La legge antiriciclaggio per
i professionisti
In particolare per i dottori
commercialisti e gli esperti
contabili
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Commissione Antiriciclaggio ‐ A cura di Marta Mazzucchi
La nuova Legge
Antiriciclaggio:
principi normativi e recenti
modifiche legislative
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Commissione Antiriciclaggio ‐ A cura di Marta Mazzucchi
Definizione di riciclaggio
della normativa di repressione
La condotta di riciclaggio si sostanza quando un soggetto diverso da colui il
quale ha commesso un delitto non colposo che ha generato denaro, beni o
altre utilità, sostituisce o trasferisce tale provento oppure compie operazioni
atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.
Pertanto emergono due caratteristiche di fondo:
1. il soggetto che ricicla è diverso dal soggetto che ha commesso un delitto di
natura patrimoniale (esempio Tizio commette una rapina e consegna i soldi a Caio che li
immette nella società Beta s.r.l. mediante un finanziamento soci);
2. il soggetto che ricicla sostituisce o trasferisce il provento del reato oppure ne
camuffa la provenienza compiendo operazioni (esempio Caio va in banca, deposita
il denaro contante provento della rapina e richiede l’emissione di assegni circolari).
La criminalità organizzata ha la necessità di immettere la maggior parte dei
capitali derivanti da attività criminosa, c.d. “sporchi”, in canali leciti
attraverso i quali vengono sottoposti a “ripulitura”
=> è sorta la necessità di emanare normative antiriciclaggio perché tale
fenomeno modifica ed inquina i normali meccanismi di accumulo dei beni e
di approvvigionamento delle fonti di finanziamento danneggiando ed
indebolendo l’intero apparato produttivo legale
Evoluzione della normativa
- La prima Direttiva Comunitaria, emanata nel Giugno 1991 (Direttiva n.
91/308/CEE) e recepita nel nostro ordinamento nello stesso anno con la L. n.
197 del 5 luglio, era finalizzata a proteggere il sistema finanziario ed evitare il
suo utilizzo a fini del riciclaggio, garantendo, anche a posteriori e per 10 anni, la
possibilità di controllare e tracciare il percorso dei flussi finanziari.
Con il D.Lgs. del 25 Settembre 1994 n. 374 venivano estese le disposizioni in
tema di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette
anche ad altre attività, quali il recupero crediti, la custodia e trasporto valori, il
commercio di cose antiche e di preziosi nonchè la mediazione immobiliare.
- La seconda Direttiva Comunitaria emanata nel Dicembre 2001 (Direttiva n.
2001/97/CE) e recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 56 del 20
Febbraio 2004, allargava la platea dei destinatari anche ai professionisti
- La terza Direttiva Comunitaria emanata nell’Ottobre 2005, modificata nel Marzo
2008 (Direttiva n. 2005/60/CE e n. 2008/20/CE) e recepita nel nostro
ordinamento con il D.Lgs n. 109 del 22 Giugno 2007 in materia di contrasto al
finanziamento al terrorismo ed il D.Lgs n. 231 del 21 Novembre 2007 in materia
di riciclaggio (quest’ultimo integrato e modificato con D.Lgs. n. 151 del 25
Settembre 2009) introduce un notevole ampliamento della definizione di
riciclaggio e novità per i professionisti
Titolo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE
GENERALE
Capo I - Disposizioni comuni
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del
decreto
Art. 3 - Principi generali
Art. 4 - Rapporti con il diritto comunitario
Capo II - Autorità
Art. 5 - Ministero dell'economia e delle finanze
Art. 6 - Unità di informazione finanziaria
Art. 7 - Autorità di vigilanza di settore
Art. 8 - Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia
Art. 9 - Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia
Capo III - Soggetti destinatari degli obblighi
Art. 10 - Destinatari
Art. 11 - Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria
Art. 12 - Professionisti
Art. 13 - Revisori contabili
Art. 14 - Altri soggetti
Destinatari della normativa
-intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria (Art. 11), tra i
quali si rammentano le banche, le SIM, le SGR, le SICAV, gli agenti di cambio,
le imprese di assicurazione nonché gli intermediari finanziari, creditizi ed
assicurativi
-i professionisti (Art. 12), quali i dottori commercialisti ed esperti contabili, i
consulenti del lavoro, ogni altro soggetto che svolge attività in materia di
contabilità e tributi compresi i CAF e le associazioni di categoria, i notai e gli
avvocati (ancorchè limitatamente alle operazioni compiute aventi natura
finanziaria o immobiliare ovvero laddove assistano il cliente nella costituzione,
gestione e amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi)
- i revisori contabili (Art. 13) siano essi persone fisiche o società di revisione
iscritte nell’albo speciale
NB: il decreto correttivo del Settembre 2009 ha precisato l’esonero da parte dei
professionisti che svolgono la carica di sindaci con controllo legale degli
adempimenti di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di
operazione sospetta, mentre include i revisori contabili tra i soggetti attivi sia
nell’adeguata verifica che nel controllo costante del cliente.
Destinatari della normativa
-altri soggetti (Art. 14), tra cui le agenzie immobiliari, gli operatori che svolgono
recupero crediti per conto terzi, il trasporto di denaro contante ovvero la gestione
di case da gioco. A seguito del decreto correttivo del Settembre 2009 sono stati,
altresì, inseriti tra i soggetti interessati alla normativa anche coloro che svolgono
attività di offerta di giochi, scommesse e concorsi pronostici con vincite in
denaro. Si precisa come nell’Art. 10 vengano indicati quali soggetti destinatari
della normativa anche coloro che commerciano oro, commerciano o fabbricano
oggetti preziosi, commerciano cose antiche ovvero coloro che gestiscono case
d'asta o galleria d'arte nonché gli uffici della pubblica amministrazione, soggetti
però per i quali non vi è l’obbligo di identificazione del cliente e di registrazione,
ma solo di segnalazione dell’operazione sospetta.
Titolo II – DEGLI OBBLIGHI
Capo I - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Sezione I - Disposizioni di carattere generale
Art. 15 - Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari
finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria
Art. 16 - Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e
dei revisori contabili (i casi in cui risulta obbligatorio effettuare l’adeguata verifica)
Art. 17 - Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti
Art. 18 - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela (attività da porre
in essere per effettuare l’adeguata verifica – identificare il cliente ed il titolare effettivo, ottenere
informazioni sullo scopo e sulla natura dell’operazione, svolgere un controllo costante nel corso del
rapporto continuativo)
Art. 19 - Modalità di adempimento degli obblighi (l’indicazione di come effettuare l’adeguata
verifica – identificazione del cliente e del titolare effettivo mediante un documento di identità non scaduto
prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento di conferimento dell'incarico; se il cliente
è una società, la verifica dell'effettiva esistenza del potere di rappresentanza).
Art. 20 - Approccio basato sul rischio (approccio con il quale effettuare l’adeguata verifica
commisurato al rischio insito nel cliente e nell’operazione da porre in essere)
Art. 21 - Obblighi del cliente (informazioni che il cliente deve fornire al professionista sotto la
propria responsabilità – sanzioni penali per omessa/falsa indicazione dei titolare effettivo o della natura o
scopo dell’operazione)
Art. 22 - Modalità (tempistiche con cui svolgere l’adeguata verifica sui vecchi e nuovi clienti)
Art. 23 - Obbligo di astensione
Art. 24 - Attività di gioco
Titolo II – DEGLI OBBLIGHI
Sezione II - Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela
Art. 25 - Obblighi semplificati
Art. 26 - Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della
clientela
Art. 27 - Esclusioni
Sezione III - Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
Art. 28 - Obblighi rafforzati
Sezione IV - Esecuzione da parte di terzi
Art. 29 - Ambito e responsabilità
Art. 30 - Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela
da parte di terzi
Art. 31 - Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi
degli obblighi di adeguata verifica
Art. 32 - Requisiti obbligatori per i soggetti terzi
Art. 33 - Esclusioni
Art. 34 - Obblighi dei terzi
Art. 35 - Rapporti di esternalizzazione o di agenzia
Titolo II – DEGLI OBBLIGHI
Capo II - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
Art. 36 - Obblighi di registrazione (obblighi di registrazione delle informazioni raccolte e
conservazione di copia dei documenti raccolti per svolgere l’adeguata verifica)
Art. 37 - Archivio unico informatico
Art. 38 - Modalità di registrazione per i professionisti di cui all' articolo 12 e per i
revisori contabili di cui all' articolo 13, comma 1, lettera b) (prevede l’istituzione e la
modalità di tenuta di un registro della clientela - in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni e
numerato progressivamente con sigla in ogni pagina del professionista - i termini entro cui provvedere
ad effettuare la registrazione dell’operazione sul registro della clientela, e cioè tempestivamente ovvero
entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico ovvero dal termine della prestazione professionale, e la
creazione di fascicoli della clientela in cui conservare la documentazione raccolta nello svolgimento
dell’adeguata verifica)
Art. 39 - Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell' articolo 14, comma
1, lettere a), b), c) d) ed f), e-bis)
Art. 40 - Dati aggregati
Titolo II – DEGLI OBBLIGHI
Capo III - OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Art. 41 - Segnalazione di operazioni sospette (definizione)
Art. 42 - Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle
società di gestione di cui all' articolo 10, comma 2
Art. 43 - Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
Art. 44 - Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all'
articolo 13, comma 1, lettera a)
Art. 45 - Tutela della riservatezza
Art. 46 - Divieto di comunicazione
Art. 47 - Analisi della segnalazione
Art. 48 - Flusso di ritorno delle informazioni
Titolo III – MISURE ULTERIORI
Art. 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (se per importi superiori
agli € 12.500 anche se effettuati con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati)
Art. 50 - Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia
Art. 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
delle infrazioni di cui al presente Titolo
In merito, il decreto correttivo del Settembre 2009 meglio definisce i
confini del concetto di operazione in contanti frazionata, chiarendo in
modo definitivo come risulti ammissibile trasferire in più soluzioni, fra
soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori ad
€ 12.500, sempre però che il frazionamento sia previsto da prassi
commerciale del settore o libertà contrattuale e non sia
“artificiosamente frazionato” per dissimulare somme ingenti in
contanti.
Titolo IV – VIGILANZA E CONTROLLI
Art. 52 - Organi di controllo (compito di vigilare sull’osservanza delle norme e di comunicare
eventuali inadempimenti di segnalazioni di operazioni sospette al legale rappresentante o ad un suo
delegato a 4 soggetti - il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato del controllo di
gestione e l’organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001)
Art. 53 - Controlli
Art. 54 - Formazione del personale
I componenti degli organi di controllo, infatti, non svolgono una
prestazione professionale per conto della società, ma sono
inquadrabili nell’ambito di un rapporto organico con la società
Titolo V – DISPOSIZIONI
SANZIONATORIE E FINALI
Capo I - Sanzioni penali
Art. 55 - Sanzioni penali
Capo II - Sanzioni amministrative
Art. 56 - Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno
Art. 57 - Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III
Art. 58 - Violazioni del Titolo III
Art. 59 - Responsabilità solidale degli enti (la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è
obbligato in solido con l’autore delle violazioni amministrative al pagamento della somma da questo
dovuta)
Art. 60 - Procedure
Capo III – Disposizioni finali
Art. 61 - Regolamento (CE) n. 1781/2006
Art. 62 - Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi
Art. 63 - Modifiche a disposizioni normative vigenti
Art. 64 - Norme abrogate
Art. 65 - Allegato tecnico
Art. 66 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 67 - Norme di coordinamento
Art. 68 - Clausola di invarianza
ALLEGATO TECNICO
Art. 1 - Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte
Art. 2 - Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo
Art. 3 - Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi per l'identificazione
(carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino
di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento rilasciate
da un'amministrazione dello Stato, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente)
Art. 4 - Articolo 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica
della clientela
Gli obblighi di verifica, di
astensione e di
registrazione
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Commissione Antiriciclaggio ‐ A cura di Marta Mazzucchi
Gli obblighi di adeguata verifica della
clientela
il principale obbligo cui il professionista deve adempiere è
l’identificazione della clientela, già previsto dal D.Lgs. n.
56/2004 ma che è stato ulteriormente rafforzato con il
D.Lgs. n. 231/2007 con l’introduzione del concetto di
approccio basato sul rischio, cioè la necessità di
graduare l’attività di verifica della clientela calibrandola in
base al rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente ed
alla tipologia dell’operazione in esame
Modalità di svolgimento dell’adeguata
verifica della clientela
a. ordinaria in presenza di un rischio basso e
medio di riciclaggio (art. 16);
b. rafforzata in presenza di un rischio elevato di
riciclaggio (art. 28);
c. semplificata nel caso di particolari requisiti
soggettivi ed oggettivi (art. 25).
I soggetti obbligati ad effettuare
l’adeguata verifica della clientela
„
„
il professionista che eroga la prestazione al cliente, come
definito nell’Art. 12.
i collaboratori ed i dipendenti esplicitamente delegati in
forma scritta dal professionista (Art. 19).
NB: la delega al collaboratore/dipendente non comporta
alcuna responsabilità in capo a quest’ultimo per lo
svolgimento di tale adempimento
Le prestazioni professionali per le quali
scatta l’obbligo di adeguata verifica della
clientela (Art. 16)
1. tutte le prestazioni professionali fornite dai dottori commercialisti
ed esperti contabili di valore pari o superiore ad € 15.000, ovvero
tutte quelle operazioni che hanno come oggetto mezzi di pagamento,
beni o utilità pari o superiori ad € 15.000 anche se effettuate con più
operazioni artificiosamente frazionate (Art. 16 lettere a e b), quali per
esempio:
„ l’assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti;
„ la consulenza per il trasferimento di quote di s.r.l.;
„ la consulenza per la conservazione di beni o aziende;
„ la consulenza su trasferimenti di immobili o di attività economiche;
„ la gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente;
„ i pagamenti effettuati mediante modelli F24 con modalità telematiche
sia che essi avvengano dal conto del cliente sia che avvengano da
quello del professionista.
NB: l’importo di riferimento NON può mai essere rappresentato
dall’ammontare dei compensi maturati in favore del professionista
per l’attività prestata
Le prestazioni professionali per le quali
scatta l’obbligo di adeguata verifica della
clientela (Art. 16)
2.
prestazioni professionali che risultano di valore indeterminato
ovvero non determinabile (Art. 16 lettera c), quali per esempio:
„ la costituzione di una società, una s.a.s., anche con capitale sociale
di € 10.000;
„ la tenuta della contabilità, sia essa ordinaria o semplificata;
„ l’assistenza in procedure concorsuali;
„ la consulenza continuativa aziendale ed amministrativa;
„ la consulenza in materia di contabilità e bilancio;
„ la consulenza in materia di impianto ed organizzazione della
contabilità.
NB: Per i revisori contabili non ci sono prestazioni escluse dagli
obblighi di adeguata verifica della clientela in quanto forniscono
prestazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Le prestazioni professionali per le quali
NON scatta l’obbligo di adeguata verifica
della clientela (Art. 16)
Talune prestazioni professionali fornite dai dottori commercialisti ed
esperti contabili sono escluse dall’obbligo di adeguata verifica della
clientela, quali per esempio:
„ l’attività di docenza a corsi e convegni;
„ incarico di sindaco senza controllo contabile;
„ incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore
nelle procedure concorsuali ovvero di custode giudiziario di beni e
aziende;
„ la redazione di perizie e consulenze tecniche;
„ l’attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da
obblighi fiscali;
„ gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, quali la
preparazione delle buste paga relative ai dipendenti e la tenuta dei
libri paga, indipendentemente dalla qualifica professionale ovvero
iscrizione in albi e registri purchè svolgano professionalmente tali
adempimenti.
NB: tale esenzione non determina il venir meno dell’obbligo di
segnalazione delle operazioni sospette previsto dall’Art. 41.
„
Le prestazioni professionali per le quali
scatta l’obbligo di adeguata verifica della
clientela (Art. 16)
„
In sintesi, pertanto, le casistiche in funzioni delle quali scattano o meno gli
obblighi di adeguata verifica della clientela sono le seguenti:
„ Prestazioni con valore o avente ad oggetto mezzi di pagamento di importo
pari o superiore ad € 15.000 => Obblighi di adeguata verifica
„
Prestazioni con valore indeterminato o non determinabile => obblighi di
adeguata verifica
„
Prestazioni con valore o avente ad oggetto mezzi di pagamento di importo
inferiore ad € 15.000 => esonero dagli obblighi di adeguata verifica
„
Specifiche prestazioni o incarichi => esonero dagli obblighi di adeguata
verifica
MA tale esenzione non determina il venir meno dell’obbligo di segnalazione
delle operazioni sospette previsto dall’Art. 41 in quanto il reato di
riciclaggio è SENZA SOGLIA
NB: il correttivo ha escluso dagli obblighi di adeguata verifica della clientela
ed anche di segnalazione di operazione sospetta ai sindaci senza controllo
contabile (sottoposti invece agli obblighi di cui all’Art. 52)
Per quali clienti effettuare l’adeguata
verifica della clientela (Art. 22)
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a
tutti i nuovi clienti, mentre alla clientela già acquisita al primo
contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.
Come stabilire la corretta modalità per
svolgere l’adeguata verifica della
clientela
L’obbligo di adeguata verifica deve essere assolto commisurandolo al
rischio associato al tipo di cliente acquisito ed al tipo di operazione.
Per valutare la rischiosità del cliente si devono considerare:
„ natura giuridica (ditta individuale, associazione professionale,
società di persone o di capitali, ecc);
„ prevalente attività svolta (operazioni normali, di particolare entità
o anormali nonché la rischiosità del settore in cui opera il cliente);
„ comportamento
tenuto al momento del compimento
dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o
della prestazione professionale (collaborativo o reticente,
mancanza della presenza fisica del cliente nella fase iniziale del
rapporto, assenza di contatti diretti col cliente);
„ area geografica di residenza o della sede del cliente (paese che
adotta un’appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e di
contrasto al terrorismo).
Come stabilire la corretta modalità per
svolgere l’adeguata verifica della
clientela
Per valutare la rischiosità dell’operazione si devono considerare:
„ tipologia dell'operazione (ordinaria o straordinaria - compatibilità
dell’operazione con le dimensioni del cliente);
„ modalità di svolgimento dell'operazione (con banche o tra privati
e mezzi di pagamento utilizzati);
„ ammontare dell'operazione (basso, medio o alto);
„ frequenza dell'operazione e durata del rapporto continuativo o
della prestazione professionale (occasionale, poco frequente o
frequente);
„ ragionevolezza dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal
cliente (congruità o non congruità con la situazione patrimoniale o
reddituale o finanziaria della società);
„ area geografica di destinazione dell'operazione (paese che
adotta un’appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e di
contrasto al terrorismo).
Esempio concreto
IPOTESI A: BASSO PROFILO DI RISCHIO
Una società tessile con sede in Italia a Como chiede assistenza ad un
professionista per acquistare un’altra società tessile ubicata a Ferrara.
La società italiana è una s.r.l., i cui soci sono due persone fisiche, marito e
moglie, ciascuno con il 50%. Il marito risulta, poi, ricoprire la carica di
Amministratore Unico della società.
Il cliente è collaborativo e fornisce tutte le informazioni che il professionista
richiede. Il cliente è una conoscenza storica e viene seguito dal professionista
da diversi anni.
La società di Como ha un volume d’affari di € 1 milione, mentre la società
ferrarese che deve essere acquisita ha un volume d’affari di € 500.000.
L’azienda acquirente dichiara € 100.000 di utili l’anno e l’azienda da acquisire ne
dichiara altrettanti.
La compravendita dell’azienda ferrarese avviene tramite una società controllata
al 100% dalla società cliente, un’altra s.r.l..
I pagamenti avvengono con bonifici bancari disposti in 2 rate: alla firma del
preliminare ed alla firma dell’atto di cessione dell’azienda.
Il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato.
A. Aspetti connessi al cliente
2
Struttura a basso profilo di rischio perché la società cliente è una
s.r.l., i cui soci sono due persone fisiche, marito e moglie,
ciascuno con il 50% del capitale sociale – la società risulta gestita
dal marito che ricopre la carica di Amministratore Unico
a.2. Prevalente attività
svolta
2
Basso profilo di rischio perché compra e vende tessuti, quindi
svolge operazioni normali con un rischio di settore legato al n. di
transazioni in denaro contante basso visto che i fornitori vengono
pagati con bonifici o con assegni bancari, come anche gli incassi
da parte dei clienti
a.3. Comportamento
tenuto al momento
dell’operazione
2
Basso profilo di rischio perché il cliente è collaborativo e fornisce
tutte le informazioni delle quali il professionista necessita
a.4. Area geografica di
residenza
2
Basso profilo di rischio perché Italia è un paese che adotta una
normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento
al terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO
A
8
a.1. Natura giuridica
B. Aspetti connessi all’operazione
b.1. Tipologia
b.2. Modalità di
svolgimento
b.3. Ammontare
b.4. Frequenza
e durata
b.5.
Ragionevolezza
b.6. Area
geografica
TOTALE
PUNTEGGIO B
2
Basso profilo di rischio perché la società cliente pone in essere
un’operazione straordinaria, acquistando un’azienda che presenta una
dimensione pari alla metà dell’azienda acquirente – le dimensioni sono
compatibili
2
Basso profilo di rischio perché la compravendita dell’azienda ferrarese
avviene tramite una società controllata al 100% dalla società cliente,
un’altra s.r.l. – i pagamenti avvengono con bonifici bancari disposti in 2
rate: alla firma del preliminare ed alla firma dell’atto di cessione
dell’azienda – l’operazione avviene mediante banche
3
Medio profilo di rischio perché il prezzo di cessione è pari a 2 volte il
fatturato dell’azienda ferrarese e quindi pari ad € 1 milione – ammontare
elevato
2
Basso profilo di rischio perché il cliente è uno storico che viene seguito dal
professionista da diversi anni e l’operazione di acquisto dell’azienda
ferrarese è occasionale
2
Basso profilo di rischio perché il settore in cui opera l’azienda da acquisire
è il medesimo della società cliente e l’investimento risulta abbastanza
compatibile con il livello di reddito del cliente
2
13
Basso profilo di rischio perché Italia è un paese che adotta una normativa
di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
Totale punteggio A
Area connessa alla rischiosità del
cliente
8
Totale punteggio B
Area connessa alla rischiosità del
dell’operazione
13
Totale complessivo C
BASSO RISCHIO
21
Le linee giuda del Consiglio Nazionale definiscono un livello basso quello
quantificato in un punteggio compreso tra 10 e 30, uno medio se compreso
tra 31 e 40 ed uno alto se compreso tra 41 e 50.
Esempio concreto
IPOTESI B: MEDIO PROFILO DI RISCHIO
Una società tessile con sede in Italia a Como chiede assistenza ad un
professionista per acquistare un’altra società tessile ubicata in Svizzera.
La società italiana è una s.r.l., i cui soci sono due persone fisiche, marito e
moglie, ciascuno con il 50%. La società risulta gestita dalla moglie che ricopre
la carica di Amministratore Unico ancorchè non si occupi effettivamente della
gestione della società.
Il cliente è collaborativo e fornisce tutte le informazioni che il professionista
richiede. Il cliente è una conoscenza nuova e viene seguito dal
professionista da qualche mese.
La società di Como ha un volume d’affari di € 1 milione, mentre la società
svizzera che deve essere acquisita ha un volume d’affari di € 2.000.000.
L’azienda acquirente dichiara € 100.000 di utili l’anno e l’azienda da acquisire
ne dichiara altrettanti.
La compravendita dell’azienda svizzera avviene tramite una società
fiduciaria italiana.
I pagamenti avvengono con bonifici bancari disposti in 2 rate: alla firma del
preliminare ed alla firma dell’atto di cessione dell’azienda.
Il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato.
A. Aspetti connessi al cliente
4
Struttura a medio/alto profilo di rischio perché la società italiana
è una s.r.l., i cui soci sono due persone fisiche, marito e
moglie – la società risulta gestita dalla moglie che ricopre la
carica di Amministratore Unico ancorchè non si occupi
effettivamente della gestione della società
a.2. Prevalente attività
svolta
2
Basso profilo di rischio perché compra e vende tessuti, quindi
svolge operazioni normali con un rischio di settore legato al n. di
transazioni in denaro contante basso visto che i fornitori vengono
pagati con bonifici o con assegni bancari, come anche gli incassi
da parte dei clienti
a.3. Comportamento
tenuto al momento
dell’operazione
2
Basso profilo di rischio perché il cliente è collaborativo e fornisce
tutte le informazioni delle quali il professionista necessita
a.4. Area geografica di
residenza
2
Basso profilo di rischio perché Italia è un paese che adotta una
normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento
al terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO
A
10
a.1. Natura giuridica
B. Aspetti connessi all’operazione
4
Medio/alto profilo di rischio perché la società italiana pone in essere
un’operazione straordinaria, acquistando un’azienda estera che presenta
una dimensione pari al doppio dell’azienda acquirente – le dimensioni non
sono compatibili
b.2. Modalità di
svolgimento
4
Medio/alto profilo di rischio perché la compravendita dell’azienda svizzera
avviene tramite una società fiduciaria italiana – i pagamenti avvengono con
bonifici bancari disposti in 2 rate: alla firma del preliminare ed alla firma dell’atto
di cessione dell’azienda – l’operazione avviene mediante banche, ma la
compravendita avviene per il tramite una società fiduciaria italiana
b.3. Ammontare
5
Alto profilo di rischio perché il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato
dell’azienda svizzera e quindi pari ad € 4 milioni – ammontare elevato
4
Medio/alto profilo di rischio perché il cliente è nuovo e viene seguito dal
professionista da qualche mese; inoltre l’operazione di acquisto dell’azienda
francese è occasionale
4
Medio/alto profilo di rischio perché il settore in cui opera l’azienda da acquisire
è il medesimo della società cliente, ma l’investimento risulta non compatibile
con il livello di reddito del cliente
b.1. Tipologia
b.4. Frequenza e
durata
b.5.
Ragionevolezza
b.6. Area
geografica
TOTALE
PUNTEGGIO B
2
23
Basso profilo di rischio perché la Svizzera è un paese che adotta una
normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
Totale punteggio A
Area connessa alla rischiosità del
cliente
10
Totale punteggio B
Area connessa alla rischiosità del
dell’operazione
23
Totale complessivo C
MEDIO RISCHIO
33
Le linee giuda del Consiglio Nazionale definiscono un livello basso quello
quantificato in un punteggio compreso tra 10 e 30, uno medio se compreso
tra 31 e 40 ed uno alto se compreso tra 41 e 50.
Esempio concreto
IPOTESI C: ALTO PROFILO DI RISCHIO
Una società tessile con sede in Italia a Como chiede assistenza ad un
professionista per acquistare un’altra società tessile ubicata a Panama.
La società italiana è una s.r.l., i cui soci sono una Spa con il 10% ed una
società olandese con il restante 90%. La società risulta gestita da un
Amministratore Unico che ricopre il ruolo di magazziniere nella società
cliente che non si occupa della gestione della stessa.
Il cliente è reticente ed occasionale.
La società di Como ha un volume d’affari di € 1 milione, mentre la società
panamense che deve essere acquisita ha un volume d’affari di € 5.000.000.
L’azienda acquirente dichiara € 100.000 di utili l’anno e l’azienda da acquisire ne
dichiara altrettanti.
La compravendita dell’azienda panamense avviene tramite una società
svizzera con capitale sociale costituito da titoli al portatore che garantisce
l’anonimato societario.
I pagamenti avvengono in parte in contanti ed in parte con bonifici bancari.
Il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato.
A. Aspetti connessi al cliente
5
Struttura a alto profilo di rischio perché la società italiana è una
s.r.l., i cui soci sono una Spa con il 10% ed una società
olandese con il restante 90% – la società risulta gestita da un
Amministratore Unico che ricopre il ruolo di magazziniere
della società e che non si occupa della gestione della stessa
a.2. Prevalente attività
svolta
2
Basso profilo di rischio perché compra e vende tessuti, quindi
svolge operazioni normali con un rischio di settore legato al n. di
transazioni in denaro contante basso visto che i fornitori vengono
pagati con bonifici o con assegni bancari, come anche gli incassi
da parte dei clienti
a.3. Comportamento
tenuto al momento
dell’operazione
5
Alto profilo di rischio perché il cliente è reticente e fornisce
poche informazioni delle quali il professionista necessita
a.4. Area geografica di
residenza
2
Basso profilo di rischio perché Italia è un paese che adotta una
normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento
al terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO
A
14
a.1. Natura giuridica
B. Aspetti connessi all’operazione
5
Alto profilo di rischio perché la società italiana pone in essere
un’operazione straordinaria, acquistando un’azienda panamense che
presenta una dimensione pari a 5 volte quello dell’azienda acquirente
– le dimensioni sono assolutamente incompatibili
5
Alto profilo di rischio perché la compravendita dell’azienda panamense
avviene tramite una società svizzera con capitale sociale costituito da
titoli al portatore che garantisce l’anonimato societario – i pagamenti
avvengono in parte in contanti ed in parte con bonifici bancari
b.3. Ammontare
5
Alto profilo di rischio perché il prezzo di cessione è pari a 2 volte il
fatturato dell’azienda panamense e quindi pari ad € 10 milioni –
ammontare elevato
b.4. Frequenza
e durata
5
Alto profilo di rischio perché il cliente è uno occasionale, come
occasionale è anche la prestazione
5
Alto profilo di rischio perché il settore in cui opera l’azienda da acquisire è
il medesimo della società cliente, ma l’investimento risulta assolutamente
incompatibile con il livello di reddito del cliente
b.1. Tipologia
b.2. Modalità di
svolgimento
b.5.
Ragionevolezza
b.6. Area
geografica
TOTALE
PUNTEGGIO B
5
30
Alto profilo di rischio perché Panama è un paese che non adotta una
normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al
terrorismo
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
Totale punteggio A
Area connessa alla rischiosità del
cliente
14
Totale punteggio B
Area connessa alla rischiosità del
dell’operazione
30
Totale complessivo C
ALTO RISCHIO
44
Le linee giuda del Consiglio Nazionale definiscono un livello basso quello
quantificato in un punteggio compreso tra 10 e 30, uno medio se compreso
tra 31 e 40 ed uno alto se compreso tra 41 e 50.
A. Aspetti connessi al cliente
ipotesi A
ipotesi B
ipotesi C
a.1. Natura giuridica
2
4
5
a.2. Prevalente attività svolta
2
2
2
a.3. Comportamento tenuto al momento
dell’operazione
2
2
5
a.4. Area geografica di residenza
2
2
2
TOTALE PUNTEGGIO (A)
8
10
14
b.1. Tipologia
2
4
5
b.2. Modalità di svolgimento
2
4
5
b.3. Ammontare
3
5
5
b.4. Frequenza e durata
2
4
5
b.5. Ragionevolezza
2
4
5
b.6. Area geografica di destinazione
2
2
5
TOTALE PUNTEGGIO (B)
13
23
30
Rischio totale di riciclaggio/finanziamento
del terrorismo
21
33
44
B. Aspetti connessi all’operazione
Modalità ordinaria di adeguata verifica
della clientela (Art. 18)
„
„
„
„
„
identificare e verificare l’identità del cliente e del potere di
rappresentanza nel caso di società (dichiarazione da parte del cliente
mediante compilazione dell’All. B.1 linee guida CNDC);
identificare e verificare l’identità del titolare effettivo (dichiarazione
da parte del cliente mediante compilazione dell’All. B.2 linee guida
CNDC);
ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della
prestazione professionale, con eventuale indicazione dei mezzi
economici e finanziari per attuare l’operazione (dichiarazione da parte
del cliente mediante compilazione dell’All. B.1 linee guida CNDC);
effettuare un controllo costante nel corso della prestazione
professionale, con verifica della compatibilità delle transazioni concluse
durante l’incarico professionale con l’attività del cliente, oltre
all’aggiornamento dei documenti/dati acquisiti;
registrare e conservare le informazioni/documentazione acquisita.
Modalità ordinaria di adeguata verifica
della clientela (Art. 18)
Per comodità operativa il CNDC ha predisposto una scheda
riepilogativa da compilare a cura del professionista o del
dipendente/collaboratore da quest’ultimo delegato dove
risultano riepilogate tutte le informazioni necessarie da
raccogliere al fine dell’adeguata verifica della clientela (All.
A delle linee guida del CNDC) che deve essere conservato
nel fascicolo della clientela
Identificazione dell’identità
del cliente
Il professionista al fine di identificare il cliente deve acquisire i seguenti
dati identificativi:
„ nome e cognome;
„ luogo e data di nascita;
„ per le persone fisiche l’indirizzo di residenza o di domicilio, il codice
fiscale e gli estremi del documento di identificazione valido non
scaduto (carta di identità, passaporto, patente di guida, ecc. - non è
valida a tale fine l’autocertificazione sostitutiva);
„ per le società la denominazione, la sede legale ed il
numero di
partita IVA, oltre ad ottenere la documentazione comprovante
l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza.
Identificazione dell’identità
del titolare effettivo
„
Il cliente deve fornire, ove l’operazione venga effettuata per conto
altrui (come si verifica nel caso di procure o di deleghe) le complete
generalità del soggetto per conto del quale l’operazione è compiuta, il
così detto “titolare effettivo” della prestazione.
„
Si definisce il titolare effettivo dell’operazione, nel caso delle società, la
persona fisica che in ultima istanza possiede o controlli la società con
una percentuale del capitale sociale di almeno il 25% ovvero ne risultano
beneficiari.
NB: Ove il cliente dichiara di non conoscere le generalità del titolare
effettivo, il professionista dovrà valutare con attenzione la
dichiarazione del cliente ai fini della determinazione del relativo
livello di rischio e dell’eventuale obbligo di astensione
ESEMPIO
„
se il socio accomandatario di una s.a.s. che possiede una
quota di partecipazione del 10% si rivolge a un
professionista per ottenere una consulenza, il professionista
dovrà:
„
„
„
„
identificare la società committente,
verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza del socio
accomandatario della s.a.s.;
verificare l’identità del rappresentante legale della stessa.
se la s.a.s. è composta da 3 soci accomandanti che
possiedono quote di partecipazione al capitale sociale per il
30% ciascuno, il professionista dovrà identificare ciascun
titolare effettivo, cioè ciascuno dei tre soci.
SITUAZIONE LIMITE
Se analizzando l’intera catena di controllo, nessuno dei soci
persone fisiche detiene una quota di partecipazione, diretta
o indiretta, eccedente il 25% del capitale sociale del cliente
⇒
Il professionista dovrà valutare l’esistenza di altri rapporti in
base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla
direzione del cliente (ad esempio: patti parasociali, socio di
riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al
capitale sociale, persona fisica che controlla la società che
esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente).
In quale momento i professionisti sono
tenuti ad assolvere gli obblighi di
adeguata verifica della clientela
L’obbligo di effettuare l’adeguata verifica della clientela per il
professionista nasce:
„ al momento dell’accettazione dell’incarico;
„ dopo l’accettazione dell’incarico ma prima dell’esecuzione
della prestazione, nel momento in cui il professionista non
è in grado di verificare al momento dell’accettazione
dell’incarico, se la prestazione abbia o meno un valore pari
o superiore ad € 15.000 (per esempio, quando l’incarico di
consulenza è generico e non indica la tipologia di
prestazione richiesta).
Informazioni in merito allo scopo
ed alla natura della prestazione
professionale
„
In aggiunta all’identificazione del cliente e dell’eventuale
titolare effettivo, il professionista deve, altresì, acquisire
informazioni in merito:
„ alla data dell’operazione;
„ alla causale dell’operazione;
„ all’importo ovvero il valore della prestazione;
„ alla tipologia dell’operazione attraverso una descrizione
sintetica della prestazione fornita;
„ ai mezzi di pagamento previsti.
Registrazione delle informazioni acquisite
nel registro della clientela (Art. 38)
„
Il professionista deve istituire il registro della
clientela
che
deve
essere
numerato
progressivamente e siglato in ogni pagina a
cura del soggetto obbligato o di un suo
collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione
alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine
di cui e' composto il registro e l'apposizione della
firma delle suddette persone
„
Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata,
senza spazi bianchi e abrasioni.
Termine di registrazione dei dati nel
registro della clientela (Art. 38)
„
Il professionista deve provvedere a registrare nell’apposito
registro della clientela i dati identificativi del cliente e del
titolare effettivo tempestivamente e, comunque, nel termine
di trenta giorni:
„
„
„
„
dall’accettazione dell’incarico professionale;
dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;
dal termine della prestazione professionale, per la fine o la
cessazione della prestazione stessa (ma solo nel caso di incarichi di
durata estremamente breve e non per incarichi di carattere
continuativo).
L’omessa registrazione dei dati identificativi ovvero la
relativa tardiva registrazione comporta l’irrogazione di una
multa da € 2.600 ad € 13.000.
Obblighi di registrazione e
conservazione dei dati a carico del
professionista (Art. 38)
Il professionista deve registrare e conservare per un periodo di dieci anni,
le seguenti informazioni:
„
a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione
professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente,
unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare
del rapporto e la tipologia della prestazione fornita;
„
b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore ad €
15.000, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica
o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la
causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e
i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto
per conto del quale eventualmente opera.
Viene prevista la creazione di fascicoli relativi a ciascun cliente in cui
conservare la documentazione raccolta nello svolgimento
dell’adeguata verifica
Contenuto del fascicolo del cliente
ll professionista deve istituire i fascicoli relativi a ciascun cliente, che dovranno
contenere:
„ fotocopia
del documento di riconoscimento valido alla data
dell’identificazione
„ fotocopia del codice fiscale
„ fotocopia certificato di attribuzione della partita IVA
„ visura camerale
„ documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare
obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di
ricorrere alla procedura rafforzata;
„ eventuale attestazione dell’identità da parte di terzi (banche, intermediari
finanziari, professionisti) con i quali il cliente ha intrattenuto rapporti
continuativi (ex art. 30)
„ copia del mandato professionale
„ dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione (All.
B.2 del CNDC)
Contenuto del fascicolo del cliente
„
„
„
dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto
dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione
professionale e se necessario, sui mezzi economici e finanziari per
attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata
copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari (All. B.1 del
CNDC)
documenti delle prestazioni professionali svolte
eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto
all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente ovvero
la
scheda
di
sintesi
compilata
dal
professionista
o
del
dipendente/collaboratore da quest’ultimo delegato (All. A del CNDC)
NB: Il fascicolo del cliente va conservato rispettando la normativa sulla
protezione dei dati personali e va aggiornato nel caso di variazioni dei
dati identificativi del cliente (quali la variazione della sede legale della
società cliente, la sostituzione del rappresentante legale o della compagine
societaria)
Controllo costante nel corso del rapporto
continuativo
„
Il professionista deve effettuare periodicamente un
controllo costante nel corso del rapporto continuativo o
della prestazione professionale delle operazioni
concluse dalla società durante tutta la durata di tale
rapporto in modo da verificare che le operazioni svolte siano
compatibili con la conoscenza che la persona tenuta
all’identificazione ha del proprio cliente.
ESEMPIO
„
Se una società che produce bulloni e durante il periodo in
cui è nostro cliente sostituisce impianti o macchinari utili alla
produzione, il cliente non desta particolare attenzione.
„
Se, però, acquista un appartamento ad uso abitativo in
centro a Como senza un apparente ragione economica, il
professionista deve analizzare i dati disponibili sul cliente
alla luce di tale operazione anomala.
Modalità rafforzata di adeguata verifica
della clientela (Art. 28)
„
Il professionista deve applicare la modalità rafforzata di
verifica della clientela in 3 ipotesi:
„ Quando il rischio connesso al cliente ed all’operazione è
alto;
„ Quando il cliente non è fisicamente presente;
„ Quando il cliente è una persona politicamente esposta
(c.d. PEP).
Modalità rafforzata di adeguata verifica
della clientela (Art. 28)
„
„
„
„
„
„
identificare e verificare l’identità del cliente e del potere di rappresentanza
nel caso di società, attraverso controlli approfonditi e tramite documenti, dati o
informazioni supplementari;
identificare e verificare l’identità del titolare effettivo, con riscontri
documentali;
ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione
professionale, in maniera più vigile e rigorosa, con indicazione dei mezzi
economici e finanziari per attuare l’operazione;
effettuare un controllo costante nel corso della prestazione professionale,
con una periodicità maggiore rispetto a quella prevista nella modalità ordinaria,
con verifica della compatibilità delle transazioni concluse durante l’incarico
professionale con l’attività del cliente, oltre all’aggiornamento dei documenti/dati
acquisiti;
registrare e conservare le informazioni/documentazione acquisita;
quando il cliente non è fisicamente presente, accertare che primo pagamento
relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente
presso un ente creditizio.
Persone politicamente esposte
„
La modalità rafforzata di identificazione della clientela si applica nel caso di
persone politicamente esposte, cioè cittadini di altri Stati comunitari o di
Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche
pubbliche, quali:
„ capi di Stato
„ capi di Governo
„ Ministri e Vice ministri e Sottosegretari
„ Parlamentari
„ membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari
di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, salvo
circostanze eccezionali
„ membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche
centrali
„ ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di alto livello delle forze armate
„ membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza delle
imprese possedute dallo Stato
Persone politicamente esposte
„
In base a tale definizione, il professionista deve quindi
verificare se è PEP:
„
„
il soggetto che conferisce l’incarico per sé;
il soggetto per conto del quale viene conferito l’incarico da parte di
un’altra persona fisica.
Modalità semplificata di adeguata verifica
della clientela (Art. 25)
„
Il professionista deve applicare la modalità semplificata di
verifica della clientela in 2 ipotesi:
„ requisito soggettivo: il cliente è un soggetto che è
destinatario degli obblighi antiriciclaggio ed è sottoposto
ad obblighi di iscrizione in appositi albi e vigilanza da
parte delle autorità del settore (per esempio, banche,
SIM, SGR, agenti di cambio, ecc.) ovvero trattasi di uffici
della pubblica amministrazione (per esempio, comuni,
università, ecc.);
„ requisito
oggettivo: oggetto della prestazione
professionale è uno specifico prodotto finanziario, quali
un contratto di assicurazione sulla vita ovvero forme
pensionistiche complementari.
Modalità semplificata di adeguata verifica
della clientela (Art. 25)
„
„
„
identificare e verificare l’identità del cliente e del potere
di rappresentanza nel caso di società;
ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista
della prestazione professionale;
registrare e conservare le informazioni/documentazione
acquisita
NB: il professionista viene esonerato dall’identificare l’identità
del titolare effettivo nonchè di effettuare un controllo
costante nel corso della prestazione professionale.
gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non
si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che
l'identificazione effettuata non sia attendibile ovvero qualora
essa non consenta l'acquisizione delle informazioni
necessarie
Identificazione da parte di terzi
„
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si
considerano comunque assolti, pur in assenza del
cliente, quando è fornita idonea attestazione da
parte di altri professionisti soggetti agli adempimenti
di cui alla legge antiriciclaggio ovvero banche o
istituti finanziari, con i quali i clienti abbiano rapporti
continuativi ovvero ai quali abbiano conferito
incarico a svolgere una prestazione professionale
NB: Responsabili finali dell'assolvimento di tali
obblighi continuano a essere gli enti e le persone
soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.
NOVITA’
Con il correttivo del Settembre 2009 viene introdotta
la possibilità di effettuare l’identificazione del cliente
basandosi sui dati inviati da parte di un
intermediario a mezzo di strumenti informatici (ad
es. mediante una e-mail) che abbia acquisito i dati
necessari in seguito a contatto diretto con il cliente
medesimo.
Obbligo di astensione (Art. 23)
Le situazioni in cui il professionista è obbligato ad astenersi dall’eseguire
l’operazione ovvero porre termine a quella in corso per consentire all’UIF di
esercitare il potere di sospensione sono:
„ quando il professionista non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata
verifica della clientela;
„ quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Quando l’astensione non è possibile, perché:
a. sussiste un obbligo di legge a ricevere l’atto,
b. esecuzione non rinviabile data la natura dell'operazione
c. possibilità che l'astensione sia di ostacolo ad indagini
=> permane comunque l’obbligo di immediata segnalazione di operazione
sospetta.
NB: L’obbligo di astensione non opera per il professionista nella fase di esame della
situazione giuridica del cliente ovvero nell’espletamento di compiti di difesa o di
rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza relativa
all’eventualità di intentarlo o di evitarlo.
Sanzioni penali
Articolo
sanzionatorio
Fattispecie norma violata
Sanzione
55 comma I
Violazione delle disposizioni da parte
del professionista concernenti
l’obbligo di identificazione del cliente
o del titolare effettivo
Multa da € 2.600,00 a € 13.000,00.
Raddoppiata ex comma VI art.55 se la
violazione è avvenuta avvalendosi di
mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare
l’individuazione del soggetto che ha
effettuato l’operazione.
Titolo II, Capo I
55 comma II
Omessa o falsa indicazione da parte
del cliente delle generalità del
soggetto per conto del quale esegue
l’operazione (c.d. titolare effettivo)
Titolo II, capo I
55 comma III
Omessa o falsa fornitura da parte del
cliente di informazioni sullo scopo e
natura del rapporto continuativo o
prestazione professionale
Titolo II, capo I
Reclusione da 6 mesi a 1 anno oltre a
multa da € 500,00 a € 5.000,00.
Raddoppiata ex comma VI art.55 se la
violazione è avvenuta avvalendosi di
mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare
l’individuazione del soggetto che ha
effettuato l’operazione.
Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda
da € 5.000,00 a € 50.000,00
Sanzioni penali
Articolo
sanzionatorio
Fattispecie norma violata
Sanzione
55 comma IV
Omessa, tardiva o incompleta
registrazione nel registro della clientela
da parte del professionista
Multa da € 2.600,00 a € 13.000,00
Raddoppiata ex comma VI art.55
se la violazione è avvenuta
avvalendosi di mezzi fraudolenti,
idonei ad ostacolare
l’individuazione del soggetto che
ha effettuato l’operazione.
Articolo 36
55 comma V
Omessa comunicazione da parte degli
organi di controllo (collegio sindacale,
consiglio di sorveglianza, comitato di
gestione) di eventuali violazioni in
ambito di segnalazione di operazioni
sospette al legale rappresentante
Reclusione fino a 1 anno e multa
da € 100,00 a € 1.000,00
Art. 52 comma II
55 comma VIII
Violazione da parte del professionista
del divieto di comunicazione
dell’avvenuta segnalazione
dell’operazione sospetta a terzi
Art. 46 comma I e articolo 48 comma IV
Arresto da 6 mesi a 1 anno o
ammenda da € 5.000,00 a €
50.000,00
Sanzioni penali
Articolo
sanzionatorio
Fattispecie norma violata
Sanzione
55 comma IX
* Indebita utilizzazione o falsificazione di
carte di credito o pagamento
* Falsificazione o alterazione di carte di
credito o di pagamento
* Possesso, cessione o acquisizione di
tali carte o documenti di provenienza
illecita o comunque falsificati o alterati,
nonché ordini di pagamento prodotti con
essi
Reclusione da 1 a 5 anni e multa
da € 310,00 a € 1.550,00
Titolo III
Sanzioni amministrative
Articolo
sanzionatorio
Fattispecie norma violata
Sanzione
57 comma III
Omessa istituzione del registro
della clientela o mancata adozione
delle modalità di registrazione
Sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 5.000,00 a € 50.000,00
Articoli 38 e 39
57 comma IV
57 comma V
Omessa segnalazione di
operazione sospetta
Articolo 41
Sanzione amministrativa dall’1% al
40% dell’importo dell’operazione non
segnalata
Violazione degli obblighi informativi
nei confronti dell’Uif
Sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 5.000,00 a € 50.000,00
Articolo 41
58 comma II
Violazione degli obblighi derivanti
dalla limitazione dell’uso dei
contanti e titoli al portatore
Articolo 49, commi I, V, VI, VII
Sanzione amministrativa pecuniaria
dall’1% al 40% dell’importo trasferito
Sanzioni amministrative
Articolo
sanzionatorio
Fattispecie norma violata
Sanzione
58 comma V
Possesso di libretti di deposito bancari o
postali al portatore con saldo pari o
superiore ad € 12.500
Sanzione pecuniaria dal 20% al
40% del saldo
Articolo 49 comma XII
58 comma VI
Utilizzo in qualunque forma di conti o
libretti di risparmio in forma anonima o
con intestazione fittizia aperti presso
Stati esteri
Sanzione pecuniaria dal 10% al
40% del saldo
Articolo 50 comma II
58 comma VII
Omessa comunicazione al MEF delle
infrazioni relative all’uso del denaro
contante e di titoli al portatore di cui
hanno avuto notizia
Sanzione pecuniaria dal 3% al 30%
dell’importo dell’operazione, del
saldo del libretto ovvero del conto
Articolo 51 comma I
59
Responsabilità solidale degli enti, anche
quando l’autore della violazione non è
stato identificato ovvero quando non è
più perseguibile ai sensi della medesima
legge
Articoli 57 e 58
La persona giuridica o l’ente o
l’imprenditore è obbligato in solido
con l’autore della violazione al
pagamento della somma da questo
dovuta.
Sanzioni
„
In sintesi, le principali tipologie di sanzioni comminabili ai
professionisti sono le seguenti:
„
PENALI
„
„
„
Violazione sugli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo
(multa da € 2.600,00 a € 13.000,00, raddoppiata se avvenuta con mezzi fraudolenti)
Omessa o tardiva registrazione sul registro della clientela (multa da € 2.600,00
a € 13.000,00, raddoppiata se avvenuta con mezzi fraudolenti)
Violazione del divieto di comunicazione a terzi dell’avventa segnalazione
dell’operazione sospetta (arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da € 5.000,00 a €
50.000,00 )
„
se componenti organi di controllo: omessa comunicazione delle violazioni
in merito alle segnalazioni delle operazioni sospette (reclusione fino a 1 anno e
multa da € 100,00 a € 1.000,00)
„
AMMINISTRATIVE
„
„
Omessa istituzione del registro della clientela (sanzione da € 5.000,00 a €
50.000,00)
Omessa segnalazione dell’operazione sospetta (sanzione dall’1% al 40%
dell’importo dell’operazione non segnalata)
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La legge antiriciclaggio per i professionisti In particolare per i dottori