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Traduzione1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale
di Jugoslavia sul rimpatrio e la riaccettazione di cittadini svizzeri
e jugoslavi soggiacenti all’obbligo di partenza2
Concluso il 3 luglio 1997
Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 aprile 2004
(Stato 1° maggio 2010)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica federale di Jugoslavia
(detti in seguito le Parti contraenti)
desiderosi di sviluppare fra i due Stati relazioni d’amicizia e collaborazione per tutti
gli aspetti, anche nell’ambito economico, con parità di diritti,
animati dal proposito di collaborare in buona fede alla soluzione della questione del
rimpatrio e della riaccettazione di cittadini soggiacenti all’obbligo di partenza di
entrambi gli Stati, compresi i richiedenti l’asilo respinti,
nell’intento di garantire il rimpatrio regolare e continuo di dette persone e di agevolarne la reintegrazione sociale ed economica nel Paese d’origine,
animati dal proposito di agevolare la circolazione delle persone tra i due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Definizioni
(1) Persona da rimpatriare o da riaccettare è qualsiasi persona di cui è stata accertata la cittadinanza di una delle Parti contraenti e che:
a)
è entrata illegalmente sul territorio nazionale dell’altra Parte contraente o
che vi dimora illegalmente
b)
dopo la scadenza della durata di validità del visto oppure al termine della
dimora non soggetta a visto ha dimorato illegalmente sul territorio nazionale
dell’altra Parte contraente
oppure
oppure
RU 2004 3579
1
Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente
Raccolta.
2
Mediante scambio di note del 29 giu./10 lug. 2007 (RS 0.142.115.739), la Svizzera ed il
Montenegro hanno confermato, nei loro reciproci rapporti, la validità di questo Accordo.
Giusta l'art. 21 n. 3 dell'Acc. di riammissione del 30 giu. 2009 (RS 0.142.116.829) questo
Accordo, nei rapporti tra la Svizzera e la Serbia, è stato sostiuito il 1° mag. 2010.
1
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c)
Amicizia. Domicilio. Dimora
dopo la scadenza di un permesso di dimora di breve durata rilasciato da una
Parte contraente ha dimorato illegalmente sul territorio nazionale dell’altra
Parte contraente
oppure
d)
è obbligato a espatriare dopo che la sua domanda d’asilo è stata respinta o
revocata nella procedura dalle autorità competenti dell’altra Parte contraente.
(2) Stato richiedente è lo Stato sul cui territorio nazionale dimora la persona che
deve rientrare alle condizioni previste nell’Accordo.
(3) Stato richiesto è lo Stato sul cui territorio nazionale è riaccettata la persona da
rimpatriare o da riaccettare alle condizioni previste nell’Accordo.
(4) Richiesta è la domanda formale che lo Stato richiedente presenta allo Stato
richiesto in merito all’accettazione della persona da rimpatriare sul territorio nazionale di quest’ultimo.
(5) Risposta alla richiesta è il documento con il quale lo Stato richiesto risponde
alla richiesta dello Stato richiedente.
(6) Servizi competenti sono le autorità delle Parti contraenti presso le quali è eseguita la procedura di rimpatrio o di riaccettazione.
Art. 2
Obbligo di riaccettazione
(1) Ciascuna Parte contraente s’impegna a riaccettare, su domanda, i propri cittadini
che dimorano sul territorio nazionale dell’altra Parte contraente e che non adempiono o non adempiono più le condizioni vigenti, conformemente all’articolo 1 numero
1 del presente Accordo, per l’entrata e la dimora sul territorio nazionale dell’altra
Parte contraente.
(2) Il rimpatrio e la riaccettazione avvengono conformemente alle disposizioni del
presente Accordo e del Protocollo d’applicazione dell’Accordo nel rispetto assoluto
dei diritti dell’uomo e della dignità delle persone che rientrano.
(3) La Confederazione Svizzera s’impegna a riaccettare:
1.
i cittadini svizzeri;
2.
le persone che con un passaporto o un documento d’identità valido, rilasciato dalla Confederazione Svizzera, sono entrate sul territorio nazionale della
Repubblica federale di Jugoslavia oppure cui è stato rilasciato un passaporto
o un documento d’identità della Confederazione Svizzera durante la dimora
sul territorio nazionale della Repubblica federale di Jugoslavia; e
3.
le persone che, durante la dimora sul territorio nazionale della Repubblica
federale di Jugoslavia, sono state svincolate dalla cittadinanza svizzera senza
che ne posseggano un’altra.
(4) La Repubblica federale di Jugoslavia si obbliga a riaccettare:
2
1.
i cittadini jugoslavi;
2.
le persone che con un passaporto nazionale jugoslavo valido dal territorio
nazionale della Repubblica di Jugoslavia sono entrate sul territorio nazionale
Rimpatrio e riaccetazione di cittadini soggetti a obbligo di partenza –
Acc. con la Jugoslavia
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della Confederazione Svizzera oppure cui è stato rilasciato un passaporto
jugoslavo durante la dimora sul territorio nazionale svizzero, sempreché in
entrambi i casi il rilascio del passaporto a queste persone sia avvenuto dopo
la firma del presente Accordo.
Sono escluse le persone in possesso di un passaporto jugoslavo che già prima della firma del presente Accordo avrebbe dovuto essere prorogato o rinnovato.
3.
le persone che, durante la dimora sul territorio nazionale della Confederazione Svizzera, secondo la legge jugoslava sulla cittadinanza, sono state
svincolate dalla cittadinanza jugoslava senza che ne posseggano un’altra.
Art. 3
Eccezione all’obbligo di riaccettazione
L’obbligo di riaccettazione di cui all’articolo 2 del presente Accordo non si applica
se la persona da rimpatriare non vuole rimpatriare nello Stato richiesto e:
–
possiede più cittadinanze
oppure
–
Art. 4
ha il permesso di dimora in uno Stato terzo.
Accertamento dell’identità e della cittadinanza
(1) L’identità e la cittadinanza della persona che rientra sono accertate dalle autorità
competenti dello Stato richiesto conformemente alle sue prescrizioni.
(2) Lo Stato richiedente farà pervenire allo Stato richiesto, al fine dell’accertamento
dell’identità e della cittadinanza, la richiesta per la persona che rientra corredata di
tutti i documenti di cui dispone.
(3) Se una persona obbligata a partire intende ritornare volontariamente non è
necessaria nessuna richiesta.
Il passaporto sostitutivo è rilasciato a questa persona secondo la procedura e nei
termini prescritti dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti, al più tardi però
entro 30 giorni.
(4) Quali mezzi usati nella procedura per accertare l’identità e la cittadinanza,
servono:
–
certificati di cittadinanza;
–
passaporti;
–
passaporti diplomatici;
–
passaporti di servizio;
–
carte d’identità;
–
documenti sostitutivi di passaporti, scaduti;
–
licenze di condurre;
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Amicizia. Domicilio. Dimora
–
atti di nascita;
–
libretto di navigazione marittima;
–
libretto di navigazione fluviale;
–
copie dei documenti summenzionati nonché altri documenti che potrebbero
servire ad accertare l’identità e la cittadinanza della persona che rientra.
Art. 5
Procedura dopo la richiesta
(1) Il servizio competente dello Stato richiesto invia la risposta entro 20 giorni dalla
ricezione della richiesta.
(2) Ricevuta la risposta positiva alla richiesta, il servizio competente dello Stato
richiedente si procura, presso la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato
richiesto il passaporto sostitutivo per la persona che rientra.
(3) Il servizio competente dello Stato richiesto che non può rispondere alla richiesta
entro il termine menzionato nel capoverso 1 del presente articolo, informerà immediatamente il servizio competente dello Stato richiedente e ne comunicherà i motivi.
Venuti meno questi ultimi, il servizio competente dello Stato richiesto trasmette
immediatamente, al più tardi entro 10 giorni, una risposta alla richiesta. Ricevuta la
risposta positiva alla richiesta, il servizio competente dello Stato richiedente si
procura presso la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto il
passaporto sostitutivo per la persona che rientra.
(4) Il passaporto sostitutivo è rilasciato immediatamente, al più tardi entro 3 giorni.
Art. 6
Procedure di rimpatrio e accettazione
(1) Il rimpatrio e l’accettazione di persone di cui all’articolo 2 capoverso 4 del
presente Accordo che devono lasciare la Confederazione Svizzera avvengono in
modo regolare e continuo alle condizioni menzionate nel presente Accordo e nel
Protocollo d’applicazione.
(2) La Confederazione Svizzera si adopera, se possibile entro 4 anni, per far rimpatriare le persone di cui all’articolo 2 capoverso 4 del presente Accordo che al
momento della firma di quest’ultimo soggiacevano all’obbligo di partenza,.
(3) Il rimpatrio e l’accettazione di persone di cui all’articolo 2 capoverso 3 del
presente Accordo che devono lasciare la Repubblica federale di Jugoslavia avvengono alle condizioni menzionate nel presente Accordo e nel Protocollo d’applicazione.
(4) I servizi competenti delle Parti contraenti si intendono previamente per scritto
circa la prevista accettazione.
(5) Il trasporto delle persone da rimpatriare e da riaccettare avviene in principio per
via aerea; in casi eccezionali motivati per ragioni mediche, il trasporto può avvenire
via terra.
(6) Il trasporto è in principio effettuatodalle compagnie aeree nazionali dello Stato
richiesto.
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Rimpatrio e riaccetazione di cittadini soggetti a obbligo di partenza –
Acc. con la Jugoslavia
Art. 7
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Protezione dei dati
(1) Sempreché la trasmissione dei dati personali sia richiesta per l’applicazione del
presente Accordo, le informazioni possono riguardare esclusivamente:
1.
le generalità della persona da rimpatriare e da riaccettare ed eventualmente
quelle dei familiari (cognome, nome, se del caso cognome precedente,
soprannome o pseudonimo, data e luogo di nascita, sesso, indirizzo e ultimo
domicilio abituale nello Stato richiesto, cittadinanza attuale e precedente);
2.
la carta d’identità o il passaporto (numero di serie e numero, durata di validità, data del rilascio, autorità di rilascio, luogo del rilascio ecc.);
3.
altri dati indispensabili per identificare le persone da rimpatriare e da riaccettare;
4.
i luoghi di dimora e gli itinerari;
5.
i permessi di dimora o i visti rilasciati da una delle Parti contraenti;
6.
altri dati su richiesta di una Parte contraente che le servono per l’esame delle
premesse per l’accettazione secondo il presente Accordo.
(2) Per il trattamento dei dati personali vanno osservati i principi menzionati nel
Protocollo d’applicazione del presente Accordo.
Art. 8
Costi del rimpatrio
I costi del rimpatrio sono a carico dello Stato richiedente, compresi i costi dell’accompagnamento ufficiale necessario.
Art. 9
Reintegrazione
Per impedire migrazioni incontrollate, lo Stato richiedente collabora con lo Stato
richiesto all’attuazione delle premesse per la reintegrazione economica e sociale
delle persone che rientrano conformemente al presente Accordo.
Art. 10
Modalità d’esecuzione
Tutti gli ulteriori disciplinamenti necessari per l’applicazione del presente Accordo
sono convenuti nel Protocollo d’applicazione del medesimo.
Art. 11
Commissione peritale
Le Parti contraenti collaborano strettamente nell’esecuzione e nell’interpretazione
del presente Accordo e del Protocollo d’applicazione. All’uopo è istituita dai servizi
competenti delle Parti contraenti una commissione peritale comune. La commissione
si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti.
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Art. 12
Amicizia. Domicilio. Dimora
Clausola d’intangibilità
(1) Il presente Accordo non tange gli impegni delle Parti contraenti derivanti dalla
Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati nel tenore del Protocollo
del 31 gennaio 19674 sullo statuto dei rifugiati.
(2) Il presente Accordo non tange gli impegni delle Parti contraenti derivati da altri
trattati internazionali di diritto pubblico.
Art. 13
Clausola inerente il Principato del Liechtenstein
Tutte le disposizioni del presente Accordo e del Protocollo d’applicazione del medesimo si applicano analogamente alle relazioni tra la Repubblica federale di Jugoslavia e il Principato del Liechtenstein.
Art. 14
Entrata in vigore, durata di validità
(1) Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.
(2) Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo lo scambio delle note con le
quali è confermato che sono adempiute le esigenze per la sua entrata in vigore,
sancite dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti.
(3) Le Parti contraenti convengono che il presente Accordo sia applicato provvisoriamente a contare dal primo giorno del secondo mese seguente la firma.
Art. 15
Sospensione provvisoria dell’esecuzione e disdetta
(1) Per motivi di ordine pubblico, sicurezza, protezione della sanità o non adempimento degli impegni assunti, ciascuna Parte contraente può sospendere provvisoriamente l’esecuzione o disdire il presente Accordo; in tal caso informa immediatamente, mediante notificazione, l’altra Parte contraente.
(2) La sospensione provvisoria dell’esecuzione del presente Accordo entra in vigore
il giorno della notificazione presso l’altra Parte contraente.
(3) La disdetta del presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese
seguente il mese in cui la notificazione sulla disdetta è stata ricevuta dall’altra Parte
contraente.
3
4
6
RS 0.142.30
RS 0.142.301
Rimpatrio e riaccetazione di cittadini soggetti a obbligo di partenza –
Acc. con la Jugoslavia
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Fatto a Berna il 3 luglio 1997 in due originali, uno in lingua tedesca, uno in lingua
serba, entrambi i testi facenti parimente fede.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il Governo della Repubblica federale
di Jugoslavia:
Arnold Koller
Zoran Sokolovic
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Amicizia. Domicilio. Dimora
Protocollo
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica federale di Jugoslavia
in merito all’applicazione dell’Accordo del 3 luglio 1997 tra il Consiglio federale
svizzero e il Governo della Repubblica federale di Jugoslavia sul rimpatrio e la
riaccettazione di cittadini svizzeri e jugoslavi soggiacenti all’obbligo di partenza
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Richiesta
(1) La richiesta è presentata dallo Stato richiedente al servizio competente dello
Stato richiesto.
(2) La richiesta contiene:
–
denominazione e indirizzo del servizio competente dello Stato richiedente,
numero della pratica e data della richiesta;
–
il testo introduttivo del seguente tenore: «Si chiede che la persona per la quale si deve fondatamente presumere che sussiste l’obbligo di riaccettazione
conformemente all’articolo 2 dell’Accordo, sia accettata sul territorio nazionale della Confederazione Svizzera (della Repubblica federale di Jugoslavia)»;
–
se necessario, le domande che i figli fino a 18 anni compiuti per i quali si
deve presumere che sussiste l’obbligo di riaccettazione conformemente
all’articolo 2 dell’Accordo, siano accettati insieme alla persona che rientra
nel territorio nazionale della Confederazione Svizzera (della Repubblica
federale di Jugoslavia).
A questo scopo sono messi a disposizione i dati seguenti:
A) Generalità
8
a)
dati imperativamente necessari:
– nome e cognome
– data di nascita
– luogo e Stato di nascita
– ultimo domicilio nello Stato richiesto;
b)
dati messi possibilmente a disposizione:
– nome del padre o della madre
– cognome precedente
– pseudonimo o soprannome
– dati sullo stato di salute e nome latino di un’eventuale malattia contagiosa.
Rimpatrio e riaccetazione di cittadini soggetti a obbligo di partenza –
Acc. con la Jugoslavia
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B) Dati risultanti dai documenti allegati:
–
certificato di cittadinanza: numero della pratica, data e luogo del rilascio,
autorità di rilascio e numero di registrazione nel Registro dei cittadini (per
cittadini jugoslavi)
–
passaporto: numero di serie e numero, data del rilascio, autorità di rilascio e
luogo del rilascio
–
altri documenti: nome del documento, numero, data e luogo del rilascio e
autorità di rilascio.
C) Una fotografia.
D) Per i figli devono essere messi a disposizione i seguenti dati:
–
nome e cognome
–
grado di parentela
–
data di nascita
–
luogo di nascita.
Vanno allegati:
–
atto di nascita per un figlio nato sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente;
–
se possibile, l’atto di nascita per il figlio nato sul territorio nazionale di uno
Stato terzo;
–
se possibile, una fotografia per i figli da 5 a 14 anni compiuti;
–
per i figli da 14 a 18 anni compiuti è imperativamente necessaria una fotografia.
E) Elenco dei documenti allegati.
F) Firma di un rappresentante e timbro del servizio competente dello Stato richiedente.
(3) Un modello della richiesta è accluso quale Allegato 1 al presente Protocollo.
Art. 2
Risposta alla richiesta
(1) Il servizio competente dello Stato richiesto invia la risposta alla richiesta al
servizio competente dello Stato richiedente secondo la procedura e nei termini fissati
all’articolo 5 dell’Accordo.
(2) La risposta alla richiesta contiene:
–
denominazione e indirizzo del servizio dello Stato richiesto, numero della
pratica e data della risposta alla richiesta;
–
denominazione e indirizzo del servizio competente dello Stato richiedente;
–
nome e cognome della persona in merito alla quale viene data riposta alla
domanda, data di nascita, luogo di nascita e Comune di nascita;
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Amicizia. Domicilio. Dimora
–
accertamento che per la persona rientrante esiste l’obbligo di riaccettazione
conformemente all’articolo 2 dell’Accordo;
–
accertamento che nel passaporto sostitutivo della persona che rientra sono
iscritti i figli minorenni che hanno meno di 14 anni compiuti e che per i figli
da 14 a 18 anni compiuti è rilasciato un passaporto sostitutivo proprio con i
seguenti dati per ciascun figlio:
nome e cognome, grado di parentela, data, luogo e comune di nascita;
oppure
–
in caso di risposta negativa, la motivazione per cui non ha potuto essere confermata l’identità della persona da verificare e (o) che per questa persona
non esiste alcun obbligo di riaccettazione conformemente all’articolo 2
dell’Accordo, ovvero che si tratta di un cittadino di uno Stato terzo, se esiste
un’indicazione in tal senso.
(3) Un modello della risposta alla richiesta è accluso quale Allegato 2 al presente
Protocollo.
Art. 3
Documento di viaggio
(1) Il servizio competente dello Stato richiedente invia alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto la risposta positiva alla richiesta presentata allo
scopo di allestire il passaporto sostitutivo.
La rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto, sulla base della
risposta positiva alla richiesta, conformemente all’articolo 5 dell’Accordo rilascia il
passaporto sostitutivo alla persona per la quale è stata autorizzata la riaccettazione.
(2) Il passaporto sostitutivo è rilasciato per una durata di validità di 30 giorni e va
utilizzato entro sei mesi dalla data del rilascio.
Art. 4
Procedura d’accettazione
(1) Il servizio competente dello Stato richiedente informa il servizio competente
dello Stato richiesto riguardo al rimpatrio della persona in questione dieci, al più
tardi cinque giorni prima del rientro previsto.
(2) Questa informazione è inviata per scritto con i seguenti dati:
10
–
denominazione e indirizzo del servizio competente dello Stato richiedente,
numero della pratica e data dell’informazione;
–
denominazione e indirizzo del servizio competente dello Stato richiesto;
–
il testo introduttivo del seguente tenore: «Vi informiamo che il ............
(giorno, mese e anno), dall’aeroporto ........ con volo numero ........ decollo
alle ore ....... e atterraggio all’aeroporto ................ alle ore ....... sarà rimpatriata nella Repubblica federale di Jugoslavia (nella Confederazione Svizzera) la persona della quale sono comunicati i seguenti dati:
–
nome e cognome, data e luogo di nascita della persona da rimpatriare, numero della pratica e data della risposta alla richiesta,
Rimpatrio e riaccetazione di cittadini soggetti a obbligo di partenza –
Acc. con la Jugoslavia
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–
indicazione dell’eventuale dipendenza della persona da rimpatriare da aiuto
esterno, cura e assistenza a causa di malattia o dell’età,
–
indicazione della persona che potrebbe causare contrattempi allo scopo di
rafforzare i provvedimenti dell’accompagnamento ufficiale.
Se per motivi medici fondati, il trasporto deve avvenire via terra, il testo introduttivo
dell’informazione riguardo al rimpatrio della persona è del seguente tenore: «Vi
informiamo che il ... (giorno, mese e anno), al posto di confine internazionale nella
Repubblica federale di Jugoslavia (Confederazione Svizzera) sarà rimpatriata la
persona della quale sono comunicati i seguenti dati:
–
nome e cognome, data e luogo di nascita della persona da rimpatriare, numero della pratica e data della risposta alla richiesta;
–
indicazione dell’eventuale dipendenza della persona da rimpatriare da aiuto
esterno, cura e assistenza a causa di malattia o dell’età;
–
indicazione della persona che potrebbe causare contrattempi, allo scopo di
rafforzare i provvedimenti dell’accompagnamento ufficiale.
(3) Se il servizio competente dello Stato richiedente non può rispettare il termine
previsto per la consegna della persona, deve informare immediatamente il servizio
competente dello Stato richiesto.
(4) Un modello dell’informazione riguardo al rimpatrio è accluso quale Allegato 3
al presente Protocollo .
Art. 5
Posti di confine
L’accettazione delle persone che rientrano avviene ai seguenti posti di confine:
–
nella Repubblica federale di Jugoslavia ai posti di confine internazionali
«Aeroporto di Belgrado», «Aeroporto di Niš», «Aeroporto di Pristina» e
«Aeroporto di Podgorica», e, in casi eccezionali per motivi medici fondati,
al posto di confine internazionale «Kelebija» per il traffico stradale e al
posto di confine internazionale Subotica per il traffico ferroviario;
–
nella Confederazione Svizzera al posto di confine internazionale dell’aeroporto internazionale di «Kloten», Zurigo e a quello dell’aeroporto internazionale di «Cointrin», Ginevra e, in casi eccezionali per motivi medici
fondati al posto di confine internazionale «St. Margarethen» per il traffico
stradale e al posto di confine internazionale di Buchs per il traffico ferroviario.
Art. 6
Costi del rimpatrio
Per costi del rimpatrio ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo s’intendono:
–
i costi per l’allestimento del documento di viaggio per la persona da rimpatriare e da riaccettare, versati presso la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto ogni mese entro il dieci del mese per il mese precedente;
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–
Art. 7
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i costi globali del trasporto aereo e i costi dell’accompagnamento ufficiale
necessario versati alla compagnia aerea.
Protezione dei dati
Sempreché in base al presente Accordo vengano trasmessi dati personali in conformità del diritto nazionale, si applicano quale complemento le seguenti disposizioni,
in osservanza delle prescrizioni vigenti per ciascuna Parte contraente:
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1.
I dati personali comunicati al ricevente possono essere trattati soltanto allo
scopo indicato e alle condizioni fissate dall’autorità trasmittente.
2.
Il ricevente informa l’autorità trasmittente, su richiesta, in merito all’utilizzazione dei dati trasmessi e dei risultati così ottenuti.
3.
I dati personali vanno trasmessi esclusivamente ai servizi competenti.
4.
Sempreché i disciplinamenti legali nello Stato ricevente rendano necessarie
deroghe ai numeri 1 e 3, esse abbisognano dell’approvazione della Parte
contraente trasmittente, che può essere rilasciata in generale in modo vincolante secondo il diritto internazionale pubblico. Ulteriori trasmissioni ad altri
servizi e l’utilizzazione per altri scopi possono essere fatte soltanto previa
autorizzazione dei servizi trasmittenti.
5.
Il servizio trasmittente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere,
della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la
trasmissione. A questo proposito vanno osservati i divieti di trasmissione
vigenti secondo il diritto nazionale applicabile. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, occorre comunicarlo
immediatamente al ricevente. Questi è tenuto a procedere alla rettificazione
o alla distruzione.
6.
Alla persona interessata, su richiesta, vanno forniti ragguagli sulle informazioni trasmesse che la riguardano e sull’utilizzazione prevista. L’obbligo di
fornire ragguagli non sussiste se da una ponderazione risulta che l’interesse
pubblico a non fornirli è preponderante rispetto all’interesse della persona in
questione a riceverli. Per il rimanente, il diritto della persona interessata a
ricevere informazioni sui dati che la concernono personalmente si basa sul
diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio nazionale viene
chiesta l’informazione.
7.
Sempreché, in merito ai dati personali trasmessi, il diritto nazionale applicabile al servizio trasmittente preveda termini di cancellazione speciali, il
servizio trasmittente lo indica al ricevente. Indipendentemente da questi termini, i dati personali trasmessi vanno cancellati non appena non sono più
necessari per lo scopo per cui sono stati comunicati.
8.
I servizi trasmittenti e i servizi riceventi sono tenuti a documentare la trasmissione e la ricezione di dati personali.
Rimpatrio e riaccetazione di cittadini soggetti a obbligo di partenza –
Acc. con la Jugoslavia
9.
Art. 8
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I servizi trasmittenti e i servizi riceventi sono tenuti a proteggere efficacemente contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata i dati personali trasmessi.
Servizi competenti
(1) I servizi competenti della Svizzera e del Principato del Liechtenstein sono:
a)
per l’invio della richiesta al servizio competente della Repubblica federale di
Jugoslavia, la ricezione della risposta alla richiesta, l’ottenimento dei documenti che sostituiscono il passaporto presso rappresentanze diplomatiche o
consolari/diplomatico-consolari?? jugoslave nella Confederazione Svizzera
nonché per l’invio dell’informazione riguardo al rimpatrio della persona:
– le autorità cantonali e federali incaricate dell’esecuzione del diritto
d’asilo e del diritto degli stranieri (polizia cantonale degli stranieri e
polizia cantonale) e le autorità omologhe del Principato del Liechtenstein (polizia degli stranieri e polizia del Liechtenstein)
oppure
– Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale della migrazione (UFM)5
Indirizzo: Quellenweg 6, CH - 3003 Berna/Wabern
Telefono: 0041 31 325 11 11
Fax:
0041 31 325 93 79
b)
per la ricezione della richiesta dei servizi jugoslavi competenti e l’invio della
risposta alla richiesta nonché per la ricezione dell’informazione riguardo al
rimpatrio di cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein:
– Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale della migrazione (UFM)
Indirizzo: Quellenweg 6, CH - 3003 Berna/Wabern
Telefono: 0041 31 325 11 11
Fax:
0041 31 325 93 79
c)
per il rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio a cittadini della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein su richiesta del
servizio jugoslavo competente:
– l’Ambasciata della Confederazione Svizzera nella Repubblica federale
di Jugoslavia.
(2) I servizi competenti da parte jugoslava sono:
a)
5
per l’invio della richiesta ai servizi competenti nella Confederazione Svizzera, per la ricezione della risposta alla richiesta, per l’ottenimento di documenti di viaggio presso l’Ambasciata della Confederazione Svizzera nella
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 16 cpv. 3 dell’O del
17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato
tenuto conto in tutto il presente testo.
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Amicizia. Domicilio. Dimora
Repubblica federale di Jugoslavia nonché per l’invio dell’informazione
riguardo al rimpatrio della persona:
– Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Jugoslavia
Indirizzo: Kneza Milosa 90a
11000 Beograd
Telefono: 0038111/685-555 (centrale)
0038111/685-685 (servizio permanente)
0038111/683-879
Fax:
0038111/683-879
0038111/685-073 (servizio permanente)
b)
per la ricezione della richiesta dei servizi svizzeri competenti, per la rimessa
della risposta alla richiesta nonché per la rimessa della notificazione riguardo al rimpatrio della persona:
– Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Jugoslavia
Indirizzo: Kneza Milosa 90a
11000 Beograd
Telefono: 0038111/685-555 (centrale)
0038111/685-685 (servizio permanente)
0038111/683-879
Fax:
0038111/683-879
0038111/685-073 (servizio permanente)
c)
per il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto:
– l’Ambasciata e le rappresentanze consolari della Repubblica federale di
Jugoslavia nella Confederazione Svizzera.
Art. 9
Commissione peritale
(1) La Commissione peritale da istituire conformemente all’articolo 11
dell’Accordo si compone di quattro rappresentanti di entrambe le Parti contraenti.
Ciascuna Parte contraente nomina il presidente e i membri della sua rappresentanza
in seno alla Commissione nonché i supplenti.
(2) Entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo, i servizi competenti di entrambe le
Parti contraenti informano il servizio competente dell’altra parte contraente sulla
composizione della sua rappresentanza in seno alla Commissione peritale.
(3) Fra i compiti della Commissione vi sono in particolare:
14
–
il trattamento delle domande sull’applicazione dell’Accordo, in particolare
su un rimpatrio regolare e continuo;
–
l’elaborazione di proposte ai servizi competenti delle Parti contraenti per la
soluzione di possibili problemi e questioni pratiche che risultano dalla realizzazione dell’Accordo;
–
la presentazione di proposte ai servizi competenti delle parti contraenti in
merito a eventuali modifiche e complementi dell’Accordo e (o) del Protocollo.
Rimpatrio e riaccetazione di cittadini soggetti a obbligo di partenza –
Acc. con la Jugoslavia
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(4) È fatta salva l’approvazione da parte dei servizi competenti delle Parti contraenti
delle proposte e dei provvedimenti elaborati dalla Commissione peritale.
(5) La Commissione peritale si riunisce su proposta di uno dei presidenti, ma almeno una volta all’anno.
Art. 10
Disposizione finale
Il presente Protocollo si applica a partire dal giorno dell’entrata in vigore o dell’applicazione provvisoria dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica federale di Jugoslavia sul rimpatrio e la riaccettazione di cittadini
svizzeri e jugoslavi soggiacenti all’obbligo di partenza.
Fatto a Berna il 3 luglio 1997 in due originali, uno in lingua tedesca, uno in lingua
serba, entrambi i testi facenti parimente fede.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il Governo della Repubblica federale
di Jugoslavia:
Arnold Koller
Zoran Sokolovic
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Amicizia. Domicilio. Dimora
Allegato 1
Modello della richiesta
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
(Denominazione e indirizzo del servizio competente
dello Stato richiedente)
Telefono: ................................................. Telefax: ....................................................
Numero della pratica: ....................................................................................................
Data: ..............................................................................................................................
Denominazione e
indirizzo del servizio
dello Stato richiesto: .....................................................................................................
.......................................................................................................................................
Concerne: Richiesta
.......................................................................................................................................
(Cognome e nome della persona da rimpatriare)
I.
Si chiede che la persona in questione per la quale si deve fondatamente presumere
che sussiste l’obbligo di riaccettazione conformemente all’articolo 2 dell’Accordo
sia accettata sul territorio nazionale ......................................................
A questo scopo sono messi a disposizione i seguenti dati:
A) Generalità
a)
16
Dati imperativamente necessari:
1.
nome e cognome: .....................................................................................
2.
data di nascita: ..........................................................................................
3.
luogo e Stato di nascita: ...........................................................................
4.
ultimo domicilio nello Stato richiesto: .....................................................
Rimpatrio e riaccetazione di cittadini soggetti a obbligo di partenza –
Acc. con la Jugoslavia
b)
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Dati messi possibilmente a disposizione:
1.
nome del padre o della madre: .................................................................
2.
cognome precedente: ................................................................................
3.
pseudonimo o soprannome: .....................................................................
4.
dati sullo stato di salute
e nome latino di
un’ev. malattia contagiosa: ......................................................................
...................................................................................................................
B) Dati risultanti dai documenti allegati:
1.
Certificato di cittadinanza: ...........................................................................
(numero, data e luogo del rilascio)
...........................................................................................................................
(autorità di rilascio e numero di registrazione nel Registro dei cittadini – per
cittadini jugoslavi)
2.
Passaporto: ................... ................................................ ...........................
(Tipo)
(Numero di serie e numero)
(Data del rilascio)
Autorità di rilascio e
luogo del rilascio: .............................................................................................
3.
Altri documenti: .............................................................................................
Denominazione del documento: .......................................................................
Numero e data del rilascio: ..............................................................................
Luogo del rilascio: ...........................................................................................
Autorità di rilascio: ..........................................................................................
Sono allegati i documenti seguenti:
Spazio per una
fotografia
1.
...........................................................................................
2.
...........................................................................................
3.
...........................................................................................
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Amicizia. Domicilio. Dimora
II.
Si chiede che i figli minorenni seguenti che hanno meno di 18 anni compiuti per i
quali si deve fondatamente presumere che sussiste l’obbligo di riaccettazione conformemente all’articolo 2 dell’Accordo, siano accettati sul territorio nazionale di
...................................................., con il padre o la madre per cui è trasmessa la
presente richiesta.6
Nome e cognome
Grado di parentela
(figlio/figlia)
Data e luogo di nascita
1 ...................................................................................................................................
2 ...................................................................................................................................
3 ...................................................................................................................................
4 ...................................................................................................................................
5 ...................................................................................................................................
Atti di nascita allegati
ad 1 ...............................................................................................................................
ad 2 ...............................................................................................................................
ad 3 ...............................................................................................................................
ad 4 ...............................................................................................................................
ad 5 ...............................................................................................................................
(spazio per le fotografie dei figli)7
ad 1
6
7
18
ad 2
ad 3
ad 4
ad 5
Per i figli nati sul territorio nazionale dello Stato richiedente è obbligatorio allegare un
atto di nascita, per quanto possibile anche per i figli nati sul territorio nazionale di uno
Stato terzo.
Sono imperativamente necessarie le fotografie dei figli che hanno da 14 a 18 anni
compiuti. Per quanto possibile, occorre allegare la foto per i figli che hanno da 5 a 14 anni
compiuti.
Rimpatrio e riaccetazione di cittadini soggetti a obbligo di partenza –
Acc. con la Jugoslavia
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III.
In caso di risposta positiva alla richiesta, la Vostra rappresentanza diplomatica o
consolare competente per il rilascio di un documento sostitutivo del passaporto è la
seguente (nome e luogo della rappresentanza diplomatica o consolare interessata):
.......................................................................................................................................
Timbro ufficiale:
Firma di un rappresentante del
servizio competente dello Stato richiedente: ................................................................
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Amicizia. Domicilio. Dimora
Allegato 2
Modello di risposta alla richiesta
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
(Denominazione e indirizzo del servizio competente
dello Stato richiesto)
Telefono: ................................................. Telefax: ....................................................
Numero della pratica: ....................................................................................................
Data: ..............................................................................................................................
Denominazione e indirizzo
del servizio competente
dello Stato richiedente: ..................................................................................................
.......................................................................................................................................
Concerne: Risposta alla richiesta
.......................................................................................................................................
(Cognome e nome della persona da riaccettare)
Concerne: Vostra richiesta,
.......................... 200..
numero
della
pratica:
...........................
del
1. In riferimento alla Vostra richiesta concernente la riaccettazione di ......................
...................................... (nome e cognome), nato/a il ............................... (giorno,
mese e anno) in (luogo e Comune di nascita) ..................................................
................................... è stata avviata la procedura e stabilito che per la persona
soprammenzionata esiste l’obbligo di riaccettazione conformemente all’articolo 2
dell’Accordo; la persona potrà essere ricondotta a .....................................; a tale
scopo le sarà consegnato un documento sostitutivo del passaporto.
20
Rimpatrio e riaccetazione di cittadini soggetti a obbligo di partenza –
Acc. con la Jugoslavia
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2. Nel documento sostitutivo del passaporto sono iscritti i figli minorenni della
persona che hanno meno di 14 anni compiuti, con le indicazioni seguenti:
Nome e cognome
Grado di parentela
(figlio/figlia)
Data, luogo e Comune di
nascita
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. Per i figli minori che hanno da 14 a 18 anni compiuti vengono rilasciati documenti propri sostitutivi del passaporto, con le indicazioni seguenti:
Nome e cognome
Grado di parentela
(figlio/figlia)
Data, luogo e Comune di
nascita
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. Per il rilascio del documento sostitutivo del passaporto, vi invitiamo a mettervi in
contatto con (nome della rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto)
.......................................................................................................................................
In caso di risposta negativa:
1.. In riferimento alla Vostra richiesta concernente la riaccettazione di (nome e
cognome) ...................................................................................., la procedura non ha
consentito di stabilire l’identità di detta persona.
2.. In riferimento alla Vostra richiesta concernente la riaccettazione di (nome e
cognome) ...............................................................................è risultato che l’obbligo
di riaccettazione giusta l’articolo 2 dell’Accordo non si applica a detta persona.
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Amicizia. Domicilio. Dimora
Motivazione (dati che confermano che per questa persona non sussiste l’obbligo di
riaccettazione conformemente all’articolo 2 dell’Accordo):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. In base alle informazioni a disposizione di quest’autorità, la persona in questione
è cittadino di (indicare la nazionalità di detta persona se il dato è disponibile):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Timbro ufficiale:
Firma di un rappresentante del
servizio competente dello Stato richiedente: ................................................................
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Rimpatrio e riaccetazione di cittadini soggetti a obbligo di partenza –
Acc. con la Jugoslavia
Allegato 3
Modello dell’informazione riguardo al rimpatrio della persona
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
(Denominazione e indirizzo del servizio competente
dello Stato richiedente)
Telefono: .................................................. Telefax: ....................................................
Numero della pratica: ...................................................................................................
Data: ..............................................................................................................................
Denominazione e indirizzo
del servizio competente
dello Stato richiesto:
................................................................................................
.......................................................................................................................................
Concerne: Informazione in merito al rimpatrio della persona
I.
1. Vi informiamo che il ....................................................... (giorno, mese e anno),
dall’aeroporto ............................................. con volo numero ............................,
decollo alle ore .................. e atterraggio all’aeroporto ............................................
alle ore .................. rimpatriata in ................................................... la persona della
quale sono comunicati i seguenti dati sarà
Numerazione
continua
Nome e cognome
Data/luogo
di nascita
N. pratica e data
della risposta
alla richiesta
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Amicizia. Domicilio. Dimora
(2) Vi informiamo che il ....................... (giorno, mese e anno), al posto di confine
nazionale di .................... sarà rimpatriata nella Confederazione Svizzera (Repubblica federale di Jugoslavia) la persona della quale sono comunicati i seguenti dati:
Numerazione
continua
Nome e cognome
Data/luogo
di nascita
N. pratica e data
della risposta
alla richiesta
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
II.
Indicazione delle persone che hanno bisogno di aiuto esterno, cura e assistenza a
causa di malattia o dell’età:
Numerazione
Nome e cognome
Motivo
continua
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
III.
Indicazione delle persona che potrebbero causare contrattempi e per le quali sono
necessari provvedimenti rafforzati dell’accompagnamento ufficiale:
Numerazione
Nome e cognome
Motivo
continua
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Timbro ufficiale:
Firma di un rappresentante del
servizio competente dello Stato richiedente: ................................................................
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