Ing. Alberto BOTTI
LA CONSULENZA TECNICA
DI UFFICIO
E
DI PARTE
NEL PROCESSO CIVILE
Ferrara, 6 giugno 2012
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
h 9.00
benvenuti
h 9.10
inizio lavori
h 11.00
pausa caffè (15 min)
h 11.15
ripresa lavori
h 13.00
pausa colazione (60 min)
h 14.00
ripresa lavori
h 16.00
pausa caffè (15 min)
h 16,15
ripresa lavori
h 17.00
domande e risposte
h 17.45
fine lavori
2
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Chi è il C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio)
?
è un AUSILIARIO del Magistrato
è un soggetto TERZO (super partes)
è un pubblico UFFICIALE
3
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Cosa fa il C.T.U.
?
ADEMPIE al mandato assegnatogli dal Giudice
Rispetta il principio del CONTRADDITTORIO
CONTRIBUISCE alla formazione del giudizio
4
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Cosa NON fa il C.T.U.
?
Il C.T.U. non è un MEZZO DI PROVA
Sul C.T.U. non incombe L’ONERE DELLA PROVA
La C.T.U. non può essere ESPLORATIVA
5
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Organico Tribunale Civile di Ferrara in rapporto con il
bacino di utenza e altri Tribunali
Tribunale Tribunale Tribunale
di Ferrara di Roma di Vibo V.
abitanti
349.357 2.459.776 161.996
industrie
7.444
26.414
1.970
giudici togati
18
313
16
abitanti/giudici
19.409
7.859
10.125
fonte CSM su censimento 2001
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ing. Alberto BOTTI
Principali argomenti :
• La normativa di riferimento
Articoli commentati del codice di procedura civile
• Le attività propedeutiche alla redazione della relazione
Esame documenti / sopralluogo / relazioni CTP / nuovi documenti
• La redazione dell’elaborato peritale
Parleremo anche di:
1. CTU - misure cautelari
• La CTU nella sezione Fallimentare (cenni)
(Accertamento Tecnico Preventivo ATP, misure di urgenza ex art. 700
• La CTU negli Obblighi di Fare (cenni)
c.p.c., ecc.);
• La CTU nelle Esecuzioni Mobiliari (cenni)
2. La nullità della CTU;
3. CTU / CTP - Appalti Pubblici,
• La redazione dell’istanza di liquidazione
calcolo delle riserve per anomalo
andamento dell'appalto;
• La convocazione del CTU per chiarimenti
4. Calcolo dell'onorario CTU e delle
• Novità introdotte dalla Legge 69-2009 (modifiche al spese;
C.p.C.)
5. Prove e rilievi CTU: modalità di
• Privacy e CTU / CTP
esecuzione.
• Il CTP (ricorrente / convenuto, nei giudizi di merito e cautelari)
• La conciliazione innanzi al CTU art. 696-bis c.p.c.
• Esempi di consulenze realmente svolte
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ing. Alberto BOTTI
La normativa di riferimento
Codice di Procedura Civile
Art. 61 - Consulente tecnico
Quando e' necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza
tecnica
Art. 194 - Attività
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore;
compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo
62, da se solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere
autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e
a eseguire piante, calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se solo, le
parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri
consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o
a voce, osservazioni e istanze
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La normativa di riferimento 2
Norme di Attuazione del Codice di Procedura Civile
Art. 90 att. – Indagini del Consulente senza la presenza del Giudice.
Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a
compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle
parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita
nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
Il consulente non può ricevere altri scritti difensionali oltre quelli contenenti le
osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice.
In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti
difensionali.
Art. 92 att. – Attività.
Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono
questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve
informarne il Giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.
Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.
Il Giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.
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ing. Alberto BOTTI
Principali norme di riferimento 3
Decreto Ministeriale 30 maggio 2002
Adeguamento dei Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite su disposizioni dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale.
Decreto Presidente della Repubblica n° 115 del 30 maggio 2002
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 16/3/90
(Indennità di missione)
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 15/2/95
(Indennità di vitto)
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Delibera 26 giugno 2008 n. 46 del Garante
Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti
ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Le attività propedeutiche alla
redazione della relazione
La ricezione dell’incarico
Il rifiuto per incompatibilità con le parti
L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti
La nomina dei consulenti tecnici diparte (CTP) e i rapporti tra il CTU e
i CTP
5. L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU
6. Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame
7. I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi
8. I rapporti con i procuratori legali delle parti
9. L’esame delle prove testimoniali pertinenti la CTU
10. Le memorie tecniche prodotte dalle parti
11
1.
2.
3.
4.
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La ricezione dell’incarico
•
•
•
•
•
Il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) riceve l’incarico al proprio domicilio a
mezzo dell’Ufficiale Giudiziario che notifica all’interessato (o alla persona presente
al domicilio) il biglietto di Cancelleria con il quale il Giudice lo convoca in udienza
per il giuramento e per la formulazione dei quesiti.
In tale documento sono indicati la data, l’ora, la sezione e il Tribunale (ovvero
altro ufficio dove è amministrata la Giustizia: Giudice di Pace, Corte d’Appello,
Tribunale Ordinario, ecc.).
Alcune volte, il testo della convocazione non contiene l’ora dell’udienza; in tal caso
deve intendersi “ora di rito” (h 9.00).
Può accadere che il CTU si trovi nell’aula di udienza per altro procedimento e il
Giudice, se lo ritiene, può nominare tale Consulente seduta stante, senza averlo
avvisato, avendo preventivamente verificato che la competenza del CTU sia
pertinente alla materia oggetto di accertamento.
L’accettazione dell’incarico comporta per il Consulente l’onere di completare il
compito affidato.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Il rifiuto per incompatibilità con le parti – art. 192 c.p.c., art. 89 att.
L’incompatibilità avviene quando il CTU:
1) ha interesse nella causa in cui è nominato o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (74 ss. c.c.), o è convivente o
commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio (82) nella causa, o ha deposto in essa come testimone,
oppure ne ha conosciuto come arbitro (810, 815) o vi ha prestato assistenza come Consulente
tecnico (61);
5) se è tutore (343 ss. c.c.), curatore (392 c.c.), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle
parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non
riconosciuta (36 ss. c.c.), di un comitato (39 c.c.), di una società (2247 ss. c.c.) o stabilimento
che ha interesse nella causa.
Nei casi in cui il CTU si trovi in almeno uno dei casi poc’anzi indicati è indispensabile presentare
in cancelleria, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di convocazione, la
comunicazione scritta al Giudice della incompatibilità con le parti, indicandone il motivo.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti
ATTIVITA’ DA SVOLGERE DURANTE L’UDIENZA
1. giuramento;
2. formulazione dei quesiti (verifica completezza e congruenza);
3. termine entro il quale depositare in cancelleria l’elaborato
peritale, inviare/ricevere le relazioni provvisorie;
4. acconto spese ed a chi viene posto a carico;
5. data di inizio delle operazioni peritali;
6. eventuali altre richieste da formulare al Giudice a cui segue la
disposizione del Magistrato stesso (necessità di avvalersi di
personale ausiliario necessario ad espletare il mandato assegnato,
autorizzazione ad accedere presso pubblici uffici, ecc.);
7. ritiro dei fascicoli delle parti.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La nomina dei consulenti tecnici diparte (CTP) e
i rapporti tra il CTU e i CTP
La nomina dei consulenti tecnici di parte se non è verbalizzata durante
l’udienza, deve essere eseguita a cura dei rispettivi difensori delle parti in
conformità a quanto indicato nel verbale.
Una questione che solleva sempre controversie è la frequente disposizione
indicata a verbale “… il Giudice pone termine fino all’inizio delle operazioni
peritali per la eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte.”
In pratica, le parti possono nominare i rispettivi consulenti tecnici mediante
il deposito in Cancelleria, prima dell’accesso (eventualmente anche il
giorno stesso, nel caso in cui l’inizio delle operazioni peritali è fissato nel
pomeriggio, a chi spetta tale incombenza può recarsi di mattina in
Cancelleria per espletare la formalità della nomina del CTP) una nota
contenente le generalità dei propri tecnici, consegnandone al CTU copia al
momento dell’inizio delle operazioni peritali.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU
A fronte di comprovate esigenze per l’espletamento dell’incarico
in materie specialistiche che esulano dalla propria competenza, il
CTU può chiedere al Giudice l’AUTORIZZAZIONE di
avvalersi di suoi ausiliari (ad esempio, nel caso di accertamenti
di immissioni sonore, il CTU può chiedere di avvalersi di società
oppure di uno specialista che dispone dei fonometri e delle altre
apparecchiature per eseguire tali misure).
È necessario chiedere al Giudice di disporre l’anticipo che copra
anche tale spesa. Il CTU NON DEVE CONTRARRE DEBITI
verso terzi per i propri doveri di ufficio.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame
L’esame dei fascicoli delle parti è fondamentale al fine di
comprendere l’oggetto di contesa.
Il CTU deve VALUTARE LA DOMANDA DELLA
RICORRENTE (attrice) e le prove offerte, nonché ANALIZZARE
LA RISPOSTA DELLA CONVENUTA e le proprie
controdeduzioni (con eventuale inversione dell’onere della prova).
Il CTU su tali elementi, sul sopralluogo e sulle note tecniche dei CTP
deve fondare la propria tesi, MOTIVANDOLA.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi
Il sopralluogo DEVE essere eseguito nella data indicata nel verbale di
udienza. Può accadere che una delle parti chieda di rinviare la data del
sopralluogo, rispetto a quella indicata nel verbale di udienza.
Normalmente, la risposta deve essere negativa, ad eccezione di gravi motivi
dei quali la parte fornisce idonei giustificativi.
Alla presenza eventuale dei consulenti tecnici delle parti, le operazioni
peritali iniziano con la LETTURA DEI QUESITI; quindi si esegue la
ricognizione dei luoghi traendo DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.
L’obiettivo dell’accesso è quello di ACCERTARE I LUOGHI con
riferimento ai quesiti e all’oggetto della contesa. È possibile raccogliere a
verbale sommarie informazioni da sottoporre al vaglio del Giudice, come
pure le osservazioni formulate dalle parti e dai loro consulenti tecnici.
Al termine si redige il VERBALE di ACCESSO.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
I rapporti con i procuratori legali delle parti
È bene ricordare che il CTU è un AUSILIARIO del Magistrato.
Questo comporta un atteggiamento di RISERVATEZZA,
IMPARZIALITÀ e INDIFFERENZA dal momento di ricezione
dell’incarico fino all’emissione della sentenza.
I rapporti con i procuratori delle parti devono essere
improntati
alla
massima
PROFESSIONALITÀ
e
NEUTRALITÀ.
Normalmente, i procuratori non dovrebbero cercare contatti
con il CTU se non per motivi strettamente connessi all’incarico
peritale: modalità di inoltro di un documento, informazioni
sulla logistica del luogo di accertamento, ecc..
Da un punto di vista deontologico non è corretto che un
procuratore esprima concetti che riguardano il merito della
causa in assenza dell’altro procuratore. L’integrazione del
CONTRADDITTORIO e la TRASPARENZA sono i principi
base cui si ispira il buon CTU.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
L’esame delle prove testimoniali pertinenti la CTU
Nel processo il Giudice può ascoltare i testimoni.
Se l’udienza è precedente o coincide con quella in cui il CTU
compare per il giuramento, OCCORRE TENERNE CONTO.
In tale ipotesi, nella relazione occorre menzionare tale
circostanza al fine di rispondere ai quesiti (caso dei danni per
finita locazione).
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Le memorie tecniche prodotte dalle parti
Le memorie tecniche redatte dalle parti nel corso dell’espletamento
della CTU sono MOLTO IMPORTANTI e meritano un ATTENTO
ESAME perché:
• forniscono elementi validi per la valutazione tecnica e per la
risposta ai quesiti;
• il CTU BENEFICIA di analisi già eseguite da altri per
condividerle o per confutarle;
• integrano il contraddittorio, un fondamento del diritto, senza il
quale si rischia di sbagliare.
Il buon CTU fornisce il doveroso commento alle tesi di ciascun CTP
in un apposito paragrafo, dove il CTU motiva l’accoglimento ovvero
21
il rigetto di ciascuna tesi proposta dai rispettivi CTP.
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’elaborato peritale
Il contenuto della relazione
i paragrafi riproducono il quesito del Giudice
le affermazioni vanno motivate
le tesi delle parti vanno accolte oppure confutate motivando la propria tesi
La forma della relazione
utilizzo del formato legale (25
righe per cartella, corpo 12, anche se il codice prevede
libertà della forma per il raggiungimento dello scopo – art. 121 c.p.c.)
paragrafi numerati / pagine numerate / data / rilegatura / firma / elenco allegati
La raccolta e la presentazione degli allegati
organizzare gli allegati per agevolarne la consultazione
22
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La nullità della CTU
Nullità Formali
relazione non firmata
utilizzo di lingue diverse dall’italiano (art. 122 c.p.c.)
Nullità Sostanziali
violazione del principio del contraddittorio (omesso
invito alle parti,
indisponibilità di una parte di consentire l’accesso alla controparte, acquisizione di
documenti da una parte senza che la controparte ne abbia cognizione e vi acconsenta, ecc.)
valutazione di documenti non ritualmente prodotti in atti (qualora
utilizzati per la formazione del giudizio tecnico senza il consenso di tutte le parti)
omissione dell’esame dei luoghi (tranne che espressamente esonerato dal
Giudice)
compiere valutazioni di tipo giuridico (tranne che propedeutiche alla risposta
ai quesiti – caso della distribuzione delle spese del lastrico con patto in deroga al c.c.)
23
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
Riprendiamo dopo il coffee break.
Ringrazio per la cortese attenzione.
Ore 11:00
Ing. Alberto BOTTI
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La CTU nella procedura FALLIMENTARE
Distinguere l’ ESECUZIONE IMMOBILIARE dall’estimo per il
FALLIMENTO alla consulenza nella PROCEDURA CONCORSUALE
Il CTU è un CONSULENTE DEL GIUDICE a tutti gli effetti.
Il CTU tiene conto di quanto indica il CURATORE del fallimento.
In caso di disaccordo INFORMA il Giudice.
Il Giudice può chiedere al CTU di FARE o di ACCERTARE cose o
circostanze o fatti inerenti la sua competenza.
È necessario verificare preventivamente se l’argomento oggetto di
incarico rientra nelle proprie COMPETENZE.
25
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La CTU negli OBBLIGHI DI FARE
I procedimenti cautelari si concludono normalmente con l’obbligo di
eseguire lavori per scongiurare un pericolo e/o per far cessare i motivi della
turbativa accertata dal CTU.
Qualora la parte onerata non provvede, chi ha interesse ricorre al Giudice
affinché si eseguano lavori con modalità forzosa.
Normalmente, il Giudice nomina il CTU al fine di individuare la ditta per
eseguire i lavori, nominando Direttore dei Lavori il medesimo CTU.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La CTU nelle ESECUZIONI MOBILIARI
È una sezione del Tribunale specializzata nella vendita forzosa di BENI
MOBILI (attrezzature industriali, ecc.) a seguito di insolvenza del
proprietario.
Il CTU viene incaricato della STIMA dei beni.
Il CTU può essere anche incaricato di procedere alla vendita con l’incarico
di “COMMISSIONARIO” (è un soggetto che, dietro mandato, vende beni
per conto del committente e in nome proprio - art. 1731 c.c.).
Nel caso di mancato pagamento del prezzo, la vendita in oggetto resta
efficace e ne RISPONDE IN PROPRIO il commissionario (532, 533 c.p.c.).
27
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’istanza di liquidazione
1. Vacazioni
2. Onorario a percentuale (sul valore dei beni stimati)
3. Indennità (per le attività svolte fuori dal comune di residenza)
4. Spese
5. Prevenzione incaglio crediti
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’istanza di liquidazione 2
ESEMPIO - Valore oggetto di causa € 100.000,00
Art. 11 – D.M. Giustizia 30 maggio 2002 (G.U. n° 182 del 5 agosto 2002)
minimo
ONORARIO A PERCENTUALE
Totale
massimo
Euro
2.798,05
5.601,82
maggioraz. art.51 DPR 30.5.2002 n. 115
Euro
559,61
1.120,36
maggioraz. art.52 DPR 30.5.2002 n. 115
Euro
2.798,05
5.601,82
Euro
6.155,71
12.324,00
TOTALE
Maggiorazioni applicabili se
sussistono i requisiti previsti
dalla norma
Importi imponibili, IVA e altri oneri esclusi
29
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’istanza di liquidazione 3
ESEMPIO - Valore oggetto di causa: non determinato
ESEMPIO - Termine assegnato per completare l’incarico 90 giorni
Art. 4 della Legge 319/80 come modificato dal D.M. Giustizia 30 maggio 2002
(G.U. n° 182 del 5 agosto 2002, art. 1)
Onorario a vacazione
consultazione atti, attività peritali, stesura e correzione minute
totale vacazioni:
Maggiorazioni
applicabili se
sussistono i requisiti
previsti dalla norma
180
1
×
14,68
=
14,68
179
×
8,15
=
1.458,85
=
1.473,53
Totale Euro (1)
maggioraz. art.51 DPR 30.5.2002 n.115
294,70
maggioraz. art.52 DPR 30.5.2002 n.115
1.473,53
Totale Euro (2)
=
3.241,76
30
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’istanza di liquidazione 4
INDENNITA’ (art. 55 DPR 30.5.2002 n. 115)
ESEMPIO di n° 1 giorno di missione (dalle h 9:00 alle 21:00) e n° 2 pasti
€/cad
rif. Norma
n°
indennità missione
DPCM 16/3/90
1
24,12
24,12
indennità vitto
DPCM 15/2/95
2
30,55
61,1
TOTALE
Totale
85,22
31
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’istanza di liquidazione 5
SPESE (art. 56 DPR 30.5.2002 n. 115)
Le spese sono solo quelle STRETTAMENTE NECESSARIE
all’espletamento dell’incarico e devono essere ANALITICAMENTE
INDICATE nell’istanza di liquidazione.
La norma prevede che il CTU ALLEGHI l’eventuale corrispondente
DOCUMENTAZIONE.
Le spese che maggiormente ricorrono per una consulenza tecnica nel
campo dell’edilizia civile sono le seguenti:
–
–
–
–
–
–
Percorrenza auto
Marche da bollo, ecc.
Fotocopie
Fotografie
Certificati
Quote d’uso attrezzature, software, ecc.
32
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’istanza di liquidazione 6
CALCOLO ANALITICO DELLE SPESE
ESEMPIO - calcolo costo chilometrico per uso autovettura:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
costo
percorrenza
annuo (€) annua (km)
Ammortamento costo
9.375,00
20.000
Assicurazione
3.300,00
20.000
Bollo
750,00
20.000
COSTI FISSI 13.425,00
Manutenzione
1.500,00
20.000
Pneumatici
3.000,00
50.000
Benzina
1,60
8
COSTI VARIABILI
TOTALI
€/km
0,47
0,17
0,04
0,67
0,08
0,06
0,20
0,34
1,01
%
Totali
47% 9.375
16% 3.300
4%
750
67% 13.425
7% 1.500
6% 1.200
20% 4.000
33%
6.700
100% 20.125
Costo storico € 62.500,00
Valore residuo € 25.000,00
Consumo 8 km/l
ammortamento 4 anni
N.B.: alcuni Giudici applicano la tariffa al km di 1/5 del prezzo della benzina33
(0,36 €/km @ 1,80 €/l - legge 836/1973 e comma 13 art. 77-bis L. 133/2008)
Dati:
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’istanza di liquidazione 7
PREVENZIONE INCAGLIO CREDITI
COSA FARE PRIMA del Decreto di Liquidazione
1. Valutare la solvibilità del debitore come emerge dagli atti, acquisendo
informazioni utili per la chiamata di eventuali terzi debitori
2. Fotocopiare l’eventuale assegno ricevuto come anticipo
3. Se il soggetto che versa è diverso dal debitore scrivere dichiarazione a
verbale
COSA FARE DOPO il Decreto di Liquidazione
1. inviare al debitore lettera normale con pro forma
2. eventuale telefonata di cortesia al debitore per sollecitare il versamento
3. inviare al debitore raccomandata con diffida e messa in mora e per
conoscenza alle parti costituite
4. notificare al Giudice il mancato versamento al solo fine di valutare il
contegno della parte nel processo (art. 116 c.p.c.)
5. chiedere e ottenere dalla Cancelleria il formato esecutivo Decreto
Liquidazione e notificare il precetto al debitore
6. messa a ruolo del recupero crediti con eventuale chiamata dei terzi al fine
di notificare il Decreto Ingiuntivo / Precetto (a cura del Vs. legale)
7. eventuale procedimento penale per mancata esecuzione del provvedimento
34
Giudice (art. 388 c.p.) – OPZIONALE
PIGNORAMENTO
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La convocazione del CTU per chiarimenti
circostanza ancora possibile anche a seguito delle modifiche al c.p.c.
Cosa fare
•
•
•
•
ANALIZZARE PREVENTIVAMENTE i rilievi e le note critiche
preparare preventivamente una nota in risposta (se del caso)
ATTENDERE in udienza le richieste del Giudice
Come dispone il Giudice: fornire i chiarimenti a verbale, ovvero con
specifica nota da depositare successivamente in Cancelleria
• Mantenere un comportamento improntato alla PACATEZZA DEI
TONI ed alla SOSTANZA DEI CONTENUTI
Cosa NON fare
• Cedere alle PROVOCAZIONI del difensore cui la CTU nuoce
• RISPONDERE DIRETTAMENTE ai difensori, senza il consenso del
Giudice
35
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Modifiche al Codice di procedura civile
Art. 46 comma 1 e 5; art. 52 comma 1 L. 69-2009
• la preventiva formulazione dei quesiti da parte del Giudice,
rispetto all’udienza in cui il consulente compare per il
giuramento (art. 46 comma 4);
• la preventiva trasmissione alle parti della relazione redatta
dal CTU, le osservazioni delle parti a tale elaborato e la
sintetica valutazione di tali osservazioni ad opera del CTU e
quindi il deposito in Cancelleria (art. 46 comma 5);
• la trasparenza nell’assegnazione degli incarichi e il limite di
concentrazione al 10% in rapporto a quelli affidati
dall’ufficio (art. 52 comma 1).
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ing. Alberto BOTTI
Privacy CTU e CTP
Delibera 46-2008 del Garante - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
• i dati oggetto di trattamento possono essere solamente quelli
necessari ad adempiere all’incarico ricevuto;
• le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da accessi
ed utilizzo indebito, ovvero idonee a ridurre al minimo il
rischio di distruzione e di accesso non autorizzato devono
essere quelle stabilite dal Codice sia in maniera preventiva
(art. 31) sia nel rispetto delle misure minime (art. 33, 34, 35
e Allegato B “disciplinare tecnico “ allegato al Codice).
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ing. Alberto BOTTI
Privacy CTU e CTP
Delibera 46-2008 del Garante - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
•
•
•
•
•
•
Consenso informato ……………............. Art. 13 (solo CTP)
Documento Programmatico Sicurezza ... Art. 33, c. 1, let. g); all. B
Incarico scritto a terzi ………………………………… Art. 30
Impartisce istruzioni a terzi ………………………….. Art. 30
Adotta misure idonee e preventive …………………… Art. 31
Adotta misure minime ………………… Art. 33, 34, 35, all. B
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Riprendiamo dopo la pausa
Ringrazio per la cortese attenzione.
Ore 13:00
Ing. Alberto BOTTI
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ing. Alberto BOTTI
La conciliazione innanzi al CTU ex 696-bis c.p.c.
• È una circostanza RARA
• Il CTU chiede al Giudice in udienza QUANDO esperire
il tentativo di conciliazione
• Durante il tentativo di conciliazione il CTU non deve
esprimere valutazioni di merito sulla controversia
• Di norma, il tentativo di conciliazione andrebbe
esperito al termine del periodo assegnato al CTU, salvo
diverso avviso del Giudice
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ing. Alberto BOTTI
Il Consulente Tecnico di Parte - C.T.P.
È una FIGURA IMPORTANTE nel processo civile
Incombe L’ONERE DELLA PROVA per gli argomenti tecnici,
se CTP attrice / ricorrente o se convenuto con inversione onere
CONTROLLA l’attività del CTU ed ESPRIME VALUTAZIONI
a seguito del suo operato con controdeduzioni (anche alla luce
delle recenti modifiche al c.p.c.)
PRINCIPALI ERRORI DEL CTP
Non ha partecipato alla formulazione della citazione / ricorso /
costituzione
Compare al sopralluogo senza conoscere il quesito, né gli atti di
causa (tranne che sia una specifica e concordata strategia difensiva)
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Il Consulente Tecnico di Parte RICORRENTE
nelle misure cautelari
Ha il compito di guidare con AUTOREVOLEZZA il CTU
Di norma, ha redatto una PERIZIA allegata al ricorso
Nei casi più complessi, focalizza l’attenzione sui danni /
cose di MAGGIOR VALORE ECONOMICO
Indica AUTOREVOLMENTE i rimedi necessari a far
cessare la turbativa
CONTROLLA l’operato del CTU in sintonia con il
difensore legale
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ing. Alberto BOTTI
Il Consulente Tecnico di Parte CONVENUTA
nelle misure cautelari
CONTROLLA
ricorrente)
le attività
peritali
(CTU e CTP
Attiva il CONTRADDITTORIO con il CTP
Assume un profilo di maggiore o minore attività a
seconda della tesi della convenuta, coordinandosi con
il DIFENSORE legale
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Il Consulente Tecnico di Parte ATTRICE
nel giudizio di merito
È necessario riceva l’incarico con largo ANTICIPO
Supporta il DIFENSORE legale
Ha redatto PREVENTIVAMENTE una robusta relazione
Ha l’onere di DIMOSTRARE la tesi tecnica
GUIDA (con moderazione) il CTU durante le operazioni
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Il Consulente Tecnico di Parte CONVENUTA
nel giudizio di merito
Difesa tecnica dalla CITAZIONE
Valuta con il difensore eventuali argomenti tecnici oggetto di
domanda RICONVENZIONALE
Dimostra l’estraneità dalla COLPA della parte che difende
Quantifica economicamente i DANNI o esclude i danni non
pertinenti la parte che difende
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Classificazione Argomenti C.T.U.
A. T. P.
Acustica
Appalti pubblici
Appalti privati
Ascensori
Danni da locazione
Divisioni ereditarie
Distanze
Danni da mezzi d’opera
Esproprio
Equo canone
Estetica
Estimo
Infiltrazioni
Millesimi
Proprietà Industriale
Strutture
Termotecnica
Usucapione
Urbanistica
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CTU - misure cautelari (Accertamento Tecnico Preventivo - ATP,
misure di urgenza ex art. 700 c.p.c., ecc.);
Consistono nell’accertare
la qualità e la condizione
delle cose oggetto del
ricorso
L’accertamento
di
cose
«complesse»
deve
essere
concordata con i CTP, in caso
contrario
chiedere
autorizzazione al Giudice
Spesso il quesito comprende
anche l’individuazione delle
cause dei danni accertati, e la
parte che ha materialmente
provocato gli inconvenienti
Quando il Giudice stabilisce l’urgenza
del procedimento la liquidazione
consente
l’applicazione
della
maggiorazione ex art. 51 DPR 30.5.2002
n. 115
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CTU – Prove e rilievi: come procedere
Valutare il margine di
indeterminazione delle
modalità di misura
Verificare l’invasività dei rilievi
e il pregiudizio alla proprietà
privata della parte avversaria
(rigetto del carattere esplorativo
della CTU)
Valutare l’accuratezza della
misura richiesta (tolleranza)
per rispondere al quesito
posto dal Giudice, al fine di
quantificarne il costo.
Nei casi più controversi occorre
metter a punto una procedura in
contraddittorio con i CTP e
ricevere specifica autorizzazione
dal Giudice, anche per ulteriore
acconto e personale specializzato.
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APPALTI PUBBLICI CALCOLO RISERVE 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
spese generali non remunerate
mancata formazione dell'utile
interessi per spese generali ed utile
sottoproduzione manodopera
ammortamenti mezzi e beni strumentali
maggior incidenza personale di cantiere
spese fisse cantiere
maggiori costi assicurazioni e fideiussioni
incremento costi per ritardata produzione
oneri sicurezza non remunerati
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APPALTI PUBBLICI CALCOLO RISERVE 2
ANOMALO ANDAMENTO DELL’APPALTO:
spese generali e utile non remunerati
operazione
A
Descrizione
Perizia di Raccordo e Variante n° 2 - Atto Aggiuntivo
consegna lavori atto aggiuntivo n° 2
B
durata contrattuale
C
Ultimazione contrattuale lavori
D
aliquota spese generali
E
utile dell'appalto
T
importo netto lavori impresa BETA al 15-mar-03
W
SAL lavori al 15-mar-03 (media SAL 15 e SAL 16)
W-T
produzione ALFA al 15-mar-03
A- (W-T) mancata produzione ALFA al 15-mar-03
(A-(W-T)/B) mancata produzione giornaliera
Y
mancata produzione al netto dell'utile
Z
mancata produzione al netto dell'utile e delle sp. Gen.
Z- Y
mancata remunerazione giornaliera sp.gen
(Z-Y)xB spese generali non remunerate periodo 1
U
mancata remunerazione giornaliera utile
UxB
utile non remunerato periodo 1
periodo 1
10-gen-02
15-mar-03
Euro
5.991.682,60
10-gen-02
giorni
430
15-mar-03
art.14 L. 741/81
15,0%
%
10,0%
Euro
1.943.189,29
Euro
5.895.847,86
Euro
3.952.658,56
Euro
2.039.024,04
Euro/giorno
4.741,92
Euro/giorno
4.310,83
Euro/giorno
3.748,55
Euro/giorno
562,28
Euro
241.780,40
Euro/giorno
431,09
Euro
185.367,14
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ing. Alberto BOTTI
ESEMPI
di consulenze realmente svolte:
1. Taglio delle scale per costruire un ascensore
2. Lavori pubblici - anomalo andamento dell’appalto
3. Temperatura erogata da un impianto di riscaldamento
comune - con istanza ex art. 92 att. c.p.c..
4. Pericolo di crollo di un muro condominiale su
strada – COSA AVRESTE FATTO VOI?
COME È ANDATA A FINIRE?
4. Intonaco crollato - COSA FARESTE VOI?
5. Infiltrazioni - COSA FARESTE VOI?
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Ringrazio per la cortese attenzione.
Ing. Alberto BOTTI
Via Giulio Bas n° 15
00124 ROMA
Tel. 06 5093 11 10
Cell. 347 5474 534
Fax 06 233 232 515
e.mail: [email protected]
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