Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente
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Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente
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Medico Competente
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Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente
Sorveglianza Sanitaria e medico competente D. Lgs. 81/08 s.m.i.
La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l’insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa.
Si tratta di un’attività complessa volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire
l’insorgenza di malattie professionali e si può definire come la somma delle visite
mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e
dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei
lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.
La sorveglianza sanitaria deve essere attivata in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono
presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori. Naturalmente prima devono
essere adottati tutti i possibili accorgimenti, tecnici e/o procedurali per eliminare o
ridurre tali rischi.
Il datore di lavoro è soggetto all’obbligo della nomina del medico competente per
realizzare la sorveglianza sanitaria, ad effettuare la valutazione dei rischi, ad
elaborare il Documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi previsti.
La trasgressione di questi obblighi di legge, da parte del datore di lavoro, è punita
con sanzioni penali e amministrative.
In cosa consiste la sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente e consiste nella
valutazione dell'idoneità specifica del lavoratore alla mansione lavorativa tramite
l'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore in funzione del rischio che il
suo lavoro comporta.
La sorveglianza sanitaria comprende accertamenti medici, quali:
a) Visita medica preventiva in fase preassuntiva;
b) visita medica preventiva;
c) visita medica periodica, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno;
d) visita medica su richiesta del lavoratore;
e) visita medica in occasione del cambio della mansione
f) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla
normativa;
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g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza del
lavoratore per un periodo superiore a 60 giorni al fine di verificare l’idoneità alla
mansione.
Aspetti legati alla sorveglianza sanitaria
 Il documento finale è il giudizio di idoneità che indica al datore di lavoro eventuali
consigli e/o limitazioni al fine di non incorrere in infortuni sul lavoro o malattie
professionali. Per ogni lavoratore viene istituito, e periodicamente aggiornato, un libretto
sanitario e di rischio dove sono annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore,
compresi i risultati degli accertamenti strumentali e di laboratorio, nonchè quelli
specialistici.
 Gli esiti della visita di sorveglianza sanitaria devono essere allegati alla cartella
sanitaria e di rischio.
 Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite di sorveglianza
sanitaria, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
 Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno precisati i
limiti temporali di validita'.
 Dei giudizi di idoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di
lavoro e il lavoratore.
 Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o
la revoca del giudizio stesso.
Il Medico Competente
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi, con compiti e responsabilità di:
 programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;
 predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori;
 erogazione dell’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori
(per la parte di competenza);
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
organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
 attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute»
secondo i principi della responsabilità sociale;
 sottoscrive il documento di valutazione dei rischi;
 partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della
sorveglianza sanitaria.
I compiti del medico riguardano specificatamente la:
 gestione della cartella sanitaria e di rischio;
 informazione ai lavoratori e ai rappresentanti e riunione periodica;
 sopralluoghi negli ambienti di lavoro;
 sorveglianza sanitaria;
 ricorso all'organo di vigilanza;
 trasmissione dei dati all’organo di vigilanza dell’ASP e all'ISPESL;
 gestione delle procedure per i lavoratori esposti a rischi cancerogeni.
Regime sanzionatorio applicato
Illecito
Omessa nomina del medico competente
Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
Effettuazione di visite mediche per motivi non ammessi
(accertamento stati di gravidanza e altri casi vietati dalla
normativa vigente)
Mancata comunicazione al Medico Competente, in
maniera tempestiva, della cessazione di un rapporto di
lavoro dipendente
Obbligo di vigilare affinché i lavoratori che hanno l’obbligo
di sorveglianza sanitaria non siano assegnati alla mansione
specifica senza il giudizio di idoneità del Medico
Competente
Obbligo per il datore di lavoro di sottoporre i lavoratori
alla sorveglianza sanitaria per la mansione inerente alla
movimentazione manuale dei carichi
sanzione
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.500 a 6.000€
Ammenda da 2.000 a 4.000 €
Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 6.600 €
Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 500 a 1.800 €
Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 4.500 €
Arresto da 3 a 6 mesi o
Ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Modalità di erogazione del servizio
L’obbiettivo del servizio è quello di assistere l’imprenditore nella predisposizione degli
atti e documenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia, evitando allo stesso di
incorrere in eventuali multe o condanne penali.
A tale scopo la Profin presenta, nel proprio staff di professionisti, specialisti in
medicina del lavoro in grado di assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria che viene
erogato secondo le seguenti modalità:
check-up aziendale per verificare l’eventuale presenza di fattori di rischio che
comportano l’assoggettamento del lavoratore alla sorveglianza sanitaria;
attivazione delle procedure amministrative di nomina del medico competente;
supervisione sulla corretta impostazione del sistema documentale.
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