DELIBERAZIONE N. 272/2016 ADOTTATA IN DATA 25/02/2016
OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l’Università degli studi di Pavia per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative
della scuola di specializzazione in neurochirurgia.
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato il provvedimento n. 1240 del 12 ottobre 2010 con il quale l’allora
azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo (poi azienda ospedaliera Papa Giovanni
XXIII) ha disposto di stipulare una convenzione con l’Università degli studi di Pavia per
l’utilizzo a fini didattici integrativi da parte della scuola di specializzazione in
neurochirurgia dello stesso Ateneo, delle strutture ospedaliere;
Evidenziato che con lettera del 28 luglio 2015, prot. n. 27836, la stessa azienda
ospedaliera Papa Giovanni XXIII ha trasmesso all’Università degli studi di Pavia i
documenti richiesti per il rinnovo della citata convenzione;
Evidenziato, altresì, che a seguito della costituzione di questa azienda socio-sanitaria
territoriale (ASST) - disposta con deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10
dicembre 2015 – è stata data comunicazione al su menzionato Ateneo dell’incorporazione
di tutti i rapporti giuridici in essere dell’azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, come
previsto dalla l.r. 30 dicembre 2009 n. 33, modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 e
dalla l.r. 22 dicembre 2015 n. 41;
Vista la comunicazione del 9 febbraio 2016, prot. n. 5440, con la quale l’Università
di Pavia, a riscontro della lettera del 28 luglio 2015, prot. n. 27836, ha trasmesso la
convenzione - firmata digitalmente dal Rettore - per formalizzare la collaborazione di
questa azienda alla formazione accademica e professionale di cui all’art. 27 del D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 e in particolare alla formazione dei medici specialisti di cui al titolo VI
del d.lgs 17 agosto 1999, n. 368;
Visti:
-
l’art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare
convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi
logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle
universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e
professionale;
Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo
USC Affari generali PC
-
gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, che stabiliscono che le scuole dirette a
fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell’ordinamento universitario e
concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo
degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla
disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità
all’ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente
e non docente necessari all’efficace svolgimento dei corsi;
Richiamati:
-
gli artt. 6 e 6-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. che, al fine di soddisfare
le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli
specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale,
prevedono la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le
modalità della reciproca collaborazione e rinviano alla sottoscrizione di appositi
accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in
attuazione delle predette intese;
-
il d.lgs 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata
presso un’azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il
conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
-
la deliberazione di Giunta regionale n. 46798 del 3 dicembre 1999 che approva le linee
guida per la stesura delle convenzioni attuative tra università lombarde e Regione
Lombardia in campo di formazione pre-laurea, post-laurea e di diploma per il
personale dell’area sanitaria medica e impegna le aziende ospedaliere a ricondurre e/o
attivare gli specifici rapporti con le Facoltà di Medicina e chirurgia in conformità alle
norme previste dalle stesse linee guida;
-
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, con il quale sono
stati forniti indirizzi circa le modalità di partecipazione delle università alla
programmazione sanitaria nonché di integrazione delle attività assistenziali, didattiche
e di ricerca svolte dal Servizio sanitario nazionale e dalle università;
-
il decreto ministeriale 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti
minimi delle scuole di specializzazione” e s.m.i.;
-
la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
sanità”, come modificato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 e in particolare il
Titolo III “Disciplina dei rapporti tra la regione e le università della Lombardia con
facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e
di ricerca”;
-
il Decreto ministeriale 4 febbraio 2015 “Riordino delle scuole di specializzazione”;
Acquisito il parere favorevole del direttore dell’USC Neurochirurgia alla stipula del
citato accordo con il summenzionato Ateneo;
Accertato che ricorrono i presupposti per sottoscrivere la convenzione per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi da parte della scuola di
specializzazione in neurochirurgia dell’Università degli studi di Pavia;
Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo
USC Affari generali PC
DELIBERA
di sottoscrivere con l’Università degli studi di Pavia la convenzione per l’utilizzo, da parte
della scuola di specializzazione in neurochirurgia della stessa Università, delle strutture di
questa ASST a fini didattici integrativi, nei termini di cui al testo allegato al presente atto
(all. A).
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Nicora
IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Fabio Pezzoli
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr.ssa Donatella Vasaturo
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Vincenzo Petronella
Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo
USC Affari generali PC
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE
DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA
TRA
l’Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Fabio Rugge, nato a Lecce il
15.09.1951, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65;
E
l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII, in persona del Direttore Generale Dr. Carlo
Nicora, nato a Varese il 06.10.1958, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS n.1;
PREMESSO CHE:
- L’art. 27 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con
enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento
di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione
accademica e professionale;
- L’art. 1 del D. P.R. 10.3.1982, n. 162, stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte
dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche
dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di
Specializzazione all’inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed
agli accordi fra le Università e le Aziende Sanitarie di cui all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni;
- Il D.I. MIUR in data 4.2.2015 ha avviato il riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria,
introducendo i nuovi ordinamenti didattici
- Il D. M. MIUR in data 29.03.2006 ha stabilito, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 368/1999, gli standard ed i
requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- Con D. P. C. M. in data 6 Luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto annuale di formazione
specialistica dei medici ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 368/99 e successive modifiche, finalizzato
esclusivamente all’apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la
frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla
progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico della Scuola;
E’ PREMESSO INOLTRE CHE:
- E’ interesse della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università degli Studi di Pavia (di seguito
denominata Scuola) ottenere che i medici in formazione ad essa iscritti possano, da un lato, completare la
loro esperienza professionale nei vari settori della Neurochirurgia e, dall’altro, avvalersi delle strutture
operative e della casistica clinica della suddetta Clinica per l’approfondimento sul piano scientifico delle
relative problematiche al fine anche delle elaborazioni di tesi di specializzazione;
1
- L’Azienda con nota del 28.07.2015 ha manifestato l’interesse di contribuire allo svolgimento delle attività
professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici iscritti
alla Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia e intende mettere a disposizione le proprie strutture,
attrezzature, servizi logistici e personale;
VISTE LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL:
-
Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia in data 14.09.2015;
Consiglio del Dipartimento di Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche in data
16.09.2015;
Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 19.11.2015;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
(Premesse)
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
ART. 2
(Finalità)
L’Azienda consente all’Università degli Studi di Pavia l’utilizzo delle strutture poste a disposizione per le
attività didattico – formative della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, senza riserve o condizioni,
fatte salve quelle esplicitate nel presente Accordo.
ART. 3
(Impegni assunti dalla struttura)
L’Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 mette a disposizione le strutture, i servizi logistici
ed il personale laureato, tecnico, paramedico ed ausiliario, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici
definiti nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le
Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.
L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento
delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato A; inoltre assume l’obbligo di segnalare
tempestivamente per iscritto all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione
strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11 comma 2°.
L’Azienda si impegna, altresì:
 a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli
obiettivi didattici e formativi della Scuola;
 a rispettare la programmazione della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia;
 a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali della struttura da accreditare siano
adeguate agli standard previsti per la Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia;
 a garantire, per la Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, l’utilizzo esclusivo di un numero di
posti letto/attrezzature adeguato alla formazione;
 ad accettare i controlli dell’Osservatorio Nazionale.
2
ART. 4
(Impegni assunti dall’Università)
L’Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all’allegato A, unicamente per l’espletamento delle
attività didattico – formative dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, ai fini del
completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.
ART. 5
(Attività formativa specialistica)
Le strutture messe a disposizione dalla Clinica convenzionata saranno frequentate dai medici in formazione
che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica, di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n.
368/99.
Le parti concordano che la sottoscrizione di tale contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del
Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.
Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire il programma di
formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste da ordinamenti e regolamenti didattici
determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea. Ogni
attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori,
designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica,
di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico – formativa.
La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività dell’Unità Operativa,
finalizzate al conseguimento degli obiettivi formativi assegnati dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale
assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute
dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende
sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è
sostitutiva del personale di ruolo.
I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico
in formazione specialistica deve eseguire, sono programmati dal Consiglio della Scuola d’intesa con la
Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende sanitarie presso le quali lo
stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.
Il Dirigente responsabile dell’Unità Operativa / Struttura Complessa convenzionata, presso la quale il medico
in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo,
avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell’apposito libretto personale di formazione,
le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con
il giudizio del docente-tutore preposto alle singole attività svolte dallo specializzando.
Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 368/99, per la durata della formazione che si svolge a tempo pieno, al medico
è inibito l’esercizio di attività libero – professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la
formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni
pubbliche e private. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il
personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.
ART. 6
(Nomina dei professori a contratto e dei tutori)
L’Università, su proposta del Consiglio di Facoltà, d’intesa con il Consiglio della Scuola, all’inizio di ogni anno
accademico potrà affidare ad esperti appartenenti alla Clinica le funzioni di professore a contratto, nel
rispetto della normativa vigente e ai sensi del “Regolamento recante la disciplina dei Professori a contratto”
3
dell’Università degli Studi di Pavia, per lo svolgimento di corsi specialistici, anche integrativi dei corsi ufficiali,
finalizzati all’acquisizione di significative esperienze teorico – pratiche.
A tale riguardo, l’Azienda autorizza sin d’ora i propri dipendenti, in tal senso qualificati, a partecipare
eventualmente, senza onere alcuno per l’Università, all’attività didattica della Scuola, fatto salvo il consenso
degli interessati.
L’attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello
stesso.
ART. 7
(Oneri delle parti contraenti)
La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università in conseguenza dell’utilizzo didattico di
strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’Azienda convenzionata.
Ai sensi del comma 3 dell’art 41 del Decreto Legislativo 17-8-1999 n. 368, la Clinica presso il quale il medico
in formazione specialistica svolge l’attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico alla copertura
assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività
assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio
personale.
ART. 8
(Prevenzione e Sicurezza)
I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del D. Lgs n. 81/2008, che svolgono attività
di tirocinio presso le strutture dell’Azienda convenzionata e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori
ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.
Al riguardo, l’Azienda, ai sensi dell’art. 18 del decreto di cui al 1° comma, garantisce le misure generali e
specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la
legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso,
esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi della Clinica medesima.
I medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle
ulteriori eventualmente dettate dalla Clinica ospitante.
ART. 9
(Trattamento dei dati personali)
L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla
presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal
Decreto Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.
L’Azienda si impegna a trattare i dati personali dell’Università unicamente per le finalità connesse
all’esecuzione della presente convenzione.
I medici in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di
trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico –
applicativo, presso l’Azienda convenzionata, secondo quanto previsto dal succitato Decreto Legislativo.
ART. 10
(Durata)
La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella del
Corso di Specializzazione in Neurochirurgia (5 anni), a decorrere dall’anno accademico 2015/2016 e
pertanto fino al termine dell’anno accademico 2019/2020, oltre il quale potrà essere espressamente
4
rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle due parti e accordo fra le
parti stesse.
ART. 11
(Recesso)
Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell’anno accademico già iniziato. Il recesso
dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
L’Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le
strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli
standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.
ART. 12
(Imposte)
La presente convenzione sarà soggetta all’imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell’Ente, salvo
che lo stesso goda dall’esenzione prevista dalla normativa vigente.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n.
131 del 26 aprile 1986.
Pavia, 09/02/2016
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII
Il Direttore Generale
(Dr. Carlo Nicora)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
_____________________________
__________________________
Il Rettore
(Prof. Fabio Rugge)
5
ALLEGATO A
Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università degli Studi di Pavia
Strutture Convenzionate con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo:

U.S.C. Neurochirurgia
6
AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Struttura convenzionata, posta a disposizione della scuola di specializzazione in Neurochirurgia:
USC Neurochirurgia * direttore dott. Claudio Bernucci
Certificazione del Diriqentg ResponsaFile
Con la presente certifico che la struttura da me diretta è in possesso dei seguenti requisiti:
Standard Generali
Standard Strutturali:
a)Locali Amministrativi
V
V
Direzione
-
:
Segreteria
Sala nunioni
b)Aule:
@
M
Aula ordinaria
lula
per esercitazioni pratiche
c) Laboratori:
tr
Laboratoridi ricerca e/o didattici
M
Laboratori assistenziali o ambulatori
d) Biblioteca:
MBiblioteca Tradizionale
A
BibliotecaTelematica
e)Servizi di supporto:
g
M
V
Depositoattrezzalure
Sale riunioni
Locale specializzandi
flStrutture di degenza (se necessarie in base alla specialità):
V
g
Ambientidi degenza
Postiletto
g)Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura:
g
g
g
Conformità alle norme in maleria di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro
Conformità alle norme in materia di uso didattico
Assenza di baniere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività
Standard infrastrutturali
a) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici:
@
g
computer 0,25 per studenti
collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati
V
attrezzature
e presidi medico -
chirurgici
in
relazione alla specifica attività (singole tipologie delle
specializzazioni)
b) Anedi e tecnologia dell'aula ordinaria:
@ postazioniindividuali
V armadie suppellettili vari
V lavagna a fogli mobili o lavagna fissa
@ lavagna luminosa e videoproiettore
g diaproiettore
c)Arredi ed attrezzature della sede:
g
g
g
V
g
Almeno 2 compuler per la gestione amministrativo/contabile e per la gestione delle banche dati
indirizo di posta elettronica
sito internet
linee telefoniche
fotocopiatrice
d)Assicurare la presenza di una banca dati:
@ aifini almeno dell'archiviazione degli studenti iscrittie percorsiformativi
Capacità Orqanizzativa
a)Presenza di un assetto organizzativo definito
V
La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio asselto organizzativo
e i diversi
ruoli
professionali coinvolti
b)Risorse professionali gestionali
g
@
responsabile della gestione economico finanziaria, degli adempimenti amministrativi
personale amministrativo sanilario commisurato all'attività sanitana e formativa della struttura
Standard Strutturali
a) Fondamentali (devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata):
V
fl
g
V
Degenza
DaySurgery
Sale operatorie
Ambulatori
b) Annessi (almeno uno degli standard annessi deve essere necessariamente presente nella struttura di sede
nell'Azienda Ospedaliera che la ospita
e uno degli
o
standard annessi deve essere necessariamente presente nella
struttura collegata o nell'Azienda Ospedaliera che la ospita):
2
V
V
g
Neurofisiopatologia
Neuroradiologia
Terapia intensiva
c) Servizi Generalie Diagnostici dell' Azienda Ospedaliera che ospita la struftura di Sede e la struttura Collegata
g
g
g
g
Radiologia e diagnostica per immagini
Terapia fisica e riabilitativa
Medicina di Laboratorio
Pronto soccorso di 1'e 2" Livello
Standard Orqanizzativi
Personale Medico:
V
n.
12
Tecnici
n.
11
lnfermieri
n.
43
MediciChirurghi
Personale Sanitario
A
g
Standard Assistenziali
a) lnterventi chirurgici annui
M
V
g
lnterventidialta chirurgia: numero
200
lnterventidi media chirurgia: numero
600
(almeno 40)
(almeno 75)
lnterventidi piccola chirurgia: numero 300 (almeno 150)
b) Ricoveri annui
@ Degenze: numero 1950 (almeno 300)
Certifico altresì che i luoghi di lavoro suddetti sono conformi alle norme in materia di sicurezza del lavoro e igiene,
adeguati all'uso didattico connesso alla Convenzione con la Scuola di Specializazione in Neurochirurgia dell'Univlrsità
degli Studi di Pavia, e privi di barriere architettoniche che ostacolino I'attività formativa.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’albo pretorio on-line
dell’azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l`Università degli studi di