ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SOMMARIO Capitolo 1 – DEFINIZIONI Capitolo 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Art. 1) Ambito di operatività Art. 2) Ernie traumatiche e da sforzo Art. 3) Rischio volo Art. 4) Rischio guerra Art. 5) Malore Art. 6 ) Movimenti tellurici Art. 7) Esposizione agli elementi Capitolo 3- PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI Art. 8) Morte da infortunio Art. 9) Morte presunta Art. 10 Invalidità permanente da infortunio Art. 11) Invalidità permanente da malattia Art. 12) Inabilità temporanea da infortunio Art. 13) Rimborso spese mediche da infortunio Art. 14) Diaria da ricovero da infortunio Art.15) Diaria da ricovero da infortunio e da malattia Art. 16) Indennità da gessatura Art. 17) Spese mediche da infortunio avvenuto all’estero Art. 18) Assistenza alla persona Capitolo 4 – ESTENSIONI DI COPERTURA Art. 19) Malattie tropicali Art. 20) Danni estetici Art. 21) Recovery Hope Art. 22) Clausola dirigenti Art. 23) Responsabilità civile del Contraente Art. 24) Commorienza del coniuge Art. 25) Attività temerarie Art. 26) Sports pericolosi Art. 27) Indennizzo speciale- supervalutazione IP Art. 28) Anticipo indennizzi su IP Art. 29) Rischi sportivi Art. 30) Attività subacquee con uso di autorespiratore Art. 31) Spese funerarie Art. 32) Rimpatrio della salma Art. 33) Infortuni cagionati da colpa grave Art. 34) indennità aggiuntiva in caso di rapina o sequestro Capitolo 5 – DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 35) Esclusioni Art. 36) Persone non assicurabili – Limite d’età Art. 37) Limiti territoriali Art. 38) Criteri di indennizzabilità Art. 39) Cumulo di indennità Capitolo 6 – PREMIO DI ASSICURAZIONE Art. 40) Pagamento del premio Art. 41) Regolazione del premio Capitolo 7 – EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO Art. 42) Rinnovo del contratto Art. 43) Recesso in caso di sinistro Art. 44) Deroga tacito rinnovo Capitolo 8 – DENUNCIA DI SINISTRO Art. 45) Denuncia dell’infortunio e/o della malattia – obblighi relativi Art. 46) Prova Capitolo 9 – NORME COMUNI Art. 47) Dichiarazioni del Contraente Art. 48) Forma delle comunicazioni – Validità delle variazioni Art. 49) Clausola Broker Art. 50) Variazioni di rischio Art. 51) Controversie Art. 52) Rinuncia alla rivalsa Art. 53) Oneri fiscali Art. 54) Foro competente Art. 55) Rinvio alle norme di legge Art. 56) Altre assicurazioni Condizioni di Assicurazione _1 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia Art. 4) Rischio guerra L’Assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del Suo arrivo in tale Paese. Art. 5) Malore L’assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza. Art. 6 ) Movimenti tellurici L’assicurazione comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici. Art. 7) Esposizione agli elementi La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle Condizioni di Assicurazione, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti. Capitolo 3 – PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI Art. 8) Morte da infortunio La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto. Art. 9) Morte presunta Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli Artt. 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità, risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. Art.10) Invalidità Permanente da infortunio Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 (per l’industria), con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno dell’infortunio. Tale garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia indicata nell’allegato alla polizza denominato “ Franchigia invalidità permanente da infortunio” ove presente. Art.11) Invalidità Permanente da malattia (valido solo se espressamente richiamato in polizza) La garanzia si intende prestata per il caso di Invalidità Permanente da malattia, conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto dell'assicurazione e manifestatasi non oltre un anno dalla sua cessazione. Per malattia si intende ogni Condizioni di Assicurazione _3 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Per Invalidità Permanente si intende la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile, della capacità generica dell'Assicurato all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Ai fini della operatività della garanzia é necessario presentare il questionario anamnestico compilato in ogni sua parte; in mancanza di ciò la copertura di cui al presente allegato non potrà essere prestata. Sono escluse dall'assicurazione le Invalidità Permanenti derivanti, direttamente o indirettamente, da: - intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti, allucinogeni; - trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - eventi connessi a guerra, guerra civile, insurrezioni a carattere generale; - dolo dell'Assicurato; - malattie professionali di cui al D.P.R. del 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche. Sono inoltre escluse le Invalidità Permanenti preesistenti alla data di effetto dell'assicurazione. In caso di malattia che abbia per conseguenza una Invalidità Permanente di grado non inferiore al 25% (venticinque per cento) la Società liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle seguenti percentuali: A B PERCENTUALE INVALIDITA’ PERMANENTE ACCERTATA PERCENTUALE DELLA SOMMA ASSICURATA DA LIQUIDARE 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 A B PERCENTUALE INVALIDITA’ PERMANENTE ACCERTATA PERCENTUALE DELLA SOMMA ASSICURATA DA LIQUIDARE 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Oltre 66 35 37 39 41 43 45 47 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 100 Nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'Invalidità Permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 24% (ventiquattro per cento) della totale. Il grado di Invalidità Permanente viene valutato non prima che sia decorso un anno dalla data di denuncia della malattia e comunque non oltre 18 (diciotto) mesi da tale data. La valutazione del grado di Invalidità Permanente verrà effettuata con riferimento alla Tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n.1124. La visita fiscale verrà effettuata contemporaneamente dal medico dell'Assicurato e dal medico della Società, i quali definiranno e concorderanno il grado di Invalidità Permanente. In caso di controversia vale quanto previsto dal successivo Art. 51). Art. 12) Inabilità temporanea da infortunio (valido solo se espressamente richiamato in polizza) Se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità temporanea al lavoro, sempreché tale garanzia sia prevista in polizza, la Società liquida l’indennità giornaliera assicurata: Condizioni di Assicurazione _4 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - integralmente per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni dichiarate; - parzialmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni, in relazione al grado che egli ha conservato, o che è andato riacquistando, della sua capacità fisica. L’indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni a decorrere dell’undicesimo giorno successivo a quello dell’infortunio. L’indennità cessa il giorno in cui il trattamento all’Assicurato è considerato completo dal medico curante o l’inabilità al lavoro è terminata, oppure il grado di invalidità permanente può essere fissato, nonché con la morte dell’Assicurato. Se alla fine delle cure mediche l’Assicurato si dichiara ancora inabile al lavoro, la Società è obbligata a fare ulteriori pagamenti solo se la continuazione di detta incapacità è dichiarata da un certificato medico preparato ed inviato alla Società a periodi non superiori a quattordici giorni. Art. 13) Rimborso spese mediche da infortunio (valido solo se espressamente richiamato in polizza) La Società rimborsa agli Assicurati, per i quali tale garanzia è richiesta, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, per ogni evento, dell’importo assicurato indicato in polizza. Per cure mediche si intendono: - spese ospedaliere o cliniche; - onorari a medici e a chirurghi; - accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’Istituto di cura o all’ambulatorio; - spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche; - spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 150,00 (centocinquanta) per evento, importo che rimane quindi a carico dell’Assicurato. Art. 14) Diaria da ricovero da infortunio (valido solo se espressamente richiamato in polizza) La Società assicura in caso di ricovero in Istituti di Cura, legalmente riconosciuti, a seguito di un infortunio strettamente risarcibile a norma delle Condizioni di Assicurazione il pagamento dell'indennità assicurata per ogni giorno di degenza per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni e per ogni anno assicurativo. Sono esclusi i ricoveri determinati: da intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o dall'uso di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni; da cure e da interventi per la eliminazione di difetti fisici, per applicazione di carattere estetico (salvo che siano rese indispensabili a seguito di infortunio), per le cure e protesi dentarie. Sono altresì esclusi i ricoveri in stabilimenti termali, case di soggiorno e di convalescenza. La denuncia per l'efficacia della garanzia di cui al presente Articolo, deve essere fatta nel termine e con le modalità previste al successivo Art. 45). In caso di ritardata denuncia non verrà pagata alcuna indennità, per i giorni di degenza anteriori al giorno della denuncia stessa. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a degenza ultimata su presentazione dei documenti giustificativi che riportino l'esatto periodo di degenza con la data di entrata e di uscita dall'Istituto di Cura. La Società potrà inoltre richiedere all'Assicurato di sottoporsi ad accertamenti e controlli medici, di fornire informazioni e di produrre, ove occorra, copia della cartella clinica completa redatta nel luogo di cura. Art. 15) Diaria da ricovero da infortunio e da malattia (valido solo se espressamente richiamato in polizza) La Società assicura in caso di ricovero in Istituti di Cura, legalmente riconosciuti, a seguito di: un infortunio strettamente riconoscibile a norma delle Condizioni di Assicurazione; una malattia intendendosi per tale ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; parto o da interruzione non volontaria della gravidanza; il pagamento dell'indennità assicurata per ogni giorno di degenza per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni per ogni evento e per ogni anno assicurativo, con il limite comunque di 10 (dieci) giorni per i ricoveri di cui al terzo punto che precede. Per gli Assicurati di età superiore ai 60 (sessanta) anni, compiuti anche in corso di contratto, l'indennità giornaliera, limitatamente alle malattie, sarà corrisposta dal 21°(ventunesimo) giorno successivo a quello del ricovero. La garanzia prende effetto: per gli infortuni e le malattie dalle ore 24.00 del giorno del perfezionamento della polizza; per il parto o interruzione non volontaria della gravidanza dal 271° (duecento settantunesimo) Condizioni di Assicurazione _5 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia giorno successivo a quello del perfezionamento della polizza; per le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, dal 365 (trecento sessantacinquesimo) giorno successivo a quello del perfezionamento della polizza. Sono esclusi i ricoveri determinati: da nevrosi, malattie tubercolari, mentali o di carattere professionale; da malattie dipendenti da gravidanza e puerperio (fatta eccezione per i casi comportanti intervento chirurgico cruento sempreché siano trascorsi almeno 270 (duecentosettanta) giorni dal perfezionamento della polizza), da interruzione volontaria della gravidanza di cui alla Legge 25/05/1978 n. 194; da intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o dall'uso di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni; da cure e da interventi per la eliminazione o correzione di difetti fisici, per applicazione di carattere estetico (salvo che siano rese indispensabili a seguito di infortunio), per le cure e protesi dentarie. Sono altresì esclusi i ricoveri in stabilimenti termali, case di soggiorno e di convalescenza. La denuncia per l'efficacia della garanzia di cui al presente Articolo, deve essere fatta nel termine e con le modalità previste al successivo Art. 45). In caso di ritardata denuncia non verrà pagata alcuna indennità per i giorni di degenza anteriori al giorno della denuncia stessa. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a degenza ultimata su presentazione dei documenti giustificativi che riportino l'esatto periodo di degenza con la data di entrata e di uscita dall'Istituto di Cura. La Società potrà inoltre richiedere all'Assicurato di sottoporsi ad accertamenti e controlli medici, di fornire informazioni e di produrre, ove occorra, copia della cartella clinica completa redatta nel luogo di cura. La domanda di liquidazione, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza della garanzia, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui é terminata la degenza. Art. 16) Indennità da gessatura (valido solo se espressamente richiamato in polizza) Qualora a seguito di infortunio indennizzabile sia applicato apparecchio gessato, o un tutore immobilizzante equivalente, la Società liquida l’indennità giornaliera garantita, a partire dall’undicesimo giorno, fino alla sua rimozione e, comunque, per un periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni. Per “Gessatura“ si intende un mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento immobilizzante, comunque esterno, sempreché applicato e/o rimosso da personale medico. Art. 17) Spese mediche da infortunio avvenuto all’estero (valido solo se espressamente richiamato in polizza) La Società rimborsa agli Assicurati, in caso di infortunio avvenuto all'Estero, il costo delle cure mediche sostenute fino a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni evento, con l'applicazione di una franchigia fissa di € 50,00 (cinquanta), importo che rimane quindi a carico dell'Assicurato. Per cure mediche si intendono: spese ospedaliere o cliniche; onorari a medici e a chirurghi; accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'istituto di cura o all'ambulatorio; spese fisioterapiche in genere, spese farmaceutiche; spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente. Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate. La presente garanzia si cumula con altre in corso per gli stessi Assicurati con l'infrascritta Società fino ad un limite massimo complessivo di € 15.000,00 (quindicimila) per evento. Art. 18) Assistenza alla persona (valido solo se espressamente richiamato in polizza) Per la presente clausola si intendono “Assicurati” gli assicurati di cui alla presente polizza. Gli stessi potranno accedere ai servizi tramite la linea verde n. 800/919925 se in Italia, oppure al n. telefonico 06/42115575 se all'estero. Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, gli Assicurati saranno richiamati entro le successive quattro ore lavorative. 1) Consulenza Medica Il servizio medico della Società composto da un Direttore Sanitario e da una equipe di medici qualificati e specializzati, fornisce informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico-sanitario: - reperimento di medici generici e specialistici; - reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza; - organizzazione di consulti medici; - centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie con relativa disponibilità letti; - centri per cure termali; - segnalazione di infermiere professionista. Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni. Condizioni di Assicurazione _6 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia Resta a totale carico dell'Assicurato l'onorario dello specialista. 2) Segnalazione di medici convenzionati all’Estero La Società, tramite la propria Centrale Operativa, garantisce all'Assicurato un servizio di informazioni fornendo segnalazioni su medici convenzionati all'Estero. 3) Informazioni turistiche La Centrale Operativa fornisce informazioni circa i seguenti argomenti di carattere turistico e ricreativo: - viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, alberghi, campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e termali, itinerari turistici, musei, fiere; - amministrative: documenti per i viaggi all'Estero, vaccinazioni. 4) Informazioni postali La Centrale Operativa fornisce informazioni circa i seguenti argomenti di carattere postale: - modalità e tariffe: per il recapito di una lettera e/o pacco in Italia ed all'Estero; - corrispondenza: pacchi, telegrammi, uffici postali principali, vaglia. 5) Informazioni legali La Centrale Operativa fornisce informazioni circa i seguenti argomenti di carattere legale: - famiglia: adozioni, affiliazione, comunione beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione personale, successione, testamento, tutela, indirizzi di studi legali; - casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, affitti con patti in deroga, lavoro domestico. 6) Informazioni burocratiche e/o gestione documenti personali La Centrale Operativa fornisce informazioni circa i seguenti argomenti di carattere burocratico: Emissioni e/o rinnovi (a titolo esemplificativo e non limitativo) - certificati: cittadinanza, matrimonio, nascita, residenza, stato di famiglia; - documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida; - consulenze: Enti Pubblici; - varie: carta di circolazione, revisione auto, registrazione e tassa cani. 7) Invio di un medico d'urgenza in Italia (Prestazione valida per assicurati in viaggio ad oltre 50 Km. dal domicilio attuale) Qualora l'Assicurato abbia necessità di reperire urgentemente un medico e non riesca a mettersi in contatto con il proprio medico curante dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi, potrà contattare la Centrale Operativa che provvederà ad inviarne uno convenzionato al domicilio dell'Assicurato. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati, ad intervenire personalmente, la Società organizzerà, in via sostitutiva il trasferimento dell'Assicurato, nel centro medico idoneo più vicino, mediante ambulanza. La Società terrà a proprio carico i costi relativi. La prestazione sarà fornita massimo due volte durante l'anno di validità del servizio, per Assicurato. 8) Invio di un medico d'urgenza all'Estero Qualora l'Assicurato abbia necessità di reperire un medico potrà contattare la Centrale Operativa che provvederà ad inviarne uno convenzionato. In caso di impossibilità di uno dei medici convenzionati, ad intervenire personalmente, la Società organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino, mediante ambulanza. Tale prestazione è a carico della Società. L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa, il motivo della sua richiesta e specificare la località in cui si trova, indirizzo ed il recapito telefonico. La prestazione sarà fornita massimo due volte durante l'anno di validità del servizio, per Assicurato. 9) Invio di medicinali urgenti in Italia Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di medicinali non reperibili in loco, ed in mancanza di medicine sostitutive, potrà rivolgersi alla centrale operativa per richiederne l'invio. Restano a carico della Società le spese inerenti l'invio delle specialità in questione, che potrà essere richiesto per massimo tre volte durante l'anno di validità del servizio, per Assicurato. Il costo di queste ultime resta a totale carico dell'Assicurato. All'atto della richiesta l'Assicurato dovrà comunicare: nome del farmaco, modalità di somministrazione e nome della casa farmaceutica. 10) Invio di medicinali urgenti all'Estero Nel caso in cui l'Assicurato, trovandosi all'Estero, necessiti di specialità medicinali non reperibili in loco (ma regolarmente registrate in Italia) ed in mancanza di medicinali locali sostitutivi, potrà rivolgersi alla Centrale Operativa per richiederne l'invio. Tale invio sarà assoggettato alle vigenti norme del Paese in cui si trova l'Assicurato ed alle norme che ne regolano il trasporto. Il costo di tale prestazione resta a totale carico dell'Assicurato. Al fine di ottimizzare i tempi l'Assicurato dovrà comunicare: nome del farmaco, modalità di somministrazione e nome della casa farmaceutica. Condizioni di Assicurazione _7 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia 11) Rientro sanitario In caso di infortunio e/o malattia improvvisa all'Estero e qualora l'Assicurato necessiti, a giudizio dei medici della Società e dei medici curanti presso la struttura ospedaliera in cui Egli si trova ricoverato, di un trasferimento in una struttura ospedaliera in Italia, più idonea e specializzata alle cure del caso, la Società provvederà ad organizzare il trasporto sanitario con il mezzo più appropriato: A) in un ospedale attrezzato in Italia per il prosieguo delle cure e/o ulteriori indagini diagnostiche; B) presso la sua residenza. Tale mezzo, in base alle condizioni cliniche dell’Assicurato e ad insindacabile giudizio del servizio medico della Centrale Operativa di Assistenza potrà essere: - aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, se necessario con posto barellato; - autoambulanza; - treno in prima classe, eventualmente in vagone letto. Il costo di tale prestazione è a totale carico della Società. Se ritenuto necessario dall'equipe medica della Centrale Operativa verrà fornita l'assistenza medica e/o infermieristica durante il rientro sanitario. Il trasporto, la sua organizzazione e l'eventuale costo del personale sanitario necessario durante il rientro, sarà a carico della Società. La Società ha facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato. Non danno luogo a prestazione le infermità o le lesioni che a giudizio dell'equipe medica della Centrale Operativa, possano essere curate in loco o che non pregiudichino la prosecuzione del viaggio. La prestazione non verrà altresì fornita in quei casi in cui si contravvenga a norme sanitarie nazionali o internazionali. 12) Rimpatrio della salma La Società organizza ed effettua il rimpatrio della salma fino al luogo di sepoltura della salma, tenendo a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 2.500,00. A questa prestazione viene anche abbinato il biglietto di aereo o treno di A/R per un parente residente in Italia, che voglia partecipare alle esequie. Sono escluse le spese inerenti la cerimonia funebre e le eventuali spese di recupero della salma. 13) Anticipo spese mediche all'Estero La Società si impegna ad effettuare all'Assicurato un anticipo di denaro per le spese mediche, farmaceutiche e chirurgiche da sostenersi a seguito di ricovero ospedaliero in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa fino ad un massimo di € 1.500,00, contro opportuna garanzia bancaria o assegno circolare. L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito che consentono alla Società di verificare la solvibilità dell'Assicurato. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi al corrente tasso bancario. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l'Assicurato non è in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio della Società. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenga alle norme vigenti in materia valutaria. 14) Rientro anticipato Qualora l'Assicurato nel corso di un viaggio dovesse rientrare alla sua residenza a causa dell'avvenuto decesso in Italia di un suo famigliare (genitori, figli, coniuge, fratello, sorella, suoceri) contattando la Centrale Operativa potrà ottenere l'organizzazione del suo viaggio di rientro. La Società terrà a suo carico le spese del viaggio in treno prima classe o in aereo di linea classe economica. 15) Reperimento ed invio di una ambulanza in Italia (Prestazione valida per assicurati in viaggio ad oltre 50 Km. dal domicilio attuale) In caso di infortunio e/o malattia, qualora l'Assicurato necessiti a giudizio del medico curante e dei medici della Società di un trasporto in ambulanza, la Società provvederà alla ricerca, al reperimento ed all'invio della stessa presso il domicilio dell'Assicurato. La prestazione è a carico della Società nei casi d'urgenza, per un massimo di tre volte durante l'anno di validità e con un massimo di € 300,00 per anno e per Assicurato. 16) Segreteria telefonica per comunicazioni urgenti In caso di sinistro, infortunio o malattia occorsi all'Assicurato la Centrale Operativa mette a disposizione il proprio centralino per trasmettere eventuali messaggi urgenti a persone che l'Assicurato non riesce a contattare. 17) Intermediazione telefonica per problemi di salute La centrale operativa organizza il contatto telefonico tra il proprio personale multilingue, i medici curanti sul posto e l'Assicurato quando quest'ultimo trovandosi all'Estero viene ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia ed ha difficoltà a comunicare con i medici perchè non conosce la lingua. 18) Protezione carte di credito Su richiesta e previa comunicazione di tutte le informazioni necessarie, la Società provvederà immediatamente a comunicare con la Credit Club o Condizioni di Assicurazione _8 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia banca dell'Assicurato per bloccare carta di credito o assegno bancario. 19) Anticipo denaro in caso di smarrimento o furto di carta di credito o assegni In caso di smarrimento o furto di carta di credito o assegni, la Società si impegna ad effettuare all'Assicurato un anticipo di denaro per le spese di prima necessità che dovesse eventualmente sostenere fino ad un massimo di € 500,00 , contro opportuna garanzia bancaria. Il rimborso di tali anticipi dovrà essere effettuato dall'Assicurato entro 15 giorni. 20) Invio bagaglio sostitutivo Qualora l'Assicurato, durante un viaggio all'Estero, smarrisca o subisca il furto del suo bagaglio, potrà chiamare la Centrale Operativa indicando la persona da contattare; la Società, provvederà poi a ritirare un nuovo bagaglio, presso la persona contattata, ed a inviarlo nel luogo comunicato. In caso di spedizione via aerea, il bagaglio sarà a disposizione presso il più vicino aeroporto internazionale ed il peso del bagaglio non potrà essere superiore a 20 kg. Capitolo 4 – ESTENSIONI DI COPERTURA Art. 19 Malattie tropicali (valido solo se espressamente richiamato in polizza) Si conviene, tra le Parti Contraenti, che limitatamente al caso di Invalidità Permanente, la garanzia è estesa alle malattie tropicali di cui gli Assicurati fossero colpiti durante il soggiorno in tutto il Mondo, con l'intesa che, per malattie tropicali devono intendersi quelle contemplate nel R.D. 07/02/1938 n. 281, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: amebiasi, bilhrariosi, dermotifo, dissenteria batterica, febbre ittero-emoglobinurica, meningite cerebro-spinale epidemica, vaiolo, febbre ricorrente africana, infezione malarica perniciosa. Rimane inteso che: - - - - - la garanzia è subordinata alla circostanza che gli Assicurati si trovino in perfette condizioni di salute e che siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi; la valutazione del grado di Invalidità Permanente verrà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche, con l'intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengono in ogni caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di Invalidità Permanente assoluta e che la liquidazione verrà fatta dalla Società in un’unica soluzione anziché sotto forma di rendita; le somme assicurate per la presente garanzia si intendono le stesse previste per il caso di Invalidità Permanente a seguito di infortunio, fermo restando il limite massimo assicurabile di € 500.000,00 (cinquecentomila); non si fa luogo ad indennizzo quando il grado di Invalidità Permanente è pari o inferiore al 20% (venti per cento), se invece l'Invalidità Permanente risulta superiore a detta percentuale, l'indennizzo viene liquidato senza applicazione di alcuna franchigia; il periodo utile massimo per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma delle presenti disposizioni per il rischio delle malattie tropicali, viene fissato in due anni dal giorno della denuncia della malattia. Art. 20) Danni estetici (valido solo se espressamente richiamato in polizza) Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni di Assicurazione, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento) per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 50,00 (cinquanta) per evento, importo che rimane quindi a carico dell’Assicurato. Art. 21) Recovery Hope La Società riconosce a favore e all'atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del Beneficiario, il pagamento di un indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti in polizza, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite: 1. 2. L'ammontare dell'indennizzo per Recovery Hope é pari all’indennità assicurata per il caso di morte stabilita in polizza. La Società verserà al Beneficiario (che sarà rappresentato come meglio definito in seguito) l'indennizzo per Recovery Hope al verificarsi delle condizioni di seguito definite. Potrà essere esercitata la richiesta di pagamento di indennizzo per Recovery Hope (I) se il Beneficiario sarà rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 (centottanta) giorni, (II) se sarà stata data comunicazione alla Società, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia dell'inizio dello stato di coma, sia dell'avvenuto superamento del periodo di 180 (centottanta) giorni continuativi e ininterrotti; Condizioni di Assicurazione _9 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia In entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere fatta alla Società, a pena di decadenza, entro dieci giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 180 (centottanta) giorni di coma, e (III) se sarà stata fornita alla Società la documentazione richiesta da questa ai sensi dell’Art.46) (Prova), su tale stato. 3. La domanda di pagamento dell'indennizzo Recovery Hope deve essere presentata dal curatore o tutore provvisorio o definitivo nominato corredata dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente in copia autentica, sia della nomina del curatore o tutore, sia del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell'indennizzo Recovery Hope con le modalità e gli effetti previsti dal presente articolo, ivi compresi quelli qui di seguito specificati. 4. A partire dalla data di pagamento dell'indennizzo Recovery Hope, la copertura assicurativa a favore del Beneficiario di cui alla polizza cesserà e quindi la Società null'altro sarà tenuta a corrispondere a detto Beneficiario né per morte né per invalidità permanente, salvo al verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo che segue. 5. Nell’ipotesi in cui entro 730 (settecentotrenta) giorni dalla data di pagamento dell'indennizzo Recovery Hope il Beneficiario esca totalmente dal coma la Società, a richiesta del Beneficiario, direttamente o, a richiesta del tutore o curatore (purché debitamente autorizzati - tutore o curatore - con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente) effettuerà il pagamento di un indennizzo integrativo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo già corrisposto, sino ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila). Tale pagamento sarà effettuato dopo che la ripresa dal coma abbia proseguito in modo continuativo ed ininterrotto per almeno 30 (trenta) giorni e a condizione che alla Società sia stata fornita la documentazione richiesta ai sensi dell'Art.46) (Prova) su tale stato. Art. 22) Clausola dirigenti (valido solo se espressamente richiamato in polizza) Resta convenuto tra le Parti che limitatamente per le persone con la qualifica di Dirigente: Malattie professionali L’assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali (intendendo come tali quelle indicate nella tabella annessa al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (per l’industria), e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza), che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e che riducano l’attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10% (dieci per cento) della somma totale. Resta confermata l’esclusione delle conseguenze dirette e indirette di trasmutazione provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. Il Contraente dichiara che all’atto del perfezionamento del presente contratto i Dirigenti, da ritenersi assicurati, non presentano alcuna manifestazione morbosa riferibile alle predette malattie. Grave invalidità permanente Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia professionale, l’attitudine al lavoro dell’Assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire una attività lavorativa in mansioni compatibili, la somma assicurata per il caso di invalidità permanente viene liquidata al 100% (cento per cento). Sport pericolosi L’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, escluso comunque il paracadutismo e gli sport aerei in genere. Art. 23) Responsabilità civile del Contraente (valido solo se espressamente richiamato in polizza) 1. Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari designati in polizza o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio l’indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, la Società risponde delle maggiori somme che il Contraente fosse tenuto a pagare in eccedenza delle indennità liquidate in base agli Artt. 8, 10) e 12) per morte da infortunio, invalidità permanente da infortunio o inabilità temporanea da infortunio, e fino a concorrenza di un ulteriore importo uguale a quello di dette indennità, con il limite massimo, per ciascun infortunato, di € 1.000.000,00 (unmilione). Nel caso di infortunio che colpisca più Assicurati, l'importo complessivo a carico della Società non potrà superare il limite massimo di € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila). 2. Qualora l'infortunato o i suoi beneficiari recedano dall'azione di Responsabilità Civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata verrà pagata agli stessi sotto deduzione delle spese sostenute per la difesa del Contraente. 3. Se con i beneficiari designati in polizza o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l'infortunio subito dall'Assicurato, avanzino pretese di danno verso il Contraente, l'assicurazione prestata con la presente appendice vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari, fermi sempre i limiti di cui al precedente punto 1) del presente articolo. 4. La presente assicurazione è operante soltanto per infortuni indennizzabili a sensi della presente polizza. Condizioni di Assicurazione _10 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia 5. L'assicurazione non vale per gli infortuni che colpiscano: - Parenti od affini del Contraente stabilmente con Lui conviventi; - Amministratori e Soci del Contraente, nel caso si tratti di una Società a responsabilità illimitata, e i loro parenti od affini con essi conviventi. 6. Se per un infortunio viene iniziato un procedimento penale o una causa in sede civile, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società appena ne abbia conoscenza; parimenti, dovrà informare questa di qualsiasi domanda proposta da infortunati o loro beneficiari o aventi diritto per conseguire risarcimenti a titolo di Responsabilità Civile, trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quanto riguarda la vertenza. La Società assume fino a quando ne ha interesse, e sostenendone le spese a termini di Legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti. Art. 24) Commorienza del coniuge (valido solo se espressamente richiamato in polizza) Se a causa di infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte dell’Assicurato e del coniuge convivente, non legalmente separato, l’indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni – se conviventi, beneficiari indicati in polizza e privi di redditi propri – sarà aumentata del 50% (cinquanta per cento). Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso aggiuntivo a carico della Società, per tale titolo, non potrà superare l’importo di € 50.000,00 (cinquantamila) e che l’applicazione della presente Condizione Aggiuntiva rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte. Art. 25) Attività’ Temerarie (valido solo se espressamente richiamato in polizza) In caso di morte o invalidità permanente determinata da un infortunio e derivante da una delle seguenti attività: a) alpinismo con scalata di rocce/pareti/ghiacciai oltre il III° grado della scala U.I.A.A.; b) speleologia effettuata in solitario; c) immersione con autorespiratore oltre i 18 (diciotto) metri di profondità; si applica un sottolimite pari al 50% (cinquanta per cento) della somma assicurata prevista per le attività extraprofessionali, con il massimo di € 100.000,00 (centomila), salvo che per gli Assicurati aventi la qualifica di Dirigenti per i quali non troverà applicazione il presente sottolimite. Non rientrano in garanzia le attività temerarie sopra elencate per le quali l’Assicurato percepisce una qualunque forma di compenso, anche a solo titolo di rimborso spese. La presente estensione si intende operante solo con riferimento alle attività extraprofessionali. Art. 26) Sports pericolosi (valido solo se espressamente richiamato in polizza) A parziale deroga di quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di paracadutismo e sport aerei in genere. Art 27) Indennizzo Speciale – Supervalutazione invalidità permanente (valido solo se espressamente richiamato in polizza) In caso di perdita totale a seguito di infortunio della vista, dell’udito o della voce verrà liquidato un importo pari al doppio di quello stabilito in base alla Tabella D.P.R. 30/06/1965 N. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, con il massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente. In tutti gli altri casi di infortunio, che producano come conseguenza una Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66% (sessantasei per cento) la Società liquiderà un indennizzo pari al 100% (cento per cento) della somma assicurata. Art. 28) Anticipo indennizzi su invalidità permanente (valido solo se espressamente richiamato in polizza) Trascorsi 60 giorni dal termine delle cure mediche relative ad un infortunio indennizzabile a termini di polizza, anche se non ancora sopraggiunta la guarigione definitiva o la stabilizzazione dei postumi invalidanti, l’Assicurato può richiedere un anticipo alla Società pari al 50% (cinquanta per cento) del presunto ammontare indennizzabile per invalidità permanente con il massimo di € 100.000,00 (centomila), da conguagliarsi successivamente in sede di definitiva liquidazione del sinistro. L’anticipo verrà liquidato entro 30 (trenta) giorni dall’acquisizione dei dati completi sullo stato di salute dell’Assicurato, a condizione che, a seguito di accertamento autonomo da parte della Società, il grado di invalidità permanente residuato dopo le cure mediche non sia inferiore al 20% (venti per cento) della totale. Art. 29) Rischi sportivi (valido solo se espressamente richiamato in polizza) L’assicurazione vale per l’esercizio delle pratiche sportive non professionali in genere svolte a scopo agonistico. Condizioni di Assicurazione _11 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia Restano pertanto escluse dall’introduzione delle franchigie tutte quelle attività ricreative non escluse dalle Condizioni di Assicurazione. Sugli infortuni sportivi verrà applicata la seguente franchigia: - - - da € 0 (zero) e fino a € 500.000,00 (cinquecentomila) non si corrisponderà alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente accertato non supera il 3% (tre per cento); sulla somma eccedente € 500.000,000 (cinquecentomila) e fino a € 750.000,00 (settecentocinquantamila) non si corrisponderà alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente accertato non supera il 5% (cinque per cento); sulla somma eccedente € 750.000,000 (settecentocinquantamila) non si corrisponderà alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente accertato non supera il 10% (dieci per cento). Ne consegue che se l'invalidità permanente supera rispettivamente le percentuali del 3%, del 5% e del 10% della totale, sempre nel rispetto dei limiti sopra indicati, viene corrisposto il risarcimento solo per la parte eccedente dette percentuali. Art. 30) Attività subacquea con uso di autorespiratore (valido solo se espressamente richiamato in polizza) A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione, la garanzia assicurativa di cui alla presente polizza si intende estesa agli infortuni occorsi agli Assicurati durante l'attività subacquea con uso di autorespiratore. Restano comunque esclusi i casi di embolia. Art. 31) Spese funerarie (valido solo se espressamente richiamato in polizza) Si conviene che in caso di infortunio che comporti come conseguenza il decesso dell'Assicurato, la Società rimborsa ai Beneficiari indicati in polizza le spese regolarmente documentate sostenute per il funerale o la cremazione, entro il limite massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento). Art. 32) Rimpatrio della salma (valido solo se espressamente richiamato in polizza) In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto all'Estero, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa ai beneficiari indicati le spese sostenute per il trasporto della salma in Patria, fermo il limite massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento). Art. 33) Infortuni cagionati da colpa grave (valido solo se espressamente richiamato in polizza) A parziale deroga dell’Art. 1900 del Codice Civile e di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la garanzia assicurativa si intende estesa anche agli infortuni cagionati da colpa grave dell’Assicurato. Art. 34) Indennità’ aggiuntiva in caso di rapina o sequestro (valido solo se espressamente richiamato in polizza) In caso di morte dell'Assicurato a seguito di rapina, tentata rapina, sequestro, tentativo di sequestro, estorsione, messi in atto nei confronti dell'Assicurato stesso, la somma dovuta a termini di polizza sarà aumentata di € 100.000,00 (centomila). Capitolo 5 – DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 35) Esclusioni Infortuni Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti: da eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto previsto dall’Art. 4) (rischio guerra); da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; dalla pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A., salto dal trampolino con gli sci, bob, pugilato, deltaplano, sport aerei in genere; - - - - dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura; da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni; dall’uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei; da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante; dall’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale; da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio. Condizioni di Assicurazione _12 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia Art. 36) Persone non assicurabili – Limite d’età Infortuni La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi; l’assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Tuttavia, ciò premesso, si da atto che il Contraente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio l’indennità per invalidità permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. La garanzia assicurativa si intende prestata senza limiti di età. A decorrere dalla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 75° (settantacinquesimo) anno, tuttavia, l’assicurazione potrà essere rinnovata con patto speciale a condizioni da concordarsi, solo previa presentazione, 30 (trenta) giorni prima della scadenza, di certificato medico attestante buona salute e successiva approvazione da parte della Società, formulata a suo insindacabile giudizio, mediante emissione di apposita appendice di rinnovo. Resta ferma tuttavia la facoltà dell'Assicurato che abbia compiuto 75 (settantacinque) anni di età, di procedere al rinnovo tacito dell’assicurazione, anche senza presentazione del certificato medico attestante buona salute, attraverso il pagamento del medesimo premio corrisposto nell'anno precedente. In tal caso le prestazioni si intenderanno ridotte, a parità di premio, nella misura del 50% (cinquanta per cento) e di un ulteriore 50% (cinquanta per cento), a partire dal compimento dell’ 80° (ottantesimo) anno, calcolato su quanto riconosciuto nel periodo precedente, nel limite massimo comunque non superabile di € 200.000,00 (duecentomila). Malattia L'assicurazione non vale: per le persone di età superiore ai sessantacinque anni, mentre per quelle assicurate cessa automaticamente alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età, per le persone affette da epilessia, tossicodipendenza, infermità mentali, alcolismo; l'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Art. 37) Limiti territoriali L’assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro. Art. 38) Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. Art. 39) Cumulo di indennità L’indennità per inabilità temporanea da infortunio è cumulabile con quella per morte da infortunio e invalidità permanente da infortunio. Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, ma entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Limite catastrofale Fermo i limiti stabiliti per gli infortuni aeronautici, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 25.000.000 (venticinque milioni). Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla riduzione proporzionale. Invalidità Permanente da malattia La garanzia non potrà in alcun caso cumularsi con quella di Invalidità Permanente da infortunio. Condizioni di Assicurazione _13 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia Inabilità temporanea da infortunio Detta indennità non é cumulabile in alcun modo con quanto eventualmente corrisposto per “diaria da ricovero da infortunio”, per la componente infortuni della garanzia “diaria da ricovero da infortunio e malattia” e indennità da gessatura Diaria da ricovero da infortunio La diaria da ricovero da infortunio non è cumulabile con la garanzia Inabilità temporanea da infortunio e indennità da gessatura. Diaria da ricovero da infortunio e malattia Relativamente alla componente Infortuni della presente garanzia, la stessa non è cumulabile con la garanzia Inabilità temporanea indennità da gessatura. da infortunio e Indennità da gessatura Detta indennità non é cumulabile in alcun modo con quanto eventualmente corrisposto per “diaria da ricovero da infortunio” dalla componente infortuni della “diaria da ricovero da infortuni e malattia” e inabilità temporanea da infortunio. Spese mediche da infortunio avvenuto all’estero La garanzia si cumula con altre in corso per gli stessi Assicurati con l'infrascritta Società fino ad un limite massimo complessivo di € 15.000,00 (quindicimila) per evento. Capitolo 6 – PREMIO DI ASSICURAZIONE Art. 40) Pagamento del premio Il Contraente è tenuto a pagare, presso la Direzione Generale per l’Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Intermediario cui la polizza è assegnata, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, i premi comprensivi delle addizionali stabilite dalla polizza medesima. La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione Generale per l’Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza è assegnata, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l’importo. L’assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e le addizionali sono pagati; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze del contratto. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di trenta giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento del premio, delle addizionali e delle spese, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorso il termine di rispetto di cui sopra, la Società ha diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l’esecuzione. Il premio è sempre determinato per periodo di assicurazione di 365 giorni, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Art. 41) Regolazione del premio (valido solo se espressamente richiamato in polizza) Se il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio fluttuanti, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo secondo le risultanze delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito. A tale scopo entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari. Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, o il pagamento delle differenze attive dovute, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Qualora il premio consuntivo risultasse superiore al 50% (cinquanta per cento) rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest’ultimo con Condizioni di Assicurazione _14 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia effetto dall’annualità immediatamente successiva, portandolo ad un importo non inferiore all’80% (ottanta per cento) dell’ultimo premio consuntivo. Assicurazione in base all’ammontare delle Retribuzioni Agli effetti assicurativi per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, esclusi gli assegni familiari. Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell’infortunato quella percepita e/o maturata per i titoli di cui sopra nel trimestre precedente il mese in cui si è verificato l’infortunio (con esclusione delle retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese) moltiplicata per quattro; a tale ammontare si aggiungeranno le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte effettivamente all’infortunato nei dodici mesi precedenti purché su tali somme sia conteggiato o conteggiabile il premio di assicurazione. A maggior precisazione di quanto sopra si dà atto che nella definizione “retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese” devono intendersi incluse: mensilità aggiuntive, premi di produzione, incentivi o provvigioni, indennità di trasferta, bonus, compensi arretrati, compensi per lavoro straordinario. Per gli infortunati che non abbiano raggiunto i 90 (novanta) giorni di servizio è considerata retribuzione annua quella che si ottiene moltiplicando per 360 (trecentosessanta) la retribuzione giornaliera media attribuibile all’infortunato per il periodo di tempo decorrente dall’assunzione in servizio fino al giorno dell’infortunio e considerandosi agli effetti della media anche i giorni non lavorativi. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l’identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli. Il tasso di premio pattuito, specificato nel conteggio di liquidazione, viene applicato alla retribuzione computata ai sensi di cui al precedente punto 1. Al premio risultante saranno applicati gli sconti e le maggiorazioni eventualmente pattuiti ed aggiunte le addizionali e la tassa governativa. Il premio viene anticipato dal Contraente in base al preventivo annuo di retribuzione pure specificato nel conteggio di liquidazione. Assicurazione a Libro Matricola La garanzia assicurativa viene prestata inizialmente per i nominativi indicati nel libro matricola allegato, con l'intesa che potrà essere estesa a tutte le persone appartenenti alle Categorie indicate nello stato di rischio. Le variazioni di rischio, aggiunte e diminuzioni, dovranno essere immediatamente comunicate alla Società e/o al Broker a mezzo lettera raccomandata, e-mail e/o fax con l'indicazione di tutti i dati richiesti per l'iscrizione a detto elenco. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, dell’e-mail e/o del fax che il Contraente farà pervenire al Broker. Le variazioni riguardano il personale appartenente alle categorie indicate fermo restando che il predetto personale non potrà essere assicurato per capitali superiori a quelli indicati nello stato di rischio. Per le categorie di personale non contemplate o, se contemplate, da comprendersi per somme superiori a quelle già previste per il personale della stessa categoria, nonché per le persone che non si trovino in condizioni normali di rischio per età, difetti fisici, malattie, mutilazioni ecc. od esposte a rischi speciali, resta esplicitamente convenuto che l'assicurazione avrà effetto, alle condizioni da pattuirsi, solo dopo adesione scritta da parte della Società. Al termine di ogni annualità assicurativa, o del minor periodo pattuito, si procederà alla regolazione del premio definitivo in base ai tassi di premio convenuti ed ai capitali assicurati. Le differenze attive risultanti, devono essere pagate nei 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione. Se il Contraente non effettua nel termine predetto il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Capitolo 7 – EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO Art. 42) Rinnovo del contratto In mancanza di disdetta inviata da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per 365 (trecentosessantacinque) giorni e così successivamente. Per la validità di tale lettera farà fede il timbro dell’Ufficio Postale. Condizioni di Assicurazione _15 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia Art.43) Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro conseguente ad infortunio, denunciato ai termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione dandone preavviso all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa da parte del Contraente. In tutti i casi entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell’infortunio o qualunque altro atto delle parti, non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso. Relativamente ad ogni sinistro conseguente a malattia, la Società potrà esercitare il proprio diritto di recesso esclusivamente ove il contratto assicurativo fosse stato stipulato da meno di 730 (settecentotrenta) giorni. In ogni caso, ferme le limitazioni di cui sopra, le parti hanno la facoltà di far cessare anche solo l'assicurazione relativa alla garanzia cui il sinistro si riferisce, mantenendo in vigore le altre garanzie. Art.44) Deroga tacito rinnovo (valido solo se espressamente richiamo in polizza) A deroga di quanto disposto dall’Art. 42) delle Condizioni di Assicurazione, resta convenuto che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Capitolo 8 – DENUNCIA DI SINISTRO Art.45) Denuncia dell’infortunio e/o della malattia – Obblighi relativi La denuncia di ogni infortunio e/o malattia, deve essere fatta alla Direzione Generale per l’Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza è assegnata, o al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dalla Società: Infortuni L’Assicurato e/o Contraente deve denunciare alla Società il sinistro entro quindici giorni dall’infortunio stesso o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione dell’indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dell’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. Se l’infortunio risulta nella morte dell’Assicurato, la Società deve essere informata entro le ventiquattro ore per telegramma. L’Assicurato è obbligato a sottoporsi alle cure mediche immediatamente dopo l’infortunio, a seguire le prescrizioni mediche ed a trattenersi dal commettere atti che possano ostacolare la cura e l’abilità di ricominciare il lavoro. Malattia L'Assicurato deve denunciare alla Società qualsiasi malattia che, secondo parere medico, possa provocare una Invalidità Permanente indennizzabile a termini di polizza; la denuncia deve essere effettuata entro trenta giorni dal rilascio del relativo certificato e comunque non oltre un anno dalla cessazione del contratto. Diaria da ricovero da infortunio La domanda di liquidazione, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza della garanzia, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui é terminata la degenza. Diaria da ricovero da infortunio e da malattia La domanda di liquidazione, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza della garanzia, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui é terminata la degenza. Recovery Hope La comunicazione di cui al punto 2) dell’Art.21) (Recovery Hope) dovrà essere redatta alla Società, a pena di decadenza, entro dieci giorni, dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 180 giorni di coma e, se sarà stata fornita alla Società la documentazione richiesta da questa ai sensi dell’ Art.46) (Prova), su tale stato. La domanda di pagamento dell'indennizzo Recovery Hope deve essere presentata dal curatore o tutore provvisorio o definitivo nominato corredata dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente in copia autentica, sia della nomina del curatore o tutore, sia del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell'indennizzo Recovery Hope con le modalità e gli effetti previsti all’Art.21) (Recovery Hope). Condizioni di Assicurazione _2 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia Art. 46) Prova Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato. Capitolo 9 – NORME COMUNI Art.47) Dichiarazioni del Contraente La Società presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Art.48) Forma delle comunicazioni – Validità delle variazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla Direzione Generale per l’Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza è assegnata, oppure al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dalla Società. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle Parti. Art 49) Clausola broker (valido solo se espressamente richiamato in polizza) Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione del presente contratto allo Spett.le BROKER il cui nominativo è indicato in pri facciata di polizza; di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla presente assicurazione saranno effettuati tempestivamente per conto del Contraente dallo stetto; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni alla Società fatte dal broker e quelle fatte dal Contraente, prevarranno queste ultime. Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l’eventuale disdetta alla polizza, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all’altra Parte nei termini e modalità previsti dal presente contratto. prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione. Art. 51) Controversie In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell’infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all’Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l’Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art. 50) Variazioni di rischio Il Contraente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la Condizioni di Assicurazione _17 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia Art. 52) Rinuncia alla Rivalsa La Società rinuncia a favore dell’Assicurato o suoi aventi diritto, all’azione di regresso che le compete per l’Art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’infortunio. Art. 53) Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art.54) Foro competente Per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della presente . Data Contraente polizza, il Foro dell’Assicurato. competente sarà quello Art. 55) Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge. Art. 56) Altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare altre analoghe assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre Società. ACE European Group Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia Ramo Infortuni Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario e delle Condizioni di Assicurazione. Data Contraente Preso atto dell’informativa prevista dalla vigente normativa in materia di Dati personali, il Contraente si impegna ad ottenere il consenso dell’interessato (Assicurato e/o beneficiario e/o dei terzi danneggiati) al trattamento da parte della Società dei suoi/loro dati eventualmente forniti in relazione all’esecuzione degli obblighi della presente polizza. Prima della data di attivazione della copertura, il Contraente si obbliga altresì a consegnare, mediante supporto cartaceo o digitale, le condizioni di assicurazione all’Assicurato così come previsto nella PARTE II – Obblighi di informativa, Titolo III – Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni, CAPO I – Informativa precontrattuale, Art. 30 (Documentazione), comma 7 e 8 del regolamento ISVAP N.35 del 26 maggio 2010 e sue eventuali e/o integrazioni. Data Contraente Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente gli Articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: Art. 35) Esclusioni Art. 36) Persone non assicurabili – Limite d’età Art. 41) Regolazione del premio Art 42) Rinnovo del Contratto (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza) Art. 43) Recesso in caso di sinistro Art. 47) Dichiarazioni del Contraente Art. 48) Forma delle comunicazioni – Validità delle variazioni Art. 51) Controversie Art. 54) Foro competente Data Contraente Condizioni di Assicurazione _18 di 18 SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-1516-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/CEE 18- SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILAN0 -viale Monza, 258 - Tel. 0227095.1 - Fax 0227095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F.04124720964 - REA. n. 1728396 Rappresentante Generale per l'ltalia: ACE ICNA ltaly s.r.l. con sede legale a Milano - [email protected] - www.aceeuropeangroup.com One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies