AMMORTAMENTI IMMOBILI
Immobili acquistati o costruiti
Sono deducibili le quote di
fino al 14 giugno
ammortamento
1990
Immobili acquistati o costruiti
dal 15 giugno 1990 al 31
dicembre 2006
Non sono deducibili le quote di
ammortamento
Immobili acquistati o costruiti
nel triennio
2007-2009
Sono deducibili le quote di
ammortamento (riduzione di
un terzo nel primo triennio)
Immobili acquistati o costruiti a
partire dal 1° gennaio
In base alle norme attuali non
saranno deducibili le quote di
ammortamento
2010
LEASING IMMOBILIARI
Contratti stipulati fino al 1° marzo
I canoni sono deducibili in misura
1989
integrale nell’anno di pagamento
Contratti stipulati dal 2 marzo 1989
al 14 giugno 1990
I canoni sono nell’anno di loro
maturazione e a
condizione che il contratto abbia
una durata non inferiore a otto anni
Contratti stipulati dal 15 giugno
1990 al 31 dicembre 2006
I canoni nono sono deducibili è
però deducibile un importo pari alla
rendita catastale
Contratti stipulati
2007-2009
I canoni sono deducibili (con
riduzione di un terzo e durata del
contratto 15 anni)
nel
triennio
Contratti stipulati a partire dal 1°
gennaio 2010
In base alle norme attuali non
saranno deducibili i canoni e
nemmeno la rendita catastale
Ris. 13 3 marzo 2010
Per i soggetti che esercitano attività artistica o
professionale, si considerano strumentali, gli immobili
utilizzati direttamente dal lavoratore che li possiede per
l’esercizio esclusivo dell’attività artistica o professionale.
Non è rilevante che l’acquisto sia stato effettuato in qualità
di persona fisica o di esercente arte o professione, ma il
discrimine è costituto unicamente dal fatto che l’immobile
risulti, per destinazione esclusiva, adibito all’attività
professionale .
QUADRO RE
Circ. 8/09 e ris. 177/09: il conferimento
Se non vi e’ corrispettivo non e’
Plusvalenza, ma non deve sussistere
Il diritto al rimborso della quota
In casi di recesso
Ris. 255/09 : cessione diritto di immagine
Contro vitalizio e’ plus ed anche reddito
Da lav. Dip. > doppia tax ??
Ma la
cessione di
quote della
associazione
non genera
capital gain
plusavalenze da cessione
dello studio professionale
Unico 2009: Novità lavoro autonomo
PLUSVALENZE
Plusvalenze su
beni immobili
Immobili strumentali acquistati dal
1.1.2007
Circ. 1/IR: immobili promiscui  PLUS non
imponibile
Plusvalenze su
beni mobili
Beni acquistati dal 4.7.2006
RM 310/E del 21.7.08
Unico 2009: Novità lavoro autonomo
MANUTENZIONI IMMOBILI
Sostenute fino a 31.12.06
Deduzione in 5 anni
Sostenute dal 1.1.2007
Spese non capitalizzabili: limite 5%, eccedenza in 5
anni
Introdotta la fattispecie di spesa capitalizzabile
Unico 2009: Novità lavoro autonomo
Spese “capitalizzabili” sostenute dal 1.1.2007
Spese 2007 su immobili ante 2007
Capitalizzo su un costo irrilevante
CM 47/E/08 – risposta 3.1
Si applica la regola dei “quinti” (previgente)
Unico 2009: Novità lavoro autonomo
Spese “capitalizzabili” sostenute dal 1.1.2007
Costi capitalizzabili in caso di immobili di terzi
Redd. Impresa  CM 73/E/94 deduzione con criteri civilistici
(minore tra durata del contratto ed utilità futura attesa)
RM 99/E/09  regola costi non capitalizzabili
Costi capitalizzabili in caso di immobili acquisiti a
titolo gratuito
RM 99/E/09  regola costi non capitalizzabili
Vitto e alloggio
RE15, colonna 1: occorre indicare l’ammontare delle
spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici
esercizi sostenute dal committente per conto del
professionista
e da questi addebitate in fattura,
integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo
ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del Tuir;
RE15, colonna 2: occorre indicare il 75% delle stesse
spese effettivamente sostenute dal professionista,
diverse da quelle da indicare nei successivi righi RE16 e
RE17. L’importo deducibile di colonna 2 non può essere
superiore al 2% dell’ammontare dei componenti positivi
di reddito percepiti
Vitto e alloggio
RE16, colonna 1: occorre indicare il 75% delle spese
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di
alimenti e bevande che si qualificano come spese di
rappresentanza che complessivamente considerate non
possono comunque superare l’1% dei componenti positivi
di reddito;
RE17, colonna 1: occorre indicare il 75% delle spese
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni
di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a
convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento
professionale. Le stesse
saranno effettivamente
deducibili per il 50% ai sensi dell’art. 54, comma 5, del
Tuir.
Principio di cassa
Ris. 138/E del 29 maggio 2009: fattura 2008, ricevimento
assegno circolare nel 2008 e versamento sul conto
corrente nel 2009.
Il provento oggetto del quesito deve concorrere alla
formazione della base imponibile del reddito di lavoro
autonomo relativo al periodo di imposta 2008.
Unico 2009: Novità lavoro autonomo
RITENUTE SUBITE
Mancata certificazione
Agenzia delle
Entrate
RM 68/E/09
Ritenuta scomputata anche
senza certificazione
Fattura + documentazione
bancaria
Unico 2009: Novità lavoro autonomo
Mancato versamento da parte del sostituto
Cass. 14033/06
Responsabilità solidale
Cass. 8316/09
Notariato 192/07
NO Responsabilità solidale
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