Il trasferimento di azienda
L’outsourcing e le problematiche
del decentramento
Profili sindacali e giuslavoristici
20 novembre 2015
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1.
Il fenomeno dell’ outsourcing
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La finalità
• L’outsourcing consente di concentrarsi su
quello che le imprese sanno fare meglio e
per il quale sono in grado di sviluppare
innovazione e valore.
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I perché di una fortuna
• Diminuzione dei costi operativi grazie alle
economie di scala.
• Maggiori risorse per attività core
• Prestazioni performanti grazie al miglior
impiego di assets
• Miglioramento dell’immagine e della brand
equity.
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Un percorso evolutivo
• Vengono esternalizzate solo attività
marginali (pulizie)
• Si esternalizza solo per i picchi produttivi
(anni 60-70)
• Diventa una scelta strategica come
strumento dei processi di ristrutturazione
(anni 80)
• Interi processi vengono esternalizzati per
realizzare modelli di partnership fra
imprese (anni 90)
• L’impresa a rete e le attività core
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La strumentazione giuridica
• L’esternalizzazione si può realizzare
attraverso differenti strumenti. I
principali sono:
• il trasferimento di ramo d’azienda
• la cessione di contratti
• Il contratto di appalto
• il contratto di subfornitura
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2.
Il trasferimento di
ramo di azienda
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Principali riferimenti normativi
• Art. 2112 codice civile
• Art. 47 legge 29 dicembre 1990 n. 428
• D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 18
• Art. 32 D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276
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La fonte originaria
• Il regime giuridico dei rapporti di lavoro in
caso di trasferimento di azienda o di ramo
di azienda è contenuto nell’articolo 2112
del codice civile.
• Si offre tutela in termini di stabilità ai
lavoratori dipendenti dall’impresa che
trasferisce a terzi l’azienda o una parte di
essa.
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Le tre direttive comunitarie
• La legge 29 dicembre 1990 n. 428, emanata in
attuazione della Direttiva 77/187/CE, ha
modificato per la prima volta il dettato normativo
• Il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 18,
emanato in attuazione della Direttiva 98/50/CE, ha
modificato per la seconda volta la disciplina
• Il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276,
emanato su delega del Governo per dare attuazione
alla Direttiva 2001/23/CE, ha modificato per la
terza volta la disciplina
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Nozione
• Qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella
titolarità di un’attività economica organizzata, con
o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento, e che conserva nel trasferimento
la propria identità a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base del quale
il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto
o l’affitto di azienda.
Art. 2112 c.c.
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La nozione di “parte” dell’azienda
Articolazione funzionalmente autonoma di
un’attività economica organizzata, identificata
come tale dal cedente e dal cessionario al
momento del suo trasferimento
Art. 2112 C.C.
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Novità
• Viene meno il requisito della preesistenza
dell’autonomia funzionale in capo alla parte
d’azienda trasferita
• La valutazione dell’autonomia funzionale
può anche avvenire al momento del
trasferimento e ad opera dei due soggetti
contraenti
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Oggetto
• La nozione di trasferimento d’azienda si amplia
rispetto all’art. 2555 c.c., comprendendo ogni
fattispecie che importi il “mutamento nella
titolarità dell’attività”

• Sono compresi tutti i fenomeni in cui permanga
l’azienda e muti la titolarità dell’imprenditore
• Il passaggio dei pacchetti azionari e la
trasformazione di società restano esclusi
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Il negozio
• Il trasferimento si realizza
indipendentemente dalla tipologia negoziale
utilizzata. Le vicende circolatorie non
attengono esclusivamente ai negozi
traslativi, potendo la fattispecie realizzarsi
attraverso le più svariate tipologie
negoziali, ivi compreso usufrutto e affitto
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Principi generali
• Il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il
lavoratore conserva tutti i diritti
• Cedente e cessionario sono obbligati in solido per
tutti i crediti del lavoratore all’atto del trasferimento
• Il cessionario deve applicare i trattamenti economici e
normativi previsti dai contratti collettivi vigenti salvo
che siano sostituiti da altri (del medesimo livello)
applicabili
• Sostanziali modifiche nel rapporto legittimano il
recesso per giusta causa del lavoratore
• Il trasferimento non è motivo di licenziamento
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Tutele occupazionali
• Ferma restando la facoltà di esercitare il
recesso ai sensi della normativa sui
licenziamenti, il trasferimento d’azienda non
costituisce di per sé motivo di licenziamento
• A fronte di una modifica sostanziale (in peius)
delle condizioni di lavoro, il lavoratore può
dimettersi nei tre mesi successivi al
trasferimento, per giusta causa
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Tutele economiche
• Il cessionario è tenuto ad applicare i
trattamenti economici e normativi previsti dai
contratti collettivi nazionali, territoriali ed
aziendali vigenti alla data del trasferimento,
fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi del
medesimo livello applicabili all’impresa del
cessionario
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Responsabilità solidale
• Il cedente ed il cessionario sono obbligati in
solido, per tutti i crediti che il lavoratore
aveva al tempo del trasferimento d’azienda
• Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411
c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione
del cedente dalle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro
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Responsabilità solidale/2
• Qualora l’alienante e l’acquirente stipulino un
contratto d’appalto per la cui esecuzione venga
utilizzato il ramo d’azienda ceduto, si applica l’art.
1676 c.c.

• I dipendenti dell’appaltatore che hanno eseguito
l’opera o prestato il servizio possono proporre
azione diretta contro l’appaltante per conseguire
quanto loro dovuto, fino alla concorrenza del
debito che lo stesso appaltante ha verso
l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
domanda.
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Responsabilità solidale/3
• Il decreto correttivo (D.Lgs. 6 ottobre 2004 n.251
pubblicato sulla G.U. n. 239 dell’11 ottobre 2004)
prevede che salvo diverse previsioni dei ccnl
stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative, in
caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in
solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno
dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti
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Aspetti procedurali
Cedente e cessionario devono dare
comunicazione per iscritto almeno 25 giorni
prima dell’intenzione di procedere al
trasferimento di azienda o di ramo in cui siano
occupati più di 15 dipendenti alle rispettive
rsa/rsu nonché ai sindacati di categoria che
hanno stipulato il contratto collettivo applicato
nelle imprese interessate al trasferimento.
Art. 47 Legge 428/90
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Aspetti procedurali/2
In mancanza delle predette rappresentanze
aziendali, resta fermo l’obbligo di
comunicazione nei confronti dei sindacati
comparativamente più rappresentativi e può
essere assolto da cedente e cessionario per il
tramite dell’associazione sindacale alla quale
aderiscono o conferiscono mandato.
Art. 47 Legge 428/90
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Contenuto dell’informazione
L’informazione deve riguardare:
• la data o la data proposta del trasferimento
• i motivi del programmato trasferimento
d’azienda
• le conseguenze giuridiche, economiche e sociali
per i lavoratori
• le eventuali misure nei confronti di questi ultimi
Art. 47 Legge 428/90
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Esame congiunto
• Su richiesta scritta delle rsa/rsu o dei
sindacati, da formularsi entro 7 gg.,
cedente e cessionario sono tenuti ad
avviare entro 7 gg., un esame congiunto
che si considera concluso decorsi 10
giorni dal suo inizio, anche qualora
l’accordo non venga raggiunto.
Art. 47 Legge 428/90
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Antisindacalità
Il mancato rispetto, da parte del cedente
o del cessionario, degli obblighi previsti
per l’informazione e la consultazione,
costituisce condotta antisindacale ai sensi
dell’art. 28 Statuto dei Lavoratori
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Tempistica dell’informativa
La comunicazione dell’intenzione di trasferire
un’azienda o un ramo di essa deve essere data
almeno 25 giorni prima che:
a) sia perfezionato l’atto da cui deriva il
trasferimento
ovvero
b) sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se
precedente
Nota Ministero del Lavoro 31 maggio 2001
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Tempistica dell’informativa/2
Ipotesi a): il dies a quo da cui decorrono i 25 giorni
può individuarsi nella data in cui viene effettuata
l’iscrizione del contratto traslativo nel registro
delle imprese, in quanto con tale iscrizione si dà
pubblicità ai terzi dell’avvenuto trasferimento
d’azienda (ai sensi e per gli effetti dell’art. 2556 e
ss. c.c.)
Nota Ministero del Lavoro 31 maggio 2001
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Tempistica dell’informativa/3
• Ipotesi b): il termine “vincolante” individua l’atto di
conclusione del processo circolatorio, cui possono
ricondursi solo quegli atti “definitivi” o “stabili” nel
tempo in quanto includono la manifestazione di
volontà ormai “immodificabile” o “irretrattabile” del
cedente e del cessionario e come tali idonei a
produrre effetti reali traslativi

• negozio giuridico con cui l’azienda – mediante atto
pubblico – viene alienata o concessa in affitto o in
usufrutto Nota Ministero del Lavoro 31 maggio 2001
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Il trasferimento d’azienda nella
giurisprudenza
“Costituisce trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c,
il passaggio in tutto o in parte del complesso organizzativo dei
beni dell’impresa, accompagnato dal mantenimento della sua
identità obiettiva, tra due soggetti che esercitino entrambi
attività economica a fine di lucro, tenendosi conto che
quest’ultimo elemento è ravvisabile anche nel caso in cui i due
soggetti svolgano un’attività volta alla mera redditività, da
intendersi come attività di prestazione di servizi contro
conseguimento di utili per la costituzione di un patrimonio
economico sufficiente allo svolgimento dell’attività stessa,
senza uno scopo di arricchimento personale.”
Cass. 19 aprile 2003 n. 6388
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/2a
“La funzione garantistica che la disposizione dell’art. 2112 c.c.
assume nei confronti dei lavoratori, in conformità anche alle
indicazioni della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n.
187/77 comporta l’accoglimento di una nozione estensiva del
trasferimento d’azienda. In tale accezione allargata, il
trasferimento di azienda può configurarsi, con riferimento alla
posizione del lavoratore, come successione legale nel contratto
che, non richiedendo il consenso del contraente ceduto, non è
assimilabile alla cessione negoziale per la quale tale consenso
opera da elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art.
1406 c.c.”
Cass. 22 luglio 2002 n. 10701
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/2b
“L’art. 3, n. 1 della direttiva 77/187 dev’essere interpretato nel
senso che non si oppone a che il contratto o il rapporto di lavoro di
un lavoratore alle dipendenze del cedente alla data del
trasferimento dell’impresa, ai sensi dell’art. 1 n. 1, della detta
direttiva, continui con il cedente, allorché detto lavoratore si
oppone al trasferimento al cessionario del suo contratto o del suo
rapporto di lavoro.”
N.B. questo principio dovrebbe peraltro valere solo per gli Stati
membri che hanno recepito la Direttiva inserendo la previsione
circa la necessità del consenso
Corte di Giustizia Ce 24 gennaio 2002, C-51/00
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/3
“L’art. 2112 c.c, che regola la sorte dei rapporto di lavoro
in caso di trasferimento d’azienda, trova applicazione –
ove rimanga immutata l’organizzazione dei beni aziendali,
con lo svolgimento della medesima attività – in tutte le
ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario,
senza soluzione di continuità, anche nel caso di
restituzione all’originario cedente dell’azienda da parte
del cessionario per cessazione del rapporto di affitto.”
Cass. 21 maggio 2002 n. 7458
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/4
“La disciplina dettata dall’art. 2112 c.c. e dall’art. 47 legge n.
428 del 1990 (in ordine alla successione dell’imprenditore
cessionario all’imprenditore cedente nel rapporto di lavoro)
trova applicazione non solo nel caso di trasferimento
dell’intera azienda, ma anche quando sia trasferito un ramo di
azienda, da intendere come un complesso di beni che
oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria
autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo
svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o
servizi.
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/5
Tale disposizione, anche nel testo anteriore alle modifiche
di cui al d.lg. n. 18 del 2001, pur non impedendo la cessione
di singole funzioni o servizi (cd. esternalizzazione), impone
che essi si presentino, prima del trasferimento,
funzionalmente autonomi, essendo preclusa
l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di
frazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici,
di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla
volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad
un ramo di azienda già costituito.”
Cass. 19 aprile 2003 n. 6388
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/6
“L’art. 1 n. 1 della direttiva 77/187/cee, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative
al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di
stabilimenti, trova applicazione nel caso di successione di
due imprese in un contratto di appalto relativo alla gestione
della ristorazione collettiva di un ospedale, essendo
sufficiente a configurare tale fattispecie che l’imprenditore
subentrante utilizzi rilevanti elementi patrimoniali materiali
di cui si è servito in precedenza il primo imprenditore;
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/7
infatti, nonostante non si sia verificata l’assunzione, ad opera
dell’imprenditore subentrante, di una parte essenziale in termini
di numero e di competenza del personale già destinato dal
predecessore all’esecuzione del contratto, né vi sia stata alcuna
cessione di elementi patrimoniali immateriali (know-how)
nell’attività specificamente dedotta in controversia i mezzi
materiali (costituiti dalle infrastrutture necessarie per
confezionare i pasti, dalle lavatrici, da bancali e carrelli, ecc)
sono sufficienti a configurare il mantenimento della propria
identità da parte dell’entità economica trasferita, a nulla
rilevando che tali elementi siano messi a loro disposizione in
successione dal committente.”
Corte di Giustizia Ce 20 novembre 2003, C-340/01
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/8
“In tema di trasferimento d’azienda, la disciplina del
novellato art. 2112 c.c. si applica non solo ai crediti
maturati dal lavoratore in relazione al periodo in cui ha
prestato la propria attività presso l’azienda ceduta, ma
altresì a quelli facenti carico al cedente per effetto
dell’acquisto dell’azienda da un precedente titolare.”
Cass. 17 luglio 2002 n. 10348
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/9
“In conformità a quanto previsto nella normativa comunitaria
(direttiva del Consiglio CEE n. 77/187 e 2001/23), il
trasferimento d’azienda, con il passaggio di una parte dei
lavoratori alle dipendenze di un’impresa cessionaria, così come
non comporta l’interruzione dei rapporti dei dipendenti “ceduti”,
neanche comporta di per sé l’automatica caducazione delle
competenze e degli “status” sindacali preesistenti, i quali sono
funzionali, per loro natura, alla tutela degli stessi lavoratori
trasferiti.”
Cass. 3 maggio 2003 n. 6723
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/10
“Può configurarsi come trasferimento di azienda anche la cessione di
singole unità produttive della medesima azienda, purché abbiano una
propria autonomia organizzativa e funzionale, anche se una volta
inserite nell’impresa cessionaria restino assorbite, integrate e
riorganizzate nella più ampia struttura di quest’ultima, dovendosi
accertare quale sia stato, secondo la volontà dei contraenti,
l’oggetto specifico del contratto, e cioè se i beni ceduti siano stati
considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella
loro funzione unitaria e strumentale.”
Cass. 12 luglio 2002 n. 10193
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/11
“Anche alla luce della direttiva 2001/23/Ce del 12
marzo 2001, non pone in essere un trasferimento
d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., così come
modificato dall’art. 47 legge n. 428 del 1990, il
contratto con il quale venga trasferito l’intero
pacchetto azionario di una società.”
Trib. Milano 15 dicembre 2001
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/12
“Non sussiste trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art.
2112 c.c. nell’ipotesi in cui i beni, tra i quali l’uso del marchio e di
altri diritti di esclusiva, e le risorse umane non risultino organizzati
dall’imprenditore cedente come un’autonoma unità organica
produttiva; l’autonomia è incompatibile con la circostanza che
l’attività svolta dal personale ceduto sia stata compiuta in parte
anche da altri dipendenti dell’impresa cedente, non coinvolti nel
trasferimento.”
Trib. Milano 16 luglio 2001
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/13
“E’ configurabile un’ipotesi di trasferimento d’azienda non
solo quando ad essere trasferiti siano gli elementi
materiali che fornivano un’identità commerciale ed un
valore economico all’azienda trasferita, ma anche quando
oggetto del trasferimento sia soltanto l’organizzazione
dell’attività ed il “Know-how” rappresentato dall’insieme
delle competenze e conoscenze dei dipendenti.”
Trib. Ravenna 8 giugno 2000
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/14
“Nel caso in cui il ramo di azienda trasferito occupi
esclusivamente lavoratori trasfertisti e presso i
cantieri cui questi sono addetti non vi siano
rappresentanze sindacali attive, competenti a
ricevere la comunicazione prevista dall’art. 47
legge 29 dicembre 1990 n. 428 sono le Rsa o Rsu
delle sedi di appartenenza “amministrativa”.
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Il trasferimento d’azienda nella giurisprudenza/15
La disciplina contenuta nell’art. 47 legge 29 dicembre
1990 n. 428 deve considerarsi imperativa anche
nell’interesse dei lavoratori addetti all’azienda ceduta e,
pertanto, l’omissione della comunicazione alle Rsa o Rsu
ivi prevista comporta l’illegittimità del trasferimento del
loro rapporto di lavoro, con conseguente diritto di tali
lavoratori ad essere riammessi in servizio presso
l’impresa cedente.”
Trib. Milano 3 gennaio 2004
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Il quinto comma dell’articolo 47 della legge
29 dicembre 1990, n.428.
• Il recente d.lgs. n. 18/2001 non ha modificato la
disciplina dell’istituto per le imprese in crisi aziendale
o nei confronti delle quali vi era dichiarazione di
fallimento, omologazione di concordato preventivo con
cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa
ovvero amministrazione straordinaria, nel caso in cui
l’attività non fosse cessata o disposta e vi fosse un
accordo sindacale per la salvaguardia anche parziale
dell’occupazione.
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Una deroga importante
• Per queste imprese le parti possono
pattuire che il trasferimento di azienda o
di parte di essa operi solo nei confronti di
una parte delle maestranze, cosicché parte
del personale eccedentario continui a
permanere alle dipendenze dell’alienante.
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Con la conseguenza che
• per chi passa alle dipendenze dell’acquirente,
subito o successivamente, salvo diversa
pattuizione non trova applicazione il
contenuto dell’articolo 2112 del codice civile.
• Analogamente chi resta alle dipendenze
dell’alienante non potrà neppure valersi
degli effetti traslativi previsti per la
normalità dei casi dalla normativa.
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3.
Gli altri strumenti possibili
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La cessione di contratti: nozione
• Art. 1406 C.C. Ciascuna parte può sostituire
a sé un terzo nei rapporti derivanti da un
contratto con prestazioni corrispettive, se
queste non sono state ancora eseguite,
purché l’altra parte vi consenta (1180, 1260,
1410, 1594, 1624, 2149, 21601, 2558; 46
c.n.).
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La cessione di contratti: forma
• Art. 1407 C.C. Se una parte ha consentito
preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo
nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è
efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è
stata notificata o in cui essa l’ha accettata (1264,
1403, 1918).
• Se tutti gli elementi del contratto risultano da un
documento nel quale è inserita la clausola “all’ordine”
o altra equivalente, la girata del documento produce
la sostituzione del giratario nella posizione del
girante (1889, 1918, 2008, 2011; 137 c.p.c.; 151 camb;
171 ass).
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La cessione di contratti:
rapporti fra contraente ceduto e cedente
• Art. 1408 C.C. Il cedente è liberato dalle sue
obbligaizoni verso il contraente ceduto dal momento
in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di
questo (1407). Tuttavia il contraente ceduto, se ha
dichiarato di non liberare il cedente, può agire
contro di lui qualora il cessionario non adempia le
obbligazioni assunte (1267). Nel caso previsto dal
comma precedente, il contraente ceduto deve dare
notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario,
entro 15 giorni da quello in cui l’inadempimento si è
verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del
danno (2481)
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La cessione di contratti: rapporti fra
contraente ceduto e cessionario
• Art. 1409 C.C. Il contraente ceduto può
opporre al cessionario tutte le eccezioni
derivanti dal contratto, ma non quelle
fondate su altri rapporti col cedente, salvo
che ne abbia fatto espressa riserva al
momento in cui ha consentito alla
sostituzione (1271, 1413).
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La cessione di contratti: rapporti fra
cedente e cessionario
• Art. 1410 C.C. Il cedente è tenuto a garantire la
validità del contratto (1266). Se il cedente
assume la garanzia dell’adempimento del
contratto (14082), egli risponde come un
fideiussore (1936, 1944 s.s., 1949) per le
obbligazioni del contraente ceduto (1267, 1942)
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Il contratto di appalto: nozione
• Art. 1655 C.C. L’appalto è il contratto col
quale una parte assume, con organizzazione
dei mezzi necessari (2082) e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un’opera o di
un servizio (1677) verso un corrispettivo in
denaro (1657, 2222).
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Il contratto di appalto: Subappalto
• Art. 1656 C.C. L’appaltatore non può dare
in subappalto (1670) l’esecuzione
dell’opera o del servizio, se non è stato
autorizzato dal committente.
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La responsabilità solidale negli appalti
• Art. 29 del decreto legislativo 276/2003
prevede che negli appalti di opere o servizi
il committente imprenditore o datore di
lavoro risponde in solido con l’appaltatore e
con ciascuno dei subappaltatori per i crediti
retributivi, contributivi e assicurativi per il
periodo dell’appalto.
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Art.4 comma 31 legge 92/2012
• I contratti collettivi nazionali di lavoro
possono derogare al regime di
responsabilità solidale, introducendo
metodi che consentono di verificare la
regolarità complessiva degli appalti.
• Il beneficio della preventiva escussione.
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Legge 9 agosto 2013 n. 99
• Ha stabilito che la disposizione di cui
all’articolo 29, comma 2 del d.lgs
276/2003 trova applicazione anche nei
confronti dei lavoratori con contratto di
lavoro autonomo.
• .
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Il contratto di appalto: prestazione
continuativa o periodica di servizi
• Art. 1677 C.C. Se l’appalto ha per oggetto
prestazioni continuative o periodiche di
servizi, si osservano, in quanto compatibili,
le norme di questo capo e quelle relative al
contratto di somministrazione (1559 ss.).
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La somministrazione: nozione
• Art. 1559 C.C. La somministrazione è il
contratto con il quale una parte si obbliga,
verso corrispettivo di un prezzo, a seguire,
a favore dell’altra, prestazioni periodiche o
continuative di cose (1677; 741. fall.)
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La somministrazione: rinvio
• Art. 1570 C.C. Si applicano alla
somministrazione, in quanto compatibili con
le disposizioni che precedono, anche le
regole che disciplinano il contratto a cui
corrispondono le singole prestazioni
(1677).
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