La Consulenza Tecnica
Stragiudiziale e Giudiziale
Politecnico di Milano
BEST (Building Enviroment Science & Technology)
Building pathology and Diagnostics
Prof. Ing. Enrico DE ANGELIS
Milano, 2010 11 29
Avv. Silvia Annamaria BRAMBILLA
[email protected]
TEMI DELL’INCONTRO
 Il
Consulente Tecnico:
in ambito stragiudiziale
nel giudizio Civile e Penale.
 L’Accertamento
preventivo a fini
conciliativi (ex art. 696 bis c.p.c.)
 Cenni su:
Arbitrato
Mediazione
(D.Lgs. 28 del 4.03.2010)
Le varie figure di consulente
tecnico
In fase stragiudiziale: il consulente di
parte (la perizia giurata).
 In fase giudiziale, sia ante causam
(ATP) che in sede di giudizio ordinario:

CTU - Consulente Tecnico di Ufficio (sia in
sede Civile che in sede Penale)
CTP - Consulente Tecnico di Parte
In sede preventiva conciliativa: art. 696 bis
c.p.c.
In sede di arbitrato e mediazione
La consulenza stragiudiziale



In ambito extragiudiziale, al sorgere di una possibile
controversia e prima dell’instaurazione del giudizio.
Nomina di un perito ad opera del soggetto interessato a fare
svolgere una relazione sullo stato dei luoghi oggetto di
possibile indagine, anche ai fini della determinazione delle
responsabilità e dei costi di eliminazione dei difetti.
Consulenza trasfusa in c.d. PERIZIA GIURATA
 Giuramento in Cancelleria del Tribunale ad opera del tecnico):
 valore di indizio, non di prova – allegazione di parte
 necessità di chiamare il perito come testimone

CREDIBILITA’ (DA 45.000 € A 9500 €)!:
 DEONTOLOGIA
 INTERESSE EFFETTIVO DEL CLIENTE
 “All’avvocato bisogna contare le cose chiare; a lui poi
tocca di imbrogliarle” - Alessandro Manzoni
IL CONSULENTE GIUDIZIALE




IL Consulente
 CTU nel Civile
 PERITO del GIUDICE o CONSULENTE della Procura della
Repubblica
nominato tra gli iscritti ad un Albo tenuto da ogni Tribunale
(art. 13 disp.attuative al c.p.c.) in diverse categorie (medicochirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria…).
Requisiti di iscrizione:
 Specifica competenza in una materia
 Condotta morale specchiata (solo per il Civile);
 Iscrizione
in
Associazione
Professionale
(Ordine
Ingegneri, Architetti, Collegio Geometri...).
Serie di documenti da presentare ex art. 16 disposizioni
attuative c.p.c.( perizie svolte, residenza nel Circondario del
Tribunale, testi pubblicati, ….).
Le attività del CTU
Prima del sorgere del contenzioso:
Accertamento Tecnico Preventivo (c.d. ATP ex
art. 696 c.p.c.)
 Prima del sorgere del contenzioso:
Accertamento Tecnico Preventivo in via
conciliativa (696 bis c.p.c.)
 Nell’ambito del contenzioso: Consulenza
Tecnica d’Ufficio (CTU)
 Nell’ambito del giudizio arbitrale
 Quale consulente nominato dalla Procura della
Repubblica (ausiliario del Pubblico Ministero) o
del Giudice Penale : nell’ambito delle indagini
preliminari o del giudizio penale

La nomina e l’attività in ambito
civile



Art. 191 c.p.c. e ss. Il CTU, a seguito della necessità di
nomina, viene scelto tra i tecnici iscritti nell’Albo dal
Presidente del Tribunale; viene convocato per il
giuramento e alla formulazione del quesito peritale
all’udienza fissata, alla presenza delle parti ed in
contraddittorio.
E’
considerato
AUSILIARIO
del
GIUDICE.
Motivo: Cause che esulano dalla competenza del
Giudicante (iura novit curia) e necessità di ausiliario
competente ed esperto in una particolare disciplina
(contabile, edile, urbanistica, medica…).
Possibilità
di
nomina
di
più
consulenti
contemporaneamente, per materie complesse e
possibilità di avvalersi di ausiliari più specifici (es. per
termografie, prove acustiche…)
La consulenza del Perito del
Giudice in ATP e CTU






Prestazione giuramento CTU in udienza;
Sottoposizione del quesito peritale da parte del Giudice,
anche tenuto conto di istanze di parte (difensori), con
assegnazione di termini da parte del Giudice;
Rispetto di termini per consegna elaborato peritale (di
regola 90 gg.) ed assegnazione termini per osservazioni
di parte (tecnico di parte e difensore);
Svolgimento sopralluogo/ghi concordati con le parti
Redazione verbale di operazioni peritali, anche con
osservazioni delle parti, dei loro tecnici o dei loro
difensori
Consegna nei termini di Consulenza Tecnica scritta
Lo svolgimento del sopralluogo
Attività consistente nell’indagine dei luoghi oggetto
di quesito peritale
 Necessità di verbalizzazione, con inserimento della
presenza delle parti intervenute ed osservazioni
delle parti, dei difensori e dei tecnici presenti
 Acquisizione di riprese fotografiche dei luoghi
 Possibilità di prove non distruttive o, con
autorizzazione del Giudice, anche di quelle
distruttive (IDONEA STRUMENTAZIONE)
 Qualora sorgano questioni o esigenze, le sottopone
al Giudice
 Tenta, ove possibile, la conciliazione se demandata
dal Giudice.

LA PERIZIA
Carattere della scrittura e non dell’oralità
 Espressione di valutazioni dei fatti solo ed
esclusivamente tecniche
 Non può esprimere interpretazioni di Diritto
sui fatti, competenza del Giudicante
 Tiene conto delle osservazioni delle parti e dei
CTP
 Raccoglie gli allegati tecnici, tra cui disegni,
progetti, documenti acquisiti presso Pubblici
depositari (es. Comune, …).

SCHEMA DI PERIZIA
Copertina (indicazione delle parti, del
procedimento, dell’Organo richiedente)
2. Indice degli argomenti
3. Trascrizione del verbale di conferimento
dell’incarico
4. Descrizione delle modalità di svolgimento
dell’incarico
5. Cronistoria dei fatti e delle operazioni peritali
6. Analisi tecnica di quanto emerso
7. Risposta ai singoli quesiti, anche tramite
scissione del quesito principale
8. Conclusioni
1.
Alcune delle prestazioni che
vengono richieste al Consulente











Ricerche catastali
Elaborazioni mappali
Verifica e determinazione dei confini tra proprietà
Vizi immobiliari e patologia edilizia in genere
Valutazioni estimative di immobili
Cause di danno e responsabilità di professionisti ed imprese
Valutazione indennità di esproprio
Verifica rispondenza a strumenti urbanistici
In ambito di procedure fallimentari, di concordato preventivo,
in procedure esecutive
Consulenze contabili
Accertamenti non ripetibili (nel procedimento penale, con
eventuale distruzione dell’oggetto della consulenza)
IL TECNICO DI PARTE (ART. 201
c.p.c.) in ambito giudiziale civile




La parte sottoposta ad un giudizio ha la facoltà
(NON l’obbligo) di nominare un proprio
consulente tecnico (c.d. CTP);
Partecipa ai sopralluoghi;
Svolge osservazioni e note critiche, sia
durante lo svolgimento delle operazioni che
nei termini concessi dal Giudice;
Partecipa alle udienze tutte le volte che vi
partecipa il CTU.
EVENTUALE NULLITA’ della
CONSULENZA

Nullità formale: vizi che attengono alla veste
formale dell’atto, ovvero redazione non in
lingua italiana, carenza di sottoscrizione,
controllare coerenza tra copia sottoscritta e
copie.

Nullità sostanziale: VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, da
accertarsi in concreto (Cass. Sez. Lav. 5 aprile
2001, n. 5093). Anche parziale, travolgendo la
parte di relazione basata su accertamenti nulli.
Esempi di VIOLAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO



Omesso invito alle parti della data e del luogo
di inizio operazioni peritali (Cass. Sez II, 28
nov. 2001, nr. 15133).
Valutazione per la risposta ai quesiti di
documenti non ritualmente prodotti in causa
dai difensori (Cass. Sez. Lav. 19 agosto 2002,
nr. 12231).
Dell’espletamento di indagini e di compiti
esorbitanti (Cass. Sez. II, 26 nov. 1995, 1113;
Cass. Sez. Lavoro 29 maggio 1998, n. 5345;
Cass. Sez. III, 10 maggio 2001, n., 6502).
Integrazione e rinnovazione CTU


Facoltà dei difensori e dei C.T.P. produrre in
giudizio, sia durante lo svolgimento della Ctu o
dopo la consegna dell’elaborato peritale,
osservazioni e note critiche.
Valutate le medesime, il Giudice può:
- Chiedere chiarimenti al CTU
- Disporre supplementi o rinnovare le indagini
- Disporre, in casi gravi, la sostituzione del CTU (grave
e non giustificato ritardo nella consegna,
insufficienza accertamenti eseguiti o delle risposte
fornite, incapacità scientifica di svolgere l’incarico).
La consulenza tecnica preventiva
ai fini della composizione della
lite (Art. 696 bis c.p.c.)
Ambito di operatività: Per accertamento e relativa
determinazione dei CREDITI derivanti da mancata
o inesatta esecuzione degli obblighi contrattuali o
da fatto illecito.
 Prima di provvedere al deposito della relazione, il
CTU tenta, ove possibile, la conciliazione.
 Se conciliazione riesce:processo verbale con
valore di titolo esecutivo attribuito dal Giudice.
 Se conciliazione non riesce: ciascuna parte può
chiedere che la relazione depositata dal
consulente sia acquisita agli atti del successivo
giudizio.

Cenni di consulenza tecnica nel
procedimento penale
Ambito di operatività: nell’ambito delle
indagini preliminari e del giudizio
 Finalità: acquisire elementi necessari all’azione
penale con accertamenti, rilievi sullo stato dei
luoghi e sulle cose
 Soggetti: Polizia Giudiziaria o Procura della
Repubblica. Nell’ambito del giudizio, anche
Giudice
 Legge 397/2000: investigazioni difensive che
possono essere svolte anche dal legale
dell’indagato, con nomina di una consulente
tecnico.

La mediazione ex D.Lgs.
28/2010 ed i compiti del tecnico






D.Lgs. 28/2010 del 4.03.2010 introduce nuova forma di
procedimento alternativo o, comunque, preventivo ( a pena
di improcedibilità), rispetto alla giustizia ordinaria, la
mediazione nelle controversie civili e commerciali.
Materie obbligatorie ivi previste: locazioni, condominio,
patti di famiglia, diritti reali, divisione, successione
ereditaria, comodato, affitto di azienda.
Mediatore: terzo imparziale che assiste due o più soggetti
Organismo di conciliazione: ente pubblico o privato presso
cui può svolgersi il procedimento di mediazione.
Possibilità del tecnico di affiancare il mediatore.
Dovere di segretezza e riservatezza.
“Un consulente è una persona che prende in prestito
il tuo orologio, ti dice che ora è, si mette in tasca
l’orologio e ti manda il conto” Anonimo
GRAZIE DELL’ATTENZIONE !
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