrutturazione, riorganizzazione e
conversione industriale.
– Crisi aziendale.
– Procedure concorsuali.
Albini
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Jus 2011-12
La crisi aziendale
• Non esiste un preciso concetto economico finanziario di crisi ma la valutazione dei piani
aziendali deve soddisfare precisi requisiti fissati
dal Cipe:
– indicatori economico finanziari dell’impresa
(risultati, bilanci, fatturati per almeno un
triennio)
– indicatori occupazionali in contrazione
– piano di risanamento con l’esplicitazione delle
iniziative
– accurata ricognizione delle vicende societarie e
aziendali
• Due fattispecie particolari:
– cessazione di attività (> 100 addetti piano di
gestione esuberi)
– imprese interessate da accordi di programma.
Albini
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Jus 2011-12
Ristrutturazione, riorganizzazione e
conversione
• In dottrina si è affermato che è
impossibile arrivare ad una definizione
precisa delle tre fattispecie che, spesso,
nella realtà coesistono.
• Nella prassi, invece, la determinazione
precisa dei criteri per l’ammissione al
beneficio consente una classificazione
almeno secondo il principio della prevalenza.
Albini
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Jus 2011-12
La ristrutturazione
• E’ richiesto che il programma aziendale
sancisca la preminenza delle quote di
investimenti per impianti fissi ed
attrezzature rispetto al complesso degli
investimenti previsti nell’arco dell’arco del
programma concesso (biennio). Attenzione
alla misura, alla loro copertura alle
coerenze nella gestione delle sospensioni.
Albini
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Jus 2011-12
La riorganizzazione
• Minore attenzione è riservata al piano degli
investimenti rispetto agli aspetti gestionali.
Anche in questa fattispecie, però, la misura
degli investimenti previsti deve risultare
superiore a quelli effettuati nel biennio
precedente. E’ richiesta la copertura
finanziaria e la gestione delle eccedenze in
coerenza al piano.
Albini
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Jus 2011-12
La conversione
• Si tratta di un’ipotesi abbastanza rara che,
peraltro, può comprendere una
riorganizzazione od una ristrutturazione.
• La peculiarità è rappresentata dall’esito del
processo rispetto al quale vengono valutati
tutti gli elementi richiesti.
Albini
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Jus 2011-12
Cause integrabili post d.lgs 148/15
• le ipotesi vengono ridefinite precisamente:
– Ristrutturazione e conversione
industriale vengono cancellate resta solo
la riorganizzazione aziendale.
– Crisi aziendale con esclusione della
cessazione di attività.
– Viene introdotta la fattispecie del
contratto di solidarietà difensivo
– Procedure concorsuali.
Albini
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Jus 2011-12
Aspetti procedurali
• La fase di consultazione sindacale.
• Il confronto sul piano di risanamento.
• Criteri di selezione e modalità di rotazione.
• Accordi di procedimentalizzazione.
Albini
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Jus 2011-12
L’iter amministrativo
• L’istanza al Ministero con due diversi livelli
di indagine: periferico e centrale.
– l’ufficio provinciale del lavoro
– l’ispettorato del lavoro
– la commissione regionale per l’impiego
– i comitati tecnici del ministero
– l’atto costitutivo del Ministro
Albini
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Jus 2011-12
Il trattamento di cassa
• Ai dipendenti viene assicurata un’indennità
pari a circa l’80% della retribuzione che
sarebbe spettata per le ore di lavoro non
prestate fra le zero ed il limite
contrattuale e, comunque, non oltre le
quaranta.
Albini
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Jus 2011-12
Finanziamento della cassa
• E’ sostanzialmente a carico dello Stato
anche se diversi oneri contributivi
compresi fra il 3% ed il 4,5% (a seconda
delle dimensioni dell’impresa) sono posti
a carico dei datori di lavoro che
utilizzano del beneficio.
Albini
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Jus 2011-12
Le nuove durate (d.lgs 148/15)
• Viene introdotto il riferimento temporale al
“quinquennio mobile” e un tetto massimo fra
ordinaria e straordinaria di 24 mesi
elevabili a 36 con la solidarietà .
– Riorganizzazione max 24mesi .
– Crisi aziendale max 12 mesi.
– Contratto di solidarietà max 24 mesi
Procedure concorsuali.
Albini
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Jus 2011-12
La cassa integrazione guadagni
straordinaria ed il
trasferimento d’azienda nelle
procedure concorsuali
Albini
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Jus 2011-12
Il beneficio della straordinaria
• E’ concesso ai dipendenti di imprese
soggette alla disciplina della cigs nei casi di
dichiarazione di fallimento, di concordato
con cessione dei beni, di emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di sottoposizione
all’amministrazione straordinaria, qualora
l’attività non sia stata disposta o sia
cessata.
Albini
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Jus 2011-12
Durata del beneficio e proroghe
• Il beneficio è concesso su istanza del
curatore, del commissario o del liquidatore
per la durata di 12 mesi.
• Qualora alla scadenza sussistano fondati
motivi di continuare o riprendere l’attività
e di salvaguardia, anche parziale dei livelli
occupazionali, tramite cessione dell’azienda
o di parte il beneficio può essere prorogato
per ulteriori 6 mesi.
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Jus 2011-12
L’epilogo
• Quando non sia possibile la continuazione
dell’attività anche tramite cessione
dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli
possano essere salvaguardati solo
parzialmente il curatore, il commissario od
il liquidatore hanno facoltà di collocare in
mobilità ai sensi degli artt. 4 o 24 della
legge 223/1991 i lavoratori eccedenti.
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Jus 2011-12
La cassa integrazione
guadagni in deroga
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Jus 2011-12
La funzione
• Estendono le misure di sostegno e
sostituzione del reddito previste dagli
ammortizzatori a regime a categorie
di lavoratori normalmente escluse a
causa o del contratto di lavoro
(es:apprendisti) o della natura del
datore di lavoro (es: artigiani).
Albini
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Jus 2011-12
Le fonti
• Legge 23.12.2009, n.191, art.2,c.138-141
• Legge 23.12.2008, n. 203 art. 2, c.36
• Legge 23.07.1991, n.223 art. 5, 12, 16
• D.L. 10.2.2009, n.5 (legge 33/2009)
• D.L. 29.11.2008, n.185 (legge 2/2009)
• Circ. Inps 18/2010; 75/2009.
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Jus 2011-12
Campo d’applicazione
• Tutte le tipologie di datori di lavoro
anche non imprenditori esclusi dal
campo di applicazione degli
ammortizzatori a regime o che hanno
esaurito gli strumenti ordinari.
• Tutte le tipologie di lavoro
subordinato
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Jus 2011-12
Requisiti
• Quelli oggettivi sono definiti da accordi fra
Regioni e Parti sociali e presentano una
notevole variabilità sul territorio nazionale.
• Quelli soggettivi, oltre al rapporto di
dipendenza, si caratterizzano soprattutto
per il “patto di servizio” (impegno alla
formazione e riqualificazione
professionale).
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Jus 2011-12
Erogazione e durata
• Il pagamento avviene o direttamente (inps)
o attraverso il datore di lavoro (anticipo).
Può durare 12 mesi eventualmente
prorogabili per altri 12 mesi. Viene
garantita una integrazione salariale pari a
80% della retribuzione che sarebbe
spettata, nei limiti del massimale previsto.
Albini
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Jus 2011-12
I fondi di solidarietà
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Jus 2011-12
Cosa sono e a che servono
• La legge 92/2012 (articolo 3 commi da 4 a
13) ha istituito i fondi di solidarietà
bilaterali per i settori non coperti dalla
CIGO e dalla CIGS con la finalità di
assicurare una tutela economica in costanza
di lavoro in caso di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa.
Albini
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Jus 2011-12
Istituiti presso l’INPS
• L’istituzione dei fondi è obbligatoria per le
imprese che occupano più di 15 dipendenti,
in tutti i settori nei quali non si applicano le
disposizioni di legge in materia di
integrazione salariale.
• I fondi sono istituiti presso l’INPS e
possono avere anche natura intersettoriale.
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Jus 2011-12
Le altre funzioni
• L’articolo 3, comma 11 assegna ai fondi di
solidarità altre funzioni oltre quella tipica
della garanzia del reddito:
• Assicurare una tutela in caso di cessazione
del rapporto integrativa all’ASPI,
• Prevedere assegni di agevolazione all’esodo
dei lavoratori;
• Contribuire a progetti formativi per la
qualificazione del lavoratori
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Jus 2011-12
Il fondo residuale
• La legge 92 prevede infine che per i settori
e per i datori di lavoro con oltre 15
dipendenti non coperti dalla legge sgli
ammortizzatori sociali e che non abbiano
dato vita ad un fondo di solidarietà operi,
obbligatoriamente un fondo residuale
istituito sempre presso l’INPS.
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Jus 2011-12
Ex fondo residuale diventa
fondo integrazione salariale
• Dal 1 gennaio 2016 viene rinominato, sono
tenuti a contribuire tutti i datori con oltre
5 dipendente senza coperture cig.
• Assicura l’assegno di solidarietà per un
massimo di 12 mesi e un assegno ordinario
(che si aggiunge al primo) solo per
lavoratori di imprese con oltre 15
dipendenti .
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Jus 2011-12
Pro futuro …
• Il dibattito sugli ammortizzatori in deroga
intercetta il tema della riforma degli
ammortizzatori sociali. L’universalità delle
tutele postula una diversa ripartizione degli
oneri e una migliore differenziazione degli
strumenti (reddito di ultima istanza,
disoccupazione, integrazione salariali).
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Jus 2011-12
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