REGOLAMENTO USO DEL TELEFONO CELLULARE O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI a.s. 2013/2014 (Delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 6/11/2013) ALUNNI Durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato l’uso da parte degli alunni di cellulari o di altri dispositivi elettronici (i pod, videogiochi , ecc. ). Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 235/2007) e risponde a una più generale norma di correttezza che prevede la necessità di non introdurre nelle lezioni un elemento di distrazione e di disturbo per i compagni, oltre che di grave mancanza di rispetto al docente presente in classe. La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all’interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile. (Fonte: “Linee guida” emanate dal ministro Giuseppe Fioroni Roma, 15 marzo 2008). REGOLAM ENTO Il Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica, riunitosi in data 6 novembre 2013, di fronte all’uso improprio di telefonini cellulari, i pod, videogiochi e altri comportamenti negativi e illegali ad essi connessi durante lo svolgimento delle lezioni VIETA AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA l’utilizzo del telefono cellulare, di i pod e videogiochi durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l’intervallo, le visite guidate e i viaggi di istruzione di un giorno). Per viaggi di istruzione l’esclusivo uso del cellulare è consentito e regolamentato dagli insegnanti. Il divieto è così regolamentato: 1. É vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici (i pod, videogiochi, ecc. ) durante lo svolgimento delle attività didattiche e/o all’interno dell’istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili). 2. E’ vietato per ragioni di privacy, scattare fotografie o filmare i compagni e/o gli insegnanti all’interno della sede scolastica e durante tutte le attività didattiche svolte all’esterno dell’edificio scolastico. 3. I dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone (studenti, docenti o altri soggetti che operano all’interno della scuola) si configurano come “dati personali” soggetti a protezione ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003; pertanto la loro acquisizione senza il consenso della persona interessata e la loro diffusione mediante mms o attraverso la rete internet, specie se si tratta di dati riferiti a minori, costituiscono illecito perseguibile dalle norme vigenti in sede civile e penale. E’ vietato pertanto pubblicare sulla “rete” immagini e video scattati a scuola. Eventuali fotografie o riprese fatte senza il consenso scritto del personale, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge. 4. I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscono, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario. 5. La scuola non risponde di eventuali danneggiamenti, smarrimenti o furti del telefono cellulare. 6. Gli alunni non devono portare il telefono cellulare a scuola. Pertanto si suggerisce alle famiglie di provvedere ad un controllo in tal senso. In ogni caso all’inizio delle lezioni gli alunni provvederanno a spegnere il telefono cellulare eventualmente in proprio possesso e lo consegneranno ai Docenti della prima ora; i telefoni saranno custoditi in un contenitore e restituiti agli studenti al termine delle lezioni. Si precisa che la scuola garantisce la possibilità di una comunicazione tra le famiglie ed i propri figli per motivi gravi e urgenti mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. 7. L’uso del cellulare, di i pod e di videogiochi in violazione di queste norme è da considerarsi violazione disciplinare. Il docente o il personale scolastico che si avveda che un alunno abbia omesso di disattivare il proprio telefono o che lo utilizzi per messaggi, telefonate o come macchina fotografica per riprendere immagini di alunni o docenti, provvede al sequestro dello stesso, ad annotare il fatto sul registro di classe, ad avvertire i genitori tramite comunicazione sul libretto personale. 8. Il cellulare sarà consegnato solo al genitore convocato a tale scopo dal dirigente scolastico in sede di ricevimento. SANZIONI Per coloro che dovessero utilizzare, a scuola e fuori dalla scuola durante le visite e i viaggi di istruzione, telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola: 1. ritiro immediato del cellulare, dell’ipod o dei videogiochi da parte del docente. La trasgressione sarà segnalata sul registro di classe a cura del docente e trascritto sul libretto personale dell’alunno/a con nota che sarà firmata dai genitori. Il cellulare sarà consegnato solo al genitore in sede di ricevimento. 2. Considerati i principi di gradualità, il contesto e l’età degli alunni/e la sanzione di cui al punto 1 si applica ai due ordini di scuola: primaria e secondaria. 3. Qualora l’alunno/a della scuola secondaria di I grado dovesse infrangere lo stesso divieto, oltre al ritiro e alla consegna del medesimo ai genitori, previo appuntamento, all’alunno/a sarà comminata dal Consiglio di classe una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (5 g. nei casi più gravi) come da Regolamento di istituto. PERSONALE DELLA SCUOLA DOCENTE E ATA Il DIVIETO DI UTILIZZARE IL CELLULARE è da intendersi rivolto anche al personale docente e non docente della scuola. L’utilizzo del telefono cellulare per ragioni personali è consentito per i docenti e per il personale ATA solamente al di fuori del proprio orario di servizio. Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di richiamo scritta. Nel caso in cui le linee telefoniche della scuola fossero inagibili o momentaneamente inattive, per motivi di servizio il responsabile di plesso o altro personale incaricato può utilizzare il cellulare. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi di violenza, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.