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Il manuale del CTU
Il volume ripercorre il modus operandi che il professionista deve seguire in tutte le fasi della consulenza
(partendo dalle fonti normative: Codice di Procedura Civile, altre norme codicistiche e di legge): dagli aspetti
preliminari fino alla definizione dei compensi, con approfondimenti relativi al rito amministrativo e penale, alla
responsabilità sia civile sia penale, alla gestione della privacy.
L’opera è rivolta ai giovani professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti ecc.) che intraprendono le
consulenze tecniche di ufficio e anche ai professionisti esperti, che potranno consolidare le proprie competenze
con una guida di riferimento sintetica e efficace.
Contenuti
- Figura, attività e responsabilità del Consulente Tecnico e degli altri Ausiliari del Giudice
- Conciliazione della controversia (riforma del processo civile; legge n. 69/2009)
- Attività del CTU nel processo penale
- Esecuzioni immobiliari
- Liquidazione dei compensi e calcolo dell’onorario
- Figura e attività del Consulente Tecnico di Parte
- Obblighi della privacy nella consulenza giudiziaria
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Il manuale
del CTU
Attività, responsabilità e tariffe
del consulente tecnico d’ufficio
e del consulente tecnico di parte
Serena Pollastrini
Serena Pollastrini
Serena Pollastrini Libera professionista, svolge attività di consulenza tecnica per la pubblica giurisdizione,
in ambito stragiudiziale e per gli istituti di credito. Conciliatore, iscritta all’Organismo di Mediazione
Interprofessionale Nazionale GEO-C.A.M, settore “edilizia-urbanistica”, progetta e coordina corsi e seminari
tecnico-professionali per enti di formazione, associazioni e ordini professionali. Esperta nella gestione di
finanziamenti per la formazione erogati dal Fondo Sociale Europeo, con competenze certificate dalla Regione
Marche secondo la D.G.R. n. 1071/2005. È autrice di pubblicazioni per riviste tecniche di settore.
Il manuale del CTU
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Le norme per i professionisti chiamati a svolgere la funzione di consulente tecnico, sia d’ufficio che di parte,
rilevano per le conoscenze tecniche e per il rispetto delle procedure.
Al consulente tecnico d’ufficio, al perito giudiziario e al consulente tecnico nominato dalle parti sono richiesti
integrità morale, competenze professionali, solida preparazione e continuo aggiornamento: lo strumento
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Il manuale
del CTU
Attività, responsabilità e tariffe
del consulente tecnico d’ufficio
e del consulente tecnico di parte
Serena Pollastrini
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PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
© 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
ISBN: 9788867500765
Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti di
commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.
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per legge e penalmente sanzionata.
L’elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l’editore declina tuttavia ogni
responsabilità per eventuali errori o inesattezze.
A mio padre
‘‘Di nessuna nozione potrei compiacermi,
per quanto straordinaria e vantaggiosa,
se ne avessi conoscenza per me solo ...
non dà gioia il possesso di nessun bene,
se non puoi dividerlo con altri’’
Lucio Anneo Seneca, ‘‘Lettere a Lucilio’’
INDICE
INTRODUZIONE ................................................................
AUTORE ..............................................................................
pag. XI
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1. LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO E DEGLI
ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE ...................................
1.1 Il Consulente Tecnico d’Ufficio .................................
1.2 Gli altri ausiliari del Giudice ......................................
1.3 L’Albo dei CTU .........................................................
1.3.1 Iscrizione ............................................................
1.3.2 Responsabilità e procedimento disciplinare .......
1.3.3 Sanzioni .............................................................
1.4 Tipologie di consulenza ..............................................
1.5 Ammissione della consulenza tecnica .........................
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2. L’ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
2.1 Nomina del CTU .......................................................
2.2 Astensione e ricusazione del Consulente ....................
2.3 Giuramento del Consulente .......................................
2.4 Tipologie di consulenza (CTU - ATP) .......................
2.5 Lo svolgimento delle operazioni di consulenza ..........
2.6 Gli avvisi alle Parti .....................................................
2.7 L’esame dei documenti ...............................................
2.7.1 Documenti prodotti in atti ................................
2.7.2 Documenti prodotti durante la CTU ................
2.7.3 Documenti acquisti direttamente dal CTU .......
2.8 Sopralluoghi e indagini ..............................................
2.9 Gli ausiliari del CTU .................................................
2.10 Il rispetto del principio del contraddittorio ..............
2.11 Le osservazioni delle Parti ........................................
2.12 Il deposito della relazione peritale ............................
2.13 La richiesta di chiarimenti ........................................
2.14 Il supplemento di perizia ..........................................
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3. CAUSE DI NULLITÀ DELLA CONSULENZA ................
3.1 Annullamento della consulenza .................................
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4. LE RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO
D’UFFICIO ............................................................................
4.1 La responsabilità civile ...............................................
4.2 La responsabilità penale ............................................
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Il manuale del CTU
5. LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NEL PROCESSO PENALE .................................................................. pag.
5.1 Il CTU nel processo penale ........................................
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6. IL CTU E LA RISERVATEZZA (PRIVACY) ....................
6.1 Trattamento dei dati ..................................................
6.2 Conservazione e cancellazione dei dati personali .......
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7. LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI ESECUZIONI IMMOBILIARI ........................................................
7.1 Aspetti introduttivi ....................................................
7.2 La nomina e il conferimento d’incarico .....................
7.3 La documentazione da esaminare ..............................
7.4 Il termine di deposito della relazione peritale ............
7.5 L’avviso per il sopralluogo ........................................
7.6 Le difficoltà nel corso dell’esecuzione ........................
7.7 I contenuti della relazione ..........................................
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9. LA TARIFFA GIUDIZIARIA: COMPENSI E CALCOLO
DELL’ONORARIO ...........................................................
9.1 Introduzione e analisi della normativa .......................
9.2 Classificazione dei compensi ......................................
9.2.1 Onorari a vacazione o a tempo .........................
9.2.2 Onorari fissi e variabili ......................................
9.3 Applicazione della normativa ....................................
9.3.1 Liquidazione dell’onorario ................................
9.3.2 Aumento dell’onorario ......................................
9.3.3 Riduzione dell’onorario .....................................
9.3.4 Cumulabilità degli onorari ................................
9.3.5 Onnicomprensività .............................................
9.4 La richiesta del compenso .........................................
9.4.1 Il documento per la liquidazione del compenso
9.4.2 Le spese della consulenza tecnica .....................
9.5 Il Decreto di liquidazione ..........................................
9.6 L’opposizione al Decreto di liquidazione ...................
9.7 Il mancato pagamento ..............................................
9.8 D.M. 30 maggio 2002 ................................................
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10. L’ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE
10.1 Il CTP ......................................................................
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8. L’ATTIVITÀ NEL PROCESSO DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA ..................................................................
8.1 Processo di esecuzione e ruolo dell’Ausiliare giudiziario ....................................................................................
VIII
Indice
10.2 La nomina del CTP ..................................................
10.3 Compiti e ruolo del CTP ..........................................
10.4 La relazione di parte ................................................
10.5 Il compenso del CTP ................................................
10.6 Il CTP e la riservatezza (privacy) .............................
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APPENDICI ...........................................................................
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APPENDICE 1. Formulario .................................................
Formula 1. Istanza di astensione dall’incarico di CTU ...
Formula 2. Istanza di differimento udienza di conferimento incarico di CTU ...........................................................
Formula 3. Comunicazione di inizio operazioni peritali .
Formula 4. Istanza di nomina di esperto ausiliario .........
Formula 5. Istanza di autorizzazione per accesso ai luoghi
Formula 6. Istanza di impossibilità all’accesso dei luoghi
Formula 7. Istanza di proroga per il deposito della relazione .................................................................................
Formula 8. Verbale di inizio operazioni peritali ..............
Formula 9. Verbale di conciliazione ................................
Formula 10. Istanza di revoca incarico per avvenuta conciliazione ..........................................................................
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APPENDICE 2. Normativa essenziale ...............................
1. R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 - Disposizioni eccezionali per la ricostruzione degli atti e documenti distrutti
in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari (estratto) ................................
2. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo
definitivo del Codice Penale (estratto) ............................
3. Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre
1947 (estratto) .................................................................
4. R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del
Codice Civile (estratto) ...................................................
5. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Approvazione del Codice di Procedura Civile (estratto) ..................................
6. R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Disposizioni per l’attuazione del Codice di Procedura Civile (estratto) .........
7. Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie (estratto) ................
8. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del
Codice di Procedura Penale (estratto) ............................
9. D.LGS. 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (estratto) ......................................................................
IX
Il manuale del CTU
10. Deliberazione Garante per la protezione dei dati personali, 26 giugno 2008, n. 46 - Linee guida in materia di
trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero (Deliberazione n. 46) (estratto) .............................. pag. 173
11. ‘‘Testo unico sulla privacy’’, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
(estratto) .........................................................................
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Software ‘‘CTU-Gestione ufficio’’ .....................................
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INTRODUZIONE
Le prestazioni richieste al consulente tecnico d’ufficio, al perito giudiziario
e al consulente tecnico nominato dalle parti, riguardo la sfera del diritto,
basano i loro presupposti sull’integrità morale, sulle capacità professionali, su una solida preparazione e su un continuo aggiornamento nell’ambito della propria specialità.
Benché non numerose, sono piuttosto complesse le norme che devono
seguire i professionisti chiamati a svolgere la funzione di consulente tecnico, sia d’ufficio che di parte: il ruolo di consulente, assai delicato, implica, infatti, oltre alle dovute conoscenze tecniche, anche il rispetto delle
procedure.
Il progetto di questo testo nasce dalla consapevolezza di una professionista impegnata in prima linea nella formazione professionale e dall’esperienza maturata quale Ausiliario del Giudice e Tecnico incaricato dalle
Parti.
L’opera ripercorre l’intero modus operandi che il professionista deve
seguire in tutte le fasi della consulenza (partendo dalle fonti normative
quali il Codice di Procedura Civile e le altre norme codicistiche e di legge
che regolano la materia): dagli aspetti preliminari fino alla definizione dei
compensi, con approfondimenti relativi al rito amministrativo e penale,
alla responsabilità sia civile sia penale e alla gestione della privacy.
Il volume è rivolto ai giovani professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti ecc.) e a quanti vogliano avvicinarsi alle consulenze tecniche
di ufficio svolte per il Tribunale Civile e anche a professionisti esperti, ai
quali farà piacere consolidare le proprie competenze trovando un’analisi
sintetica e efficace come riscontro al proprio approccio metodologico.
XI
Il manuale del CTU
Serena Pollastrini
Libera professionista esperta nel settore delle consulenze tecniche e delle
valutazioni immobiliari; svolge attività per la pubblica giurisdizione, in
ambito stragiudiziale e per gli istituti di credito.
Conciliatore, iscritta all’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale GEO-C.A.M. nel settore ‘‘edilizia-urbanistica’’.
Progetta e coordina corsi e seminari di studio a elevata specializzazione
tecnico-professionale per enti di formazione, associazioni e ordini professionali. Esperta nella gestione di finanziamenti per la formazione, erogati
dal Fondo Sociale Europeo, con competenze certificate dalla Regione
Marche secondo la D.G.R. n. 1071/2005.
È autrice di pubblicazioni per riviste tecniche di settore.
XII
1. LA FIGURA DEL CONSULENTE
TECNICO E DEGLI ALTRI AUSILIARI
DEL GIUDICE
SOMMARIO: 1.1 Il Consulente Tecnico d’Ufficio . 1.2 Gli altri ausiliari del Giudice
. 1.3 L’Albo dei CTU . 1.4 Tipologie di consulenza . 1.5 Ammissione della
consulenza tecnica
1.1 IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
Il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) è l’esperto di un determinato settore al quale si rivolge il Giudice ogni volta in cui, ai fini della decisione,
necessita del giudizio tecnico di un professionista esperto in una data
materia e dotato di particolari cognizioni scientifiche, generalmente mancanti negli esperti di diritto.
L’esigenza a cui rispondono gli ‘‘esperti’’ risiede dunque nel fatto che
normalmente i Giudici, in casi tecnici, non sono forniti della competenza
necessaria a pervenire ad un giudizio.
Il CTU, pertanto, è un ausiliario del Giudice, nel senso che integra
l’attività di quest’ultimo, offrendogli le cognizioni tecniche che questi
non possiede, al fine di consentirgli una decisione corretta e più ponderata.
Definizione
di CTU
Prima di qualsiasi tipo di approfondimento, è opportuno verificare chi sia
il Consulente e quale sia il suo ruolo nell’ambito dell’attività svolta dal
Giudice.
Il Consulente, in realtà, non svolge le funzioni di perito, bensı̀ di ausiliario del Giudice, nel senso che si pone di fronte a questi, non per esprimere un parere ma per assisterlo, nel campo della propria particolare
esperienza.
L’art. 61, c.p.c., rubricato ‘‘Consulente tecnico’’, statuisce:
«Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento
di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare
competenza tecnica».
Per competenza tecnica si intendono tutte le tecniche non giuridiche.
L’intervento del CTU è facoltativo (il Giudice potrebbe, in teoria,
anche essere esperto nelle più disparate materie), cosı̀ come è discrezionale
la valutazione che il Giudice farà dell’elaborato peritale potendolo anche
disattendere, essendo il magistrato peritus peritorum (ossia perito dei pe-
Mansioni e
riferimenti
normativi
1
Il manuale del CTU
riti), espressione con cui si intende che il responsabile del giudizio, anche
tecnico, è sempre e solo il Giudice, in quanto firmatario della sentenza.
Della figura del Consulente, si trova traccia già nel codice del 1865
quando il «Perito», cosı̀ chiamato, coadiuvava il Giudice attraverso una
perizia concepita come sorta di ‘‘testimonianza tecnica’’ che aveva valore
di prova a tutti gli effetti.
A differenza del ‘‘moderno’’ CTU, era nominato dalle parti e solo nel
caso in cui le stesse non si fossero accordate in precedenza sulla nomina dei
periti, era il Giudice stesso che vi doveva provvedere.
Non si richiedeva una competenza tecnica specifica e l’oggetto della sua
attività era costituito da una relazione scritta chiamata perizia.
Successivamente con il R.D. 26 febbraio 1928, poi sostituito dal R.D.
21 maggio 1931, si dà facoltà al Giudice di nominare uno o più Consulenti
Tecnici al fine di essere assistito durante l’istruttoria o per singoli atti di
questa.
È comunque il codice di Procedura Civile del 1940 che ‘‘inquadra’’ la
figura dell’attuale CTU e sostituisce il termine ‘‘perizia’’, usato in precedenza, con quello di ‘‘consulenza tecnica’’.
La parola stessa, richiamando l’etimologia latina del termine consulere,
che significa appunto ‘‘consultarsi’’ o ‘‘deliberare con altri’’, chiarisce il
compito a cui è chiamato il soggetto, cioè quello di operare assieme al
Giudice nel processo.
Poiché il CTU, nominato dal Giudice, ha il compito di fornire al medesimo tutte le informazioni e le conoscenze tecniche specifiche e necessarie per risolvere il contenzioso, questi deve essere soggetto qualificato e
ben preparato nello svolgimento della funzione di accertamento, di conoscenza e deduzione in campo tecnico, al fine di fornire al Giudice tutti gli
elementi necessari per il giudizio.
Sempre più spesso, dunque, questa figura risulta essenziale per il giudizio del magistrato, soprattutto quando le liti riguardano questioni tecniche (problemi di confini, appalti edilizi, proprietà ecc.).
In tutti questi casi, il CTU fornisce al Giudice le conoscenze tecniche
fondamentali per la risoluzione della causa: il lavoro del Consulente si
esplica o come figura che opera accanto al Giudice come assistente o come
‘‘strumento’’ dello stesso.
1.2 GLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE
Ulteriori ausiliari
2
Il Giudice, durante l’iter processuale, se lo ritiene necessario, può ricorrere
e farsi assistere anche da esperti in determinate arti o professioni, ovvero
da persone ritenute idonee al compimento di atti che egli non può compiere da solo.
Ad esempio, può richiedere l’ausilio di un notaio nei casi previsti dalla
legge, oppure l’assistenza della forza pubblica, ove ne dovesse risultare la
necessità.
Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice
1.3 L’ALBO DEI CTU
I Consulenti Tecnici d’Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dell’esperienza maturata e della ‘‘condotta morale specchiata’’
- all’interno di uno specifico Albo, suddiviso per categorie tenuto dal
Tribunale del luogo in cui il CTU ha la residenza.
Devono sempre essere presenti le seguenti categorie (art. 13, disp. att.
c.p.c.):
. medico-chirurgica;
. industriale;
. commerciale;
. agricola;
. bancaria;
. assicurativa.
Categorie
dell’Albo
Nella realtà ci sono molte più categorie e sottocategorie di nuova istituzione, come quella dei mediatori e degli psicologi.
Ci si può iscrivere e si può essere iscritti solo all’Albo del luogo di
residenza, ma in più sottocategorie.
Tale Albo viene rivisto ogni 4 anni, per verificare se permangono, in
capo agli iscritti, i requisiti necessari di iscrizione.
L’Albo dei CTU, regolamentato dal codice di Procedura Civile (art. 14,
disp. att. cod. proc. civ.), è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è istituito da un comitato presieduto dal medesimo e formato dal Procuratore
della Repubblica e da un professionista, iscritto nell’Albo professionale
nominato dal consiglio dell’ordine o dal collegio della categoria a cui
appartiene il richiedente l’iscrizione all’Albo.
Il Comitato ha valore amministrativo e non giurisdizionale e il Cancelliere del Tribunale svolge la funzione di segretario del Comitato.
La vigilanza sui Consulenti Tecnici è esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale d’ufficio, o su istanza del Procuratore della Repubblica o
del Presidente dell’associazione professionale, può promuovere un procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o che non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Iscrizione all’Albo
1.3.1 L’iscrizione
L’iscrizione all’Albo dei CTU (art. 15, disp. att. c.p.c.), è possibile per tutti
coloro che:
. hanno competenza tecnica in materia;
. posseggono una specchiata condotta morale;
. risultano iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi professionali.
La competenza tecnica richiede una conoscenza approfondita della
materia stessa, ottenuta con titoli di studio o con lo svolgimento di una
attività professionale, ma richiede, anche e soprattutto, aggiornamenti
continui e specifici.
Competenze
3
Il manuale del CTU
La condotta morale riguarda il comportamento del richiedente l’iscrizione, che non solo non deve incorrere in condanne penali o civili, ma
neppure in sanzioni disciplinari e amministrative, in quanto espressione di
mancanza di senso civico. Sarà compito del Comitato valutare ogni situazione particolare.
L’iscrizione all’ordine o collegio professionale riguarda tutte le categorie organizzate in Ordini e Albi (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti
Industriali, Geologi, Agronomi ecc.) mentre per gli esperti vari come Grafologi, Antiquari, Gemmologi ecc. vi sono appositi elenchi conservati
presso le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della
Provincia in cui risiede la circoscrizione giudiziaria.
L’iscrizione all’Albo è dunque il mezzo per assicurare alla giustizia
l’ausilio di professionisti meglio preparati.
Il Consulente può essere iscritto in un solo Albo, per cui il professionista che risiede in una circoscrizione giudiziaria e ha il domicilio professionale in un’altra, dovrà scegliere l’Albo in cui iscriversi fra i due.
Modalità di
iscrizione all’Albo
dei CTU
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La domanda di iscrizione all’Albo va indirizzata al Presidente del Tribunale, redatta in carta da bollo e corredata da una serie di documenti, quali:
. estratto dell’atto di nascita in carta da bollo;
. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione della domanda, in carta da bollo;
. certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale, in carta da
bollo;
. certificato di iscrizione all’Albo professionale, in carta da bollo;
. titoli e documenti che l’aspirante vuole esibire per dimostrare la sua
capacità tecnica.
Per alcuni di questi documenti, in base al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, è possibile l’autocertificazione, anche se alcune cancellerie ne richiedono ancora la produzione.
In seguito alle domande di iscrizione, il Presidente del Tribunale, richiede informazioni sulla condotta pubblica e privata del soggetto all’autorità di polizia.
Ottenute le dovute risultanze, convoca il comitato che dovrà decidere in
merito all’iscrizione.
Il provvedimento di iscrizione all’Albo è perciò un atto amministrativo
regolato dalla legge, è inoltre revocabile e suscettibile di annullamento da
parte dell’autorità che lo ha emanato, qualora, in seguito a un riesame,
manchino le finalità per cui è stato emesso.
Il Consulente risultato non idoneo all’iscrizione può presentare reclamo al Comitato entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento.
L’Albo ha carattere permanente, ma ogni 4 anni si provvede alla sua
revisione, al fine di eliminare i consulenti che non abbiano più i requisiti
necessari o non possano più esercitare l’ufficio, magari a seguito di un
trasferimento per cui si rende necessaria l’iscrizione presso altro Albo, o al
fine di inserire i nuovi iscritti.
Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice
Al Presidente del Tribunale (che ha la facoltà di avviare un procedimento
disciplinare), coadiuvato dal Comitato, spettano la gestione dell’Albo e la
vigilanza nella rotazione degli incarichi.
Come più volte detto, il Giudice sceglie il Consulente tecnico fra gli
iscritti nell’Albo del proprio Tribunale, potendo però fare ricorso, con
giustificata motivazione, a consulenti iscritti in altri Albi.
Il Presidente del Tribunale non può sindacare la scelta compiuta del
Giudice istruttore, è tenuto però a far rispettare la regola generale secondo
cui gli incarichi devono essere equamente distribuiti fra tutti gli iscritti
all’Albo.
Recenti modifiche al c.p.c. hanno previsto che ai consulenti iscritti non
possono essere conferiti incarichi superiori al 10% di quelli affidati dall’ufficio; si rende pertanto necessaria una adeguata trasparenza sul conferimento degli incarichi da parte del Presidente del Tribunale.
Bisogna riconoscere, però, che la nomina del Consulente da parte del
Magistrato non può limitarsi alla mera consultazione degli Albi a disposizione, poiché tale scelta deve soprattutto tener conto delle capacità in
materia e delle conoscenze processuali; non è detto, infatti, che un valido
tecnico sia anche un buon CTU.
Assegnazione
degli incarichi
1.3.2 Responsabilità e procedimento disciplinare
Il CTU, nello svolgimento della propria attività, quale ausiliario del Giudice nell’ambito del processo, svolge una funzione pubblica con responsabilità:
. disciplinare;
. civile;
. penale.
Egli ha dunque l’obbligo di risarcire il danno cagionato come un qualsiasi pubblico ufficiale.
Il controllo e la vigilanza sull’operato dei Consulenti riguarda i seguenti
aspetti:
1) non aver tenuto una specchiata condotta morale;
2) non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Nel primo punto rientrano le condanne penali e civili, le sanzioni disciplinari e amministrative per fatti che non riguardano l’incarico del
CTU, ma comunque incidono nell’esercizio della professione e denotano
mancanza di senso civico.
Nel secondo punto rientra la condotta tenuta dal Consulente, dopo
aver ottenuto l’incarico da parte del Giudice, ad esempio:
. il rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio;
. la mancata comparizione all’udienza per il giuramento senza una valida
giustificazione;
. il mancato deposito della relazione nel termine assegnato, senza giustificato motivo;
Controllo dei CTU
5
Il manuale del CTU
il mancato avviso alle parti dell’inizio delle operazioni peritali, aggravato dalla necessità del rinnovo della consulenza;
. la negligenza o imperizia dell’espletamento dell’incarico.
Il Presidente del Tribunale, d’ufficio o su istanza del Procuratore della
Repubblica o del Presidente dell’ordine professionale di appartenenza,
può avviare un procedimento disciplinare contro i consulenti che non
hanno rispettato gli obblighi derivati dagli incarichi ricevuti o non hanno
tenuto una specchiata condotta morale.
.
1.3.3 Sanzioni
Le sanzioni disciplinari in cui possono incorrere i Consulenti Tecnici sono:
. l’avvertimento;
. la sospensione dall’Albo;
. la cancellazione dall’Albo.
L’avvertimento è una pena morale e consiste in un rimprovero al Consulente, magari per il comportamento tenuto in una particolare circostanza.
La sospensione, per un tempo non superiore a un anno, incide sulle
funzioni esercitate dal Consulente, in quanto per detto periodo non potrà
più essere nominato o non potrà proseguire l’incarico già affidatogli, per
tutta la durata della sospensione.
Allo scadere della sospensione, egli potrà riprendere la sua attività.
La cancellazione è la sanzione più grave, in quanto è definitiva e comporta l’impossibilità di esercitare la funzione di CTU.
6
Procedimenti
disciplinari
Il Presidente del Tribunale, prima di avviare il procedimento disciplinare,
comunica al Consulente quanto contestato, raccogliendone risposta scritta; se il Presidente ritiene di dover continuare il procedimento, convoca il
Consulente davanti al Comitato Disciplinare che procederà con la decisione.
Il Comitato decide solo in seguito al colloquio con il Consulente; può
propendere per l’archiviazione del procedimento se le risposte del CTU
riguardo alla contestazione sono ritenute valide o può procedere con l’applicazione delle sanzioni già menzionate.
È possibile far reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento, al Comitato (formato dal Primo Presidente della Corte d’Appello, dal Procuratore Generale della Repubblica e dal Presidente dell’Ordine
professionale cui il Consulente appartiene).
La decisione del Comitato in sede d’Appello non ammette altro reclamo o ricorso.
Responsabilità
penale
Per quanto riguarda la responsabilità penale, va ricordato che il CTU,
quale ausiliario del Giudice, è un pubblico ufficiale e, come tale, se incorre
in reati collegati a questa qualifica, quali il peculato, la concussione, la
corruzione o l’abuso d’ufficio, è punibile secondo le norme del c.p. (vedi
cap. 4, par. 2).
La responsabilità civile obbliga il CTU a risarcire i danni arrecati alle
parti del procedimento a causa della propria condotta colposa.
Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice
Tali danni possono verificarsi per (vedi cap. 4, relativo alle responsabilità del Consulente):
. aver procurato una eccessiva durata del processo;
. la perdita di materiale o documenti affidatogli;
. un ritardato deposito della relazione senza giustificato motivo;
. compensi percepiti dal CTU per una prestazione rivelatasi inutile ecc.
1.4 TIPOLOGIE DI CONSULENZA
L’attività del CTU, quale esperto e ausiliario del Giudice, varia a seconda
degli ambiti in cui lo stesso si trova a operare e, per questo motivo, è
opportuno analizzare il ruolo essenziale che il Consulente svolge nelle
varie procedure del processo civile.
Va comunque ricordato che la consulenza tecnica non costituisce mezzo di prova, o prova tout court, bensı̀ mezzo istruttorio.
Nel vigente codice, il Consulente figura fra gli ausiliari del Giudice con
il compito di aiutare lo stesso a migliorare la valutazione dei fatti, attraverso la propria esperienza in quello specifico settore nel quale il Giudice
stesso non possiede conoscenze e/o competenze.
In alcuni casi, al Consulente viene affidato l’incarico di accertare i fatti
non altrimenti accertabili (Consulente percipiente) e la consulenza diventa
fonte obiettiva di prova, perché attraverso essa entrano nel processo fatti
non altrimenti dimostrabili.
In altri casi, il Consulente è nominato non per accertare i fatti, ma
semplicemente per dare una valutazione, secondo la propria esperienza
e le proprie conoscenze (Consulente deducente).
Se dunque il Giudice affida al CTU l’incarico di valutare solo fatti già
noti, l’attività che ne consegue non può essere prova; se invece viene
conferito il compito di accertare fatti non altrimenti accertabili, la consulenza espletata costituisce fonte diretta di prova (CTU-prova), utilizzabile
come qualsiasi altra all’interno del procedimento.
Il CTU svolge dunque una funzione essenziale di supporto alle attività
giurisdizionali.
Nell’ambito del processo cautelare, che dà la possibilità ai soggetti in
causa di raccogliere le prove prima del processo cognitivo, in quanto
potrebbe risultare difficile o impossibile poterle produrre, la consulenza
si esplica nell’accertamento tecnico preventivo o ispezione giudiziale,
quando è svolta direttamente dal Giudice con l’aiuto del Consulente. È
dunque richiesta dalla Parte quando c’è urgenza di verificare, prima del
giudizio, lo stato dei luoghi o la condizione delle cose.
L’incarico, perciò, data la natura stessa del provvedimento, ha carattere urgente e impellente.
Approccio
alla valutazione
dei fatti
Con la riforma del processo civile, regolata dalla Legge 14 maggio 2005, n.
80, entrata poi in vigore il 10 marzo 2006, l’importanza dell’accertamento
tecnico preventivo cambia notevolmente.
Accertamento
tecnico preventivo
7
Il manuale del CTU
Infatti, esso non è più un semplice resoconto dei fatti o dei luoghi, ma si
arricchisce di valutazioni tecniche e si concretizza in giudizi tali da far
diventare l’ATP una vera e propria consulenza d’ufficio, seppure nei limiti
del procedimento cautelare.
Già prima della riforma, infatti, quando c’era l’accordo fra le parti,
l’ATP aveva assunto il carattere di una vera e propria consulenza tecnica
d’ufficio, dando all’esperto la possibilità di indagare i fatti e riferire circa le
cause che avevano dato origine alla controversia.
Il legislatore, nel redigere la riforma, non ha fatto altro che legalizzare e
regolamentare una prassi già consolidata.
L’accertamento tecnico preventivo è dunque un procedimento autonomo
con il quale una parte, prima di intraprendere il giudizio, fa richiesta al
Giudice di nominare un Consulente affinché lo stesso accerti lo stato dei
luoghi e quant’altro necessario.
L’istituto ha essenzialmente due finalità: una conciliativa, in quanto
offre alle parti in contesa la possibilità di giungere subito alla conciliazione; l’altra cognitiva, che non ha nulla in comune con gli strumenti cautelari, dal momento che al Consulente non viene richiesta alcuna cognizione
diretta sulla situazione controversa, la quale spetterà al Giudice stesso.
Il Consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, deve
tentare la conciliazione tra le parti; se l’attività del Consulente produce
un accordo reciprocamente soddisfacente, si forma il processo verbale e il
Giudice attribuisce ad esso, con decreto, efficacia di titolo esecutivo.
Se non si giunge alla conciliazione, ogni parte può chiedere che la
relazione depositata dal Consulente venga acquisita agli atti del successivo
giudizio di merito.
Processo
cognitivo
L’attività del CTU riveste un ruolo importante anche nell’ambito del
processo cognitivo, all’interno del quale il Giudice, accertata una determinata situazione giuridica, sulla base di fatti allegati dalle parti, risolve la
controversia mediante una sentenza.
Il Giudice, di propria iniziativa o su richiesta delle parti in causa,
nomina il Consulente al fine di acquisire dati o valutazioni specifiche,
accertabili e rilevabili solo con le competenze tecniche (scientifiche o artistiche) di cui il CTU dispone.
L’incarico affidatogli ha una doppia finalità:
. integrativa, quando lo strumento deve integrare le conoscenze del Giudice attraverso nozioni specialistiche, tecniche e scientifiche,
. istruttoria, quando il Consulente deve produrre fatti rilevanti per la
risoluzione della causa, in tutte le situazioni in cui il Giudice non può
o non potrebbe provvedere direttamente.
Alla luce di quanto sopra detto si evince come la consulenza tecnica sia un
mezzo istruttorio che integra le conoscenze del Giudice e acquisisce fatti
rilevanti, in tutti i casi in cui per lo stesso risulti impossibile o difficoltoso
provvedervi.
8
Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice
La consulenza tecnica, però, può diventare prova oggettiva a tutti gli
effetti quando l’incaricato compie non solo una valutazione tecnica ma,
applicando le proprie competenze, verifica fatti e situazioni non altrimenti
accertabili, indispensabili per la risoluzione della causa.
Il ruolo rivestito dal CTU riguarda sempre e soltanto la fase analitica
del processo (accertamento dei fatti), indipendentemente dal fatto che lo
stesso abbia compiuto una valutazione.
In tale fase è dunque collaboratore del Giudice nella ricostruzione della
fattispecie concreta; solo il Giudice può però ricavare la regola di giudizio
da applicare al caso ed emettere la sentenza.
Nell’ambito del processo esecutivo, la dottrina è solita distinguere due
forme di procedimento:
. forma generica, legata alla figura del creditore, il quale, con un titolo
esecutivo, cerca di ottenere l’adempimento dal debitore;
. l’altra specifica, operata da chi deve far dare esecuzione a un provvedimento - di fare o non fare - assumere o no, un determinato comportamento.
Processo
esecutivo
Il Consulente ricopre il ruolo di ausiliario del Giudice, con l’incarico di
procedere, nella forma generica, alla valutazione dei beni pignorati, oltre
all’accertamento di elementi necessari per la vendita (indicazione di trascrizioni, o iscrizioni pregiudizievoli, rapporti locativi ecc.).
Con l’introduzione del contraddittorio semplificato, l’esperto deve presentare, 45 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice, la propria relazione alle parti, le quali a loro volta possono proporre le loro osservazioni,
inviando le note all’esperto 15 giorni prima dell’udienza.
Tale innovazione comporta, per il Consulente, lo svolgimento di un
lavoro sempre più puntuale e preciso, in quanto soggetto al controllo delle
parti in causa.
Nel processo esecutivo, di forma specifica, il CTU appare ancora una
figura che coadiuva il Giudice, concretizzando tutte le azioni necessarie al
fine di rendere esecutiva la decisione dello stesso.
La consulenza tecnica, di qualsiasi tipo essa sia, nei vari ambiti giurisdizionali nei quali il Consulente è chiamato ad operare, è uno ‘‘strumento’’
importante, anzi a volte indispensabile per il Giudice, al fine di giungere
alla giusta verità.
1.5 AMMISSIONE DELLA CONSULENZA TECNICA
La figura processuale del CTU è disciplinata dagli articoli del Codice di
Procedura Civile (61 e seguenti), i quali distinguono, da un lato, il Consulente Tecnico come ausiliario del Giudice, accanto al Cancelliere e all’Ufficiale Giudiziario, dai quali differisce per essere un ausiliario straordinario, anziché ordinario, in quanto non sempre il Giudice ne ha bisogno;
9
Il manuale del CTU
Scelta di ricorso
alla consulenza
tecnica
10
dall’altro la consulenza tecnica rientra nell’ambito dell’istruzione probatoria, assieme agli altri mezzi di prova.
La consulenza tecnica, non potendo essere qualificata come mezzo di
prova (poiché aiuta il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o
nella soluzione di questioni che necessitano conoscenze specifiche), rientra
nel potere discrezionale dello stesso, il quale può decidere di non ammettere la consulenza nel caso in cui abbia già acquisito elementi chiari e
sufficienti a fondare il proprio convincimento.
Qualora, invece, egli pur non essendo in possesso di elementi probatori
sufficienti, decida di rinunciare alla consulenza tecnica, deve motivare
adeguatamente la decisione adottata.
Infatti, quando la consulenza tecnica si appalesa come strumento necessario per l’accertamento e la descrizione di fatti riscontrabili solo attraverso esperienze specifiche ed è, quindi, strumento funzionale ed efficiente d’indagine, il Giudice non può respingere l’istanza di ammissione.
La stessa, però, può essere legittimamente negata, qualora la parte, con
essa, compia un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate.
In alcuni casi, la motivazione del diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla
valutazione del quadro probatorio.
Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso alla consulenza tecnica
rientra, come già detto, nel potere discrezionale del Giudice, la cui decisione, se correttamente motivata, è incontestabile.
Il Codice di Procedura Civile riserva al magistrato la facoltà di scelta
circa l’opportunità e la necessità di una collaborazione tecnica, al fine di
farsi assistere nelle varie fasi del processo.
Tale collaborazione, in relazione a singoli atti o per tutto l’iter processuale, consente allo stesso di non ricorrervi, quando lo stesso sia in possesso di capacità tali da formulare giudizi tecnici.
La consulenza tecnica non ha ragione di ammissione quando è sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie
istanze istruttorie.
È regola comune che la consulenza tecnica venga disposta quando la
stessa sia rilevante nel procedimento, cioè quando il Giudice ritenga opportuno disporre di conoscenze tecniche, valutare fatti già accertati o
controllare una prova già acquisita, oppure quando si debbano prendere
in esame circostanze attraverso la rilevazione diretta che solo i tecnici
specializzati possono dare.
Poiché la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio richiesto dal Giudice per risoluzione di questioni che riguardano cognizioni tecniche e non
giuridiche, nel caso in cui il Giudice affidi erroneamente al Consulente lo
svolgimento di accertamenti o formulazioni di valutazioni giuridiche, lo
stesso non può risolvere la controversia sulla base delle conclusioni redatte
dall’incaricato, ma può condividerle formulando una propria motivazione, basata sugli elementi acquisiti, giustamente motivati.
Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice
In estrema sintesi si può concludere sostenendo che la consulenza tecnica
non va considerata come mezzo di prova né di ricerca di fatti che devono
essere invece provati dalle parti; tuttavia potrà costituire anche una fonte
oggettiva di prova, qualora si risolva in valutazioni tecniche e in accertamenti di fatti tali da essere rilevabili soltanto con il ricorso a persone
specializzate, in possesso dunque di cognizioni tecniche in materia.
11
2. L’ATTIVITÀ DEL CONSULENTE
TECNICO D’UFFICIO
SOMMARIO: 2.1 Nomina del CTU . 2.2 Astensione e ricusazione del Consulente .
2.3 Giuramento del Consulente . 2.4 Tipologia di consulenza (CTU - ATP) . 2.5
Lo svolgimento delle operazioni di consulenza . 2.6 Gli avvisi alle Parti . 2.7
L’esame dei documenti . 2.8 Sopralluoghi e indagini . 2.9 Gli ausiliari del CTU .
2.10 Il rispetto del principio del contraddittorio . 2.11 Le osservazioni delle Parti
. 2.12 Il deposito della relazione peritale . 2.13 La richiesta di chiarimenti . 2.14 Il
supplemento di perizia
Il CTU, come più volte sottolineato, è quella figura dotata di particolari
competenze tecniche, che, quando necessario, assiste il Giudice per il
compimento di singoli atti o durante tutto il procedimento giudiziario.
Svolge una funzione estremamente importante perché fornisce al magistrato tutte le nozioni specialistiche (che lo stesso non possiede) necessarie per valutare e interpretare i fatti rilevanti, ai fini della decisione della
causa.
Il ruolo del Consulente si inquadra sia sotto il profilo soggettivo, cioè
come figura che opera accanto al Giudice, sia sotto il profilo oggettivo,
cioè come colui che assiste lo stesso, per una parte o per l’intera durata del
procedimento.
Quando la controversia si risolve attraverso aspetti esclusivamente tecnici, il lavoro del CTU (la cosiddetta relazione peritale) ha un valore
essenziale per la decisione finale: il giudizio tecnico dell’esperto può decidere l’esito della causa.
Ruolo del CTU
Proprio per l’importanza che l’attività del CTU ha negli ambiti giurisdizionali, è necessario che gli stessi esperti mostrino uno spiccato senso di
responsabilità ogni volta che sono chiamati a espletare queste funzioni.
L’esperto del Giudice infatti, deve possedere particolari conoscenze e
qualità che non sempre si riscontrano in tale ambito professionale.
Spesso ci si trova di fronte a dei buoni tecnici, senza che essi siano però
anche dei buoni consulenti. Si potrebbe dire che il CTU dovrebbe possedere: il sapere tecnico, il sapere giuridico e il sapere relazionale (o sapere
essere) per svolgere al meglio la propria mansione.
Per ‘‘sapere tecnico’’ si intende la competenza specialistica che possiede
ed è necessaria per svolgere la propria attività, cioè una competenza particolare e non generica, in un determinato settore che lo stesso Consulente
indicherà nel momento in cui presenterà domanda di iscrizione all’Albo,
garantendo al magistrato la possibilità di scelta più idonea in relazione
all’argomento della controversia.
Il ‘‘sapere giuridico’’ comprende la conoscenza, da parte del CTU, di
Caratteristiche
del CTU
13
Il manuale del CTU
tutte le norme di diritto e di procedura, relative alla propria attività,
nell’ambito in cui essa trova esplicazione. Tale sapere spesso è insufficiente, o addirittura assente, influendo e condizionando in modo decisivo il
lavoro dell’esperto. Infatti, il mancato rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, o assumere documentazione nel corso dei
lavori peritali da una parte, senza garantire la conoscenza all’altra, o dare
inizio alle operazioni senza darne avviso alle Parti, possono essere solo
alcune delle circostanze che potrebbero portare alla nullità della consulenza, con le relative conseguenze sul piano delle responsabilità disciplinari, civili e penali. Per cui l’approfondita conoscenza giuridica, dà al
tecnico la possibilità di svolgere al meglio la propria professione mettendosi al riparo da spiacevoli conseguenze.
Il ‘‘saper essere’’ comprende tutti quei modelli comportamentali e relazionali che l’ausiliario deve sapere utilizzare nello svolgimento del suo
incarico: ad esempio, la capacità di poter superare le difficoltà di ordine
comunicativo fra le Parti in contesa e la conciliazione attraverso il dialogo,
che è una attività professionale che richiede una specifica preparazione.
Non occorrono, quindi, solo competenze afferenti il campo professionale, ma l’esperto deve anche saper garantire (oltre alle qualità legate alla
conoscenza della materia) la capacità di mettere in pratica tutta la sua
esperienza, adottando anche un comportamento consono alle situazioni in
cui si trova ad operare.
In ciò sta la differenza fra un CTU rispetto a un qualunque professionista tecnico.
Attività e compiti
del CTU
14
L’attività del Consulente, regolata dagli artt. 61, 62, 194, 195 e 197, c.p.c.,
appare importante soprattutto nel principio dell’oralità: infatti, collaborando con il Giudice, assiste alle udienze alle quali è invitato dal magistrato, dà tutti i chiarimenti che lo stesso richiede anche in Camera di
Consiglio, potendo essere chiamato ad assistere alle discussioni davanti
al Collegio, ma non può partecipare alla deliberazione.
Può compiere le sue indagini, su richiesta del Giudice, anche fuori dalla
circoscrizione giudiziaria (art. 62, c.p.c.), effettuare operazioni peritali, in
presenza del Giudice o da solo, e può, in quest’ultimo caso, redigere una
relazione scritta.
È assolutamente necessario che il Consulente, nello svolgimento della
propria attività, assicuri il pieno rispetto del principio del contraddittorio
(vedi par. 2.10).
Il compito del CTU può dunque essere svolto, come sopra detto, con o
senza la presenza del magistrato, il quale può però sempre assistere alle
operazioni del Consulente; questi poi compie le indagini e, in udienza,
rende al Giudice tutti i chiarimenti richiesti. Può essere anche autorizzato
a domandare chiarimenti alle Parti, ad assumere informazioni da terzi e a
eseguire piante, calchi e rilievi.
Il Giudice può non ritenere necessario, in tal caso, che il Consulente
rediga una relazione tecnica, ma il suo lavoro prodotto in udienza (inda-
Capitolo 2 - L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio
gini, rilievi, osservazioni) viene inserito nel processo verbale a cura del
Cancelliere.
Il CTU ha l’obbligo di rispondere esclusivamente alle domande e ai
quesiti posti dal Giudice.
Le Parti, nell’ambito della tutela del principio del contradditorio, possono intervenire alle operazioni di persona o a mezzo dei loro consulenti o
dei difensori e possono presentare al Consulente, per iscritto o a voce,
osservazioni e istanze.
Il CTU ha facoltà di accertare, di sua iniziativa, ogni notizia necessaria
per rispondere al quesito postogli dal Giudice; non può ricevere altri scritti
defensionali oltre a quelli contenenti le osservazioni e le istanze citate (art.
194 c.p.c.), può demandare, come già detto, chiarimenti alle Parti o assumere informazioni da terzi, ma non ha potere di assumere prove, né di
effettuare un formale interrogatorio delle Parti.
Il CTU può, però, attingere a notizie che non sono rilevabili dagli atti
processuali, ma che riguardano fatti e/o situazioni oggetto dei propri
accertamenti e che risultano necessarie per assolvere al meglio il compito
affidatogli.
Tali dichiarazioni e informazioni, assunte da terzi, non hanno però
valore di testimonianza vera e propria e possono, qualora ne sia indicata
la fonte, essere controllate dal Giudice circa l’attendibilità a fornire ulteriori informazioni.
2.1 NOMINA DEL CTU
La nomina del CTU è regolata dall’art. 191 c.p.c., secondo il quale «nei
casi previsti dagli articoli 61 e seguenti, il Giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., settimo comma o con altre successive
ordinanze, nomina un Consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza sulla
quale il Consulente deve comparire».
L’atto di nomina dunque, è un atto con il quale il Consulente viene
scelto per svolgere un incarico specifico per l’autorità giudiziaria.
La nomina spetta al Giudice, il quale, sulla base dei poteri discrezionali
che possiede, ha facoltà di valutare la necessità di accertare o acquisire
fatti o dati per i quali si richiedono particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
L’ammissione della consulenza, anche quando viene sollecitata dalle
Parti in causa, è sempre rimandata al potere decisionale del Giudice di
merito, il quale valuterà se sia opportuno avvalersi o meno dell’apporto di
conoscenze tecniche o specialistiche per la risoluzione della controversia.
Nel provvedimento di ammissione, deve poi riferire sinteticamente le
motivazioni che lo hanno indotto alla scelta di tale mezzo di istruttorio.
Motivazioni
per la nomina
del CTU
Il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica prevede:
. il nominativo dell’esperto;
. la compiuta formulazione dei quesiti da sottoporre al CTU;
Provvedimento
di ammissione
del CTU
15
Il manuale del CTU
la fissazione dell’udienza nella quale lo stesso dovrà comparire per
l’accettazione e il giuramento dell’incarico;
. la motivazione delle ragioni che giustificano l’ammissione della consulenza tecnica;
. la fissazione del termine concesso dalle Parti per la nomina dei propri
consulenti tecnici.
Il Giudice, dotato di ampia discrezionalità nella scelta della categoria di
esperti da cui estrarre il nominativo da incaricare, ricorre generalmente a
tecnici iscritti nell’Albo dei consulenti conservato presso il Tribunale in cui
è compresa la propria sede.
Tuttavia, in forza del proprio potere decisionale, può anche provvedere
alla scelta di un esperto non incluso in tale Albo, ma in Albi di un altro
Tribunale o addirittura può optare per un soggetto non iscritto in alcun
Albo, purché sia in possesso di riconosciute competenze tecniche utili alla
controversia che è chiamato a trattare.
La discrezionalità del Giudice però non è sottratta al controllo delle Parti
in causa, le quali possono contestare la scelta effettuata se venisse nominato
un tecnico privo di qualità professionali adeguate al caso, chiedendo di
affidare l’incarico a un altro esperto ritenuto maggiormente idoneo.
Come già detto, di regola la nomina dell’esperto avviene privilegiando i
soggetti iscritti all’Albo del Tribunale di appartenenza del Giudice. L’art.
191, c. 1, c.p.c., e l’art. 22, disp. att. c.p.c., consentono anche la nomina di
un Consulente tecnico iscritto in Albi di un altro tribunale o non iscritto in
alcun Albo, con il limite che il Giudice deve darne notizia al Presidente del
Tribunale indicandone i motivi della scelta. In realtà, il mancato rispetto
del citato articolo, non comporta alcuna nullità, in quanto la nomina è
riservata alla discrezionalità del Giudice.
Tutti i consulenti iscritti nei vari Albi, debbono avere non una qualsiasi
competenza tecnica, ma una particolare conoscenza della materia, ottenuta attraverso specializzazioni, studi, esperienze professionali, in riferimento all’ambito in cui si forma l’oggetto della contesa.
Tale formazione consente al Giudice di compiere la scelta più giusta e
consona nel conferimento dell’incarico al CTU.
.
Nomina del CTU
La nomina è fatta dal Giudice procedente, dal Giudice di Pace, dal Giudice Monocratico nei procedimenti di cui è competente, dal Giudice
Istruttore, nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione
collegiale.
La nomina, effettuata tramite ordinanza, precisamente indica:
. il tribunale e l’ufficio del Giudice procedente;
. il ruolo del procedimento, il nome delle Parti e i loro difensori;
. il nome, cognome e recapito del Consulente indicato;
. la data e l’ora di convocazione del CT;
. la data dell’ordinanza.
In seguito, viene fissata l’udienza nella quale l’ausiliario deve comparire
e, con lo stesso provvedimento di nomina, il Giudice assegna alle Parti un
termine entro cui queste possono nominare il loro Consulente.
16
Capitolo 2 - L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio
L’art. 192 c.p.c., stabilisce che tale ordinanza venga notificata, a cura
della Cancelleria, al CT e ai difensori delle Parti, tramite Ufficiale Giudiziario o per via telematica, a mezzo della Posta Elettronica certificata
(PEC).
Sempre in riferimento all’art. 191, c. 2, c.p.c., possono essere nominati
più consulenti, solo in caso di grave necessità, cioè quando siano necessarie conoscenze specifiche che un solo soggetto non possiede o quando il
lavoro da svolgere sia tale che lo stesso, da solo, non potrebbe concluderlo
nel tempo previsto.
Non è necessario che i periti nominati siano di numero dispari, poiché
non devono esprimere decisioni a maggioranza.
Se ognuno poi deve svolgere indagini in campo diverso, ciascuno dovrà
presentare la propria relazione; qualora invece tutti i consulenti siano
incaricati della stessa indagine, ognuno di essi presenterà una propria
relazione o una relazione di maggioranza e una di minoranza.
È da ricordare che il CTU, nel processo civile, svolge il ruolo di Pubblico
Ufficiale, in quanto esercita una pubblica funzione giudiziaria.
È importante sottolineare come l’art. 191, c.p.c., sulla nomina del Consulente tecnico, modificato dalla riforma del processo avvenuta con la
Legge 18 giugno 2009, n. 65, stabilisce che il Giudice, nell’ordinanza di
nomina, formuli anche i quesiti che poi saranno formalizzati al momento
del conferimento dell’incarico.
La novità introdotta da tale legge è rilevante in quanto il Consulente,
all’atto della notifica del provvedimento, non solo saprà di essere stato
scelto dal magistrato (come detto nel precedente ordinamento) ma conoscerà anche le finalità e le richieste che stanno a fondamento dell’incarico
che dovrà assumere.
Lo scopo principale di tale modifica è quello di accelerare le operazioni
di affidamento dell’incarico, evitando il contrasto tra i legali delle Parti
nell’atto di assegnazione del quesito.
Il Consulente può e deve tuttavia valutare la coerenza del quesito, cioè
se lo stesso risponde al tipo di attività che dovrà espletare; può sottolineare
eventuali carenze o imprecisioni, in quanto è uno strumento fondamentale
per l’intero lavoro del CTU.
Qualora il quesito risulti di difficile comprensione o sia parziale o
soggetto a interpretazione, l’esperto può ricorrere al Giudice al Giudice
tramite specifica istanza.
Formulazione
dei quesiti
del Giudice
2.2 ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL CONSULENTE
L’art. 63 c.p.c., chiarisce il concetto di estrusione e ricusazione del Consulente tecnico.
L’astensione si ha quando il CTU o il perito nominato si trova nelle
condizioni previste dalle norme di doversi astenere dall’incarico.
Tutti i consulenti iscritti regolarmente all’Albo professionale hanno
17
Il manuale del CTU
l’obbligo di accettare l’incarico, a meno che non si presentino validi motivi
(non di tipo soggettivo) da ricorrere all’applicazione dell’astensione.
Le norme sull’astensione, regolate dall’art. 51, c.p.c., sono le stesse, sia
che si tratti di Giudice che di Pubblico Ministero, di perito o di Consulente
tecnico e fanno sempre riferimento alla garanzia di imparzialità che tali
soggetti hanno l’obbligo di fornire.
Il CTU non può dunque rifiutarsi di adempiere al mandato assegnato,
poiché con la domanda di ammissione all’Albo ha preventivamente manifestato il proprio consenso a esercitare tale funzione.
Se il Tecnico ha sempre l’obbligo di accettare l’incarico a meno che non
ci siano impedimenti stabiliti dalle norma, tutti gli esperti non iscritti negli
Albi speciali del Tribunale hanno invece la possibilità di astenersi, anche
senza fornire alcuna motivazione.
Qualora però, anche per gli iscritti all’Albo, non sussistano le condizioni dell’astensione, ma ci siano valide e concrete problematiche nello
svolgimento dell’incarico, è opportuno segnalare ciò al magistrato, il quale provvederà alla valutazione del caso.
Motivazioni
di astensione
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Le ragioni dell’astensione del Consulente sono regolate dai cinque punti
dell’art. 51 sopra richiamato; qualora invece non rientrino in tale previsione, sono rimesse alla prudente valutazione del Giudice:
. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di
diritto;
. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da
vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una
delle Parti o di alcuno dei difensori;
. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito con una delle Parti o alcuno dei suoi difensori;
. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in
essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come
Consulente tecnico;
. se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o
datore di lavoro di una delle Parti; se, inoltre, è amministratore o
gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
Se il Giudice ha l’obbligo di astenersi in tutti i casi previsti nei cinque
punti dell’art. 51, per il CTU non si parla di obbligo ma solo di facoltà, se
sussiste un giusto motivo di astensione che il Giudice deve valutare come
tale.
L’obbligo di astenersi sussiste in tutti i casi previsti per le ipotesi di
ricusazione, per il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo
dei CTU, per la mancanza della ‘‘condotta morale specchiata’’.
Possono dunque essere considerate giuste cause di astensione e ricusazione:
. l’aver prestato la propria opera professionale per conto di una delle
Parti;
Capitolo 2 - L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio
l’aver già prestato la propria opera in altro grado del processo;
l’esser legato da rapporti di parentela, coniugio o anche solo di amicizia
con una delle Parti;
. il lavorare alle dipendenze o per conto di una delle Parti o per conto di
un soggetto terzo cointeressato alla lite.
Il Consulente che ritiene di non accettare l’incarico, deve presentare
istanza al Giudice che l’ha nominato almeno 3 giorni prima dell’udienza di
comparizione, con relativa motivazione.
Sarebbe opportuno che il Consulente, al momento di ricevimento dell’atto di nomina, prendesse subito visione dei nominativi delle Parti e dei
rispettivi procuratori, nonché dell’oggetto del quesito, al fine di verificare
sin da subito se vi siano o meno i presupposti per accettare o eventualmente astenersi dall’incarico. In caso di dubbi o incertezze lo stesso può
ottenere chiarimenti in merito presso la Cancelleria del Tribunale.
Il Giudice competente a ricevere l’astensione è lo stesso che ha nominato il Consulente e provvede con ordinanza non impugnabile.
.
.
La ricusazione, invece, si ha quando il CT o il perito nominato si trova
nelle condizioni previste e disciplinate dalle norme in tema di astensione; il
Consulente, dunque, può essere ricusato da ciascuna delle Parti in tutti i
casi indicati nell’art. 51, c.p.c., o in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza (la cosiddetta ‘‘astensione facoltativa’’). Per tale
motivazione la ricusazione risulta essere più rigida per il Consulente che
per il Giudice.
L’istanza di ricusazione va proposta da ciascuna delle Parti al Giudice
che ha nominato il CT. Se questo è stato nominato dal Collegio e non dal
Giudice istruttore, è il Collegio che deve decidere sull’istanza di ricusazione e non il Giudice istruttore.
Il magistrato poi provvede con ordinanza non impugnabile.
Il ricorso deve essere proposto dalle Parti al Giudice almeno tre giorni
prima dell’udienza di conferimento dell’incarico (come per l’istanza di
astensione).
La Parte che non ha presentato l’istanza di ricusazione del Consulente
nominato dal Giudice, nei termini indicati dall’art. 192, c.p.c., non può
avvalersene successivamente per contestare l’efficacia della consulenza che
rimane pertanto acquisita al processo.
I motivi di ricusazione del Consulente segnalati dalla Parte dopo la
scadenza del termine previsto non possono portare alla nullità della relazione o alla sostituzione del CT, ma possono soltanto essere presentati al
Giudice al fine di una valutazione a norma dell’art. 196, c.p.c., cioè se
effettivamente vi siano gravi motivi che giustifichino un provvedimento di
sostituzione.
Tale valutazione va compiuta in concreto con riferimento alla relazione
del Consulente ed è insindacabile, poiché rientra nell’apprezzamento del
Giudice di merito.
Motivazioni
di ricusazione
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Il manuale del CTU
2.3 GIURAMENTO DEL CONSULENTE
Nell’udienza di conferimento dell’incarico che dà inizio al mandato del
Consulente prescelto, l’atto formale con il quale l’ausiliario si impegna ad
assolvere al meglio con onestà e consapevolezza il compito, applicando le
proprie capacità professionali e intellettuali, è rappresentato dal giuramento.
L’art. 193, c.p.c., riporta letteralmente la formula del giuramento
(«Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi al solo
scopo di far conoscere la Giudice la verità») che ogni Consulente deve
recitare, in piedi, di fronte al Giudice, adeguandosi alla solennità del
momento.
Essa è pertanto un atto formale con il quale si attesta la verità di una
informazione (nella testimonianza) o l’impegno di adempiere l’incarico
che si assume (nella consulenza).
Giuramento
in processo
penale
Nel nostro ordinamento processuale la formula del giuramento viene disciplinata in maniera diversa nel processo penale e in quello civile.
Nel processo penale il Giudice accerta le generalità del perito, chiede a
questo se si trova in una della condizioni per cui si possa avvalere dell’astensione o nella capacità o incompatibilità di espletare l’incarico; lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo
invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi
impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far
conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».
Giuramento
in processo civile
Nel processo civile, all’udienza di comparizione, il Giudice istruttore ricorda al Consulente l’importanza della funzione che è chiamato ad adempiere e ne riceve il relativo giuramento (già sopra citato, art. 193).
Tale giuramento è di tipo promissorio, in quanto precede l’espletamento delle funzioni, mentre nel processo penale, essendo successivo all’esecuzione della perizia, esso è di tipo asseveratorio.
Dal carattere promissorio del giuramento del CTU si può dedurre che
esso può essere prestato anche successivamente alla comparizione del
Consulente davanti al Giudice e fino al deposito della relazione e che
l’omissione del giuramento non determina la nullità della consulenza e il
Giudice può utilizzare i risultati al fine del suo convincimento.
Modalità
del giuramento
Il giuramento deve essere prestato davanti al Giudice che ha nominato il
Consulente, anche se lo stesso risiede al di fuori della circoscrizione e le
operazioni debbono essere eseguite al di fuori di questa. Secondo l’art.
193, lo stesso giuramento, deve essere prestato al momento dell’udienza di
comparizione del CTU, fino al deposito della relazione.
Riguardo alla mancata prestazione del giuramento, si osserva che, se
questa è dovuta al rifiuto di prestazione, equivale al rifiuto dell’incarico e il
Giudice non può affidarglielo.
Se invece è da attribuire a dimenticanza da parte del Giudice, o del
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Capitolo 2 - L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio
Consulente, la consulenza tecnica non può essere dichiarata nulla, poiché
l’omissione del giuramento non costituisce motivo di nullità della stessa.
Il rifiuto di giurare, poiché equivale al rifiuto dell’incarico, è sanzionato
dall’art. 366, c. 2, c.p.
Una volta prestato il giuramento, questo poi non deve essere più rinnovato nel corso dello stesso procedimento, salvo l’annullamento dell’atto
nel quale è stato prestato.
Non vi è dunque necessità di un ulteriore giuramento neppure nel caso
in cui il Giudice provveda a richiamare il Consulente per chiarimenti o per
conferirgli un supplemento d’incarico.
È utile ricordare che, la mancata apposizione della firma da parte del
CTU nel verbale dell’udienza, nella quale lo stesso presta giuramento,
costituisce solo un irregolarità e non incide dunque nella validità dell’attività processuale.
Infine va detto che, a oggi, i consulenti tecnici, ausiliari e periti, rimangono gli unici soggetti a prestare giuramento mentre i testimoni si limitano
invece a recitare una dichiarazione d’impegno.
2.4 TIPOLOGIA DI CONSULENZA (CTU - ATP)
L’attività del Consulente può variare funzionalmente a seconda degli ambiti in cui è chiamato a operare dal Giudice.
La consulenza tecnica d’ufficio è l’incarico che il magistrato affida
all’esperto qualora sia necessario svolgere indagini o accertamenti che
richiedono specifiche competenze tecniche.
Essa, come già detto, non è un vero e proprio mezzo di prova ma
piuttosto uno strumento istruttorio, poiché non tende a dimostrare i fatti,
ma ha unicamente lo scopo di integrare le conoscenze del Giudice, con
nozioni specifiche di tipo tecnico o scientifico che lo stesso non possiede, al
fine di consentirgli di valutare meglio i fatti dimostrati attraverso altri
mezzi di prova.
In altre circostanze, consente anche di acquisire fatti rilevanti in tutti i
casi in cui tale compito risulti difficoltoso per la complessità della ricerca.
Si può quindi distinguere una consulenza tecnica deducente e una consulenza tecnica percipiente.
Nel primo caso, il perito ha solo l’incarico di valutare, da un punto di
vista tecnico, fatti già accertati, acquisiti agli atti o dati già preesistenti;
mentre nel secondo caso il Giudice dà al CT il compito di accertare fatti
che non sarebbero conoscibili se non con l’impiego di un sapere tecnico
qualificato.
La consulenza tecnica percipiente, poiché si riferisce ad un fatto tecnico
non accertabile, nella sua intrinseca natura, se non con cognizioni che il
Giudice non possiede, costituisce una fonte oggettiva di prova. Questa,
dunque, pur essendo disposta con lo scopo di fornire al Giudice la valutazione di fatti già acquisiti e già accertati, può essa stessa costituire fonte
oggettiva di prova nel caso in cui, oltre a una valutazione tecnica, al
Consulenza
deducente
e percipiente
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