S.I.R.M.I. ANTINCENDIO
Via Collatina 305 – 00155 Roma
Tel: 06.22.81.472 - Fax: 06.22.84.665
www.sirmi.biz
LA NORMATIVA ANTINCENDIO
IL DM 7 GENNAIO 2005
Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno 7 gennaio 2005, avvenuta
sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005, n. 28, cambiano le regole per la classificazione e
l’omologazione degli estintori portatili di incendio. In sostanza, il famoso D.M. 20 dicembre
1982, che ha regolamentato la produzione degli estintori nel nostro paese per più di 20 anni,
viene abrogato permettendo così l’allineamento della legislazione Italiana alle regole europee
anche per questa materia.
La principale novità introdotta dal decreto 7 gennaio 2005 è che il legislatore ha
riconosciuto ufficialmente la norma EN 3-7 “Estintori d'incendio portatili - Parte 7:
Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova” che specifica i requisiti, i metodi di
prova e i criteri di prestazione per estintori di incendio portatili. Vi sono però altri aspetti di
rilevante importanza come per esempio l’introduzione del libretto d’uso e manutenzione che,
come vedremo, dovrà accompagnare ogni estintore portatile d’incendio commercializzato nel
nostro paese. Vediamo nel dettaglio il contenuto del decreto 7 gennaio 2005
L’articolo 1, come di consueto, definisce lo scopo e il campo di applicazione del decreto
stabilendo, di fatto, che con questo provvedimento vengono aggiornate le regole per la
classificazione e l’omologazione degli estintori portatili ai fini della prevenzione incendi. Viene
inoltre evidenziato che per quanto concerne i rischi dovuti alla pressione è indispensabile
seguire le disposizioni impartite dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (con il quale è
stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 97/23/CE, concernente le apparecchiature in
pressione).
Con l’articolo 2, che come già accennato introduce la novità di maggior rilievo, viene
stabilito che la valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni degli estintori portatili, e la
loro classificazione, deve essere effettuata secondo quanto specificato nella norma UNI
EN3/7:2004. In pratica il vecchio D.M. 20 dicembre 1982, che regolamentava tali spetti, cede
il posto alle norme tecniche elaborate a livello europeo: ora anche l’Italia riconosce le nuove
regole tecniche comunitarie
Al riguardo è doveroso ricordare che nel nostro paese la produzione degli estintori
portatili era regolamentata dal decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 1982, con il
quale oltre all’obbligo di approvazione venivano indicate precise disposizioni tecniche mentre
a livello europeo erano riconosciute valide ai fini omologativi le norme tecniche elaborate in
sede CEN (ente di normazione europeo). Oggi con il nuovo decreto anche i produttori italiani
1
S.I.R.M.I. ANTINCENDIO
Via Collatina 305 – 00155 Roma
Tel: 06.22.81.472 - Fax: 06.22.84.665
www.sirmi.biz
LA NORMATIVA ANTINCENDIO
potranno fabbricare, omologare e immettere sul mercato nazionale gli estintori portatili
d’incendio costruiti in conformità alla norma europea EN3-7
Tornando all’articolo 2, il secondo comma precisa che saranno curati direttamente dal
Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell’Interno tutti gli adempimenti relativi al
riconoscimento dei laboratori che potranno effettuare le prove sui prototipi. Anche questo
decreto contiene una parte inerente le definizioni: l’articolo 3 precisa il significato di molti
termini utilizzati, tra i quali, anche quello della “Dichiarazione di conformità” e del “libretto
d’uso e manutenzione”. In particolare viene precisato che per “Dichiarazione di conformità” si
intende la dichiarazione rilasciata dal fabbricante che oltre ad attestare la conformità
dell’estintore portatile al prototipo omologato, deve contenente anche i dati stabiliti al punto
16.2 “etichettatura” della norma UNI EN3-7. Inoltre, per tale aspetto il legislatore evidenzia
che altre informazioni come l’anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il
codice costruttore devono essere punzonati sull’estintore. Per “libretto uso e manutenzione”,
altra rilevante novità, si intende invece quel documento, che dovrà essere allegato ad ogni
estintore portatile che riporta le seguenti informazioni:
 la modalità ed avvertenze d’uso dell’apparecchio; la periodicità dei controlli,
delle revisioni e dei collaudi;
 i dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio (pressione di
esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente,
coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione);
 elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;
 altre avvertenze ritenute importanti dal produttore.
Il libretto d’uso e manutenzione viene di fatto richiesto per assicurare che i manutentori
abbiano tutte le informazioni necessarie per effettuare una corretta manutenzione e garantire
così l’efficacia dell’estintore nel tempo
Anche l’articolo 4 “utilizzazione” contiene disposizioni volte ad assicurare che l’estintore
mantenga nel tempo le caratteristiche tecniche che hanno portato al rilascio
dell’omologazione ministeriale. Viene infatti ribadito che gli estintori immessi sul mercato
debbano sempre essere conformi ai rispettivi prototipi omologati
Inoltre, con il secondo comma dell’articolo 4 viene imposto l’obbligo di far effettuare la
manutenzione degli apparecchi in esercizio (già installati o posizionati presso l’utilizzatore) da
personale esperto (come previsto dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e dal decreto del
Ministero dell’Interno 10 marzo 1998) e secondo le procedure definite dalla famosa norma
UNI 9994
Continuando la lettura del decreto vediamo che con gli articoli 5 “Procedure per il rilascio
dei certificati di prova” e 6 “Procedura per il rilascio del documento di omologazione” vengono
indicate dettagliatamente tutte le procedure che i produttori devo seguire per ottenere
2
S.I.R.M.I. ANTINCENDIO
Via Collatina 305 – 00155 Roma
Tel: 06.22.81.472 - Fax: 06.22.84.665
www.sirmi.biz
LA NORMATIVA ANTINCENDIO
l’omologazione ministeriale che, come già detto, consente la commercializzazione in Italia
degli estintori portatili
Il decreto prosegue con l’articolo 7 “Commercializzazione in ambito comunitario” con il
quale viene regolamentata la commercializzazione degli estintori portatili d’incendio realizzati
da fabbricanti di altri Stati europei. Con tale articolo viene prima stabilito che gli estintori
devono essere realizzati in conformità alla norme EN 3-7 e che devono già essere
commercializzati legittimamente in uno Paesi dell’Unione europea. Successivamente viene
precisato che i produttori europei possono chiedere l’omologazione ministeriale purché siano
in possesso
 del certificato di prova dell’estintore, che riporti i risultati riscontrati sulla base
delle specifiche della norma EN 3-7;
 della documentazione che consente di identificare il laboratorio che ha emesso il
certificato di prova;
 della documentazione che attesti il riconoscimento del laboratorio stesso da
parte di uno dei Paesi dell’Unione europea - della documentazione attestante
l’autorizzazione alla commercializzazione in un Paese dell’Unione europea;
 della copia della dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 97/ 23/CE (PED).
Inoltre, l’articolo 7 stabilisce chiaramente che gli estintori provenienti da altri paesi
europei potranno essere venduti in Italia dopo sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Con l’articolo 8, invece, il legislatore definisce quali sono gli obblighi e le responsabilità per il
produttore. In particolare viene ribadito che il produttore deve:
 garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un
sistema di controllo di produzione;
 impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla
direttiva 97/23/CE;
 emettere per ogni estintore portatile la dichiarazione di conformità;
 fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione;
punzonare sull’estintore portatile d’incendio l’anno di costruzione, il numero di matricola
progressivo ed il codice costruttore
Altri due aspetti di notevole importanza sono i controlli e la vigilanza che vengono
regolamentati con l’articolo 9 attraverso il quale viene stabilito che il Ministero dell’Interno ha il
compito di effettuare i controlli e le verifiche sugli estintori portatili d’incendio omologati, con
3
S.I.R.M.I. ANTINCENDIO
Via Collatina 305 – 00155 Roma
Tel: 06.22.81.472 - Fax: 06.22.84.665
www.sirmi.biz
LA NORMATIVA ANTINCENDIO
metodi a campione. Inoltre viene precisato che tali accertamenti possono essere effettuati
presso il magazzino del produttore, presso i depositi sussidiari del produttore e anche presso
i
grossisti,
gli
importatori
e
i
commercianti.
L’articolo 9 termina con il quarto comma che rimanda ad altro specifico decreto ministeriale
(concernente i controlli sui prodotti antincendio omologati) il compito di stabilire i criteri e le
modalità per i servizi di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Parlando di autorizzazioni ministeriali non poteva mancare l’articolo inerente la validità, il
rinnovo, la decadenza e annullamento dell’omologazione. Questo argomento viene trattato
con l’articolo 10 nel quale è previsto che l’omologazione ha validità cinque anni ed è
rinnovabile ad ogni scadenza per un ulteriore periodo di cinque anni. Il rinnovo non comporta
la ripetizione delle prove qualora il produttore dichiari che l’estintore portatile d’incendio non
ha
subito
modifiche
di
alcun
genere.
Viene comunque precisato che l’omologazione non è più rinnovabile nel caso di
annullamento. Inoltre, l’omologazione decade automaticamente se l’estintore portatile
d’incendio subisce una qualsiasi modifica o se entra in vigore una nuova normativa di
classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all’atto del
rilascio dell’omologazione stessa. Per quanto concerne l’annullamento dell’omologazione
viene evidenziato che il Ministero dell’Interno ha facoltà di annullarla se:
 viene rilevata la non conformità di esemplare di estintore portatile d’incendio al
prototipo omologato e/ o alla norma tecnica;
 il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 7 e 8
del decreto.
Resta inteso che l’annullamento o la decadenza dell’omologazione comportano il divieto
dell’immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per
l’estintore portatile d’incendio oggetto dell’annullamento o della decadenza.
Il decreto termina con gli articoli 11 e 12 con cui sono stabilite rispettivamente le norme
“transitorie” e quelle “finali”. L’articolo 11 prevede che la commercializzazione degli estintori
portatili d’incendio omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno del 20 dicembre
1982, è permessa sino alla scadenza dell’omologazione stessa e comunque per un periodo
non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’articolo
tratta anche l’utilizzo degli estintori omologati ai sensi del predetto decreto stabilendo che
questi potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione
punzonata su ciascun esemplare prodotto.
Per quanto concerne invece le norme finali l’articolo 12 impone che sia per gli agenti
estinguenti utilizzati negli estintori che per la dismissione degli estintori stessi siano seguite le
disposizioni impartite dalla legislazione vigente in materia di tutela ambientale.
4
S.I.R.M.I. ANTINCENDIO
Via Collatina 305 – 00155 Roma
Tel: 06.22.81.472 - Fax: 06.22.84.665
www.sirmi.biz
LA NORMATIVA ANTINCENDIO
Articolo
Argomento
Contenuto
Art. 1
Scopo e campo di
applicazione
• Il decreto aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per la
classificazione e l’omologazione degli estintori portatili di incendio;
•gli aspetti inerenti i rischi dovuti alla pressione sono rimandati al rispetto delle
norme di attuazione della direttiva 97/23/CE (PED) concernente le attrezzature a
pressione.
Art. 2
Classificazione
• La valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni, e la classificazione degli
estintori portatili di incendio, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI
EN37;
• il Dipartimento dei vigili del fuoco, cura gli adempimenti per l’autorizzazione dei
laboratori.
Art. 3
Definizioni
Omologazione; prototipo omologato; produttore; laboratorio; certificato di prova;
dichiarazione di conformità; libretto uso e manutenzione.
Art. 4
Utilizzazione
• Gli estintori portatili commercializzati, installati e mantenuti in servizio devono
essere conformi ai rispettivi prototipi omologati;
• l’estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza da personale esperto e
secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994;
• l’utilizzatore è tenuto a conservare la dichiarazione di conformità;
• la costruzione, il collaudo e l’utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori, che
possono essere impiegati per la fabbricazione degli estintori portatili, devono
avvenire in conformità alla direttiva 97/23/CE (PED).
Art. 5
Procedure per il rilascio dei
certificati di prova
• Il produttore trasmette al laboratorio autorizzato l’istanza e la documentazione
tecnica relativa al prototipo dell’estintore portatile d’incendio da omologare;
• il laboratorio verifica la correttezza della documentazione, richiede l’invio della
campionatura di prova e comunica l’importo della somma occorrente per
l’esecuzione delle prove;
• il produttore invia la campionatura di prova richiesta e la ricevuta relativa al
pagamento;
• il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico;
• il produttore presenta al laboratorio apposita dichiarazione attestante che la
campionatura di prova è conforme alla direttiva 97/23/CE;
• il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.
Art. 6
Procedura per il rilascio del
doc ume n t o d i
omologazione
• Il produttore inoltra al Ministero dell’Interno domanda corredata dal certificato di
prova rilasciato dal laboratorio;
• il Ministero dell’Interno valuta la documentazione e la certificazione presentata, e
provvede a rilasciare all’interessato l’atto di omologazione dell’estintore portatile
d’incendio;
• gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal laboratorio che ha emesso il
certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni, in numero di tre a cura
del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio;
• il Ministero dell’Interno rende noto annualmente l’elenco aggiornato degli estintori
portatili d’incendio omologati.
Art. 7
Commercializzazione in
ambito comunitario
• Gli estintori portatili di incendio legittimamente commercializzati in uno dei Paesi
dell’Unione europea sulla base della norma EN 37 possono essere commercializzati
in Italia a decorrere da sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto secondo
le procedure di seguito specificate.
5
S.I.R.M.I. ANTINCENDIO
Via Collatina 305 – 00155 Roma
Tel: 06.22.81.472 - Fax: 06.22.84.665
www.sirmi.biz
LA NORMATIVA ANTINCENDIO
• La domanda di omologazione deve essere corredata da: certificazione di prova;
documentazione necessaria all’identificazione del laboratorio che ha emesso la
certificazione di prova, e del riconoscimento del laboratorio stesso da parte di uno
dei Paesi dell’Unione europea; documentazione attestante l’autorizzazione alla
commercializzazione in un Paese dell’Unione europea; dichiarazione di conformità di
cui alla direttiva 97/23/CE.
Art. 8
Obblighi e responsabilità
per il produttore
Il produttore deve: garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità
della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di
produzione;
impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla
direttiva 97/23/CE;
emettere per ogni estintore portatile d’incendio la dichiarazione di conformità;
fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione;
punzonare sull’estintore l’anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed
il codice costruttore.
Art. 10
Validità, rinnovo,
decadenza e annullamento
dell’omologazione
• L ’omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile per un ulteriore periodo
di cinque anni. Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche purché
l’estintore non abbia subito modifiche.
• L’omologazione non è rinnovabile nel caso di annullamento dell’omologazione.
• L’omologazione decade automaticamente se l’estintore portatile d’incendio subisce
una qualsiasi modifica o se entra in vigore una nuova normativa che annulla o
modifica quella vigente all’atto del rilascio dell’omologazione stessa.
• Il Ministero dell’Interno ha facoltà di annullare l’omologazione se: viene rilevata la
non conformità al prototipo omologato e/o alla norma tecnica usata per la
certificazione e per l’omologazione; il produttore non ottempera in tutto o in parte
agli obblighi fissati dal presente decreto.
• L’annullamento o la decadenza dell’omologazione comportano il divieto
dell’immissione sul mercato dell’estintore portatile d’incendio.
Art. 11
Norme transitorie
• La commercializzazione di estintori portatili d’incendio, approvati di tipo ai sensi
del D.M. del 20 dicembre 1982, è consentita fino alla scadenza dell’approvazione
stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
• Gli estintori portatili d’incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro
dell’Interno del 20 dicembre 1982, possono essere utilizzati per diciotto anni,
decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.
Art. 12
Norme finali
• La dismissione dei materiali componenti l’estintore, deve avvenire in conformità
alla legislazione vigente in materia di tutela dell’ambiente.
• Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alla legislazione vigente
inmateria di tutela dell’ambiente.
• È abrogato il decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 1982 e successive
modifiche e aggiornamenti
• Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6
Scarica

IL DM 7 GENNAIO 2005