Arcidiocesi di Taranto
Statuto
delle
Confraternite
Taranto 4 Ottobre 1998
Festa di S. Francesco d’Assisi
In copertina
Basilica Cattedrale di Taranto
Pellegrinaggio delle Confraternite alla tomba di S. Cataldo del 4 maggio 1997
Statuto delle Confraternite di Taranto
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Decreto di promulgazione dello Statuto delle Confraternite
Benigno
Papa
per grazia di Dio e
Sede Apostolica
della
Arcivescovo Metropolita di Taranto
Il 10 maggio 1990 il Nostro predecessore S. E. Mons.
Salvatore De Giorgi approva ad esperimentum per un triennio lo
Statuto delle Confraternite per l’Arcidiocesi di Taranto.
Nel corso di questi anni è stata avvertita nei sodalizi l’esigenza
di rivedere alcuni articoli al fine di vivere la vita confraternale con
maggiore efficacia spirituale.
Per questo il 3 luglio del 1995 ho costituito la Commissione
formata da sacerdoti e da priori che ha revisionato il precedente
testo ed ha preparato una bozza rivista dal Nostro Vicario
Generale.
Al termine di questo lungo iter di revisione, avvalendosi delle
Nostre facoltà ordinarie, a norma dei can. 301, 305 e 314 del C.D.C.
APPROVIAMO
lo Statuto allegato al presente Decreto, munito della Nostra
firma e controfirmato dal Cancelliere della Nostra Curia
Metropolitana, e, in pari data,
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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DECRETIAMO
che sia adottato in tutte le Confraternite dell’Arcidiocesi di
Taranto.
Il presente Decreto entrerà in vigore, a norma del can 8 § 2 del
C. D. C. il prossimo 4 ottobre, festa di S. Francesco d’Assisi.
Dato a Taranto, dalla Nostra Sede Metropolitana, il 04
settembre 1998, anno IX del Nostro Episcopato.
Reg. Boll. V, fogl. 305, n. 303
STATUTO
Nota – I canoni del Codice di Diritto Canonico
Citati nello Statuto sono riportati nel’Allegato 1
Statuto delle Confraternite di Taranto
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PARTE I
NORME GENERALI
CAPITOLO I
Identità, finalità, soppressione
Art. 1
La Confraternita è un’Associazione pubblica di fedeli che
tende, a guisa di corpo organico, all’incremento di una vita più
perfetta degli iscritti, alla promozione del culto pubblico della
Chiesa, ed alle opere di carità e di apostolato, animando, mediante
lo spirito cristiano, l’ordine sociale e temporale secondo le proprie
legittime tradizioni (cfr. can. 298 § 1).
Art. 2
§ 1 - La Confraternita è il luogo in cui i membri, rispondendo
alla vocazione universale alla santità si impegnano ad alimentare,
nella Chiesa, la loro vita di unione con Cristo con gli aiuti spirituali,
l’attiva partecipazione alla sacra liturgia, ed a promuovere il culto
pubblico, a norma delle leggi liturgiche generali e diocesane e delle
proprie tradizioni.
§ 2 - Nell’Arcidiocesi di Taranto, le Confraternite, per
ultrasecolare tradizione, sono sempre state Associazioni di fedeli
laici di sesso maschile, nelle quali le donne erano inserite per poter
godere dei benefici spirituali e si altri diritti e doveri a norma delle
norme statutarie.
Con il presente Statuto, salvo le eccezioni in esso prescritte,
le consorelle hanno ed esercitano gli stessi diritti e doveri dei
confratelli (cfr. can. 230).
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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Art. 3
§ 1 - La Confraternita ............................................................
con sede presso la chiesa di ................................................................
in ...................................................., eretta con decreto arcivescovile
n. ............. del ........................................... a firma di Sua Eccellenza
Mons. ............................................................................., confermata,
a norma del can. 301 da Sua Eccellenza Mons. .................................
.............................................., con decreto ..........................................
................................. del .............................., è costituita persona
giuridica e riceve la missione per i fini che essa si propone di
conseguire in nome della Chiesa (cfr. can. 313).
§ 2 – La stessa Confraternita gode della personalità giuridica
nell’ordinamento dello Stato con decreto di .......................................
..................................... in data ........................... (o per antico
possesso di stato riconosciuto dal Ministero degli Interni con
decreto del ..................................., n. ...................) e perciò si
qualifica come Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (Legge 20
maggio 1985, n. 222 art. 4), ed è iscritta nel registro delle persone
giuridiche del Tribunale di Taranto in data ....................................,
col
n.
...............
codice
fiscale
n.
.........................................................
Art. 4
Inserita nella Chiesa diocesana, la confraternita collabora
alla missione evangelizzatrice e apostolica della Chiesa secondo il
suo modo proprio:
- attuando con generosità e disponibilità il progetto pastorale
diocesano;
- investendo il suo dinamismo spirituale nel campo della formazione e della carità;
- compiendo opere di misericordia in modo particolare verso
i membri anziani, soli, bisognosi o ammalati e verso altri, in una
visione cristiana della vita e della morte.
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- attivando iniziative stabili o temporanee per la crescita umana
e sociale dei membri e del territorio, promuovendo il volontariato e
la solidarietà.
Art. 5
La Confraternita si pone in umile servizio per la crescita della
Chiesa diocesana offrendo il contributo della sua singolare presenza
e della peculiare operosità nelle attività pastorali diocesane e
parrocchiali, e collaborando per l’edificazione del Regno di Dio
con l’Ordinario del luogo, con il parroco nel cui territorio insiste la
Confraternita, con le altre Confraternite, con gli Organismi di
partecipazione pastorale e tutti i livelli (parrocchiale, vicariale,
diocesano).
Art. 6
Per perseguire i fini specifici della missione della Chiesa,
attinenti ad opere di pietà e di apostolato, è proprio della
Confraternita:
a) sostenere, secondo le possibilità di bilancio, le attività di culto
della Chiesa ove l’Ente ha sede e provvedere alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’edificio sacro e dei locali annessi,
nonché alla custodia e conservazione dei beni culturali, e, se la
chiesa dove ha sede la confraternita è parrocchiale, regolando i
rapporti con la parrocchia con convenzione, a norma dell’art. 72
del presente Statuto;
b) sostenere anche economicamente le attività diocesane e quelle
della Chiesa universale.
Art. 7
La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza ed
alla superiore direzione dell’Ordinario del luogo (cf. cc. 305 e 315),
ed è tenuta ad osservare le disposizioni canoniche e pastorali
diocesane.
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Art. 8
La Confraternita ha una propria divisa sia per i confratelli che
per le consorelle.
Nessuno può indossare l’abito della Confraternita se non ha
fatto professione a norma dell’art. 23.
Ogni mutamento nella divisa della Confraternita deve essere
approvato per iscritto dell’Ordinario del luogo.
Art. 9
A norma del can 319, § 1, e del 1279, § 1, i bei della
Confraternita sono beni ecclesiastici e pertanto l’Amministrazione
di tali beni spetta a chi ne ha la direzione immediata salvo quanto
disposto dal presente Statuto.
Art. 10
§ 1 - In caso di gravi irregolarità l’Arcivescovo può sciogliere
il Consiglio e nominare temporaneamente un Commissario che, in
suo nome, diriga la Confraternita (cf. can. 318, §1).
§ 2 - per gravi cause o per mancanza di membri o per
insufficienza di beni mobili e immobili l’Arcivescovo, sentito il
parere del Padre Spirituale, può anche sopprimere la
Confraternita(cfr. can. 320, §2). In tal caso i documenti e tutto il
patrimonio, compresa la tomba sociale, a giudizio dell’Arcivescovo
saranno assegnati ad altri Enti ecclesiastici, fatti salvi la volontà dei
fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti (cfr. can.
123).
Art. 11
Il presente Statuto è obbligatorio per tutte le Confraternite.
Solo all’Arcivescovo compete l’interpretazione autentica dello
Statuto o la modifica di esso (cfr. can. 314) o eventuali deroghe.
Per quanto non previsto dallo Statuto valgono le norme del Diritto
Canonico.
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Art. 12
Ogni Confraternita, entro sei mesi, si darà il Regolamento
interno, tenendo conto del presente Statuto e delle proprie
tradizioni. Il Regolamento, approvato dall’Assemblea a norma
dell’Ordinario del luogo.
Trascorso tale periodo vale per tutte le Confraternite il
Regolamento generale accluso.
CAPITOLO II
Ammissione e dimissione dei membri
Art. 13
Possono presentare la domanda di ammissione alla
Confraternita i fedeli che:
a) abbiano almeno compiuto il 16° anno di età e ricevuto il
sacramento della Confermazione;
b) diano testimonianza di vita cristiana col compimento dei
propri doveri religiosi.
c) godano buona stima religiosa, morale e civile nel territorio;
d) se sposati, abbiano celebrato il regolare matrimonio
canonico;
e) siano disposti a vivere l’esperienza comunitaria di fede;
f) non siano stati espulsi o sospesi da altra Confraternita;
g) accettino, senza alcuna eccezione, lo Statuto e il
Regolamento della Confraternita.
Art. 14
§ 1 - Non può essere accettata la domanda di coloro che:
a) abbiano pubblicamente abbandonata la fede (adesione ai
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Testimoni di Geova, ai Protestanti, ...) o si siano allontanati dalla
comunione ecclesiastica o siano incorsi nella censura della
scomunica (cfr. can. 316, § 1);
b) vivano in situazione coniugale irregolare (matrimonio
civile, divorziati risposati, libera convivenza, adulterio notorio: cfr.
1055);
c) siano stati coinvolti in fenomeni eversivi della società
(mafia, camorra, usura, ...) e, comunque, perseguiti per attività
criminose;
d) siano impegnati in associazioni o realtà ispirate ad ideologie
incompatibile con la dottrina cattolica, o che pubblicamente non
rispettano l’autorità ecclesiastica nella persona del Papa, del
Vescovo e dei sacerdoti.
§ 2 - Non è consentito, ai fini degli art. 1-2; 4-6, accettare
coloro che versano in fin di vita.
Art. 15
§ 1 - La domanda di ammissione, presentata, per iscritto al
Priore, deve essere corredata da:
a) estratto di nascita;
b) certificato di Battesimo e di Cresima;
c) certificato di matrimonio religioso;
d) certificato di matrimonio rilasciato dal Comune;
e) certificato del proprio parroco attestante che nulla osti sotto
il profilo religioso, morale e sociale;
§ 2 - Per i minori di anni 18 la domanda di ammissione deve
essere firmata anche ai genitori o da chi ne fa le veci.
§ 3 - A giudizio del consiglio della Confraternita i certificati
a), b) ed f) possono essere sostituiti dalla autocertificazione giurata
dinanzi al proprio parroco.
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Art. 16
§ 1 - I ragazzi, compiuto il 14 anno di età, possono aderire
come aspiranti, purché abbiano frequentato l’itinerario di
iniziazione Cristiana e si impegnano a partecipare agli incontri di
formazione mensile nella sede della Confraternita.
§ 2 - Color che hanno compiuto il 70° anno di età, possono
essere ammessi, ma senza il diritto alla tomba sociale.
§ 3 - Il Consiglio della Confraternita può indicare nel
Regolamento, per la domanda di ammissione, limiti di età diversi
ma compresi fra quelli previsti dalle norme del presente Statuto.
Art. 17
La domanda di ammissione sarà esaminata del Consiglio che,
previo parere favorevole del Padre Spirituale, si pronunzierà con
voto segreto. Sarà ammesso chi avrà conseguito la maggioranza dei
voti.
Art. 18
Approvata l’accettazione della domanda da parte del
Consiglio, il Priore informerà per iscritto il candidato, il quale,
prima dell’ammissione definitiva, dovrà compiere il periodo di
noviziato.
Art. 19
§ 1 - I membri che dall’entrata in vigore del presente Statuto
in poi, dovessero rientrare nei casi previsti dall’art. 14, § 1, a-c-d,
saranno invitati dal Padre spirituale a dare le dimissioni dal
Sodalizio.
§ 2 - I membri che dall’entrata in vigore del presente Statuto
in poi, dovessero rientrare nei casi previsti dall’art. 14, § 1 b,
saranno invitai dal Padre spirituale a chiarire l loro posizione.
Accertata la situazione coniugale irregolare il Consiglio, con
apposita deli14
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bera, li dichiarerà sospesi, fino alla cessazione dell’impedimento.
Dagli atti pubblici della Confraternita (processioni, elezioni,
partecipa-zione alle Assemblee, esclusa la partecipazione agli atti di
culto interno).
§ 3 - La validità di tali delibere è subordinata all’approvazione
dell’Ordinario del luogo.
CAPITOLO III
Noviziato e Professione
Art. 20
§ 1 - Il noviziato, obbligatorio per tutti, uomini e donne, avrà
la durata di un anno pastorale, prorogabile per altri sei mesi su
richiesta del Padre spirituale.
§ 2 - Il Padre spirituale ed il Maestro/la Maestra dei Novizi,
cureranno, con due incontri al mese, la formazione catechetica,
liturgica e di servizio nella carità dei candidati,. Saranno oggetto
degli incontri anche l’illustrazione dello Statuto e del Regolamento
e temi desunti dal Progetto pastorale diocesano, dalla spiritualità e
dalla tradizione della Confraternita stessa.
§ 3 - Copia dello Statuto e del Regolamento verrà consegnata
ai postulanti all’inizio del noviziato.
Art. 21
Entro il 15 novembre di ogni anno il Priore comunicherà
all’Ufficio Confraternite della Curia l’elenco degli aspiranti novizi
in duplice copia, il programma degli incontri per i novizi e
presenterà in visione la documentazione presentata dagli aspiranti.
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Art. 22
Al termine del noviziato non sarà ammesso alla professione
chi si assentato da un terzo degli incontri formativi per qualunque
motivo, o chi ha avuto il veto del Padre spirituale o del Maestro dei
novizi o degli incaricati al corso unitario (cfr. art. 24).
Art. 23
La cerimonia della professione avrà luogo, di norma nella
festa del Titolare della Confraternita con apposito rituale (cfr.
Allegato II).
Ogni novizio, al momento della professione, deve possedere la
divisa propria della Confraternita, il cui uso è obbligatorio.
Art. 24
Gli incontri nel periodo di noviziato potranno essere
organizzati anche in modo unitario, distintamente per i novizi e le
novizie, per tutte le Confraternite della Vicaria o della parrocchia,
salva la possibilità di tenere incontri specifici nell’ambito delle
singole Confraternite.
CAPITOLO IV
Doveri e diritti dei membri
Art. 25
Gli associati sono tenuti a conoscere e ad osservare quanto
previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno per la realizzazione
dei fini della Confraternita.
Art. 26
Per la realizzazione dei fini propri della Confraternita i
membri sono tenuti a:
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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a) - frequentare l’incontro mensile di catechesi da tenersi per
tutto l’anno ad eccezione dei mesi da giugno a settembre;
b) - testimoniare una vita religiosa con la partecipazione
assidua alla Santa Messa nelle domeniche e nei giorni festivi e la
frequenza dei sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucarestia;
c) - Partecipare alle processioni di obbligo (Corpus Domini,
Santo patrono della città e della Confraternita) e, a norma del
regolamento, alle esequie dei membri defunti;
d) - visitare e soccorre spiritualmente e, in caso di necessità,
anche materialmente i confratelli ammalati o degenti in casa o in
ospedale, anziani o soli;
e) - collaborare alle iniziative di apostolato e di promozione
umana, secondo le indicazioni del Consiglio.
Art. 27
§ 1 - La partecipazione agli incontri di catechesi, e alle
processioni di cui all’art. 26 c, è obbligatoria per tutti.
La partecipazione alle altre processioni ed alle esequie è stabilita,
secondo criteri dettati da determinarsi nel Regolamento.
§ 2 - Per le processioni di obbligo il membro che, iscritto ad
altra Associazione ecclesiale o Confraternita, documenta la propria
partecipazione è da considerarsi presente e quindi non passibile di
sanzione.
§ 3 - I confratelli partecipano, con la propria divisa, alle
celebrazioni liturgiche o religiose, previste dallo Statuto e quelle
stabilite dal Regolamento.
Art. 28
§ 1 – Sono esentati dalle processioni – d cui agli art. 26, c e
27, § 1, comma b – i confratelli invalidi, quelli che abbiano
quarant’anni di professione, i chierici, i religiosi e le religiose.
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§ 2 - Chi vuole essere esonerato per motivi di inabilità o salute,
farà domanda, con allegato documento di Ente pubblico, al
Consiglio che, udito il Padre spirituale, si pronuncerà.
Art. 29
Diritto-dovere fondamentale ed inalienabili dei membri professi è
quello di partecipare con il proprio voto ai momenti deliberativi
dell’Assemblea e alle elezioni per il rinnovo degli organi sociali.
Art. 30
§ 1 - A ciascun confratello e consorella viene rilasciato dal
Priore il libretto personale, sul quale devono essere registrati i
versamenti delle annualità e delle eventuali sanzioni pecuniarie per
assenza o morosità.
§ 2 - All’atto dell’ammissione i confratelli e le consorelle sono
tenuti a versare in denaro un contributo straordinario come quota di
iscrizione, rapportato all’età, alle condizioni di salute e alle usanze
locali, secondo criteri stabilite nel Regolamento.
§ 3 - I confratelli e le consorelle sono tenuti a versare un
contributo annuale, uguale per tutti, stabilito dall’Assemblea su
proposta del Consiglio.
§ 4 - È in facoltà di ognuno versare libere elargizioni.
Art. 31
§ 1 - Alla morte di ogni confratello o consorella, la
Confraternita provvederà alla celebrazione di una Santa Messa o ad
altri eventuali suffragi a norma del Regolamento.
§ 2 - Le esequie, a norma del can. 1177 saranno celebrate nella
chiesa della parrocchia nel cui territorio il confratello/consorella
aveva il domicilio.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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§ 3 – Nel caso venga scelta una chiesa diversa, la
Confraternita è esentata dal partecipare al corteo funebre.
Il Regolamento, in caso di consuetudine consolidata, può
stabilire una norma diversa.
Art. 32
§ 1 - Se la Confraternita dispone della tomba sociale, ogni
confratello e consorella ha il diritto ad esservi tumulato per il
periodo consentito dalle norme cimiteriali. Pertanto è assolutamente
esclusa la possibilità che vengano concesse tumulazioni in perpetuo.
Scaduto il periodo di tumulazione le norme per l’eventuale
proroga saranno stabilite dal Regolamento, tenendo presenti le
esigenze della Confraternita.
Dopo l’esumazione i resti saranno deposti, a cura della
Confraternita, nelle apposite cellette alle condizioni stabilite nel
Regolamento.
§ 2 - I figli e le figlie dei confratelli e delle consorelle, ancora
celibi e/o nubili, deceduti prima del compimento del 18° anno di
età, salvo quanto stabilito dall’art. 14, § 1 del presente Statuto
potranno essere tumulati nella tomba sociale secondo le modalità
stabilite dal Regolamento.
§ 3 - Il Regolamento parimenti fisserà le norme dell’eventuale
tumulazione dei novizi prima della professione.
Art. 33
Gli iscritti dimissionari o espulsi perdono ogni diritto acquisito,
spirituale materiale, compreso il diritto alla tomba sociale.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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PARTE II
GLI ORGANI SOCIALI
CAPITOLO I
Gli Organi della Confraternita
Art. 34
Sono organi della Confraternita:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Consulta;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
CAPITOLO II
L’Assemblea
Art. 35
L’Assemblea è costituita da tutti i confratelli e le consorelle
che abbiano compiuto il noviziato e fatta la professione.
Essa ha i poteri relativi alla vita della Confraternita, a norma
del presente Statuto e dei can. 119 e 315.
Art. 36
È compito specifico dell’Assemblea:
a) eleggere, a norma del presente Statuto, il Priore, i membri del
Consiglio, il Cassiere ed il Collegio dei Revisori dei conti;
b) approvare il Regolamento interno della Confraternita;
c) stabilire i benefici spirituali e materiali di sua competenza a
favore dei confratelli, da indicare ne Regolamento;
d) trattare le questioni di maggiore importanza per la vita stessa
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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dei membri per l’attuazione dei fini di cui agli art, 1-2; 4-6;
e) approvare, per la presentazione all’Ordinario del luogo, il
bilancio consuntivo entro il mese di marzo e preventivo entro il
mese di novembre;
f) deliberare, su proposta del Consiglio, la quota di adesione
dei nuovi iscritti e l’annualità da pagare e gli eventuali contributi
straordinari che i soci dovranno versare;
g) decidere eventuali rimborsi per gli Officiali a norma del
presente Statuto e del Regolamento;
h) decidere sugli atti di ordinaria amministrazione ove la spesa
non sia stanziata nel bilancio di previsione.
Art. 37
§ 1 - La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Priore
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea
secondo l modalità da stabilire nel Regolamento.
Non può opporre ricorso contro la convocazione il confratello
che non rende noto al Segretario l’eventuale variazione del suo
domicilio.
§ 2 - Le Assemblee elettorali sono presiedute dall’Ordinario
del luogo o da un suo delegato.
Art. 38
§ 1 - Il diritto-dovere di partecipare alle assemblee spetta a tutti
gli associati che sono in regola con l’amministrazione e non hanno
provvedimenti disciplinari in atto.
§ 2 - Salvo quanto disposto dall’art. 107, § 3, del presente
Statuto, le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice e
saranno valide se interverrà almeno la metà più uno degli aventi
diritto
al voto.
In assenza di numero legale l’Assemblea può riunirsi in seconStatuto delle Confraternite di Taranto
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da convocazione, anche nello stesso giorno, con un intervallo di
un’ora e potrà validamente deliberare a maggioranza, qualunque sia
il numero degli intervenuti.
§ 3 - Ogni deliberazione presa su argomenti non previsti
nell’ Ordine del Giorno è nulla.
CAPITOLO III
Il Consiglio
Art. 39
§ 1- Il Consiglio è l’organo che amministra la Confraternita ed
adotta ogni utile provvedimento per la realizzazione degli scopi
associativi (cfr. art. 1-2, 4-6), e opera anche come Consiglio di
Amministrazione, a norma del can. 1280 e seguenti.
§ 2 - È composto da: il Priore, I due Assistenti, i consiglieri e le
Consigliere eletti a norma dell’art. 112. Fanno anche parte del
Consiglio, ma senza diritto di voto: il Padre spirituale, il Segretario
e il Cassiere.
§ 3 – Il Consiglio viene convocato dal Priore, d’intesa con il
Padre spirituale, o quando lo richiedono i 2/3 dei consiglieri.
Art. 40
§ 1 – è compito del Consiglio:
a) nella seduta d’insediamento, eleggere a scrutinio segreto il
Segretario, su proposta del Priore, d’intesa con il Padre spirituale;
per questa prima seduta, funge da Segretario uno dei Consiglieri.
b) eleggere a scrutinio segreto, su proposta del Priore d’intesa
con il Padre spirituale, il Maestro dei novizi e la Maestra delle
novizie (a norma dei can. 172-173)
c) nominare e rimuovere, su proposta del Priore e con il parere
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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del Padre spirituale, l’Economo e tutti gli Officiali non eletti della
Confraternita;
d) decidere l’accettazione di coloro che desiderano essere
ammessi a far parte della Confraternita (cfr. art. 18);
e) decidere circa la possibilità di far svolgere il noviziato a
norma dell’art. 24 del presente Statuto;
f) deliberare l’esonero dei confratelli e delle consorelle dagli
obblighi delle processioni e della partecipazione alle esequie (cfr.
art. 28, § 2);
g) proporre all’Assemblea la quota di adesione per i nuovi
iscritti, il contributo annuale e gli eventuali contributi straordinari
che i soci dovranno versare (cfr. art. 30, § 2-3);
h) decidere sugli atti di straordinaria amministrazione, secondo
le disposizioni dell’Ordinario del luogo (cfr. Allegato III);
i) adottare ogni altro provvedimento non devoluto alla
competenza dell’Assemblea secondo le disposizioni dell’Ordinario
del luogo;
l) autorizzare volta per volta il Priore negli atti e contratti di
ordinaria amministrazione e nei provvedimenti di spesa nell’ambito
dello stanziamento di bilancio;
m) verificare, ogni semestre (a giugno e a dicembre), d’intesa
con il Collegio dei Revisori dei conti, la contabilità generale e la
situazione di cassa.
§ 2 – Il Consiglio propone all’Assemblea i benefici spirituali
materiali, da indicare nel Regolamento, di cui rendere partecipi i
confratelli e le consorelle (cfr. art. 36, c).
Art. 41
Il Consiglio è responsabile, unitamente al priore, (cfr. art. 62)
della custodia e conservazione dei beni mobili e immobile della
Confraternita (cfr. can. 1284).
Statuto delle Confraternite di Taranto
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Art. 42
§ 1 - Le delibere di straordinaria amministrazione, quelle che
comportano oneri a carico dei soci e quelle relative ad eventuali
compensi da elargire agli Officiali, con la firma del Priore, del
Padre spirituale e del Segretario, unitamente a copia del verbale
dell’Assemblea, devono essere inviate in duplice copia all’Ufficio
Confraternite per essere sottoposte al visto o all’approvazione
dell’Ordinario del luogo. Diventano esecutive dalla data di
approvazione.
§ 2 - Sono da tenersi di straordinaria amministrazione tutti gli
atti di locazione, vendita, acquisto,permuta e quelli in genere
definiti tali dall’Ordinario, a norma dei ca. 1281, § 2, 1297 e 1298, e
del Decreto Arcivescovile del 27 febbraio 1992 (cfr. Allegato III).
CAPITOLO IV
La Consulta
Art. 43
§ 1 - La Consulta è l’organo di sei membri nominato ogni tre
anni dall’ordinario del luogo, per formulare le liste per le elezioni
del futuro Consiglio, e quale organismo di primo grado per la
composizione delle vertenze tra i confratelli.
§ 2 - Al primo incontro della Consulta partecipa, senza diritto
di voto, anche il Priore uscente o il Commissario Arcivescovile.
Art. 44
§ 1 - Il Padre spirituale, tre mesi prima della fine del triennio,
presenta all’Ordinario del luogo una lista di dieci membri (cinque
confratelli e cinque consorelle) tra i quali lo stesso Ordinario, a suo
insindacabile giudizio, sceglie i componenti.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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§ 2 - è compito della Consulta ricomporre vertenze che
possono sorgere tra i membri, e tra questi e il Consiglio.
Art. 45
Possono far parte della Consulta solo gli iscritti alla
Confraternita da almeno 10 anni, che siano universalmente stimati,
non abbiano subito sanzioni disciplinari e siano in regola con
l’amministrazione.
Art. 46
Le riunioni della Consulta vengono presiedute dal Padre
spirituale, che ha diritto di voto.
Le votazioni avranno luogo a norma del can. 119.
I membri sono tenuti al segreto, pena la sospensione dalla vita
della Confraternita stessa e la possibilità che l’ordinario del luogo,
tenuto conto della gravità dell’infrazione, infligga altre pene non
esclusa l’espulsione.
Art. 47
§ 1 - La Consulta, a norma del successivo art. 112, appronta la
lista per l’elezione di ciascun componente del Consiglio.
§ 2 - I Confratelli e le Consorelle per poter essere inclusi nelle
liste elettorali, oltre alla maggiore età, devono avere un’anzianità di
professione di almeno 5 anni, non ricoprire incarichi sociali in altre
Confraternite, condividere pienamente le finalità di cui agli art. 1-2;
4-6, e non essere incorsi in sospensioni, anche in passato.
§ 3 - Il Confratello, oltre a quanto stabilito al paragrafo
precedente, può incluso nella lista per l’elezione a Priore soltanto se
ha maturato un periodo di professione di almeno 10 anni, salvo
dispensa dell’Ordinario del luogo.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Art. 48
Coloro che svolgono compiti direttivi nei partiti politici,
direttamente o come componenti di Consiglio, non possono essere
presentati come candidati alle elezioni, a meno che non abbiano
dato le dimissioni da tali incarichi e da un documento ufficiali
risulti che queste siano state accettate (cfr. can. 317, § 4).
Art. 49
§ 1 - Approntate le liste dei candidati sui moduli forniti dall’Ufficio Confraternite, le stesse corredate dal o dai verbali con la
firma di tutti i consultori, a cura del Padre spirituale vengono
rimesse in duplice copia all’Ufficio Confraternite per essere
sottoposte all’approvazione dell’Ordinario.
§ 2 - Ottenuta tale approvazione, i singoli candidati saranno
invitati ad esprimere per iscritto, a breve termine, la loro
disponibilità. La Consulta ratificherà la inclusione nelle liste copia
del verbale deve essere inviato all’Ufficio Confraternite.
Art. 50
Nel caso di rinuncia di uno dei componenti dopo l’approvazione
da parte dell’Ordinario del luogo, il Padre spirituale, riunirà la
Consulta che procederà alla sostituzione del dimissionario dandone
comunicazione tempestiva all’Ordinario e susseguentemente all’Assemblea prima dell’inizio delle operazioni di voto.
CAPITOLO V
Il Collegio dei Revisori dei conti
Art. 51
§ 1 - Il Collego dei Revisori dei conti è l’organismo composto
da tre membri effettivi e due supplenti, eletto dall’Assemblea per la
26
Statuto delle Confraternite di Taranto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Verifica dei conti finanziari della Confraternita.
I membri supplenti intervengono nel caso che i membri effettivi
siano impediti.
§ 2 - I candidati siano scelti indifferentemente tra i confratelli
e le consorelle, purché abbiano una certa competenza in campo
amministrativo.
Art. 52
§ 1 - Sono cause di dimissioni dal Collegio l’inadempienza,
l’assenza ingiustificata per tre volte e la rinuncia.
§ 2 - Al dimissionario subentra il primo dei non eletti.
§ 3 - In caso di dimissioni dell’intero collegio o dell’impossibilità di costituire l’intero Collegio il Consiglio propone all’Ordinario
del luogo la nomina di un Commissario ad acta fino all’Assemblea
elettorale.
Art. 53
Il Collegio dei Revisori dei conti, entro trenta giorni dalla data
del giuramento prestato davanti all’Ordinario o ad un suo delegato,
deve effettuare la verifica dei conti finanziari avvalendosi di tutti i
registri, dei documenti contabili e bancari presentati dal Cassiere.
Dei risultati della verifica il Consiglio farà una relazione scritta da
leggersi in Assemblea.
Art. 54
Il Collegio dei Revisori nell’anno delle elezioni è tenuto ad
esaminare il bilancio entro e non otre il 15 del mese di gennaio per
permettere all’assemblea di approvare il bilancio prima dell’
insediamento della nuova amministrazione.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PARTE III
GLI OFFICIALI
CAPITOLO I
Norme Generali
Art. 55
§ 1 - Tutti coloro che ricoprono incarichi prendono il nome di
Officiali della Confraternita.
§ 2 - Tutti gli Officiali, prima di assumere il loro incarico, a
norma dei can. 1283 e 1284:
a) - devono garantire con giuramento dinanzi all’Ordinario del
luogo di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni
amministrative;
b) - devono prendere visione dell’inventario dettagliato.
§ 3 - La cerimonia liturgica del giuramento, presieduta dall’Ordinario o da un suo delegato, si svolge pubblicamente,
possibilmente nel corso di una liturgia eucaristica festiva da tenersi
entro il mese di febbraio o, comunque, entro due mesi dalla data
dell’avvenuta elezione.
Art. 56
§ 1 - Tutti gli Officiali della Confraternita non devono essere
legati alla Confraternita da un rapporto di prestazione d’opera.
§ 2 - Il Priore e il cassiere non debbono avere vincoli di
parentela, naturale o acquisita, fino al quarto grado incluso (cfr, can,
492, § 3).
Art. 57
Gli officiali che intendono presentarsi come candidati nelle
elezioni amministrative o politiche devono presentare le dimissioni
dall’ufficio confraternale prima di essere inclusi nelle liste elettorali.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Art. 58
§ 1 - Tutte le cariche elettive durano tre anni. Si può essere
eletti solo per un secondo mandato consecutivo, salvo dispensa
dell’ ordinario del luogo.
§ 2 - Tutti gli uffici sono esercitati a titolo volontario e
gratuito, eccetto quelli del Segretario e Cassiere per i quali il
Regolamento deve stabilire il rimborso delle spese.
§ 3 - Per gli Officiali nominati dal Consiglio (cfr. art. 40, § 1, a
-b non vale il limite dei due trienni di cui al § 1.
Art. 59
Gli eletti, confermati dall’Ordinario del luogo a norma del can.
317 § 1, possono essere dimessi dallo stesso, a norma del can. 318
§ 2.
CAPITOLO II
Il Priore
Art. 60
Il Priore ha la legale rappresentanza della confraternita e ne è il
moderatore, a norma del can. 317, § 3.
Pertanto a lui spetta:
a) coordinare l’attività della Confraternita e curare il
perseguimento dei fini istituzionali;
b) proporre al Consiglio la nomina del Segretario,
dell’Economo, dell’Animatore degli aspiranti e dell’Animatrice
delle aspirati;
c) mantenere i rapporti con l’Ordinario del luogo;
d) convocare, d’intesa con il Padre spirituale, il Consiglio e
l’Assemblea fissando l’Ordine del giorno, e presiedere le riunioni
ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell’Assemblea elettorale.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Art. 61
Il Priore inoltre:
a) accoglie le domande di iscrizione (cfr. art. 15) e, dopo
l’accettazione dei confratelli e delle consorelle da parte del
Consiglio, ne da comunicazione agli interessati;
b) accerta il diritto dei confratelli e delle consorelle a
partecipare alle elezioni, sull’elenco fornito dal Segretario;
c) porta ad esecuzione i provvedimenti disciplinari previsti dal
presente Statuto e ne informa gli interessati nei termini e nei modi
previsti.
Art. 62
Il Priore altresì:
a) è responsabile, con l’intero Consiglio, della custodia e
conservazione dei beni mobili e immobili, come buon padre di
famiglia;
b) procede alla stipula dei contratti, nell’ambito dell’
amministrazione ordinaria, a firma congiunta del Cassiere e del
Segretario, sentito il consiglio della Confraternita.
c) firma ogni mandato di pagamento e di riscossione, insieme
al Cassiere, con il visto del Padre spirituale;
d) presenta all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di
marzo il bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre il
bilancio prevenivo, già approvati dal Consiglio e dal Collegio dei
Revisori dei conti, a norma dei can. 319 e 1287, § 1;
e) sottopone gli stessi bilanci al giudizio dell’Ordinario del
luogo, tramite l’Ufficio delle Confraternite, rispettivamente entro il
mese di aprile e di dicembre, accludendo copia dei mandati di
pagamento e di riscossione.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Art. 63
Per gli atti di straordinaria amministrazione, il Priore, avuto il
mandato dell’Assemblea e del Consiglio, deve munirsi,tramite l’Ufficio Confraternite, dell’autorizzazione dell’Ordinario del luogo
(cfr. Allegato III) Tutti gli atti per i quali è prevista l’autorizzazione,
se compiuti senza di essa, sono da considerarsi nulli e il Priore ne
risponde economicamente e penalmente, insieme al Consiglio.
Art. 64
Nel caso di organizzazione di feste esterne, civili e religiose, in
onore del Santo Patrono o per altre circostanze, il Priore, d’intesa
con il Consiglio, costituisce un apposito Comitato di soci, del quale
il Padre Spirituale è presidente e vice presidente lo stesso Priore,
coadiuvato dal Cassiere (cfr. Allegato IV, 1.2.).
Art. 65
A firma di entrambi viene inviato all’Ordinario del luogo il
bilancio preventivo dei festeggiamenti almeno un mese prima della
data della festa.
Entro tre mesi dalla data delle avvenute celebrazioni, sarà cura di
entrambi far pervenire il bilancio consuntivo corredato dai
documenti contabili giustificativi.
CAPITOLO III
Il Padre spirituale
Art. 66
Il Padre spirituale è nominato direttamente dell’Ordinario del luogo
(cfr. can. 17, § 1).
Statuto delle Confraternite di Taranto
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Art. 67
Nella Confraternita il Padre spirituale rappresenta l’Autorità
Ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità del
sodalizio.
Egli perciò ha il diritto-dovere:
a) di essere a conoscenza degli argomenti da trattare in
Consiglio e in Assemblea;
b) di sottoscrivere i verbali delle adunanze dell’uno e dell’altra;
c) di esprimere il suo parere per l’ammissione alla professione;
d) di presiedere la Consulta della Confraternita e di apporre la
sua firma sulle liste per le elezioni da presentare all’Ordinario;
c) di vidimare le deliberazioni legittimamente adottate, le
relazioni del bilancio consuntivo preventivo, di controfirmare i
mandati di pagamento e di riscossione, e di apporre la sua firma sul
libretto personale di ogni confratello e consorella.
Art. 68
Le delibere devono essere controfirmate dal Padre spirituale, a
meno che non intervenga una speciale deroga dell’Ordinario del
luogo.
Art. 69
In quanto responsabile specifico della direzione spirituale della
Confraternita, è compito precipuo del Padre spirituale di:
a) svolgere il corso di catechesi annuale ance on la
collaborazione di persone preparate o esperte;
b) educare i soci alla preghiera personale e comunitaria e
promuovere la loro formazione al sevizio liturgico e ai ministeri
istituiti;
c) indirizzare i confratelli alla testimonianza della carità in
forme adeguate ai tempi e ai luoghi;
d) curare l’adempimento dei suffragi per i confratelli defunti e
dei legati della Confraternita:
32
Statuto delle Confraternite di Taranto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e) aiutare , riprendere e correggere paternamente coloro che
vacillano nel perseguire i fini della Confraternita, o sono
inosservanti delle norme. In particolare è suo dovere incoraggiare i
recidivi ad accogliere gli stimoli di correzione;
f) tenere, insieme ai Responsabili del novizi/novizie, gli
incontri formativi dei novizi e degli aspiranti a meno che non venga
istituito il noviziato parrocchiale o vicariale a norma dell’art. 24;
g) vigilare che il registro delle presenze degli aspiranti e dei
novizi sia aggiornato.
Art. 70
§ 1 - Il Padre spirituale formerà gli iscritti alla Confraternita in
modo che, con l’attenzione del samaritano evangelico, i confratelli e
le consorelle partecipino attivamente alla vita degli organismi
ecclesiali e civili, siano impegnati nel servizio all’uomo e
soddisfacimento dei suoi bisogni spirituali e materiali.
§ 2 - Il padre spirituale, inoltre, curerà il dignitoso svolgimento
elle celebrazioni liturgiche, guidando i confratelli e le consorelle
all’esercizio dei ministeri laicali, istituiti o di fatto, per una oro
partecipazione attiva, responsabile e fruttuosa ai sacri riti.
Art. 71
Il Padre spirituale è responsabile dell’esecuzione del legati pii
e degli altri atti i culto per i defunti, stabiliti dal Regolamento.
Annoterà perciò su apposito registro gli oneri o avventizi,
particolarmente delle Messe, indicando la data della celebrazione e
il nome del celebrante. Il registro sarà vidimato a fine anno dalla
Cancelleria della Curia Metropolitana. L’omissione sarà ritenuta un’
inadempienza grave.
Nell’approssimarsi o in caso di difficoltà a soddisfare i legati,
consulterà l’Ordinario del luogo. Farà attenzione per il rinnovo ad
eventuali rescritti in proposito.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Art. 72
§ 1 - Sa la sede della Confraternita è in una chiesa
parrocchiale, il Parroco curerà anche le funzioni proprie della
confraternita, regolando i rapporti con essa mediante apposita
convenzione, approvata dall’Ordinario.
§ 2 - La convenzione dovrà pure prevedere gli oneri per la
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio sacro e dei
locali annessi; la fornitura degli arredi, paramenti e suppellettili
sacre;l’utilizzazione delle offerte votive; la rimunerazione e
l’assicurazione obbligatoria del personale dipendente (sacrista,
organista, ecc.).
§ 3 - Se la sede della Confraternita non è in una chiesa
parrocchiale, il Padre spirituale non vi potrà svolgere le funzioni
proprie del Parroco, di cui al can. 530, fatte salve eventuali facoltà
concesse dall’Ordinario.
Art. 73
Il padre spirituale ha diritto ad una gratifica annuale, adeguata e
dignitosa, stabilita dall’Assemblea d’intesa con L’Ordinario del
luogo (cfr. art. 36,g).
CAPITOLO IV
Gli Assistenti, i Consiglieri, e le Consigliere
Art. 74
Gli Assistenti, i Consiglieri e le Consigliere collaborano con il
Priore nella buona condotta spirituale e materiale della
Confraternita, nello spirito della collegialità e della ricerca del bene
religioso e morale dei membri del sodalizio.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Art. 75
Il Confratello e la Consorella più suffragata nell’apposita lista
prendono il nome di Assistente.
Il Confratello Assistente sostituisce il Priore assente o
impedito.
La Consorella Assistente, d’intesa con il Priore e con il Padre
spirituale e il Consiglio assume la cura particolare della vita e
dell’attività delle consorelle.
Art. 76
Nelle Assemblee il Priore ed i due Assistenti hanno la precedenza
sui membri del Consiglio questi sui Confratelli e Consorelle.
Nelle Assemblee liturgiche e nelle processioni si osservi il
successivo art. 104.
CAPITOLO V
Il Segretario
Art. 77
Il segretario viene eletto dal Consiglio su proposta del Priore
nella seduta d’insediamento.
Collabora con il Consiglio e partecipa alle sue riunioni, senza
diritto di voto e deve essere competente nelle sue mansioni.
Il Segretario, entra in carica dopo la conferma data
dall’Ordinario del luogo, dal quale può essere anche dimesso (cfr.
can. 317-318).
Art. 78
§ 1 - Il Segretario è responsabile dei seguenti registri
confraternali:
Statuto delle Confraternite di Taranto
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
a) il Registro “matricola”, sul quale ogni socio avrà il suo
numero di matricola in ordine cronologico di professione
confraternale con i dati anagrafici, l’indirizzo, il noviziato, la data di
professione, le assenze, le benemerenze e i provvedimenti
disciplinari.
Tale registro a seconda delle tradizioni di ogni Confraternita può
essere anche distinto per i confratelli e per le consorelle.
b) Il Registro dei novizi sul quale, sempre in ordine
cronologico di ammissione per ciascun novizio, dovrà essere
annotato l’andamento di noviziato e il risultato del voto di
ammissione o di non ammissione da parte del Consiglio.
c) Il Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione,
d) Il Registro dei verbali delle Assemblee;
e) Il registro della tomba sociale;
§ 2 - il Segretario è depositario del registro dei verbali del
Collegio dei Revisori dei conti.
§ 3 - Tutti i predetti registri devono avere le pagine numerate e
sarà cura del Segretario farli vidimare dall’Ufficio Confraternite.
Art. 79
Inoltre è compito del Segretario:
a) coadiuvare a verificare il numero legale per la validità delle
riunioni, mediante appello nominale;
b) dare lettura del verbale precedente per l’approvazione;
c) tenere continuamente aggiornati i registri;
d) registrare le assenze dei soci nelle riunioni, negli incontri di
catechesi, nelle processioni o nelle esequie dei confratelli, riferendo
al Consiglio;
e) completare l’elenco degli aventi diritto al voto e predisporre
quanto necessario per le operazioni di voto;
f) curare sollecitamente la corrispondenza, particolarmente con
gli uffici di Curia;
36
Statuto delle Confraternite di Taranto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
g) compilare il libretto personale rilasciato ad ogni confratello;
h) ordinare e custodire l’archivio della Confraternita, e in
collaborazione con l’Economo, mantenere aggiornato l’inventario.
i) annotare la situazione della tomba sociale.
Art. 80
Il Segretario controfirma, per la legittimità, tutti gli atti del
Consiglio e dell’Assemblea. Per eventuali inadempienze, ne
risponde in proprio all’Autorità Ecclesiastica e Civile, oltre che al
Consiglio.
Art. 81
Entro quindici giorni dall’approvazione delle delibere, il
Segretario trasmetterà all’ufficio Confraternite copia dei verbali,
dell’ inventario e di quegli atti per i quali si richiede
l’autorizzazione.
Art. 82
§ 1 – Il Segretario, nella cura dell’archivio, si premurerà di
raccogliere a chiusura del bilancio consuntivo, e comunque non
oltre il 30 aprile, tutti gli atti amministrativi dell’anno precedente (
delibere, ricevute, mandati, ecc);
§2 – Inoltre non consentirà ad alcuno di portare fuori dalla sede
della Confraternita documenti conservati in archivio e cercherà di
recuperare quelli che fossero presso terzi.
Art. 83
Nella compilazione del libretto personale di ogni confratello si
premurerà di consegnarlo all’interessato dopo che sarà stato firmato
da lui, dal Priore, dal Cassiere e dal Padre spirituale.
Art. 84
Per evitare anche involontariamente omissioni, il Segretario avrà lo
scadenzario delle entrate e delle uscite ricorrenti, informandone il
Statuto delle Confraternite di Taranto
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cassiere in modo che possa emettere i relativi mandati nel tempo
stabilito.
Art. 85
Nel registro per l’uso della tomba annoterà il nome del defunto,
il numero del loculo assegnato, le date di sepoltura e di esumazione.
CAPITOLO VI
Il Cassiere
Art. 86
Il Cassiere, eletto dall’Assemblea, collabora con il Consiglio e
partecipa alle riunioni di esso, senza diritto di voto.
Art. 87
Sono compiti del Cassiere:
a) provvedere alle riscossioni e ai pagamenti;
b) custodire i registri di cassa e amministrativi in genere, con
relativa documentazione;
c) segnare su un apposito registro la posizione amministrativa
di ogni confratello, in ordine alla tassa d’iscrizione e alle annualità,
d’intesa col Segretario, per poter stabilire anche chi può esercitare il
diritto di voto;
d) annotare la soddisfazione dei legati pii e degli altri oneri di culto;
e) aggiornare l’elenco dei morosi, e trasmetterlo alla fine
dell’anno al Segretario;
f) compilare e consegnare Consiglio, entro i termini utili, il
bilancio preventivo e il conto consuntivo sulla base delle scritture
contabili;
g) versare annualmente all’Economo Diocesano, tramite l’Ufficio
36
Statuto delle Confraternite di Taranto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Confraternite, gli eventuali contributi stabiliti dall’Ordinario del
luogo (cfr. can. 1263) o della Conferenza Episcopale Pugliese (cfr.
Allegato IV,1.2.).
Art. 88
§ 1 - Ogni operazione finanziaria deve essere registrata
giornalmente in ordine cronologico e con numero progressivo nel
registro «prima nota».
§ 2 - Tutta la contabilità deve essere riportata sul registro mastro
diviso per singoli capitoli di spesa.
§ 3 - Entrambi i registri devono essere vidimati dall’Ufficio
Confraternite.
Art. 89
§ 1 - le esazioni debbono avvenire su bollettini a ricalco,
parimenti dicasi dei mandati di pagamento sui quali, peraltro, deve
essere apposta la firma congiunta del Priore e del Cassiere, nonché
il visto del Padre spirituale.
§ 2 - La seconda copia degli ordini di riscossione e dei mandati
di pagamento unitamente alle fotocopie degli estratti conto degli
Istituti di credito, devono essere rimessi all’Ufficio Confraternite a
corredo del bilancio consuntivo.
§ 3 - Tutte le operazioni economiche e finanziarie devono essere
effettuate tramite conto corrente intestato alla Confraternita a firma
congiunta del Priore e del Cassiere ed i pagamenti superiori a lire
centomila,devono avvenire a mezzo assegno con firma congiunta.
§ 4 - Il Priore a mezzo assegno bancario, affida al cassiere una
congrua somma per le spese correnti.
Art. 90
Il Cassiere consegnerà in custodia all’Economo Diocesano,
tramite l’Ufficio Confraternite della Curia, i libretti bancari o
postali
Statuto delle Confraternite di Taranto
39
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
vincolati, i titoli di rendita pubblica ed ogni altro titolo cambiario di
pertinenza della Confraternita.
Alla fine di ogni anno le somme eccedenti quelle correnti per
l’ordinaria amministrazione saranno investite in titoli di Stato o
depositate su apposito libretto bancario intestato alla confraternita e
depositato presso l’Economo Diocesano (cfr. can. 1276; 1279, § 1).
Art. 91
In caso di commissariamento della Confraternita, il commissario
abbisogna di specifica autorizzazione scritta dell’Ordinario del
luogo per poter ritirare i titoli e i libretti depositati presso
l’Economo Diocesano.
Art. 92
Le norme per le esazioni e i pagamenti di cui agli articoli
precedenti devono essere osservate anche nel caso che la
Confraternita organizzi feste civili e religiose in onore del Santo
Titolare o per altre ricorrenze e per l’amministrazione della tomba
sociale.
Art. 93
Per le spese effettuate senza autorizzazione il Cassiere ne
risponde in proprio in tutte le sedi ecclesiastiche e civili.
CAPITOLO VII
L’Economo
Art. 94
Spetta all’Economo, eletto dal Consiglio su proposta del Priore,
curare la conservazione degli arredi e suppellettili sacre e in genere
di tutti gli oggetti appartenenti alla Confraternita, compresa la
tomba sociale, e ne risponde personalmente al Consiglio.
40
Statuto delle Confraternite di Taranto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Art. 95
È suo compito:
a) in collaborazione con il Segretario redigere o aggiornare
annualmente l’inventario dei beni mobili e immobili, compresa la
tomba sociale, e, a parte, degli arredi e suppellettili sacri, se ci sono,
facendo di ogni bene un’opportuna descrizione, indicando il valore,
la provenienza, gli oneri inerenti e quanto può essere utile
all’individuazione esatta di essa.
b) conservare una copia dell’inventario e inviare una altra copia
in Curia. Qualunque modifica deve essere annotata su entrambi le
copie.
Art. 96
I compiti dell’Economo, a norma del Regolamento, possono
essere svolti dal Segretario e/o dal Cassiere.
CAPITOLO VIII
Il maestro dei novizi e la Maestra delle novizie
Art. 97
Il maestro dei novizi e la maestra delle novizie, nominati dal
Consiglio, sono i primi collaboratori del Padre spirituale nella
formazione religiosa e liturgica, rispettivamente, dei confratelli e
delle consorelle. Devono eccellere per le loro virtù religiose ed
umane, per l’esemplarità della vita, per la fedeltà ai doveri e per
l’amore alla Confraternita.
Art. 98
È loro compito:
a) far crescere nei novizi la devozione verso il Santo Titolare
spronandoli alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita
Statuto delle Confraternite di Taranto
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai
sacramenti dell’Eucarestia e della Riconciliazione, specialmente nei
giorni
festivi;
b) esortare i novizi a frequentare con costanza gli incontri
formativi per tutto il periodo del noviziato e, dopo, il corso annuale
di catechesi.
Art. 99
Al termine del noviziato il Maestro e/o la maestra faranno
conoscere al Padre spirituale e al Consiglio il parere, secondo
coscienza, per la professione di ciascuno dei candidati.
L’eventuale noviziato svolto in comune, a norma dell’art. 24 del
presente Statuto, non li esonera dai previsti doveri all’art. 98.
CAPITOLO IX
L’animatore degli aspiranti e l’animatrice delle aspiranti
Art. 101
L’animatore degli aspiranti e l’animatrice delle aspiranti sono
nominati dal Consiglio su proposta del Priore e del Padre Spirituale,
per l’animazione rispettivamente dei ragazzi e delle ragazze
aspiranti di cui all’art. 16 del presente Statuto.
Art. 101
Sarà loro cura promuovere iniziative ricreative e culturali che
possano interessare gli aspiranti, in ragione dell’età e della scelta
religiosa da essi compiuta aderendo alla Confraternita.
Loro compito è quello di sviluppare l’amore dei ragazzi alla
Confraternita e il culto verso il Santo Titolare, presenziare all’
incontro formativo mensile di essi, favorirne la crescita spirituale.
42
Statuto delle Confraternite di Taranto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPITOLO X
I Cerimonieri
Art. 102
I Cerimonieri sono due confratelli effettivi, nominati dal
Consiglio d’intesa con il Padre spirituale. Essi devono emergere per
l’assiduità alle celebrazioni sacre e l’impegno nello svolgimento
decoroso di esse.
Art. 103
I cerimonieri collaborano con il Maestro dei novizi e col Padre
spirituale nel servizio liturgico in chiesa, nello svolgimento delle
processioni e delle esequie del confratello, stabilendo le mansioni e
i compiti di ciascun partecipante.
Sia preferito nel compito di cerimoniere chi abbia frequentato il
corso di formazione pastorale per gli operatori liturgici.
Art. 104
Per un decoroso svolgimento delle processioni i cerimonieri,
salve diverse tradizioni centenarie fissate nel Regolamento, terranno
presente la seguente tabella delle precedenze:
A - Confratelli:
- Priore, Confratello Assistente, Confratello 1° Consigliere,
- altri confratelli Consiglieri,
- Cassiere, Segretario, Confratelli Consultori,
- Collegio dei Revisori dei conti,
- Maestro dei Novizi e Animatore Aspiranti,
- Confratelli che hanno ricoperto l’ufficio di Priore,
- altri Confratelli secondo l’anzianità di professione.
B - Consorelle:
- Consorella Assistente, Consorelle Consigliere,
Statuto delle Confraternite di Taranto
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- (eventualmente) Cassiera o/e Segretaria,
- Consorelle Consultori,
- eventuali Consorelle Revisori dei conti.
- Maestra Novizie e animatrice delle Aspiranti,
- Consorelle che hanno ricoperto l’ufficio di Delegata/ 1a
Assistente,
- altre Consorelle secondo l’anzianità di aggregazione/professione.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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PARTE IV
ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
CAPITOLO I
L’Assemblea elettorale
Art. 105
§ 1 - La data delle elezioni è fissata dal Consiglio uscente d’
intesa con l’Ordinario del luogo, né potrà essere cambiata senza il
consenso di questi.
§ 2 - Il Consiglio uscente deve indire e far effettuare le nuove
elezioni entro due mesi dalla data della sua scadenza.
Art. 106
§ 1 - Le elezioni, per regolarità amministrativa, hanno luogo
normalmente nei mesi di novembre e dicembre, gli eletti assumono
l’incarico dal 1° gennaio.
§ 2 - Ne caso in cui le elezioni avessero luogo in altro periodo
dell’anno, gli eletti assumono l’incarico dal !° giorno del mese
successivo quello della data della conferma da parte dell’Ordinario
del luogo.
Art. 107
§ 1 - La convocazione dell’assemblea elettorale viene fatta dal
Priore a norma dell’art. 37, § 1, del presente Statuto, ed è
presieduta dall’Ordinario del luogo o da un suo delegato, a norma
dell’art. 37, § 2.
§ 2 - Alle votazioni hanno diritto di partecipare tutti i membri a
norma dell’art. 38, § 1.
§ 3 - L’Assemblea elettorale è valida qualunque sia il numero
dei votanti.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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Art. 108
Il Segretario predispone in ordine alfabetico distinti elenchi per
i confratelli e le consorelle ammessi al voto e li consegna all’Ufficio
Confraternite almeno tre giorni prima dell’insediamento del seggio
elettorale.
Copia gli aventi diritto al voto rimane in segreteria per la
consultazione.
CAPITOLO II
Procedura elettorale
Art 109
Il voto per ciascun componente è espresso su schede di diverso
colore approntate dall’Amministrazione uscente, ed è esclusa ogni
altra forma.
Non è ammesso il voto per delega, per corrispondenza e
neanche per acclamazione.
Il voto è libero, segreto, lecito, incondizionato e determinato.
Art 110
§ 1 - Tutti i membri, Confratelli e Consorelle, eleggono il
Priore, il Cassiere, il Collegio dei Revisori dei conti.
Nella stessa Assemblea i Confratelli eleggono i Consiglieri e le
Consorelle le Consigliere. Fra i Consiglieri e le Consigliere eletti i
più suffragati assumono il nome di Assistenti con i compiti di cui
all’art. 74.
§ 2 - All’ufficio di Priore, tenuto conto della tradizione
secolare delle Confraternite nell’Arcidiocesi di Taranto e dei
principi ispiratori della fondazione delle stesse, può essere eletto
soltanto un confratello.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Art 111
Prima di procedere alle operazioni di voto, il Presidente illustra
all’Assemblea la procedura elettorale, leggendo i relativi articoli
dello Statuto.
Fra gli elettori e le elettrici il Presidente dell’Assemblea,
sentito il Padre spirituale, nomina due scrutatori che, nelle
operazioni, saranno assistiti dal Segretario uscente.
Art 112
§ 1 - a) - L’elezione del Priore avviene su lista di tre confratelli.
b) - L’elezione di Cassiere avviene su lista distinta di tre membri.
c) - L’elezione dei tre confratelli consiglieri avviene su scheda
contente sei confratelli.
d) - L’elezione delle tre Consorelle Consigliere avviene su scheda
contenente i nominativi di sei consorelle.
e) - L’elezione dei tre membri effettivi e due supplenti del Collegio
dei revisori dei conti avviene su una scheda contenente i nominativi
di sei membri.
§ 2 - Per l’elezione del Priore e del Cassiere gli elettori/elettrici
esprimono una sola preferenza; per l’elezione degli altri componenti
del Consiglio esprimono fino a un massimo di tre preferenze.
§ 3 - Le schede saranno così predisposte:
- una scheda per la elezione del Priore e del Cassiere;
- una scheda per le elezione dei Confratelli Consiglieri e del
Collegio dei Revisori dei conti;
- una scheda per la elezione delle Consorelle Consigliere e del
Collegio dei Revisori dei conti.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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Art 113
§ 1 - Scaduto il termine per le votazioni sono ammessi a votare
solo i presenti in sala. Il Presidente procede alla spoglio delle
schede e riporta i dati finali su apposito verbale redatto in triplice
copia di cui uno resta nell’archivio della Confraternita e due
vengono trasmesse all’Ordinario. Del verbale viene data lettura.
§ 2 - Le schede contenenti segni o scritte e quelle contenenti un
numero di preferenze superiori a quelle richieste, sono da
considerarsi nulle.
Art 114
§ 1 - Si intendono eletti, per l’ufficio designato nella lista,
coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di
voti prevale il più anziano per iscrizione nella Confraternita e, in
caso di parità di iscrizione, il maggiore di età.
§ 2 - Ottenuta la conferma dell’Ordinario (cfr. can. 317, § 1 ),
gli eletti assumono l’incarico a norma dell’art. 55, § 3, del presente
Statuto.
Art 115
§ 1 - Se nel caso del mandato si rende vacante un ufficio, sentito
l’Ordinario del luogo, il Consiglio è integrato mediante cooptazione
del membro risultato primo dei non eletti.
§ 2 - Se la vacanza riguarda il Priore e lo scarto dei voti dei voti
tra il Priore eletto ed il primo dei non eletti è notevole, a giudizio
dell’Ordinario del luogo, Il Consiglio, pur restando in carica per
l’ordinaria amministrazione sotto la guida del 1° Assistente, può
essere invitato ad indire nuove elezioni.
Art 116
Qualora vengano a mancare per rinuncia o dimissioni metà dei
componenti il Consiglio, questi decade unitamente a tutti gli
organismi statutari e l’Arcivescovo nomina il Commissario
Arcivescovile.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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PARTE V
I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 117
È passibile di provvedimento disciplinare chiunque non osservi
gli obblighi derivanti dal ruolo che ricopre all’interno della
Confraternita.
In particolare è passibile di tali provvedimenti chi:
a) con il proprio comportamento o con le parole faccia sorgere
scandalo o turbi gravemente l’ordine nella Confraternita;
b) si assenta senza motivo dal cammino di catechesi e dalla
partecipazione alle processioni d’obbligo (Corpo e Sangue del
Signore, santo Patrono della Città, Santo Titolare) o indette
dall’Ordinario del luogo cfr. 26, c);
c) si renda moroso per tre anni consecutivi nei confronti
dell’amministrazione;
d) si renda colpevole di inosservanza grave delle norme
statutarie.
Art. 118
§ 1 - I provvedimenti disciplinari sono:
a) - l’ammonizione,
b) - l’irrogazione di una pena pecuniaria;
c) - la sospensione;
d) - l’espulsione.
§ 2 - Spetta l Consiglio comminare tutte le pene a norma degli
articoli seguenti.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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Art. 119
§ 1 - L’ammonizione è il formale e paterno richiamo fatto per
iscritto al membro che si trova nell’occasione prossima di
commettere mancanza o che l’abbia già commessa (cfr. ca. 1339, §
1 e 2).
§ 2 - L’ammonito che non si emenda nel periodo massimo di
tre mesi, è passibile di pena più grave.
Art. 120
La pena pecuniaria è inflitta dal Consiglio nei casi e nella
misura previsti dal Regolamento.
Art. 121
§ 1 - La pena della sospensione comporta la perdita
temporanea dei diritti propri dei membri, escluso l’incontro mensile
di
catechesi e la partecipazione alla Messa e il diritto alla tomba
sociale.
§ 2 - Nel caso in cui un confratello colpito dalla pena della
sospensione sia membro di altre confraternita, l’Ordinario del
luogo, a suo insindacabile giudizio, può rendere esecutiva, con suo
decreto, la pena della sospensione per tutte le Confraternite
dell’Arcidiocesi.
Art. 121
§ 1 - Decisa dal Consiglio la comminazione della pena, il priore
convoca l’interessato e, alla presenza del Padre spirituale, gli
contesta i fatti ed ascolta le sue ragioni.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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§ 2 - L’interessato, entro dieci giorni successivi all’incontro,
può presentare le sue controdeduzioni, anche per iscritto. Il Priore si
renda disponibile ad un secondo eventuale incontro, da tenersi in
ogni caso, non oltre 20 giorni dal primo.
§ 3 - In seguito il Priore riferisce al Consiglio che decide, con
voto segreto, in via definitiva.
§ 4 - La deliberazione, a norma del can. 51, deve essere fornita
di motivazione ed intimata per iscritto direttamente all’interessato.
§ 5 - È diritto dei membri raggiunti da provvedimenti
disciplinari inflitti dal Consiglio appellarsi all’Ordinario del luogo.
§ 6 - Contro i decreti dell’Ordinario del luogo o contro le
sentenze del Tribunale Ecclesiastico è in diritto di perseguire le
normali procedure di ricorso amministrativo (cfr. 1732 e ss) o di
appello (cfr. can 1502 e seguenti).
Art. 123
§ 1 - L’espulsione è obbligatoria in tutti i casi previsti dallo
art. 14, § 1 e per le altre mancanze particolarmente gravi.
§ 2 - In tutti quei casi in cui il Consiglio decide di comminare
la pena dell’espulsione, il reo viene deferito all’Ordinario del luogo
perché, a norma dei can. 1341 e ss, avvii la procedura giudiziaria
presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano.
Art. 124
§ 1 - I membri espulsi da una Confraternita non potranno
essere accettati da altra Confraternita della Arcidiocesi e, qualora ne
ottengono l’iscrizione in modo fraudolento, verranno espulsi con la
perdita di ogni diritto.
§ 2 - Qualora un membro espulso faccia già parte di un’altra
Confraternita diocesana la pena inflitta ha efficacia anche presso
questo sodalizio.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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Nei casi particolari si interpelli l’Ordinario del luogo.
§ 3 - Coloro che dopo l’espulsione abbiano dato segni
manifesti di pubblico ravvedimento ho abbiano fatto una pubblica
ritrattazione, a giudizio dell’Ordinario del luogo, potranno essere
riammessi a condizione che rifacciano il noviziato, rinunciando
parimenti ai diritti precedentemente acquisiti.
Art 125
L’Ordinario può sospendere o espellere un Confratello anche
per cause non previste espressamente dal presente Statuto (cfr. ca.
308 e 316, § 2).
Statuto delle Confraternite di Taranto
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PARTE VI
NORME VARIE
CAPITOLO I
I soci onorari
Art. 126
Possono essere ammessi come soci onorari soltanto coloro che
si siano resi benemeriti della Confraternita o della Chiesa in genere.
Art. 127
L’ammissione dei soci onorari deve essere deliberata
dall’Assemblea su proposta del Consiglio col consenso del Padre
spirituale, e previo consenso dell’Ordinario del luogo.
Art. 128
I soci onorari non godono di voce attiva o passiva, sono esenti
dal pagamento della tassa di iscrizione e delle annualità, non sono
beneficiari dei diritti di cui agli art. 29-32 del presente Statuto, ma
partecipano dei benefici spirituali della Confraternita.
Art. 126
Non costituisce titolo di benemerenza l’offerta di una somma
con lo scopo di ottenere la sepoltura nella tomba sociale.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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CAPITOLO II
I mezzi economici
Art. 130
Le entrate della Confraternita sono costituite da:
a) redditi di beni mobili ed immobili;
b) quote d’iscrizione;
c) quote annuali dei soci;
d) contributi dei confratelli e delle consorelle;
e) offerte di enti e privati;
Art. 131
L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 132
I registri amministrativi, a richiesta dell’Ufficio Confraternite,
sono soggetti all’esame dell’Economo Diocesano (cfr. can. 319).
Statuto delle Confraternite di Taranto
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PARTE VII
COMITATO DI COORDINAMENTO
Art. 133
Il Comitato Diocesano di Coordinamento delle Confraternite è
formato da tutti i Priori e Commissari Arcivescovili delle
Confraternite presenti nella diocesi. Assistente ecclesiastico del
Comitato è il Vicario Episcopale per il laicato o il Delegato
Arcivescovile per le Confraternite.
Nelle Vicarie Zonali, si può costituire un comitato Vicariale
formato da tutti i Priori e Commissari delle Confraternite presenti
nella Vicaria. Assistente del Comitato Vicariale è il Vicario Zonale.
Art. 134
Il Comitato di Coordinamento ha lo scopo di programmare e di
armonizzare le iniziative pastorali comuni e favorire l’inserimento
delle Confraternite nel piano pastorale diocesano e vicariale e nella
Consulta Diocesano per l’Apostolo dei Laici.
Art. 135
Il Comitato diocesano è diretto dalla Presidenza, formata da
cinque membri; quattro eletti dal Comitato ed uno nominato
dall’Ordinario.
Altrettanto dicasi del Comitato Vicariale la cui Presidenza è
formata da tre membri; due sono eletti dal Comitato ed uno
nominato dall’Ordinario, su proposta del Vicario Zonale.
Art. 136
I membri elettivi della Presidenza sono eletti dal Comitato con voto
segreto e a maggioranza semplice.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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La lista per l’elezione del Comitato diocesano comprenderà
sei nominativi di Priori proposti dal Vicario Episcopale per il
laicato o dal Delegato arcivescovile per le Confraternite; quella per
il Comitato Vicariale comprenderà quattro nominativi di Priori
proposti dal Vicario Zonale.
Per le elezioni valgono le nome stabilite dal presente Statuto.
Ogni votante esprime rispettivamente tre o due preferenze.
Art. 137
I membri decadono dal Comitato e dalla Presidenza se cessano
dall’incarico di Priore.
In caso di decadenza di un membro della Presidenza, eletto dal
Comitato, subentra il primo dei non eletti.
Art. 138
I membri della Presidenza, con voto segreto e a maggioranza
semplice, eleggono fra loro il Presidente che convoca e presiede le
riunioni del Comitato e della Presidenza.
Il membro più anziano sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento.
Art. 139
I membri del Comitato Diocesano di Coordinamento fanno
parte del diritto del Consiglio Pastorale Diocesano e quelle del
Comitato Vicariale Del Consiglio Pastorale Vicariale.
Il Presidente del Comitato Diocesano rappresenta lo stesso
nella Consulta Diocesana per l’Apostolato dei Laici.
Art. 140
L’Assistente ecclesiastico partecipa alle riunioni di Comitato e
di Presidenza, senza diritto di voto.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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Art. 141
Su proposta del Presidente e con l’assenso dell’Assistente
ecclesiastico, la Presidenza nomina un Segretario, anche fuori dei
membri della Presidenza. In quest’ultimo caso il Segretario non ha
diritto di voto.
Art. 142
Le decisioni del Comitato e della Presidenza sono adottate a
maggioranza semplice, purché partecipi alla riunione la metà più
uno degli aventi diritto al voto.
Art. 143
Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno una due
volte all’anno; in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno
la Presidenza o lo richieda un terzo dei membri del Comitato stesso.
La Presidenza si riunisce almeno ogni trimestre.
Art. 144
Rientra nei compiti della Presidenza:
a) la programmazione della catechesi annuale e la vigilanza
sullo svolgimento di essa;
b) curare l’attuazione delle iniziative d’interesse comune
decise dal Comitato;
c) stabilire le precedenze nei convegni diocesani a cui si
partecipa come Confraternite, nel rispetto delle tradizioni.
Art. 145
Il Presidente farà conoscere a tempo l’ordine del giorno alla
riunione, concordato con l’Assistente ecclesiastico.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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PARTE VIII
NORME TRANSITORIE
Art. 146
Il presente Statuto è definitivo ed entrerà in vigore il 4 ottobre
1998, festa di S. Francesco d’Assisi.
Art. 147
Le Confraternite che hanno dismesso gli abiti con
approvazione soltanto verbale dell’Ordinario sono tenuti a
presentare all’Ordinario del luogo, entro tre mesi dall’approvazione
del presente Statuto, una domanda di ratifica della consuetudine,
corredata dal verbale dell’Assemblea.
Art. 148
Il Regolamento interno della confraternita dovrà essere
presentato all’Orinario del luogo per l’approvazione entro sei mesi
dalla data di promulgazione del presente Statuto.
ALLEGATI
Statuto delle Confraternite di Taranto
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ALLEGATO I
Canoni del Codice di Diritto Canonico
Can. 51
Il decreto si dia per iscritto esponendo, almeno sommariamente le
motivazioni, se si tratta di una decisione.
Can. 119
Per quanto concerne gli atti collegati, a meno che non sia disposto altro dal
diritto o dagli statuti:
1° se si tratta di elezione ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte
di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di
coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci la votazione verta sopra ai
due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono parecchi,
sopra i due più anziani per età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si
ritenga eletto colui che è più anziano per età;
2° se si tratta di altri affari, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior
parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta
di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini i suffragi furono uguali, il
presidente può dirimere la parità con un suo voto;
3° ciò che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato.
Can. 123
Estinta la personalità giuridica pubblica, la destinazione dei beni e dei diritti
patrimoniali e parimenti degli oneri della medesima viene retta dal diritto e dagli
statuti, se questi tacciono, essi vanno alla persona giuridica immediatamente
superiore, salvi sempre la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i
diritti acquisiti; estinta la persona giuridica privata, la destinazione dei beni e
degli oneri della medesima e retta dagli statuti propri.
Can. 172
§ 1 - Perché il voto sia valido, deve essere:
1° libero; e perciò è invalido il voto di colui che, per timore grave o con
dolo, direttamente o indirettamente, fu indotto ad eleggere una determinata
persona o diverse persone disgiuntamente;
2° segreto, certo, assoluto, determinato
§ 2 - Le condizioni poste al voto prima dell’elezione si ritengano come non
aggiunte.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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Can. 173
§ 1 - Prima che cominci l’elezione, siano designati tra i membri del collegio
del gruppo almeno due scrutatori.
§2 - Gli scrutatori raccolgono i voti e di fronte al presidente dell’elezione
esaminino se il numero delle schede corrisponda al numero degli eletti, procedano
allo scrutinio dei voti tessi e facciano a tutti sapere quanti voti abbia riportato
ciascuno.
§ 3 - Se il numero dei voti supera il numero degli elettori, nulla si è
realizzato.
§ 4 - Tutti gli atti dell’elezione siano accuratamente descritti da colui che
funge da attuario, e, firmati almeno dallo stesso attuario, dal presidente e dagli
scrutatori, siano diligentemente custoditi nell’archivio del collegio.
Can. 230
§ 1 - I laici di sesso maschile, che abbiano l’età e le doti determinate con
decreto della Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente.
Mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettore e di accolito; tuttavia tale
conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione
da parte della Chiesa.
§ 2 - i laici possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettore
nelle azioni liturgiche, così pure tutti i laici possono esercitare le funzioni di
commentatore, cantore o altre ancora a norma del diritto.
§ 3 - ove lo suggerisca la necessità della Chiesa, in mancanza di ministri,
anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro
uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche,
amministrare il battesimo e distribuire la sacra comunione secondo le disposizioni
del diritto.
Can. 298
§ 1 - Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita
consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici,
sia chierici e laici insieme, tendono mediante l’azione comune, all’incremento di
una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina
cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione,
esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante
lo spirito cristiano.
§ 2 - [omissis]
Statuto delle Confraternite di Taranto
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Can. 305
§1 - Tutte l associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell’autorità
ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia
conservata l’integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi
nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il dovere e il diritto di visitare
tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti; sono anche soggette al
governo della medesima autorità secondo le disposizioni dei canoni seguenti.
§ 2 - sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le associazioni di
qualsiasi genere; sono soggette alla vigilanza dell’Ordinario del luogo le
associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano loro azione nella diocesi.
Can. 308
Nessuno, legittimamente iscritto, sia dimesso da una associazione, se non
per giusta causa, a norma del diritto e degli statuti.
Can. 313
Un’associazione pubblica, come pure una confederazione di associazioni
pubbliche, per lo stesso decreto con cui viene eretta dall’autorità ecclesiastica
competente a norma del can. 312, è costituita persona giuridica e riceve, per
quanto è richiesto, la missione per i fini che essa si propone di conseguire in
nome della Chiesa.
Can. 314
Gli statuti di ogni associazione pubblica, la loro revisione o il loro
cambiamento necessitano dell’approvazione dell’autorità ecclesiastica cui
compete erigere l’associazione a norma del can. 312, § 1.
Can. 315
Le associazioni pubbliche possono intraprendere spontaneamente quelle
iniziative che sono confacenti alla loro indole; tali associazioni sono dirette a
norma degli statuti, però sotto la superiore direzione dell’autorità ecclesiastica
di cui nel can. 312, § 1.
Can. 316
§ 1 - Non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha
pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi è venuto meno alla comunione
ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
§ 2 - Coloro che, dopo essere stati legittimamente associati, vengono a
trovarsi nel caso di cui nel § 1, premessa un’ammonizione, siano dimessi dall’
associazione, osservando gli statuti e salvo il diritto di ricorso all’autorità
ecclesiastica di cui nel ca. 312, § 1.
Can. 317
§ 1 - Se non si prevede altro negli statuti spetta all’autorità ecclesiastica di
cui nel can. 312, § 1, confermare il moderatore dell’associazione pubblica eletto
dalla stessa, o istituire colui che è stato presentato, oppure nominarlo secondo il
diritto proprio; la medesima autorità ecclesiastica poi nomina il cappellano o
l’assistente ecclesiastico, dopo aver sentito, se risulta opportuno, gli officiali
maggiori dell’associazione.
§ 2 - [omissis]
§ 3 - Nelle associazioni non clericali, i laici possono ricoprire l’incarico di
moderatore, il cappellano o l’assistente ecclesiastico non siano assunti a tale
compito, a meno che negli statuti non sia disposto diversamente.
§ 4 - Nelle associazioni pubbliche di fedeli finalizzate direttamente all’
esercizio dell’apostolato, non siano moderatori coloro che occupano una carica di
direzione nei partiti politici.
Can. 318
§ 1 - In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l’autorità
ecclesiastica di cui nel can. 312, § 1, può designare un commissario che in suo
nome diriga temporaneamente l’associazione.
§ 2 - Il moderatore di un’associazione pubblica può essere rimosso, per
giusta causa, da chi lo ha nominato o confermato, tuttavia dopo aver sentito sia il
moderatore stesso, sia gli officiali maggiori dell’associazione, a norma degli
statuti, il cappellano può essere rimosso, a norma dei can. 192-195, da cui lo ha
nominato.
Can. 316
§ 1 - Un’associazione pubblica eretta legittimamente, a meno che non sia
disposto in modo diverso, amministra i beni che possiede a norma degli statuti,
sotto la superiore direzione dell’autorità ecclesiastica di cui nel can. 312, § 1 , alla
quale ogni anno deve rendere conto dell’amministrazione.
§ 2 - [omissis]
Statuto delle Confraternite di Taranto
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Can. 320
§ 1 - [omissis]
§ 2 - Per gravi cause la Conferenza Episcopale può sopprimere le
associazioni erette dalla Conferenza stessa; il Vescovo diocesano può sopprimere
le associazioni che egli stesso ha eretto [...].
Can. 492
[omissis]
§ 3 - Sono esclusi dal consiglio per gli affari economici i congiunti del
Vescovo fino al quarto grado consanguineità o di affinità.
Can. 530
Le funzioni affidate al parroco in modo speciale sono le seguenti.
1. amministrare il battesimo;
2. amministrare il sacramento della confermazione a coloro che sono in
pericolo di morte, a norma del can. 883, n. 3;
3. amministrare il Viatico e l’Unzione degli infermi, fermo restando il
disposto del can. 1003, § 2 e 3, e impartire la benedizione apostolica.
4. assistere il matrimonio e benedir le nozze;
5. celebrare i funerali;
6. benedire il fonte battesimale nel tempo pasquale, guidare le processioni
fuori dalle chiesa e impartire le benedizioni solenni fuori della chiesa;
7. celebrare l’Eucarestia più solenne nelle domeniche e nelle feste di
precetto.
Can. 1055
§ 1 - Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la
comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla
generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo
Signore alla dignità di sacramento.
§ 2 - Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto
matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.
Can. 1177
§ 1 - Per qualsiasi fedele defunto, le esequie devono essere celebrate di
norma nella chiesa della propria parrocchia.
§ 2 - Tuttavia è consentito a ciascun fedele, o a coloro cui compete provve66
Statuto delle Confraternite di Taranto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
dere alle esequie del fedele defunto, scegliere un’altra chiesa per il funerale, con
il consenso del rettore di questa e avvertito il parroco proprio del defunto.
§ 3 - Se la morte è avvenuta fuori della propria parrocchia, e il cadavere non
p stato trasportato in essa, né è stata legittimamente scelta alcuna chiesa per il
funerale, le esequie siano celebrate nella chiesa della parrocchia in cui è avvenuta la morte, a meno che non ne sia designata un’altra dal diritto particolare.
Can. 1263
Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari economici
e il consiglio presbiterale, di imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette
al suo governo un moderato tributo proporzionato ai redditi di ciascuna per le
necessità della diocesi; nei confronti delle altre persone fisiche e giuridiche gli è
soltanto consentito, in caso di grave necessità e alle stesse condizioni, d’imporre
una sanzione straordinaria e moderata; salve le leggi e le consuetudini particolari
che gli attribuiscono maggiori diritti.
Can. 1276
§ 1 - Spetta all’Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i
beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo titoli
legittimi per i quali gli si riconoscono più ampi diritti.
§ 2 - Gli Ordinari, tenuto conto dei diritti, delle legittime consuetudini e
delle circostanze dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti del diritto
universale e particolare.
Can. 1279
§ 1 -L’amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge
immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non
dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e
salvo il diritto dell’Ordinario d’intervenire in caso di negligenza
dell’amministratore.
§ 2 - [omissis]
Can. 1280
Ogni persona giuridica abbia il proprio Consiglio per gli Affari Economici
o almeno due consiglieri, che coadiuvino l’amministratore nell’adempimento
del suo compito, a norma degli statuti.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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Can. 1281
§ 1 - Fermo restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell’
amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso
scritto dall’ Ordinario.
§ 2 - Negli statuti si stabiliscono gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell’
amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo
diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le
persone a lui soggette.
§ 3 - La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti
invalidamente dagli amministratori se non quando e nella misura in cui ne ebbe
benefi-cio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti
validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l’azione o il ricorso
da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni.
Can. 1283
Prima che gli amministratori iniziano i l loro mandato:
1° gli stessi devono garantire con giuramento avanti all’Ordinario o a un suo
delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative;
2° sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono
sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque
riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima e
sia rivisto dopo la redazione;
3° una copia dell’inventario sia conservata nell’archivio dell’
amministrazione, un'altra nell’archivio della Curia; qualunque modifica
eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie.
Can. 1284
§ 1 - Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con
la diligenza di un buon padre di famiglia.
§ 2 - Devono pertanto:
1° vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non
vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario
contratti di assicurazione;
2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi
validi civilmente;
3° osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall’inosservanza
delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa;
4° esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi,
conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impegnandosi secondo le
intensioni del fondatore o le norme legittime.
5° pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o
d’ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;
6° impiegare, con il consenso dell’Ordinario, il denaro eccedente le spese e
che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell’Istituto;
7° tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
8° redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;
9° catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i
diritti della Chiesa o dell’Istituto circa i beni conservandoli in un archivio
conveniente ed idoneo; depositare poi le copie autentiche, ove si possa fare
comodamente, nell’archivio della curia.
Can. 1287
§ 1 - Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia chierici sia
laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla
potestà del governo del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni
anno il rendiconto all’Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per
gli affari economici.
§ 2 - Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi offerti alla
Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare.
Can. 1297
Spetta alla Conferenza Episcopale, attese le circostanze dei luoghi, stabilire
per a locazione dei beni della Chiesa, soprattutto circa la licenza da ottenersi
dall’autorità competente.
Can. 1298
Salvo non si tratti di un affare di infima importanza, i beni ecclesiastici non
devono essere venduti o locati ai propri amministratori o ai loro parenti fino al
quarto grado di consanguineità o di affinità senza una speciale licenza da per
scritto dall’autorità competente.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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Can. 1339
§ 1 - L’Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che
si trovi nell’occasione prossima di delinquere, o sul quale dall’indagine fatta cada
il sospetto grave d’aver commesso il delitto.
§ 2 - Può anche riprendere, in modo appropriate alle condizioni della
persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o
turbi gravemente l’ordine.
§ 3 - Dell’ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da
un qualche documento, che si conservi nell’archivio segreto della curia.
Can. 1341
L’Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa
per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constato che né con
l’ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla
sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello
scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo.
Can. 1349
Se la pena è indeterminata e la legge non disponga altrimenti, il giudice non
infligga pene troppo gravi, soprattutto censure, a meno che non lo richiede
assolutamente la gravità del caso; non può tuttavia infliggere pene perpetue.
Can. 1502
Chi vuol convenire qualcuno deve presentare al giudice competente un libello
in cui si proponga l’oggetto della controversia e si richieda il ministero del
giudice.
Can. 1503
§ 1 - Il giudice può ammettere la domanda orale, ogniqualvolta o l’attore sia
impedito di presentare il libello o la causa comporti una ricerca facile e sia di
minor importanza.
§ 2 - In ambo i casi tuttavia il giudice ordini al notaio di redigere un atto per
scritto, che deve essere letto all’attore e da questi approvato, e che sostituisce a
tutti gli effetti di diritto il libello scritto dell’attore.
Can. 1339
Il libello con il quale s’introduce la lite deve:
1° esprimere avanti a quale giudice la causa viene introdotta, che cosa si
chiede a da chi;
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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2° indicare su quale diritto si fonda l’attore, e almeno per sommi capi fatti e
prove per dimostrare quanto asserito;
3° essere sottoscritta dall’attore o dal suo procuratore apponendovi giorno,
mese e anno, nonché il luogo ove l’attore o il procuratore abitano o dissero di
risiedere per ricevere gli atti;
4° indicare il domicilio o il quasi-domicilio del convenuto.
Can. 1505
§ 1 - Il Giudice unico o il Presidente del tribunale collegiale, dopo aver
constatato che la cosa è di sua competenza e che all’attore non manca la capacità
legittima di stare a giudizio, deve al più presto con un suo decreto ammettere o
respingere il libello.
§ 2 - Il libello può essere respinto soltanto:
1° se il Giudice o il Tribunale sono incompetenti;
2° se consta senza dubbio che all’attore manca la capacità legittima di stare
a giudizio;
3° se non sono state osservate le disposizioni del can. 1504, nn. 1 – 3;
4° se è sicuramente manifesto dal libello stesso che la domanda manca di
qualunque fondamento, né potrà accadere che alcun fondamento emerga dal
processo.
§ 3 - Se il libello fu respinto a causa di difetti che possono essere emendati
l’attore può nuovamente esibire allo stesso giudice un altro libello correttamente
redatto.
§ 4 - Contro la reiezione del libello, la parte ha sempre diritto di
interrompere ricorso corredato da motivazioni, entro il tempo utile di dieci giorni,
o al Tribunale d’appello o al collegio se il libello fu respinto dal presidente; la
questione poi della reiezione deve essere definita con la massima celerità.
Can. 1506
Se il giudice entro un mese dalla presentazione del libello non ha emesso il
decreto, con il quale ammette o respinge il libello a norma del can. 1505, la parte
interessata può fare istanza perché il giudice adempia il suo compito; che se ciò
nonostante il giudice taccia, trascorsi inutilmente dieci giorni dalla data
dell’istanza, il libello si consideri ammesso.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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Can. 1732
Quando è stabilito nei canoni di questa sezione per i decreti, deve essere
applicato a tutti gli atti amministrativi singoli che vengono dati in foro esterno
fuori del giudizio, ad eccezione di quelli emanati dal Romano Pontefice stesso o
dal Concilio Ecumenico stesso.
Can. 1733
§ 1 - È assai desiderabile che, ogniqualvolta qualcuno si ritenga onerato
da un decreto, non vi sia contesa tra di lui e l’autore del decreto, ma tra di loro si
provveda di comune accordo a ricercare una equa soluzione, ricorrendo anche a
persone autorevoli per la mediazione e lo studio, così che per via idonea si eviti
o si componga la controversia.
§ 2 - La Conferenza Episcopale può stabilire che in ciascuna diocesi si
costituisca stabilmente un vero e proprio ufficio o consiglio che abbia il compito,
secondo norme da stabilirsi dalla Conferenza medesima, di ricercare e suggerire
eque soluzioni; se la conferenza poi non diede tale disposizione può costituirlo
anche il Vescovo.
§ 3 - L’ufficio o consiglio, di cui nel § 2, operi principalmente allorquando
si a richiesta la revoca del decreto a norma del can. 1734, né siano spirati i
termini per ricorrere; che se è stato proposto ricorso contro il decreto, lo stesso
Superiore o il Giudice ch esamina il ricorso, esorti il ricorrente e l’autore del
decreto, ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, a ricercare tali
soluzioni.
Can. 1734
§ 1 - Chiunque prima di presentare ricorso deve chiedere per scritto la
revoca o la correzione del decreto al suo autore: presentata questa domanda
s’intende con ciò stesso richiesta la sospensione dell’esecuzione.
§ 2 - La domanda deve essere fatta entro il termine perentorio di dieci giorni
utili dalla legittima intimazione del decreto.
§ 3 - Le norme dei §§ 1 e 2 non valgono:
1° per il ricorso da presentare al Vescovo contro i decreti emessi dalle
autorità a lui soggette;
2° per il ricorso da presentare contro un decreto in cui si decide il ricorso
gerarchico, a meno che la decisione non sia presa dal Vescovo;
3° per i ricorsi da proporre a norma dei can. 57 e 1735.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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Can. 1735
Se entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui nel can.
1734, l’autore del decreto emetta un nuovo decreto con il quale corregga il primo
e decida che si deve respingere la domanda, se poi entro trenta giorni non decide
nulla, i termini decorrono dal trentesimo giorno.
Can. 1736
§ 1 - In quelle materie in cui il ricorso gerarchico sospende l’esecuzione del
decreto, anche la domanda di cui nel can. 1734 produce lo stesso effetto.
§ 2 - In tutti gli altri casi, a meno che l’autore stesso del decreto, entro dieci
giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui nel can. 1734, non abbia
deciso di sospendere l’esecuzione, la sospensione può frattanto essere richiesta
al suo superiore gerarchico, che la può decidere soltanto per cause gravi ed
evitando sempre che la salvezza delle anime ne subisca danno.
§ 3 - Sospesa l’esecuzione del decreto a norma del § 2, qualora in seguito
sia presentato ricorso, colui che deve giudicare il ricorso stesso a norma del can.
1737, § 3, decida se la sospensione debba essere confermata oppure revocata.
§ 4 - Se nessun ricorso viene presentato contro il decreto nel termine
stabilito, per ciò stesso cessa la sospensione della esecuzione messa in atto nel
frattempo a norma dei §§ 1 o 2.
Can. 1737
§ 1 - Chi sostiene di essere onerato da un decreto può ricorrere al Superiore
gerarchico di colui che ha emesso il decreto, per un motivo giusto qualsiasi; il
ricorso può essere presentato avanti all’autore stesso del decreto, il quale lo
deve immediatamente trasmettere al Superiore gerarchico.
§ 2 - Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici
giorni utili, che nei casi di cui nel can. 1734, § 3, decorrono dal giorno in cui il
decreto fu intimato, in tutti gli altri casi invece decorrono a norma del can. 1735.
§ 3 - Anche nei casi il cui il ricorso non sospende per il diritto stesso l’
esecuzione, né la sospensione fu decisa a norma del can. 1736, § 2, il Superiore
può tuttavia per causa grave ordinare che l’esecuzione sia sospesa eviti però che
la salvezza delle anime ne subisca danno.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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Can. 1738
Il ricorrente ha sempre diritto di valersi di un avvocato o procuratore,
evitando inutili ritardi; anzi sia costituito un patrono d’ufficio se il ricorrente non
ha un patrono e il Superiore lo ritenga necessario; il Superiore può tuttavia
sempre ordinare al ricorrente di presentarsi personalmente per essere interrogato.
Can. 1739
Al Superiore che giudica il ricorso è consentito, a seconda dei casi, non solo
di confermare o dichiarare invalido il decreto, ma anche di rescinderlo, revocarlo,
o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo, subrogarlo, abrogarlo.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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ALLEGATO II
Rito per l professione dei Confratelli e delle Consorelle
Terminata l’omelia, il Priore, accompagnato da due membri del Consiglio
e dal Maestro dei Novizi e/o la Maestra delle Novizie, prende posto a lato
dell’altare.
Qualora il Padre Spirituale non celebri o non concelebri l’Eucarestia
prende posto in cotta e stola al fianco del celebrante.
I novizi e le novizie si dispongono sul presbiterio in una o più file recando
sul braccio la mozzetta e lo scapolare.
SALUTO
Cel. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, dal quale procede ogni bene per
mezzo del figlio nato dalla Vergine, sia con tutti voi.
Tutti. E con il tuo spirito.
MONIZIONE INTRODUTTIVA
Cel. Anche mediante umili segni Dio si compiace di manifestarci la usa
grande misericordia. Nello stesso modo noi esprimiamo i sentimenti dell’animo
riconoscente, riaffermando la volontà di servire Dio e di mantenerci fedeli per
tutta la vita al nostro Battesimo.
La professione che state per emettere e questo abito di rito, che state per
ricevere,
sono
segno
di
appartenenza
alla
Confraternita
di
........................................
........................................................ esprimono il desiderio di partecipare allo
spirito e alla comunione di questa comunità, e richiamano il proposito battesimale
di rivestirci di Cristo, con l’aiuto della Vergine Madre perché portando
quest’abito, simbolo dell’evangelica veste nuziale, giungiamo alla patria del cielo.
Tutti. Rendiamo Grazie a Dio.
Cel. (rivolto ai novizi e alle novizie) Fratelli e Sorelle, che cosa chiedete a
Dio e alla sua chiesa?
Novizi. ( i Novizi/e fanno una pausa agli asterischi) Chiediamo di essere
ammessi/e * a far parte della Confraternita * ..........................................................
......................... * per vivere più responsabilmente * i nostri impegni battesimali *
in uno stile di vita ispirata al Vangelo * e per l’edificazione del Regno di Dio.
76
Statuto delle Confraternite di Taranto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cel. (rivolto al Priore) La Confraternita accoglie questa richiesta?
Priore: Sì, la Confraternita ha seguito attentamente la preparazione
spirituale di questi nostri fratelli (e sorelle), ed è ben lieta che essi vivano insieme
la vita evangelica seconda la regola della Confraternita.
Tutti, Rendiamo grazie a Dio.
Cel. Dio che vi ha ispirato questa decisione, vi aiuti a perseverare in essa e
a realizzarla con la forza della sua grazia.
Il sacramento del Battesimo ci ha resi «uomini nuovi», «uomini per gli
altri», ed il sacramento della Cresima ci ha resi testimoni di Cristo risorto e del
suo comandamento della carità.
Prima di essere ammessi a fare questo atto d consacrazione a Dio e alla
Vergine Maria sotto il titolo di ...............................................................................
(o a San ............................................), vi invito a rinnovare le promesse del
Battesimo:
Rinunciate a Satana, a tutte le sue opere e le sue seduzioni, per vivere nella
libertà dei figli di Dio?
Novizi. Rinuncio
Cel. Credete in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Novizi. Credo.
Cel. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da
Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del
Padre?
Novizi. Credo.
Cel. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei
Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Novizi. Credo.
Cel. (invita lì assemblea a ripetere) Questa è l a nostra fede *, questa è la
fede della Chiesa * e noi ci gloriamo di professarla * in Cristo Gesù nostro
Signore. Amen.
PROFESSIONE
Cel. Carissimi, dopo aver fatto la vostra professione di fede vi invito ad
emettere la promessa di perfezionare la vostra vita cristiana seguendo lo statuto e
il
regolamento
della
Confraternita
di
...........................................................................
Tutti i novizi e le novizie recitano la formula della professione facendo
pausa agli asterischi:
Statuto delle Confraternite di Taranto
77
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Novizi. Io ..........N, N............, mi impegno per sempre * a vivere nel mio
stato, * la vita evangelica * in seno alla Confraternita *
..............................................
..................................................* osservando lo Statuto e il regolamento*
nell’obbedienza alla legittima autorità della Chiesa. Affido questo mio
proposito * alla misericordiosa bontà di Dio * ed alla intercessione della Beata
Vergine* sotto il titolo di ................................... (o di San ..................................)
BENEDIZIONE DEGLI ABITI
Cel. O Dio, autore e perfezionatore della santità, tu chiami i rinati dall’
acqua e dallo Spirito alla pienezza della vita in Cristo alla perfezione della carità;
guarda benigno i tuoi fedeli che ricevono devotamente questo abito, a lode e
gloria del tuo nome in onore d....................................................................... Fà che
diventino sempre più conformi all’immagine del tuo Figlio, perché al termine
della vita, con l’aiuto della Vergine Madre, possano entrare nella gioia della tua
dimora. Per Cristo nostro Signore.
Tutti. Amen.
VESTIZIONE
(Se la vestizione si fa singolarmente)
Il Celebrante aiutato dal Priore impone lo scapolare e/o la mozzetta ai
candidati pronunciando le parole seguenti.
Cel. Ricevi quest’abito, Vi aiuti ..................................................................... a
rivestirvi di Cristo che vive in voi per rendere gloria alla Trinità e cooperare
nella Chiesa per il bene dei fratelli.
Novizi. Amen.
Si omette il Credo.
PREGHIRA DEI FEDELI
Cel. Fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore di averci riuniti per lodarlo e
servirlo nella Chiesa e nel mondo. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci,
Signore.
1 - Per il Papa ...................... , per il Pastore della nostra Chiesa ................... ,
perché guidino con sapienza e coraggio il popolo di Dio, preghiamo.
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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2. Per i confratelli e le consorelle che oggi hanno emesso la loro professione
nella nostra Confraternita perché siano testimoni di Cristo nella vita quotidiana,
familiare e sociale, preghiamo.
3. Per tutti i confratelli e consorelle delle Confraternite della nostra Chiesa
particolare perché con la conversione del cuore e la preghiera perseverante siano
segno di Cristo nel mondo, preghiamo.
4. Per tutti i confratelli e le consorelle defunti perché il Signore doni loro la
ricompensa promessa ai suoi servitori fedeli, preghiamo.
5. Per noi qui presenti perché il Signore, per l’intercessione di .......................
................................................. conceda a ciascuno di noi di bene operare per
rendere visibile il Vangelo della carità, preghiamo.
Cel. O Dio che ha dato al mondo il tuo Vangelo come fenomeno di vita
nuova, concedi ai laici che vivono la loro quotidiana esperienza al servizio della
comunità umana, di portare nelle realtà terrestri l’autentico Spirito di Cristo per
l’avvento della tanto auspicata civiltà dell’amore. Per lo stesso Gesù Cristo
Nostro Signore.
Tutti. Amen.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ALLEGATO III
ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DECRETO E REGOLAMENTO
Benigno Luigi Papa,
Arcivescovo Metropolita di Taranto
Visti i canoni 1279 § 1 e 2, 1290-1298 del C. D. C. ;
Visto l’art. 18 delle Norme circa gli Enti ed i beni ecclesiastici in Italia del
15.11.1984 (cfr. ECEI, 111, 3142);
Viste le delibere C.E.I., nn. 20. 37 e 38 nelle modifiche del 21. 9. 1990 (cfr.
ECEI, IV 2473-2477);
Vista la Circolare dell’assessore ai lavori Pubblici della Regione Puglia del
20. 5. 1991, prot. n. 6170-1
Udito il Consiglio Diocesano per gli affari Economici;
Volendo regolare gli atti amministrativi posti dalle Parrocchie e dagli Enti
Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Taranto, con il presente
DECRETO
stabilisce:
1. sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione:
a) - ogni alienazione di bei immobili come vendita, permuta o donazione
di qualsiasi valore;
b) - ogni atto che importi neri per il patrimonio o ne mette in pericolo la
consistenza, come mutuo, ipoteca, servitù, enfiteusi o affrancazione di enfiteusi,
fideiussione, rendita perpetua, rinunzia o accettazione di donazione o lascito
morale, usufrutto, transazione ed ogni accensione di debiti eccedenti gli importi
specificati al successivo comma;
c) - ogni atto di gestione che possa comportare rischio in rapporto ai criteri
di prudente e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale e precisamente:
* inizio, subentro o assunzione di partecipazione in attività considerate
commerciali ai fini fiscali;
* immissioni di terzi nel possesso di beni immobili;
d) - ogni investimento in opere di costruzione, ristrutturazione, restauro o
straordinaria manutenzione di beni immobili;
e) - ogni mutazione di destinazione d’uso di immobili;
f) - ogni spesa che superi:
80
Statuto delle Confraternite di Taranto
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* i cinque milione per le Parrocchie sino a 2.000 abitanti e per tutti gli altri
Enti Ecclesiastici;
* i dieci milioni per le Parrocchie sino a 5.000 abitanti;
* i venti milioni per le Parrocchie sino a 10.000 abitanti.
2. Per porre gli atti di straordinaria amministrazione il legale
rappresentante della Parrocchia o dell’Ente Ecclesiastico deve presentare
all’Ordinario Diocesano domanda scritta, descrivendo l’operazione da effettuare
ed indicarlo, se è il caso il professionista cui si intende affidare l’incarico.
Ottenuta la preventiva autorizzazione per iscritto, la pratica dovrà essere
corredata dalla documentazione di cui all’allegato Regolamento.
3. Ogni richiesta di contributi e/o finanziamenti ad Enti dello Stato
(Ministeri, Regione, Provincia, Comune) o ad altri Enti (Banche, Imprese, ecc.)
relative ad opere di costruzione, ristrutturazione, restauro o straordinaria
manutenzione dovrà essere segnalata per iscritto all’ Ordinario Diocesano.
Altrettanto dicasi per l’affidamento di incarichi professionali relativi alle
predette opere.
Per l’ente Regione, in particolare, le richieste di finanziamento e/o
contributi, a norma della succitata circolare, devono essere inoltrate tramite
l’Ordinario Diocesano, al quale spetta anche segnalare le priorità di intervento.
4. Per la locazione di immobili, salvo quanto prescritto dal can. 1298 che,
senza una particolare licenza, vieta la locazione degli immobili ecclesiastici agli
amministratori o ai loro parenti fino al 4° grado di consanguineità o di affinità:
a) - gli immobili di proprietà delle Parrocchie e degli altri Enti Ecclesiastici
possono essere locati solo se non sono indispensabili e utili al conseguimento
delle finalità istituzionali, soprattutto pastorali;
b) - per la validità del contratto è necessario la licenza scritta dell’ Ordinario
Diocesano, da concedersi su domanda del legale rappresentante corredata dalla
documentazione di cui all’allegato Regolamento;
c - il valore dell’immobile da locare è quello attribuito, secondo la vigente
normativa, dell’Ufficio Tecnico Erariale.
5. Per le locazioni in atto si osservino le norme stabilite nel Regolamento
allegato.
6. A norma del can. 8, § 2 del C. D. C. il presente Decreto entrerà in vigore
un mese dopo la sua promulgazione.
Taranto, 27 febbraio 1992
Reg. boll. Foglio 176, n. 169.
+ Benigno Luigi Papa
Arcivescovo
Statuto delle Confraternite di Taranto
81
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REGOLAMENTO
(allegato al decreto Arcivescovile n. 169 del 27 febbraio 1992)
Per l’istruzione delle pratiche relative agli atti di straordinaria
amministrazione ed alla locazione degli immobili ecclesiastici, di cui al Decreto
Arcivescovile n. 169 del 27 febbraio 1992 (= D.A.), si stabilisce:
1. Le domande per ottenere la licenza ad alienare (D. A.: art. I/a), a porre
atti che comportino oneri o rischi (D.A. : art I/b e I/e) devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
a) - perizia di stima dalla quale si evinca anche il valore dell’immobile
tenendo conto della valutazione attribuita dall’Ufficio Tecnico Erariale, secondo
la nuova normativa;
b) piano di investimento del reddito o piano di spesa, se necessario;
c) - se si tratta di alienazione di bene divisibile, indicazione delle parti già
alienate in precedenza, pena la nullità della licenza;
d) - per le Parrocchie; parere del Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economico. Per gli altri Enti Ecclesiastici: delibera del Consiglio di
Amministrazione.
La domanda e la documentazione devono essere presentate in duplice copia.
2. Le domande per ottenere la licenza a costruire, ristrutturare, ecc.
(D.A.: art. I/d) ed a mutare la destinazione degli immobili (D.A.: art. I/e) devono
essere corredate dalla seguente documentazione:
a) - progetto completo di tutti gli elaborati;
b) - relazione tecnica;
c) - eventuale documentazione fotografica;
d) - piano finanziario;
e) - relazione dell’iter burocratico-amministrativo che si intende seguire per
il rispetto delle norme edilizio-urbanistiche vigenti, nonché di tutte le altre norme,
vincoli, ecc. che dovessero riguardare particolari opere (approvazione della
Soprintendenza ai beni storici, artistici, ambientali ed architettonici ; licenza dei
Vigili del Fuoco, ecc..).
La domanda e la documentazione devono essere presentate in duplice copia.
3. Per la locazione degli immobili:
A) - Per gli immobili da locare dopo l’entrata in vigore del D.A. la
domanda del legale rappresentante deve essere corredata da:
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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a) - descrizione dell’immobile da locare con l’indicazione del valore dello
stesso (D.A.: art 4/C),
b) - per le Parrocchie: parere del Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici;
- per gli altri Enti Ecclesiastici: delibera del Consiglio di Amministrazione;
c) - copia del contratto.
La domanda e la documentazione devono essere presentate in duplice copia.
B) Per gli immobili già locati:
a) - con regolare contratto: i legali rappresentanti degli enti Ecclesiastici,
entro un mese dall’entrata in vigore dei D. A. faranno pervenire all’Ufficio
Economato della curia Metropolitana:
1) - copia del contratto;
2) - descrizione dell’immobile locato e valore dello stesso a norma dell’art.
4/e del D.A.,
b) senza regolare contratto: i legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici:
1) entro un mese dall’entrata in vigore del D.A. faranno pervenire all’Ufficio
Economico una descrizione dell’immobile locato con l’indicazione del suo
valore, le generalità del locatario e l’importo del fitto attuaale;
2) entro il 31 dicembre 1992 regolarizzeranno la pratica secondo le norme
dettate al punto 3/A del presente Regolamento.
La domanda e la documentazione devono essere presentate in duplice copia.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente al Decreto
Arcivescovile.
Taranto, 27 febbraio 1992
Il Vicario Generale
(Mons. Dott. Nicola Di Comite)
Il Cancelliere
(Mons. Dott. Emanuele Tagliente)
Statuto delle Confraternite di Taranto
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ALLEGATO IV
FESTE PATRONALI E RELIGIOSE
1. Verbale del Consiglio Presbiterale Diocesano (6.8.1988)
Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo ha ricordato a proposito, quanto già
stabilito dalla Conferenza Episcopale Pugliese, con il comunicato del 3 aprile
1979, per la disciplina delle feste religiose, comunicato ribadito più volte dal
Suo venerato predecessore.
Ha dato, quindi , la parola a Mons. Vicario Generale che ha illustrato una
bozza di regolamento, stilato sulla base del suddetto comunicato, della delibera
della stessa C.E.P. in data 3 settembre 1987, approvata dalla Sacra
Congregazione del Clero in data 15 aprile 1988 e relativa al tassario Regionale
nonché
del can. 1263 del C.D.C. Dopo aver suggerito alcune modifiche, il Consiglio
Presbiterale ha espresso parere favorevole su seguente
REGOLAMENTO
1° - Nessuna festa potrà celebrarsi senza la preventiva autorizzazione dell’Ordinario diocesano, al quale devono essere sottoposti preventivamente:
a) - l’elenco del componenti il Comitato o Commissione dei festeggiamenti
con le indicazioni di luogo e data di nascita, domicilio ed eventualmente numero
di telefono di ogni singolo componente;
b) - la domanda per ottenere l’autorizzazione;
c) - il bilancio preventivo delle spese da sostenere;
d) - la bozza completa del manifesto, prima che venga consegnato alla
stampa;
e) - le domande alle autorità civili, che devono essere vistate dall’Ordinario diocesano.
2. La festa sia sempre preceduta ed accompagnata da adeguata predicazione.
3. La processione sia sempre una «pubblica, esemplare professione di fede,
un momento di preghiera corale, un invito ad onorare e ad invocare la Vergine
ed i Santi». È bene che vi sia sempre una «guida» che, attraverso un impianto
mobile di altoparlanti, possa aiutare il popolo alla preghiera.
4. È fatto assoluto divieto di ingaggiare le cosiddette «orchestrino», a meno
che non si tratti di complessi folcloristici locali. In questo caso, comunque, sotto
personale responsabilità del Presidente del Comitato, dovrà essere presentato
alla Curia:
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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a) - il programma dettagliato delle musiche o canzoni che saranno eseguite;
b) - l’impegno scritto che non saranno usati abiti indecenti (scollacciati,
trasparenti, minigonne, ecc.. ) e che l’eventuale presentatore terrà un linguaggio
consono alla manifestazione, evitando sketch, barzellette, ecc. poco decenti o
poco rispettosi della religione.
5. Sull’importo lordo della spesa da sostenere dovrà essere versato alla
Cancelleria della Curia il 5%.
6. Nel preparare il bilancio delle feste, oltre a tener conto del suddetto
contributo per le attività diocesane, non manchi mai una congrua somma da
destinare all’esercizio della carità.
7. Per le sole processioni, per le quali, a norma del can. 944§ 2, si richiede,
sempre l’autorizzazione dell’Ordinario e, a norma delle vigenti leggi civili, la
comunicazione alle Autorità civili competenti vistata dall’ordinario, resta
invariato il contributo forfettario di £50.000, da versare alla Cancelleria della
Curia.
8. Tutta la documentazione da presentare in Curia deve essere redatta in
duplice copia.
2. Decreto sulla Costituzione dei Comitati feste religiose
Benigno Luigi Papa,
Arcivescovo Metropolita di Taranto
Visto che alla nostra Arcidiocesi la celebrazione delle feste religiose
popolari costituisce un patrimonio immenso di fede della nostra gente;
Facendo eco a quanto emerso dal I Congresso Ecclesiale delle Chiese di
Puglia e in continuità con quanto disposto dalla Conferenza Episcopale Pugliese,
il 3 marzo 1979, sulle feste religiose;
Consapevole che ogni festa popolare si innesta nel tessuto espressivocelebrativo liturgico con gli elementi propri della spettacolarità e delle tradizioni
folcloristiche;
Al fine di evitare ogni inadeguatezza e le menti fuorvianti il significato
religioso della festa;
Con il presente;
DECRETO
discipliniamo la costituzione dei Comitati preposti all’organizzazione delle feste
religiose, ribadendone la natura e la dignità.
Statuto delle Confraternite di Taranto
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1. Il Comitato è costituito da un gruppo di fedeli laici, autorizzati dall’
Ordinario del luogo su indicazione le Parroco o del Rettore o del Padre Spirituale,
che collabora alla saggia preparazione e amministrazione della festa patronale,
parrocchiale o confraternale.
Attesa la natura della festa, è necessario che i componenti dei singoli
Comitati conducano una vita religiosa, siano espressione delle associazioni
parrocchiali e testimoni di un autentico servizio nella vita della Chiesa.
2. Il Comitato abbia cura di prepararsi spiritualmente in modo adeguato
affinché ogni espressione della festa sia segno della carità della Chiesa, dell’
essenzialità, della coerenza di vita e della sobrietà.
L’urgenza e la testimonianza, della carità deve interpellare i componenti del
Comitato al fine di non far mancare nel programma iniziative da concretizzare
con opere in loco o altrove a favore di tante povertà.
3. Per la natura stessa della festa i Comitati si distinguono in patronali,
parrocchiale confraternali.
Il Comitato patronale e quello parrocchiale siano emanazione del Consiglio
pastorale parrocchiale e nei Comuni con più parrocchie è opportuno che in quello
patronale sia inserito almeno un rappresentane di ciascun Consiglio pastorale
parrocchiale. Del Comitato patronale può far parte un membro
dell’Amministrazione Comunale.
Il Comitato confraternale sia emanazione del Consiglio di Amministrazione
della Confraternita.
4. Il Comitato è sempre presieduto dal Parroco o Rettore della chiesa o dal
Padre spirituale della Confraternita, che nomina il Vice-Presidente e che presenta
alla Cancelleria della Curia l’elenco dei componenti. Il Presidente abbia cura che
vi sia un opportuno avvicendamento dei membri. In particolare:
a) - il Vice Presidente sia nominato soltanto per un anno. Un eventuale
reincarico non può avvenire se non dopo un triennio;
b) - ogni anno si preveda l’avvicendamento di almeno un terzo dei membri.
5. Ogni Comitato si costituisce con la concessione dell’autorizzazione da
parte dell’Ordinario del luogo (cfr. can. 1265, § 1), non prima di quattro mesi
prima della data di celebrazione della festa e viene sciolto dopo la presentazione
del bilancio consuntivo, entro un mese dalla celebrazione della festa, al Consiglio
Pastorale Parrocchiale o all’Amministrazione della Confraternita e
susseguentemente, ma non oltre due mesi, all’Ufficio Cancelleria della Curia
Metropolitana.
6. aspetti celebrativi-liturgici della festa:
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Statuto delle Confraternite di Taranto
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a. Il Comitato abbia cura che la celebrazione della festa sia fissata secondo
il calendario liturgico senza intaccare il valore primario del Giorno del Signore
e comunque mai sia fissata nelle Domeniche di Avvento, Natale, Quaresima e
Pasqua e nelle solennità;
b. Nell’ambito della preparazione alla festa liturgica si propongono
celebrazione della Parola, della Liturgia delle Ore e pii esercizi, non assumendo la
Santa Messa come espressione unica dell’assemblea celebrante. Si inserisca nel
programma della festa anche una celebrazione comunitaria del sacramento della
Riconciliazione;
c. La processione deve mantenere il suo carattere sacro, per questo deve
essere animata da canti, brani biblici e preghiere.
7. Aspetti organizzativi della festa:
a. L’apparato esteriore - luminarie, fuochi pirotecnici, bande - deve essere
sobrio non in dissonanza col Vangelo e con le esigenze di giustizia.
b. non si consente di invitare per la festa gruppi musicali o singoli artisti
cantanti che con le loro proposte nulla hanno in comune con lo spirito evangelico
di cui le feste sono portatrici, e ciò anche se invitati o sovvenzionati da Enti o
Istituzioni non ecclesiali.
Né è consentito che manifestazioni artistico-musicali di questo genere
abbiano luogo nei giorni immediatamente precedenti e seguenti la celebrazione
della festa stessa.
c. Per la natura della festa patronale, il Comitato organizzatore è autorizzato
a raccogliere offerte in tutto il territorio, mentre quelli parrocchiali o confraternali
- salvo deroghe scritte esplicite da parte dell’Ordinario del luogo – possono farlo
solo nell’ambito del territorio parrocchiale o all’ingresso della chiesa in cui si
svolge la festa.
d. Onde evitare inopportune concorrenze, e comunque spreco, si fa obbligo a
tutti i comitati parrocchiali e confraternali di non questuare in concomitanza
della festa patronale. Coloro che sono preposti a tale compito porteranno un
segno di riconoscimento e sempre, comunque, la copia dell’autorizzazione
concessa dall’Ordinario del luogo.
Il presente decreto, a norma del can. 8, §2, andrà in vigore il 30 aprile 1997.
Dato a Taranto, dalla Nostra Sede Arcivescovile, il 31 marzo 1997, anno
VII del Nostro Episcopato.
Reg. Boll., fogl. 192, n. 162
+ Benigno Luigi Papa
Arcivescovo
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ALLEGATO V
TASSARIO REGIONALE
Congregazione per il Clero
Beatissimo Padre,
Sua Eccellenza Aldo grazia, Vescovo di Nardò-Gallipoli, nella qualità di
Segretario della Conferenza Episcopale Pugliese, espone quanto segue:
i Vescovi della Puglia, autorizzati nella Congregazione per i Vescovi in data 3
settembre 1987 a dare applicazione ai cann. 592 § 1 e 1264 § 1 del Codice di
Diritto Canonico nell’ambito della Conferenza Episcopale Pugliese, anziché in
quello delle singole province ecclesiastiche, hanno deliberato come segue in
merito a:
1 - (omissis)
2 - Tassa in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo per
compimento di atti di straordinaria amministrazione:
* L’aliquota di tassazione in favore delle Diocesi è fissata per gli altri enti
ecclesiastici (Capitolo, Parrocchie, Confraternite, Santuari, Chiese, ecc.) nella
misura:
- del 10 % del valore del bene o dell’entità del conguaglio, se si tratta di
alienazioni o di permute con conguaglio, al netto di eventuali oneri;
- del 15 % del valore del bene, se si tratta di acquisti a titolo gratuito
(donazioni, lasciti, legati), al netto degli eventuali oneri.
3 - Tributo sui redditi degli enti ecclesiastici:
l’aliquota del tributo in favore delle Diocesi è fissata definitivamente come segue:
a) (omissis)
b) per gli altri enti ecclesiastici (Capitolo, Parrocchie, Confraternite,
Santuari, Chiese, ecc.) 5% sul totale lordo di tutte le entrate annuali sia in senso
stretto, sia offerte.
L’oratore a nome della Conferenza Episcopale Regionale Pugliese chiede
la necessaria «recognitio» delle delibere di cui sopra in approvazione del
relativo tassario. La congregazione per il Clero, vista la presente domanda,
concede al richiedente Vescovo di Nardò-Gallipoli e agli altri Vescovi della
Regione
Conciliare Pugliese l’approvazione delle tasse proposte, per un
quinquennio e
osservato quanto è da osservare.
Roma, 15 aprile 1988
+ Antonio Card. Innoceti
Prefetto
+ Giliberto Agustoni
Segretario
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