Linee guida regionali
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Fonti normative regionali:
DGR n. 327 del 11/03/2003 (modificata con successiva DGR n. 1818 del 23/12/2003):
Primi indirizzi per l’applicazione del D. Lgs. 181/00 modificato e integrato dal D. Lgs. 297/02, e del
DPR 442/00
DGR n. 1121 del 05/08/2003: Norme speciali (L. 68/99 e L. 223/91)
DGR n. 1346 del 13/10/2003: Avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione (art.
16 L. 56/87 e art. 35 D. Lgs. 165/01)
DGR n. 327 del 11/03/2003: PRIMI INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DEL D. LGS. 181/00,
MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS. 297/02, E DEL DPR 442/00
La nuova normativa ha profondamente modificato la gestione delle procedure legate al mercato
del lavoro, in particolare:
• Non è più previsto il rilascio del libretto di lavoro e sono soppresse le liste di
collocamento; è istituito un elenco anagrafico dei dati relativi ai soggetti disoccupati,
inoccupati o occupati in cerca di altra occupazione. L’accesso ai servizi attraverso
l’autocertificazione, diventa volontario sulla base della reale ed immediata
disponibilità a svolgere o a cercare un’attività lavorativa.
• I nuovi utenti che accedono ai servizi hanno diritto ad un colloquio di orientamento
entro 3 mesi dall’autocertificazione;
• Il libretto di lavoro viene sostituito da una scheda contente anche i dati relativi alle
esperienze professionali e formative, nonché alla disponibilità espresse dal
lavoratore;
• Vengono modificate le modalità di comunicazione fra i datori di lavoro, i centri per
l’impiego e gli altri soggetti amministrativi (quali l’INPS e l’INAIL), attraverso la
definizione di un modello unificato per le comunicazioni relative ad assunzione,
cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro.
I centri per l’impiego proporranno servizi e azioni per l’inserimento lavorativo, la formazione e la
riqualificazione professionale, attuando una strategia di prevenzione contro la disoccupazione
giovanile e quella di lunga durata.
Di seguito si individuano le linee guida per la gestione del nuovo sistema relativamente a:
1. anagrafe dei lavoratori
2. scheda professionale
3. stato di disoccupazione
4. assunzione dei lavoratori
5. prevenzione della disoccupazione di lunga durata
1. ANAGRAFE DEI LAVORATORI
1.1. Istituzione dell’elenco anagrafico
L’articolo 4, comma 1, del DPR 442/00 introduce l’elenco anagrafico dei lavoratori.
Vengono inserite nell’elenco anagrafico tutte le persone alla ricerca di lavoro (disoccupati,
inoccupati nonché occupati alla ricerca di altra occupazione) aventi l’età stabilita dalla legge per
essere ammesse al lavoro e che intendano avvalersi, nella loro ricerca, dei servizi competenti di
cui all’art.1, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 181/00 come sostituito dall’art.1, comma 1 del
D.lgs 297/02.
L’elenco è inoltre integrato e aggiornato con le indicazioni fornite dal lavoratore e d’ufficio sulla
base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro privati, Enti pubblici
economici, Pubbliche Amministrazioni, società di fornitura di lavoro temporaneo e dalle società
cooperative, come previsto dall’art.
4-bis del D. Lgs. 181/00, introdotto dall’art. 6 del decreto legislativo 297/02. Nel predetto elenco
anagrafico sono inserite anche le comunicazioni provenienti dagli istituti scolastici, di cui al DPR
257/2000.
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Nell’elenco anagrafico sono comprese anche le persone appartenenti alle seguenti liste speciali
che, per quanto previsto dall’art. 1-bis, commi 3 e 4, introdotto dall’art.2, comma 1del D.lgs 297/02,
restano ancora in vigore:
• La lista nazionale lavoratori dello spettacolo (art.1, DPR 24 settembre 1963 n.2053);
• La lista di mobilità (art.6, legge 23 luglio 1991 n.223);
• L’elenco dei lavoratori disabili (art.8, legge 12 marzo 1999 n.68);
• Le matricole della gente di mare (art.17, c.2 legge 23 agosto 1988 n.400).
L’inserimento nell’elenco anagrafico dei lavoratori ha effetti esclusivamente di tipo “dichiarativo”.
1.2. Attivazione e modalità di gestione dell’elenco anagrafico
Sulla base delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 2, del DPR 442/2000 e nel D.M.
30/05/2001, i termini di attivazione e le modalità di gestione dell’elenco anagrafico sono stabiliti
come segue:
• i servizi competenti del territorio regionale attivano l’elenco anagrafico a partire dal
01/01/2003
• i dati relativi a ciascun lavoratore sono definiti secondo il modello di “Scheda anagrafica”
(Allegato A al D.M. 30/05/2001)
• all’atto dell’inserimento, al lavoratore viene attribuita la qualifica professionale che egli
stesso dichiara quale “qualifica principale”, utilizzando la nomenclatura e la codifica di cui
all’Allegato C del citato D.M. In caso di inserimento d’ufficio di disoccupati la qualifica
principale è quella riconosciuta al lavoratore nell’ultimo rapporto di lavoro
• sempre all’atto del primo inserimento si procede alla classificazione dei lavoratori secondo
le “classi e le specifiche” indicate nell’Allegato D del medesimo Decreto Ministeriale.
L’allegato contiene, altresì, le “definizioni” per identificare in modo omogeneo e uniforme
l’appartenenza dei lavoratori ad una determinata classe e sottoclasse;
• responsabile del trattamento dei dati (inserimento, aggiornamento, conservazione,
cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento), relativi a ciascun lavoratore, è il
servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore;
• la corretta acquisizione del dato relativo al domicilio del lavoratore acquista, pertanto,
particolare rilievo, in quanto è su tale criterio che il servizio diviene competente a gestire la
scheda anagrafica e professionale del lavoratore, ad attribuire la qualifica professionale, ad
assegnare la classe di appartenenza, ad effettuare le attività di prevenzione e a adottare i
conseguenti provvedimenti;
• sono inseriti nell’elenco anagrafico su propria richiesta i lavoratori che, indipendentemente
dal loro stato occupazionale, intendano avvalersi dei servizi dei servizi competenti. Il
lavoratore, in tal caso, è tenuto a fornire una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000
contenente gli elementi conoscitivi necessari per la compilazione della scheda anagrafica e
della scheda professionale;
• sono inseriti d’ufficio i lavoratori per i quali il servizio competente riceve una delle seguenti
comunicazioni:
➢ comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro privati, Enti pubblici
economici, Pubbliche Amministrazioni, società di fornitura di lavoro temporaneo,
società cooperative e dai soggetti autorizzati all’attività di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro;
➢ comunicazioni relative all’assolvimento dell’obbligo scolastico, effettuate dagli istituti
scolastici ai sensi del DPR 257/2000;
➢ comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di
lavoro
➢ comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono le liste speciali di cui al punto
1.1 che precede.
• qualora la comunicazione, per effetto dell’art.4-bis del D. Lgs. 181/00, introdotto dall’art. 6,
comma 2 del decreto legislativo 297/02, sia indirizzata ad un Servizio competente diverso
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•
da quello nel cui ambito territoriale si trova il luogo di domicilio del lavoratore, lo stesso
provvede a registrare il lavoratore come utente esterno, dandone comunicazione al
Servizio competente per territorio;
nel caso di trasferimento del domicilio, il lavoratore è tenuto a presentarsi al Servizio
competente per territorio ove è ubicato il luogo del nuovo domicilio; quest’ultimo richiederà
al Servizio competente di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda
anagrafica e alla scheda professionale del lavoratore ed una assicurazione dell’avvenuto
trasferimento.
1.3. Attuazione dell’elenco anagrafico
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 442/00, in sede di prima applicazione, tutti i lavoratori che risultano
iscritti nelle liste di collocamento (ordinario e speciali) alla data del 31/12/2002 saranno
provvisoriamente inseriti d’ufficio nell’elenco anagrafico di cui al punto 1.1 del presente documento.
A ciascun lavoratore verrà attribuita una nuova classe e specifica secondo quanto stabilito nel D.M.
30/05/2001 (Allegato D), assicurando il recupero di tutte le informazioni registrate nel precedente
sistema di gestione delle liste del collocamento, mentre altre informazioni, eventualmente
mancanti, saranno rilevate in occasione della prima presentazione del lavoratore al Servizio
competete.
SCHEDA PROFESSIONALE
2.1. Disposizioni generali
Per ciascun lavoratore inserito nell’anagrafe generale viene redatta a cura dei Servizi competenti
una scheda professionale, nella quale, oltre ai dati contenuti nell’elenco anagrafico sono trascritte
le informazioni relative alle esperienze formative e professionali ed alle abilità e disponibilità del
medesimo lavoratore.
Congiuntamente all’istituzione della scheda anagrafica, pertanto, i Servizi competenti, con
decorrenza 01/01/2003 istituiranno la scheda professionale del lavoratore, conformemente al
modello approvato con D.M. 30/05/2001.
2.2. Gestione della scheda professionale
In analogia con quanto stabilito in materia di scheda anagrafica, il trattamento dei dati
(inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e
trasferimento) è a cura del Servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del
lavoratore.
Il Servizio competente acquisisce le informazioni da inserire nella scheda professionale individuale
attraverso:
il recupero delle informazioni disponibili nei propri archivi informativi
le dichiarazioni fornite dal lavoratore all’atto della presentazione e del colloquio di
orientamento
le comunicazioni di cui al punto 1.2 lett. h) del presente documento;
da ogni altra documentazione che certifichi le esperienze formative e/o professionali del
lavoratore.
Nella compilazione delle informazioni relative alle informazioni relative alla professionalità del
lavoratore, i Servizi competenti devono utilizzare il sistema di codifica e la nomenclatura delle
qualifiche professionali definiti dall’allegato C del D.M. 30 Maggio 2001, ex art. 5, comma 1, del
D.P.R. 442/2000.
Il Servizio territorialmente competente, su richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare copia della
scheda professionale senza alcun onere per il lavoratore medesimo.
In caso di variazione di domicilio il Servizio competente provvederà a richiedere il trasferimento
della scheda professionale attraverso la procedura prevista al punto 1.2 lett. j) del presente
documento.
2.3. Fase di prima applicazione
Relativamente ai lavoratori che, nella prima fase di attuazione dell’elenco anagrafico, sono inseriti
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nel medesimo elenco attraverso la procedura d’ufficio di cui al punto 1.3 che precede, i Servizi
competenti provvedono a redigere la scheda professionale, utilizzando le informazioni già
disponibili nei loro archivi, rimandando l’aggiornamento e il completamento delle informazioni in
occasione del primo colloquio di orientamento.
Il recupero dei dati, sia per quanto attiene all’elenco anagrafico, sia con riguardo alla scheda
professionale, sarà effettuato con procedure automatizzate secondo le indicazioni tecniche e
procedurali fornite dalla Regione Marche.
3. STATO DI DISOCCUPAZIONE
3.1. Definizione dello stato di disoccupazione.
Lo stato di disoccupazione si riconosce al soggetto quando ricorrano contestualmente le seguenti
tre condizioni:
• essere privo di lavoro;
• essere immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività
lavorativa;
• aver dichiarato di essere disponibile a concordare le modalità di ricerca attiva del lavoro
con i servizi competenti.
Con riferimento alla prima condizione, l’essere “privo di lavoro” è riconosciuto pur in presenza di
attività lavorativa, purchè tale attività non assicuri un reddito annuale superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione, in applicazione delle medesime disposizioni stabilite per la
“conservazione” dello stato di disoccupazione di cui al successivo paragrafo 3.3.
La seconda condizione si realizza con la disponibilità ad accettare una proposta di lavoro avente i
requisiti minimi di cui all’art. 4, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 181/00 come sostituito
dall’art. 5, comma 1 del D.lgs.297/02, mediante la presentazione ai servizi competenti e la
contestuale dichiarazione attestante l’eventuale attività precedentemente svolta e l’immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
La terza condizione è verificata dall’aver dichiarato la propria disponibilità a concordare modalità di
ricerca attiva di un lavoro con i Servizi competenti: attraverso il colloquio di orientamento, di cui al
successivo paragrafo 5 – punto 4 - i Servizi competenti individueranno coloro che sono
effettivamente disponibili allo svolgimento di un’attività lavorativa e gli altri che sono indisponibili,
ma che richiedono l’inserimento in anagrafe per ragioni diverse dalla ricerca attiva di un lavoro. In
tale ultimo caso il Servizio competente attribuisce la classificazione di “altro” (ex allegato D, D.M.
30/05/2001)
3.2. Verifica e accertamento dello stato di disoccupazione
L’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione previsti dall’art. 2 – comma 3 – del D.
Lgs. 181/00, come sostituito dall’art. 3 – comma 3 – del D. Lgs. 297/02, e la verifica della effettiva
permanenza dello stato di disoccupazione prevista dall’art. 2 – comma 4 – del D. Lgs. 181/00,
come sostituito dall’art. 3 – comma 4 – del D. Lgs. 297/02, saranno effettuate dai Servizi
competenti mediante indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
lavoratori, richiedendo anche l’intervento delle Direzioni Provinciali del Lavoro – Servizio Ispettivo.
I Servizi competenti sono tenuti a verificare l’effettiva permanenza della condizione di
disoccupazione attraverso:
a. il controllo delle comunicazioni provenienti dai datori di lavoro privati, Enti pubblici
economici, Pubbliche Amministrazioni, imprese cooperative ed imprese fornitrici di
lavoro temporaneo;
b. la richiesta di altre informazioni fornite dagli Organi di vigilanza (INPS, INAIL,
Ispettorato, ecc.)
c. l’accertamento del rispetto delle modalità e misure concordate col disoccupato.
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3.3. Conservazione dello stato di disoccupazione
Ai sensi dell’art. 4 – comma 1 – lett. a) del D. Lgs. 181/00 modificato dall’art. 5 – comma 1 – lett. a)
del D. Lgs. 297/02, lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di svolgimento di attività
lavorativa che assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da
imposizione.
Per determinare tale reddito minimo personale si fa riferimento all’imponibile escluso da
imposizione che è pari a € 7.500,00 (€ 8.000,00 a partire dal 01.01.2007) annui per i rapporti di
lavoro dipendente e a € 4.500,00 (€ 4.800,00 a partire dal 01.01.2007) annui per il lavoro
autonomo. Tale reddito annuale personale escluso da imposizione dovrà essere adeguato sulla
base delle disposizioni fiscali stabilite a livello nazionale.
(estratto dal DDS n. 155 del 17/06/2003)
Ad ulteriore specifica, stante le disposizioni fiscali attualmente in vigore, si intende:
€uro 7.500,00 (€ 8.000,00 partire dal 01.01.2007) per redditi derivanti da lavoro dipendente
o fiscalmente assimilati (art. 47 DPR 917/86):
◦ soci di cooperative di produzione e lavoro e delle altre cooperative di cui all’art. 47,
comma 1, lettera a) del TUIR
◦ lavoratori che percepiscono indennità da terzi in relazione a prestazioni rese in
connessione alla loro qualità di lavoratori dipendenti
◦ collaboratori coordinati e continuativi
€uro 4.500,00 (€ 4.800,00 a partire dal 01.01.2007) per redditi derivanti da impresa,
dall’esercizio di professioni o diversi (prestazioni occasionali, etc.).
Tale situazione deve essere verificata contestualmente all’avviamento in quanto da tale data:
qualora si tratti di attività lavorativa a tempo indeterminato:
◦ se assicura meno di 7.500,00 o 4.500,00 euro annuali (€ 8.000,00 e € 4.800,00 a
partire dal 01.01.2007), il Servizio competente non sospende né dispone la perdita
dello stato di disoccupazione
◦ se assicura più di 7.500,00 o 4.500,00 euro annuali (€ 8.000,00 e € 4.800,00 a
partire dal 01.01.2007), il Servizio competente dispone la perdita dello stato di
disoccupazione
qualora si tratti di attività lavorativa a tempo determinato:
◦ opera la conservazione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di una
offerta di lavoro che concorre a far conseguire un reddito che, sommato a quello
precedentemente percepito nel medesimo anno solare, non superi 7.500,00 o
4.500,00 euro (€ 8.000,00 e € 4.800,00 a partire dal 01.01.2007)
◦ opera la sospensione dello stato di disoccupazione dalla data di accettazione di una
offerta di lavoro di durata inferiore a 8 mesi (4 se giovani) che concorre a far
conseguire un reddito che, sommato a quello precedentemente percepito nel
medesimo anno solare superi 7.500,00 o 4.500,00 euro (€ 8.000,00 e € 4.800,00 a
partire dal 01.01.2007)
◦ opera la perdita dello stato di disoccupazione dalla data di accettazione di una
offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi (4 se giovani) che concorre a far
conseguire un reddito che, sommato a quello precedentemente percepito nel
medesimo anno solare superi 7.500,00 o 4.500,00 euro (€ 8.000,00 e € 4.800,00 a
partire dal 01.01.2007)
In caso di concorso di più tipologie lavorative, il cumulo dei redditi non potrà superare l’importo di €
7.500,00 (€ 8.000,00 a partire dal 01.01.2007).
L’importo da prendere in considerazione per effettuare le verifiche sopra elencate è costituito dalla
retribuzione mensile di cui al Riquadro D del Modello C/ASS (Trattamento economico mensile
convenuto), da intendersi quale retribuzione mensile lorda al netto delle ritenute previdenziali a
carico del lavoratore e comprese quote parti di eventuali mensilità aggiuntive se ed in quanto
dovute (es. rateo 13^ o 14^ mensilità).
L’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato anteriormente alla data inizialmente
prevista o la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comporta la ridefinizione
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dello stato occupazionale del lavoratore sulla base del reddito effettivamente percepito e del
periodo lavorativo effettivamente prestato.
3.4. Perdita dello stato di disoccupazione
La perdita dello stato di disoccupazione è disposta dai Servizi Competenti con atto motivato
allorché ricorra una delle seguenti condizioni:
• mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento di cui all’art.
3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 181/00 come sostituito dall’art. 4 comma 1 del decreto
legislativo 297/02.
• mancata presentazione nei termini, senza giustificato motivo, ai successivi colloqui
eventualmente disposti dai servizi competenti, previsti al successivo paragrafo 5, punto 4;
• rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro avente i seguenti requisiti:
1. rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato o di lavoro
temporaneo, con durata del contratto a termine o della missione superione a 4 mesi
se si tratta di giovani lavoratori, 8 mesi se adulti;
2. sede di lavoro ubicata nel raggio di 40 Km dal domicilio del lavoratore e comunque
raggiungibile in un tempo massimo di 60 minuti con mezzi pubblici;
3. proposta professionalmente congrua, in quanto coerente a qualifica, mansioni,
competenze ed obiettivo coerenti con quelli espressi dal lavoratore nel colloquio di
orientamento.
• mancata adesione, senza giustificato motivo, ad iniziative finalizzate all’inserimento
lavorativo, alla formazione e/o alla riqualificazione proposte dai Servizi competenti secondo
modalità concordate con il lavoratore.
Spetta al servizio competente valutare la sussistenza dei giustificati motivi che consentano di non
adottare il provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione, sulla base degli indirizzi che
verranno formulati con apposita delibera da parte della Commissione Regione Lavoro.
Nel caso di mancata presentazione è ammesso un ritardo non superiore a 30 giorni per
impedimenti oggettivi. E’ ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute allorquando
siano certificate da una struttura pubblica.
Il rapporto di lavoro che si risolve durante il periodo di prova non comporta la perdita dello stato di
disoccupazione e conserva l’anzianità precedentemente maturata.
Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applicano le disposizioni contenute negli artt. 8 e 9
della legge 223/91 e nell’art. 22 comma 7 del D.lgs.n.151/01.
Ai lavoratori disabili previsti dall’art.8, comma 1 della legge 68/99, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 10, comma 6, della medesima legge.
(estratto dal DDS n. 155 del 17/06/2003)
Relativamente alla perdita dello stato di disoccupazione è necessario individuare i “giustificati
motivi” che consentono al Servizio competente di non adottare il provvedimento.
A tale proposito si ritiene di poter individuare come tali i seguenti:
infortunio
malattia
maternità
obbligo di leva
detenzione
impossibilità oggettiva a presentarsi (elenco esemplificativo e non esaustivo: scioperi dei
servizi pubblici, calamità naturali, etc…)
per i quali dovrà comunque essere prodotta idonea documentazione.
3.5. Sospensione dello stato di disoccupazione
Previa verifica dei presupposti per la conservazione dello stato di disoccupazione, l’accettazione di
una offerta di lavoro comporta la sospensione dello stato di disoccupazione nei casi previsti dal
nuovo art. 4, comma 1, lett. d) del D.lgs 181/00, introdotto dall’art.5 del decreto legislativo 297/02
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ivi comprese le prestazioni di lavoro parasubordinato e/o occasionale. Il riferimento temporale è
relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva di eventuali proroghe.
La sospensione è disposta dai Servizi Competenti anche per effetto delle comunicazioni di cui
all’art.4-bis del D. Lgs. 181/00, introdotto dall’art. 6 del decreto legislativo 297/02, sempre previa
verifica dei presupposti per la conservazione dello stato di disoccupazione.
I Servizi competenti non procederanno alla sospensione dello stato di disoccupazione qualora
l’offerta di lavoro si rappresenti quale attività non costituente rapporto di lavoro (tirocini di
formazione e orientamento e piani di inserimento professionale).
Gli effetti della sospensione hanno riguardo alla:
non sussistenza dello stato di disoccupazione per l’intera durata del rapporto di lavoro, per
cui il soggetto, per il medesimo periodo, si considera a tutti gli effetti occupato
interruzione del conteggio della durata della disoccupazione.
3.6. Certificazione dello stato di disoccupazione
Ai sensi dell’art. 2 comma 5, del D.lgs. 181/00, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del
D.lgs 297/02, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di
pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali
all’istanza, sottoscritte dall’interessato. In tali casi si applica il D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
Per quanto attiene ai lavoratori che non percepiscono un trattamento di disoccupazione e tuttavia
richiedono la certificazione per aver accesso a benefici, servizi, sussidi, provvidenze e prestazioni
non attinenti al lavoro, i Servizi Competenti rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti la
“condizione occupazionale”.
3.7. Durata dello stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione così come definito al paragrafo 3.1 del presente documento, decorre
dal momento in cui il lavoratore si presenta ai Servizi Competenti ed effettua la dichiarazione di cui
all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 181/00, come modificato dall’art.3, comma 1, lett. a) del
D.lgs 297/02; la persistenza e la durata dello stato di disoccupazione è condizionata dal rispetto
degli adempimenti e modalità concordate con i Servizi Competenti.
A tutti i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento (ordinarie e speciali) e provvisoriamente inseriti
d’ufficio nell’elenco anagrafico si riconosce una durata di disoccupazione pari a quella maturata
alla data del 31 dicembre 2002, ripristinando le anzianità precedenti le autocertificazioni ex D. Lgs.
181/00.
Tale durata, sia quella maturata precedentemente secondo le regole della normativa previgente,
sia quella nuova che si acquisisce con la presente regolamentazione, viene considerata valida per
gli effetti previsti dall’art. 8 comma 9 della legge 407/90 finché vigente, purchè i soggetti interessati
abbiano già rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità ex D Lgs. 181/00 o la rilasceranno
entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 297/02.
ASSUNZIONE DEI LAVORATORI
Disposizioni generali
Ai sensi dell’art. 4-bis – comma 3 – del decreto legislativo 181/00 introdotto dall’art. 6 – comma 1
del D Lgs. 297/02 la Regione Marche annualmente prevede che una quota delle assunzioni
effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici, sia riservata a particolari
categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
Tutte le disposizioni innovative in materia di comunicazione di instaurazione (compresa quella
relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), trasformazione e cessazione del
rapporto di lavoro, troveranno applicazione solo a decorrere dalla data stabilita nell’apposito
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui al comma 7 del nuovo art.4bis
introdotto dall’art.6 del D.lgs. 297/02, con cui verranno definiti anche i modelli per effettuare le
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comunicazioni obbligatorie ai competenti servizi.
Fino ad allora rimane fermo il termine di cinque giorni per comunicare al Centro per l’Impiego
competente - da parte dei datori di lavoro privati ed enti pubblici economici - l’avvenuta
instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti.
Le citate disposizioni innovative che troveranno applicazione nella data stabilita dal suddetto
decreto ministeriale sono di seguito riportate:
1. i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, all'atto dell'assunzione, sono
2.
3.
4.
5.
6.
7.
tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati
della registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma
coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro
privati, gli Enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare
comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è
ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione,
della data di cessazione (qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato), della
tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e
normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del DPR 445/00 (email, fax o posta). La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel
caso in cui l’instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o
notturne, ovvero nel caso di emergenza, la comunicazione deve essere effettuata
entro il primo giorno utile successivo.
sulla base del DPR 442/2000 non è richiesto che i lavoratori oggetto della
comunicazione siano preventivamente inseriti nell'elenco anagrafico, in quanto tale
inserimento può avvenire d'ufficio proprio a seguito della comunicazione. In
conseguenza di ciò non è più richiesto di allegare alla comunicazione il modello C/1,
che attestava l'iscrizione nelle ex-liste di collocamento;
i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici, le società cooperative e le
pubbliche amministrazioni sono tenuti (anche in caso di trasformazione da rapporto
di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato) a
comunicare entro 5 giorni al Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata
la sede di lavoro, le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
• proroga del termine inizialmente fissato;
• trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
• trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
• trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
• trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo
indeterminato.
entro cinque giorni i datori di lavoro sono altresì tenuti a comunicare, al Centro per
l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, la cessazione del
rapporto di lavoro, solo se trattasi di rapporto a tempo indeterminato ovvero qualora
la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione (D. Lgs. 368//2001). L'obbligo viene assolto utilizzando il modello
C/CRL;
le società di fornitura di lavoro temporaneo assolvono agli obblighi di
comunicazione, concernenti l'utilizzazione di prestazioni di lavoro temporaneo,
mediante l’invio del modello Unificato/Temp. entro il giorno 20 del mese successivo
alla data di assunzione;
i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di comunicazione per il tramite dei
soggetti abilitati all'esercizio della professione di consulente di lavoro (art. 1, legge 1
gennaio 1979, n° 12) ovvero dell'associazione sinda cale imprenditoriale alla quale
9
aderiscono o conferiscono mandato. Nel settore agricolo la facoltà è estesa ai
soggetti abilitati alla gestione e all'amministrazione del personale.
8. L’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo saranno assicurate con le
modalità definite dal decreto ministeriale di cui al comma 7 del nuovo art. 4 bis,
introdotto dall’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 297/02. Il medesimo decreto ne
stabilirà anche la decorrenza.
5. PREVENZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA
1. Sulla base degli indirizzi generali contenuti nell’art. 3, comma 1 del decreto legislativo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
181/00 così come sostituito dall’art.4, comma 1 del D.lgs 297/02, i Servizi competenti
adotteranno programmi mirati, al fine di intervenire prioritariamente a favore dei soggetti più
esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata attraverso azioni di prevenzione e
contrasto della stessa.
Si considerano soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata:
- gli adolescenti in obbligo formativo ed a rischio di dispersione scolastica prioritariamente
segnalati dalle istituzioni scolastiche;
- i giovani fino a 25 anni, o fino a 29 se laureati, con una disoccupazione di durata
superiore ai 4 mesi;
- adulti disoccupati o inoccupati con una disoccupazione di durata superiore agli 8 mesi;
- donne in reinserimento lavorativo con una inattività superiori a 1 anno.
Le azioni mirate in ogni caso dovranno garantire almeno due tipi di interventi: un colloquio
di orientamento (entro 3 mesi) e una proposta di adesione ad iniziative di inserimento
lavorativo o di formazione/riqualificazione od altra misura che favorisca l’integrazione
professionale del disoccupato entro 4 mesi se adolescente, giovane o donna in
reinserimento, ovvero 6 mesi se disoccupato/adulto.
Il colloquio di orientamento sarà prevalentemente finalizzato alla verifica dell’effettiva
condizione del soggetto sul mercato del lavoro e ad una adeguata informazione sul
significato e gli effetti della nuova disciplina in tema di promozione all’inserimento
lavorativo. Il colloquio dovrà essere attuato entro 3 mesi dall’inizio dello stato di
disoccupazione che discende dall’autocertificazione resa dal soggetto al Servizio
competente per territorio.Il colloquio di orientamento accerta le effettive disponibilità e
risorse del lavoratore in relazione alle opportunità offerte dal mercato del lavoro; valuta
anche le possibilità di avvalersi dei servizi competenti per la ricerca attiva di lavoro. Nel
colloquio si indicano, altresì, modi e tempi di ripresentazione e si danno informazioni in
ordine agli eventi che comportano la perdita dello stato di disoccupazione. Al termine del
colloquio il lavoratore e l’operatore del servizio competente definiscono in un apposito
modello le modalità concordate per l’accesso ai servizi e la fruizione dei sostegni.
Con i soggetti che siano nelle condizioni di cui al precedente punto 2, e che richiedano
azioni di sostegno e accompagnamento, il Centro per l’Impiego stipula un “patto di servizio”
al fine di definire e concordare modalità di ricerca attiva per l’inserimento lavorativo.
Il patto di servizio costituisce lo strumento che consente all’operatore del servizio e
all’utente di definire con chiarezza le attese e gli impegni reciproci, nonché fornire
motivazione e certezza giuridica a comportamenti ed atti amministrativi conseguenti.
Il patto di servizio può prevedere: un rinvio dell’utente a servizi e prestazioni specialistiche
interne e/o esterne al servizio competente; misure di accompagnamento e azioni di
sostegno per l’elaborazione di un progetto di inserimento, nei tempi e nei modi concordati;
momenti di verifica e valutazione dell’esperienza attivata.
Per i soggetti che abbiano stipulato il patto di servizio di cui sopra, nel rispetto delle misure
di controllo e verifica delle iniziative concordate, e, pur tuttavia, versino nella condizione di
“disoccupati o inoccupati di lunga durata” e “Donne in reinserimento lavorativo” ai sensi
dell’art. 1, comma 2 Lett. d)-e)-f) del decreto legislativo 181/00 come sostituito dall’art.1,
comma 1 del D.lgs 297/02, la Regione può prevedere misure di agevolazione e
incentivazione all’inserimento lavorativo.
10
DGR N. 1121 DEL 05/08/2003 (integrata con DGR n. 619 del 08/06/2004): NORME SPECIALI
La lettura coordinata del 3° comma – art. 1 bis e d el 1° comma dell’art. 4 bis del D. Lgs. 181/00,
int rodotti dal D. Lgs. 297/02, consente di individuare, all’interno della nuova disciplina generale del
collocamento, una serie di norme cosiddette “speciali” che vengono mantenute in vigore ma che,
per il carattere particolare che rivestono, soprattutto riguardo i soggetti coinvolti, richiedono
l’emanazione di specifiche disposizioni.
Si tratta, in particolare, dei soggetti disabili (L. 68/99) e dei lavoratori in mobilità (L. 223/91).
L. 12 marzo 1999 n. 68: “Norme sul diritto al lavoro dei disabili”
Con l’art. 1 bis del D. Lsg. 181/00, introdotto dal D. Lgs. 297/02, vengono soppresse le liste di
collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall’art. 8 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Pertanto la persona disabile priva di lavoro, oltre ad essere inserita nell’elenco anagrafico, viene
iscritta nell’apposito elenco previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 68/99, ai fini dell’inserimento
nella graduatoria unica prevista dal successivo comma 2, qualora aspiri ad una occupazione
conforme alle proprie capacità lavorative.
Vista la specialità della disciplina, tutti coloro che risultano già iscritti nell’”elenco” di cui all’art. 8
della citata legge 68/99 alla data del 30/01/2003, mantengono d’ufficio il diritto a godere del
sistema speciale previsto da questa legge, come pure la eventuale anzianità di disoccupazione
maturata ai sensi della previgente normativa, senza necessità di rendere la dichiarazione di
disponibilità ex D. Lgs. 297/02 entro il 29/07/2003, poiché si provvederà d’ufficio a tale
adempimento.
Per i nuovi iscritti si procederà mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione con specifico
richiamo alle particolari misure da concordare come pure alle particolari misure di sostegno al
processo di collocamento per loro previste dalla Legge 68/99.
Sempre in ragione della specialità della disciplina, relativamente al riconoscimento e alla
conservazione dello stato di disoccupazione trovano applicazione, anche nei confronti delle
persone disabili, le disposizioni regionali applicative del decreto legislativo 297/02 approvate con
DGR n. 327/03, mentre, sempre secondo quanto disposto dalle medesime disposizioni regionali,
relativamente alla perdita dello stato di disoccupazione si applicano le disposizioni previste dall’art.
10, comma 6, della Legge 68/99.
Inoltre, in aggiunta ai servizi propri del collocamento mirato, al fine di consentire alle persone
disabili immediatamente disponibili al lavoro, di beneficiare dei servizi di orientamento,
informazione e assistenza, ecc. resi disponibili da parte dei servizi per l’impiego a favore delle altre
persone in cerca di occupazione, sarà possibile, per i medesimi soggetti, sottoscrivere
l’autocertificazione ex art. 2 D. Lgs. 181/00.
1. L. 223/91
I soggetti iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della L. 223/91, non debbono rendere una ulteriore
dichiarazione di disponibilità ex art. 2 D. Lgs. 181/00, in quanto inseriti d’ufficio nelle procedure e
per gli effetti previsti dalla medesima disciplina. Per questi soggetti, infatti, valgono le regole della
relativa disciplina speciale, già concepite per l’accertamento della condizione di disoccupazione dei
prestatori, nonché per la verifica della loro reale immediata disponibilità ad una attività lavorativa.
Altrettanto si dispone per gli iscritti nelle liste ai sensi della L. 236/93: l’immediata disponibilità è
attestata dalla richiesta di iscrizione nelle liste di mobilità e su tale atto il Centro per l’Impiego è
abilitato a rilasciare la relativa certificazione di disoccupazione.
2. Lavoratori delle imprese non rientranti nel campo della CIGS sospesi per mancanza di
lavoro
La disciplina INPS relativa alla particolare tipologia di lavoratori dipendenti dalle imprese non
rientranti nel campo di applicazione della CIGS, temporaneamente sospesi per mancanza di lavoro
prevede, per il periodo di sospensione, l’erogazione di una indennità pari al trattamento di
disoccupazione, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 818/57.
In considerazione delle nuove disposizioni regionali in ordine alla certificazione dello stato di
disoccupazione introdotte con la DGR n. 327 dell’11/03/2003 che non consentono di definire
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“disoccupato” colui che si trova solo “temporaneamente privo di lavoro”, si dispone che la
dichiarazione richiesta ai sensi dell’art. 34 del DPR 818/57 venga sostituita da una attestazione del
Centro per l’Impiego, trasmessa all’INPS competente per territorio, in cui si conferma lo stato di
sospensione del lavoratore in causa e si certifica, sulla base degli elementi di conoscenza
disponibili, la non sussistenza di condizioni inficianti tale status (ad esempio l’instaurazione di altri
rapporti di lavoro), impegnandosi altresì a comunicare ogni possibile variazione dovesse verificarsi
in tal senso.
DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDO LA PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
L’utente che, ai sensi delle disposizioni previste nel punto 3.4 degli indirizzi applicativi approvati
con DGR n. 327/03, perde lo stato di disoccupazione, non può rendere una nuova dichiarazione
che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l’impiego
dell’intero territorio regionale, anche dietro trasferimento di domicilio, per un periodo di tre mesi.
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI RICORSI
Contro i provvedimenti definitivi emessi dai Servizi competenti è ammesso ricorso in sede
giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, fatta salva la possibilità di
procedere mediante ricorso amministrativo, qualora lo Statuto e/o l’ordinamento generale dell’Ente
prevedano la possibilità di applicare tali disposizioni.
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DGR N. 1346 DEL 13/10/2003: AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(ART. 16 L. 56/87 E ART. 35 D. LGS. 165/01).
TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON DGR N. 1654 DEL 22/11/2010
La Regione Marche con decorrenza dal 01 gennaio 2004, in considerazione della potestà attribuita
alla Regioni dal Titolo V della Costituzione e sulla base della esplicita previsione formulata dall’art.
1, comma 2, del D.P.R. 442/00, con il presente atto disciplina le procedure per l’avviamento a
selezione presso le Pubbliche Amministrazioni ex art. 16 L. 56/87 espressamente mantenuto in
vigore dall’art. 8 del D. Lsg. 297/02:
1. Le Pubbliche Amministrazioni, come individuate dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/01,
escluse le Amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli Enti Pubblici, per le
assunzioni da effettuare ai sensi dell’art. 35 – lett. b) - del medesimo D. Lgs. 165/2001,
formulano richiesta di personale al Centro per l’Impiego competente per l’area territoriale
ove verrà effettuata l’assunzione, utilizzando la codifica indicata dal Centro medesimo con
la nomenclatura prevista dal D.M. 30/05/2001. Per le assunzioni a tempo indeterminato,
qualora l’ambito interessato comprenda un territorio sul quale insistono più Centri per
l’Impiego della stessa provincia o di province diverse, la richiesta è rivolta, rispettivamente,
alla Provincia interessata o alla Regione Marche, per la redazione della graduatoria unica
integrata.
1bis Per le richieste di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato per
attività stagionale dovrà altresì essere indicato:
➢ l’eventuale elenco dei soggetti titolari del diritto di precedenza di cui all’articolo 36 –
comma 5-bis del D. Lgs. 165/2001 introdotto dall’art. 17 – comma 26, lett. d) della
Legge 102/2009
➢ Le riserve di legge se ed in quanto previste ed applicabili.
2.
I Centri per l’Impiego predispongono l’avviso pubblico dando preventiva e adeguata
informazione dell’occasione di lavoro presso le Pubbliche amministrazioni richiedenti,
almeno 7 giorni solari prima di quello fissato per l’adesione alla chiamata. Per gli avvisi
relativi ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato stagionale dovrà essere
riportata la seguente frase: “hanno diritto di precedenza i seguenti lavoratori che, ai
sensi dell’art. 5, commi 4 quater, quinquies e sexies, del D. Lgs. 368/2001, hanno
esercitato tale diritto”, indicando il/i nominativo/i comunicato/i.
3.
Possono partecipare agli avviamenti a selezione tutti coloro che risultano iscritti
nell’elenco anagrafico, anche se non hanno rilasciato la dichiarazione di immediata
disponibilità prevista dall’art. 2 del D. Lgs. 181/00, come modificato dal D. Lgs. 297/02. Nel
caso di occasioni di lavoro a tempo determinato è inoltre richiesto il requisito dell’effettiva
assenza di un rapporto di lavoro; nel caso di occasioni di lavoro a tempo indeterminato
sono ammessi a partecipare anche lavoratori occupati.
Per essere ammessi a partecipare ad un avviamento a selezione è necessario che la
richiesta di iscrizione nell’elenco anagrafico sia stata presentata in data antecedente a
quella del ricevimento della richiesta dell’Ente pubblico alla quale si intende partecipare.
Le medesime modalità devono essere rispettate relativamente al possesso della qualifica
prevista dalla chiamata: la stessa deve essere posseduta e registrata nella propria scheda
professionale almeno il giorno antecedente la data di ricezione della richiesta dell’Ente
pubblico per la quale l’utente intende concorrere.
Al fine di assicurare la massima trasparenza nella procedura, nell’avviso pubblico di
cui al punto 2 che precede dovrà esplicitamente indicare la data entro la quale deve
essere stata presentata la richiesta di iscrizione nell’elenco anagrafico e la data entro
13
la quale deve essere posseduta e registrata la qualifica prevista dalla chiamata.
4.
Per partecipare alla selezione dovrà essere sottoscritta una richiesta di avviamento che
conterrà, sotto forma di dichiarazione ex DPR 445/00, oltre alla attestazione relativa al
possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, gli elementi di seguito indicati:
➢ di essere privo di lavoro (in caso di avviamento a selezione a tempo determinato)
oppure
➢ di essere disoccupato pur non avendo presentato la dichiarazione ex art. 2 del D.
Lgs. 181/00, come modificato dal D. Lgs. 297/02 (in caso di avviamento a selezione
a tempo indeterminato)
oppure
➢ di essere occupato ma in cerca di altra occupazione (in caso di avviamento a
selezione a tempo indeterminato)
e
➢ di essere immediatamente disponibile allo svolgimento dell’attività lavorativa
prevista dalla specifica chiamata a cui risponde
5. La graduatoria stilata per la specifica richiesta alla quale è riferita, è formata con i seguenti
criteri:
a. E’ ordinata secondo un criterio di priorità per chi ha un punteggio minore con
priorità, qualora ne ricorrano i presupposti, per i titolari del diritto di
precedenza di cui all’articolo 36 – comma 5-bis del D. Lgs. 165/2001 introdotto
dall’art. 17 – comma 26, lett. d) della Legge 102/2009;
b. Ad ogni persona che partecipi all’avviamento a selezione è conferito un punteggio
iniziale pari a 100 punti;
c. Al punteggio iniziale di 100 punti va aggiunto un punto (con arrotondamento ai
centesimi), per ogni mille Euro, dato ISEE, fino ad un massimo di 75 punti. (Es. un
dato ISEE pari a 17.345,00 €uro è pari a 17,34 punti). Per gli avviamenti effettuati
dal 01/01 al 30/06 di ogni anno, il reddito considerato nella dichiarazione ISEE dovrà
essere quello relativo alla annualità anteriore a quella immediatamente precedente
quella di riferimento (es. per un avviamento effettuato il 25/05/2004 il reddito
considerato è quello relativo al 2002); per gli avviamenti effettuati dal 01/07 al 31/12,
il reddito considerato dovrà essere esclusivamente quello relativo all’anno
precedente quello di riferimento. Di norma, la dichiarazione sostitutiva unica ha
validità per il periodo di un anno dalla data di rilascio. Fermo restando il requisito del
reddito da considerare come sopra individuato, sarà in ogni caso possibile
presentare una nuova dichiarazione unica, entro l’anno di validità della precedente,
ogni qualvolta il dichiarante intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari
tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole. Sarà onere del lavoratore
presentarsi al Centro per l’Impiego con il dato ISEE necessario (che va
preventivamente richiesto all’INPS, ai Comuni, ai CAF, o altre strutture abilitate).
d. Si aggiungono 75 punti alla persona che non presenti il dato ISEE richiesto.
e. A parità di punteggio prevale la persona più anziana di età.
I partecipanti occupati ammessi negli avviamenti a selezione a tempo indeterminato, concorrono in
subordine rispetto agli altri. Il medesimo principio si applica ai titolari del diritto di precedenza
qualora, per la medesima chiamata concorrano più soggetti dei quali alcuni risultino
occupati e alcuni disoccupati.
Per i partecipanti aventi domicilio o residenza in territorio diverso da quello di competenza del
Centro per l’Impiego che effettua l’avviamento, verrà redatta, con i medesimi criteri di cui alle
lettere precedenti, una seconda graduatoria che opererà solo ad esaurimento di quella predisposta
per i domiciliati o i residenti.
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6. La graduatoria, adottata con atto formale dei Servizi competenti, ovvero con atto
dell’Amministrazione Provinciale o Regionale in caso di graduatoria unica integrata di
ambito territoriale, rispettivamente, provinciale o sovra-provinciale, sarà pubblicata per dieci
giorni presso il/i Centri per l’Impiego ricadenti nell’ambito territoriale dell’ente che ha
richiesto l’avviamento a selezione. Contro le graduatorie adottate dai servizi competenti,
come pure nei confronti delle graduatorie uniche integrate adottate dalle Amministrazioni
Provinciali o dalla Regione Marche, è ammesso ricorso in sede giurisdizionale o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
7. Contestualmente alla pubblicazione, il Centro per l’Impiego, ovvero la Provincia ovvero la
Regione in caso di graduatoria unica integrata, comunica all’Ente pubblico il nominativo
delle persone individuate e ne avvia a selezione, compatibilmente con il numero dei
candidati presentatisi, in numero almeno doppio per gli avviamenti a tempo indeterminato e
in numero pari alla richiesta per gli avviamenti a tempo determinato.
8. Le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni, devono effettuare la
selezione, tendente ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le
richieste mansioni escludendo qualsiasi valutazione comparativa, entro i 20 giorni solari
successivi alla comunicazione di cui al punto che precede. L’esito delle operazioni di
selezione, compresa l’eventuale rinuncia, dovrà essere comunicato dalle medesime
Amministrazioni entro i 15 giorni successivi a quello stabilito per la prova di idoneità.
9. La graduatoria di cui al precedente punto 6. ha validità di tre mesi dalla data della sua
pubblicazione ed è utilizzabile nel medesimo periodo per sostituire persone che risultino
non idonee alle prove, che rinuncino all’assunzione o per le quali sia intervenuta la
risoluzione del rapporto. All’utente che richiede di partecipare a più avviamenti in uno
stesso giorno verrà contestualmente richiesta la formalizzazione di una lista di priorità sulla
base della quale essere avviato.
10. Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero,
successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni,
rinuncino all’opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono
più partecipare alle chiamate a selezione ex art. 16 L. 56/87, rispettivamente, per tre e per
sei mesi nell’ambito dell’intero territorio regionale, anche dietro trasferimento del domicilio.
Costituisce giustificato motivo rilevante ai fini al presente punto, il mancato rispetto da parte
delle Pubbliche Amministrazioni dei termini di effettuazione delle prove di cui al punto 8 che
precede.
DGR N. 619 DEL 08/06/2004
Le disposizioni approvate con la DGR n. 1346 del 13/10/2003 sono integrate dalle seguenti:
1. In caso di avviamento a selezione a tempo indeterminato la condizione di “occupato”, che
permette la partecipazione all’avviamento, seppure in subordine rispetto ai disoccupati, è
esclusivamente quella riferibile alle disposizioni regionali approvate con la DGR n. 327/03.
2. Nelle chiamate a tempo determinato il requisito di essere effettivamente “privo di lavoro”
deve essere posseduto alla data in cui ci si presenta per rendere la propria disponibilità
all’avviamento. Tale requisito è necessario anche in occasione delle chiamate urgenti
effettuate per sopperire tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze.
L’unica eccezione è costituita dal lavoratore che è stato avviato con la procedura d’urgenza
sopra descritta, esclusivamente nel caso di avviamento presso il medesimo ente e per la
medesima qualifica per la quale era stata precedente espletata una procedura d’urgenza.
3. La possibilità di partecipare a più avviamenti a tempo determinato in uno stesso giorno è
concessa solo a seguito di contestuale formalizzazione della preferenza. Tale scelta è
vincolante per il lavoratore.
4. Nel caso in cui un avviamento risultasse inevaso per mancanza di richieste o di soggetti
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avviabili, la chiamata viene ripetuta presso il medesimo Centro per l’Impiego la settimana
successiva. In caso di ulteriore chiamata inevasa si avvia la procedura in ambito
provinciale. Qualora anche la procedura in ambito provinciale risultasse deserta, si
procederà in ambito regionale. In ogni caso, restano ferme le disposizioni secondo le quali,
la richiesta di iscrizione nell’elenco anagrafico come pure la richiesta di registrazione del
possesso di una determinata qualifica professionale, devono essere, rispettivamente,
presentata e registrata, almeno il giorno antecedente la data di ricezione della richiesta
dell’ente pubblico originaria della chiamata ripetuta.
5. L’utente che viene avviato a selezione a tempo determinato non può essere considerato
disponibile per ulteriori avviamenti a tempo determinato fino a che non viene comunicato
l’esito di non idoneità da parte della Pubblica Amministrazione richiedente ovvero siano
trascorsi 35 gg dalla data di comunicazione dell’avviamento.
6. Il divieto di partecipare a chiamate a selezione per 6 mesi nell’ambito dell’intero territorio
regionale in caso di “rinuncia all’opportunità di lavoro”, di cui al punto 10. delle disposizioni
approvate con DGR n. 1346 del 13/10/2003, si applica non solo in caso di mancato inizio
del rapporto e ma anche in caso di dimissioni in costanza di rapporto regolarmente avviato
quando la chiamata è effettuata dal medesimo ente presso il quale sono presentate le
dimissioni.
La disposizione non si applica solo in caso di dimissioni per giusta causa.
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Linee guida regionali