Comune di Tribiano Provincia di Milano Piazza Giovanni Paolo II AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE PER GLI ANNO 2015-2017 DUVRI 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE DURATA ANNI 3 INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26 C. 3 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. Il Responsabile del procedimento: Dott. Abbiati Marco INDICE Art. 1 – PREMESSE Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI Art. 4 – FINALITÀ Art. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Art. 7 – VALUTAZIONE INTERFERENZE Art. 8– VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO Art. 9 – COSTI DELLA SICUREZZA SETTORE TECNICO ART. 1 – PREMESSE Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio verde comunale ossia parchi e giardini pubblici, giardini di strutture pubbliche, rotatorie e aiuole di pregio, interventi sulle alberature, interventi sulle aree naturalistiche e fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b) D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Secondo tale articolo al comma 3 “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizione del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare: - Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; - Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio. Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 2.1 – D.Lgs 09/04/2008 n° 81, Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Art. 2.2 – D.Lgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi. 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 3 b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo articolo 17, comma 1, lettera a); c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. Art. 2.3 – D.Lgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a. aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b. aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; c. aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto. Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavori nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Datore di lavoro Committente dati relativi: COMUNE DI TRIBIANO P.za Giovanni Paolo II – 20067 TRIBIANO (MI). Indicazione del ruolo Nominativo Indirizzo sede e recapito telefonico Datore di Lavoro Comune di Tribiano P.za Giovanni Paolo II – 20067 TRIBIANO (MI) tel. 02 90.62.90.210 Responsabile del Servizio Dott. Marco Abbiati Medico Competente ……………………………. …………………………………………………… …………………………………………………… Azienda appaltatrice dati relativi: Ragione sociale: Indirizzo: 4 Indicazione del ruolo Nominativo Recapito telefonico e indirizzo sede Datore di lavoro ………………………. Responsabile del S.P.P……………….. Medico Competente…………………. Rappresentante designato dall’appaltatore per il servizio presso il Comune ………………………….. Art. 4 – FINALITÀ Il presente Documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Scopo del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro. Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata a operare nell’espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze. Art. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO Il servizio comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e Prestazionale e comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa manutenzione: Art. 5.1 - Interventi sui manti erbosi di parchi pubblici a) Pulizia ante taglio b) Sfalcio dei tappeti erbosi di parchi pubblici, aiuole stradali, spartitraffico, aree verdi in genere; c) Potatura delle siepi d) Potatura alberi e) Diserbo g) Interventi straordinari Art. 5.2 - Interventi sulle alberature di parchi pubblici, rotatorie, aiuole e giardini di strutture pubbliche a) Spollonatura, spalcatura del patrimonio arboreo e raccolta dei rami caduti b) Potature del patrimonio arboreo comunale c) Abbattimento esemplari arborei d) Estirpazione o frantumazione delle ceppaie e) Segnalazione al Comune le eventuali anomalie/patologie rilevate sugli esemplari Art. 5.3 - Interventi sulle rotatorie ed aiuole di pregio a) Taglio del manto erboso b) Scerbatura manuale c) Diserbo chimico Art. 5.4 - Interventi sui giardini di strutture pubbliche a) Pulizia ante taglio b) Sfalcio dei tappeti erbosi c) Raccolta delle foglie d) Potatura delle siepi Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Il committente procederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice traverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale. La ditta appaltatrice dovrà fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto. 5 Art. 7 – VALUTAZIONE INTERFERENZE Per la definizione di interferenza che la norma (D.Lgs. 81/2008) non prevede, ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività oggetto del servizio che ha comunque esaminato all’interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR). Nell’ambito del presente servizio si considerano le seguenti condizioni di rischio che possono generare interferenze: - presenza di automezzi in movimento (negli interventi da effettuare su strada) - presenza di macchine operatrici - presenza di utenti (cittadini) nelle aree di intervento - presenza di personale tecnico di imprese diverse - caduta dall’alto - caduta di oggetti dall’alto Art. 8 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO Per le interferenze di cui all’articolo precedente i rischi individuati consistono nella possibilità di urto/schiacciamento/investimento di soggetti presenti nell’area di lavoro, scivolamenti, cadute a livello, proiezione di schegge e sassi, produzione di rumori e vibrazioni, caduta dall’alto, caduta di oggetti dall’alto. Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi: a) riunione preliminare di coordinamento, da effettuare prima dell’inizio del servizio, tra il Direttore Tecnico della ditta appaltatrice e il Comune al fine di concordare le modalità operative di intervento; b) formazione e informazione periodica degli operatori a cura della ditta appaltatrice; c) sfasamento spaziale e temporale delle attività interferenti; d) confinamento mediante barriere fisiche (nastro bianco e rosso, segnaletica…) delle aree di lavoro su strada e in parchi pubblici I lavoratori dovranno prestare la massima attenzione alla presenza di personale terzo e ai cittadini eventualmente presenti nelle aree pubbliche durante gli interventi di manutenzione. A maggiore approfondimento di quanto descritto si riportano nelle schede seguenti le modalità operative minime da rispettare. Art. 9 – COSTI DELLA SICUREZZA Si valutano nella tabella seguente i costi aggiuntivi rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto del presente servizio, escludendo le misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell’azienda. Descrizione Prezzo Unitario Quantità Totale Riunione e sopralluogo preliminare (tra l’affidamento del servizio e la firma del contratto) di coordinamento da effettuarsi tra l’RSPP ed un legale rappresentante del soggetto affidatario del servizio ed il Legale Rappresentante dell’Ente Committente al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui l’affidatario del servizio è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta. Il datore di lavoro e/o l’RSPP dell’affidatario del servizio valuteranno in quella sede tutte le circostanze generali, particolari e contingenti, che possono creare criticità al regolare svolgimento in sicurezza delle attività oggetto dell’incarico. € 50/cad 1 € 50,00 Riunione annuale di confronto, conferma e/o aggiornamento in merito alle procedure di sicurezza e sui rischi esistenti nell’ambiente in cui l’affidatario del servizio è destinato ad operare nonchè sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta. € 60,00/cad 1 € 60,00 Segnaletica di sicurezza € 50,00 forfait 1 € 50,00 Dispositivi per il confinamento delle diverse aree di lavoro € 100,00 forfait 1 € 100,00 Cassetta di pronto soccorso € 35,00/cad 1 € 35,00 Estintore in polvere, Kg.6 € 80,00/cad 1 € 80,00 Estintore in CO2, Kg.2 € 80,00/cad 1 € 80,00 Scarpe di sicurezza alla caviglia antishock, antiscivolo, con lamina antiperforazione 6 € 60,00/paio 5 € 300,00 Guanti per lavori pesanti in jersey € 15,00/paio 5 € 75,00 Inserti auricolari in gomma piuma € 20,00/scatola 1 € 20,00 Maschera semifacciale di protezione € 30,00/cad 5 € 150,00 TOTALE IVA ESCLUSA € 1.000,00 L’importo per l’attuazione del DUVRI resta quantificato in Euro 1.000,00 non soggetto a ribasso. Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto il DUVRI potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera. 7 FATTORE DI RISCHIO A.1: Strutture - Ambiente di lavoro Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.1.1.- Investimento per presenza di traffico urbano ed extraurbano Diverse lavorazioni, in particolare quelle di manutenzione delle alberate stradali,devono essere eseguite in presenza di traffico urbano ed extraurbano, con rischio di investimento dei lavoratori da parte di autoveicoli, mezzi di trasporto, motocicli, biciclette che possono transitare nelle zone limitrofe ai luoghi di intervento Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi I-A (medio) Tutti gli interventi in fregio alle strade urbane ed extraurbane dovranno essere eseguiti nel completo rispetto del codice della strada e previo accordo con i tecnici comunali e la polizia municipale. In particolare la squadra di manutenzione, prima di iniziare i lavori in sede stradale o nelle sue vicinanze, deve: apporre la segnaletica prevista dal codice della strada; -aver cura di delimitare le aree di intervento, con coni (lavori inferiori ai 2 gg.), delineatori flessibili, transenne o new jersey (se di plastica, riempiti con acqua); indossare abbigliamento ad alta visibilità (UNI EN 471). Quando richiesto per motivi di sicurezza va prevista persona a terra per deviare il traffico veicolare o ciclo‐pedonale. Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.1.2.- Investimento e/o schiacciamento per abbattimento alberi Le lavorazioni di abbattimento alberi possono determinare investimento e/o schiacciamento di persone e materiali durante la caduta degli alberi stessi o di loro parte Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi I-A-L (medio) nei casi dove si rende necessario l'abbattimento di alberi di altro fusto a tronco intero gli interventi vanno preventivamente concordati con i tecnici comunali addetti, definendo tempi e modalità esecutive. In ogni caso vanno seguite le specifiche regole per una lavorazione sicura con predisposizione taglio di invito e taglio di abbattimenti, allontanamento persone, abbattimento mantenendosi a debita distanza di sicurezza. Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.1.3.- Interferenza con persone terze Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi I-A (basso) Tutti gli interventi da realizzarsi con presenza di pubblico o persone terze estrenee alle manutenzioni vanni realizzate accertandosi preventivamente che sia presente una distanza di sicurezza tra le personee estranee e le aree interessate Diverse lavorazioni vengono realizzate nei parchi, nei alle lavorazioni. Bisogna tenere conto, in particolare, delle distanze di sciurezza tali da impedire l'investimento di giardini pubblici o lungo strade alberate con presenza di persone con schegge o deteriti catapultati a distanza dal punto di taglio con il decespugliatore o tosaerba. In caso pubblico e persone terze estranee alle lavorazioni, con rischio di interferenza tra le lavorazioni manutentive e contrario è necessario predisporre transennaturea o delimitazioni di aree di lavoro, con relativa segnaletica informativa sulle distanze di sicurezza da tenere. tali persone Sono da adottare le misure preventive di cui al precedente punto. Qualora l'attività manutentiva sia realizzata in spazi ristretti tali da non permettere la separazione tra la manutenzione medesima e il passaggio di persone estranee, è Alcune lavorazioni di taglio sipei possono essere svolte necessario delimitare l'area di lavoro con la segnaletica e transennare a chiusura temporanea del percorso; per in prossimità di piste ciclabili o passaggi pedonali, con rischi di interferenza tra ciclisti o pedoni estranee alle interruzioni di percorsi ad intenso passaggio e per tempi di manutenzione verde prolungati, è necessario preavvertire il comune prima della chiusura. lavorazioni manutentive e le lavorazioni medesime Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.1.4.- Caduta persone e/o scivolamento per luoghi di lavoro con forte acclività Alcune lavorazioni, ad es. di taglio erba, possono essere svolte in versanti con pendenze ad elevate acclività Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi A (basso) sono da adottare tutte quelle misure volte a evitare la caduta del personale impiegato e occorre ultilizzare utensili con dispositivi di autospegnimento in caso di caduta del personale. Oltre all'utilizzo dei DPI. Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.1.6.- Annegamento per luoghi di lavoro con presenza di acqua (fossati, canalette) Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi A (basso) L'impresa esecutrice è tenuta a segnalere al committente eventuali one di lavoro con presenza di rischio di caduta in fossati o Alcune lavorazioni, ad es. taglio erba, canali con acqua per sopralluogo congiunto prima dell'avvio manutentivo. svolte in prossimità di vasche, canali e fossti con presenza di acqua con rischio di caduta e annegamento Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.1.7.- Caduta persone e/o materiali per lavori eseguiti in altezza Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi I-A (basso) Devono essere sempre preventivamente adottate le necessarie misure di sicurezza per tali interventi, quali: - preventivi accordi con la committenza e la polizia locale per eventauli deviazione di percorsi meccanizzati, ciclabili o pedonali.- delimitazione delle aree di lavoro con recinzione adatta ollo specifico contesto ambientale (reti, transenne plastiche, new jersey riempiti di acqua): è da L'eventuale resenza di curiosi durante le escludere l'utilizzo del semplice nastro bianco rosso. - messa in opera segnaletica di avvistamento lavorazioni in corso e di lavorazioni in quota, possono comportare rischi eventuale deviazione dei percorsi meccanizzati, pedonali o ciclabili. - imbraco ancorato a parte stabile per i singoli lavoratori che di investimento degli stessi con materiale di operano in quota (al cestello piattaforma o all'albero pr tree climbing). Particolare attenzione deve essere posta per il calo a terra di lavorazione caduto dall'alto. Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.1.8.- Cedimento strutturale di ambienti di lavoro quali rami di alberi ammalorati Le lavorazioni di potatura sugli alberi o le semplici ispezioni alle piante di alto fusto con personale chhe sale o lavora in quota attraverso tecniche di tree climbing, potrebbero causare il cedimento di rami o parti di alberi ammalorati Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi I-A (basso) Devono essere sempre preventivamente adottate le necessarie misure di sicurezza per lavorazioni con tecniche di tree climbing quali: - adozione di tutte le misure descritte per il rischio 1.7; - il personale deve essere specificatamente formato e addestrato alle lavorazioni con doppia fune; - va delimitata a terra la zona a potenziale rischio di caduta di materiale dall'alto Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.1.9.- Ribaltamento automezzi per utilizzo in ambienti sconnessi Alcune lavorazioni potranno dovranno essere svolte su piani inclinati con il rischio di ribaltamento macchine e attrezzature di lavoro i Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi A (medio) Le imprese esecutrici dovranno utilizzare le loro macchine solo su pendii ad inclinazione concesse dalle istruzioni del loro libretto d'uso e manutenzione. In ogni caso vanno adottate le necessarie misure di icurezza, usando macchine e attrezzature completamente a norma seguendo scrupolosamente le indiczioni dei libretti d'uso e adottando comunque comportamenti di estrema cautela e attenzione ai rischi di lavoro Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi A.1.10.- Rischio di inciampo, scivolamento e contusioni per ppercorsi esterni Può concretizzari il rischio di scivolamento durante l percorrenza delle vie di transito e passaggi esterni a causa del materiale riportato da agenti atmosferici (vento e pioggia) e della presenza, nella stagione invernale, del ghiaccio A (basso) Le persone dovranno attenersi alle normali regole di prudenza procedendo cautamente senza correrere. Si può concretizzare il rischio di inciampo e contusioni agli arti inferiori nel caso di presenza di Si rileva necessario prestare partiicolare attenzione ad eventuali ingombri, evitando di correre o di oscurare parzialmente la vista per esempio durante il trasporto di materiale ingombrante, esaminando in precedenza la percorribilità dei passaggi. superfici del terreno compromessa da buche o avvallamenti oppure di gradini o marciapiedi non sicuri perché parzialmente lesionati La stessa tipologia di rischi si verifica nel caso di presenza di arbusti, neve o fogliame presente in alcune circostanza sul manto stradale o nel parco In questi casi la squadra deve provvedere a rimuovere il materiale che può essere fonte di incidenti utilizzando gli opportuni dispositivi di sicurezza Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.1.11.- Intereferenza con attività svolte in aree di cantiere Alcune lavorazioni di manutenzione verde, quali ad es. le verifiche stato ammaloramneto piante di alto fusto, potranno essere svolte in ambiente con cantiere attivo, creando rischi interferenza tra le attività Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi I-A (basso) Nelle lavorazioni da effettuarsi all'interno di aree con cantiere attivo è necessario adottare e seguenti misure preventive: - prendere preventivi accordi con il committente verbalizzando le decisioni assunte per la gestione delle attività con rischi da interferenza FATTORE DI RISCHIO A.2: Macchine Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.2.1.- Urti contatti per presenza mezzi mobili e/o altri ostacoli vari in luoghi ristretti In alcuni ambienti lavorativi possono essere presenti automezzi in sosta o altri ostacoli che ingombrano zone di lavoro particolarmente ristrette da manutendere. La loro eventuale e momentanea presenza mezzi stessi Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi I-A (basso) Prima di eseguire lavorazioni in ambienti ristretti, in particolare con uso di piccole macchine da lavoro, deve essere rimosso l’eventuale materiale ingombrante che ostacoli la lavorazione o che possa costituire, anche semplicemente, possibilità d’inciampo o riduzione della visibilità per gli operatori. Va usata particolare attenzione nell’uso di macchine e utensili da lavoro in prossimità di mezzi in libera nelle manovre con mezzi mobili, farsi aiutare da addetto a terra. Non vanno in ogni caso mai ostruite, con materiale ingombrante (quali i rifiuti di potature), le vie di transito e/o di fuga a zona sicura FATTORE DI RISCHIO A.3: IMPIANTI ELETTRCI O ALTRI IMPIANTI Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.3.1.- Elettrocuzione per presenza di linee elettriche e aeree Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi I-A (basso) Come cita l’art. 83 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non possono essere eseguiti lavori in prossimità delle linee elettriche aeree in tensione non protette; per essi va sempre garantito un franco di sicurezza Durante alcune lavorazioni in quota si può verificare il rischio di intercettazione di linee elettriche aeree in tensione proporzionato alla tensione che circola nella linea, come stabilito dalla tabella 1 dell’allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.(7 m. per 220 e 380 kv). presenti nel contesto ambientale di lavoro In caso di impossibilità a rispettare questo franco di sicurezza, prima di eseguire qualsiasi lavorazione in prossimità della linea attiva, è necessario adottare le seguenti misure preventive o protettive: fare richiesta scritta, all’Ente gestore della linea, di interruzione dell’erogazione della corrente; ricevere risposta scritta di interruzione della corrente per il periodo temporale richiesto; dare immediata comunicazione all’ente gestore della linea dell’avvenuta ultimazione lavori. In caso di impossibilità alla disattivazione della linea provvedere alla preventiva protezione della stessa con pannelli in legname o similari. Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.3.2.- Contatti on linee interrate Per le lavorazioni di scavo per manutenzione alle aree del verde pubblico o alle aree verdi delle arterie stradali si può verificare il rischio di intercettazione di linee interrate. Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi I-A (basso) Prima di eseguire qualsiasi tipo di scavo è sempre necessario ottenere preventivamente le necessarie informazioni in merito all’eventuale presenza di linee interrate (fogne, gas, acqua, elettricità,telefono), chiedendo informazioni direttamente alla committenza e/o all’ente gestore delle linee. Fare comunque attenzione, durante gli scavi, ad eventuali nastri colorati che presegnalano la presenza delle linee stesse. Procedere comunque sempre con estrema cautela nelle operazioni di scavo meccanico, con successivo scavo manuale all’eventuale intercettazione del nastro o della linea, concordare quindi con il da farsi con il tecnico del committente (tecnico referente comunale per specifico ambiente lavorativo) FATTORE DI RISCHIO A.4: SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.4.1.- Presenza di materiale acuminato o tagliente Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi A (basso) Durante alcune lavorazioni è possibile riscontrare la presenza di rischio di taglio per Durante le manutenzioni al verde pubblico ogni operatore dovrà porre particolare contatto con materiale acuminato o tagliente, attenzione al potenziale contatto con materiale acuminato, siano essi rifiuti abbandonati o quali rifiuti abbandonati o elementi preesistenti elementi preesistenti. Qualora necessario si dovrà provvedere alla preventiva rimozione degli stessi In ogni caso è necessario l’uso dei DPI adatti alla specifica lavorazione (in particolare scarpe di sicurezza e guanti protettivi). FATTORE DI RISCHIO A.5: INCENDIO Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro A.5.1.- Presenza di rischio incendio Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi A-L (medio) Gli ambienti lavorative per le manutenzioni al verde pubblico possono presentare accumuli di materiale facilmente infiammabile, quali erba secca o rifiuti Tutti gli operatori che intervengono nella manutenzione del verde dovranno essere similari. L’incendio potrebbe innescarsi per un debitamente sensibilizzati all’adozione di comportamenti sicuri, in particolare sul divieto di: comportamento non corretto dell’operatore che faccia uso di fiamme libere (mozziconi di sigarette, scintille da utensili o da tubi di scarico dei motori a scoppio, qualche raro lavoro di impermeabilizzazione) fumare in tutta l’area di lavoro soggetta al rischio incendio; avvicinare fonti di calore ai materiali infiammabili e viceversa; usare apparecchi a fiamma libera a meno che non siano state adottate le idonee e specifiche misure di sicurezza; effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille quali violente percussioni, trascinamento di corpi metal lici, ecc., in presenza di sostanze facilmente infiammabili; depositare qualsiasi materiale davanti ad estintori ed altre attrezzature antincendio o impianti fissi; All’interno di ogni squadra di lavoro dovrà inoltre essere sempre presente un operatore debitamente informato, formato e addestrato alla prevenzione incendi. Tenere disponibile estintore manutenuto in prossimità di lavorazioni a rischio innesco incendio. In caso di propagazione di incendio sarà l’operatore addestrato a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco (n° telefonico di riferimento: 115). FATTORE DI RISCHIO B.1: AGENTI CHIMICI Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro B.1.1.- Presenza di gas di scarico per lavori in vicinanza al traffico stradale In presenza di traffico intenso o in punti particolarmente critici, gli addetti possono essere esposti all’inalazione di composti del carbonio,ossidi di azoto e zolfo e altri inquinanti derivanti dai fumi di scarico dei veicoli. Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi A-L (basso) Gli addetti dovranno indossare, nei casi di esposizione prolungata, dispositivi di protezione delle vie respiratorie (semimaschera facciale monouso con tessuto a carboni attivi) Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro B.1.2.- Presenza di antiparssitari, diserbanti o altri prodotti chimici potenzialmente nocivi Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi A-L (basso) In alcune manutenzioni del verde urbano l’operatore può venire a contatto con antiparassitari, diserbanti o altri prodotti chimici richiesti nella propria lavorazione o utilizzati da terzi in vicinanza delle Gli addetti dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel POS aziendale, nonché quelle lavorazioni manutentive specificamente indicate nelle schede di sicurezza del prodotto, da conservare sul luogo di lavoro Nei casi di esposizione prolungata, dispositivi di protezione agli occhi alle vie respiratorie con protezioni adatte ai prodotti utilizzati. FATTORE DI RISCHIO B.2: AGENTI FISICI Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi B.2.1.- Rumore per presenza di traffico stradale o prodotto da lavorazioni di altri cantieri Gli operatori coinvolti nella manutenzione del verde pubblico e/o delle alberate stradali possono dover lavorare in ambienti a presenza di rumore legato al contesto ambientale (per traffico stradale o altre lavorazioni rumorose limitrofe svolte all’interno di cantieri) Il rumore può essere altresì prodotto dall’utilizzo di macchine o utensili rumorosi dell’impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi. A-L (basso) Si rimanda alle specifiche valutazioni aziendali effettuate per il rumore. In ogni caso i lavoratori dovranno: essere informati e formati degli esiti di tali valutazioni; essere sottoposti, quando necessario, alle visite mediche; utilizzare gli otoprotettori specifici alla lavorazione; effettuare cambi di mansione per ridurre l'esposizione al rumore. Ai sensi dell’art. 6 della legge quadro sull’inquinamento acustico (legge n. 447/1995) il territorio comunale è suddiviso in cinque “classi acustiche” secondo la classificazione stabilita dal DPCM 14.11.1997 Le imprese devono verificare i valori limite di emissione e di immissione emessi delle proprie lavorazioni, quindi delle proprie macchine ed utensili rumorosi) Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro B.2.2.- Vibrazioni per uso di macchine e/o utensili da lavoro Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi A-L (basso) Gli operatori coinvolti nella manutenzione del verde pubblico e/o delle alberate stradali possono essere soggetti al rischio fisico delle vibrazioni, sia per il semplice utilizzo di macchine o utensili vibranti, sia per l’aggravante Si rimanda alle specifiche valutazioni aziendali effettuate per il rischio vibrazioni. In ogni caso i di utilizzare le macchine in ambienti sconnessi. lavoratori dovranno: essere informati e formati degli esiti di tali valutazioni; essere sottoposti, quando necessario, alle visite mediche; utilizzare macchine e/o utensili a basso impatto vibratorio; effettuare cambi di mansione per ridurre l'esposizione alle vibrazioni. Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro B.2.3.- Polveri Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi A-L (basso) Gli operatori coinvolti nella manutenzione del verde pubblico e/o delle alberate stradali possono essere soggetti al rischio fisico delle polveri, sia prodotto dalle proprie attività lavorative, che da lavorazioni limitrofe Quando possibile è necessario evitare, nel tempo o nello spazio, di lavorare in ambienti con alle proprie. presenza di polveri prodotte da altre lavorazioni. Bisogna comunque avere cura: di tenere chiusi i finestrini nell’uso di macchine dotate di cabina; non operare controvento; di usare semimaschera facciale monouso per polveri, se non protetti dalla cabina del mezzo. Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro B.2.4.- Scottature o ustioni per contatti con superfici ad alta temperatura Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi L (basso) Rischio raramente presente nel contesto ambientale di lavorazione per manutenzione del verde pubblico, ad esclusione di rischi di contatto accidentale con superfici metalliche di motori a scoppio, quali ad es. le Trattandosi di un rischio essenzialmente di lavorazione, andranno seguite le specifiche marmitte di scarico fumi istruzioni indicate nel POS dell’impresa esecutrice. Andranno comunque utilizzati idonei DPI (guanti) prima di avvicinarsi a parti metalliche con superfici ad alta temperature Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro B.2.5.- Esposizione a microclima sfavorevoli per lavori all'esterno Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi A (basso) Nei lavori di manutenzione all’aperto gli operatori Le imprese esecutrici dovranno adottare una buona organizzazione di lavoro per ridurre il più sono esposti a evidenti rischi di carattere possibile le esposizioni a climi troppo freddi o troppo caldi. microclimatico. Nella stagione invernale, infatti, esiste il rischio di contrarre malattie da raffreddamento per freddo e umidità, nella stagione estiva sono possibili malori o svenimenti a Gli addetti dovranno comunque munirsi di abiti pesanti nella stagione fredda al fine di proteggersi causa dell’eccessivo caldo. dalle basse temperature. Durante le stagioni più calde è necessario indossare copri capi per evitare insolazioni ed è consigliato disporre di bibite fresche e integratori di sali minerali da consumare frequentemente. FATTORE DI RISCHIO B.3: AGENTI BIOLOGICI Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro B.3.1.- Rischio di contatto con siringhe o altri materiali infetti o biologicamente inquinati In lavorazioni quali lo svuotamento e la pulizia di cestini dei rifiuti nei parchi e, più in generale, la pulizia dei parchi dai rifiuti, può essere presente il rischio di contatto con siringhe o altri materiali infetti o biologicamente inquinati, con rischi di punture e infezioni Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi A-L (basso) Debbono essere adottate le specifiche indicazioni previste nel POS delle imprese esecutrici; in ogni caso: la raccolta dei materiali di rifiuti a terra deve essere eseguita con mezzi meccanici o strumenti manuali di lavoro, evitando il contatto diretto con le mani (anche se protette da guanti); anche lo svuotamento dei cestini va fatto evitando il contatto diretto delle mani con i rifiuti vanno comunque indossati idonei dispositivi di protezione del corpo (guanti a protezione meccanica). Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro B.3.2.- Rischio biotico Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi A (basso) Negli ambienti all’esterno dove si svolgono i lavori di manutenzione del verde pubblico può presentarsi il cosiddetto rischio biotico, causa Le imprese esecutrici dovranno segnalare ai propri operai la presenza dei rischi biotici nelle punture di insetti e/o zecche, morsi di vipere, proprie lavorazioni e istruirli sulle misure preventive e protettive da adottare in base al singolo di cani randagi, roditori o piccoli animali rischio. Va altresì verificata l’idoneità sanitaria del personale alla specifica mansione: in caso di soggetti con particolare allergie a punture di insetti o similari, vanno prese tutte le precauzioni consigliate dal medico competente. Per morsi di cani, piccoli roditori e, in particolare per morsi di vipere, recarsi immediatamente al pronto soccorso. Vanno comunque indossati dispositivi di protezione del corpo e delle sue parti, adatti alla specifica lavorazione e all’ambiente lavorativo. FATTORE DI RISCHIO C.1: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro C.1.1.- Rischio movimentazione manuale dei carichi Le lavorazioni di manutenzione verde possono presentare il rischio dorso lombare o di strappi per movimentazione manuale dei carichi Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi L (basso) Le imprese esecutrici dovranno: adottare una buona organizzazione del lavoro che riduca al massimo la movimentazione manuale dei carichi; fare quindi uso, principalmente, di attrezzature meccanizzate per movimentazione materiali; Nella movimentazione manuale residua di carichi eccessivamente pesanti, è necessario: movimentare il carico con l’ausilio di più persone, riducendo il peso cadauno al di sotto dei 20 kg. circa; garantire la formazione e l’addestramento al personale di servizio in merito alle tecniche ergonomiche più corrette. Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro C.1.2.- Rischio di danno per presenza di personale non correttamente informato Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi I-L (irrilevante) In caso di personale non correttamente informato, formato o addestrato Le imprese esecutrici dovranno garantire la presenza, in ogni attività lavorativa, di un numero possono presentarsi rischi di sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da garantire: danno di vario tipo, proprio per la scarsa competenza professionale richiesta che il lavoro sia eseguito conformemente alle MPP indicate e alle istruzioni di lavoro fornite; che sia sempre possibile gestire le emergenze; la presenza di un preposto che vigili e verifichi l’attuazione delle MPP richieste. FATTORE DI RISCHIO C.2: FATTORI PSICOLOGICI Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi C.2.1.- Rischio psicologico Le lavorazioni di manutenzione verde non presentano normalmente rischi di carattere psicologico legate ad attività di particolare intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro Non sono previste specifiche MPP Assente FATTORE DI RISCHIO C.3: FATTORI ERGONOMICI Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro C.3.1.- Rischio Posture di lavoro scomode Comportamenti da attuare da parte degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi L ( basso) Le lavorazioni di manutenzione verde non presentano normalmente rischi di carattere ergonomico legati all’ambiente di lavoro; tale rischio può essere presente soprattutto per la specificità della lavorazione, ed in particolare per l’utilizzo di posti di lavoro di macchine e Le imprese esecutrici dovranno fornire ai propri lavoratori macchine e attrezzature con postazioni attrezzature non progettate con criteri di lavoro ergonomiche, che permettano la regolazione del posto di guida in base alla conformazione del singolo operatore. ergonomici. In caso di residuale posture di lavoro scomode vanno previsti utilizzi alterni con altre lavorazioni che consentano posture corrette.