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Giornata formativa aggiornamento APE
“professione certificatore”
Direttiva 2010/31/UE
Promuove la prestazione energetica degli edifici introducendo
il criterio dell’ottimo energetico in funzione dei costi
DM 26 GIUGNO 2015 (operativo dal 01/10/2015)
in applicazione del D.legislativo 192/2005
Alla normativa nazionale si devono adeguare tutte le regioni tranne
il Trentino Alto Adige
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DATE IMPORTANTI
Dal 01/10/2015
-Da SICEE a SIPEE (sistema Informativo Prestazioni energetiche edifici
che prevede il collegamento tra catasto impianti termici e codice APE)
- Adeguamento al modulo nazionale
-Verifica annuale del 2% degli attestati
-Invio dati al SIAPE banca dati nazionale entro 31/03 di ogni anno
(seguito dall’ENEA)
-Decadenza della L.R.13/2007 e D.G.R. (ex L.10 su base nuovi decreti)
-L’ENEA, entro il 1° ottobre 2015, adegua il sistema “DOCET” per calcolo
semplificato
Dal 30/11/2015
- Visionabile catasto impianti termici collegato all’APE (si ricorda che :
la trasmissione per via telematica del rapporto di controllo di efficienza
energetica e dei dati del libretto di impianto nel C.I.T. debba avvenire non
oltre i 60 giorni successivi a quello della loro redazione).
Attuale anomalia 533.000 Ape e 250.000 Impianti censiti.
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Entro 180 giorni dai Decreti Attuativi
ENEA predispone una sezione dedicata alla prestazione energetica
degli edifici contenente: l’accesso al SIAPE; informazioni sugli interventi per
l’incremento della prestazione energetica degli edifici, nonchè una guida
alla compilazione delle raccomandazioni di cui all’art. 4, comma 4, lettera g) ;
Intenzioni della Regione Piemonte
- Costo degli ape da 10 a 15 euro (da confermare)
- Fase iniziale presenza di pdf editabile e da inviare firmato digitalmente
- Fase finale compilazione diretta su portale che prevederà :
Foto da caricare fino a 6
Ulteriori maschere che non compariranno nelle 4 pagine dell’Ape ma che
saranno consultabili e verificabili
- Corsi di aggiornamento e formazione da fare entro il 16/10/2016
- Consultazione degli APE da parte dei cittadini, notai, professionisti e C.T.U.
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Novità per APE e per Relazione contenimento energetico
Nomina del certificatore prima dell’inizio dei lavori
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Da far presente ai notai art.4 comma 5 del DM 26/06/2015:
Nel caso in cui l’APE sia sottoscritto con firma digitale e venga depositato
su catasti o registri telematici appositamente creati dalle P.A. o da loro
enti o società in house non è necessaria la marcatura temporale ai fini
del riconoscimento del suo Valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge.
L’APE firmato digitalmente resta valido secondo quanto previsto al
comma 3, a prescindere dall’eventuale successiva cessazione del
contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale
Da far presente agli amministratori allegato 1 punto 7.1.4 DM 26/06/2015:
Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità
immobiliari secondo le modalità previste alle presenti linee guida, è fatto
obbligo agli amministratori degli stabili di fornire, in relazione alla procedura
applicabile, piena collaborazione ai condomini che lo richiedano,
attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.
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Tratto dal sito Provincia Torino (per i manutentori)
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Tratto dal sito Provincia Torino aggiornamento per i cittadini
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CONTROLLO FUMI DPR 74/2013 E DECADENZA APE
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Criteri per l’applicazione delle procedure di calcolo
Ai fini della redazione dell’APE, sono rispettati i seguenti criteri per
l’applicazione delle procedure di calcolo:
1) in caso di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti sottoposti a
Ristrutturazioni importanti, si applica la procedura di calcolo di progetto o
di calcolo standardizzato (norme UNI-TS ecc..);
2) per gli edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione importante, ferma
restando la possibilità di avvalersi della procedura di calcolo di progetto o di
calcolo standardizzato di cui al punto a), si può applicare la procedura
di calcolo da rilievo di cui al paragrafo 3.2. :
a) procedure di rilievo con supporto indagini strumentali,
b) ricavate per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici
coevi, integrate da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali)
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Metodi di calcolo
4.1 Di progetto :
Raccomandazione CTI 14/2013, norme UNI-TS 11300 e UNI EN 15193
4.2 da rilievo sull’edificio:
a)4.2.1 Rilievo in sito:(metodo analitico e per analogia costruttiva) il metodo di calcolo è quello
previsto dalle medesime norme tecniche di cui al paragrafo 4.1, con riferimento alle relative
semplificazioni ivi previste per gli edifici esistenti, previa verifica della loro congruenza con le
reali caratteristiche dell’edificio oggetto di valutazione energetica da realizzarsi mediante rilievo
in situ, eventualmente con l’ausilio di adeguate strumentazioni. Questo metodo è applicabile a
tutti gli edifici esistenti, indipendentemente dalla tipologie edilizia e dalla dimensione.
scostamento massimo di ±5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione
dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI
b) 4.2.2 metodo semplificato: il metodo di calcolo di cui al paragrafo 4.2.1, può essere
semplificato, nel rispetto dei limiti indicati nel decreto, nelle presenti linee guida e in particolare
dei limiti di scostamento di cui al paragrafo 4.3 (scostamento massimo ricompreso tra +20% e
-5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale
di riferimento predisposto dal CTI
I metodi di calcolo semplificati sono applicabili esclusivamente agli edifici o alle unità immobiliari
residenziali esistenti, con superficie utile inferiore o uguale a 200 mq, fatta eccezione per i casi
in cui si rediga l’APE in conseguenza di una ristrutturazione importante.
N.B. Docet applica sistema calcolo semplificato
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ANNUNCIO IMMOBILIARE UNICO NAZIONALE
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28
in attuazione D.lvo192/05
Articolo 6 comma 2-quater
Nel caso si offerta di trasferimento a titolo oneroso di
edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal
1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita
riportano l’indice di prestazione energetica contenuto
nell’attestato di certificazione energetica.
D.M. 26/06/2015 in attuazione D.lvo192/05
A PARTIRE DAL 01/10/2015.
Ai sensi del decreto, nel caso di offerta di vendita
o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati
tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali,
riportano gli indici di prestazione energetica
dell’involucro, l’indice di prestazione energetica
globale dell'edificio o dell'unità immobiliare,
sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe
energetica corrispondente.
A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione
degli annunci via internet e a mezzo stampa,
del format di cui all’Appendice C delle Linee guida
approvate dal presente decreto.
.
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MODULO APE UNICO NAZIONALE (4 PAGINE)
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Servizi energetici da rilevare in loco per redigere l’APE:
Residenziale (categorie E.1 tranne Collegi, conventi, case di pena, caserme)
- Climatizzazione invernale
- Climatizzazione estiva
- Produzione H2O calda sanitaria
- Ventilazione meccanica
N.B. anche se assenti per il residenziale climatizzazione Invernale e H2O
calda si considerano sempre presenti. Gli altri solo se presenti.
Per le categorie E.1 limitatamente ai Collegi, conventi, case di pena e
Caserme e per le categorie E.2, E3, E.4, E.5, E.6, E.7 oltre ai precedenti
servizi energetici previsti per il residenziale è obbligatorio tener conto anche :
- Illuminazione degli ambienti
- Prestazione trasporto di persone o cose
N.B. E.8 non viene menzionata.
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Allegato 1 punto 7
Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica
In relazione alle diverse condizioni al contorno in cui si realizza la procedura di attestazione della
prestazione energetica, il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita
informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di
costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole.
L’informativa al richiedente deve specificare:
- il possesso, da parte del soggetto certificatore, dei requisiti di abilitazione alla attestazione della
prestazione energetica previsti dalla legge;
- le diverse opzioni relative alla procedura da rispettare per la valutazione della prestazione
energetica e il rilascio del relativo attestato, e la relativa scelta effettuata;
- l’obbligo dell’esecuzione di un sopralluogo;
- le eventuali prestazioni supplementari per l’erogazione del servizio, quali, ad esempio,
l’esecuzione di prove in situ;
- le condizioni di erogazione del servizio, compreso eventualmente l’elenco dei documenti da
prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto certificatore il
nominativo del direttore dei lavori, garantire l’informazione delle diverse fasi di realizzazione
dell’intervento edilizio e l’accesso al cantiere.
Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e l
a scelta conseguente operata
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Allegato 1 punto 7 .1.4
Nel caso di immobili esistenti
il servizio di attestazione della prestazione si intende comprensivo delle attività di raccolta dei
dati di base necessari alla determinazione della prestazione energetica,da eseguire in conformità
alle procedure e ai metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, e comunque della verifica di
completezza e congruità dei dati eventualmente messi a disposizione dal cliente
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Sono bastati anche quest’anno meno di 8 mesi alla popolazione
mondiale per utilizzare il budget naturale a sua disposizione.
Il giorno di inizio del debito, l'Earth Overshoot Day, è stato
il 13 agosto. Dal 14 agosto stiamo attigendo alle riserve del futuro
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APE DEL 26 09 2015 [modalità compatibilità]