ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Con la Legge n° 90/2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°181 del 03/08/2013, sono state apportate
diverse modifiche nell'ambito delle certificazioni energetiche.
Si è passati infatti dal vecchio Attestato di Certificazione Energetica (ACE) al nuovo Attestato di Prestazione
Energetica (APE).
FATTISPECIE CONTRATTUALI PER LE QUALI E' OBBLIGATORIO IL
RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)
1) Nuova costruzione e immobili sottoposti a ristrutturazioni atte a migliorare le prestazioni energetiche
dell'immobile
l'APE è fornito a cura del costruttore o dal committente, se diretto interessato, viene compilato da un tecnico
abilitato e per molti comuni deve essere allegato alla documentazione redatta a corredo della richiesta del
certificato di agibilità.
2) Compravendita Immobiliare
l'APE è prodotto a cura del venditore - proprietario, viene compilato da un tecnico abilitato ed è obbligatoria
la sua presentazione al Notaio per la stipula dell'atto. Senza l'attestato di prestazione energetica, quindi,
l'immobile non può essere venduto.
3) Contratto di Locazione
l'APE è prodotto a cura del proprietario o locatore. Si precisa che l'obbligo sussiste solo se si è in presenza
di un nuovo contratto di locazione e non di un rinnovo, proroga o reiterazione di un precedente rapporto di
locazione.
Resta esonerato, quindi, dall'obbligo di rilascio dell'APE il proprietario che rinnova un contratto di locazione
stipulato prima del 6/06/2013 (data dell'entrata in vigore del DL 63/2013).
Nei casi di vendita, locazione ecc. il proprietario deve rendere disponibile l'APE al potenziale acquirente o al
nuovo locatario.
Per i contratti di locazione, si ha l'obbligo di allegare la fotocopia del libretto della caldaia.
Nel caso il libretto non viene allegato, l'attestato di prestazione energetica ha validità pari ad anni 1 dalla
redazione.
IN QUALI CASI L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NON
DEVE ESSERE PRODOTTO?
l'APE non deve essere prodotto per:
- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo;
- edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
- edifici adibiti a luoghi di culto o allo svolgimento di attività religiose.
LA SCADENZA DELL'APE
l'APE ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere rinnovata ad ogni intervento di
ristrutturazione che ne modifica il criterio di assegnazione della classe (esempio sostituzione infissi, cappotto
termico ecc.)
Si ricorda a tutti i lettori che lo Studio di Progettazione Piazza rilascia gli Attestati di Certificazione
Energetica.
Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari o di interi edifici, è obbligatorio allegare all'APE la
fotocopia del libretto della caldaia, in caso di omissione il certificato ha validità pari ad anni 1.
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