La legge antiriciclaggio per i professionisti In particolare per i dottori commercialisti e gli esperti contabili Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano Commissione Antiriciclaggio ‐ A cura di Marta Mazzucchi La nuova Legge Antiriciclaggio: principi normativi e recenti modifiche legislative Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano Commissione Antiriciclaggio ‐ A cura di Marta Mazzucchi Definizione di riciclaggio della normativa di repressione La condotta di riciclaggio si sostanza quando un soggetto diverso da colui il quale ha commesso un delitto non colposo che ha generato denaro, beni o altre utilità, sostituisce o trasferisce tale provento oppure compie operazioni atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. Pertanto emergono due caratteristiche di fondo: 1. il soggetto che ricicla è diverso dal soggetto che ha commesso un delitto di natura patrimoniale (esempio Tizio commette una rapina e consegna i soldi a Caio che li immette nella società Beta s.r.l. mediante un finanziamento soci); 2. il soggetto che ricicla sostituisce o trasferisce il provento del reato oppure ne camuffa la provenienza compiendo operazioni (esempio Caio va in banca, deposita il denaro contante provento della rapina e richiede l’emissione di assegni circolari). La criminalità organizzata ha la necessità di immettere la maggior parte dei capitali derivanti da attività criminosa, c.d. “sporchi”, in canali leciti attraverso i quali vengono sottoposti a “ripulitura” => è sorta la necessità di emanare normative antiriciclaggio perché tale fenomeno modifica ed inquina i normali meccanismi di accumulo dei beni e di approvvigionamento delle fonti di finanziamento danneggiando ed indebolendo l’intero apparato produttivo legale Evoluzione della normativa - La prima Direttiva Comunitaria, emanata nel Giugno 1991 (Direttiva n. 91/308/CEE) e recepita nel nostro ordinamento nello stesso anno con la L. n. 197 del 5 luglio, era finalizzata a proteggere il sistema finanziario ed evitare il suo utilizzo a fini del riciclaggio, garantendo, anche a posteriori e per 10 anni, la possibilità di controllare e tracciare il percorso dei flussi finanziari. Con il D.Lgs. del 25 Settembre 1994 n. 374 venivano estese le disposizioni in tema di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette anche ad altre attività, quali il recupero crediti, la custodia e trasporto valori, il commercio di cose antiche e di preziosi nonchè la mediazione immobiliare. - La seconda Direttiva Comunitaria emanata nel Dicembre 2001 (Direttiva n. 2001/97/CE) e recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 56 del 20 Febbraio 2004, allargava la platea dei destinatari anche ai professionisti - La terza Direttiva Comunitaria emanata nell’Ottobre 2005, modificata nel Marzo 2008 (Direttiva n. 2005/60/CE e n. 2008/20/CE) e recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 109 del 22 Giugno 2007 in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo ed il D.Lgs n. 231 del 21 Novembre 2007 in materia di riciclaggio (quest’ultimo integrato e modificato con D.Lgs. n. 151 del 25 Settembre 2009) introduce un notevole ampliamento della definizione di riciclaggio e novità per i professionisti Titolo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capo I - Disposizioni comuni Art. 1 - Definizioni Art. 2 - Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto Art. 3 - Principi generali Art. 4 - Rapporti con il diritto comunitario Capo II - Autorità Art. 5 - Ministero dell'economia e delle finanze Art. 6 - Unità di informazione finanziaria Art. 7 - Autorità di vigilanza di settore Art. 8 - Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia Art. 9 - Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia Capo III - Soggetti destinatari degli obblighi Art. 10 - Destinatari Art. 11 - Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria Art. 12 - Professionisti Art. 13 - Revisori contabili Art. 14 - Altri soggetti Destinatari della normativa -intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria (Art. 11), tra i quali si rammentano le banche, le SIM, le SGR, le SICAV, gli agenti di cambio, le imprese di assicurazione nonché gli intermediari finanziari, creditizi ed assicurativi -i professionisti (Art. 12), quali i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro, ogni altro soggetto che svolge attività in materia di contabilità e tributi compresi i CAF e le associazioni di categoria, i notai e gli avvocati (ancorchè limitatamente alle operazioni compiute aventi natura finanziaria o immobiliare ovvero laddove assistano il cliente nella costituzione, gestione e amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi) - i revisori contabili (Art. 13) siano essi persone fisiche o società di revisione iscritte nell’albo speciale NB: il decreto correttivo del Settembre 2009 ha precisato l’esonero da parte dei professionisti che svolgono la carica di sindaci con controllo legale degli adempimenti di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazione sospetta, mentre include i revisori contabili tra i soggetti attivi sia nell’adeguata verifica che nel controllo costante del cliente. Destinatari della normativa -altri soggetti (Art. 14), tra cui le agenzie immobiliari, gli operatori che svolgono recupero crediti per conto terzi, il trasporto di denaro contante ovvero la gestione di case da gioco. A seguito del decreto correttivo del Settembre 2009 sono stati, altresì, inseriti tra i soggetti interessati alla normativa anche coloro che svolgono attività di offerta di giochi, scommesse e concorsi pronostici con vincite in denaro. Si precisa come nell’Art. 10 vengano indicati quali soggetti destinatari della normativa anche coloro che commerciano oro, commerciano o fabbricano oggetti preziosi, commerciano cose antiche ovvero coloro che gestiscono case d'asta o galleria d'arte nonché gli uffici della pubblica amministrazione, soggetti però per i quali non vi è l’obbligo di identificazione del cliente e di registrazione, ma solo di segnalazione dell’operazione sospetta. Titolo II – DEGLI OBBLIGHI Capo I - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Sezione I - Disposizioni di carattere generale Art. 15 - Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria Art. 16 - Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili (i casi in cui risulta obbligatorio effettuare l’adeguata verifica) Art. 17 - Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti Art. 18 - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela (attività da porre in essere per effettuare l’adeguata verifica – identificare il cliente ed il titolare effettivo, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura dell’operazione, svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo) Art. 19 - Modalità di adempimento degli obblighi (l’indicazione di come effettuare l’adeguata verifica – identificazione del cliente e del titolare effettivo mediante un documento di identità non scaduto prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento di conferimento dell'incarico; se il cliente è una società, la verifica dell'effettiva esistenza del potere di rappresentanza). Art. 20 - Approccio basato sul rischio (approccio con il quale effettuare l’adeguata verifica commisurato al rischio insito nel cliente e nell’operazione da porre in essere) Art. 21 - Obblighi del cliente (informazioni che il cliente deve fornire al professionista sotto la propria responsabilità – sanzioni penali per omessa/falsa indicazione dei titolare effettivo o della natura o scopo dell’operazione) Art. 22 - Modalità (tempistiche con cui svolgere l’adeguata verifica sui vecchi e nuovi clienti) Art. 23 - Obbligo di astensione Art. 24 - Attività di gioco Titolo II – DEGLI OBBLIGHI Sezione II - Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela Art. 25 - Obblighi semplificati Art. 26 - Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela Art. 27 - Esclusioni Sezione III - Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela Art. 28 - Obblighi rafforzati Sezione IV - Esecuzione da parte di terzi Art. 29 - Ambito e responsabilità Art. 30 - Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi Art. 31 - Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica Art. 32 - Requisiti obbligatori per i soggetti terzi Art. 33 - Esclusioni Art. 34 - Obblighi dei terzi Art. 35 - Rapporti di esternalizzazione o di agenzia Titolo II – DEGLI OBBLIGHI Capo II - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE Art. 36 - Obblighi di registrazione (obblighi di registrazione delle informazioni raccolte e conservazione di copia dei documenti raccolti per svolgere l’adeguata verifica) Art. 37 - Archivio unico informatico Art. 38 - Modalità di registrazione per i professionisti di cui all' articolo 12 e per i revisori contabili di cui all' articolo 13, comma 1, lettera b) (prevede l’istituzione e la modalità di tenuta di un registro della clientela - in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni e numerato progressivamente con sigla in ogni pagina del professionista - i termini entro cui provvedere ad effettuare la registrazione dell’operazione sul registro della clientela, e cioè tempestivamente ovvero entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico ovvero dal termine della prestazione professionale, e la creazione di fascicoli della clientela in cui conservare la documentazione raccolta nello svolgimento dell’adeguata verifica) Art. 39 - Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell' articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d) ed f), e-bis) Art. 40 - Dati aggregati Titolo II – DEGLI OBBLIGHI Capo III - OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE Art. 41 - Segnalazione di operazioni sospette (definizione) Art. 42 - Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all' articolo 10, comma 2 Art. 43 - Modalità di segnalazione da parte dei professionisti Art. 44 - Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all' articolo 13, comma 1, lettera a) Art. 45 - Tutela della riservatezza Art. 46 - Divieto di comunicazione Art. 47 - Analisi della segnalazione Art. 48 - Flusso di ritorno delle informazioni Titolo III – MISURE ULTERIORI Art. 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (se per importi superiori agli € 12.500 anche se effettuati con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati) Art. 50 - Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia Art. 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo In merito, il decreto correttivo del Settembre 2009 meglio definisce i confini del concetto di operazione in contanti frazionata, chiarendo in modo definitivo come risulti ammissibile trasferire in più soluzioni, fra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori ad € 12.500, sempre però che il frazionamento sia previsto da prassi commerciale del settore o libertà contrattuale e non sia “artificiosamente frazionato” per dissimulare somme ingenti in contanti. Titolo IV – VIGILANZA E CONTROLLI Art. 52 - Organi di controllo (compito di vigilare sull’osservanza delle norme e di comunicare eventuali inadempimenti di segnalazioni di operazioni sospette al legale rappresentante o ad un suo delegato a 4 soggetti - il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato del controllo di gestione e l’organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001) Art. 53 - Controlli Art. 54 - Formazione del personale I componenti degli organi di controllo, infatti, non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell’ambito di un rapporto organico con la società Titolo V – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI Capo I - Sanzioni penali Art. 55 - Sanzioni penali Capo II - Sanzioni amministrative Art. 56 - Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno Art. 57 - Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III Art. 58 - Violazioni del Titolo III Art. 59 - Responsabilità solidale degli enti (la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore delle violazioni amministrative al pagamento della somma da questo dovuta) Art. 60 - Procedure Capo III – Disposizioni finali Art. 61 - Regolamento (CE) n. 1781/2006 Art. 62 - Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi Art. 63 - Modifiche a disposizioni normative vigenti Art. 64 - Norme abrogate Art. 65 - Allegato tecnico Art. 66 - Disposizioni transitorie e finali Art. 67 - Norme di coordinamento Art. 68 - Clausola di invarianza ALLEGATO TECNICO Art. 1 - Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte Art. 2 - Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo Art. 3 - Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi per l'identificazione (carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente) Art. 4 - Articolo 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela Gli obblighi di verifica, di astensione e di registrazione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano Commissione Antiriciclaggio ‐ A cura di Marta Mazzucchi Gli obblighi di adeguata verifica della clientela il principale obbligo cui il professionista deve adempiere è l’identificazione della clientela, già previsto dal D.Lgs. n. 56/2004 ma che è stato ulteriormente rafforzato con il D.Lgs. n. 231/2007 con l’introduzione del concetto di approccio basato sul rischio, cioè la necessità di graduare l’attività di verifica della clientela calibrandola in base al rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente ed alla tipologia dell’operazione in esame Modalità di svolgimento dell’adeguata verifica della clientela a. ordinaria in presenza di un rischio basso e medio di riciclaggio (art. 16); b. rafforzata in presenza di un rischio elevato di riciclaggio (art. 28); c. semplificata nel caso di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi (art. 25). I soggetti obbligati ad effettuare l’adeguata verifica della clientela il professionista che eroga la prestazione al cliente, come definito nell’Art. 12. i collaboratori ed i dipendenti esplicitamente delegati in forma scritta dal professionista (Art. 19). NB: la delega al collaboratore/dipendente non comporta alcuna responsabilità in capo a quest’ultimo per lo svolgimento di tale adempimento Le prestazioni professionali per le quali scatta l’obbligo di adeguata verifica della clientela (Art. 16) 1. tutte le prestazioni professionali fornite dai dottori commercialisti ed esperti contabili di valore pari o superiore ad € 15.000, ovvero tutte quelle operazioni che hanno come oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità pari o superiori ad € 15.000 anche se effettuate con più operazioni artificiosamente frazionate (Art. 16 lettere a e b), quali per esempio: l’assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti; la consulenza per il trasferimento di quote di s.r.l.; la consulenza per la conservazione di beni o aziende; la consulenza su trasferimenti di immobili o di attività economiche; la gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente; i pagamenti effettuati mediante modelli F24 con modalità telematiche sia che essi avvengano dal conto del cliente sia che avvengano da quello del professionista. NB: l’importo di riferimento NON può mai essere rappresentato dall’ammontare dei compensi maturati in favore del professionista per l’attività prestata Le prestazioni professionali per le quali scatta l’obbligo di adeguata verifica della clientela (Art. 16) 2. prestazioni professionali che risultano di valore indeterminato ovvero non determinabile (Art. 16 lettera c), quali per esempio: la costituzione di una società, una s.a.s., anche con capitale sociale di € 10.000; la tenuta della contabilità, sia essa ordinaria o semplificata; l’assistenza in procedure concorsuali; la consulenza continuativa aziendale ed amministrativa; la consulenza in materia di contabilità e bilancio; la consulenza in materia di impianto ed organizzazione della contabilità. NB: Per i revisori contabili non ci sono prestazioni escluse dagli obblighi di adeguata verifica della clientela in quanto forniscono prestazioni di valore indeterminato o indeterminabile Le prestazioni professionali per le quali NON scatta l’obbligo di adeguata verifica della clientela (Art. 16) Talune prestazioni professionali fornite dai dottori commercialisti ed esperti contabili sono escluse dall’obbligo di adeguata verifica della clientela, quali per esempio: l’attività di docenza a corsi e convegni; incarico di sindaco senza controllo contabile; incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali ovvero di custode giudiziario di beni e aziende; la redazione di perizie e consulenze tecniche; l’attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali; gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, quali la preparazione delle buste paga relative ai dipendenti e la tenuta dei libri paga, indipendentemente dalla qualifica professionale ovvero iscrizione in albi e registri purchè svolgano professionalmente tali adempimenti. NB: tale esenzione non determina il venir meno dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette previsto dall’Art. 41. Le prestazioni professionali per le quali scatta l’obbligo di adeguata verifica della clientela (Art. 16) In sintesi, pertanto, le casistiche in funzioni delle quali scattano o meno gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono le seguenti: Prestazioni con valore o avente ad oggetto mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad € 15.000 => Obblighi di adeguata verifica Prestazioni con valore indeterminato o non determinabile => obblighi di adeguata verifica Prestazioni con valore o avente ad oggetto mezzi di pagamento di importo inferiore ad € 15.000 => esonero dagli obblighi di adeguata verifica Specifiche prestazioni o incarichi => esonero dagli obblighi di adeguata verifica MA tale esenzione non determina il venir meno dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette previsto dall’Art. 41 in quanto il reato di riciclaggio è SENZA SOGLIA NB: il correttivo ha escluso dagli obblighi di adeguata verifica della clientela ed anche di segnalazione di operazione sospetta ai sindaci senza controllo contabile (sottoposti invece agli obblighi di cui all’Art. 52) Per quali clienti effettuare l’adeguata verifica della clientela (Art. 22) Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, mentre alla clientela già acquisita al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente. Come stabilire la corretta modalità per svolgere l’adeguata verifica della clientela L’obbligo di adeguata verifica deve essere assolto commisurandolo al rischio associato al tipo di cliente acquisito ed al tipo di operazione. Per valutare la rischiosità del cliente si devono considerare: natura giuridica (ditta individuale, associazione professionale, società di persone o di capitali, ecc); prevalente attività svolta (operazioni normali, di particolare entità o anormali nonché la rischiosità del settore in cui opera il cliente); comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale (collaborativo o reticente, mancanza della presenza fisica del cliente nella fase iniziale del rapporto, assenza di contatti diretti col cliente); area geografica di residenza o della sede del cliente (paese che adotta un’appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo). Come stabilire la corretta modalità per svolgere l’adeguata verifica della clientela Per valutare la rischiosità dell’operazione si devono considerare: tipologia dell'operazione (ordinaria o straordinaria - compatibilità dell’operazione con le dimensioni del cliente); modalità di svolgimento dell'operazione (con banche o tra privati e mezzi di pagamento utilizzati); ammontare dell'operazione (basso, medio o alto); frequenza dell'operazione e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale (occasionale, poco frequente o frequente); ragionevolezza dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente (congruità o non congruità con la situazione patrimoniale o reddituale o finanziaria della società); area geografica di destinazione dell'operazione (paese che adotta un’appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo). Esempio concreto IPOTESI A: BASSO PROFILO DI RISCHIO Una società tessile con sede in Italia a Como chiede assistenza ad un professionista per acquistare un’altra società tessile ubicata a Ferrara. La società italiana è una s.r.l., i cui soci sono due persone fisiche, marito e moglie, ciascuno con il 50%. Il marito risulta, poi, ricoprire la carica di Amministratore Unico della società. Il cliente è collaborativo e fornisce tutte le informazioni che il professionista richiede. Il cliente è una conoscenza storica e viene seguito dal professionista da diversi anni. La società di Como ha un volume d’affari di € 1 milione, mentre la società ferrarese che deve essere acquisita ha un volume d’affari di € 500.000. L’azienda acquirente dichiara € 100.000 di utili l’anno e l’azienda da acquisire ne dichiara altrettanti. La compravendita dell’azienda ferrarese avviene tramite una società controllata al 100% dalla società cliente, un’altra s.r.l.. I pagamenti avvengono con bonifici bancari disposti in 2 rate: alla firma del preliminare ed alla firma dell’atto di cessione dell’azienda. Il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato. A. Aspetti connessi al cliente 2 Struttura a basso profilo di rischio perché la società cliente è una s.r.l., i cui soci sono due persone fisiche, marito e moglie, ciascuno con il 50% del capitale sociale – la società risulta gestita dal marito che ricopre la carica di Amministratore Unico a.2. Prevalente attività svolta 2 Basso profilo di rischio perché compra e vende tessuti, quindi svolge operazioni normali con un rischio di settore legato al n. di transazioni in denaro contante basso visto che i fornitori vengono pagati con bonifici o con assegni bancari, come anche gli incassi da parte dei clienti a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione 2 Basso profilo di rischio perché il cliente è collaborativo e fornisce tutte le informazioni delle quali il professionista necessita a.4. Area geografica di residenza 2 Basso profilo di rischio perché Italia è un paese che adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo TOTALE PUNTEGGIO A 8 a.1. Natura giuridica B. Aspetti connessi all’operazione b.1. Tipologia b.2. Modalità di svolgimento b.3. Ammontare b.4. Frequenza e durata b.5. Ragionevolezza b.6. Area geografica TOTALE PUNTEGGIO B 2 Basso profilo di rischio perché la società cliente pone in essere un’operazione straordinaria, acquistando un’azienda che presenta una dimensione pari alla metà dell’azienda acquirente – le dimensioni sono compatibili 2 Basso profilo di rischio perché la compravendita dell’azienda ferrarese avviene tramite una società controllata al 100% dalla società cliente, un’altra s.r.l. – i pagamenti avvengono con bonifici bancari disposti in 2 rate: alla firma del preliminare ed alla firma dell’atto di cessione dell’azienda – l’operazione avviene mediante banche 3 Medio profilo di rischio perché il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato dell’azienda ferrarese e quindi pari ad € 1 milione – ammontare elevato 2 Basso profilo di rischio perché il cliente è uno storico che viene seguito dal professionista da diversi anni e l’operazione di acquisto dell’azienda ferrarese è occasionale 2 Basso profilo di rischio perché il settore in cui opera l’azienda da acquisire è il medesimo della società cliente e l’investimento risulta abbastanza compatibile con il livello di reddito del cliente 2 13 Basso profilo di rischio perché Italia è un paese che adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo Totale punteggio A Area connessa alla rischiosità del cliente 8 Totale punteggio B Area connessa alla rischiosità del dell’operazione 13 Totale complessivo C BASSO RISCHIO 21 Le linee giuda del Consiglio Nazionale definiscono un livello basso quello quantificato in un punteggio compreso tra 10 e 30, uno medio se compreso tra 31 e 40 ed uno alto se compreso tra 41 e 50. Esempio concreto IPOTESI B: MEDIO PROFILO DI RISCHIO Una società tessile con sede in Italia a Como chiede assistenza ad un professionista per acquistare un’altra società tessile ubicata in Svizzera. La società italiana è una s.r.l., i cui soci sono due persone fisiche, marito e moglie, ciascuno con il 50%. La società risulta gestita dalla moglie che ricopre la carica di Amministratore Unico ancorchè non si occupi effettivamente della gestione della società. Il cliente è collaborativo e fornisce tutte le informazioni che il professionista richiede. Il cliente è una conoscenza nuova e viene seguito dal professionista da qualche mese. La società di Como ha un volume d’affari di € 1 milione, mentre la società svizzera che deve essere acquisita ha un volume d’affari di € 2.000.000. L’azienda acquirente dichiara € 100.000 di utili l’anno e l’azienda da acquisire ne dichiara altrettanti. La compravendita dell’azienda svizzera avviene tramite una società fiduciaria italiana. I pagamenti avvengono con bonifici bancari disposti in 2 rate: alla firma del preliminare ed alla firma dell’atto di cessione dell’azienda. Il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato. A. Aspetti connessi al cliente 4 Struttura a medio/alto profilo di rischio perché la società italiana è una s.r.l., i cui soci sono due persone fisiche, marito e moglie – la società risulta gestita dalla moglie che ricopre la carica di Amministratore Unico ancorchè non si occupi effettivamente della gestione della società a.2. Prevalente attività svolta 2 Basso profilo di rischio perché compra e vende tessuti, quindi svolge operazioni normali con un rischio di settore legato al n. di transazioni in denaro contante basso visto che i fornitori vengono pagati con bonifici o con assegni bancari, come anche gli incassi da parte dei clienti a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione 2 Basso profilo di rischio perché il cliente è collaborativo e fornisce tutte le informazioni delle quali il professionista necessita a.4. Area geografica di residenza 2 Basso profilo di rischio perché Italia è un paese che adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo TOTALE PUNTEGGIO A 10 a.1. Natura giuridica B. Aspetti connessi all’operazione 4 Medio/alto profilo di rischio perché la società italiana pone in essere un’operazione straordinaria, acquistando un’azienda estera che presenta una dimensione pari al doppio dell’azienda acquirente – le dimensioni non sono compatibili b.2. Modalità di svolgimento 4 Medio/alto profilo di rischio perché la compravendita dell’azienda svizzera avviene tramite una società fiduciaria italiana – i pagamenti avvengono con bonifici bancari disposti in 2 rate: alla firma del preliminare ed alla firma dell’atto di cessione dell’azienda – l’operazione avviene mediante banche, ma la compravendita avviene per il tramite una società fiduciaria italiana b.3. Ammontare 5 Alto profilo di rischio perché il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato dell’azienda svizzera e quindi pari ad € 4 milioni – ammontare elevato 4 Medio/alto profilo di rischio perché il cliente è nuovo e viene seguito dal professionista da qualche mese; inoltre l’operazione di acquisto dell’azienda francese è occasionale 4 Medio/alto profilo di rischio perché il settore in cui opera l’azienda da acquisire è il medesimo della società cliente, ma l’investimento risulta non compatibile con il livello di reddito del cliente b.1. Tipologia b.4. Frequenza e durata b.5. Ragionevolezza b.6. Area geografica TOTALE PUNTEGGIO B 2 23 Basso profilo di rischio perché la Svizzera è un paese che adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo Totale punteggio A Area connessa alla rischiosità del cliente 10 Totale punteggio B Area connessa alla rischiosità del dell’operazione 23 Totale complessivo C MEDIO RISCHIO 33 Le linee giuda del Consiglio Nazionale definiscono un livello basso quello quantificato in un punteggio compreso tra 10 e 30, uno medio se compreso tra 31 e 40 ed uno alto se compreso tra 41 e 50. Esempio concreto IPOTESI C: ALTO PROFILO DI RISCHIO Una società tessile con sede in Italia a Como chiede assistenza ad un professionista per acquistare un’altra società tessile ubicata a Panama. La società italiana è una s.r.l., i cui soci sono una Spa con il 10% ed una società olandese con il restante 90%. La società risulta gestita da un Amministratore Unico che ricopre il ruolo di magazziniere nella società cliente che non si occupa della gestione della stessa. Il cliente è reticente ed occasionale. La società di Como ha un volume d’affari di € 1 milione, mentre la società panamense che deve essere acquisita ha un volume d’affari di € 5.000.000. L’azienda acquirente dichiara € 100.000 di utili l’anno e l’azienda da acquisire ne dichiara altrettanti. La compravendita dell’azienda panamense avviene tramite una società svizzera con capitale sociale costituito da titoli al portatore che garantisce l’anonimato societario. I pagamenti avvengono in parte in contanti ed in parte con bonifici bancari. Il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato. A. Aspetti connessi al cliente 5 Struttura a alto profilo di rischio perché la società italiana è una s.r.l., i cui soci sono una Spa con il 10% ed una società olandese con il restante 90% – la società risulta gestita da un Amministratore Unico che ricopre il ruolo di magazziniere della società e che non si occupa della gestione della stessa a.2. Prevalente attività svolta 2 Basso profilo di rischio perché compra e vende tessuti, quindi svolge operazioni normali con un rischio di settore legato al n. di transazioni in denaro contante basso visto che i fornitori vengono pagati con bonifici o con assegni bancari, come anche gli incassi da parte dei clienti a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione 5 Alto profilo di rischio perché il cliente è reticente e fornisce poche informazioni delle quali il professionista necessita a.4. Area geografica di residenza 2 Basso profilo di rischio perché Italia è un paese che adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo TOTALE PUNTEGGIO A 14 a.1. Natura giuridica B. Aspetti connessi all’operazione 5 Alto profilo di rischio perché la società italiana pone in essere un’operazione straordinaria, acquistando un’azienda panamense che presenta una dimensione pari a 5 volte quello dell’azienda acquirente – le dimensioni sono assolutamente incompatibili 5 Alto profilo di rischio perché la compravendita dell’azienda panamense avviene tramite una società svizzera con capitale sociale costituito da titoli al portatore che garantisce l’anonimato societario – i pagamenti avvengono in parte in contanti ed in parte con bonifici bancari b.3. Ammontare 5 Alto profilo di rischio perché il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato dell’azienda panamense e quindi pari ad € 10 milioni – ammontare elevato b.4. Frequenza e durata 5 Alto profilo di rischio perché il cliente è uno occasionale, come occasionale è anche la prestazione 5 Alto profilo di rischio perché il settore in cui opera l’azienda da acquisire è il medesimo della società cliente, ma l’investimento risulta assolutamente incompatibile con il livello di reddito del cliente b.1. Tipologia b.2. Modalità di svolgimento b.5. Ragionevolezza b.6. Area geografica TOTALE PUNTEGGIO B 5 30 Alto profilo di rischio perché Panama è un paese che non adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo Totale punteggio A Area connessa alla rischiosità del cliente 14 Totale punteggio B Area connessa alla rischiosità del dell’operazione 30 Totale complessivo C ALTO RISCHIO 44 Le linee giuda del Consiglio Nazionale definiscono un livello basso quello quantificato in un punteggio compreso tra 10 e 30, uno medio se compreso tra 31 e 40 ed uno alto se compreso tra 41 e 50. A. Aspetti connessi al cliente ipotesi A ipotesi B ipotesi C a.1. Natura giuridica 2 4 5 a.2. Prevalente attività svolta 2 2 2 a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione 2 2 5 a.4. Area geografica di residenza 2 2 2 TOTALE PUNTEGGIO (A) 8 10 14 b.1. Tipologia 2 4 5 b.2. Modalità di svolgimento 2 4 5 b.3. Ammontare 3 5 5 b.4. Frequenza e durata 2 4 5 b.5. Ragionevolezza 2 4 5 b.6. Area geografica di destinazione 2 2 5 TOTALE PUNTEGGIO (B) 13 23 30 Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo 21 33 44 B. Aspetti connessi all’operazione Modalità ordinaria di adeguata verifica della clientela (Art. 18) identificare e verificare l’identità del cliente e del potere di rappresentanza nel caso di società (dichiarazione da parte del cliente mediante compilazione dell’All. B.1 linee guida CNDC); identificare e verificare l’identità del titolare effettivo (dichiarazione da parte del cliente mediante compilazione dell’All. B.2 linee guida CNDC); ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale, con eventuale indicazione dei mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione (dichiarazione da parte del cliente mediante compilazione dell’All. B.1 linee guida CNDC); effettuare un controllo costante nel corso della prestazione professionale, con verifica della compatibilità delle transazioni concluse durante l’incarico professionale con l’attività del cliente, oltre all’aggiornamento dei documenti/dati acquisiti; registrare e conservare le informazioni/documentazione acquisita. Modalità ordinaria di adeguata verifica della clientela (Art. 18) Per comodità operativa il CNDC ha predisposto una scheda riepilogativa da compilare a cura del professionista o del dipendente/collaboratore da quest’ultimo delegato dove risultano riepilogate tutte le informazioni necessarie da raccogliere al fine dell’adeguata verifica della clientela (All. A delle linee guida del CNDC) che deve essere conservato nel fascicolo della clientela Identificazione dell’identità del cliente Il professionista al fine di identificare il cliente deve acquisire i seguenti dati identificativi: nome e cognome; luogo e data di nascita; per le persone fisiche l’indirizzo di residenza o di domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione valido non scaduto (carta di identità, passaporto, patente di guida, ecc. - non è valida a tale fine l’autocertificazione sostitutiva); per le società la denominazione, la sede legale ed il numero di partita IVA, oltre ad ottenere la documentazione comprovante l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza. Identificazione dell’identità del titolare effettivo Il cliente deve fornire, ove l’operazione venga effettuata per conto altrui (come si verifica nel caso di procure o di deleghe) le complete generalità del soggetto per conto del quale l’operazione è compiuta, il così detto “titolare effettivo” della prestazione. Si definisce il titolare effettivo dell’operazione, nel caso delle società, la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlli la società con una percentuale del capitale sociale di almeno il 25% ovvero ne risultano beneficiari. NB: Ove il cliente dichiara di non conoscere le generalità del titolare effettivo, il professionista dovrà valutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai fini della determinazione del relativo livello di rischio e dell’eventuale obbligo di astensione ESEMPIO se il socio accomandatario di una s.a.s. che possiede una quota di partecipazione del 10% si rivolge a un professionista per ottenere una consulenza, il professionista dovrà: identificare la società committente, verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza del socio accomandatario della s.a.s.; verificare l’identità del rappresentante legale della stessa. se la s.a.s. è composta da 3 soci accomandanti che possiedono quote di partecipazione al capitale sociale per il 30% ciascuno, il professionista dovrà identificare ciascun titolare effettivo, cioè ciascuno dei tre soci. SITUAZIONE LIMITE Se analizzando l’intera catena di controllo, nessuno dei soci persone fisiche detiene una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% del capitale sociale del cliente ⇒ Il professionista dovrà valutare l’esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente (ad esempio: patti parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale, persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente). In quale momento i professionisti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela L’obbligo di effettuare l’adeguata verifica della clientela per il professionista nasce: al momento dell’accettazione dell’incarico; dopo l’accettazione dell’incarico ma prima dell’esecuzione della prestazione, nel momento in cui il professionista non è in grado di verificare al momento dell’accettazione dell’incarico, se la prestazione abbia o meno un valore pari o superiore ad € 15.000 (per esempio, quando l’incarico di consulenza è generico e non indica la tipologia di prestazione richiesta). Informazioni in merito allo scopo ed alla natura della prestazione professionale In aggiunta all’identificazione del cliente e dell’eventuale titolare effettivo, il professionista deve, altresì, acquisire informazioni in merito: alla data dell’operazione; alla causale dell’operazione; all’importo ovvero il valore della prestazione; alla tipologia dell’operazione attraverso una descrizione sintetica della prestazione fornita; ai mezzi di pagamento previsti. Registrazione delle informazioni acquisite nel registro della clientela (Art. 38) Il professionista deve istituire il registro della clientela che deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui e' composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. Termine di registrazione dei dati nel registro della clientela (Art. 38) Il professionista deve provvedere a registrare nell’apposito registro della clientela i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo tempestivamente e, comunque, nel termine di trenta giorni: dall’accettazione dell’incarico professionale; dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni; dal termine della prestazione professionale, per la fine o la cessazione della prestazione stessa (ma solo nel caso di incarichi di durata estremamente breve e non per incarichi di carattere continuativo). L’omessa registrazione dei dati identificativi ovvero la relativa tardiva registrazione comporta l’irrogazione di una multa da € 2.600 ad € 13.000. Obblighi di registrazione e conservazione dei dati a carico del professionista (Art. 38) Il professionista deve registrare e conservare per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni: a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e la tipologia della prestazione fornita; b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore ad € 15.000, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Viene prevista la creazione di fascicoli relativi a ciascun cliente in cui conservare la documentazione raccolta nello svolgimento dell’adeguata verifica Contenuto del fascicolo del cliente ll professionista deve istituire i fascicoli relativi a ciascun cliente, che dovranno contenere: fotocopia del documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione fotocopia del codice fiscale fotocopia certificato di attribuzione della partita IVA visura camerale documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata; eventuale attestazione dell’identità da parte di terzi (banche, intermediari finanziari, professionisti) con i quali il cliente ha intrattenuto rapporti continuativi (ex art. 30) copia del mandato professionale dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione (All. B.2 del CNDC) Contenuto del fascicolo del cliente dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale e se necessario, sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari (All. B.1 del CNDC) documenti delle prestazioni professionali svolte eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente ovvero la scheda di sintesi compilata dal professionista o del dipendente/collaboratore da quest’ultimo delegato (All. A del CNDC) NB: Il fascicolo del cliente va conservato rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali e va aggiornato nel caso di variazioni dei dati identificativi del cliente (quali la variazione della sede legale della società cliente, la sostituzione del rappresentante legale o della compagine societaria) Controllo costante nel corso del rapporto continuativo Il professionista deve effettuare periodicamente un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale delle operazioni concluse dalla società durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che le operazioni svolte siano compatibili con la conoscenza che la persona tenuta all’identificazione ha del proprio cliente. ESEMPIO Se una società che produce bulloni e durante il periodo in cui è nostro cliente sostituisce impianti o macchinari utili alla produzione, il cliente non desta particolare attenzione. Se, però, acquista un appartamento ad uso abitativo in centro a Como senza un apparente ragione economica, il professionista deve analizzare i dati disponibili sul cliente alla luce di tale operazione anomala. Modalità rafforzata di adeguata verifica della clientela (Art. 28) Il professionista deve applicare la modalità rafforzata di verifica della clientela in 3 ipotesi: Quando il rischio connesso al cliente ed all’operazione è alto; Quando il cliente non è fisicamente presente; Quando il cliente è una persona politicamente esposta (c.d. PEP). Modalità rafforzata di adeguata verifica della clientela (Art. 28) identificare e verificare l’identità del cliente e del potere di rappresentanza nel caso di società, attraverso controlli approfonditi e tramite documenti, dati o informazioni supplementari; identificare e verificare l’identità del titolare effettivo, con riscontri documentali; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale, in maniera più vigile e rigorosa, con indicazione dei mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione; effettuare un controllo costante nel corso della prestazione professionale, con una periodicità maggiore rispetto a quella prevista nella modalità ordinaria, con verifica della compatibilità delle transazioni concluse durante l’incarico professionale con l’attività del cliente, oltre all’aggiornamento dei documenti/dati acquisiti; registrare e conservare le informazioni/documentazione acquisita; quando il cliente non è fisicamente presente, accertare che primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. Persone politicamente esposte La modalità rafforzata di identificazione della clientela si applica nel caso di persone politicamente esposte, cioè cittadini di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, quali: capi di Stato capi di Governo Ministri e Vice ministri e Sottosegretari Parlamentari membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, salvo circostanze eccezionali membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di alto livello delle forze armate membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza delle imprese possedute dallo Stato Persone politicamente esposte In base a tale definizione, il professionista deve quindi verificare se è PEP: il soggetto che conferisce l’incarico per sé; il soggetto per conto del quale viene conferito l’incarico da parte di un’altra persona fisica. Modalità semplificata di adeguata verifica della clientela (Art. 25) Il professionista deve applicare la modalità semplificata di verifica della clientela in 2 ipotesi: requisito soggettivo: il cliente è un soggetto che è destinatario degli obblighi antiriciclaggio ed è sottoposto ad obblighi di iscrizione in appositi albi e vigilanza da parte delle autorità del settore (per esempio, banche, SIM, SGR, agenti di cambio, ecc.) ovvero trattasi di uffici della pubblica amministrazione (per esempio, comuni, università, ecc.); requisito oggettivo: oggetto della prestazione professionale è uno specifico prodotto finanziario, quali un contratto di assicurazione sulla vita ovvero forme pensionistiche complementari. Modalità semplificata di adeguata verifica della clientela (Art. 25) identificare e verificare l’identità del cliente e del potere di rappresentanza nel caso di società; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale; registrare e conservare le informazioni/documentazione acquisita NB: il professionista viene esonerato dall’identificare l’identità del titolare effettivo nonchè di effettuare un controllo costante nel corso della prestazione professionale. gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie Identificazione da parte di terzi Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di altri professionisti soggetti agli adempimenti di cui alla legge antiriciclaggio ovvero banche o istituti finanziari, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale NB: Responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi. NOVITA’ Con il correttivo del Settembre 2009 viene introdotta la possibilità di effettuare l’identificazione del cliente basandosi sui dati inviati da parte di un intermediario a mezzo di strumenti informatici (ad es. mediante una e-mail) che abbia acquisito i dati necessari in seguito a contatto diretto con il cliente medesimo. Obbligo di astensione (Art. 23) Le situazioni in cui il professionista è obbligato ad astenersi dall’eseguire l’operazione ovvero porre termine a quella in corso per consentire all’UIF di esercitare il potere di sospensione sono: quando il professionista non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela; quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Quando l’astensione non è possibile, perché: a. sussiste un obbligo di legge a ricevere l’atto, b. esecuzione non rinviabile data la natura dell'operazione c. possibilità che l'astensione sia di ostacolo ad indagini => permane comunque l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta. NB: L’obbligo di astensione non opera per il professionista nella fase di esame della situazione giuridica del cliente ovvero nell’espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza relativa all’eventualità di intentarlo o di evitarlo. Sanzioni penali Articolo sanzionatorio Fattispecie norma violata Sanzione 55 comma I Violazione delle disposizioni da parte del professionista concernenti l’obbligo di identificazione del cliente o del titolare effettivo Multa da € 2.600,00 a € 13.000,00. Raddoppiata ex comma VI art.55 se la violazione è avvenuta avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione. Titolo II, Capo I 55 comma II Omessa o falsa indicazione da parte del cliente delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l’operazione (c.d. titolare effettivo) Titolo II, capo I 55 comma III Omessa o falsa fornitura da parte del cliente di informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale Titolo II, capo I Reclusione da 6 mesi a 1 anno oltre a multa da € 500,00 a € 5.000,00. Raddoppiata ex comma VI art.55 se la violazione è avvenuta avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione. Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da € 5.000,00 a € 50.000,00 Sanzioni penali Articolo sanzionatorio Fattispecie norma violata Sanzione 55 comma IV Omessa, tardiva o incompleta registrazione nel registro della clientela da parte del professionista Multa da € 2.600,00 a € 13.000,00 Raddoppiata ex comma VI art.55 se la violazione è avvenuta avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione. Articolo 36 55 comma V Omessa comunicazione da parte degli organi di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di gestione) di eventuali violazioni in ambito di segnalazione di operazioni sospette al legale rappresentante Reclusione fino a 1 anno e multa da € 100,00 a € 1.000,00 Art. 52 comma II 55 comma VIII Violazione da parte del professionista del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione dell’operazione sospetta a terzi Art. 46 comma I e articolo 48 comma IV Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da € 5.000,00 a € 50.000,00 Sanzioni penali Articolo sanzionatorio Fattispecie norma violata Sanzione 55 comma IX * Indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o pagamento * Falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento * Possesso, cessione o acquisizione di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi Reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 310,00 a € 1.550,00 Titolo III Sanzioni amministrative Articolo sanzionatorio Fattispecie norma violata Sanzione 57 comma III Omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00 Articoli 38 e 39 57 comma IV 57 comma V Omessa segnalazione di operazione sospetta Articolo 41 Sanzione amministrativa dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Uif Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00 Articolo 41 58 comma II Violazione degli obblighi derivanti dalla limitazione dell’uso dei contanti e titoli al portatore Articolo 49, commi I, V, VI, VII Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito Sanzioni amministrative Articolo sanzionatorio Fattispecie norma violata Sanzione 58 comma V Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore ad € 12.500 Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Articolo 49 comma XII 58 comma VI Utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo Articolo 50 comma II 58 comma VII Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni relative all’uso del denaro contante e di titoli al portatore di cui hanno avuto notizia Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto Articolo 51 comma I 59 Responsabilità solidale degli enti, anche quando l’autore della violazione non è stato identificato ovvero quando non è più perseguibile ai sensi della medesima legge Articoli 57 e 58 La persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Sanzioni In sintesi, le principali tipologie di sanzioni comminabili ai professionisti sono le seguenti: PENALI Violazione sugli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo (multa da € 2.600,00 a € 13.000,00, raddoppiata se avvenuta con mezzi fraudolenti) Omessa o tardiva registrazione sul registro della clientela (multa da € 2.600,00 a € 13.000,00, raddoppiata se avvenuta con mezzi fraudolenti) Violazione del divieto di comunicazione a terzi dell’avventa segnalazione dell’operazione sospetta (arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da € 5.000,00 a € 50.000,00 ) se componenti organi di controllo: omessa comunicazione delle violazioni in merito alle segnalazioni delle operazioni sospette (reclusione fino a 1 anno e multa da € 100,00 a € 1.000,00) AMMINISTRATIVE Omessa istituzione del registro della clientela (sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00) Omessa segnalazione dell’operazione sospetta (sanzione dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata)