Il nuovo assetto legislativo in
materia di tutela della Salute e della
Sicurezza nei luoghi di lavoro :
Il DECRETO LEGISLATIVO 9
aprile 2008 n.81
Riassetto e riforma facce di una
stessa medaglia
RIASSETTO : nella logica di perseguire un
necessario coordinamento e una
razionalizzazione della normativa esistente
stratificatasi nel corso degli anni e
rispondente a criteri ispiratori diversi
RIFORMA : nella logica di perseguire l’innovazione
del quadro normativo esistente al fine di renderlo
STRUMENTO maggiormente funzionale alle
esigenze di “sistema”richieste da una prevenzione
EFFICACE NEL RIDURRE
MALATTIE ED INFORTUNI
LAVORATIVI
T.U. strumento necessario per realizzare un
nuovo modello di prevenzione
Occorre avere consapevolezza che la Salute e la Sicurezza dipendono da vari determinanti
di natura politica,economica e sociale,solo in parte modificabili con interventi di sola
prevenzione sanitaria finalizzati ad assicurare il miglioramento del benessere
(SALUTE)sul luogo di lavoro quale fattore di sviluppo economico e produttivo della
società.
La legge delega 123 a tal fine ha previsto alcuni principi “privilegiati” RECEPITI del nuovo
T.U. quali:
• La realizzazione di un coordinamento nazionale di attività e politiche in materia di
salute e sicurezza per operare finalmente in una logica di “Sistema” (ART. 5 – 6 -7 )
• La valorizzazione dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi per il
miglioramento dei livelli di tutela incentivando l’adozione di comportamenti
socialmente responsabili ( art. 27 sistema di qualificazione delle imprese per
partecipazione agli appalti pubblici)
• La definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e circolazione
delle informazioni utili a favorire la PROMOZIONE e la tutela della salute e sicurezza
sul lavoro ( art.8 )
• La PROMOZIONE e la DIVULGAZIONE della CULTURA DELLA SALUTE E
SICUREZZA sul lavoro nelle attività scolastiche (art. 9)
Ruolo del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute promuovendo l’accordo per il
“Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di
lavoro del I agosto 2007,reso esecutivo con DPCM 17
dicembre 2007 ,ha anticipato i seguenti orientamenti cardine
nella realizzazione del nuovo T.U. :
- necessità che lo stesso ,quale strumento di indirizzo
funzionale ad un disegno omogeneo del sistema della
prevenzione e di quanto si muove al suo interno,consentisse
condizioni di miglioramento della salute e sicurezza dei
lavoratori operando in una logica di “sistema”
- risultasse idoneo a diffondere nella Società Civile la
consapevolezza che Il “cittadino che lavora” è portatore di
diritti e di doveri di partecipazione attiva alla prevenzione
Obiettivi qualificati da conseguire
• Garantire con la partecipazione delle parti sociali un
assetto istituzionale in grado di assicurare la governance
del “sistema”sicurezza
• Rendere la sorveglianza sanitaria momento non solo di
prevenzione ma anche occasione di promozione della
salute
• Diffondere il più possibile la cultura della sicurezza per
ridurre i costi sociali ed economici di morti ed invalidità
sul lavoro
Benessere psicofisico sul lavoro = benessere
economico
• La promozione della salute deve essere affrontata con
strategie globali e sinergiche in tutti i settori per integrare
in modo ottimale interventi in ambienti di vita e di
lavoro,se si vuole accrescere la salute individuale e
collettiva che si traduce in termini pratici in benessere
economico collettivo ,dal momento che lavorare in
condizioni di benessere comporta una aumentata
produttività
Lo scenario produttivo italiano : nuovi fattori
di rischio e nuove malattie
• Più del 95% delle aziende italiane è di piccole o
piccolissime dimensioni,molte sono imprese
artigiane ,fortemente frammentate sul territorio
• Un lavoratore su tre è autonomo (dati ISTAT)
• E’in atto un profondo cambiamento delle
caratteristiche produttive,occupazionali e sociali con
forme di occupazione caratterizzate da flessibilità e
precarietà e aumento del lavoro individuale e del
subappalto,in una società sempre più multietnica e
con aumento dell’invecchiamento
Nuove malattie = necessità di nuove risposte
• Le modifiche dovute a nuovi modelli produttivi e ad una diversa
organizzazione del lavoro comportano nuovi rischi di infortuni e
malattie
• Vi è in atto una riduzione delle “vecchie”malattie professionali a cui si
contrappone un aumento di “nuove” malattie ,quali in particolare
:Malattie muscoloscheletriche e psico-sociali connesse
all’organizzazione del lavoro (stime dell’OMS prevedono che nel 2020
la depressione diventerà la causa più frequente di inabilità al lavoro)
• Come previsto nel PATTO per la tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro DEVE ESSERE REALIZZATO IL
MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE,MIGLIORATA LA
RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI
PATOLOGIE CORRELATE AL LAVORO
• LA SORVEGLIANZA SANITARIA,SEMPLIFICANDO ED
ELIMINANDO PRATICHE INUTILI , DEVE RISULTARE
ADEGUATA ALL’EVOLUZIONE NORMATIVA E PRODUTTIVA
Nel T. U. UNA NUOVA SORVEGLIANZA SANITARIA
ORIETATA a sviluppare anche la PROMOZIONE OLTRE
CHE LA TUTELA DELLA SALUTE:
•
“sorveglianza sanitaria :insieme degli
atti medici,finalizzati alla tutela dello
stato di salute e sicurezza dei
lavoratori,in relazione all’ambiente di
lavoro,ai fattori di rischio professionale
e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa” (definizione
art.2 lettera m)
•
utilizzati protocolli sanitari mirati alle
reali situazioni di rischio,secondo criteri
di provata efficacia,in relazione alle
conoscenze scientifiche
Utilizzati in maniera efficace i dati
epidemiologici conosciuti e quelli
emersi dall’esercizio dell’attività
all’interno delle aziende
Assicurata collaborazione e scambi
informativi sulle situazioni di rischio
nei riguardi degli organi di vigilanza
delle ASL
Migliorata la rilevazione e la
trasmissione delle informazioni per i
casi di malattia professionale o
correlate al lavoro
•
•
•
Sistema di prevenzione e promozione della
salute
•
Il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori deve rispondere
all’esigenza di operare in una logica di “sistema” in cui tutti gli attori
concorrono per la loro parte ad individuare e realizzare appropriate ed efficaci
azioni di prevenzione
•
Prevenzione : “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche
secondo la particolarità del lavoro,l’esperienza e la tecnica,per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell’integrità dell’ambiente esterno;”(ex 626/94)
•
Sistema di promozione della salute e sicurezza :”complesso dei soggetti
istituzionali che concorrono,con la partecipazione delle parti sociali,alla
realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;”
•
Salute : “stato di completo benessere fisico,mentale e sociale,non
consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità;”
Obblighi dei soggetti interessati alle misure di tutela
della salute attraverso la sorveglianza sanitaria
• Il datore di lavoro è obbligato alla valutazione di tutti i
rischi,ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari,tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza,nonché quelli connessi alle differenze
di genere e all’età
• E’ tenuto ad effettuare la valutazione in collaborazione
anche con il medico competente in presenza di rischi
lavorativi che richiedono la sorveglianza sanitaria (sia
perché prevista da norme e precetti sia perché
ritenuta necessaria dal medico competente se richiesta
dal lavoratore)
Il Medico competente collabora:
•
•
•
•
con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione della sorveglianza
sanitaria,ove necessario;
alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell’integrità psicofisica dei lavoratori,all’attività di formazione e
informazione per la parte di competenza;
all’organizzazione del servizio di primo soccorso in rapporto a peculiarità
legate a tipo di lavorazioni,esposizioni,modalità organizzative del lavoro;
all’attuazione e valorizzazione di programmi di promozione della
salute,secondo i principi della responsabilità sociale;
Il medico competente provvede a:
•
programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria utilizzando protocolli
sanitari definiti in funzione di rischi specifici
•
istituire ,aggiornare e custodisce sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria
e di rischio per ogni lavoratore,
•
fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e sui
risultati ,
•
a comunicare per iscritto in occasione delle riunioni periodiche i risultati anonimi
della sorveglianza sanitaria .ed a fornire indicazioni sul significato dei risultati ai
fini dell’attuazione di misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica,
a visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno,
•
•
a trasmette annualmente,nel primo trimestre,per via telematica ai servizi del SSN
le informazioni sulla sorveglianza sanitaria in forma aggregata ,evidenziando le
differenze di genere;
•
Ad inviare le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL, nei casi previsti ,per via
telematica
Sorveglianza sanitaria :quando ?
• In tutti i casi previsti dalla normativa
vigente,da direttive europee,nonché dalle
indicazioni fornite dalla Commissione
consultiva
• Qualora il lavoratore ne faccia richiesta,se
ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi
Contenuto della sorveglianza sanitaria
• All’atto dell’ASSUNZIONE :Visita medica preventiva per
accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro e valutare l’idoneità alla
mansione specifica
• In corso d’attività:Visita medica periodica per controllare
periodicamente lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione(almeno una volta l’anno)
• Visita medica su richiesta del lavoratore (se ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o a condizioni di salute suscettibili
di peggioramento per l’attività svolta)
• Visita medica in occasione del cambio di mansione
• Alla CESSAZIONE del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa :visita medica di cessazione
Esiti della visita medica
• Il medico competente deve riportare gli esiti della visita
medica sulla cartella sanitaria e di rischio
• Informa per iscritto il lavoratore ed il datore di lavoro del
giudizio espresso di:
idoneità, idoneità parziale,inidoneità temporanea
(precisando i limiti temporali),inidoneità permanente.
Avverso al giudizio espresso è ammesso ricorso ,entro 30
giorni dalla data di comunicazione,all’organo di vigilanza
territorialmente competente.
Il datore di lavoro in relazione ai giudizi espressi dal medico
competente attua le misure indicate e,in caso di inidoneità
alla mansione ,adibisce ove possibile il lavoratore ad altra
mansione compatibile con il suo stato di salute
Il lavoratore deve:
• In generale contribuire insieme al datore di
lavoro,ai dirigenti e ai preposti ,all’adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro
• Sottoporsi ai controlli sanitari previsti per la
sorveglianza sanitaria o comunque disposti dal
medico competente ivi comprese le verifiche di
assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
nei casi previsti dall’ordinamento
Sanzioni :
• Per il datore di lavoro :
- Ammenda da 3000 a 9000 euro se nelle modalità di
redazione del documento di valutazione dei rischi è stata
omessa la prevista collaborazione con il medico
competente o se nel documento non figura il nominativo
del m. c. che ha partecipato alla valutazione ( art.55
comma 3)
- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a 10000 euro se
non ha provveduto alla nomina del medico
competente,ove prevista (art.55 comma 4 lettera f)
- Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 euro ove
il datore di lavoro non richieda al medico competente
l’osservanza dei propri obblighi (art.55 comma 4 lettera a)
sanzioni
Per il lavoratore :
• se non si sottopone ai controlli
sanitari previsti o comunque
disposti dal medico
competente :
Arresto fino ad 1 mese o ammenda
da 200 a 600 euro
sanzioni
•
Per il medico competente:
•
Se non consegna la prevista documentazione al datore di
lavoro,lavoratore,’ISPESL:arresto fino ad 1 mese o ammenda da 500 a 2500 euro
Se , ai fini della sorveglianza sanitaria,non fornisce informazioni ai lavoratori ,non
istituisce le cartelle sanitarie e di rischio, o non la programma ed effettua :arresto fino a
2 mesi o ammenda da 1000 a 4500 euro
Se non visita gli ambienti di lavoro,almeno una volta all’anno:arresto fino a 3 mesi o
ammenda da 1000 a 5000 euro
Se gli esiti della visita medica non sono allegati alla cartella sanitaria e di rischio,se non
informa il lavoratore interessato dei risultati della S.S., non comunica per scritto i
risultati collettivi della s.s.al datore lav..,RLS ,, RSPP,fornendo indicazioni sul
significato dei risultati stessi, non partecipa alla programmazione del controllo
dell’esposizione dei lavoratori: sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro
Se non trasmette ai servizi territorialmente competenti annualmente le informazioni dei
dati aggregati riguardanti i lavoratori sottoposti a sorveglianza san.: sanzione
amministrativa da 2500 a 10.500 euro
Se non effettua il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti ad agenti biologici per
i quali è fissato un valore limite,se non informa il lavoratore e il datore di lavoro
dell’esistenza di effetti pregiudizievoli da esposizione ad agenti biologici,non istituisce
la cartella sanitaria e di rischio indicando i livelli di esposizione,se non informa il d.di l.
dell’esistenza di anomalie imputabili ad agenti cancerogeni o mutageni :arresto fino a 2
mesi o ammenda da 1000 a 4500 euro e con l’arresto fino ad 1 mese o con ammenda
da 200 a 800 euro se per tali lavoratori non provvede ad istituire ed aggiornare la
cartella sanitaria e di rischio.
•
•
•
•
•
Qualche dubbio applicativo :
Esiste un modello riconosciuto per la
valutazione del rischio stress?
In assenza di linee guida di
riferimento è già obbligo effettivo la
verifica dello stato di
tossicodipendenza per alcune
categorie di lavoratori?
Per attività non soggetta a
sorveglianza sanitaria vi è obbligo per
il D.L. di richiedere la visita
preventiva ?
sintetiche risposte
• Non esistono modelli “riconosciuti” per la
valutazione da parte del m.c. del rischio stress
lavoro-correlato
• Con l’entrata in vigore dell’articolo 41 comma 4
dlgs 812008 la verifica di assenza di condizioni di
alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope è prevista nei casi e alle condizioni
fissate dall’ordinamento
• Se non vi è necessità di sorveglianza sanitaria non
vi è necessità di visita preventiva da parte del m.c.
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