Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Occupazione giovanile Sintesi della Legge 99/13 e CM 35/13 del Ministero del Lavoro 1. Assunzioni agevolate per giovani di età tra i 18 e i 29 anni Tipologia contrattuale subordinata: • contratto a tempo indeterminato • trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato Beneficiari e requisiti: • età tra i 18 e i 29 anni • lavoratori disoccupati o privi di impiego da almeno sei mesi • lavoratori privi di diploma di scuola media sup. o professionale Incentivo: • 1/3 dell’imponibile previdenziale mensile comunque per un massimo di 650,00 € mensili per lavoratore • Durata dell’incentivo è di 18 mesi; ridotti a 12 in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato • L’incentivo è corrisposto dall’Inps Limite e condizione: • l’azienda deve avere un incremento occupazionale rispetto ai 12 mesi precedenti 2. Apprendistato Stato e Regioni devono definire entro il 30.09.2013 delle LINEE GUIDA per l’apprendistato professionalizzante all’interno di piccole medio imprese; in mancanza di linee guida da parte delle Regioni, dal 1.10.2013 si applicheranno direttamente le previsioni previste dal TU Dlgs 167/2011 • • • • Obbligatorietà del piano formativo solo in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche riduzione della formazione solo quella tecnico specialistica obbligo di compilazione del libretto formativo del cittadino per le imprese multi localizzate è ammesso il rispetto della disciplina apprendistato stabilita dalla Regione della sede principale dell’azienda www.flcgil.it 1 Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Viene introdotta la possibilità di trasformare un rapporto di apprendistato in formazione in contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. In tal caso la durata massima del contratto non può superare i limiti stabiliti dagli accordi interconfederali o dal CCNL di categoria 3. Tirocini Sono previste proroghe per gli stage. I datori di lavoro con sedi in più Regioni possono far riferimento alla sola normativa della Regione ove è ubicata la sede legale aziendale 4. Contratti a Termine Contratto a termine“acausale”: • possibilità di proroga, comunque il contratto a termine acausale, compresa la proroga, non dovrà superare i 12 mesi. La proroga è ammessa anche per i contratti sottoscritti prima del 28 giugno 2013 • anche per contratti “acausali” è ammesso il periodo “cuscinetto” ovvero la prestazione di fatto può continuare fino ad un massimo di 30/50 giorni oltre la scadenza per contratti inferiori/superiori a 6 mesi compresa proroga • Abolito il vincolo del 6% del totale dei lavoratori occupati in azienda. • il contratto “acausale” è ammesso anche nelle ipotesi individuate dai CCNL • i contratti “acausali” si computano nel numero dei contratti a termine relativo all’individuazione delle dimensioni aziendali rispetto alla normativa di riferimento e alle percentuali definite dal CCNL di riferimento Latenza tra un contratto e l’altro: • 20 giorni: per rapporti di lavoro durati più di 6 mesi • 10 giorni: per rapporti di lavoro durati meno di 6 mesi Detto obbligo non sussiste • i rapporti di lavoro stagionali • per i CCNL che lo contemplano • per i contratti a tempo determinato instaurati con lavoratori iscritti alle liste di mobilità dove non è necessaria nemmeno la causale Prosecuzione di fatto Viene abolito l’obbligo di comunicazione ai Centro Impiego nel termine dei 5 giorni la data di scadenza originale del contratto 5. Lavoro a chiamata È ammesso esclusivamente con: • lavoratori di età inferiore ai 24 anni di età (23 anni e 364 gg) • lavoratori con più di 55 anni di età • in aziende con attività indicata nel Regio Decreto Legge n. 2657/1923. www.flcgil.it 2 Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Durata massima: • 400 giorni lavorativi nell’arco di un triennio mobile decorrente da ogni chiamata • la previsione non si applica per le aziende del settore Pubblici Esercizi, Turismo e Spettacolo Modalità di comunicazione della chiamata: • esclusivamente a mezzo PEC / CLICLAVORO / SMS • non sono previste sanzione nel caso in cui si versano i contributi previdenziali Viene introdotta la proroga del termine di decadenza dei contratti a chiamata senza requisiti fino al 31.12.2013 6. Lavoro accessorio Unico parametro di riferimento e altre disposizioni: • parametro economico di 5.000,00 euro annui nei confronti di tutti i committenti • 2.000,00 euro per compensi erogati da studi professionali o soggetti commerciali • se si supera tale limite il rapporto di lavoro si trasforma a T. indeterminato e il datore di lavoro è soggetto a sanzione amministrativa e civile • il committente deve ricevere/richiedere l’autodichiarazione del non superamento dei limiti reddituali • il voucher non può essere utilizzato per appalti e contratti di somministrazione d’opera • Saranno previste particolari disposizioni per prestazioni svolte con soggetti disabili, tossico dipendenti e detenuti Chi utilizza il voucher: • non ha copertura per malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari • il compenso è esente da ogni imposizione fiscale • non incide sullo stato di disoccupazione/inoccupazione 7. Dimissioni in bianco Obbligo di convalida dimissioni e risoluzione consensuale anche per: • contratti collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto • associati in partecipazione. 8. Contratto a progetto Contratto a progetto: • obbligo di progetto con obiettivo da raggiungere • il progetto non deve rispecchiare l’oggetto sociale • divieto di compiti esecutivi “o” ripetitivi • il contratto deve essere redatto in forma scritta con valore non più ai fini della prova ma ai fini della sostanza • devono essere indicati i seguenti contenuti: durata / progetto / misure di sicurezza / modalità di coordinamento/compenso www.flcgil.it 3 Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Compenso: • deve essere proporzionato a qualità e quantità del lavoro • non inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL per figure corrispondenti Dal 2014 aumento dell’aliquota contributiva al 33% o 24%. 9. Tentativo di conciliazione obbligatoria Obbligo di conciliazione per tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ( motivi economici) nelle aziende con più 15 dipendenti per unità produttiva, o 60 dipendenti nello stesso comune, o più di 5 dipendenti nelle imprese agricole. L’obbligo non si applica per licenziamenti dovuti a: • superamento del periodo di comporto • licenziamenti per interruzione rapporto di lavoro a seguito di cambi d’appalto o chiusura cantiere per gli edili 10. Assunzioni Nel caso di assunzioni di lavoratori a tempo pieno indeterminato che agevolate Aspi usufruiscono dell’indennità Aspi, è previsto: • per ogni mensilità corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore disoccupato • Sono escluse assunzioni tra assetti proprietari coincidenti L’Inps detterà le relative di istruzioni committente imprenditore è obbligato in solido con 11. Solidarietà Il l’appaltatore/subappaltatore per: appalto • compensi e obblighi previdenziali e assicurativi (Inps e Inail) • quote TFR • Interessa anche contratti di lavoro parasubordinato (co.co.pro, co.co.co) La solidarietà rimane valida entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto. 12. Assunzioni stranieri Il datore di lavoro che intende assumere lavoratori stranieri extra UE deve: • • presentare domanda allo sportello immigrazione; verificare preventivamente presso il centro per l’impiego competente che non vi sia disponibilità a livello nazionale di lavoratori con la stessa qualifica e per le stesse mansioni. L’indisponibilità va documentata e l’onere della verifica è a carico del datore di lavoro. www.flcgil.it 4 Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL 13. Comunicazioni obbligatorie Centri Impiego Tutte le comunicazioni ai Centri per l’Impiego (Assunzione, cessazione, trasformazione e proroga) sono valide al fine dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione ai vari enti: INPS, INAIL, DTL, PREFETTURA,QUESTURA ecc.. 14. Distacco e contratto di rete In caso di distacco di lavoratori tra imprese stipulanti un “contratto di rete”, l’interesse del distaccante al distacco si intende configurato automaticamente senza la necessità di ulteriori obblighi. Le imprese diventano “co-datori” dei dipendenti ingaggiati. Il potere direttivo e disciplinare potrà essere esercitato da ciascun imprenditore. 15. Associazioni in partecipazione L’associazione in partecipazione: * è ammessa nel limite di tre associati per azienda salvo le deroghe previste per le imprese familiari; * è prevista una procedura di stabilizzazione dei contratti di partecipazione (con trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempi indeterminato) da richiedere entro il 30.09.2013. 16. Comunicazioni assunzioni congiunte in agricoltura Le imprese agricole, comprese le cooperative, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il 3^ grado, possono “procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende”. 17. Lavoro somministrato Nuovi obblighi: * i lavoratori oggetto di somministrazione hanno il diritto a condizioni di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte * per la durata della missione resta ferma l’integrale applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008. www.flcgil.it 5