Importanti novità per gli estintori portatili di incendio
Autore
Mario Abate
Ispettore Antincendio Coordinatore Comando VV.F. Milano
Fabiano Rinaldi
C.E.O.- Chief Executive Officer - Gruppo SILAQ
Era da tempo che gli addetti al settore attendevano l'emanazione di disposizioni che allineassero la
normativa italiana di prevenzione incendi agli orientamenti europei per la caratterizzazione tecnica e la
classificazione degli estintori portatili di incendio.
Finalmente, dopo una lunga fase preparatoria, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 2005, il decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 recante "Norme tecniche e
procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio".
Come riportato nel campo di applicazione, il decreto aggiorna i riferimenti tecnici e procedurali per la
classificazione e l'omologazione degli estintori ai fini della prevenzione incendi mentre per gli aspetti
relativi ai rischi dovuti alla pressione dei recipienti e dei relativi accessori si fa esplicito rimando alle
disposizioni vigenti in materia di attrezzature in pressione ed in particolare alla direttiva europea
97/23/CE recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
Il riferimento normativo per la valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni e di conseguenza per
la classificazione degli estintori portatili è costituito dalla norma UNI EN 3, parte 7, del 2004, di cui non
è ancora oggi disponibile la traduzione ufficiale in lingua italiana. Detta norma europea è strutturata in
17 punti ed 11 allegati in cui sono definiti caratteristiche, prestazioni e metodi di prova degli estintori,
ivi compresi gli elementi di identificazione (colore rosso) e di etichettatura, in sostituzione delle
precedenti EN 3-1:1996, En 3-2.1996, EN 3-4:1996 ed EN 3-5:1996.
Dal punto di vista procedurale, gli estintori portatili non saranno più soggetti all'approvazione di tipo,
introdotta e regolamentata dal D.M. 20 dicembre 1982, bensì all'omologazione rilasciata dal Ministero
dell'Interno intesa come atto conclusivo attestante il positivo espletamento della procedura tecnicoamministrativa finalizzata al riconoscimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di settore. Con tale
riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo omologato e la connessa commercializzazione
sul territorio nazionale, inoltre lo stesso Ministero renderà noto annualmente, attraverso apposita
circolare da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, l'elenco aggiornato degli estintori portatili di incendio
omologati.
Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti principali
adempimenti:
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garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo
omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla direttiva
97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000;
emettere per ogni estintore portatile d'incendio la dichiarazione attestante la conformità
dell'estintore al prototipo omologato;
punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice del
costruttore;
fornire a corredo di ogni esemplare il libretto di uso e manutenzione di seguito descritto.
In particolare per libretto di uso e manutenzione si intende il documento che riporta i seguenti
contenuti:
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modalità ed avvertenze d'uso;
periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di
esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di
serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;
avvertenze importanti a giudizio del produttore.
L'omologazione ha validità pari a cinque anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni
scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove
tecniche qualora il produttore dichiari che l'estintore portatile d'incendio non ha subito modifiche.
Una particolare attenzione meritano le norme transitorie previste all'articolo 11 del nuovo decreto dove
è stabilito che la commercializzazione (che dovrebbe intendersi, in analogia con le direttive comunitarie
di prodotto, come la prima messa a disposizione sul mercato a titolo oneroso o gratuito ai fini della
commercializzazione o dell'utilizzazione) di estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del
decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 1982, è consentita fino alla scadenza dell'approvazione
stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del D.M.
7 gennaio 2005.
Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 20
dicembre 1982 ed installati presso le varie attività, potranno essere utilizzati per diciotto anni,
decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto, dopodiché dovranno
essere sostituiti con altri rispondenti ai nuovi requisiti e quindi provvisti di omologazione rilasciata sulla
base della rispondenza alla norma UNI EN 3-7 o ad altra norma di buona tecnica ad essa equivalente.
Infine, con l'entrata in vigore del D.M. 7 gennaio 2005 è abrogato il già citato decreto del Ministro
dell'Interno 20 dicembre 1982, concernente "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori
portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno", e successive
modifiche ed integrazioni, che per oltre venti anni ha rappresentato il principale riferimento normativ
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