Credit Management: una leva strategica per il controllo finanziario. Indice generale Il Credit Management .......................................................................................................................... 1 L’esperienza sul campo ....................................................................................................................... 1 Una visione d’insieme................................................................................................................. 1 Informazioni sul nuovo cliente ................................................................................................... 5 Visura Camerale ................................................................................................................ 5 Identificazione del rischio di credito, il ruolo delle agenzie di informazioni commerciali.6 Mitigazione del rischio attraverso le garanzie .................................................................. 8 Calcolo del fido ........................................................................................................................... 9 Gestione operativa del credito .................................................................................................. 12 Metodi di pagamento....................................................................................................... 13 Monitoraggio dell'esposizione e prevenzione delle insolvenze. ..................................... 19 Lotta ai ritardi nei pagamenti, tutte le novità introdotte dal DGLS 192/2012. ......................... 20 La gestione dei crediti scaduti................................................................................................... 22 Le procedure di sollecito e di recupero ........................................................................... 23 Procedura esecutiva di recupero crediti. ......................................................................... 25 Conclusioni ............................................................................................................................... 26 Riferimenti bibliografici ........................................................................................................... 27 L’esperienza sul campo Con questa relazione si vorranno ripercorrere tutte le fasi di analisi e gestione del credito svolte da un credit manager. Nella mia esperienza di stage ho svolto questa mansione affiancato alla dottoressa Paola dalla Pozza, esperta nella gestione del credito e iscritta all’associazione Credit manager d’Italia. Il mio ruolo era principalmente il recupero dello scaduto, una delle fasi più critiche di tutto il ciclo del cliente. Come si analizzerà nel seguito della relazione, le pratiche di recupero rappresentano l’ultimo passaggio prima dell’intervento del legale. Principalmente in azienda mi occupavo di contattare il cliente insoluto e cercare una soluzione vicino alle sue esigenze e allo stesso tempo all’interno delle direttive aziendali. Questi processi sono sempre più frequenti in questo periodo di crisi, ma voglio esprimere come le pratiche di recupero credito siano dei “fallimenti” nella gestione del cliente in quanto frutto di cattivo affidamento o di episodi negativi e prevedibili. Alle volte però questi stessi episodi sono di natura imprevedibile e l’unica soluzione è il recupero stragiudiziale. Una visione d’insieme Per credit management si intende la gestione dei crediti commerciali, in particolare la gestione dei rischi da essi derivanti. Questa funzione è intesa come l'insieme di valutazioni, controlli e 1 azioni di recupero tese a mantenere l'equilibrio economico e finanziario dell'azienda, attraverso lo strumento del credito. Prima di analizzare le varie operazioni di management è essenziale definire lo strumento finanziario del credito e la sua valutazione. Il credito commerciale viene definito come “una dilazione di pagamento concessa dall'azienda venditrice (il fornitore) al proprio cliente; ai tutti gli effetti, il fornitore concede un prestito al cliente sostenendone il costo contro la vendita di merce o prestazione di servizi” (Treccani, 2013); o anche come “diritti a esigere da un determinato soggetto il pagamento di un dato ammontare” (CERBIONI, CINQUINI, SO'STERO, 2006). Il credito commerciale concesso dalle aziende è un’attività che possiamo definire collaterale e allo stesso tempo indispensabile: collaterale in quanto non rappresenta il core business aziendale (come può essere invece per le aziende finanziarie) e indispensabile in quanto agevola l'attività dei clienti con il mercato di sbocco. Nella maggior parte dei casi questa dilazione nei pagamenti non prevede alcun interesse e rappresenta una vera e propria fonte di finanziamento per il debitore. In bilancio i crediti sono contabilizzati nelle attività e il criterio generale di valutazione è dettato dall'art. 2426 C.C. n 8: “i crediti devono essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione”. Ne consegue che qualora si preveda di non riuscire ad incassare il credito per l'importo al quale era stato contabilizzato al momento in cui era sorto, a fine esercizio deve essere operata un svalutazione dei crediti per perdite presunte. Quando una perdita diventa probabile, deve essere accantonato un fondo svalutazione, il cui ammontare deve essere calcolato tenendo conto delle circostanze, dei motivi e del principio di prudenza. Per comprendere appieno la rilevanza dei crediti occorre analizzare l'intera struttura patrimoniale. ATTIVO PASSIVO CASSA BANCHE CREDITI DEBITI COMM MAGAZZINO ALTRI DEBITI E FONDI IMM. MATERIALI FINANZIAMENTI M/L IMM. IMMATERALI PATRIMONIO NETTO IMM. FINANZIARE CAPITALE INVESTITO FONTI DI FINANZIAMENTO 2 Come si evince dalla tabella sopra riportata, sulla destra si trovano le fonti di finanziamento, ovvero i mezzi usati dall'azienda per investire e continuare il progetto; sulla sinistra invece sono presenti le voci di come tali risorse sono state impiegate, ovvero gli investimenti. Tra queste voci di capitale investito ci sono i crediti; in molti settori merceologici, il credito commerciale rappresenta, all'interno della struttura patrimoniale, la posta più rilevante nell'attivo di bilancio. Come già anticipato, la gestione del credito è essenziale per mantenere un equilibrio economico/finanziario; è, infatti, di immediata comprensione come delle politiche volte a ridurre i termini contrattuali di pagamento e comunque ad omogeneizzarli con quelli dei fornitori, nonché a contenere al minimo i ritardi negli incassi, possono incidere positivamente sulla generazione di valore per l'impresa. Entrando nel dettaglio dello stato patrimoniale è utile calcolare l'indice di Capitale Circolante Netto, dato dalla differenza tra le attività correnti (cassa-crediti-magazzino) e le passività correnti (Banca e debiti comm. a breve termine). ATTIVO CORRENTE PASSIVO CORRENTE (BANCHE+DEBITI (CASSA+CREDITI+MAGAZZINO) COMM. BREVE TERMINE) CCN ATTIVO OPERATIVO NON CORRENTE ATTIVO NON OPERATIVO PASSIVITA' FINANZIARIE NON PATRIMONIO NETTO CORRENTE Dallo schema sopra riportato si può intuire come un incremento dei crediti commerciali porti ad un conseguente aumento delle fonti per finanziare questo impiego. Una dilatazione dei crediti può derivare, oltre che da un incremento delle vendite, anche per un allungamento dei tempi di pagamento. Un indice come il CCN permette di capire velocemente la consistenza del fabbisogno finanziario dell'imprese nel breve periodo. Questo indice può assumere anche segno negativo, senza che ciò indichi uno squilibrio; infatti, un CCN negativo significa che il ciclo operativo non solo non determina fabbisogni finanziari, ma, anzi, produce disponibilità monetarie. Come già accennato, ci sono vari fattori che incidono sulla consistenza del CCN, ovvero: 1. il volume delle attività: esso trova espressione nel volume delle vendite e nei correlati 3 volumi di acquisti e consumi dei diversi fattori impiegati per la produzione. 2. Le politiche commerciali e produttive: queste trovano espressione nella durata delle dilazioni concesse ai clienti, nell'ammontare del magazzino e nella durata delle dilazioni ottenute dai fornitori. Come analizzato, dunque, il fabbisogno finanziario segnalato dall'indice di CCN riveste un’importanza decisiva nelle scelte quotidiane d'impresa. Oltre a questo è importante considerare l'intero capitale investito netto (CIN) in rapporto alle coperture finanziarie ed ai relativi costi di approvvigionamento, per poter individuare il corretto equilibrio in funzione della maggior o minor necessità di capitalizzare l'azienda. Dopo questa breve analisi della struttura patrimoniale e degli indici principali d’investimento, appare evidente l'importanza, per un impresa, di dotarsi di un'adeguata organizzazione e di efficaci procedure nella gestione del credito commerciale al fine di individuare e valutare, quanto più precocemente possibile, l'insorgere di eventi rischiosi, mettendo in atto le azioni più idonee volte a neutralizzarli o minimizzarli. In questa relazione voglio ripercorrere tutto il ciclo attivo di un cliente, esponendo la via più opportuna per garantire all'impresa la miglior performance. In particolare analizzerò: û informazioni sul nuovo cliente: • visura camerale; • identificazione del rischio di credito, il ruolo delle agenzie di informazioni commerciali on-line on-demand; û calcolo del fido; û Gestione operativa del credito: • metodi di pagamento, • monitoraggio dell'esposizione e prevenzione delle insolvenze, û lotta ai ritardi nei pagamenti, tutte le novità apportate dal DLGS 192/2012; û la gestione dei crediti scaduti, il doppio effetto: • blocco dei nuovi ordini, • avvio del recupero, è la procedure stragiudiziale dell'ufficio crediti, è l'intervento del legale con procedure esecutive di recupero. 4 Informazioni sul nuovo cliente Proprio come nel detto: “prevenire è meglio che curare”, l'attività di prevenzione riveste un ruolo essenziale in quanto è finalizzata alla valutazione del rischio insito nella concessione del credito commerciale, alla sua gestione e trasformazione in opportunità di propulsione del business. Da qui emerge il primo trade-off che il CM deve affrontare, ovvero: l'azienda è disposta a vendere a chiunque, spingendo sul fatturato oppure dovrebbe focalizzarsi sulla chiusura del ciclo attivo e assicurare gli incassi? Se fino a 5 anni fa la risposta a questa domanda era: VENDERE VENDERE VENDERE, oggi la situazione si è ribaltata. Dai dati disponibili su Oipa magazine dossier (Francesco Ruoppolo,2012) è facile intuire il perché di questo capovolgimento: in Italia nel 2012 ci sono stati 41 protesti ogni 15 minuti, un importo medio di 2768 € ognuno; l'ammontare delle sofferenze bancarie era di 71,2 miliardi di €. Nel primo trimestre 2013 il dato delle sofferenze è cresciuto del 12%. Numeri impietosi che riflettono appieno la situazione di difficoltà e che spingono le aziende a “selezionare” i propri clienti. La valutazione del merito di credito di un potenziale cliente avviene attraverso l'analisi d’informazioni commerciali. Visura Camerale La prima operazione per avere informazioni sul nuovo cliente è la richiesta di una visura camerale. Questo documento, ottenibile anche con una procedura online, fornisce informazioni legali, come: dati anagrafici, codice fiscale, natura giuridica, attività svolta, ecc., su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva, iscritta al registro delle imprese. Queste informazioni permettono di conoscere e valutare le fondamentali caratteristiche su un azienda con la quale si è in procinto di intraprendere rapporti d'affari. Per fare alcuni esempi, informazioni come le dimensioni della società, la stabilità dei soci, se l'oggetto sociale corrisponde all'attività che svolge realmente; sono tutti elementi essenziali al CM (credit management) per valutare il potenziale cliente. Queste informazioni sono aggiornate quotidianamente a cura della camera di commercio e dunque possiamo definire la visura camerale come una fotografia istantanea e aggiornata dell'azienda di interesse. In base alle esigenze d’informazioni l'interessato può richiedere vari tipi di visura; la più utilizzata è quella ordinaria che come detto in precedenza, fornisce i dati principali della società. Può essere richiesta anche una visura camerale storica, dove sono riportate informazioni riguardanti modifiche avvenute nel tempo dell'impresa, come il cambio di denominazione, sede, cessazioni di cariche, recesso e subentro di nuovi soci. Il costo di questi 5 documenti varia dai 4,00€ per una visura ordinaria di un’impresa individuale, a 8,00€ per una storica di società di capitali. (registroimprese.it). Identificazione del rischio di credito, il ruolo delle agenzie di informazioni commerciali. Il secondo passo per conoscere il potenziale cliente consiste nel richiedere informazioni a delle società specializzate proprio nelle informazioni commerciali. Questa operazione è essenziale per scovare i cattivi pagatori, spesso difficilmente rintracciabili e per avere tutte le informazioni necessarie al calcolo dell'eventuale fido. Agenzie come Abbrevia s.r.l., Assicom, Lince, sono leaders del settore. Prima di considerare la funzione di queste agenzie è utile comprendere cosa si intende per rischio di credito. Il rischio di credito può essere definito come l'eventualità che una delle parti di un contratto non onori gli obblighi di natura finanziaria assunti, causando una perdita per la controparte creditrice. Il fatto di risultare insolventi non è l'unico modo per causare una perdita di valore della posizione creditoria; se si vuole considerare appieno il rischio credito si deve considerare il fatto che una variazione inattesa del merito di credito derivi da una variazione inattesa del valore del credito. Perciò si possono distinguere due eventualità che causano una perdita creditizia: l'insolvenza e il deterioramento del merito creditizio della controparte. L'accordo di Basilea (Basilea II) fornisce delle linee guida per il calcolo del rischio credito. Questo comprende due variabili: • risk of default, misurato dalla probabilità di default (PD); • risk of recovery, misurato dalla Loss given default (LGD), si riferisce al peso della perdita in caso di default. Da una combinazione di questi indici si calcola il rischio di credito, che combinato a indici di rating esterni assegnati da agenzie come moody's, la stessa Lince, ecc. permette di eseguire un giudizio sull'affidabilità di un cliente. Queste valutazioni di tipo quantitativo sono essenziali, ma la decisione finale, se intraprendere o no transazioni commerciali, avviene con valutazioni qualitative interne. Il ruolo delle agenzie d’informazioni commerciali è proprio quello di fornire valutazioni sull'affidabilità finanziaria e i vari rischi di settore in cui opera l'azienda che vogliamo conoscere. Ognuna di queste agenzie cerca di personalizzare il proprio prodotto, ma generalizzando, tutte traducono dati in informazioni affidabili sul rischio di credito; alcune forniscono come già anticipato un rating sull'affidabilità dell'azienda rispetto al settore di appartenenza: 6 Questo esempio è un Giudizio sintetico fornito da Assicom, l'azienda di riferimento è una società di persone e in questo caso il rating non viene riportato; per le società di capitali in aggiunta troviamo il cosiddetto rating Assicom, che va da AAA (affidabilità massima) a C (potenziale Default). Quest'ultima tabella riporta proprio il rating Assicom secondo i principi di Basilea 2, come già scritto, questi rating sono forniti solo per società di capitali. L'analisi fornita da queste agenzie informative può approfondirsi, infatti in base alle risorse disponibili e alla necessità di conoscere più o meno a fondo il nuovo cliente è possibile chiedere la cosiddetta “Approfondita”. Restando nell'esempio di Assicom, nell’analisi approfondita, gli analisti forniscono una valutazione qualitativa dell'azienda giustificando il calcolo del fido stimato. E' poi riportato un ulteriore indice di rischio settoriale, essenziale nel confrontare come il nuovo cliente si posiziona all'interno del mercato competitivo; in particolare Assicom fornisce alcuni indici come: Indipendenza da terzi, Acid test, R.O.S, R.O.I, R.O.E; sempre in relazione alla media del settore. In caso di una società di capitali è possibile visionare i bilanci degli ultimi 3 anni, con una dettagliata rappresentazione del Trend economico dell'azienda. Oltre all'analisi di bilancio queste agenzie forniscono un dettaglio sulla composizione aziendale, ovvero sono 7 disponibili informazioni come: Organico, notizie storiche, composizione della proprietà aziendale, proprietà immobiliari della ragione sociale e dei soci, presenza di pregiudizievoli e protesti, stato dei pagamenti ed esperienze con banche e altri fornitori. Tutte queste informazioni possono essere richieste dal credit manager on-demand sui siti delle agenzie; in base alla richiesta variano i tempi d attesa che possono raggiungere anche i 5-6 giorni in caso di analisi approfondita. I costi variano anche qui in base all'approfondimento richiesto e possono arrivare a 150€. Mitigazione del rischio attraverso le garanzie Indipendentemente dal metodo utilizzato per calcolare il rischio di credito, c'è la possibilità di mitigare il rischio attraverso l'assunzione di garanzie. Questa pratica in Italia è poco diffusa per le aziende commerciali (molto più facile trovarla per l'attenuazione del rischio di credito nelle aziende finanziarie); ma può essere comunque una soluzione alle asimmetrie informative che si creano nell'affidamento di un nuovo cliente. Infatti se non si è in grado di raccogliere sufficienti informazioni sul cliente, o se queste non sono positive, è possibile richiedere una garanzia personale, reale o impropria; così facendo si può servire il richiedente ugualmente, attenuando il rischio. Le garanzie più utilizzate nella mitigazione del rischio commerciale sono: • le garanzie reali: fondamentalmente sono il pegno e l'ipoteca; • le garanzie personali: la più diffusa è la fideiussione; • le garanzie improprie: le più usate sono: la cessione del credito, il mandato all'incasso, la delegazione di pagamento, la dichiarazione di unico azionista e la lettera di gradimento. Dopo la raccolta e l'analisi delle informazioni commerciali, si procede al calcolo del fido. 8 Calcolo del fido Grazie alle informazioni fornite dalle agenzie, il Credit manager valuta se iniziare a fornire il cliente o meno. E' importante ricordare che l'attivazione di un nuovo cliente dipende anche dalla valutazione del CCN “proprio” per garantire che un nuovo investimento non vada ad aggravare la stabilità finanziaria dell'azienda. Come già detto è il solito trade-off che il CM deve affrontare: spingere sul fatturato o chiudere il ciclo attivo garantendo la stabilità finanziaria. In caso di decisione positiva, si passa ad un'operazione nota come calcolo del fido. Nel linguaggio bancario con questa locuzione ci si riferisce a molteplici aspetti: “la valutazione dell'affidabilità del richiedente, la quantità di credito concesso e/o concedibile, la forma di tecnica di utilizzo del prestito, la scadenza dei prestiti, il rischio credito e l'esposizione totale di un cliente in un dato momento ecc.” (Paolo Biffis, 2009). Paolo Biffis (Paolo Biffis, 2009) definisce il fido bancario come la facoltà di un soggetto di fruire dell'insieme dei crediti concessi dalle banche attraverso determinate forme tecniche. Considerando un azienda commerciale la definizione non si discosta molto da quella bancaria, infatti col termine fido si intende la quantità massima del credito concedibile ad un cliente. Benché non esistano regole oggettive sulla determinazione del fido, è possibile individuare alcuni criteri per il suo calcolo: • livello di rischio di credito, • attese di vendite nell'anno, • dilazione di pagamento, • importo minimo dell'ordine stabilito dall'azienda. Di queste variabili, il rischio di credito è già stato definito; per le altre 3 si può sintetizzare quanto segue: • le attese di vendite annue sono dei prospetti, frutto di serie statistiche, che cercano di quantificare le vendite del futuro esercizio. • Per dilazione di pagamento si intende il periodo di tempo che intercorre tra la fornitura della merce al cliente e il pagamento. Questo fattore è uno dei principali segnali di potere contrattuale: un cliente più “forte” sul mercato è in grado di ottenere dilazioni più lunghe. • L'importo minimo dell'ordine non è altro che una strategia escogitata dal fornitore per evitare clienti indesiderati e per aumentare il fatturato. Dalle combinazioni di queste variabili è possibile determinare il fido; la soluzione più appropriata è il pagamento anticipato dei primi ordini e la crescita di fido basata sui nuovi 9 ordini, da evadere dopo il pagamento dei precedenti. Nella pratica comune, spesso la richiesta di fornitura di un nuovo cliente è inviata da un agente di vendita. Questo fornisce una prima “scheda di valutazione” del potenziale cliente con un'indicazione personale sul fido da concedere. Questa Opinione dell'agente non è da trascurare in quanto spesso il personale di vendita è in possesso di informazioni che le agenzie non possiedono. Dalla combinazione di tutte le informazioni il CM valuta l'affidabilità del richiedente e calcola il Fido. Questa operazione non è solo il frutto di formule matematiche o di altri metodi quantitativi; anzi, l'affidamento del cliente è una decisione basata su metodi qualitativi e sulla capacità del team amministrativo. Come nell'affidamento bancario possiamo distinguere tre fasi: 1. Fase istruttoria 2. Fase deliberativa 3. Fase esecutiva Nella prima, l'agente prende atto delle richieste della clientela, propone a chi ha i poteri decisionali il volume e le modalità con le quali servire il cliente. La pratica passa quindi in sede centrale, dove il CM raccoglie le informazioni necessarie per valutare il rischio di credito. Nella seconda fase, chi detiene il potere di concessione del credito assume le decisioni sul volume e sulle modalità di erogazione del fido. Nell'ultima fase, viene attivata la posizione del cliente e si iniziano i rapporti transattivi. Il fido accordato sta ad indicare il volume massimo di credito che l'azienda può concedere al cliente, mentre il fido utilizzato indica i prestiti effettivi di cui un cliente è fruitore. In particolare una volta calcolato il fido, il cliente ordina la merce, se la somma dei nuovi ordini e delle partite ancora aperte è minore del fido accordato, l'ordine passa direttamente in produzione e poi viene spedito. Se invece questa somma risulta superiore al fido accordato (fuori fido), l'ordina viene lasciato in standby, in quanto è necessaria un autorizzazione amministrativa del CM. Questa procedura di concessione aggiuntiva di fido verrà analizzata più avanti nella gestione operativa del credito. Sempre nello fase di affidamento viene deciso il metodo di vendita, ovvero le forme tecniche con cui sarà servito il cliente. Tra le più utilizzate ci sono: 1. vendita in conto visione (contratto estimatorio), 2. vendita con emissione di fattura. 1- Il contratto estimatorio è disciplinato dall'articolo 1556 del codice civile: “con il contratto estimatorio una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (accipiens) e questa si 10 obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”. Da come si evince attraverso questo tipo di contratto il cliente è agevolato nel pagamento della merce: paga solo quello che ha venduto, restituendo il resto. Questo tipo di contratto è utilizzato da chi vuole avere disponibilità di merce per venderla ma senza accollarsi il rischio che rimanga invenduta. Alla scadenza del contratto solitamente la merce invenduta viene restituita e viene emessa la fattura per il restante. In particolare i due soggetti acquisiscono particolari obblighi e diritti attraverso questo contratto: Accipiens: si accolla il rischio del perimento delle cose, pure se avvenuto per causa a • lui non imputabile; deve pagare il prezzo di stima al tradens e può liberarsi da tale obbligo restituendo in tutto o in parte le cose al tradens; i suoi creditori non possono sottoporre la merce a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo al tradens. Tradens: trattandosi di contratto reale il tradens adempie al suo obbligo consegnando • le cose all'accipiens; con la consegna non riceve subito il prezzo delle cose, dovendo aspettare l'esito dell'attività dell'accipiens potendo le cose non essere, in tutto o in parte, da lui vendute; pur rimanendo proprietario delle cose sino a quando non siano vendute dall'accipiens, non può disporne sino a quando non gli siano restituite. (http://www.dirittoprivatoinrete.it/contratto_estimatorio.htm) Se invece l'azienda serve il cliente con un contratto di vendita (vero e proprio) si esegue la fatturazione della merce venduta. Con la fattura, infatti, si vuole documentare e provare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi ed il diritto a riscuotere il prezzo. Tra le varie tipologie di fatture troviamo: • fattura immediata: deve essere emessa e consegnata o spedita entro lo stesso giorno di effettuazione della vendita o prestazione del servizio. • Fattura differita: quando i beni oggetto della vendita sono accompagnati dal documento di trasporto (ddt), si ha la fatturazione differita, che deve essere fatta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettiva consegna della merce. Solitamente la fatturazione avviene alla fine del mese in cui è stata consegnata la merce. Il DDT è il documento che accompagna i beni durante il trasporto. Il DDT deve contenere i seguenti elementi: ◦ la data di emissione e il numero progressivo attribuito, ◦ i dati identificativi del venditore, ◦ i dati identificativi del compratore, ◦ la natura, la qualità e quantità dei beni trasportati, 11 ◦ l'indicazione dell'eventuale vettore, ◦ la data di effettiva consegna della merce. • Fattura accompagnatoria: contiene in un unico documento gli elementi della fattura e le informazioni sul trasporto dei beni venduti. • Fattura pro-forma: non è una vera e propria fattura, ma una sorta di anticipazione di una fattura che verrà emessa in un secondo momento. Spesso viene usato nei rapporti con l'estero al fine di far ottenere al cliente un apertura di credito dalle banche. • Nota di credito: è il documento di rettifica redatto dal venditore per stornare totalmente o parzialmente, importi precedentemente fatturati ad un cliente. • Parcella e avviso di parcella: sono documenti utilizzati dai liberi professionisti che espongono le spese e le competenze concernenti le prestazioni effettuate. Gestione operativa del credito Una volta che è stato calcolato il fido si pone un problema di gestione del credito. Per gestione operativa del credito si intendono tutte le operazioni tese a risolvere i problemi che si pongono in fase di esecuzione delle deliberazioni assunte e di controllo della regolarità della relazione con la clientela. L'assetto organizzativo di questa gestione dipende dalle dimensioni aziendali. Per dimensioni non si intende solo la grandezza patrimoniale ma anche quella territoriale. Prendendo in considerazione il primo aspetto, se un’azienda ha le risorse per un ufficio crediti, la gestione operativa del credito è svolta internamente; in caso contrario questa mansione può essere svolta da un service esterno. L'importanza strategica di avere una gestione pro-attiva e professionale del credito commerciale può rappresentare un elemento di differenziazione concorrenziale e fornire un contributo chiave alla riorganizzazione dei processi, ed in ultima analisi, alla sopravvivenza e allo sviluppo dell'azienda stessa. Purtroppo nelle PMI italiane la cultura del CM non è ancora diffusa e molti dei problemi di liquidità ne sono la conseguenza. L'impossibilità di incassare in tempi ragionevoli i propri crediti, come già anticipato, mette in difficoltà sempre più imprese, in particolare si innesca la già-detta crisi di liquidità. Questa mancata disposizione di circolante deriva dal mancato incasso dei crediti che comporta una necessità aggiuntiva di finanziare esternamente gli investimenti portando successivamente ad una crisi del debito, che rappresenta l'incapacità delle aziende ad onorare i debiti accumulati dagli operatori finanziari. Incassare crediti è sicuramente più difficoltoso per chi non è abituato a farlo di professione ed 12 è per questo che esternalizzare servizi per la gestione del credito diventa per molte PMI la soluzione più efficace. Dai dati disponibili su Unirec, l'unione nazionale impresa a tutela del credito (Francesca Carafa, 2012), nel 2012 vengono gestite da operatori specializzati in recupero crediti 33 milioni di pratiche, per un valore superiore a 30 miliardi di euro. Affidare la gestione del credito ad un service esterno, significa individuare un partner affidabile in grado di valutare la necessità dell'azienda e di indicare soluzioni personalizzate del business; ad oggi, infatti, l'outsourcing viene interpretata come una relazione di partnership. Gli elementi determinanti per l'individuazione del partner sono la presenza di una struttura di consulenza che analizzi i processi con il cliente, la capacità di sviluppare soluzioni in grado di integrarsi con le aree dell'azienda cliente e la disponibilità di una struttura operativa adeguata per prendere in carico i servizi richiesti. L'attività di recupero crediti per conto di terzi è regolata dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, regolamentazione del 1931. Dal 4 Aprile 2012 la proposta di legge: “disciplina del settore della tutela del credito” è in esame in commissione. Questa proposta di legge è tesa a disciplinare con una normativa evoluta e adatta al contesto, l'attività delle imprese del settore di tutela del credito. In particolare si vogliono evitare che degli operatori non adeguati entrino nel settore, cosa che l'attuale legislazione consente. Dopo questa parentesi sull'outsorcing si può riprendere l'analisi sull'assetto organizzativo della gestione del credito. Nel caso in cui l'azienda disponga di fondi sufficienti a gestire internamente la pratica di recupero crediti, la gestione di tale strumento viene affidata al credit manager, che in caso di una grande azienda può essere un team di professionisti. Analizzando il secondo punto, ovvero la dimensione territoriale dell'azienda, si può affermare che se il raggio d’azione aziendale è molto vasto, la gestione del credito può essere svolta da più operatori che monitorano i clienti situati su una determinata regione geografica. Questi operatori forniscono un report periodico ad un ufficio centrale che ha il compito di coordinare l'azione dei vari operatori d'area (area-credit manager). Entrando nella gestione operativa del credito in seguito si analizzeranno le varie forme tecniche di pagamento scelte dall'azienda; il controllo dei rischi e i segnali di deterioramento della posizione creditizia. Metodi di pagamento Contemporaneamente al calcolo del fido, attraverso le informazioni commerciali raccolte vengono selezionati i metodi con cui essere pagati dal cliente. L'accordo commerciale deve sempre indicare con chiarezza dilazione e strumenti di pagamento. Questo ovviamente non ne 13 garantisce il rispetto, ma limita la discrezionalità del cliente e costituisce un riferimento per valutarne la correttezza. La scelta dello strumento di pagamento è essenziale per garantire un sano rapporto, inoltre la specificazione di tale mezzo limita i comportamenti opportunistici e rischiosi. Come si può intuire, servire un cliente con contrassegno o con l'emissione di ricevute bancarie è totalmente differente. In base alle informazioni raccolte e alle richieste del cliente si valuta il miglior modo per garantire all'azienda l'incasso. Metodi come la rimessa diretta o il contrassegno stesso garantiscono un incasso simultaneo alla consegna della merce. Nella rimessa diretta il mezzo di pagamento può variare tra contanti, bonifico o assegno; l'elemento essenziale è l'immediatezza del pagamento appena consegnata la merce. Il contro-assegno è un metodo di pagamento simile, la differenza è insite nel fatto che l'azienda speditrice incarica una società di trasporto merci ad incassare la somma fissata; questo è un contratto di spedizione che garantisce la consegna della merce solo previo pagamento di quanto pattuito e il vettore è obbligato a restituire la somma al mandante. Questi due tipi di pagamento possono essere accostati al circolante e fanno sorgere solo relativamente un credito. In particolare il sorgere del credito avviene quando la transazione non viene regolata attraverso la moneta legale. Questa è infatti un mezzo di scambio avente la capacità immediata di estinguere gli obblighi dell'acquirente nei confronti del venditore. In caso di regolazione con un altro mezzo di scambio, come anticipato, il venditore riceve un diritto di credito nei confronti dell'acquirente, diritto che si estinguerà solo al momento in cui avverrà l'effettivo pagamento in base monetaria. Nell'ambito dei servizi di pagamento si possono distinguere strumenti di pagamento garantiti dalla banca e strumenti che invece richiedono una “verifica della copertura”. • L'assegno circolare: questo strumento di pagamento è un titolo di credito all'ordine, emesso da un ente creditizio autorizzato, il quale si assume l'obbligo incondizionato di pagare a vista, a una determinata persona (giuridica o meno), una certa somma di denaro, disponibile all'atto di emissione. Chi emette un assegno circolare deve essere una banca, questa è la principale peculiarità che lo contraddistingue. • Il bonifico: anche questo metodo non presenta pericoli di mancata copertura in quanto nel sistema circola un ordine di accredito che rende praticamente certo il buon esito del pagamento. In particolare il bonifico è un'operazione effettuata da un intermediario, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un altro intermediario. La banca che riceve la 14 disposizione di pagamento provvede a effettuare il trasferimento solo dopo la messa a disposizione della somma da parte del cliente. Il beneficiario può risultare esposto a ritardi nell'accreditamento derivanti da inefficienze del sistema bancario; per questo motivo, spesso, il creditore chiede la trasmissione del numero di CRO, ovvero il numero dell'operazione che può assicurare la reale e immediata esecuzione del bonifico. • L'assegno bancario: questo titolo di credito a vista è da inserire negli strumenti con “verifica di copertura”. Come si diceva si tratta di un titolo di credito, mediante il quale un soggetto (traente), che dispone fondi presso una banca, ordina a questa (banca trattaria) di pagare una certa somma a favore proprio, o a favore di un terzo (beneficiario). Il presupposto essenziale è la cosiddetta convenzione di assegno, ovvero l'autorizzazione conferita dalla banca al cliente a trarre assegni sulla dipendenza presso la quale è stato aperto il conto corrente. Questa autorizzazione si materializza tramite la consegna del libretto di assegni (carnet). L'operazione di pagamento avviene tramite la presentazione da parte del portatore del documento rappresentativo del proprio credito in conto presso la banca (negoziatrice), la quale ne accredita l'importo salvo buon fine. La stessa banca fisserà i termini e la valuta di accredito delle somme versate; in caso la banca del debitore (trattaria) segnali l'insoluto, la banca negoziatrice restituirà il documento al creditore e addebiterà l'importo precedentemente anticipato. L'esito dell'assegno bancario spesso non è immediato, questo intervallo di tempo può essere variabile e rappresenta uno degli elementi di criticità dell'assegno bancario. Prendendo in considerazione un esito negativo, ovvero il caso di un assegno impagato, si avvia una procedura che nel peggiore dei casi compromette l'intero sistema finanziario del cliente. Infatti in caso di assegno non pagato in prima presentazione (per assenza di fondi a copertura) c'è la possibilità di ripresentarlo entro 60 giorni con un aggravio per il debitore corrispondente alla penale del 10% dell'importo. Solitamente il debitore crea una riserva del 10% presso il proprio conto bancario che garantisce la mancata segnalazione di protesto. Dopo i tre giorni dall'avvenuta negoziazione dell'assegno, la stanza di compensazione invia alla banca di traenza il titolo in originale e la richiesta in seconda presentazione dell'assegno. In caso di esito negativo anche in seconda presentazione l'emissione determina un illecito amministrativo, che vien punito con sanzioni pecuniarie e accessorie. Tutto avviene con la segnalazione del cosiddetto “protesto”, il fulcro del sistema è l'archivio 15 informatizzato degli assegni bancari ovvero la centrale di allarme interbancaria (CAI). Il protesto, è un atto pubblico con cui viene accertato che l’assegno è stato emesso senza fondi e che consente al beneficiario di poter adire immediatamente un’azione giudiziaria. La segnalazione di avvenuto protesto viene annotata anche presso le Camere di Commercio, che a loro volta la trasmettono ai sistemi informativi delle aziende del credito e alle aziende finanziarie. Pertanto la segnalazione pregiudica la possibilità di accedere a forme di finanziamento per il debitore. Il protesto rimane in tale archivio fino a che l’interessato non ne faccia richiesta di cancellazione. Tale richiesta può essere inoltrata dal traente trascorsi 12 mesi dalla levata, e previa presentazione del titolo protestato (che attesta l’avvenuto pagamento del debito al beneficiario dell’assegno). Dopo l'analisi della procedura di protesto, si può proseguire con l'analisi degli altri metodi di pagamento. Anche se non è previsto, e anzi è vietato dalla legge, nella prassi sono diffusi gli assegni postdatati. Il fenomeno consiste in un accordo tra prenditore e traente di datare l'assegno con data successiva a quella dell'effettiva emissione. Il prenditore si impegna a non presentare l'assegno all'incasso se non dopo la data di emissione. I vantaggi di tale accordo sono evidenti per entrambe le parti: il traente si avvantaggia della possibilità di emettere assegni ponendosi in una posizione simile a quella dell'acquisto a credito; il prenditore si avvantaggia del fatto che il documento ricevuto consente, alla scadenza, di ottenere il pagamento, direttamente dalla banca trattaria, con la tutela della legge in materia di mancato pagamento. Come detto, la legge vieta questi tipi di accordi e la Banca d'Italia ha espresso la propria posizione in merito alla prassi della postdatazione nelle istruzioni di Vigilanza per le banche: “le Banche si astengono dall'acquisire assegni post-datati a specie, salvo per l'immediato incasso”. • Cambiale: la cambiale svolge una funzione simile all'assegno postdatato anche se questo titolo di credito è disciplinato dalla legge. Si tratta di uno strumento che permette di rimandare il pagamento di una somma di denaro. La cambiale tratta è un titolo di credito mediante il quale un soggetto (detto traente) ordina ad un suo debitore (detto trattario) di pagare una certa somma al legittimo portatore del titolo (beneficiario o prenditore). È necessaria però la firma di accettazione da parte del debitore affinché la cambiale tratta abbia pieno valore legale. La cambiale pagherò è, invece, una promessa di pagamento ad un soggetto (beneficiario principale), di una certa somma di danaro, ad 16 una determinata scadenza, in un certo luogo. Deve essere munita di bollo il cui valore è proporzionato all’importo (12 per mille). La cambiale può essere trasferita mediante la girata ( mette la firma a tergo della la cambiale-girata in bianco). Alla scadenza l’ultimo beneficiario chiede il pagamento, se l’obbligato non paga il possessore della cambiale si rivolge ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario per elevare il protesto che può portare al pignoramento dei beni del debitore. • Riba: sicuramente le ricevute bancarie sono lo strumento di pagamento più utilizzato nel settore B2B (business to business); queste sono degli ordini di incasso elettronico disposti dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso, attraverso procedura interbancaria su RNI, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore. Il vantaggio principale di questo servizio è la velocità con cui si viene a conoscenza dell'esito. Infatti la maggior parte delle Riba circola su supporti elettronici, con la predisposizione automatica degli avvisi di scadenza, con la stampa automatica delle ricevute direttamente presso la banca destinataria e la restituzione in forma elettronica al creditore delle ricevute non pagate. A differenza dell'assegno bancario, in tal modo, viene superato sia il problema della restituzione materiale del documento di incasso, sia la comunicazione dei loto estremi all'azienda creditrice. • MAV, ovvero il pagamento mediante avviso: si tratta di un ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice). Questa comunica poi alla banca assuntrice l' avvenuto pagamento. • il bollettino freccia: si tratta di un ordine di incasso eseguito mediante un bollettino precompilato dal creditore, senza importo predeterminato. Il debitore lo usa per pagare in contenti o con altre modalità presso un qualunque sportello bancario. • i rapporti RID (rapporti interbancari diretti): la procedura RID è solitamente utilizzata nel B2C (business to consumer), è un ordine automatizzato di incasso crediti che presuppone una pre-autorizzazione permanente di addebito in conto da parte del debitore. E' utile nel pagamento di operazioni ricorrenti con scadenza predeterminata. • Carte di pagamento: questo termine identifica l'insieme degli strumenti medianti i quali il titolare può acquistare beni o servizi presso determinati esercizi commerciali, senza che il pagamento avvenga attraverso un esborso immediato di contante. Fanno parte di questa categoria: le carte di debito, quelle di credito e le prepagate. 17 Queste modalità sopra elencate sono le più diffuse nel regolamento dei crediti commerciali tra aziende italiane; per le transazioni commerciali tra soggetti appartenenti a stati o ad aree valutarie diverse si usano i cosiddetti pagamenti documentari. Tali servizi permettono di risolvere alcune problematiche causate dalla distanza fisica tra i soggetti. • Credito documentario: è la forma di pagamento documentario più utilizzata in quanto fornisce garanzie più ampie all'esportatore rispetto al rischio di insolvenza del debitore. La totalità del processo è regolata tra banche, in particolare la banca emittente (issuing bank) assume l'impegno di compiere una prestazione (pagamento) a favore dell'esportatore (beneficiario) contro la presentazione dei documenti previsti nell'operazione di credito documentario, redatti in modo conforme alle istruzioni impartite dall'importatore ordinante (applicant)e a quanto stabilito dalle Norme e Usi Uniformi le pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale. • Rimessa documentaria: questo servizio di pagamento usato in ambito internazionale prevede che l'esportatore conferisca alla propria banca mandato di consegnare all'importatore, tramite banca corrispondente, i documenti inerenti la fornitura, a condizione che l'importatore esegua la propria prestazione di pagamento. Anche questa operazione è regolata dalla Camera di Commercio Internazionale. Il principale vantaggio di tale strumento è la fornitura di una reciproca garanzia: ◦ l'esportatore è sicuro che in assenza di pagamento, i documenti non saranno consegnati al compratore, ◦ l'importatore è sicuro che il pagamento verrà effettuato solo in presenza di una documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli impegni assunti dal venditore. • Lettera di credito (stand-by letter of credit): questa operazione è molto simile al credito documentario, la differenza sostanziale è insita nel ruolo della banca emittente; nella lettera di credito infatti l'emittente fornisce una garanzie sussidiaria, intervenendo solo se il proprio cliente (obbligato principale) non provvede al pagamento. La lettera di credito presenta la stessa efficacia del credito documentario; anche se si può considerare uno strumento più semplice, in quanto, in caso di esito positivo, non richiede alcun intervento da parte della banca. (Cinzia Baldan, a cura di Paolo Biffis, 2009) La scelta del metodo di pagamento è, come anticipato, strettamente correlate alle informazioni di affidabilità del cliente; una volta scelto come servirlo è essenziale un continuo monitoraggio per garantire solidità al rapporto. 18 Monitoraggio dell'esposizione e prevenzione delle insolvenze. In materia di credito ci sono due gruppi di importanti decisioni che un azienda deve affrontare; il primo riguarda le decisioni in materia di concessione, il secondo comprende le decisioni che il CM assume per il controllo dei rischi derivanti dal credito concesso. Di questo ultimo gruppo fanno parte tutte le decisioni di valutazione di merito. Le decisioni si possono dividere in base alla circostanza dalla quale emergono: û in caso di nuovo ordine, û in caso di evidenze di deterioramento della posizione debitoria. Nella prima circostanza l'iter è simile ad un nuovo affidamento; infatti nel caso il cliente esegua un nuovo ordine merce, che fa eccedere il fido precedentemente accordato si prosegue con una nuova valutazione di merito di credito. La raccolta delle informazioni ora è incentrata su eventuali episodi che hanno fatto accrescere il merito di credito del cliente. Alle volte, il prolungato rapporto con il cliente porta ad una conoscenza reciproca, che permette di prendere decisioni senza dover ricorrere all'uso delle agenzie di informazioni commerciali. Se, invece, il nuovo ordine non provoca lo sconfinamento c'è un passaggio diretto della richiesta alla produzione. La seconda circostanza può essere segnalata da alcuni eventi connessi al mancato rispetto dei termini contrattuali o ad altri elementi segnalati dal sistema di archiviazione delle agenzie di informazioni commerciali. Gli elementi di difformità rispetto al rapporto contrattuale prestabilito possono essere: i. mancato pagamento di tratte o ricevute bancarie, ii. altre tipologie di insoluti, iii. difficoltà nel rispetto dei termini fissati in eventuali dilazioni. Questi elementi possono essere direttamente osservati dall'azienda fornitrice e possono essere dovuti a svariati motivi. Infatti un insoluto, ad esempio, può essere un segnale di tensioni di liquidità della clientela, oppure può essere anche dovuto da una insoddisfazione dello stesso cliente. Compito del CM è quello di capire le motivazioni che portano ad un insoluto e di far rientrare il cliente nel miglior modo possibile. Altri segnali possono segnalare la presenza di un peggioramento del rischio di credito: I. osservazioni derivanti dall'andamento delle operazioni bancarie, II. osservazioni derivanti dalla centrale dei rischi interbancaria, III. osservazioni derivanti dal mercato, in particolare da peggioramenti del rischio settore, IV. osservazioni derivanti da clienti connessi. Tutte questi segnali sono difficile da monitorare per un'azienda commerciale (non 19 finanziaria), per cui tutti i segnali che possiamo definire “esterni” sono raccolti e inviati all'azienda fornitrice dalle stesse agenzie di informazioni commerciali usate per l'affidamento. Queste una volta che il fornitore chiede informazioni su un possibile cliente continuano ad aggiornare la posizione dello stesso, avvisando tramite mail o altro supporto eventuali protesti, cessazioni attività, cambiamento ragione sociale ecc. Anche in questo caso il ruolo delle agenzie è fondamentale per tener monitorato il cliente prevenendo eventuali insoluti. Una volta che si ricevono segnali di deterioramento del merito di credito si avvia la procedura di recupero (se necessaria) o di blocco ordini in caso di insoluti. Nel caso di segnali meno gravi si ha una riconsiderazione del fido. Prima di considerare le tecniche di gestione dei crediti scaduti, di seguito verranno analizzate le novità introdotta nelle dilazioni di pagamento. Lotta ai ritardi nei pagamenti, tutte le novità introdotte dal DGLS 192/2012. (avv. A.D. Arnaldi, 2012) Il DGLS 192/2012 modifica il DGLS 231/2002 che doveva attuare la direttiva UE 2011/7. la direttiva regolava i termini di pagamento e gli interessi di mora connessi ai ritardi. Il vecchio DGLS 2002 recitava: “il termine di pagamento di 30gg è obbligatorio solo per beni deteriorabili e, in merito a ciò l'art. 62 prevede delle sanzioni per chi non rispetta tale termine. Il nuovo decreto introduce delle novità, in particolare amplifica il campo d'azione per tutti i contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dal 1° Gennaio 2013 tra imprese, P:A. e liberi professionisti. Nel caso non vi siano accordi tra le parti, va da sé che il pagamento da applicare sia di 30gg effettivi a partire da (3 possibilità per il calcolo): 1. data ricevimento fattura; 2. data ricevimento merce o prestazione di servizio; 3. data accettazione/verifica della merce. Tale termine di pagamento può essere portato a 60gg con accordo scritto. Può inoltre essere derogato anche il termine di 60gg ma solo a 2 condizioni: Ø NON deve essere GRAVEMENTE INIQUO per il creditore (questo aspetto comporta la nullità della clausola e non del contratto); Ø provato per ISCRITTO (ovvero, qualsiasi mezzo di prova, non necessariamente con un contratto). 20 Solo tra imprese e P.A. il termine massimo è di 60gg non derogabile. Anche se resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. L'art. 5 regola gli interessi. Gli interessi di mora sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso diverso. Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo dalla data di scadenza e si prescrivono in 5 anni. Il tasso è calcolato considerando il tasso BCE (comunicato al 1° gennaio e il 1° luglio) + 8 punti percentuali. Nell'art. 7 vengono descritte le cause di nullità. Le clausole concernenti il termine di pagamento al saggio degli interessi di mora sono nulle quando risultano inique in danno al creditore. Si applicano gli artt. 1339 (inserzione automatica di clausole) e 1419 (nullità parziale) cc. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una PA è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento fattura. Dunque, nello specifico, il dgls. 192/2012 istituisce un doppio sistema di regole applicabili: u da un lato, alle transazioni commerciali in cui sia parte una PA: dal 1° gennaio 2013, la PA dovrà pagare i propri fornitori ordinariamente entro 30 giorni, al più entro 60 giorni: tale deroga si applica alle imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza ed agli enti pubblici che erogano prestazioni di assistenza sanitaria, nonché in tutti quei casi in cui vi sia una oggettiva giustificazione in base alla natura o all'oggetto del contratto, ovvero in relazione a particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell'accordo (previo accordo tra le parti). Trascorsi tali termini, decorre automaticamente il calcolo degli interessi di mora al tasso della BCE (comunicato dal MEF in gazzetta ufficiale) Maggiorato di 8 punti percentuali. u Dall'altro, alle transazioni commerciali tra imprese: anche nei rapporti tra imprese private, se non diversamente specificato nel contratto, il termine di pagamento ordinario p di 30 giorni. Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente un diverso termine che, però, non dovrà superare i 60 giorni. Un termine superiore può essere concordato espressamente e non deve essere gravemente iniquo per il creditore. La sanzione conseguente a tele iniquità è la nullità del contratto, dichiarata dal giudice. L'art. 7, comma 2 esemplifica due ipotesi di accordi da considerarsi gravemente iniqui: 1. quello dell'accordo che “senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obbiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spesa del creditore. 21 2. Quello dell'accordo con il quale l'appaltatore o il sub-fornitore principale imponga ai propri fornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi. 3. Si possono ricavare altri limiti da analizzare volta per volta in via interpretativa. Anche per le imprese private il calcolo degli interessi di mora è automatico; anche se le parti possono concordare un tasso diverso. È sempre presente la facoltà delle parti, nel caso di lotti ripartiti, di eseguire una fatturazione differita entro il 15 del mese successivo alla data di riferimento fattura. La gestione dei crediti scaduti Come analizzato nella gestione operativa del credito, il controllo ordini è un importante strumento per rilevare la presenza di anomalie nel rapporto col cliente. Tra i filtri di controllo più comuni ci sono: 1. l'importo del fido, 2. la presenza di crediti scaduti. La presenza di crediti scaduti è un segnale evidente di deterioramento del merito di credito; se non viene giustificata la causa dello scaduto dal cliente, l'approccio raccomandabile è di sospendere la consegna e intervenire immediatamente con il recupero. È necessario tuttavia indagare, e possibilmente prevenire, le cause dello scaduto. In particolare lo scaduto può essere apparente: • mancato pagamento per contestazione commerciale: se la funzione commerciale conferma la contestazione, è opportuno superare il blocco per non danneggiare la relazione. • Oppure può avvenire un ritardo di contabilizzazione di un incasso già ricevuto. In altri casi lo scaduto può essere prevenuto: • alcuni clienti inviano avvisi di pagamento che, se ritenuti affidabili, possono essere registrati con scritture contabili provvisorie per neutralizzare lo scaduto. • In altri casi lo scaduto è reale e occorre decidere come comportarsi. Mentre è valida in generale la prescrizione di non evadere ordini fino all'incasso dello scaduto. • Clienti ritenuti affidabili che pagano con un limitato ritardo: in assenza di segnali di 22 peggioramento del merito creditizio si può decidere di evadere l'ordine. • Grandi clienti a cui non viene applicato il blocco anche in caso di ritardo dei pagamenti. Le procedure di sollecito e di recupero Quando le fatture, alla scadenza, risultano non pagate, sono richieste delle procedure di sollecito, tese al recupero dell'impagato. Come in precedenza, è utile dividere la clientela in fasce di merito e affidabilità, in modo da diversificare il trattamento di recupero. La procedura progressiva si articola su tre livelli: 1. solleciti scritti e telefonici, e/o interventi della forza vendita; 2. lettera di diffida e interventi della forza vendita; 3. azione legale. Per quanto riguarda i solleciti, la loro struttura deve essere differenziata in base alle caratteristiche dei clienti, e richiede la definizione dei seguenti parametri: • Destinatari: in base alla fascia di clientela il sollecito può anche essere escluso, in alcuni casi infatti vengono attuati interventi personalizzati da CM e forza commerciale. • Forma: il sollecito è per lo più scritto, ma può avvenire in via telefonica o anche tramite visita del venditore. • Cadenza: solitamente vengono inviati 2 o 3 solleciti prima di passare la pratica allo studio legale con cadenze di 15/30 giorni. Il tono del sollecito è differenziato in base al numero, il primo sollecito è di tono morbido e intende soprattutto verificare l'esistenza di contestazioni per disservizi; mano a mano che si procede, il tono acquisisce maggiore urgenza, fino ad arrivare alla diffida di uno studio legale con minaccia di azione legale. Questo intervento è necessario solo se i vari solleciti risultano inefficaci; ad esempio il cliente può non rispondere e/o non effettuare il pagamento dello scaduto. Nel caso invece di una risposta ai solleciti si può aprire un dialogo tra le parti che può portare a svariate soluzioni. Nel seguito si elencheranno gli strumenti più utilizzati per il recupero credito, di cui tutti sono parte dela procedura di rinegoziazione del debito. Rinegoziare un debito significa riaffidare il cliente, rivalutarlo alla luce del grado di conoscenza di una storia passata, di un comportamento contrattuale manifestato in termini concreti e, last but not least, in funzione dell'accertamento di elementi nuovi quali il grado 23 della sua esposizione finanziaria a livello di sistema. • L'accodamento: questo strumento consiste nel posporre, alla fine dell'originaria rateizzazione, gli importi insoluti che il debitore non sia in grado di recuperare per cui, in funzione del numero di rate accodate, il termine naturale del contratto verrà a maturare con un delay temporale derivante dalla proroga concessa. • Il piano di rientro: è lo strumento più utilizzato nel recupero crediti e permette al debitore di rateizzare l'insoluto all'interno del piano di ammortamento originario, ad esempio recuperando l'arretrato di tre rate impagate provvedendo per tre mesi consecutivi al pagamento di una doppia rata, o cumulando gli insoluti in un unico pagamento previsto in un mese in cui esista maggiore disponibilità. • La ristrutturazione: è la classica forma di rinegoziazione con rideterminazione di durata e variazione di rata. Questa concessione viene data quando ci si rende conto che l'onere mensile pattuito non è sostenibile, per cui l'assottigliamento delle fonti del percettore di reddito implica la necessità di riformulare il budget mensile degli impegni, procedendo alla rideterminazione del peso degli esborsi periodici di natura fissa, riducendo l'importo delle singole rate con contestuale allungamento della durata complessiva residua del finanziamento. • Consolidation: questo strumento consiste nell'accorpamento in un unico debito di più posizioni e può essere di natura interna o esterna. ◦ Nella consolidation interna, l'ente finanziatore ha in essere con controparte una pluralità di operazioni il cui cumulo genera un impegno di entità tale da non poter essere adempiuto con regolarità, per cui tale difficoltà implica la necessità di riformulare il piano di rimborso abbassando l'importo del debito mensile con contestuale allungamento della durata, il che può essere ottenuto accorpando tutte le operazioni in una solo a condizioni di rateizzazione modificate. ◦ La consolidation esterna, presenta gli stessi requisiti di quella precedente, ma differisce per la particolarità che la pluralità di operazioni è stata stipulata con differenti enti finanziatori, sicché l'eventuale consolidamento provoca la conseguenza per cui è un unico creditore quello che viene a gravarsi anche dei rischi di sistema. Fonte per la descrizione degli strumenti di recupero: (Samuele Roncati, 2012). 24 Come anticipato se i solleciti sono inefficaci, o gli impegni presi nel rientro non vengono rispettati, viene dato mandato ad uno studio legale di avviare una procedura esecutiva di recupero. Procedura esecutiva di recupero crediti. La fase giudiziale del recupero crediti, attesi i tempi ed i costi, è uno sbocco la cui onerosità la disincentiva in riferimento alla tipologia del portafoglio che compone il settore del consumer finance, composto di una numerosità di pratiche ciascuna delle quali ammonta ad importi esigui. Proprio su questo argomento, c'è da dire che in Italia i tempi medi per l'ultimazione della fase esecutiva superano i 1300 giorni, laddove negli altri Paesi dell’Europa occidentale tale periodo è pari a un quarto. È quindi particolarmente evidente che il ricorso agli strumenti processuali non è certo tale da essere ritenuto il più proficuo ai fini dell'ottenimento coattivo delle ragioni satisfattorie del creditore. Quando però il recupero legale rappresenta l'unica alternativa percorribile si ricorre alle procedure esecutive. Generalmente, queste azioni vengono intraprese solo dopo accertamenti economico/patrimoniali che dimostrino l'esistenza di un capitale o di beni pignorabili sufficienti a coprire il credito insoluto. Infatti, come anticipato, una mancanza di beni potrebbe far risultare l'azione legale economicamente sconveniente. L'attività di recupero esecutivo del credito si sviluppa in una serie di fasi, collegate a catena, in modo che, se una fase risulta inefficace, si passa a quella successiva. 1. Diffida di pagamento: nella diffida del legale, a differenza di quella eseguita in fase stragiudiziale, c'è un’intimidazione a provvedere al pagamento di quanto dovuto, con minaccia di procedere con decreto ingiuntivo (2° fase). 2. Decreto ingiuntivo: il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice che ingiunge, appunto, alla parte debitrice di provvedere al pagamento in favore del creditore di quanto dovuto per sorte capitale, interessi e spese. Questo provvedimento si ottiene dietro presentazione, da parte del creditore, di apposito ricorso. Lo stesso creditore dovrà presentare prove documentali del credito, come fatture, bolle di accompagnamento o altre forme di riconoscimento del debito da parte del debitore (es. piano di rientro firmato e non rispettato). Una volta emesso, dovrà essere notificato al debitore, che potrà opporsi entro 40 giorni dalla ricezione, scegliendo di dare inizio a una causa ordinaria nel corso della quale verrà accertata la fondatezza del credito azionato. Nel caso in cui il debitore non si opponga, invece, decorso il termine, il giudice competente potrà dichiarare esecutivo il decreto, rendendo in tal modo idoneo 25 a fondare l'esecuzione forzata. 3. Atto di precetto: l'atto di precetto è uno strumento che può essere utilizzato da chi abbia un titolo esecutivo. Questo strumento ha un termine di 10 giorni, molto minore rispetto al decreto ingiuntivo, decorso tale termine, il creditore può richiedere all'ufficiale giudiziario il pignoramento dei beni del debitore fino a completo soddisfacimento del proprio credito per sorte capitale oltre interessi, spese e competenze legali. 4. Pignoramento: Il pignoramento ha come effetto il congelamento di determinati beni, per poi essere in seguito sottoposti a vendita giudiziaria fino al saldo del credito azionato. 5. Istanza di vendita: è l'atto on la quale i beni del debitore possono essere venduti con o senza procedure di incanto sotto la direzione del Giudice dell'esecuzione. Visto l'onere e i tempi medi per queste procedure molti istituti finanziari hanno incentivato il ricorso a soluzioni stragiudiziali alternative. A tal proposito è da ritenere funzionale il decreto legislativo 28/2010: “mediazione e conciliazione”. Tale decreto istituisce il procedimento della mediazione, ovvero l'intervento di un organo terzo imparziale che assiste i due soggetti contrapposti con l'obbiettivo di trovare un accordo. I benefici sono percepibili sotto il profilo della velocità: la durata massima non può essere superiore ai quattro mesi; dell'efficacia: la mediazione consente l'ottenimento di un titolo dotato della stessa esecutività di un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva; e infine dell'informalità: la parte istante può partecipare senza assistenza di difensori. L'innovazione del settore stragiudiziale, l'introduzione di nuovi strumenti gestionali e l'individuazione di nuove modalità operative, sono tutti obbiettivi da perseguire ed incoraggiare nell'ottica della reingegnerizzazione dell'attività allo scopo di ottenere risultati più performanti, con l'auspicio che la gamma degli strumenti di recupero credito alternativi si vada ad arricchire al fine di rendere versatile e variegata la strumentazione delle soluzioni messe a disposizione degli operatori ed affinché il destinatario dell'intervento sia a sua volta posta nella condizione di individuare l'abito su misura funzionale alla soluzione. Una volta eseguito anche il procedimento legale, il ciclo del credito può definirsi concluso. Conclusioni Con un analisi completa del ciclo attivo del cliente, dalla prima analisi, all'incasso si è voluto ispezionare tutto l'ambito di competenza del credit manager. Anche se si è voluto fornire un 26 mappa completa questo non sta a significare che tutti i passaggi devono essere svolti, infatti un'attenta prevenzione può evitare l'insorgere di incagli e, quindi l'intervento del recupero forzoso; anche se è impossibile riuscire a prevedere una crisi come quella attuale. In un periodo come questo però, parole come credit crunch, default e spread vengono usate e “abusate” quotidianamente; dando l'idea opposta che si è voluta dare in questa relazione. Infatti nell'analisi svolta si è voluto andare contro corrente ed esprimere come il credit management non è gestione di mancato incasso, ma una prevenzione e continua modernizzazione per evitare il recupero forzoso dei crediti scaduti. Anche se la parola entusiasmo è difficile anche solo da pronunciare in un periodo tale, è essenziale diffondere un approccio positivo, per creare una cultura di credit manager “sana”, volta a prevenire più che a curare, che permetta di ristabilire all'interno delle aziende i percorsi in maniera corretta, impostando i discorsi dal principio. Si è voluto interpretare la crisi come un passaggio obbligatorio per portare il progresso in questa materia. Per usare un espressione di Norman Vincent Peale: “c'è una vera magia nell'entusiasmo” e proprio questa voglia di superare la crisi ha rivoluzionato le teorie del credit manager, portandolo ad una cultura di “vendita” del credito. La maggior parte dei mancati o ritardati pagamenti sono frutto di una negoziazione contrattuale poco chiara e proprio per questo si deve diffondere la nuova cultura che non si sta vendendo solo un prodotto o un servizio, ma si sta vendendo qualcosa di sempre più carente nel mercato, ovvero il credito. Da qui nasce la funzione strategica del CM che è chiamato ad affrontare la sfida di apprendere ed attivare processi positivi di collaborazione con l'area commerciale, atti, non solo a tutelare e far crescere l'impresa, ma anche a valorizzare il prodotto e servizio che deriva dalla gestione del credito. Riferimenti bibliografici • avv. A.D. Arnaldi, Acmi news, 2012, periodico dell’associazione Credit manager Italiaanno XXX- n. 98; • Cinzia Baldan, a cura di Paolo Biffis, 2009, le operazioni e i servizi bancari, quinta edizione, Giappichelli Editore-Torino; • Paolo Biffis, 2009, le operazioni e i servizi bancari, quinta edizione, Giappichelli EditoreTorino • Francesca Carafa, Oipa magazine dossier, periodico di approfondimento su imprese e PA, anno II, numero 1- marzo/aprile 2012 27 • CERBIONI, CINQUINI, SO'STERO, 2006, Contabilità e bilancio seconda edizione, McGraw-hill-Milano; • http://www.dirittoprivatoinrete.it/contratto_estimatorio.htm; • Samuele Roncati, 2012, Oipa Magazine, periodico di approfondimento su imprese e PA, anno II, numero 1- marzo/aprile 2012; • Francesco Ruoppolo, 2012, Oipa Magazine, periodico di approfondimento su imprese e PA, anno II, numero 1- marzo/aprile 2012; • Treccani- dizionario di economia e finanza. 28