CDL IN INFERMIERISTICA Corso Integrato Medicina e Infermieristica di Comunità Insegnamento: Medicina del Lavoro Gabriella Guarnieri Bernardino Ramazzini Il principio informativo della sua opera è “prevenire è meglio che curare” Metodo operativo tuttora valido: descrive dettagliatamente le diverse fasi dei cicli lavorativi, individuando le situazioni a rischio e le misure preventive da adottare. Medicina del lavoro Insieme di condizioni morbose diverse per causa e gravità che un inquinamento o una cattiva conduzione di un settore di lavoro può determinare Con l’affermarsi negli anni del concetto di prevenzione la disciplina è andata incontro a notevoli mutamenti in senso migliorativo: • nei luoghi di lavoro • nell’organizzazione del lavoro • nei materiali usati e prodotti, ecc. Questo ha comportato dal punto di vista clinico che alcuni tratti di questa patologia sono stati addirittura cancellati, altri hanno ridotto la propria incidenza ed attenuato la propria gravità, altri infine sono comparsi ex novo negli anni più recenti. Ieri • • • Pneumoconiosi negli anni ‘50 le corsie dei nostri istituti erano occupate in maggioranza da malati con queste patologie, spesso con quadri assai gravi, contratte nei lavori di scavo delle miniere o nella perforazione delle montagne granitiche (es. silicosi). Oggi il ricovero per l’accertamento di pneumoconiosi si limita a poche centinaia di casi all’anno. Intossicazioni acute e subacute da piombo frequenti in quegli operai addetti alle operazioni di fusione del metallo o nella produzione e uso di smalti o vernici contenenti piombo. Negli anni ‘70 grazie ai miglioramenti intervenuti nelle singole tecnologie produttive ed ai provvedimenti preventivi introdotti, la frequenza e la gravità di queste intossicazioni si sono rapidamente ridotte. Emopatie da benzolo negli addetti del settore dell’industria calzaturiera degli anni ‘40 per l’impiego di collanti contenenti benzene. In seguito alle numerose segnalazioni di gravi emopatie aplastico-leucemiche, nel 1963 venne emanata una legge che limitava drasticamente l’uso del benzene, con scomparsa di queste patologie. Oggi Comparsa di nuovi fattori di rischio per continua introduzione nei cicli lavorativi di nuove sostanze con potenziale tossica sull’organismo o capacità allergizzante, introduzione di nuove tecnologie con potenziale comparsa di nuove situazioni di rischio Comparsa di nuove patologie legate alle modificazioni del ciclo tecnologico: ad es. impiego di videoterminali, patologie da posture incongrue o movimenti ripetititivi, patologie da ambienti confinati… Interdisciplinarietà della Medicina del lavoro • Fisiopatologia e clinica effetti nocivi dell’esposizione • Tossicologia effetti biologici dei tossici • Igiene Industriale identificazione dei fattori di rischio • Ergonomia effetti del rapporto uomolavoro Obiettivi: -idoneità del posto di lavoro -idoneità del lavoratore Strumenti: - prevenzione primaria - prevenzione secondaria Bernardino Ramazzini I principi dell’insegnamento di Ramazzini sono stati recuperati prima con la Legge 833/1978, tutta improntata sui principi della prevenzione, e poi con il D.Lgs 277/91 e 626/94, che prevedono il metodo della valutazione del rischio. Legislazione nel campo della Medicina del lavoro E’ una sequenza di leggi che in realtà rispecchia l’evoluzione nel tempo della disciplina, l’affermarsi di un modello d’intervento sempre più preventivo, partecipativo e polidisciplinare affinato nel tempo e poi recepito in norme di legge, l’attenzione crescente di istituzioni statali e organismi sovranazionali alla tutela della salute dei lavoratori. In Italia le iniziative legislative si sono sviluppate secondo tre direttrici principali: • Norme per l’igiene, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro • Istituzione di strutture pubbliche deputate alla vigilanza (SPISAL) • Norme per la tutela assicurativa e giuridica delle patologie da lavoro (INAIL) D. Lgs n. 626/1994 • “Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” • Recepimento delle seguenti Direttive CEE: n. 89/391, n. 89/654, n. 89/655, n. 89/656, n. 90/269, n. 90/270, n. 90/394, n. 90/679 • D. Lgs n. 242/1996: Modifiche ed integrazioni al D. Lgs 626/94. D. Lgs n. 626/1994 Il Decreto è mirato ad una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche della sicurezza sul lavoro. Istituzione in azienda di un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla • • • • individuazione valutazione riduzione controllo dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il cambiamento sostanziale avvenuto con il D.Lgs 626/94 è rappresentato dal passaggio dalla prevenzione passiva (imposta dagli organi di vigilanza) alla prevenzione attiva (programmata dallo stesso datore di lavoro). PREVENZIONE PRIMARIA Viene effettuata PRIMA della immissione di una sostanza nel ciclo lavorativo, una volta che sia stato accertato il possibile effetto nocivo. L’individuazione dei possibili effetti nocivi di sostanze già in uso è possibile con: - Individuazione di singoli casi clinici - Studi epidemiologici su gruppi di esposti Si attua con una modifica processi produttivi. PREVENZIONE SECONDARIA Ha carattere sanitario e si effettua tramite la SORVEGLIANZA SANITARIA: VISITE DI ASSUNZIONE o PREVENTIVE Hanno lo scopo di individuare i soggetti a rischio cioè: – Quei soggetti che presentano malattie o alterazioni biologiche che possono essere aggravate dall’esposizione in un determinato ambiente di lavoro – Quei soggetti che presentano una particolare suscettibilità ai fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro VISITE PERIODICHE Hanno lo scopo di individuare precocemente alterazioni o sintomi provocati dall’esposizione lavorativa D. Lgs n. 626/1994 Il metodo introdotto è quello della Valutazione del Rischio (V.R.), che rappresenta “uno degli elementi di più grande rilevanza del D.Lgs 626” in quanto “rappresenta l’asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori” e “perno intorno al quale deve ruotare l’organizzazione aziendale della prevenzione” (documento del coordinamento di Regioni e Province Autonome, 1996) Misure generali di tutela previste all’art. 3 D.Lgs 626/94 • Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza • Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo • Riduzione dei rischi alla fonte • Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro • Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale • Limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio • Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici • Allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona Protagonisti delle attività di prevenzione secondo il D.Lgs 626/94 Interni • Datore di lavoro, dirigenti e preposti • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione • Medico competente • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Esterni • Organo di vigilanza territoriale Protagonisti delle attività di prevenzione nelle realtà ospedaliere • Direttore Generale Aziendale, coadiuvato dal Direttore Sanitario e da Ufficio Tecnico • Primari dei reparti (dirigenti) • Capi sala (preposti) • Responsabile S.P.P. • Esperto qualificato (per radiazioni ionizzanti) • Medico Competente • Medico autorizzato (per radiazioni ionizzanti) • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Obblighi del datore di lavoro • Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nella sua impresa ed elaborazione di un documento, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente, contenente: - una relazione sulla valutazione dei rischi - l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e il programma di attuazione di tali misure • Designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ed il relativo Responsabile e nomina del Medico competente • Informazione e formazione su: - rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale e specifici a cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all’attività svolta - le normative di sicurezza - le procedure che riguardano il pronto soccorso e la lotta antincendio La formazione deve avvenire in occasione: - dell’assunzione - del trasferimento o cambiamento di mansione - dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi • Custodire la cartella sanitaria di rischio di ciascun lavoratore dandone allo stesso una copia al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, o quando ne fa richiesta. Obblighi dei lavoratori • Osservare le disposizioni • Utilizzare correttamente l’attrezzatura e gli stessi dispositivi di sicurezza • Utilizzare appropriatamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) • Segnalare al datore di lavoro le carenze dei mezzi e dispositivi • Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo • Non compiere operazioni o manovre non di propria competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori • Sottoporsi ai controlli sanitari Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione • Individuare i fattori di rischio • Valutare i rischi • Individuare le misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e le procedure lavorative idonee • Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori Compiti del medico competente (art. 17 626/94) a) collabora alla predisposizione dell’attuazione delle misure di tutela… b) effettua gli accertamenti sanitari... c) esprime i giudizi di idoneità... d) istituisce e aggiorna una cartella sanitaria e di rischio... e) fornisce informazioni ai lavoratori e a R.L.S. f) informa ogni lavoratore sui risultati e rilascia copia libretto… g) comunica in occasione della riunione periodica… h) visita gli ambienti di lavoro… i) effettua visite mediche a richiesta… l) collabora alla predisposizione del servizio di pronto soccorso… m) collabora all’attività di formazione e informazione Qualifica del medico competente - DPR 303/56: qualsiasi laureato in medicina e chirurgia; - D.Lgs 277/91: specialista o libero docente in Medicina del Lavoro o discipline equipollenti + autorizzati ex art. 55; - D.Lgs 626/94 come modificato da art.1-bis Legge 8/1/02: oltre agli specialisti o libero docenti in Medicina del Lavoro o discipline equipollenti anche gli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva e quelli in Medicina Legale e delle Assicurazioni Ruolo del medico competente D.Lgs 626/94-art. 16: visita di un medico competente per eseguire accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. I principi su cui dovrebbe basarsi la sorveglianza sanitaria sono finalizzati al raggiungimento degli scopi principali di tale attività di prevenzione, ovvero alla identificazione dei più precoci effetti sulla salute dei lavoratori che potrebbero comparire nonostante gli adeguati controlli ambientali. Inoltre, grazie ad adeguati programmi di sorveglianza sanitaria sarà anche possibile valutare l’efficacia delle misure preventive precedentemente attuate (ILO, 1997). Struttura del D.Lgs 81/2008 Il Decreto 81, data la sua “onnicomprensività”, costituisce una norma molto complessa che richiede un’attenta lettura • Principi Generali: Titolo I (65 Articoli) • Aspetti Tecnici: Titoli II – XI (232 Articoli 51 Allegati) • Altre norme: Titoli XII – XIII (9 Articoli) Aspetti Positivi (secondo la SIMLII) • Riordino di quasi tutta la disciplina in un unico testo normativo • Ampliamento del campo di applicazione, esteso a tutti i lavoratori a prescindere del tipo di rapporto di lavoro • L’inserimento delle Definizioni, che sono una fonte essenziale di orientamento • Il coordinamento delle attività di vigilanza sul territorio nazionale • Istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) • La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli particolari, tra cui lo stress lavoro-correlato, tenendo anche conto delle differenze di genere, dell’età e della provenienza da altri paesi, che in effetti possono essere di rilievo nei confronti dell’effetto delle possibili noxae professionali. Aspetti Positivi (secondo la SIMLII) • Ridefinizione dei requisiti formativi del medico competente, con il riconoscimento della priorità della formazione conseguente al conseguimento della specializzazione in Medicina del Lavoro, con l’obbligo del continuo aggiornamento e la istituzione di un elenco nazionale • La precisa indicazione circa la necessità che l’operato del medico competente si ispiri, da un lato agli indirizzi scientifici più avanzati, dall’altro ai principi del codice etico della Medicina del Lavoro • L’obbligo della formazione continua per tutte le figure della prevenzione, compresi datore di lavoro e RSPP Aspetti Critici (secondo la SIMLII) • Inasprimento generalizzato delle sanzioni nei confronti di tutte le figure coinvolte. Pensare di migliorare la prevenzione attraverso tale inasprimento è sbagliato storicamente e scientificamente. In questi anni la Medicina del Lavoro ha insistito per affermare il concetto della prevenzione come interazione di molteplici fattori (norme, azioni delle parti sociali, ruolo dei tecnici della prevenzione) diversamente influenti a seconda della realtà economica, sociale, storica. • Presenza di molti aspetti formali e burocratici a carico del medico competente, gravosi (es. raccolta firma del datore di lavoro su tutte le cartelle) e di difficile attuazione pratica (es. obbligo di trasmettere i documenti per via telematica). • Rimane risolto in modo non soddisfacente –ed in qualche misura equivoco- il ruolo del medico competente nell’ambito della valutazione dei rischi. • Il decreto 81 non ha rinunciato a percorrere la strada del rinvio a successivi decreti applicativi, per esempio in relazione al punto cruciale rappresentato dalla definizione del concetto di “rischio irrilevante” Legge 833/1978 - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale Vengono enunciati “l’educazione sanitaria” e “la prevenzione delle malattie e infortuni in ambito di vita e di lavoro” come principali obiettivi del SSN. Si tratta di obiettivi coincidenti con quelli della Medicina del lavoro. Per raggiungere tali obiettivi vengono istituiti in ogni USL dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) nei quali vengono riunificate le funzioni di vigilanza e prevenzione prima svolte da strutture diverse (erano nel frattempo sorti in molte Regioni Servizi di Medicina del lavoro di base). Strutturazione degli SPISAL • Competenze professionali polidisciplinari • Punti qualificanti dell’attività degli SPISAL - Formulazione di mappe di rischio e piani mirati di prevenzione - Controllo sui nuovi insediamenti produttivi - Effettuazione e/o controllo della sorveglianza sanitaria (protocolli esami integrativi e periodicità) - Educazione-informazione sanitaria - Attività ispettiva di vigilanza Esercizio dell’attività di ispezione e vigilanza Attribuzione di qualifica di UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (U.P.G.) agli operatori degli SPISAL 1. POTERE D’ACCESSO 2. POTERE DI DIFFIDA 3. POTERE DI DISPOSIZIONE 2. POTERE DI DIFFIDA: si applica quando ci si trova davanti ad una violazione di una norma precisa, per cui si impone un risanamento/adeguamento alla norma entro un dato periodo di tempo. 3. POTERE DI DISPOSIZIONE: va a coprire quelle lacune non precisate dalla legge; a discrezione dell’U.P.G., per cui il datore di lavoro può fare ricorso avverso al Presidente della Giunta Regionale. Tutela assicurativa dei danni da lavoro • 1898: Tutela degli infortuni nell’industria • 1917: Tutela degli infortuni in agricoltura • 1929: Tutela alcune M.P. nell’industria (saturnismo, fosforismo, mercurialismo, solfocarbonismo, intossicazione da benzolo e derivati, anchilostomiasi) • 1933: Istituzione dell’INAIL • 1943: Assicurazione speciale per silicosi ed asbestosi • 1952: Estensione lista M.P. nell’industria (n. 40) • 1958: Tutela M.P. in agricoltura • 1965: Testo Unico DPR 1124 (Assicurazione obbligatoria di carattere sociale contro infortuni e malattie professionali) • 1975: DPR 482 estensione lista M.P. nell’industria (n. 49) e nell’agricoltura (n. 21) • 1994: DPR 336 estensione lista M.P. nell’industria (n. 58) e in agricoltura (n. 27) (con il sistema tabellare presunzione legale del nesso causale tra rischio lavorativo e malattia sofferta) Tutela assicurativa dei danni da lavoro • 1988: Sentenze Corte Costituzionale 178 e 179 che introducono il principio della indennizzabilità anche per patologie non previste dalla tabella e/o contratte in lavorazioni non tabellate o insorte oltre i periodi massimi di indennizzabilità dopo la cessazione del lavoro (in questo caso l’onere della dimostrazione del nesso causale è a carico del lavoratore) INAIL Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Disciplinata per legge e istituita nel 1965 TESTO UNICO D.P.R. n. 1124 DEL 30/6/1965 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI CARATTERE SOCIALE Ha la finalità di garantire al lavoratore, colpito da infortunio o da malattia professionale per causa di lavoro, l’assistenza sanitaria e le prestazioni economiche necessarie. E’ gestita per le prestazioni medico-legali ed economiche dall’INAIL e per le prestazioni sanitarie dal Servizio Sanitario Nazionale La Sorveglianza Sanitaria (secondo il D.Lgs 25/02) a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. Accertamenti mirati • dosaggio di indicatori biologici di esposizione e di effetti precoci • esami per la valutazione funzionale degli organi ed apparati bersaglio degli agenti di rischio in causa • esami per la definizione diagnostica di eventuali tecnopatie riscontrate o sospettate LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E’ indispensabile che il medico competente elabori a livello di gruppo i risultati della sorveglianza e li confronti a livello individuale con quelli effettuati in precedenza, allo scopo di realizzare una “sorveglianza epidemiologica” I VALORI LIMITE L'introduzione ed il rispetto, negli ambienti di vita e di lavoro, di norme che stabiliscono limiti di concentrazione per l'esposizione umana ad inquinanti ambientali costituiscono oggi il principale strumento di prevenzione dei possibili effetti degli inquinanti stessi sulla salute, in particolare dei lavoratori. CENNI STORICI • Lehmann 1886: primi limiti per l’esposizione acuta a solventi organici e gas irritanti • anni ‘40: Stati Uniti MAC (Maximum Allowable Concentrations) = TLV (Threshold Limit Values) • 1968 Germania lista MAK (Maximale Arbeitsplatz Conzentrationen) • CEE (Comunità Economica Europea) introduzione di propri limiti professionali basati su valutazioni medico-sanitarie e tossicologiche (Health-based occupational exposure limits) diagramma di flusso per la definizione dei limiti di esposizione ad agenti chimici DATI SPERIMENTALI DATI CLINICI DATI EPIDEMIOLOGICI LIVELLO DI NON EFFETTO fattore di sicurezza LIMITE TOSSICOLOGICO fattori extrascientifici LIMITE ADOTTATO Valori limite In Italia, in mancanza di valori limite stabiliti da Leggi dello Stato Italiano, ci si riferisce dal punto di vista operativo ai limiti proposti dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). L’ACGIH pubblica ogni anno un libretto dove sono riportati, e periodicamente aggiornati, i valori limite di soglia (TLVs-Threshold limit values) per gli inquinanti dell’ambiente di lavoro. TLVs I TLV indicano, per ognuna delle sostanze elencate, le concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno senza effetti negativi per la salute. Tuttavia a causa della notevole variabilità della sensibilità individuale, una piccola percentuale di lavoratori può accusare disagio in presenza di alcune sostanze le cui concentrazioni siano pari o inferiori ai TLV e, in una più piccola percentuale di individui, si può osservare un effetto più marcato per l’aggravarsi di condizioni preesistenti o per l’insorgere di una malattia professionale. L’ACGIH riporta inoltre gli INDICI BIOLOGICI DI ESPOSIZIONE (BEI): valore che assume l’indicatore biologico alla concentrazione ambientale della sostanza in esame pari al TLV. Il monitoraggio biologico Definizione di Monitoraggio Biologico al Convegno WHO del 1984: “la misurazione e quantificazione di sostanze chimiche o di loro metaboliti in tessuti, fluidi, secreti, escreti, aria espirata o in qualsiasi loro combinazione, condotte per valutare esposizioni e rischi per la salute, comparate con un appropriato riferimento”. “Appropriato riferimento” con cui si debbono comparare i risultati delle misurazioni Due tipi di informazioni: • come il risultato del monitoraggio biologico si colloca rispetto ai valori determinati in popolazioni per le quali è stata esclusa una specifica esposizione lavorativa allo xenobiotico in esame (Valori di riferimento): dovrebbe quindi “orientare” rispetto all’esistenza di una esposizione maggiore di quella della popolazione generale; • come il risultato del monitoraggio biologico si colloca rispetto a valori ai quali è stato attribuito (su base scientifica o amministrativa) un determinato significato rispetto alla possibile modificazione dello stato di salute degli esposti (Valori limite): dovrebbe quindi “orientare” rispetto alla probabilità della comparsa di effetti sulla salute e quindi alla necessità di determinati interventi. FATTORE DI RISCHIO (pericolo=hazard) Capacità di un agente chimico, fisico, biologico, organizzativo di produrre effetti sulla salute o per la sicurezza dei lavoratori esposti. Relazioni dose – risposta: il problema della soglia Risposta, % 100 80 Prevalenza spontanea 60 Effetto 1 (Cancro) 40 Effetto 2 20 0 Effetto 3 Dose, U.A. ESPOSIZIONE Condizione legata all’ambiente ed al tipo di lavoro nella quale si realizza un’interazione tra fattore di rischio e lavoratore; è caratterizzata da durata ed entità (loro prodotto = dose) e può essere valutata in modo qualitativo o quantitativo. DEFINIZIONE DI RISCHIO • Probabilità che si produca una alterazione dello stato di salute in seguito all’esposizione ad una determinata sostanza chimica (o ad una determinata entità fisica) • Non dipende solo dalla natura e dall’entità della sostanza, ma anche da: -Modalità di esposizione -Possibilità di assorbimento – azione -Condizioni di reattività degli esposti CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO Integra le informazioni derivanti da identificazione dei fattori di rischio, relazione dose-risposta e misura dell’esposizione Fornisce un giudizio complessivo sulla qualità della valutazione del rischio Descrive il rischio in termini d severità e probabilità del danno VALUTAZIONE DEL RISCHIO • Necessario momento conoscitivo per orientare e graduare gli interventi preventivi (eliminazione/riduzione e/o controllo dei rischi), per la programmazione della attività di informazione e formazione sui rischi, per la corretta effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori; • attività multistadio-polidisciplinare svolta in stretta collaborazione tra Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente, con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con la responsabilizzazione dei dirigenti delle strutture. VALUTAZIONE DEL RISCHIO FASE PRELIMINARE Le informazioni da reperire e le fonti da consultare: • dati del registro degli infortuni e risultati della sorveglianza sanitaria e del monitoraggio biologico; • risultati di pregresse indagini di igiene industriale; • verbali delle ispezioni degli organi di vigilanza; • descrizione del ciclo tecnologico e schema dei reparti; • schede di sicurezza delle materie prime utilizzate; • informazioni sui prodotti intermedi e sui prodotti finiti; • schede tecniche e manuali operativi di macchine e impianti e tempi di funzionamento; • procedure di lavoro e programmi di manutenzione; • individuazione degli esposti per gruppi omogenei; • disponibilità di sistemi di prevenzione ambientale e dei DPI. IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO CHIMICI - Etichettatura - Scheda di sicurezza SCHEDA DI SICUREZZA ? ETICHETTATURA Le confezioni dei prodotti e dei preparati pericolosi devono essere etichettati. Sull’etichetta vanno riportati: - Nome della sostanza o del preparato; - Simbolo e lettera della classe di pericolo delle sostanze pericolose contenute nella confezione; - Le frasi di rischio (R) e i consigli di prudenza (S); - Nome e indirizzo del produttore; - Quantità della sostanza o del prodotto contenuta nella confezione; 1. Identificazione preparato/produttore 2. Composizione/informazioni sui componenti 3. Identificazione dei pericoli 4. Misure primo soccorso 5. Misure antincendio 6. Misure per fuoriuscita accidentale 7. Manipolazione e stoccaggio 8. Controllo esposizione/protezione individuale 9. Proprietà fisiche/chimiche 10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Considerazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 16. Altre informazioni SOSTANZE PERICOLOSE Questi agenti dovranno essere dotati dell'etichetta e della scheda di sicurezza, alla quale deve poter aver accesso il lavoratore Secondo il DM 4 aprile 1997 il fabbricante, l’importatore ed il distributore che immettono sul mercato una sostanza pericolosa devono fornire gratuitamente al destinatario della sostanza stessa una scheda informativa di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura. ETICHETTA Deve contenere: – Nome chimico – Simboli di tossicità / nocività (T, Xi, C, F, ...) – Frasi di rischio (R) – Consigli di sicurezza (S) PERICOLI FISICO CHIMICI (RISCHI PER LA SICUREZZA secondo le linee guida ISPELS) Sono i rischi dovuti a sostanze: • Esplosive: Possono esplodere, detonare o deflagrare anche senza l’azione dell’ossigeno atmosferico (simbolo E) • Comburenti: A contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica (simbolo O) • Infiammabili (simbolo F) • Facilmente infiammabili (simbolo F) • Estremamente infiammabili (simbolo F+) PERICOLI FISICO CHIMICI (RISCHI PER LA SALUTE secondo le linee guida ISPELS) Possono produrre effetti: • Corrosivi: Possono esercitare un’azione distruttiva nel contatto con tessuti vivi (simbolo C) • Irritanti: Pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose una reazione infiammatoria (simbolo Xi) • Sensibilizzanti: gli effetti consistono in dermatiti e forme asmatiche (simbolo Xn) Possono produrre effetti specifici sulla salute: • • • Cancerogenicità: per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza (simbolo T) Mutagenicità: per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono aumentare la frequenza delle mutazioni a livello di materiale genetico (simbolo T) Tossicità per la riproduzione: Per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili. PERICOLI ECOTOSSICOLOGICI La classificazione “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE” è intesa come un avvertimento dei possibili danni che la sostanza può provocare nell’ambiente, tenendo presente sia i danni immediati che quelli differiti per una o più componenti ambientali (simbolo N)