REGOLAMENTO D’ISTITUTO Modificato dal Consiglio D’Istituto il 05-05-2014 La scuola è luogo di formazione, di educazione ed istruzione, comunità in cui si dialoga, si fa ricerca, si promuove la crescita della persona in tutte le sue dimensioni. L’azione educativa si fonda sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, sull’acquisizione del senso di responsabilità e di autonomia nel rispetto della libertà di espressione, di pensiero, di appartenenza sociale e culturale. Le norme del presente regolamento intendono garantire e salvaguardare i diritti di tutta la comunità e dei singoli componenti. ( Estratto dall’Art. 1 dello “ Statuto degli studenti e delle studentesse” - D.P.R. 249/1998 ) 1 INDICE Titolo I – Funzionamento degli Organi Collegiali -........................................................... pag. 3 Tirolo II – Modalità organizzative dell’Istituzione .….................................................... pag. 6 Titolo III - Norme della vita scolastica .…………………........................................... pag. 9 Titolo IV - Studenti : norme di disciplina ………………………………………. pag. 14 Titolo V - Docenti : Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività scolastiche pag. 15 Titolo VI – Personale A.T.A. - Servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari …………. pag. 18 Titolo VII- Disposizioni finali …. ………………………………………………. pag. 19 Allegati: Patto Educativo di Corresponsabilità Statuto degli studenti e delle studentesse(DPR 24/06/98,n.249 modificato dal D.P.R. 235/07) Il presente Regolamento, corredato delle delibere di approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, viene integralmente pubblicato all’Albo dell’Istituto e di esso viene data notizie alle famiglie. 2 TITOLO I Funzionamento degli Organi Collegiali Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'Organo con un congruo preavviso - di norma non inferiore ai 5 gg - rispetto alla data fissata per la seduta.Per convocazioni straordinarie almeno il giorno prima. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e/o mediante affissione all'Albo dell'Istituto di apposito avviso. L'affissione dell'avviso all'Albo dell'Istituto, per quelle componenti che vi abbiano sede (Docenti, personale A.T.A., Allievi) è adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione dell'Organo Collegiale. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare, pena la nullità della stessa, la data, l'ora e gli argomenti all'Ordine del Giorno su cui l'Organo è chiamato a deliberare. Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario da lui designato, steso su apposito registro a pagine numerate. E' ammessa la modalità di elaborazione informatizzata dei verbali, purchè la relativa stampa sia resa solidale al registro a pagine numerate in modo tale da non poter essere in alcun modo alterabile. Dei registri dei verbali risponde il Presidente dell'Organo Collegiale. Il calendario delle riunioni degli OO.CC. è fissato, di anno in anno, nel Piano Annuale delle attività contenute nel P.O.F Art. 2 Programmazione delle attività degli Organi Collegiali Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie operazioni nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e/o pareri. Art. 3 Svolgimento coordinato dell'attività degli Organi Collegiali Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. . Per tale motivo si considerano anche le competenze di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo Collegiale. Art. 4 Elezioni di organi di durata annuale Le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione hanno luogo, possibilmente, in giorni diversi e nel primo mese dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali. Art. 5 Convocazioni del Consiglio di Classe/ Interclasse / Intersezione 3 Il Consiglio di Classe, di Interclasse, d’Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa, in relazione alla programmazione di cui all'art. 2 o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. Art. 6 Programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio di Classe o di Interclasse Le riunioni del Consiglio di Classe, di Interclasse, di Intersezione devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle di altri organi Collegiali di cui all'art. 3 Art. 7 Convocazione del Collegio dei docenti Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'Art.7 del T.U. D.L.vo 297 del 16/4/94. Art. 8 Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei docenti Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del Collegio dei docenti si applicano i disposti degli art. 2 e 3. Art. 9 Prima convocazione del Consiglio di Istituto La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva all'emanazione dei decreti di nomina da parte del Dirigente Scolastico ed attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle votazioni, è disposta dal Dirigente Scolastico. Art. 10 Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Istituto Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i Rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i Genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. 4 Art. 11 Convocazione del Consiglio di Istituto Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, ovvero della maggioranza del Consiglio stesso. Art. 12 Pubblicità degli atti La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto deve avvenire mediante affissione, in apposito Albo di istituto, della sintesi,sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per l’intero a.s... I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nella Segreteria dell'Istituto, Ufficio OO.CC. e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all'Albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio o dalla F.S.delegata; il Dirigente Scolastico ne predispone l'affissione immediata ed attesta, in calce ad essa, la data di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria esplicita richiesta dell'interessato. Art. 13 Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti Il Comitato per la valutazione dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico: a - in periodi programmati ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli docenti ai sensi dell'art.11 del T.U.di cui al D.Leg.vo 297 del 16/04/94; b - alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova dei docenti; c - ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Art. 14 Assemblee e comitato dei Genitori I rappresentanti di classe e/o i membri del Consiglio d’Istituto possono chiedere l’uso delle strutture scolastiche per fini istituzionali. I Genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento, l'Assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato al Consiglio d'Istituto. Alle Assemblee dei Genitori di classe, interclasse, sezione, intersezione o di Istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe o della scuola. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico. La materia della convocazione è regolata dal T.U. di cui al D.L.vo n.. 297 del 16 Aprile 1994. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione possono esprimere un Comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea di Istituto. 5 Il comitato di Classe e di interclasse e del Consiglio di Istituto svolge una funzione promozionale della partecipazione dei genitori. TITOLO II Criteri organizzativi d’Istituto Art. 15 Orario Scolastico In merito agli orari annuali dei singoli plessi e ordini di scuola,si rimanda al P.OF. (Piano dell’Offerta Formativa). Art. 16 Formazione delle classi/sezioni Le classi –sezioni sono formate ogni anno dal D.S.,insieme ai collaboratori-fiduciari e un assistente amm.vo.Essi avranno come punto di riferimento l’elenco alfabetico suddiviso tra maschi e femmine. I criteri per la formazione delle classi-sezioni sono ispirati ai seguenti principi: Presenza equilibrata di alunni secondo il semestre di nascita, il sesso,eventuali diversamente abili,fasce di livello cognitivo. Colloqui preliminari con le insegnanti della scuola di provenienza dei nuovi iscritti da parte del D.S e/o dei suoi collaboratori per valutare incompatibilità tra alunni. Rispetto delle richieste orarie delle famiglie.. Accoglimento, nel limite del possibile, delle richieste dei genitori. Formazione sezioni eterogenee qualora non fosse possibile formare sezioni omogenee. Nella scuola dell’infanzia verranno accettati per gli alunni in lista d’attesa,tenuto conto del momento dell’iscrizione,prima gli alunni di cinque anni,poi di quattro e infine di tre .Viene data precedenza assoluta agli allievi che optano per le 40 ore.Solo nel caso dell’attivazione dei servizi a carico dell’Ente locale si inseriranno alunni di due anni e mezzo.Gli alunni assenti per periodi superiori a 15 gg.,nei primi due mesi,se non giustificati da certificato medico o per altro valido motivo sono depennati. Le iscrizioni nella scuola dell’infanzia fuori platea presentate,entro e oltre i termini,vengono accolte con riserva rispetto alle capacità recettiva della scuola. IL D.S. HA DELEGA PER LA VALUTAZIONE E L’INSERIMENTO DI CASI PARTICOLARI in tutti gli ordini di scuola tenendo conto della seguente tabella per le precedenze: -mancanza o assenza di entrambi i genitori punti 6 -mancanza o assenza di un genitore “ 5 -condizioni economiche disagiate e/o presenza di fratelli piccoli/disabili/bisognosi di assistenza “ 4 -appartenenza a nucleo familiare di almeno sei persone “ 3 -genitori entrambi lavoratori “ 2 Art.17 Criteri d’accoglienza L’accoglienza è intesa come momento di crescita in una atmosfera di fiduciose aspettative, determinata da un orario flessibile per agevolare l’inserimento di tutti gli alunni. 6 Art. 18 Iscrizioni Annualmente, prima della formalizzazione delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico divulga la notizia con avvisi o invita i genitori interessati ad un incontro informativo sul funzionamento dei tre ordini di scuola appartenenti all’Istituzione scolastica. Esse avvengono nel rispetto delle Circolari Min.li emanate Art. 19 Assegnazione dei docenti alle Classi I docenti sono assegnati alle classi dal Dirigente scolastico che tiene conto dei seguenti criteri: o Incompatibilità tra docenti accertata. o Continuità didattica. o Distribuzione equa nelle classi/sezioni del personale con incarico a tempo indeterminato. Art. 20 Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori , delle palestre e degli spazi ludici Il funzionamento delle Biblioteche è disciplinato in modo da assicurare: 1. l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti e/o allievi; 2. modalità agevoli e controllate di accesso al prestito ed alla consultazione. Il funzionamento dei gabinetti scientifici e dei laboratori è regolato in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti per studi e ricerche, sia in orario curriculare che extracurriculare, rispettando un prospetto orario interno. Saranno osservate tutte le disposizioni ministeriali in materia di sicurezza e le procedure prestabilite per ciascun laboratorio dal Responsabile della Sicurezza. Soprattutto laddove siano presenti attività di sperimentazione scientifica che richiedano l’uso di strumenti e attrezzi pericolosi o potenzialmente tali, i docenti dovranno adottare particolari misure di prevenzione evitandone la manipolazione da parte degli alunni. Nella Scuola dell’’Infanzia occorre tenere in massima considerazione il prospetto della sicurezza e della tutela dei bambini, sia nelle attività di manipolazione, per le quali è fatto divieto l’uso di quei piccoli utensili (forbici senza punte arrotondate, temperini,…) non ritenuti idonei dalle Circolari Ministeriali, sia nell’uso dell’attrezzatura ludica esterna o altri giochi . Non sono ammessi giochi o altri sussidi non in regola con la normativa CEE. Il Dirigente Scolastico affida a docenti le funzioni di direttore della biblioteca, dei gabinetti scientifici e dei laboratori, tenuto conto peraltro degli impegni dei docenti stessi connessi alla loro partecipazione agli OO.CC. della scuola. Il funzionamento della palestra è disciplinato, per quanto di competenza, dal Consiglio d'Istituto in modo da assicurarne la disponibilità a tutte le classi dell’Istituto, anche in orario extrascolastico, e alle società ed associazioni esterne. L’uso degli spazi interni ed esterni, dei laboratori, della biblioteca sarà tale da assicurare a tutte le scolaresche di fruirne seconde le necessità e sarà regolato secondo un prospetto orario da affiggere. La regolamentazione di tale uso, ove dovesse esserci la concorrenza di più classi nello stesso periodo di tempo, sarà effettuata nell’ambito delle programmazioni o con una calendarizzazione concordata. Gli alunni, negli spostamenti da uno spazio all’altro, non devono arrecare disturbo alle altre classi. Art. 21 Attività parascolastiche ed extrascolastiche 7 Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche purchè inserite nel contratto formativo approvato dal Consiglio di Classe, finalizzate alla crescita culturale, civile e morale della comunità scolastica e previste nel POF della scuola. Tutte le attività di cui al comma precedente che si concretizzino in viaggi di istruzione faranno riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla C.M. 291 del 14 Ottobre 1992 e successive integrazioni. La competenza in merito ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è comunque dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, che ne individuano la meta, le motivazioni e finalità didattico-culturali e formative, inserendoli nella propria programmazione generale. Art. 22 Procedure per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate Nel corso della prima seduta dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione di ciascun anno scolastico, saranno individuati: a. le mete; b. le finalità didattiche; c. le finalità educative e formative; d. l'articolazione in uno o più viaggi, fino al massimo dei giorni non festivi stabiliti dal Collegio docenti; e. gli accompagnatori e loro eventuali sostituti; f. il periodo o le date di svolgimento, non coincidente con l’ultimo periodo di lezione o con attività istituzionali (scrutini, esami,elezioni); g. la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia d’età; h. le attività per gli allievi che non potessero partecipare, facendo salvo sempre almeno i due terzi dei partecipanti; In nessun caso i singoli docenti o gli allievi dovranno svolgere attività di carattere tecnico amministrativa in relazione ai viaggi deliberati. La Commissione viaggi o le FF.SS. cureranno, di volta per la successiva proposta alla Giunta esecutiva ed al Consiglio di Istituto, i seguenti elementi: a. dichiarazioni di assenso dei genitori; b. estratto del verbale dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione dal quale si evincono le proposte relative alle mete individuate; c. segnalazione da parte del Consiglio di Classe degli alunni da escludere per gravi motivi disciplinari; d. copia del programma dettagliato del viaggio; e. ricevuta del pagamento, sul conto corrente postale dell'Istituto, del costo del viaggio; f. richiesta di particolari servizi ( guide turistiche, vettori attrezzati per portatori di handicap, prenotazioni, ecc.). Dell'acquisizione dei dati di cui al punto precedente si farà parte diligente il Coordinatore di Classe o altro docente eventualmente delegato dal Dirigente Scolastico. Art.23 Criteri per la designazione dei docenti accompagnatori I criteri che i Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, dovranno seguire nella designazione dei Docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione, realizzati in Italia ed all'Estero, sono, in stretto ordine di priorità, i seguenti: docenti appartenenti all'organico delle classi da accompagnare; per i viaggi all'estero, almeno un accompagnatore docente di lingua straniera; per i viaggi all'estero, avvicendamento degli accompagnatori nel corso di anni scolastici successivi o espressa deroga rilasciata dal D.S.; docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico-educativo del viaggio; docenti appartenenti alla Commissione viaggi(se istituita); avvicendamento degli accompagnatori,tenuto conto prioritariamente delle disponibilità indicate dai docenti stessi ; 8 designazione del Dirigente Scolastico di altro docente disponibile quando occorre, comunque, garantire l'effettuazione del viaggio di istruzione. Art. 24 Altre disposizioni per i viaggi di istruzione Il numero di accompagnatori sarà stabilito nel modo seguente: le classi che svolgono il viaggio o la visita guidata da sole: n. 2 accompagnatori; le classi che svolgono il viaggio in gruppo: n. 1 accompagnatore ogni 15 studente o frazione di 15; sarà assicurata la presenza di almeno un docente di sesso femminile tutte le volte che della classe e/o del gruppo in viaggio di istruzione facciano parte un numero cospicuo di allieve. Per le classi in cui siano presenti alunni diversamente abili sarà presente,se necessario, il docente di sostegno o altra figura professionale presente a scuola. La partecipazione dei genitori può essere prevista nei casi di particolare gravità o necessità e nel numero di posti a disposizione. Le uscite devono essere autorizzate per iscritto dai genitori o da chi ne ha la patria potestà legale all’inizio dell’a.s.. Gli alunni impossibilitati a partecipare all’uscita devono avvertire per tempo la scuola, quindi l’assenza dovrà, poi, essere giustificata e si può procedere alla sua sostituzione. Le quote vanno raccolte e versate dai rappresentanti di classe-sezione attraverso modalità regolate da disposizioni del D.S.(vale anche per l’assicurazione alunni e altre contribuzioni volontarie). TITOLO III Norme di vita scolastica Art. 25 Diritti e doveri Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 249 del 24.06.98. successivamente modificato dal DPR n. 235/07. A -Diritti 1. Ogni alunno ha diritto ad una scuola organizzata e gestita in funzione dei suoi bisogni di formazione e di istruzione. 2. Ogni alunno ha il diritto di ricevere un’istruzione completa e tale da consentirgli l’acquisizione di contenuti e abilità necessari all’esercizio dell’autonomia personale e al proseguimento degli studi. 3. Ogni alunno ha il diritto di essere rispettato dagli insegnanti e dai compagni e di vivere in una comunità scolastica che sia democratica, tollerante, solidale e rispettosa anche delle diversità. 4. Ogni alunno ha diritto all’accettazione, da parte di tutti i docenti, ad un pari “trattamento” e alla garanzia di condizioni tali da consentire ad ognuno il perseguimento degli obiettivi essenziali, indipendentemente dalla situazione di partenza e dalle condizioni sociali, culturali e familiari. 5. Ogni alunno ha il diritto di poter esprimere il proprio parere ed il proprio pensiero, purché ciò avvenga in modo corretto e con argomentazioni valide. 6. Ogni alunno ha diritto ad un insegnamento individualizzato e a ricevere le spiegazioni, quando non ha capito. 7. Ogni alunno ha diritto ad una equa valutazione del proprio lavoro. 9 8. Ogni alunno va rimproverato, in caso di inadempienza. Egli ha il diritto di esprimere le proprie ragioni. La sanzione deve essere ispirata al principio di gradualità ed alla riparazione del danno. Essa tiene conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento, delle conseguenze che da esso derivano ed è mirata al recupero dell’alunno, attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 9. Gli alunni hanno diritto ad un carico di lavoro scolastico e domestico adeguato all’età. 10. Gli alunni hanno il diritto di conoscere le programmazioni disciplinari dei singoli docenti e quelle pluridisciplinari del Consiglio di Classe. 11. Gli alunni hanno diritto ad una valutazione trasparente; devono conoscere perciò i risultati delle prove di verifica scritte e orali. 12. Gli alunni hanno il diritto di fare proposte per un migliore funzionamento dell’Istituto, verbalmente o per iscritto. 13. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce le iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. B- Doveri 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso tutti ed agire sempre in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le norme di disciplina dettate dal regolamento d’Istituto nonché le disposizioni organizzative per la sicurezza. Art. 26 Organo di garanzia Nella scuola secondaria è istituito annualmente un organo di garanzia presieduto dal DS e composto da due docenti designati dal Consiglio d’Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori(con due supplenti). Per i casi di incompatibilità (docente che abbia irrogato la sanzione) deve essere nominato un supplente, mentre è prevista l’astensione da parte del genitore dell’alunno sanzionato. L’organo di garanzia delibera solo se al completo. Sono comunque valide le deliberazioni anche in caso di astensione di un genitore. Art. 27 Ingresso e uscita dalla scuola degli studenti L’orario di ingresso e di uscita dalla scuola, rispettivamente all’inizio e alla fine delle lezioni, sono regolati, di anno in anno, dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta. L'ingresso è consentito sino a dieci minuti dopo l'inizio delle regolari lezioni e solo in presenza di valida motivazione. Dopo tale orario i cancelli della scuola saranno chiusi. I ritardatari saranno di norma ammessi in classe solo se autorizzati dal D.S. o dal docente munito di specifica Delega. I ritardi ripetuti e non giustificati dai responsabili dell’obbligo scolastico, con valide motivazioni, saranno segnalati alla famiglia dal coordinatore di classe per la Scuola Secondaria, da un docente di classe per la Scuola Primaria. Questi convocheranno uno dei genitori, al fine di informarli e sensibilizzarli al rispetto dell’orario scolastico. Qualora la sensibilizzazione dei responsabili dell’obbligo scolastico non dovesse produrre effetti positivi, si provvederà ad informare le Istituzioni competenti in fatto di tutela dei minori. Gli alunni entrano nella scuola, dirigendosi verso i locali, al suono della campanella. 10 Essi sono vigilati dal personale ausiliario in servizio lungo il tratto che va dai cancelli d’ingresso agli spazi indicati per la scuola primaria da circolari interne.I docenti, tutti ai sensi dell’art.42, comma 5 del C.C.N.L. pubblicato sul supplemento ordinario N.109 della G.U. del 5/9/1995, sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. I genitori accompagnano e attendono gli alunni fuori dal cancello della scuola. Gli alunni disabili possono essere accompagnati e ripresi dai propri genitori, o persona da essi delegata, all’ingresso delle proprie aule. Ai genitori di tali alunni è concesso prelevare i propri figli con cinque minuti di anticipo sull’orario di uscita, previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. Alla fine della giornata scolastica, dopo il suono del campanello, le classi si avvieranno ordinatamente in fila, all’uscita, accompagnate dal docente dell’ultima ora, nell’ordine prestabilito: per primi gli alunni delle classi/sezioni prime e successivamente gli altri. E’ tassativamente fatto divieto di accesso nella scuola ai genitori durante l’uscita delle scolaresche al fine di evitare intralci e spiacevoli conseguenze per gli alunni. Per ragioni di sicurezza, gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia, all’uscita, devono essere prelevati esclusivamente da un genitore o persona di loro fiducia maggiorenne da delegare per iscritto presso gli uffici di segreteria .Si possono prevedere deroghe a determinate condizioni. Occorre segnalare agli uffici di segreteria, nel rispetto della privacy, eventuali situazioni in cui il bambino non possa essere prelevato da qualche persona in particolare (per provvedimenti del Tribunale o simili). In caso di omissione da parte del legale tutore del minore, nessun addebito potrà essere fatto alla scuola. Nel rispetto del lavoro degli insegnanti e delle esigenze delle famiglie, la scuola garantisce la puntuale uscita al termine delle lezioni, pertanto, nei casi in cui è previsto l’affidamento dell’alunno ad un genitore o suo delegato, il ritardo recidivo di costoro al momento del termine delle lezioni, potrebbe costringere il personale della scuola ad affidare il minore alla forza pubblica, con le conseguenze del caso. Gli alunni non possono uscire in anticipo rispetto al normale orario terminale delle attività didattiche, se non in casi eccezionali e previo permesso scritto del Dirigente scolastico o suo delegato. Permessi di uscita anticipata saranno concessi dall’insegnante. Nelle situazioni consentite, gli alunni dovranno essere direttamente prelevati da un genitore ( o chi esercita la patria potestà legale, o da un suo delegato) che provvederà a firmare su un apposito registro tenuto in consegna da un collaboratore scolastico. Docenti e collaboratori scolastici sono tenuti ad accertare l’identità dell’adulto che ritira il minore. Art. 28 Assenze degli allievi Le assenze degli allievi saranno giustificate dal docente della prima ora . Particolari anomalie nelle assenze saranno comunicate alla famiglia e sanzionate fino al limite della sospensione nel caso di gravi scorrettezze. Le assenze vanno sempre giustificate facendo uso del libretto personale: qualora l’allievo ne sia privo, è tenuto, comunque a regolarizzare in seguito sul proprio libretto entro i due giorni successivi. I genitori degli alunni della Scuola Primaria giustificheranno le assenze sul diario personale. Dopo due giorni di mancata giustifica verrà convocata la famiglia e si annoterà sul registro di classe la convocazione e, successivamente, l’avvenuta presenza del genitore. Le assenze per malattia superiori a cinque giorni vanno giustificate con certificato medico che attesti che l’allievo è in grado di riprendere l’attività scolastica. Le assenze superiori a cinque giorni per motivi familiari devono essere giustificate personalmente dal genitore o da chi ne ha la tutela legale. Le assenze per motivi di famiglia, se prevedibili, devono essere comunicate preventivamente alla scuola. Art.29 Momenti di socializzazione I docenti impegnati nella sezione e non, coadiuvati dal personale non docente, vigilano sul comportamento degli allievi nell’ora che comprende l’intervallo. In tali momenti, gli alunni possono rimanere nella propria aula 11 e/o spostarsi negli spazi esterni, laddove consentito dai criteri di sicurezza, evitando giochi e comportamenti pericolosi. Il personale Collaboratore Scolastico è tenuto, per proprio profilo professionale, alla vigilanza degli allievi durante gli intervalli o i brevi periodi di assenza dei docenti dalle classi. Art. 30 Uscita degli allievi per fruire dei servizi igienici E' consentita l'uscita per fruire dei servizi igienici (salvo casi di assoluta necessità) una-due volta nel corso della mattinata e mai prima dell'inizio della seconda ora. Sarà cura dei docenti far uscire, per recarsi nei bagni, gli allievi uno alla volta, e le allieve due alla volta, dove le porte dei servizi non fossero provviste di adeguata chiusura. Sarà cura del docente in servizio nella classe gestire le uscite ai bagni nel rispetto dell’orario stabilito e delle modalità previste. Art. 31 Uso delle strutture Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un tavolo da disegno, un computer con periferiche, una postazione in laboratorio linguistico, assegnato con le procedure stabilite dai docenti responsabili dei laboratori. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà attribuito alla responsabilità dell'intera classe. Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre rifuso con versamento sul c/c postale dell'Istituto a fronte di regolare fattura delle spese anticipate dall'Istituto stesso. Vanno altresì rifusi gli eventuali danni arrecati a terzi per incuria e non a causa delle normali attività didattiche. Gli allievi riserveranno ai locali ed alle suppellettili scolastiche lo stesso trattamento riservato alla propria abitazione o alle cose di loro proprietà. Art. 32 Uso dei telefoni cellulari E’ assolutamente vietato l’uso dei telefoni cellulari durante le ore di lezione, da parte dei docenti e degli alunni. In caso di inadempienza da parte degli alunni si procederà al ritiro dell’apparecchio, che sarà restituito solo ai genitori. Docenti, non docenti e alunni sono tenuti a tenere spenti gli apparecchi durante le lezioni. Art. 33 Divieto di fumo E’ fatto espresso divieto di fumare nei locali adibiti alle attività didattiche, a riunioni ed ad assemblee, negli uffici e in ogni spazio di pertinenza agli edifici scolastici. Ciò si colloca anche nella prospettiva di una coerente opera di educazione alla salute. Saranno effettuati periodici controlli. Ai contravventori, oltre le pene previste dalla vigente normativa, saranno comminate sanzioni disciplinari. Art. 34 12 Indisposizione ed infortuni In caso di malessere o infortuni la scuola adotta i seguenti comportamenti: 1. Avverte i genitori a casa o sul posto di lavoro all’indirizzo di reperibilità indicato all’atto dell’iscrizione ed eventualmente aggiornato. 2. Nel caso fosse impossibile reperire i genitori o persona da essi delegata, e l’urgenza dell’intervento medico lo richieda, è necessario inviare l’alunno al Pronto Soccorso chiamando telefonicamente il 118. 3. L’insegnante,addetto al primo soccorso,accompagna l’alunno in autoambulanza se, all’arrivo di quest’ultima , i genitori non fossero ancora arrivati a scuola e, a giudizio dei sanitari , si rende necessario l’immediato trasporto al Pronto Soccorso. 4. Il genitore, in tale evenienza, è tenuto a raggiungere l’ospedale indicato con tempestività. 5. L’insegnante deve presentare in giornata la denuncia del fatto in Direzione, completa dei sotto indicati dati: data dell’infortunio; locale presso il quale si è verificato; descrizione particolareggiata della modalità di avvenimento dell’incidente. 6. Gli infortuni sono denunciati alla Assicurazione a cura della scuola. I genitori, a tal fine, devono presentare sollecitamente il referto medico. In caso di infortunio o malessere di lieve entità, l’alunno è trattenuto a scuola fino all’arrivo del genitore sollecitamente avvertito. Art. 35 Assicurazione integrativa per gli infortuni L’Istituzione Scolastica stipula annualmente, col contributo delle famiglie, un contratto assicurativo integrativo per infortuni e responsabilità civili. Ad essa può aderire il personale scolastico. Art. 36 Collaborazione Scuola-Famiglia Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole dell’alunno, nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze. Sempre dovrà essere fatta salva la tempestività delle comunicazioni. Il principale mezzo di comunicazione scuola-famiglia, oltre il telefono, è il diario, pertanto i genitori dovranno controllarlo con regolarità, per firmare gli avvisi e le osservazioni riportate. La famiglia deve comunicare alla scuola, all’atto dell’iscrizione, l’indirizzo e il numero di telefono cui è reperibile durante l’orario scolastico e comunicare, tempestivamente, ogni mutamento d’indirizzo, di residenza e di reperibilità. I genitori devono comunicare alla scuola tutte le informazioni riguardanti la salute degli alunni (allergie, intolleranze, stati di particolare cagionevolezza) per evitare situazioni che potrebbero rivelarsi dannose per gli stessi. Le informazioni ricevute saranno trattate nel rispetto della legge della privacy. La mancata informazione solleva la scuola da ogni responsabilità. Sarà cura della famiglia controllare che gli alunni siano forniti di tutto il materiale necessario all’attività giornaliera. Gli alunni non potranno telefonare a casa per farsi portare quanto dimenticato. Nei casi di particolare necessità, verificata dall’insegnante, questi provvederà a telefonare alla famiglia tramite i collaboratori scolastici. A cadenza bimestrale è garantito un incontro scuola-famiglia, nei quali saranno affrontati i problemi generali della vita scolastica degli alunni e quelli particolari di ciascuno di essi. La scuola comunica l’orario e il giorno di ricevimento dei docenti definiti all’inizio dell’anno scolastico. 13 I genitori non possono accedere alle aule durante le lezioni ma chiedere di essere ricevuti con precedente richiesta scritta. Per motivi eccezionali o d’urgenza, i genitori possono comunicare con i docenti con autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o suo delegato. I docenti , in caso di necessità, possono convocare i genitori tramite motivato invito scritto. Durante le assemblee di classe o i colloqui individuali non sono ammessi gli alunni. Art. 37 Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti Gli allievi dovranno parcheggiare cicli e motocicli nelle aree indicate dal Dirigente Scolastico, lasciando liberi e sgombri da ogni mezzo gli accessi all'istituto, al fine di consentire l'accostamento di eventuali mezzi di soccorso. Comportamenti difformi saranno sanzionati e segnalati alla Polizia urbana. I mezzi sono parcheggiati a rischio e pericolo degli studenti: l'istituto non risponde di furti e/o manomissioni. Art. 38 Rapporti con la Presidenza L'Ufficio di Presidenza, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori, è sempre a disposizione degli studenti e dei genitori per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo e didattico. Il Dirigente Scolastico riceve nei giorni indicati da apposita circolare. L’Ufficio di Presidenza potrà essere disponibile per esigenze particolari e gravi anche fuori dalle ore stabilite indicate da un avviso di anno in anno.Di norma nei gg.dispari ore10.30-12.30 e il giovedi dalle 1500 alle 17.00 TITOLO IV STUDENTI Norme di Disciplina Art. 39 I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente. Art.40 Con particolare riferimento agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, il Regolamento di Disciplina definisce quanto disposto dal richiamato Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998, successivamente modificato dal DPR n. 235/07. Art.41 Le sanzioni disciplinari,proposte da singoli o più docenti con comunicazione scritta al D.S.da parte del coordinatore di classe o dalla fiduciaria-collaboratrice di plesso(in caso di assenza del coordinatore),vengono discusse nel Consiglio di classe ,appositamente convocato dal D.S.,il giorno successivo alla proposta.Il consiglio di classe delibera a maggioranza la sanzione da comminare. 14 Art. 42 Ricorsi e Organo di garanzia 1. Contro la sanzione disciplinare lo studente, entro due giorni dalla comunicazione della irrogazione, può ricorrere ad un apposito Organo di Garanzia; tale ricorso va presentato dai genitori, in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili, al Dirigente Scolastico. 2. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi tre giorni. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 3. L’alunno sospeso per più due volte nel corso dello stesso a.s.,può non essere ammesso all’anno successivo. TITOLO V DOCENTI Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività scolastiche Art. 43 Residenza dei docenti Pur avendo il CCNL disapplicato l'articolo del T.U. dei dipendenti dello Stato che li obbligava ad avere la residenza nel luogo di lavoro, ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. In ogni caso l'amministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità per incidenti in itinere, per i quali i docenti saranno coperti da idonea polizza assicurativa da stipularsi anche ai fini di eventuali azioni di accompagnamento per attività parascolastiche o extrascolastiche, legittimamente inserite nella programmazione didattica del Consiglio di Classe o degli OO.CC. Art. 44 Norme di servizio Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente cinque minuti prima dell'ingresso degli alunni per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce l'obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. Il docente a disposizione volontaria o per obbligo di servizio alla prima ora, sarà presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti. Per tutta la durata dell'ora di ricevimento delle famiglie, il docente è tenuto ad essere presente nell'Istituto nello spazio appositamente destinato; non è consentita alcuna forma di reperibilità costituendo l'ora di ricevimento delle famiglie obbligo di servizio. Di norma non è consentito il ricevimento al di fuori dell'ora a ciò destinata, se non per gravi motivi valutati preventivamente dalla Dirigenza. I docenti non devono portare con sé i propri figli durante l’orario di servizio e durante le riunioni collegiali. 15 Art. 45 Vigilanza degli allievi Ogni docente, all'inizio della prima ora,dopo aver preso il registro di classe in sala professori, accoglierà gli allievi controllando la regolarità della giustifica e segnalando alla Presidenza ed al Coordinatore di Classe le eventuali irregolarità rilevate per le opportune comunicazioni alla famiglia, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche. Ciascun docente si adopererà affinchè venga sempre rispettato l'art. 31 del presente regolamento per una buona tenuta del posto di lavoro da parte degli allievi, senza distinzione alcuna fra aule normali e speciali. Ciascun docente consentirà l'uscita per la fruizione dei servizi, di un allievo per volta e due allieve per volta (qualora i bagni non fossero provvisti di adeguata chiusura), non prima che sia iniziata la seconda ora, se non per particolari necessità. Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza degli allievi, è libero di adottare tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi. Ciascun docente, in particolare, vigilerà a che gli allievi non fumino nei locali dell'istituto, ivi compresi i servizi igienici, segnalando subito eventuali infrazioni rilevate: "egli stesso si adopererà per costruire un modello comportamentale". In spirito di collaborazione con la Dirigenza, ciascun docente vigilerà sul comportamento degli allievi anche non appartenenti alle proprie classi, segnalando all'Ufficio del D.S. i casi di eventuale indisciplina. I docenti hanno il dovere di subentrare nell’opera di vigilanza in assenza o impedimento di docenti di altra classe o sezione; laddove è presente, il personale A.T.A. coadiuverà le insegnanti in attesa dell’arrivo della supplente. Qualora non fosse possibile operare con personale a disposizione, gli alunni saranno temporaneamente inseriti in altre classi. Il docente che, per gravi o urgenti motivi o per servizio, dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a chiamare il personale Collaboratore Scolastico per la sorveglianza in sua assenza. I docenti sono autorizzati al sequestro dei telefonini portatili se trovati accesi o anche solo mostrati all’interno dell’edificio scolastico. I docenti sono autorizzati al sequestro di ogni oggetto che rechi disturbo all’attività didattica. Gli oggetti sequestrati saranno depositati in Presidenza e riconsegnati solo ad uno dei genitori. La Scuola non potrà essere ritenuta responsabile dell'ammanco di oggetti di particolare valore di proprietà degli alunni (telefonini,. oggetti in oro, etc.). Alla fine delle lezioni ciascun docente accompagnerà la classe al cancello d'uscita, vigilando che non accadano incidenti lungo il percorso e adoperandosi perché l'operazione si svolga ordinatamente. Art. 46 Oneri dei docenti Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi del personale docente sono articolati in attività di insegnamento in senso proprio e stretto ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono essere altresì, previste eventuali attività aggiuntive all'insegnamento. L'attività si svolge in 18 ore settimanali per i docenti della Scuola Secondaria di primo grado, 22 ore di insegnamento, più 2 ore di programmazione didattica per i docenti di scuola Primaria, 25 ore di insegnamento per i docenti della Scuola dell’Infanzia, distribuite in non meno di cinque giorni alla settimana. 16 Ogni docente è tenuto a certificare l'orario dell'inizio del suo servizio, con i mezzi e gli strumenti, anche informatizzati che la Dirigenza riterrà più opportuni. Ogni docente è tenuto a compilare il registro di classe o elettronico in ogni parte di sua competenza. Inoltre ciascun docente è tenuto a prendere visione e sottoscrivere le circolari e i documenti prodotti dal DS. Gli eventuali ritardi nell'inizio del servizio, indipendentemente dalla causa che li hanno provocati, dovranno essere giustificati direttamente al Dirigente Scolastico. Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati, revisionati e valutati entro cinque giorni dalla effettuazione delle prove. Ai sensi della legge 241/90 chiunque abbia un interesse legittimo e soggettivo, anche non finalizzato ad un ricorso, ha titolo e diritto di esaminare le prove e le relative valutazioni.A tal fine però i Docenti non rilasceranno mai agli allievi gli elaborati originali, bensì loro copie, autenticate di proprio pugno. Ogni docente, allievo o genitore potrà prendere visione degli elaborati originali, per i quali abbia un interesse legittimo. Il Docente non consiglierà mai l'acquisto di libri di testo diversi da quelli in adozione. Depositerà a fine giornata i registri utilizzati in sala professori. I Docenti che avessero esigenza, per lo svolgimento della didattica, di fotocopie dovranno far pervenire al personale responsabile,almeno un giorno prima la relativa richiesta. Ogni Docente predisporrà tempestivamente, ad inizio anno scolastico, la propria programmazione didattica attivando con gli studenti, in piena trasparenza, con concetti adeguati all’età, un dialogo costruttivo sulla definizione degli obiettivi e informandoli sui criteri di valutazione. Nella scuola Secondaria, al termine della attività didattica, sottoporrà alla firma della classe il consuntivo delle attività stesse, in termini di blocchi tematici affrontati e di quanto altro sia utile per l'allievo, nel caso debba o voglia continuare il suo iter scolastico in altra istituzione. Ogni Docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell'ambito del Consiglio di Classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative. Ogni Docente procederà a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati (C.M. n. 197/95), e comunque in numero non inferiore a quello determinato in sede di riunione per disciplina. Ogni Docente, con disponibilità e spirito di collaborazione, si adopererà previo impegno alla reciprocità, per consentire le verifiche scritte in classe. Ogni Docente si adopererà perché l'immagine esterna dell'Istituzione Scolastica sia corrispondente all'impegno quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica e avrà cura di non impartire lezioni private ad allievi della propria scuola. Ogni Docente avrà cura di non indicare ai genitori o a parenti degli allievi nominativi di docenti cui avviare per le ripetizioni alunni in difficoltà. Nel rispetto del codice di disciplina dei dipendenti civili dello Stato, ogni Docente avrà cura di non accettare, qualunque sia il motivo, doni individuali da parte degli allievi e delle loro famiglie. Art.47 Permessi retribuiti I permessi brevi, nonché i permessi per motivi di famiglia, per esami e per tutte le motivazioni previste dal vigente CCNL sono concessi, a seguito di domanda autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal Docente delegato; le istanze hanno efficacia solo dopo l'autorizzazione e devono sempre essere documentate anche con l'autocertificazione. Art.48 Sciopero Fermo restando il diritto allo sciopero di ogni lavoratore, i docenti che intendano aderire ad uno sciopero di categoria sono invitati dal Dirigente Scolastico a darne comunicazione allo stesso con cinque giorni di anticipo e ad informare le famiglie. La scuola provvederà, qualora sarà possibile, ad assicurare il servizio minimo con i docenti non scioperanti. 17 Art. 49 P.O.F. e deliberazioni degli Organi Collegiali Ogni Docente coopererà al buon andamento dell'Istituzione seguendo le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza, collaborando alla realizzazione dei Deliberati collegiali, adoperandosi per la realizzazione del P.O.F. Ciascun Docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti ovvero con coloro che sono impegnati nei vari dipartimenti, a seconda dell'organizzazione interna che il Collegio avrà determinato. I Docenti sono tenuti ad assolvere l'obbligo dell'aggiornamento nei termini previsti dal vigente CCNL. L'anno scolastico è suddiviso, di norma, in due quadrimestri,salvo diversa deliberazione. Le verifiche scritte devono essere congrue al numero determinato nel P.O.F. e le fascette di raccolta dovranno essere compilate in ogni loro parte. Le verifiche orali dovranno essere sistematiche ed in numero congruo alla verifica degli obiettivi. Ai docenti è data facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale in fase di predisposizione dell'orario, indicando i "desiderata", con le relative motivazioni: l'assegnazione sarà effettuata tenuto conto delle primarie esigenze di servizio dell'Istituto e di rotazione del giorno libero. Art. 50 Rapporti Scuola-Famiglia I Docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi (art.395 del D.Lgvo n. 297 del 16 Aprile 1994) secondo le modalità e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio d'istituto, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto ed in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti. Gli incontri generali Scuola - Famiglia vengono programmati per quanto riguarda il numero e le date di effettuazione dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta di Programmazione, non potranno tuttavia mai essere in numero inferiore a due per quadrimestre. Il giorno e l’orario di ricevimento dei docenti è comunicato alle famiglie nella prima assemblea dei genitori tenuta all’inizio di ogni anno scolastico. I rapporti con le famiglie, per quanto si riferisce al rapporto singolo docente-genitori, si svolge in un'ora alla settimana fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei Docenti , in modo da favorire la concentrazione di quanti più docenti possibile nello stesso giorno della settimana per la stessa classe, così da limitare il disagio dei genitori, in particolare di quelli dipendenti. I docenti della Scuola Primaria riceveranno i genitori, previa richiesta scritta da parte di questi, in date prestabilite all’inizio di ogni anno scolastico. Per motivi eccezionali o d’ urgenza, i genitori potranno comunicare con i docenti anche in date diverse da quelle prestabilite, con autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. I Docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente, tramite il Coordinatore di Classe e l'Ufficio di Presidenza, le famiglie in caso di scarso rendimento e profitto degli allievi, al fine di ricercare insieme le più opportune soluzioni mirate ad un recupero anche individualizzato. TITOLO VI PERSONALE A.T.A. Servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari Art. 51 18 Funzioni amministrative, gestionali ed operative Il personale con la qualifica di assistente amministrativo e collaboratore scolastico assolve, nel rispetto dei profili professionali propri della qualifica e del vigente CCNL, alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa e dal citato CCNL, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente. Tutti gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione ben visibile per tutta la durata del servizio. Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all'informazione, ed in particolare sono predisposti: - orario dei docenti; - orario, funzioni e dislocazione del personale A.T.A. - organigramma degli Uffici; - organigramma degli incarichi del personale Docente; - organigramma degli Organi Collegiali, - albo di Istituto; - albo docenti; - bacheca sindacale; - bacheca sicurezza. Presso l'ingresso di ogni plesso e ad ogni piano sono ben riconoscibili Operatori Scolastici in grado di fornire, con garbo e cortesia, le prime informazioni per la fruizione del servizio erogato. La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi, controllando che le domande siano correttamente compilate e corredate delle documentazioni previste dalle disposizioni vigenti. Il rilascio dei certificati è effettuato dal normale orario di apertura della Segreteria, entro tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, entro cinque giorni quelli con giudizi e/o estratti da atti di Ufficio. Gli Uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, osserveranno nei giorni previsti una fascia del proprio orario di servizio nella modalità di apertura al Pubblico, in cui saranno ricevuti, in ciascuno Ufficio per le proprie competenze, genitori, studenti e docenti: la fascia è determinata, anno per anno in base alla contrattazione decentrata con il personale; l'orario di apertura al pubblico sarà affisso chiaramente presso ogni Ufficio e, per quanto di pertinenza di allievi e genitori, sarà comunicato con lettera circolare tramite l'Albo. Per venire incontro alle esigenze dell'utenza, gli Uffici di Segreteria Didattica saranno aperti al pubblico almeno due ore al pomeriggio di almeno un giorno alla settimana. Alle modalità operative, lasciate alla gestione e responsabilità del DSGA, sarà data pubblicità nelle forme e nei modi di cui al punto precedente. La Scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde o l'Ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. Il personale Collaboratore Scolastico è impegnato a rendere e conservare l'ambiente scolastico pulito ed accogliente per quanto di propria competenza. TITOLO VII Disposizioni finali Art.52 Sicurezza delle persone e dei beni I docenti e il personale ausiliario devono essere attenti nel prevenire eventuali rischi e danni a persone e beni della scuola. In particolare controlleranno che le vie d’uscita, comprese quelle di sicurezza, siano tenute libere da qualsiasi materiale, che gli armadi o altri arredi di pari altezza siano saldamente ancorati alle pareti e sgombri, specie nella parte superiore, da oggetti che possono essere causa di pericolo. L'Istituto si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli allievi la sicurezza interna. 19 I responsabili di plesso avranno cura di segnalare tempestivamente al D.S.. eventuali disfunzioni o carenze e guasti improvvisi riscontrabili a livello di strutture ed infrastrutture Art. 53 Gestione dei dati sensibili A tutti gli operatori scolastici viene consegnata l’informativa sulla privacy e l’incarico per il trattamento dei dati sensibili alle cui modalità dovranno attenersi ( D.lgvo 196/03 ). Art.54 Mancanza d'acqua e/o energia elettrica In caso di interruzione dell'erogazione idrica o elettrica che si dovesse protrarre per l'intera giornata scolastica ufficialmente comunicata dall'Ente locale e/o dal Consorzio idrico, gli alunni potranno lasciare la scuola in anticipo. 20