CDL IN INFERMIERISTICA
Corso Integrato Medicina e
Infermieristica di Comunità
Insegnamento: Medicina
del Lavoro
Gabriella Guarnieri
Bernardino Ramazzini
Il principio informativo della sua opera è
“prevenire è meglio che curare”
Metodo operativo tuttora valido:
descrive dettagliatamente le diverse fasi
dei cicli lavorativi, individuando le
situazioni a rischio e le misure preventive
da adottare.
Medicina del lavoro
Insieme di condizioni morbose diverse per
causa e gravità che un inquinamento o una
cattiva conduzione di un settore di lavoro può
determinare
Con l’affermarsi negli anni del concetto di
prevenzione la disciplina è andata incontro a
notevoli mutamenti in senso migliorativo:
• nei luoghi di lavoro
• nell’organizzazione del lavoro
• nei materiali usati e prodotti, ecc.
Questo ha comportato dal punto di vista
clinico che alcuni tratti di questa patologia
sono stati addirittura cancellati, altri hanno
ridotto la propria incidenza ed attenuato la
propria gravità, altri infine sono comparsi
ex novo negli anni più recenti.
Ieri
•
•
•
Pneumoconiosi
negli anni ‘50 le corsie dei nostri istituti erano occupate in maggioranza
da malati con queste patologie, spesso con quadri assai gravi,
contratte nei lavori di scavo delle miniere o nella perforazione delle
montagne granitiche (es. silicosi).
Oggi il ricovero per l’accertamento di pneumoconiosi si limita a poche
centinaia di casi all’anno.
Intossicazioni acute e subacute da piombo
frequenti in quegli operai addetti alle operazioni di fusione del metallo o
nella produzione e uso di smalti o vernici contenenti piombo. Negli anni
‘70 grazie ai
miglioramenti intervenuti nelle singole tecnologie
produttive ed ai provvedimenti preventivi introdotti, la frequenza e la
gravità di queste intossicazioni si sono rapidamente ridotte.
Emopatie da benzolo
negli addetti del settore dell’industria calzaturiera degli anni ‘40 per
l’impiego di collanti contenenti benzene. In seguito alle numerose
segnalazioni di gravi emopatie aplastico-leucemiche, nel 1963 venne
emanata una legge che limitava drasticamente l’uso del benzene, con
scomparsa di queste patologie.
Oggi
Comparsa di nuovi fattori di rischio per continua
introduzione nei cicli lavorativi di nuove sostanze con
potenziale tossica sull’organismo o capacità
allergizzante, introduzione di nuove tecnologie con
potenziale comparsa di nuove situazioni di rischio
Comparsa di nuove patologie legate alle
modificazioni del ciclo tecnologico: ad es. impiego di
videoterminali, patologie da posture incongrue o
movimenti
ripetititivi,
patologie
da
ambienti
confinati…
Interdisciplinarietà della
Medicina del lavoro
• Fisiopatologia e clinica
effetti nocivi
dell’esposizione
• Tossicologia
effetti biologici dei tossici
• Igiene Industriale
identificazione dei fattori
di rischio
• Ergonomia
effetti del rapporto uomolavoro
Obiettivi:
-idoneità del posto di lavoro
-idoneità del lavoratore
Strumenti:
- prevenzione primaria
- prevenzione secondaria
Bernardino Ramazzini
I principi dell’insegnamento di Ramazzini
sono stati recuperati prima con la Legge
833/1978, tutta improntata sui principi
della prevenzione, e poi con il D.Lgs
277/91 e 626/94, che prevedono il metodo
della valutazione del rischio.
Legislazione nel campo della
Medicina del lavoro
E’ una sequenza di leggi che in realtà
rispecchia l’evoluzione nel tempo della
disciplina, l’affermarsi di un modello
d’intervento sempre più preventivo,
partecipativo e polidisciplinare affinato
nel tempo e poi recepito in norme di legge,
l’attenzione crescente di istituzioni statali e
organismi sovranazionali alla tutela della
salute dei lavoratori.
In Italia le iniziative legislative si sono
sviluppate
secondo
tre
direttrici
principali:
• Norme per l’igiene, la sicurezza e la
prevenzione nei luoghi di lavoro
• Istituzione di strutture pubbliche deputate
alla vigilanza (SPISAL)
• Norme per la tutela assicurativa e giuridica
delle patologie da lavoro (INAIL)
D. Lgs n. 626/1994
• “Miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro”
• Recepimento delle seguenti Direttive CEE: n.
89/391, n. 89/654, n. 89/655, n. 89/656, n.
90/269, n. 90/270, n. 90/394, n. 90/679
• D. Lgs n. 242/1996: Modifiche ed integrazioni al
D. Lgs 626/94.
D. Lgs n. 626/1994
Il Decreto è mirato ad una diversa impostazione del
modo di affrontare le problematiche della sicurezza sul
lavoro.
Istituzione in azienda di un sistema di gestione
permanente ed organico diretto alla
•
•
•
•
individuazione
valutazione
riduzione
controllo
dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
Il cambiamento sostanziale avvenuto
con il D.Lgs 626/94 è rappresentato
dal passaggio dalla prevenzione
passiva (imposta dagli organi di
vigilanza) alla prevenzione attiva
(programmata dallo stesso datore di
lavoro).
PREVENZIONE PRIMARIA
Viene effettuata
PRIMA della immissione di una
sostanza nel ciclo lavorativo, una volta che sia stato
accertato il possibile effetto nocivo. L’individuazione
dei possibili effetti nocivi di sostanze già in uso è
possibile con:
- Individuazione di singoli casi clinici
- Studi epidemiologici su gruppi di esposti
Si attua con una modifica processi produttivi.
PREVENZIONE SECONDARIA
Ha carattere sanitario e si effettua tramite la
SORVEGLIANZA SANITARIA:
VISITE DI ASSUNZIONE o PREVENTIVE
Hanno lo scopo di individuare i soggetti a rischio cioè:
– Quei soggetti che presentano malattie o alterazioni
biologiche che possono essere aggravate dall’esposizione in
un determinato ambiente di lavoro
– Quei soggetti che presentano una particolare suscettibilità ai
fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro
VISITE PERIODICHE
Hanno lo scopo di individuare precocemente alterazioni o
sintomi provocati dall’esposizione lavorativa
D. Lgs n. 626/1994
Il metodo introdotto è quello della Valutazione
del Rischio (V.R.), che rappresenta “uno degli
elementi di più grande rilevanza del D.Lgs 626”
in quanto “rappresenta l’asse portante della
nuova filosofia in materia di tutela della salute
dei lavoratori” e “perno intorno al quale deve
ruotare
l’organizzazione
aziendale
della
prevenzione”
(documento del coordinamento di Regioni e
Province Autonome, 1996)
Misure generali di tutela previste
all’art. 3 D.Lgs 626/94
• Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
• Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione
al minimo
• Riduzione dei rischi alla fonte
• Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro
• Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale
• Limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio
• Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici
• Allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua persona
Protagonisti delle attività di prevenzione
secondo il D.Lgs 626/94
Interni
• Datore di lavoro, dirigenti e preposti
• Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione
• Medico competente
• Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Esterni
• Organo di vigilanza territoriale
Protagonisti delle attività di prevenzione
nelle realtà ospedaliere
• Direttore Generale Aziendale, coadiuvato dal
Direttore Sanitario e da Ufficio Tecnico
• Primari dei reparti (dirigenti)
• Capi sala (preposti)
• Responsabile S.P.P.
• Esperto qualificato (per radiazioni ionizzanti)
• Medico Competente
• Medico autorizzato (per radiazioni ionizzanti)
• Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Obblighi del datore di lavoro
• Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
presenti nella sua impresa ed elaborazione di un documento, in
collaborazione con il Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione e il Medico competente, contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi
- l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e il
programma di attuazione di tali misure
• Designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
ed il relativo Responsabile e nomina del Medico competente
• Informazione e formazione su:
- rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa
in generale e specifici a cui è esposto ciascun lavoratore in
relazione all’attività svolta
- le normative di sicurezza
- le procedure che riguardano il pronto soccorso e la lotta
antincendio
La formazione deve avvenire in occasione:
- dell’assunzione
- del trasferimento o cambiamento di mansione
- dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi
• Custodire la cartella sanitaria di rischio di ciascun lavoratore
dandone allo stesso una copia al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, o quando ne fa richiesta.
Obblighi dei lavoratori
• Osservare le disposizioni
• Utilizzare correttamente l’attrezzatura e gli stessi
dispositivi di sicurezza
• Utilizzare appropriatamente i dispositivi di protezione
individuale (DPI)
• Segnalare al datore di lavoro le carenze dei mezzi e
dispositivi
• Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
• Non compiere operazioni o manovre non di propria
competenza o che possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori
• Sottoporsi ai controlli sanitari
Compiti del Servizio di Prevenzione
e Protezione
• Individuare i fattori di rischio
• Valutare i rischi
• Individuare le misure di sicurezza e
salubrità degli ambienti di lavoro e le
procedure lavorative idonee
• Proporre programmi di informazione e
formazione dei lavoratori
Compiti del medico competente
(art. 17 626/94)
a) collabora alla predisposizione dell’attuazione delle misure di
tutela…
b) effettua gli accertamenti sanitari...
c) esprime i giudizi di idoneità...
d) istituisce e aggiorna una cartella sanitaria e di rischio...
e) fornisce informazioni ai lavoratori e a R.L.S.
f) informa ogni lavoratore sui risultati e rilascia copia libretto…
g) comunica in occasione della riunione periodica…
h) visita gli ambienti di lavoro…
i) effettua visite mediche a richiesta…
l) collabora alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso…
m) collabora all’attività di formazione e informazione
Qualifica del medico competente
- DPR 303/56: qualsiasi laureato in medicina e
chirurgia;
- D.Lgs 277/91: specialista o libero docente in
Medicina del Lavoro o discipline equipollenti +
autorizzati ex art. 55;
- D.Lgs 626/94 come modificato da art.1-bis Legge
8/1/02: oltre agli specialisti o libero docenti in
Medicina del Lavoro o discipline equipollenti anche
gli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva e
quelli in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Ruolo del medico competente
D.Lgs 626/94-art. 16: visita di un medico
competente per eseguire accertamenti preventivi
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica.
I principi su cui dovrebbe basarsi la sorveglianza
sanitaria sono finalizzati al raggiungimento degli
scopi principali di tale attività di prevenzione,
ovvero alla identificazione dei più precoci effetti
sulla salute dei lavoratori che potrebbero
comparire nonostante gli adeguati controlli
ambientali. Inoltre, grazie ad adeguati programmi
di sorveglianza sanitaria sarà anche possibile
valutare l’efficacia delle misure preventive
precedentemente attuate (ILO, 1997).
Struttura del D.Lgs 81/2008
Il
Decreto
81,
data
la
sua
“onnicomprensività”,
costituisce
una
norma molto complessa che richiede
un’attenta lettura
• Principi Generali: Titolo I (65 Articoli)
• Aspetti Tecnici: Titoli II – XI (232 Articoli
51 Allegati)
• Altre norme: Titoli XII – XIII (9 Articoli)
Aspetti Positivi (secondo la SIMLII)
• Riordino di quasi tutta la disciplina in un unico testo normativo
• Ampliamento del campo di applicazione, esteso a tutti i lavoratori
a prescindere del tipo di rapporto di lavoro
• L’inserimento delle Definizioni, che sono una fonte essenziale di
orientamento
• Il coordinamento delle attività di vigilanza sul territorio nazionale
• Istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione
(SINP)
• La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi, compresi
quelli particolari, tra cui lo stress lavoro-correlato, tenendo anche
conto delle differenze di genere, dell’età e della provenienza da
altri paesi, che in effetti possono essere di rilievo nei confronti
dell’effetto delle possibili noxae professionali.
Aspetti Positivi (secondo la SIMLII)
• Ridefinizione dei requisiti formativi del medico
competente, con il riconoscimento della priorità della
formazione conseguente al conseguimento della
specializzazione in Medicina del Lavoro, con l’obbligo
del continuo aggiornamento e la istituzione di un elenco
nazionale
• La precisa indicazione circa la necessità che l’operato
del medico competente si ispiri, da un lato agli indirizzi
scientifici più avanzati, dall’altro ai principi del codice
etico della Medicina del Lavoro
• L’obbligo della formazione continua per tutte le figure
della prevenzione, compresi datore di lavoro e RSPP
Aspetti Critici (secondo la SIMLII)
• Inasprimento generalizzato delle sanzioni nei confronti di tutte le
figure coinvolte. Pensare di migliorare la prevenzione attraverso tale
inasprimento è sbagliato storicamente e scientificamente. In questi anni la Medicina
del Lavoro ha insistito per affermare il concetto della prevenzione come interazione di
molteplici fattori (norme, azioni delle parti sociali, ruolo dei tecnici della prevenzione)
diversamente influenti a seconda della realtà economica, sociale, storica.
• Presenza di molti aspetti formali e burocratici a carico del medico
competente, gravosi (es. raccolta firma del datore di lavoro su tutte le
cartelle) e di difficile attuazione pratica (es. obbligo di trasmettere i
documenti per via telematica).
• Rimane risolto in modo non soddisfacente –ed in qualche misura
equivoco- il ruolo del medico competente nell’ambito della
valutazione dei rischi.
• Il decreto 81 non ha rinunciato a percorrere la strada del rinvio a
successivi decreti applicativi, per esempio in relazione al punto
cruciale rappresentato dalla definizione del concetto di “rischio
irrilevante”
Legge 833/1978 - Istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale
Vengono enunciati “l’educazione sanitaria” e “la
prevenzione delle malattie e infortuni in ambito di
vita e di lavoro” come principali obiettivi del SSN.
Si tratta di obiettivi coincidenti con quelli della Medicina
del lavoro.
Per raggiungere tali obiettivi vengono istituiti in ogni
USL dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) nei quali vengono
riunificate le funzioni di vigilanza e prevenzione prima
svolte da strutture diverse (erano nel frattempo sorti in
molte Regioni Servizi di Medicina del lavoro di base).
Strutturazione degli SPISAL
• Competenze professionali polidisciplinari
• Punti qualificanti dell’attività degli SPISAL
- Formulazione di mappe di rischio e piani mirati di
prevenzione
- Controllo sui nuovi insediamenti produttivi
- Effettuazione e/o controllo della sorveglianza
sanitaria (protocolli esami integrativi e periodicità)
- Educazione-informazione sanitaria
- Attività ispettiva di vigilanza
Esercizio dell’attività
di ispezione e vigilanza
Attribuzione di qualifica di UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
(U.P.G.) agli operatori degli SPISAL
1. POTERE D’ACCESSO
2. POTERE DI DIFFIDA
3. POTERE DI DISPOSIZIONE
2. POTERE DI DIFFIDA: si applica quando ci si trova davanti ad
una violazione di una norma precisa, per cui si impone un
risanamento/adeguamento alla norma entro un dato periodo di
tempo.
3. POTERE DI DISPOSIZIONE: va a coprire quelle lacune non
precisate dalla legge; a discrezione dell’U.P.G., per cui il datore
di lavoro può fare ricorso avverso al Presidente della Giunta
Regionale.
Tutela assicurativa
dei danni da lavoro
• 1898: Tutela degli infortuni
nell’industria
• 1917: Tutela degli infortuni in
agricoltura
• 1929: Tutela alcune M.P.
nell’industria
(saturnismo,
fosforismo,
mercurialismo,
solfocarbonismo,
intossicazione da benzolo e
derivati, anchilostomiasi)
• 1933: Istituzione dell’INAIL
• 1943:
Assicurazione
speciale per silicosi ed
asbestosi
• 1952: Estensione lista M.P.
nell’industria (n. 40)
• 1958:
Tutela
M.P.
in
agricoltura
• 1965: Testo Unico DPR 1124
(Assicurazione obbligatoria
di carattere sociale contro
infortuni
e
malattie
professionali)
• 1975: DPR 482 estensione
lista M.P. nell’industria (n.
49) e nell’agricoltura (n. 21)
• 1994: DPR 336 estensione
lista M.P. nell’industria (n.
58) e in agricoltura (n. 27)
(con il sistema tabellare
presunzione
legale
del
nesso causale tra rischio
lavorativo e malattia sofferta)
Tutela assicurativa
dei danni da lavoro
• 1988: Sentenze Corte Costituzionale 178
e 179 che introducono il principio della
indennizzabilità anche per patologie non
previste dalla tabella e/o contratte in
lavorazioni non tabellate o insorte oltre i
periodi massimi di indennizzabilità dopo la
cessazione del lavoro
(in
questo
caso
l’onere
della
dimostrazione del nesso causale è a
carico del lavoratore)
INAIL
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali
Disciplinata per legge e istituita nel 1965 
TESTO UNICO D.P.R. n. 1124 DEL 30/6/1965
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
DI CARATTERE SOCIALE
Ha la finalità di garantire al lavoratore, colpito da
infortunio o da malattia professionale per causa di
lavoro, l’assistenza sanitaria e le prestazioni economiche
necessarie. E’ gestita per le prestazioni medico-legali ed
economiche dall’INAIL e per le prestazioni sanitarie dal
Servizio Sanitario Nazionale
La Sorveglianza Sanitaria
(secondo il D.Lgs 25/02)
a)
prima
di
adibire
il
lavoratore
alla
mansione
che
comporta
esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità
diversa decisa dal medico competente con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e
resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in
funzione della valutazione del rischio e dei risultati della
sorveglianza
sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale
occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le
eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da
osservare.
Accertamenti mirati
• dosaggio di indicatori biologici di esposizione e
di effetti precoci
• esami per la valutazione funzionale degli organi
ed apparati bersaglio degli agenti di rischio in
causa
• esami per la definizione diagnostica di eventuali
tecnopatie riscontrate o sospettate
LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
E’ indispensabile che il medico competente
elabori a livello di gruppo i risultati della
sorveglianza e li confronti a livello individuale
con quelli effettuati in precedenza, allo scopo
di
realizzare
una
“sorveglianza
epidemiologica”
I VALORI LIMITE
L'introduzione ed il rispetto, negli ambienti
di vita e di lavoro, di norme che
stabiliscono limiti di concentrazione per
l'esposizione
umana
ad
inquinanti
ambientali costituiscono oggi il principale
strumento di prevenzione dei possibili
effetti degli inquinanti stessi sulla salute, in
particolare dei lavoratori.
CENNI STORICI
• Lehmann 1886: primi limiti per l’esposizione acuta a solventi
organici e gas irritanti
• anni ‘40: Stati Uniti  MAC (Maximum Allowable Concentrations) =
TLV (Threshold Limit Values)
• 1968 Germania  lista MAK (Maximale Arbeitsplatz
Conzentrationen)
• CEE (Comunità Economica Europea)  introduzione di propri limiti
professionali basati su valutazioni medico-sanitarie e tossicologiche
(Health-based occupational exposure limits)
diagramma di flusso per la definizione dei limiti di esposizione ad agenti chimici
DATI SPERIMENTALI
DATI CLINICI
DATI EPIDEMIOLOGICI
LIVELLO DI NON EFFETTO
fattore di sicurezza
LIMITE TOSSICOLOGICO
fattori extrascientifici
LIMITE ADOTTATO
Valori limite
In Italia, in mancanza di valori limite stabiliti da
Leggi dello Stato Italiano, ci si riferisce dal punto
di vista operativo ai limiti proposti dall’American
Conference
of
Governmental
Industrial
Hygienists (ACGIH).
L’ACGIH pubblica ogni anno un libretto dove
sono riportati, e periodicamente aggiornati, i
valori limite di soglia (TLVs-Threshold limit
values) per gli inquinanti dell’ambiente di lavoro.
TLVs
I TLV indicano, per ognuna delle sostanze elencate, le
concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto
delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori
possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo
giorno senza effetti negativi per la salute. Tuttavia a
causa della notevole variabilità della sensibilità
individuale, una piccola percentuale di lavoratori può
accusare disagio in presenza di alcune sostanze le cui
concentrazioni siano pari o inferiori ai TLV e, in una più
piccola percentuale di individui, si può osservare un
effetto più marcato per l’aggravarsi di condizioni
preesistenti o per l’insorgere di una malattia
professionale.
L’ACGIH riporta inoltre gli INDICI
BIOLOGICI DI ESPOSIZIONE (BEI):
valore che assume l’indicatore biologico
alla concentrazione ambientale della
sostanza in esame pari al TLV.
Il monitoraggio biologico
Definizione di Monitoraggio Biologico
al
Convegno
WHO
del
1984:
“la misurazione e quantificazione di sostanze
chimiche o di loro metaboliti in tessuti, fluidi,
secreti, escreti, aria espirata o in qualsiasi loro
combinazione,
condotte
per
valutare
esposizioni e rischi per la salute, comparate
con
un
appropriato
riferimento”.
“Appropriato riferimento” con cui si debbono
comparare i risultati delle misurazioni
Due tipi di informazioni:
• come il risultato del monitoraggio biologico si colloca rispetto ai
valori determinati in popolazioni per le quali è stata esclusa
una specifica esposizione lavorativa allo xenobiotico in esame
(Valori di riferimento): dovrebbe quindi “orientare” rispetto
all’esistenza di una esposizione maggiore di quella della
popolazione generale;
• come il risultato del monitoraggio biologico si colloca rispetto a
valori ai quali è stato attribuito (su base scientifica o
amministrativa) un determinato significato rispetto alla
possibile modificazione dello stato di salute degli esposti
(Valori limite): dovrebbe quindi “orientare” rispetto alla
probabilità della comparsa di effetti sulla salute e quindi
alla
necessità
di
determinati
interventi.
FATTORE DI RISCHIO
(pericolo=hazard)
Capacità di un agente chimico,
fisico, biologico, organizzativo
di produrre effetti sulla salute o
per la sicurezza dei lavoratori
esposti.
Relazioni dose – risposta:
il problema della soglia
Risposta, %
100
80
Prevalenza
spontanea
60
Effetto 1
(Cancro)
40
Effetto 2
20
0
Effetto 3
Dose, U.A.
ESPOSIZIONE
Condizione legata all’ambiente ed al
tipo di lavoro nella quale si realizza
un’interazione tra fattore di rischio e
lavoratore; è caratterizzata da durata
ed entità (loro prodotto = dose) e può
essere valutata in modo qualitativo o
quantitativo.
DEFINIZIONE DI RISCHIO
• Probabilità che si produca una alterazione
dello stato di salute in seguito all’esposizione
ad una determinata sostanza chimica (o ad una
determinata entità fisica)
• Non dipende solo dalla natura e dall’entità
della sostanza, ma anche da:
-Modalità di esposizione
-Possibilità di assorbimento – azione
-Condizioni di reattività degli esposti
CARATTERIZZAZIONE
DEL
RISCHIO
Integra le informazioni derivanti da
identificazione dei fattori di rischio,
relazione
dose-risposta
e
misura
dell’esposizione
Fornisce un giudizio complessivo sulla
qualità della valutazione del rischio
Descrive il rischio in termini d severità e
probabilità del danno
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
• Necessario momento conoscitivo per orientare e
graduare
gli
interventi
preventivi
(eliminazione/riduzione e/o controllo dei rischi), per
la programmazione della attività di informazione e
formazione sui rischi, per la corretta effettuazione
della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
• attività multistadio-polidisciplinare svolta in stretta
collaborazione tra Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e medico competente, con il
coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, con la responsabilizzazione dei dirigenti
delle strutture.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
FASE PRELIMINARE
Le informazioni da reperire e le fonti da consultare:
• dati del registro degli infortuni e risultati della
sorveglianza sanitaria e del monitoraggio biologico;
• risultati di pregresse indagini di igiene industriale;
• verbali delle ispezioni degli organi di vigilanza;
• descrizione del ciclo tecnologico e schema dei
reparti;
• schede di sicurezza delle materie prime utilizzate;
• informazioni sui prodotti intermedi e sui prodotti
finiti;
• schede tecniche e manuali operativi di macchine e
impianti e tempi di funzionamento;
• procedure di lavoro e programmi di manutenzione;
• individuazione degli esposti per gruppi omogenei;
• disponibilità di sistemi di prevenzione ambientale e
dei DPI.
IDENTIFICAZIONE DEI
FATTORI DI RISCHIO CHIMICI
- Etichettatura
- Scheda di sicurezza
SCHEDA
DI
SICUREZZA
?
ETICHETTATURA
Le confezioni dei prodotti e dei preparati pericolosi devono essere
etichettati. Sull’etichetta vanno riportati:
- Nome della sostanza o del preparato;
- Simbolo e lettera della classe di pericolo delle sostanze
pericolose contenute nella confezione;
- Le frasi di rischio (R) e i consigli di prudenza (S);
- Nome e indirizzo del produttore;
- Quantità della sostanza o del prodotto contenuta nella
confezione;
1. Identificazione preparato/produttore
2. Composizione/informazioni sui componenti
3. Identificazione dei pericoli
4. Misure primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure per fuoriuscita accidentale
7. Manipolazione e stoccaggio
8. Controllo esposizione/protezione individuale
9. Proprietà fisiche/chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Considerazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla regolamentazione
16. Altre informazioni
SOSTANZE PERICOLOSE
Questi agenti dovranno essere dotati dell'etichetta e della
scheda di sicurezza, alla quale deve poter aver accesso il
lavoratore
Secondo il DM 4 aprile 1997 il fabbricante, l’importatore ed il distributore che immettono sul
mercato una sostanza pericolosa devono fornire gratuitamente al destinatario della sostanza
stessa una scheda informativa di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima
fornitura.
ETICHETTA
Deve contenere:
– Nome chimico
– Simboli di tossicità /
nocività (T, Xi, C, F, ...)
– Frasi di rischio (R)
– Consigli di sicurezza (S)
PERICOLI FISICO CHIMICI (RISCHI PER LA
SICUREZZA secondo le linee guida ISPELS)
Sono i rischi dovuti a sostanze:
• Esplosive: Possono esplodere, detonare o deflagrare
anche senza l’azione dell’ossigeno atmosferico (simbolo
E)
• Comburenti: A contatto con altre sostanze, soprattutto
se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica
(simbolo O)
• Infiammabili (simbolo F)
• Facilmente infiammabili (simbolo F)
• Estremamente infiammabili (simbolo F+)
PERICOLI FISICO CHIMICI (RISCHI PER LA SALUTE
secondo le linee guida ISPELS)
Possono produrre effetti:
• Corrosivi:
Possono
esercitare
un’azione distruttiva nel contatto
con tessuti vivi (simbolo C)
• Irritanti: Pur non essendo corrosivi,
possono produrre al contatto diretto,
prolungato o ripetuto con la pelle o
le
mucose
una
reazione
infiammatoria (simbolo Xi)
• Sensibilizzanti:
gli
effetti
consistono in dermatiti e forme
asmatiche (simbolo Xn)
Possono produrre effetti specifici sulla salute:
•
•
•
Cancerogenicità: per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea
possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza (simbolo T)
Mutagenicità: per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea
possono aumentare la frequenza delle mutazioni a livello di materiale
genetico (simbolo T)
Tossicità per la riproduzione: Per inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo possono provocare o rendere più frequenti
effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o
delle capacità riproduttive maschili o femminili.
PERICOLI ECOTOSSICOLOGICI
La
classificazione
“PERICOLOSO
PER
L’AMBIENTE” è intesa come un avvertimento dei possibili
danni che la sostanza può provocare nell’ambiente, tenendo
presente sia i danni immediati che quelli differiti per una o più
componenti ambientali (simbolo N)
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Aspetti generali - Corso di Laurea in Infermieristica