Schweizerische Eidgenossenschaft Confederation suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimenlo federale di giuslizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fed pol Direzione Direttiva concernente la procedura per il trattamento delle richieste di aiuti finanziari in applicazione dell'ordinanza del Consiglio federale del18 novembre 2015 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione del 9 dicembre 2015 /I direttore supplente di redpol, visto I'articolo 10 capoverso 3 dell'ordinanza del Consiglio federale del 18 novembre 20151 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione, emana la seguente direttiva: Art. 1 Oggetto La presente direttiva disciplina i dettagli della procedura per il trattamento delle richieste di aiuti finanziari che sono presentate all'Ufficio federale di polizia (fedpol) e trattate da quest'ultimo in virtu dell'ordinanza del Consiglio federale del 18 novembre 2015 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione (di seguito: ordinanza). Art. 2 Entrata nel merito e 1 fedpol entra nel merito di una richiesta se presentata entro il termine stabilito (art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza) ed corredata della documentazione necessaria (art. 3). Per il rispetto del termine fa fede la data del timbro postale. e fedpol respinge Ie richieste documentazione necessaria. 2 incomplete ed esorta il richiedente a completare la Le richieste considerate in linea di massima meritevoli di sostegno che sotto il profilo del contenuto non sono tuttavia sufficientemente motivate, so no rinviate al richiedente con I'invito a completare la sua richiesta. 3 Art. 3 Una richiesta cartacea: 1 Documenti da presentare e ritenuta completa quando e corredata dei seguenti documenti in forma il modulo riassuntivo debita mente com pilato (disponibile sui sito Internet di fedpol); 10 stesso deve essere trasmesso anche in forma elettronica; 1 RS 311.039.4 gli ulteriori documenti seguito: richiesti conformemente al modulo riassuntivo, elencati qui di a) il modulo di richiesta debitamente com pilato (disponibile sui sito Internet di fedpol); b) gli statuti dell'organizzazione richiedente; c) I'ultimo rapporto di attivita; d) il budget dell'organizzazione per I'anno corrente finanziario per i prossimi anni; nonche il preventivo e il piano e) il budget stabilito per il progetto; f) una polizza di versamento intestata all'organizzazione richiedente. e II richiedente libero di allegare, oltre alia documentazione richiesta al capoverso 1, anche altri documenti rilevanti ai fini della comprensione della misura da sostenere, quali la descrizione dell'idea di base, articoli di stampa, prospetti oppure opuscoli. 2 3 fedpol pu6 chiedere al richiedente valutazione della richiesta. Art. 4 di fornire ulteriori informazioni rilevanti ai fini della Condizioni materiali per la concessione degli aiuti finanziari Oi norma non sono rimborsati i costi per I'elaborazione del progetto 0 Ie spese legate al rilevamento delle esigenze e aile verifiche preliminari, ne sono finanziate a posteriori prestazioni gia fornite. 1 II richiedente deve dimostrare di avere Ie conoscenze specialistiche e I'esperienza pratica necessarie per attuare la misura oggetto del sostegno. 2 Poiche gli aiuti finanziari di fedpol possono ammontare al massimo al 50 per cento dei costi computabili del progetto (art. 6 dell'ordinanza), il richiedente deve dimostrare che almeno il 50 per cento dei costi di progetto preventivati sono gia coperti. 3 Possono essere considerati costi computabili (art. 6 dell'ordinanza) una prestazione finanziaria, I'esecuzione di una prestazione di lavoro, la messa a disposizione di infrastrutture ecc. Tali costi devono essere illustrati nel modo piu preciso possibile. 4 Art. 5 1 Esame materiale delle richieste e decisione di fedpol fedpol esamina Ie richieste. Pu6 chiedere il parere di specialisti esterni. fedpol comunica al richiedente per iscritto la decisione in merito alia richiesta, di norma entr~ la fine di novembre dell'anno in cui pervenuta la richiesta. 2 e Art. 6 Rapporto In aggiunta al rapporto finale (art. 13 cpv. 2 dell'ordinanza), nel contratto finale fed pol pu6 chiedere la presentazione di un rapporto intermedio. 1 0 nella decisione 2/3 Art. 7 Misure previste dal diritto successivi del progetto in materia di sussidi in cas a di adeguamenti 1 Se dopa la presentazione della richiesta a durante I'attuazione della misura oggetto del sostegno vi sana modifiche sostanziali rispetto aile informazioni fornite nella richiesta presentata inizialmente (segnatamente concernenti il contenuto e I'entita della misura, i promotori, il finanziamento ed il piano di attuazione), il richiedente tenuto a segnalare immediatamente Ie modifiche a fed pol. e Se Ie modifiche sana talmente sostanziali in termini qualitativi a quantitativi che I'obiettivo originario della misura non puo essere piu raggiunto a puo essere raggiunto solo in parte, fed pol si riserva il diritto di applicare Ie misure di cui agli articoli 28 e seguenti della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi. 2 Art. 8 Pubblicazione degli aiuti finanziari fedpol pubblica in modo appropriato una breve descrizione delle misure sostenute tramite gli aiuti finanziari, compresa I'indicazione dell'organizzazione che ha ricevuto il sostegno. Art. 9 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il 1°gennaio 2016. UFFICIO FEOERALE 01 POLIZIA fedpol II direttore supplente 2 RS 616.1 3/3