Corso Biennale di preparazione all’esame di Stato
di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile
Sabato, 7 dicembre 2013
ore 9.00 – 13.00
Sede Verona: presso ODCEC di Verona – Via Tezone n° 5 - VERONA
Interventi di
dott. Stefano Tonelato
avv. Alberto Zorzi
Argomento assegnato:
“Periti e consulenti tecnici nel processo civile.
Iscrizione all’Albo CTU: esempio di redazione di una perizia
Lo svolgimento ed il ruolo di consulente di parte nella CTU”
Consulenza giudiziale
La consulenza giudiziale è un tipo di consulenza
che, nell'ambito di un processo, può essere:
disposta o d'ufficio da un giudice
o richiesta dalle parti,
E’ finalizzata ad:
- accertare alcuni fatti o verificare alcune
situazioni che necessitino di interventi tecnici
da parte di soggetti esperti.
Consulenza giudiziale
Prima
di
addentrarci
nell’analisi
delle
problematiche relative alle consulenze tecniche è
necessario chiedersi:
- Come puo’ essere fatto un fascicolo di una
causa ???
- Quali atti e documenti può contenere ???
- Quali documenti sono utilizzabili ??
- Come si forma la verità processuale ??
Per rispondere a tali domande e’ necessario
comprendere
- come e’ strutturato un giudizio ??
- in quali fasi del puo’ essere disposta una conslenza??
In linea generale, si può dire che il fascicolo di un
giudizio è composto dai seguenti documenti:
1) Atto di citazione con
relativi documenti allegati
E’ il documento che introduce
una causa e che contiene:
 I motivi delle richieste formulate
 Il petitum: ovvero la domanda
giudiziale rivolta al giudice e che
determina il limite oltre il quale
non può andare il giudizio del
giudice.
Come e’ strutturato un giudizio ??
in quali fasi del puo’ essere disposta una conslenza??
2) Comparsa di costituzione e
risposta con relativi allegati
E’ la prima difesa formulata
dalla parte convenuta in
giudizio e contiene:
 I primi motivi di contestazione
delle richieste ricevute
 La documentazione a difesa
della convenuta
Come e’ strutturato un giudizio ed in quali fasi del
puo’ essere disposta una conslenza??
3) I, II III …. Memoria ex art.
183 cpc
4) I, II III …. Memoria ex art.
184 cpc
Sono le memorie che le parti si
scambiano nelle quali raffinano
i motivi di contestazione:
Fine della possibilità di
produrre nuovi
documenti
 Sono successive memorie che le
parti si scambiano nelle quali
raffinano il contenuto delle
proprie posizioni
 In queste fasi le parti possono
ancora produrre nuovi
documenti
 A questo punto, alle parti è
preclusa la possibilità di produrre
nuovi documenti e si viene così a
formare la verità processuale
1) Atto di citazione con
relativi documenti allegati
In sintsi:
Struttura e fasi di un
giudizio
2) Comparsa d costitzione e
risposta con relativi
allegati
3) I, II III …. Memoria ex art.
183 cpc
4) I, II III …. Memoria ex art.
184 cpc
Fine della possibilità di
produrre nuovi documenti
 A questo punto, alle parti è
preclusa la possibilità di produrre
nuovi documenti e si viene così a
formare la verità processuale
CTU nelle diverse tipologie di giudizi
CTU in un giudizio
ordinario
Art. da 61 a 64 cpc
Art. da 191 a 200 cpc
CTU in un procedimento
speciale
Art. 696 e 696 bis cpc
702 bis cpc, altri
CTP o perizia in un
procedimento penale
Art. da 220 a 232 e 508 c.p.p.
Brevi cenni relativi ai
procedimenti speciali
PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 696. (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale)
Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la
qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e
seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.
(1) (2). L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza,
Art. 696 possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi
consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.
L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche
valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. Il
presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite
negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e
fissa la data dell'inizio delle operazioni.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 22 ottobre 1990, n. 471 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 1996, n. 257 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei
cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.
PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 694. (Ordine di comparizione)
Il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con
decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine
Ordine di
comparizione perentorio per la notificazione del decreto.
Ammissione
del mezzo di
prova
Art. 695. (Ammissione del mezzo di prova)
Il presidente del tribunale o il giudice di pace, assunte,
quando occorre, sommarie informazioni, provvede con
ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame
testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il
giudice che deve procedervi.
Art. 696-bis.
(Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite)
L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche
al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini
Consulenza
tecnica
dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata
preventiva
inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a
norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere
Processo
al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti
verbale di
si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
conciliazione
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini
dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca
Efficacia
giudiziale.
esecutiva
Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata
Esenzione
dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
imp. registro Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.
Le norme che regolano le
Consulenze tecniche
nei giudizi civili
Consulente tecnico d'ufficio
Il consulente tecnico d'ufficio (o CTU) svolge la funzione di
ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto
strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise
competenze definite dal Codice di procedura civile.
Scopo del CTU è quello di:
 rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il
giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico
 di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il
nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio;
 può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto)
dal Tribunale.
Consulente tecnico d'ufficio
iscrizione
rapporto
fiduciario
I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti, dopo una procedura di
accertamento dei requisiti morali e dell'esperienza professionale
quale ad es. l'iscrizione da un congruo periodo di tempo presso
l'albo degli esperti delle Camere di Commercio o ad un Ordine o
Collegio professionale, all'interno di specifici albi, suddivisi per
categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, medici, geologi,
agronomi, periti industriali, geometri, interpreti traduttori,
biologi, grafologi, esperti in mobili ed antiquariato, esperti in
musica, ecc) tenuti dai tribunali.
Trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il
rapporto fiduciario, Il giudice ha la facoltà di nominare CTU anche
esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne
motivi il ricorso anche sinteticamente (spesso si usa la formula
"noto all'Ufficio"). In questo caso il Consulente chiamato dal
Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi
anche in assenza di particolari motivi.
Ogni volta che il giudice, ai fini della decisione, necessita del giudizio di un
esperto data la vertenza del contendere su particolari cognizioni tecnico scientifiche, può richiedere l'intervento di un esperto (art. 61 e ss.. del codice di
procedura civile).
Consulente
tecnico
Attività del
consulente
Art. 61. cpc
(Consulente tecnico)
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento
di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di
particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve
essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati
a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.
Art. 62.cpc
(Attività del consulente)
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e
fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il
giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.
Consulente tecnico d'ufficio
Obbligo di
assumere
l'incarico e
ricusazione del
consulente
Art. 63. cpc
(Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del
consulente)
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha
l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il
giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di
astensione. Il consulente può essere ricusato
dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.
Della ricusazione del consulente conosce il
giudice che l'ha nominato.
Consulente tecnico d'ufficio
obbligo di
giurare
l’incarico
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato
dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è
obbligato a svolgere il mandato a meno che
non ricorrano le particolari motivazioni
previste dal CPC per le quali lo stesso ha
facoltà di astenersi dall'incarico (ad esempio:
parentela con una delle parti in causa, aver
già prestato l'opera di CTU in un precedente
grado di giudizio nella stessa causa, ecc).
Consulente tecnico d'ufficio
Art. 51 cpc - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione
(1), o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o
debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come
testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come
arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro
di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella
causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può
richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il
capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
Consulente tecnico d'ufficio
Formula del
giuramento:
L'accettazione dell'incarico, nel processo civile,
comporta un giuramento di rito nel quale il
Consulente
‘’Giura di bene e fedelmente adempiere le
funzioni affidategli al solo scopo di far
conoscere al giudice la verità “
NB: nel processo penale art. 226 cpp
«consapevole della responsabilità morale e giuridica che
assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad
adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far
conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le
operazioni peritali».
Consulente tecnico d'ufficio
Il CTU deve garantire il pieno rispetto e la tutela
del contraddittorio
Tutela del
contradditorio:
Ovvero consentire alle Parti (e/o rispettivi
Procuratori e/o rispettivi Consulenti Tecnici di
Parte o CTP)
di osservare e verificare l’andamento delle
operazioni peritali
di intervenire alle operazioni peritali e
proporre istanze ed osservazioni.
Consulente tecnico d'ufficio
Deve rispondere alle domande poste dal
"quesito",
quesito
- senza esorbitare (ovvero andare oltre ciò che
è stato richiesto)
- motivando ampiamente dal punto di vista
tecnico le risposte che presenta.
- tenendo conto delle osservazioni ricevute e
replicando alle medesime
Consulente tecnico d'ufficio
Art. 64. cpc
(Responsabilità del consulente)
Responsabilità
del consulente
Si applicano al consulente tecnico le
disposizioni del codice penale relative ai
periti. In ogni caso, il consulente tecnico che
incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti
che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a
un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si
applica l'art. 35 del codice penale (sospensione
dall’esercizio della professione). In ogni caso è
dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
Consulente tecnico d'ufficio
Comunicazioni alle parti
Indicazione
dell’IInizio
lavori
NB:
Formalità
ereditata
dall’Art.
229 c.p.p.
Il perito indica nel verbale del giuramento
- il giorno,
- l'ora
- il luogo
in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice
ne fa dare atto nel verbale.
L’eventuale continuazione delle operazioni
peritali viene comunicata senza formalità alle
parti.
Consulente tecnico d'ufficio
dati certi e
ritualmente
prodotti in atti
In particolare è importante che il CTU faccia
sempre riferimento a dati certi e
ritualmente prodotti in atti:
E’ assolutamente vietato, nei giudizi
ordinari, (se non vi è una specifica ed
espressa autorizzazione del giudice)
acquisire elementi non già agli atti versati
dalle parti a meno che siano atti pubblici,
ovvero da tutti consultabili e conoscibili.
Si tratta di un limite invalicabile che, se
superato, può vanificare il lavoro svolto.
Consulente tecnico d'ufficio
Art. 92. disp.att.c.p.c.
Questioni sorte durante le indagini del consulente
Se, durante le indagini che il consulente tecnico
compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi
Chiarimenti poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il
sul quesito consulente deve informarne il giudice, salvo che
la parte interessata vi provveda con ricorso.
Il ricorso della parte non sospende le indagini del
consulente.
Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti
opportuni.
Consulente tecnico d'ufficio
Nei caso in cui il quesito preveda l’esame
di specifici fatti, circostanze o documenti
inerenti a professionalità diverse da quelle
del CTU, è prevista la possibilità di:
Nomina di
coadiutore
o di un
collegio
- Ottenere la nomina di coadiutore in
materie specifiche nelle quali il CTU non
è tecnico;
- Avere la nomina di un collegio di CTU
per i casi di particolare complessità
Consulente tecnico d'ufficio
In sintesi il CTU, in qualità di "tecnico ausiliario" del giudice, deve:
- rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza esorbitare. Nel caso sorgano
questioni, ad esempio in riferimento all'interpretazione del quesito, farle dirimere
direttamente al Tribunale, eventualmente sentite le Parti in Udienza;
- essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico, differenziando i
fatti dalle opinioni: è opportuno che il CTU non esprima valutazioni e
considerazioni soggettive;
- confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
- chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si verifichino circostanze
non previste al tempo del conferimento dell'incarico;
- può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un cosiddetto ”coadiutore",
fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni rassegnate nella relazione
finale è solo e solamente del CTU.
Consulente tecnico d'ufficio
Nel verbale che contiene il giuramento il giudice deve ricordarsi di
prevedere:
Contenuto
del verbale
di udienza
per il
giuramento
1) L’identificazione del CTU con i recapiti dello studio.
2) Il quesito esatto affidato al CTU
3) L’eventuale autorizzazione alla acquisizione di nuovi
documenti;
4) L’eventuale autorizzazione all’utilizzo dei mezzi propri del CTU.
5) Il giuramento del CTU
6) I termini ed i termini per la trasmissione della bozza, per il
ricevimento delle osservazioni e per il deposito dell’elaborato
peritale;
7) la fissazione del termine ex art. 201 c.p.c. concesso alle parti
per la nomina di propri consulenti tecnici.
8) I recapiti dei consulenti di parte
9) La data ed il luogo di inizio delle operazioni peritali
10)L’autorizzazione del CTU a dar corso al tentativo di
conciliazione;
Consulente tecnico d'ufficio
È uso frequente che il CTU, sempre su disposizione del
Tribunale
invio bozza e
tentativo di
conciliazione
1) ai sensi dell'art. 195 cpc deve, preventivamente,
inviare la bozza della propria relazione alle parti per
riceverne le osservazioni, da commentare
sinteticamente nella versione definitiva della
relazione di consulenza tecnica d'ufficio che verrà,
poi, depositata in cancelleria, nei tempi assegnati dal
giudice, comprensiva delle osservazioni delle parti e
della sintetica risposta alle stesse.
2) esperisca un tentativo di conciliazione tra le Parti e,
Questa "innovazione" ha lo scopo di accelerare (almeno teoricamente)
il Procedimento, in quanto viene "risparmiata" un'udienza per "esame
CTU" (frequente fino a pochi anni fa).
Consulente tecnico d'ufficio
compenso
Il compenso del CTU (nel rito civile), solitamente,
è posto a carico solidale delle Parti ovvero a
carico della parte ricorrente
Spesso il giudice dispone il versamento di un fondo spese anticipato
a favore del CTU.
Esiste una metodologia per la determinazione del compenso
spettante, che dipende dalla tipologia di consulenza esperita. Per
alcune, infatti, la Legge prevede tariffe fisse o a percentuale variabili,
per scaglioni, da un minimo ad un massimo sul valore della
controversia; per altre il compenso è calcolato "a vacazione" (la
vacazione è di due ore e non se ne può esporre più di quattro a
giorno).
Consulente tecnico d'ufficio
compenso
Nel determinare gli onorari variabili il giudice tiene conto
della:
- difficoltà,
- completezza
- pregio della prestazione fornita
e, per le prestazioni di eccezionale importanza,
complessità (alto numero di quesiti assegnati) difficoltà
(ad esempio molte parti costituite in atti) gli onorari
possono essere aumentati sino al doppio.
Il CTU, contestualmente al deposito dell'elaborato in Cancelleria,
consegna la "richiesta di liquidazione" del proprio onorario e spese.
Il Tribunale, dopo aver valutato la congruità della richiesta, o averla
eventualmente ridotta, emette il "decreto di liquidazione" il quale,
dopo 30 giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo.
Consulente tecnico d'ufficio
compenso
Il compenso del Perito nominato dal Giudice è ora
regolato dal D.P.R. n. 115/2002 (“Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia”)
il quale, nell'abrogare esplicitamente la Legge 319/1980,
ha sostituito, riscrivendole quasi uguali, gran parte delle
norme che precedentemente regolavano la materia.
In contemporanea alla approvazione del T.U Spese di Giustizia è stato
approvato il Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 intitolato
“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione
dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”. Questo decreto,
rinnova e rivede gli onorari da riconoscere ai periti e consulenti
nominati dall'autorità giudiziaria precedentemente previste dalla L. 8
luglio 1980 n° 319 e dal D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820.
Consulente tecnico d'ufficio
Decurtazione
compenso
La legge prevede anche un particolare caso di
decurtazione dell'onorario che funge da
penalità per il ritardo dell'espletamento
dell'incarico.
L'art. 51 del predetto Testo Unico prevede che:
"Se la prestazione non è completata nel termine
originariamente stabilito o entro quello
prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili
all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a
tempo non si tiene conto del periodo successivo
alla scadenza del termine e gli altri onorari sono
ridotti di un quarto."
Consulente tecnico d'ufficio
Termine per il
deposito
dell’istanza di
liquidaione del
compenso
100 giorni !!
Secondo l'art. 71 del T.U. Spese di
Giustizia l'istanza di liquidazione delle
spettanze degli ausiliari dell'autorità
giudiziaria deve essere presentata a
pena di decadenza entro cento giorni
dal compimento delle operazioni dove
per compimento deve intendersi il
deposito in cancelleria della relazione
peritale (e/o l'invio telematico laddove
previsto).
modifiche al Codice di Procedura Civile
La Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni
per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la
Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in
vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto, tra le altre,
alcune modifiche al Codice di Procedura Civile negli
articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello
svolgimento della Consulenza Tecnica.
Le nuove norme, infatti, allo scopo di accelerare l’iter
della consulenza tecnica hanno anticipato la
formulazione dei quesiti da sottoporre all’esperto
prevedendo che il giudice a ciò provveda con la stessa
ordinanza che ammette la consulenza tecnica di ufficio.
Sezione III: DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL
CONSULENTE TECNICO
Art. 191. (Nomina del consulente tecnico)
I. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con
ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra
successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa
Nomina del
l’udienza nella quale il consulente deve comparire.
CTU
II. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave
necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
Il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio dovrà dunque
prevedere:
- il nominativo dell’esperto o degli esperti nominati;
- la compiuta formulazione dei quesiti da sottoporre al C.T.U.;
- la fissazione dell’udienza nel quale lo stesso dovrà comparire per l’accettazione e il
giuramento dell’incarico, unitamente all’ordine di convocazione a cura della
Cancelleria;
- la succinta motivazione delle ragioni che giustificano l’ammissione della
consulenza tecnica;
Art. 191. (Nomina del consulente tecnico)
Secondo, quindi, le nuove disposizioni, il Giudice formula i
quesiti già nel momento in cui dispone la Consulenza
d'Ufficio e nomina il Consulente e pertanto il CTU viene
preventivamente informato dell'oggetto della Consulenza
stessa.
Lo stesso quindi, attraverso l’esame del fascicolo e dei
nominativi della parti, potrà valutare se sussistano o meno
eventuali condizioni ostative alla accettazione dell’incarico e
quindi eventualmente presentare una istanza di astensione al
Giudice Istruttore che lo ha nominato.
Le nuove disposizioni pertanto introducono una maggiore
incidenza del contraddittorio con i consulenti delle parti e
una maggiore collaborazione fra il professionista e il giudice.
Art. 191. (Nomina del consulente tecnico)
Lo scopo principale di tale modifica è quello di accelerare le
operazioni di nomina e giuramento del consulente,
anticipando le eventuali discussioni in ordine al quesito e
riducendo il tempo dell’udienza di giuramento.
Spesso accade che il quesito, come disposto non
soddisfa la determinazione delle somme richieste
nel petitum
Art. 191. (Nomina del consulente tecnico)
Di conseguenza, potrebbe essere utile che, con la
comunicazione della nomina e prima dell’udienza, il giudice
disponesse la trasmissione dell’atto di citazione e relativa
comparsa di risposta al CTU, con l’elenco degli allegati:
Questa disposizione potrebbe consentire al CTU
- di esaminare il fascicolo prima dell’udienza del
giuramento
- di suggerire al magistrato alcune modifiche al quesito.
Questa possibilità, però si scontra con l’interesse delle parti
che spesso approfittano degli errori tecnici inseriti nel
quesiti
Art. 192. (Astensione e ricusazione del consulente)
Astensione e
ricusazione del
CTU
L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a
cura del cancelliere, con invito a comparire
all'udienza fissata dal giudice.
Il consulente che ritiene di non accettare l'incarico
o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio,
intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al
giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima
dell'udienza di comparizione; nello stesso termine
le parti debbono proporre le loro istanze di
ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al
giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza
non impugnabile.
Giuramento
del CTU
Attività del CTU
e assistenza
alle udienze
Art. 193. (Giuramento del consulente)
All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al
consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad
adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente
adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere
ai giudici la verità.
Art. 194. (Attività del consulente)
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal
giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione
giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme
col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a
domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da
terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini
da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona
e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono
presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e
istanze.
Pro cesso
verbale o
relazione
scritta ??
Invio bozza alle
parti e
ricezione
osservazioni
Art. 195. (Processo verbale e relazione)
Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono
compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche
disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il
consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le
osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite
nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui
all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie
osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva
udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la
relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle
stesse.
Sezione III: DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA DELLA NOMINA E DELLE
INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO
Art. 195. (Processo verbale e relazione)
il Giudice fissa
 il termine entro il quale le parti devono trasmettere al
consulente le proprie osservazioni sulla relazione
 il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il
consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le
osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
 La relazione deve essere depositata in Cancelleria nel termine
che il giudice fissa.
Art. 195. (Processo verbale e relazione)
Solo
all’esito
della
compiuta
esplicazione
del
contraddittorio,
l’esperto, potrà provvedere al deposito
in cancelleria della relazione, delle
osservazioni delle parti e di una
sintetica valutazione delle stesse.
Art. 195. (Processo verbale e relazione)
Nel verbale di giuramento, dunque, il giudice deve indicare
al consulente d’ufficio:
- un primo termine, entro il quale costui deve inviare alle
parti una relazione provvisoria, per il loro esame;
- un secondo termine per far pervenire al consulente
d’ufficio le (eventuali) memorie critiche dei consulenti di
parte;
- un terzo termine, con scadenza anticipata rispetto
all’udienza di rinvio (di modo che sia le parti, sia il giudice,
possano prenderne visione per tempo), entro il quale il
consulente deve depositare in cancelleria la relazione
conclusiva; questa dovrà necessariamente contenere le
osservazioni delle parti e la sintetica “risposta” del
consulente d’ufficio alle stesse.
Art. 195. (Processo verbale e relazione)
Questo meccanismo consente di anticipare
le discussioni che normalmente si aprivano
all’udienza successiva al deposito e che
spesso comportavano ulteriore attività
istruttoria;
inoltre,
riconduce
le
osservazioni dei consulenti di parte
nell’ambito suo proprio, e cioè nel
contraddittorio con l’ausiliario tecnico del
giudice.
Art. 195. (Processo verbale e relazione)
il termine stabilito per il deposito della relazione viene
qualificato come meramente ordinatorio sulla scorta del
rilievo della mancata previsione dello stesso “a pena di
decadenza” e, pertanto, in mancanza di una espressa
declaratoria di perentorietà sembra dunque doversi
ritenere che tutti i tre i termini, previsti dall’art. 195,
comma 3, per come riformato, siano da considerarsi
ordinatori restando comunque ferma la necessità che, in
caso di proroga del termine per l’invio della relazione alle
parti richiesta dal consulente e autorizzata dal G.I.,
saranno conseguentemente prorogati a catena tutti i
termini previsti dall’art. 195, III comma, c.p.c.
Art. 195. (Processo verbale e relazione)
Di conseguenza, la concessione dei termini previsti dal
riformato art. 195 c.p.c.
 è finalizzata a consentire alle parti, attraverso i
propri consulenti nominati, il compiuto esercizio
del contraddittorio sulle risultanze peritali
 pertanto la mancata concessione del termine per
formulare osservazioni dovrebbe integrare una
ipotesi di nullità o inutilizzabilità della stessa
relazione di consulenza tecnica.
Art. 195. (Processo verbale e relazione)
 il mancato svolgimento di tale attività da parte del C.T.U.
in contraddittorio con i consulenti di parte dovrebbe
giustificare l’eventuale richiesta delle parti perché siano
disposte a cura dell’esperto ulteriori indagini suppletive o
comunque di chiamare lo stesso a chiarimenti.
la dialettica fra l’esperto nominato (C.T.U.) e i consulenti di
parte può consentire al giudice maggiori possibilità di
verifica e di controllo dei risultati forniti dall’esperto sia
sotto il profilo della coerenza logica della complessiva
elaborazione sia della affidabilità delle informazioni sotto il
profilo tecnico scientifico.
LA VIGILANZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Vigilanza
sulla
distribuzione
degli
incarichi
Art. 23 –
Disposizioni di Attuazione c.p.c.
Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
I. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per
l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti
tra gli iscritti nell'albo, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti
possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di
quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata
trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti
informatici. (1)
II. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere
un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i
consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
III. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al
presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
IV. Il primo presidente della Corte d'appello esercita la vigilanza prevista
nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.
LA VIGILANZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Quanto alle modalità pratiche di intervento del Presidente, nella
norma non risulta indicata alcuna prescrizione e pertanto è stato
ritenuto che la vigilanza del presidente debba essere esercitata
esclusivamente in via posticipata nel momento in cui il presidente
segnalerà al giudice il superamento del tetto stabilito e lo inviterà
eventualmente a soprassedere per un certo periodo nella nomina di un
dato consulente sino a rientrare nei limiti stabiliti dalle norme.
Pur essendo stata auspicata da tempo la necessità di garantire una equa
ripartizione e rotazione degli incarichi affidati ai C.T.U., è stato tuttavia
rilevato come - con le modifiche così come introdotte e riformulate dalla
riforma del 2009 - il giudice resterebbe apparentemente vincolato
unicamente ad una equa distribuzione degli incarichi con il rischio che
tale forzata turnazione non tenga, invece, conto della eventuale
preparazione specialistica degli esperti iscritti negli Albi in relazione alle
specifiche tecniche della controversia.
LA VIGILANZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Non può, infatti, non obiettarsi come questa regola non garantisca in
effetti che il consulente abbia capacità professionali adeguate e
conoscenza delle fondamentali norme di diritto processuale civile, in
quanto la semplice iscrizione all’albo di regola non è di per sé garanzia
dell’onestà e della capacità del consulente.
Si è del parere quindi che non possa bastare la semplice regola
matematica, restando necessario contemperare l’esigenza di equa
distribuzione degli incarichi con il rapporto fiduciario che deve legare il
consulente al giudice, per cui non si può affidare di regola tutto ad un
criterio matematico prefissato.
Resta pertanto quanto mai opportuno, pur nel rispetto delle norme
sulla necessaria rotazione degli incarichi, consentire al giudice di
limitare l’assegnazione degli incarichi a quelle persone che, all’interno
dell’albo, meritano particolare fiducia sia sotto il profilo tecnico, sia
per le impeccabili qualità morali.
Art. 196. (Rinnovazione delle indagini e
sostituzione del consulente)
rinnovazione
delle indagini
Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la
rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la
sostituzione del consulente tecnico.
In genere, accade che, in considerazione delle osservazioni
proposte dal consulente di parte o dal legale il giudice:
Disponga la integrazione del quesito posto;
Chieda chiarimenti al CTU in merito ai risultati esposti.
Nei casi più gravi, può revocare il CTU e disporre nuove
indagini con la nomina di un nuovo consulente.
Art. 197. (Assistenza all'udienza e audizione in camera di
consiglio)
Partecipazione
all’udienza
Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il
consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti
al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di
consiglio in presenza delle parti, le quali possono
chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei
difensori.
esame
documenti
prodotti e
non prodotti
Art. 198. (Esame contabile)
Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il
giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico,
affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti. Il
consulente sente le parti e, previo consenso di tutte,
può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa.
Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare
menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo
195.
Questo articolo riveste particolare importanza perche’:
1) Consente sempre al CTU la possibilità di tentare la conciliazione;
2) Consente la possibilità di esaminare nuovi documenti solo con il
consenso delle parti
Processo
verbale di
conciliazione
Titolo
esecutivo
Mancata
concliazione
Art. 199. (Processo verbale di conciliazione)
Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che
è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo
d'ufficio. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di
titolo
esecutivo al processo verbale.
Art. 200. (Mancata conciliazione)
Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i
risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione,
che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice
istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella
relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116
secondo comma
Art. 116. (Valutazione delle prove)
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può
desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato
a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Il consulente tecnico di parte
Consulente tecnico di parte
La consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti
che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in
causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP).
Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola
operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in
causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene
l’incaricato esperto in uno specifico settore.
Non esistono particolari preclusioni o indicazioni, nel codice di procedura civile,
con riferimento ai CTP: talvolta vengono nominati dipendenti stessi di una Parte.
In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende
intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una
persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa
affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo
incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale
il perito del giudice sarà giunto.
Consulente tecnico di parte nel processo civile
termine per la
nomina
Partecipazioni
alle riunioni del
CTU ed alle
udienze
Art. 201. cpc
(Consulente tecnico di parte)
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del
consulente, assegna alle parti un termine entro il
quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta
dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma
dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del
giudice, partecipa all'udienza e alla camera di
consiglio ogni volta che vi interviene il consulente
del giudice, per chiarire e svolgere, con
l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni
sui risultati delle indagini tecniche.
Consulente tecnico di parte nel processo penale
Partecipazioni
alle riunioni del
CTU ed alle
udienze
Art. 230. c.p.p.
Attività dei consulenti tecnici.
1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento
dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste,
osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel
verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali,
proponendo al perito specifiche indagini e formulando
osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella
relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni
peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e
richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la
persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro
attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il
compimento delle altre attività processuali
Consulente tecnico di parte
In questo modo ciascuna parte in causa, di
fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da
parte del giudice (il CTU infatti aiuta il
giudicante nella risoluzione di problemi
tecnico/scientifici ai fini della decisione della
controversia), può essere difesa in modo
appropriato in ragione della specificità delle
osservazioni che il CTU, auspicabilmente,
porterà all’attenzione dell’organo giudicante.
Consulente tecnico di parte
Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la
risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da
valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno
di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto
privato.
Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte
che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in
causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle
relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in
relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche
in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente. Va
precisato che, in ogni caso, è sempre il Giudice a decidere (nel caso
di contestazione) quale sia il "giusto" compenso del CTP, anche in
riforma delle eventuali tariffe professionali.
Consulente tecnico di parte
L'incaricato dalla parte non deve necessariamente essere iscritto ad un
albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina ed il
consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. È tuttavia usuale,
nonché logico, che vengano nominati professionisti esperti per tipologia
di operazione (es. ingegneri, informatici, medici etc).
La nomina di consulenti di parte è una facoltà, e non un obbligo, delle
Parti le quali possono partecipare sempre ad ogni esame ed operazione
peritale in prima persona (se lo desiderano).
Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di
parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU
in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un
incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. Usualmente il
CTP presenta osservazioni verbali e/o scritte al CTU il quale, tuttavia,
può non aderirvi; quest'ultimo deve comunque darne conto nella
relazione depositata in atti.
Consulente tecnico di parte
A seguito del deposito della relazione di CTU, il CTP potrà:
 svolgere la propria analisi tecnica e formulare osservazioni
sulla relazione di CTU - una buona relazione del CTP può
essere utile anche al Giudice che, talvolta, decide «contro»
il CTU
 enfatizzare i punti favorevoli alla propria Parte e suggerire ai
difensori come contrastare gli eventuali punti sfavorevoli
 eventualmente vagliare la ricusazione / sostituzione del CTU,
ovvero l’opportunità della chiamata a chiarimenti o della
rinnovazione dell’indagine.
 valutare possibili ipotesi transattive da proporre o ricevute,
sulla base delle risultanze della CTU
Consulente tecnico di parte
Inoltre, il CTP collabora con il Difensore per accertare
eventuali cause di nullità formale o sostanziale della CTU.
Tra le principali cause di nullità sostanziale, si evidenziano:
 l’inosservanza del principio del contraddittorio
 la mancata comunicazione ai CTP dell’esecuzione delle
operazioni peritali
 l’utilizzo e l’analisi di documentazione non prodotta in
atti senza il consenso unanime dei CTP
 l’effettuazione di indagini che eccedono le richieste del
quesito o i poteri che la legge conferisce al CTU
Consulente tecnico di parte
termine per la
nomina
Formalità per
la nomina
E’ importante sul punto ricordare come la nomina del
CTP deve essere, tassativamente, presentata in
Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di
solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU
in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di
nullità della nomina stessa.
L’art. 201 c.p.c. stabilisce che ”la nomina di
consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con
dichiarazione ricevuta dal cancelliere” senza la
possibilità di delegare al CTU la ricezione della
dichiarazione di nomina del CTP in quanto tale
attività
è
demandata
chiaramente
ed
inequivocabilmente alla cancelleria.
Consulente tecnico di parte
La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle
operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva
dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile.
Qualche dubbio interpretativo si presenta, invece,
qualora vi sia necessità di sostituire il CTP al
momento dell'apertura delle operazioni peritali,
ovvero nel corso di queste, in relazione alla
impossibilità materiale di depositare preventivamente
la nuova nomina in Cancelleria.
Le norme che regolano le
Consulenze tecniche
nei giudizi penali
Le perizie nel processo penale
Capo VI - Perizia
ammissibilità
Art. 220. Oggetto della perizia.
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere
indagini o acquisire dati o valutazioni che
richiedono specifiche competenze tecniche,
scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della
pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse
perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel
reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la
personalità dell'imputato e in genere le qualità
psichiche indipendenti da cause patologiche.
Le perizie nel processo penale
Capo VI - Perizia
Art. 221. - Nomina del perito.
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti
negli appositi albi o tra persone fornite di particolare
nomina competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia
è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il
nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più
persone quando le indagini e le valutazioni risultano di
notevole complessità ovvero richiedono distinte
conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo
che ricorra uno dei motivi di astensione previsti
dall'articolo 36.
Le perizie nel processo penale
Incapacità e
incompatibi
lità del
perito
Art. 222. cpp -Incapacità e incompatibilità del perito.
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da
infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici
ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione
o di un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure
di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di
astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio
di testimone o di interprete;
e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso
procedimento o in un procedimento connesso.
Le perizie nel processo penale
Astensione
e
ricusazione
Art. 223. cpp - Astensione e ricusazione del perito.
1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha
l'obbligo di dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti
dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1
lettera h) del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere
presentata fino a che non siano esaurite le formalità di
conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi
sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il
perito abbia dato il proprio parere.
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide,
con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla
ricusazione del giudice
Le perizie nel processo penale
Art. 224. cpp - Provvedimenti del giudice.
1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con
ordinanza motivata, contenente la nomina del perito,
la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini,
Provvedimenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati
del giudice
per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli
opportuni provvedimenti per la comparizione delle
persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti
gli altri provvedimenti che si rendono necessari per
l'esecuzione delle operazioni peritali.
Le perizie nel processo penale
Art. 224-bis cpp. Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla
libertà personale.
1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o
della reclusione nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della
perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa
del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamenti medici, e non vi è il
consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata
l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
2. Oltre a quanto disposto dall’articolo 224, l’ordinanza di cui al comma 1 contiene a pena di nullità:
a) le generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro valga ad identificarla;
b) l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
c) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente
indispensabile per la prova dei fatti;
d) l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
e) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato
l’accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
f) l’indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento.
3. L’ordinanza di cui al comma 1 è notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa
almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali.
4. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che
possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la
scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni
caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo
impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti.
Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti
coattivamente. L’uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione
del prelievo o dell’accertamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132, comma 2.
7. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.
Le perizie nel processo penale
Capo VI - Perizia
Art. 225. cpp Nomina del consulente tecnico.
1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private
Nomina del
hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in
consulente
numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei
tecnico di parte periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla
legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto
di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello
Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova
nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere
a), b), c), d).
Le perizie nel processo penale
Capo VI - Perizia
Art. 226. cpp Conferimento dell'incarico.
Conferimento
dell'incarico
Giuramento
Quesiti
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si
trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223,
lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla
legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione:
«consapevole della responsabilità morale e giuridica che
assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad
adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far
conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le
operazioni peritali».
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i
consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori
presenti.
Le perizie nel processo penale
Relazione
peritale
Art. 227. - Relazione peritale.
1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito
procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai
quesiti con parere raccolto nel verbale.
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter
dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede
alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data,
non oltre
novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai
quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e
ai consulenti tecnici.
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare
complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su
NB: termine
richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non
max
non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai
superiore
a quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.
sei mesi
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il
perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare,
nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
Le perizie nel processo penale
Attività del
perito
Art. 228. cpp Attività del perito.
1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai
quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere
visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti
dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il
dibattimento.
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame
delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di
sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti
apprezzamenti e valutazioni.
Richieste di
notizie
Questioni in
ordine
all’incarico
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda
notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli
elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini
dell'accertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del
giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti
dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò
importi sospensione delle operazioni stesse.
Le perizie nel processo penale
Art. 229. cpp Comunicazioni relative alle
operazioni peritali.
Comunicazioni
relative ai
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui
lavori
inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare
atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni
peritali il perito dà comunicazione senza formalità
alle parti presenti.
Le perizie nel processo penale
Art. 230. cpp Attività dei consulenti tecnici.
1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento
dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni
e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
Attività dei
consulenti
tecnici
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al
perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle
quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i
consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al
giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il
luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro
attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il
compimento delle altre attività processuali.
Le perizie nel processo penale
Sostituzione
del perito
Art. 231. cpp Sostituzione del perito.
1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere
nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero
se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua
sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da
cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa
all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per
discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a
favore della cassa delle ammende di una somma da euro 154 a
euro 1.549.
4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di
astensione o di ricusazione.
5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione
del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali
già compiute.
Le perizie nel processo penale
Art. 232. cpp
Liquidazione del compenso al perito.
Liquidazione
del compenso
al perito
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto
del giudice che ha disposto la perizia, secondo le
norme delle leggi speciali.
Le perizie nel processo penale
Consulenza
tecnica fuori
dei casi di
perizia
Art. 233.cpp
Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in
numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono
esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma
dell'articolo 121.
1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente
tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in
cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare
l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima
dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico
ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la
richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede
nelle forme di cui all'articolo 127.
1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la
conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto
delle persone.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia
disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti
e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225
comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
Le perizie nel processo penale
dibattimento
Art. 508. Provvedimenti conseguenti all'ammissione della
perizia nel dibattimento.
1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una
perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e
deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.
Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice
pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende
il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel
termine massimo di sessanta giorni.
2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del
collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è
esaminato a norma dell'articolo 501
Le perizie nel processo penale
Art. 501. Esame dei periti e dei consulenti
tecnici.
Esame dei
periti e dei
consulenti
tecnici.
1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si
osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni,
in quanto applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni
caso facoltà di consultare documenti, note scritte
e pubblicazioni, che possono essere acquisite
anche di ufficio.
Le perizie nel processo penale
Art. 502. Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti
tecnici.
Esame a
domicilio
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito
o di un consulente tecnico a comparire per legittimo
impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne
l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a
norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del
luogo dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli
precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le
altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il
giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento
personale dell'imputato interessato all'esame.
Corso Biennale di preparazione all’esame di Stato
di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile
Sabato, 7 dicembre 2013
ore 9.00 – 13.00
Sede Verona: presso ODCEC di Verona – Via Tezone n° 5 - VERONA
Interventi di
dott. Stefano Tonelato
avv. Alberto Zorzi
Argomento assegnato:
“Periti e consulenti tecnici nel processo civile.
Iscrizione all’Albo CTU: esempio di redazione di una perizia
Lo svolgimento ed il ruolo di consulente di parte nella CTU”
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lezione 7.12.2013 - studio commercialisti tonelato