REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Modificato dal Consiglio D’Istituto il 05-05-2014
La scuola è luogo di formazione, di educazione ed istruzione, comunità in cui si
dialoga, si fa ricerca, si promuove la crescita della persona in tutte le sue
dimensioni.
L’azione educativa si fonda sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
sull’acquisizione del senso di responsabilità e di autonomia nel rispetto della libertà
di espressione, di pensiero, di appartenenza sociale e culturale.
Le norme del presente regolamento intendono garantire e salvaguardare i diritti di
tutta la comunità e dei singoli componenti.
( Estratto dall’Art. 1 dello “ Statuto degli studenti e delle studentesse” - D.P.R.
249/1998 )
1
INDICE
Titolo I – Funzionamento degli Organi Collegiali -...........................................................
pag. 3
Tirolo II – Modalità organizzative dell’Istituzione .…....................................................
pag. 6
Titolo III - Norme della vita scolastica .…………………...........................................
pag. 9
Titolo IV - Studenti : norme di disciplina ……………………………………….
pag. 14
Titolo V - Docenti : Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività scolastiche
pag. 15
Titolo VI – Personale A.T.A. - Servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari ………….
pag. 18
Titolo VII- Disposizioni finali …. ……………………………………………….
pag. 19
Allegati: Patto Educativo di Corresponsabilità
Statuto degli studenti e delle studentesse(DPR 24/06/98,n.249 modificato dal D.P.R. 235/07)
Il presente Regolamento, corredato delle delibere di approvazione del Collegio dei Docenti e del
Consiglio di Istituto, viene integralmente pubblicato all’Albo dell’Istituto e di esso viene data notizie
alle famiglie.
2
TITOLO I
Funzionamento degli Organi Collegiali
Art. 1
Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC.
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'Organo con un congruo
preavviso - di norma non inferiore ai 5 gg - rispetto alla data fissata per la seduta.Per convocazioni straordinarie
almeno il giorno prima.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e/o
mediante affissione all'Albo dell'Istituto di apposito avviso.
L'affissione dell'avviso all'Albo dell'Istituto, per quelle componenti che vi abbiano sede (Docenti, personale
A.T.A., Allievi) è adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione dell'Organo Collegiale.
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare, pena la nullità della stessa, la data, l'ora e gli argomenti
all'Ordine del Giorno su cui l'Organo è chiamato a deliberare.
Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario da lui
designato, steso su apposito registro a pagine numerate.
E' ammessa la modalità di elaborazione informatizzata dei verbali, purchè la relativa stampa sia resa solidale al
registro a pagine numerate in modo tale da non poter essere in alcun modo alterabile.
Dei registri dei verbali risponde il Presidente dell'Organo Collegiale.
Il calendario delle riunioni degli OO.CC. è fissato, di anno in anno, nel Piano Annuale delle attività contenute
nel P.O.F
Art. 2
Programmazione delle attività degli Organi Collegiali
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie operazioni nel tempo, in rapporto alle proprie
competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse,
raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere
con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e/o pareri.
Art. 3
Svolgimento coordinato dell'attività degli Organi Collegiali
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. . Per tale motivo si considerano
anche le competenze di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od
opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo Collegiale.
Art. 4
Elezioni di organi di durata annuale
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione hanno luogo,
possibilmente, in giorni diversi e nel primo mese dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.
Art. 5
Convocazioni del Consiglio di Classe/ Interclasse / Intersezione
3
Il Consiglio di Classe, di Interclasse, d’Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa,
in relazione alla programmazione di cui all'art. 2 o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi
membri.
Art. 6
Programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio di Classe o di Interclasse
Le riunioni del Consiglio di Classe, di Interclasse, di Intersezione devono essere programmate secondo i criteri
stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle di altri organi Collegiali di cui all'art. 3
Art. 7
Convocazione del Collegio dei docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'Art.7 del T.U. D.L.vo 297 del 16/4/94.
Art. 8
Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei docenti
Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del Collegio dei docenti si applicano i disposti degli
art. 2 e 3.
Art. 9
Prima convocazione del Consiglio di Istituto
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva all'emanazione dei decreti di
nomina da parte del Dirigente Scolastico ed attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle votazioni,
è disposta dal Dirigente Scolastico.
Art. 10
Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Istituto
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i Rappresentanti
dei Genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i Genitori membri del Consiglio.
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei
componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano d'età.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente da votarsi fra i genitori componenti il
Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
4
Art. 11
Convocazione del Consiglio di Istituto
Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, ovvero della
maggioranza del Consiglio stesso.
Art. 12
Pubblicità degli atti
La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto deve avvenire mediante affissione, in apposito Albo di istituto,
della sintesi,sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal
Consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La
copia della deliberazione deve rimanere esposta per l’intero a.s... I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono
depositati nella Segreteria dell'Istituto, Ufficio OO.CC. e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne
faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all'Albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del
Consiglio o dalla F.S.delegata; il Dirigente Scolastico ne predispone l'affissione immediata ed attesta, in calce
ad essa, la data di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria
esplicita richiesta dell'interessato.
Art. 13
Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti
Il Comitato per la valutazione dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico:
a - in periodi programmati ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli
docenti ai sensi dell'art.11 del T.U.di cui al D.Leg.vo 297 del 16/04/94;
b - alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova dei docenti;
c - ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 14
Assemblee e comitato dei Genitori
I rappresentanti di classe e/o i membri del Consiglio d’Istituto possono chiedere l’uso delle strutture scolastiche
per fini istituzionali.
I Genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio
funzionamento, l'Assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato al Consiglio d'Istituto.
Alle Assemblee dei Genitori di classe, interclasse, sezione, intersezione o di Istituto, possono partecipare con
diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe o della scuola.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse
devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
La materia della convocazione è regolata dal T.U. di cui al D.L.vo n.. 297 del 16 Aprile 1994.
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione possono esprimere un Comitato dei
genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea di Istituto.
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Il comitato di Classe e di interclasse e del Consiglio di Istituto svolge una funzione promozionale della
partecipazione dei genitori.
TITOLO II
Criteri organizzativi d’Istituto
Art. 15
Orario Scolastico
In merito agli orari annuali dei singoli plessi e ordini di scuola,si rimanda al P.OF. (Piano dell’Offerta
Formativa).
Art. 16
Formazione delle classi/sezioni
Le classi –sezioni sono formate ogni anno dal D.S.,insieme ai collaboratori-fiduciari e un assistente
amm.vo.Essi avranno come punto di riferimento l’elenco alfabetico suddiviso tra maschi e femmine.

I criteri per la formazione delle classi-sezioni sono ispirati ai seguenti principi:

Presenza equilibrata di alunni secondo il semestre di nascita, il sesso,eventuali diversamente
abili,fasce di livello cognitivo.

Colloqui preliminari con le insegnanti della scuola di provenienza dei nuovi iscritti da parte del D.S
e/o dei suoi collaboratori per valutare incompatibilità tra alunni.

Rispetto delle richieste orarie delle famiglie..

Accoglimento, nel limite del possibile, delle richieste dei genitori.

Formazione sezioni eterogenee qualora non fosse possibile formare sezioni omogenee.

Nella scuola dell’infanzia verranno accettati per gli alunni in lista d’attesa,tenuto conto del momento
dell’iscrizione,prima gli alunni di cinque anni,poi di quattro e infine di tre .Viene data precedenza
assoluta agli allievi che optano per le 40 ore.Solo nel caso dell’attivazione dei servizi a carico
dell’Ente locale si inseriranno alunni di due anni e mezzo.Gli alunni assenti per periodi superiori a
15 gg.,nei primi due mesi,se non giustificati da certificato medico o per altro valido motivo sono
depennati. Le iscrizioni nella scuola dell’infanzia fuori platea presentate,entro e oltre i
termini,vengono accolte con riserva rispetto alle capacità recettiva della scuola.
IL D.S. HA DELEGA PER LA VALUTAZIONE E L’INSERIMENTO DI CASI PARTICOLARI in tutti gli
ordini di scuola tenendo conto della seguente tabella per le precedenze:
-mancanza o assenza di entrambi i genitori
punti 6
-mancanza o assenza di un genitore
“ 5
-condizioni economiche disagiate e/o presenza di
fratelli piccoli/disabili/bisognosi di assistenza
“ 4
-appartenenza a nucleo familiare di almeno sei persone
“ 3
-genitori entrambi lavoratori
“ 2
Art.17
Criteri d’accoglienza
L’accoglienza è intesa come momento di crescita in una atmosfera di fiduciose aspettative, determinata da un
orario flessibile per agevolare l’inserimento di tutti gli alunni.
6
Art. 18
Iscrizioni
Annualmente, prima della formalizzazione delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico divulga la notizia con avvisi
o invita i genitori interessati ad un incontro informativo sul funzionamento dei tre ordini di scuola appartenenti
all’Istituzione scolastica. Esse avvengono nel rispetto delle Circolari Min.li emanate
Art. 19
Assegnazione dei docenti alle Classi
I docenti sono assegnati alle classi dal Dirigente scolastico che tiene conto dei seguenti criteri:
o Incompatibilità tra docenti accertata.
o Continuità didattica.
o Distribuzione equa nelle classi/sezioni del personale con incarico a tempo indeterminato.
Art. 20
Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori , delle palestre e degli spazi ludici
Il funzionamento delle Biblioteche è disciplinato in modo da assicurare:
1. l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti e/o allievi;
2. modalità agevoli e controllate di accesso al prestito ed alla consultazione.
Il funzionamento dei gabinetti scientifici e dei laboratori è regolato in modo da facilitarne l'uso da parte degli
studenti per studi e ricerche, sia in orario curriculare che extracurriculare, rispettando un prospetto orario
interno. Saranno osservate tutte le disposizioni ministeriali in materia di sicurezza e le procedure prestabilite
per ciascun laboratorio dal Responsabile della Sicurezza. Soprattutto laddove siano presenti attività di
sperimentazione scientifica che richiedano l’uso di strumenti e attrezzi pericolosi o potenzialmente tali, i
docenti dovranno adottare particolari misure di prevenzione evitandone la manipolazione da parte degli alunni.
Nella Scuola dell’’Infanzia occorre tenere in massima considerazione il prospetto della sicurezza e della tutela
dei bambini, sia nelle attività di manipolazione, per le quali è fatto divieto l’uso di quei piccoli utensili (forbici
senza punte arrotondate, temperini,…) non ritenuti idonei dalle Circolari Ministeriali, sia nell’uso
dell’attrezzatura ludica esterna o altri giochi . Non sono ammessi giochi o altri sussidi non in regola con la
normativa CEE.
Il Dirigente Scolastico affida a docenti le funzioni di direttore della biblioteca, dei gabinetti scientifici e dei
laboratori, tenuto conto peraltro degli impegni dei docenti stessi connessi alla loro partecipazione agli OO.CC.
della scuola.
Il funzionamento della palestra è disciplinato, per quanto di competenza, dal Consiglio d'Istituto in modo da
assicurarne la disponibilità a tutte le classi dell’Istituto, anche in orario extrascolastico, e alle società ed
associazioni esterne.
L’uso degli spazi interni ed esterni, dei laboratori, della biblioteca sarà tale da assicurare a tutte le scolaresche
di fruirne seconde le necessità e sarà regolato secondo un prospetto orario da affiggere.
La regolamentazione di tale uso, ove dovesse esserci la concorrenza di più classi nello stesso periodo di tempo,
sarà effettuata nell’ambito delle programmazioni o con una calendarizzazione concordata.
Gli alunni, negli spostamenti da uno spazio all’altro, non devono arrecare disturbo alle altre classi.
Art. 21
Attività parascolastiche ed extrascolastiche
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Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche purchè inserite nel contratto
formativo approvato dal Consiglio di Classe, finalizzate alla crescita culturale, civile e morale della comunità
scolastica e previste nel POF della scuola.
Tutte le attività di cui al comma precedente che si concretizzino in viaggi di istruzione faranno riferimento alla
normativa vigente ed in particolare alla C.M. 291 del 14 Ottobre 1992 e successive integrazioni. La competenza
in merito ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è comunque dei Consigli di Classe, Interclasse,
Intersezione, che ne individuano la meta, le motivazioni e finalità didattico-culturali e formative, inserendoli
nella propria programmazione generale.
Art. 22
Procedure per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate
Nel corso della prima seduta dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione di ciascun anno scolastico,
saranno individuati:
a. le mete;
b. le finalità didattiche;
c. le finalità educative e formative;
d. l'articolazione in uno o più viaggi, fino al massimo dei giorni non festivi stabiliti dal Collegio docenti;
e. gli accompagnatori e loro eventuali sostituti;
f. il periodo o le date di svolgimento, non coincidente con l’ultimo periodo di lezione o con attività
istituzionali (scrutini, esami,elezioni);
g. la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia d’età;
h. le attività per gli allievi che non potessero partecipare, facendo salvo sempre almeno i due terzi dei
partecipanti;
In nessun caso i singoli docenti o gli allievi dovranno svolgere attività di carattere tecnico amministrativa in
relazione ai viaggi deliberati.
La Commissione viaggi o le FF.SS. cureranno, di volta per la successiva proposta alla Giunta esecutiva ed al
Consiglio di Istituto, i seguenti elementi:
a. dichiarazioni di assenso dei genitori;
b. estratto del verbale dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione dal quale si evincono le proposte
relative alle mete individuate;
c. segnalazione da parte del Consiglio di Classe degli alunni da escludere per gravi motivi disciplinari;
d. copia del programma dettagliato del viaggio;
e. ricevuta del pagamento, sul conto corrente postale dell'Istituto, del costo del viaggio;
f. richiesta di particolari servizi ( guide turistiche, vettori attrezzati per portatori di handicap,
prenotazioni, ecc.).
Dell'acquisizione dei dati di cui al punto precedente si farà parte diligente il Coordinatore di Classe o altro
docente eventualmente delegato dal Dirigente Scolastico.
Art.23
Criteri per la designazione dei docenti accompagnatori
I criteri che i Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, dovranno seguire nella designazione dei Docenti
accompagnatori nei viaggi di istruzione, realizzati in Italia ed all'Estero, sono, in stretto ordine di priorità, i
seguenti:
 docenti appartenenti all'organico delle classi da accompagnare;
 per i viaggi all'estero, almeno un accompagnatore docente di lingua straniera;
 per i viaggi all'estero, avvicendamento degli accompagnatori nel corso di anni scolastici successivi o
espressa deroga rilasciata dal D.S.;
 docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico-educativo del viaggio;
 docenti appartenenti alla Commissione viaggi(se istituita);
 avvicendamento degli accompagnatori,tenuto conto prioritariamente delle disponibilità indicate dai docenti
stessi ;
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
designazione del Dirigente Scolastico di altro docente disponibile quando occorre, comunque, garantire
l'effettuazione del viaggio di istruzione.
Art. 24
Altre disposizioni per i viaggi di istruzione
Il numero di accompagnatori sarà stabilito nel modo seguente:
 le classi che svolgono il viaggio o la visita guidata da sole: n. 2 accompagnatori;
 le classi che svolgono il viaggio in gruppo: n. 1 accompagnatore ogni 15 studente o frazione di 15;
 sarà assicurata la presenza di almeno un docente di sesso femminile tutte le volte che della classe e/o del
gruppo in viaggio di istruzione facciano parte un numero cospicuo di allieve.
 Per le classi in cui siano presenti alunni diversamente abili sarà presente,se necessario, il docente di sostegno
o altra figura professionale presente a scuola.
 La partecipazione dei genitori può essere prevista nei casi di particolare gravità o necessità e nel numero di
posti a disposizione.
 Le uscite devono essere autorizzate per iscritto dai genitori o da chi ne ha la patria potestà legale all’inizio
dell’a.s..
 Gli alunni impossibilitati a partecipare all’uscita devono avvertire per tempo la scuola, quindi l’assenza
dovrà, poi, essere giustificata e si può procedere alla sua sostituzione.
 Le quote vanno raccolte e versate dai rappresentanti di classe-sezione attraverso modalità regolate da
disposizioni del D.S.(vale anche per l’assicurazione alunni e altre contribuzioni volontarie).
TITOLO III
Norme di vita scolastica
Art. 25
Diritti e doveri
Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 249 del 24.06.98. successivamente
modificato dal DPR n. 235/07.
A -Diritti
1. Ogni alunno ha diritto ad una scuola organizzata e gestita in funzione dei suoi bisogni di formazione e di
istruzione.
2. Ogni alunno ha il diritto di ricevere un’istruzione completa e tale da consentirgli l’acquisizione di contenuti
e abilità necessari all’esercizio dell’autonomia personale e al proseguimento degli studi.
3. Ogni alunno ha il diritto di essere rispettato dagli insegnanti e dai compagni e di vivere in una
comunità scolastica che sia democratica, tollerante, solidale e rispettosa anche delle diversità.
4. Ogni alunno ha diritto all’accettazione, da parte di tutti i docenti, ad un pari “trattamento” e alla garanzia
di condizioni tali da consentire ad ognuno il perseguimento degli obiettivi essenziali, indipendentemente dalla
situazione di partenza e dalle condizioni sociali, culturali e familiari.
5. Ogni alunno ha il diritto di poter esprimere il proprio parere ed il proprio pensiero, purché ciò avvenga in
modo corretto e con argomentazioni valide.
6. Ogni alunno ha diritto ad un insegnamento individualizzato e a ricevere le spiegazioni, quando non ha
capito.
7. Ogni alunno ha diritto ad una equa valutazione del proprio lavoro.
9
8. Ogni alunno va rimproverato, in caso di inadempienza. Egli ha il diritto di esprimere le proprie ragioni. La
sanzione deve essere ispirata al principio di gradualità ed alla riparazione del danno. Essa tiene conto della
situazione personale dello studente, della gravità del comportamento, delle conseguenze che da esso derivano
ed è mirata al recupero dell’alunno, attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio
della comunità scolastica. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
9. Gli alunni hanno diritto ad un carico di lavoro scolastico e domestico adeguato all’età.
10. Gli alunni hanno il diritto di conoscere le programmazioni disciplinari dei singoli docenti e quelle
pluridisciplinari del Consiglio di Classe.
11. Gli alunni hanno diritto ad una valutazione trasparente; devono conoscere perciò i risultati delle prove di
verifica scritte e orali.
12. Gli alunni hanno il diritto di fare proposte per un migliore funzionamento dell’Istituto, verbalmente o per
iscritto.
13. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce le iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua
e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
B- Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e rispettoso verso tutti ed agire sempre in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le norme di disciplina dettate dal regolamento d’Istituto nonché le
disposizioni organizzative per la sicurezza.
Art. 26
Organo di garanzia
Nella scuola secondaria è istituito annualmente un organo di garanzia presieduto dal DS e composto da due
docenti designati dal Consiglio d’Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori(con due supplenti).
Per i casi di incompatibilità
(docente che abbia irrogato la sanzione) deve essere nominato un supplente,
mentre è prevista l’astensione da parte del genitore dell’alunno sanzionato.
L’organo di garanzia delibera solo se al completo. Sono comunque valide le deliberazioni anche in caso di
astensione di un genitore.
Art. 27
Ingresso e uscita dalla scuola degli studenti
L’orario di ingresso e di uscita dalla scuola, rispettivamente all’inizio e alla fine delle lezioni, sono regolati,
di anno in anno, dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta. L'ingresso è consentito sino a dieci minuti
dopo l'inizio delle regolari lezioni e solo in presenza di valida motivazione. Dopo tale orario i cancelli della
scuola saranno chiusi.
I ritardatari saranno di norma ammessi in classe solo se autorizzati dal D.S. o dal docente munito di specifica
Delega.
I ritardi ripetuti e non giustificati dai responsabili dell’obbligo scolastico, con valide motivazioni, saranno
segnalati alla famiglia dal coordinatore di classe per la Scuola Secondaria, da un docente di classe per la Scuola
Primaria. Questi convocheranno uno dei genitori, al fine di informarli e sensibilizzarli al rispetto dell’orario
scolastico. Qualora la sensibilizzazione dei responsabili dell’obbligo scolastico non dovesse produrre effetti
positivi, si provvederà ad informare le Istituzioni competenti in fatto di tutela dei minori.
Gli alunni entrano nella scuola, dirigendosi verso i locali, al suono della campanella.
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Essi sono vigilati dal personale ausiliario in servizio lungo il tratto che va dai cancelli d’ingresso agli spazi
indicati per la scuola primaria da circolari interne.I docenti, tutti ai sensi dell’art.42, comma 5 del C.C.N.L.
pubblicato sul supplemento ordinario N.109 della G.U. del 5/9/1995, sono tenuti a trovarsi a scuola cinque
minuti prima dell’inizio delle lezioni.
I genitori accompagnano e attendono gli alunni fuori dal cancello della scuola.
Gli alunni disabili possono essere accompagnati e ripresi dai propri genitori, o persona da essi delegata,
all’ingresso delle proprie aule. Ai genitori di tali alunni è concesso prelevare i propri figli con cinque minuti di
anticipo sull’orario di uscita, previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.
Alla fine della giornata scolastica, dopo il suono del campanello, le classi si avvieranno ordinatamente in fila,
all’uscita, accompagnate dal docente dell’ultima ora, nell’ordine prestabilito: per primi gli alunni delle
classi/sezioni prime e successivamente gli altri.
E’ tassativamente fatto divieto di accesso nella scuola ai genitori durante l’uscita delle scolaresche al fine di
evitare intralci e spiacevoli conseguenze per gli alunni.
Per ragioni di sicurezza, gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia, all’uscita, devono essere
prelevati esclusivamente da un genitore o persona di loro fiducia maggiorenne da delegare per iscritto presso gli
uffici di segreteria .Si possono prevedere deroghe a determinate condizioni.
Occorre segnalare agli uffici di segreteria, nel rispetto della privacy, eventuali situazioni in cui il bambino non
possa essere prelevato da qualche persona in particolare (per provvedimenti del Tribunale o simili). In caso di
omissione da parte del legale tutore del minore, nessun addebito potrà essere fatto alla scuola.
Nel rispetto del lavoro degli insegnanti e delle esigenze delle famiglie, la scuola garantisce la puntuale uscita al
termine delle lezioni, pertanto, nei casi in cui è previsto l’affidamento dell’alunno ad un genitore o suo
delegato, il ritardo recidivo di costoro al momento del termine delle lezioni, potrebbe costringere il personale
della scuola ad affidare il minore alla forza pubblica, con le conseguenze del caso.
Gli alunni non possono uscire in anticipo rispetto al normale orario terminale delle attività didattiche, se non in
casi eccezionali e previo permesso scritto del Dirigente scolastico o suo delegato. Permessi di uscita anticipata
saranno concessi dall’insegnante.
Nelle situazioni consentite, gli alunni dovranno essere direttamente prelevati da un genitore ( o chi esercita la
patria potestà legale, o da un suo delegato) che provvederà a firmare su un apposito registro tenuto in consegna
da un collaboratore scolastico. Docenti e collaboratori scolastici sono tenuti ad accertare l’identità dell’adulto
che ritira il minore.
Art. 28
Assenze degli allievi
Le assenze degli allievi saranno giustificate dal docente della prima ora . Particolari anomalie nelle assenze
saranno comunicate alla famiglia e sanzionate fino al limite della sospensione nel caso di gravi scorrettezze.
Le assenze vanno sempre giustificate facendo uso del libretto personale: qualora l’allievo ne sia privo, è tenuto,
comunque a regolarizzare in seguito sul proprio libretto entro i due giorni successivi. I genitori degli alunni
della Scuola Primaria giustificheranno le assenze sul diario personale.
Dopo due giorni di mancata giustifica verrà convocata la famiglia e si annoterà sul registro di classe la
convocazione e, successivamente, l’avvenuta presenza del genitore.
Le assenze per malattia superiori a cinque giorni vanno giustificate con certificato medico che attesti che
l’allievo è in grado di riprendere l’attività scolastica.
Le assenze superiori a cinque giorni per motivi familiari devono essere giustificate personalmente dal genitore
o da chi ne ha la tutela legale.
Le assenze per motivi di famiglia, se prevedibili, devono essere comunicate preventivamente alla scuola.
Art.29
Momenti di socializzazione
I docenti impegnati nella sezione e non, coadiuvati dal personale non docente, vigilano sul comportamento
degli allievi nell’ora che comprende l’intervallo. In tali momenti, gli alunni possono rimanere nella propria aula
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e/o spostarsi negli spazi esterni, laddove consentito dai criteri di sicurezza, evitando giochi e comportamenti
pericolosi.
Il personale Collaboratore Scolastico è tenuto, per proprio profilo professionale, alla vigilanza degli allievi
durante gli intervalli o i brevi periodi di assenza dei docenti dalle classi.
Art. 30
Uscita degli allievi per fruire dei servizi igienici
E' consentita l'uscita per fruire dei servizi igienici (salvo casi di assoluta necessità) una-due volta nel corso della
mattinata e mai prima dell'inizio della seconda ora.
Sarà cura dei docenti far uscire, per recarsi nei bagni, gli allievi uno alla volta, e le allieve due alla volta, dove
le porte dei servizi non fossero provviste di adeguata chiusura.
Sarà cura del docente in servizio nella classe gestire le uscite ai bagni nel rispetto dell’orario stabilito e delle
modalità previste.
Art. 31
Uso delle strutture
Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un tavolo da disegno,
un computer con periferiche, una postazione in laboratorio linguistico, assegnato con le procedure stabilite dai
docenti responsabili dei laboratori.
Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà attribuito
alla responsabilità dell'intera classe.
Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre rifuso con versamento sul c/c postale
dell'Istituto a fronte di regolare fattura delle spese anticipate dall'Istituto stesso.
Vanno altresì rifusi gli eventuali danni arrecati a terzi per incuria e non a causa delle normali attività didattiche.
Gli allievi riserveranno ai locali ed alle suppellettili scolastiche lo stesso trattamento riservato alla propria
abitazione o alle cose di loro proprietà.
Art. 32
Uso dei telefoni cellulari
E’ assolutamente vietato l’uso dei telefoni cellulari durante le ore di lezione, da parte dei docenti e degli alunni.
In caso di inadempienza da parte degli alunni si procederà al ritiro dell’apparecchio, che sarà restituito solo ai
genitori.
Docenti, non docenti e alunni sono tenuti a tenere spenti gli apparecchi durante le lezioni.
Art. 33
Divieto di fumo
E’ fatto espresso divieto di fumare nei locali adibiti alle attività didattiche, a riunioni ed ad assemblee, negli
uffici e in ogni spazio di pertinenza agli edifici scolastici.
Ciò si colloca anche nella prospettiva di una coerente opera di educazione alla salute.
Saranno effettuati periodici controlli. Ai contravventori, oltre le pene previste dalla vigente normativa, saranno
comminate sanzioni disciplinari.
Art. 34
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Indisposizione ed infortuni
In caso di malessere o infortuni la scuola adotta i seguenti comportamenti:
1. Avverte i genitori a casa o sul posto di lavoro all’indirizzo di reperibilità indicato all’atto dell’iscrizione
ed eventualmente aggiornato.
2. Nel caso fosse impossibile reperire i genitori o persona da essi delegata, e l’urgenza dell’intervento
medico lo richieda, è necessario inviare l’alunno al Pronto Soccorso chiamando telefonicamente il
118.
3. L’insegnante,addetto al primo soccorso,accompagna l’alunno in autoambulanza se, all’arrivo di
quest’ultima , i genitori non fossero ancora arrivati a scuola e, a giudizio dei sanitari , si rende
necessario l’immediato trasporto al Pronto Soccorso.
4. Il genitore, in tale evenienza, è tenuto a raggiungere l’ospedale indicato con tempestività.
5. L’insegnante deve presentare in giornata la denuncia del fatto in Direzione, completa dei sotto indicati
dati:
 data dell’infortunio;
 locale presso il quale si è verificato;
 descrizione particolareggiata della modalità di avvenimento dell’incidente.
6. Gli infortuni sono denunciati alla Assicurazione a cura della scuola. I genitori, a tal fine, devono
presentare sollecitamente il referto medico.
In caso di infortunio o malessere di lieve entità, l’alunno è trattenuto a scuola fino all’arrivo del genitore
sollecitamente avvertito.
Art. 35
Assicurazione integrativa per gli infortuni
L’Istituzione Scolastica stipula annualmente, col contributo delle famiglie, un contratto assicurativo integrativo
per infortuni e responsabilità civili. Ad essa può aderire il personale scolastico.
Art. 36
Collaborazione Scuola-Famiglia
Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti, in caso
di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole dell’alunno, nonché nei casi di reiterati ritardi e
assenze. Sempre dovrà essere fatta salva la tempestività delle comunicazioni.
Il principale mezzo di comunicazione scuola-famiglia, oltre il telefono, è il diario, pertanto i genitori dovranno
controllarlo con regolarità, per firmare gli avvisi e le osservazioni riportate.
La famiglia deve comunicare alla scuola, all’atto dell’iscrizione, l’indirizzo e il numero di telefono cui è
reperibile durante l’orario scolastico e comunicare, tempestivamente, ogni mutamento d’indirizzo, di residenza
e di reperibilità.
I genitori devono comunicare alla scuola tutte le informazioni riguardanti la salute degli alunni (allergie,
intolleranze, stati di particolare cagionevolezza) per evitare situazioni che potrebbero rivelarsi dannose per gli
stessi. Le informazioni ricevute saranno trattate nel rispetto della legge della privacy. La mancata informazione
solleva la scuola da ogni responsabilità.
Sarà cura della famiglia controllare che gli alunni siano forniti di tutto il materiale necessario all’attività
giornaliera. Gli alunni non potranno telefonare a casa per farsi portare quanto dimenticato. Nei casi di
particolare necessità, verificata dall’insegnante, questi provvederà a telefonare alla famiglia tramite i
collaboratori scolastici.
A cadenza bimestrale è garantito un incontro scuola-famiglia, nei quali saranno affrontati i problemi generali
della vita scolastica degli alunni e quelli particolari di ciascuno di essi.
La scuola comunica l’orario e il giorno di ricevimento dei docenti definiti all’inizio dell’anno scolastico.
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I genitori non possono accedere alle aule durante le lezioni ma chiedere di essere ricevuti con
precedente richiesta scritta.
Per motivi eccezionali o d’urgenza, i genitori possono comunicare con i docenti con autorizzazione scritta del
Dirigente Scolastico o suo delegato.
I docenti , in caso di necessità, possono convocare i genitori tramite motivato invito scritto.
Durante le assemblee di classe o i colloqui individuali non sono ammessi gli alunni.
Art. 37
Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti
Gli allievi dovranno parcheggiare cicli e motocicli nelle aree indicate dal Dirigente Scolastico, lasciando liberi
e sgombri da ogni mezzo gli accessi all'istituto, al fine di consentire l'accostamento di eventuali mezzi di
soccorso. Comportamenti difformi saranno sanzionati e segnalati alla Polizia urbana.
I mezzi sono parcheggiati a rischio e pericolo degli studenti: l'istituto non risponde di furti e/o manomissioni.
Art. 38
Rapporti con la Presidenza
L'Ufficio di Presidenza, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori, è sempre a disposizione
degli studenti e dei genitori per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico,
organizzativo e didattico.
Il Dirigente Scolastico riceve nei giorni indicati da apposita circolare.
L’Ufficio di Presidenza potrà essere disponibile per esigenze particolari e gravi anche fuori dalle ore stabilite
indicate da un avviso di anno in anno.Di norma nei gg.dispari ore10.30-12.30 e il giovedi dalle 1500 alle 17.00
TITOLO IV
STUDENTI
Norme di Disciplina
Art. 39
I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del
corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti
appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro
gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la
riparazione del danno, quando esistente.
Art.40
Con particolare riferimento agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, il Regolamento di Disciplina
definisce quanto disposto dal richiamato Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998,
successivamente modificato dal DPR n. 235/07.
Art.41
Le sanzioni disciplinari,proposte da singoli o più docenti con comunicazione scritta al D.S.da parte del
coordinatore di classe o dalla fiduciaria-collaboratrice di plesso(in caso di assenza del coordinatore),vengono
discusse nel Consiglio di classe ,appositamente convocato dal D.S.,il giorno successivo alla proposta.Il
consiglio di classe delibera a maggioranza la sanzione da comminare.
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Art. 42
Ricorsi e Organo di garanzia
1. Contro la sanzione disciplinare lo studente, entro due giorni dalla comunicazione della irrogazione, può
ricorrere ad un apposito Organo di Garanzia; tale ricorso va presentato dai genitori, in forma scritta ed
opportunamente integrato da tutti gli elementi utili, al Dirigente Scolastico.
2. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi tre giorni. Qualora l’Organo di Garanzia non decida
entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
3. L’alunno sospeso per più due volte nel corso dello stesso a.s.,può non essere ammesso all’anno successivo.
TITOLO V
DOCENTI
Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività scolastiche
Art. 43
Residenza dei docenti
Pur avendo il CCNL disapplicato l'articolo del T.U. dei dipendenti dello Stato che li obbligava ad avere la
residenza nel luogo di lavoro, ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio
e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o
provocate e certificate disfunzioni del servizio.
In ogni caso l'amministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità per incidenti in itinere, per i quali i docenti
saranno coperti da idonea polizza assicurativa da stipularsi anche ai fini di eventuali azioni di
accompagnamento per attività parascolastiche o extrascolastiche, legittimamente inserite nella programmazione
didattica del Consiglio di Classe o degli OO.CC.
Art. 44
Norme di servizio
Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente cinque minuti prima dell'ingresso degli alunni per
consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce l'obbligo di servizio ai sensi del
vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
Il docente a disposizione volontaria o per obbligo di servizio alla prima ora, sarà presente nell'Istituto al fine di
consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.
Per tutta la durata dell'ora di ricevimento delle famiglie, il docente è tenuto ad essere presente nell'Istituto nello
spazio appositamente destinato; non è consentita alcuna forma di reperibilità costituendo l'ora di ricevimento
delle famiglie obbligo di servizio.
Di norma non è consentito il ricevimento al di fuori dell'ora a ciò destinata, se non per gravi motivi valutati
preventivamente dalla Dirigenza.
I docenti non devono portare con sé i propri figli durante l’orario di servizio e durante le riunioni collegiali.
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Art. 45
Vigilanza degli allievi
Ogni docente, all'inizio della prima ora,dopo aver preso il registro di classe in sala professori, accoglierà gli
allievi controllando la regolarità della giustifica e segnalando alla Presidenza ed al Coordinatore di Classe le
eventuali irregolarità rilevate per le opportune comunicazioni alla famiglia, ivi comprese le assenze numerose,
reiterate in particolari giorni o periodiche.
Ciascun docente si adopererà affinchè venga sempre rispettato l'art. 31 del presente regolamento per una buona
tenuta del posto di lavoro da parte degli allievi, senza distinzione alcuna fra aule normali e speciali.
Ciascun docente consentirà l'uscita per la fruizione dei servizi, di un allievo per volta e due allieve per volta
(qualora i bagni non fossero provvisti di adeguata chiusura), non prima che sia iniziata la seconda ora, se non
per particolari necessità.
Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza degli allievi, è libero di adottare tutte
le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi.
Ciascun docente, in particolare, vigilerà a che gli allievi non fumino nei locali dell'istituto, ivi compresi i servizi
igienici, segnalando subito eventuali infrazioni rilevate: "egli stesso si adopererà per costruire un modello
comportamentale".
In spirito di collaborazione con la Dirigenza, ciascun docente vigilerà sul comportamento degli allievi anche
non appartenenti alle proprie classi, segnalando all'Ufficio del D.S. i casi di eventuale indisciplina.
I docenti hanno il dovere di subentrare nell’opera di vigilanza in assenza o impedimento di docenti di altra
classe o sezione; laddove è presente, il personale A.T.A. coadiuverà le insegnanti in attesa dell’arrivo della
supplente. Qualora non fosse possibile operare con personale a disposizione, gli alunni saranno
temporaneamente inseriti in altre classi.
Il docente che, per gravi o urgenti motivi o per servizio, dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a chiamare
il personale Collaboratore Scolastico per la sorveglianza in sua assenza.
I docenti sono autorizzati al sequestro dei telefonini portatili se trovati accesi o anche solo mostrati all’interno
dell’edificio scolastico.
I docenti sono autorizzati al sequestro di ogni oggetto che rechi disturbo all’attività didattica. Gli oggetti
sequestrati saranno depositati in Presidenza e riconsegnati solo ad uno dei genitori.
La Scuola non potrà essere ritenuta responsabile dell'ammanco di oggetti di particolare valore di proprietà degli
alunni (telefonini,. oggetti in oro, etc.).
Alla fine delle lezioni ciascun docente accompagnerà la classe al cancello d'uscita, vigilando che non accadano
incidenti lungo il percorso e adoperandosi perché l'operazione si svolga ordinatamente.
Art. 46
Oneri dei docenti
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano delle
attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.
A tal fine gli obblighi del personale docente sono articolati in attività di insegnamento in senso proprio e
stretto ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono essere altresì, previste eventuali
attività aggiuntive all'insegnamento. L'attività si svolge in 18 ore settimanali per i docenti della Scuola
Secondaria di primo grado, 22 ore di insegnamento, più 2 ore di programmazione didattica per i docenti di
scuola Primaria, 25 ore di insegnamento per i docenti della Scuola dell’Infanzia, distribuite in non meno di
cinque giorni alla settimana.
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Ogni docente è tenuto a certificare l'orario dell'inizio del suo servizio, con i mezzi e gli strumenti, anche
informatizzati che la Dirigenza riterrà più opportuni. Ogni docente è tenuto a compilare il registro di classe o
elettronico in ogni parte di sua competenza. Inoltre ciascun docente è tenuto a prendere visione e sottoscrivere
le circolari e i documenti prodotti dal DS.
Gli eventuali ritardi nell'inizio del servizio, indipendentemente dalla causa che li hanno provocati, dovranno
essere giustificati direttamente al Dirigente Scolastico.
Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati, revisionati e valutati entro cinque giorni dalla
effettuazione delle prove.
Ai sensi della legge 241/90 chiunque abbia un interesse legittimo e soggettivo, anche non finalizzato ad un
ricorso, ha titolo e diritto di esaminare le prove e le relative valutazioni.A tal fine però i Docenti non
rilasceranno mai agli allievi gli elaborati originali, bensì loro copie, autenticate di proprio pugno.
Ogni docente, allievo o genitore potrà prendere visione degli elaborati originali, per i quali abbia un interesse
legittimo.
Il Docente non consiglierà mai l'acquisto di libri di testo diversi da quelli in adozione. Depositerà a fine
giornata i registri utilizzati in sala professori.
I Docenti che avessero esigenza, per lo svolgimento della didattica, di fotocopie dovranno far pervenire al
personale responsabile,almeno un giorno prima la relativa richiesta.
Ogni Docente predisporrà tempestivamente, ad inizio anno scolastico, la propria programmazione didattica
attivando con gli studenti, in piena trasparenza, con concetti adeguati all’età, un dialogo costruttivo sulla
definizione degli obiettivi e informandoli sui criteri di valutazione. Nella scuola Secondaria, al termine della
attività didattica, sottoporrà alla firma della classe il consuntivo delle attività stesse, in termini di blocchi
tematici affrontati e di quanto altro sia utile per l'allievo, nel caso debba o voglia continuare il suo iter
scolastico in altra istituzione.
Ogni Docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell'ambito del
Consiglio di Classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative.
Ogni Docente procederà a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati
(C.M. n. 197/95), e comunque in numero non inferiore a quello determinato in sede di riunione per disciplina.
Ogni Docente, con disponibilità e spirito di collaborazione, si adopererà previo impegno alla reciprocità, per
consentire le verifiche scritte in classe.
Ogni Docente si adopererà perché l'immagine esterna dell'Istituzione Scolastica sia corrispondente all'impegno
quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica e avrà cura di non impartire lezioni private ad allievi
della propria scuola.
Ogni Docente avrà cura di non indicare ai genitori o a parenti degli allievi nominativi di docenti cui avviare per
le ripetizioni alunni in difficoltà.
Nel rispetto del codice di disciplina dei dipendenti civili dello Stato, ogni Docente avrà cura di non accettare,
qualunque sia il motivo, doni individuali da parte degli allievi e delle loro famiglie.
Art.47
Permessi retribuiti
I permessi brevi, nonché i permessi per motivi di famiglia, per esami e per tutte le motivazioni previste dal
vigente CCNL sono concessi, a seguito di domanda autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal Docente
delegato; le istanze hanno efficacia solo dopo l'autorizzazione e devono sempre essere documentate anche con
l'autocertificazione.
Art.48
Sciopero
Fermo restando il diritto allo sciopero di ogni lavoratore, i docenti che intendano aderire ad uno sciopero di
categoria sono invitati dal Dirigente Scolastico a darne comunicazione allo stesso con cinque giorni di anticipo
e ad informare le famiglie.
La scuola provvederà, qualora sarà possibile, ad assicurare il servizio minimo con i docenti non scioperanti.
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Art. 49
P.O.F. e deliberazioni degli Organi Collegiali
Ogni Docente coopererà al buon andamento dell'Istituzione seguendo le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza,
collaborando alla realizzazione dei Deliberati collegiali, adoperandosi per la realizzazione del P.O.F.
Ciascun Docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti ovvero con
coloro che sono impegnati nei vari dipartimenti, a seconda dell'organizzazione interna che il Collegio avrà
determinato.
I Docenti sono tenuti ad assolvere l'obbligo dell'aggiornamento nei termini previsti dal vigente CCNL. L'anno
scolastico è suddiviso, di norma, in due quadrimestri,salvo diversa deliberazione.
Le verifiche scritte devono essere congrue al numero determinato nel P.O.F. e le fascette di raccolta dovranno
essere compilate in ogni loro parte.
Le verifiche orali dovranno essere sistematiche ed in numero congruo alla verifica degli obiettivi.
Ai docenti è data facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale in fase di predisposizione dell'orario,
indicando i "desiderata", con le relative motivazioni: l'assegnazione sarà effettuata tenuto conto delle primarie
esigenze di servizio dell'Istituto e di rotazione del giorno libero.
Art. 50
Rapporti Scuola-Famiglia
I Docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi (art.395 del D.Lgvo n. 297 del 16
Aprile 1994) secondo le modalità e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio d'istituto,
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto ed in modo da garantire la concreta e reale
accessibilità al servizio.
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei
rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei
docenti.
Gli incontri generali Scuola - Famiglia vengono programmati per quanto riguarda il numero e le date di
effettuazione dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta di Programmazione, non potranno tuttavia mai
essere in numero inferiore a due per quadrimestre.
Il giorno e l’orario di ricevimento dei docenti è comunicato alle famiglie nella prima assemblea dei genitori
tenuta all’inizio di ogni anno scolastico.
I rapporti con le famiglie, per quanto si riferisce al rapporto singolo docente-genitori, si svolge in un'ora alla
settimana fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei Docenti , in modo da favorire la concentrazione di quanti
più docenti possibile nello stesso giorno della settimana per la stessa classe, così da limitare il disagio dei
genitori, in particolare di quelli dipendenti.
I docenti della Scuola Primaria riceveranno i genitori, previa richiesta scritta da parte di questi, in date
prestabilite all’inizio di ogni anno scolastico. Per motivi eccezionali o d’ urgenza, i genitori potranno
comunicare con i docenti anche in date diverse da quelle prestabilite, con autorizzazione scritta del Dirigente
Scolastico.
I Docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente, tramite il Coordinatore di Classe e l'Ufficio di Presidenza,
le famiglie in caso di scarso rendimento e profitto degli allievi, al fine di ricercare insieme le più opportune
soluzioni mirate ad un recupero anche individualizzato.
TITOLO VI
PERSONALE A.T.A.
Servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari
Art. 51
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Funzioni amministrative, gestionali ed operative
Il personale con la qualifica di assistente amministrativo e collaboratore scolastico assolve, nel rispetto dei
profili professionali propri della qualifica e del vigente CCNL, alle funzioni amministrative, contabili,
gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa e dal
citato CCNL, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente. Tutti gli
operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione ben visibile per tutta la durata del servizio.
Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all'informazione, ed in particolare sono predisposti:
- orario dei docenti;
- orario, funzioni e dislocazione del personale A.T.A.
- organigramma degli Uffici;
- organigramma degli incarichi del personale Docente;
- organigramma degli Organi Collegiali,
- albo di Istituto;
- albo docenti;
- bacheca sindacale;
- bacheca sicurezza.
Presso l'ingresso di ogni plesso e ad ogni piano sono ben riconoscibili Operatori Scolastici in grado di fornire,
con garbo e cortesia, le prime informazioni per la fruizione del servizio erogato.
La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi, controllando che le domande
siano correttamente compilate e corredate delle documentazioni previste dalle disposizioni vigenti. Il rilascio
dei certificati è effettuato dal normale orario di apertura della Segreteria, entro tre giorni lavorativi per quelli di
iscrizione e frequenza, entro cinque giorni quelli con giudizi e/o estratti da atti di Ufficio.
Gli Uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, osserveranno
nei giorni previsti una fascia del proprio orario di servizio nella modalità di apertura al Pubblico, in cui saranno
ricevuti, in ciascuno Ufficio per le proprie competenze, genitori, studenti e docenti: la fascia è determinata,
anno per anno in base alla contrattazione decentrata con il personale; l'orario di apertura al pubblico sarà affisso
chiaramente presso ogni Ufficio e, per quanto di pertinenza di allievi e genitori, sarà comunicato con lettera
circolare tramite l'Albo.
Per venire incontro alle esigenze dell'utenza, gli Uffici di Segreteria Didattica saranno aperti al pubblico
almeno due ore al pomeriggio di almeno un giorno alla settimana. Alle modalità operative, lasciate alla gestione
e responsabilità del DSGA, sarà data pubblicità nelle forme e nei modi di cui al punto precedente.
La Scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di
risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde o l'Ufficio in grado di
fornire le informazioni richieste.
Il personale Collaboratore Scolastico è impegnato a rendere e conservare l'ambiente scolastico pulito ed
accogliente per quanto di propria competenza.
TITOLO VII
Disposizioni finali
Art.52
Sicurezza delle persone e dei beni
I docenti e il personale ausiliario devono essere attenti nel prevenire eventuali rischi e danni a persone e beni
della scuola.
In particolare controlleranno che le vie d’uscita, comprese quelle di sicurezza, siano tenute libere da qualsiasi
materiale, che gli armadi o altri arredi di pari altezza siano saldamente ancorati alle pareti e sgombri, specie
nella parte superiore, da oggetti che possono essere causa di pericolo. L'Istituto si impegna a sensibilizzare le
istituzioni interessate al fine di garantire agli allievi la sicurezza interna.
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I responsabili di plesso avranno cura di segnalare tempestivamente al D.S.. eventuali disfunzioni o carenze e
guasti improvvisi riscontrabili a livello di strutture ed infrastrutture
Art. 53
Gestione dei dati sensibili
A tutti gli operatori scolastici viene consegnata l’informativa sulla privacy e l’incarico per il trattamento dei
dati sensibili alle cui modalità dovranno attenersi ( D.lgvo 196/03 ).
Art.54
Mancanza d'acqua e/o energia elettrica
In caso di interruzione dell'erogazione idrica o elettrica che si dovesse protrarre per l'intera giornata scolastica
ufficialmente comunicata dall'Ente locale e/o dal Consorzio idrico, gli alunni potranno lasciare la scuola in
anticipo.
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Regolamento di Istituto