Medico Competente e Sorveglianza sanitaria nell'ambito dell'attività degli Studi Odontoiatrici Con particolare riferimento ai rischi che possono far insorgere la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ANDI, confortata dagli studi scientifici e dalla letteratura di settore, nonché dalle valutazioni del Ministero della Salute e della FNOMCEO, ha escluso l’obbligo della nomina del medico competente negli studi odontoiatrici, essendo la valutazione dei rischi e il suo monitoraggio competenza specifica del professionista titolare. Già il Ministero della Salute, con nota del 16/05/2005 ha avuto modo di specificare che: “il datore di lavoro può prescindere dalla applicazione di alcune disposizioni, tra cui la prevista sorveglianza sanitaria, qualora i risultati delle valutazioni del rischio, dimostrino che l’attuazione della stessa non è necessaria”. Con circolare del 5/06/2012, la FNOMCEO ha ribadito a tutti gli iscritti all’Albo Odontoiatri che: “l’attività odontoiatrica non richiede l’obbligo della sorveglianza sanitaria e quindi non è necessaria la nomina del medico competente”. La linea Sindacale Nazionale sostiene che la sorveglianza sanitaria negli studi odontoiatrici non sia sempre necessaria: e perciò vada valutata caso per caso, ritenendola, pertanto, non obbligatoria in via generale ed astratta, già all’atto della valutazione del rischio. In sostanza, la valutazione del rischio negli studi odontoiatrici comprende anche la stima del pericolo derivante dagli agenti biologici, circostanza per la quale la sorveglianza sanitaria non si può imporre obbligatoriamente ex ante. Il rischio biologico nello studio odontoiatrico è prevedibile dal titolare dello studio, mentre non è mai prevedibile ex ante l’incidente conseguente all’agente biologico, secondo le direttive della Segreteria Sindacale Nazionale. Il titolare dello studio può, infatti, evitare che l’incidente si determini con due condotte: adottando l’uso di appositi D.P.I.; monitorando quotidianamente sull’utilizzo efficiente degli stessi. Ne deriva che la garanzia che non si concretizzi il danno conseguente al rischio biologico è assicurata solamente dal controllo continuo del titolare dello studio odontoiatrico, sul quale incombe la diligente osservazione quotidiana delle unità lavorative. Ora, poiché, com’è evidente, il danno conseguente al rischio biologico non è prevedibile in modo certo e in via astratta ex ante all’atto della Valutazione del Rischio, ma soltanto ex post, l’imporre la sorveglianza sanitaria all’atto della Valutazione del Rischio è del tutto inutile, giacché il medico compente, non essendo presente sul luogo di lavoro, non può preventivamente essere a conoscenza del momento in cui sorveglianza sanitaria del lavoratore si renda effettivamente necessaria. Del resto, la letteratura scientifica, confortata dalla prassi e dall’analisi epidemiologica, nonché la positiva esperienza maturata dall'applicazione della 626/94 prima e della 81/08 ora, e l'incidenza e tipologia degli infortuni sul lavoro evidenziano chiaramente un comportamento corretto del Datore di Lavoro nel non nominare il Medico Competente e di conseguenza nel non attivare la Sorveglianza Sanitaria. Nella Valutazione dei rischi il datore di lavoro potrà classificare i lavoratori degli Studi Odontoiatrici non sono esposti a quei rischi per i quali scatta l'obbligatorietà della Sorveglianza Sanitaria e quindi della partecipazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi. Tali osservazioni sono in linea, peraltro, con la normativa di settore. Com’è noto, i precetti contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 si delineano come una derivata specifica del principio generale coniato all’ art. 2087 del Cod. Civ.: “Tutela delle condizioni di lavoro”. Tale norma configura una tipica responsabilità del datore di lavoro, imponendogli la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La giurisprudenza, con riferimento all’insorgenza di situazioni pericolose, ritiene che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore quando: omette di adottare idonee misure protettive; non accerta e vigila che, di queste misure, venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Ebbene l’imporre la sorveglianza sanitaria nello studio odontoiatrico ex ante all’atto della valutazione del rischio, non sarebbe una misura necessaria e sufficiente ad evitare che il rischio biologico si traduca in un eccezionale evento infortunio: tale circostanza, a tutto voler concedere, si potrebbe verificare anche a prescindere dall’ esame del rischio effettuato ex ante dal medico competente. Con l’ovvia conseguenza che – se fosse fondata la tesi dell’obbligatorietà ex ante della sorveglianza sanitaria – da un lato, il titolare dello studio, affidandosi al medico competente, sarebbe indotto a declinare la propria responsabilità nel vigilare, dall’altro, ove si determinasse la circostanza che il rischio biologico si traducesse in un infortunio sul lavoro, la responsabilità dell’evento infortunio sarebbe imputabile al medico competente che ha impartito le misure ex ante. Tale tesi ovviamente non regge, poiché il rischio biologico in tanto non si traduce in un danno/infortunio in quanto è sempre presente chi vigila sul diligente e concreto uso dei DPI da parte delle unità lavorative: tale compito è del titolare dello studio, a meno di non volere ipotizzare che il medico competente sia costantemente presente nella struttura. Pareri legali hanno evidenziato che l’imposizione della sorveglianza sanitaria ex ante, andrebbe a svuotare di contenuto la norma di cui all’art. 2087 c.c.: giacché, una volta nominato il medico competente, nessuna “colpa” potrebbe legittimamente imputarsi al titolare dello studio, che sarebbe giustamente scriminato da ogni responsabilità, non essendo, in tale ottica, unicamente responsabile ex ante della valutazione del rischio. Verrebbe così affievolita anche la ratio legis del D. Lgs. n. 81/2008, laddove: all’art. 77, impone soltanto al datore di lavoro l’obbligo di valutare il rischio e di scegliere adeguati DPI, nonché di monitorare sull’efficienza degli stessi e di addestrare il lavoratore sul loro uso. all’art. 271, con specifico riferimento alla valutazione del rischio dell’agente biologico, impone al datore di lavoro l’obbligo di individuare e classificare i DPI (e ciò almeno ogni tre anni), lasciando al medesimo la facoltà di scegliere se ricorrere o no alla sorveglianza sanitaria (l’art. 271, comma 4, espressamente dispone che il datore di lavoro, può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, 279). Viceversa, l’imposizione della sorveglianza sanitaria nella valutazione ex ante del rischio, coinvolgerebbe, laddove il rischio divenisse evento-infortunio, il medico competente nella responsabilità generale ex art. 2087 c.c., nonché in quella specifica ex art. 25, 58 e 284 del D. Lgs n. 81/2008. Il medico competente, invero, essendo l’autore della valutazione ex ante del rischio biologico, verrebbe giuridicamente coinvolto nell’elemento soggettivo della responsabilità e nel relativo nesso causale (causa/effetto): dunque non potrebbe essere esente dalla relativa responsabilità nell’ipotesi in cui il titolare si sia adeguato alle sue direttive e ciò nonostante il rischio biologico si sia tradotto in un danno/infortunio. In tale logica sembra potersi interpretare proprio l’art. 279 del D.lgs. n. 81/2008. La norma è chiara, al comma 1, nel prevedere che la sorveglianza sanitaria non è mai necessaria ex ante (come vorrebbero fare intendere alcune Aziende Sanitarie), ma sempre ex post: infatti, l’art. 279, 1 comma, recita che la sorveglianza sanitaria scatta solo dopo la valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro, il quale monitorando sul lavoratore stesso, può decidere di sottoporlo alla sorveglianza sanitaria. In sostanza, il quadro normativo impone al datore di lavoro: -in prima battuta (ex ante) l’obbligo della valutazione del rischio, dell’imposizione di idonei D.P.I. e della verifica della loro adeguatezza alle capacità di ogni singola unità dipendente; - in seconda battuta (e quindi dopo la valutazione del rischio e la verifica dei DPI in relazione alla capacità dei dipendenti) l’obbligo della sorveglianza sanitaria laddove il lavoratore si renda, ad esempio, inidoneo a seguire le informazioni e l’addestramento all’uso già scandite nel DVR, e dunque sempre ex post. In questa logica appare nitida la lettera dell’articolo 279, secondo comma, del D.lgs. n. 81/2008, a mente del quale, in tale caso (cioè ex post alla valutazione del rischio) il medico competente deve intervenire al fine di imporre al lavoratore ulteriori misure speciali di prevenzione, tra le quali: - la messa a disposizione di vaccini (ove esistenti, tenuto conto che per alcuni agenti biologici, come epatite C e HIV, il vaccino non è a tutt’oggi esistente); - l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’art. 42. Le “ulteriori misure speciali”, appunto perché “ulteriori”, non possono essere le medesime previste ex ante all’atto della valutazione del rischio, ma sempre quelle che ex post in concreto siano idonee a seconda del singolo caso specifico. Ne deriva che il medico competente interviene ex post alla valutazione del rischio, che spetta ex ante al datore di lavoro, se il caso concreto induca il datore di lavoro o il lavoratore a richiederne l’intervento. In tale chiave prospettica il quadro normativo sembra chiaramente individuare la seguente scansione di responsabilità: - il datore di lavoro è sempre responsabile della sua valutazione del rischio e del suo dovere di monitoraggio della stessa (artt. 2087 c.c. e D.lgs. n. 81/2008), nonché della sua scelta facoltativa di procedere alla sorveglianza sanitaria; - una volta che si rende necessaria la sorveglianza sanitaria, nominato il medico competente, non v’è dubbio che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità anche dell’evento - infortunio, avendo assolto ai suoi obblighi: in questo caso il rischio dell’infortunio (del tutto accidentale) successivo alla sorveglianza sanitaria determina la responsabilità del medico competente, al quale il datore di lavoro si è affidato. In conclusione negli studi odontoiatrici privati la sorveglianza sanitaria non è mai necessaria ex ante laddove la Valutazione dei Rischi, attraverso metodologie specifiche validate abbia escluso la presenza di rischi occupazionali “residui” per la salute dei lavoratori. Tale conclusione si basa anche sulle recenti Procedure standardizzate per la Valutazione dei Rischi, laddove tra i Soggetti coinvolti al paragrafo 3 "Compiti e responsabilità" si cita il Medico Competente, ove previsto, e quindi non automaticamente obbligatorio.