Dott. Ing. Alberto BOTTI
LA CONSULENZA TECNICA
DI UFFICIO E
DI PARTE
NEL PROCESSO CIVILE
CON ESEMPI DI ACUSTICA
Roma, 9 gennaio 2015
LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE
Dott. Ing. Alberto BOTTI
Chi è il C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio)
?
è un AUSILIARIO del Magistrato
è un soggetto TERZO (super partes)
è un pubblico UFFICIALE
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Cosa fa il C.T.U.
?
ADEMPIE al mandato assegnatogli dal Giudice
Rispetta il principio del CONTRADDITTORIO
CONTRIBUISCE alla formazione del giudizio
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Cosa NON fa il C.T.U.
?
Il C.T.U. non è un MEZZO DI PROVA
Sul C.T.U. non incombe L’ONERE DELLA PROVA
La C.T.U. non può essere ESPLORATIVA
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(se avete deciso di accettare l’incarico)
LAVORATE PER RAGGIUNGERE
RISULTATI DI ECCELLENZA
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La normativa di riferimento
Codice di Procedura Civile
Art. 61 - Consulente tecnico
Quando e' necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza
tecnica
Art. 194 - Attività
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore;
compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo
62, da se solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere
autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e
a eseguire piante, calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se solo, le
parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri
consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o
a voce, osservazioni e istanze
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La normativa di riferimento 2
Norme di Attuazione del Codice di Procedura Civile
Art. 90 att. – Indagini del Consulente senza la presenza del Giudice.
Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a
compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle
parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita
nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
Il consulente non può ricevere altri scritti difensionali oltre quelli contenenti le
osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice.
In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti
difensionali.
Art. 92 att. – Attività.
Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono
questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve
informarne il Giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.
Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.
Il Giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.
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Principali norme di riferimento 3
Decreto Ministeriale 30 maggio 2002
Adeguamento dei Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite su disposizioni dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale.
Decreto Presidente della Repubblica n° 115 del 30 maggio 2002
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 16/3/90
(Indennità di missione)
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 15/2/95
(Indennità di vitto)
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Delibera 26 giugno 2008 n. 46 del Garante
Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti
ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero
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Processo Civile Telematico - PCT
Dal 1 gennaio 2015 il deposito degli atti CTU
può avvenire solo con deposito telematico!!
Cosa fare?
1. Dotarsi dell’identità digitale emessa dall’ordine professionale;
2. Assicurarsi di essere iscritti al Re.G.Ind.E.;
3. Installare il Redattore Atti e i driver della smart card e
dell’identità digitale;
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La ricezione dell’incarico
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•
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Il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) riceve l’incarico al proprio domicilio a
mezzo dell’Ufficiale Giudiziario che notifica all’interessato (o alla persona presente
al domicilio) il biglietto di Cancelleria con il quale il Giudice lo convoca in udienza
per il giuramento e per la formulazione dei quesiti.
In tale documento sono indicati la data, l’ora, la sezione e il Tribunale (ovvero
altro ufficio dove è amministrata la Giustizia: Giudice di Pace, Corte d’Appello,
Tribunale Ordinario, ecc.).
Alcune volte, il testo della convocazione non contiene l’ora dell’udienza; in tal caso
deve intendersi “ora di rito” (h 9.00).
Può accadere che il CTU si trovi nell’aula di udienza per altro procedimento e il
Giudice, se lo ritiene, può nominare tale Consulente seduta stante, senza averlo
avvisato, avendo preventivamente verificato che la competenza del CTU sia
pertinente alla materia oggetto di accertamento.
L’accettazione dell’incarico comporta per il Consulente l’onere di completare il
compito affidato.
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Il rifiuto per incompatibilità con le parti – art. 192 c.p.c., art. 89 att.
L’incompatibilità avviene quando il CTU:
1) ha interesse nella causa in cui è nominato o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (74 ss. c.c.), o è convivente o
commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio (82) nella causa, o ha deposto in essa come testimone,
oppure ne ha conosciuto come arbitro (810, 815) o vi ha prestato assistenza come Consulente
tecnico (61);
5) se è tutore (343 ss. c.c.), curatore (392 c.c.), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle
parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non
riconosciuta (36 ss. c.c.), di un comitato (39 c.c.), di una società (2247 ss. c.c.) o stabilimento
che ha interesse nella causa.
Nei casi in cui il CTU si trovi in almeno uno dei casi poc’anzi indicati è indispensabile presentare
in cancelleria, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di convocazione, la
comunicazione scritta al Giudice della incompatibilità con le parti, indicandone il motivo.
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L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti
ATTIVITA’ DA SVOLGERE DURANTE L’UDIENZA
1. giuramento;
2. formulazione dei quesiti (verifica completezza e congruenza);
3. termine entro il quale depositare in cancelleria l’elaborato
peritale, inviare/ricevere le relazioni provvisorie;
4. acconto spese ed a chi viene posto a carico;
5. data di inizio delle operazioni peritali;
6. eventuali altre richieste da formulare al Giudice a cui segue la
disposizione del Magistrato stesso (necessità di avvalersi di
personale ausiliario necessario ad espletare il mandato assegnato,
autorizzazione ad accedere presso pubblici uffici, ecc.);
7. ritiro dei fascicoli delle parti.
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La nomina dei consulenti tecnici diparte (CTP) e
i rapporti tra il CTU e i CTP
La nomina dei consulenti tecnici di parte se non è verbalizzata durante
l’udienza, deve essere eseguita a cura dei rispettivi difensori delle parti in
conformità a quanto indicato nel verbale.
Una questione che solleva sempre controversie è la frequente disposizione
indicata a verbale “… il Giudice pone termine fino all’inizio delle operazioni
peritali per la eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte.”
In pratica, le parti possono nominare i rispettivi consulenti tecnici mediante
il deposito TELEMATICO in Cancelleria, prima dell’accesso
(eventualmente anche il giorno stesso, nel caso in cui l’inizio delle
operazioni peritali è fissato nel pomeriggio, a chi spetta tale incombenza
può recarsi di mattina in Cancelleria per espletare la formalità della
nomina del CTP) una nota contenente le generalità dei propri tecnici,
consegnandone al CTU copia al momento dell’inizio delle operazioni13
peritali.
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L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU
A fronte di comprovate esigenze per l’espletamento dell’incarico
in materie specialistiche che esulano dalla propria competenza, il
CTU può chiedere al Giudice l’AUTORIZZAZIONE di
avvalersi di suoi ausiliari (ad esempio, nel caso di accertamenti
di immissioni sonore, il CTU può chiedere di avvalersi di società
oppure di uno specialista che dispone dei fonometri e delle altre
apparecchiature per eseguire tali misure).
È necessario chiedere al Giudice di disporre l’anticipo che copra
anche tale spesa. Il CTU NON DEVE CONTRARRE DEBITI
verso terzi per i propri doveri di ufficio.
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Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame
L’esame dei fascicoli delle parti è fondamentale al fine di
comprendere l’oggetto di contesa.
Il CTU deve VALUTARE LA DOMANDA DELLA
RICORRENTE (attrice) e le prove offerte, nonché ANALIZZARE
LA RISPOSTA DELLA CONVENUTA e le proprie
controdeduzioni (con eventuale inversione dell’onere della prova).
Il CTU su tali elementi, sul sopralluogo e sulle note tecniche dei CTP
deve fondare la propria tesi, MOTIVANDOLA.
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I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi
Il sopralluogo DEVE essere eseguito nella data indicata nel verbale di
udienza. Può accadere che una delle parti chieda di rinviare la data del
sopralluogo, rispetto a quella indicata nel verbale di udienza.
Normalmente, la risposta deve essere negativa, ad eccezione di gravi motivi
dei quali la parte fornisce idonei giustificativi.
Alla presenza eventuale dei consulenti tecnici delle parti, le operazioni
peritali iniziano con la LETTURA DEI QUESITI; quindi si esegue la
ricognizione dei luoghi traendo DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.
L’obiettivo dell’accesso è quello di ACCERTARE I LUOGHI con
riferimento ai quesiti e all’oggetto della contesa. È possibile raccogliere a
verbale sommarie informazioni da sottoporre al vaglio del Giudice, come
pure le osservazioni formulate dalle parti e dai loro consulenti tecnici.
Al termine si redige il VERBALE di ACCESSO.
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I rapporti con i procuratori legali delle parti
È bene ricordare che il CTU è un AUSILIARIO del Magistrato.
Questo comporta un atteggiamento di RISERVATEZZA,
IMPARZIALITÀ e INDIFFERENZA dal momento di ricezione
dell’incarico fino all’emissione della sentenza.
I rapporti con i procuratori delle parti devono essere
improntati
alla
massima
PROFESSIONALITÀ
e
NEUTRALITÀ.
Normalmente, i procuratori non dovrebbero cercare contatti
con il CTU se non per motivi strettamente connessi all’incarico
peritale: modalità di inoltro di un documento, informazioni
sulla logistica del luogo di accertamento, ecc..
Da un punto di vista deontologico non è corretto che un
procuratore esprima concetti che riguardano il merito della
causa in assenza dell’altro procuratore. L’integrazione del
CONTRADDITTORIO e la TRASPARENZA sono i principi
base cui si ispira il buon CTU.
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Le memorie tecniche prodotte dalle parti
Le memorie tecniche redatte dalle parti nel corso dell’espletamento
della CTU sono MOLTO IMPORTANTI e meritano un ATTENTO
ESAME perché:
• forniscono elementi validi per la valutazione tecnica e per la
risposta ai quesiti;
• il CTU BENEFICIA di analisi già eseguite da altri per
condividerle o per confutarle;
• integrano il contraddittorio, un fondamento del diritto, senza il
quale si rischia di sbagliare.
Il buon CTU fornisce il doveroso commento alle tesi di ciascun CTP
in un apposito paragrafo, dove il CTU motiva l’accoglimento ovvero
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il rigetto di ciascuna tesi proposta dai rispettivi CTP.
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La redazione dell’elaborato peritale
Il contenuto della relazione
i paragrafi riproducono il quesito del Giudice
le affermazioni vanno motivate
le tesi delle parti vanno accolte oppure confutate motivando la propria tesi
La forma della relazione
utilizzo del formato legale (25
righe per cartella, corpo 12, anche se il codice prevede
libertà della forma per il raggiungimento dello scopo – art. 121 c.p.c.)
paragrafi numerati / pagine numerate / data / rilegatura / firma / elenco allegati
La raccolta e la presentazione degli allegati
organizzare gli allegati per agevolarne la consultazione
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La nullità della CTU
Nullità Formali
relazione non firmata
utilizzo di lingue diverse dall’italiano (art. 122 c.p.c.)
Nullità Sostanziali
violazione del principio del contraddittorio (omesso
invito alle parti,
indisponibilità di una parte di consentire l’accesso alla controparte, acquisizione di
documenti da una parte senza che la controparte ne abbia cognizione e vi acconsenta, ecc.)
valutazione di documenti non ritualmente prodotti in atti (qualora
utilizzati per la formazione del giudizio tecnico senza il consenso di tutte le parti)
omissione dell’esame dei luoghi (tranne che espressamente esonerato dal
Giudice)
compiere valutazioni di tipo giuridico (tranne che propedeutiche alla risposta
ai quesiti – caso della distribuzione delle spese del lastrico con patto in deroga al c.c.)
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Il Consulente Tecnico di Parte - C.T.P.
È una FIGURA IMPORTANTE nel processo civile
Incombe L’ONERE DELLA PROVA per gli argomenti tecnici,
se CTP attrice / ricorrente o se convenuto con inversione onere
CONTROLLA l’attività del CTU ed ESPRIME VALUTAZIONI
a seguito del suo operato con controdeduzioni (anche alla luce
delle recenti modifiche al c.p.c.)
PRINCIPALI ERRORI DEL CTP
Non ha partecipato alla formulazione della citazione / ricorso /
costituzione
Compare al sopralluogo senza conoscere il quesito, né gli atti di
causa (tranne che sia una specifica e concordata strategia difensiva)
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Misure e Rilievi Acustici nel Processo Civile
1. La strumentazione di misura deve disporre di certificati
in corso di validità;
2. Il rilevatore non deve necessariamente essere iscritto
all’Albo Regionale;
3. Identificare la/e sorgente/i disturbanti e determinare le
contemporaneità;
4. Gli unici strumenti da
utilizzare durante gli accertamenti
sono solo quelli del CTU.
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L’accertamento delle immissioni ex art. 844 c.c.
Livello differenziale di rumore,
definito come la differenza tra
il livello di rumore ambientale e
quello di rumore residuo (*) ?
(*) Il rumore residuo è il livello
continuo equivalente di pressione
sonora ponderato "A", che si
rileva quando si esclude la
specifica sorgente disturbante.
(#) Il rumore di fondo (LAF95) è il silenzio
relativo, ovvero il livello acustico che
sussiste almeno per il 95% del tempo
di osservazione.
Livello differenziale di rumore,
definito come la differenza tra il
livello di rumore ambientale e
quello del rumore di fondo (#) ?
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Per approfondimenti, vi segnalo il libro di cui sono autore:
Alberto Botti – “Manuale del Consulente
Tecnico del Tribunale Civile”
Edizioni Legislazione Tecnica, Roma.
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LA PRESENTAZIONE
COMPLETA DAL SITO
www.albertobotti.com
SEZIONE DOCENZA
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