ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Con la Legge n° 90/2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°181 del 03/08/2013, sono state apportate diverse modifiche nell'ambito delle certificazioni energetiche. Si è passati infatti dal vecchio Attestato di Certificazione Energetica (ACE) al nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE). FATTISPECIE CONTRATTUALI PER LE QUALI E' OBBLIGATORIO IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) 1) Nuova costruzione e immobili sottoposti a ristrutturazioni atte a migliorare le prestazioni energetiche dell'immobile l'APE è fornito a cura del costruttore o dal committente, se diretto interessato, viene compilato da un tecnico abilitato e per molti comuni deve essere allegato alla documentazione redatta a corredo della richiesta del certificato di agibilità. 2) Compravendita Immobiliare l'APE è prodotto a cura del venditore - proprietario, viene compilato da un tecnico abilitato ed è obbligatoria la sua presentazione al Notaio per la stipula dell'atto. Senza l'attestato di prestazione energetica, quindi, l'immobile non può essere venduto. 3) Contratto di Locazione l'APE è prodotto a cura del proprietario o locatore. Si precisa che l'obbligo sussiste solo se si è in presenza di un nuovo contratto di locazione e non di un rinnovo, proroga o reiterazione di un precedente rapporto di locazione. Resta esonerato, quindi, dall'obbligo di rilascio dell'APE il proprietario che rinnova un contratto di locazione stipulato prima del 6/06/2013 (data dell'entrata in vigore del DL 63/2013). Nei casi di vendita, locazione ecc. il proprietario deve rendere disponibile l'APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario. Per i contratti di locazione, si ha l'obbligo di allegare la fotocopia del libretto della caldaia. Nel caso il libretto non viene allegato, l'attestato di prestazione energetica ha validità pari ad anni 1 dalla redazione. IN QUALI CASI L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NON DEVE ESSERE PRODOTTO? l'APE non deve essere prodotto per: - edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo; - edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; - fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. - edifici adibiti a luoghi di culto o allo svolgimento di attività religiose. LA SCADENZA DELL'APE l'APE ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere rinnovata ad ogni intervento di ristrutturazione che ne modifica il criterio di assegnazione della classe (esempio sostituzione infissi, cappotto termico ecc.) Si ricorda a tutti i lettori che lo Studio di Progettazione Piazza rilascia gli Attestati di Certificazione Energetica. Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari o di interi edifici, è obbligatorio allegare all'APE la fotocopia del libretto della caldaia, in caso di omissione il certificato ha validità pari ad anni 1.