Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
D. Lgs. 81 del 9.4.2008
come modificato dal D.Lgs. 106 del 3.8.09
TITOLO I - Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE
DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO1
TITOLO I - Sezione V
Sorveglianza Sanitaria
Definizioni - (Art. 2)
SORVEGLIANZA SANITARIA:
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro,ai fattori di
rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa
MEDICO COMPETENTE:
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali previsti dalla legge,che collabora con il datore di lavoro
ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso
per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al
presente decreto
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OBBLIGHI di DATORE DI LAVORO e
DIRIGENTE inerenti la Sorveglianza sanitaria
(Art. 18 comma 1)
a) Nominare il medico competente nei casi previsti
c) Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza
g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al MC l’osservanza degli obblighi
previsti a suo carico
g-bis ) nei casi di sorvelgianza sanitaria dell’art.41,
comunicare tempestivamente al MC la cessazione del
rapporto di lavoro
bb) Vigilare che i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria
non vengano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità
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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25)
Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla
predisposizione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione,
informazione e alla organizzazione del primo soccorso
Collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi
volontari di promozione della salute
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui
all’art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei
rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati.
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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25)
Istituisce , aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore su formato cartaceo o informatizzato.
La cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale presso il luogo di custodia concordato al
momento della nomina, salvo il tempo strettamente
necessario per l’esecuzione degli accertamenti e la
trascrizione dei risultati.
Consegna al DDL, alla cessazione dell’incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del
segreto professionale
Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di
lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio.
L’originale della cartella va conservato da parte del datore
di
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lavoro per almeno dieci anni.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25)
Fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della
sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti anche dopo la cessazione dell’attività in caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine
Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria,
e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione
Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al
DDL, all’RSPP e all’RLS i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di
detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione
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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - (Art. 25)
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a
cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei
rischi; la periodicità diversa dall’annuale va comunicata
al DDL ai fini della annotazione nel DVR
Partecipa alla programmazione del controllo
dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività
Autocertifica al Ministero della Salute il possesso dei
titoli e dei requisiti di cui all’art.38
(in prima applicazione entro il 15 novembre 2008)
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TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 38)
Titoli necessari per svolgere le funzioni di medico competente:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 277/ 1991;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
d-bis) con esclusivo riferimento a FFAA, CC, PS, GdF, svolgimento di
attività di medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni
•I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare
appositi percorsi formativi universitari (a meno che non svolgessero la attività al
15/5/08 o l’avessero svolto per almeno 1 anno nel triennio precedente)
•Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario
partecipare ai programmi di formazione ECM (almeno 70% dei crediti nella disciplina
medicina del lavoro)
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•Viene istituito un elenco dei medici competenti presso il Ministero della salute.
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39)
L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i principi
della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione
internazionale di salute occupazionale (ICOH).
Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna
pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Il dipendente di una struttura pubblica,
assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
non puo' prestare,
ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale,
attivita' di medico competente.
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SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39)
Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni
necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone
l'autonomia.
Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici,
della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il
datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
Nei casi di aziende con piu' unita' produttive, di gruppi d'imprese
nonche' qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità,
il datore di lavoro può nominare più medici competenti
individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
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RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL S.S.N. (Art. 40)
Il medico competente trasmette ai SPSAL competenti per
territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria,
elaborati evidenziando le differenze di genere
(secondo modello in allegato 3B)
La trasmissione deve essere fatta esclusivamente per via
telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo.
Le Regioni a loro volta trasmettono le informazioni, aggregate dalle
aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
Entro il 31/12/09 con DM saranno definiti i contenuti degli allegati
3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni
dell’allegato 3B.
Gli obblighi di redazione e trasmissione dell’allegato 3B
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decorreranno dall’entrata in vigore del DM.
SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)
La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti:
- dalla normativa vigente
- dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva art.6
(eliminato il riferimento alle direttive europee)
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva
b) visita medica periodica (di norma una volta l'anno)
c) visita medica su richiesta del lavoratore,
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito12
dell’assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 gg.
SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)
Le visite mediche possono essere svolte in fase
preassuntiva, su scelta del datore di lavoro,
- dal medico competente
- o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è
incompatibile con l’art. 39 comma 3
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SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)
Le visite mediche non possono essere effettuate:
a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
(sanzione a carico sia del MC che del DDL)
Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro e
comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, sono ANCHE
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e
di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (escluse quelle
su richiesta del lavoratore e a fine rapporto di lavoro).
Entro il 31/12/2009 verranno rivisitate le condizioni e le modalità per
l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza
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SORVEGLIANZA
SORVEGLIANZA SANITARIA
SANITARIA e
e IDONEITA’
IDONEITA’ (Artt.
(Artt. 41)
41)
Gli
Gli esiti
esiti della
della V.M.
V.M. vanno
vanno allegati
allegati alla
alla cartella
cartella sanitaria
sanitaria e
e di
di
rischio
secondo ii requisiti
requisiti minimi
minimi dell’allegato
dell’allegato 3
3 A,
A,
rischio secondo
predisposta
predisposta su
su formato
formato cartaceo
cartaceo o
o informatizzato
informatizzato
Sulla
Sulla base
base dei
dei risultati
risultati delle
delle visite
visite mediche
mediche il
il MC
MC
esprime
il giudizio
esprime il
giudizio di
di idoneità
idoneità alla
alla mansione
mansione specifica
specifica
Tutti
Tutti ii giudizi
giudizi di
di idoneità
idoneità devono
devono essere
essere espressi
espressi per
per
iscritto
iscritto e
e consegnati
consegnati in
in copia
copia a
a DDL
DDL e
e lavoratore
lavoratore
Avverso
Avverso tutti
tutti ii giudizi
giudizi del
del medico
medico competente,
competente, compresi
compresi
quelli
quelli in
in fase
fase preassuntiva,
preassuntiva, e'
e' ammesso
ammesso ricorso,
ricorso, entro
entro
trenta
giorni dalla
dalla data
data di
di comunicazione
comunicazione del
del giudizio
giudizio
trenta giorni
medesimo,
medesimo, all'organo
all'organo di
di vigilanza
vigilanza
In
In caso
caso di
di giudizio
giudizio di
di inidoneità
inidoneità temporanea
temporanea vanno
vanno
precisati
i
limiti
temporali
di
validità.
precisati i limiti temporali di validità.
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SORVEGLIANZA SANITARIA e IDONEITA’ (Art. 42)
Il datore di lavoro
in relazione ai giudizi di idoneità
attua le misure indicate dal MC
e, in caso di inidoneita' alla mansione specifica
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti
o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza.
Non è più scritto espressamente in questo articolo ma ovviamente la
nuova mansione deve essere compatibile con lo stato di salute del
lavoratore
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