Arcidiocesi di Taranto Statuto delle Confraternite Taranto 4 Ottobre 1998 Festa di S. Francesco d’Assisi In copertina Basilica Cattedrale di Taranto Pellegrinaggio delle Confraternite alla tomba di S. Cataldo del 4 maggio 1997 Statuto delle Confraternite di Taranto 3 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Decreto di promulgazione dello Statuto delle Confraternite Benigno Papa per grazia di Dio e Sede Apostolica della Arcivescovo Metropolita di Taranto Il 10 maggio 1990 il Nostro predecessore S. E. Mons. Salvatore De Giorgi approva ad esperimentum per un triennio lo Statuto delle Confraternite per l’Arcidiocesi di Taranto. Nel corso di questi anni è stata avvertita nei sodalizi l’esigenza di rivedere alcuni articoli al fine di vivere la vita confraternale con maggiore efficacia spirituale. Per questo il 3 luglio del 1995 ho costituito la Commissione formata da sacerdoti e da priori che ha revisionato il precedente testo ed ha preparato una bozza rivista dal Nostro Vicario Generale. Al termine di questo lungo iter di revisione, avvalendosi delle Nostre facoltà ordinarie, a norma dei can. 301, 305 e 314 del C.D.C. APPROVIAMO lo Statuto allegato al presente Decreto, munito della Nostra firma e controfirmato dal Cancelliere della Nostra Curia Metropolitana, e, in pari data, 4 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DECRETIAMO che sia adottato in tutte le Confraternite dell’Arcidiocesi di Taranto. Il presente Decreto entrerà in vigore, a norma del can 8 § 2 del C. D. C. il prossimo 4 ottobre, festa di S. Francesco d’Assisi. Dato a Taranto, dalla Nostra Sede Metropolitana, il 04 settembre 1998, anno IX del Nostro Episcopato. Reg. Boll. V, fogl. 305, n. 303 STATUTO Nota – I canoni del Codice di Diritto Canonico Citati nello Statuto sono riportati nel’Allegato 1 Statuto delle Confraternite di Taranto 7 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PARTE I NORME GENERALI CAPITOLO I Identità, finalità, soppressione Art. 1 La Confraternita è un’Associazione pubblica di fedeli che tende, a guisa di corpo organico, all’incremento di una vita più perfetta degli iscritti, alla promozione del culto pubblico della Chiesa, ed alle opere di carità e di apostolato, animando, mediante lo spirito cristiano, l’ordine sociale e temporale secondo le proprie legittime tradizioni (cfr. can. 298 § 1). Art. 2 § 1 - La Confraternita è il luogo in cui i membri, rispondendo alla vocazione universale alla santità si impegnano ad alimentare, nella Chiesa, la loro vita di unione con Cristo con gli aiuti spirituali, l’attiva partecipazione alla sacra liturgia, ed a promuovere il culto pubblico, a norma delle leggi liturgiche generali e diocesane e delle proprie tradizioni. § 2 - Nell’Arcidiocesi di Taranto, le Confraternite, per ultrasecolare tradizione, sono sempre state Associazioni di fedeli laici di sesso maschile, nelle quali le donne erano inserite per poter godere dei benefici spirituali e si altri diritti e doveri a norma delle norme statutarie. Con il presente Statuto, salvo le eccezioni in esso prescritte, le consorelle hanno ed esercitano gli stessi diritti e doveri dei confratelli (cfr. can. 230). 8 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 3 § 1 - La Confraternita ............................................................ con sede presso la chiesa di ................................................................ in ...................................................., eretta con decreto arcivescovile n. ............. del ........................................... a firma di Sua Eccellenza Mons. ............................................................................., confermata, a norma del can. 301 da Sua Eccellenza Mons. ................................. .............................................., con decreto .......................................... ................................. del .............................., è costituita persona giuridica e riceve la missione per i fini che essa si propone di conseguire in nome della Chiesa (cfr. can. 313). § 2 – La stessa Confraternita gode della personalità giuridica nell’ordinamento dello Stato con decreto di ....................................... ..................................... in data ........................... (o per antico possesso di stato riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del ..................................., n. ...................) e perciò si qualifica come Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (Legge 20 maggio 1985, n. 222 art. 4), ed è iscritta nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Taranto in data ...................................., col n. ............... codice fiscale n. ......................................................... Art. 4 Inserita nella Chiesa diocesana, la confraternita collabora alla missione evangelizzatrice e apostolica della Chiesa secondo il suo modo proprio: - attuando con generosità e disponibilità il progetto pastorale diocesano; - investendo il suo dinamismo spirituale nel campo della formazione e della carità; - compiendo opere di misericordia in modo particolare verso i membri anziani, soli, bisognosi o ammalati e verso altri, in una visione cristiana della vita e della morte. Statuto delle Confraternite di Taranto 9 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - attivando iniziative stabili o temporanee per la crescita umana e sociale dei membri e del territorio, promuovendo il volontariato e la solidarietà. Art. 5 La Confraternita si pone in umile servizio per la crescita della Chiesa diocesana offrendo il contributo della sua singolare presenza e della peculiare operosità nelle attività pastorali diocesane e parrocchiali, e collaborando per l’edificazione del Regno di Dio con l’Ordinario del luogo, con il parroco nel cui territorio insiste la Confraternita, con le altre Confraternite, con gli Organismi di partecipazione pastorale e tutti i livelli (parrocchiale, vicariale, diocesano). Art. 6 Per perseguire i fini specifici della missione della Chiesa, attinenti ad opere di pietà e di apostolato, è proprio della Confraternita: a) sostenere, secondo le possibilità di bilancio, le attività di culto della Chiesa ove l’Ente ha sede e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio sacro e dei locali annessi, nonché alla custodia e conservazione dei beni culturali, e, se la chiesa dove ha sede la confraternita è parrocchiale, regolando i rapporti con la parrocchia con convenzione, a norma dell’art. 72 del presente Statuto; b) sostenere anche economicamente le attività diocesane e quelle della Chiesa universale. Art. 7 La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza ed alla superiore direzione dell’Ordinario del luogo (cf. cc. 305 e 315), ed è tenuta ad osservare le disposizioni canoniche e pastorali diocesane. 10 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 8 La Confraternita ha una propria divisa sia per i confratelli che per le consorelle. Nessuno può indossare l’abito della Confraternita se non ha fatto professione a norma dell’art. 23. Ogni mutamento nella divisa della Confraternita deve essere approvato per iscritto dell’Ordinario del luogo. Art. 9 A norma del can 319, § 1, e del 1279, § 1, i bei della Confraternita sono beni ecclesiastici e pertanto l’Amministrazione di tali beni spetta a chi ne ha la direzione immediata salvo quanto disposto dal presente Statuto. Art. 10 § 1 - In caso di gravi irregolarità l’Arcivescovo può sciogliere il Consiglio e nominare temporaneamente un Commissario che, in suo nome, diriga la Confraternita (cf. can. 318, §1). § 2 - per gravi cause o per mancanza di membri o per insufficienza di beni mobili e immobili l’Arcivescovo, sentito il parere del Padre Spirituale, può anche sopprimere la Confraternita(cfr. can. 320, §2). In tal caso i documenti e tutto il patrimonio, compresa la tomba sociale, a giudizio dell’Arcivescovo saranno assegnati ad altri Enti ecclesiastici, fatti salvi la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti (cfr. can. 123). Art. 11 Il presente Statuto è obbligatorio per tutte le Confraternite. Solo all’Arcivescovo compete l’interpretazione autentica dello Statuto o la modifica di esso (cfr. can. 314) o eventuali deroghe. Per quanto non previsto dallo Statuto valgono le norme del Diritto Canonico. Statuto delle Confraternite di Taranto 11 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 12 Ogni Confraternita, entro sei mesi, si darà il Regolamento interno, tenendo conto del presente Statuto e delle proprie tradizioni. Il Regolamento, approvato dall’Assemblea a norma dell’Ordinario del luogo. Trascorso tale periodo vale per tutte le Confraternite il Regolamento generale accluso. CAPITOLO II Ammissione e dimissione dei membri Art. 13 Possono presentare la domanda di ammissione alla Confraternita i fedeli che: a) abbiano almeno compiuto il 16° anno di età e ricevuto il sacramento della Confermazione; b) diano testimonianza di vita cristiana col compimento dei propri doveri religiosi. c) godano buona stima religiosa, morale e civile nel territorio; d) se sposati, abbiano celebrato il regolare matrimonio canonico; e) siano disposti a vivere l’esperienza comunitaria di fede; f) non siano stati espulsi o sospesi da altra Confraternita; g) accettino, senza alcuna eccezione, lo Statuto e il Regolamento della Confraternita. Art. 14 § 1 - Non può essere accettata la domanda di coloro che: a) abbiano pubblicamente abbandonata la fede (adesione ai 12 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Testimoni di Geova, ai Protestanti, ...) o si siano allontanati dalla comunione ecclesiastica o siano incorsi nella censura della scomunica (cfr. can. 316, § 1); b) vivano in situazione coniugale irregolare (matrimonio civile, divorziati risposati, libera convivenza, adulterio notorio: cfr. 1055); c) siano stati coinvolti in fenomeni eversivi della società (mafia, camorra, usura, ...) e, comunque, perseguiti per attività criminose; d) siano impegnati in associazioni o realtà ispirate ad ideologie incompatibile con la dottrina cattolica, o che pubblicamente non rispettano l’autorità ecclesiastica nella persona del Papa, del Vescovo e dei sacerdoti. § 2 - Non è consentito, ai fini degli art. 1-2; 4-6, accettare coloro che versano in fin di vita. Art. 15 § 1 - La domanda di ammissione, presentata, per iscritto al Priore, deve essere corredata da: a) estratto di nascita; b) certificato di Battesimo e di Cresima; c) certificato di matrimonio religioso; d) certificato di matrimonio rilasciato dal Comune; e) certificato del proprio parroco attestante che nulla osti sotto il profilo religioso, morale e sociale; § 2 - Per i minori di anni 18 la domanda di ammissione deve essere firmata anche ai genitori o da chi ne fa le veci. § 3 - A giudizio del consiglio della Confraternita i certificati a), b) ed f) possono essere sostituiti dalla autocertificazione giurata dinanzi al proprio parroco. Statuto delle Confraternite di Taranto 13 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 16 § 1 - I ragazzi, compiuto il 14 anno di età, possono aderire come aspiranti, purché abbiano frequentato l’itinerario di iniziazione Cristiana e si impegnano a partecipare agli incontri di formazione mensile nella sede della Confraternita. § 2 - Color che hanno compiuto il 70° anno di età, possono essere ammessi, ma senza il diritto alla tomba sociale. § 3 - Il Consiglio della Confraternita può indicare nel Regolamento, per la domanda di ammissione, limiti di età diversi ma compresi fra quelli previsti dalle norme del presente Statuto. Art. 17 La domanda di ammissione sarà esaminata del Consiglio che, previo parere favorevole del Padre Spirituale, si pronunzierà con voto segreto. Sarà ammesso chi avrà conseguito la maggioranza dei voti. Art. 18 Approvata l’accettazione della domanda da parte del Consiglio, il Priore informerà per iscritto il candidato, il quale, prima dell’ammissione definitiva, dovrà compiere il periodo di noviziato. Art. 19 § 1 - I membri che dall’entrata in vigore del presente Statuto in poi, dovessero rientrare nei casi previsti dall’art. 14, § 1, a-c-d, saranno invitati dal Padre spirituale a dare le dimissioni dal Sodalizio. § 2 - I membri che dall’entrata in vigore del presente Statuto in poi, dovessero rientrare nei casi previsti dall’art. 14, § 1 b, saranno invitai dal Padre spirituale a chiarire l loro posizione. Accertata la situazione coniugale irregolare il Consiglio, con apposita deli14 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ bera, li dichiarerà sospesi, fino alla cessazione dell’impedimento. Dagli atti pubblici della Confraternita (processioni, elezioni, partecipa-zione alle Assemblee, esclusa la partecipazione agli atti di culto interno). § 3 - La validità di tali delibere è subordinata all’approvazione dell’Ordinario del luogo. CAPITOLO III Noviziato e Professione Art. 20 § 1 - Il noviziato, obbligatorio per tutti, uomini e donne, avrà la durata di un anno pastorale, prorogabile per altri sei mesi su richiesta del Padre spirituale. § 2 - Il Padre spirituale ed il Maestro/la Maestra dei Novizi, cureranno, con due incontri al mese, la formazione catechetica, liturgica e di servizio nella carità dei candidati,. Saranno oggetto degli incontri anche l’illustrazione dello Statuto e del Regolamento e temi desunti dal Progetto pastorale diocesano, dalla spiritualità e dalla tradizione della Confraternita stessa. § 3 - Copia dello Statuto e del Regolamento verrà consegnata ai postulanti all’inizio del noviziato. Art. 21 Entro il 15 novembre di ogni anno il Priore comunicherà all’Ufficio Confraternite della Curia l’elenco degli aspiranti novizi in duplice copia, il programma degli incontri per i novizi e presenterà in visione la documentazione presentata dagli aspiranti. Statuto delle Confraternite di Taranto 15 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 22 Al termine del noviziato non sarà ammesso alla professione chi si assentato da un terzo degli incontri formativi per qualunque motivo, o chi ha avuto il veto del Padre spirituale o del Maestro dei novizi o degli incaricati al corso unitario (cfr. art. 24). Art. 23 La cerimonia della professione avrà luogo, di norma nella festa del Titolare della Confraternita con apposito rituale (cfr. Allegato II). Ogni novizio, al momento della professione, deve possedere la divisa propria della Confraternita, il cui uso è obbligatorio. Art. 24 Gli incontri nel periodo di noviziato potranno essere organizzati anche in modo unitario, distintamente per i novizi e le novizie, per tutte le Confraternite della Vicaria o della parrocchia, salva la possibilità di tenere incontri specifici nell’ambito delle singole Confraternite. CAPITOLO IV Doveri e diritti dei membri Art. 25 Gli associati sono tenuti a conoscere e ad osservare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno per la realizzazione dei fini della Confraternita. Art. 26 Per la realizzazione dei fini propri della Confraternita i membri sono tenuti a: 16 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ a) - frequentare l’incontro mensile di catechesi da tenersi per tutto l’anno ad eccezione dei mesi da giugno a settembre; b) - testimoniare una vita religiosa con la partecipazione assidua alla Santa Messa nelle domeniche e nei giorni festivi e la frequenza dei sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucarestia; c) - Partecipare alle processioni di obbligo (Corpus Domini, Santo patrono della città e della Confraternita) e, a norma del regolamento, alle esequie dei membri defunti; d) - visitare e soccorre spiritualmente e, in caso di necessità, anche materialmente i confratelli ammalati o degenti in casa o in ospedale, anziani o soli; e) - collaborare alle iniziative di apostolato e di promozione umana, secondo le indicazioni del Consiglio. Art. 27 § 1 - La partecipazione agli incontri di catechesi, e alle processioni di cui all’art. 26 c, è obbligatoria per tutti. La partecipazione alle altre processioni ed alle esequie è stabilita, secondo criteri dettati da determinarsi nel Regolamento. § 2 - Per le processioni di obbligo il membro che, iscritto ad altra Associazione ecclesiale o Confraternita, documenta la propria partecipazione è da considerarsi presente e quindi non passibile di sanzione. § 3 - I confratelli partecipano, con la propria divisa, alle celebrazioni liturgiche o religiose, previste dallo Statuto e quelle stabilite dal Regolamento. Art. 28 § 1 – Sono esentati dalle processioni – d cui agli art. 26, c e 27, § 1, comma b – i confratelli invalidi, quelli che abbiano quarant’anni di professione, i chierici, i religiosi e le religiose. Statuto delle Confraternite di Taranto 17 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ § 2 - Chi vuole essere esonerato per motivi di inabilità o salute, farà domanda, con allegato documento di Ente pubblico, al Consiglio che, udito il Padre spirituale, si pronuncerà. Art. 29 Diritto-dovere fondamentale ed inalienabili dei membri professi è quello di partecipare con il proprio voto ai momenti deliberativi dell’Assemblea e alle elezioni per il rinnovo degli organi sociali. Art. 30 § 1 - A ciascun confratello e consorella viene rilasciato dal Priore il libretto personale, sul quale devono essere registrati i versamenti delle annualità e delle eventuali sanzioni pecuniarie per assenza o morosità. § 2 - All’atto dell’ammissione i confratelli e le consorelle sono tenuti a versare in denaro un contributo straordinario come quota di iscrizione, rapportato all’età, alle condizioni di salute e alle usanze locali, secondo criteri stabilite nel Regolamento. § 3 - I confratelli e le consorelle sono tenuti a versare un contributo annuale, uguale per tutti, stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio. § 4 - È in facoltà di ognuno versare libere elargizioni. Art. 31 § 1 - Alla morte di ogni confratello o consorella, la Confraternita provvederà alla celebrazione di una Santa Messa o ad altri eventuali suffragi a norma del Regolamento. § 2 - Le esequie, a norma del can. 1177 saranno celebrate nella chiesa della parrocchia nel cui territorio il confratello/consorella aveva il domicilio. 18 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ § 3 – Nel caso venga scelta una chiesa diversa, la Confraternita è esentata dal partecipare al corteo funebre. Il Regolamento, in caso di consuetudine consolidata, può stabilire una norma diversa. Art. 32 § 1 - Se la Confraternita dispone della tomba sociale, ogni confratello e consorella ha il diritto ad esservi tumulato per il periodo consentito dalle norme cimiteriali. Pertanto è assolutamente esclusa la possibilità che vengano concesse tumulazioni in perpetuo. Scaduto il periodo di tumulazione le norme per l’eventuale proroga saranno stabilite dal Regolamento, tenendo presenti le esigenze della Confraternita. Dopo l’esumazione i resti saranno deposti, a cura della Confraternita, nelle apposite cellette alle condizioni stabilite nel Regolamento. § 2 - I figli e le figlie dei confratelli e delle consorelle, ancora celibi e/o nubili, deceduti prima del compimento del 18° anno di età, salvo quanto stabilito dall’art. 14, § 1 del presente Statuto potranno essere tumulati nella tomba sociale secondo le modalità stabilite dal Regolamento. § 3 - Il Regolamento parimenti fisserà le norme dell’eventuale tumulazione dei novizi prima della professione. Art. 33 Gli iscritti dimissionari o espulsi perdono ogni diritto acquisito, spirituale materiale, compreso il diritto alla tomba sociale. Statuto delle Confraternite di Taranto 19 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PARTE II GLI ORGANI SOCIALI CAPITOLO I Gli Organi della Confraternita Art. 34 Sono organi della Confraternita: a) l’Assemblea; b) il Consiglio; c) la Consulta; d) il Collegio dei Revisori dei conti. CAPITOLO II L’Assemblea Art. 35 L’Assemblea è costituita da tutti i confratelli e le consorelle che abbiano compiuto il noviziato e fatta la professione. Essa ha i poteri relativi alla vita della Confraternita, a norma del presente Statuto e dei can. 119 e 315. Art. 36 È compito specifico dell’Assemblea: a) eleggere, a norma del presente Statuto, il Priore, i membri del Consiglio, il Cassiere ed il Collegio dei Revisori dei conti; b) approvare il Regolamento interno della Confraternita; c) stabilire i benefici spirituali e materiali di sua competenza a favore dei confratelli, da indicare ne Regolamento; d) trattare le questioni di maggiore importanza per la vita stessa 20 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ dei membri per l’attuazione dei fini di cui agli art, 1-2; 4-6; e) approvare, per la presentazione all’Ordinario del luogo, il bilancio consuntivo entro il mese di marzo e preventivo entro il mese di novembre; f) deliberare, su proposta del Consiglio, la quota di adesione dei nuovi iscritti e l’annualità da pagare e gli eventuali contributi straordinari che i soci dovranno versare; g) decidere eventuali rimborsi per gli Officiali a norma del presente Statuto e del Regolamento; h) decidere sugli atti di ordinaria amministrazione ove la spesa non sia stanziata nel bilancio di previsione. Art. 37 § 1 - La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Priore almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea secondo l modalità da stabilire nel Regolamento. Non può opporre ricorso contro la convocazione il confratello che non rende noto al Segretario l’eventuale variazione del suo domicilio. § 2 - Le Assemblee elettorali sono presiedute dall’Ordinario del luogo o da un suo delegato. Art. 38 § 1 - Il diritto-dovere di partecipare alle assemblee spetta a tutti gli associati che sono in regola con l’amministrazione e non hanno provvedimenti disciplinari in atto. § 2 - Salvo quanto disposto dall’art. 107, § 3, del presente Statuto, le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice e saranno valide se interverrà almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In assenza di numero legale l’Assemblea può riunirsi in seconStatuto delle Confraternite di Taranto 21 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ da convocazione, anche nello stesso giorno, con un intervallo di un’ora e potrà validamente deliberare a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. § 3 - Ogni deliberazione presa su argomenti non previsti nell’ Ordine del Giorno è nulla. CAPITOLO III Il Consiglio Art. 39 § 1- Il Consiglio è l’organo che amministra la Confraternita ed adotta ogni utile provvedimento per la realizzazione degli scopi associativi (cfr. art. 1-2, 4-6), e opera anche come Consiglio di Amministrazione, a norma del can. 1280 e seguenti. § 2 - È composto da: il Priore, I due Assistenti, i consiglieri e le Consigliere eletti a norma dell’art. 112. Fanno anche parte del Consiglio, ma senza diritto di voto: il Padre spirituale, il Segretario e il Cassiere. § 3 – Il Consiglio viene convocato dal Priore, d’intesa con il Padre spirituale, o quando lo richiedono i 2/3 dei consiglieri. Art. 40 § 1 – è compito del Consiglio: a) nella seduta d’insediamento, eleggere a scrutinio segreto il Segretario, su proposta del Priore, d’intesa con il Padre spirituale; per questa prima seduta, funge da Segretario uno dei Consiglieri. b) eleggere a scrutinio segreto, su proposta del Priore d’intesa con il Padre spirituale, il Maestro dei novizi e la Maestra delle novizie (a norma dei can. 172-173) c) nominare e rimuovere, su proposta del Priore e con il parere 22 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ del Padre spirituale, l’Economo e tutti gli Officiali non eletti della Confraternita; d) decidere l’accettazione di coloro che desiderano essere ammessi a far parte della Confraternita (cfr. art. 18); e) decidere circa la possibilità di far svolgere il noviziato a norma dell’art. 24 del presente Statuto; f) deliberare l’esonero dei confratelli e delle consorelle dagli obblighi delle processioni e della partecipazione alle esequie (cfr. art. 28, § 2); g) proporre all’Assemblea la quota di adesione per i nuovi iscritti, il contributo annuale e gli eventuali contributi straordinari che i soci dovranno versare (cfr. art. 30, § 2-3); h) decidere sugli atti di straordinaria amministrazione, secondo le disposizioni dell’Ordinario del luogo (cfr. Allegato III); i) adottare ogni altro provvedimento non devoluto alla competenza dell’Assemblea secondo le disposizioni dell’Ordinario del luogo; l) autorizzare volta per volta il Priore negli atti e contratti di ordinaria amministrazione e nei provvedimenti di spesa nell’ambito dello stanziamento di bilancio; m) verificare, ogni semestre (a giugno e a dicembre), d’intesa con il Collegio dei Revisori dei conti, la contabilità generale e la situazione di cassa. § 2 – Il Consiglio propone all’Assemblea i benefici spirituali materiali, da indicare nel Regolamento, di cui rendere partecipi i confratelli e le consorelle (cfr. art. 36, c). Art. 41 Il Consiglio è responsabile, unitamente al priore, (cfr. art. 62) della custodia e conservazione dei beni mobili e immobile della Confraternita (cfr. can. 1284). Statuto delle Confraternite di Taranto 23 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 42 § 1 - Le delibere di straordinaria amministrazione, quelle che comportano oneri a carico dei soci e quelle relative ad eventuali compensi da elargire agli Officiali, con la firma del Priore, del Padre spirituale e del Segretario, unitamente a copia del verbale dell’Assemblea, devono essere inviate in duplice copia all’Ufficio Confraternite per essere sottoposte al visto o all’approvazione dell’Ordinario del luogo. Diventano esecutive dalla data di approvazione. § 2 - Sono da tenersi di straordinaria amministrazione tutti gli atti di locazione, vendita, acquisto,permuta e quelli in genere definiti tali dall’Ordinario, a norma dei ca. 1281, § 2, 1297 e 1298, e del Decreto Arcivescovile del 27 febbraio 1992 (cfr. Allegato III). CAPITOLO IV La Consulta Art. 43 § 1 - La Consulta è l’organo di sei membri nominato ogni tre anni dall’ordinario del luogo, per formulare le liste per le elezioni del futuro Consiglio, e quale organismo di primo grado per la composizione delle vertenze tra i confratelli. § 2 - Al primo incontro della Consulta partecipa, senza diritto di voto, anche il Priore uscente o il Commissario Arcivescovile. Art. 44 § 1 - Il Padre spirituale, tre mesi prima della fine del triennio, presenta all’Ordinario del luogo una lista di dieci membri (cinque confratelli e cinque consorelle) tra i quali lo stesso Ordinario, a suo insindacabile giudizio, sceglie i componenti. 24 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ § 2 - è compito della Consulta ricomporre vertenze che possono sorgere tra i membri, e tra questi e il Consiglio. Art. 45 Possono far parte della Consulta solo gli iscritti alla Confraternita da almeno 10 anni, che siano universalmente stimati, non abbiano subito sanzioni disciplinari e siano in regola con l’amministrazione. Art. 46 Le riunioni della Consulta vengono presiedute dal Padre spirituale, che ha diritto di voto. Le votazioni avranno luogo a norma del can. 119. I membri sono tenuti al segreto, pena la sospensione dalla vita della Confraternita stessa e la possibilità che l’ordinario del luogo, tenuto conto della gravità dell’infrazione, infligga altre pene non esclusa l’espulsione. Art. 47 § 1 - La Consulta, a norma del successivo art. 112, appronta la lista per l’elezione di ciascun componente del Consiglio. § 2 - I Confratelli e le Consorelle per poter essere inclusi nelle liste elettorali, oltre alla maggiore età, devono avere un’anzianità di professione di almeno 5 anni, non ricoprire incarichi sociali in altre Confraternite, condividere pienamente le finalità di cui agli art. 1-2; 4-6, e non essere incorsi in sospensioni, anche in passato. § 3 - Il Confratello, oltre a quanto stabilito al paragrafo precedente, può incluso nella lista per l’elezione a Priore soltanto se ha maturato un periodo di professione di almeno 10 anni, salvo dispensa dell’Ordinario del luogo. Statuto delle Confraternite di Taranto 25 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 48 Coloro che svolgono compiti direttivi nei partiti politici, direttamente o come componenti di Consiglio, non possono essere presentati come candidati alle elezioni, a meno che non abbiano dato le dimissioni da tali incarichi e da un documento ufficiali risulti che queste siano state accettate (cfr. can. 317, § 4). Art. 49 § 1 - Approntate le liste dei candidati sui moduli forniti dall’Ufficio Confraternite, le stesse corredate dal o dai verbali con la firma di tutti i consultori, a cura del Padre spirituale vengono rimesse in duplice copia all’Ufficio Confraternite per essere sottoposte all’approvazione dell’Ordinario. § 2 - Ottenuta tale approvazione, i singoli candidati saranno invitati ad esprimere per iscritto, a breve termine, la loro disponibilità. La Consulta ratificherà la inclusione nelle liste copia del verbale deve essere inviato all’Ufficio Confraternite. Art. 50 Nel caso di rinuncia di uno dei componenti dopo l’approvazione da parte dell’Ordinario del luogo, il Padre spirituale, riunirà la Consulta che procederà alla sostituzione del dimissionario dandone comunicazione tempestiva all’Ordinario e susseguentemente all’Assemblea prima dell’inizio delle operazioni di voto. CAPITOLO V Il Collegio dei Revisori dei conti Art. 51 § 1 - Il Collego dei Revisori dei conti è l’organismo composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletto dall’Assemblea per la 26 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Verifica dei conti finanziari della Confraternita. I membri supplenti intervengono nel caso che i membri effettivi siano impediti. § 2 - I candidati siano scelti indifferentemente tra i confratelli e le consorelle, purché abbiano una certa competenza in campo amministrativo. Art. 52 § 1 - Sono cause di dimissioni dal Collegio l’inadempienza, l’assenza ingiustificata per tre volte e la rinuncia. § 2 - Al dimissionario subentra il primo dei non eletti. § 3 - In caso di dimissioni dell’intero collegio o dell’impossibilità di costituire l’intero Collegio il Consiglio propone all’Ordinario del luogo la nomina di un Commissario ad acta fino all’Assemblea elettorale. Art. 53 Il Collegio dei Revisori dei conti, entro trenta giorni dalla data del giuramento prestato davanti all’Ordinario o ad un suo delegato, deve effettuare la verifica dei conti finanziari avvalendosi di tutti i registri, dei documenti contabili e bancari presentati dal Cassiere. Dei risultati della verifica il Consiglio farà una relazione scritta da leggersi in Assemblea. Art. 54 Il Collegio dei Revisori nell’anno delle elezioni è tenuto ad esaminare il bilancio entro e non otre il 15 del mese di gennaio per permettere all’assemblea di approvare il bilancio prima dell’ insediamento della nuova amministrazione. Statuto delle Confraternite di Taranto 27 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PARTE III GLI OFFICIALI CAPITOLO I Norme Generali Art. 55 § 1 - Tutti coloro che ricoprono incarichi prendono il nome di Officiali della Confraternita. § 2 - Tutti gli Officiali, prima di assumere il loro incarico, a norma dei can. 1283 e 1284: a) - devono garantire con giuramento dinanzi all’Ordinario del luogo di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative; b) - devono prendere visione dell’inventario dettagliato. § 3 - La cerimonia liturgica del giuramento, presieduta dall’Ordinario o da un suo delegato, si svolge pubblicamente, possibilmente nel corso di una liturgia eucaristica festiva da tenersi entro il mese di febbraio o, comunque, entro due mesi dalla data dell’avvenuta elezione. Art. 56 § 1 - Tutti gli Officiali della Confraternita non devono essere legati alla Confraternita da un rapporto di prestazione d’opera. § 2 - Il Priore e il cassiere non debbono avere vincoli di parentela, naturale o acquisita, fino al quarto grado incluso (cfr, can, 492, § 3). Art. 57 Gli officiali che intendono presentarsi come candidati nelle elezioni amministrative o politiche devono presentare le dimissioni dall’ufficio confraternale prima di essere inclusi nelle liste elettorali. 28 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 58 § 1 - Tutte le cariche elettive durano tre anni. Si può essere eletti solo per un secondo mandato consecutivo, salvo dispensa dell’ ordinario del luogo. § 2 - Tutti gli uffici sono esercitati a titolo volontario e gratuito, eccetto quelli del Segretario e Cassiere per i quali il Regolamento deve stabilire il rimborso delle spese. § 3 - Per gli Officiali nominati dal Consiglio (cfr. art. 40, § 1, a -b non vale il limite dei due trienni di cui al § 1. Art. 59 Gli eletti, confermati dall’Ordinario del luogo a norma del can. 317 § 1, possono essere dimessi dallo stesso, a norma del can. 318 § 2. CAPITOLO II Il Priore Art. 60 Il Priore ha la legale rappresentanza della confraternita e ne è il moderatore, a norma del can. 317, § 3. Pertanto a lui spetta: a) coordinare l’attività della Confraternita e curare il perseguimento dei fini istituzionali; b) proporre al Consiglio la nomina del Segretario, dell’Economo, dell’Animatore degli aspiranti e dell’Animatrice delle aspirati; c) mantenere i rapporti con l’Ordinario del luogo; d) convocare, d’intesa con il Padre spirituale, il Consiglio e l’Assemblea fissando l’Ordine del giorno, e presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell’Assemblea elettorale. Statuto delle Confraternite di Taranto 29 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 61 Il Priore inoltre: a) accoglie le domande di iscrizione (cfr. art. 15) e, dopo l’accettazione dei confratelli e delle consorelle da parte del Consiglio, ne da comunicazione agli interessati; b) accerta il diritto dei confratelli e delle consorelle a partecipare alle elezioni, sull’elenco fornito dal Segretario; c) porta ad esecuzione i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto e ne informa gli interessati nei termini e nei modi previsti. Art. 62 Il Priore altresì: a) è responsabile, con l’intero Consiglio, della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili, come buon padre di famiglia; b) procede alla stipula dei contratti, nell’ambito dell’ amministrazione ordinaria, a firma congiunta del Cassiere e del Segretario, sentito il consiglio della Confraternita. c) firma ogni mandato di pagamento e di riscossione, insieme al Cassiere, con il visto del Padre spirituale; d) presenta all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di marzo il bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre il bilancio prevenivo, già approvati dal Consiglio e dal Collegio dei Revisori dei conti, a norma dei can. 319 e 1287, § 1; e) sottopone gli stessi bilanci al giudizio dell’Ordinario del luogo, tramite l’Ufficio delle Confraternite, rispettivamente entro il mese di aprile e di dicembre, accludendo copia dei mandati di pagamento e di riscossione. 30 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 63 Per gli atti di straordinaria amministrazione, il Priore, avuto il mandato dell’Assemblea e del Consiglio, deve munirsi,tramite l’Ufficio Confraternite, dell’autorizzazione dell’Ordinario del luogo (cfr. Allegato III) Tutti gli atti per i quali è prevista l’autorizzazione, se compiuti senza di essa, sono da considerarsi nulli e il Priore ne risponde economicamente e penalmente, insieme al Consiglio. Art. 64 Nel caso di organizzazione di feste esterne, civili e religiose, in onore del Santo Patrono o per altre circostanze, il Priore, d’intesa con il Consiglio, costituisce un apposito Comitato di soci, del quale il Padre Spirituale è presidente e vice presidente lo stesso Priore, coadiuvato dal Cassiere (cfr. Allegato IV, 1.2.). Art. 65 A firma di entrambi viene inviato all’Ordinario del luogo il bilancio preventivo dei festeggiamenti almeno un mese prima della data della festa. Entro tre mesi dalla data delle avvenute celebrazioni, sarà cura di entrambi far pervenire il bilancio consuntivo corredato dai documenti contabili giustificativi. CAPITOLO III Il Padre spirituale Art. 66 Il Padre spirituale è nominato direttamente dell’Ordinario del luogo (cfr. can. 17, § 1). Statuto delle Confraternite di Taranto 31 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 67 Nella Confraternita il Padre spirituale rappresenta l’Autorità Ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità del sodalizio. Egli perciò ha il diritto-dovere: a) di essere a conoscenza degli argomenti da trattare in Consiglio e in Assemblea; b) di sottoscrivere i verbali delle adunanze dell’uno e dell’altra; c) di esprimere il suo parere per l’ammissione alla professione; d) di presiedere la Consulta della Confraternita e di apporre la sua firma sulle liste per le elezioni da presentare all’Ordinario; c) di vidimare le deliberazioni legittimamente adottate, le relazioni del bilancio consuntivo preventivo, di controfirmare i mandati di pagamento e di riscossione, e di apporre la sua firma sul libretto personale di ogni confratello e consorella. Art. 68 Le delibere devono essere controfirmate dal Padre spirituale, a meno che non intervenga una speciale deroga dell’Ordinario del luogo. Art. 69 In quanto responsabile specifico della direzione spirituale della Confraternita, è compito precipuo del Padre spirituale di: a) svolgere il corso di catechesi annuale ance on la collaborazione di persone preparate o esperte; b) educare i soci alla preghiera personale e comunitaria e promuovere la loro formazione al sevizio liturgico e ai ministeri istituiti; c) indirizzare i confratelli alla testimonianza della carità in forme adeguate ai tempi e ai luoghi; d) curare l’adempimento dei suffragi per i confratelli defunti e dei legati della Confraternita: 32 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) aiutare , riprendere e correggere paternamente coloro che vacillano nel perseguire i fini della Confraternita, o sono inosservanti delle norme. In particolare è suo dovere incoraggiare i recidivi ad accogliere gli stimoli di correzione; f) tenere, insieme ai Responsabili del novizi/novizie, gli incontri formativi dei novizi e degli aspiranti a meno che non venga istituito il noviziato parrocchiale o vicariale a norma dell’art. 24; g) vigilare che il registro delle presenze degli aspiranti e dei novizi sia aggiornato. Art. 70 § 1 - Il Padre spirituale formerà gli iscritti alla Confraternita in modo che, con l’attenzione del samaritano evangelico, i confratelli e le consorelle partecipino attivamente alla vita degli organismi ecclesiali e civili, siano impegnati nel servizio all’uomo e soddisfacimento dei suoi bisogni spirituali e materiali. § 2 - Il padre spirituale, inoltre, curerà il dignitoso svolgimento elle celebrazioni liturgiche, guidando i confratelli e le consorelle all’esercizio dei ministeri laicali, istituiti o di fatto, per una oro partecipazione attiva, responsabile e fruttuosa ai sacri riti. Art. 71 Il Padre spirituale è responsabile dell’esecuzione del legati pii e degli altri atti i culto per i defunti, stabiliti dal Regolamento. Annoterà perciò su apposito registro gli oneri o avventizi, particolarmente delle Messe, indicando la data della celebrazione e il nome del celebrante. Il registro sarà vidimato a fine anno dalla Cancelleria della Curia Metropolitana. L’omissione sarà ritenuta un’ inadempienza grave. Nell’approssimarsi o in caso di difficoltà a soddisfare i legati, consulterà l’Ordinario del luogo. Farà attenzione per il rinnovo ad eventuali rescritti in proposito. Statuto delle Confraternite di Taranto 31 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 72 § 1 - Sa la sede della Confraternita è in una chiesa parrocchiale, il Parroco curerà anche le funzioni proprie della confraternita, regolando i rapporti con essa mediante apposita convenzione, approvata dall’Ordinario. § 2 - La convenzione dovrà pure prevedere gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio sacro e dei locali annessi; la fornitura degli arredi, paramenti e suppellettili sacre;l’utilizzazione delle offerte votive; la rimunerazione e l’assicurazione obbligatoria del personale dipendente (sacrista, organista, ecc.). § 3 - Se la sede della Confraternita non è in una chiesa parrocchiale, il Padre spirituale non vi potrà svolgere le funzioni proprie del Parroco, di cui al can. 530, fatte salve eventuali facoltà concesse dall’Ordinario. Art. 73 Il padre spirituale ha diritto ad una gratifica annuale, adeguata e dignitosa, stabilita dall’Assemblea d’intesa con L’Ordinario del luogo (cfr. art. 36,g). CAPITOLO IV Gli Assistenti, i Consiglieri, e le Consigliere Art. 74 Gli Assistenti, i Consiglieri e le Consigliere collaborano con il Priore nella buona condotta spirituale e materiale della Confraternita, nello spirito della collegialità e della ricerca del bene religioso e morale dei membri del sodalizio. 34 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 75 Il Confratello e la Consorella più suffragata nell’apposita lista prendono il nome di Assistente. Il Confratello Assistente sostituisce il Priore assente o impedito. La Consorella Assistente, d’intesa con il Priore e con il Padre spirituale e il Consiglio assume la cura particolare della vita e dell’attività delle consorelle. Art. 76 Nelle Assemblee il Priore ed i due Assistenti hanno la precedenza sui membri del Consiglio questi sui Confratelli e Consorelle. Nelle Assemblee liturgiche e nelle processioni si osservi il successivo art. 104. CAPITOLO V Il Segretario Art. 77 Il segretario viene eletto dal Consiglio su proposta del Priore nella seduta d’insediamento. Collabora con il Consiglio e partecipa alle sue riunioni, senza diritto di voto e deve essere competente nelle sue mansioni. Il Segretario, entra in carica dopo la conferma data dall’Ordinario del luogo, dal quale può essere anche dimesso (cfr. can. 317-318). Art. 78 § 1 - Il Segretario è responsabile dei seguenti registri confraternali: Statuto delle Confraternite di Taranto 35 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ a) il Registro “matricola”, sul quale ogni socio avrà il suo numero di matricola in ordine cronologico di professione confraternale con i dati anagrafici, l’indirizzo, il noviziato, la data di professione, le assenze, le benemerenze e i provvedimenti disciplinari. Tale registro a seconda delle tradizioni di ogni Confraternita può essere anche distinto per i confratelli e per le consorelle. b) Il Registro dei novizi sul quale, sempre in ordine cronologico di ammissione per ciascun novizio, dovrà essere annotato l’andamento di noviziato e il risultato del voto di ammissione o di non ammissione da parte del Consiglio. c) Il Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, d) Il Registro dei verbali delle Assemblee; e) Il registro della tomba sociale; § 2 - il Segretario è depositario del registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei conti. § 3 - Tutti i predetti registri devono avere le pagine numerate e sarà cura del Segretario farli vidimare dall’Ufficio Confraternite. Art. 79 Inoltre è compito del Segretario: a) coadiuvare a verificare il numero legale per la validità delle riunioni, mediante appello nominale; b) dare lettura del verbale precedente per l’approvazione; c) tenere continuamente aggiornati i registri; d) registrare le assenze dei soci nelle riunioni, negli incontri di catechesi, nelle processioni o nelle esequie dei confratelli, riferendo al Consiglio; e) completare l’elenco degli aventi diritto al voto e predisporre quanto necessario per le operazioni di voto; f) curare sollecitamente la corrispondenza, particolarmente con gli uffici di Curia; 36 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ g) compilare il libretto personale rilasciato ad ogni confratello; h) ordinare e custodire l’archivio della Confraternita, e in collaborazione con l’Economo, mantenere aggiornato l’inventario. i) annotare la situazione della tomba sociale. Art. 80 Il Segretario controfirma, per la legittimità, tutti gli atti del Consiglio e dell’Assemblea. Per eventuali inadempienze, ne risponde in proprio all’Autorità Ecclesiastica e Civile, oltre che al Consiglio. Art. 81 Entro quindici giorni dall’approvazione delle delibere, il Segretario trasmetterà all’ufficio Confraternite copia dei verbali, dell’ inventario e di quegli atti per i quali si richiede l’autorizzazione. Art. 82 § 1 – Il Segretario, nella cura dell’archivio, si premurerà di raccogliere a chiusura del bilancio consuntivo, e comunque non oltre il 30 aprile, tutti gli atti amministrativi dell’anno precedente ( delibere, ricevute, mandati, ecc); §2 – Inoltre non consentirà ad alcuno di portare fuori dalla sede della Confraternita documenti conservati in archivio e cercherà di recuperare quelli che fossero presso terzi. Art. 83 Nella compilazione del libretto personale di ogni confratello si premurerà di consegnarlo all’interessato dopo che sarà stato firmato da lui, dal Priore, dal Cassiere e dal Padre spirituale. Art. 84 Per evitare anche involontariamente omissioni, il Segretario avrà lo scadenzario delle entrate e delle uscite ricorrenti, informandone il Statuto delle Confraternite di Taranto 37 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Cassiere in modo che possa emettere i relativi mandati nel tempo stabilito. Art. 85 Nel registro per l’uso della tomba annoterà il nome del defunto, il numero del loculo assegnato, le date di sepoltura e di esumazione. CAPITOLO VI Il Cassiere Art. 86 Il Cassiere, eletto dall’Assemblea, collabora con il Consiglio e partecipa alle riunioni di esso, senza diritto di voto. Art. 87 Sono compiti del Cassiere: a) provvedere alle riscossioni e ai pagamenti; b) custodire i registri di cassa e amministrativi in genere, con relativa documentazione; c) segnare su un apposito registro la posizione amministrativa di ogni confratello, in ordine alla tassa d’iscrizione e alle annualità, d’intesa col Segretario, per poter stabilire anche chi può esercitare il diritto di voto; d) annotare la soddisfazione dei legati pii e degli altri oneri di culto; e) aggiornare l’elenco dei morosi, e trasmetterlo alla fine dell’anno al Segretario; f) compilare e consegnare Consiglio, entro i termini utili, il bilancio preventivo e il conto consuntivo sulla base delle scritture contabili; g) versare annualmente all’Economo Diocesano, tramite l’Ufficio 36 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Confraternite, gli eventuali contributi stabiliti dall’Ordinario del luogo (cfr. can. 1263) o della Conferenza Episcopale Pugliese (cfr. Allegato IV,1.2.). Art. 88 § 1 - Ogni operazione finanziaria deve essere registrata giornalmente in ordine cronologico e con numero progressivo nel registro «prima nota». § 2 - Tutta la contabilità deve essere riportata sul registro mastro diviso per singoli capitoli di spesa. § 3 - Entrambi i registri devono essere vidimati dall’Ufficio Confraternite. Art. 89 § 1 - le esazioni debbono avvenire su bollettini a ricalco, parimenti dicasi dei mandati di pagamento sui quali, peraltro, deve essere apposta la firma congiunta del Priore e del Cassiere, nonché il visto del Padre spirituale. § 2 - La seconda copia degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento unitamente alle fotocopie degli estratti conto degli Istituti di credito, devono essere rimessi all’Ufficio Confraternite a corredo del bilancio consuntivo. § 3 - Tutte le operazioni economiche e finanziarie devono essere effettuate tramite conto corrente intestato alla Confraternita a firma congiunta del Priore e del Cassiere ed i pagamenti superiori a lire centomila,devono avvenire a mezzo assegno con firma congiunta. § 4 - Il Priore a mezzo assegno bancario, affida al cassiere una congrua somma per le spese correnti. Art. 90 Il Cassiere consegnerà in custodia all’Economo Diocesano, tramite l’Ufficio Confraternite della Curia, i libretti bancari o postali Statuto delle Confraternite di Taranto 39 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ vincolati, i titoli di rendita pubblica ed ogni altro titolo cambiario di pertinenza della Confraternita. Alla fine di ogni anno le somme eccedenti quelle correnti per l’ordinaria amministrazione saranno investite in titoli di Stato o depositate su apposito libretto bancario intestato alla confraternita e depositato presso l’Economo Diocesano (cfr. can. 1276; 1279, § 1). Art. 91 In caso di commissariamento della Confraternita, il commissario abbisogna di specifica autorizzazione scritta dell’Ordinario del luogo per poter ritirare i titoli e i libretti depositati presso l’Economo Diocesano. Art. 92 Le norme per le esazioni e i pagamenti di cui agli articoli precedenti devono essere osservate anche nel caso che la Confraternita organizzi feste civili e religiose in onore del Santo Titolare o per altre ricorrenze e per l’amministrazione della tomba sociale. Art. 93 Per le spese effettuate senza autorizzazione il Cassiere ne risponde in proprio in tutte le sedi ecclesiastiche e civili. CAPITOLO VII L’Economo Art. 94 Spetta all’Economo, eletto dal Consiglio su proposta del Priore, curare la conservazione degli arredi e suppellettili sacre e in genere di tutti gli oggetti appartenenti alla Confraternita, compresa la tomba sociale, e ne risponde personalmente al Consiglio. 40 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 95 È suo compito: a) in collaborazione con il Segretario redigere o aggiornare annualmente l’inventario dei beni mobili e immobili, compresa la tomba sociale, e, a parte, degli arredi e suppellettili sacri, se ci sono, facendo di ogni bene un’opportuna descrizione, indicando il valore, la provenienza, gli oneri inerenti e quanto può essere utile all’individuazione esatta di essa. b) conservare una copia dell’inventario e inviare una altra copia in Curia. Qualunque modifica deve essere annotata su entrambi le copie. Art. 96 I compiti dell’Economo, a norma del Regolamento, possono essere svolti dal Segretario e/o dal Cassiere. CAPITOLO VIII Il maestro dei novizi e la Maestra delle novizie Art. 97 Il maestro dei novizi e la maestra delle novizie, nominati dal Consiglio, sono i primi collaboratori del Padre spirituale nella formazione religiosa e liturgica, rispettivamente, dei confratelli e delle consorelle. Devono eccellere per le loro virtù religiose ed umane, per l’esemplarità della vita, per la fedeltà ai doveri e per l’amore alla Confraternita. Art. 98 È loro compito: a) far crescere nei novizi la devozione verso il Santo Titolare spronandoli alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita Statuto delle Confraternite di Taranto 41 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai sacramenti dell’Eucarestia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi; b) esortare i novizi a frequentare con costanza gli incontri formativi per tutto il periodo del noviziato e, dopo, il corso annuale di catechesi. Art. 99 Al termine del noviziato il Maestro e/o la maestra faranno conoscere al Padre spirituale e al Consiglio il parere, secondo coscienza, per la professione di ciascuno dei candidati. L’eventuale noviziato svolto in comune, a norma dell’art. 24 del presente Statuto, non li esonera dai previsti doveri all’art. 98. CAPITOLO IX L’animatore degli aspiranti e l’animatrice delle aspiranti Art. 101 L’animatore degli aspiranti e l’animatrice delle aspiranti sono nominati dal Consiglio su proposta del Priore e del Padre Spirituale, per l’animazione rispettivamente dei ragazzi e delle ragazze aspiranti di cui all’art. 16 del presente Statuto. Art. 101 Sarà loro cura promuovere iniziative ricreative e culturali che possano interessare gli aspiranti, in ragione dell’età e della scelta religiosa da essi compiuta aderendo alla Confraternita. Loro compito è quello di sviluppare l’amore dei ragazzi alla Confraternita e il culto verso il Santo Titolare, presenziare all’ incontro formativo mensile di essi, favorirne la crescita spirituale. 42 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CAPITOLO X I Cerimonieri Art. 102 I Cerimonieri sono due confratelli effettivi, nominati dal Consiglio d’intesa con il Padre spirituale. Essi devono emergere per l’assiduità alle celebrazioni sacre e l’impegno nello svolgimento decoroso di esse. Art. 103 I cerimonieri collaborano con il Maestro dei novizi e col Padre spirituale nel servizio liturgico in chiesa, nello svolgimento delle processioni e delle esequie del confratello, stabilendo le mansioni e i compiti di ciascun partecipante. Sia preferito nel compito di cerimoniere chi abbia frequentato il corso di formazione pastorale per gli operatori liturgici. Art. 104 Per un decoroso svolgimento delle processioni i cerimonieri, salve diverse tradizioni centenarie fissate nel Regolamento, terranno presente la seguente tabella delle precedenze: A - Confratelli: - Priore, Confratello Assistente, Confratello 1° Consigliere, - altri confratelli Consiglieri, - Cassiere, Segretario, Confratelli Consultori, - Collegio dei Revisori dei conti, - Maestro dei Novizi e Animatore Aspiranti, - Confratelli che hanno ricoperto l’ufficio di Priore, - altri Confratelli secondo l’anzianità di professione. B - Consorelle: - Consorella Assistente, Consorelle Consigliere, Statuto delle Confraternite di Taranto 43 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - (eventualmente) Cassiera o/e Segretaria, - Consorelle Consultori, - eventuali Consorelle Revisori dei conti. - Maestra Novizie e animatrice delle Aspiranti, - Consorelle che hanno ricoperto l’ufficio di Delegata/ 1a Assistente, - altre Consorelle secondo l’anzianità di aggregazione/professione. Statuto delle Confraternite di Taranto 45 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PARTE IV ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI CAPITOLO I L’Assemblea elettorale Art. 105 § 1 - La data delle elezioni è fissata dal Consiglio uscente d’ intesa con l’Ordinario del luogo, né potrà essere cambiata senza il consenso di questi. § 2 - Il Consiglio uscente deve indire e far effettuare le nuove elezioni entro due mesi dalla data della sua scadenza. Art. 106 § 1 - Le elezioni, per regolarità amministrativa, hanno luogo normalmente nei mesi di novembre e dicembre, gli eletti assumono l’incarico dal 1° gennaio. § 2 - Ne caso in cui le elezioni avessero luogo in altro periodo dell’anno, gli eletti assumono l’incarico dal !° giorno del mese successivo quello della data della conferma da parte dell’Ordinario del luogo. Art. 107 § 1 - La convocazione dell’assemblea elettorale viene fatta dal Priore a norma dell’art. 37, § 1, del presente Statuto, ed è presieduta dall’Ordinario del luogo o da un suo delegato, a norma dell’art. 37, § 2. § 2 - Alle votazioni hanno diritto di partecipare tutti i membri a norma dell’art. 38, § 1. § 3 - L’Assemblea elettorale è valida qualunque sia il numero dei votanti. 46 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 108 Il Segretario predispone in ordine alfabetico distinti elenchi per i confratelli e le consorelle ammessi al voto e li consegna all’Ufficio Confraternite almeno tre giorni prima dell’insediamento del seggio elettorale. Copia gli aventi diritto al voto rimane in segreteria per la consultazione. CAPITOLO II Procedura elettorale Art 109 Il voto per ciascun componente è espresso su schede di diverso colore approntate dall’Amministrazione uscente, ed è esclusa ogni altra forma. Non è ammesso il voto per delega, per corrispondenza e neanche per acclamazione. Il voto è libero, segreto, lecito, incondizionato e determinato. Art 110 § 1 - Tutti i membri, Confratelli e Consorelle, eleggono il Priore, il Cassiere, il Collegio dei Revisori dei conti. Nella stessa Assemblea i Confratelli eleggono i Consiglieri e le Consorelle le Consigliere. Fra i Consiglieri e le Consigliere eletti i più suffragati assumono il nome di Assistenti con i compiti di cui all’art. 74. § 2 - All’ufficio di Priore, tenuto conto della tradizione secolare delle Confraternite nell’Arcidiocesi di Taranto e dei principi ispiratori della fondazione delle stesse, può essere eletto soltanto un confratello. Statuto delle Confraternite di Taranto 47 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art 111 Prima di procedere alle operazioni di voto, il Presidente illustra all’Assemblea la procedura elettorale, leggendo i relativi articoli dello Statuto. Fra gli elettori e le elettrici il Presidente dell’Assemblea, sentito il Padre spirituale, nomina due scrutatori che, nelle operazioni, saranno assistiti dal Segretario uscente. Art 112 § 1 - a) - L’elezione del Priore avviene su lista di tre confratelli. b) - L’elezione di Cassiere avviene su lista distinta di tre membri. c) - L’elezione dei tre confratelli consiglieri avviene su scheda contente sei confratelli. d) - L’elezione delle tre Consorelle Consigliere avviene su scheda contenente i nominativi di sei consorelle. e) - L’elezione dei tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti avviene su una scheda contenente i nominativi di sei membri. § 2 - Per l’elezione del Priore e del Cassiere gli elettori/elettrici esprimono una sola preferenza; per l’elezione degli altri componenti del Consiglio esprimono fino a un massimo di tre preferenze. § 3 - Le schede saranno così predisposte: - una scheda per la elezione del Priore e del Cassiere; - una scheda per le elezione dei Confratelli Consiglieri e del Collegio dei Revisori dei conti; - una scheda per la elezione delle Consorelle Consigliere e del Collegio dei Revisori dei conti. 48 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art 113 § 1 - Scaduto il termine per le votazioni sono ammessi a votare solo i presenti in sala. Il Presidente procede alla spoglio delle schede e riporta i dati finali su apposito verbale redatto in triplice copia di cui uno resta nell’archivio della Confraternita e due vengono trasmesse all’Ordinario. Del verbale viene data lettura. § 2 - Le schede contenenti segni o scritte e quelle contenenti un numero di preferenze superiori a quelle richieste, sono da considerarsi nulle. Art 114 § 1 - Si intendono eletti, per l’ufficio designato nella lista, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano per iscrizione nella Confraternita e, in caso di parità di iscrizione, il maggiore di età. § 2 - Ottenuta la conferma dell’Ordinario (cfr. can. 317, § 1 ), gli eletti assumono l’incarico a norma dell’art. 55, § 3, del presente Statuto. Art 115 § 1 - Se nel caso del mandato si rende vacante un ufficio, sentito l’Ordinario del luogo, il Consiglio è integrato mediante cooptazione del membro risultato primo dei non eletti. § 2 - Se la vacanza riguarda il Priore e lo scarto dei voti dei voti tra il Priore eletto ed il primo dei non eletti è notevole, a giudizio dell’Ordinario del luogo, Il Consiglio, pur restando in carica per l’ordinaria amministrazione sotto la guida del 1° Assistente, può essere invitato ad indire nuove elezioni. Art 116 Qualora vengano a mancare per rinuncia o dimissioni metà dei componenti il Consiglio, questi decade unitamente a tutti gli organismi statutari e l’Arcivescovo nomina il Commissario Arcivescovile. Statuto delle Confraternite di Taranto 49 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PARTE V I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art. 117 È passibile di provvedimento disciplinare chiunque non osservi gli obblighi derivanti dal ruolo che ricopre all’interno della Confraternita. In particolare è passibile di tali provvedimenti chi: a) con il proprio comportamento o con le parole faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l’ordine nella Confraternita; b) si assenta senza motivo dal cammino di catechesi e dalla partecipazione alle processioni d’obbligo (Corpo e Sangue del Signore, santo Patrono della Città, Santo Titolare) o indette dall’Ordinario del luogo cfr. 26, c); c) si renda moroso per tre anni consecutivi nei confronti dell’amministrazione; d) si renda colpevole di inosservanza grave delle norme statutarie. Art. 118 § 1 - I provvedimenti disciplinari sono: a) - l’ammonizione, b) - l’irrogazione di una pena pecuniaria; c) - la sospensione; d) - l’espulsione. § 2 - Spetta l Consiglio comminare tutte le pene a norma degli articoli seguenti. 50 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 119 § 1 - L’ammonizione è il formale e paterno richiamo fatto per iscritto al membro che si trova nell’occasione prossima di commettere mancanza o che l’abbia già commessa (cfr. ca. 1339, § 1 e 2). § 2 - L’ammonito che non si emenda nel periodo massimo di tre mesi, è passibile di pena più grave. Art. 120 La pena pecuniaria è inflitta dal Consiglio nei casi e nella misura previsti dal Regolamento. Art. 121 § 1 - La pena della sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti propri dei membri, escluso l’incontro mensile di catechesi e la partecipazione alla Messa e il diritto alla tomba sociale. § 2 - Nel caso in cui un confratello colpito dalla pena della sospensione sia membro di altre confraternita, l’Ordinario del luogo, a suo insindacabile giudizio, può rendere esecutiva, con suo decreto, la pena della sospensione per tutte le Confraternite dell’Arcidiocesi. Art. 121 § 1 - Decisa dal Consiglio la comminazione della pena, il priore convoca l’interessato e, alla presenza del Padre spirituale, gli contesta i fatti ed ascolta le sue ragioni. Statuto delle Confraternite di Taranto 51 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ § 2 - L’interessato, entro dieci giorni successivi all’incontro, può presentare le sue controdeduzioni, anche per iscritto. Il Priore si renda disponibile ad un secondo eventuale incontro, da tenersi in ogni caso, non oltre 20 giorni dal primo. § 3 - In seguito il Priore riferisce al Consiglio che decide, con voto segreto, in via definitiva. § 4 - La deliberazione, a norma del can. 51, deve essere fornita di motivazione ed intimata per iscritto direttamente all’interessato. § 5 - È diritto dei membri raggiunti da provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio appellarsi all’Ordinario del luogo. § 6 - Contro i decreti dell’Ordinario del luogo o contro le sentenze del Tribunale Ecclesiastico è in diritto di perseguire le normali procedure di ricorso amministrativo (cfr. 1732 e ss) o di appello (cfr. can 1502 e seguenti). Art. 123 § 1 - L’espulsione è obbligatoria in tutti i casi previsti dallo art. 14, § 1 e per le altre mancanze particolarmente gravi. § 2 - In tutti quei casi in cui il Consiglio decide di comminare la pena dell’espulsione, il reo viene deferito all’Ordinario del luogo perché, a norma dei can. 1341 e ss, avvii la procedura giudiziaria presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano. Art. 124 § 1 - I membri espulsi da una Confraternita non potranno essere accettati da altra Confraternita della Arcidiocesi e, qualora ne ottengono l’iscrizione in modo fraudolento, verranno espulsi con la perdita di ogni diritto. § 2 - Qualora un membro espulso faccia già parte di un’altra Confraternita diocesana la pena inflitta ha efficacia anche presso questo sodalizio. 52 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nei casi particolari si interpelli l’Ordinario del luogo. § 3 - Coloro che dopo l’espulsione abbiano dato segni manifesti di pubblico ravvedimento ho abbiano fatto una pubblica ritrattazione, a giudizio dell’Ordinario del luogo, potranno essere riammessi a condizione che rifacciano il noviziato, rinunciando parimenti ai diritti precedentemente acquisiti. Art 125 L’Ordinario può sospendere o espellere un Confratello anche per cause non previste espressamente dal presente Statuto (cfr. ca. 308 e 316, § 2). Statuto delle Confraternite di Taranto 53 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PARTE VI NORME VARIE CAPITOLO I I soci onorari Art. 126 Possono essere ammessi come soci onorari soltanto coloro che si siano resi benemeriti della Confraternita o della Chiesa in genere. Art. 127 L’ammissione dei soci onorari deve essere deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio col consenso del Padre spirituale, e previo consenso dell’Ordinario del luogo. Art. 128 I soci onorari non godono di voce attiva o passiva, sono esenti dal pagamento della tassa di iscrizione e delle annualità, non sono beneficiari dei diritti di cui agli art. 29-32 del presente Statuto, ma partecipano dei benefici spirituali della Confraternita. Art. 126 Non costituisce titolo di benemerenza l’offerta di una somma con lo scopo di ottenere la sepoltura nella tomba sociale. 54 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CAPITOLO II I mezzi economici Art. 130 Le entrate della Confraternita sono costituite da: a) redditi di beni mobili ed immobili; b) quote d’iscrizione; c) quote annuali dei soci; d) contributi dei confratelli e delle consorelle; e) offerte di enti e privati; Art. 131 L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Art. 132 I registri amministrativi, a richiesta dell’Ufficio Confraternite, sono soggetti all’esame dell’Economo Diocesano (cfr. can. 319). Statuto delle Confraternite di Taranto 55 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PARTE VII COMITATO DI COORDINAMENTO Art. 133 Il Comitato Diocesano di Coordinamento delle Confraternite è formato da tutti i Priori e Commissari Arcivescovili delle Confraternite presenti nella diocesi. Assistente ecclesiastico del Comitato è il Vicario Episcopale per il laicato o il Delegato Arcivescovile per le Confraternite. Nelle Vicarie Zonali, si può costituire un comitato Vicariale formato da tutti i Priori e Commissari delle Confraternite presenti nella Vicaria. Assistente del Comitato Vicariale è il Vicario Zonale. Art. 134 Il Comitato di Coordinamento ha lo scopo di programmare e di armonizzare le iniziative pastorali comuni e favorire l’inserimento delle Confraternite nel piano pastorale diocesano e vicariale e nella Consulta Diocesano per l’Apostolo dei Laici. Art. 135 Il Comitato diocesano è diretto dalla Presidenza, formata da cinque membri; quattro eletti dal Comitato ed uno nominato dall’Ordinario. Altrettanto dicasi del Comitato Vicariale la cui Presidenza è formata da tre membri; due sono eletti dal Comitato ed uno nominato dall’Ordinario, su proposta del Vicario Zonale. Art. 136 I membri elettivi della Presidenza sono eletti dal Comitato con voto segreto e a maggioranza semplice. 56 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ La lista per l’elezione del Comitato diocesano comprenderà sei nominativi di Priori proposti dal Vicario Episcopale per il laicato o dal Delegato arcivescovile per le Confraternite; quella per il Comitato Vicariale comprenderà quattro nominativi di Priori proposti dal Vicario Zonale. Per le elezioni valgono le nome stabilite dal presente Statuto. Ogni votante esprime rispettivamente tre o due preferenze. Art. 137 I membri decadono dal Comitato e dalla Presidenza se cessano dall’incarico di Priore. In caso di decadenza di un membro della Presidenza, eletto dal Comitato, subentra il primo dei non eletti. Art. 138 I membri della Presidenza, con voto segreto e a maggioranza semplice, eleggono fra loro il Presidente che convoca e presiede le riunioni del Comitato e della Presidenza. Il membro più anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Art. 139 I membri del Comitato Diocesano di Coordinamento fanno parte del diritto del Consiglio Pastorale Diocesano e quelle del Comitato Vicariale Del Consiglio Pastorale Vicariale. Il Presidente del Comitato Diocesano rappresenta lo stesso nella Consulta Diocesana per l’Apostolato dei Laici. Art. 140 L’Assistente ecclesiastico partecipa alle riunioni di Comitato e di Presidenza, senza diritto di voto. Statuto delle Confraternite di Taranto 57 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 141 Su proposta del Presidente e con l’assenso dell’Assistente ecclesiastico, la Presidenza nomina un Segretario, anche fuori dei membri della Presidenza. In quest’ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto. Art. 142 Le decisioni del Comitato e della Presidenza sono adottate a maggioranza semplice, purché partecipi alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Art. 143 Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno una due volte all’anno; in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno la Presidenza o lo richieda un terzo dei membri del Comitato stesso. La Presidenza si riunisce almeno ogni trimestre. Art. 144 Rientra nei compiti della Presidenza: a) la programmazione della catechesi annuale e la vigilanza sullo svolgimento di essa; b) curare l’attuazione delle iniziative d’interesse comune decise dal Comitato; c) stabilire le precedenze nei convegni diocesani a cui si partecipa come Confraternite, nel rispetto delle tradizioni. Art. 145 Il Presidente farà conoscere a tempo l’ordine del giorno alla riunione, concordato con l’Assistente ecclesiastico. 58 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PARTE VIII NORME TRANSITORIE Art. 146 Il presente Statuto è definitivo ed entrerà in vigore il 4 ottobre 1998, festa di S. Francesco d’Assisi. Art. 147 Le Confraternite che hanno dismesso gli abiti con approvazione soltanto verbale dell’Ordinario sono tenuti a presentare all’Ordinario del luogo, entro tre mesi dall’approvazione del presente Statuto, una domanda di ratifica della consuetudine, corredata dal verbale dell’Assemblea. Art. 148 Il Regolamento interno della confraternita dovrà essere presentato all’Orinario del luogo per l’approvazione entro sei mesi dalla data di promulgazione del presente Statuto. ALLEGATI Statuto delle Confraternite di Taranto 61 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ALLEGATO I Canoni del Codice di Diritto Canonico Can. 51 Il decreto si dia per iscritto esponendo, almeno sommariamente le motivazioni, se si tratta di una decisione. Can. 119 Per quanto concerne gli atti collegati, a meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti: 1° se si tratta di elezione ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci la votazione verta sopra ai due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono parecchi, sopra i due più anziani per età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano per età; 2° se si tratta di altri affari, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini i suffragi furono uguali, il presidente può dirimere la parità con un suo voto; 3° ciò che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato. Can. 123 Estinta la personalità giuridica pubblica, la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali e parimenti degli oneri della medesima viene retta dal diritto e dagli statuti, se questi tacciono, essi vanno alla persona giuridica immediatamente superiore, salvi sempre la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti; estinta la persona giuridica privata, la destinazione dei beni e degli oneri della medesima e retta dagli statuti propri. Can. 172 § 1 - Perché il voto sia valido, deve essere: 1° libero; e perciò è invalido il voto di colui che, per timore grave o con dolo, direttamente o indirettamente, fu indotto ad eleggere una determinata persona o diverse persone disgiuntamente; 2° segreto, certo, assoluto, determinato § 2 - Le condizioni poste al voto prima dell’elezione si ritengano come non aggiunte. 62 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Can. 173 § 1 - Prima che cominci l’elezione, siano designati tra i membri del collegio del gruppo almeno due scrutatori. §2 - Gli scrutatori raccolgono i voti e di fronte al presidente dell’elezione esaminino se il numero delle schede corrisponda al numero degli eletti, procedano allo scrutinio dei voti tessi e facciano a tutti sapere quanti voti abbia riportato ciascuno. § 3 - Se il numero dei voti supera il numero degli elettori, nulla si è realizzato. § 4 - Tutti gli atti dell’elezione siano accuratamente descritti da colui che funge da attuario, e, firmati almeno dallo stesso attuario, dal presidente e dagli scrutatori, siano diligentemente custoditi nell’archivio del collegio. Can. 230 § 1 - I laici di sesso maschile, che abbiano l’età e le doti determinate con decreto della Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente. Mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettore e di accolito; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa. § 2 - i laici possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettore nelle azioni liturgiche, così pure tutti i laici possono esercitare le funzioni di commentatore, cantore o altre ancora a norma del diritto. § 3 - ove lo suggerisca la necessità della Chiesa, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra comunione secondo le disposizioni del diritto. Can. 298 § 1 - Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano. § 2 - [omissis] Statuto delle Confraternite di Taranto 63 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Can. 305 §1 - Tutte l associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata l’integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il dovere e il diritto di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti; sono anche soggette al governo della medesima autorità secondo le disposizioni dei canoni seguenti. § 2 - sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le associazioni di qualsiasi genere; sono soggette alla vigilanza dell’Ordinario del luogo le associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano loro azione nella diocesi. Can. 308 Nessuno, legittimamente iscritto, sia dimesso da una associazione, se non per giusta causa, a norma del diritto e degli statuti. Can. 313 Un’associazione pubblica, come pure una confederazione di associazioni pubbliche, per lo stesso decreto con cui viene eretta dall’autorità ecclesiastica competente a norma del can. 312, è costituita persona giuridica e riceve, per quanto è richiesto, la missione per i fini che essa si propone di conseguire in nome della Chiesa. Can. 314 Gli statuti di ogni associazione pubblica, la loro revisione o il loro cambiamento necessitano dell’approvazione dell’autorità ecclesiastica cui compete erigere l’associazione a norma del can. 312, § 1. Can. 315 Le associazioni pubbliche possono intraprendere spontaneamente quelle iniziative che sono confacenti alla loro indole; tali associazioni sono dirette a norma degli statuti, però sotto la superiore direzione dell’autorità ecclesiastica di cui nel can. 312, § 1. Can. 316 § 1 - Non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi è venuto meno alla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata. 64 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ § 2 - Coloro che, dopo essere stati legittimamente associati, vengono a trovarsi nel caso di cui nel § 1, premessa un’ammonizione, siano dimessi dall’ associazione, osservando gli statuti e salvo il diritto di ricorso all’autorità ecclesiastica di cui nel ca. 312, § 1. Can. 317 § 1 - Se non si prevede altro negli statuti spetta all’autorità ecclesiastica di cui nel can. 312, § 1, confermare il moderatore dell’associazione pubblica eletto dalla stessa, o istituire colui che è stato presentato, oppure nominarlo secondo il diritto proprio; la medesima autorità ecclesiastica poi nomina il cappellano o l’assistente ecclesiastico, dopo aver sentito, se risulta opportuno, gli officiali maggiori dell’associazione. § 2 - [omissis] § 3 - Nelle associazioni non clericali, i laici possono ricoprire l’incarico di moderatore, il cappellano o l’assistente ecclesiastico non siano assunti a tale compito, a meno che negli statuti non sia disposto diversamente. § 4 - Nelle associazioni pubbliche di fedeli finalizzate direttamente all’ esercizio dell’apostolato, non siano moderatori coloro che occupano una carica di direzione nei partiti politici. Can. 318 § 1 - In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l’autorità ecclesiastica di cui nel can. 312, § 1, può designare un commissario che in suo nome diriga temporaneamente l’associazione. § 2 - Il moderatore di un’associazione pubblica può essere rimosso, per giusta causa, da chi lo ha nominato o confermato, tuttavia dopo aver sentito sia il moderatore stesso, sia gli officiali maggiori dell’associazione, a norma degli statuti, il cappellano può essere rimosso, a norma dei can. 192-195, da cui lo ha nominato. Can. 316 § 1 - Un’associazione pubblica eretta legittimamente, a meno che non sia disposto in modo diverso, amministra i beni che possiede a norma degli statuti, sotto la superiore direzione dell’autorità ecclesiastica di cui nel can. 312, § 1 , alla quale ogni anno deve rendere conto dell’amministrazione. § 2 - [omissis] Statuto delle Confraternite di Taranto 65 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Can. 320 § 1 - [omissis] § 2 - Per gravi cause la Conferenza Episcopale può sopprimere le associazioni erette dalla Conferenza stessa; il Vescovo diocesano può sopprimere le associazioni che egli stesso ha eretto [...]. Can. 492 [omissis] § 3 - Sono esclusi dal consiglio per gli affari economici i congiunti del Vescovo fino al quarto grado consanguineità o di affinità. Can. 530 Le funzioni affidate al parroco in modo speciale sono le seguenti. 1. amministrare il battesimo; 2. amministrare il sacramento della confermazione a coloro che sono in pericolo di morte, a norma del can. 883, n. 3; 3. amministrare il Viatico e l’Unzione degli infermi, fermo restando il disposto del can. 1003, § 2 e 3, e impartire la benedizione apostolica. 4. assistere il matrimonio e benedir le nozze; 5. celebrare i funerali; 6. benedire il fonte battesimale nel tempo pasquale, guidare le processioni fuori dalle chiesa e impartire le benedizioni solenni fuori della chiesa; 7. celebrare l’Eucarestia più solenne nelle domeniche e nelle feste di precetto. Can. 1055 § 1 - Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. § 2 - Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento. Can. 1177 § 1 - Per qualsiasi fedele defunto, le esequie devono essere celebrate di norma nella chiesa della propria parrocchia. § 2 - Tuttavia è consentito a ciascun fedele, o a coloro cui compete provve66 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ dere alle esequie del fedele defunto, scegliere un’altra chiesa per il funerale, con il consenso del rettore di questa e avvertito il parroco proprio del defunto. § 3 - Se la morte è avvenuta fuori della propria parrocchia, e il cadavere non p stato trasportato in essa, né è stata legittimamente scelta alcuna chiesa per il funerale, le esequie siano celebrate nella chiesa della parrocchia in cui è avvenuta la morte, a meno che non ne sia designata un’altra dal diritto particolare. Can. 1263 Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, di imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un moderato tributo proporzionato ai redditi di ciascuna per le necessità della diocesi; nei confronti delle altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di grave necessità e alle stesse condizioni, d’imporre una sanzione straordinaria e moderata; salve le leggi e le consuetudini particolari che gli attribuiscono maggiori diritti. Can. 1276 § 1 - Spetta all’Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscono più ampi diritti. § 2 - Gli Ordinari, tenuto conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare. Can. 1279 § 1 -L’amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell’Ordinario d’intervenire in caso di negligenza dell’amministratore. § 2 - [omissis] Can. 1280 Ogni persona giuridica abbia il proprio Consiglio per gli Affari Economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l’amministratore nell’adempimento del suo compito, a norma degli statuti. Statuto delle Confraternite di Taranto 67 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Can. 1281 § 1 - Fermo restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell’ amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall’ Ordinario. § 2 - Negli statuti si stabiliscono gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell’ amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette. § 3 - La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori se non quando e nella misura in cui ne ebbe benefi-cio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l’azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni. Can. 1283 Prima che gli amministratori iniziano i l loro mandato: 1° gli stessi devono garantire con giuramento avanti all’Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative; 2° sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima e sia rivisto dopo la redazione; 3° una copia dell’inventario sia conservata nell’archivio dell’ amministrazione, un'altra nell’archivio della Curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie. Can. 1284 § 1 - Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. § 2 - Devono pertanto: 1° vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario contratti di assicurazione; 2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente; 3° osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore 68 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall’inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa; 4° esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impegnandosi secondo le intensioni del fondatore o le norme legittime. 5° pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d’ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale; 6° impiegare, con il consenso dell’Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell’Istituto; 7° tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite; 8° redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno; 9° catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell’Istituto circa i beni conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi le copie autentiche, ove si possa fare comodamente, nell’archivio della curia. Can. 1287 § 1 - Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla potestà del governo del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto all’Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici. § 2 - Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare. Can. 1297 Spetta alla Conferenza Episcopale, attese le circostanze dei luoghi, stabilire per a locazione dei beni della Chiesa, soprattutto circa la licenza da ottenersi dall’autorità competente. Can. 1298 Salvo non si tratti di un affare di infima importanza, i beni ecclesiastici non devono essere venduti o locati ai propri amministratori o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità senza una speciale licenza da per scritto dall’autorità competente. Statuto delle Confraternite di Taranto 69 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Can. 1339 § 1 - L’Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell’occasione prossima di delinquere, o sul quale dall’indagine fatta cada il sospetto grave d’aver commesso il delitto. § 2 - Può anche riprendere, in modo appropriate alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l’ordine. § 3 - Dell’ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell’archivio segreto della curia. Can. 1341 L’Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constato che né con l’ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo. Can. 1349 Se la pena è indeterminata e la legge non disponga altrimenti, il giudice non infligga pene troppo gravi, soprattutto censure, a meno che non lo richiede assolutamente la gravità del caso; non può tuttavia infliggere pene perpetue. Can. 1502 Chi vuol convenire qualcuno deve presentare al giudice competente un libello in cui si proponga l’oggetto della controversia e si richieda il ministero del giudice. Can. 1503 § 1 - Il giudice può ammettere la domanda orale, ogniqualvolta o l’attore sia impedito di presentare il libello o la causa comporti una ricerca facile e sia di minor importanza. § 2 - In ambo i casi tuttavia il giudice ordini al notaio di redigere un atto per scritto, che deve essere letto all’attore e da questi approvato, e che sostituisce a tutti gli effetti di diritto il libello scritto dell’attore. Can. 1339 Il libello con il quale s’introduce la lite deve: 1° esprimere avanti a quale giudice la causa viene introdotta, che cosa si chiede a da chi; 70 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2° indicare su quale diritto si fonda l’attore, e almeno per sommi capi fatti e prove per dimostrare quanto asserito; 3° essere sottoscritta dall’attore o dal suo procuratore apponendovi giorno, mese e anno, nonché il luogo ove l’attore o il procuratore abitano o dissero di risiedere per ricevere gli atti; 4° indicare il domicilio o il quasi-domicilio del convenuto. Can. 1505 § 1 - Il Giudice unico o il Presidente del tribunale collegiale, dopo aver constatato che la cosa è di sua competenza e che all’attore non manca la capacità legittima di stare a giudizio, deve al più presto con un suo decreto ammettere o respingere il libello. § 2 - Il libello può essere respinto soltanto: 1° se il Giudice o il Tribunale sono incompetenti; 2° se consta senza dubbio che all’attore manca la capacità legittima di stare a giudizio; 3° se non sono state osservate le disposizioni del can. 1504, nn. 1 – 3; 4° se è sicuramente manifesto dal libello stesso che la domanda manca di qualunque fondamento, né potrà accadere che alcun fondamento emerga dal processo. § 3 - Se il libello fu respinto a causa di difetti che possono essere emendati l’attore può nuovamente esibire allo stesso giudice un altro libello correttamente redatto. § 4 - Contro la reiezione del libello, la parte ha sempre diritto di interrompere ricorso corredato da motivazioni, entro il tempo utile di dieci giorni, o al Tribunale d’appello o al collegio se il libello fu respinto dal presidente; la questione poi della reiezione deve essere definita con la massima celerità. Can. 1506 Se il giudice entro un mese dalla presentazione del libello non ha emesso il decreto, con il quale ammette o respinge il libello a norma del can. 1505, la parte interessata può fare istanza perché il giudice adempia il suo compito; che se ciò nonostante il giudice taccia, trascorsi inutilmente dieci giorni dalla data dell’istanza, il libello si consideri ammesso. Statuto delle Confraternite di Taranto 71 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Can. 1732 Quando è stabilito nei canoni di questa sezione per i decreti, deve essere applicato a tutti gli atti amministrativi singoli che vengono dati in foro esterno fuori del giudizio, ad eccezione di quelli emanati dal Romano Pontefice stesso o dal Concilio Ecumenico stesso. Can. 1733 § 1 - È assai desiderabile che, ogniqualvolta qualcuno si ritenga onerato da un decreto, non vi sia contesa tra di lui e l’autore del decreto, ma tra di loro si provveda di comune accordo a ricercare una equa soluzione, ricorrendo anche a persone autorevoli per la mediazione e lo studio, così che per via idonea si eviti o si componga la controversia. § 2 - La Conferenza Episcopale può stabilire che in ciascuna diocesi si costituisca stabilmente un vero e proprio ufficio o consiglio che abbia il compito, secondo norme da stabilirsi dalla Conferenza medesima, di ricercare e suggerire eque soluzioni; se la conferenza poi non diede tale disposizione può costituirlo anche il Vescovo. § 3 - L’ufficio o consiglio, di cui nel § 2, operi principalmente allorquando si a richiesta la revoca del decreto a norma del can. 1734, né siano spirati i termini per ricorrere; che se è stato proposto ricorso contro il decreto, lo stesso Superiore o il Giudice ch esamina il ricorso, esorti il ricorrente e l’autore del decreto, ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, a ricercare tali soluzioni. Can. 1734 § 1 - Chiunque prima di presentare ricorso deve chiedere per scritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore: presentata questa domanda s’intende con ciò stesso richiesta la sospensione dell’esecuzione. § 2 - La domanda deve essere fatta entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima intimazione del decreto. § 3 - Le norme dei §§ 1 e 2 non valgono: 1° per il ricorso da presentare al Vescovo contro i decreti emessi dalle autorità a lui soggette; 2° per il ricorso da presentare contro un decreto in cui si decide il ricorso gerarchico, a meno che la decisione non sia presa dal Vescovo; 3° per i ricorsi da proporre a norma dei can. 57 e 1735. 72 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Can. 1735 Se entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui nel can. 1734, l’autore del decreto emetta un nuovo decreto con il quale corregga il primo e decida che si deve respingere la domanda, se poi entro trenta giorni non decide nulla, i termini decorrono dal trentesimo giorno. Can. 1736 § 1 - In quelle materie in cui il ricorso gerarchico sospende l’esecuzione del decreto, anche la domanda di cui nel can. 1734 produce lo stesso effetto. § 2 - In tutti gli altri casi, a meno che l’autore stesso del decreto, entro dieci giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui nel can. 1734, non abbia deciso di sospendere l’esecuzione, la sospensione può frattanto essere richiesta al suo superiore gerarchico, che la può decidere soltanto per cause gravi ed evitando sempre che la salvezza delle anime ne subisca danno. § 3 - Sospesa l’esecuzione del decreto a norma del § 2, qualora in seguito sia presentato ricorso, colui che deve giudicare il ricorso stesso a norma del can. 1737, § 3, decida se la sospensione debba essere confermata oppure revocata. § 4 - Se nessun ricorso viene presentato contro il decreto nel termine stabilito, per ciò stesso cessa la sospensione della esecuzione messa in atto nel frattempo a norma dei §§ 1 o 2. Can. 1737 § 1 - Chi sostiene di essere onerato da un decreto può ricorrere al Superiore gerarchico di colui che ha emesso il decreto, per un motivo giusto qualsiasi; il ricorso può essere presentato avanti all’autore stesso del decreto, il quale lo deve immediatamente trasmettere al Superiore gerarchico. § 2 - Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni utili, che nei casi di cui nel can. 1734, § 3, decorrono dal giorno in cui il decreto fu intimato, in tutti gli altri casi invece decorrono a norma del can. 1735. § 3 - Anche nei casi il cui il ricorso non sospende per il diritto stesso l’ esecuzione, né la sospensione fu decisa a norma del can. 1736, § 2, il Superiore può tuttavia per causa grave ordinare che l’esecuzione sia sospesa eviti però che la salvezza delle anime ne subisca danno. Statuto delle Confraternite di Taranto 73 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Can. 1738 Il ricorrente ha sempre diritto di valersi di un avvocato o procuratore, evitando inutili ritardi; anzi sia costituito un patrono d’ufficio se il ricorrente non ha un patrono e il Superiore lo ritenga necessario; il Superiore può tuttavia sempre ordinare al ricorrente di presentarsi personalmente per essere interrogato. Can. 1739 Al Superiore che giudica il ricorso è consentito, a seconda dei casi, non solo di confermare o dichiarare invalido il decreto, ma anche di rescinderlo, revocarlo, o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo, subrogarlo, abrogarlo. Statuto delle Confraternite di Taranto 75 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ALLEGATO II Rito per l professione dei Confratelli e delle Consorelle Terminata l’omelia, il Priore, accompagnato da due membri del Consiglio e dal Maestro dei Novizi e/o la Maestra delle Novizie, prende posto a lato dell’altare. Qualora il Padre Spirituale non celebri o non concelebri l’Eucarestia prende posto in cotta e stola al fianco del celebrante. I novizi e le novizie si dispongono sul presbiterio in una o più file recando sul braccio la mozzetta e lo scapolare. SALUTO Cel. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, dal quale procede ogni bene per mezzo del figlio nato dalla Vergine, sia con tutti voi. Tutti. E con il tuo spirito. MONIZIONE INTRODUTTIVA Cel. Anche mediante umili segni Dio si compiace di manifestarci la usa grande misericordia. Nello stesso modo noi esprimiamo i sentimenti dell’animo riconoscente, riaffermando la volontà di servire Dio e di mantenerci fedeli per tutta la vita al nostro Battesimo. La professione che state per emettere e questo abito di rito, che state per ricevere, sono segno di appartenenza alla Confraternita di ........................................ ........................................................ esprimono il desiderio di partecipare allo spirito e alla comunione di questa comunità, e richiamano il proposito battesimale di rivestirci di Cristo, con l’aiuto della Vergine Madre perché portando quest’abito, simbolo dell’evangelica veste nuziale, giungiamo alla patria del cielo. Tutti. Rendiamo Grazie a Dio. Cel. (rivolto ai novizi e alle novizie) Fratelli e Sorelle, che cosa chiedete a Dio e alla sua chiesa? Novizi. ( i Novizi/e fanno una pausa agli asterischi) Chiediamo di essere ammessi/e * a far parte della Confraternita * .......................................................... ......................... * per vivere più responsabilmente * i nostri impegni battesimali * in uno stile di vita ispirata al Vangelo * e per l’edificazione del Regno di Dio. 76 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Cel. (rivolto al Priore) La Confraternita accoglie questa richiesta? Priore: Sì, la Confraternita ha seguito attentamente la preparazione spirituale di questi nostri fratelli (e sorelle), ed è ben lieta che essi vivano insieme la vita evangelica seconda la regola della Confraternita. Tutti, Rendiamo grazie a Dio. Cel. Dio che vi ha ispirato questa decisione, vi aiuti a perseverare in essa e a realizzarla con la forza della sua grazia. Il sacramento del Battesimo ci ha resi «uomini nuovi», «uomini per gli altri», ed il sacramento della Cresima ci ha resi testimoni di Cristo risorto e del suo comandamento della carità. Prima di essere ammessi a fare questo atto d consacrazione a Dio e alla Vergine Maria sotto il titolo di ............................................................................... (o a San ............................................), vi invito a rinnovare le promesse del Battesimo: Rinunciate a Satana, a tutte le sue opere e le sue seduzioni, per vivere nella libertà dei figli di Dio? Novizi. Rinuncio Cel. Credete in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? Novizi. Credo. Cel. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Novizi. Credo. Cel. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Novizi. Credo. Cel. (invita lì assemblea a ripetere) Questa è l a nostra fede *, questa è la fede della Chiesa * e noi ci gloriamo di professarla * in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. PROFESSIONE Cel. Carissimi, dopo aver fatto la vostra professione di fede vi invito ad emettere la promessa di perfezionare la vostra vita cristiana seguendo lo statuto e il regolamento della Confraternita di ........................................................................... Tutti i novizi e le novizie recitano la formula della professione facendo pausa agli asterischi: Statuto delle Confraternite di Taranto 77 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Novizi. Io ..........N, N............, mi impegno per sempre * a vivere nel mio stato, * la vita evangelica * in seno alla Confraternita * .............................................. ..................................................* osservando lo Statuto e il regolamento* nell’obbedienza alla legittima autorità della Chiesa. Affido questo mio proposito * alla misericordiosa bontà di Dio * ed alla intercessione della Beata Vergine* sotto il titolo di ................................... (o di San ..................................) BENEDIZIONE DEGLI ABITI Cel. O Dio, autore e perfezionatore della santità, tu chiami i rinati dall’ acqua e dallo Spirito alla pienezza della vita in Cristo alla perfezione della carità; guarda benigno i tuoi fedeli che ricevono devotamente questo abito, a lode e gloria del tuo nome in onore d....................................................................... Fà che diventino sempre più conformi all’immagine del tuo Figlio, perché al termine della vita, con l’aiuto della Vergine Madre, possano entrare nella gioia della tua dimora. Per Cristo nostro Signore. Tutti. Amen. VESTIZIONE (Se la vestizione si fa singolarmente) Il Celebrante aiutato dal Priore impone lo scapolare e/o la mozzetta ai candidati pronunciando le parole seguenti. Cel. Ricevi quest’abito, Vi aiuti ..................................................................... a rivestirvi di Cristo che vive in voi per rendere gloria alla Trinità e cooperare nella Chiesa per il bene dei fratelli. Novizi. Amen. Si omette il Credo. PREGHIRA DEI FEDELI Cel. Fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore di averci riuniti per lodarlo e servirlo nella Chiesa e nel mondo. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore. 1 - Per il Papa ...................... , per il Pastore della nostra Chiesa ................... , perché guidino con sapienza e coraggio il popolo di Dio, preghiamo. 78 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Per i confratelli e le consorelle che oggi hanno emesso la loro professione nella nostra Confraternita perché siano testimoni di Cristo nella vita quotidiana, familiare e sociale, preghiamo. 3. Per tutti i confratelli e consorelle delle Confraternite della nostra Chiesa particolare perché con la conversione del cuore e la preghiera perseverante siano segno di Cristo nel mondo, preghiamo. 4. Per tutti i confratelli e le consorelle defunti perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai suoi servitori fedeli, preghiamo. 5. Per noi qui presenti perché il Signore, per l’intercessione di ....................... ................................................. conceda a ciascuno di noi di bene operare per rendere visibile il Vangelo della carità, preghiamo. Cel. O Dio che ha dato al mondo il tuo Vangelo come fenomeno di vita nuova, concedi ai laici che vivono la loro quotidiana esperienza al servizio della comunità umana, di portare nelle realtà terrestri l’autentico Spirito di Cristo per l’avvento della tanto auspicata civiltà dell’amore. Per lo stesso Gesù Cristo Nostro Signore. Tutti. Amen. Statuto delle Confraternite di Taranto 79 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ALLEGATO III ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DECRETO E REGOLAMENTO Benigno Luigi Papa, Arcivescovo Metropolita di Taranto Visti i canoni 1279 § 1 e 2, 1290-1298 del C. D. C. ; Visto l’art. 18 delle Norme circa gli Enti ed i beni ecclesiastici in Italia del 15.11.1984 (cfr. ECEI, 111, 3142); Viste le delibere C.E.I., nn. 20. 37 e 38 nelle modifiche del 21. 9. 1990 (cfr. ECEI, IV 2473-2477); Vista la Circolare dell’assessore ai lavori Pubblici della Regione Puglia del 20. 5. 1991, prot. n. 6170-1 Udito il Consiglio Diocesano per gli affari Economici; Volendo regolare gli atti amministrativi posti dalle Parrocchie e dagli Enti Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Taranto, con il presente DECRETO stabilisce: 1. sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione: a) - ogni alienazione di bei immobili come vendita, permuta o donazione di qualsiasi valore; b) - ogni atto che importi neri per il patrimonio o ne mette in pericolo la consistenza, come mutuo, ipoteca, servitù, enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, fideiussione, rendita perpetua, rinunzia o accettazione di donazione o lascito morale, usufrutto, transazione ed ogni accensione di debiti eccedenti gli importi specificati al successivo comma; c) - ogni atto di gestione che possa comportare rischio in rapporto ai criteri di prudente e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale e precisamente: * inizio, subentro o assunzione di partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali; * immissioni di terzi nel possesso di beni immobili; d) - ogni investimento in opere di costruzione, ristrutturazione, restauro o straordinaria manutenzione di beni immobili; e) - ogni mutazione di destinazione d’uso di immobili; f) - ogni spesa che superi: 80 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ * i cinque milione per le Parrocchie sino a 2.000 abitanti e per tutti gli altri Enti Ecclesiastici; * i dieci milioni per le Parrocchie sino a 5.000 abitanti; * i venti milioni per le Parrocchie sino a 10.000 abitanti. 2. Per porre gli atti di straordinaria amministrazione il legale rappresentante della Parrocchia o dell’Ente Ecclesiastico deve presentare all’Ordinario Diocesano domanda scritta, descrivendo l’operazione da effettuare ed indicarlo, se è il caso il professionista cui si intende affidare l’incarico. Ottenuta la preventiva autorizzazione per iscritto, la pratica dovrà essere corredata dalla documentazione di cui all’allegato Regolamento. 3. Ogni richiesta di contributi e/o finanziamenti ad Enti dello Stato (Ministeri, Regione, Provincia, Comune) o ad altri Enti (Banche, Imprese, ecc.) relative ad opere di costruzione, ristrutturazione, restauro o straordinaria manutenzione dovrà essere segnalata per iscritto all’ Ordinario Diocesano. Altrettanto dicasi per l’affidamento di incarichi professionali relativi alle predette opere. Per l’ente Regione, in particolare, le richieste di finanziamento e/o contributi, a norma della succitata circolare, devono essere inoltrate tramite l’Ordinario Diocesano, al quale spetta anche segnalare le priorità di intervento. 4. Per la locazione di immobili, salvo quanto prescritto dal can. 1298 che, senza una particolare licenza, vieta la locazione degli immobili ecclesiastici agli amministratori o ai loro parenti fino al 4° grado di consanguineità o di affinità: a) - gli immobili di proprietà delle Parrocchie e degli altri Enti Ecclesiastici possono essere locati solo se non sono indispensabili e utili al conseguimento delle finalità istituzionali, soprattutto pastorali; b) - per la validità del contratto è necessario la licenza scritta dell’ Ordinario Diocesano, da concedersi su domanda del legale rappresentante corredata dalla documentazione di cui all’allegato Regolamento; c - il valore dell’immobile da locare è quello attribuito, secondo la vigente normativa, dell’Ufficio Tecnico Erariale. 5. Per le locazioni in atto si osservino le norme stabilite nel Regolamento allegato. 6. A norma del can. 8, § 2 del C. D. C. il presente Decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua promulgazione. Taranto, 27 febbraio 1992 Reg. boll. Foglio 176, n. 169. + Benigno Luigi Papa Arcivescovo Statuto delle Confraternite di Taranto 81 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ REGOLAMENTO (allegato al decreto Arcivescovile n. 169 del 27 febbraio 1992) Per l’istruzione delle pratiche relative agli atti di straordinaria amministrazione ed alla locazione degli immobili ecclesiastici, di cui al Decreto Arcivescovile n. 169 del 27 febbraio 1992 (= D.A.), si stabilisce: 1. Le domande per ottenere la licenza ad alienare (D. A.: art. I/a), a porre atti che comportino oneri o rischi (D.A. : art I/b e I/e) devono essere corredate dalla seguente documentazione: a) - perizia di stima dalla quale si evinca anche il valore dell’immobile tenendo conto della valutazione attribuita dall’Ufficio Tecnico Erariale, secondo la nuova normativa; b) piano di investimento del reddito o piano di spesa, se necessario; c) - se si tratta di alienazione di bene divisibile, indicazione delle parti già alienate in precedenza, pena la nullità della licenza; d) - per le Parrocchie; parere del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economico. Per gli altri Enti Ecclesiastici: delibera del Consiglio di Amministrazione. La domanda e la documentazione devono essere presentate in duplice copia. 2. Le domande per ottenere la licenza a costruire, ristrutturare, ecc. (D.A.: art. I/d) ed a mutare la destinazione degli immobili (D.A.: art. I/e) devono essere corredate dalla seguente documentazione: a) - progetto completo di tutti gli elaborati; b) - relazione tecnica; c) - eventuale documentazione fotografica; d) - piano finanziario; e) - relazione dell’iter burocratico-amministrativo che si intende seguire per il rispetto delle norme edilizio-urbanistiche vigenti, nonché di tutte le altre norme, vincoli, ecc. che dovessero riguardare particolari opere (approvazione della Soprintendenza ai beni storici, artistici, ambientali ed architettonici ; licenza dei Vigili del Fuoco, ecc..). La domanda e la documentazione devono essere presentate in duplice copia. 3. Per la locazione degli immobili: A) - Per gli immobili da locare dopo l’entrata in vigore del D.A. la domanda del legale rappresentante deve essere corredata da: 82 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ a) - descrizione dell’immobile da locare con l’indicazione del valore dello stesso (D.A.: art 4/C), b) - per le Parrocchie: parere del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici; - per gli altri Enti Ecclesiastici: delibera del Consiglio di Amministrazione; c) - copia del contratto. La domanda e la documentazione devono essere presentate in duplice copia. B) Per gli immobili già locati: a) - con regolare contratto: i legali rappresentanti degli enti Ecclesiastici, entro un mese dall’entrata in vigore dei D. A. faranno pervenire all’Ufficio Economato della curia Metropolitana: 1) - copia del contratto; 2) - descrizione dell’immobile locato e valore dello stesso a norma dell’art. 4/e del D.A., b) senza regolare contratto: i legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici: 1) entro un mese dall’entrata in vigore del D.A. faranno pervenire all’Ufficio Economico una descrizione dell’immobile locato con l’indicazione del suo valore, le generalità del locatario e l’importo del fitto attuaale; 2) entro il 31 dicembre 1992 regolarizzeranno la pratica secondo le norme dettate al punto 3/A del presente Regolamento. La domanda e la documentazione devono essere presentate in duplice copia. 4. Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente al Decreto Arcivescovile. Taranto, 27 febbraio 1992 Il Vicario Generale (Mons. Dott. Nicola Di Comite) Il Cancelliere (Mons. Dott. Emanuele Tagliente) Statuto delle Confraternite di Taranto 83 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ALLEGATO IV FESTE PATRONALI E RELIGIOSE 1. Verbale del Consiglio Presbiterale Diocesano (6.8.1988) Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo ha ricordato a proposito, quanto già stabilito dalla Conferenza Episcopale Pugliese, con il comunicato del 3 aprile 1979, per la disciplina delle feste religiose, comunicato ribadito più volte dal Suo venerato predecessore. Ha dato, quindi , la parola a Mons. Vicario Generale che ha illustrato una bozza di regolamento, stilato sulla base del suddetto comunicato, della delibera della stessa C.E.P. in data 3 settembre 1987, approvata dalla Sacra Congregazione del Clero in data 15 aprile 1988 e relativa al tassario Regionale nonché del can. 1263 del C.D.C. Dopo aver suggerito alcune modifiche, il Consiglio Presbiterale ha espresso parere favorevole su seguente REGOLAMENTO 1° - Nessuna festa potrà celebrarsi senza la preventiva autorizzazione dell’Ordinario diocesano, al quale devono essere sottoposti preventivamente: a) - l’elenco del componenti il Comitato o Commissione dei festeggiamenti con le indicazioni di luogo e data di nascita, domicilio ed eventualmente numero di telefono di ogni singolo componente; b) - la domanda per ottenere l’autorizzazione; c) - il bilancio preventivo delle spese da sostenere; d) - la bozza completa del manifesto, prima che venga consegnato alla stampa; e) - le domande alle autorità civili, che devono essere vistate dall’Ordinario diocesano. 2. La festa sia sempre preceduta ed accompagnata da adeguata predicazione. 3. La processione sia sempre una «pubblica, esemplare professione di fede, un momento di preghiera corale, un invito ad onorare e ad invocare la Vergine ed i Santi». È bene che vi sia sempre una «guida» che, attraverso un impianto mobile di altoparlanti, possa aiutare il popolo alla preghiera. 4. È fatto assoluto divieto di ingaggiare le cosiddette «orchestrino», a meno che non si tratti di complessi folcloristici locali. In questo caso, comunque, sotto personale responsabilità del Presidente del Comitato, dovrà essere presentato alla Curia: 84 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ a) - il programma dettagliato delle musiche o canzoni che saranno eseguite; b) - l’impegno scritto che non saranno usati abiti indecenti (scollacciati, trasparenti, minigonne, ecc.. ) e che l’eventuale presentatore terrà un linguaggio consono alla manifestazione, evitando sketch, barzellette, ecc. poco decenti o poco rispettosi della religione. 5. Sull’importo lordo della spesa da sostenere dovrà essere versato alla Cancelleria della Curia il 5%. 6. Nel preparare il bilancio delle feste, oltre a tener conto del suddetto contributo per le attività diocesane, non manchi mai una congrua somma da destinare all’esercizio della carità. 7. Per le sole processioni, per le quali, a norma del can. 944§ 2, si richiede, sempre l’autorizzazione dell’Ordinario e, a norma delle vigenti leggi civili, la comunicazione alle Autorità civili competenti vistata dall’ordinario, resta invariato il contributo forfettario di £50.000, da versare alla Cancelleria della Curia. 8. Tutta la documentazione da presentare in Curia deve essere redatta in duplice copia. 2. Decreto sulla Costituzione dei Comitati feste religiose Benigno Luigi Papa, Arcivescovo Metropolita di Taranto Visto che alla nostra Arcidiocesi la celebrazione delle feste religiose popolari costituisce un patrimonio immenso di fede della nostra gente; Facendo eco a quanto emerso dal I Congresso Ecclesiale delle Chiese di Puglia e in continuità con quanto disposto dalla Conferenza Episcopale Pugliese, il 3 marzo 1979, sulle feste religiose; Consapevole che ogni festa popolare si innesta nel tessuto espressivocelebrativo liturgico con gli elementi propri della spettacolarità e delle tradizioni folcloristiche; Al fine di evitare ogni inadeguatezza e le menti fuorvianti il significato religioso della festa; Con il presente; DECRETO discipliniamo la costituzione dei Comitati preposti all’organizzazione delle feste religiose, ribadendone la natura e la dignità. Statuto delle Confraternite di Taranto 85 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Il Comitato è costituito da un gruppo di fedeli laici, autorizzati dall’ Ordinario del luogo su indicazione le Parroco o del Rettore o del Padre Spirituale, che collabora alla saggia preparazione e amministrazione della festa patronale, parrocchiale o confraternale. Attesa la natura della festa, è necessario che i componenti dei singoli Comitati conducano una vita religiosa, siano espressione delle associazioni parrocchiali e testimoni di un autentico servizio nella vita della Chiesa. 2. Il Comitato abbia cura di prepararsi spiritualmente in modo adeguato affinché ogni espressione della festa sia segno della carità della Chiesa, dell’ essenzialità, della coerenza di vita e della sobrietà. L’urgenza e la testimonianza, della carità deve interpellare i componenti del Comitato al fine di non far mancare nel programma iniziative da concretizzare con opere in loco o altrove a favore di tante povertà. 3. Per la natura stessa della festa i Comitati si distinguono in patronali, parrocchiale confraternali. Il Comitato patronale e quello parrocchiale siano emanazione del Consiglio pastorale parrocchiale e nei Comuni con più parrocchie è opportuno che in quello patronale sia inserito almeno un rappresentane di ciascun Consiglio pastorale parrocchiale. Del Comitato patronale può far parte un membro dell’Amministrazione Comunale. Il Comitato confraternale sia emanazione del Consiglio di Amministrazione della Confraternita. 4. Il Comitato è sempre presieduto dal Parroco o Rettore della chiesa o dal Padre spirituale della Confraternita, che nomina il Vice-Presidente e che presenta alla Cancelleria della Curia l’elenco dei componenti. Il Presidente abbia cura che vi sia un opportuno avvicendamento dei membri. In particolare: a) - il Vice Presidente sia nominato soltanto per un anno. Un eventuale reincarico non può avvenire se non dopo un triennio; b) - ogni anno si preveda l’avvicendamento di almeno un terzo dei membri. 5. Ogni Comitato si costituisce con la concessione dell’autorizzazione da parte dell’Ordinario del luogo (cfr. can. 1265, § 1), non prima di quattro mesi prima della data di celebrazione della festa e viene sciolto dopo la presentazione del bilancio consuntivo, entro un mese dalla celebrazione della festa, al Consiglio Pastorale Parrocchiale o all’Amministrazione della Confraternita e susseguentemente, ma non oltre due mesi, all’Ufficio Cancelleria della Curia Metropolitana. 6. aspetti celebrativi-liturgici della festa: 86 Statuto delle Confraternite di Taranto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ a. Il Comitato abbia cura che la celebrazione della festa sia fissata secondo il calendario liturgico senza intaccare il valore primario del Giorno del Signore e comunque mai sia fissata nelle Domeniche di Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua e nelle solennità; b. Nell’ambito della preparazione alla festa liturgica si propongono celebrazione della Parola, della Liturgia delle Ore e pii esercizi, non assumendo la Santa Messa come espressione unica dell’assemblea celebrante. Si inserisca nel programma della festa anche una celebrazione comunitaria del sacramento della Riconciliazione; c. La processione deve mantenere il suo carattere sacro, per questo deve essere animata da canti, brani biblici e preghiere. 7. Aspetti organizzativi della festa: a. L’apparato esteriore - luminarie, fuochi pirotecnici, bande - deve essere sobrio non in dissonanza col Vangelo e con le esigenze di giustizia. b. non si consente di invitare per la festa gruppi musicali o singoli artisti cantanti che con le loro proposte nulla hanno in comune con lo spirito evangelico di cui le feste sono portatrici, e ciò anche se invitati o sovvenzionati da Enti o Istituzioni non ecclesiali. Né è consentito che manifestazioni artistico-musicali di questo genere abbiano luogo nei giorni immediatamente precedenti e seguenti la celebrazione della festa stessa. c. Per la natura della festa patronale, il Comitato organizzatore è autorizzato a raccogliere offerte in tutto il territorio, mentre quelli parrocchiali o confraternali - salvo deroghe scritte esplicite da parte dell’Ordinario del luogo – possono farlo solo nell’ambito del territorio parrocchiale o all’ingresso della chiesa in cui si svolge la festa. d. Onde evitare inopportune concorrenze, e comunque spreco, si fa obbligo a tutti i comitati parrocchiali e confraternali di non questuare in concomitanza della festa patronale. Coloro che sono preposti a tale compito porteranno un segno di riconoscimento e sempre, comunque, la copia dell’autorizzazione concessa dall’Ordinario del luogo. Il presente decreto, a norma del can. 8, §2, andrà in vigore il 30 aprile 1997. Dato a Taranto, dalla Nostra Sede Arcivescovile, il 31 marzo 1997, anno VII del Nostro Episcopato. Reg. Boll., fogl. 192, n. 162 + Benigno Luigi Papa Arcivescovo Statuto delle Confraternite di Taranto 87 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ALLEGATO V TASSARIO REGIONALE Congregazione per il Clero Beatissimo Padre, Sua Eccellenza Aldo grazia, Vescovo di Nardò-Gallipoli, nella qualità di Segretario della Conferenza Episcopale Pugliese, espone quanto segue: i Vescovi della Puglia, autorizzati nella Congregazione per i Vescovi in data 3 settembre 1987 a dare applicazione ai cann. 592 § 1 e 1264 § 1 del Codice di Diritto Canonico nell’ambito della Conferenza Episcopale Pugliese, anziché in quello delle singole province ecclesiastiche, hanno deliberato come segue in merito a: 1 - (omissis) 2 - Tassa in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo per compimento di atti di straordinaria amministrazione: * L’aliquota di tassazione in favore delle Diocesi è fissata per gli altri enti ecclesiastici (Capitolo, Parrocchie, Confraternite, Santuari, Chiese, ecc.) nella misura: - del 10 % del valore del bene o dell’entità del conguaglio, se si tratta di alienazioni o di permute con conguaglio, al netto di eventuali oneri; - del 15 % del valore del bene, se si tratta di acquisti a titolo gratuito (donazioni, lasciti, legati), al netto degli eventuali oneri. 3 - Tributo sui redditi degli enti ecclesiastici: l’aliquota del tributo in favore delle Diocesi è fissata definitivamente come segue: a) (omissis) b) per gli altri enti ecclesiastici (Capitolo, Parrocchie, Confraternite, Santuari, Chiese, ecc.) 5% sul totale lordo di tutte le entrate annuali sia in senso stretto, sia offerte. L’oratore a nome della Conferenza Episcopale Regionale Pugliese chiede la necessaria «recognitio» delle delibere di cui sopra in approvazione del relativo tassario. La congregazione per il Clero, vista la presente domanda, concede al richiedente Vescovo di Nardò-Gallipoli e agli altri Vescovi della Regione Conciliare Pugliese l’approvazione delle tasse proposte, per un quinquennio e osservato quanto è da osservare. Roma, 15 aprile 1988 + Antonio Card. Innoceti Prefetto + Giliberto Agustoni Segretario