Importanti novità per gli estintori portatili di incendio Autore Mario Abate Ispettore Antincendio Coordinatore Comando VV.F. Milano Fabiano Rinaldi C.E.O.- Chief Executive Officer - Gruppo SILAQ Era da tempo che gli addetti al settore attendevano l'emanazione di disposizioni che allineassero la normativa italiana di prevenzione incendi agli orientamenti europei per la caratterizzazione tecnica e la classificazione degli estintori portatili di incendio. Finalmente, dopo una lunga fase preparatoria, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005, il decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio". Come riportato nel campo di applicazione, il decreto aggiorna i riferimenti tecnici e procedurali per la classificazione e l'omologazione degli estintori ai fini della prevenzione incendi mentre per gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione dei recipienti e dei relativi accessori si fa esplicito rimando alle disposizioni vigenti in materia di attrezzature in pressione ed in particolare alla direttiva europea 97/23/CE recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Il riferimento normativo per la valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni e di conseguenza per la classificazione degli estintori portatili è costituito dalla norma UNI EN 3, parte 7, del 2004, di cui non è ancora oggi disponibile la traduzione ufficiale in lingua italiana. Detta norma europea è strutturata in 17 punti ed 11 allegati in cui sono definiti caratteristiche, prestazioni e metodi di prova degli estintori, ivi compresi gli elementi di identificazione (colore rosso) e di etichettatura, in sostituzione delle precedenti EN 3-1:1996, En 3-2.1996, EN 3-4:1996 ed EN 3-5:1996. Dal punto di vista procedurale, gli estintori portatili non saranno più soggetti all'approvazione di tipo, introdotta e regolamentata dal D.M. 20 dicembre 1982, bensì all'omologazione rilasciata dal Ministero dell'Interno intesa come atto conclusivo attestante il positivo espletamento della procedura tecnicoamministrativa finalizzata al riconoscimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di settore. Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo omologato e la connessa commercializzazione sul territorio nazionale, inoltre lo stesso Ministero renderà noto annualmente, attraverso apposita circolare da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, l'elenco aggiornato degli estintori portatili di incendio omologati. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti principali adempimenti: • • • • • garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000; emettere per ogni estintore portatile d'incendio la dichiarazione attestante la conformità dell'estintore al prototipo omologato; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice del costruttore; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto di uso e manutenzione di seguito descritto. In particolare per libretto di uso e manutenzione si intende il documento che riporta i seguenti contenuti: • • • • • modalità ed avvertenze d'uso; periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi; dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione; elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale; avvertenze importanti a giudizio del produttore. L'omologazione ha validità pari a cinque anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche qualora il produttore dichiari che l'estintore portatile d'incendio non ha subito modifiche. Una particolare attenzione meritano le norme transitorie previste all'articolo 11 del nuovo decreto dove è stabilito che la commercializzazione (che dovrebbe intendersi, in analogia con le direttive comunitarie di prodotto, come la prima messa a disposizione sul mercato a titolo oneroso o gratuito ai fini della commercializzazione o dell'utilizzazione) di estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 1982, è consentita fino alla scadenza dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 gennaio 2005. Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 1982 ed installati presso le varie attività, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto, dopodiché dovranno essere sostituiti con altri rispondenti ai nuovi requisiti e quindi provvisti di omologazione rilasciata sulla base della rispondenza alla norma UNI EN 3-7 o ad altra norma di buona tecnica ad essa equivalente. Infine, con l'entrata in vigore del D.M. 7 gennaio 2005 è abrogato il già citato decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 1982, concernente "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno", e successive modifiche ed integrazioni, che per oltre venti anni ha rappresentato il principale riferimento normativ