DELIBERAZIONE N. 272/2016 ADOTTATA IN DATA 25/02/2016 OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l’Università degli studi di Pavia per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in neurochirurgia. IL DIRETTORE GENERALE Richiamato il provvedimento n. 1240 del 12 ottobre 2010 con il quale l’allora azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo (poi azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII) ha disposto di stipulare una convenzione con l’Università degli studi di Pavia per l’utilizzo a fini didattici integrativi da parte della scuola di specializzazione in neurochirurgia dello stesso Ateneo, delle strutture ospedaliere; Evidenziato che con lettera del 28 luglio 2015, prot. n. 27836, la stessa azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII ha trasmesso all’Università degli studi di Pavia i documenti richiesti per il rinnovo della citata convenzione; Evidenziato, altresì, che a seguito della costituzione di questa azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) - disposta con deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10 dicembre 2015 – è stata data comunicazione al su menzionato Ateneo dell’incorporazione di tutti i rapporti giuridici in essere dell’azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, come previsto dalla l.r. 30 dicembre 2009 n. 33, modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 e dalla l.r. 22 dicembre 2015 n. 41; Vista la comunicazione del 9 febbraio 2016, prot. n. 5440, con la quale l’Università di Pavia, a riscontro della lettera del 28 luglio 2015, prot. n. 27836, ha trasmesso la convenzione - firmata digitalmente dal Rettore - per formalizzare la collaborazione di questa azienda alla formazione accademica e professionale di cui all’art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e in particolare alla formazione dei medici specialisti di cui al titolo VI del d.lgs 17 agosto 1999, n. 368; Visti: - l’art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale; Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo USC Affari generali PC - gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, che stabiliscono che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all’ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all’efficace svolgimento dei corsi; Richiamati: - gli artt. 6 e 6-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevedono la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinviano alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese; - il d.lgs 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un’azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista; - la deliberazione di Giunta regionale n. 46798 del 3 dicembre 1999 che approva le linee guida per la stesura delle convenzioni attuative tra università lombarde e Regione Lombardia in campo di formazione pre-laurea, post-laurea e di diploma per il personale dell’area sanitaria medica e impegna le aziende ospedaliere a ricondurre e/o attivare gli specifici rapporti con le Facoltà di Medicina e chirurgia in conformità alle norme previste dalle stesse linee guida; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, con il quale sono stati forniti indirizzi circa le modalità di partecipazione delle università alla programmazione sanitaria nonché di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario nazionale e dalle università; - il decreto ministeriale 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione” e s.m.i.; - la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in sanità”, come modificato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 e in particolare il Titolo III “Disciplina dei rapporti tra la regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca”; - il Decreto ministeriale 4 febbraio 2015 “Riordino delle scuole di specializzazione”; Acquisito il parere favorevole del direttore dell’USC Neurochirurgia alla stipula del citato accordo con il summenzionato Ateneo; Accertato che ricorrono i presupposti per sottoscrivere la convenzione per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi da parte della scuola di specializzazione in neurochirurgia dell’Università degli studi di Pavia; Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo USC Affari generali PC DELIBERA di sottoscrivere con l’Università degli studi di Pavia la convenzione per l’utilizzo, da parte della scuola di specializzazione in neurochirurgia della stessa Università, delle strutture di questa ASST a fini didattici integrativi, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A). IL DIRETTORE GENERALE dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO dott. Fabio Pezzoli IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO dr.ssa Donatella Vasaturo IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Vincenzo Petronella Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo USC Affari generali PC CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA TRA l’Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Fabio Rugge, nato a Lecce il 15.09.1951, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65; E l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII, in persona del Direttore Generale Dr. Carlo Nicora, nato a Varese il 06.10.1958, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS n.1; PREMESSO CHE: - L’art. 27 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale; - L’art. 1 del D. P.R. 10.3.1982, n. 162, stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università; - Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le Università e le Aziende Sanitarie di cui all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni; - Il D.I. MIUR in data 4.2.2015 ha avviato il riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, introducendo i nuovi ordinamenti didattici - Il D. M. MIUR in data 29.03.2006 ha stabilito, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 368/1999, gli standard ed i requisiti minimi delle scuole di specializzazione; - Con D. P. C. M. in data 6 Luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto annuale di formazione specialistica dei medici ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 368/99 e successive modifiche, finalizzato esclusivamente all’apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico della Scuola; E’ PREMESSO INOLTRE CHE: - E’ interesse della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università degli Studi di Pavia (di seguito denominata Scuola) ottenere che i medici in formazione ad essa iscritti possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori della Neurochirurgia e, dall’altro, avvalersi delle strutture operative e della casistica clinica della suddetta Clinica per l’approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche al fine anche delle elaborazioni di tesi di specializzazione; 1 - L’Azienda con nota del 28.07.2015 ha manifestato l’interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale; VISTE LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL: - Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia in data 14.09.2015; Consiglio del Dipartimento di Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche in data 16.09.2015; Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 19.11.2015; TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 (Premesse) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo. ART. 2 (Finalità) L’Azienda consente all’Università degli Studi di Pavia l’utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico – formative della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente Accordo. ART. 3 (Impegni assunti dalla struttura) L’Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 mette a disposizione le strutture, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico, paramedico ed ausiliario, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici definiti nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato A; inoltre assume l’obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11 comma 2°. L’Azienda si impegna, altresì: a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola; a rispettare la programmazione della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia; a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali della struttura da accreditare siano adeguate agli standard previsti per la Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia; a garantire, per la Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, l’utilizzo esclusivo di un numero di posti letto/attrezzature adeguato alla formazione; ad accettare i controlli dell’Osservatorio Nazionale. 2 ART. 4 (Impegni assunti dall’Università) L’Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all’allegato A, unicamente per l’espletamento delle attività didattico – formative dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima. ART. 5 (Attività formativa specialistica) Le strutture messe a disposizione dalla Clinica convenzionata saranno frequentate dai medici in formazione che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica, di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 368/99. Le parti concordano che la sottoscrizione di tale contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste da ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico – formativa. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività dell’Unità Operativa, finalizzate al conseguimento degli obiettivi formativi assegnati dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire, sono programmati dal Consiglio della Scuola d’intesa con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale. Il Dirigente responsabile dell’Unità Operativa / Struttura Complessa convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell’apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con il giudizio del docente-tutore preposto alle singole attività svolte dallo specializzando. Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 368/99, per la durata della formazione che si svolge a tempo pieno, al medico è inibito l’esercizio di attività libero – professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. ART. 6 (Nomina dei professori a contratto e dei tutori) L’Università, su proposta del Consiglio di Facoltà, d’intesa con il Consiglio della Scuola, all’inizio di ogni anno accademico potrà affidare ad esperti appartenenti alla Clinica le funzioni di professore a contratto, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi del “Regolamento recante la disciplina dei Professori a contratto” 3 dell’Università degli Studi di Pavia, per lo svolgimento di corsi specialistici, anche integrativi dei corsi ufficiali, finalizzati all’acquisizione di significative esperienze teorico – pratiche. A tale riguardo, l’Azienda autorizza sin d’ora i propri dipendenti, in tal senso qualificati, a partecipare eventualmente, senza onere alcuno per l’Università, all’attività didattica della Scuola, fatto salvo il consenso degli interessati. L’attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso. ART. 7 (Oneri delle parti contraenti) La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università in conseguenza dell’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’Azienda convenzionata. Ai sensi del comma 3 dell’art 41 del Decreto Legislativo 17-8-1999 n. 368, la Clinica presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. ART. 8 (Prevenzione e Sicurezza) I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del D. Lgs n. 81/2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Azienda convenzionata e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, l’Azienda, ai sensi dell’art. 18 del decreto di cui al 1° comma, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi della Clinica medesima. I medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dalla Clinica ospitante. ART. 9 (Trattamento dei dati personali) L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. L’Azienda si impegna a trattare i dati personali dell’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione. I medici in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l’Azienda convenzionata, secondo quanto previsto dal succitato Decreto Legislativo. ART. 10 (Durata) La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella del Corso di Specializzazione in Neurochirurgia (5 anni), a decorrere dall’anno accademico 2015/2016 e pertanto fino al termine dell’anno accademico 2019/2020, oltre il quale potrà essere espressamente 4 rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle due parti e accordo fra le parti stesse. ART. 11 (Recesso) Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell’anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola. ART. 12 (Imposte) La presente convenzione sarà soggetta all’imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell’Ente, salvo che lo stesso goda dall’esenzione prevista dalla normativa vigente. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Pavia, 09/02/2016 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII Il Direttore Generale (Dr. Carlo Nicora) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA _____________________________ __________________________ Il Rettore (Prof. Fabio Rugge) 5 ALLEGATO A Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università degli Studi di Pavia Strutture Convenzionate con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: U.S.C. Neurochirurgia 6 AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO Struttura convenzionata, posta a disposizione della scuola di specializzazione in Neurochirurgia: USC Neurochirurgia * direttore dott. Claudio Bernucci Certificazione del Diriqentg ResponsaFile Con la presente certifico che la struttura da me diretta è in possesso dei seguenti requisiti: Standard Generali Standard Strutturali: a)Locali Amministrativi V V Direzione - : Segreteria Sala nunioni b)Aule: @ M Aula ordinaria lula per esercitazioni pratiche c) Laboratori: tr Laboratoridi ricerca e/o didattici M Laboratori assistenziali o ambulatori d) Biblioteca: MBiblioteca Tradizionale A BibliotecaTelematica e)Servizi di supporto: g M V Depositoattrezzalure Sale riunioni Locale specializzandi flStrutture di degenza (se necessarie in base alla specialità): V g Ambientidi degenza Postiletto g)Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura: g g g Conformità alle norme in maleria di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro Conformità alle norme in materia di uso didattico Assenza di baniere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività Standard infrastrutturali a) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici: @ g computer 0,25 per studenti collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati V attrezzature e presidi medico - chirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni) b) Anedi e tecnologia dell'aula ordinaria: @ postazioniindividuali V armadie suppellettili vari V lavagna a fogli mobili o lavagna fissa @ lavagna luminosa e videoproiettore g diaproiettore c)Arredi ed attrezzature della sede: g g g V g Almeno 2 compuler per la gestione amministrativo/contabile e per la gestione delle banche dati indirizo di posta elettronica sito internet linee telefoniche fotocopiatrice d)Assicurare la presenza di una banca dati: @ aifini almeno dell'archiviazione degli studenti iscrittie percorsiformativi Capacità Orqanizzativa a)Presenza di un assetto organizzativo definito V La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio asselto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti b)Risorse professionali gestionali g @ responsabile della gestione economico finanziaria, degli adempimenti amministrativi personale amministrativo sanilario commisurato all'attività sanitana e formativa della struttura Standard Strutturali a) Fondamentali (devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata): V fl g V Degenza DaySurgery Sale operatorie Ambulatori b) Annessi (almeno uno degli standard annessi deve essere necessariamente presente nella struttura di sede nell'Azienda Ospedaliera che la ospita e uno degli o standard annessi deve essere necessariamente presente nella struttura collegata o nell'Azienda Ospedaliera che la ospita): 2 V V g Neurofisiopatologia Neuroradiologia Terapia intensiva c) Servizi Generalie Diagnostici dell' Azienda Ospedaliera che ospita la struftura di Sede e la struttura Collegata g g g g Radiologia e diagnostica per immagini Terapia fisica e riabilitativa Medicina di Laboratorio Pronto soccorso di 1'e 2" Livello Standard Orqanizzativi Personale Medico: V n. 12 Tecnici n. 11 lnfermieri n. 43 MediciChirurghi Personale Sanitario A g Standard Assistenziali a) lnterventi chirurgici annui M V g lnterventidialta chirurgia: numero 200 lnterventidi media chirurgia: numero 600 (almeno 40) (almeno 75) lnterventidi piccola chirurgia: numero 300 (almeno 150) b) Ricoveri annui @ Degenze: numero 1950 (almeno 300) Certifico altresì che i luoghi di lavoro suddetti sono conformi alle norme in materia di sicurezza del lavoro e igiene, adeguati all'uso didattico connesso alla Convenzione con la Scuola di Specializazione in Neurochirurgia dell'Univlrsità degli Studi di Pavia, e privi di barriere architettoniche che ostacolino I'attività formativa. v .,.,ftt BG .,- Resp, p.O '"' '.":!\ l'i f,i;;,i1i;i;,scr CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all’albo pretorio on-line dell’azienda socio sanitaria territoriale “Papa Giovanni XXIII” Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------